Chapter 14

In generale le formole in cui s'adoprava il verbospondère, tenevansi come di diritto civile, e non creavano obbligazioni che fra cittadini romani; fin a quando l'imperatore Leone dichiarò che le stipulazioni reggevano, qualunque ne fossero i termini. Bastava dunque si facesse un dialogo fra i due contraenti: — Prometti di dare o di fare la tal cosa? — Prometto». Gli atti e le formole inchiudevano la necessità che gli stipulanti fossero presenti: ma uno potea farsi rappresentare dai proprj schiavi. Ogni padrefamiglia teneva un libro di dare e avere (codex accepti et expensi), e il registrarvi un obbligo lo rendeva autentico; sebbene non conosciamo di quali cautele abbisognasse quest'atto.

Un fatto lecito da cui risultassero obbligazioni, chiamavasi quasi-contratto, come la volontaria gestione d'affari altrui. Dei delitti parleremo or ora. Quasi-delilto dicevasi un fatto che recò o poteva recar danno, senza precisa intenzione, ma per colpa; come chi sospendesse o gettasse alcun che, o scavasse una fossa con pericolo de' passeggieri.

L'ipoteca potea mettersi su tutti i beni; nè conosceasi lalegale, cioè non precisata da convenzione. Le ipoteche non erano pubbliche, nè il credito veniva assicurato se non dalle pene minacciate ai venditori che dissimulassero di quali carichi fosse gravato il fondo che vendeano.

Le azioni, cioè il diritto di reclamare in giudizio il dovuto, distinguevansi, quanto all'oggetto, inpersonali,realiemiste, secondo che erano da persona a persona per costringerla ad adempiere un obbligo, o chiedevasi compenso o restituzione d'una cosa, o faceasi l'una cosa e l'altra, come nel domandare una divisione d'eredità. Quanto all'origine, erano ocivili, autorizzate da legge, opretorie, fondate sull'editto del pretore. Quanto al soggetto, erano distretto diritto, dibuona fede, edarbitrarie; distinzioni fondate sul particolar modod'amministrare la giustizia, essendo le prime due deferite al magistrato, le terze all'arbitrio.

La giurisdizione rimaneva congiunta all'amministrazione in quel che dicevasiimperio: se non che alcuni magistrati inferiori non aveano tutto l'imperio, ma soltanto l'autorità giuridica. Dell'imperio ordinario non facea parte la giurisdizione criminale, che era sempre una delegazione speciale, denominatamerum imperium, e portava diritto di spada; a diversità delmixtum imperium, che consisteva nel poter mettere alcuno in possesso di beni.

Anche dopo dismesse e diradate le azioni simboliche, la legge e la consuetudine avevano determinato le formole della processura. Negli atti giuridici da principio sopra l'intenzione predomina la forma, che è quasi la veste, l'esternazione del pensiero; e non usandosi o poco la scrittura, bisogna far impressione sui sensi, e che l'atto della volontà istantaneo e fuggevole sia ridotto sensibile e irrevocabile. Oltre le cause generali che materializzano le istituzioni al tempo delle civiltà nascenti, e che in paesi diversissimi offrono press'a poco gli stessi fenomeni, le forme della stipulazione giovano in quanto fissano seriamente l'attenzione delle parti sopra ciò che stanno per fare; in un'espressione netta, breve, rigorosa, precisano l'obbligazione che contraesi, e fanno apparire più vigorosamente l'assenso delle parti mediante l'interrogazione e la risposta. Oggi stesso che si bada più ch'altro alla pura volontà, all'intenzione, per certi atti più importanti si conservano pratiche analoghe all'antica stipulazione, come è la formola del matrimonio, come il giuramento.

In principio questi atti s'appoggiano all'analogia, operazione tanto comune nella fanciullezza dell'individuo come delle nazioni. Da poi si arriva al simbolo, che spesso non è se non l'avanzo d'un rito perduto. Via viale istituzioni dalla materia passano nel campo dell'intelligenza; la civiltà si appiglia immediatamente allo spirito, alla volontà, all'intenzione; dall'esteriorità chiedendo soltanto ciò che è indispensabile per rivelare e garantire il consenso.

