LIBRO OTTAVOCAPITOLO LXXXI.Origine dei Comuni.
Un pregiudizio attaccatoci da moderni scrittori confonde il Comune colla repubblica, la libertà civile colla libertà politica; onde, al nominare l’istituzione dei Comuni, immaginiamo una di quelle formidabili sollevazioni del dolore irritato, ove le plebi insorgessero contro i governanti, risolute di partecipare ai diritti politici di questi.
Nulla di ciò. Erano i deboli, che aspiravano ai diritti dell’umanità, a scuotersi di dosso il giogo feudale divenuto intollerabile, staccarsi dalla gleba, tornare liberi della persona, degli averi, della volontà, unendosi coi signori sotto una comune giustizia. In Italia queste franchigie crebbero fino a costituire gloriose repubbliche; in Francia, al contrario, diedero fondamento all’autorità monarchica; in Inghilterra i Comuni si congiunsero coi baroni onde fare a quella contrappeso; insomma possono associarsi con qual sia forma di governo, essendo il Comune un’estensione della famiglia, anzichè uno sminuzzamento del principato.
L’origine de’ Comuni è uno dei punti che più vennero esaminati e controversi, dopochè le molte carte tratte in luce, e l’esame de’ varj elementi della vita sociale mostrarono l’importanza di quella oscura transizione dal vecchio mondo al moderno, donde cominciò ilmedio ceto, o, come dicono, il terzo stato, che in sostanza è il popolo d’oggi. Gli scrittori municipali troppo poco s’avvidero dell’interesse che ispirerebbe ai loro racconti il tratteggiare la vita interna e il particolare incremento degli uomini e della società comunale: sicchè noi non abbiamo, ch’io sappia, la compiuta storia d’alcun Comune. Il Sismondi saltò di netto la quistione, che pur era capitalissima in una storia delle repubbliche. Il Muratori adunò preziosi documenti, ma non ne dedusse un concetto generale e coerente, pur in massima allineandosi co’ suoi contemporanei nel credere che i Comuni nostri fossero una continuazione degli antichi. Ciò fu sostenuto incidentemente da molti e con erudizione dal Savigny e dal Pagnoncelli; il quale avrebbe avanzato assai questo tema se avesse meglio distinti i tempi. Altri sentirono col Raynouard, che in Francia, e principalmente nella parte meridionale, vedea le antiche municipalità sopravivere al naufragio barbarico, e al lentare dell’oppressione rigalleggiare per formare il Comune[1]. S’egli in ciò (come in quella sua lingua romanza, alla quale pur aderirono spensieratamente altri Italiani) abbia recato un’erudizione di buona lega, se con rettissima coscienza sostenuto un paradosso, non è qui luogo a discuterlo: basti che in quistioni sì delicate bisogna stare guardinghi di non attribuire un senso generale a ciò ch’è particolare, nè applicare ad una nazione quel che in un’altra si avveri.
V’inciamparono in senso opposto i Tedeschi, sostenendo i Comuni nostri figliati dalla società germanica; essere in ogni città rimasti uomini della stirpe conquistatrice, e in conseguenza liberi, sebbene non possessoridi feudi, e dipendenti soltanto dal re; i quali moltiplicaronsi mediante le emancipazioni ed il commercio, tanto che il loro Comune esclusivo divenne il nuovo Comune generale[2].
L’eclettismo, riprovevole quando assonni in mezze verità gli spiriti non bisognosi di profonde convinzioni, merita lode quando, nessuna escludendone, tutte le pondera senza predilezione, onde raggiungere la certezza relativa dove l’assoluta è inarrivabile. E in Italia appunto tutti que’ sistemi hanno alcuna parte di verità, attesa la diversissima sorte che corsero i paesi nostri, da diversissimi elementi derivando.
Prima di Roma, l’Europa civile era disposta in municipalità sovrane, mai non essendosi alzato un grande impero che le singole riducesse ad unità di legge e di amministrazione; e in ciò risiede la capitale differenza dei popoli nostri dagli asiatici. Roma stessa fu un municipio, il quale prevalse dapprima agli altri italici, poi a tutti d’Europa, e quei governi parziali restrinse all’amministrazione civile. Tali noi gli abbandonammo allo sfasciarsi dell’Impero; tali li trovarono i Barbari. Questi forse lasciarono sussistere qualche forma di regime comunale, non già per generosa indulgenza, ma per ignoranza e per difetto d’ordini surrogabili; ma se permisero alla stirpe vinta qualche resto di paesano reggimento,non potè essere che ristretto e precario quanto il portava una militare oppressione. Tassarsi fra loro per conservare un ponte, una via; eleggere chi riscotesse le taglie imposte dal vincitore; congregarsi per nominare i parroci e i vescovi; qualc’altro atto di non maggiore rilievo, erano per avventura i soli residui di costituzione cittadina. Vero è che ogni memoria quasi ce ne manca nel IX e X secolo[3]: ma di quant’altre cose non è allora interrotta la ricordanza fra tanto scompiglio e sì poche scritture?
Nè questa persistenza sotto i Barbari parrà fuori di buona congettura a chi veda persino i Turchi abbattereamministrazione, istituzioni, costumi, gerarchia dell’impero orientale; eppure ai tributarj non imporre nè le loro forme amministrative, nè la legge civile, talchè le istituzioni adottate dai raja si mantennero indipendenti affatto dal canone musulmano.
