CAPO XV.

CAPO XV.Psicologia della prova del delitto.1. Dovere del giudice in materia penale; le leggi di rito e le idee teoretiche del delitto.—2. La verità storica del fatto; il criterio di verisimiglianza.—3. Necessità d’una psicologia del testimone; guarentigie logiche della prova testimoniale.—4. Qualità del testimone; importanza del suo fondo individuale sensitivo, intellettivo ed etico: il suo fondo sensitivo.—5. Lato intellettivo del testimone.—6. La relatività delle leggi logiche nella prova testimoniale.—7. Iltemperamentoindividuale ed iltempo, dall’avvenuto delitto, son le due principali cause modificatoci dell’opera del testimone.—8. L’ufficio del giudice, esigenze psicologiche cui egli è sottoposto.1.—Avvenuto il delitto, importa alla società di punirlo. Ma, prima che questo ufficio si adempia, è mestiere che il giudice, organo di funzionamento della giustizia, si renda conto sia dellaverità storicadel fatto imputabile, che della sua speciale natura violatrice della legge. Anche in questo, alla stessa guisa che per la serie di nozioni e per l’ulteriore e definitiva conoscenza dell’evento psichico del delitto, noi ci troviamo dinanzi a problemi d’indole psicologica e che, risoluti, agevoleranno il lavoro logico di indagini affidate al giudice.In generale, egli è a notare, che il progresso delle norme di rito è in ragione della conoscenza più o meno scientifica ed approfondita del fenomeno del delitto. Quando, in vero, il delitto consideravasi una infrazione, più che della legge penale, dei supremi principî morali e religiosi, il rito inquisitoriale, affidato all’ufficio pratico d’incerta casistica, esagerò talmente i suoi metodi di ricerca e di estimazione della prova da scuotere il sentimento della umanità a protestare ed a ribellarsi: nè interviene altrimenti oggi in cui, per gli errori e le preoccupazioni di falsa dottrina metafisica, tuttaviaseguìta dalla maggioranza, abbiamo un’errata procedura giudiziaria causa, oh! come frequente!, di ingiustizie irreparabili.2.—Dicemmo, che il primo obbligo del giudice sia quello di rendersi conto dellaverità storicadel fatto. Egli, cioè, deve accertarsi che il fatto violatore della legge abbia avuto esistenza reale e non sia, invece, artificiosa invenzione di persone interessate a creare falsi addebiti. La logica, di accordo con la psicologia, ci insegna, che i fatti naturali si assodano, di regola, con laimmediata percezione.«Per assodare un fatto storico—scrive il Masci—occorre, nell’immensa maggioranza dei casi, affidarsi alla percezione che altri ne ebbe, e valutare il grado di certezza che si può attribuire a questa, cioè occorre avere, non solo la testimonianza, il racconto, ma anche la possibilità di apprezzare la sua conformità al fatto raccontato. E poichè ciò non può farsi col paragone del racconto col fatto, che più non esiste, e (se potesse essere fatto renderebbe inutile la valutazione della testimonianza), così ogni valutazione di una testimonianza è, in fondo, la valutazione di unindizio, di unsegnodel fatto, e si fonda sul presupposto logico generale, che, se taluno attesta qualche cosa, la ragione più naturale di questa attestazione è che il fatto asserito sia realmente accaduto, e che la testimonianza sia la traccia, il segno, che il fatto storico ha lasciato di sè nella memoria di quegli che l’ha percepito»[169].Il primo criterio di valutazione della testimonianza è, che il fatto raccontato siaverisimile, cioè «che il racconto abbia non solo intrinseca coerenza e non implichi contraddizione, ma anche che abbia verisimiglianza, tenuto conto delle epoche (del tempo), dei costumi, delle circostanze nelle quali si svolse»[170].Nella verisimiglianza, criterio logico fondamentale della credibilità storica del fatto, il psicologo nota, che pel testimone e pel giudice la verità imputabile penalmente non consiste solo nella materialità dell’avvenimento, ma neicaratteri o nelle circostanze che lo qualificano. Di guisa che, rispetto all’intento repressivo della giustizia, non basta constatare che una morte sia avvenuta, che un oggetto sia stato trafugato; ma checausadella morte e del trafugamento sia stata un’azioneperseguibile penalmente.Nè si opponga, che, quando il giudice siasi persuaso della perseguibilità o meno d’un dato fatto, egli abbia già formato il convincimento della natura criminosa del medesimo e quindi ogni altra ricerca appare superflua; perocchè giova distinguere, negli atti istruttorî, due momenti interessantissimi: il primo, che è quello in cui il magistrato, sulla semplice nozione sommaria del fatto, si induce a promuovere l’azione; il secondo, quando, per le prove raccolte, egli si decide a rinviare a giudizio l’imputato.La verisimiglianza, quale criterio probatorio, è sufficiente pel primo momento; sarebbe erronea pel secondo, in cui necessita la certezza del convincimento.3.—Il testimone, percependo direttamente il fatto, crede di essere in possesso della verità tutte le volte che, secondo la effettuale esistenza delle cose, egli presume di uniformarsi allarealtà. Ma, e non è il problema più importante della psicologia quello di saperecomeeperchènoi, mercè l’opera dei sensi, ci mettiamo in relazione col mondo esterno e ne rappresentiamo, internamente, la realtà? La logica giudiziaria, che tale fu dal Nicolini appellata la procedura, attenda, dunque, a ben premunirsi contro le difficoltà, ed i pericoli inerenti al modo onde il testimone abbia potuto impossessarsi della verità d’un avvenimento e possa, quindi, riuscire argomento di attendibilità pel giudice.Tutti gli scrittori, dai giureconsulti pratici ai grandi logici moderni, si sono occupati delle norme di credibilità del testimone, secondo il diverso grado di probabilità logica del suo asserto; ma nessuno, ch’io mi sappia, si è occupato ancora della psicologia del testimone. La legge di rito, ossequente a certi dettami tradizionali, ha creduto di segnalare un certo limite alla importanza giudiziale del testimone, escludendo alcuni a deporre ed altri circondando di guarentigie morali, il giuramento, o legali, la pena per la falsità; ma, pel convincimento del giudice, simili restrizioni nonhanno valore; anzi, e non di rado si osserva, chi meno, secondo legge, dovrebbe meritar fede, com’è il caso d’un fanciullo, è cagione irrefutabile perchè il giudice formi tranquillamente la sua decisione di condanna o di assoluzione.Il testimone dev’essere circondato ed accompagnato da tutte le prevenzioni, onde la scienza ci rende edotti, in ordine:a) al modo normale o difettoso di percepire un fenomeno esteriore; ed al modo,b) onde il fenomeno percepito impressiona la nostra mente, si fissa o registra nella memoria, si riproduce, più o meno fedelmente, nella dichiarazione giudiziale. È regola costante questa, che le nostre percezioni e rappresentazioni del mondo esterno sono in apparenza l’opera dei sensi, ma effettivamente appartengono al nostro stato soggettivo, transitorio o permanente: il senso non è che il semplice tramite di stimolazione della recettività interna, ma la visione della realtà, il ricordo corrispondente, l’apprezzamento, che ne diamo, appartengono al peculiare stato della nostra coscienza, o, meglio, alle condizioni psico-organiche individuali.Or, confondere, come si è soliti fare, l’asserto d’un testimone con quello di altri, e discernere la maggiore credibilità di ciascuno tenendo sol conto della verisimiglianza logica, ossia dell’argomento di probabilità, è gravissimo errore: molto facilmente s’invertono i termini del giudizio, poichè quanto noi attribuiamo al testimone non è, bene spesso, che modo nostro personale di vedere e di giudicare le cose, le quali, poi, debbono essere i motivi indefettibili per concludere alla responsabilità o alla innocenza del prevenuto.4.—Prima che si assuma il testimone a prova di convincimento, è d’uopo che il giudice comprenda ed apprezzi la di luiattitudinea percepire laveritàd’un fatto, a ricordarne lemodalità, a riprodurne larealtà.Qualunque avvenimento, circa le percezioni che di esso abbiamo, si svolge in dato spazio ed in dato tempo; son questi i due termini storici di maggiore rilievo per precisare la realtà delle cose, e da queste due nozioni deve cominciare ciascuna indagine istruttoria, se non vuolsi vagare nell’incerto e nell’indeterminato.Il testimone, posto di fronte all’avvenimento, ed obbligato,per dovere morale, a riprovarne le conseguenze, comincia, con lavorio mentale inconsapevole, a plasmare le circostanze, di cui è spettatore, a seconda il suo fondo individuale sensitivo, intellettivo ed etico, obbedendo alla legge di necessitàselettiva di coscienza, la quale consiste nella disposizione, di ciascun di noi, a scegliere e registrare tra’ ricordi, tra le rappresentazioni, tra le idee tutto ciò che si uniformi al nostro modo di sentire e di pensare, trascurando il rimanente. Di parecchi testimoni d’un fatto, troverete che taluno siasi fissato su di una circostanza specifica o generica e ne conservi, con evidenza, la entità storica, mentre egli abbia trascurato le altre che pur si svolsero sotto i suoi occhi con pari impressione sensibile.Credesi, da alcuni, che ciò avvenga per casualità di cose; invece è l’effetto dell’opera dell’attenzione, la quale ha fondamento organico, da cui non si può mai prescindere in tutti gli atti della nostra vita di relazione. Lareticenza, tante volte, non è l’effetto di mala fede, ma d’impossibilità a scorgere, a concepire ed a ricordare il vero altrimenti.Il fondo sensitivo individuale è la causa delle attitudini accomodative al mondo esterno. La influenza delle meteore sul senso cenestetico; il sentimento di simpatia, di avversione per dati atti e persone; l’inclinazione a fissarci su taluni oggetti a preferenza che su altri; la prerogativa di percepire, di distinguere certi colori, certi suoni; la diversità di rappresentarci un oggetto con dati contorni, colorito, tono sentimentale, accidentalità piacevoli o dolorose, dipendono dalla nostra costituzione organica, soggetta a tante cause, delle quali l’individuo poco si avvede. Nella pratica della vita, generalmente, noi, parlando, operando, partiamo dal falso supposto, che tutti sentano come noi sentiamo e che tutti apprendano il mondo esterno con l’istesso grado di vivacità e di perpiscuità; ma in ciò evvi grande inganno.La differenza di età, di sesso, di coltura, di stato sano o infermo, sono le principali e più comuni cagioni di vario sentire ed apprendere i fenomeni esterni. Nè basta; poichè il medesimo stato sensitivo è l’effetto del cumulo di energie precedenti stratificatesi in noi (fondamento dell’io), le quali,predisponendoci a plasmare diversamente la coscienza, nel flusso di atti di questa, permettono, o non, che si aggiunga la novella impressione proveniente dal tramite del senso.Come per i motivi dell’azione, in genere, altresì per la maniera, onde il testimone percepisce gli avvenimenti esteriori, molto influisce:a) la sinergia di azione attiva dell’oggetto sensibile e dell’organo sensitivo;b) la predisposizione individuale accomodativa a data specie di sensazione;c) la più completa risonanza di coscienza perchè le sensazioni ricevute esternamente si ripresentino e prendano un posto nella serie successiva o simultanea di stati interni.5.—Passando, dall’esame del fondo sensitivo del testimone, al suo lato intellettivo, il problema si rende molto più complesso; nondimeno, siamo in grado di disporre di maggiori e più esatti mezzi di studio; la qual cosa è conforme ad una legge filosofica formulata da Augusto Comte nell’infrascritto modo: «a misura che i fenomeni da studiare divengono più complicati, sono nel medesimo tempo suscettibili, per loro natura, di mezzi di esplorazione più estesi e più varî, senza che, tuttavia, vi si possa avere una esatta compensazione tra l’accrescimento delle difficoltà e l’aumento delle risorse; di guisa che, malgrado questa armonia, le scienze relative ai fenomeni i più complessi non restano meno necessariamente le più imperfette»[171].Il progresso fatto, massime in questi ultimi tempi pel sussidio delle scienze sperimentali, dalla logica induttiva e deduttiva ci ha di molto agevolato il dovere di esattamente raccogliere e rettamente esaminare la prova testimoniale: però, seguendo la legge di relatività dell’umano intendimento, si è costretti a non esagerare l’importanza di siffatte leggi logiche, le quali soffrono continue eccezioni in ragione di condizioni individuali di coloro sulla cui fede intendiamo adagiare il nostro giudizio.Il testimone vive anch’esso di bisogni, di necessità, di passioni: la sua trama intellettuale è limitata alle esigenze della sua vita personale «Esiste—scrive il Comte—intutte le classi delle nostre ricerche e sotto tutti i grandi rapporti, un’armonia costante e necessaria tra l’estensione dei nostri veri bisogni intellettuali e la portata effettiva, attuale o futura, delle nostre conoscenze reali. Quest’armonia non è punto, come i filosofi volgari son tentati di credere, il risultato nè l’indice d’una causa finale. Essa deriva semplicemente da questa necessità evidente: noi abbiamo solamente bisogno di conoscere ciò che può agire su noi, d’una maniera più o meno diretta; e, d’altro canto, per ciò stesso che una tale influenza esiste, ella diviene per noi, tosto o tardi; un mezzo certo di conoscenza»[172].6.