L'ultimo processo italiano sul preteso uso del sangue cristiano nei riti ebraici.
Benchè assai, nel corso del presente lavoro, ci siamo diffusi a confutare questa grossolana calunnia, ci sembra non inopportuna cosa consacrare qualche pagina all'ultimo processo cui l'oscena accusa dette luogo in Italia; processo omai dimenticato, benchè ancora gli attori siano vivi, e tanto più importante nel nostro assunto, in quanto che si svolse il 29 settembre 1857 dinanzi all'I. R. Tribunale provinciale di Rovigo, in un'epoca cioè, che non volgeva, nella Monarchia Austriaca, troppo favorevole agli Ebrei.
L'imputata era una tal Giuditta Castilliero, contadina dei Masi presso Badia Polesine; l'accusa quella di calunnia a danno dell'israelita sig. Caliman Ravenna, mediante falsa imputazione di restrizione della libertà personale e dissanguamento.
Ecco come erano andati i fatti. Una bella domenica l'imputata, ragazza dai costumi leggieri anzichè no, dopo aver ascoltata la messa in Badia sparisce, e per quattro o cinque giorni la famiglia non ha più contezza dei fatti suoi.
Quattro o cinque giorni dopo la Giuditta Castilliero riappare, pallida e disfatta, in casa di una sua zia: alla piegatura d'ambe le braccia, sul dorso delle due mani, alla regione d'ambo i polsi la poveretta portavale traccie visibilissime di sei salassi, praticatile da mano, che i periti ebbero poi a dichiarare espertissima in quell'arte di dissanguare il prossimo, allora tanto cara ai figli d'Esculapio.
Chi aveva conciato la poveretta in quel modo?
Ecco ciò che essa narrò alla famiglia prima, all'autorità giudiziaria poi:
Appena escita di chiesa s'era recata in una bottega di ferramenta tenuta in Badia dal sig. Caliman Ravenna per acquistarvi delle forcelle. Trovato chiuso il negozio, fece per entrare dalla porta di casa, da cui per comunicazione interna si accedeva anche alla bottega, ma il proprietario stesso, il quale era in pari tempo esattore dei tributi erariali, la sorprese, l'afferrò e la cacciò in una camera a pian terreno, dove la chiuse a chiave.
La notte la Castilliero venne tolta dal suo carcere improvvisato, cacciata in una carrozza dove già si trovava una signora, e via.
Ommetto le peripezie del viaggio; dopo molto tempo la carrozza giunge in una città ed entra nel cortile di una casa; là la poveretta è tolta di carrozza ed introdotta in una camera ove sta giacente un'altra ragazza a metà dissanguata. Dopo molte e molte ore, durante le quali le due giovani non erano state visitate che da un domestico che aveva loro recato da mangiare, ecco entrare nella camera tre uomini, un vecchio e due giovani, afferrare la giovane Castilliero, praticarle i sei salassi sopra descritti, raccoglierne e pesarne il sangue e poi escire, lasciando la Castilliero sempre prigione, assieme alla compagna. Come il domestico si movesse a pietà delle due prigioniere, e nonchè agevolarla, loro proponesse la fuga, come questa si effettuasse, e la Castilliero e la suacompagna escissero dalla casa, teatro di così esecrabile mistero, io non dirò.
Basti il sapere che una volta fuor di gabbia, la giovane e misteriosa compagna di sventura della Castilliero si ricusa di seguirla, sicchè questa prosegue sola la fuga. Oltrepassa la soglia della città, trova un carrettiere compassionevole che la riceve sul carro, che le dice come la città da cui proveniva fosse Verona e che la conduce a Legnago, da dove poi fa ritorno a Badia.
È facile comprendere come quest'accusa nella quale trovavasi coinvolto uno dei principali negozianti del luogo, commovesse la piccola terra di Badia.
Il signor Ravenna fu arrestato, più forse per sottrarlo al furore popolare che lo voleva morto, che perchè la stolida accusa trovasse credenza nell'Autorità; ed il processo cominciò.
Dal processo apparvero molte e stranissime cose:
1. Che nella camera della casa Ravenna dove la Castilliero pretendeva essere stata prigione, e nelle ore appunto della presunta prigionia, erano entrate almeno mezza dozzina di persone tutte cristiane, e quindi non sospette di complicità col Ravenna in un reato che avrebbe avuto scopo rituale.
2. Che nell'ora notturna in cui la misteriosa carrozza sarebbe uscita dalla casa Ravenna, nessun rumore di ruotabile aveva turbati i sonni dei pacifici abitanti di Badia.
4. Che invece la Castilliero era stata vista, proprio quella domenica, camminar sola e perfettamente libera alla volta di Legnago.
5. Che nei giorni in cui sarebbe avvenuto il romanzesco fatto, la Castilliero si trovava a Legnago, dove si era allogata come domestica presso i signoriFerragù, dalla cui casa era poi fuggita, portando seco quanto aveva potuto rubare ai padroni, per tornarsene a Badia a narrare la sua storiella.
6. Che le più minuziose ricerche fatte in tutto il Veneto dalle autorità non avevano fatto trovar traccia della misteriosa fanciulla, compagna alla Castilliero nella cattività e nella fuga.
Di fronte a siffatte risultanze processuali, il signor Ravenna fu scarcerato e un processo per calunnia e per furto domestico fu iniziato contro la Castilliero.
Costei confessò la calunnia, confessò il furto, ma quando le fu dimostrato che essa contadina ed analfabeta non avrebbe saputo inventare la favoletta, che essa non avrebbe potuto da sola farsi le ferite prodotte dai pretesi salassi, che infine non essendo mai stata a Verona ed avendo descritta con sufficiente esattezza quella città, qualcuno doveva a ciò averla addottrinata, essa si confuse, si contraddisse, inventò alcune favole, una più assurda dell'altra, ma non volle mai nominare i proprii complici.