Quel che meno comprendo è come mai il Comune potesse conservarsi sotto le sbricciolate dominazioni feudali, quando ogni villaggio avea, direi quasi, un re che immediatamente amministrava, giudicava, provvedeva; e forse perì del tutto il sistema comunale ove il feudalismo si assodò. In Italia, per altro, a conservarne almeno la memoria valse il non esservi mai caduto in totale dimenticanza il diritto romano, il quale forse si insegnò sempre nelle scuole, certo modificò le barbare legislazioni, spesso fu applicato nelle decisioni dei tribunali, massime degli ecclesiastici. Un codice romano del secoloIXoXnell’archivio di Udine mostrerebbe magistrati municipali, e che le città avessero decurioni, nominassero giudici per amministrare la giustizia e per sovrantendere ai beni ed alle entrate loro, con giurisdizione però dipendente dalla pubblica, e limitata agli affari civili dei Romani, cioè dei vinti, e ai minori delitti delle classi basse[4]. Ma, qual l’abbiamo alle stampe, quel documento è rozzo e incoerente, nè tampoco sappiamo per qual paese venisse compilato.
Alle città che rimasero sottoposte ai Greci era stata, pel codice Giustinianeo, tolta la scelta de’ proprj magistrati, che costituisce il privilegio capitale del Comune. Ma molte, inviolate dai Barbari, dall’impero grecodipendeano di mero nome; onde non v’è ragione che n’andasse abolita la costituzione comunale. Tali ci pajono Roma, Gaeta, le isole venete, ove, allo sfasciarsi dell’Impero, le curie presero le redini, l’amministrazione traducendo in governo. Gl’imperanti di Costantinopoli, che agio, che forza aveano per provvedere a queste disgregate provincie? onde anche quelle che stavano a loro obbedienza, si videro spinte ad amministrarsi e difendersi da sè. A tal uso applicarono il tributo che riscotevano col metodo antico; come ebbero erario, così formarono una milizia; regolarono la polizia; fecero anche decreti quando li sentissero necessarj. Il duce che soleva essere mandato da Costantinopoli, fu eletto fra cittadini, a nessun più importando di venire fin qui ad una dignità di molto peso e di scarso profitto; poi ogni legame andò sciolto in tempi di vacanza o di anarchia, e definitamente nella guerra che gl’imperatori teologastri indissero alle sacre immagini; talchè ne uscì un governo affatto a popolo.
Questi vivi e vicini esempj e le non cancellate reminiscenze poterono nutrire o ridestare il desiderio della libertà ne’ residui Italiani, appena l’oppressura si rallentasse a segno, che non dovessero pensare unicamente alla vita e alla sicurezza.
Ma non dal solo elemento romano costituironsi i Comuni; bensì, come ogni altra cosa del medioevo, dal germanico insieme e dal cristiano. L’invasione dei Longobardi avea ridotto i natii a condizione quasi servile; esclusi interamente dal governo perchè esclusi dall’armi, restavano uomini altrui, mentre i conquistatori formavano la classe dei liberi, de’ quali soli la legge prendeva cura; e non si disse più un cittadino milanese o bergamasco, ma soltanto un Longobardo o un Romano. Altrettanto seguitò sotto i Franchi; ma la prosapia vinta fu più ravvicinata alla vincitrice, giacchè si prefisseun guidrigildo anche sulla vita e sulle offese recate ai Romani; e se ciascuna stirpe conservava le leggi proprie, i capitolari emanati dai Carolingi obbligavano tutti; allo stesso diritto longobardico faceansi glosse e commenti di senso romano, alterandoli per modo che, restando longobarda la legge, romanamente giudicava il fôro.
Spezzatosi l’impero di Carlo Magno, coll’estendere dei feudi si spegnevano le differenze d’origine, poichè l’uomo non era più longobardo o franco o romano, ma del tal feudo o del tal signore; e nell’autonomia, propria di ciascun feudatario, restava assorta la varietà di diritti. I feudi passo a passo s’intrusero anche nelle terre dominate dai Greci, massime dopo la conquista dei Normanni; sicchè per la più parte d’Italia restò mutata la natura delle proprietà, e ciascuno fu l’uomo del proprio terreno, e corse la fortuna di quello.
Ciò in campagna. Ma delle città le più non dipendevano da un feudatario, bensì da un conte, magistrato regio. I conti si rendeano sempre meno dipendenti da imperatori fiacchi e distanti; onde screditavasi l’autorità regia, mentre invigoriva la feudale. Squarciato il corpo politico in infiniti brani si può dire indipendenti, e scomposta l’unità governativa, i grandi vassalli operavano di pieno arbitrio nella loro giurisdizione, quasi la tenessero non dai re, ma in patrimonio; negli interregni strascinavano in lungo la nomina del successore, e lo desideravano debole perchè non pensasse a ricuperare il ceduto od usurpato dominio. Duranti poi le violenze che descrivemmo fra l’Impero e la Chiesa, tutto andava in frazioni e sêtte, che ondeggiavano a seconda dei capi e degli accidenti; nè ben accertandosi qual fosse il re legittimo, se ne togliea pretesto di non obbedire a nessuno, o poneasi la docilità a prezzo di crescenti privilegi.In società d’origine feudale, stante il generale principio che ogni podestà emana dal re, nessun diritto si trova che non sia privilegio e concessione; lo saldano, lo garantiscono, lo dilatano, ma sempre come concessione. Laonde la libertà cui allora si aspirava, non era un governo fondato sull’assenso di tutti i membri del corpo sociale adunati, ma un privilegio concesso ad alcuni in particolare.
Sarebbesi allora potuto scomporre affatto la monarchia, ma le città non sentivano ancora la propria forza; i gentiluomini e la nobiltà inferiore, discendenti dai primitivi conquistatori, temeano che il cessare di essa non li riducesse dipendenti da altri nobili, sicchè preferirono di cercare dal re immunità, cioè d’esercitare giurisdizione sulle proprie terre o sui proprj dipendenti, senza che il conte regio vi potesse. Primi a domandarla furono gli arimanni[5], cioè uomini liberi, residuo dei conquistatori, non legati a verun feudatario, e protetti dal conte come appartenenza del re; poi i monasteri, i corpi d’arte, gli ordini cavallereschi. Re e gran signori non rendeansi malagevoli ad emanciparli, contenti anzi di far con ciò acquisto di sudditi per sè, eindebolire i vassalli dipendenti. I feudatarj poi e i vescovi domandavano immunità più estese, cioè che il conte regio cessasse da ogni giurisdizione anche sovra i liberi, abitanti nel loro terreno, nel quale ne istituivano una loro propria, dove erano richiesti alla pari e i liberi discendenti dai conquistatori, ed i villani e censuali, gente per lo più romana. Eccovi un embrione del Comune.