—Fu detto, che qualunque prova possa ridursi a sillogismi, partendo da premesse di teoremi o di principî, è terminando nella constatazione della tesi a dimostrare. Questo può esser vero nel campo delle scienze pure o affatto teoretiche; non così nello studio dei fatti per i quali vige la nota regola Aristotelica, che la induzione va segnatamente applicata ai casi particolari (ἡ γὰρ ἠπαγωγὴ διἀ πἀντων).La specialità della prova testimoniale, segnatamente in ordine all’applicazione delle leggi logiche alla medesima, dipende dalla maniera con cui ciascuno riproduce in sè e riconnette alle precedenti sue cognizioni tutto ciò che forma obbietto della esperienza della vita. La necessità tra i bisogni intellettuali e la portata delle conoscenze reali, di che Comte faceva motto, è uno dei lati della composizione della trama cerebrale; essa si riferisce piuttosto all’azione stimolatrice dei moventi del pensiero: ma un altro lato, ed è quello che forma la soggettività dell’io, consiste nella preformazione mentale di metodi e di maniere di pensare, nella risonanza dinamica delle novelle onde cerebrali con le preesistenti, nel ritmo personale di coscienza, con il quale le nuove correnti di idee son necessitate a mettersi d’accordo.7.—Raccogliendo in sintesi le cause che influiscono a modificare, nella mente del testimone, la forma di riproduzione del fatto, con l’analogo ricordo delle circostanze, diciamo che esse sono iltemperamentoindividuale ed iltempotrascorsodal momento in cui il fatto è stato percepito al momento in cui venga ad altri comunicato. Tra l’uomo impressionabile ed il flemmatico, tra un nevrastico ed impulsivo ed un equilibrato e riflessivo, evvi differenza incalcolabile di percezione d’un avvenimento: la squisita o morbosa sensibilità dei primi, esaltata da vivida fantasia, farà sì che delle circostanze insignificanti e trascurabili si ripercuotano sull’animo e si fissino nella memoria con caratteri indelebili, a forti tinte; ciò che non avverrà per i secondi. E quando, il di del pubblico dibattimento, e gli uni e gli altri sien chiamati a deporre, difficilmente il magistrato, suo malgrado, non si sentirà trasportato dal detto di chi con una mimica animata, con parola colorita, con espressioni suggestive va narrando il fatto, non secondo la esattezza delle cose, ma secondo la fisonomia e la impronta di un animo fortemente o morbosamente impressionato.Come si è fatto per i delinquenti, dovrebbe eziandio farsi con i testimoni; dividerli per categorie e studiarne l’indole e le note culminanti psichiche. Non perchè tra gli uni e gli altri vi sia analogia, ma perchè insieme s’integrano, tra la perpetrazione e la rappresentazione del delitto. Il testimone—mi sia concesso il paragone—è l’artista drammatico in comparazione dello scrittore: vero è che usualmente sogliamo dire, che meno arte scorgesi nel testimone e più balza fuori la sincerità del deposto; ma è benanco vero, che niun di noi, per sforzi che faccia, perviene a cancellare la impronta personale in tutto quello che si appartenga ai proprî atti.Oltre del temperamento, influisce a modificare la riproduzione del fatto, nella mente del testimone, altresì il tempo. Secondochè la impressione è prossima all’avvenimento, la rappresentazione di questo è più vivace: poco a poco il colorito si sbiadisce, le tinte si rendono incerte, i contorni si restringono e sul registro della memoria non resta segnato che il puro necessario al ricordo della verità.Ciò per avvenimenti impressionanti, a fondo passionale, riesce molto giovevole: il testimone torna meno suggestivo sull’animo del giudice, meno pericoloso nel trasmettere le sue erronee o esagerate impressioni. Ma non è parimenti in cause indiziarie, nelle quali il lungo tempo trascorso, affievolendole impressioni, attenua il ricordo di modalità le quali, per avventura, sarebbero preziose al giudice obbligato ad integrare il fatto nella totalità del contenuto storico.8.—Se il testimone è l’attore o colui che rappresenta oripresentail dramma giudiziale, il giudice n’è lo spettatore chiamato a darne l’apprezzamento.Il giudice, però, non resta impassibile innanzi al testimone; egli, mentre ne giudica i detti, si adopera ad aiutarne l’opera, ed il Codice di rito ha per lui delle particolari prescrizioni, le quali ne dirigono e ne limitano prudentemente l’ufficio.Si crede comunemente, che dovere del giudice sia di attendere con impassibilità allo svolgimento rappresentativo dei fatti e di formarsi il definitivo giudizio col tenersi immune da qualunque influsso sentimentale o passionale. Così non è, nè potrebbe essere. Non vi è nozione—lo abbiamo dimostrato—che entri nella mente, la quale non contenga una energia suggestiva e motrice. Sarebbe strano concepire un uomo in cui la mente funzionasse indipendentemente dal cuore. Quel che soltanto vuolsi consigliare è, che il cuore non prenda il sopravvento sulla mente, ossia che la ragione non sia vinta dal talento.La psicologia del giudice merita anch’essa particolare considerazione ed attende tuttavia chi ne formi oggetto de’ suoi studî. Noi ci limitiamo ad osservare, e ciò per la lunga pratica del fôro, che qualsiasi esagerazione, pro o contro l’imputato, da parte del giudice, è la conseguenza o delle preconcette preoccupazioni di minacce e di pericoli sociali, non che di convenienze morali o politiche, nel caso di istruzioni di processi; ovvero, nel caso di dibattimenti, è l’effetto deleterio della teatralità di discussione, di concorso di spettatori, di iperboleggiamenti da parte dell’accusa e della difesa. Se, durante un dibattimento, avessimo agio di interrogare ciascuno dei presenti, e di sentire l’eco dell’anima collettiva di tutti insieme, dovremmo confessare, che i cardini dell’ordine sociale, anzi della esistenza del mondo, poggino sull’esito del giudizio in attesa: eppure, oh!, tante volte, di quali futili interessi, meramente passionali, sogliamo con tanta cura occuparci!... Confesso, senza peritanza, un mio profondoconvincimento: verrà giorno, e forse non è lontano, nel quale il giudizio sui delinquenti sarà dato così come quello di infermi; da uomini tecnici, non interessati di altro che di esaminare e constatare la verità nuda delle cose; con la calma possibile delle ricerche sperimentali ed induttive, col senso della equanimità, col giudizio illuminato da coltura sufficiente, da lunga pratica: la giustizia se ne avvantaggerà per evitare tanti errori di che son piene le cronache giudiziarie!CONCLUSIONE1.—Pervenuti alla fine del nostro assunto, aggiungeremo, in conclusione, alcune riflessioni che completeranno le teorie svolte.Il delitto è un fenomeno affatto naturale, il suo evento psichico segue le leggi dinamiche onde tutti gli altri fenomeni son dominati.Il delitto, però, ha la specialità di essere contrassegnato dal grado evolutivo dicoscienzadella forza uomo; il che significa che esso ha d’uopo, per effettuarsi, di tutti i coefficienti i quali influiscono a ridestare e modificare, nel nostro dominio morale, talune inclinazioni poco conformi al comune stato di ordine sociale della generalità degli uomini. La legge penale, prevenendo o reprimendo il delitto, tende a riaffermare quest’ordine ed a proteggere il benessere singolo e collettivo. Ma—si domanda—essa legge è sempre cònsona, nelle sue prescrizioni, allo stato o grado evolutivo della nostra società; la sua azione imperativa è in armonia con le guarentigie legali e sociali a cui ella fa supporre di riferirsi ogni qualvolta prescrive una pena per la repressione di dato delitto? La risposta non può essere che negativa.La società—come oggi giuridicamente è composta—è retta da un cumulo di errori e di pregiudizî contro i quali la scienza ha la missione di energicamente protestare. La cieca tradizione dell’errore, gravitando sui nostri sforzi di progresso, arresta o ritarda fatalmente il nostro cammino sulla via delle riforme legislative; l’interesse politico, quello economico o di lotta di classe, sognano pericoli inesistenti per ciascuna riforma consigliata dalla scienza,ed invano la verità, frutto di lunghe meditazioni, brilla agli occhi di uomini che aman chiudersi nella tenebra per non essere illuminati. Pochi solitarî, paghi di cogliere il premio del loro lavoro nella soddisfazione di adempiere un dovere, fan sentire la loro voce per richiamare i proprî simili al riconoscimento del vero scoverto; ma essi o son derisi o restano ammirati senza che altri ne ascolti i mòniti preziosi! Magistrati, giurati, quanti sono addetti al funzionamento della giustizia, o per ignoranza o per malintesa boria di spirito conservatore, seguono, impassibili, teorie confinate ormai tra’ ferri vecchi della scienza: se la parola di colto difensore li richiama alle ignorate verità, oh! quanti pochi di essi lo ascoltano con interesse di serena coscienza! Eppure tuttodì debbono aver la riprova degli errori commessi nei loro giudizî circa apprezzamenti di fatti i quali ben altrimenti si vengono svolgendo in realtà: tanto è, dunque, a noi arduo di vincere l’errore, di infrangere gli altari di idoli della mente sì deleterî al progresso sociale?2.—La psicologia criminale insegna il processo evolutivo e dissolutivo dell’evento psichico del delitto; ed essa non si arresta neppure di fronte ai problemi di scelta dei mezzi onde il legislatore giunga ad infrenare o a correggere la energia che del delitto è propria. È debito, nondimeno, di chi amministra la giustizia di studiare, in pratica, come le teorie debbano disposarsi alle riforme legislative; appunto perchè in esso la continua conoscenza svariata dei fatti è fonte sicura per risalire alla riconferma di quei veri che dalla scienza furon proclamati.3.—Richiamo l’attenzione di alcun giurista sull’impegno di scrivere un lavoro, il quale contenga i dettami da seguire, nella pratica giudiziaria, per assorgere, caso per caso, ai principî della scienza; esso dovrebbe essere un lavoro di riorganizzazione dei tanti concetti teoretici ed osservazioni di fatto, che balzan fuori dallo studio dei processi, dall’esame quotidiano dei delinquenti; ciò che è generalmente trascurato, quasi non avesse importanza alcuna. Mi avviso, che anche la psicologia criminale, come qualunque altra scienza, abbia un lato teoretico ed un lato pratico: essa, per acquistare la importanza che le compete, deve integrarsi nell’unico finedi non tradire la esatta notizia e valutazione del fatto: fuori del fatto, qualunque nostra conoscenza o è ipotetica o arbitraria.E desidererei che un poco più d’interesse si destasse nel cuore dei magistrati per gli ammaestramenti impartiti da chi osa prescindere dal dettame nudo della legge ed approfondire il problema della imputabilità mediante i lumi che ci vengono dall’odierno indirizzo positivo; abbiano anche un poco più di fiducia per verità ormai lampanti agli occhi dei meno veggenti. Nondimeno, mi è obbligo constatare, che di già uomini insigniti di alti uffici nell’amministrazione della giustizia non si peritano, nei loro scritti, di proclamare la religione della nuova scienza, combattendo vecchie teorie[173]; ad essi, come a tutti coloro che se ne rendono seguaci, sia lieto il plauso di quanti amano che l’umano pensiero, rinnovandosi, progredisca e, progredendo, trionfi sempre contro l’errore!INDICE DEGLI AUTORI CITATIAlbrecht,94.Alfieri,135.Alimena,102,103.Ardigò,2,3,41,86,91,111,115,132,200.Aristotele,4.Bacone,214.Ballet,147,231,233.Bain,58,130,211.Baldwin,24.Barthez,47.Béhier,210Benini,187.Benedickt,36,94.Bergier,157.Bernard,204.Berner,215,246,249.Bernouilli,191.Bianchi,34,36,40,147,154,221,222,230,236,238.Binet,222,233.Block,188.Bodio,188.Borri,235.Bourget,239.Bovio,120,184,185.Brierre de Boismont,230.Brofferio,219.Buccellati,3.Buffon,191.Charma,232.Cantù,176,177.Carmignani,7.Carrara,226,230,237,245.Casper,7.Cicerone,4.Celso,253.Colajanni,94,188.Comte,263,264.Conti,256.Conrad,188.D’Auria,271.Dallemagne,147.Dally,94,236.Darwin,220.De Blainville,20.De Francesco,271.De Moivre,191.Descuret,159.Despine,5,65,116,128,135,142.Drago,36.Dumas,83.Egger,232.Engel,188.Eschilo,5,163.Esquirol,236.Euripide,5,148,159,163,165.Fechner,21,73.Ferraris,188.Féré,50,65,147,222.Ferri,143,149,166,193,195.Ferrus,5,65.Fermat,191.Foucault,22.Fouillée,112,113,118,127,225.Gabaglio,188.Galeno,4.Gall,5.Gumplowicz,187.Garofalo,102,140.Goethe,134,135.Guerry,187.Haeckel,21,35,36,86,87,202,Halley,191.Hamilton,212,213.Henle,132,133,134.Helmholz,221.Herschel,190.Horwicz,86.Hudde,191.Hume,201.Hunter,47.Huyghens,191.Ippocrate,4.James,78,84,87,117,127,129,131,219,228,Janet,90,236.Kant,201.Kleinschrod,216.Körösi,187.Krafft-Ebing,5,62,65,94,128,143,144,146,236,238.Labeone,253.Lange,40,84,87,130,240.Laplace,191,195.Lavater,5.Laségue,236.Lauvergne,5.Lazarus,228.Lehmann,40.Leibnitz,191.Lewes,20,86.Lichtemberg,134.Lilienfeld,187.Lippe,8.Locke,201.Lombroso,5,6,36,38,50,70,142,156,161,166,167.Lo-Savio,187.Lotze,86.Lourie,28.Lucas,5,65.Machiavelli,157.Magnan,148.Maine de Biran,201.Mantegazza,158.Marro,6,66,67,82,140.Masci,259.Maudsley,65,67,68,94,219.Mayer,188,190.Meynert,40.Metastasio,158,251.Mill,86,124.Minzloff,94.Mittermayer,3.Möhsen,177.Morel,5,65,147.Morselli,86,203.Mosso,130,222.Müller,221.Nani,208.Nicolini,3,249,251,260.Nicolson,5,65.Oddi,28.Omero,5,100.Orazio,161.Pagano,195.Pausania,151.Petrarca,161.Pick,222.Pitres,147,236.Paulhan,126,232.Plutarco,167,Porta,5.Procolo,252.Quetelet,191,192,197.Rawson,188.Régis,147.Remy,177.Renazzi,215.Ribot,85,90,92,130,148,217,218.Riccardi,94.Rivarol,232.Romagnosi,7,205,234.Rossi,6,175,178.Rousseau,134.Rümelin,189.Scoto,177.Seglas,147.Seneca,161,162.Sergi,64,85,88,94,173.Shakspeare,96,103,233.Sighele,6,173.Schiller,103.Schüle,128Smith,47.Sofocle,5,163,165.Spencer,12,14,17,86,121,199,201,212,213,214,225.Spina,177.Tarde,6,193.Taine,232.Tammeo,187.Tetens,73.Tissot,47.Thompson,5,65,128.Tommaseo,156.Tucidide,101.Ulpiano,252,253.Virgilio,6.Wagner,188.Weber,21,73.Wilson,5,65.Wundt,10,28,29,73,74,80,118,125,127,128,132,209,219.Zanardelli,71,179,249.

