Preseduta dal vicepresidente, ed i deputati per i collegi e per i corpi costituiti della repubblica italiana,
Considerando la posizione dell'Europa e quella della patria, sono d'unanime opinione,
1. Che sia giunto il momento di dare l'ultima mano alle istituzioni delle quali furono a Lione gittate le basi, e dichiarare a questo effetto il governo della repubblica italiana monarchico ereditario, seguendo gli stessi principj che costituiscono il governo dell'impero francese;
2. Che l'imperatore =Napoleone I=, fondatore della repubblica, sia dichiarato RE D'ITALIA;
3. Che il trono d'Italia sia ereditario di maschio in maschio nella sua discendenza per retta linea legittima, naturale o adottiva, escluse in perpetuo le femmine e loro discendenza; ben inteso che il diritto d'adozione conferitogli non possa estendersi ad altri che ad un individuo dell'impero francese o del regno d'Italia;
4. Che la corona d'Italia non possa essere riunita alla corona di Francia, se non che nella sua persona: che tal facoltà sia interdetta a tutti e ciascuno de' suoi successori, e che nessuno di essi possa regnare in Italia, se non risiede nel territorio della repubblica italiana;
5. Che l'imperatore =Napoleone=, vita sua naturale durante, possa nominarsi il successore fra i suoi figli maschi legittimi, sieno naturali od adottivi; diritto di cui egli non potrà però fare uso senza compromettere la sicurezza, l'integrità, l'indipendenza di uno stato, l'esistenza del quale è uno de' più bei pregi della sua gloria, sino a tanto che le armate francesi occuperanno il regno di Napoli, le armate russe Corfù, le forze britanniche Malta, e che la penisola d'Italia sarà ad ogni momento minacciata d'avere a servire di campo di battaglia alle maggiori potenze d'Europa;
6. Che la sicurezza dello stato non permette la separazione delle corone di Francia e d'Italia, se non quando queste circostanze si saranno cangiate.
7. Che, regolato che sia il punto più importante per le nazioni, cioè la natura e la fissazione del potere supremo, sia l'imperatore =Napoleone= pregato di recarsi a Milano per assumervi la corona, e dopo avere sentita la consulta di stato e le deputazioni straordinarie de' collegi, dare al regno una costituzione definitiva che garantisca al popolo la sua religione, l'integrità del suo territorio, la uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite dei beni nazionali; alla legge sola la facoltà di stabilire le imposizioni, ed ai nazionali il diritto esclusivo d'essere chiamati a coprire le cariche dello stato; principi tutti che l'imperatore =Napoleone= ha consacrato colle leggi che ha già date all'Italia, e la proclamazione de' quali fu la prima voce che si fece intendere dalla sommità delle Alpi, tutte due le volte ch'egli ne discese per conquistare e liberare la patria.
8. Che in fine l'Europa dovrà essere convinta che tutte le parti del regno d'Italia sono omai consolidate per sempre, e che nessuna ne può essere separata, senza distruggere il principio sopra cui è fondato il tutto.
Parigi, il 15 marzo 1805, anno IV.
=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi,Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi,Guastavillani, Lambertenghi, Carlotti,Dabrowski, Rangone, Caleppio, Litta,Fe, Alessandri, Salimbeni, Appiani,Busti, Giulini, Negri, Sopransi, Valdrighi.=
Popoli d'Italia, aprite i cuori vostri alla speranza e alla gioja. Oggi comincia il corso dei vostri luminosi destini. A quale gloria, a quali beni non avete voi ora diritto di aspirare? Fra poco il vostro RE sarà fra voi. Egli verrà non tanto per aggiungere all'augusta sua fronte il nostro diadema, ma ben più per potere esaminare più dappresso i bisogni vostri, porre egli stesso la mano nelle ferite ancora aperte dalle antiche calamità, e occuparsi definitivamente d'una organizzazione che anche meglio assicuri la vostra felicità.
Voi accorrerete in folla dinanzi a lui. Le vostre acclamazioni, le vostre voci saranno interpreti dei vostri sentimenti, ed egli leggerà in tutti i volti il rispetto e l'ammirazione, l'amore e la riconoscenza, delle quali tutte le anime vostre debbono essere penetrate.
Parigi, 19 marzo 1805.