In seguito a questo dibattimento l'I. R. Tribunale provinciale di Rovigo pronunciava la seguente
Sentenza.In forza del potere conferitogli da S. M. Apostolica.L'i. r. Tribunale provinciale in Rovigo, in esito al dibattimento tenutosi nei giorni 29, 30 settembre e 1º ottobre 1856, coll'intervento del presidente Felice dottor Saccenti e dei consiglieri Gio. Battista Ranzanici, Giuseppe Cavazzani, Gio. Battista Munari, Francesco Provasi, quali giudici nella causa penale pei crimini di calunnia e furto in confronto dell'arrestata Giuditta Castilliero di Lorenzo, nativa di Barucchella, abitante ai Masi, dell'età d'anni 23, villica, nubile, difesa dall'avvocato Antonio dott. Farsetti;Veduto il conchiuso 29 luglio anno corrente, N. 1424, col quale Giuditta Castilliero fu postain istato d'accusa, come legalmente indiziata dei crimini di calunnia e di furto contemplati dai §§ 209, 171, 176ii,b, del Codice penale;Udite le conclusioni e proposte dell'i. r. Procuratore di Stato Gio. Battista consigliere Meraviglia, e le deduzioni dell'avvocato Alessandro dott. Cervesato patrocinatore di Caliman Ravenna per quanto concerne le ragioni di diritto privato, nonchè le deduzioni dell'avvocato Antonio dottore Farsetti difensore ufficioso dell'accusata Castilliero;Sentita anche l'accusata medesima che ultima ebbe la parola;Osservato che Giuditta Castilliero ha incolpato Caliman Ravenna di un crimine, e precisamente di pubblica violenza a termini del § 93 Codice penale, avendo giuratamente deposto alla Pretura di Badia e raccontato a più persone che il detto Ravenna nella mattina della domenica 17 giugno 1855 fra le ore 10 e le 11 la avea tratta nel suo locale terreno ad uso esattoria, e colà lasciata chiusa, sola, senza cibo ed assistenza, all'oscuro, fino alle prime ore antimeridiane del dì successivo, nella qual ora la fece escire, e la collocò in un calesse, ove fu poi tradotta in una città che avrebbe poi inteso essere Verona, e le furono praticati dei tagli come di salassi con effusione di sangue ai polsi al dorso delle mani, ed alle braccia;Osservato che contro Caliman Ravenna per questa incolpazione datagli dalla Castilliero, fu proceduto a giudiziali indagini, ed al personale di lui arresto, che ebbe la durata di 16 giorni;Osservato che, data la falsità di detta incolpazione, sorge pel sopra esposto a carico di Giuditta Castilliero il crimine di calunnia definito al § 209, Codice penale;Osservato che tale falsità risulta manifestamente stabilita:a) per la confessione della stessa prevenuta Castilliero, la quale ritrattò pienamente l'accusa da lei data al Ravenna, e la riversò dapprima sopra uno sconosciuto signore, poscia sopra ignoto carrettiere, dal quale sarebbe stata sedotta a deporre quanto realmente depose a carico del Ravenna;b) per le deposizioni delli Brusemini, Vanzetti, Brancaleoni, Gabussi impiegati nella esattoria di Alessandro Levi, condotta da Caliman Ravenna, i quali attestano la loro presenza in quel locale, ed escludono quella della Castilliero nella mattina della domenica 17 giugno 1855 fino dopo le ore 11; confermate tali deposizioni da quelle non dissimili di Luigi Dolcemini, Chiara Margutti, Maria Zanella, Giovanni Parisutti;c) pel deposto di Antonio Fadin, che due volte ricevette in quella domenica nelle ore pomeridiane in detta esattoria da Caliman Ravenna del danaro per conto del dispensiere signor Spech ed esclude che ivi si trovasse alcuna estranea persona;d) pel deposto di Felice Mantovani e Filomena Chinaglia che assicurano di aver veduta la Castilliero quella domenica a ore 11 circa antimeridiane dirigersi da Badia verso l'ospitale d'onde si procede per la Bova del Zecchino verso Villabona, indi Legnago;e) pel deposto di Celeste Tosetto ed Antonio Rizzi, che in ora più tarda la videro passare per la detta Bova, e dirigersi verso Villabona;f) pel deposto di Maria Massari, Marianna Turcatto, Giovanni Ferragù, Teresa De Stefani-Ferragù, Carolina e Marianna Ferragù, Natalina Scapin, e Gaetano Fantoni, i quali attestano dell'arrivo in Legnago della Castilliero nel pomeriggio della ripetuta domenica, e dell'essersi ella colà trattenuta al servizio della famiglia Ferragù fino alla mattina del lunedì 25 giugno 1855;Ritenuto che la pravità della intenzione è inseparabile dalla falsità dell'accusa, non potendosi ignorare le funeste conseguenze che derivar ne poteano;Osservato che quanto all'altro crimine di furto, del quale è pure aggravata la Giuditta Castilliero, la prova della sussistenza e della criminosità, trattandosi di furto commesso da donna di servizio a danno del padrone sopra effetti di un importo eccedente i cinque fiorini, sorge dalle deposizioni del derubato Giovanni Ferragù e suoi famigliari, e la provadi reità desumesi dalla confessione della Castilliero avente tutti i requisiti di legge, e dal possesso delle cose rubate;Visto quanto alla pena i §§ 34, 210, 178, Cod. pen. eRitenuto concorrere gli estremi delle letterea,b, del citato § 210, quindi stare a carico della prevenuta le aggravanti dell'aver commesso due crimini di specie diverse, dell'aver perpetrato il crimine di calunnia con duplice aggravamento di singolare malizia, e di grave pericolo, l'averlo sostenuto con giuramento, mentre la favoriscono la precedente condotta incensurabile, l'età poco al di sopra dei 20 anni, la patita seduzione;Ha giudicato:Essere Giuditta Castilliero di Lorenzo, dell'età d'anni 23, nativa di Barucchella, abitante ai Masi, villica, nubile, colpevole dei crimini di calunnia, e furto previsti dai §§ 209, 171, 176ii,b, Cod. pen.: e come tale viene condannata giusta i §§ 34, 210, 178, alla pena del carcere duro per anni 6, ed al pagamento delle spese processuali a senso del § 331, e colle riserve del § 343, del Reg. di proc. penale; ommesso di pronunciare sul risarcimento del danno a Caliman Ravenna, avendo il medesimo rinunciato all'azione civile verso l'accusata Giuditta Castilliero; restituiti a Giovanni Ferragù gli effetti in presentazione al medesimo rubati.
Sentenza.
In forza del potere conferitogli da S. M. Apostolica.