CAPO XV.Psicologia della prova del delitto.1. Dovere del giudice in materia penale; le leggi di rito e le idee teoretiche del delitto.—2. La verità storica del fatto; il criterio di verisimiglianza.—3. Necessità d’una psicologia del testimone; guarentigie logiche della prova testimoniale.—4. Qualità del testimone; importanza del suo fondo individuale sensitivo, intellettivo ed etico: il suo fondo sensitivo.—5. Lato intellettivo del testimone.—6. La relatività delle leggi logiche nella prova testimoniale.—7. Iltemperamentoindividuale ed iltempo, dall’avvenuto delitto, son le due principali cause modificatoci dell’opera del testimone.—8. L’ufficio del giudice, esigenze psicologiche cui egli è sottoposto.1.—Avvenuto il delitto, importa alla società di punirlo. Ma, prima che questo ufficio si adempia, è mestiere che il giudice, organo di funzionamento della giustizia, si renda conto sia dellaverità storicadel fatto imputabile, che della sua speciale natura violatrice della legge. Anche in questo, alla stessa guisa che per la serie di nozioni e per l’ulteriore e definitiva conoscenza dell’evento psichico del delitto, noi ci troviamo dinanzi a problemi d’indole psicologica e che, risoluti, agevoleranno il lavoro logico di indagini affidate al giudice.In generale, egli è a notare, che il progresso delle norme di rito è in ragione della conoscenza più o meno scientifica ed approfondita del fenomeno del delitto. Quando, in vero, il delitto consideravasi una infrazione, più che della legge penale, dei supremi principî morali e religiosi, il rito inquisitoriale, affidato all’ufficio pratico d’incerta casistica, esagerò talmente i suoi metodi di ricerca e di estimazione della prova da scuotere il sentimento della umanità a protestare ed a ribellarsi: nè interviene altrimenti oggi in cui, per gli errori e le preoccupazioni di falsa dottrina metafisica, tuttaviaseguìta dalla maggioranza, abbiamo un’errata procedura giudiziaria causa, oh! come frequente!, di ingiustizie irreparabili.2.—Dicemmo, che il primo obbligo del giudice sia quello di rendersi conto dellaverità storicadel fatto. Egli, cioè, deve accertarsi che il fatto violatore della legge abbia avuto esistenza reale e non sia, invece, artificiosa invenzione di persone interessate a creare falsi addebiti. La logica, di accordo con la psicologia, ci insegna, che i fatti naturali si assodano, di regola, con laimmediata percezione.«Per assodare un fatto storico—scrive il Masci—occorre, nell’immensa maggioranza dei casi, affidarsi alla percezione che altri ne ebbe, e valutare il grado di certezza che si può attribuire a questa, cioè occorre avere, non solo la testimonianza, il racconto, ma anche la possibilità di apprezzare la sua conformità al fatto raccontato. E poichè ciò non può farsi col paragone del racconto col fatto, che più non esiste, e (se potesse essere fatto renderebbe inutile la valutazione della testimonianza), così ogni valutazione di una testimonianza è, in fondo, la valutazione di unindizio, di unsegnodel fatto, e si fonda sul presupposto logico generale, che, se taluno attesta qualche cosa, la ragione più naturale di questa attestazione è che il fatto asserito sia realmente accaduto, e che la testimonianza sia la traccia, il segno, che il fatto storico ha lasciato di sè nella memoria di quegli che l’ha percepito»[169].Il primo criterio di valutazione della testimonianza è, che il fatto raccontato siaverisimile, cioè «che il racconto abbia non solo intrinseca coerenza e non implichi contraddizione, ma anche che abbia verisimiglianza, tenuto conto delle epoche (del tempo), dei costumi, delle circostanze nelle quali si svolse»[170].Nella verisimiglianza, criterio logico fondamentale della credibilità storica del fatto, il psicologo nota, che pel testimone e pel giudice la verità imputabile penalmente non consiste solo nella materialità dell’avvenimento, ma neicaratteri o nelle circostanze che lo qualificano. Di guisa che, rispetto all’intento repressivo della giustizia, non basta constatare che una morte sia avvenuta, che un oggetto sia stato trafugato; ma checausadella morte e del trafugamento sia stata un’azioneperseguibile penalmente.Nè si opponga, che, quando il giudice siasi persuaso della perseguibilità o meno d’un dato fatto, egli abbia già formato il convincimento della natura criminosa del medesimo e quindi ogni altra ricerca appare superflua; perocchè giova distinguere, negli atti istruttorî, due momenti interessantissimi: il primo, che è quello in cui il magistrato, sulla semplice nozione sommaria del fatto, si induce a promuovere l’azione; il secondo, quando, per le prove raccolte, egli si decide a rinviare a giudizio l’imputato.La verisimiglianza, quale criterio probatorio, è sufficiente pel primo momento; sarebbe erronea pel secondo, in cui necessita la certezza del convincimento.3.—Il testimone, percependo direttamente il fatto, crede di essere in possesso della verità tutte le volte che, secondo la effettuale esistenza delle cose, egli presume di uniformarsi allarealtà. Ma, e non è il problema più importante della psicologia quello di saperecomeeperchènoi, mercè l’opera dei sensi, ci mettiamo in relazione col mondo esterno e ne rappresentiamo, internamente, la realtà? La logica giudiziaria, che tale fu dal Nicolini appellata la procedura, attenda, dunque, a ben premunirsi contro le difficoltà, ed i pericoli inerenti al modo onde il testimone abbia potuto impossessarsi della verità d’un avvenimento e possa, quindi, riuscire argomento di attendibilità pel giudice.Tutti gli scrittori, dai giureconsulti pratici ai grandi logici moderni, si sono occupati delle norme di credibilità del testimone, secondo il diverso grado di probabilità logica del suo asserto; ma nessuno, ch’io mi sappia, si è occupato ancora della psicologia del testimone. La legge di rito, ossequente a certi dettami tradizionali, ha creduto di segnalare un certo limite alla importanza giudiziale del testimone, escludendo alcuni a deporre ed altri circondando di guarentigie morali, il giuramento, o legali, la pena per la falsità; ma, pel convincimento del giudice, simili restrizioni nonhanno valore; anzi, e non di rado si osserva, chi meno, secondo legge, dovrebbe meritar fede, com’è il caso d’un fanciullo, è cagione irrefutabile perchè il giudice formi tranquillamente la sua decisione di condanna o di assoluzione.Il testimone dev’essere circondato ed accompagnato da tutte le prevenzioni, onde la scienza ci rende edotti, in ordine:a) al modo normale o difettoso di percepire un fenomeno esteriore; ed al modo,b) onde il fenomeno percepito impressiona la nostra mente, si fissa o registra nella memoria, si riproduce, più o meno fedelmente, nella dichiarazione giudiziale. È regola costante questa, che le nostre percezioni e rappresentazioni del mondo esterno sono in apparenza l’opera dei sensi, ma effettivamente appartengono al nostro stato soggettivo, transitorio o permanente: il senso non è che il semplice tramite di stimolazione della recettività interna, ma la visione della realtà, il ricordo corrispondente, l’apprezzamento, che ne diamo, appartengono al peculiare stato della nostra coscienza, o, meglio, alle condizioni psico-organiche individuali.Or, confondere, come si è soliti fare, l’asserto d’un testimone con quello di altri, e discernere la maggiore credibilità di ciascuno tenendo sol conto della verisimiglianza logica, ossia dell’argomento di probabilità, è gravissimo errore: molto facilmente s’invertono i termini del giudizio, poichè quanto noi attribuiamo al testimone non è, bene spesso, che modo nostro personale di vedere e di giudicare le cose, le quali, poi, debbono essere i motivi indefettibili per concludere alla responsabilità o alla innocenza del prevenuto.4.—Prima che si assuma il testimone a prova di convincimento, è d’uopo che il giudice comprenda ed apprezzi la di luiattitudinea percepire laveritàd’un fatto, a ricordarne lemodalità, a riprodurne larealtà.Qualunque avvenimento, circa le percezioni che di esso abbiamo, si svolge in dato spazio ed in dato tempo; son questi i due termini storici di maggiore rilievo per precisare la realtà delle cose, e da queste due nozioni deve cominciare ciascuna indagine istruttoria, se non vuolsi vagare nell’incerto e nell’indeterminato.Il testimone, posto di fronte all’avvenimento, ed obbligato,per dovere morale, a riprovarne le conseguenze, comincia, con lavorio mentale inconsapevole, a plasmare le circostanze, di cui è spettatore, a seconda il suo fondo individuale sensitivo, intellettivo ed etico, obbedendo alla legge di necessitàselettiva di coscienza, la quale consiste nella disposizione, di ciascun di noi, a scegliere e registrare tra’ ricordi, tra le rappresentazioni, tra le idee tutto ciò che si uniformi al nostro modo di sentire e di pensare, trascurando il rimanente. Di parecchi testimoni d’un fatto, troverete che taluno siasi fissato su di una circostanza specifica o generica e ne conservi, con evidenza, la entità storica, mentre egli abbia trascurato le altre che pur si svolsero sotto i suoi occhi con pari impressione sensibile.Credesi, da alcuni, che ciò avvenga per casualità di cose; invece è l’effetto dell’opera dell’attenzione, la quale ha fondamento organico, da cui non si può mai prescindere in tutti gli atti della nostra vita di relazione. Lareticenza, tante volte, non è l’effetto di mala fede, ma d’impossibilità a scorgere, a concepire ed a ricordare il vero altrimenti.Il fondo sensitivo individuale è la causa delle attitudini accomodative al mondo esterno. La influenza delle meteore sul senso cenestetico; il sentimento di simpatia, di avversione per dati atti e persone; l’inclinazione a fissarci su taluni oggetti a preferenza che su altri; la prerogativa di percepire, di distinguere certi colori, certi suoni; la diversità di rappresentarci un oggetto con dati contorni, colorito, tono sentimentale, accidentalità piacevoli o dolorose, dipendono dalla nostra costituzione organica, soggetta a tante cause, delle quali l’individuo poco si avvede. Nella pratica della vita, generalmente, noi, parlando, operando, partiamo dal falso supposto, che tutti sentano come noi sentiamo e che tutti apprendano il mondo esterno con l’istesso grado di vivacità e di perpiscuità; ma in ciò evvi grande inganno.La differenza di età, di sesso, di coltura, di stato sano o infermo, sono le principali e più comuni cagioni di vario sentire ed apprendere i fenomeni esterni. Nè basta; poichè il medesimo stato sensitivo è l’effetto del cumulo di energie precedenti stratificatesi in noi (fondamento dell’io), le quali,predisponendoci a plasmare diversamente la coscienza, nel flusso di atti di questa, permettono, o non, che si aggiunga la novella impressione proveniente dal tramite del senso.Come per i motivi dell’azione, in genere, altresì per la maniera, onde il testimone percepisce gli avvenimenti esteriori, molto influisce:a) la sinergia di azione attiva dell’oggetto sensibile e dell’organo sensitivo;b) la predisposizione individuale accomodativa a data specie di sensazione;c) la più completa risonanza di coscienza perchè le sensazioni ricevute esternamente si ripresentino e prendano un posto nella serie successiva o simultanea di stati interni.5.