=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi.=
Per copia conforme;
Il Ministro delle Relazioni estere residente presso S. M. l'Imperatore e Re,
=F. Marescalchi=
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,
=La Consulta di Stato= ha decretato e Noi ordiniamo quanto segue:
Estratto dei registri della Consulta di Stato del giorno 28 marzo 1805, in seduta a Saint Cloud.
La Consulta di Stato, veduto lo Statuto costituzionale del 17 marzo,
Della reggenza.
Art. 1. La maggiorità dei =re d'Italia= è fissata a 18 anni compiti.Durante la minorità vi è un reggente del regno.
2. Il reggente deve avere l'età di almeno 25 anni compiti, e risedere nel regno d'Italia. Le donne sono escluse dalla reggenza.
3. Il re può destinare il reggente fra i principi della casa reale che abbiano 25 anni compiti, e, in difetto, fra i grandi ufficiali della corona.
4. In difetto di destinazione da parte del re, la reggenza è deferita al principe della casa reale il più prossimo in grado dietro l'ordine dell'eredità, e che abbia 25 anni compiti.
5. In caso che il re non avesse destinato il reggente, e che alcun principe della casa reale non avesse compito i 25 anni, il senato (o la consulta) elegge il reggente fra i grandi ufficiali della corona.
6. Se, a motivo della minorità del principe chiamato per l'ordine dell'eredità alla reggenza, essa fosse stata deferita ad un parente men prossimo o ad un grande ufficiale della corona, il reggente ch'è entrato in esercizio, continua le sue funzioni sino alla maggiorità del re.
7. Il reggente esercita, sino alla maggiorità del re, e in nome del re minore, tutte le attribuzioni della dignità reale.
Non può, per altro, nominare ai grandi uffici del regno; e le sue nomine a quegli impieghi, le cui funzioni durano a tutta vita, non sono che provvisorie, e non diventano definitive che mediante la conferma data dal re, un anno dopo la sua maggiorità.
8. Il reggente non è personalmente risponsabile degli atti della sua amministrazione.
9. La reggenza non conferisce alcun diritto sulla persona del re minore.
10. La custodia del re minore è conferita a sua madre, e, in difetto, al principe a ciò destinato dal predecessore del re in minorità.
In mancanza della madre del re minore, e d'un principe destinato dal re suo predecessore, la custodia del re minore è deferita al grande ufficiale della corona che sarà il primo nell'ordine qui sotto stabilito dall'articolo XII, e che abbia i necessarj requisiti.
Non posson esser eletti per la custodia del re minore nè il reggente nè i suoi discendenti.
11. Quando un re destina o un reggente per la minorità, o un principe per la custodia del re minore, l'atto di designazione, fatto in presenza de' grandi ufficiali della corona, vien ricevuto dal segretario di stato, e immantinente trasmesso al senato (o alla consulta), per essere trascritto ne' suoi registri o depositato ne' suoi archivj, o soltanto depositato, s'è suggellato.
Gli atti di designazione, tanto d'un reggente per la minorità, che d'un principe per la custodia d'un re minore, sono rivocabili dal re a volontà.
Qualunque atto di designazione o di revoca di designazione, che non sia stato trascritto sui registri del senato, o deposto nel suo archivio prima della morte del re, sarà nullo e di nessun effetto.
Dei grandi ufficiali del regno.
12. I grandi ufficiali del regno sono,
In primo luogo. I grandi ufficiali della corona, cioè:
Il cancelliere guardasigilli della corona;Il grand'elemosiniere;Il gran maggiordomo maggiore;Il gran ciambellano;Il grande scudiere.
In secondo luogo. I ministri.
I ministri non sono grandi ufficiali del regno che durante l'esercizio delle loro funzioni.
In terzo luogo. Gli arcivescovi di Milano, di Ravenna, di Bologna e di Ferrara.
In quarto luogo. I marescialli del regno, che verranno scelti fra i generali più distinti, e non potranno oltrepassare il numero di quattro.
Non vi sarà nomina di marescialli del regno prima dell'anno 1810.
Il primo de' capitani della guardia del re.
L'ispettore generale dell'artiglieria.
L'ispettore generale del genio.
In quinto luogo. Sei membri del collegio de' possidenti scelti dal re fra i cinquanta individui che pagano un'imposizione più forte, e siano inoltre più distinti pel loro merito.