L'i. r. Tribunale provinciale in Rovigo, in esito al dibattimento tenutosi nei giorni 29, 30 settembre e 1º ottobre 1856, coll'intervento del presidente Felice dottor Saccenti e dei consiglieri Gio. Battista Ranzanici, Giuseppe Cavazzani, Gio. Battista Munari, Francesco Provasi, quali giudici nella causa penale pei crimini di calunnia e furto in confronto dell'arrestata Giuditta Castilliero di Lorenzo, nativa di Barucchella, abitante ai Masi, dell'età d'anni 23, villica, nubile, difesa dall'avvocato Antonio dott. Farsetti;
Veduto il conchiuso 29 luglio anno corrente, N. 1424, col quale Giuditta Castilliero fu postain istato d'accusa, come legalmente indiziata dei crimini di calunnia e di furto contemplati dai §§ 209, 171, 176ii,b, del Codice penale;
Udite le conclusioni e proposte dell'i. r. Procuratore di Stato Gio. Battista consigliere Meraviglia, e le deduzioni dell'avvocato Alessandro dott. Cervesato patrocinatore di Caliman Ravenna per quanto concerne le ragioni di diritto privato, nonchè le deduzioni dell'avvocato Antonio dottore Farsetti difensore ufficioso dell'accusata Castilliero;
Sentita anche l'accusata medesima che ultima ebbe la parola;
Osservato che Giuditta Castilliero ha incolpato Caliman Ravenna di un crimine, e precisamente di pubblica violenza a termini del § 93 Codice penale, avendo giuratamente deposto alla Pretura di Badia e raccontato a più persone che il detto Ravenna nella mattina della domenica 17 giugno 1855 fra le ore 10 e le 11 la avea tratta nel suo locale terreno ad uso esattoria, e colà lasciata chiusa, sola, senza cibo ed assistenza, all'oscuro, fino alle prime ore antimeridiane del dì successivo, nella qual ora la fece escire, e la collocò in un calesse, ove fu poi tradotta in una città che avrebbe poi inteso essere Verona, e le furono praticati dei tagli come di salassi con effusione di sangue ai polsi al dorso delle mani, ed alle braccia;
Osservato che contro Caliman Ravenna per questa incolpazione datagli dalla Castilliero, fu proceduto a giudiziali indagini, ed al personale di lui arresto, che ebbe la durata di 16 giorni;
Osservato che, data la falsità di detta incolpazione, sorge pel sopra esposto a carico di Giuditta Castilliero il crimine di calunnia definito al § 209, Codice penale;
Osservato che tale falsità risulta manifestamente stabilita:
a) per la confessione della stessa prevenuta Castilliero, la quale ritrattò pienamente l'accusa da lei data al Ravenna, e la riversò dapprima sopra uno sconosciuto signore, poscia sopra ignoto carrettiere, dal quale sarebbe stata sedotta a deporre quanto realmente depose a carico del Ravenna;
b) per le deposizioni delli Brusemini, Vanzetti, Brancaleoni, Gabussi impiegati nella esattoria di Alessandro Levi, condotta da Caliman Ravenna, i quali attestano la loro presenza in quel locale, ed escludono quella della Castilliero nella mattina della domenica 17 giugno 1855 fino dopo le ore 11; confermate tali deposizioni da quelle non dissimili di Luigi Dolcemini, Chiara Margutti, Maria Zanella, Giovanni Parisutti;
c) pel deposto di Antonio Fadin, che due volte ricevette in quella domenica nelle ore pomeridiane in detta esattoria da Caliman Ravenna del danaro per conto del dispensiere signor Spech ed esclude che ivi si trovasse alcuna estranea persona;
d) pel deposto di Felice Mantovani e Filomena Chinaglia che assicurano di aver veduta la Castilliero quella domenica a ore 11 circa antimeridiane dirigersi da Badia verso l'ospitale d'onde si procede per la Bova del Zecchino verso Villabona, indi Legnago;
e) pel deposto di Celeste Tosetto ed Antonio Rizzi, che in ora più tarda la videro passare per la detta Bova, e dirigersi verso Villabona;
f) pel deposto di Maria Massari, Marianna Turcatto, Giovanni Ferragù, Teresa De Stefani-Ferragù, Carolina e Marianna Ferragù, Natalina Scapin, e Gaetano Fantoni, i quali attestano dell'arrivo in Legnago della Castilliero nel pomeriggio della ripetuta domenica, e dell'essersi ella colà trattenuta al servizio della famiglia Ferragù fino alla mattina del lunedì 25 giugno 1855;
Ritenuto che la pravità della intenzione è inseparabile dalla falsità dell'accusa, non potendosi ignorare le funeste conseguenze che derivar ne poteano;
Osservato che quanto all'altro crimine di furto, del quale è pure aggravata la Giuditta Castilliero, la prova della sussistenza e della criminosità, trattandosi di furto commesso da donna di servizio a danno del padrone sopra effetti di un importo eccedente i cinque fiorini, sorge dalle deposizioni del derubato Giovanni Ferragù e suoi famigliari, e la provadi reità desumesi dalla confessione della Castilliero avente tutti i requisiti di legge, e dal possesso delle cose rubate;
Visto quanto alla pena i §§ 34, 210, 178, Cod. pen. e
Ritenuto concorrere gli estremi delle letterea,b, del citato § 210, quindi stare a carico della prevenuta le aggravanti dell'aver commesso due crimini di specie diverse, dell'aver perpetrato il crimine di calunnia con duplice aggravamento di singolare malizia, e di grave pericolo, l'averlo sostenuto con giuramento, mentre la favoriscono la precedente condotta incensurabile, l'età poco al di sopra dei 20 anni, la patita seduzione;
Ha giudicato:
Essere Giuditta Castilliero di Lorenzo, dell'età d'anni 23, nativa di Barucchella, abitante ai Masi, villica, nubile, colpevole dei crimini di calunnia, e furto previsti dai §§ 209, 171, 176ii,b, Cod. pen.: e come tale viene condannata giusta i §§ 34, 210, 178, alla pena del carcere duro per anni 6, ed al pagamento delle spese processuali a senso del § 331, e colle riserve del § 343, del Reg. di proc. penale; ommesso di pronunciare sul risarcimento del danno a Caliman Ravenna, avendo il medesimo rinunciato all'azione civile verso l'accusata Giuditta Castilliero; restituiti a Giovanni Ferragù gli effetti in presentazione al medesimo rubati.
Contro questa sentenza la Castilliero ricorreva in Appello, non — vi si badi — per ottenere di essere prosciolta dall'accusa di calunnia, ma soltanto per conseguire una mitigazione di pena. Il risultato dell'appello non le fu troppo favorevole siccome emerge dalla seguente sentenza:
TRIBUNALE D'APPELLO VENETO(Sessione del 5 novembre 1856).Avendo la Giuditta Castilliero interposto ricorso non già contro la condanna, ma semplicemente per ottenere unamitigazione della pena, il Tribunale d'appello nella sessione suindicata,Preso in esame il ricorso per mitigazione di pena interposto dall'arrestata Giuditta Castilliero, nativa di Barucchella, abitante ai Masi, d'anni 23, villica, nubile, contro la sentenza 1º ottobre p. p., n. 4247 dell'I. R. Tribunale provinciale in Rovigo, che siccome colpevole dei crimini di calunnia e di furto, la condannò alla pena del duro carcere per anni 6 e negli accessorii di legge;Visti gli atti processuali;Vista la sentenza reclamata;Sentito il signor Procuratore superiore;Ritenuto che la inquisita Castilliero non ricorre che per ottenere mitigazione di pena;Osservato che la pena da infliggersi all'inquisita pel crimine di calunnia era estendibile anche fino a 10 anni di carcere duro, a tenore del § 210, Codice penale, in vista massime della spiegata singolare malizia;Osservato che il crimine stesso si presenta pur aggravato dalle circostanze del pericolo cui fu esposto l'incolpato Ravenna, e dalle altre tristissime conseguenze che ne derivarono o che potevano derivarne;Osservato che l'inquisita confermò il calunnioso suo deposto persino anche col giuramento;Ritenuto che la medesima si presenta colpevole altresì del crimine di furto;Ritenuta per conseguenza immeritevole l'inquisita stessa di ogni mitigazione di pena;Respinto il ricorso,DichiaravaDi confermare la sentenza 1º ottobre p. p., n. 4247, dell'I. R. Tribunale provinciale in Rovigo.
