Costituzione degli Stati Uniti.
Noi, popolo degli Stati Uniti, col proposito di formare una più perfetta unione, di stabilire la giustizia, di assicurare la tranquillità interna, di provvedere alla comune difesa, di promuovere il benessere generale e di garantire i benefizi della libertà a noi stessi ed alla nostra posterità, ordiniamo e determiniamo questa Costituzione per gli Stati Uniti d'America.
Sez. 1. Di tutti i poteri legislativi qui entro concessi sarà investito un Congresso degli Stati Uniti, composto di un Senato e di una Camera di Rappresentanti.
Sez. 2. La Camera dei Rappresentanti si comporrà di deputati scelti ogni due anni dal popolo dei vari Stati, e gli elettori di ogni Stato dovranno avere le qualità che si richiedono per essere elettori del ramo più numeroso della legislatura dello Stato.
Nessuno potrà essere rappresentante se non avrà raggiunta l'età di venticinque anni e non sarà da sette anni cittadino degli Stati Uniti; come pure se nel momento in cui viene eletto non ha stabile dimora nello Stato che lo ha scelto. I rappresentanti e le tasse dirette saranno ripartiti nei diversi Stati che potranno esser compresi in questa Unione, a seconda della rispettiva popolazione: questa sarà determinataaggiungendo al numero totale delle persone libere, comprese quelle impegnate in servizio per un periodo d'anni ed esclusi gl'indiani non tassati, tre quinti di tutte le altre persone. Il calcolo dovrà esser fatto entro tre anni dopo la prima riunione del Congresso degli Stati Uniti ed entro ogni successivo termine di dieci anni nella maniera che indicherà la legge. Il numero dei rappresentanti non eccederà l'uno sopra trentamila, ma ogni Stato dovrà averne almeno uno; e finchè non sia fatta questa enumerazione lo Stato di Nuova Hampshire avrà diritto di scegliere tre deputati, il Massachusetts otto, il Rhode Island e le Piantagioni Providence uno, il Connecticut cinque, Nuova York sei, il Nuovo Jersey quattro, la Pensilvania otto, il Delaware uno, il Maryland sei, la Virginia dieci, la Carolina Settentrionale cinque, la Carolina Meridionale cinque e la Georgia tre.
Quando in uno Stato si verifichi una vacanza, il potere esecutivo del medesimo darà gli ordini occorrenti per una nuova elezione.
La Camera dei Rappresentanti sceglierà il proprio presidente e gli altri suoi ufficiali; essa sola avrà il diritto di mettere in stato d'accusa i deputati.
Sez. 3. Il Senato degli Stati Uniti si comporrà di due senatori per ogni Stato, scelti dalla legislatura dello Stato stesso, per il termine di sei anni; ogni senatore disporrà di un voto.
Appena radunati, dopo la prima elezione, i senatori verranno divisi, colla maggior possibile uguaglianza in tre classi. I seggi dei senatori di prima classe rimarranno vacanti al termine del secondo anno, quellidella seconda classe al termine del quarto, e quelli della terza al termine del sesto, in modo che ogni due anni un terzo dei senatori sia rinnovato; e se, nel periodo di chiusura della legislatura di qualche Stato si verifica, o per dimissione del senatore o altrimenti, una vacanza, il potere esecutivo di detto Stato, potrà fare una nomina temporanea fino alla nuova sessione della legislatura, e questa, riaprendosi, provvederà a riempire il posto.
Non potrà essere nominato senatore chi non avrà raggiunta l'età di trent'anni, chi non sarà da nove anni cittadino degli Stati Uniti, come pure chi, nel momento dell'elezione, non avrà stabile dimora nello Stato che lo ha scelto.
Il Vice Presidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato, ma non avrà voto, salvo il caso che i voti siano pari. Il Senato sceglierà da sè gli altri suoi ufficiali ed anche un presidentepro tempore, quando il Vice Presidente sia assente o quando eserciti l'ufficio suo di Presidente degli Stati Uniti.
Il Senato solo avrà facoltà di giudicare i membri delle due Camere posti in stato d'accusa; quando i senatori sederanno a tal fine, presteranno giuramento o affermazione. Allorchè si tratti di procedere contro il Presidente degli Stati Uniti, presiederà il Giudice della Corte Suprema, e nessun individuo potrà esser condannato o assolto se non sieno presenti due terzi dei senatori.
I giudizi non potranno estendersi oltre la remozione dall'ufficio e l'incapacità di esercitare uffici di onore di fiducia e di lucro; ma la parte condannatadovrà ciò nonostante andare soggetta ad accusa, a giudizio, a condanna ed a pena, secondo le leggi comuni.
Sez. 4. I tempi, i luoghi e la maniera di procedere alle elezioni dei senatori e dei rappresentanti saranno prescritte per ogni Stato dalla rispettiva legislatura; ma il Congresso potrà in qualunque tempo, mediante legge, fare od alterare quei regolamenti, eccettuato quello relativo ai luoghi scelti per l'elezione dei senatori.
Il Congresso si adunerà almeno una volta all'anno, che sarà il primo lunedì di Dicembre, salvo che un decreto del Congresso medesimo fissi un giorno diverso.