Così andò in Roma. Quando ancora non si coniava denaro, ogni vendita faceasi a peso; donde ci son rimaste le espressioni moderne dispesa, stipendio,spendere. Anche dopo conosciute le monete, si comparve al giudizio colla bilancia e col metallo (æs et libra); e questi divennero simbolo in molti contratti, dove si trattava di tutt'altro che vendita. Ne' processi di rivendicazione si finge battaglia, come quando la guerra era il modo d'acquisto per eccellenza: poi la bacchetta rimase simbolo della lancia: e tale procedura s'accomunò a casi, dove nè tampoco trattavasi di decidere una contestazione. Sopra una zolla, sopra un tegolo recati al pretore si adempivano le formalità ch'era prescritto al magistrato di fare sugli oggetti stessi. Abolite le trenta curie, trenta littori ne rimasero simbolo, poi bastò la scure del littore.

A passo passo tutte le azioni legali che drammatizzavano il diritto patrizio (t. I, p. 182), si mutarono in formole che erano date dal pretore stesso, in modo che le parti non deteriorassero la propria condizione per ignoranza di esse: ma benchè lalex Julia privatorumdi Augusto avesse concesso ai litiganti di spiegare semplicemente davanti al magistrato l'oggetto in contestazione, pure non era unico intento de' giureconsulti e de' giudici la scoperta del vero e del diritto, e la decisione restava vincolata all'esattezza di esse formole d'azione, che doveano adoprarsi dai contendenti, prima che la causa fosse librata dal giudice; talchè uno trovavasi condannato, non perchè avesse torto, ma solo per ignoranza o fallo in quelle applicare. Un tale (raccontaGajo) portò querela per alcuni ceppi di viti tagliate (vitibus succisis); ma le XII Tavole aveano parlato soltanto di alberi, sicchè la petizione fu respinta. Caduta la religione che sanciva le formole, Costanzo le abolì come divenute un lacciuolo di sillabe alla buona fede[235], lasciando che l'attore scegliesse qual più gli piaceva.

Questo, nell'introdurre l'istanza, giurava non esser mosso da prurito di calunniare o vessare, ma da convinzione; e se perdesse, doveva per ammenda il decimo dell'oggetto contestato. Nelle cause reali ciascuna parte poteva obbligare l'avversario a deporre una somma, che andava perduta qualora soccombesse. A nessuno era negato farsi rappresentare da un procuratore, e sopra di questo cadeva la sentenza: ma ben doveano trascinarsi per le lunghe i processi, se Giustiniano, «per impedire che divengano immortali», dichiarò l'intenzione che una causa non oltrepassasse la durata d'una vita d'uomo[236].

Mentre fra noi qualsivoglia reità, dall'adulterio in fuori, provoca azione pubblica nell'interesse della società, fra i Romani il furto, la rapina, il danneggiamento, le ingiurie ed altri delitti eranoprivati, procedendosi contr'essi soltanto sopra istanza dell'offeso. Ipubblicisi distinguevano da capo inordinarj, contemplati da alcuna legge particolare con pena prestabilita, estraordinarj, che erano puniti a stima del magistrato, quali la tentata infrazione del carcere, lo stellionato, il formare delle società non autorate dall'imperatore. Morte infliggevasi anche per colpe vaghe o leggeri, come abbattere un albero, tagliar una vigna, se supponeasifatto nell'intento di sminuire il censo al fisco[237]. Gravissima pena l'esiglio, che traeva seco la morte civile, e che solevasi infliggere per adulterio, atto falso, estorsioni e simiglianti; o a persone qualificate, pei delitti per cui le inferiori si condannavano alle miniere. Perocchè le pene colpivano in grado diverso secondo il delinquente; e chi uccidesse la propria moglie côlta in adulterio, se libero era relegato in un'isola; se egli fosse di condizione inferiore, subiva i lavori pubblici; anche per dato incendio la persona oscura andava alle catene ed alle fiere, non la illustre; nel furto l'uom vulgare era staffilato e precipitato dalla rupe Tarpea, il ricco si redimeva col dare il quadruplo del rubato.

