Professore Dott. A. Merx di Heidelberg.
Essendosi in questi ultimi mesi ripetutamente parlato in diversi luoghi e segnatamente a Dresda ed a Berlino dell'uso che si farebbe dagli Ebrei del sangue cristiano per festeggiare la Pasqua (Pessach) e tale voce essendo stata diffusa per agitare le plebi ignoranti, venni invitato a dichiarare se un tale delitto, designato col nome diassassinio rituale, sia prescritto dalle leggi della religione ebraica. Dichiaro perciò:
1. La legge ebraica proibisce l'assassinio in generale e assolutamente: “Il sangue di colui che spanderà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo” (Gen.,ix, 6) “Non uccidere” (Es.,xx, 13).
2. La legge ebraica proibisce l'uso del sangue in generale ed assolutamente: “Chiunque ne mangerà (sangue) sia sterminato” (Lev.,xvii, 14). Questo precetto è la principale ragione del rito con cui gli Ebrei uccidono gli animali allo scopo di sbarazzare completamente la carne dal sangue. Da ciò risulta assolutamente falso che gli Ebrei adoperino sangue per preparare la loro focaccia di Pasqua, in caso contrario il precetto generale dovrebbe essere annullato da un precetto speciale.
3. Nella legge sulla festa di (Pessach) Pasqua (Es.,xii, 13) non si trova tale precetto speciale e non può trovarvisi, giacchè allorquando fu data questa legge non esistevano fanciulli cristiani; ma al contrario non era permesso uccidere, come pretende la vieta calunnia, nè fanciulli, nè adulti di altra religione. Nell'intiera legge non vi è neppure una parola sulla uccisione di uomini.
4. Nella legislazione della Bibbia non è prescritto per la festa di Pasqua l'uso del sangue di fanciulli cristiani. Nessuno potè trovare un solo passo, il quale provi che l'assassinio rituale sia prescritto.
5. In seguito a ciò l'affermazione, sorta del resto dopo ilxvsecolo, che gli Ebrei adoperino sangue cristiano per la loro festa di Pasqua, risulta non vera, e non può appoggiarsi a nessun testo della legge ebraica. Quello che la ripete senza addurne prove, ciò che del resto gli riescirebbe assai difficile, e quello che in riunioni pubbliche pretende dimostrare che è basata su fatti, deve essere condannato come un miserabile calunniatore, col quale si deve adoperare il Codice penale.
San Remo, 10 ottobre 1882.
D. A. Merx.Professore di Esegesi del Vecchio Testamentonell'Università di Heidelberg.
D. A. Merx.Professore di Esegesi del Vecchio Testamentonell'Università di Heidelberg.
D. A. Merx.
Professore di Esegesi del Vecchio Testamento
nell'Università di Heidelberg.