TRIBUNALE D'APPELLO VENETO
(Sessione del 5 novembre 1856).
Avendo la Giuditta Castilliero interposto ricorso non già contro la condanna, ma semplicemente per ottenere unamitigazione della pena, il Tribunale d'appello nella sessione suindicata,
Preso in esame il ricorso per mitigazione di pena interposto dall'arrestata Giuditta Castilliero, nativa di Barucchella, abitante ai Masi, d'anni 23, villica, nubile, contro la sentenza 1º ottobre p. p., n. 4247 dell'I. R. Tribunale provinciale in Rovigo, che siccome colpevole dei crimini di calunnia e di furto, la condannò alla pena del duro carcere per anni 6 e negli accessorii di legge;
Visti gli atti processuali;
Vista la sentenza reclamata;
Sentito il signor Procuratore superiore;
Ritenuto che la inquisita Castilliero non ricorre che per ottenere mitigazione di pena;
Osservato che la pena da infliggersi all'inquisita pel crimine di calunnia era estendibile anche fino a 10 anni di carcere duro, a tenore del § 210, Codice penale, in vista massime della spiegata singolare malizia;
Osservato che il crimine stesso si presenta pur aggravato dalle circostanze del pericolo cui fu esposto l'incolpato Ravenna, e dalle altre tristissime conseguenze che ne derivarono o che potevano derivarne;
Osservato che l'inquisita confermò il calunnioso suo deposto persino anche col giuramento;
Ritenuto che la medesima si presenta colpevole altresì del crimine di furto;
Ritenuta per conseguenza immeritevole l'inquisita stessa di ogni mitigazione di pena;
Respinto il ricorso,
Dichiarava
Di confermare la sentenza 1º ottobre p. p., n. 4247, dell'I. R. Tribunale provinciale in Rovigo.
Il resoconto sommario che abbiam dato di questo processo non sarebbe però completo se non lo facessimo seguire da una importante lettera che il dott. Alessandro Cervesato, di Rovigo, l'avvocato cui il signorCaliman Ravenna, costituitosi parte civile, aveva incaricato di sostenere le sue ragioni contro la sua calunniatrice, indirizzava all'Eco dei Tribunalidi Venezia.
Eccola tal quale:
Signor Redattore!
Chiudeasi in quest'oggi il pubblico dibattimento nel confronto della giovine Giuditta Castilliero e questo r. Tribunale dovette condannarla per crimine di calunnia a sei anni di carcere duro, sebbene assistita da circostanze attenuanti e meglio ancora da quelle simpatie che durante il dibattimento avea saputo, a fronte delle più sinistre prevenzioni, destare in suo favore colla pacatezza del contegno, colle misurate parole, colle accorte risposte e con tale un'apparenza d'innocente candore da rendere il più singolare contrasto colla scaltrita malizia della quale seppe usare, e con felice successo, dal principio alla fine per fuorviare le più accurate investigazioni.Ma se indipendentemente dalle ritrattazioni della Castilliero e la mercè delle più irrecusabili testimonianze, risultava a luce meridiana comprovata la piena innocenza del mio cliente Caliman Ravenna, rimaneasi spiacevolmente delusa la pubblica aspettazione sul punto cardinale di un così interessante processo.Nessuno può dubitare che la favola dalla Castilliero spacciata in odio del signor Ravenna sia stata la fedele parodia di quella antica calunnia che in tempi d'intolleranza e di barbarie venne scagliata contro i figli d'Israele, e la quale, sebbene percossa dai fulmini del Vaticano, compulsata dagli editti de' principi, e smascherata da cento formali processi, non ha però, mai cessato di riapparire a quando a quando, e sempre o quasi sempre prodromo infausto ed esca di sociali perturbamenti.Dove adunque potea la povera villica ed ignorante attignere quell'assurda fola? Chi le apprese a vestirla con tanta sembianza di vero e con sì minute ed abbaglianti descrizionidi persone, di luoghi, di oggetti da essa indubbiamente non mai veduti ed ignorati? Chi per acquistarle fede maggiore le ha praticate quelle varie incisioni alle braccia, ai polsi, alle mani a modo da imitare i più perfetti salassi? Chi la indusse a propalarla, a deporla in giudizio, a confermarla con suo giuramento? Per quale scopo ve la indusse, se il signor Ravenna non aveala tampoco mai veduta, s'egli non saprebbe indicare un suo personale nemico, se in Badia, ove soggiorna da ben diciott'anni, ha sempre goduto di una intera fiducia e della più conclamata generale estimazione? Chi potea finalmente inspirarle tanta forza di spirito, tanta pertinacia di volontà, e tanta annegazione di sè medesima, nel tenerne occulto l'autore morale, resistendo ad ogni maniera di legittime coartazioni e sfidando, sarei per dire, colla indomata rassegnazione di un martire la vindice spada della giustizia?...In tali incognite si racchiude il mistero del dramma; dramma tenebroso e che nessuna luce ha ricevuto da un processo, avvegnachè condotto con sì circospetto e paziente amore del vero.Quale patrocinatore del danneggiato signor Ravenna, ammonito di dovermi attenere a quanto fosse di mestieri per la giustificazione delle sue ragioni di privato diritto, io mi trovai collocato in assai difficile condizione; perchè da un canto il signor Ravenna non volea a patto nessuno associarsi all'accusa nemmanco coll'apparenza di coltivare basse ed illusorie vedute di materiale interesse; e perchè dall'altro canto io non potea spiegare quella più ampia difesa che reclamata quasi era dall'onore di lui e di tutti gl'Israeliti sì crudelmente intaccati da quella falsa imputazione, non che dalla viva rimembranza del corso pericolo da parte del volgo contro essi esasperato; e ciò nella speranza che sì solenne giustificazione avesse potuto farla una volta per sempre finita con un pregiudizio assurdo, immorale e cotanto vituperoso ad un'êra della più progredita civiltà com'è la nostra.Ella, o signore, conosce assai meglio di me che nessun rito rabbinico ha mai permesso l'uso del sangue, e che anzigli Ebrei ne hanno in ogni tempo provato tale un abborrimento da tenersene contaminati al solo toccarlo. È notorio che, ben lungi dal cibarsene, respingono essi con orrore le carni degli animali non isgozzati giusta la prescrizione della loro legge, per la tema appunto che una qualche stilla di sangue ne sia rimasta nei visceri o tra le fibre; ond'è che nessun altro popolo ha mai come l'ebreo servito a rigore di lettera il precetto che Dio tramandava per la bocca di Mosè — non verserete sangue; non vi ciberete di sangue; il contravventore perisca. —Non potrebbe sospettarsi tampoco che quella pratica feroce sia un avanzo di vetuste superstizioni redate dagli Ebrei ne' loro contatti co' gentili cui fossero abituali i riti di sangue, e che sia sorta dal supposto lor odio contro i seguaci di Cristo, mentre depongono