Chapter 11

22.Quando si trovasse alcuno giacente con donna maritata, morranno ambedue; lʼuomo che giace con la donna e la donna: e sgombrerai il male da Israele.23.Quando una giovane vergine fosse sposata ad un uomo, e la trovasse un altro nella città, e giacesse con lei,24.li porterete ambedue alla porta di quella città, e li lapiderete con le pietre, sicchè muojano; la giovane, perchè, essendo in città, non ha gridato, e lʼuomo, perchè ha stuprato la donna del suo prossimo; e sgombrerai il male di mezzo a te.25.Ma se lʼuomo trovasse in campagna la giovane sposata, e le facesse forza, e giacesse con lei, morrà lʼuomo solo che con lei si è giaciuto, e alla giovane non farai nulla;26.non ha essa colpa mortale, perchè questo fatto è come quando alcuno assale il compagno e lʼuccide;27.poichè lʼha trovata in campagna; avrà gridato la giovane sposata, ma non ha avuto chi la salvasse.[407]28.Quando poi alcuno trovasse una giovane vergine che nonfosse sposata, e la prendesse e si giacesse con lei e fossero trovati,29.questʼuomo che si è giaciuto con lei dia al padre della ragazza cinquanta sicli dʼargento, e la tenga per moglie (cfr.Esodo,xxii, 15, 16); siccome lʼha stuprata, non potrà ripudiarla per tutta la vita.Nonostante che il Deuteronomista con queste ed altre leggi, che fra poco troveremo, abbia determinato alcune istituzioni intorno al matrimonio, pure nè esso nè altri legislatori hanno propriamente stabilito come il matrimonio dovesse tenersi legittimo. Dimodochè è da credersi che avessero lasciato questa parte al diritto consuetudinario. Ma se vogliamo essere anche intorno a questo istruiti, poco, o nulla, ne possiamo sapere dai fatti narrati nella Scrittura.Il primo matrimonio legittimo di cui ci venga narrato qualche particolare è quello del patriarca Isacco, (Genesi,xxiv). Ma anche qui sono più i precedenti del matrimonio, che non la forma di esso, che ci viene dal biblico narratore esposta. Il servo di Abramo dà invero dei doni alla famiglia di Rebecca e anche a lei stessa (ivi, 53); ma non si può vedere in ciò un atto di matrimonio per procura. Egli fa la proposta di matrimonio, i parenti della giovane acconsentono, e la rimettono in sue mani, perchè la conduca al fidanzato. I doni costituiscono qui un atto di cortesia e di generosità; ma non si può dire in verun modo che siano il prezzo col quale, come praticavasi da alcuni popoli, il marito comprava in certo modo la moglie. Dallʼaltro lato poi che lʼuomo dovesse far sua la donna,pagando al padre o alla famiglia o a lei stessa una dote, si rileva in prima da alcune narrazioni. Così il patriarca Giacobbe pagò Labano con quattordici anni di servizio per isposare le sue due figlie. (Genesi,xxix, 18, 27,xxxi, 41). Sichem invaghito di Dina figlia di Giacobbe, dice al padre e ai fratelli di lei, che qualunque dote e donativo gli avessero chiesto, lʼavrebbe dato volentieri (ivi,xxxiv, 11, 12). I servi di Saul fanno sapere a David che il re per dare in isposa la figlia, non avrebbe accettato dote più gradita che lʼuccisione di cento Filistei (1oSam.,xviii, 25). Potrebbe a ciò obbiettarsi, che nel libro di Tobia (vii, 15, 16), non si parla di dote pagata dallo sposo al padre della giovane, e soltanto si accenna in genere alla stipulazione di un atto coniugale, senza specificare in che cosa consistesse. Ma che anticamente vigesse il costume di dare una dote al padre della giovane, e che questo costume fosse confermato anche dalle leggi viene provato oltre che dai fatti testè citati, anche da questo nostro testo, e da quello dellʼEsodo (xxii, 16, 17). Del resto poi il passo di Tobia non prova nulla in contrario; perchè nella stipulazione dellʼatto, di cui non ci si fa sapere il contenuto, poteva benissimo parlarsi del pagamento di questa dote, come di altre convenzioni. E quando anche ciò non fosse, il libro di Tobia appartiene a tempi molto più recenti, nei quali le antiche costumanze potevano essersi modificate. Ma oltre questi pochi cenni altro non troviamo nella legge scritturale, e per ciò vi ha supplito il diritto talmudico. Il quale non considera più la dote, che lʼuomo avrebbe sborsato al padre o alla famiglia della sposa, come quasi un mezzo di acquistarla, ma ne ha grandemente trasformato il concetto.Gli sponsali, detti ebraicamenteIrusino ancheQiddushin, valgono a considerare lʼuomo e la donna legati fra loro in vincolo matrimoniale, sebbene non valgano per poter consumare il matrimonio; e siffatto vincolo non si potrebbe sciogliere, se non col divorzio.[408]Si può contrarre in tre modi, cioè con lʼanello, o con un atto scritto, o col coito.[409]Se lʼuomo dà alla donna lʼanello in presenza di due testimoni, o anche invece dellʼanello, un oggetto qualunque, purchè di un determinato valore, dicendole: con questo tu mi sei sposata, ed essa lʼaccetta, gli sponsali sono legalmente contratti.Lo stesso ne consegue, se lʼuomo consegna alla donna in presenza di due testimoni una carta o un altro oggetto, dove siano scritte le sole parole:tu mi sei sposata, purchè siano state scritte con intenzione determinata per quella cotal donna, ed essa lʼaccetti.Finalmente, anche se un uomo o una donna alla presenza di due testimoni si ritirano soli in una stanza, dichiarando di farlo per accoppiarsi con intenzione di congiungersi in matrimonio, il vincolo legalmente è valido; sebbene i rabbini per moralità lo abbiano proibito, e sottoposto alla pena della fustigazione chi commettesse tale impudenza.[410]Perchè il legame sia valido, deve essere contratto dallʼuomo dopo la pubertà,[411]al contrario una fanciulla impubere poteva essere fatta sposa dal padre,[412]o se orfana anche sposarsi da sè stessa. Però in questosecondo caso può, giunta alla pubertà, sciogliersi dagli sponsali con una semplice dichiarazione, nè si richiede lʼatto formale del divorzio[413](Ghet), basta un atto meno solenne, fatto dalla donna, che si chiamavaRifiuto(Miun). Perchè gli sponsali si tengono non veramente legittimi, come quelli che sono contratti da una minorenne; non così quelli contratti dal padre, che ha autorità sulla figlia impubere di promettere per lei. Ma giunte alla pubertà le donne non possono essere sposate senza il loro consenso.[414]Sono poi tenuti nulli tutti gli sponsali contratti fra persone la cui unione per la legge scritturale sarebbe incestuosa, e così quelli contratti per errore o per dolo con donna maritata.[415]Ma le unioni proibite soltanto per ragione di purità, o tenute incestuose soltanto per istituzione posteriore dei rabbini erano valide, e faceva dʼuopo scioglierle mediante il divorzio.[416]Un certo tempo più o meno lungo dopo gli sponsali, o anche immediatamente dopo questi, si celebrano le nozze come atto iniziatore del coabitare insieme dei coniugi.È necessaria la presenza almeno di dieci persone come un atto solenne, e che richiede una certa pubblicità,[417]e prima delle nozze si stipula un atto fra lo sposo e la sposa, col quale esso le costituisce una dote[418]esigibile soltanto in caso della morte del marito, o di divorzio[419]non motivato da colpa della donna.[420]Questa costituzione di dote non toglie però che la donna porti anchʼessa, se di proprio possiede, o se la famiglia glie ne fa dono, una dote al marito, della quale si parlava nellʼatto matrimoniale per obbligare il marito o gli eredi di lui alla restituzione in ogni e qualunque caso. Sulla somma della dote il marito suole fare un aumento variabile secondo la consuetudine dei vari paesi. Può anche la donna possedere dei beni stradotali, dei quali il marito gode i frutti, ma non è responsabile nè della conservazione nè della restituzione del capitale.[421]Oltre lʼobbligo della costituzione della dote il matrimonio induce nellʼuomo i seguenti doveri verso la donna. Il mantenimento, il vestiario, la coabitazione, il curarla in caso di malattia, il riscattarla se fatta prigioniera, le spese funerarie, se ella premorisse, farla mantenere dagli eredi, se restasse vedova, e lasciarla abitare nella sua casa tutto il tempo che non esigesse la dote costituitale dal marito, o non passasse a seconde nozze, prelevare dallʼasse ereditario gli alimenti in favore delle figlie, e in favore dei figli oltre la loro quota ereditaria la dote costituita alla loro madre.[422]Istituzioni sempre necessario queste due ultime nel caso non infrequente di avere figli da più donne, ma molto più necessarie presso gli Ebrei, per i quali la poligamia era permessa.In correspettività di questi doveri il marito ha diritto ai frutti di ciò che possiede la moglie, e anche a quelli del suo lavoro, a ogni oggetto da lei trovato, e a divenire di lei erede in precedenza di qualunque altro congiunto, in caso che ella gli premorisse.[423]Come si vede, la donna in questa parte è dal Talmud trattata assai bene, tranne che nel diritto ereditario. Ma ciò esamineremo meglio, quando a suo luogo esporremo ciò che spetta alle successioni.Dalle leggi che stabiliscono certe relazioni fra lʼuomo e la donna il Deuteronomista passa a proibire alcune unioni matrimoniali, e in prima quella incestuosa con la moglie del padre, la sola che egli ripeta dallʼelenco delle unioni incestuose enumerate da altri legislatori (v. pag. 196 e seg.).xxiii. 1.Non prenda alcuno la moglie di suo padre, e non iscuopra il lembo di suo padre.È proibito ancora di contrarre matrimonio con chi ha certi difetti fisici, che lo rendono inetto alla procreazione, con chi è nato da matrimonio incestuoso o adulterino, con i discendenti dei popoli Moabiti e Ammoniti in perpetuo, e con glʼIdumei e con gli Egiziani fino alla terza generazione dopo convertiti allʼEbraismo.2.Non entri nellʼadunanza di Jahveh[424]chi è eunuco per i testicoli compressi, o per verga amputata.3.Non entri lo spurio[425]nellʼadunanza di Jahveh, nemmeno la decima generazione non vi entri.4.Non entri lʼAmmonita e il Moabita nellʼadunanza di Jahveh, nemmeno la decima generazione non vʼentri in perpetuo.5.Perchè non vi vennero incontro con pane e con acqua per via, quando esciste dallʼEgitto, e perchè salariò contro di te Balaam figlio di Béor, da Petor di Mesopotamia per maledirti.6.Ma non volle Jahveh tuo Dio ascoltare Balaam, e lʼEterno tuo Dio convertì per te la maledizione in benedizione, perchè Jahveh tuo Dioti ama.[426]7.Non ricercare la loro pace e il loro bene tutti i tuoi giorni in eterno.8.Non aborrire lʼIdumeo, perchè è tuo fratello. Non aborrire lʼEgiziano, perchè fosti forestiere nella sua terra.9.I figli che saranno nati a loro in terza generazione, potranno entrare nellʼadunanza di Jahveh.I talmudisti hanno ristretto la proibizione dei matrimoni con i discendenti dei Moabiti e degli Ammoniti agli uomini appartenenti a questi popoli, e non alle donne che si fossero convertite allʼEbraismo. A ciò furono costretti per non tenere il re David di origine spuria, giacchè la sua famiglia, secondo il libro di Rut (iv, 17), sarebbe derivata dal matrimonio di Booz con Rut Moabita.[427]Non tennero conto però che dal libro di Nehemia (xiii) resulta chiaramente che la legge deuteronomica era interpretata come applicabile indifferentemente agli uomini e alle donne. Sia venia però ad un errore che ha fatto interpetrare la legge con qualche maggiore larghezza.Nel rimanente del capitolo xxiii si succedono alla rinfusa varii precetti di pulizia, di umanità, di buon costume, di carità e di religione.10.Quando escirai in accampamento contro i tuoi nemici, ti riguarderai di ogni cosa cattiva.[428]11.Quando fosse fra te alcuno impuro per qualche accidente notturno, esca fuori dellʼaccampamento, e non vi rientri, e al volgere della sera si lavi nellʼacqua, e quando sarà tramontato il sole,12.rientrerà nellʼaccampamento.13.E un luogo tu avrai fuori dellʼaccampamento, nel quale tu possa escir fuori.14.E abbiti un piuolo fra i tuoi arnesi, col quale scavare quando tu stai fuori, per assettarti e coprire il tuo escremento.15.Perchè Jahveh tuo Dio va in mezzo al tuo accampamento, per liberarti e consegnare i tuoi nemici dinanzi a te; e il tuo accampamento sarà santo, ne si vedrà in esso alcuna cosa vergognosa, per la quale egli si allontani da te.16.Non consegnare il servo al suo padrone, quando da esso si salvi presso di te.17.Con te abiti presso di te nel luogo che preferirà, in una delle tue città che meglio gli piace, non lo opprimere.Questo precetto così umano verso gli schiavi è stato dai talmudisti ristretto al solo caso dello schiavo che fugga da altro paese nella Palestina;[429]e secondo altri, quando lo schiavo sia stato comprato da alcuno con la promessa di farlo libero.[430]In questo modo i rabbini hanno tolto al precetto scritturale quasi tutta quella generosa umanità dalla quale era ispirato.18.Non sia prostituta tra le figlio dʼIsraele, nè cinedo fra i figli dʼIsraele.19.Non portare dono di meretrice, nè prezzo di cinedo[431]alla casa di Jahveh tuo Dio per alcun voto, perchè abborrimento di Jahveh tuo Dio sono ambedue.20.Non usureggiare verso il tuo fratello, nè usura di denaro, nè usura di cibo, nè usura di alcuna cosa che si presti.21.Con lo straniero usureggia, non col tuo fratello; acciocchè ti benedica Jahveh tuo Dio in tutto il prodotto delle tue mani, sulla terra nella quale tu vai per possederla.La carità di prestare senza interesse era ristretta alla gente dello stesso popolo; ma un giusto interesse sulle prestazioni, perchè così deve intendersi lʼusura permessa dalla legge, non era inibito negli affari che contraevansi con gli stranieri.22.Quando fai un voto a Jahveh tuo Dio non ritardare a soddisfarlo; perchè lo ricercherebbe Jahveh tuo Dio da te, e sarebbe in te peccato.23.Ma se ti asterrai dal votare, non sarà in te peccato.24.Ciò che pronunziano le tue labbra osserverai ed eseguirai, come hai fatto voto a Jahveh tuo Dio, lʼofferta che hai detto con la tua bocca.25.Quando andrai nella vigna del tuo compagno, mangerai uva secondo il tuo desiderio a tua sazietà, ma non la porre nei tuoi vasi.26.Quando andrai nella mèsse del tuo compagno, potrai prendere delle spighe con la tua mano, ma non alzare la falce sulla mèsse del tuo compagno.I pochi grappoli dʼuva o i pochi frutti, o le poche spighe, che si potevano prendere per mangiarle sol luogo, e cavarsi una voglia del momento, non erano considerate un furto; perchè la quantità poteva essere piccolissima, e perchè nei costumi dei popoli agricoli era una concessione che i proprietari reciprocamente si facevano. Ma lʼabusarne fino a portarne via, era considerato come appropriazione illecita.Però i talmudisti hanno inteso questo luogo in modo molto più restrittivo per i soli operai, dando a questi il permesso di mangiare dei prodotti del terreno, mentre erano occupati a lavorare per conto del proprietario, e anche ciò con altre minuziose limitazioni, che qui non è prezzo dellʼopera enumerare.[432]Sembra dallʼaltro lato che gli scrittori degli Evangelidessero al nostro testo il significato che appare dalla lettera.[433]Una legge concernente la donna ripudiata, che avrebbe avuto logicamente il suo luogo fra le altre leggi sul matrimonio, è stata invece dal Deuteronomista relegata qui fra precetti di tuttʼaltro genere.xxiv. 1.Quando alcuno prenda una donna, e si unisca con lei, e poi ella non abbia grazia presso di lui, perchè avrà trovato in essa alcuna cosa vergognosa; e le abbia scritto una carta di ripudio, e glie lʼabbia consegnata, e lʼabbia mandata via di sua casa;2.se ella, escita dalla casa di lui, va ad unirsi ad altrʼuomo,3.e anche il secondo manto lʼodia, e le scrive la carta di ripudio, e glie la consegna, e la manda via di sua casa, o se muore questo secondo marito, che lʼaveva presa in moglie;3.non può il suo primo marito, che lʼaveva ripudiata, tornare a prenderla, perchè gli sia moglie dopo che è stata contaminata; perchè è abbominazione dinanzi a Jahveh; e non rendere peccaminoso il paese che Jahveh tuo Dio ti dà in eredità.Non vʼha dubbio che con questa legge il Deuteronomista non ha inteso dʼistituire il divorzio, che era già nei costumi; ma soltanto, riconosciutolo come esistente di fatto, proibire che la donna ripudiata, passata ad altre nozze, ritornasse poi al primo marito.[434]E la ragione della legge è altamente morale, perchè senza tale proibizione si sarebbe potuto fare da uomini corrotti commercio delle proprie mogli, mascherando il turpe mercato sotto la larva dellʼatto legale del divorzio. Anzi si potrebbe dire che il legislatore, se non ha voluto proibire il divorzio, perchè sentiva di non potere su questo punto opporsi al costume, loha implicitamente dal lato morale quasi disapprovato, considerando contaminata per il primo marito quella donna repudiata che fosse passata ad altre nozze. Del resto allusioni alla pratica del divorzio trovansi nella vita di Mosè, il quale si dice aver ripudiata la moglie, e Jetro suo suocero avergliela ricondotta (Esodo,XVIII, 2), e anche in certe allegoriche espressioni dei profeti (Isaia,L, 1;Geremia,III, 1). Ma in nessun luogo della Scrittura si trova veramente determinato il diritto del divorzio, e specialmente, ciò che avrebbe maggiore importanza, quali ne dovevano, o ne potevano essere i motivi legittimi. Imperocchè, stando al nostro testo, è innegabile che le espressioni ne sono quanto mai incerte.Il non avere grazia in presenzadel marito, cioè il non piacergli più, era per costui ragione sufficiente a ripudiare la moglie? Oppure si richiedeva ancora che trovasse in lei qualche vergognoso difetto, come aggiunge la frase seguente? E questo vergognoso difetto in che cosa doveva consistere? Pare dalle frasi della scrittura che molto arbitrio su questo punto fosse lasciato allʼuomo, e che le donne non fossero difese contro i capricci del sesso più forte da norme fisse e ben determinate.Si disputò poi fra le scuole rabbiniche quale interpretazione dovesse darsi al nostro testo; e quella dʼHillel teneva qualunque piccola mancanza della donna valevole ragione per ripudiarla, anche se preparasse male al marito le vivande; mentre la scuola di Sciammai non teneva ragione sufficiente se non la mancanza in fatto di onestà; Rabbì ʼAqiba poi avrebbe permesso allʼuomo di ripudiare la moglie anche solo per aver trovato unʼaltra donna che gli piacesse di più.[435]Comeè noto, la scuola dʼHillel è in generale quella le cui decisioni hanno prevalso nel Giudaismo; ma in questo punto sono state un poco mitigate rispetto alla donna del primo letto, per la quale è stato imposto di non ripudiarla, se non per grave mancanza; giacchè il ripudiare la prima sposa, la donna amata nella gioventù, è reputata una vera sciagura; e come con poetica frase diceva un Dottore del Talmud, quando alcuno repudia la prima sposa, anche lʼaltare ne piange.[436]Ma per le donne sposate in seconde nozze la legge ebbe meno riguardi, e fu deciso di poterle repudiare anche per il solo motivo che il marito ne concepisse forte avversione.[437]Quando poi una donna fosse di contegno impudico, o non osservasse la legge giudaica in modo da apprestare al marito vivande proibite, o si congiungesse con lui in istato dʼimpurità, fu tenuto quasi obbligo il ripudiarla,[438]e obbligo assoluto in caso di provato adulterio.[439]La donna era di più condannata alla perdita della dote costituitale dal marito; e per la dote di sua proprietà non poteva reclamare se non ciò che ancora ne restava in essere, senza aver diritto contro il marito per ciò che questi ne poteva aver consumato.[440]Ma se queste leggi, che regolavano il divorzio, sembrano alquanto dure rispetto alla donna, fa dʼuopo dire che alcuni secoli dopo la finale compilazione del Talmud, il celebre rabbino Ghereshom, nel decimo secolo o nel principio dellʼundecimo, stabilì con una sua ordinazione che nessuna donna potesse essere ripudiatasenza il proprio consenso, eccetto il caso di gravissime mancanze;[441]come pure a frenare la poligamia, stabilì la scomunica per chi si unisse con più donne.[442]Ordinazioni queste dovute certo allʼinfluenza dei costumi che già si erano resi più miti verso la donna, da riconoscere anche in lei la pienezza di certi diritti, sebbene non si pensasse ancora a porla a pari dellʼuomo. Ma pure anche nel Talmud sullʼargomento del divorzio fu fatto molto a favore della donna, quando le fu riconosciuto il diritto di chiederlo in certi casi al marito e di obbligarlo dinanzi lʼautorità giuridica a scioglierla dal vincolo matrimoniale. Questi casi erano il manifestarsi nel marito certi difetti fisici che le generassero schifo, lʼessersi dato allʼesercizio di mestieri che le producessero lo stesso effetto, come lo spazzino, il conciapelli e simili, lʼessersi manifestato nel marito qualche morbo contagioso pericoloso per il coito,[443]e anche, ad opinione di autorevoli Dottori, la provata e continuata impotenza.[444]Ma dallʼaltro lato oltre i motivi già sopra accennati che davano facoltà al marito di ripudiare la moglie, aggiunsero la sterilità di questa continuata per dieci anni.[445]Imperocchè lo scopo religioso e morale del matrimonio essendo la riproduzione della specie, se dopo dieci anni di matrimonio una donna non restava incinta, si costringeva lʼuomo a ripudiarla, o almeno a sposarne unʼaltra, acciocchè potesse osservare il precetto religioso:crescite et multiplicamini.Il divorzio fa al Deuteronomista ripensare in genere al matrimonio, quindi ripete con più particolare determinazione la dispensa per il nuovo maritato (cfr.XX, 7) dal servizio militare, fissandola al tempo di un anno.5.Quando alcuno abbia sposato di recente una donna, non esca alla milizia, e non gli sia imposta alcuna cosa, libero stia in sua casa un anno, e rallegri la moglie che ha preso.Altri precetti di vario genere, ma i più di morale intendimento, si succedono con pochissimo o verun ordine sino alla fine del capitolo.Abbiamo già veduto quanto sia raccomandato di non angariare il povero che avesse bisogno di prestazioni, nè con usure, nè col prendergli in pegno oggetti di prima necessità (Esodo,xxii, 24–26). Troviamo qui una più particolare specificazione intorno a siffatto argomento.6.Non si prendano in pegno le macine, neppure la mola superiore; perchè in tal modo si prenderebbe in pegno la vita.Riportiamoci a tempi nei quali usavano piccoli mulinelli a mano anche per macinare i cereali, e vedremo quanto abbia di moralità un tale precetto. I rabbini poi, stando con ragione più allo spirito che alla lettera del testo, proibirono di pignorare qualunque oggetto necessario per preparare i cibi.[446]Ma perchè il legislatore non ha riunito questo verso col 20 e 21 del capitolo precedente, e con i versi 10–13 di questo stesso capitolo, invece che spezzare in tre brani una legge, che sarebbe stata tutta di argomento quanto mai omogeneo? Sarebbe difficile rispondere a questa domanda, se non adducendo il solito modo dicomporre dei Semiti saltuario e a sbalzi, trascinato dallʼidea che a mano a mano si presenta alla mente, non guidato da un concetto ordinatore di tutto lo scritto.7.7.Quando si trovasse alcuno che rubasse una persona dei suoi fratelli dei figli dʼIsraele, e se ne impadronisse e la vendesse, sia fatto morire quel plagiario, e sgombra il male di fra te. (V. pag. 103–105).8.Riguardati assai nel morbo della lebbra per osservare grandemente ed eseguire tutto ciò che tʼinsegneranno i sacerdoti leviti: come gli ho comandati, voi osserverete per eseguire.9.Rammenta ciò che fece Jahveh tuo Dio a Mirjam nel viaggio quando usciste dallʼEgitto.[447]Non bastava al Deuteronomista che fosse già imposto di non pignorare gli oggetti più necessarii; ma con isquisita delicatezza impose al creditore di non entrare in casa del debitore per fare il pignoramento, e aspettare fuori che il debitore stesso gli portasse gli oggetti da esser tenuti come pegno.10.Quando tu sia creditore del tuo compagno di qualche credito, non entrare in casa sua per prendere il pegno.11.Fuori resterai, e lʼuomo del quale sei creditore, porterà a te fuori il pegno.12.E se è uomo povero, non ti coricare, ritenendogli il pegno.13.Glie lo restituirai verso il tramonto del sole, e giacerà con la sua coperta, e ti benedirà, e per te sarà carità appo Jahveh tuo Dio.Sarebbe impossibile che tale precetto divenisse una legge positiva in una società corrotta, dove il far debiti fosse divenuto unʼindustria, e il debitore cercasse con ogni mezzo dʼingannare il suo creditore. Ma in una società dove i debiti fossero contratti soltantodai veri bisognosi, e gli abbienti sapessero con tanta umanità comportarsi verso i derelitti dalla fortuna, la quistione sociale non sarebbe ella in gran parte già risoluta, e raggiunti senza violente commozione molti dei desiderii di un ragionevole, e solo possibile socialismo? Nè vogliamo dire con ciò, che mai nemmeno nel popolo ebreo i fatti siano realmente accaduti in tal modo; vediamo anzi che i profeti e i poeti di continuo deplorano le oppressioni che i potenti esercitavano sui poveri;[448]ma sia lode a quei legislatori che hanno saputo mirare a un così alto ideale, ancorchè questo non sia mai divenuto una realtà. Che diremo poi dei Talmudisti, i quali vollero estendere questa mite disposizione anche allʼagente della legge? Certo noi non possiamo nemmeno immaginare gli uscieri del tribunale incaricati di un pignoramento aspettar fuori della porta che il debitore porti loro gli oggetti da pignorarsi; ma se i talmudisti hanno supposto tanta buona fede da una parte, e tanta moderazione dallʼaltra, erano davvero ispirati da una carità degna di qualunque elogio.Lo stesso sentimento umano e caritatevole dettò il seguente precetto per ricompensare prontamente ognuno che lavori per mercede.14.Non defraudare il mercenario povero e bisognoso dei tuoi fratelli, o dei forestieri che siano nel tuo paese, nelle tue città.15.Nello stesso giorno darai la sua mercede, prima che tramonti il sole; perchè egli è povero, e ad essa volge lʼanima sua; acciocchè non invochi contro di te Jahveh, e sia in te peccato. (Cfr.Levit.,xix, 13, pag. 179).Lʼultima parola di questo precetto ha destato nella mente del legislatore il pensiero che non devono le mancanze di una persona vendicarsi sui suoi discendenti, nè quelle dei figli sui padri. Principio morale troppo spesso dimenticato dal feroce sentimento della vendetta, che vuole, quando non possa perseguitare il vero colpevole, sfogarsi sui più prossimi congiunti, mantenendo così perpetui gli odii, nelle famiglie. Crediamo quindi che con tale precetto, il Deuteronomista non abbia voluto insegnare un principio giuridico, che come tale sarebbe stato inutile, quanto un avvertimento morale. Sebbene dallʼaltro lato è da dirsi che non mancano fatti nella storia del popolo ebreo, dai quali resulterebbe che i figli sono stati puniti per le colpe dei padri. Così furono puniti insieme con Achan anche i suoi figliuoli (Giosuè,vii, 24), e sette discendenti di Saul furono impiccati per espiare un suo delitto (2oSam.,xxi). Inoltre questo precetto del Deuteronomista è in contraddizione col detto del Decalogo, ove si minacciano i nemici di Dio sino alla terza e quarta generazione. Ma queste sono difficoltà insormontabili per chi vuol trovare nella Bibbia una sola dottrina tutta consentanea con sè stessa come prodotto dello spirito di Dio. Chi sa invece che è composta da più uomini in più generazioni non si meraviglia di queste e molte altre contraddizioni dovute alla evoluzione delle idee e dei costumi. E se la ferocia di certi tempi ha voluto ai discendenti far espiare le colpe degli antenati, lodiamo il Deuteronomista che con giustizia e umanità ha saputo dire:16.Non siano fatti morire i padri per i figli, nè i figli per i padri, ognuno per il suo peccato da fatto morire.I talmudisti volsero questo testo a tuttʼaltra significazione, volendo trovarci la esclusione dei prossimi parenti a fare da testimoni lʼuno contro lʼaltro.[449]E per cavarne questo senso, che non vi è in nessun modo contenuto, furono costretti a dire che la preposizione per non significainvece, maper mezzo, cioèper deposizione. Il principio di escludere i prossimi parenti dal deporre come testimoni è giusto; ma i rabbini dovevano confessare che non resulta in nessun modo da verun passo della Scrittura, piuttostochè volerlo desumere da un luogo che dice manifestamente cosa del tutto diversa.Dopo avere con questo precetto per un momento divagato da quegli insegnamenti morali che inculcano la carità verso le classi più misere, il Deuteronomista riprende lo stesso argomento, e come massime simili ad altre già sopra esposte qui ci contenteremo di tradurle.17.Non pervertire il giudizio del forestiere nè dellʼorfano. E non prendere in pegno lʼabito della vedova.