Non poteva il codice negligere i precetti della nuova religione intorno alla castigatezza del costume, ignota all'antichità[238]. Mentre alle adultere fu ridotta la pena a due anni di solitudine penitente, i peccati contro natura castigaronsi, senza divario di persone, con una squisitezza di supplizj che a fatica può perdonarsi alla purità del motivo. Nuova cosa erano pure le comminatorie contro l'eresia: ma il volere alla religione della carità e della mansuetudine applicare i regolamenti dalla patrizia severità emanati in sostegno dell'inesorabile religione dello Stato, portò a giustificare le persecuzioni, e offrì l'autorità dell'esempio agl'imperatori germanici, quando, più tardi, statuirono fin la morte contro i miscredenti.

Nei casi di maestà rinasce l'esorbitanza del prisco diritto. La società antica, propensa a tutto idoleggiare, avea divinizzato l'imperatore, in modo che qualunqueattentato contro di esso consideravasi fatto contro la repubblica in lui personificata, e contro la divinità. Enormissimo fra i delitti era pertanto quello di Stato: ma tale qualifica colpiva anche azioni indifferenti, nè soltanto sotto principi tirannici, ma fin sotto quelli che aveano del cristianesimo adottate le esteriorità, non il liberale sentimento. La legge Giulia fa reo di fellonia chi fonde le statue degl'imperatori od «opera alcun che di somigliante»[239]: tanta latitudine nella più formidabile delle accuse! Vi volle un senatoconsulto per dichiarare che non offendeva la maestà chi disfacesse simulacri di imperatori riprovati; e rescritti di Severo ed Antonino per mandare immune chi ne vendesse di non consacrati, o per caso li colpisse d'una pietra.

Una legge imperiale puniva chi mettesse in forse il giudizio del principe o dubitasse del merito de' suoi impiegati[240]: un'altra pronunziò che l'attentare contro i ministri e gli uffiziali del principe fosse misfatto, come il nuocere al principe stesso, del cui corpo son quasi membri[241]; una di Valentiniano, Teodosio e Arcadio costituisce rei di maestà i monetieri falsi[242]: sotto Costanzo reputavasi fellonia l'interrogare indovini sopra lo strillo d'un topo o d'una donnola, e il medicare una doglia con parole da vecchierella[243]. Soffogata la rivolta di Avidio Cassio, s'introdusse di processare anche morti, per incamerarne i beni se convinti[244]. E la confisca era grande stimolo ad abbondare in siffatteaccuse; e v'avea gente apposta (petitorii) che le promovevano, per domandarne in compenso i beni, con un'insistenza mal frenata da ventisei leggi del codice Teodosiano[245].

Quanto di severo aveano statuito sopra tal fatto i predecessori, fu accolto da Giustiniano, tenendo fin memoria del giureconsulto Paolino che accusò di perduellione un giudice per aver deciso in senso contrario ad una legge dell'imperatore: e di Faustiniano, che, avendo giurato per la vita del principe non perdonare al suo schiavo, si credette obbligato a perpetuar la collera per non incorrere in crimenlese[246]. Dimenticò invece che l'imperatore Alessandro Severo avea respinte le accuse indirette di maestà, e Tacito escluse gli schiavi dallo attestare in queste contro i loro padroni[247].