13. Con uno statuto del primo re d'Italia, che regola l'organizzazione del palazzo, sono parimente instituiti gli ufficiali ordinarj della corona per il decoro dei varj servigi del palazzo. I successori del re sono tenuti di conformarvisi.
14. I grandi ufficiali del regno sono inamovibili, salva l'eccezione che trovasi all'art. 12, § II. Queste cariche non possono essere conferite che a' sudditi del regno d'Italia.
15. I grandi ufficiali della corona tengono rango immediatamente dopo i principi. Essi sono, a titolo della loro carica, membri del senato e del consiglio di stato.
Essi formano il consiglio del re, quando egli giudica a proposito di chiamarveli.
Essi sono membri del consiglio privato.
16. Quattro commende di trentasei mila lire di Milano di rendita, cioè:
La prima, posta fra la Sesia e l'Adda;
La seconda, fra l'Adda e l'Adige;
La terza, sulla sponda destra del Po;
La quarta, fra il Santerno ed il Rubicone; sono assegnate ed unite, vita naturale durante, alle cariche di cancelliere guardasigilli della corona, di gran maggiordomo, di gran ciambellano e di grande scudiere. Il grande elemosiniere gode d'un beneficio ecclesiastico.
I grandi ufficiali della corona godono in oltre,
1.º D'un assegno sul tesoro della corona, in ragione delle loro funzioni nel palazzo;
2.º Dell'assegno di consigliere di stato e di senatore.
17. Se per un atto della volontà del re, o per qualunque altra causa si sia, un grande ufficiale del regno viene a cessare dalle sue funzioni, egli conserva il suo titolo, il rango e le sue prerogative.
Dei giuramenti.
18. Il re, nei due anni susseguenti al suo avvenimento al trono o alla sua maggiorità, accompagnato
Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli evangeli, ed in presenza
Del senato,Del consiglio di stato,Del corpo legislativo,Dei tre presidenti dei collegi,Degli arcivescovi e dei vescovi,Del tribunale di cassazione,Della contabilità nazionale,Dei presidenti dei tribunali di revisione e d'appello;
Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del giuramento.
19. Il giuramento del re è ne' seguenti termini:
»Io giuro di mantenere l'integrità del regno; di rispettare e far rispettare la religione dello stato; di rispettare e far rispettare l'uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite dei beni nazionali; di non esigere alcuna imposta, nè stabilire alcuna tassa che in virtù della legge; di governare colla sola vista dell'interesse, della felicità e della gloria del popolo italiano.»
20. Il reggente, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, accompagnato
Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli evangeli; ed in presenza
Del senato,Del consiglio di stato,Del presidente del corpo legislativo,Del presidente del tribunale di cassazione.
Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del giuramento.
21. Il giuramento del reggente è ne' seguenti termini:
»Io giuro di amministrare gli affari dello stato secondo le costituzioni del regno, i decreti del senato e le leggi; di mantenere in tutta la loro integrità il territorio del regno, i diritti della nazione e quelli della dignità reale; e di rimettere fedelmente al re, al momento della sua maggiorità, il potere di cui mi è confidato l'esercizio.»
22. I grandi ufficiali del regno, il segretario di stato, i membri del senato, del consiglio di stato, del corpo legislativo, dei collegi elettorali prestano il giuramento nei seguenti termini:
»Io giuro ubbidienza alle costituzioni del regno, e fedeltà al re.»
I funzionarj pubblici civili e giudiziarj, e gli ufficiali e soldati dell'armata prestano lo stesso giuramento.
Segnato NAPOLEONE.
=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi.=
Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro gran giudice, ministro della giustizia del nostro regno d'Italia, è incaricato di sorvegliare all'esecuzione.
Dato dal palazzo di Saint Cloud il 29 marzo 1805, e 1.º del nostro regno.
Per S. M. l'Imperatore e Re,
L. S.=F. Marescalchi=.
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,=Imperatore de' Francesi e Re d'Italia=:
La Consulta di Stato, e la Deputazione straordinaria dei Collegi decreta,e Noi ordiniamo quanto segue:
Estratto del registri della Consulta di Stato e della Deputazionestraordinaria dei Collegi, del giorno 5 giugno 1805.