Sez. 5. Ogni Camera sarà giudice delle elezioni, poteri e qualifiche dei propri membri ed in ognuna la maggioranza costituirà unquorumper il disbrigo degli affari; ma la minoranza potrà rinviare le adunanze e potrà essere autorizzata a costringere i deputati assenti a venire alle adunanze stesse in quella maniera e sotto quella comminatoria che ogni Camera sancirà.
Ogni Camera potrà determinare le regole dei suoi procedimenti, punire i suoi deputati per la cattiva condotta, e, con due terzi dei voti, espellerli dal suo seno.
Ogni Camera terrà un giornale dei suoi procedimenti, pubblicandolo periodicamente, ad eccezione di quelle parti che a suo giudizio richiedano il segreto; ed isied inodei membri della Camera, su qualunque questione, saranno, ad istanza di un quinto dei presenti, registrati nel giornale.
Nessuna delle due Camere, durante la sessione del Congresso, potrà senza il consenso dell'altra differire le sue tornate al di là di tre giorni, nè cambiare il luogo di riunione.
Sez. 6. I senatori ed i rappresentanti riceveranno pei loro servizi un compenso, determinato per legge e pagato dal tesoro degli Stati Uniti. In tutti i casi, eccetto quello di tradimento, fellonia e violazione della pace, non potranno essere arrestati mentre assistono alle sedute delle loro rispettive Camere, nè quando vi si recano o escono; e non potranno neppur esser chiamati a render conto in altri luoghi dei discorsi tenuti alla Camera o delle discussioni a cui avranno preso parte nel suo seno.
Nessun senatore o rappresentante potrà durante il termine pel quale è stato eletto, essere nominato a qualsiasi ufficio governativo creato in quel tempo o del quale sia stato accresciuto lo stipendio; e finchè esercita qualsiasi ufficio governativo non potrà essere membro nè dell'una nè dell'altra Camera.
Sez. 7. Tutte le proposte di legge per imporre tasse ed accrescere le rendite dello Stato dovranno partirsi dalla Camera dei Rappresentanti; ma il Senato potrà proporre gli emendamenti o concorrervi come per le altre proposte.
Ogni proposta di legge votata dalla Camera dei Rappresentanti o dal Senato, dovrà, prima di diventar legge, esser sottoposta al Presidente degli Stati Uniti; se egli l'approva, la sottoscriverà e se non l'approva la rimanderà, accompagnata dalle sue obbiezioni, alla Camera da cui è portata; la quale registrerà per distesole obbiezioni nel suo giornale, e tornerà ad esaminarla. Se dopo averla riveduta, due terzi della Camera si troveranno sempre d'accordo nel votare la proposta di legge, questa sarà rinviata, insieme colle obbiezioni del presidente, all'altra Camera, dalla quale sarà ugualmente riveduta, e se due terzi dei membri l'approvano, diventerà legge. Ma in tutti questi casi, i voti di ambedue le Camere saranno persie pernoed i nomi degli individui, o favorevoli o contrari, verranno iscritti nel giornale delle rispettive Camere. Se entro dieci giorni (non contando la Domenica) il presidente non avrà respinto la proposta di legge che gli è stata presentata, questa diventerà legge come se fosse stata firmata, salvo che il Congresso, aggiornandosi, non impedisca il rinvio: in tal caso la proposta non diventerà legge.
Ogni ordine, risoluzione o deliberazione, per cui sia necessario il concorso del Senato e della Camera dei Rappresentanti (ad eccezione della questione di rinvio) dovrà essere presentata al Presidente degli Stati Uniti; e prima che possa entrare in vigore dovrà essere approvata da lui; se la disapprova, dovrà secondo le regole e le restrizioni prescritte nel caso della proposta di legge, esser nuovamente votata dalle due Camere, entrando in vigore soltanto se raccoglierà i due terzi dei voti.
Sez. 8. Il Congresso avrà la facoltà d'imporre e cogliere tasse, diritti, imposte, dazi di consumo, e ciò per pagare i debiti, per provvedere alla comune difesa ed al pubblico benessere degli Stati Uniti; ma tutte le tasse, imposte e dazi dovranno essere uguali in tutto il paese;
Di fare imprestiti sui credito degli Stati Uniti;
Di regolare il commercio colle nazioni straniere, tra i diversi Stati e colle tribù Indiane;
Di stabilire una regola uniforme di naturalizzazione, e leggi uniformi in tutti gli Stati Uniti riguardo ai fallimenti;
Di coniare moneta, regolando il valore della medesima e quello della moneta forestiera, e di fissare la norma dei pesi e misure;
Di provvedere alla punizione dei falsificatori dei titoli pubblici e della moneta in corso agli Stati Uniti;
Di creare uffici e strade postali;
Di favorire lo svolgimento della scienza e delle arti utili, col garantire per un periodo di tempo determinato agli autori ed agli inventori l'esclusivo diritto alle loro opere ed alle loro invenzioni;
Di costituire tribunali inferiori alla Corte Suprema;
Di determinare e punire le piraterie e le fellonie commesse in alto mare e le offese contro il diritto delle genti;
Di dichiarare la guerra, concedere patenti di corsa o di rappresaglia e di fare regolamenti relativi alle prede di terra e di mare;
Di levare e mantenere eserciti: ma senza che nessuna concessione di danaro per tale oggetto possa esser fatta per un termine più lungo di due anni;
Di provvedere e mantenere un naviglio;
Di fare regolamenti per il governo e per l'amministrazione delle forze di terra e di mare;
Di provvedere alla chiamata della milizia per mettere in esecuzione le leggi dell'Unione, reprimere le sedizioni e respingere le invasioni;
Di provvedere all'organamento, l'armamento e la disciplina della milizia, ed al buon governo di quella parte della medesima destinata al servizio degli Stati Uniti; rilasciando ad ogni singolo Stato la nomina dei rispettivi ufficiali e la facoltà di istruire la milizia secondo la disciplina prescritta dal Congresso;
Di esercitare, in qualunque caso, la legislazione esclusiva su quei distretti (purchè oltrepassino le dieci miglia quadrate) che potessero, per cessione di qualche Stato e per accettazione del Congresso, diventare la sede del governo degli Stati Uniti, e di esercitare una simile autorità su tutti i luoghi comprati col consenso della legislatura dello Stato in cui essi si trovino, per costruirvi forti, magazzini, arsenali, cantieri ed altre opere di pubblica utilità;
E di fare tutte le leggi necessarie e convenienti all'esercizio dei suddetti poteri e di tutti gli altri dei quali la Costituzione ha rivestito il governo degli Stati Uniti, od i suoi dipartimenti ed i suoi ufficiali.