Stanno dunque a fronte molti poteri. I re, mirando a ridurre in prerogativa monarchica il primato feudale, desiderano comandare direttamente al popolo senza l’interposizione dei baroni, e perciò quello da questi emancipare. I baroni, all’opposto, eransi affaticati ad assicurarsi l’indipendenza e convertire il politico dominio in reale e personale privato, e v’erano riusciti col rendere vitalizj i feudi, poi ereditarj. Da ultimo i vinti, non gravati più dal peso sproporzionato di un potere centrale, ridestavansi per conservare o ricuperare i possessi antichi, le leggi non dimentiche, la contrastata religione, partecipare ai privilegi dei vincitori, ed essere considerati pari alla gente dominatrice ne’ servigi e nella giustizia. In Francia si strinsero attorno al re, che venne per tal modo via via rinforzandosi: in Italia non poteano altrettanto, perchè la regia era accoppiata all’autorità imperiale, che si mutò da Franchi a Italiani, poi a Tedeschi, controbilanciati sempre dai papi e dai grandi vassalli.
Mentre a questi dava rinforzo la lontananza del principe, gl’indeboliva l’aumentarsi dei piccoli feudatarj e il prevalere degli ecclesiastici, che, come ogni altra cosa d’allora, aveano preso sembianza feudale, cioè congiunto ai possessi la sovranità. La Chiesa è costituita con forme a popolo; assemblee, rappresentanza, giurisdizione propria mantenne anche sotto ai Barbari; unica aveva asili contro la prepotenza, richiami controla tirannia. Il popolo dei vinti, privo d’ogni diritto legale in faccia al conquistatore, più volentieri recava le sue querele ai sacerdoti che non ai baroni; a chi le giudicasse per prudenza e per leggi scritte, che non a chi le recideva a colpi di sciabola; onde l’autorità ecclesiastica erasi ingrandita perchè popolare. L’innalzarsi dunque del clero importava sollievo del popolo; e tanto avvenne allorchè, sotto ai Franchi, esso diventò essenziale elemento della civile società, e i vescovi entrarono nelle assemblee legislative, e finirono col signoreggiarle. Venuti di tanto peso nelle pubbliche rivolture, ottennero dai re l’immunità dei proprj possessi, indi delle città ove sedevano, per modo che al conte più non restasse giurisdizione, ma fosse trasferita nel vescovo. Così la esercitavano sopra i liberi borghesi, i quali non godeano rappresentanza nella costituzione, ma crescevano d’importanza col crescere del commercio e delle industrie.
Il primo esempio sicuro d’immunità in Italia è di Carlo il Grosso, che al vescovo di Parma concede di «giudicare, definire, deliberare, come il conte del nostro palazzo, tutte le cose e le famiglie, sì de’ cherici come di tutti gli abitanti d’essa città». Lamberto imperatore a Gamenulfo vescovo di Modena nell’898 confermava tutti i possessi, e che,secondo il costume delle altre chiese, gli affari della modenese siano esaminati da persone idonee e veraci, fin alla piena giustizia; nè alcun conte pubblico o curatore della repubblica vada a cercar ragione ne’ monasteri o nelle chiese, o ad esigere fredi e tributi nei possessi, o farvi mansioni e parate, o levarne statichi, o pignorare od obbligar uomini, siano servi o liberi, nè condurli in oste o chiederli d’illeciti servizj; nella città stessa continuino ad esservi chierici che stendano libelli e citazioni negli affari ecclesiastici; possa la chiesa, invece del re, esigereil censo dovuto dalle strade, porte, ponti, e da quanto già pagavasianticamentealla città e ai curatori della repubblica; e cavar fossi, costruire mulini, eriger porte e forti a due miglia in giro, e aprire e chiudere l’acqua senzapubblicaopposizione[6].
Nel 904 re Berengario privilegiava il vescovo di Bergamo di riedificar le mura della sua città a riparo dagli Ungheri, dovunque esso vescovo e i suoiconcittadinicredessero necessario; e a lui assicurava la libera giurisdizione sopra la città e i distretti[7]. Ottone II nel 973 concedeagli di nuovoomnes districtiones et publicæ functiones villarum et castellorum, quæ sunt in circuitu ipsius civitatis de eodem comitatu pertinentes, usque ad spacium et extensionem,per omnes partes ejusdem civitatis, trium miliarium, fin ad Aciano e Seriate; inoltre la val Seriana fino alla Camonica. Enrico III nel 1041 confermava a quel vescovo tutto il contado bergamasco sino alla Valtellina, all’Adda, all’Oglio, a Casal Butano, con piena autorità di fare e disfare, senz’essere impedito da veruna autorità superiore.
Ottone il Grande aveva largheggiato di tali concessioni a segno, che ne fu tenuto l’autore universale: al vescovo d’Acqui assicurava la giurisdizione della città e di quattro miglia in giro[8]; a quel di Lodi, l’esenzione per sette miglia; per tre miglia a quel di Novara[9]; per cinque a quel di Cremona; e così a Reggio, a Bologna, a Como, il cui vescovo ebbe anche il contado di Bellinzona; quel di Firenze credeva pure aver da lui ottenuto la giurisdizione di sei miglia.