[450]18.E rammenta che fosti servo in Egitto, e ti redense Jahveh tuo Dio di colà; perciò io ti comando di fare questa cosa.19.Quando mieterai la mèsse del tuo campo, se avrai dimenticato un covone nel campo, non tornare a prenderlo; per il forestiero, per lʼorfano e per la vedova sarà, acciocchè ti benedica Jahveh tuo Dio in tutto il prodotto delle tue mani.20.Quando batti i tuoi olivi, non ricercare i rami dietro di te; per il forestiere, per lʼorfano e per la vedova saranno.21.Quando vendemmi la tua vigna non racimolare dietro di te; per il forestiereper lʼorfano, e per la vedova sarà.22.E ti rammenterai che servo fosti nella terra dʼEgitto, perciò io ti comando di fare questa cosa.La ricordanza delle oppressioni di ogni maniera sofferte dagli antichi Ebrei in Egitto, doveva indurre i loro animi ad essere pietosi verso tutti i deboli ed infelici; quindi la troviamo come motivo di questi caritatevoli precetti.I primi tre versi del capitolo xxv stabiliscono la pena della fustigazione determinata in quaranta percosse, ma lasciata allʼarbitrio dei giudici per i casi da applicarsi; giacchè il testo dice soltanto di dover percuotere il colpevole, senza specificare quali colpe erano a siffatta pena sottoposte.xxv. 1.Quando vi fosse contesa fra alcuni uomini, e ricorressero in giudizio e fossero giudicati, sarà assolto il giusto, e condannato lʼempio.2.E se lʼempio è meritevole di essere percosso, lo farà cadere il giudice, e lo farà percuotere dinanzi a sè, secondo la sua colpa, a numero.3.Quaranta colpi lo farà battere, non più; acciocchè non continui a farlo battere oltre questi di gran percossa, e non sia avvilito il tuo fratello alla tua presenza.La legge scritturale non conosce altre pene che la pena di morte, la multa, già più volte indicata nelle singole colpe, e la flagellazione che qui per la prima volta è indicata; se pure coi talmudisti non è da tenersi che sia stabilita anche in un luogo del Levitico (v. pag. 186). Dimodochè la ragione vorrebbe che questa terza specie di pena fosse da infliggersi per tutte le colpe non sottoposte alle altre due. E non molto diversamente hanno inteso i talmudisti, i quali, consentanei con sè stessi, dissero la pena della flagellazione doversi applicare alla prevaricazione di tutti quei precetti proibitivi che non avevano nella leggesanzione umana, ma ne era lasciata la pena alla provvidenza con la frase didistruzione dellʼanima (Chareth), o anche senza una tale frase (Morte per mezzo celeste), e di tutti gli altri precetti proibitivi, a cui non fosse assegnata veruna pena. A questi però posero un altro limite, sempre col mite intendimento di minorare il numero delle mancanze sottoposte a sanzione penale, esentandone tutti quei precetti la cui prevaricazione non consistesse veramente in un atto determinato e preciso, come sarebbe la maldicenza, la vendetta, il serbare rancore, lo spionaggio e simili.[451]Ma è più da meravigliare che anche per applicare la pena della flagellazione i talmudisti richiedevano che fosse stato fatto al colpevole lʼavvertimento prima che commettesse la mancanza, se non da due persone come nei delitti capitali, almeno da una, purchè, sʼintende, deponessero sempre almeno due testimoni intorno alla vera e propria perpetrazione del delitto o della mancanza.[452]Condizione questa dellʼavvertimento preventivo in ogni singolo caso e ad ogni singolo accusato, che rende molto difficile, se non quasi impossibile, intendere, come lʼapplicazione della pena potesse mai effettuarsi, secondo già abbiamo avvertito, parlando della pena capitale (v. pag. 102 e seg.).Ma altri mitigamenti introdussero ancora i talmudisti. Mentre il testo scritturale restringe a quaranta il numero delle battiture, essi lo ridussero a un massimo di trentanove;[453]perchè, il testo avendo avvertito che non si poteva in niun modo nulla aggiungere ai numero di quaranta, vollero prevenire il caso possibiledi ogni e qualunque errore, riducendo di uno il numero massimo. Inoltre vollero che si avesse riguardo alla costituzione fisica dellʼimputato, e quando questa fosse tale da non poter reggere senza pericolo il numero di trentanove, stabilirono che si dovesse applicare solo quel numero di percosse che il reo poteva sopportare.[454]Dallʼaltro lato poi lasciarono allʼarbitrio dei guidici lʼinfliggere in certi casi la fustigazione per quelle prevaricazioni a cui secondo la legge scritturale non si dovrebbe applicare pena,[455]e dettero facoltà ai magistrati di condannare a un altro genere di fustigazione, la quale, secondo certi autori, non aveva numero di battiture determinato, secondo altri, non avrebbe mai potuto superare il numero di tredici.[456]Stabilirono ancora che la pervicace recidiva nelle più gravi mancanze sottoposte alla pena della flagellazione dovesse esser punita con una specie di ergastolo, così angusto ed opprimente, che avrebbe in breve cagionato la morte del reo.[457]Sorte di pena che nella legislazione ebraica è davvero una innovazione del Talmud, e introdotta dalla necessità dei fatti, perchè nella legge scritturale non se ne parla. Si trova però nei libri biblici menzione ancora di carcere, come luogo più di detenzione che di vera e propria pena.[458]Difficilmente potrebbe spiegarsi perchè il Deuteronomista fra una legge penale, come quella testè esposta, e unʼaltra intorno a certo vincolo matrimoniale abbia inserito un precetto quale il seguente:4.Non mettere la museruola al bue, quando trebbia.Precetto moralissimo, e ispirato da compassione verso gli animali, che trebbiando le biade, soffrirebbero di avere la bocca chiusa, e di non potere soddisfare al desiderio di cibarsi; mentre dallʼaltro lato il danno dei proprietarii sarebbe lievissimo, essendo troppo poca la quantità che in tal modo andrebbe perduta. E certo è tale questo precetto che la società protettrice degli animali pienamente lo approverebbe; ma non si sa vedere perchè abbia trovato qui il suo luogo, e non piuttosto fra altre instituzioni che concernono più da vicino lʼagricoltura.I talmudisti, come vuole la sana ragione, hanno esteso questo precetto a tutti gli animali, dicendo, che il testo ha esemplificato soltanto il bue, per parlare del caso più frequente.[459]E del resto è pieno il Talmud dʼinsegnamenti pietosi rispetto agli animali, tutti inspirati dal principio generale che si deve ad essi risparmiare ogni inutile sofferenza.[460]Il vincolo matrimoniale testè accennato consisteva in ciò che una donna, restando vedova senza prole, si trovava vincolata ai fratelli del marito defunto, uno dei quali doveva tenerla come moglie, e se a ciò si fosse rifiutato, sottoporsi a una avvilente formalità perisvincolare la cognata. Questa è lʼistituzione conosciuta sotto il nome diLeviratodalla parola latinaLevir.5.Quando vivessero due fratelli insieme, e morisse uno di loro, e non avesse figli, la moglie del defunto non sia fuori ad uomo estraneo, il suo cognato si unisca a lei, e se la prenda per moglie, per diritto di cognazione.6.E il primogenito che partorirà sorgerà col nome del suo fratello morto, e non se ne cancellerà il nome da Israele.7.Se lʼuomo poi non volesse prendere la sua cognata, questa si presenterà alla porta agli anziani e dirà: il mio cognato rifiuta di far risorgere a suo fratello il nome in Israele, non vuole sposarmi come cognata.8.Allora gli anziani della sua città lo chiameranno, e gli parleranno, e se egli persisterà a dire: non voglio prenderla,9.la sua cognata gli si avvicinerà in presenza degli anziani, e gli scalzerà la scarpa dal piede, e gli sputerà dinanzi, e alzerà la voce e dirà: così facciasi allʼuomo che non riedifica la casa del suo fratello.10.E si chiamerà il suo nome in Israele: la casa dello scalzato.La ragione di questa legge è facile ad intendersi. Non si voleva, per quanto possibile, la distruzione di una famiglia. Morto alcuno senza prole, uno dei fratelli aveva lʼobbligo di non lasciare abbandonata la vedova, ma considerarla come propria moglie, e il primo figliuolo che nascesse, tenerlo quasi come un fratello redivivo, il quale ancora aveva diritto alla parte che sarebbe a quello spettata nei beni della famiglia. Era una legge che mirava nel medesimo tempo allʼintegrità della famiglia, e alla conservazione in questa dei suoi possessi. Però stando al significato letterale del testo, secondo lo hanno inteso la maggior parte degli interpetri,[461]lʼobbligo del levirato sarebbe ristretto al solo caso in cui i fratelli coabitassero insieme o almeno nello stesso paese, e avessero in comune, o vicini, i loro possessi. Ma le espressionidel testo si prestano ancora ad essere intese in modo più lato, potendo significare:quando vivessero contemporaneamente, prendendo la parolainsiemerelativa al tempo e non allo spazio. E così lo hanno inteso i talmudisti, tenendo che esistesse questo vincolo del levirato per tutti i fratelli, ancorchè vivessero lʼuno lontano dallʼaltro.[462]Questa legge però è in contraddizione con altra del Levitico, già sopra accennata (pag. 199 e seg.), secondo la quale senza distinzione fra lʼesservi o non esservi prole, ogni unione matrimoniale con la moglie del fratello è tenuta incestuosa. Quello però che ci viene narrato nel libro del Genesi (xxxviii) rispetto a Tamar e ai figli di Giuda prova che presso gli Ebrei, come presso altri popoli, lo sposare la vedova del fratello morto senza prole fosse un costume generale. Il Deuteronomista si è uniformato a questo costume, lo ha regolato con una legge, e ha disposto anche il modo per sciogliere il vincolo, quando al fratello superstite non piacesse di sobbarcarsi a tale obbligo. E già questo è un avanzamento per modificare un costume che dal citato fatto di Tamar parrebbe fosse in ogni caso obbligatorio, non avendo trovato Giuda mezzo per discioglierne, come avrebbe desiderato, lʼultimo dei suoi figli, se non quello di procrastinare il matrimonio con mendicati pretesti. Un altro legislatore, che come abbiamo detto a suo luogo, mirava a stabilire istituzioni di più alta purità di costume, tentò di fare astenere da ogni unione matrimoniale anche gli affini di questo grado. Ma come i fatti dimostrano, un tale tentativo rimase in questa parte frustraneo, e presso gli Ebreifu prevalente lʼantico costume sancito dalla legge del Deuteronomista.[463]Ora è a domandare: questʼobbligo di far rivivere in certo modo la famiglia di un defunto senza prole, era soltanto tra fratelli o ancora fra più lontani parenti? Alcuni hanno voluto concludere dal libro di Ruth per questa seconda opinione; imperocchè parrebbe che Ruth, essendo rimasta vedova senza figli, e non avendo nè anche fratelli del marito, si trovi vincolata al più prossimo parente di esso. Questi poi rifiuta di sposarla mediante la forma legale dello scalzamento della scarpa, e allora in suo luogo la sposa Booz, che gli succedeva per titolo di prossima affinità. A noi sembra però che nel caso di Ruth lʼobbligo di sposare questa vedova derivasse non dal costume o dalla legge del levirato, ma dal fatto che i più prossimi parenti avevano il diritto di ricuperare i possessi territoriali già appartenuti alla famiglia del defunto, acciocchè non passassero ad estranei; ed insieme a questo diritto si univa il correspettivo obbligo di sposare la vedova, obbligo che non si può concludere dovesse essere in ogni caso, anche laddove non fosse stato luogo a ricuperazione dei beni.Si domanda ancora se la Scrittura ha inteso di stabilire questo vincolo, nella mancanza di ogni prole, o anche nella mancanza di sola prole maschile. Se si riflette che la famiglia massimamente presso i popoli antichi era costituita dai maschi, dimodochè si poteva dire non avesse vera e propria successione chi lasciava soltanto prole femminile, saremmo inclinati acredere che il legislatore ha voluto sancire il vincolo fra cognato e cognata ogni qual volta il morto non lasciasse figli maschi, valutando a tale effetto di niuna importanza le femmine; tanto più che, come vedremo a suo luogo, il diritto ereditario conceduto alle figlie in precedenza dei collaterali è una innovazione introdotta assai più tardi nel codice sacerdotale. Inoltre la parola usata dalla Scrittura nel nostro testo èben,figlio, mentre invece per indicare in genere la prole di qualunque sesso avrebbe dovuto dirsi piuttostozerʼa. Non ostante i rabbini, come di necessità doveva resultare dal tutto insieme degli istituti prevalenti ai loro tempi, esentarono dal legame del levirato in ogni caso che vi fosse prole dellʼuno o dellʼaltro sesso.[464]E bastava, a loro opinione, anche la prole nata da qualunque altra donna, anche spuria, purchè non fosse da una schiava, o da una non ebrea.[465]Così pure se il defunto senza prole lasciava più vedove, essendo permessa la poligamia, non tutte erano vincolate ai cognati; ma col matrimonio o con lo scioglimento di una qualunque tra esse, tutte le altre rimanevano libere.[466]Stabilirono inoltre che non esistesse del tutto il vincolo del levirato, quando la vedova si trovasse col cognato in tal grado di parentela o di affinità che per legge il matrimonio fosse proibito; e svincolava da tal legame non solo sè, ma anche le altre mogli, se il defunto fosse stato poligamo.[467]Nel caso fossero più fratelli, la precedenza spettava al maggiore di età, ma quando questi vi rinunziasse, si procedeva a interrogaregli altri per anzianità, fino a che si concludesse in qualche modo o al matrimonio o allo scioglimento.[468]Nel caso poi che ella assolutamente non volesse sposarsi col maggiore dei cognati, quando questi non rinunziasse al suo diritto; o con nessuno degli altri, quando il maggiore vi rinunziasse, ammettevano i rabbini che ne potesse essere sciolta, ma sotto pena di perdere la dote costituitale dal marito.[469]In questo modo il Talmud riconobbe nella donna un certo diritto alla propria libertà, che parrebbe dalla lettera del testo non fosse ammesso. E tanto più lo riconobbero, quando stabilirono che potesse legittimamente rifiutare il cognato senza essere sottoposta a niuna pena, quando quegli avesse qualcuno dei difetti già sopra enumerati (pag. 294), pei quali la donna avrebbe avuto il diritto di chiedere il divorzio.[470]Imperocchè non si sarebbe potuto obbligare la donna a sposare un uomo, in quei casi, nei quali anche dopo il matrimonio le sarebbe stato riconosciuto dalla legge il diritto di separarsene.Riconoscendo poi i rabbini, perchè vi erano costretti dalla lettera della legge, lʼesistenza del vincolo fra i cognati, disputarono a che cosa si dovesse dare la precedenza, se allʼatto matrimoniale che regolava e confermava questo vincolo, o allʼatto di scioglimento.[471]Pare che nei tempi più antichi prevalesse la prima opinione; ma pure in molti casi, nei quali potesse con qualche fondata ragione credersi che cognato e cognata non fossero convenienti lʼuno allʼaltro, i magistrati dovevano consigliare piuttosto allo scioglimento che al matrimonio.[472]Avendo poi che fare con uomo poco onesto che volesse profittarsi del diritto che gli accordava la legge sopra la cognata, i rabbini arrivarono fino a permettere che gli si promettessero dei danari per indurlo a sciogliere dal vincolo la cognata, anzichè costringere questa a sposarlo.[473]Nei tempi più moderni fra i Dottori posteriori al Talmud continuò a disputarsi se al matrimonio od allo scioglimento dovesse darsi la preferenza. E lʼAlfasi e il Maimonide decisero per il matrimonio, nel senso di dovere obbligare la donna a sposare il cognato o a sottostare alla pena della perdita della dote. LʼIsaacita e Giacobbe ben Meir opinarono che si dovesse nella maggior parte dei casi piuttosto sciogliere il vincolo che obbligare al matrimonio. E dai passi del Talmud citati pro e contro sembra che questi ultimi Dottori si appongano più al vero.[474]Ad opinione poi di tutti, si dovè preferire lo scioglimento, nel caso che i fratelli del defunto fossero già coniugati, in tutti quei paesi dove gli Ebrei accettarono lʼistituzione del Dottore Ghereshom contro la poligamia, della quale già sopra abbiamo fatto cenno.In quanto al diritto ereditario il Talmud stabilì che tutti gli averi del defunto fossero di quello dei fratelli che sposasse la cognata, ma nel caso di scioglimento,tutti i fratelli fossero eredi in quota eguale, come in ogni altro caso in cui la successione fosse devoluta ai collaterali.[475]Le formalità dello scioglimento consistenti nello scalzare la scarpa del cognato, nello sputargli davanti, e nel gridargli: scalzato, doveva farsi dinanzi a un magistrato di tre giudici, e con certa pubblicità.[476]In origine questi atti significavano certo dispregio verso lʼuomo che si ricusava di far risorgere lo spento nome del fratello. Ma continuarono queste forme ad usarsi per ossequio più alla lettera che allo spirito della legge, anche quando lʼatto dello scioglimento fosse provocato per volontà della donna, o per consiglio del magistrato, anche nei tempi nei quali fu data allo scioglimento la preferenza sul matrimonio; e si capisce bene che allora essi perdettero ogni odioso significato, e restarono come vuote forme, che più nulla esprimevano.Abbiamo veduto nel primo codice (pag. 109 e seg.), una legge rispetto allʼindennità e alla multa dovuta da chi, altercando con altri, percotesse per caso una donna incinta. Qui il Deuteronomista prevede il caso che fra due rissanti sʼintrometta la moglie di uno, e per salvare il marito assalga lʼaltro, e sfacciatamente lo offenda nelle parti genitali. Nuovo genere di pena troviamo sancito in questo caso, il taglio della mano.11.Quando alterchino alcuni fra loro, uomo contro il suo fratello, e si avvicini la moglie di uno per liberare il suo marito dalla mano di chi lo percuote, e stenda la sua mano, e lo prenda per le pudende,12.le taglierai la mano, il tuo occhio non le avrà compassione.I talmudisti mitigarono molto questa pena, e le tolsero quanto aveva di odioso riducendola a una multa, e a una indennità[477]per gli stessi titoli, dei quali già altrove abbiamo discorso, trattando delle lesioni corporali. Estesero poi da un lato la pena, perchè la sancirono non solo per lʼoffesa corporale fatta toccando le pudende, ma anche qualunque altra parte. E dallʼaltro la restrinsero alla sola moglie di uno dei rissanti, ma vollero libera dalla pena la moglie di un agente della pubblica forza, se intervenisse per liberare il marito da chi gli opponesse resistenza.[478]Le due ultime leggi, con le quali si chiude questo capitolo sono lʼuna (v. 13–16) ripetizione di quanto già era raccomandato nel Levitico (xix, 35, 36) di usar misure e pesi giusti; lʼaltra è nuova indizione di guerra contro gli Amaleciti, come già abbiamo veduto nellʼEsodo (xvii, 14–16).E qui ha termine la parte legislativa del Deuteronomio.Il capitoloxxvinon fa se non prescrivere certe formalità per lʼofferta di quelle decime già imposte nel capitoloxiv, 22–29 (v. sopra, pag. 219). Queste si dovevano accompagnare con un rendimento di grazie a Dio per i beni prodigati alla nazione e agli individui; con una dichiarazione di avere adempito a quanto imponeva il rito, tanto per avere usato elargizione ai leviti, agli stranieri, agli orfani e alle vedove, quanto per non aver mangiato di queste decime in istato dʼimpurità; e finalmente con una preghiera, perchèDio continuasse la sua benefica provvidenza per il popolo tutto, in ispecie con la fertilità delle terre (v. 1–15).Comincia quindi come conchiusione della parte legislativa e precettiva una bellissima esortazione a seguire glʼinsegnamenti di Jahveh, perchè, così facendo, ne sarebbe derivata ogni sorta di prosperità. Esortazione, che, dopo il verso 19, malamente nella forma presente del Deuteronomio, è stata interrotta col cap.xxvii, che è manifestamente una interpolazione.[479]Qualunque lettore può accorgersi che il primo verso del cap.xxviiiè intimamente connesso con lʼultimo del capitoloxxvi. Il discorso esortativo si succede così bene che nulla più potrebbe desiderarsi. Mentre lʼinserzione del cap.xxviiguasta proprio ogni cosa.Si vedano questi passi, acciocchè ognuno ne possa restare convinto.xxvi. 16.Oggi Jahveh tuo Dio, ti comanda di eseguire questi statuti e queste leggi; e le osserverai, e le eseguirai con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima.17.A Jahveh tu prometti oggi che ti sarà Dio, e seguirai le sue vie, e osserverai i suoi statuti, e i suoi precetti, e le sue leggi, e obbedirai la sua voce.18.E Jahveh ti promette oggi che tu gli sarai popolo di sua proprietà, come ti disse, e che osserverai i suoi precetti,19.e che tiporrà superiore a tutti i popoli che ha creato, per lode nome e gloria, e che tu sarai popolo santo a Jahveh tuo Dio come parlò.xxviii. 1.E se ascolterai la voce di Jahveh tuo Dio per osservare ed eseguire tutti i suoi precetti che io ti comando oggi, Jahveh tuo Dio ti porrà superiore a tutte le genti della terra,2.e verranno sopra te tutte queste benedizioni e ti toccheranno, quando ascolterai la voce di Jahveh tuo Dio.Si prosegue poi ad enumerare nei particolari le benedizioni generalmente enunciate. Ma, se fra il cap.xxvie ilxxviiiinseriamo ilxxvii, come ora lo troviamo, la logica e naturale sequela delle idee è malamente interrotta. E infatti nel cap.xxviisi dice che Mosè e gli anziani comandano al popolo di scolpire nelle pietre la legge divina, quando avessero passato il Giordano, fabbricare un altare, e fermarsi distribuito in due parti di sei tribù ognuna sui due monti Gherizim ed Ebal, per pronunziare le benedizioni e le imprecazioni, e quindi ad alta voce maledire chi commettesse certi peccati o delitti, a cui sembra voglia darsi così maggiore importanza. Ma lʼimprecazione contro certi speciali delitti è cosa troppo diversa dal concetto, che qui può formare solo argomento della chiusa della legge, cioè la promissione di felicità, se questa venisse osservata, e la minaccia di sciagura, quando fosse posta in non cale. Di più questo stesso capitoloxxviisi mostra manifestamente poco consentaneo nelle sue diverse parti. Imperocchè mentre nei versi 11–13 si parla di benedizione e maledizione, ripetendo cosa altrove già detta (xi, 29–32) e che secondo il libro di Giosuè (viii, 30–35) sarebbe stata a suo tempo eseguita, nei vv. 14–26 troviamo che i Leviti dovevano ad alta voce pronunziare la maledizione contro certi speciali peccatori.Da ultimo, se lʼoriginale composizione del Deuteronomio avesse contenuto il cap.xxvii, quello seguente avrebbe dovuto avere necessariamente un suo proprio principio con le parole «e Moisè disse ai figli dʼIsraele» o qualche cosa di simile. E difatti così vediamo farsi in tutto il Pentateuco ogni volta che si prende a trattare un nuovo argomento, o che dalla parte narrativa si passa a quella precettiva. Ora il Deuteronomio ci appare come un discorso continuato dal cap.vfino a tutto ilxxvi, dimodochè non è mai necessario riprendere lʼargomento con qualche speciale introduzione, ma basta quella posta al principio del cap. v. Il cap.xxviiche tratta un argomento diverso, incomincia secondo il solito stile con le parole «e comandò Mosè», e vediamo che lʼargomento si ripiglia di nuovo al v. 9 e al v. 11 con simili transizioni. Ma siccome il cap.xxviiinon continua per nulla lʼargomento delxxvii, e si riconnette colxxvi, sarebbe stato troppo necessario che incominciasse con le parole testè accennate. Queste invece mancano del tutto, e ciò solo sarebbe ragione sufficiente per indicare che il cap.xxviiè una interpolazione.Il cap.xxviiipoi è bellissima conclusione profetica a tutta la legge contenuta in questo libro, e particolarmente per la fierezza delle minaccie nella seconda parte, che sono proprio una pittura dei miseri destini del popolo ebreo nella sua lunga peregrinazione a traverso i secoli, dacchè ha cessato la sua politica esistenza come nazione indipendente. E se non fosse un passo troppo lungo, e del resto anche un poco alieno dal nostro argomento, volentieri ne daremmo tutta la traduzione, ma valgano come saggio i soli undici ultimi versi.58.Se non osserverai di eseguire tutte le parole di questa legge scritte in questo libro di temere questo nome glorioso e venerabile, Jahveh tuo Dio,59.Jahveh accrescerà le tue piaghe e le piaghe della tua prole, piaghe grandi e costanti, e infermità maligne e perpetue.60.E volgerà contro di te tutti i dolori dellʼEgitto dei quali temesti, e ti si attaccheranno.61.Anche ogni infermità e ogni piaga, che non è scritta in questo libro della legge, la farà venire Jahveh contro di te, sino che ti distruggerà.62.E rimarrete poca gente, mentre sarete stati come le stelle del cielo in moltitudine; poichè non avrai ascoltato la voce di Jahveh tuo Dio.63.Ed avverrà che come godè Jahveh di voi per farvi bene e per moltiplicarvi, così Jahveh godrà di voi per disperdervi e per distruggervi, e sarete rimossi dalla terra nella quale tu vai per possederla.64.E Jahveh ti spargerà in tutti i popoli da un estremo allʼaltro della terra, e servirai colà altri Dei, che non conoscesti nè tu nè i tuoi padri, di legno e di pietra.65.E fra quelle nazioni non avrai quiete, non sarà riposo alla pianta del tuo piede, e Jahveh ti darà ivi cuore tremante, e struggimento di occhi, e dolore di animo.66.La tua vita sarà sospesa innanzi a te, e avrai paura di notte e di giorno, nè crederai alla tua vita.67.Nella mattina dirai: chi mi porta la sera? e nella sera dirai: chi mi porta la mattina? per la paura che temerai nel tuo cuore, e per le cose che vedrai coi tuoi occhi.68.E Jahveh ti farà tornare in Egitto sulle navi, per quella via che ti aveva detto: non continuerai più a vederla; e sarete venduti colà ai vostri nemici per servi e serve, nè vi sarà compratore.Questo misero destino già in parte cominciava a vessare il popolo ebreo fino da quando si scrivevano tali minaccie; imperocchè ai tempi del re Josia, già da un pezzo il regno samaritano più non esisteva, e gli abitanti ne erano stati in gran parte deportati come prigionieri; nè era difficile prevedere che nella guerra poi sorta fra il piccolo regno giudaico e lʼEgitto quello sarebbe stato vinto, e avrebbe subìto la sorte cui specialmente si allude nellʼultimo versetto.Non si può ormai seriamente dubitare che la compilazione della legge deuteronomica non sia stata fatta o poco prima del regno di Josia sotto il suo predecessoree padre Menasse, o anche nei primi anni del suo governo.[480]Si racconta nel secondo libro dei Re (xxii, 8 e seg.) che nel 18oanno del governo di Josia, il sommo sacerdote Ḣilqijahu trovasse nel tempio un libro della legge da lui consegnato allo scriba Shafan, il quale ne fece lettura al re. La prima impressione che questi ne ricevette fu così trista, che si stracciò per dolore le vesti; perchè sapeva bene che i comandi di quella legge non erano stati osservati nemmeno dai loro antenati (ivi, 11–13). Come è possibile che se questa legge fosse esistita ab antico, il contenuto ne giungesse così nuovo e sorprendente ad un re, dallʼaltra parte tanto pio, quale ci viene presentato Josia? Il quale poi consultata la profetessa Ḣulda, si dà molto da fare, acciocchè quindi innanzi la legge sia osservata, non solo col togliere intieramente ogni culto politeistico o idolatrico, ma anche concentrando quello di Jahveh nel tempio di Gerusalemme. Anzi come inizio di tale riforma fa celebrare la pasqua delle azzime, in modo che secondo quel narratore non era stata più celebrata, dal tempo dei Giudici (ivi,xxiii, 1–25).Se richiamiamo alla memoria che, oltre le continue esortazioni contro il politeismo e lʼidolatria, precipua caratteristica del Deuteronomio è di stabilire lʼaccentramento del culto in un solo luogo, accentramento, di cui per nulla si fa parola nella legge anteriore del primo codice, ci persuaderemo facilmente che la legge deuteronomica non fu ritrovata, ma per la prima volta compilata verso i tempi del re Josia. Imperocchè nonè supponibile che se scritta ab antico, allora giungesse agli orecchi non pure del re, ma anche ai maggiorenti del popolo, come cosa del tutto nuova.Era inoltre la legge del Deuteronomio il resultato naturale della predicazione dei profeti, che da Amos fino a Zefania e a Geremia si erano sforzati di richiamare il popolo alla pura religione di Jahveh, e alla osservanza di una morale nobile ed elevata. Nè vale lʼobbiezione che anche sotto tutti i re antecedenti troviamo dagli autori, che ne raccontano la storia, disapprovato il costume di sacrificare sugli altari sparsi in più luoghi fuori di Gerusalemme, quasi fino da tempi antichi fosse esistita una legge che lo proibisse. Imperocchè lo scrittore, o per meglio dire, il compilatore dei libri dei Re con questa sua disapprovazione non ha fatto altro che adattare i fatti a una legge posteriore esistente ai suoi tempi, ma non a quelli dei re di cui narrava la storia. E infatti monarchi religiosi come Asà e Geosafatte, per non parlare di altri, non avrebbero consentito che si continuasse lʼesercizio del culto fuori del tempio di Gerusalemme, se fosse già esistita una legge che come quella del Deuteronomio esplicitamente lo vietava (v. pag. 214 e seg.). Invece essi non vi si opponevano, perchè non vi si opponeva la legge del primo codice, la sola ad essi conosciuta, che diceva anzi, come abbiamo veduto (pag. 40), «in ogni luogo dove rammenterai il mio nome verrò a te e ti benedirò».