Dove ci si manifesta uno dei difetti principali del codice Giustinianeo, l'avere tramandato ai posteri uno spirito dissonante dall'amore e dalla benevolenza predicate dal Vangelo. L'imperatore dispotico e il ligio suo ministro evitarono d'inserire le leggisediziosedella repubblica, e checchè sentisse di libertà o di privilegi, cancellati o cancellabili dalla tirannide. Di tre soli giureconsulti dell'età repubblicana fecero menzione, e scarsa di quelli fioriti sotto i primi Cesari, larga messe invece cogliendo nel tempo che una turba di forestieri portava a Roma l'omaggio di sue adulazioni: osarono perfino il nome degli antichi giureconsulti lasciar in capo a leggi loro, benchè mutilate o travolte[248],mentre non omettevasi alcuno de' passi che consolidi od esageri i monarchici arbitrj; il che, oltre nuocere allora, innestò un morboso elemento alle costituzioni della nuova Europa, presumendo giustificare la tirannia al cospetto di quelli, per cui son tutt'uno giustizia e legalità. Imperocchè, se lo studio rinnovato del diritto giustinianeo offrì dopo ilXIVsecolo felicissimi concetti d'ordine e d'amministrazione, pregiudicò alla posterità l'idolatrare tutto ciò che Giustiniano avea raccolto della sapienza come dell'imbecillità e ferocia de' suoi predecessori; i principi se ne armarono per menomare le franchigie introdotte dallo spirito de' Germani, dalle immunità ecclesiastiche, dalla feudalità e dai Comuni; si tornò a predicare la pagana onnipotenza del monarca; e i progressi dell'umana ragione furono inceppati dalla pretensione di governare il mondo colle istituzioni di tanti secoli prima, e d'una società e d'una religione essenzialmente differenti.

Non ostante gli errori particolari, non ostante che il Codice di Giustiniano e il Digesto non siano giunti a noi quali erano stati compilati, rimangono il più insigne monumento della sapienza antica, viepiù meraviglioso per tempi considerati d'universale decadenza. E decadenza era veramente, ma solo delle idee antiche, le quali cedevano luogo alle nuove. Il politeismo era perito; perite le favole filosofiche d'Alessandria e le legali d'Atene; perito l'alito esclusivo del patriziato, livellato pur esso nella soggezione alle leggi; perita la fierezza d'un tempo che affiggeva la giustizia a formole morte. Che altro restava se non il cristianesimo? E quanto esso giovasse a migliorare la legislazione ci apparve in tutta questa rassegna, e nelle leggi de' successori di Costantino, che attestano quanto fossero inumane le precedenti.

I tre figli di quello nel 338 ricusavano i libelli infamatorj, lelettere cieche, le accuse secrete, impedendo di procedere sopra tali denunzie[249]. Valentiniano condannò l'esposizione degl'infanti; stipendiò un medico dei poveri per ciascun quartiere di Roma; vietò agli avvocati di ricevere sportule, bastando la gloria di difendere l'innocenza; a tutti impedì lo ingiuriarsi nei dibattimenti; i commedianti, battezzati in pericolo di morte, non si potesse più obbligarli a salire sul palco, nè le figlie delle attrici a seguire la professione materna; istituì scuole, stabilì i difensori delle città, avvocati degli interessi di queste, i quali poteano recar rimostranze ai magistrati civili ed anche al trono. Graziano ai delatori bugiardi infliggeva la pena che sarebbe tocca al calunniato; revocò tutti i privilegi concessi a privati in pregiudizio del corpo cui appartengono; dispensò dall'obbedire ad ordini che i tribunali o i magistrati dicessero aver ricevuto a viva voce dall'imperatore.

Teodosio Magno proibì di sollecitare i beni dei condannati per ribellione, giacchè talora, a forza d'importunità, si otteneva ciò che principe giusto non era in diritto di concedere: la quale ordinanza rattenne dallo spionaggio quei tanti che si faceano delatori per ciuffare i beni dell'accusato. Mentre dapprima gli averi degli esigliati si applicavano al tesoro, egli ordinò fossero divisi tra questo e il reo od i suoi eredi, e che ai figli si lasciassero interi quelli d'un padre condannato a morte. Agli Ebrei fu proibito comprare schiavi cristiani, e ai Cristiani permesso senza misura di affrancare i loro. Dolcezza e umanità prescrisse Teodosio a quei che sogliono averne sì poca, i carcerieri; i giudici visitassero frequente le prigioni, raccogliessero le lagnanze dei detenuti, ed esattamente registrassero le loro imputazioni.Vietò anche il vendere, comprare ed ammaestrare alcuna sonatrice, o invitarla a banchetti e spettacoli, e il tenere musici di professione; contro la quale specie di servi, continui erano in declamare i santi Padri, come semenzajo di scostumatezza.