Al vescovo di Pavia nel 977 Ottone II concedeva e confermava i possessi e il dominio, e checastella, ville, eidem episcopo subjecta, ita sub ditione episcopi maneant, ut residentes in eis ad nullius hominis placitum eant neque distringantur: sed si quis ab eis legem poposcerit, presentia ejusdem episcopi vel ejus missi justitiam quam exigent accipiet[10]. Anche nel diploma del 1004 di re Enrico, attesi i molti litigi e scismi, che dalla parte del conte venivano alla chiesa,è concesso al vescovo il muro di Parma, il distretto, il teloneo e ogni funzione pubblica nella città e fuori sin a tre miglia in giro[11]. Morto il conte, Corrado Salico nel 1035 estese a tutto il contado la giurisdizione del vescovo.
Guido vescovo di Volterra sporgeva querele contro il conte e gli altri ministri pubblici per la fierezza con cui esigevano dal clero e dai loro servi i diritti regj: laonde Enrico III nel 1052 lui e il clero esentuava dai conti, autorizzando il vescovo a trarre a sè le cause in tal materia, e definire le contestazioni mediante il duello. Più tardi da Federico Barbarossa il vescovo Galgano ebbe titolo di principe, e il governo della città e di molti luoghi, l’elezione dei consoli e la zecca, retribuendo al regio erario sei marchi d’argento.
Nel 1055 Eriberto vescovo di Modena, coicittadini suoi, invocò da Enrico III di poter riedificare, fortificare, ingrandire essa città; e quegli il permise, concedendone al vescovo tutte le regalie e la giurisdizione, pure confermando alla chiesa e ai cittadini le buone consuetudini antiche: ai quali cittadini presenti e futuri concede di derivar canali dalla Secchia, dalla Scultenna e da qualunque altro fiume[12].
Enrico IV confermava a Landolfo vescovo di Cremona la giudicatura della città e di cinque miglia incircuito, già attribuitagli da’ suoi antecessori[13]. A Gregorio vescovo di Vercelli concedeva Casale, Olceningo, Oldenigo, Momolerio, Scherino, Rodingo,con tutti gli arimanni e con quanto spetta al contado[14], vale a dire le giurisdizioni che il conte esercitava, fra cui era quella sugli uomini liberi. Molti abitanti di Treviglio, borgata della Geradadda, si sottoposero alla badia di San Simpliciano in Milano, e nel 1081 Enrico confermava questo fatto, e che essi e i loro figli o discendenti rimanessero perpetuamente in podestà di quel monastero, non dovendo più alcuna funzione pubblica od angaria o altro servizio a chichefosse, eccettuato il fodero al re quando venga in paese, e la sculdassia ai conti ogni anno[15].
Talvolta queste concessioni davansi in premio di prestato favore, tal altra per castigare un conte sleale: e poichè ogni giorno cresceva il numero de’ semplicicittadini, i quali, invece del magistrato regio, si mettevano in tutela de’ signori immuni, i re non iscapitavano gran fatto col cedere ai vescovi i contadi, che ormai non teneano dipendenti se non di nome.
Ecco dunque città e borgate dalla giurisdizione del conte passare a quella del vescovo o d’un monastero; e mentre dapprima la popolazione restava divisa fra dipendenti dalle chiese e dipendenti dal re, fra la giurisdizione laica e l’ecclesiastica, vennero a formare un Comune solo conquistati e conquistatori; nobiltà feudale e semplici liberi si trovarono chiamati al medesimo tribunale; e gli scabini dei nobili e quelli dei liberi costituirono un collegio unico, sottomesso al vicario secolare del vescovo, detto l’avvocato o il visdomino o il visconte appunto perchè esercitava gli uffizj devoluti una volta al conte.
Il vescovo di Mantova era stato fatto immune da Ottone III nel 997, col diritto di nominare avvocati e batter monete; e nel 1084 Ubaldo vescovo, costituendo visdomino un suo nipote, divisava i diritti attribuitigli. I quali sono di andare per tutta la diocesi di qua e di là dal Po, tenendo albergaria e placito, esaminando e definendo discordie, liti, offese personali e reali, infliggendo la pena a sua volontà. Tutto il denaro percepito in tali operazioni lo lascia a lui, e un terzo del ricavo della pesca, dell’investitura, degli approdi, dello sterpatico. Da ciascuna masseria del vescovo abbia due majali grossi, e così la decima delle giumente e dei porci di tutte le terre vescovili. Promette che gli uomini di lui non saranno giudicati dal vescovo nè da’ suoi successori o messi o gastaldi o decani, nè richiesti al placito, a prestar garanzia o albergo o fodro[16].
Al popolo tornava vantaggio dall’essere i contadiattribuiti ai vescovi piuttosto che ai conti, crescendo probabilità di vederli affidati al merito, anzichè distribuiti dal capriccio della nascita o dalla volontà d’un re straniero; e se la plebe e i manenti restavano ancora senza diritti nè rappresentanza, ne migliorava la giustizia, che è il bisogno più immediato de’ popoli.
La decisa predilezione del clero pel diritto antico indurrebbe a credere che le forme municipali romane, dove ancora sopraviveano, si sodassero dacchè il vescovo si trovò investito del governo cittadino. Ma poichè ogni cosa aveva a conformarsi al reggimento che unico allora si conoscesse, i vescovi, fatti conti delle città, ridussero a feudali le cariche municipali, alterandone la natura senza forse annichilarle.
Pertanto dal vescovo dipendevano le città e i beni immuni; dal conte il resto, cioè la campagna, la quale da ciò prese il nome di contado. Ma que’ beni immuni trovavansi intarsiati ai contadi per modo, che vescovi e signori s’impacciavano a vicenda nell’esercizio della mal determinata giurisdizione. Tendevano i primi a dilatare la propria anche sul contado; i signori vi si opponeano, e cercavano ingrandire a spese de’ vassalli minori: sicchè la lotta intestina discendeva sino agl’infimi elementi della società. Epperò Corrado Salico emanò la famosa legge dei feudi (t.V., p. 443), per cui anche i piccoli passassero in eredità, e non si potessero togliere se non per sentenza degli scabini.