22.Quando si trovasse alcuno giacente con donna maritata, morranno ambedue; lʼuomo che giace con la donna e la donna: e sgombrerai il male da Israele.23.Quando una giovane vergine fosse sposata ad un uomo, e la trovasse un altro nella città, e giacesse con lei,24.li porterete ambedue alla porta di quella città, e li lapiderete con le pietre, sicchè muojano; la giovane, perchè, essendo in città, non ha gridato, e lʼuomo, perchè ha stuprato la donna del suo prossimo; e sgombrerai il male di mezzo a te.25.Ma se lʼuomo trovasse in campagna la giovane sposata, e le facesse forza, e giacesse con lei, morrà lʼuomo solo che con lei si è giaciuto, e alla giovane non farai nulla;26.non ha essa colpa mortale, perchè questo fatto è come quando alcuno assale il compagno e lʼuccide;27.poichè lʼha trovata in campagna; avrà gridato la giovane sposata, ma non ha avuto chi la salvasse.[407]28.Quando poi alcuno trovasse una giovane vergine che nonfosse sposata, e la prendesse e si giacesse con lei e fossero trovati,29.questʼuomo che si è giaciuto con lei dia al padre della ragazza cinquanta sicli dʼargento, e la tenga per moglie (cfr.Esodo,xxii, 15, 16); siccome lʼha stuprata, non potrà ripudiarla per tutta la vita.Nonostante che il Deuteronomista con queste ed altre leggi, che fra poco troveremo, abbia determinato alcune istituzioni intorno al matrimonio, pure nè esso nè altri legislatori hanno propriamente stabilito come il matrimonio dovesse tenersi legittimo. Dimodochè è da credersi che avessero lasciato questa parte al diritto consuetudinario. Ma se vogliamo essere anche intorno a questo istruiti, poco, o nulla, ne possiamo sapere dai fatti narrati nella Scrittura.Il primo matrimonio legittimo di cui ci venga narrato qualche particolare è quello del patriarca Isacco, (Genesi,xxiv). Ma anche qui sono più i precedenti del matrimonio, che non la forma di esso, che ci viene dal biblico narratore esposta. Il servo di Abramo dà invero dei doni alla famiglia di Rebecca e anche a lei stessa (ivi, 53); ma non si può vedere in ciò un atto di matrimonio per procura. Egli fa la proposta di matrimonio, i parenti della giovane acconsentono, e la rimettono in sue mani, perchè la conduca al fidanzato. I doni costituiscono qui un atto di cortesia e di generosità; ma non si può dire in verun modo che siano il prezzo col quale, come praticavasi da alcuni popoli, il marito comprava in certo modo la moglie. Dallʼaltro lato poi che lʼuomo dovesse far sua la donna,pagando al padre o alla famiglia o a lei stessa una dote, si rileva in prima da alcune narrazioni. Così il patriarca Giacobbe pagò Labano con quattordici anni di servizio per isposare le sue due figlie. (Genesi,xxix, 18, 27,xxxi, 41). Sichem invaghito di Dina figlia di Giacobbe, dice al padre e ai fratelli di lei, che qualunque dote e donativo gli avessero chiesto, lʼavrebbe dato volentieri (ivi,xxxiv, 11, 12). I servi di Saul fanno sapere a David che il re per dare in isposa la figlia, non avrebbe accettato dote più gradita che lʼuccisione di cento Filistei (1oSam.,xviii, 25). Potrebbe a ciò obbiettarsi, che nel libro di Tobia (vii, 15, 16), non si parla di dote pagata dallo sposo al padre della giovane, e soltanto si accenna in genere alla stipulazione di un atto coniugale, senza specificare in che cosa consistesse. Ma che anticamente vigesse il costume di dare una dote al padre della giovane, e che questo costume fosse confermato anche dalle leggi viene provato oltre che dai fatti testè citati, anche da questo nostro testo, e da quello dellʼEsodo (xxii, 16, 17). Del resto poi il passo di Tobia non prova nulla in contrario; perchè nella stipulazione dellʼatto, di cui non ci si fa sapere il contenuto, poteva benissimo parlarsi del pagamento di questa dote, come di altre convenzioni. E quando anche ciò non fosse, il libro di Tobia appartiene a tempi molto più recenti, nei quali le antiche costumanze potevano essersi modificate. Ma oltre questi pochi cenni altro non troviamo nella legge scritturale, e per ciò vi ha supplito il diritto talmudico. Il quale non considera più la dote, che lʼuomo avrebbe sborsato al padre o alla famiglia della sposa, come quasi un mezzo di acquistarla, ma ne ha grandemente trasformato il concetto.Gli sponsali, detti ebraicamenteIrusino ancheQiddushin, valgono a considerare lʼuomo e la donna legati fra loro in vincolo matrimoniale, sebbene non valgano per poter consumare il matrimonio; e siffatto vincolo non si potrebbe sciogliere, se non col divorzio.[408]Si può contrarre in tre modi, cioè con lʼanello, o con un atto scritto, o col coito.[409]Se lʼuomo dà alla donna lʼanello in presenza di due testimoni, o anche invece dellʼanello, un oggetto qualunque, purchè di un determinato valore, dicendole: con questo tu mi sei sposata, ed essa lʼaccetta, gli sponsali sono legalmente contratti.Lo stesso ne consegue, se lʼuomo consegna alla donna in presenza di due testimoni una carta o un altro oggetto, dove siano scritte le sole parole:tu mi sei sposata, purchè siano state scritte con intenzione determinata per quella cotal donna, ed essa lʼaccetti.Finalmente, anche se un uomo o una donna alla presenza di due testimoni si ritirano soli in una stanza, dichiarando di farlo per accoppiarsi con intenzione di congiungersi in matrimonio, il vincolo legalmente è valido; sebbene i rabbini per moralità lo abbiano proibito, e sottoposto alla pena della fustigazione chi commettesse tale impudenza.[410]Perchè il legame sia valido, deve essere contratto dallʼuomo dopo la pubertà,[411]al contrario una fanciulla impubere poteva essere fatta sposa dal padre,[412]o se orfana anche sposarsi da sè stessa. Però in questosecondo caso può, giunta alla pubertà, sciogliersi dagli sponsali con una semplice dichiarazione, nè si richiede lʼatto formale del divorzio[413](Ghet), basta un atto meno solenne, fatto dalla donna, che si chiamavaRifiuto(Miun). Perchè gli sponsali si tengono non veramente legittimi, come quelli che sono contratti da una minorenne; non così quelli contratti dal padre, che ha autorità sulla figlia impubere di promettere per lei. Ma giunte alla pubertà le donne non possono essere sposate senza il loro consenso.[414]Sono poi tenuti nulli tutti gli sponsali contratti fra persone la cui unione per la legge scritturale sarebbe incestuosa, e così quelli contratti per errore o per dolo con donna maritata.[415]Ma le unioni proibite soltanto per ragione di purità, o tenute incestuose soltanto per istituzione posteriore dei rabbini erano valide, e faceva dʼuopo scioglierle mediante il divorzio.[416]Un certo tempo più o meno lungo dopo gli sponsali, o anche immediatamente dopo questi, si celebrano le nozze come atto iniziatore del coabitare insieme dei coniugi.È necessaria la presenza almeno di dieci persone come un atto solenne, e che richiede una certa pubblicità,[417]e prima delle nozze si stipula un atto fra lo sposo e la sposa, col quale esso le costituisce una dote[418]esigibile soltanto in caso della morte del marito, o di divorzio[419]non motivato da colpa della donna.[420]Questa costituzione di dote non toglie però che la donna porti anchʼessa, se di proprio possiede, o se la famiglia glie ne fa dono, una dote al marito, della quale si parlava nellʼatto matrimoniale per obbligare il marito o gli eredi di lui alla restituzione in ogni e qualunque caso. Sulla somma della dote il marito suole fare un aumento variabile secondo la consuetudine dei vari paesi. Può anche la donna possedere dei beni stradotali, dei quali il marito gode i frutti, ma non è responsabile nè della conservazione nè della restituzione del capitale.[421]Oltre lʼobbligo della costituzione della dote il matrimonio induce nellʼuomo i seguenti doveri verso la donna. Il mantenimento, il vestiario, la coabitazione, il curarla in caso di malattia, il riscattarla se fatta prigioniera, le spese funerarie, se ella premorisse, farla mantenere dagli eredi, se restasse vedova, e lasciarla abitare nella sua casa tutto il tempo che non esigesse la dote costituitale dal marito, o non passasse a seconde nozze, prelevare dallʼasse ereditario gli alimenti in favore delle figlie, e in favore dei figli oltre la loro quota ereditaria la dote costituita alla loro madre.[422]Istituzioni sempre necessario queste due ultime nel caso non infrequente di avere figli da più donne, ma molto più necessarie presso gli Ebrei, per i quali la poligamia era permessa.In correspettività di questi doveri il marito ha diritto ai frutti di ciò che possiede la moglie, e anche a quelli del suo lavoro, a ogni oggetto da lei trovato, e a divenire di lei erede in precedenza di qualunque altro congiunto, in caso che ella gli premorisse.[423]Come si vede, la donna in questa parte è dal Talmud trattata assai bene, tranne che nel diritto ereditario. Ma ciò esamineremo meglio, quando a suo luogo esporremo ciò che spetta alle successioni.Dalle leggi che stabiliscono certe relazioni fra lʼuomo e la donna il Deuteronomista passa a proibire alcune unioni matrimoniali, e in prima quella incestuosa con la moglie del padre, la sola che egli ripeta dallʼelenco delle unioni incestuose enumerate da altri legislatori (v. pag. 196 e seg.).xxiii. 1.Non prenda alcuno la moglie di suo padre, e non iscuopra il lembo di suo padre.È proibito ancora di contrarre matrimonio con chi ha certi difetti fisici, che lo rendono inetto alla procreazione, con chi è nato da matrimonio incestuoso o adulterino, con i discendenti dei popoli Moabiti e Ammoniti in perpetuo, e con glʼIdumei e con gli Egiziani fino alla terza generazione dopo convertiti allʼEbraismo.2.Non entri nellʼadunanza di Jahveh[424]chi è eunuco per i testicoli compressi, o per verga amputata.3.Non entri lo spurio[425]nellʼadunanza di Jahveh, nemmeno la decima generazione non vi entri.4.Non entri lʼAmmonita e il Moabita nellʼadunanza di Jahveh, nemmeno la decima generazione non vʼentri in perpetuo.5.Perchè non vi vennero incontro con pane e con acqua per via, quando esciste dallʼEgitto, e perchè salariò contro di te Balaam figlio di Béor, da Petor di Mesopotamia per maledirti.6.Ma non volle Jahveh tuo Dio ascoltare Balaam, e lʼEterno tuo Dio convertì per te la maledizione in benedizione, perchè Jahveh tuo Dioti ama.[426]7.Non ricercare la loro pace e il loro bene tutti i tuoi giorni in eterno.8.Non aborrire lʼIdumeo, perchè è tuo fratello. Non aborrire lʼEgiziano, perchè fosti forestiere nella sua terra.9.I figli che saranno nati a loro in terza generazione, potranno entrare nellʼadunanza di Jahveh.I talmudisti hanno ristretto la proibizione dei matrimoni con i discendenti dei Moabiti e degli Ammoniti agli uomini appartenenti a questi popoli, e non alle donne che si fossero convertite allʼEbraismo. A ciò furono costretti per non tenere il re David di origine spuria, giacchè la sua famiglia, secondo il libro di Rut (iv, 17), sarebbe derivata dal matrimonio di Booz con Rut Moabita.[427]Non tennero conto però che dal libro di Nehemia (xiii) resulta chiaramente che la legge deuteronomica era interpretata come applicabile indifferentemente agli uomini e alle donne. Sia venia però ad un errore che ha fatto interpetrare la legge con qualche maggiore larghezza.Nel rimanente del capitolo xxiii si succedono alla rinfusa varii precetti di pulizia, di umanità, di buon costume, di carità e di religione.10.Quando escirai in accampamento contro i tuoi nemici, ti riguarderai di ogni cosa cattiva.[428]11.Quando fosse fra te alcuno impuro per qualche accidente notturno, esca fuori dellʼaccampamento, e non vi rientri, e al volgere della sera si lavi nellʼacqua, e quando sarà tramontato il sole,12.rientrerà nellʼaccampamento.13.E un luogo tu avrai fuori dellʼaccampamento, nel quale tu possa escir fuori.14.E abbiti un piuolo fra i tuoi arnesi, col quale scavare quando tu stai fuori, per assettarti e coprire il tuo escremento.15.Perchè Jahveh tuo Dio va in mezzo al tuo accampamento, per liberarti e consegnare i tuoi nemici dinanzi a te; e il tuo accampamento sarà santo, ne si vedrà in esso alcuna cosa vergognosa, per la quale egli si allontani da te.16.Non consegnare il servo al suo padrone, quando da esso si salvi presso di te.17.Con te abiti presso di te nel luogo che preferirà, in una delle tue città che meglio gli piace, non lo opprimere.Questo precetto così umano verso gli schiavi è stato dai talmudisti ristretto al solo caso dello schiavo che fugga da altro paese nella Palestina;[429]e secondo altri, quando lo schiavo sia stato comprato da alcuno con la promessa di farlo libero.[430]In questo modo i rabbini hanno tolto al precetto scritturale quasi tutta quella generosa umanità dalla quale era ispirato.18.Non sia prostituta tra le figlio dʼIsraele, nè cinedo fra i figli dʼIsraele.19.Non portare dono di meretrice, nè prezzo di cinedo[431]alla casa di Jahveh tuo Dio per alcun voto, perchè abborrimento di Jahveh tuo Dio sono ambedue.20.Non usureggiare verso il tuo fratello, nè usura di denaro, nè usura di cibo, nè usura di alcuna cosa che si presti.21.Con lo straniero usureggia, non col tuo fratello; acciocchè ti benedica Jahveh tuo Dio in tutto il prodotto delle tue mani, sulla terra nella quale tu vai per possederla.La carità di prestare senza interesse era ristretta alla gente dello stesso popolo; ma un giusto interesse sulle prestazioni, perchè così deve intendersi lʼusura permessa dalla legge, non era inibito negli affari che contraevansi con gli stranieri.22.Quando fai un voto a Jahveh tuo Dio non ritardare a soddisfarlo; perchè lo ricercherebbe Jahveh tuo Dio da te, e sarebbe in te peccato.23.Ma se ti asterrai dal votare, non sarà in te peccato.24.Ciò che pronunziano le tue labbra osserverai ed eseguirai, come hai fatto voto a Jahveh tuo Dio, lʼofferta che hai detto con la tua bocca.25.Quando andrai nella vigna del tuo compagno, mangerai uva secondo il tuo desiderio a tua sazietà, ma non la porre nei tuoi vasi.26.Quando andrai nella mèsse del tuo compagno, potrai prendere delle spighe con la tua mano, ma non alzare la falce sulla mèsse del tuo compagno.I pochi grappoli dʼuva o i pochi frutti, o le poche spighe, che si potevano prendere per mangiarle sol luogo, e cavarsi una voglia del momento, non erano considerate un furto; perchè la quantità poteva essere piccolissima, e perchè nei costumi dei popoli agricoli era una concessione che i proprietari reciprocamente si facevano. Ma lʼabusarne fino a portarne via, era considerato come appropriazione illecita.Però i talmudisti hanno inteso questo luogo in modo molto più restrittivo per i soli operai, dando a questi il permesso di mangiare dei prodotti del terreno, mentre erano occupati a lavorare per conto del proprietario, e anche ciò con altre minuziose limitazioni, che qui non è prezzo dellʼopera enumerare.[432]Sembra dallʼaltro lato che gli scrittori degli Evangelidessero al nostro testo il significato che appare dalla lettera.[433]Una legge concernente la donna ripudiata, che avrebbe avuto logicamente il suo luogo fra le altre leggi sul matrimonio, è stata invece dal Deuteronomista relegata qui fra precetti di tuttʼaltro genere.xxiv. 1.Quando alcuno prenda una donna, e si unisca con lei, e poi ella non abbia grazia presso di lui, perchè avrà trovato in essa alcuna cosa vergognosa; e le abbia scritto una carta di ripudio, e glie lʼabbia consegnata, e lʼabbia mandata via di sua casa;2.se ella, escita dalla casa di lui, va ad unirsi ad altrʼuomo,3.e anche il secondo manto lʼodia, e le scrive la carta di ripudio, e glie la consegna, e la manda via di sua casa, o se muore questo secondo marito, che lʼaveva presa in moglie;3.non può il suo primo marito, che lʼaveva ripudiata, tornare a prenderla, perchè gli sia moglie dopo che è stata contaminata; perchè è abbominazione dinanzi a Jahveh; e non rendere peccaminoso il paese che Jahveh tuo Dio ti dà in eredità.Non vʼha dubbio che con questa legge il Deuteronomista non ha inteso dʼistituire il divorzio, che era già nei costumi; ma soltanto, riconosciutolo come esistente di fatto, proibire che la donna ripudiata, passata ad altre nozze, ritornasse poi al primo marito.[434]E la ragione della legge è altamente morale, perchè senza tale proibizione si sarebbe potuto fare da uomini corrotti commercio delle proprie mogli, mascherando il turpe mercato sotto la larva dellʼatto legale del divorzio. Anzi si potrebbe dire che il legislatore, se non ha voluto proibire il divorzio, perchè sentiva di non potere su questo punto opporsi al costume, loha implicitamente dal lato morale quasi disapprovato, considerando contaminata per il primo marito quella donna repudiata che fosse passata ad altre nozze. Del resto allusioni alla pratica del divorzio trovansi nella vita di Mosè, il quale si dice aver ripudiata la moglie, e Jetro suo suocero avergliela ricondotta (Esodo,XVIII, 2), e anche in certe allegoriche espressioni dei profeti (Isaia,L, 1;Geremia,III, 1). Ma in nessun luogo della Scrittura si trova veramente determinato il diritto del divorzio, e specialmente, ciò che avrebbe maggiore importanza, quali ne dovevano, o ne potevano essere i motivi legittimi. Imperocchè, stando al nostro testo, è innegabile che le espressioni ne sono quanto mai incerte.Il non avere grazia in presenzadel marito, cioè il non piacergli più, era per costui ragione sufficiente a ripudiare la moglie? Oppure si richiedeva ancora che trovasse in lei qualche vergognoso difetto, come aggiunge la frase seguente? E questo vergognoso difetto in che cosa doveva consistere? Pare dalle frasi della scrittura che molto arbitrio su questo punto fosse lasciato allʼuomo, e che le donne non fossero difese contro i capricci del sesso più forte da norme fisse e ben determinate.Si disputò poi fra le scuole rabbiniche quale interpretazione dovesse darsi al nostro testo; e quella dʼHillel teneva qualunque piccola mancanza della donna valevole ragione per ripudiarla, anche se preparasse male al marito le vivande; mentre la scuola di Sciammai non teneva ragione sufficiente se non la mancanza in fatto di onestà; Rabbì ʼAqiba poi avrebbe permesso allʼuomo di ripudiare la moglie anche solo per aver trovato unʼaltra donna che gli piacesse di più.[435]Comeè noto, la scuola dʼHillel è in generale quella le cui decisioni hanno prevalso nel Giudaismo; ma in questo punto sono state un poco mitigate rispetto alla donna del primo letto, per la quale è stato imposto di non ripudiarla, se non per grave mancanza; giacchè il ripudiare la prima sposa, la donna amata nella gioventù, è reputata una vera sciagura; e come con poetica frase diceva un Dottore del Talmud, quando alcuno repudia la prima sposa, anche lʼaltare ne piange.[436]Ma per le donne sposate in seconde nozze la legge ebbe meno riguardi, e fu deciso di poterle repudiare anche per il solo motivo che il marito ne concepisse forte avversione.[437]Quando poi una donna fosse di contegno impudico, o non osservasse la legge giudaica in modo da apprestare al marito vivande proibite, o si congiungesse con lui in istato dʼimpurità, fu tenuto quasi obbligo il ripudiarla,[438]e obbligo assoluto in caso di provato adulterio.[439]La donna era di più condannata alla perdita della dote costituitale dal marito; e per la dote di sua proprietà non poteva reclamare se non ciò che ancora ne restava in essere, senza aver diritto contro il marito per ciò che questi ne poteva aver consumato.[440]Ma se queste leggi, che regolavano il divorzio, sembrano alquanto dure rispetto alla donna, fa dʼuopo dire che alcuni secoli dopo la finale compilazione del Talmud, il celebre rabbino Ghereshom, nel decimo secolo o nel principio dellʼundecimo, stabilì con una sua ordinazione che nessuna donna potesse essere ripudiatasenza il proprio consenso, eccetto il caso di gravissime mancanze;[441]come pure a frenare la poligamia, stabilì la scomunica per chi si unisse con più donne.[442]Ordinazioni queste dovute certo allʼinfluenza dei costumi che già si erano resi più miti verso la donna, da riconoscere anche in lei la pienezza di certi diritti, sebbene non si pensasse ancora a porla a pari dellʼuomo. Ma pure anche nel Talmud sullʼargomento del divorzio fu fatto molto a favore della donna, quando le fu riconosciuto il diritto di chiederlo in certi casi al marito e di obbligarlo dinanzi lʼautorità giuridica a scioglierla dal vincolo matrimoniale. Questi casi erano il manifestarsi nel marito certi difetti fisici che le generassero schifo, lʼessersi dato allʼesercizio di mestieri che le producessero lo stesso effetto, come lo spazzino, il conciapelli e simili, lʼessersi manifestato nel marito qualche morbo contagioso pericoloso per il coito,[443]e anche, ad opinione di autorevoli Dottori, la provata e continuata impotenza.[444]Ma dallʼaltro lato oltre i motivi già sopra accennati che davano facoltà al marito di ripudiare la moglie, aggiunsero la sterilità di questa continuata per dieci anni.[445]Imperocchè lo scopo religioso e morale del matrimonio essendo la riproduzione della specie, se dopo dieci anni di matrimonio una donna non restava incinta, si costringeva lʼuomo a ripudiarla, o almeno a sposarne unʼaltra, acciocchè potesse osservare il precetto religioso:crescite et multiplicamini.Il divorzio fa al Deuteronomista ripensare in genere al matrimonio, quindi ripete con più particolare determinazione la dispensa per il nuovo maritato (cfr.XX, 7) dal servizio militare, fissandola al tempo di un anno.5.Quando alcuno abbia sposato di recente una donna, non esca alla milizia, e non gli sia imposta alcuna cosa, libero stia in sua casa un anno, e rallegri la moglie che ha preso.Altri precetti di vario genere, ma i più di morale intendimento, si succedono con pochissimo o verun ordine sino alla fine del capitolo.Abbiamo già veduto quanto sia raccomandato di non angariare il povero che avesse bisogno di prestazioni, nè con usure, nè col prendergli in pegno oggetti di prima necessità (Esodo,xxii, 24–26). Troviamo qui una più particolare specificazione intorno a siffatto argomento.6.Non si prendano in pegno le macine, neppure la mola superiore; perchè in tal modo si prenderebbe in pegno la vita.Riportiamoci a tempi nei quali usavano piccoli mulinelli a mano anche per macinare i cereali, e vedremo quanto abbia di moralità un tale precetto. I rabbini poi, stando con ragione più allo spirito che alla lettera del testo, proibirono di pignorare qualunque oggetto necessario per preparare i cibi.[446]Ma perchè il legislatore non ha riunito questo verso col 20 e 21 del capitolo precedente, e con i versi 10–13 di questo stesso capitolo, invece che spezzare in tre brani una legge, che sarebbe stata tutta di argomento quanto mai omogeneo? Sarebbe difficile rispondere a questa domanda, se non adducendo il solito modo dicomporre dei Semiti saltuario e a sbalzi, trascinato dallʼidea che a mano a mano si presenta alla mente, non guidato da un concetto ordinatore di tutto lo scritto.7.7.Quando si trovasse alcuno che rubasse una persona dei suoi fratelli dei figli dʼIsraele, e se ne impadronisse e la vendesse, sia fatto morire quel plagiario, e sgombra il male di fra te. (V. pag. 103–105).8.Riguardati assai nel morbo della lebbra per osservare grandemente ed eseguire tutto ciò che tʼinsegneranno i sacerdoti leviti: come gli ho comandati, voi osserverete per eseguire.9.Rammenta ciò che fece Jahveh tuo Dio a Mirjam nel viaggio quando usciste dallʼEgitto.[447]Non bastava al Deuteronomista che fosse già imposto di non pignorare gli oggetti più necessarii; ma con isquisita delicatezza impose al creditore di non entrare in casa del debitore per fare il pignoramento, e aspettare fuori che il debitore stesso gli portasse gli oggetti da esser tenuti come pegno.10.Quando tu sia creditore del tuo compagno di qualche credito, non entrare in casa sua per prendere il pegno.11.Fuori resterai, e lʼuomo del quale sei creditore, porterà a te fuori il pegno.12.E se è uomo povero, non ti coricare, ritenendogli il pegno.13.Glie lo restituirai verso il tramonto del sole, e giacerà con la sua coperta, e ti benedirà, e per te sarà carità appo Jahveh tuo Dio.Sarebbe impossibile che tale precetto divenisse una legge positiva in una società corrotta, dove il far debiti fosse divenuto unʼindustria, e il debitore cercasse con ogni mezzo dʼingannare il suo creditore. Ma in una società dove i debiti fossero contratti soltantodai veri bisognosi, e gli abbienti sapessero con tanta umanità comportarsi verso i derelitti dalla fortuna, la quistione sociale non sarebbe ella in gran parte già risoluta, e raggiunti senza violente commozione molti dei desiderii di un ragionevole, e solo possibile socialismo? Nè vogliamo dire con ciò, che mai nemmeno nel popolo ebreo i fatti siano realmente accaduti in tal modo; vediamo anzi che i profeti e i poeti di continuo deplorano le oppressioni che i potenti esercitavano sui poveri;[448]ma sia lode a quei legislatori che hanno saputo mirare a un così alto ideale, ancorchè questo non sia mai divenuto una realtà. Che diremo poi dei Talmudisti, i quali vollero estendere questa mite disposizione anche allʼagente della legge? Certo noi non possiamo nemmeno immaginare gli uscieri del tribunale incaricati di un pignoramento aspettar fuori della porta che il debitore porti loro gli oggetti da pignorarsi; ma se i talmudisti hanno supposto tanta buona fede da una parte, e tanta moderazione dallʼaltra, erano davvero ispirati da una carità degna di qualunque elogio.Lo stesso sentimento umano e caritatevole dettò il seguente precetto per ricompensare prontamente ognuno che lavori per mercede.14.Non defraudare il mercenario povero e bisognoso dei tuoi fratelli, o dei forestieri che siano nel tuo paese, nelle tue città.15.Nello stesso giorno darai la sua mercede, prima che tramonti il sole; perchè egli è povero, e ad essa volge lʼanima sua; acciocchè non invochi contro di te Jahveh, e sia in te peccato. (Cfr.Levit.,xix, 13, pag. 179).Lʼultima parola di questo precetto ha destato nella mente del legislatore il pensiero che non devono le mancanze di una persona vendicarsi sui suoi discendenti, nè quelle dei figli sui padri. Principio morale troppo spesso dimenticato dal feroce sentimento della vendetta, che vuole, quando non possa perseguitare il vero colpevole, sfogarsi sui più prossimi congiunti, mantenendo così perpetui gli odii, nelle famiglie. Crediamo quindi che con tale precetto, il Deuteronomista non abbia voluto insegnare un principio giuridico, che come tale sarebbe stato inutile, quanto un avvertimento morale. Sebbene dallʼaltro lato è da dirsi che non mancano fatti nella storia del popolo ebreo, dai quali resulterebbe che i figli sono stati puniti per le colpe dei padri. Così furono puniti insieme con Achan anche i suoi figliuoli (Giosuè,vii, 24), e sette discendenti di Saul furono impiccati per espiare un suo delitto (2oSam.,xxi). Inoltre questo precetto del Deuteronomista è in contraddizione col detto del Decalogo, ove si minacciano i nemici di Dio sino alla terza e quarta generazione. Ma queste sono difficoltà insormontabili per chi vuol trovare nella Bibbia una sola dottrina tutta consentanea con sè stessa come prodotto dello spirito di Dio. Chi sa invece che è composta da più uomini in più generazioni non si meraviglia di queste e molte altre contraddizioni dovute alla evoluzione delle idee e dei costumi. E se la ferocia di certi tempi ha voluto ai discendenti far espiare le colpe degli antenati, lodiamo il Deuteronomista che con giustizia e umanità ha saputo dire:16.Non siano fatti morire i padri per i figli, nè i figli per i padri, ognuno per il suo peccato da fatto morire.I talmudisti volsero questo testo a tuttʼaltra significazione, volendo trovarci la esclusione dei prossimi parenti a fare da testimoni lʼuno contro lʼaltro.[449]E per cavarne questo senso, che non vi è in nessun modo contenuto, furono costretti a dire che la preposizione per non significainvece, maper mezzo, cioèper deposizione. Il principio di escludere i prossimi parenti dal deporre come testimoni è giusto; ma i rabbini dovevano confessare che non resulta in nessun modo da verun passo della Scrittura, piuttostochè volerlo desumere da un luogo che dice manifestamente cosa del tutto diversa.Dopo avere con questo precetto per un momento divagato da quegli insegnamenti morali che inculcano la carità verso le classi più misere, il Deuteronomista riprende lo stesso argomento, e come massime simili ad altre già sopra esposte qui ci contenteremo di tradurle.17.Non pervertire il giudizio del forestiere nè dellʼorfano. E non prendere in pegno lʼabito della vedova.