Dei beni della Corona.
Art. 1. Le proprietà della corona sono:
1.º Il palazzo reale di Milano e la villa =Bonaparte=;
2.º Il palazzo reale di Monza e sue dipendenze;
3.º Il palazzo di Mantova, quello del The, ed il palazzo in addietro ducale di Modena;
4.º Un palazzo situato in vicinanza di Brescia, ed un palazzo situato in vicinanza di Bologna; questi palazzi saranno al più presto destinati colle convenienti dipendenze;
5.º I boschi di Ticino.
È specialmente assegnato un capitale di dieci milioni in beni nazionali per l'acquisto de' palazzi posti ne' contorni di Brescia e di Bologna, pei fondi necessarj alla formazione dei parchi di Monza e dei boschi di Ticino.
2. Indipendentemente dalle premesse disposizioni, e per provvedere a ciò che esige lo splendore del trono, ogni anno il pubblico tesoro verserà nelle mani del tesoriere della corona una somma di sei milioni di lire di Milano, pagabili per una dodicesima parte di mese in mese.
3. Parimente il tesoro pubblico verserà nella medesima cassa, e per una dodicesima parte mansualmente la somma di due milioni di lire di Milano per il soldo della guardia reale, la qual guardia pertanto cesserà di essere compresa nelbudjetdel ministero della guerra.
Vi sarà inoltre una guardia particolare nella quale i fratelli, figli, nipoti, pronipoti, cugini germani de' membri dei collegi, o questi membri medesimi avranno essi soli il diritto d'entrare.
4. I beni e le rendite assegnate alla corona dall'articolo precedente saranno amministrati da un intendente generale, e sottoposti alle stesse leggi e formalità de' beni e rendite della corona di Francia.
5. Il re, allorquando le circostanze lo esigano, può fissare sulla lista civile un assegno vedovile alla regina, il quale in niun caso ecceda la somma annua di trecento mila lire. L'atto contenente questo assegno è ricevuto dal cancelliere guardasigilli della corona.
Del Vicerè.
6. Durante il tempo in cui S. M. l'imperatore e re Napoleone conserva la corona d'Italia, può farsi rappresentare da un vicerè.
7. Un decreto e delle speciali istruzioni determinano la natura ed estensione delle facoltà che sono delegate al vicerè.
8. Il vicerè, prima di assumere l'esercizio della sua dignità, presta nelle mani di S. M., ed alla presenza dei grandi ufficiali della corona, dei membri del consiglio di stato, il giuramento concepito come segue:
«Giuro di essere fedele alla costituzione e di ubbidire al re; di cessare dalle mie funzioni al momento stesso in cui ne riceverò l'ordine dal re, e di rassegnare immediatamente l'autorità affidatami a chi sarà da esso lui delegato.»
9. Il vicerè risederà negli stati del regno d'Italia.
10. I grandi uffiziali della corona e gli ufficiali del palazzo eseguiranno presso il vicerè le medesime funzioni che loro incumbono presso S. M. l'imperatore e re.
De' Collegi.
11. I collegi de' possidenti, dei dotti e dei commercianti si radunano separatamente, e in conseguenza di una convocazione del re, che indica il luogo della loro riunione, per completarsi e nominare i membri del corpo legislativo.
12. Il presidente della censura ed i presidenti dei tre collegi sono nominati dal re.
13. Que' membri dei tre collegi che risiedono nello stesso dipartimento, si uniscono una volta ogni anno in collegio dipartimentale nel capoluogo, e in seguito di una convocazione del re.
14. Essi non formano che una sola adunanza, nella quale i possidenti seggono a mano diritta, i commercianti a sinistra, i dotti dirimpetto al banco.
15. Il Presidente è nominato dal re.
16. Ogni collegio dipartimentale presenta i candidati pei consigli generali di dipartimento, e pei giudici di pace.
Il numero dei candidati presentati è triplo di quello delle piazze vacanti.
Le presentazioni fatte per ciascun dipartimento sono rese pubbliche.
Del Consiglio di Stato.
17. Il consiglio di stato è composto,
I. Del consiglio de' consultori,
II. Del consiglio legislativo,
III. Del consiglio degli uditori.
18. I membri di questi tre consigli sono nominati dal re.
Del Consiglio dei consultori.