in contrario le storie ed i formali processi in più occasioni istituiti.Ci narra Tertulliano che nei primi tempi di Nostra Chiesa e duranti le persecuzioni ordinate dagl'Imperatori contro i Cristiani, veniano questi accusati di immolare vittime umane, di beverne il sangue, di mangiarne le carni e che quell'ignominiosa incolpazione fu per ben tre secoli l'incentivo di persecuzioni ognora più crudeli. Ma nella storia di quei tristissimi giorni non abbiamo pur cenno che altrettanto siasi detto o sospettato degli Ebrei, sebbene all'imperversare di quella grande rivoluzione religioso-morale dovessero trovarsi in massimo grado inaspriti gli animi, e più facili e sicure le vie della calunnia.Ella sa pure, o signore, assai meglio di me che, soltanto nel secoloxiiiapparve per la prima volta l'accusa che gli Ebrei in date loro solennità versassero il sangue di un innocente Cristiano quale simbolo di espiazione, o ne usassero quale filtro portentoso. Ma se gli Ebrei non hanno infierito contro i Cristiani quando più vivi ed operosi erano gli odii, e quando deboli e percossi i Cristiani dalle ricorrenti persecuzioni avrebbero potuto farlo impunemente, come ammettere in buona logica che sieno stati osi di adottare quella pratica inumana, allorchè di fronte al Cristianesimo per tuttotrionfante avrebbero posta in compromesso quell'unica protezione sociale che loro era rimasta in una legge di tolleranza? — Mirando alla coincidenza degli avvenimenti ed all'agitazione religioso-sociale a que' giorni inferita dal bando della crociata per cui pareva che tutto Occidente dovesse, a modo d'immensa valanga, rovesciarsi sopra Oriente, saremmo indotti a sospettare che un qualche fanatico od un qualche ambizioso, a parodia di quel gigantesco movimento siasi pensato di bandire una specie di crociata anche contro gli Ebrei; e nel fatto ebbe la storia a registrare il nome di un certo Rodolfo uomo di gran seguito in Lamagna, il quale pel primo appunto avrebbe tentato in Colonia, Spira, Magonza e Strasburgo di levare la croce contro gli Ebrei. Senonchè Gregorio IX, durante il suo pontificato, con tre Bolle ha proclamata l'innocenza del popolo ebreo, condannando quell'insensata calunnia. Lo stesso Pontefice con suo Breve ne ammoniva i principi cristiani perchè si stessero a buona guardia e non vi prestassero fede. Anche i papi Innocenzo IV ed Alessandro VII fecero altrettanto e dottori della Chiesa e santi insigni presero le difese del calunniato Israele. S. Bernardo tra gli altri scrivendo ad Enrico arcivescovo di Magonza protestava contro il diffondersi di quella vergognosa calunnia e ne deplorava le funeste conseguenze.È notabile il fatto che tale diceria non sia mai sorta nella Spagna, mentre tutti sanno che in nessun altro paese di Europa furono gli Ebrei sì duramente perseguitati come ai tempi di Ferdinando ed Isabella in quella contrada.Anche i principi secolari se ne occuparono seriamente, e forti delle decisioni pontificie vollero con formali processure quella calunnia sventare e punire. Abbiamo i bandi dei duchi di Milano e di Mantova, abbiamo gli editti imperiali di Federico III, di Carlo V, di Massimiliano II, abbiamo le decisioni dei senati di Casale e di Venezia; documenti tutti che comprovano la malvagità di quella calunnia per non dire delle molte sentenze proferite in casi particolari da giudici imparziali e competenti e che sono tuttora negli archivi nostri e forestieri. — E qua cade in acconcio rammentare ilvoto che sopra ricerca del Re di Polonia veniva pronunciato dalla Facoltà teologica di Lipsia nell'anno 1714; voto che, ridondante di dottrina e di erudizione, respinge fin anche il sospetto che con quella pratica brutale siansi mai disonorati gli Ebrei. Io son dell'avviso, che ov'Ella, signore, ne facesse dono a' suoi molti associati in appendice al processo che sta pubblicando colle stampe, non solo presterebbe un ottimo servigio alla verità, ma recherebbe ben anche un raggio di luce a quelle parti del processo che non emersero a sufficienza chiarite.S'io avessi potuto su questo terreno allargare la difesa, avrei forse conseguito il vantaggio di paralizzare più compiutamente ogni sinistra prevenzione e di rettificare qualche torta idea nei menoveggenti a maggiore presidio e conforto di una casta sociale per molti rispetti onorevole e per illustri notabilità benemerente.Sarà forse credibile appena dai lontani che in un secolo di tanto senno, di tanta tolleranza e di tanta umanità siasi agitato, e qui tra noi, un processo di quella fatta: tra noi, che governati da sapientissime istituzioni, tolto ogni privilegio di classe e di stirpe, siamo tutti uguali in faccia alle leggi e quasi altrettanti figli di una sola famiglia. — Giova sperare però che le Autorità competenti non vorranno desistere da ulteriori indagini, mentr'è nell'interesse del pubblico ordine e della pubblica sicurezza che l'occulto motore della Castilliero venga scoperto.Eccole, o mio buon signore, i poveri cenni che le ho promessi quasi a compimento della difesa del signor Ravenna, sarò ben lieto se si compiacerà di usarne a suo grado.Suo dev. servitoreAllessandrodott.Cervesato.
Chiudeasi in quest'oggi il pubblico dibattimento nel confronto della giovine Giuditta Castilliero e questo r. Tribunale dovette condannarla per crimine di calunnia a sei anni di carcere duro, sebbene assistita da circostanze attenuanti e meglio ancora da quelle simpatie che durante il dibattimento avea saputo, a fronte delle più sinistre prevenzioni, destare in suo favore colla pacatezza del contegno, colle misurate parole, colle accorte risposte e con tale un'apparenza d'innocente candore da rendere il più singolare contrasto colla scaltrita malizia della quale seppe usare, e con felice successo, dal principio alla fine per fuorviare le più accurate investigazioni.
Ma se indipendentemente dalle ritrattazioni della Castilliero e la mercè delle più irrecusabili testimonianze, risultava a luce meridiana comprovata la piena innocenza del mio cliente Caliman Ravenna, rimaneasi spiacevolmente delusa la pubblica aspettazione sul punto cardinale di un così interessante processo.
Nessuno può dubitare che la favola dalla Castilliero spacciata in odio del signor Ravenna sia stata la fedele parodia di quella antica calunnia che in tempi d'intolleranza e di barbarie venne scagliata contro i figli d'Israele, e la quale, sebbene percossa dai fulmini del Vaticano, compulsata dagli editti de' principi, e smascherata da cento formali processi, non ha però, mai cessato di riapparire a quando a quando, e sempre o quasi sempre prodromo infausto ed esca di sociali perturbamenti.