Sez. 9. La immigrazione o importazione di quelle persone[21]che ad ogni Stato possa sembrare opportuno di accogliere, non sarà proibita dal Congresso prima dell'anno mille ottocento otto; ma esso potrà imporre su quella importazione una tassa o dazio non eccedente dieci dollari a testa.
Il privilegio dell'habeas corpusnon sarà sospeso che nei casi di ribellione o quando possa esigerlo la sicurezza pubblica.
Non si voterà mai alcuna legge di proscrizione nè diex post facto.
Non s'imporranno nè tasse dirette nè testatico senon in proporzione del censo o delle anagrafi più sopra ordinate.
Non vi saranno tasse nè dazi d'importazione sugli articoli provenienti da qualsiasi Stato. I regolamenti del commercio o del reddito pubblico non accorderanno nessuna preferenza ai porti di uno Stato su quelli di un altro; nessuna nave entrando od uscendo da uno Stato che non sia il suo, avrà obbligo di fare dichiarazione o pagare dazi di sorta.
Dal tesoro non si potranno prendere denari se non in virtù di assegni fissi ed ordinati per legge; e di tempo in tempo verrà pubblicata un'esposizione ed un conto regolare degli introiti e delle spese del pubblico erario.
Gli Stati Uniti non accorderanno alcun titolo nobiliare e nessun individuo il quale eserciti un ufficio governativo di fiducia o di lucro potrà senza il consenso del Congresso, accettare alcun regalo, emolumento, ufficio o titolo di qualsiasi specie da nessun re, principe o stato straniero.
Sez. 10. Nessun singolo Stato potrà entrare in trattati, alleanze o confederazioni; nè accordare patenti di corsa o di rappresaglia; nè batter moneta, nè emettere biglietti di credito; nè rendere obbligatoria l'accettazione, in pagamento dei debiti, d'altra cosa che la moneta d'oro e d'argento; nè votare leggi di proscrizione o diex post factoe che alterino l'obbligo dei contratti; nè accorderà alcun titolo nobiliare.
Nessun Stato potrà, senza il consenso del Congresso mettere nessuna imposta o dazio sulle importazioni od esportazioni, eccettuato quelli che sieno assolutamentenecessari per supplire alle spese volute dalle sue leggi d'ispezione e di sorveglianza; ed il prodotto netto di tutte le imposte ed i dazi messi da uno Stato sulle esportazioni e sulle importazioni dovrà essere versato nel tesoro degli Stati Uniti; e tutte queste leggi dovranno esser sottoposte alla revisione ed al sindacato del Congresso.
Nessun Stato potrà senza il consenso del Congresso imporre alcun dazio di tonnellaggio, tener soldatesche o navi da guerra in tempo di pace, contrarre accordi o patti con un altro Stato o con una potenza straniera, nè entrare in guerra a meno che non sia realmente invaso o minacciato da un pericolo così imminente da non ammettere indugi.
Sez. 1. Il potere esecutivo sarà attribuito ad un presidente degli Stati Uniti d'America, il quale terrà l'ufficio per un periodo di quattro anni ed insieme col Vice presidente, scelto per egual termine, sarà eletto nel modo seguente:
Ogni Stato sceglierà nella maniera che sarà prescritta dalla propria legislatura, un numero di elettori eguale al numero totale di senatori e di rappresentanti che lo Stato stesso avrà diritto d'inviare al Congresso; ma non potrà esser nominato elettore nessun senatore, o rappresentante, o persona che eserciti agli Stati Uniti un ufficio governativo di fiducia o di lucro.