19. Il consiglio dei consultori è composto di otto consiglieri di stato consultori.
I grandi ufficiali della corona vi hanno voce e seduta.
20. Il consiglio dei consultori conosce, dopo la comunicazione che gliene vien data da un ministro in virtù di un ordine del re,
I. Di tutto ciò che è relativo, sia alla interpretazione di uno o più articoli degli statuti costituzionali, sia a modificazioni da farsi ai detti statuti;
II. De' trattati di pace, di commercio, di sussidj che gli saranno presentati prima della loro pubblicazione.
21. Il consiglio dei consultori nel caso previsto all'art. V del secondo statuto costituzionale, elegge il reggente fra i grandi ufficiali della corona.
22. Nel caso prescritto dall'articolo II del medesimo statuto costituzionale, la trasmissione dell'atto di destinazione sia d'un reggente per la minorità, sia di un principe per la custodia del re, si fa al consiglio dei consultori, che procede come è prescritto nel detto articolo.
23. Il consiglio de' consultori è preseduto da uno de' suoi membri nominato dal re.
Del Consiglio legislativo.
24. Il consiglio legislativo è composto di dodici consiglieri di stato al più.
25. Questo consiglio, in seguito di trasmissione fatta per ordine di S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce,
I. Di ogni progetto di legge qualunque siane l'oggetto;
II. Di tutti i progetti di regolamenti di amministrazione pubblica,spiegazioni, sviluppi o interpretazioni di detti regolamenti.
26. Alcun regolamento d'amministrazione pubblica non può stabilir pene maggiori di quelle della giustizia correzionale.
27. Il consiglio legislativo è preseduto da uno de' suoi membri nominato dal re.
Del Consiglio degli Uditori.
28. Questo consiglio è composto al più di quindici consiglieri di stato.
29. Questo consiglio, dopo la trasmissione fatta ad esso per ordine di S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce,
I. Di tutti gli affari contenziosi;
II. Di tutte le collisioni di giurisdizione per causa di rivendicazione d'affari, che, inerendo agl'interessi immediati del demanio dello stato, o alle quistioni di pubblica amministrazione, non sono della competenza dei tribunali ordinarj;
III. Delle traduzioni in giudizio degli agenti immediati dell'amministrazione pubblica;
IV. Delle appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura;
V. Delle domande di concessione di miniere e stabilimenti di officine sui fiumi e canali navigabili;
VI. Delle autorizzazioni da accordarsi, sia ai comuni, sia agli spedali ed altri istituti di pubblica beneficenza, sia agli stabilimenti del culto per l'accettazione di donazioni o legati, per vendite, permute, transazioni e sovrimposte locali;
VII. Delle proposizioni di pensioni e trattamento di ritirata o di giubilazione a favore degli ufficiali e soldati, e degl'impiegati civili.
30. Il consiglio degli uditori è preseduto da uno de' suoi membri nominato dal re.
31. Gli affari contenziosi fra il demanio ed i particolari, e le appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura, sono accennati sopra una tabella affissa alla segreteria generale del consiglio, affinchè le parti possano esserne avvertite, e produrre le loro memorie per iscritto entro un mese perentoriamente.
Divisione in servizio ordinario e straordinario, e in sezioni. Ordine del lavoro.
32. I membri del consiglio di stato sono divisi in servizio ordinario ed in servizio straordinario.
Le liste del servizio ordinario e straordinario sono fissate da S. M. il re ogni sei mesi.
33. Il consiglio legislativo, ed il consiglio degli uditori si dividono in tre sezioni, cioè:
Sezione di legislazione e del culto.Sezione dell'interno e delle finanze.Sezione di guerra e di marina.
34. Le sezioni fanno l'esame preventivo e lo spoglio degli affari rimessi ai consigli legislativo e degli uditori. Un membro della sezione ne fa il rapporto.
Il consiglio dei consultori, il consiglio legislativo, ed il consiglio degli uditori stendono, in seduta particolare e in forma di progetto di legge, regolamento, decreto o decisione, il loro parere sugli oggetti che loro saranno stati rimessi.
Questi progetti sono presentati dal presidente di ciascun consiglio al re, il quale, pria di adottarli, ne ordina la trasmissione al consiglio di stato.