—Passando, dall’esame del fondo sensitivo del testimone, al suo lato intellettivo, il problema si rende molto più complesso; nondimeno, siamo in grado di disporre di maggiori e più esatti mezzi di studio; la qual cosa è conforme ad una legge filosofica formulata da Augusto Comte nell’infrascritto modo: «a misura che i fenomeni da studiare divengono più complicati, sono nel medesimo tempo suscettibili, per loro natura, di mezzi di esplorazione più estesi e più varî, senza che, tuttavia, vi si possa avere una esatta compensazione tra l’accrescimento delle difficoltà e l’aumento delle risorse; di guisa che, malgrado questa armonia, le scienze relative ai fenomeni i più complessi non restano meno necessariamente le più imperfette»[171].Il progresso fatto, massime in questi ultimi tempi pel sussidio delle scienze sperimentali, dalla logica induttiva e deduttiva ci ha di molto agevolato il dovere di esattamente raccogliere e rettamente esaminare la prova testimoniale: però, seguendo la legge di relatività dell’umano intendimento, si è costretti a non esagerare l’importanza di siffatte leggi logiche, le quali soffrono continue eccezioni in ragione di condizioni individuali di coloro sulla cui fede intendiamo adagiare il nostro giudizio.Il testimone vive anch’esso di bisogni, di necessità, di passioni: la sua trama intellettuale è limitata alle esigenze della sua vita personale «Esiste—scrive il Comte—intutte le classi delle nostre ricerche e sotto tutti i grandi rapporti, un’armonia costante e necessaria tra l’estensione dei nostri veri bisogni intellettuali e la portata effettiva, attuale o futura, delle nostre conoscenze reali. Quest’armonia non è punto, come i filosofi volgari son tentati di credere, il risultato nè l’indice d’una causa finale. Essa deriva semplicemente da questa necessità evidente: noi abbiamo solamente bisogno di conoscere ciò che può agire su noi, d’una maniera più o meno diretta; e, d’altro canto, per ciò stesso che una tale influenza esiste, ella diviene per noi, tosto o tardi; un mezzo certo di conoscenza»[172].6.—Fu detto, che qualunque prova possa ridursi a sillogismi, partendo da premesse di teoremi o di principî, è terminando nella constatazione della tesi a dimostrare. Questo può esser vero nel campo delle scienze pure o affatto teoretiche; non così nello studio dei fatti per i quali vige la nota regola Aristotelica, che la induzione va segnatamente applicata ai casi particolari (ἡ γὰρ ἠπαγωγὴ διἀ πἀντων).La specialità della prova testimoniale, segnatamente in ordine all’applicazione delle leggi logiche alla medesima, dipende dalla maniera con cui ciascuno riproduce in sè e riconnette alle precedenti sue cognizioni tutto ciò che forma obbietto della esperienza della vita. La necessità tra i bisogni intellettuali e la portata delle conoscenze reali, di che Comte faceva motto, è uno dei lati della composizione della trama cerebrale; essa si riferisce piuttosto all’azione stimolatrice dei moventi del pensiero: ma un altro lato, ed è quello che forma la soggettività dell’io, consiste nella preformazione mentale di metodi e di maniere di pensare, nella risonanza dinamica delle novelle onde cerebrali con le preesistenti, nel ritmo personale di coscienza, con il quale le nuove correnti di idee son necessitate a mettersi d’accordo.7.—Raccogliendo in sintesi le cause che influiscono a modificare, nella mente del testimone, la forma di riproduzione del fatto, con l’analogo ricordo delle circostanze, diciamo che esse sono iltemperamentoindividuale ed iltempotrascorsodal momento in cui il fatto è stato percepito al momento in cui venga ad altri comunicato. Tra l’uomo impressionabile ed il flemmatico, tra un nevrastico ed impulsivo ed un equilibrato e riflessivo, evvi differenza incalcolabile di percezione d’un avvenimento: la squisita o morbosa sensibilità dei primi, esaltata da vivida fantasia, farà sì che delle circostanze insignificanti e trascurabili si ripercuotano sull’animo e si fissino nella memoria con caratteri indelebili, a forti tinte; ciò che non avverrà per i secondi. E quando, il di del pubblico dibattimento, e gli uni e gli altri sien chiamati a deporre, difficilmente il magistrato, suo malgrado, non si sentirà trasportato dal detto di chi con una mimica animata, con parola colorita, con espressioni suggestive va narrando il fatto, non secondo la esattezza delle cose, ma secondo la fisonomia e la impronta di un animo fortemente o morbosamente impressionato.Come si è fatto per i delinquenti, dovrebbe eziandio farsi con i testimoni; dividerli per categorie e studiarne l’indole e le note culminanti psichiche. Non perchè tra gli uni e gli altri vi sia analogia, ma perchè insieme s’integrano, tra la perpetrazione e la rappresentazione del delitto. Il testimone—mi sia concesso il paragone—è l’artista drammatico in comparazione dello scrittore: vero è che usualmente sogliamo dire, che meno arte scorgesi nel testimone e più balza fuori la sincerità del deposto; ma è benanco vero, che niun di noi, per sforzi che faccia, perviene a cancellare la impronta personale in tutto quello che si appartenga ai proprî atti.Oltre del temperamento, influisce a modificare la riproduzione del fatto, nella mente del testimone, altresì il tempo. Secondochè la impressione è prossima all’avvenimento, la rappresentazione di questo è più vivace: poco a poco il colorito si sbiadisce, le tinte si rendono incerte, i contorni si restringono e sul registro della memoria non resta segnato che il puro necessario al ricordo della verità.Ciò per avvenimenti impressionanti, a fondo passionale, riesce molto giovevole: il testimone torna meno suggestivo sull’animo del giudice, meno pericoloso nel trasmettere le sue erronee o esagerate impressioni. Ma non è parimenti in cause indiziarie, nelle quali il lungo tempo trascorso, affievolendole impressioni, attenua il ricordo di modalità le quali, per avventura, sarebbero preziose al giudice obbligato ad integrare il fatto nella totalità del contenuto storico.8.—Se il testimone è l’attore o colui che rappresenta oripresentail dramma giudiziale, il giudice n’è lo spettatore chiamato a darne l’apprezzamento.Il giudice, però, non resta impassibile innanzi al testimone; egli, mentre ne giudica i detti, si adopera ad aiutarne l’opera, ed il Codice di rito ha per lui delle particolari prescrizioni, le quali ne dirigono e ne limitano prudentemente l’ufficio.Si crede comunemente, che dovere del giudice sia di attendere con impassibilità allo svolgimento rappresentativo dei fatti e di formarsi il definitivo giudizio col tenersi immune da qualunque influsso sentimentale o passionale. Così non è, nè potrebbe essere. Non vi è nozione—lo abbiamo dimostrato—che entri nella mente, la quale non contenga una energia suggestiva e motrice. Sarebbe strano concepire un uomo in cui la mente funzionasse indipendentemente dal cuore. Quel che soltanto vuolsi consigliare è, che il cuore non prenda il sopravvento sulla mente, ossia che la ragione non sia vinta dal talento.La psicologia del giudice merita anch’essa particolare considerazione ed attende tuttavia chi ne formi oggetto de’ suoi studî. Noi ci limitiamo ad osservare, e ciò per la lunga pratica del fôro, che qualsiasi esagerazione, pro o contro l’imputato, da parte del giudice, è la conseguenza o delle preconcette preoccupazioni di minacce e di pericoli sociali, non che di convenienze morali o politiche, nel caso di istruzioni di processi; ovvero, nel caso di dibattimenti, è l’effetto deleterio della teatralità di discussione, di concorso di spettatori, di iperboleggiamenti da parte dell’accusa e della difesa. Se, durante un dibattimento, avessimo agio di interrogare ciascuno dei presenti, e di sentire l’eco dell’anima collettiva di tutti insieme, dovremmo confessare, che i cardini dell’ordine sociale, anzi della esistenza del mondo, poggino sull’esito del giudizio in attesa: eppure, oh!, tante volte, di quali futili interessi, meramente passionali, sogliamo con tanta cura occuparci!... Confesso, senza peritanza, un mio profondoconvincimento: verrà giorno, e forse non è lontano, nel quale il giudizio sui delinquenti sarà dato così come quello di infermi; da uomini tecnici, non interessati di altro che di esaminare e constatare la verità nuda delle cose; con la calma possibile delle ricerche sperimentali ed induttive, col senso della equanimità, col giudizio illuminato da coltura sufficiente, da lunga pratica: la giustizia se ne avvantaggerà per evitare tanti errori di che son piene le cronache giudiziarie!