Gli elettori radunatisi nei loro rispettivi Stati, nomineranno per scrutinio due persone, una delle qualialmeno, non dovrà dimorare nel medesimo Stato a cui appartengono gli elettori; questi faranno un elenco di tutte le persone che hanno avuto voti e del numero dei voti che ciascuno ha riportato; sottoscriveranno e legalizzeranno questa nota, e la trasmetteranno poi sigillata alla sede del governo degli Stati Uniti, indirizzandola al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato in presenza del Senato e della Camera dei Rappresentanti, aprirà tutti i certificati; quindi si conteranno i voti. La persona che ne avrà riportato il maggior numero sarà il Presidente, ove quel numero costituisca la maggioranza del numero totale degli elettori designati; e se più di una persona abbia ottenuto tale maggioranza ed i voti sieno pari, allora la Camera dei Rappresentanti sceglierà immediatamente, per scrutinio una di esse a Presidente; se nessuno ottenga la maggioranza allora nella stessa maniera si sceglierà il Presidente fra i cinque primi nell'elenco.
Ma nella scelta del Presidente, i voti si dovranno computare per Stati, cioè la rappresentanza di ogni Stato avrà un voto; a questo oggetto, ilquorumsarà costituito da uno o più membri di due terzi degli Stati, e per la scelta occorrerà una maggioranza di tutti gli Stati. In ogni caso, dopo l'elezione del Presidente, la persona che avrà riportato il maggior numero di voti degli elettori, sarà scelta a Vice-presidente. Ma se ve ne fossero con voti eguali più d'una, il Senato sceglierà tra esse, a scrutinio, il Vice-presidente.
Il Congresso potrà determinare il tempo per la designazione degli elettori ed il giorno in cui dovranno dare il voto; questo giorno sarà lo stesso in tutti gli Stati Uniti.
Non saranno eleggibili all'ufficio di Presidente se non i cittadini nati negli Stati Uniti o quelli diventati cittadini al tempo della promulgazione di questa Costituzione; e non sarà neppure eleggibile a quell'ufficio chi non abbia raggiunta l'età di trentacinque anni e non sia da quattordici anni residente negli Stati Uniti.
In caso di remozione del Presidente dall'Ufficio suo, o di morte, di rinuncia od incapacità ad adempiere i doveri ed i poteri di detto ufficio, questo sarà devoluto al Vice-presidente; ed il Congresso in caso di remozione, morte, rinuncia od incapacità simultanea tanto del Presidente quanto del Vice-presidente, potrà con una legge provvedere quale ufficiale debba fare allora da Presidente; e quell'ufficiale rimarrà in carica, finchè non cessi l'incapacità o non sia eletto un nuovo Presidente.
Il Presidente riceverà pei suoi servigi ed in tempi determinati un compenso, il quale non potrà essere nè accresciuto nè diminuito durante il periodo pel quale è stato eletto; egli non potrà ricevere in quel termine altri emolumenti nè dagli Stati Uniti, nè dai singoli Stati.
Prima di entrare nell'esercizio del suo ministero il Presidente dovrà prestare il seguente giuramento o affermazione: «Giuro (o affermo) solennemente di adempiere fedelmente l'ufficio di Presidente degli Stati Uniti e di conservare, tutelare e difendere del mio meglio la Costituzione degli Stati Uniti.»
Sez. 2. Il Presidente sarà comandante in capo dell'esercito e del naviglio degli Stati Uniti, come puredella milizia dei vari Stati quando questa venga chiamata in servizio attivo dagli Stati Uniti; potrà richiedere l'opinione in iscritto dei principali ufficiali dei dipartimenti esecutivi, sopra ogni argomento relativo ai loro rispettivi uffici, ed avrà la facoltà di concedere sospensione di giudizio o perdono per le offese contro gli Stati Uniti, fuorchè nel caso di delitti di Stato.
Avrà la facoltà, per e con il consiglio ed il consenso del Senato, di concludere trattati, purchè concorrano due terzi dei senatori presenti; e nominerà per e con il consiglio ed il consenso del Senato, gli ambasciatori, gli altri ministri pubblici, i consoli, i giudici della Corte Suprema, e tutti gli altri ufficiali degli Stati Uniti alle cui nomine non provvede la Costituzione e che saranno creati per legge; ma il Congresso potrà per legge affidare la nomina di quegli ufficiali subalterni che crederà necessari, al Presidente solo, alle Corti di giustizia ed ai capi di dipartimento.
Il Presidente avrà la facoltà di riempire tutti i posti che potessero rimanere vuoti durante le vacanze del Senato, e ciò concedendo commissioni che termineranno alla fine della successiva sessione del Senato.
Sez. 3. Il Presidente darà di tempo in tempo informazioni al Congresso sulle condizioni degli Stati Uniti, raccomandando alla sua considerazione quei provvedimenti che gli parranno opportuni o necessari; potrà, in occasioni straordinarie, convocare ambedue le Camere, od una sola, e nel caso di un disaccordo fra loro rispetto al tempo della proroga potrà egli stesso differirle quando ciò stimi conveniente; riceverà gli ambasciatori ed altri ministri pubblici; curerà la fedeleapplicazione delle leggi; ed assegnerà le loro commissioni a tutti gli ufficiali degli Stati Uniti.
Sez. 4. Il Presidente, il Vice presidente e tutti gli ufficiali civili degli Stati Uniti saranno rimossi se accusati o convinti di tradimento, corruzione, od altri delitti capitali o malversazioni.
Sez. 1. Il potere giudiziario degli Stati Uniti sarà conferito ad una Corte Suprema ed a quei tribunali inferiori che al Congresso piacerà di creare e stabilire di tempo in tempo; tanto i giudici della Corte Suprema quanto quelli dei tribunali inferiori rimarranno in ufficio finchè lo meritano per la loro buona condotta; ed a tempi determinati riceveranno pei loro servigi un compenso che non potrà esser diminuito per tutta la durata del loro ufficio.