Si trovava allora il dominio feudale partito fra i capitanei o valvassori maggiori, immediatamente investiti dalla corona; i valvassori, cioè vassalli de’ capitanei; e i valvassini, che ritraevano dai predetti. Valvassori e valvassini, assicurati d’esistenza indipendente, più non furono stromenti agli arbitrj de’ vescovi, i quali non poterono, come in Germania, riuscire principi ecclesiastici.
Ma altrove i nobili vassalli e i semplici liberi, formato il Comune, aveano costituito rappresentanti e giudici proprj, che equipollevano alla curia vescovile, e indipendentemente da questa assumevano aspetto di civile ordinanza. Altrove ancora la gente raccoltasi sopra terre di un feudatario, crescendo di ricchezze per l’industria, e a quello rendendosi necessaria, lo costringeva a concessioni, che non davano la civile indipendenza, ma favorivano il prosperamento e l’importanza del Comune.
Scomposta ogni centrale potestà per lasciar solo associazioni limitatissime e poteri meramente locali, più facilmente poterono costituirsi da sè le città, nelle quali gli uomini trovavano maggior numero d’interessi comuni. Queste allora ebbero giurisdizione propria, e l’affidarono agli scabini, del che ricrebbe il terzo stato; e nobili e liberi venendo abbracciati nel Comune medesimo, cioè sotto comune giustizia, mozzavasi la prerogativa feudale, atteso che, chi bisognava di sicurezza, non andavala a chiedere sotto la rôcca d’un barone, ma tra le mura d’una città.
Benchè il feudalismo togliesse importanza alle città, le nostre non la perdettero mai, ed erano abitate da ricchi e nobili col nome di arimanni[17], i quali anzi costituivano un’università o corporazione, e avevano possessi e ragioni comuni. Nel 1014 Enrico II agli arimanni della città di Mantova e d’altri luoghi confermava i possedimenti con tutte le loro eredità paterne o materne, e i beni comunali e il teloneo e ripatico a Garda e Lazise e Riva, e che niun magistrato li turbasse. I cittadini di Mantova, cioè gli arimanni abitanti in essa città, ricorsero a Enrico III contro le eccedenti esazioni e gl’importuni aggravj (superstitiosas exactioneset importunas violentias); ed esso decretò che queste cessassero e s’abolissero radicalmente, e nessuna autorità grande o piccola si mescolasse dei costoro beni comuni, de’ benefizj precarj o livelli, de’ servi, delle ancelle, o d’altro qual fosse loro possesso mobile o immobile. Tanto confermava Enrico IV il 1091, volendo avessero «la buona e giusta consuetudine che ottiene qualunque città del nostro impero». Donde parrebbe che gli arimanni avessero una tal quale signoria di Mantova[18].
Il Gennari, negliAnnali della città di Padova, sotto il 1077 adduce un placito ivi tenuto avanti a due messi regj, al conte della città Ogerio avvocato, e a varj giudici e buoni uomini. Ai quali Giovanni abate di Santa Giustina dichiarò come i cittadini dentro e fuori della città gli avevano intentato lite (cives vel intra civitatem vel extra nobis intentionem mittunt) circa al possesso della val del Mercato e del prato col Zairo, dell’acqua del fiume Rodolone, e degli altri possessi del monastero. Fu dato torto ai cittadini, ed obbligati all’intera cessione; la quale fecero col prendere una lunga verga, e trasmetterla al vescovo, che la consegnò all’abate.
Anche nel peggior tempo del dominio militare questi arimanni formavano tra loro dellegilde, le quali nonm’hanno aria di fraternite religiose, bensì di quelle associazioni, di cui maggiore si sente il bisogno quanto più lentato è il legame sociale. In effetto esse fecero paura ai forti; e Carlo Magno decretava che «nessuno presuma far giuramento per gildonia; se vogliono disporre delle limosine per incendj o naufragi, il facciano in altro modo che giurando». E più rigorosamente Lotario I: — Non vogliamo che alcuno per giuramento nè per obbligazione faccia gildonia; e se l’oserà, chi primo ne diede consiglio venga dal conte mandato a confine in Corsica, e gli altri paghino multa»[19].
Ripetiamo che qualche rappresentanza il popolo aveva sempre goduta in faccia alla Chiesa; e a tacere le lettere di Gregorio Magno già indicate (t.V, p. 133), il Diurno Romano offre la formola, con cui il clero e il popolo invocano dal papa e dal metropolita che confermi il vescovo da essi eletto: all’elezione di Guido vescovo di Piacenza il 904, sono sottoscritti preti, diaconi, suddiaconi, acoliti, e infine ventiseie populo[20]: Giovanni vescovo di Modena nel 998 faceva al monastero di San Pietro una donazione con notizia e consenso dei canonici, de’ militi e del popolo: l’anno stesso in Ravenna si tenne un placito,assistentibus in judicio pollentibus et bonæ opinionis et laudabilis famæ viris de civitate Ravennæ[21]; e nel 1004 Turbino giudice di Cagliari,col consenso de’ suoi parenti e di tutto il suo popolo, donava alcuni dazj ai Pisani amici suoi, affinchèquel popologli fosse amico[22].
Ecco qui pure una rappresentanza e un esercizio di diritti comuni, che avviava all’emancipazione. Viepiùvi condusse l’essersi nella città pel commercio formate compagnie, le quali offrivano l’embrione d’un governo a comune, e poteano divenir tali per poco che si ampliassero.
Una lapida sotto al portico della notabilissima cattedrale di Lucca riferisce come nel 1111 i cambisti e mercanti, che allora stavano di bottega nella corte di San Martino, ove pure gli alberghi de’ forestieri, giuravano di non far frode[23]; antichissima sistemazione del commercio in consorzj, con consoli per risolvere i litigi.