35. Il consiglio di stato è preseduto dal re, ed in di lui assenza da un grande ufficiale della corona, o da un consigliere consultore delegato a quest'effetto da S. M.
36. Il consiglio di stato non ha che voce consultiva.
37. Allorchè egli delibera sopra progetto di legge o di regolamento di pubblica amministrazione, due terzi de' membri in servizio ordinario debbono essere presenti.
Non può deliberare sugli altri oggetti, che allorquando vi sono almeno diciotto membri presenti.
38. Avvi un segretario generale del consiglio di stato, il quale ha dei sostituti, il di cui numero è determinato in ragione dei bisogni del servizio.
Disposizioni generali.
39. Dopo la primitiva formazione niuno potrà esser nominato membro del consiglio legislativo, se non è stato membro del consiglio degli uditori; niuno potrà essere nominato membro del consiglio de' consultori, se non è stato membro del consiglio legislativo.
40. Il trattamento de' membri del consiglio degli uditori è fissato in 6m. lire di Milano. Quello de' membri del consiglio legislativo in 15m. lire. Quello de' membri del consiglio de' consultori in 25m. lire.
41. I membri del consiglio de' consultori sono consiglieri di stato a vita: non possono essere rivocati dal re; e se per un di lui ordine o per qualunque siasi altra causa vengono a cessare dalle loro funzioni, conservano il loro titolo, il loro rango, le loro prerogative ed i loro appuntamenti. Essi non li perdono che per le stesse cause che importano perdita dei diritti di cittadinanza.
42. I ministri sono membri nati del consiglio di stato durante l'esercizio delle loro funzioni. Eglino possono intervenire ai consigli, sia de' consultori, sia legislativo, sia degli uditori, a misura che gli oggetti che vi sono trattati riguardano il loro rispettivo dipartimento.
43. Il re affida, quando lo giudica opportuno, ai membri del consiglio di stato, o qualche ramo di pubblica amministrazione, o qualche dipartimento dei ministeri, ovvero delle missioni nell'interno od all'estero.
Del Corpo legislativo.
44. Il re fa l'apertura delle sessioni del corpo legislativo.
45. La camera degli oratori è soppressa. I progetti di leggi sono rimessi ad una commissione che il corpo legislativo nomina nel suo seno, e che gliene fa rapporto.
46. Il corpo legislativo ha un presidente e due questori che sono nominati dal re per due anni.
47. Sono di competenza del corpo legislativo
1.º Il conto annuo delle entrate e spese dello stato;
2.º La coscrizione militare;
3.º L'alienazione de' beni nazionali;
4.º Il sistema monetario;
5.º I cambiamenti da introdursi nel sistema delle contribuzioni pubbliche, collo stabilimento, o di nuove imposte, o di nuove tariffe per le imposte esistenti;
6.º Le modificazioni da farsi alla legislazione, sia civile, sia d'alto criminale, sia commerciale.
Tutt'altro oggetto è di competenza della pubblica amministrazione.
48. Ogni anno è fatto sul tesoro pubblico un fondo di trecento mila lire per sostenere le spese del corpo legislativo, sia per le riparazioni ed il mantenimento del suo palazzo, sia per le spese dei di lui uffici, sia per le indennizzazioni da accordarsi a ciascheduno dei di lui membri.
Questo fondo è amministrato dal presidente e dai questori conformemente a un decreto, che sarà fatto ogni due anni in comitato segreto, col quale il corpo legislativo ne regola l'impiego.
Su questa somma è prelevato l'onorario annuo del presidente e dei questori, il quale è fissato pel presidente a 25m. lire, e pei questori a 10m. lire per ciascheduno.
49. Il re può disciorre il corpo legislativo.
Entro i sei mesi che seguono lo scioglimento del corpo legislativo, i collegi sono convocati per procedere a nuove elezioni.
Dell'Ordine giudiziario.
50. I giudici sono nominati dal re; le loro funzioni sono a vita.
51. Tutti i tribunali, eccettuati quelli della giustizia di pace, sono composti di più giudici che deliberano e pronunciano a maggiorità di voti.
52. Le cause criminali sono sempre giudicate da giudici che hanno ascoltati i testimonj. I giudici devono sedere in numero pari.