Sez. 2. Il potere giudiziario si estenderà, in diritto ed equità a tutti i casi relativi a questa Costituzione, alle leggi degli Stati Uniti, ai trattati fatti o che si faranno sotto la loro autorità; a tutti i casi concernenti gli ambasciatori, altri ministri pubblici e consoli; a tutti i casi d'ammiragliato e di giurisdizione marittima; alle controversie in cui potranno aver parte gli Stati Uniti; alle controversie fra due o più Stati, tra uno Stato ed i cittadini di un altro Stato, tra cittadini dei diversi Stati, tra cittadini del medesimo Stato i quali reclamassero terre concedute da diversi Stati o tra uno Stato o suoi cittadini e Stati, cittadini e sudditi stranieri.
In tutti i casi relativi agli ambasciatori, altri ministri pubblici o consoli ed in quelli in cui uno Stato sia parte litigante, la Corte Suprema avrà giurisdizione primaria; in tutti gli altri casi mentovati di sopra la Corte Suprema avrà giurisdizione d'appello tanto in diritto quanto in fatto, con quelle eccezioni o regolamenti che saranno dal Congresso ordinati.
Il giudizio per tutti i delitti, eccettuato il caso di delitto di stato, si farà per mezzo di giuria; ed il processo sarà fatto nello Stato ove saranno stati commessi quei delitti; ma quando i delitti non sieno avvenuti in nessuno Stato, il giudizio si farà nel luogo o luoghi che il Congresso avrà indicato con una legge.
Sez. 3. Il tradimento contro gli Stati Uniti consisterà soltanto nel muovere loro guerra, o nel far lega coi loro nemici, prestando a questi aiuti e soccorsi. Nessuna persona potrà esser convinta di tradimento se non lo attestano due testimoni dell'atto manifesto o se l'accusato non lo confessa pubblicamente in tribunale.
Il Congresso avrà la facoltà di determinare la punizione del tradimento, ma nessuna sentenza di tradimento porterà seco infamia o altro effetto penale salvochè durante la vita del condannato.
Sez. 1. Piena ed intera fede sarà data in ogni Stato agli atti pubblici, registrazioni, e provvedimenti giudiziari di ogni altro Stato. Ed il Congresso potrà con leggi generali prescrivere il modo col quale si debbanoprovare e possano avere effetto tali atti, registrazioni e procedimenti.
Sez. 2. I cittadini d'ogni Stato avranno diritto a tutti i privilegi ed immunità di cittadini nei vari Stati.
Una persona accusata in uno Stato di tradimento fellonia od altro delitto, la quale sia sfuggita alla giustizia e trovata in un altro Stato, dovrà a richiesta dell'autorità esecutiva dello Stato da cui è fuggita, esser consegnata e ricondotta nello Stato a cui appartiene la giurisdizione sul delitto commesso.
Nessuna persona obbligata a servizio od a lavoro sotto la sanzione delle leggi d'uno Stato potrà, fuggendo in un altro, profittare delle leggi e dei regolamenti di quest'ultimo per esentarsi dal servizio o lavoro suddetti, ma dovrà esser consegnata dietro richiesta della parte a cui è dovuto tal servizio o lavoro.
Sez. 3. Il Congresso potrà ammettere nell'Unione nuovi Stati; ma nessuno Stato nuovo potrà esser formato o creato entro la giurisdizione di nessun altro Stato; nè alcuno Stato potrà formarsi colla fusione di due o più Stati, o parti di Stati, senza il consenso della legislatura degli Stati interessati e senza quello del Congresso.
Il Congresso avrà facoltà di disporre del territorio o altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti e di fissarvi tutte le regole e regolamenti che crederà necessari; e nessuna parte di questa Costituzione dovrà interpretarsi in modo che possa pregiudicare i diritti degli Stati Uniti o di alcuno Stato in particolare.
Sez. 4. Gli Stati Uniti garantiranno ad ogni Statodell'Unione una forma di governo repubblicana, e la difesa da qualunque invasione; ed a richiesta della legislatura (o del potere esecutivo quando la legislatura non possa convocarsi) anche la tutela dai disordini interni.
Il Congresso, ogni qualvolta i due terzi di ambedue le Camere lo crederanno necessario, proporrà emendamenti a questa Costituzione, od a richiesta delle legislature di due terzi dei vari Stati, radunerà una Convenzione per proporre emendamenti, che in ambedue i casi saranno validi, ad ogni fine ed effetto, come parti di questa Costituzione, quando sieno ratificati dalle legislature di tre quarti dei vari Stati ovvero da Convenzioni parimenti composte di tre quarti di essi; il Congresso proporrà l'uno o l'altro modo di ratifica; purchè nessuno emendamento fatto anteriormente all'anno mille ottocento otto alteri in nessuna maniera la prima e la quarta clausola della nona sezione del primo articolo; e purchè nessuno Stato sia, senza il proprio consenso, privato del voto che gli spetta in Senato.
Tutti i debiti ed impegni contratti prima dell'approvazione di questa Costituzione, saranno validi sotto di essa di fronte agli Stati Uniti, come sotto la Confederazione.