[450]18.E rammenta che fosti servo in Egitto, e ti redense Jahveh tuo Dio di colà; perciò io ti comando di fare questa cosa.19.Quando mieterai la mèsse del tuo campo, se avrai dimenticato un covone nel campo, non tornare a prenderlo; per il forestiero, per lʼorfano e per la vedova sarà, acciocchè ti benedica Jahveh tuo Dio in tutto il prodotto delle tue mani.20.Quando batti i tuoi olivi, non ricercare i rami dietro di te; per il forestiere, per lʼorfano e per la vedova saranno.21.Quando vendemmi la tua vigna non racimolare dietro di te; per il forestiereper lʼorfano, e per la vedova sarà.22.E ti rammenterai che servo fosti nella terra dʼEgitto, perciò io ti comando di fare questa cosa.La ricordanza delle oppressioni di ogni maniera sofferte dagli antichi Ebrei in Egitto, doveva indurre i loro animi ad essere pietosi verso tutti i deboli ed infelici; quindi la troviamo come motivo di questi caritatevoli precetti.I primi tre versi del capitolo xxv stabiliscono la pena della fustigazione determinata in quaranta percosse, ma lasciata allʼarbitrio dei giudici per i casi da applicarsi; giacchè il testo dice soltanto di dover percuotere il colpevole, senza specificare quali colpe erano a siffatta pena sottoposte.xxv. 1.Quando vi fosse contesa fra alcuni uomini, e ricorressero in giudizio e fossero giudicati, sarà assolto il giusto, e condannato lʼempio.2.E se lʼempio è meritevole di essere percosso, lo farà cadere il giudice, e lo farà percuotere dinanzi a sè, secondo la sua colpa, a numero.3.Quaranta colpi lo farà battere, non più; acciocchè non continui a farlo battere oltre questi di gran percossa, e non sia avvilito il tuo fratello alla tua presenza.La legge scritturale non conosce altre pene che la pena di morte, la multa, già più volte indicata nelle singole colpe, e la flagellazione che qui per la prima volta è indicata; se pure coi talmudisti non è da tenersi che sia stabilita anche in un luogo del Levitico (v. pag. 186). Dimodochè la ragione vorrebbe che questa terza specie di pena fosse da infliggersi per tutte le colpe non sottoposte alle altre due. E non molto diversamente hanno inteso i talmudisti, i quali, consentanei con sè stessi, dissero la pena della flagellazione doversi applicare alla prevaricazione di tutti quei precetti proibitivi che non avevano nella leggesanzione umana, ma ne era lasciata la pena alla provvidenza con la frase didistruzione dellʼanima (Chareth), o anche senza una tale frase (Morte per mezzo celeste), e di tutti gli altri precetti proibitivi, a cui non fosse assegnata veruna pena. A questi però posero un altro limite, sempre col mite intendimento di minorare il numero delle mancanze sottoposte a sanzione penale, esentandone tutti quei precetti la cui prevaricazione non consistesse veramente in un atto determinato e preciso, come sarebbe la maldicenza, la vendetta, il serbare rancore, lo spionaggio e simili.[451]Ma è più da meravigliare che anche per applicare la pena della flagellazione i talmudisti richiedevano che fosse stato fatto al colpevole lʼavvertimento prima che commettesse la mancanza, se non da due persone come nei delitti capitali, almeno da una, purchè, sʼintende, deponessero sempre almeno due testimoni intorno alla vera e propria perpetrazione del delitto o della mancanza.[452]Condizione questa dellʼavvertimento preventivo in ogni singolo caso e ad ogni singolo accusato, che rende molto difficile, se non quasi impossibile, intendere, come lʼapplicazione della pena potesse mai effettuarsi, secondo già abbiamo avvertito, parlando della pena capitale (v. pag. 102 e seg.).Ma altri mitigamenti introdussero ancora i talmudisti. Mentre il testo scritturale restringe a quaranta il numero delle battiture, essi lo ridussero a un massimo di trentanove;[453]perchè, il testo avendo avvertito che non si poteva in niun modo nulla aggiungere ai numero di quaranta, vollero prevenire il caso possibiledi ogni e qualunque errore, riducendo di uno il numero massimo. Inoltre vollero che si avesse riguardo alla costituzione fisica dellʼimputato, e quando questa fosse tale da non poter reggere senza pericolo il numero di trentanove, stabilirono che si dovesse applicare solo quel numero di percosse che il reo poteva sopportare.[454]Dallʼaltro lato poi lasciarono allʼarbitrio dei guidici lʼinfliggere in certi casi la fustigazione per quelle prevaricazioni a cui secondo la legge scritturale non si dovrebbe applicare pena,[455]e dettero facoltà ai magistrati di condannare a un altro genere di fustigazione, la quale, secondo certi autori, non aveva numero di battiture determinato, secondo altri, non avrebbe mai potuto superare il numero di tredici.[456]Stabilirono ancora che la pervicace recidiva nelle più gravi mancanze sottoposte alla pena della flagellazione dovesse esser punita con una specie di ergastolo, così angusto ed opprimente, che avrebbe in breve cagionato la morte del reo.[457]Sorte di pena che nella legislazione ebraica è davvero una innovazione del Talmud, e introdotta dalla necessità dei fatti, perchè nella legge scritturale non se ne parla. Si trova però nei libri biblici menzione ancora di carcere, come luogo più di detenzione che di vera e propria pena.[458]Difficilmente potrebbe spiegarsi perchè il Deuteronomista fra una legge penale, come quella testè esposta, e unʼaltra intorno a certo vincolo matrimoniale abbia inserito un precetto quale il seguente:4.Non mettere la museruola al bue, quando trebbia.Precetto moralissimo, e ispirato da compassione verso gli animali, che trebbiando le biade, soffrirebbero di avere la bocca chiusa, e di non potere soddisfare al desiderio di cibarsi; mentre dallʼaltro lato il danno dei proprietarii sarebbe lievissimo, essendo troppo poca la quantità che in tal modo andrebbe perduta. E certo è tale questo precetto che la società protettrice degli animali pienamente lo approverebbe; ma non si sa vedere perchè abbia trovato qui il suo luogo, e non piuttosto fra altre instituzioni che concernono più da vicino lʼagricoltura.I talmudisti, come vuole la sana ragione, hanno esteso questo precetto a tutti gli animali, dicendo, che il testo ha esemplificato soltanto il bue, per parlare del caso più frequente.[459]E del resto è pieno il Talmud dʼinsegnamenti pietosi rispetto agli animali, tutti inspirati dal principio generale che si deve ad essi risparmiare ogni inutile sofferenza.[460]Il vincolo matrimoniale testè accennato consisteva in ciò che una donna, restando vedova senza prole, si trovava vincolata ai fratelli del marito defunto, uno dei quali doveva tenerla come moglie, e se a ciò si fosse rifiutato, sottoporsi a una avvilente formalità perisvincolare la cognata. Questa è lʼistituzione conosciuta sotto il nome diLeviratodalla parola latinaLevir.5.Quando vivessero due fratelli insieme, e morisse uno di loro, e non avesse figli, la moglie del defunto non sia fuori ad uomo estraneo, il suo cognato si unisca a lei, e se la prenda per moglie, per diritto di cognazione.6.E il primogenito che partorirà sorgerà col nome del suo fratello morto, e non se ne cancellerà il nome da Israele.7.Se lʼuomo poi non volesse prendere la sua cognata, questa si presenterà alla porta agli anziani e dirà: il mio cognato rifiuta di far risorgere a suo fratello il nome in Israele, non vuole sposarmi come cognata.8.Allora gli anziani della sua città lo chiameranno, e gli parleranno, e se egli persisterà a dire: non voglio prenderla,9.la sua cognata gli si avvicinerà in presenza degli anziani, e gli scalzerà la scarpa dal piede, e gli sputerà dinanzi, e alzerà la voce e dirà: così facciasi allʼuomo che non riedifica la casa del suo fratello.10.E si chiamerà il suo nome in Israele: la casa dello scalzato.La ragione di questa legge è facile ad intendersi. Non si voleva, per quanto possibile, la distruzione di una famiglia. Morto alcuno senza prole, uno dei fratelli aveva lʼobbligo di non lasciare abbandonata la vedova, ma considerarla come propria moglie, e il primo figliuolo che nascesse, tenerlo quasi come un fratello redivivo, il quale ancora aveva diritto alla parte che sarebbe a quello spettata nei beni della famiglia. Era una legge che mirava nel medesimo tempo allʼintegrità della famiglia, e alla conservazione in questa dei suoi possessi. Però stando al significato letterale del testo, secondo lo hanno inteso la maggior parte degli interpetri,[461]lʼobbligo del levirato sarebbe ristretto al solo caso in cui i fratelli coabitassero insieme o almeno nello stesso paese, e avessero in comune, o vicini, i loro possessi. Ma le espressionidel testo si prestano ancora ad essere intese in modo più lato, potendo significare:quando vivessero contemporaneamente, prendendo la parolainsiemerelativa al tempo e non allo spazio. E così lo hanno inteso i talmudisti, tenendo che esistesse questo vincolo del levirato per tutti i fratelli, ancorchè vivessero lʼuno lontano dallʼaltro.[462]Questa legge però è in contraddizione con altra del Levitico, già sopra accennata (pag. 199 e seg.), secondo la quale senza distinzione fra lʼesservi o non esservi prole, ogni unione matrimoniale con la moglie del fratello è tenuta incestuosa. Quello però che ci viene narrato nel libro del Genesi (xxxviii) rispetto a Tamar e ai figli di Giuda prova che presso gli Ebrei, come presso altri popoli, lo sposare la vedova del fratello morto senza prole fosse un costume generale. Il Deuteronomista si è uniformato a questo costume, lo ha regolato con una legge, e ha disposto anche il modo per sciogliere il vincolo, quando al fratello superstite non piacesse di sobbarcarsi a tale obbligo. E già questo è un avanzamento per modificare un costume che dal citato fatto di Tamar parrebbe fosse in ogni caso obbligatorio, non avendo trovato Giuda mezzo per discioglierne, come avrebbe desiderato, lʼultimo dei suoi figli, se non quello di procrastinare il matrimonio con mendicati pretesti. Un altro legislatore, che come abbiamo detto a suo luogo, mirava a stabilire istituzioni di più alta purità di costume, tentò di fare astenere da ogni unione matrimoniale anche gli affini di questo grado. Ma come i fatti dimostrano, un tale tentativo rimase in questa parte frustraneo, e presso gli Ebreifu prevalente lʼantico costume sancito dalla legge del Deuteronomista.[463]Ora è a domandare: questʼobbligo di far rivivere in certo modo la famiglia di un defunto senza prole, era soltanto tra fratelli o ancora fra più lontani parenti? Alcuni hanno voluto concludere dal libro di Ruth per questa seconda opinione; imperocchè parrebbe che Ruth, essendo rimasta vedova senza figli, e non avendo nè anche fratelli del marito, si trovi vincolata al più prossimo parente di esso. Questi poi rifiuta di sposarla mediante la forma legale dello scalzamento della scarpa, e allora in suo luogo la sposa Booz, che gli succedeva per titolo di prossima affinità. A noi sembra però che nel caso di Ruth lʼobbligo di sposare questa vedova derivasse non dal costume o dalla legge del levirato, ma dal fatto che i più prossimi parenti avevano il diritto di ricuperare i possessi territoriali già appartenuti alla famiglia del defunto, acciocchè non passassero ad estranei; ed insieme a questo diritto si univa il correspettivo obbligo di sposare la vedova, obbligo che non si può concludere dovesse essere in ogni caso, anche laddove non fosse stato luogo a ricuperazione dei beni.Si domanda ancora se la Scrittura ha inteso di stabilire questo vincolo, nella mancanza di ogni prole, o anche nella mancanza di sola prole maschile. Se si riflette che la famiglia massimamente presso i popoli antichi era costituita dai maschi, dimodochè si poteva dire non avesse vera e propria successione chi lasciava soltanto prole femminile, saremmo inclinati acredere che il legislatore ha voluto sancire il vincolo fra cognato e cognata ogni qual volta il morto non lasciasse figli maschi, valutando a tale effetto di niuna importanza le femmine; tanto più che, come vedremo a suo luogo, il diritto ereditario conceduto alle figlie in precedenza dei collaterali è una innovazione introdotta assai più tardi nel codice sacerdotale. Inoltre la parola usata dalla Scrittura nel nostro testo èben,figlio, mentre invece per indicare in genere la prole di qualunque sesso avrebbe dovuto dirsi piuttostozerʼa. Non ostante i rabbini, come di necessità doveva resultare dal tutto insieme degli istituti prevalenti ai loro tempi, esentarono dal legame del levirato in ogni caso che vi fosse prole dellʼuno o dellʼaltro sesso.[464]E bastava, a loro opinione, anche la prole nata da qualunque altra donna, anche spuria, purchè non fosse da una schiava, o da una non ebrea.[465]Così pure se il defunto senza prole lasciava più vedove, essendo permessa la poligamia, non tutte erano vincolate ai cognati; ma col matrimonio o con lo scioglimento di una qualunque tra esse, tutte le altre rimanevano libere.[466]Stabilirono inoltre che non esistesse del tutto il vincolo del levirato, quando la vedova si trovasse col cognato in tal grado di parentela o di affinità che per legge il matrimonio fosse proibito; e svincolava da tal legame non solo sè, ma anche le altre mogli, se il defunto fosse stato poligamo.[467]Nel caso fossero più fratelli, la precedenza spettava al maggiore di età, ma quando questi vi rinunziasse, si procedeva a interrogaregli altri per anzianità, fino a che si concludesse in qualche modo o al matrimonio o allo scioglimento.[468]Nel caso poi che ella assolutamente non volesse sposarsi col maggiore dei cognati, quando questi non rinunziasse al suo diritto; o con nessuno degli altri, quando il maggiore vi rinunziasse, ammettevano i rabbini che ne potesse essere sciolta, ma sotto pena di perdere la dote costituitale dal marito.[469]In questo modo il Talmud riconobbe nella donna un certo diritto alla propria libertà, che parrebbe dalla lettera del testo non fosse ammesso. E tanto più lo riconobbero, quando stabilirono che potesse legittimamente rifiutare il cognato senza essere sottoposta a niuna pena, quando quegli avesse qualcuno dei difetti già sopra enumerati (pag. 294), pei quali la donna avrebbe avuto il diritto di chiedere il divorzio.[470]Imperocchè non si sarebbe potuto obbligare la donna a sposare un uomo, in quei casi, nei quali anche dopo il matrimonio le sarebbe stato riconosciuto dalla legge il diritto di separarsene.Riconoscendo poi i rabbini, perchè vi erano costretti dalla lettera della legge, lʼesistenza del vincolo fra i cognati, disputarono a che cosa si dovesse dare la precedenza, se allʼatto matrimoniale che regolava e confermava questo vincolo, o allʼatto di scioglimento.[471]Pare che nei tempi più antichi prevalesse la prima opinione; ma pure in molti casi, nei quali potesse con qualche fondata ragione credersi che cognato e cognata non fossero convenienti lʼuno allʼaltro, i magistrati dovevano consigliare piuttosto allo scioglimento che al matrimonio.[472]Avendo poi che fare con uomo poco onesto che volesse profittarsi del diritto che gli accordava la legge sopra la cognata, i rabbini arrivarono fino a permettere che gli si promettessero dei danari per indurlo a sciogliere dal vincolo la cognata, anzichè costringere questa a sposarlo.[473]Nei tempi più moderni fra i Dottori posteriori al Talmud continuò a disputarsi se al matrimonio od allo scioglimento dovesse darsi la preferenza. E lʼAlfasi e il Maimonide decisero per il matrimonio, nel senso di dovere obbligare la donna a sposare il cognato o a sottostare alla pena della perdita della dote. LʼIsaacita e Giacobbe ben Meir opinarono che si dovesse nella maggior parte dei casi piuttosto sciogliere il vincolo che obbligare al matrimonio. E dai passi del Talmud citati pro e contro sembra che questi ultimi Dottori si appongano più al vero.[474]Ad opinione poi di tutti, si dovè preferire lo scioglimento, nel caso che i fratelli del defunto fossero già coniugati, in tutti quei paesi dove gli Ebrei accettarono lʼistituzione del Dottore Ghereshom contro la poligamia, della quale già sopra abbiamo fatto cenno.In quanto al diritto ereditario il Talmud stabilì che tutti gli averi del defunto fossero di quello dei fratelli che sposasse la cognata, ma nel caso di scioglimento,tutti i fratelli fossero eredi in quota eguale, come in ogni altro caso in cui la successione fosse devoluta ai collaterali.[475]Le formalità dello scioglimento consistenti nello scalzare la scarpa del cognato, nello sputargli davanti, e nel gridargli: scalzato, doveva farsi dinanzi a un magistrato di tre giudici, e con certa pubblicità.[476]In origine questi atti significavano certo dispregio verso lʼuomo che si ricusava di far risorgere lo spento nome del fratello. Ma continuarono queste forme ad usarsi per ossequio più alla lettera che allo spirito della legge, anche quando lʼatto dello scioglimento fosse provocato per volontà della donna, o per consiglio del magistrato, anche nei tempi nei quali fu data allo scioglimento la preferenza sul matrimonio; e si capisce bene che allora essi perdettero ogni odioso significato, e restarono come vuote forme, che più nulla esprimevano.Abbiamo veduto nel primo codice (pag. 109 e seg.), una legge rispetto allʼindennità e alla multa dovuta da chi, altercando con altri, percotesse per caso una donna incinta. Qui il Deuteronomista prevede il caso che fra due rissanti sʼintrometta la moglie di uno, e per salvare il marito assalga lʼaltro, e sfacciatamente lo offenda nelle parti genitali. Nuovo genere di pena troviamo sancito in questo caso, il taglio della mano.11.Quando alterchino alcuni fra loro, uomo contro il suo fratello, e si avvicini la moglie di uno per liberare il suo marito dalla mano di chi lo percuote, e stenda la sua mano, e lo prenda per le pudende,12.le taglierai la mano, il tuo occhio non le avrà compassione.I talmudisti mitigarono molto questa pena, e le tolsero quanto aveva di odioso riducendola a una multa, e a una indennità[477]per gli stessi titoli, dei quali già altrove abbiamo discorso, trattando delle lesioni corporali. Estesero poi da un lato la pena, perchè la sancirono non solo per lʼoffesa corporale fatta toccando le pudende, ma anche qualunque altra parte. E dallʼaltro la restrinsero alla sola moglie di uno dei rissanti, ma vollero libera dalla pena la moglie di un agente della pubblica forza, se intervenisse per liberare il marito da chi gli opponesse resistenza.[478]Le due ultime leggi, con le quali si chiude questo capitolo sono lʼuna (v. 13–16) ripetizione di quanto già era raccomandato nel Levitico (xix, 35, 36) di usar misure e pesi giusti; lʼaltra è nuova indizione di guerra contro gli Amaleciti, come già abbiamo veduto nellʼEsodo (xvii, 14–16).E qui ha termine la parte legislativa del Deuteronomio.Il capitoloxxvinon fa se non prescrivere certe formalità per lʼofferta di quelle decime già imposte nel capitoloxiv, 22–29 (v. sopra, pag. 219). Queste si dovevano accompagnare con un rendimento di grazie a Dio per i beni prodigati alla nazione e agli individui; con una dichiarazione di avere adempito a quanto imponeva il rito, tanto per avere usato elargizione ai leviti, agli stranieri, agli orfani e alle vedove, quanto per non aver mangiato di queste decime in istato dʼimpurità; e finalmente con una preghiera, perchèDio continuasse la sua benefica provvidenza per il popolo tutto, in ispecie con la fertilità delle terre (v. 1–15).Comincia quindi come conchiusione della parte legislativa e precettiva una bellissima esortazione a seguire glʼinsegnamenti di Jahveh, perchè, così facendo, ne sarebbe derivata ogni sorta di prosperità. Esortazione, che, dopo il verso 19, malamente nella forma presente del Deuteronomio, è stata interrotta col cap.xxvii, che è manifestamente una interpolazione.[479]Qualunque lettore può accorgersi che il primo verso del cap.xxviiiè intimamente connesso con lʼultimo del capitoloxxvi. Il discorso esortativo si succede così bene che nulla più potrebbe desiderarsi. Mentre lʼinserzione del cap.xxviiguasta proprio ogni cosa.Si vedano questi passi, acciocchè ognuno ne possa restare convinto.xxvi. 16.Oggi Jahveh tuo Dio, ti comanda di eseguire questi statuti e queste leggi; e le osserverai, e le eseguirai con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima.17.A Jahveh tu prometti oggi che ti sarà Dio, e seguirai le sue vie, e osserverai i suoi statuti, e i suoi precetti, e le sue leggi, e obbedirai la sua voce.18.E Jahveh ti promette oggi che tu gli sarai popolo di sua proprietà, come ti disse, e che osserverai i suoi precetti,19.e che tiporrà superiore a tutti i popoli che ha creato, per lode nome e gloria, e che tu sarai popolo santo a Jahveh tuo Dio come parlò.xxviii. 1.E se ascolterai la voce di Jahveh tuo Dio per osservare ed eseguire tutti i suoi precetti che io ti comando oggi, Jahveh tuo Dio ti porrà superiore a tutte le genti della terra,2.e verranno sopra te tutte queste benedizioni e ti toccheranno, quando ascolterai la voce di Jahveh tuo Dio.Si prosegue poi ad enumerare nei particolari le benedizioni generalmente enunciate. Ma, se fra il cap.xxvie ilxxviiiinseriamo ilxxvii, come ora lo troviamo, la logica e naturale sequela delle idee è malamente interrotta. E infatti nel cap.xxviisi dice che Mosè e gli anziani comandano al popolo di scolpire nelle pietre la legge divina, quando avessero passato il Giordano, fabbricare un altare, e fermarsi distribuito in due parti di sei tribù ognuna sui due monti Gherizim ed Ebal, per pronunziare le benedizioni e le imprecazioni, e quindi ad alta voce maledire chi commettesse certi peccati o delitti, a cui sembra voglia darsi così maggiore importanza. Ma lʼimprecazione contro certi speciali delitti è cosa troppo diversa dal concetto, che qui può formare solo argomento della chiusa della legge, cioè la promissione di felicità, se questa venisse osservata, e la minaccia di sciagura, quando fosse posta in non cale. Di più questo stesso capitoloxxviisi mostra manifestamente poco consentaneo nelle sue diverse parti. Imperocchè mentre nei versi 11–13 si parla di benedizione e maledizione, ripetendo cosa altrove già detta (xi, 29–32) e che secondo il libro di Giosuè (viii, 30–35) sarebbe stata a suo tempo eseguita, nei vv. 14–26 troviamo che i Leviti dovevano ad alta voce pronunziare la maledizione contro certi speciali peccatori.Da ultimo, se lʼoriginale composizione del Deuteronomio avesse contenuto il cap.xxvii, quello seguente avrebbe dovuto avere necessariamente un suo proprio principio con le parole «e Moisè disse ai figli dʼIsraele» o qualche cosa di simile. E difatti così vediamo farsi in tutto il Pentateuco ogni volta che si prende a trattare un nuovo argomento, o che dalla parte narrativa si passa a quella precettiva. Ora il Deuteronomio ci appare come un discorso continuato dal cap.vfino a tutto ilxxvi, dimodochè non è mai necessario riprendere lʼargomento con qualche speciale introduzione, ma basta quella posta al principio del cap. v. Il cap.xxviiche tratta un argomento diverso, incomincia secondo il solito stile con le parole «e comandò Mosè», e vediamo che lʼargomento si ripiglia di nuovo al v. 9 e al v. 11 con simili transizioni. Ma siccome il cap.xxviiinon continua per nulla lʼargomento delxxvii, e si riconnette colxxvi, sarebbe stato troppo necessario che incominciasse con le parole testè accennate. Queste invece mancano del tutto, e ciò solo sarebbe ragione sufficiente per indicare che il cap.xxviiè una interpolazione.Il cap.xxviiipoi è bellissima conclusione profetica a tutta la legge contenuta in questo libro, e particolarmente per la fierezza delle minaccie nella seconda parte, che sono proprio una pittura dei miseri destini del popolo ebreo nella sua lunga peregrinazione a traverso i secoli, dacchè ha cessato la sua politica esistenza come nazione indipendente. E se non fosse un passo troppo lungo, e del resto anche un poco alieno dal nostro argomento, volentieri ne daremmo tutta la traduzione, ma valgano come saggio i soli undici ultimi versi.58.Se non osserverai di eseguire tutte le parole di questa legge scritte in questo libro di temere questo nome glorioso e venerabile, Jahveh tuo Dio,59.Jahveh accrescerà le tue piaghe e le piaghe della tua prole, piaghe grandi e costanti, e infermità maligne e perpetue.60.E volgerà contro di te tutti i dolori dellʼEgitto dei quali temesti, e ti si attaccheranno.61.Anche ogni infermità e ogni piaga, che non è scritta in questo libro della legge, la farà venire Jahveh contro di te, sino che ti distruggerà.62.E rimarrete poca gente, mentre sarete stati come le stelle del cielo in moltitudine; poichè non avrai ascoltato la voce di Jahveh tuo Dio.63.Ed avverrà che come godè Jahveh di voi per farvi bene e per moltiplicarvi, così Jahveh godrà di voi per disperdervi e per distruggervi, e sarete rimossi dalla terra nella quale tu vai per possederla.64.E Jahveh ti spargerà in tutti i popoli da un estremo allʼaltro della terra, e servirai colà altri Dei, che non conoscesti nè tu nè i tuoi padri, di legno e di pietra.65.E fra quelle nazioni non avrai quiete, non sarà riposo alla pianta del tuo piede, e Jahveh ti darà ivi cuore tremante, e struggimento di occhi, e dolore di animo.66.La tua vita sarà sospesa innanzi a te, e avrai paura di notte e di giorno, nè crederai alla tua vita.67.Nella mattina dirai: chi mi porta la sera? e nella sera dirai: chi mi porta la mattina? per la paura che temerai nel tuo cuore, e per le cose che vedrai coi tuoi occhi.68.E Jahveh ti farà tornare in Egitto sulle navi, per quella via che ti aveva detto: non continuerai più a vederla; e sarete venduti colà ai vostri nemici per servi e serve, nè vi sarà compratore.Questo misero destino già in parte cominciava a vessare il popolo ebreo fino da quando si scrivevano tali minaccie; imperocchè ai tempi del re Josia, già da un pezzo il regno samaritano più non esisteva, e gli abitanti ne erano stati in gran parte deportati come prigionieri; nè era difficile prevedere che nella guerra poi sorta fra il piccolo regno giudaico e lʼEgitto quello sarebbe stato vinto, e avrebbe subìto la sorte cui specialmente si allude nellʼultimo versetto.Non si può ormai seriamente dubitare che la compilazione della legge deuteronomica non sia stata fatta o poco prima del regno di Josia sotto il suo predecessoree padre Menasse, o anche nei primi anni del suo governo.[480]Si racconta nel secondo libro dei Re (xxii, 8 e seg.) che nel 18oanno del governo di Josia, il sommo sacerdote Ḣilqijahu trovasse nel tempio un libro della legge da lui consegnato allo scriba Shafan, il quale ne fece lettura al re. La prima impressione che questi ne ricevette fu così trista, che si stracciò per dolore le vesti; perchè sapeva bene che i comandi di quella legge non erano stati osservati nemmeno dai loro antenati (ivi, 11–13). Come è possibile che se questa legge fosse esistita ab antico, il contenuto ne giungesse così nuovo e sorprendente ad un re, dallʼaltra parte tanto pio, quale ci viene presentato Josia? Il quale poi consultata la profetessa Ḣulda, si dà molto da fare, acciocchè quindi innanzi la legge sia osservata, non solo col togliere intieramente ogni culto politeistico o idolatrico, ma anche concentrando quello di Jahveh nel tempio di Gerusalemme. Anzi come inizio di tale riforma fa celebrare la pasqua delle azzime, in modo che secondo quel narratore non era stata più celebrata, dal tempo dei Giudici (ivi,xxiii, 1–25).Se richiamiamo alla memoria che, oltre le continue esortazioni contro il politeismo e lʼidolatria, precipua caratteristica del Deuteronomio è di stabilire lʼaccentramento del culto in un solo luogo, accentramento, di cui per nulla si fa parola nella legge anteriore del primo codice, ci persuaderemo facilmente che la legge deuteronomica non fu ritrovata, ma per la prima volta compilata verso i tempi del re Josia. Imperocchè nonè supponibile che se scritta ab antico, allora giungesse agli orecchi non pure del re, ma anche ai maggiorenti del popolo, come cosa del tutto nuova.Era inoltre la legge del Deuteronomio il resultato naturale della predicazione dei profeti, che da Amos fino a Zefania e a Geremia si erano sforzati di richiamare il popolo alla pura religione di Jahveh, e alla osservanza di una morale nobile ed elevata. Nè vale lʼobbiezione che anche sotto tutti i re antecedenti troviamo dagli autori, che ne raccontano la storia, disapprovato il costume di sacrificare sugli altari sparsi in più luoghi fuori di Gerusalemme, quasi fino da tempi antichi fosse esistita una legge che lo proibisse. Imperocchè lo scrittore, o per meglio dire, il compilatore dei libri dei Re con questa sua disapprovazione non ha fatto altro che adattare i fatti a una legge posteriore esistente ai suoi tempi, ma non a quelli dei re di cui narrava la storia. E infatti monarchi religiosi come Asà e Geosafatte, per non parlare di altri, non avrebbero consentito che si continuasse lʼesercizio del culto fuori del tempio di Gerusalemme, se fosse già esistita una legge che come quella del Deuteronomio esplicitamente lo vietava (v. pag. 214 e seg.). Invece essi non vi si opponevano, perchè non vi si opponeva la legge del primo codice, la sola ad essi conosciuta, che diceva anzi, come abbiamo veduto (pag. 40), «in ogni luogo dove rammenterai il mio nome verrò a te e ti benedirò».