Già nel 1046 Enrico IIIconfermavaagli abitanti della bergamasca val di Scalve il diritto di negoziar di ferro per tutto l’impero, col solo aggravio di mille libbre di ferrosecandum suorum parentum morem; nessun duca, marchese, vescovo, conte o altra qualsiasi personahominibus in prædicto monte Scalvi habitantibus audeat aliquam molestiam aut aliquam superpositam inferre; e a chi violi l’ordine commina cento libbre d’oro, metà da darsi alla Camera,et medietatem prædictis hominibus. Poi nel 1091 nella città di Bergamo tenendo placito il conte Corrado, messo regioad justitias singulorum hominum faciendas ac deliberandas, con molti giudici e conti e col vescovo, gli si presentarono alcunivicini et consortes de loco Burno, che è in val Camonica, e gli chiesero pronunziasse un bandosuper nos et super nostros vicinos vel consortesa proposito del monte Negrino, che era stato ad essi usurpato da quelli di val di Scalve: e il conteCorrado gli esaudì[24]. Non sono queste evidenti forme comunali con possessi consorziali? I querelanti nel loro libello citano una decisione già riportata anteriormente; e come in tali litigicentum quinquaginta librarum denariorum mediolanensium veteris monetæ inter judices et advocatos dispendio in Bergamo perpessi sumus damnum; e gli Scalvini usarono ad essi prepotenze molte, onde reclamano giustizia,quia dedecus est omnium nostrum.
Esempj di simili comunanze ricorrono in Toscana, ove nel 1004 Filippo di Fidante e Benedetto di Martino furono nominati consoli del comune ed università di Monte Castelli[25]. Chiavenna, borgo della diocesi comasca, situata allo sbocco di due valli che mettono ai paesi transalpini del Reno e dell’Inn, faceva una concordia, citata già come antica nel 1155, tra gli abitanti suoi e quelli del vicino Piuro, per la quale quattro uomini di ciascuno di essi giuravano di guidare i due Comuni e le persone e i beni loro con buona fede e senza frode in pace ed in guerra, non usurparsi roba alcuna, ma d’ogni acquisto ripartire tre quarti a’ Chiavennaschi, uno a’ Piuriesi, e nell’eguale proporzione le spese[26].
N’era vantaggiata l’industria; e poichè essa è gran conduttrice di libertà, si cominciò a levar lamenti delle violenze che turbavano il commercio; i lamenti procedeano a minaccie; e se queste non trovassero ascolto, riuscivano in aperta rivolta, cacciando gli esattori e gli espilatori del barone, assalendone anche il castello, e opponendogli barricate e mura; e unitisi sulla piazza del mercato o nella chiesa, gl’interessati giuravano sostenersi contro chiunque pretendesse sopraffarli. E a noi si fa credibile che uno de’ più efficaci addirizzi a costituire i Comuni fossero appunto le società mercantili e artigiane, che trovandosi già ordinate con una gerarchia, con regolamenti, con statuti[27], con cassa,non aveano a dare che un passo per chiedere di partecipare coi nobili al Governo.
Talvolta i re medesimi ne’ loro bisogni esibivano di vendere le regalìe, cioè dogane, zecche, mercati, pedaggi; e i Comuni s’affrettavano a comperarle, o le ottenevano in premio della fedeltà e del favore prestato. Tal altra i grandi vassalli insorgevano contro dei vescovi, e gli uni e gli altri armavano i cittadini, che per tal modo venivano a conoscere le proprie forze, e invocavan diritti, in prezzo degli offerti soccorsi. Nella contesa, capitanei e vescovi apprendevano che ricchezza principale era l’abbondare d’uomini, lo perchè ne favorivano l’incremento sminuzzando i possessi, e contentandosi d’una tenue prestazione, purchè vi andasse congiunto l’obbligo di servire nelle milizie.
Stiamo dunque a gran pezza da chi crede che i Comuni derivassero da generosità dei re, o da accorgimento loro politico. Erano conseguenza del risorgimento popolare; ma i diritti che i liberi traevano in campo, non erano astrazioni costituzionali, e accademici divisamenti repubblicani, bensì un richiamo alle norme dell’umanità, a quella libertà d’innocui atti, di cui ciascuno sente mestieri come dell’aria. L’associazione dirigevasi non a riforme amministrative, ma ad acquistar forza per diminuire la propria servitù; specie di mutua assicurazione delle inferme moltitudini contro i pochi armati. Non che fosse rivoluzione contro il Governo regio, a questo appoggiavansi coloro i quali scotevano il giogo feudale. E poichè il feudatario, il re ed il vescovo trovavansi spesso a cozzo, e dividevano tra sè i possessi e le città, all’uno ricorreva chi fosse malcontento dell’altro, sicuri di trovarlo favorevole, non per generosità ma per proprio interesse.
Neppure fu una rivoluzione sola che mutasse la forma politica, giacchè non v’aveva un potere unico daabbattere; e a ciascun Comune sovrastando un signore particolare, in ciascuno richiedevasi una particolare rivoluzione. Variissimi dunque erano gl’impulsi, variissimi i mezzi e i risultamenti, e molto vi poteva il caso, nè sempre riuscivasi all’intento; ma la libertà, fallisca cento volte, non però dispera.
Sarebbe peraltro stato difficile strappare ai feudatarj anche sì poco, quando essi soli e i loro castelli fossero stati muniti, e tutto il resto inerme; atteso che la forza brutale può a lungo conservare gli ordini più repugnanti alla ragione. Ma allorchè gli Ungheri avevano passato le Alpi, non si potè combattere in campagna rasa e con eserciti ordinati le loro bande scorridore, ma dovette munirsi ciascun villaggio, ciascuna casa, ciascuna persona; le città rinnovarono le mura, diroccate dai Barbari o sfasciate dal tempo[28]; ogni monastero, ogni borgata scavò una fossa, rizzò uno steccato; e le armi, adoperate soltanto dagli uomini del feudatario e per suo cenno, si affilarono per l’individuale sicurezza. Qual cosa infonde tanto coraggio, quanto il conoscere di bastare alla propria difesa? e i nostri padri, che si erano misurati contro l’Unghero, più non temeano d’affrontare la masnada del vescovo o del castellano.