Psicologia della prova del delitto.

1. Dovere del giudice in materia penale; le leggi di rito e le idee teoretiche del delitto.—2. La verità storica del fatto; il criterio di verisimiglianza.—3. Necessità d’una psicologia del testimone; guarentigie logiche della prova testimoniale.—4. Qualità del testimone; importanza del suo fondo individuale sensitivo, intellettivo ed etico: il suo fondo sensitivo.—5. Lato intellettivo del testimone.—6. La relatività delle leggi logiche nella prova testimoniale.—7. Iltemperamentoindividuale ed iltempo, dall’avvenuto delitto, son le due principali cause modificatoci dell’opera del testimone.—8. L’ufficio del giudice, esigenze psicologiche cui egli è sottoposto.

1.—Avvenuto il delitto, importa alla società di punirlo. Ma, prima che questo ufficio si adempia, è mestiere che il giudice, organo di funzionamento della giustizia, si renda conto sia dellaverità storicadel fatto imputabile, che della sua speciale natura violatrice della legge. Anche in questo, alla stessa guisa che per la serie di nozioni e per l’ulteriore e definitiva conoscenza dell’evento psichico del delitto, noi ci troviamo dinanzi a problemi d’indole psicologica e che, risoluti, agevoleranno il lavoro logico di indagini affidate al giudice.

In generale, egli è a notare, che il progresso delle norme di rito è in ragione della conoscenza più o meno scientifica ed approfondita del fenomeno del delitto. Quando, in vero, il delitto consideravasi una infrazione, più che della legge penale, dei supremi principî morali e religiosi, il rito inquisitoriale, affidato all’ufficio pratico d’incerta casistica, esagerò talmente i suoi metodi di ricerca e di estimazione della prova da scuotere il sentimento della umanità a protestare ed a ribellarsi: nè interviene altrimenti oggi in cui, per gli errori e le preoccupazioni di falsa dottrina metafisica, tuttaviaseguìta dalla maggioranza, abbiamo un’errata procedura giudiziaria causa, oh! come frequente!, di ingiustizie irreparabili.

2.—Dicemmo, che il primo obbligo del giudice sia quello di rendersi conto dellaverità storicadel fatto. Egli, cioè, deve accertarsi che il fatto violatore della legge abbia avuto esistenza reale e non sia, invece, artificiosa invenzione di persone interessate a creare falsi addebiti. La logica, di accordo con la psicologia, ci insegna, che i fatti naturali si assodano, di regola, con laimmediata percezione.

«Per assodare un fatto storico—scrive il Masci—occorre, nell’immensa maggioranza dei casi, affidarsi alla percezione che altri ne ebbe, e valutare il grado di certezza che si può attribuire a questa, cioè occorre avere, non solo la testimonianza, il racconto, ma anche la possibilità di apprezzare la sua conformità al fatto raccontato. E poichè ciò non può farsi col paragone del racconto col fatto, che più non esiste, e (se potesse essere fatto renderebbe inutile la valutazione della testimonianza), così ogni valutazione di una testimonianza è, in fondo, la valutazione di unindizio, di unsegnodel fatto, e si fonda sul presupposto logico generale, che, se taluno attesta qualche cosa, la ragione più naturale di questa attestazione è che il fatto asserito sia realmente accaduto, e che la testimonianza sia la traccia, il segno, che il fatto storico ha lasciato di sè nella memoria di quegli che l’ha percepito»[169].

Il primo criterio di valutazione della testimonianza è, che il fatto raccontato siaverisimile, cioè «che il racconto abbia non solo intrinseca coerenza e non implichi contraddizione, ma anche che abbia verisimiglianza, tenuto conto delle epoche (del tempo), dei costumi, delle circostanze nelle quali si svolse»[170].

Nella verisimiglianza, criterio logico fondamentale della credibilità storica del fatto, il psicologo nota, che pel testimone e pel giudice la verità imputabile penalmente non consiste solo nella materialità dell’avvenimento, ma neicaratteri o nelle circostanze che lo qualificano. Di guisa che, rispetto all’intento repressivo della giustizia, non basta constatare che una morte sia avvenuta, che un oggetto sia stato trafugato; ma checausadella morte e del trafugamento sia stata un’azioneperseguibile penalmente.

Nè si opponga, che, quando il giudice siasi persuaso della perseguibilità o meno d’un dato fatto, egli abbia già formato il convincimento della natura criminosa del medesimo e quindi ogni altra ricerca appare superflua; perocchè giova distinguere, negli atti istruttorî, due momenti interessantissimi: il primo, che è quello in cui il magistrato, sulla semplice nozione sommaria del fatto, si induce a promuovere l’azione; il secondo, quando, per le prove raccolte, egli si decide a rinviare a giudizio l’imputato.

La verisimiglianza, quale criterio probatorio, è sufficiente pel primo momento; sarebbe erronea pel secondo, in cui necessita la certezza del convincimento.

3.—Il testimone, percependo direttamente il fatto, crede di essere in possesso della verità tutte le volte che, secondo la effettuale esistenza delle cose, egli presume di uniformarsi allarealtà. Ma, e non è il problema più importante della psicologia quello di saperecomeeperchènoi, mercè l’opera dei sensi, ci mettiamo in relazione col mondo esterno e ne rappresentiamo, internamente, la realtà? La logica giudiziaria, che tale fu dal Nicolini appellata la procedura, attenda, dunque, a ben premunirsi contro le difficoltà, ed i pericoli inerenti al modo onde il testimone abbia potuto impossessarsi della verità d’un avvenimento e possa, quindi, riuscire argomento di attendibilità pel giudice.