22.Quando si trovasse alcuno giacente con donna maritata, morranno ambedue; lʼuomo che giace con la donna e la donna: e sgombrerai il male da Israele.23.Quando una giovane vergine fosse sposata ad un uomo, e la trovasse un altro nella città, e giacesse con lei,24.li porterete ambedue alla porta di quella città, e li lapiderete con le pietre, sicchè muojano; la giovane, perchè, essendo in città, non ha gridato, e lʼuomo, perchè ha stuprato la donna del suo prossimo; e sgombrerai il male di mezzo a te.25.Ma se lʼuomo trovasse in campagna la giovane sposata, e le facesse forza, e giacesse con lei, morrà lʼuomo solo che con lei si è giaciuto, e alla giovane non farai nulla;26.non ha essa colpa mortale, perchè questo fatto è come quando alcuno assale il compagno e lʼuccide;27.poichè lʼha trovata in campagna; avrà gridato la giovane sposata, ma non ha avuto chi la salvasse.[407]28.Quando poi alcuno trovasse una giovane vergine che nonfosse sposata, e la prendesse e si giacesse con lei e fossero trovati,29.questʼuomo che si è giaciuto con lei dia al padre della ragazza cinquanta sicli dʼargento, e la tenga per moglie (cfr.Esodo,xxii, 15, 16); siccome lʼha stuprata, non potrà ripudiarla per tutta la vita.