Questa Costituzione e le leggi degli Stati Uniti che ne deriveranno, e tutti i trattati già stipulati o da stipularsi in avvenire, sotto l'autorità degli Stati Uniti, saranno la suprema legge del paese; ed i giudici di ogni Stato saranno costretti ad uniformarvisi nonostante tutto quello che potessero contenere in contrario la Costituzione o le leggi di qualsiasi Stato.
I senatori e rappresentanti summentovati, i membri delle legislature dei vari Stati e tutti gli ufficiali esercenti il potere esecutivo o giudiziario, tanto degli Stati Uniti quanto dei vari Stati, dovranno impegnarsi con giuramento od affermazione a mantenere questa Costituzione, ma nessun giuramento religioso sarà mai richiesto dal governo degli Stati Uniti come qualifica o condizione ad esercitare uffici od incarichi pubblici.
La ratifica della convenzione di nove Stati sarà sufficiente per stabilire questa Costituzione tra gli Stati che l'avranno ratificata.
Fatta in Convenzione, per unanime consenso degli Stati presenti, il decimo settimo giorno di settembre nell'anno di Nostro Signore mille, settecento ottantasette, e duodecimo dell'Indipendenza degli Stati Uniti d'America.
In fede di che abbiamo tutti sottoscritto.
Giorgio Washington,Presidente e Deputato della Virginia.
Nuovo Hampshire— Giovanni Langton, Nicola Gilman.
Massachusetts— Nataniele Gorham, Rufus King.
Connecticut— Guglielmo Samuele Johnson, Ruggero Sherman.
Nuova York— Alessandro Hamilton.
Nuova Jersey— Guglielmo Livingston, David Brearly, Guglielmo Paterson, Gionata Dayton.
Pensilvania— Benjamino Franklin, Tommaso Miflin, Roberto Morris, Giorgio Clymer, Tommaso Fitzsimons, Jared Ingersoll, Giacomo Wilson, Gouverneur Morris.
Delaware— Giorgio Read, Gunning Bedford, Jr. Giovanni Dickinson, Riccardo Bassett, Giacobbe Broom.
Maryland— Giacomo Mc Henry, Daniele di San Tommaso Jenifer, Daniele Carroll.
Virginia— Giovanni Blair, Giacomo Madison, Jr.
Carolina Settentrionale— Guglielmo Blount, Riccardo Dobbs Spaight, Ugo Williamson.
Carolina Meridionale— Giovanni Rutledge, Carlo Cotesworth Pinckney, Carlo Pinckney, Pierce Butler.
Georgia— Guglielmo Few, Abramo Baldwin.
Rogato:Guglielmo Jackson,Segretario.
Il Congresso non potrà fare alcuna legge relativa allo stabilimento di una religione, o per proibirne alcuna; non potrà similmente restringere la libertà della parola o della stampa, nè menomare il diritto che hail popolo di adunarsi pacificamente e di mandar petizioni al Governo onde ottenere riparazione dei torti subiti.
Una milizia ben ordinata, essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero, non si potrà restringere il diritto che ha il popolo di tenere e portar armi.
Niun soldato, in tempo di pace, potrà essere alloggiato in una casa senza il consenso del proprietario; e neppure in tempo di guerra, salvo nel modo che verrà prescritto per legge.
Il diritto che ai cittadini spetta di godere della sicurezza della loro persona, del loro domicilio, dello loro carte e robe, al riparo da indagini e sequestri ingiusti, non potrà esser violato; non si rilascierà alcun mandato fuorchè su presunzioni fondate, corroborate dal giuramento o dall'asseverazione; e simili mandati dovranno contenere la designazione speciale del luogo in cui le perquisizioni avranno a farsi, non che delle persone od oggetti che si dovranno colpire.
Niuno sarà in obbligo di rispondere ad una accusa capitale od infamante, salvo il caso in cui emani da un gran giurì, ad eccezione dei delitti commessi da individui appartenenti alle truppe di terra o di mare, o dalla milizia quand'essa è in servizio attivo, in tempo di guerra o di pubblico pericolo; il medesimo non potrà soggiacere due volte per uno stesso delitto ad un procedimento che compromettesse la sua vita od uno dei suoi membri. In nessuna causa criminale, l'accusato potrà essere forzato a deporre contro sè medesimo, nè potrà esser privato della vita, della libertà o dei beni se non in seguito a procedimento legale. Niuna proprietà privata potrà essere volta ad uso pubblico senza un giusto compenso.
In ogni procedimento criminale, l'accusato avrà il diritto di essere giudicato prontamente e pubblicamente da un giurì imparziale dello Stato e del distretto in cui il delitto sarà stato commesso, i limiti del qual distretto saranno stati previamente per legge segnati: egli verrà informato della natura e del motivo dell'accusa; sarà posto a confronto coi testimonî che contr'esso depongono; avrà la facoltà di far comparire testimonî in suo favore e di farsi assistere da un difensore.
Nelle cause che dovranno essere giudicate a norma della legge comune, il giudizio per giurati sarà mantenuto ogniqualvolta il valsente dell'oggetto litigioso eccederà i venti dollari; niun fatto giudicato da un giuri potrà essere sottoposto alla disamina d'un'altra Corte negli Stati Uniti, fuorchè conformemente alla legge comune.