Di più, in Italia l’aristocrazia non avea messo così robuste radici come oltr’Alpi; e nella vasta Lombardia soli forse il marchese di Monferrato e il conte di Biandrate estendeano tanto i possessi, da abbracciare borghi e città. La supremazia che i re di Germania pretendevanoqui, era d’opinione più che di forza. Dalla lontananza o dalle guerre proprie erano impediti di venirvi sovente in persona, unico modo di farvi valere la propria autorità; se venissero, senza truppe nè rendite mal si reggevano, e lagnavansi che i vassalli non gli sovvenissero del necessario, e li riducessero a cascar di fame. Maggiormente si protraevano gl’interregni di qua dell’Alpi, atteso che non bastava che un re fosse nominato in Germania, ma conveniva venisse a farsi coronare in Milano e Roma; nè di rado i signori nostri negavano omaggio all’eletto dai Tedeschi. Tutto ciò fece la contesa men dura, e più pronto l’effetto.
Questo restituire gli uffizj da signorili a municipali ed elettivi cominciò attorno al Mille, crebbe mentre Ottone II combatteva gli emuli in Germania e i Greci in Calabria, e più nei tredici anni che Ottone III indugiò a scendere in Italia. Allora i Comuni cittadini costrinsero i baroni ad accasarsi nelle città, che si trovarono popolate non più da soli artieri ed arimanni, ma anche da potenti, e crebbero di lustro e considerazione. Alcune gelose ottennero che gli imperatori non entrassero più nelle loro mura; altre ne demolirono il palazzo, per edificarlo nei sobborghi; sicchè debole e limitata restava la giurisdizione dei re, i quali tanto più facilmente cedevano per denaro o per favore ciò che nè ricusare potevano, nè conservato fruttava. Pavia nel 1024 distrusse il palazzo regio, e quando Enrico III volle costringerla a riedificarlo, gli si oppose con un giusto esercito, avendo alleati molti signori.
Gran destro ne porse la contesa fra il Sacerdozio e l’Impero, giacchè in quelle reciproche esagerazioni, dove più che le armi poteva l’opinione, si trovavano messe in bilancia le competenze delle due autorità, richiamato a discussione quanto la conquista germanica aveva innestato sul tronco romano, la legittimità delpotere nato dalla forza, il dominio della spada sovra gli spiriti, l’intrusione delle discipline militari nell’ordine civile e fin nella gerarchia ecclesiastica; e l’una e l’altra parte si credette obbligata a dimostrare le proprie ragioni ai popoli, di cui le bisognava l’appoggio. E i popoli impararono che avevano diritti, che per argomenti potevano scegliere a quale prestare il sussidio dell’oro, del brando, delle convinzioni; e di quelli e di queste misurata la potenza, vollero servirsene ad assicurare e crescere quei diritti, che avevano appreso a conoscere e stimare. Trattavasi poi di combattere? bisognava che il conte o il vescovo si servissero del braccio delle plebi: e guaj pe’ tiranni il giorno che han bisogno de’ loro oppressi!
Contesa tanto vitale non limitavasi a battaglie in campo aperto, ma penetrava nelle città e nelle case: spesso una chiesa trovavasi disputata da due vescovi, uno papale ed uno intruso, i quali si perseguivano in guerra; diuturne le vacanze, perchè o il papa negava l’investitura, o i cittadini obbedienza al nominato dall’imperatore; e sempre i vescovi sentivansi sotto ai piedi vacillare il terreno, perchè o non investiti dal re, o non riconosciuti dal papa; e per formare e mantenersi partigiani, cedevano particelle de’ loro diritti ai Comuni. Esse città giuravansi con altre del sentire medesimo, onde in armi tener testa alle contrarie. Uscita poi vittoriosa la parte ecclesiastica, ingegnavasi di menomare le prerogative regie, ma con ciò raccorciava anche la podestà temporale de’ vescovi, fondata sopra regie concessioni.
Col carroccio (t.V, p. 439) i popolani s’erano avvezzi a considerarsi, non più guerrieri obbligati d’un signore, ma d’una bandiera cittadina, del Cristo che allargava le braccia su quell’antenna, del sant’Ambrogio, del san Zenone, del sant’Alessandro che li benediceva dalgonfalone. Quel parteggiare per l’imperatore o pel papa avea misto i varj ordini d’uomini, per modo che non si guardava tanto se uno fosse capitaneo, nobile o plebeo, ma se imperiale o pontifizio. Le armi e i campi comuni, e la necessità di usare concordemente le braccia o l’ingegno nella mischia o nei parlamenti, scemavano le distanze fra quelli della parzialità medesima; poi la trionfante conseguiva vantaggi o privilegi sull’altra, sicchè gli ordini fin allora scrupolosamente distinti venivano ad unirsi nel Comune cittadinesco; e i giudici della città, che già, duranti le vacanze del vescovado, decidevano in propria testa senza riguardo al visconte, qualora al conte o al vescovo strappassero alcuna nuova porzione di autorità, la esercitavano più piena sovra maggior numero di cittadini, e con restrizioni minori.
Insegnati a discutere dei diritti, prendono in dispetto gravezze fino allora tollerate di cheto; alla prima taglia troppo pesante si ammutinano; cominciato che uno abbia, il seguono altri; la torre, da cui il feudatario o il conte minacciava, diviene spesso il ricovero degli affrancati; spesso i monumenti dell’antica magnificenza convertonsi in difese di nuova libertà; e si preparano lotte, risolute perchè di scopo evidente e semplice, e non per capriccio o per obbedienza, ma per tutela dei diritti più sacri. Il tentativo fallisce? sono smantellati i fortilizj, uccisi gl’insorti: riesce? i sollevati comprendono la necessità di unirsi.