22.Quando si trovasse alcuno giacente con donna maritata, morranno ambedue; lʼuomo che giace con la donna e la donna: e sgombrerai il male da Israele.

23.Quando una giovane vergine fosse sposata ad un uomo, e la trovasse un altro nella città, e giacesse con lei,24.li porterete ambedue alla porta di quella città, e li lapiderete con le pietre, sicchè muojano; la giovane, perchè, essendo in città, non ha gridato, e lʼuomo, perchè ha stuprato la donna del suo prossimo; e sgombrerai il male di mezzo a te.

25.Ma se lʼuomo trovasse in campagna la giovane sposata, e le facesse forza, e giacesse con lei, morrà lʼuomo solo che con lei si è giaciuto, e alla giovane non farai nulla;26.non ha essa colpa mortale, perchè questo fatto è come quando alcuno assale il compagno e lʼuccide;27.poichè lʼha trovata in campagna; avrà gridato la giovane sposata, ma non ha avuto chi la salvasse.[407]

28.Quando poi alcuno trovasse una giovane vergine che nonfosse sposata, e la prendesse e si giacesse con lei e fossero trovati,29.questʼuomo che si è giaciuto con lei dia al padre della ragazza cinquanta sicli dʼargento, e la tenga per moglie (cfr.Esodo,xxii, 15, 16); siccome lʼha stuprata, non potrà ripudiarla per tutta la vita.

Nonostante che il Deuteronomista con queste ed altre leggi, che fra poco troveremo, abbia determinato alcune istituzioni intorno al matrimonio, pure nè esso nè altri legislatori hanno propriamente stabilito come il matrimonio dovesse tenersi legittimo. Dimodochè è da credersi che avessero lasciato questa parte al diritto consuetudinario. Ma se vogliamo essere anche intorno a questo istruiti, poco, o nulla, ne possiamo sapere dai fatti narrati nella Scrittura.

Il primo matrimonio legittimo di cui ci venga narrato qualche particolare è quello del patriarca Isacco, (Genesi,xxiv). Ma anche qui sono più i precedenti del matrimonio, che non la forma di esso, che ci viene dal biblico narratore esposta. Il servo di Abramo dà invero dei doni alla famiglia di Rebecca e anche a lei stessa (ivi, 53); ma non si può vedere in ciò un atto di matrimonio per procura. Egli fa la proposta di matrimonio, i parenti della giovane acconsentono, e la rimettono in sue mani, perchè la conduca al fidanzato. I doni costituiscono qui un atto di cortesia e di generosità; ma non si può dire in verun modo che siano il prezzo col quale, come praticavasi da alcuni popoli, il marito comprava in certo modo la moglie. Dallʼaltro lato poi che lʼuomo dovesse far sua la donna,pagando al padre o alla famiglia o a lei stessa una dote, si rileva in prima da alcune narrazioni. Così il patriarca Giacobbe pagò Labano con quattordici anni di servizio per isposare le sue due figlie. (Genesi,xxix, 18, 27,xxxi, 41). Sichem invaghito di Dina figlia di Giacobbe, dice al padre e ai fratelli di lei, che qualunque dote e donativo gli avessero chiesto, lʼavrebbe dato volentieri (ivi,xxxiv, 11, 12). I servi di Saul fanno sapere a David che il re per dare in isposa la figlia, non avrebbe accettato dote più gradita che lʼuccisione di cento Filistei (1oSam.,xviii, 25). Potrebbe a ciò obbiettarsi, che nel libro di Tobia (vii, 15, 16), non si parla di dote pagata dallo sposo al padre della giovane, e soltanto si accenna in genere alla stipulazione di un atto coniugale, senza specificare in che cosa consistesse. Ma che anticamente vigesse il costume di dare una dote al padre della giovane, e che questo costume fosse confermato anche dalle leggi viene provato oltre che dai fatti testè citati, anche da questo nostro testo, e da quello dellʼEsodo (xxii, 16, 17). Del resto poi il passo di Tobia non prova nulla in contrario; perchè nella stipulazione dellʼatto, di cui non ci si fa sapere il contenuto, poteva benissimo parlarsi del pagamento di questa dote, come di altre convenzioni. E quando anche ciò non fosse, il libro di Tobia appartiene a tempi molto più recenti, nei quali le antiche costumanze potevano essersi modificate. Ma oltre questi pochi cenni altro non troviamo nella legge scritturale, e per ciò vi ha supplito il diritto talmudico. Il quale non considera più la dote, che lʼuomo avrebbe sborsato al padre o alla famiglia della sposa, come quasi un mezzo di acquistarla, ma ne ha grandemente trasformato il concetto.

Gli sponsali, detti ebraicamenteIrusino ancheQiddushin, valgono a considerare lʼuomo e la donna legati fra loro in vincolo matrimoniale, sebbene non valgano per poter consumare il matrimonio; e siffatto vincolo non si potrebbe sciogliere, se non col divorzio.[408]Si può contrarre in tre modi, cioè con lʼanello, o con un atto scritto, o col coito.[409]Se lʼuomo dà alla donna lʼanello in presenza di due testimoni, o anche invece dellʼanello, un oggetto qualunque, purchè di un determinato valore, dicendole: con questo tu mi sei sposata, ed essa lʼaccetta, gli sponsali sono legalmente contratti.

Lo stesso ne consegue, se lʼuomo consegna alla donna in presenza di due testimoni una carta o un altro oggetto, dove siano scritte le sole parole:tu mi sei sposata, purchè siano state scritte con intenzione determinata per quella cotal donna, ed essa lʼaccetti.

Finalmente, anche se un uomo o una donna alla presenza di due testimoni si ritirano soli in una stanza, dichiarando di farlo per accoppiarsi con intenzione di congiungersi in matrimonio, il vincolo legalmente è valido; sebbene i rabbini per moralità lo abbiano proibito, e sottoposto alla pena della fustigazione chi commettesse tale impudenza.[410]

Perchè il legame sia valido, deve essere contratto dallʼuomo dopo la pubertà,[411]al contrario una fanciulla impubere poteva essere fatta sposa dal padre,[412]o se orfana anche sposarsi da sè stessa. Però in questosecondo caso può, giunta alla pubertà, sciogliersi dagli sponsali con una semplice dichiarazione, nè si richiede lʼatto formale del divorzio[413](Ghet), basta un atto meno solenne, fatto dalla donna, che si chiamavaRifiuto(Miun). Perchè gli sponsali si tengono non veramente legittimi, come quelli che sono contratti da una minorenne; non così quelli contratti dal padre, che ha autorità sulla figlia impubere di promettere per lei. Ma giunte alla pubertà le donne non possono essere sposate senza il loro consenso.[414]

Sono poi tenuti nulli tutti gli sponsali contratti fra persone la cui unione per la legge scritturale sarebbe incestuosa, e così quelli contratti per errore o per dolo con donna maritata.[415]Ma le unioni proibite soltanto per ragione di purità, o tenute incestuose soltanto per istituzione posteriore dei rabbini erano valide, e faceva dʼuopo scioglierle mediante il divorzio.[416]

Un certo tempo più o meno lungo dopo gli sponsali, o anche immediatamente dopo questi, si celebrano le nozze come atto iniziatore del coabitare insieme dei coniugi.

È necessaria la presenza almeno di dieci persone come un atto solenne, e che richiede una certa pubblicità,[417]e prima delle nozze si stipula un atto fra lo sposo e la sposa, col quale esso le costituisce una dote[418]esigibile soltanto in caso della morte del marito, o di divorzio[419]non motivato da colpa della donna.[420]Questa costituzione di dote non toglie però che la donna porti anchʼessa, se di proprio possiede, o se la famiglia glie ne fa dono, una dote al marito, della quale si parlava nellʼatto matrimoniale per obbligare il marito o gli eredi di lui alla restituzione in ogni e qualunque caso. Sulla somma della dote il marito suole fare un aumento variabile secondo la consuetudine dei vari paesi. Può anche la donna possedere dei beni stradotali, dei quali il marito gode i frutti, ma non è responsabile nè della conservazione nè della restituzione del capitale.[421]Oltre lʼobbligo della costituzione della dote il matrimonio induce nellʼuomo i seguenti doveri verso la donna. Il mantenimento, il vestiario, la coabitazione, il curarla in caso di malattia, il riscattarla se fatta prigioniera, le spese funerarie, se ella premorisse, farla mantenere dagli eredi, se restasse vedova, e lasciarla abitare nella sua casa tutto il tempo che non esigesse la dote costituitale dal marito, o non passasse a seconde nozze, prelevare dallʼasse ereditario gli alimenti in favore delle figlie, e in favore dei figli oltre la loro quota ereditaria la dote costituita alla loro madre.[422]Istituzioni sempre necessario queste due ultime nel caso non infrequente di avere figli da più donne, ma molto più necessarie presso gli Ebrei, per i quali la poligamia era permessa.

In correspettività di questi doveri il marito ha diritto ai frutti di ciò che possiede la moglie, e anche a quelli del suo lavoro, a ogni oggetto da lei trovato, e a divenire di lei erede in precedenza di qualunque altro congiunto, in caso che ella gli premorisse.[423]

Come si vede, la donna in questa parte è dal Talmud trattata assai bene, tranne che nel diritto ereditario. Ma ciò esamineremo meglio, quando a suo luogo esporremo ciò che spetta alle successioni.

Dalle leggi che stabiliscono certe relazioni fra lʼuomo e la donna il Deuteronomista passa a proibire alcune unioni matrimoniali, e in prima quella incestuosa con la moglie del padre, la sola che egli ripeta dallʼelenco delle unioni incestuose enumerate da altri legislatori (v. pag. 196 e seg.).

xxiii. 1.Non prenda alcuno la moglie di suo padre, e non iscuopra il lembo di suo padre.

È proibito ancora di contrarre matrimonio con chi ha certi difetti fisici, che lo rendono inetto alla procreazione, con chi è nato da matrimonio incestuoso o adulterino, con i discendenti dei popoli Moabiti e Ammoniti in perpetuo, e con glʼIdumei e con gli Egiziani fino alla terza generazione dopo convertiti allʼEbraismo.

2.Non entri nellʼadunanza di Jahveh[424]chi è eunuco per i testicoli compressi, o per verga amputata.3.Non entri lo spurio[425]nellʼadunanza di Jahveh, nemmeno la decima generazione non vi entri.4.Non entri lʼAmmonita e il Moabita nellʼadunanza di Jahveh, nemmeno la decima generazione non vʼentri in perpetuo.5.Perchè non vi vennero incontro con pane e con acqua per via, quando esciste dallʼEgitto, e perchè salariò contro di te Balaam figlio di Béor, da Petor di Mesopotamia per maledirti.6.Ma non volle Jahveh tuo Dio ascoltare Balaam, e lʼEterno tuo Dio convertì per te la maledizione in benedizione, perchè Jahveh tuo Dioti ama.[426]7.Non ricercare la loro pace e il loro bene tutti i tuoi giorni in eterno.8.Non aborrire lʼIdumeo, perchè è tuo fratello. Non aborrire lʼEgiziano, perchè fosti forestiere nella sua terra.9.I figli che saranno nati a loro in terza generazione, potranno entrare nellʼadunanza di Jahveh.

2.Non entri nellʼadunanza di Jahveh[424]chi è eunuco per i testicoli compressi, o per verga amputata.

3.Non entri lo spurio[425]nellʼadunanza di Jahveh, nemmeno la decima generazione non vi entri.

4.Non entri lʼAmmonita e il Moabita nellʼadunanza di Jahveh, nemmeno la decima generazione non vʼentri in perpetuo.5.Perchè non vi vennero incontro con pane e con acqua per via, quando esciste dallʼEgitto, e perchè salariò contro di te Balaam figlio di Béor, da Petor di Mesopotamia per maledirti.6.Ma non volle Jahveh tuo Dio ascoltare Balaam, e lʼEterno tuo Dio convertì per te la maledizione in benedizione, perchè Jahveh tuo Dioti ama.[426]7.Non ricercare la loro pace e il loro bene tutti i tuoi giorni in eterno.

8.Non aborrire lʼIdumeo, perchè è tuo fratello. Non aborrire lʼEgiziano, perchè fosti forestiere nella sua terra.9.I figli che saranno nati a loro in terza generazione, potranno entrare nellʼadunanza di Jahveh.

I talmudisti hanno ristretto la proibizione dei matrimoni con i discendenti dei Moabiti e degli Ammoniti agli uomini appartenenti a questi popoli, e non alle donne che si fossero convertite allʼEbraismo. A ciò furono costretti per non tenere il re David di origine spuria, giacchè la sua famiglia, secondo il libro di Rut (iv, 17), sarebbe derivata dal matrimonio di Booz con Rut Moabita.[427]Non tennero conto però che dal libro di Nehemia (xiii) resulta chiaramente che la legge deuteronomica era interpretata come applicabile indifferentemente agli uomini e alle donne. Sia venia però ad un errore che ha fatto interpetrare la legge con qualche maggiore larghezza.

Nel rimanente del capitolo xxiii si succedono alla rinfusa varii precetti di pulizia, di umanità, di buon costume, di carità e di religione.

10.Quando escirai in accampamento contro i tuoi nemici, ti riguarderai di ogni cosa cattiva.[428]11.Quando fosse fra te alcuno impuro per qualche accidente notturno, esca fuori dellʼaccampamento, e non vi rientri, e al volgere della sera si lavi nellʼacqua, e quando sarà tramontato il sole,12.rientrerà nellʼaccampamento.13.E un luogo tu avrai fuori dellʼaccampamento, nel quale tu possa escir fuori.14.E abbiti un piuolo fra i tuoi arnesi, col quale scavare quando tu stai fuori, per assettarti e coprire il tuo escremento.15.Perchè Jahveh tuo Dio va in mezzo al tuo accampamento, per liberarti e consegnare i tuoi nemici dinanzi a te; e il tuo accampamento sarà santo, ne si vedrà in esso alcuna cosa vergognosa, per la quale egli si allontani da te.

16.Non consegnare il servo al suo padrone, quando da esso si salvi presso di te.17.Con te abiti presso di te nel luogo che preferirà, in una delle tue città che meglio gli piace, non lo opprimere.

Questo precetto così umano verso gli schiavi è stato dai talmudisti ristretto al solo caso dello schiavo che fugga da altro paese nella Palestina;[429]e secondo altri, quando lo schiavo sia stato comprato da alcuno con la promessa di farlo libero.[430]In questo modo i rabbini hanno tolto al precetto scritturale quasi tutta quella generosa umanità dalla quale era ispirato.

18.Non sia prostituta tra le figlio dʼIsraele, nè cinedo fra i figli dʼIsraele.19.Non portare dono di meretrice, nè prezzo di cinedo[431]alla casa di Jahveh tuo Dio per alcun voto, perchè abborrimento di Jahveh tuo Dio sono ambedue.

20.Non usureggiare verso il tuo fratello, nè usura di denaro, nè usura di cibo, nè usura di alcuna cosa che si presti.21.Con lo straniero usureggia, non col tuo fratello; acciocchè ti benedica Jahveh tuo Dio in tutto il prodotto delle tue mani, sulla terra nella quale tu vai per possederla.

La carità di prestare senza interesse era ristretta alla gente dello stesso popolo; ma un giusto interesse sulle prestazioni, perchè così deve intendersi lʼusura permessa dalla legge, non era inibito negli affari che contraevansi con gli stranieri.

22.Quando fai un voto a Jahveh tuo Dio non ritardare a soddisfarlo; perchè lo ricercherebbe Jahveh tuo Dio da te, e sarebbe in te peccato.23.Ma se ti asterrai dal votare, non sarà in te peccato.24.Ciò che pronunziano le tue labbra osserverai ed eseguirai, come hai fatto voto a Jahveh tuo Dio, lʼofferta che hai detto con la tua bocca.25.Quando andrai nella vigna del tuo compagno, mangerai uva secondo il tuo desiderio a tua sazietà, ma non la porre nei tuoi vasi.26.Quando andrai nella mèsse del tuo compagno, potrai prendere delle spighe con la tua mano, ma non alzare la falce sulla mèsse del tuo compagno.

22.Quando fai un voto a Jahveh tuo Dio non ritardare a soddisfarlo; perchè lo ricercherebbe Jahveh tuo Dio da te, e sarebbe in te peccato.23.Ma se ti asterrai dal votare, non sarà in te peccato.24.Ciò che pronunziano le tue labbra osserverai ed eseguirai, come hai fatto voto a Jahveh tuo Dio, lʼofferta che hai detto con la tua bocca.

25.Quando andrai nella vigna del tuo compagno, mangerai uva secondo il tuo desiderio a tua sazietà, ma non la porre nei tuoi vasi.

26.Quando andrai nella mèsse del tuo compagno, potrai prendere delle spighe con la tua mano, ma non alzare la falce sulla mèsse del tuo compagno.