Dove adunque potea la povera villica ed ignorante attignere quell'assurda fola? Chi le apprese a vestirla con tanta sembianza di vero e con sì minute ed abbaglianti descrizionidi persone, di luoghi, di oggetti da essa indubbiamente non mai veduti ed ignorati? Chi per acquistarle fede maggiore le ha praticate quelle varie incisioni alle braccia, ai polsi, alle mani a modo da imitare i più perfetti salassi? Chi la indusse a propalarla, a deporla in giudizio, a confermarla con suo giuramento? Per quale scopo ve la indusse, se il signor Ravenna non aveala tampoco mai veduta, s'egli non saprebbe indicare un suo personale nemico, se in Badia, ove soggiorna da ben diciott'anni, ha sempre goduto di una intera fiducia e della più conclamata generale estimazione? Chi potea finalmente inspirarle tanta forza di spirito, tanta pertinacia di volontà, e tanta annegazione di sè medesima, nel tenerne occulto l'autore morale, resistendo ad ogni maniera di legittime coartazioni e sfidando, sarei per dire, colla indomata rassegnazione di un martire la vindice spada della giustizia?...
In tali incognite si racchiude il mistero del dramma; dramma tenebroso e che nessuna luce ha ricevuto da un processo, avvegnachè condotto con sì circospetto e paziente amore del vero.
Quale patrocinatore del danneggiato signor Ravenna, ammonito di dovermi attenere a quanto fosse di mestieri per la giustificazione delle sue ragioni di privato diritto, io mi trovai collocato in assai difficile condizione; perchè da un canto il signor Ravenna non volea a patto nessuno associarsi all'accusa nemmanco coll'apparenza di coltivare basse ed illusorie vedute di materiale interesse; e perchè dall'altro canto io non potea spiegare quella più ampia difesa che reclamata quasi era dall'onore di lui e di tutti gl'Israeliti sì crudelmente intaccati da quella falsa imputazione, non che dalla viva rimembranza del corso pericolo da parte del volgo contro essi esasperato; e ciò nella speranza che sì solenne giustificazione avesse potuto farla una volta per sempre finita con un pregiudizio assurdo, immorale e cotanto vituperoso ad un'êra della più progredita civiltà com'è la nostra.
Ella, o signore, conosce assai meglio di me che nessun rito rabbinico ha mai permesso l'uso del sangue, e che anzigli Ebrei ne hanno in ogni tempo provato tale un abborrimento da tenersene contaminati al solo toccarlo. È notorio che, ben lungi dal cibarsene, respingono essi con orrore le carni degli animali non isgozzati giusta la prescrizione della loro legge, per la tema appunto che una qualche stilla di sangue ne sia rimasta nei visceri o tra le fibre; ond'è che nessun altro popolo ha mai come l'ebreo servito a rigore di lettera il precetto che Dio tramandava per la bocca di Mosè — non verserete sangue; non vi ciberete di sangue; il contravventore perisca. —
Non potrebbe sospettarsi tampoco che quella pratica feroce sia un avanzo di vetuste superstizioni redate dagli Ebrei ne' loro contatti co' gentili cui fossero abituali i riti di sangue, e che sia sorta dal supposto lor odio contro i seguaci di Cristo, mentre depongono in contrario le storie ed i formali processi in più occasioni istituiti.
Ci narra Tertulliano che nei primi tempi di Nostra Chiesa e duranti le persecuzioni ordinate dagl'Imperatori contro i Cristiani, veniano questi accusati di immolare vittime umane, di beverne il sangue, di mangiarne le carni e che quell'ignominiosa incolpazione fu per ben tre secoli l'incentivo di persecuzioni ognora più crudeli. Ma nella storia di quei tristissimi giorni non abbiamo pur cenno che altrettanto siasi detto o sospettato degli Ebrei, sebbene all'imperversare di quella grande rivoluzione religioso-morale dovessero trovarsi in massimo grado inaspriti gli animi, e più facili e sicure le vie della calunnia.
Ella sa pure, o signore, assai meglio di me che, soltanto nel secoloxiiiapparve per la prima volta l'accusa che gli Ebrei in date loro solennità versassero il sangue di un innocente Cristiano quale simbolo di espiazione, o ne usassero quale filtro portentoso. Ma se gli Ebrei non hanno infierito contro i Cristiani quando più vivi ed operosi erano gli odii, e quando deboli e percossi i Cristiani dalle ricorrenti persecuzioni avrebbero potuto farlo impunemente, come ammettere in buona logica che sieno stati osi di adottare quella pratica inumana, allorchè di fronte al Cristianesimo per tuttotrionfante avrebbero posta in compromesso quell'unica protezione sociale che loro era rimasta in una legge di tolleranza? — Mirando alla coincidenza degli avvenimenti ed all'agitazione religioso-sociale a que' giorni inferita dal bando della crociata per cui pareva che tutto Occidente dovesse, a modo d'immensa valanga, rovesciarsi sopra Oriente, saremmo indotti a sospettare che un qualche fanatico od un qualche ambizioso, a parodia di quel gigantesco movimento siasi pensato di bandire una specie di crociata anche contro gli Ebrei; e nel fatto ebbe la storia a registrare il nome di un certo Rodolfo uomo di gran seguito in Lamagna, il quale pel primo appunto avrebbe tentato in Colonia, Spira, Magonza e Strasburgo di levare la croce contro gli Ebrei. Senonchè Gregorio IX, durante il suo pontificato, con tre Bolle ha proclamata l'innocenza del popolo ebreo, condannando quell'insensata calunnia. Lo stesso Pontefice con suo Breve ne ammoniva i principi cristiani perchè si stessero a buona guardia e non vi prestassero fede. Anche i papi Innocenzo IV ed Alessandro VII fecero altrettanto e dottori della Chiesa e santi insigni presero le difese del calunniato Israele. S. Bernardo tra gli altri scrivendo ad Enrico arcivescovo di Magonza protestava contro il diffondersi di quella vergognosa calunnia e ne deplorava le funeste conseguenze.
È notabile il fatto che tale diceria non sia mai sorta nella Spagna, mentre tutti sanno che in nessun altro paese di Europa furono gli Ebrei sì duramente perseguitati come ai tempi di Ferdinando ed Isabella in quella contrada.