Tutti gli scrittori, dai giureconsulti pratici ai grandi logici moderni, si sono occupati delle norme di credibilità del testimone, secondo il diverso grado di probabilità logica del suo asserto; ma nessuno, ch’io mi sappia, si è occupato ancora della psicologia del testimone. La legge di rito, ossequente a certi dettami tradizionali, ha creduto di segnalare un certo limite alla importanza giudiziale del testimone, escludendo alcuni a deporre ed altri circondando di guarentigie morali, il giuramento, o legali, la pena per la falsità; ma, pel convincimento del giudice, simili restrizioni nonhanno valore; anzi, e non di rado si osserva, chi meno, secondo legge, dovrebbe meritar fede, com’è il caso d’un fanciullo, è cagione irrefutabile perchè il giudice formi tranquillamente la sua decisione di condanna o di assoluzione.

Il testimone dev’essere circondato ed accompagnato da tutte le prevenzioni, onde la scienza ci rende edotti, in ordine:a) al modo normale o difettoso di percepire un fenomeno esteriore; ed al modo,b) onde il fenomeno percepito impressiona la nostra mente, si fissa o registra nella memoria, si riproduce, più o meno fedelmente, nella dichiarazione giudiziale. È regola costante questa, che le nostre percezioni e rappresentazioni del mondo esterno sono in apparenza l’opera dei sensi, ma effettivamente appartengono al nostro stato soggettivo, transitorio o permanente: il senso non è che il semplice tramite di stimolazione della recettività interna, ma la visione della realtà, il ricordo corrispondente, l’apprezzamento, che ne diamo, appartengono al peculiare stato della nostra coscienza, o, meglio, alle condizioni psico-organiche individuali.

Or, confondere, come si è soliti fare, l’asserto d’un testimone con quello di altri, e discernere la maggiore credibilità di ciascuno tenendo sol conto della verisimiglianza logica, ossia dell’argomento di probabilità, è gravissimo errore: molto facilmente s’invertono i termini del giudizio, poichè quanto noi attribuiamo al testimone non è, bene spesso, che modo nostro personale di vedere e di giudicare le cose, le quali, poi, debbono essere i motivi indefettibili per concludere alla responsabilità o alla innocenza del prevenuto.

4.—Prima che si assuma il testimone a prova di convincimento, è d’uopo che il giudice comprenda ed apprezzi la di luiattitudinea percepire laveritàd’un fatto, a ricordarne lemodalità, a riprodurne larealtà.

Qualunque avvenimento, circa le percezioni che di esso abbiamo, si svolge in dato spazio ed in dato tempo; son questi i due termini storici di maggiore rilievo per precisare la realtà delle cose, e da queste due nozioni deve cominciare ciascuna indagine istruttoria, se non vuolsi vagare nell’incerto e nell’indeterminato.

Il testimone, posto di fronte all’avvenimento, ed obbligato,per dovere morale, a riprovarne le conseguenze, comincia, con lavorio mentale inconsapevole, a plasmare le circostanze, di cui è spettatore, a seconda il suo fondo individuale sensitivo, intellettivo ed etico, obbedendo alla legge di necessitàselettiva di coscienza, la quale consiste nella disposizione, di ciascun di noi, a scegliere e registrare tra’ ricordi, tra le rappresentazioni, tra le idee tutto ciò che si uniformi al nostro modo di sentire e di pensare, trascurando il rimanente. Di parecchi testimoni d’un fatto, troverete che taluno siasi fissato su di una circostanza specifica o generica e ne conservi, con evidenza, la entità storica, mentre egli abbia trascurato le altre che pur si svolsero sotto i suoi occhi con pari impressione sensibile.

Credesi, da alcuni, che ciò avvenga per casualità di cose; invece è l’effetto dell’opera dell’attenzione, la quale ha fondamento organico, da cui non si può mai prescindere in tutti gli atti della nostra vita di relazione. Lareticenza, tante volte, non è l’effetto di mala fede, ma d’impossibilità a scorgere, a concepire ed a ricordare il vero altrimenti.

Il fondo sensitivo individuale è la causa delle attitudini accomodative al mondo esterno. La influenza delle meteore sul senso cenestetico; il sentimento di simpatia, di avversione per dati atti e persone; l’inclinazione a fissarci su taluni oggetti a preferenza che su altri; la prerogativa di percepire, di distinguere certi colori, certi suoni; la diversità di rappresentarci un oggetto con dati contorni, colorito, tono sentimentale, accidentalità piacevoli o dolorose, dipendono dalla nostra costituzione organica, soggetta a tante cause, delle quali l’individuo poco si avvede. Nella pratica della vita, generalmente, noi, parlando, operando, partiamo dal falso supposto, che tutti sentano come noi sentiamo e che tutti apprendano il mondo esterno con l’istesso grado di vivacità e di perpiscuità; ma in ciò evvi grande inganno.

La differenza di età, di sesso, di coltura, di stato sano o infermo, sono le principali e più comuni cagioni di vario sentire ed apprendere i fenomeni esterni. Nè basta; poichè il medesimo stato sensitivo è l’effetto del cumulo di energie precedenti stratificatesi in noi (fondamento dell’io), le quali,predisponendoci a plasmare diversamente la coscienza, nel flusso di atti di questa, permettono, o non, che si aggiunga la novella impressione proveniente dal tramite del senso.

Come per i motivi dell’azione, in genere, altresì per la maniera, onde il testimone percepisce gli avvenimenti esteriori, molto influisce:a) la sinergia di azione attiva dell’oggetto sensibile e dell’organo sensitivo;b) la predisposizione individuale accomodativa a data specie di sensazione;c) la più completa risonanza di coscienza perchè le sensazioni ricevute esternamente si ripresentino e prendano un posto nella serie successiva o simultanea di stati interni.

5.—Passando, dall’esame del fondo sensitivo del testimone, al suo lato intellettivo, il problema si rende molto più complesso; nondimeno, siamo in grado di disporre di maggiori e più esatti mezzi di studio; la qual cosa è conforme ad una legge filosofica formulata da Augusto Comte nell’infrascritto modo: «a misura che i fenomeni da studiare divengono più complicati, sono nel medesimo tempo suscettibili, per loro natura, di mezzi di esplorazione più estesi e più varî, senza che, tuttavia, vi si possa avere una esatta compensazione tra l’accrescimento delle difficoltà e l’aumento delle risorse; di guisa che, malgrado questa armonia, le scienze relative ai fenomeni i più complessi non restano meno necessariamente le più imperfette»[171].

Il progresso fatto, massime in questi ultimi tempi pel sussidio delle scienze sperimentali, dalla logica induttiva e deduttiva ci ha di molto agevolato il dovere di esattamente raccogliere e rettamente esaminare la prova testimoniale: però, seguendo la legge di relatività dell’umano intendimento, si è costretti a non esagerare l’importanza di siffatte leggi logiche, le quali soffrono continue eccezioni in ragione di condizioni individuali di coloro sulla cui fede intendiamo adagiare il nostro giudizio.

Il testimone vive anch’esso di bisogni, di necessità, di passioni: la sua trama intellettuale è limitata alle esigenze della sua vita personale «Esiste—scrive il Comte—intutte le classi delle nostre ricerche e sotto tutti i grandi rapporti, un’armonia costante e necessaria tra l’estensione dei nostri veri bisogni intellettuali e la portata effettiva, attuale o futura, delle nostre conoscenze reali. Quest’armonia non è punto, come i filosofi volgari son tentati di credere, il risultato nè l’indice d’una causa finale. Essa deriva semplicemente da questa necessità evidente: noi abbiamo solamente bisogno di conoscere ciò che può agire su noi, d’una maniera più o meno diretta; e, d’altro canto, per ciò stesso che una tale influenza esiste, ella diviene per noi, tosto o tardi; un mezzo certo di conoscenza»[172].

6.—Fu detto, che qualunque prova possa ridursi a sillogismi, partendo da premesse di teoremi o di principî, è terminando nella constatazione della tesi a dimostrare. Questo può esser vero nel campo delle scienze pure o affatto teoretiche; non così nello studio dei fatti per i quali vige la nota regola Aristotelica, che la induzione va segnatamente applicata ai casi particolari (ἡ γὰρ ἠπαγωγὴ διἀ πἀντων).

La specialità della prova testimoniale, segnatamente in ordine all’applicazione delle leggi logiche alla medesima, dipende dalla maniera con cui ciascuno riproduce in sè e riconnette alle precedenti sue cognizioni tutto ciò che forma obbietto della esperienza della vita. La necessità tra i bisogni intellettuali e la portata delle conoscenze reali, di che Comte faceva motto, è uno dei lati della composizione della trama cerebrale; essa si riferisce piuttosto all’azione stimolatrice dei moventi del pensiero: ma un altro lato, ed è quello che forma la soggettività dell’io, consiste nella preformazione mentale di metodi e di maniere di pensare, nella risonanza dinamica delle novelle onde cerebrali con le preesistenti, nel ritmo personale di coscienza, con il quale le nuove correnti di idee son necessitate a mettersi d’accordo.

7.—Raccogliendo in sintesi le cause che influiscono a modificare, nella mente del testimone, la forma di riproduzione del fatto, con l’analogo ricordo delle circostanze, diciamo che esse sono iltemperamentoindividuale ed iltempotrascorsodal momento in cui il fatto è stato percepito al momento in cui venga ad altri comunicato. Tra l’uomo impressionabile ed il flemmatico, tra un nevrastico ed impulsivo ed un equilibrato e riflessivo, evvi differenza incalcolabile di percezione d’un avvenimento: la squisita o morbosa sensibilità dei primi, esaltata da vivida fantasia, farà sì che delle circostanze insignificanti e trascurabili si ripercuotano sull’animo e si fissino nella memoria con caratteri indelebili, a forti tinte; ciò che non avverrà per i secondi. E quando, il di del pubblico dibattimento, e gli uni e gli altri sien chiamati a deporre, difficilmente il magistrato, suo malgrado, non si sentirà trasportato dal detto di chi con una mimica animata, con parola colorita, con espressioni suggestive va narrando il fatto, non secondo la esattezza delle cose, ma secondo la fisonomia e la impronta di un animo fortemente o morbosamente impressionato.

Come si è fatto per i delinquenti, dovrebbe eziandio farsi con i testimoni; dividerli per categorie e studiarne l’indole e le note culminanti psichiche. Non perchè tra gli uni e gli altri vi sia analogia, ma perchè insieme s’integrano, tra la perpetrazione e la rappresentazione del delitto. Il testimone—mi sia concesso il paragone—è l’artista drammatico in comparazione dello scrittore: vero è che usualmente sogliamo dire, che meno arte scorgesi nel testimone e più balza fuori la sincerità del deposto; ma è benanco vero, che niun di noi, per sforzi che faccia, perviene a cancellare la impronta personale in tutto quello che si appartenga ai proprî atti.