53. Le sessioni dei tribunali, sia civili, sia criminali, sono pubbliche.
I testimonj e i difensori degli accusati saranno sempre ascoltati nell'udienza.
54. Ogni qual volta il tribunale di cassazione viene in cognizione che il senso di una legge o di un articolo di legge dia luogo per parte dei tribunali ad una falsa interpretazione, ne informa il gran giudice, il cui rapporto su quest'oggetto viene presentato alla discussione del consiglio di stato, in seguito di che il re pronuncia sopra il senso che si deve dare ai termini della legge.
55. Non vi sarà che un solo codice civile per tutto il regno d'Italia.
56. Il codice Napoleone sarà messo in attività, ed avrà forza di legge a datare dal primo gennajo prossimo.
A quest'effetto il gran giudice nominerà una commissione di sei giureconsulti per farne la traduzione in lingua latina ed italiana.
Questa traduzione sarà presentata alla approvazione del re il primo novembre prossimo al più tardi.
Il codice sarà in seguito stampato e pubblicato in latino, in italiano e in francese. La sola traduzione italiana potrà essere citata nei tribunali, ed aver forza di legge.
57. Non vi potrà essere fatto cambiamento alcuno per lo spazio di cinque anni. Dopo questo tempo il tribunale di cassazione e gli altri tribunali essendo stati consultati, il consiglio di stato propone una legge tendente a modificare ciò che sarà ritenuto difettoso nel codice.
Del Diritto di far grazia.
58. Il re ha il diritto di far grazia; egli lo esercita dopo avere inteso il parere di un consiglio privato, composto del gran giudice, di un grande ufficiale civile della corona, d'un grande ufficiale militare, d'un membro del consiglio dei consultori, e di un membro del primo tribunale del regno.
Dell'ordine della corona di ferro.
§. 1.
Creazione ed organizzazione.
59. A fine di assicurare con dei contrassegni di onore una degna ricompensa ai servizj resi alla corona tanto nella carriera delle armi, che in quella dell'amministrazione, della magistratura, delle lettere e delle arti, sarà istituito un ordine sotto la denominazione diOrdine della corona di ferro.
60. Quest'ordine sarà composto di cinquecento cavalieri, cento commendatori, e venti dignitarj.
61. I re d'Italia saranno gran maestri dell'ordine.
Nulladimeno, l'imperatore e re Napoleone, nella sua qualità di fondatore, ne conserverà, finchè vive, il titolo e le funzioni di cui essi non godranno che dopo lui.
62. Duecento posti di cavalieri, venticinque di commendatori, e cinque di dignitarj sono specialmente destinati per la prima formazione agli ufficiali e soldati francesi che hanno avuto una parte gloriosa nelle battaglie, il cui successo ha più contribuito alla formazione del regno.
Decorazioni.
63. La decorazione dell'ordine consisterà nell'emblema della corona lombarda intorno alla quale saranno scritte queste parole:Dio me l'ha data, guai a chi la toccherà.
Questa decorazione sarà sospesa ad un nastro color d'arancio, con istrisce verdi all'orlo.
64. I cavalieri la porteranno d'argento attaccata al lato sinistro.
I commendatori la porteranno d'oro attaccata nella stessa maniera.
I dignitarj la porteranno pendente al collo.
Nomina, ricevimento e giuramento.
65. Il gran maestro nominerà a tutti i posti dell'ordine.
66. I commendatori saranno scelti fra i cavalieri, e i dignitarj fra i commendatori. In conseguenza, e per la prima formazione, tutti i membri dell'ordine saranno nominati cavalieri.
67. Ogni anno il giorno dell'Ascensione sarà provveduto alle piazze vacanti.
68. Tutti i cavalieri, commendatori e dignitarj si riuniranno il giorno suddetto in capitolo generale nella chiesa metropolitana di Milano; niuno potrà essere dispensato dall'assistervi senza aver fatti approvare i motivi della sua assenza dal gran consiglio di cui si parlerà in seguito.
69. I nuovi cavalieri presteranno giuramento in capitolo generale, e sarà proceduto alla loro accettazione, conformemente al cerimoniale che verrà regolato.