I pochi grappoli dʼuva o i pochi frutti, o le poche spighe, che si potevano prendere per mangiarle sol luogo, e cavarsi una voglia del momento, non erano considerate un furto; perchè la quantità poteva essere piccolissima, e perchè nei costumi dei popoli agricoli era una concessione che i proprietari reciprocamente si facevano. Ma lʼabusarne fino a portarne via, era considerato come appropriazione illecita.

Però i talmudisti hanno inteso questo luogo in modo molto più restrittivo per i soli operai, dando a questi il permesso di mangiare dei prodotti del terreno, mentre erano occupati a lavorare per conto del proprietario, e anche ciò con altre minuziose limitazioni, che qui non è prezzo dellʼopera enumerare.[432]Sembra dallʼaltro lato che gli scrittori degli Evangelidessero al nostro testo il significato che appare dalla lettera.[433]

Una legge concernente la donna ripudiata, che avrebbe avuto logicamente il suo luogo fra le altre leggi sul matrimonio, è stata invece dal Deuteronomista relegata qui fra precetti di tuttʼaltro genere.

xxiv. 1.Quando alcuno prenda una donna, e si unisca con lei, e poi ella non abbia grazia presso di lui, perchè avrà trovato in essa alcuna cosa vergognosa; e le abbia scritto una carta di ripudio, e glie lʼabbia consegnata, e lʼabbia mandata via di sua casa;2.se ella, escita dalla casa di lui, va ad unirsi ad altrʼuomo,3.e anche il secondo manto lʼodia, e le scrive la carta di ripudio, e glie la consegna, e la manda via di sua casa, o se muore questo secondo marito, che lʼaveva presa in moglie;3.non può il suo primo marito, che lʼaveva ripudiata, tornare a prenderla, perchè gli sia moglie dopo che è stata contaminata; perchè è abbominazione dinanzi a Jahveh; e non rendere peccaminoso il paese che Jahveh tuo Dio ti dà in eredità.

Non vʼha dubbio che con questa legge il Deuteronomista non ha inteso dʼistituire il divorzio, che era già nei costumi; ma soltanto, riconosciutolo come esistente di fatto, proibire che la donna ripudiata, passata ad altre nozze, ritornasse poi al primo marito.[434]E la ragione della legge è altamente morale, perchè senza tale proibizione si sarebbe potuto fare da uomini corrotti commercio delle proprie mogli, mascherando il turpe mercato sotto la larva dellʼatto legale del divorzio. Anzi si potrebbe dire che il legislatore, se non ha voluto proibire il divorzio, perchè sentiva di non potere su questo punto opporsi al costume, loha implicitamente dal lato morale quasi disapprovato, considerando contaminata per il primo marito quella donna repudiata che fosse passata ad altre nozze. Del resto allusioni alla pratica del divorzio trovansi nella vita di Mosè, il quale si dice aver ripudiata la moglie, e Jetro suo suocero avergliela ricondotta (Esodo,XVIII, 2), e anche in certe allegoriche espressioni dei profeti (Isaia,L, 1;Geremia,III, 1). Ma in nessun luogo della Scrittura si trova veramente determinato il diritto del divorzio, e specialmente, ciò che avrebbe maggiore importanza, quali ne dovevano, o ne potevano essere i motivi legittimi. Imperocchè, stando al nostro testo, è innegabile che le espressioni ne sono quanto mai incerte.Il non avere grazia in presenzadel marito, cioè il non piacergli più, era per costui ragione sufficiente a ripudiare la moglie? Oppure si richiedeva ancora che trovasse in lei qualche vergognoso difetto, come aggiunge la frase seguente? E questo vergognoso difetto in che cosa doveva consistere? Pare dalle frasi della scrittura che molto arbitrio su questo punto fosse lasciato allʼuomo, e che le donne non fossero difese contro i capricci del sesso più forte da norme fisse e ben determinate.

Si disputò poi fra le scuole rabbiniche quale interpretazione dovesse darsi al nostro testo; e quella dʼHillel teneva qualunque piccola mancanza della donna valevole ragione per ripudiarla, anche se preparasse male al marito le vivande; mentre la scuola di Sciammai non teneva ragione sufficiente se non la mancanza in fatto di onestà; Rabbì ʼAqiba poi avrebbe permesso allʼuomo di ripudiare la moglie anche solo per aver trovato unʼaltra donna che gli piacesse di più.[435]Comeè noto, la scuola dʼHillel è in generale quella le cui decisioni hanno prevalso nel Giudaismo; ma in questo punto sono state un poco mitigate rispetto alla donna del primo letto, per la quale è stato imposto di non ripudiarla, se non per grave mancanza; giacchè il ripudiare la prima sposa, la donna amata nella gioventù, è reputata una vera sciagura; e come con poetica frase diceva un Dottore del Talmud, quando alcuno repudia la prima sposa, anche lʼaltare ne piange.[436]Ma per le donne sposate in seconde nozze la legge ebbe meno riguardi, e fu deciso di poterle repudiare anche per il solo motivo che il marito ne concepisse forte avversione.[437]Quando poi una donna fosse di contegno impudico, o non osservasse la legge giudaica in modo da apprestare al marito vivande proibite, o si congiungesse con lui in istato dʼimpurità, fu tenuto quasi obbligo il ripudiarla,[438]e obbligo assoluto in caso di provato adulterio.[439]La donna era di più condannata alla perdita della dote costituitale dal marito; e per la dote di sua proprietà non poteva reclamare se non ciò che ancora ne restava in essere, senza aver diritto contro il marito per ciò che questi ne poteva aver consumato.[440]

Ma se queste leggi, che regolavano il divorzio, sembrano alquanto dure rispetto alla donna, fa dʼuopo dire che alcuni secoli dopo la finale compilazione del Talmud, il celebre rabbino Ghereshom, nel decimo secolo o nel principio dellʼundecimo, stabilì con una sua ordinazione che nessuna donna potesse essere ripudiatasenza il proprio consenso, eccetto il caso di gravissime mancanze;[441]come pure a frenare la poligamia, stabilì la scomunica per chi si unisse con più donne.[442]Ordinazioni queste dovute certo allʼinfluenza dei costumi che già si erano resi più miti verso la donna, da riconoscere anche in lei la pienezza di certi diritti, sebbene non si pensasse ancora a porla a pari dellʼuomo. Ma pure anche nel Talmud sullʼargomento del divorzio fu fatto molto a favore della donna, quando le fu riconosciuto il diritto di chiederlo in certi casi al marito e di obbligarlo dinanzi lʼautorità giuridica a scioglierla dal vincolo matrimoniale. Questi casi erano il manifestarsi nel marito certi difetti fisici che le generassero schifo, lʼessersi dato allʼesercizio di mestieri che le producessero lo stesso effetto, come lo spazzino, il conciapelli e simili, lʼessersi manifestato nel marito qualche morbo contagioso pericoloso per il coito,[443]e anche, ad opinione di autorevoli Dottori, la provata e continuata impotenza.[444]

Ma dallʼaltro lato oltre i motivi già sopra accennati che davano facoltà al marito di ripudiare la moglie, aggiunsero la sterilità di questa continuata per dieci anni.[445]Imperocchè lo scopo religioso e morale del matrimonio essendo la riproduzione della specie, se dopo dieci anni di matrimonio una donna non restava incinta, si costringeva lʼuomo a ripudiarla, o almeno a sposarne unʼaltra, acciocchè potesse osservare il precetto religioso:crescite et multiplicamini.

Il divorzio fa al Deuteronomista ripensare in genere al matrimonio, quindi ripete con più particolare determinazione la dispensa per il nuovo maritato (cfr.XX, 7) dal servizio militare, fissandola al tempo di un anno.

5.Quando alcuno abbia sposato di recente una donna, non esca alla milizia, e non gli sia imposta alcuna cosa, libero stia in sua casa un anno, e rallegri la moglie che ha preso.

Altri precetti di vario genere, ma i più di morale intendimento, si succedono con pochissimo o verun ordine sino alla fine del capitolo.

Abbiamo già veduto quanto sia raccomandato di non angariare il povero che avesse bisogno di prestazioni, nè con usure, nè col prendergli in pegno oggetti di prima necessità (Esodo,xxii, 24–26). Troviamo qui una più particolare specificazione intorno a siffatto argomento.

6.Non si prendano in pegno le macine, neppure la mola superiore; perchè in tal modo si prenderebbe in pegno la vita.

Riportiamoci a tempi nei quali usavano piccoli mulinelli a mano anche per macinare i cereali, e vedremo quanto abbia di moralità un tale precetto. I rabbini poi, stando con ragione più allo spirito che alla lettera del testo, proibirono di pignorare qualunque oggetto necessario per preparare i cibi.[446]Ma perchè il legislatore non ha riunito questo verso col 20 e 21 del capitolo precedente, e con i versi 10–13 di questo stesso capitolo, invece che spezzare in tre brani una legge, che sarebbe stata tutta di argomento quanto mai omogeneo? Sarebbe difficile rispondere a questa domanda, se non adducendo il solito modo dicomporre dei Semiti saltuario e a sbalzi, trascinato dallʼidea che a mano a mano si presenta alla mente, non guidato da un concetto ordinatore di tutto lo scritto.

7.

7.Quando si trovasse alcuno che rubasse una persona dei suoi fratelli dei figli dʼIsraele, e se ne impadronisse e la vendesse, sia fatto morire quel plagiario, e sgombra il male di fra te. (V. pag. 103–105).

8.Riguardati assai nel morbo della lebbra per osservare grandemente ed eseguire tutto ciò che tʼinsegneranno i sacerdoti leviti: come gli ho comandati, voi osserverete per eseguire.9.Rammenta ciò che fece Jahveh tuo Dio a Mirjam nel viaggio quando usciste dallʼEgitto.[447]

Non bastava al Deuteronomista che fosse già imposto di non pignorare gli oggetti più necessarii; ma con isquisita delicatezza impose al creditore di non entrare in casa del debitore per fare il pignoramento, e aspettare fuori che il debitore stesso gli portasse gli oggetti da esser tenuti come pegno.

10.Quando tu sia creditore del tuo compagno di qualche credito, non entrare in casa sua per prendere il pegno.11.Fuori resterai, e lʼuomo del quale sei creditore, porterà a te fuori il pegno.12.E se è uomo povero, non ti coricare, ritenendogli il pegno.13.Glie lo restituirai verso il tramonto del sole, e giacerà con la sua coperta, e ti benedirà, e per te sarà carità appo Jahveh tuo Dio.

Sarebbe impossibile che tale precetto divenisse una legge positiva in una società corrotta, dove il far debiti fosse divenuto unʼindustria, e il debitore cercasse con ogni mezzo dʼingannare il suo creditore. Ma in una società dove i debiti fossero contratti soltantodai veri bisognosi, e gli abbienti sapessero con tanta umanità comportarsi verso i derelitti dalla fortuna, la quistione sociale non sarebbe ella in gran parte già risoluta, e raggiunti senza violente commozione molti dei desiderii di un ragionevole, e solo possibile socialismo? Nè vogliamo dire con ciò, che mai nemmeno nel popolo ebreo i fatti siano realmente accaduti in tal modo; vediamo anzi che i profeti e i poeti di continuo deplorano le oppressioni che i potenti esercitavano sui poveri;[448]ma sia lode a quei legislatori che hanno saputo mirare a un così alto ideale, ancorchè questo non sia mai divenuto una realtà. Che diremo poi dei Talmudisti, i quali vollero estendere questa mite disposizione anche allʼagente della legge? Certo noi non possiamo nemmeno immaginare gli uscieri del tribunale incaricati di un pignoramento aspettar fuori della porta che il debitore porti loro gli oggetti da pignorarsi; ma se i talmudisti hanno supposto tanta buona fede da una parte, e tanta moderazione dallʼaltra, erano davvero ispirati da una carità degna di qualunque elogio.

Lo stesso sentimento umano e caritatevole dettò il seguente precetto per ricompensare prontamente ognuno che lavori per mercede.

14.Non defraudare il mercenario povero e bisognoso dei tuoi fratelli, o dei forestieri che siano nel tuo paese, nelle tue città.15.Nello stesso giorno darai la sua mercede, prima che tramonti il sole; perchè egli è povero, e ad essa volge lʼanima sua; acciocchè non invochi contro di te Jahveh, e sia in te peccato. (Cfr.Levit.,xix, 13, pag. 179).

Lʼultima parola di questo precetto ha destato nella mente del legislatore il pensiero che non devono le mancanze di una persona vendicarsi sui suoi discendenti, nè quelle dei figli sui padri. Principio morale troppo spesso dimenticato dal feroce sentimento della vendetta, che vuole, quando non possa perseguitare il vero colpevole, sfogarsi sui più prossimi congiunti, mantenendo così perpetui gli odii, nelle famiglie. Crediamo quindi che con tale precetto, il Deuteronomista non abbia voluto insegnare un principio giuridico, che come tale sarebbe stato inutile, quanto un avvertimento morale. Sebbene dallʼaltro lato è da dirsi che non mancano fatti nella storia del popolo ebreo, dai quali resulterebbe che i figli sono stati puniti per le colpe dei padri. Così furono puniti insieme con Achan anche i suoi figliuoli (Giosuè,vii, 24), e sette discendenti di Saul furono impiccati per espiare un suo delitto (2oSam.,xxi). Inoltre questo precetto del Deuteronomista è in contraddizione col detto del Decalogo, ove si minacciano i nemici di Dio sino alla terza e quarta generazione. Ma queste sono difficoltà insormontabili per chi vuol trovare nella Bibbia una sola dottrina tutta consentanea con sè stessa come prodotto dello spirito di Dio. Chi sa invece che è composta da più uomini in più generazioni non si meraviglia di queste e molte altre contraddizioni dovute alla evoluzione delle idee e dei costumi. E se la ferocia di certi tempi ha voluto ai discendenti far espiare le colpe degli antenati, lodiamo il Deuteronomista che con giustizia e umanità ha saputo dire:

16.Non siano fatti morire i padri per i figli, nè i figli per i padri, ognuno per il suo peccato da fatto morire.

I talmudisti volsero questo testo a tuttʼaltra significazione, volendo trovarci la esclusione dei prossimi parenti a fare da testimoni lʼuno contro lʼaltro.[449]E per cavarne questo senso, che non vi è in nessun modo contenuto, furono costretti a dire che la preposizione per non significainvece, maper mezzo, cioèper deposizione. Il principio di escludere i prossimi parenti dal deporre come testimoni è giusto; ma i rabbini dovevano confessare che non resulta in nessun modo da verun passo della Scrittura, piuttostochè volerlo desumere da un luogo che dice manifestamente cosa del tutto diversa.

Dopo avere con questo precetto per un momento divagato da quegli insegnamenti morali che inculcano la carità verso le classi più misere, il Deuteronomista riprende lo stesso argomento, e come massime simili ad altre già sopra esposte qui ci contenteremo di tradurle.

17.Non pervertire il giudizio del forestiere nè dellʼorfano. E non prendere in pegno lʼabito della vedova.[450]18.E rammenta che fosti servo in Egitto, e ti redense Jahveh tuo Dio di colà; perciò io ti comando di fare questa cosa.19.Quando mieterai la mèsse del tuo campo, se avrai dimenticato un covone nel campo, non tornare a prenderlo; per il forestiero, per lʼorfano e per la vedova sarà, acciocchè ti benedica Jahveh tuo Dio in tutto il prodotto delle tue mani.20.Quando batti i tuoi olivi, non ricercare i rami dietro di te; per il forestiere, per lʼorfano e per la vedova saranno.21.Quando vendemmi la tua vigna non racimolare dietro di te; per il forestiereper lʼorfano, e per la vedova sarà.22.E ti rammenterai che servo fosti nella terra dʼEgitto, perciò io ti comando di fare questa cosa.

17.Non pervertire il giudizio del forestiere nè dellʼorfano. E non prendere in pegno lʼabito della vedova.[450]18.E rammenta che fosti servo in Egitto, e ti redense Jahveh tuo Dio di colà; perciò io ti comando di fare questa cosa.

19.Quando mieterai la mèsse del tuo campo, se avrai dimenticato un covone nel campo, non tornare a prenderlo; per il forestiero, per lʼorfano e per la vedova sarà, acciocchè ti benedica Jahveh tuo Dio in tutto il prodotto delle tue mani.

20.Quando batti i tuoi olivi, non ricercare i rami dietro di te; per il forestiere, per lʼorfano e per la vedova saranno.21.Quando vendemmi la tua vigna non racimolare dietro di te; per il forestiereper lʼorfano, e per la vedova sarà.22.E ti rammenterai che servo fosti nella terra dʼEgitto, perciò io ti comando di fare questa cosa.

La ricordanza delle oppressioni di ogni maniera sofferte dagli antichi Ebrei in Egitto, doveva indurre i loro animi ad essere pietosi verso tutti i deboli ed infelici; quindi la troviamo come motivo di questi caritatevoli precetti.

I primi tre versi del capitolo xxv stabiliscono la pena della fustigazione determinata in quaranta percosse, ma lasciata allʼarbitrio dei giudici per i casi da applicarsi; giacchè il testo dice soltanto di dover percuotere il colpevole, senza specificare quali colpe erano a siffatta pena sottoposte.

xxv. 1.Quando vi fosse contesa fra alcuni uomini, e ricorressero in giudizio e fossero giudicati, sarà assolto il giusto, e condannato lʼempio.2.E se lʼempio è meritevole di essere percosso, lo farà cadere il giudice, e lo farà percuotere dinanzi a sè, secondo la sua colpa, a numero.3.Quaranta colpi lo farà battere, non più; acciocchè non continui a farlo battere oltre questi di gran percossa, e non sia avvilito il tuo fratello alla tua presenza.

La legge scritturale non conosce altre pene che la pena di morte, la multa, già più volte indicata nelle singole colpe, e la flagellazione che qui per la prima volta è indicata; se pure coi talmudisti non è da tenersi che sia stabilita anche in un luogo del Levitico (v. pag. 186). Dimodochè la ragione vorrebbe che questa terza specie di pena fosse da infliggersi per tutte le colpe non sottoposte alle altre due. E non molto diversamente hanno inteso i talmudisti, i quali, consentanei con sè stessi, dissero la pena della flagellazione doversi applicare alla prevaricazione di tutti quei precetti proibitivi che non avevano nella leggesanzione umana, ma ne era lasciata la pena alla provvidenza con la frase didistruzione dellʼanima (Chareth), o anche senza una tale frase (Morte per mezzo celeste), e di tutti gli altri precetti proibitivi, a cui non fosse assegnata veruna pena. A questi però posero un altro limite, sempre col mite intendimento di minorare il numero delle mancanze sottoposte a sanzione penale, esentandone tutti quei precetti la cui prevaricazione non consistesse veramente in un atto determinato e preciso, come sarebbe la maldicenza, la vendetta, il serbare rancore, lo spionaggio e simili.[451]Ma è più da meravigliare che anche per applicare la pena della flagellazione i talmudisti richiedevano che fosse stato fatto al colpevole lʼavvertimento prima che commettesse la mancanza, se non da due persone come nei delitti capitali, almeno da una, purchè, sʼintende, deponessero sempre almeno due testimoni intorno alla vera e propria perpetrazione del delitto o della mancanza.[452]Condizione questa dellʼavvertimento preventivo in ogni singolo caso e ad ogni singolo accusato, che rende molto difficile, se non quasi impossibile, intendere, come lʼapplicazione della pena potesse mai effettuarsi, secondo già abbiamo avvertito, parlando della pena capitale (v. pag. 102 e seg.).

Ma altri mitigamenti introdussero ancora i talmudisti. Mentre il testo scritturale restringe a quaranta il numero delle battiture, essi lo ridussero a un massimo di trentanove;[453]perchè, il testo avendo avvertito che non si poteva in niun modo nulla aggiungere ai numero di quaranta, vollero prevenire il caso possibiledi ogni e qualunque errore, riducendo di uno il numero massimo. Inoltre vollero che si avesse riguardo alla costituzione fisica dellʼimputato, e quando questa fosse tale da non poter reggere senza pericolo il numero di trentanove, stabilirono che si dovesse applicare solo quel numero di percosse che il reo poteva sopportare.[454]

Dallʼaltro lato poi lasciarono allʼarbitrio dei guidici lʼinfliggere in certi casi la fustigazione per quelle prevaricazioni a cui secondo la legge scritturale non si dovrebbe applicare pena,[455]e dettero facoltà ai magistrati di condannare a un altro genere di fustigazione, la quale, secondo certi autori, non aveva numero di battiture determinato, secondo altri, non avrebbe mai potuto superare il numero di tredici.[456]

Stabilirono ancora che la pervicace recidiva nelle più gravi mancanze sottoposte alla pena della flagellazione dovesse esser punita con una specie di ergastolo, così angusto ed opprimente, che avrebbe in breve cagionato la morte del reo.[457]Sorte di pena che nella legislazione ebraica è davvero una innovazione del Talmud, e introdotta dalla necessità dei fatti, perchè nella legge scritturale non se ne parla. Si trova però nei libri biblici menzione ancora di carcere, come luogo più di detenzione che di vera e propria pena.[458]

Difficilmente potrebbe spiegarsi perchè il Deuteronomista fra una legge penale, come quella testè esposta, e unʼaltra intorno a certo vincolo matrimoniale abbia inserito un precetto quale il seguente:

4.Non mettere la museruola al bue, quando trebbia.

Precetto moralissimo, e ispirato da compassione verso gli animali, che trebbiando le biade, soffrirebbero di avere la bocca chiusa, e di non potere soddisfare al desiderio di cibarsi; mentre dallʼaltro lato il danno dei proprietarii sarebbe lievissimo, essendo troppo poca la quantità che in tal modo andrebbe perduta. E certo è tale questo precetto che la società protettrice degli animali pienamente lo approverebbe; ma non si sa vedere perchè abbia trovato qui il suo luogo, e non piuttosto fra altre instituzioni che concernono più da vicino lʼagricoltura.

I talmudisti, come vuole la sana ragione, hanno esteso questo precetto a tutti gli animali, dicendo, che il testo ha esemplificato soltanto il bue, per parlare del caso più frequente.[459]E del resto è pieno il Talmud dʼinsegnamenti pietosi rispetto agli animali, tutti inspirati dal principio generale che si deve ad essi risparmiare ogni inutile sofferenza.[460]

Il vincolo matrimoniale testè accennato consisteva in ciò che una donna, restando vedova senza prole, si trovava vincolata ai fratelli del marito defunto, uno dei quali doveva tenerla come moglie, e se a ciò si fosse rifiutato, sottoporsi a una avvilente formalità perisvincolare la cognata. Questa è lʼistituzione conosciuta sotto il nome diLeviratodalla parola latinaLevir.