Oltre del temperamento, influisce a modificare la riproduzione del fatto, nella mente del testimone, altresì il tempo. Secondochè la impressione è prossima all’avvenimento, la rappresentazione di questo è più vivace: poco a poco il colorito si sbiadisce, le tinte si rendono incerte, i contorni si restringono e sul registro della memoria non resta segnato che il puro necessario al ricordo della verità.

Ciò per avvenimenti impressionanti, a fondo passionale, riesce molto giovevole: il testimone torna meno suggestivo sull’animo del giudice, meno pericoloso nel trasmettere le sue erronee o esagerate impressioni. Ma non è parimenti in cause indiziarie, nelle quali il lungo tempo trascorso, affievolendole impressioni, attenua il ricordo di modalità le quali, per avventura, sarebbero preziose al giudice obbligato ad integrare il fatto nella totalità del contenuto storico.

8.—Se il testimone è l’attore o colui che rappresenta oripresentail dramma giudiziale, il giudice n’è lo spettatore chiamato a darne l’apprezzamento.

Il giudice, però, non resta impassibile innanzi al testimone; egli, mentre ne giudica i detti, si adopera ad aiutarne l’opera, ed il Codice di rito ha per lui delle particolari prescrizioni, le quali ne dirigono e ne limitano prudentemente l’ufficio.

Si crede comunemente, che dovere del giudice sia di attendere con impassibilità allo svolgimento rappresentativo dei fatti e di formarsi il definitivo giudizio col tenersi immune da qualunque influsso sentimentale o passionale. Così non è, nè potrebbe essere. Non vi è nozione—lo abbiamo dimostrato—che entri nella mente, la quale non contenga una energia suggestiva e motrice. Sarebbe strano concepire un uomo in cui la mente funzionasse indipendentemente dal cuore. Quel che soltanto vuolsi consigliare è, che il cuore non prenda il sopravvento sulla mente, ossia che la ragione non sia vinta dal talento.

La psicologia del giudice merita anch’essa particolare considerazione ed attende tuttavia chi ne formi oggetto de’ suoi studî. Noi ci limitiamo ad osservare, e ciò per la lunga pratica del fôro, che qualsiasi esagerazione, pro o contro l’imputato, da parte del giudice, è la conseguenza o delle preconcette preoccupazioni di minacce e di pericoli sociali, non che di convenienze morali o politiche, nel caso di istruzioni di processi; ovvero, nel caso di dibattimenti, è l’effetto deleterio della teatralità di discussione, di concorso di spettatori, di iperboleggiamenti da parte dell’accusa e della difesa. Se, durante un dibattimento, avessimo agio di interrogare ciascuno dei presenti, e di sentire l’eco dell’anima collettiva di tutti insieme, dovremmo confessare, che i cardini dell’ordine sociale, anzi della esistenza del mondo, poggino sull’esito del giudizio in attesa: eppure, oh!, tante volte, di quali futili interessi, meramente passionali, sogliamo con tanta cura occuparci!... Confesso, senza peritanza, un mio profondoconvincimento: verrà giorno, e forse non è lontano, nel quale il giudizio sui delinquenti sarà dato così come quello di infermi; da uomini tecnici, non interessati di altro che di esaminare e constatare la verità nuda delle cose; con la calma possibile delle ricerche sperimentali ed induttive, col senso della equanimità, col giudizio illuminato da coltura sufficiente, da lunga pratica: la giustizia se ne avvantaggerà per evitare tanti errori di che son piene le cronache giudiziarie!

CONCLUSIONE1.—Pervenuti alla fine del nostro assunto, aggiungeremo, in conclusione, alcune riflessioni che completeranno le teorie svolte.Il delitto è un fenomeno affatto naturale, il suo evento psichico segue le leggi dinamiche onde tutti gli altri fenomeni son dominati.Il delitto, però, ha la specialità di essere contrassegnato dal grado evolutivo dicoscienzadella forza uomo; il che significa che esso ha d’uopo, per effettuarsi, di tutti i coefficienti i quali influiscono a ridestare e modificare, nel nostro dominio morale, talune inclinazioni poco conformi al comune stato di ordine sociale della generalità degli uomini. La legge penale, prevenendo o reprimendo il delitto, tende a riaffermare quest’ordine ed a proteggere il benessere singolo e collettivo. Ma—si domanda—essa legge è sempre cònsona, nelle sue prescrizioni, allo stato o grado evolutivo della nostra società; la sua azione imperativa è in armonia con le guarentigie legali e sociali a cui ella fa supporre di riferirsi ogni qualvolta prescrive una pena per la repressione di dato delitto? La risposta non può essere che negativa.La società—come oggi giuridicamente è composta—è retta da un cumulo di errori e di pregiudizî contro i quali la scienza ha la missione di energicamente protestare. La cieca tradizione dell’errore, gravitando sui nostri sforzi di progresso, arresta o ritarda fatalmente il nostro cammino sulla via delle riforme legislative; l’interesse politico, quello economico o di lotta di classe, sognano pericoli inesistenti per ciascuna riforma consigliata dalla scienza,ed invano la verità, frutto di lunghe meditazioni, brilla agli occhi di uomini che aman chiudersi nella tenebra per non essere illuminati. Pochi solitarî, paghi di cogliere il premio del loro lavoro nella soddisfazione di adempiere un dovere, fan sentire la loro voce per richiamare i proprî simili al riconoscimento del vero scoverto; ma essi o son derisi o restano ammirati senza che altri ne ascolti i mòniti preziosi! Magistrati, giurati, quanti sono addetti al funzionamento della giustizia, o per ignoranza o per malintesa boria di spirito conservatore, seguono, impassibili, teorie confinate ormai tra’ ferri vecchi della scienza: se la parola di colto difensore li richiama alle ignorate verità, oh! quanti pochi di essi lo ascoltano con interesse di serena coscienza! Eppure tuttodì debbono aver la riprova degli errori commessi nei loro giudizî circa apprezzamenti di fatti i quali ben altrimenti si vengono svolgendo in realtà: tanto è, dunque, a noi arduo di vincere l’errore, di infrangere gli altari di idoli della mente sì deleterî al progresso sociale?2.—La psicologia criminale insegna il processo evolutivo e dissolutivo dell’evento psichico del delitto; ed essa non si arresta neppure di fronte ai problemi di scelta dei mezzi onde il legislatore giunga ad infrenare o a correggere la energia che del delitto è propria. È debito, nondimeno, di chi amministra la giustizia di studiare, in pratica, come le teorie debbano disposarsi alle riforme legislative; appunto perchè in esso la continua conoscenza svariata dei fatti è fonte sicura per risalire alla riconferma di quei veri che dalla scienza furon proclamati.3.—Richiamo l’attenzione di alcun giurista sull’impegno di scrivere un lavoro, il quale contenga i dettami da seguire, nella pratica giudiziaria, per assorgere, caso per caso, ai principî della scienza; esso dovrebbe essere un lavoro di riorganizzazione dei tanti concetti teoretici ed osservazioni di fatto, che balzan fuori dallo studio dei processi, dall’esame quotidiano dei delinquenti; ciò che è generalmente trascurato, quasi non avesse importanza alcuna. Mi avviso, che anche la psicologia criminale, come qualunque altra scienza, abbia un lato teoretico ed un lato pratico: essa, per acquistare la importanza che le compete, deve integrarsi nell’unico finedi non tradire la esatta notizia e valutazione del fatto: fuori del fatto, qualunque nostra conoscenza o è ipotetica o arbitraria.E desidererei che un poco più d’interesse si destasse nel cuore dei magistrati per gli ammaestramenti impartiti da chi osa prescindere dal dettame nudo della legge ed approfondire il problema della imputabilità mediante i lumi che ci vengono dall’odierno indirizzo positivo; abbiano anche un poco più di fiducia per verità ormai lampanti agli occhi dei meno veggenti. Nondimeno, mi è obbligo constatare, che di già uomini insigniti di alti uffici nell’amministrazione della giustizia non si peritano, nei loro scritti, di proclamare la religione della nuova scienza, combattendo vecchie teorie[173]; ad essi, come a tutti coloro che se ne rendono seguaci, sia lieto il plauso di quanti amano che l’umano pensiero, rinnovandosi, progredisca e, progredendo, trionfi sempre contro l’errore!

1.—Pervenuti alla fine del nostro assunto, aggiungeremo, in conclusione, alcune riflessioni che completeranno le teorie svolte.

Il delitto è un fenomeno affatto naturale, il suo evento psichico segue le leggi dinamiche onde tutti gli altri fenomeni son dominati.

Il delitto, però, ha la specialità di essere contrassegnato dal grado evolutivo dicoscienzadella forza uomo; il che significa che esso ha d’uopo, per effettuarsi, di tutti i coefficienti i quali influiscono a ridestare e modificare, nel nostro dominio morale, talune inclinazioni poco conformi al comune stato di ordine sociale della generalità degli uomini. La legge penale, prevenendo o reprimendo il delitto, tende a riaffermare quest’ordine ed a proteggere il benessere singolo e collettivo. Ma—si domanda—essa legge è sempre cònsona, nelle sue prescrizioni, allo stato o grado evolutivo della nostra società; la sua azione imperativa è in armonia con le guarentigie legali e sociali a cui ella fa supporre di riferirsi ogni qualvolta prescrive una pena per la repressione di dato delitto? La risposta non può essere che negativa.

La società—come oggi giuridicamente è composta—è retta da un cumulo di errori e di pregiudizî contro i quali la scienza ha la missione di energicamente protestare. La cieca tradizione dell’errore, gravitando sui nostri sforzi di progresso, arresta o ritarda fatalmente il nostro cammino sulla via delle riforme legislative; l’interesse politico, quello economico o di lotta di classe, sognano pericoli inesistenti per ciascuna riforma consigliata dalla scienza,ed invano la verità, frutto di lunghe meditazioni, brilla agli occhi di uomini che aman chiudersi nella tenebra per non essere illuminati. Pochi solitarî, paghi di cogliere il premio del loro lavoro nella soddisfazione di adempiere un dovere, fan sentire la loro voce per richiamare i proprî simili al riconoscimento del vero scoverto; ma essi o son derisi o restano ammirati senza che altri ne ascolti i mòniti preziosi! Magistrati, giurati, quanti sono addetti al funzionamento della giustizia, o per ignoranza o per malintesa boria di spirito conservatore, seguono, impassibili, teorie confinate ormai tra’ ferri vecchi della scienza: se la parola di colto difensore li richiama alle ignorate verità, oh! quanti pochi di essi lo ascoltano con interesse di serena coscienza! Eppure tuttodì debbono aver la riprova degli errori commessi nei loro giudizî circa apprezzamenti di fatti i quali ben altrimenti si vengono svolgendo in realtà: tanto è, dunque, a noi arduo di vincere l’errore, di infrangere gli altari di idoli della mente sì deleterî al progresso sociale?