Non si potranno esigere cauzioni esorbitanti, nè imporre ammende eccessive, nè irrogare pene crudeli e dissuete.
L'enumerazione fatta nella presente Costituzione di alcuni diritti non potrà essere interpretata in modo che ne rimangano esclusi o debilitati altri diritti conservati dal popolo.
I poteri non delegati agli Stati Uniti dalla Costituzione, o quelli che essa non vieta agli Stati di esercitare, sono riservati ai rispettivi Stati, ovvero al popolo.
Il potere giudiziario degli Stati Uniti non sarà organizzato in modo che possa venir esteso per interpretazione ad una procedura qualunque, iniziata contro ad uno degli Stati dai cittadini di un altro Stato, o dai cittadini o sudditi di un Governo straniero.
Gli elettori si riuniranno nei rispettivi loro Stati o procederanno con voto segreto alla nomina del presidente e del vicepresidente, uno dei quali almeno non sarà abitante del medesimo Stato a cui gli elettori appartengono: nella scheda, questi ultimi designeranno la persona per cui votano come presidente, e in scheda distinta, quella ch'essi portano alla vicepresidenza. I medesimi formeranno liste distinte di tutte le persone portate alla presidenza, e di tutte quelle che vennero designate per la vicepresidenza, e del numero dei voti per ciascuna di esse; tali liste saranno dagli elettori firmate e certificate e trasmesse, sigillate, alla sede del Governo degli Stati Uniti, all'indirizzo del presidente del Senato. Il presidente del Senato, presenti le due Camere, aprirà tutti i verbali, ed i voti saranno numerati. Colui che riunirà il maggior numero di suffragi, per la presidenza, sarà presidente se tal numero forma la maggioranza di tutti gli elettori riuniti; e dove niuno avesse una simile maggioranza, la Cameradei rappresentanti sceglierà immediatamente fra i tre candidati che ottennero per la presidenza maggior numero di voti, il presidente, per via di scrutinio segreto. Ma, in questa scelta del presidente, i voti si conteranno per Stato, avendo la rappresentanza di ciascuno Stato un voto: a questa operazione dovranno essere presenti un membro o membri di due terzi degli Stati, e la maggioranza di tutti gli Stati sarà necessaria per la scelta. E se la Camera dei rappresentanti non sceglie il presidente, allorchè questa scelta sarà a lei devoluta, prima del quarto giorno del seguente mese di marzo, il vicepresidente sarà presidente, non altrimenti che nel caso di decesso o d'altra inabilità costituzionale del presidente.
Colui che riunisce un maggior numero di suffragi per la vicepresidenza, sarà vicepresidente, se detto numero forma la maggioranza del numero totale degli elettori riuniti; e se niuno ottenne questa maggioranza, il Senato sceglierà, in tal caso, il vicepresidente fra i due candidati che ebbero maggior numero di voti: la presenza dei due terzi dei senatori e la maggioranza del numero totale sono necessarie per questa scelta.
Niuno che sia costituzionalmente ineleggibile all'ufficio di presidente, sarà eleggibile a quello di vicepresidente degli Stati Uniti.
Sezione 1ª.— Nessuna schiavitù o servitù volontaria, tranne che per pena di un delitto, per cui l'imputato sia stato condannato, esisteranno in tutta l'estensionedegli Stati Uniti, nè in alcun luogo soggetto alla loro giurisdizione.
Sezione 2ª.— Il Congresso avrà il potere di mettere in vigore questo articolo per mezzo di leggi acconcie.
Sezione 1ª.— Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono.
Nessuno Stato farà o metterà in vigore alcuna legge che restringa i privilegi e le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; così pure nessuno Stato priverà alcuna persona della sua vita, della sua libertà, della sua proprietà, senza una procedura legale nella dovuta forma, nè rifiuterà a chicchessia nei limiti della sua giurisdizione l'eguale protezione delle leggi.
Sezione 2ª.— I rappresentanti saranno ripartiti tra i diversi Stati in proporzione alla cifra della loro popolazione rispettiva, comprendendo la totalità delle persone di ciascuno Stato, ad esclusione degli Indiani non tassati. Ma, allorquando il diritto di voto ad una elezione qualunque per la scelta degli elettori del presidente e del vicepresidente degli Stati Uniti, per la scelta dei rappresentanti al Congresso, dei funzionari esecutivi e giudiziari di uno Stato o dei membri della sua Legislatura, è rifiutato ad abitanti maschi di questo Stato dell'età di anni ventuno e cittadini degli Stati Uniti o quando questo diritto è ristretto in unmodo qualsiasi, tranne che per causa di partecipazione ad una ribellione o per altro delitto, la base della rappresentanza di questo Stato sarà ridotta proporzionalmente alla differenza fra i cittadini maschi esclusi e il numero totale dei cittadini maschi dell'età di anni ventuno nello Stato suddetto.
Sezione 3ª.— Non potrà essere senatore o rappresentante al Congresso, nè elettore del presidente o del vicepresidente, nè coprire alcun impiego civile o militare dipendente dagli Stati Uniti o da qualche Stato, chi, avendo antecedentemente prestato giuramento come membro del Congresso, o funzionario degli Stati Uniti, o membro della Legislatura di uno Stato, o funzionario esecutivo o giudiziario di uno Stato — di mantenere la Costituzione degli Stati Uniti, avrà preso parte a un'insurrezione o ribellione contro la Costituzione, o prestato aiuto o concorso a' suoi nemici; ma il Congresso potrà, con un voto dei due terzi dei membri di ciascuna Camera, togliere questa incapacità.