5.Quando vivessero due fratelli insieme, e morisse uno di loro, e non avesse figli, la moglie del defunto non sia fuori ad uomo estraneo, il suo cognato si unisca a lei, e se la prenda per moglie, per diritto di cognazione.6.E il primogenito che partorirà sorgerà col nome del suo fratello morto, e non se ne cancellerà il nome da Israele.7.Se lʼuomo poi non volesse prendere la sua cognata, questa si presenterà alla porta agli anziani e dirà: il mio cognato rifiuta di far risorgere a suo fratello il nome in Israele, non vuole sposarmi come cognata.8.Allora gli anziani della sua città lo chiameranno, e gli parleranno, e se egli persisterà a dire: non voglio prenderla,9.la sua cognata gli si avvicinerà in presenza degli anziani, e gli scalzerà la scarpa dal piede, e gli sputerà dinanzi, e alzerà la voce e dirà: così facciasi allʼuomo che non riedifica la casa del suo fratello.10.E si chiamerà il suo nome in Israele: la casa dello scalzato.

La ragione di questa legge è facile ad intendersi. Non si voleva, per quanto possibile, la distruzione di una famiglia. Morto alcuno senza prole, uno dei fratelli aveva lʼobbligo di non lasciare abbandonata la vedova, ma considerarla come propria moglie, e il primo figliuolo che nascesse, tenerlo quasi come un fratello redivivo, il quale ancora aveva diritto alla parte che sarebbe a quello spettata nei beni della famiglia. Era una legge che mirava nel medesimo tempo allʼintegrità della famiglia, e alla conservazione in questa dei suoi possessi. Però stando al significato letterale del testo, secondo lo hanno inteso la maggior parte degli interpetri,[461]lʼobbligo del levirato sarebbe ristretto al solo caso in cui i fratelli coabitassero insieme o almeno nello stesso paese, e avessero in comune, o vicini, i loro possessi. Ma le espressionidel testo si prestano ancora ad essere intese in modo più lato, potendo significare:quando vivessero contemporaneamente, prendendo la parolainsiemerelativa al tempo e non allo spazio. E così lo hanno inteso i talmudisti, tenendo che esistesse questo vincolo del levirato per tutti i fratelli, ancorchè vivessero lʼuno lontano dallʼaltro.[462]

Questa legge però è in contraddizione con altra del Levitico, già sopra accennata (pag. 199 e seg.), secondo la quale senza distinzione fra lʼesservi o non esservi prole, ogni unione matrimoniale con la moglie del fratello è tenuta incestuosa. Quello però che ci viene narrato nel libro del Genesi (xxxviii) rispetto a Tamar e ai figli di Giuda prova che presso gli Ebrei, come presso altri popoli, lo sposare la vedova del fratello morto senza prole fosse un costume generale. Il Deuteronomista si è uniformato a questo costume, lo ha regolato con una legge, e ha disposto anche il modo per sciogliere il vincolo, quando al fratello superstite non piacesse di sobbarcarsi a tale obbligo. E già questo è un avanzamento per modificare un costume che dal citato fatto di Tamar parrebbe fosse in ogni caso obbligatorio, non avendo trovato Giuda mezzo per discioglierne, come avrebbe desiderato, lʼultimo dei suoi figli, se non quello di procrastinare il matrimonio con mendicati pretesti. Un altro legislatore, che come abbiamo detto a suo luogo, mirava a stabilire istituzioni di più alta purità di costume, tentò di fare astenere da ogni unione matrimoniale anche gli affini di questo grado. Ma come i fatti dimostrano, un tale tentativo rimase in questa parte frustraneo, e presso gli Ebreifu prevalente lʼantico costume sancito dalla legge del Deuteronomista.[463]

Ora è a domandare: questʼobbligo di far rivivere in certo modo la famiglia di un defunto senza prole, era soltanto tra fratelli o ancora fra più lontani parenti? Alcuni hanno voluto concludere dal libro di Ruth per questa seconda opinione; imperocchè parrebbe che Ruth, essendo rimasta vedova senza figli, e non avendo nè anche fratelli del marito, si trovi vincolata al più prossimo parente di esso. Questi poi rifiuta di sposarla mediante la forma legale dello scalzamento della scarpa, e allora in suo luogo la sposa Booz, che gli succedeva per titolo di prossima affinità. A noi sembra però che nel caso di Ruth lʼobbligo di sposare questa vedova derivasse non dal costume o dalla legge del levirato, ma dal fatto che i più prossimi parenti avevano il diritto di ricuperare i possessi territoriali già appartenuti alla famiglia del defunto, acciocchè non passassero ad estranei; ed insieme a questo diritto si univa il correspettivo obbligo di sposare la vedova, obbligo che non si può concludere dovesse essere in ogni caso, anche laddove non fosse stato luogo a ricuperazione dei beni.

Si domanda ancora se la Scrittura ha inteso di stabilire questo vincolo, nella mancanza di ogni prole, o anche nella mancanza di sola prole maschile. Se si riflette che la famiglia massimamente presso i popoli antichi era costituita dai maschi, dimodochè si poteva dire non avesse vera e propria successione chi lasciava soltanto prole femminile, saremmo inclinati acredere che il legislatore ha voluto sancire il vincolo fra cognato e cognata ogni qual volta il morto non lasciasse figli maschi, valutando a tale effetto di niuna importanza le femmine; tanto più che, come vedremo a suo luogo, il diritto ereditario conceduto alle figlie in precedenza dei collaterali è una innovazione introdotta assai più tardi nel codice sacerdotale. Inoltre la parola usata dalla Scrittura nel nostro testo èben,figlio, mentre invece per indicare in genere la prole di qualunque sesso avrebbe dovuto dirsi piuttostozerʼa. Non ostante i rabbini, come di necessità doveva resultare dal tutto insieme degli istituti prevalenti ai loro tempi, esentarono dal legame del levirato in ogni caso che vi fosse prole dellʼuno o dellʼaltro sesso.[464]E bastava, a loro opinione, anche la prole nata da qualunque altra donna, anche spuria, purchè non fosse da una schiava, o da una non ebrea.[465]Così pure se il defunto senza prole lasciava più vedove, essendo permessa la poligamia, non tutte erano vincolate ai cognati; ma col matrimonio o con lo scioglimento di una qualunque tra esse, tutte le altre rimanevano libere.[466]

Stabilirono inoltre che non esistesse del tutto il vincolo del levirato, quando la vedova si trovasse col cognato in tal grado di parentela o di affinità che per legge il matrimonio fosse proibito; e svincolava da tal legame non solo sè, ma anche le altre mogli, se il defunto fosse stato poligamo.[467]Nel caso fossero più fratelli, la precedenza spettava al maggiore di età, ma quando questi vi rinunziasse, si procedeva a interrogaregli altri per anzianità, fino a che si concludesse in qualche modo o al matrimonio o allo scioglimento.[468]Nel caso poi che ella assolutamente non volesse sposarsi col maggiore dei cognati, quando questi non rinunziasse al suo diritto; o con nessuno degli altri, quando il maggiore vi rinunziasse, ammettevano i rabbini che ne potesse essere sciolta, ma sotto pena di perdere la dote costituitale dal marito.[469]In questo modo il Talmud riconobbe nella donna un certo diritto alla propria libertà, che parrebbe dalla lettera del testo non fosse ammesso. E tanto più lo riconobbero, quando stabilirono che potesse legittimamente rifiutare il cognato senza essere sottoposta a niuna pena, quando quegli avesse qualcuno dei difetti già sopra enumerati (pag. 294), pei quali la donna avrebbe avuto il diritto di chiedere il divorzio.[470]Imperocchè non si sarebbe potuto obbligare la donna a sposare un uomo, in quei casi, nei quali anche dopo il matrimonio le sarebbe stato riconosciuto dalla legge il diritto di separarsene.

Riconoscendo poi i rabbini, perchè vi erano costretti dalla lettera della legge, lʼesistenza del vincolo fra i cognati, disputarono a che cosa si dovesse dare la precedenza, se allʼatto matrimoniale che regolava e confermava questo vincolo, o allʼatto di scioglimento.[471]Pare che nei tempi più antichi prevalesse la prima opinione; ma pure in molti casi, nei quali potesse con qualche fondata ragione credersi che cognato e cognata non fossero convenienti lʼuno allʼaltro, i magistrati dovevano consigliare piuttosto allo scioglimento che al matrimonio.[472]Avendo poi che fare con uomo poco onesto che volesse profittarsi del diritto che gli accordava la legge sopra la cognata, i rabbini arrivarono fino a permettere che gli si promettessero dei danari per indurlo a sciogliere dal vincolo la cognata, anzichè costringere questa a sposarlo.[473]Nei tempi più moderni fra i Dottori posteriori al Talmud continuò a disputarsi se al matrimonio od allo scioglimento dovesse darsi la preferenza. E lʼAlfasi e il Maimonide decisero per il matrimonio, nel senso di dovere obbligare la donna a sposare il cognato o a sottostare alla pena della perdita della dote. LʼIsaacita e Giacobbe ben Meir opinarono che si dovesse nella maggior parte dei casi piuttosto sciogliere il vincolo che obbligare al matrimonio. E dai passi del Talmud citati pro e contro sembra che questi ultimi Dottori si appongano più al vero.[474]

Ad opinione poi di tutti, si dovè preferire lo scioglimento, nel caso che i fratelli del defunto fossero già coniugati, in tutti quei paesi dove gli Ebrei accettarono lʼistituzione del Dottore Ghereshom contro la poligamia, della quale già sopra abbiamo fatto cenno.

In quanto al diritto ereditario il Talmud stabilì che tutti gli averi del defunto fossero di quello dei fratelli che sposasse la cognata, ma nel caso di scioglimento,tutti i fratelli fossero eredi in quota eguale, come in ogni altro caso in cui la successione fosse devoluta ai collaterali.[475]Le formalità dello scioglimento consistenti nello scalzare la scarpa del cognato, nello sputargli davanti, e nel gridargli: scalzato, doveva farsi dinanzi a un magistrato di tre giudici, e con certa pubblicità.[476]In origine questi atti significavano certo dispregio verso lʼuomo che si ricusava di far risorgere lo spento nome del fratello. Ma continuarono queste forme ad usarsi per ossequio più alla lettera che allo spirito della legge, anche quando lʼatto dello scioglimento fosse provocato per volontà della donna, o per consiglio del magistrato, anche nei tempi nei quali fu data allo scioglimento la preferenza sul matrimonio; e si capisce bene che allora essi perdettero ogni odioso significato, e restarono come vuote forme, che più nulla esprimevano.

Abbiamo veduto nel primo codice (pag. 109 e seg.), una legge rispetto allʼindennità e alla multa dovuta da chi, altercando con altri, percotesse per caso una donna incinta. Qui il Deuteronomista prevede il caso che fra due rissanti sʼintrometta la moglie di uno, e per salvare il marito assalga lʼaltro, e sfacciatamente lo offenda nelle parti genitali. Nuovo genere di pena troviamo sancito in questo caso, il taglio della mano.

11.Quando alterchino alcuni fra loro, uomo contro il suo fratello, e si avvicini la moglie di uno per liberare il suo marito dalla mano di chi lo percuote, e stenda la sua mano, e lo prenda per le pudende,12.le taglierai la mano, il tuo occhio non le avrà compassione.

I talmudisti mitigarono molto questa pena, e le tolsero quanto aveva di odioso riducendola a una multa, e a una indennità[477]per gli stessi titoli, dei quali già altrove abbiamo discorso, trattando delle lesioni corporali. Estesero poi da un lato la pena, perchè la sancirono non solo per lʼoffesa corporale fatta toccando le pudende, ma anche qualunque altra parte. E dallʼaltro la restrinsero alla sola moglie di uno dei rissanti, ma vollero libera dalla pena la moglie di un agente della pubblica forza, se intervenisse per liberare il marito da chi gli opponesse resistenza.[478]

Le due ultime leggi, con le quali si chiude questo capitolo sono lʼuna (v. 13–16) ripetizione di quanto già era raccomandato nel Levitico (xix, 35, 36) di usar misure e pesi giusti; lʼaltra è nuova indizione di guerra contro gli Amaleciti, come già abbiamo veduto nellʼEsodo (xvii, 14–16).

E qui ha termine la parte legislativa del Deuteronomio.

Il capitoloxxvinon fa se non prescrivere certe formalità per lʼofferta di quelle decime già imposte nel capitoloxiv, 22–29 (v. sopra, pag. 219). Queste si dovevano accompagnare con un rendimento di grazie a Dio per i beni prodigati alla nazione e agli individui; con una dichiarazione di avere adempito a quanto imponeva il rito, tanto per avere usato elargizione ai leviti, agli stranieri, agli orfani e alle vedove, quanto per non aver mangiato di queste decime in istato dʼimpurità; e finalmente con una preghiera, perchèDio continuasse la sua benefica provvidenza per il popolo tutto, in ispecie con la fertilità delle terre (v. 1–15).

Comincia quindi come conchiusione della parte legislativa e precettiva una bellissima esortazione a seguire glʼinsegnamenti di Jahveh, perchè, così facendo, ne sarebbe derivata ogni sorta di prosperità. Esortazione, che, dopo il verso 19, malamente nella forma presente del Deuteronomio, è stata interrotta col cap.xxvii, che è manifestamente una interpolazione.[479]Qualunque lettore può accorgersi che il primo verso del cap.xxviiiè intimamente connesso con lʼultimo del capitoloxxvi. Il discorso esortativo si succede così bene che nulla più potrebbe desiderarsi. Mentre lʼinserzione del cap.xxviiguasta proprio ogni cosa.

Si vedano questi passi, acciocchè ognuno ne possa restare convinto.

xxvi. 16.Oggi Jahveh tuo Dio, ti comanda di eseguire questi statuti e queste leggi; e le osserverai, e le eseguirai con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima.17.A Jahveh tu prometti oggi che ti sarà Dio, e seguirai le sue vie, e osserverai i suoi statuti, e i suoi precetti, e le sue leggi, e obbedirai la sua voce.18.E Jahveh ti promette oggi che tu gli sarai popolo di sua proprietà, come ti disse, e che osserverai i suoi precetti,19.e che tiporrà superiore a tutti i popoli che ha creato, per lode nome e gloria, e che tu sarai popolo santo a Jahveh tuo Dio come parlò.

xxviii. 1.E se ascolterai la voce di Jahveh tuo Dio per osservare ed eseguire tutti i suoi precetti che io ti comando oggi, Jahveh tuo Dio ti porrà superiore a tutte le genti della terra,2.e verranno sopra te tutte queste benedizioni e ti toccheranno, quando ascolterai la voce di Jahveh tuo Dio.

Si prosegue poi ad enumerare nei particolari le benedizioni generalmente enunciate. Ma, se fra il cap.xxvie ilxxviiiinseriamo ilxxvii, come ora lo troviamo, la logica e naturale sequela delle idee è malamente interrotta. E infatti nel cap.xxviisi dice che Mosè e gli anziani comandano al popolo di scolpire nelle pietre la legge divina, quando avessero passato il Giordano, fabbricare un altare, e fermarsi distribuito in due parti di sei tribù ognuna sui due monti Gherizim ed Ebal, per pronunziare le benedizioni e le imprecazioni, e quindi ad alta voce maledire chi commettesse certi peccati o delitti, a cui sembra voglia darsi così maggiore importanza. Ma lʼimprecazione contro certi speciali delitti è cosa troppo diversa dal concetto, che qui può formare solo argomento della chiusa della legge, cioè la promissione di felicità, se questa venisse osservata, e la minaccia di sciagura, quando fosse posta in non cale. Di più questo stesso capitoloxxviisi mostra manifestamente poco consentaneo nelle sue diverse parti. Imperocchè mentre nei versi 11–13 si parla di benedizione e maledizione, ripetendo cosa altrove già detta (xi, 29–32) e che secondo il libro di Giosuè (viii, 30–35) sarebbe stata a suo tempo eseguita, nei vv. 14–26 troviamo che i Leviti dovevano ad alta voce pronunziare la maledizione contro certi speciali peccatori.

Da ultimo, se lʼoriginale composizione del Deuteronomio avesse contenuto il cap.xxvii, quello seguente avrebbe dovuto avere necessariamente un suo proprio principio con le parole «e Moisè disse ai figli dʼIsraele» o qualche cosa di simile. E difatti così vediamo farsi in tutto il Pentateuco ogni volta che si prende a trattare un nuovo argomento, o che dalla parte narrativa si passa a quella precettiva. Ora il Deuteronomio ci appare come un discorso continuato dal cap.vfino a tutto ilxxvi, dimodochè non è mai necessario riprendere lʼargomento con qualche speciale introduzione, ma basta quella posta al principio del cap. v. Il cap.xxviiche tratta un argomento diverso, incomincia secondo il solito stile con le parole «e comandò Mosè», e vediamo che lʼargomento si ripiglia di nuovo al v. 9 e al v. 11 con simili transizioni. Ma siccome il cap.xxviiinon continua per nulla lʼargomento delxxvii, e si riconnette colxxvi, sarebbe stato troppo necessario che incominciasse con le parole testè accennate. Queste invece mancano del tutto, e ciò solo sarebbe ragione sufficiente per indicare che il cap.xxviiè una interpolazione.

Il cap.xxviiipoi è bellissima conclusione profetica a tutta la legge contenuta in questo libro, e particolarmente per la fierezza delle minaccie nella seconda parte, che sono proprio una pittura dei miseri destini del popolo ebreo nella sua lunga peregrinazione a traverso i secoli, dacchè ha cessato la sua politica esistenza come nazione indipendente. E se non fosse un passo troppo lungo, e del resto anche un poco alieno dal nostro argomento, volentieri ne daremmo tutta la traduzione, ma valgano come saggio i soli undici ultimi versi.

58.Se non osserverai di eseguire tutte le parole di questa legge scritte in questo libro di temere questo nome glorioso e venerabile, Jahveh tuo Dio,59.Jahveh accrescerà le tue piaghe e le piaghe della tua prole, piaghe grandi e costanti, e infermità maligne e perpetue.60.E volgerà contro di te tutti i dolori dellʼEgitto dei quali temesti, e ti si attaccheranno.61.Anche ogni infermità e ogni piaga, che non è scritta in questo libro della legge, la farà venire Jahveh contro di te, sino che ti distruggerà.62.E rimarrete poca gente, mentre sarete stati come le stelle del cielo in moltitudine; poichè non avrai ascoltato la voce di Jahveh tuo Dio.63.Ed avverrà che come godè Jahveh di voi per farvi bene e per moltiplicarvi, così Jahveh godrà di voi per disperdervi e per distruggervi, e sarete rimossi dalla terra nella quale tu vai per possederla.64.E Jahveh ti spargerà in tutti i popoli da un estremo allʼaltro della terra, e servirai colà altri Dei, che non conoscesti nè tu nè i tuoi padri, di legno e di pietra.65.E fra quelle nazioni non avrai quiete, non sarà riposo alla pianta del tuo piede, e Jahveh ti darà ivi cuore tremante, e struggimento di occhi, e dolore di animo.66.La tua vita sarà sospesa innanzi a te, e avrai paura di notte e di giorno, nè crederai alla tua vita.67.Nella mattina dirai: chi mi porta la sera? e nella sera dirai: chi mi porta la mattina? per la paura che temerai nel tuo cuore, e per le cose che vedrai coi tuoi occhi.68.E Jahveh ti farà tornare in Egitto sulle navi, per quella via che ti aveva detto: non continuerai più a vederla; e sarete venduti colà ai vostri nemici per servi e serve, nè vi sarà compratore.

Questo misero destino già in parte cominciava a vessare il popolo ebreo fino da quando si scrivevano tali minaccie; imperocchè ai tempi del re Josia, già da un pezzo il regno samaritano più non esisteva, e gli abitanti ne erano stati in gran parte deportati come prigionieri; nè era difficile prevedere che nella guerra poi sorta fra il piccolo regno giudaico e lʼEgitto quello sarebbe stato vinto, e avrebbe subìto la sorte cui specialmente si allude nellʼultimo versetto.

Non si può ormai seriamente dubitare che la compilazione della legge deuteronomica non sia stata fatta o poco prima del regno di Josia sotto il suo predecessoree padre Menasse, o anche nei primi anni del suo governo.[480]Si racconta nel secondo libro dei Re (xxii, 8 e seg.) che nel 18oanno del governo di Josia, il sommo sacerdote Ḣilqijahu trovasse nel tempio un libro della legge da lui consegnato allo scriba Shafan, il quale ne fece lettura al re. La prima impressione che questi ne ricevette fu così trista, che si stracciò per dolore le vesti; perchè sapeva bene che i comandi di quella legge non erano stati osservati nemmeno dai loro antenati (ivi, 11–13). Come è possibile che se questa legge fosse esistita ab antico, il contenuto ne giungesse così nuovo e sorprendente ad un re, dallʼaltra parte tanto pio, quale ci viene presentato Josia? Il quale poi consultata la profetessa Ḣulda, si dà molto da fare, acciocchè quindi innanzi la legge sia osservata, non solo col togliere intieramente ogni culto politeistico o idolatrico, ma anche concentrando quello di Jahveh nel tempio di Gerusalemme. Anzi come inizio di tale riforma fa celebrare la pasqua delle azzime, in modo che secondo quel narratore non era stata più celebrata, dal tempo dei Giudici (ivi,xxiii, 1–25).

Se richiamiamo alla memoria che, oltre le continue esortazioni contro il politeismo e lʼidolatria, precipua caratteristica del Deuteronomio è di stabilire lʼaccentramento del culto in un solo luogo, accentramento, di cui per nulla si fa parola nella legge anteriore del primo codice, ci persuaderemo facilmente che la legge deuteronomica non fu ritrovata, ma per la prima volta compilata verso i tempi del re Josia. Imperocchè nonè supponibile che se scritta ab antico, allora giungesse agli orecchi non pure del re, ma anche ai maggiorenti del popolo, come cosa del tutto nuova.

Era inoltre la legge del Deuteronomio il resultato naturale della predicazione dei profeti, che da Amos fino a Zefania e a Geremia si erano sforzati di richiamare il popolo alla pura religione di Jahveh, e alla osservanza di una morale nobile ed elevata. Nè vale lʼobbiezione che anche sotto tutti i re antecedenti troviamo dagli autori, che ne raccontano la storia, disapprovato il costume di sacrificare sugli altari sparsi in più luoghi fuori di Gerusalemme, quasi fino da tempi antichi fosse esistita una legge che lo proibisse. Imperocchè lo scrittore, o per meglio dire, il compilatore dei libri dei Re con questa sua disapprovazione non ha fatto altro che adattare i fatti a una legge posteriore esistente ai suoi tempi, ma non a quelli dei re di cui narrava la storia. E infatti monarchi religiosi come Asà e Geosafatte, per non parlare di altri, non avrebbero consentito che si continuasse lʼesercizio del culto fuori del tempio di Gerusalemme, se fosse già esistita una legge che come quella del Deuteronomio esplicitamente lo vietava (v. pag. 214 e seg.). Invece essi non vi si opponevano, perchè non vi si opponeva la legge del primo codice, la sola ad essi conosciuta, che diceva anzi, come abbiamo veduto (pag. 40), «in ogni luogo dove rammenterai il mio nome verrò a te e ti benedirò».


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