2.—La psicologia criminale insegna il processo evolutivo e dissolutivo dell’evento psichico del delitto; ed essa non si arresta neppure di fronte ai problemi di scelta dei mezzi onde il legislatore giunga ad infrenare o a correggere la energia che del delitto è propria. È debito, nondimeno, di chi amministra la giustizia di studiare, in pratica, come le teorie debbano disposarsi alle riforme legislative; appunto perchè in esso la continua conoscenza svariata dei fatti è fonte sicura per risalire alla riconferma di quei veri che dalla scienza furon proclamati.

3.—Richiamo l’attenzione di alcun giurista sull’impegno di scrivere un lavoro, il quale contenga i dettami da seguire, nella pratica giudiziaria, per assorgere, caso per caso, ai principî della scienza; esso dovrebbe essere un lavoro di riorganizzazione dei tanti concetti teoretici ed osservazioni di fatto, che balzan fuori dallo studio dei processi, dall’esame quotidiano dei delinquenti; ciò che è generalmente trascurato, quasi non avesse importanza alcuna. Mi avviso, che anche la psicologia criminale, come qualunque altra scienza, abbia un lato teoretico ed un lato pratico: essa, per acquistare la importanza che le compete, deve integrarsi nell’unico finedi non tradire la esatta notizia e valutazione del fatto: fuori del fatto, qualunque nostra conoscenza o è ipotetica o arbitraria.

E desidererei che un poco più d’interesse si destasse nel cuore dei magistrati per gli ammaestramenti impartiti da chi osa prescindere dal dettame nudo della legge ed approfondire il problema della imputabilità mediante i lumi che ci vengono dall’odierno indirizzo positivo; abbiano anche un poco più di fiducia per verità ormai lampanti agli occhi dei meno veggenti. Nondimeno, mi è obbligo constatare, che di già uomini insigniti di alti uffici nell’amministrazione della giustizia non si peritano, nei loro scritti, di proclamare la religione della nuova scienza, combattendo vecchie teorie[173]; ad essi, come a tutti coloro che se ne rendono seguaci, sia lieto il plauso di quanti amano che l’umano pensiero, rinnovandosi, progredisca e, progredendo, trionfi sempre contro l’errore!

INDICE DEGLI AUTORI CITATIAlbrecht,94.Alfieri,135.Alimena,102,103.Ardigò,2,3,41,86,91,111,115,132,200.Aristotele,4.Bacone,214.Ballet,147,231,233.Bain,58,130,211.Baldwin,24.Barthez,47.Béhier,210Benini,187.Benedickt,36,94.Bergier,157.Bernard,204.Berner,215,246,249.Bernouilli,191.Bianchi,34,36,40,147,154,221,222,230,236,238.Binet,222,233.Block,188.Bodio,188.Borri,235.Bourget,239.Bovio,120,184,185.Brierre de Boismont,230.Brofferio,219.Buccellati,3.Buffon,191.Charma,232.Cantù,176,177.Carmignani,7.Carrara,226,230,237,245.Casper,7.Cicerone,4.Celso,253.Colajanni,94,188.Comte,263,264.Conti,256.Conrad,188.D’Auria,271.Dallemagne,147.Dally,94,236.Darwin,220.De Blainville,20.De Francesco,271.De Moivre,191.Descuret,159.Despine,5,65,116,128,135,142.Drago,36.Dumas,83.Egger,232.Engel,188.Eschilo,5,163.Esquirol,236.Euripide,5,148,159,163,165.Fechner,21,73.Ferraris,188.Féré,50,65,147,222.Ferri,143,149,166,193,195.Ferrus,5,65.Fermat,191.Foucault,22.Fouillée,112,113,118,127,225.Gabaglio,188.Galeno,4.Gall,5.Gumplowicz,187.Garofalo,102,140.Goethe,134,135.Guerry,187.Haeckel,21,35,36,86,87,202,Halley,191.Hamilton,212,213.Henle,132,133,134.Helmholz,221.Herschel,190.Horwicz,86.Hudde,191.Hume,201.Hunter,47.Huyghens,191.Ippocrate,4.James,78,84,87,117,127,129,131,219,228,Janet,90,236.Kant,201.Kleinschrod,216.Körösi,187.Krafft-Ebing,5,62,65,94,128,143,144,146,236,238.Labeone,253.Lange,40,84,87,130,240.Laplace,191,195.Lavater,5.Laségue,236.Lauvergne,5.Lazarus,228.Lehmann,40.Leibnitz,191.Lewes,20,86.Lichtemberg,134.Lilienfeld,187.Lippe,8.Locke,201.Lombroso,5,6,36,38,50,70,142,156,161,166,167.Lo-Savio,187.Lotze,86.Lourie,28.Lucas,5,65.Machiavelli,157.Magnan,148.Maine de Biran,201.Mantegazza,158.Marro,6,66,67,82,140.Masci,259.Maudsley,65,67,68,94,219.Mayer,188,190.Meynert,40.Metastasio,158,251.Mill,86,124.Minzloff,94.Mittermayer,3.Möhsen,177.Morel,5,65,147.Morselli,86,203.Mosso,130,222.Müller,221.Nani,208.Nicolini,3,249,251,260.Nicolson,5,65.Oddi,28.Omero,5,100.Orazio,161.Pagano,195.Pausania,151.Petrarca,161.Pick,222.Pitres,147,236.Paulhan,126,232.Plutarco,167,Porta,5.Procolo,252.Quetelet,191,192,197.Rawson,188.Régis,147.Remy,177.Renazzi,215.Ribot,85,90,92,130,148,217,218.Riccardi,94.Rivarol,232.Romagnosi,7,205,234.Rossi,6,175,178.Rousseau,134.Rümelin,189.Scoto,177.Seglas,147.Seneca,161,162.Sergi,64,85,88,94,173.Shakspeare,96,103,233.Sighele,6,173.Schiller,103.Schüle,128Smith,47.Sofocle,5,163,165.Spencer,12,14,17,86,121,199,201,212,213,214,225.Spina,177.Tarde,6,193.Taine,232.Tammeo,187.Tetens,73.Tissot,47.Thompson,5,65,128.Tommaseo,156.Tucidide,101.Ulpiano,252,253.Virgilio,6.Wagner,188.Weber,21,73.Wilson,5,65.Wundt,10,28,29,73,74,80,118,125,127,128,132,209,219.Zanardelli,71,179,249.

Albrecht,94.Alfieri,135.Alimena,102,103.Ardigò,2,3,41,86,91,111,115,132,200.Aristotele,4.Bacone,214.Ballet,147,231,233.Bain,58,130,211.Baldwin,24.Barthez,47.Béhier,210Benini,187.Benedickt,36,94.Bergier,157.Bernard,204.Berner,215,246,249.Bernouilli,191.Bianchi,34,36,40,147,154,221,222,230,236,238.Binet,222,233.Block,188.Bodio,188.Borri,235.Bourget,239.Bovio,120,184,185.Brierre de Boismont,230.Brofferio,219.Buccellati,3.Buffon,191.Charma,232.Cantù,176,177.Carmignani,7.Carrara,226,230,237,245.Casper,7.Cicerone,4.Celso,253.Colajanni,94,188.Comte,263,264.Conti,256.Conrad,188.D’Auria,271.Dallemagne,147.Dally,94,236.Darwin,220.De Blainville,20.De Francesco,271.De Moivre,191.Descuret,159.Despine,5,65,116,128,135,142.Drago,36.Dumas,83.Egger,232.Engel,188.Eschilo,5,163.Esquirol,236.Euripide,5,148,159,163,165.Fechner,21,73.Ferraris,188.Féré,50,65,147,222.Ferri,143,149,166,193,195.Ferrus,5,65.Fermat,191.Foucault,22.Fouillée,112,113,118,127,225.Gabaglio,188.Galeno,4.Gall,5.Gumplowicz,187.Garofalo,102,140.Goethe,134,135.Guerry,187.Haeckel,21,35,36,86,87,202,Halley,191.Hamilton,212,213.Henle,132,133,134.Helmholz,221.Herschel,190.Horwicz,86.Hudde,191.Hume,201.Hunter,47.Huyghens,191.Ippocrate,4.James,78,84,87,117,127,129,131,219,228,Janet,90,236.Kant,201.Kleinschrod,216.Körösi,187.Krafft-Ebing,5,62,65,94,128,143,144,146,236,238.Labeone,253.Lange,40,84,87,130,240.Laplace,191,195.Lavater,5.Laségue,236.Lauvergne,5.Lazarus,228.Lehmann,40.Leibnitz,191.Lewes,20,86.Lichtemberg,134.Lilienfeld,187.Lippe,8.Locke,201.Lombroso,5,6,36,38,50,70,142,156,161,166,167.Lo-Savio,187.Lotze,86.Lourie,28.Lucas,5,65.Machiavelli,157.Magnan,148.Maine de Biran,201.Mantegazza,158.Marro,6,66,67,82,140.Masci,259.Maudsley,65,67,68,94,219.Mayer,188,190.Meynert,40.Metastasio,158,251.Mill,86,124.Minzloff,94.Mittermayer,3.Möhsen,177.Morel,5,65,147.Morselli,86,203.Mosso,130,222.Müller,221.Nani,208.Nicolini,3,249,251,260.Nicolson,5,65.Oddi,28.Omero,5,100.Orazio,161.Pagano,195.Pausania,151.Petrarca,161.Pick,222.Pitres,147,236.Paulhan,126,232.Plutarco,167,Porta,5.Procolo,252.Quetelet,191,192,197.Rawson,188.Régis,147.Remy,177.Renazzi,215.Ribot,85,90,92,130,148,217,218.Riccardi,94.Rivarol,232.Romagnosi,7,205,234.Rossi,6,175,178.Rousseau,134.Rümelin,189.Scoto,177.Seglas,147.Seneca,161,162.Sergi,64,85,88,94,173.Shakspeare,96,103,233.Sighele,6,173.Schiller,103.Schüle,128Smith,47.Sofocle,5,163,165.Spencer,12,14,17,86,121,199,201,212,213,214,225.Spina,177.Tarde,6,193.Taine,232.Tammeo,187.Tetens,73.Tissot,47.Thompson,5,65,128.Tommaseo,156.Tucidide,101.Ulpiano,252,253.Virgilio,6.Wagner,188.Weber,21,73.Wilson,5,65.Wundt,10,28,29,73,74,80,118,125,127,128,132,209,219.Zanardelli,71,179,249.


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