Sezione 4ª.— La validità del debito pubblico degli Stati Uniti autorizzato mediante legge, compresi i debiti contratti pel pagamento di pensioni e ricompense in ragione dei servigi resi per la repressione dell'insurrezione o della ribellione, non sarà messa in questione. Ma nè gli Stati Uniti, nè alcuno Stato potranno prendere a loro carico o pagare alcun debito o alcuna obbligazione contratta per venire in aiuto all'insurrezione o ribellione contro gli Stati Uniti, nè alcuna indennità sarà reclamata per la perdita o l'emancipazione di schiavi; ma le obbligazioni e i reclami per questi debiti saranno tenuti per nulli.
Sezione 5ª.— Il Congresso avrà il potere di mettere in vigore le disposizioni di questo articolo con leggi acconcie.
Sezione 1ª.— Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere ricusato nè ristretto dagli Stati Uniti nè da alcuno Stato per causa di razza, di colore o di condizione anteriore di servitù.
Sezione 2ª.— Il Congresso avrà il potere di mettere in vigore questo articolo con leggi acconcie.
NOTE ALL'APPENDICE I.21.Eufemismo per non direschiavi.22.Per maggior intelligenza del lettore riteniamo bene dare insieme colla Costituzione i mutamenti da essa subiti sotto forma diEmendamenti, quantunque essi sconfinino dal periodo storico illustrato in questo volume. I primi 10 emendamenti del resto furono prodotti insieme quali articoli addizionali ed integranti della Costituzione nella stessa ultima sessione del Congresso nel 1789 e ratificati nel dicembre 1791, in seguito alle lagnanze di vari Stati che i diritti dei cittadini non fossero abbastanza espressamente e formalmente garantiti. L'11º venne proposto dal Congresso nel 1794 e ratificato nel 1798. Il 12º proposto nel 1803, per evitare con una nuova forma di procedura delle elezioni presidenziali l'inconveniente avveratosi nell'elezione del 4º presidente in cui due personaggi, Tommaso Jefferson ed Aaron Burr, ottennero lo stesso numero di voti e la maggioranza assoluta, fu ratificato nel 1804. I tre ultimi emendamenti (13º, 14º, 15º) adottati successivamente nel 1865, 1868 e 1870, sono relativi alla schiavitù abolita dopo la guerra civile (1861-65) ed all'eguaglianza dei diritti civili e politici accordata agli ex-schiavi ed ai negri in genere.
21.Eufemismo per non direschiavi.
21.Eufemismo per non direschiavi.
22.Per maggior intelligenza del lettore riteniamo bene dare insieme colla Costituzione i mutamenti da essa subiti sotto forma diEmendamenti, quantunque essi sconfinino dal periodo storico illustrato in questo volume. I primi 10 emendamenti del resto furono prodotti insieme quali articoli addizionali ed integranti della Costituzione nella stessa ultima sessione del Congresso nel 1789 e ratificati nel dicembre 1791, in seguito alle lagnanze di vari Stati che i diritti dei cittadini non fossero abbastanza espressamente e formalmente garantiti. L'11º venne proposto dal Congresso nel 1794 e ratificato nel 1798. Il 12º proposto nel 1803, per evitare con una nuova forma di procedura delle elezioni presidenziali l'inconveniente avveratosi nell'elezione del 4º presidente in cui due personaggi, Tommaso Jefferson ed Aaron Burr, ottennero lo stesso numero di voti e la maggioranza assoluta, fu ratificato nel 1804. I tre ultimi emendamenti (13º, 14º, 15º) adottati successivamente nel 1865, 1868 e 1870, sono relativi alla schiavitù abolita dopo la guerra civile (1861-65) ed all'eguaglianza dei diritti civili e politici accordata agli ex-schiavi ed ai negri in genere.
22.Per maggior intelligenza del lettore riteniamo bene dare insieme colla Costituzione i mutamenti da essa subiti sotto forma diEmendamenti, quantunque essi sconfinino dal periodo storico illustrato in questo volume. I primi 10 emendamenti del resto furono prodotti insieme quali articoli addizionali ed integranti della Costituzione nella stessa ultima sessione del Congresso nel 1789 e ratificati nel dicembre 1791, in seguito alle lagnanze di vari Stati che i diritti dei cittadini non fossero abbastanza espressamente e formalmente garantiti. L'11º venne proposto dal Congresso nel 1794 e ratificato nel 1798. Il 12º proposto nel 1803, per evitare con una nuova forma di procedura delle elezioni presidenziali l'inconveniente avveratosi nell'elezione del 4º presidente in cui due personaggi, Tommaso Jefferson ed Aaron Burr, ottennero lo stesso numero di voti e la maggioranza assoluta, fu ratificato nel 1804. I tre ultimi emendamenti (13º, 14º, 15º) adottati successivamente nel 1865, 1868 e 1870, sono relativi alla schiavitù abolita dopo la guerra civile (1861-65) ed all'eguaglianza dei diritti civili e politici accordata agli ex-schiavi ed ai negri in genere.