Una legge d'Onorio vietava il traffico a persone di qualità, non perchè disonorevole, ma perchè aveano agevolezza di far torti agli inferiori: un'altra permetteva a chi trovasse leoni sulle proprie terre, d'ucciderli, non però di prenderli vivi per farne mercato; preferendo ai piaceri imperiali il vantaggio de' popoli. Più ricordevole è quella che impone, i prigionieri ogni domenica sieno tratti fuori dai giudici, per sapere se ebbero ogni necessità, e mandati al bagno; se poveri, siano alimentati dal pubblico: e di questa legge raccomandava l'adempimento a' vescovi, dai quali probabilmente gli fu suggerita. Un'altra ordina ai medesimi di prender cura non sieno maltrattati gli schiavi cristiani tornanti alle case.

I due Valentiniani aveano introdotto di liberare al giorno di Pasqua i carcerati per delitti non gravi[250]. Dipoi Valentiniano III proferiva che alla maestà regia convenisse dichiarare «anche il principe esser tenuto alle leggi, e che l'autorità di lui dipende dall'autorità del diritto, più che l'imperare essendo cosa magnifica il sommettere il principato alle leggi». In conseguenza proibiva a tutti quel tanto che voleva non fosse lecito neppure a lui stesso; e notificava che, salva la riverenza dovuta alla maestà sua, non avrebbe sdegnato litigare coi privati al medesimo fòro, ed esser giudicato colle leggi medesime[251].

Alla rugginosa originalità romana, e ai sistemi non più confacenti colle abitudini contemporanee, Giustiniano più non doveva i riguardi cui Costantino si trovò astretto; alla lettera che ammazza sostituiva lo spirito che vivifica; dai giureconsulti classici estrasse quanto gli parve di diritto cosmopolitico, e ripudiò quel che fosse meramente romano, non esitando ad alterarne i testi per emancipare le leggi da una tutela retrospettiva. Cominciando dal nome di Cristo e dall'augusta Trinità, professava che l'autorità deriva da Dio; riconosceva la Chiesa coll'accettare la fede da questa consacrata; da tal fede dedusse quanto ha d'originale la sua compilazione, l'eguaglianza degli uomini, la giusta democrazia, la rintegrazione della persona morale, sicchè non si guardasse la Casta o la tribù o la famiglia, ma l'individuo. Forte abbastanza per trarre le conseguenze dalle premesse cristiane, si fece uom dell'avvenire, intento sempre a trovare qualche miglioramento conforme alla natura e al progresso[252]e incessantemente accostò il diritto al tipo semplice e puro del cristianesimo: teologo ancor più che giureconsulto.

Insomma la giurisprudenza, unica scienza vera e particolare del popolo romano, estese a tutta l'umanità il diritto equo e buono, e aprì la società moderna col rendere individuale e potente il diritto, formolandolo in un capolavoro della logica. Vero è che l'ingegno non produce moralità, e il difetto di quell'opera consistette appunto nella prevalenza della logica; ma parte sempre maggiore di spiritualità vi s'introdusse dacchè coi giuristi cooperarono i teologi a redimere il mondo dalla legale oppressione per vie differenti. Però il diritto avea già fatto sforzi per separarsi dall'elemento teocratico e aristocratico, ed assumere esistenza indipendente; lo perchè al cristianesimo costò maggior fatica il dominarlo. Ma da quell'ora trovansi a contatto, e spesso a conflitto la ragion civile colla canonica; e l'effettuare il principio eminentemente cristiano che tutta l'umanità abbia diritto alla giustizia, alla simpatia, alla libertà, sarà l'opera di tutto l'avvenire: opera lenta, tergiversata, incompresa, fin maledetta, ma che si compie fra gli errori degli uomini e sotto l'occhio della Provvidenza.


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