70. Le notizie storiche dei membri dell'ordine che fossero morti nell'anno, saranno lette in questa solennità. L'oratore farà la storia dei nuovi servigi ch'essi avranno resi dopo la loro nomina. Egli ricorderà i principj sui quali l'ordine è fondato, e le circostanze che hanno preceduto la sua fondazione.
71. Il giuramento de' cavalieri è concepito in questi termini: «Io giuro di dedicarmi alla difesa del re, della corona e dell'integrità del regno d'Italia, e alla gloria del suo fondatore.»
72. I principi della casa del gran maestro, i principi delle case straniere, e gli altri stranieri, ai quali le decorazioni dell'ordine saranno accordate, non si calcoleranno nel numero fissato dall'articolo 62.
Dotazione ed Amministrazione.
73. Sarà applicato alla dotazione dell'ordine un reddito di 400m. lire di Milano sul Monte Napoleone.
74. I membri dell'ordine godranno d'un onorario annuo, cioè:
Pei cavalieri, di lir. 300Pei commendatori, di » 700Pei dignitarj, di » 3,000
75. Sul reddito di questa dotazione sarà prelevata una somma annua di 100,000 lire di pensioni straordinarie, che il gran maestro giudicherà a proposito di accordare a dei cavalieri, commendatori o dignitarj. Le pensioni saranno a vita.
76. I gran dignitarj comporranno il gran consiglio d'amministrazione dell'ordine.
Saranno scelti fra i gran dignitarj un cancelliere e un tesoriere dell'ordine.
Fra i commendatori, un maestro delle cerimonie.
Fra i cavalieri, due ajutanti delle cerimonie.
Disposizioni generali.
77. Le disposizioni della costituzione di Lione che non sono contrarie agli statuti costituzionali, sono confermate.
=F. Merescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli,Costabili, Luosi, Moscati, Guicciardi=Consultori.
=Aldini= Presidente della censura, =StanislaoBovara, Giovanni Tamassia= Segretarj dellacensura, =Giuseppe Taverna, Giuseppe SoresinaVidoni, Lorenzo Scazza, BarnabaOriani, Fè Marc'Antonio, Brunetti Vincenzo,Vertova Giambattista, Conti Francesco,Piazzoni Giambattista, CastiglioniLuigi, Bignami Carlo, Bentivoglio Carlo,Salina Luigi, Peregalli Francesco, BolognaSebastiano, Massari Luigi, Odescalchi,Bazzetta= Membri della censura.
Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro segretario di stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sulla esecuzione.
Dato dal nostro palazzo di Milano questo dì 6 giugno 1805, primo del nostro regno,
Visto da Noi Cancelliere Guardasigilli della Corona, MELZI.
Per l'Imperatore e Re,Il Consigliere Segret. di Stato,L. VACCARI.
NAPOLEONE,Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni,=imperatore de' francesi e re d'italia:=
Visto il primo statuto costituzionale del nostro regno d'Italia, del 17 marzo 1805,
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Art. 1. Il principe =Eugenio Napoleone=, arcicancelliere di stato del nostro impero di Francia e vicerè del nostro regno d'Italia, è adottato nostro figlio.
2. La corona d'Italia dopo noi e in mancanza de' nostri figli e discendenti maschi legittimi e naturali, è ereditaria nel principe Eugenio e nella sua discendenza diretta legittima e naturale di maschio in maschio con ordine di regolare primogenitura, escluse in perpetuo le femmine e la loro discendenza.
3. In mancanza dei nostri figli e discendenti maschi legittimi e naturali, e de' figli e discendenti maschi legittimi e naturali del principe =Eugenio=, la corona d'Italia si devolverà al figlio o al parente più prossimo di quello tra i principi del nostro sangue che allora regnerà in Francia.
4. Il principe Eugenio nostro figlio godrà di tutti gli onori annessi alla nostra adozione.
5. Il diritto che gli dà la nostra adozione alla corona d'Italia, non potrà mai in verun caso e in veruna circostanza autorizzare nè lui, nè i suoi discendenti a promuovere pretese alla corona di Francia, la di cui successione è irrevocabilmente regolata dalle costituzioni dell'impero.
6. Comandiamo e ordiniamo che le presenti munite de' sigilli dello stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi e dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sulla esecuzione.
Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 16 febbrajo 1806.
Per l'Imperatore e Re,L. S.Il Ministro Segretario di Stato,