Anche i principi secolari se ne occuparono seriamente, e forti delle decisioni pontificie vollero con formali processure quella calunnia sventare e punire. Abbiamo i bandi dei duchi di Milano e di Mantova, abbiamo gli editti imperiali di Federico III, di Carlo V, di Massimiliano II, abbiamo le decisioni dei senati di Casale e di Venezia; documenti tutti che comprovano la malvagità di quella calunnia per non dire delle molte sentenze proferite in casi particolari da giudici imparziali e competenti e che sono tuttora negli archivi nostri e forestieri. — E qua cade in acconcio rammentare ilvoto che sopra ricerca del Re di Polonia veniva pronunciato dalla Facoltà teologica di Lipsia nell'anno 1714; voto che, ridondante di dottrina e di erudizione, respinge fin anche il sospetto che con quella pratica brutale siansi mai disonorati gli Ebrei. Io son dell'avviso, che ov'Ella, signore, ne facesse dono a' suoi molti associati in appendice al processo che sta pubblicando colle stampe, non solo presterebbe un ottimo servigio alla verità, ma recherebbe ben anche un raggio di luce a quelle parti del processo che non emersero a sufficienza chiarite.
S'io avessi potuto su questo terreno allargare la difesa, avrei forse conseguito il vantaggio di paralizzare più compiutamente ogni sinistra prevenzione e di rettificare qualche torta idea nei menoveggenti a maggiore presidio e conforto di una casta sociale per molti rispetti onorevole e per illustri notabilità benemerente.
Sarà forse credibile appena dai lontani che in un secolo di tanto senno, di tanta tolleranza e di tanta umanità siasi agitato, e qui tra noi, un processo di quella fatta: tra noi, che governati da sapientissime istituzioni, tolto ogni privilegio di classe e di stirpe, siamo tutti uguali in faccia alle leggi e quasi altrettanti figli di una sola famiglia. — Giova sperare però che le Autorità competenti non vorranno desistere da ulteriori indagini, mentr'è nell'interesse del pubblico ordine e della pubblica sicurezza che l'occulto motore della Castilliero venga scoperto.
Eccole, o mio buon signore, i poveri cenni che le ho promessi quasi a compimento della difesa del signor Ravenna, sarò ben lieto se si compiacerà di usarne a suo grado.
Suo dev. servitoreAllessandrodott.Cervesato.
Suo dev. servitoreAllessandrodott.Cervesato.
Suo dev. servitore
Allessandrodott.Cervesato.
A questa dotta lettera dell'egregio avv. Cervesato, il direttore dell'Eco dei Tribunaliche era, piace il ricordarlo, quel valoroso pubblicista e fervido cattolicoche oggi dirige laGazzetta di Venezia, Paride Zajotti, faceva seguire queste considerazioni sue:
Compiuto il resoconto del dibattimento, col pubblicare l'appendice fattavi dal chiarissimo avv. Cervesato, coi due importantissimi documenti(360)che ne formano per così dire necessario supplimento, resterebbe che ancor noi scendessimo nell'arringo, come, con soverchia fiducia, avevamo promesso nell'imprendere questa pubblicazione.Ma, obbligati a rimanere entro quella ristretta cerchia che chiamasi la questione legale, non potremmo estenderci a quelle considerazioni e dimostrazioni, che sono suggerite e richieste dalla questione sociale, di cui questo processo non è che un passaggiero fenomeno, senza correre grave pericolo o di entrare in un campo a noi straniero, o di nuocere alla cosa stessa, parlando con un riserbo incompatibile colla fermezza delle nostre convinzioni.Perciò crediamo più savio partito il tacere, e lasciar parlare per noi l'eloquenza dei fatti, accertati con tutto il rigore delle forme processuali e con quella scrupolosa esattezza, di cui tu testimonio chiunque assistette allo svolgersi di questo dibattimento.I fatti parlano da sè. Ed è fatto incontrastabile che il primo racconto della Castilliero fu provato falso nel modo più luminoso che si potesse. Diciamo nel modo più luminoso, perchè, lasciando da parte la manifesta sua inverisimiglianza, la falsità ne fu dimostrata oggettivamente e subbiettivamente.Oggettivamente per mezzo di tutti quei testimoni, i quali coabitando col Ravenna, e dovendo necessariamente aver avuto qualche sentore del fatto, se qualche cosa di somigliante fosse colà avvenuto, esclusero ad una voce qualunque circostanza che potesse avervi anche remota allusione; e permezzo principalmente della deposizione di Antonio Fadin, che fu nel locale stesso in cui la Castilliero voleva essere stata rinchiusa, e nelle ore in cui doveva essa pure esservi stata; deposizione suffragata e da dichiarazioni d'altri testimoni e dalle corrispondenti annotazioni, fatte, a caso vergine, nei registri dell'Ufficio postale.Subbiettivamente, per quella serie sterminata di testimoni tutti concordi, benchè appartenenti a varie condizioni della società ed a differenti paesi, i quali con tanta precisione ci attestarono la presenza della Castilliero, ora qua ed ora là, appunto nei varii giorni, in cui secondo il primo suo esame essa voleva essere stata in quella fantastica fortezza, in cui si entra e da cui si esce, di giorno e di notte, in carrozza chiusa senza incontrare una guardia di polizia o di finanza che chiegga conto dei misteriosi passeggieri. E fu savissimo intendimento del Tribunale quello di citare al dibattimento tutti quei testimoni, benchè deponessero su circostanze affatto secondarie, dopo tanta luce di prove, affinchè il numero stesso delle persone, la loro qualità di Cristiani, la franchezza di tante svariate deposizioni, ma tutte coincidenti nell'argomento che interessava, valesse a persuadere i più testerecci.Dopo tutto questo, che cosa importa se la Castilliero, a cui il parlare a nulla personalmente avrebbe giovato, dacchè il fatto rimaneva in ogni modo ed in ogni caso una calunnia, si chiuse in un inviolabile silenzio, e volle farla da romanzesca eroina, dicendo — nessuno fuorchè lei sapere come la cosa fosse stata — oppure calcolò sui frutti del suo silenzio? Che cosa occorre di più, oltre la prova che il fatto era una menzogna? La spiegazione delle cause, che indussero la Castilliero, e pongasi anche, la condanna dei correi, non avrebbero nè provato maggiormente la falsità dell'accusa, nè persuaso nemmeno uno solo di quelli che credono a tutto, fuorchè a quanto fu provato in questo processo.Anzi, la specialità delle circostanze che accompagnarono questo caso, ci dà una notevole guida per giudicare di altri fatti consimili in addietro processati, specialmente nei tempi in cui dominava in tutto il suo rigore il sistema inquisitorio.Secondo la massima parte delle leggi, ne' secoli scorsi la deposizione del danneggiato, appoggiata ad una prova qualsiasi del fatto in genere, bastava per applicare all'imputato la tortura; ora qui si aveva la deposizione della danneggiata, che esclusa l'inverosimiglianza del fatto per se stessa, era improntata di tutti i caratteri della veridicità; si aveva una specie di prova del fatto in genere nella sparizione, nei primi momenti inesplicabile dell'odierna imputata, e nelle tracce della scalfitura alle mani ed alle braccia; ora se fossero stati altri tempi ed il signor Ravenna fosse stato messo sull'eculeo, noi vorremmo fortemente dubitare che, frammezzo agli strazi della tortura e col progressivo accrescersi del martirio, egli non avesse, come gli Ebrei di Damasco, tutto affermato pur di sottrarsi agli spasimi.E quale argomento per la sussistenza del fatto, qual prova si avrebbe potuto dedurre dalla sua condanna? Questa conclusione, a cui è pur forza di venire, fa che, per noi, questo processo, in cui sulle prime le stesse Autorità furono tratte in inganno dal racconto della Castilliero (tanto da ordinare l'arresto del Ravenna), assuma un'importanza storica immensa.Per chi volesse di più, basti il fatto che in questo processo, il Presidente del dibattimento non reputava nemmeno meritevole di discussione la questione in massima, ed il Pubblico Ministero qualificava l'oggetto dell'accusa della Castilliero quale pregiudizio del volgo.
Compiuto il resoconto del dibattimento, col pubblicare l'appendice fattavi dal chiarissimo avv. Cervesato, coi due importantissimi documenti(360)che ne formano per così dire necessario supplimento, resterebbe che ancor noi scendessimo nell'arringo, come, con soverchia fiducia, avevamo promesso nell'imprendere questa pubblicazione.
Ma, obbligati a rimanere entro quella ristretta cerchia che chiamasi la questione legale, non potremmo estenderci a quelle considerazioni e dimostrazioni, che sono suggerite e richieste dalla questione sociale, di cui questo processo non è che un passaggiero fenomeno, senza correre grave pericolo o di entrare in un campo a noi straniero, o di nuocere alla cosa stessa, parlando con un riserbo incompatibile colla fermezza delle nostre convinzioni.
Perciò crediamo più savio partito il tacere, e lasciar parlare per noi l'eloquenza dei fatti, accertati con tutto il rigore delle forme processuali e con quella scrupolosa esattezza, di cui tu testimonio chiunque assistette allo svolgersi di questo dibattimento.
I fatti parlano da sè. Ed è fatto incontrastabile che il primo racconto della Castilliero fu provato falso nel modo più luminoso che si potesse. Diciamo nel modo più luminoso, perchè, lasciando da parte la manifesta sua inverisimiglianza, la falsità ne fu dimostrata oggettivamente e subbiettivamente.
Oggettivamente per mezzo di tutti quei testimoni, i quali coabitando col Ravenna, e dovendo necessariamente aver avuto qualche sentore del fatto, se qualche cosa di somigliante fosse colà avvenuto, esclusero ad una voce qualunque circostanza che potesse avervi anche remota allusione; e permezzo principalmente della deposizione di Antonio Fadin, che fu nel locale stesso in cui la Castilliero voleva essere stata rinchiusa, e nelle ore in cui doveva essa pure esservi stata; deposizione suffragata e da dichiarazioni d'altri testimoni e dalle corrispondenti annotazioni, fatte, a caso vergine, nei registri dell'Ufficio postale.
Subbiettivamente, per quella serie sterminata di testimoni tutti concordi, benchè appartenenti a varie condizioni della società ed a differenti paesi, i quali con tanta precisione ci attestarono la presenza della Castilliero, ora qua ed ora là, appunto nei varii giorni, in cui secondo il primo suo esame essa voleva essere stata in quella fantastica fortezza, in cui si entra e da cui si esce, di giorno e di notte, in carrozza chiusa senza incontrare una guardia di polizia o di finanza che chiegga conto dei misteriosi passeggieri. E fu savissimo intendimento del Tribunale quello di citare al dibattimento tutti quei testimoni, benchè deponessero su circostanze affatto secondarie, dopo tanta luce di prove, affinchè il numero stesso delle persone, la loro qualità di Cristiani, la franchezza di tante svariate deposizioni, ma tutte coincidenti nell'argomento che interessava, valesse a persuadere i più testerecci.
Dopo tutto questo, che cosa importa se la Castilliero, a cui il parlare a nulla personalmente avrebbe giovato, dacchè il fatto rimaneva in ogni modo ed in ogni caso una calunnia, si chiuse in un inviolabile silenzio, e volle farla da romanzesca eroina, dicendo — nessuno fuorchè lei sapere come la cosa fosse stata — oppure calcolò sui frutti del suo silenzio? Che cosa occorre di più, oltre la prova che il fatto era una menzogna? La spiegazione delle cause, che indussero la Castilliero, e pongasi anche, la condanna dei correi, non avrebbero nè provato maggiormente la falsità dell'accusa, nè persuaso nemmeno uno solo di quelli che credono a tutto, fuorchè a quanto fu provato in questo processo.
Anzi, la specialità delle circostanze che accompagnarono questo caso, ci dà una notevole guida per giudicare di altri fatti consimili in addietro processati, specialmente nei tempi in cui dominava in tutto il suo rigore il sistema inquisitorio.Secondo la massima parte delle leggi, ne' secoli scorsi la deposizione del danneggiato, appoggiata ad una prova qualsiasi del fatto in genere, bastava per applicare all'imputato la tortura; ora qui si aveva la deposizione della danneggiata, che esclusa l'inverosimiglianza del fatto per se stessa, era improntata di tutti i caratteri della veridicità; si aveva una specie di prova del fatto in genere nella sparizione, nei primi momenti inesplicabile dell'odierna imputata, e nelle tracce della scalfitura alle mani ed alle braccia; ora se fossero stati altri tempi ed il signor Ravenna fosse stato messo sull'eculeo, noi vorremmo fortemente dubitare che, frammezzo agli strazi della tortura e col progressivo accrescersi del martirio, egli non avesse, come gli Ebrei di Damasco, tutto affermato pur di sottrarsi agli spasimi.
E quale argomento per la sussistenza del fatto, qual prova si avrebbe potuto dedurre dalla sua condanna? Questa conclusione, a cui è pur forza di venire, fa che, per noi, questo processo, in cui sulle prime le stesse Autorità furono tratte in inganno dal racconto della Castilliero (tanto da ordinare l'arresto del Ravenna), assuma un'importanza storica immensa.
Per chi volesse di più, basti il fatto che in questo processo, il Presidente del dibattimento non reputava nemmeno meritevole di discussione la questione in massima, ed il Pubblico Ministero qualificava l'oggetto dell'accusa della Castilliero quale pregiudizio del volgo.
Paride Zajotti.
Paride Zajotti.
Paride Zajotti.
(360)Di questi due documenti uno, e cioè ilParere della Facoltà teologica di Lipsia, 8 maggio 1714, fu da noi pubblicato fra i presenti documenti; il secondo che è unadichiarazione delR. Procuratore generale prussiano di Aquisgrana, pubblichiamo qui appresso.
(360)Di questi due documenti uno, e cioè ilParere della Facoltà teologica di Lipsia, 8 maggio 1714, fu da noi pubblicato fra i presenti documenti; il secondo che è unadichiarazione delR. Procuratore generale prussiano di Aquisgrana, pubblichiamo qui appresso.