Non poca opportunità vi aggiunsero le crociate; per passare a terrasanta molti baroni vendettero od impegnarono i dominj, o per denaro cedettero qualche parte della giurisdizione ai cittadini, che, durante l’assenza loro, rassodarono i diritti, e di nuovi ne acquistarono; mentre gli uomini che combattevano in Palestina s’abituavano alla libera disciplina dei campi, s’accostavano fra loro ed ai padroni, e ne riportavano più libere idee,men servili sentimenti. Quelli poi che fossero capaci di riflettere e di ponderare i civili ordinamenti, dovevano rimanere attoniti allo spettacolo di Venezia, di Pisa, d’altre città marittime, che già si reggevano a popolo: poi nelle Assise di Gerusalemme trovavano un governo, baronale bensì, ma dov’era provveduto anche alla plebe, chiamata pur essa a parte delle discussioni.
Ecco dunque risalire alla dignità civile quei che l’avevano perduta fin dall’invasione dei Longobardi: ecco vincitori e vinti ricondotti sotto una giustizia ed un governo medesimi. E poichè le reliquie degli antichi Romani, sentendo rivalere l’ingegno sopra la forza, tornavano su quelle antiche memorie che un popolo perde per ultima cosa, e che servono spesso di lievito acciocchè l’inerte massa non imputridisca; e i discendenti medesimi de’ conquistatori rispettavano quelli che un tempo avevano soggiogati; perciò si ridestarono i nomi e le forme romane, e i magistrati cittadini non s’intitolarono più scabini alla tedesca, maconsoli.
Adunque in due atti spiegavasi quel movimento: sottrarsi con braccio forte alla dominazione armata, poi colla prudenza costituirsi. Che se era difficile quel primo contro conquistatori armati, difficilissimo è sempre il secondo, e allora viepiù quando di costituzioni non s’aveva alcuna esperienza.
Ma in che consistevano le pretensioni dei Comuni? Domandavano libertà materiale di andare e venire senza pagar pedaggi; di vendere, comprare, possedere il proprio, e lasciarlo ai figli; contrar matrimonj anche fuori del feudo, e con persone di qualsiasi condizione; sicurezza della casa e della persona; una misura fissa nei dazj, nelle decime, nelle prestazioni di corpo dovute al signore, ne’ giorni in cui servirlo colla marra o colle armi, nella retribuzione pel forno o pel mulino privilegiato in tutto il feudo; se qualche bestia si svii,non venga al castellano, ma rendasi al proprietario; possa tagliarsi legna morta al bosco; nessuno arresti un comunista senza intervenzione di giudici; siavi un tribunale a cui richiamarsi anche dei torti ricevuti dal signore, e dove giustificarsi col giuramento o per testimoni, anzichè col duello.
Scossi che si fossero dal giogo, non d’un Tedesco o d’un Franco, ma d’un tiranno, vinto in unanime concorso il contrasto del vescovo o del conte, cercavano un titolo ai loro diritti col farseli non dare ma confermare dal re in quelle che chiamaronsicarte di Comune. I re vi trovavano il proprio conto, perchè, oltre deprimere i feudatari privandoli della giurisdizione, con esse carte davano regole di diritto criminale e civile, traendo a sè una parte sì principale della regia autorità qual è la legislativa, istituendo o convalidando le costumanze locali.
Le carte che ci rimangono, per quanto variate, importano l’abolizione delle servitù personali e delle tasse arbitrarie, assicurato agli abitanti lo scegliersi i magistrati municipali, e data a questi autorità di movere in armi i comunisti quando il credano necessario a tutelare i diritti e le libertà del Comune, sia contro i vicini, sia contro il signore. In quelle medesime ove propriamente veniva riconosciuta una giurisdizione distinta, non si stabiliva già chiaro e preciso in qual relazione starebbe d’allora innanzi il Comune col re, col feudatario, col vescovo, bensì riducevasi in iscritto l’ordinamento sociale interno, tutto ciò che potesse contribuire alla civile sicurezza, e massime all’applicazione della giustizia; la parte ove i popoli sentono più immediatamente la servitù o la libertà.
V’avea però Comuni propriamente stabiliti da baroni o da re, sulle proprie terre aprendo asilo ai vagabondi e agli avveniticci, costituendocittà nuove,borghi nuovi,castel franchi,franche ville, sotto un preposto del re o dei signori, con una carta, alla quale davano pubblicità affine di allettare gente forestiera a stanziarvisi e comprare terreni. Il conte Guido Guerra, suocero del famoso Bellincion Berti, nel 1208 dava nel suo viscontado di val d’Ambra il diritto ad uno per ciascuna terra di formare insieme uno statuto, unirsi per deliberare degli interessi pubblici, e assistere lui, capo dello Stato; il quale delegava i suoi poteri al podestà, salvo l’arbitrio di modificarne le sentenze.
Siffatte carte occorrono men frequenti in Italia, forse perchè, sussistendo alcuni Comuni fin dall’età romana, od essendosene costituiti durante il reggimento feudale, non si trovava bisogno di nuovi diplomi per regolare l’amministrazione interna, i diritti de’ magistrati, le relazioni col signore e coi vicini. Pure d’alcune abbiamo gli apografi, d’altre fondatissima presunzione, tanto da poter asserire che i Comuni nostri sono i più antichi del mondo moderno, e fin anche di quello di Leon in Ispagna, conceduto da Alfonso V coll’assenso delle Cortes entrante l’XIsecolo.
Venezia dall’origine sua medesima si trovò stabilita in repubblica; e a lei somigliare dovevano le altre città marittime di maggior fiore, Pisa, Amalfi, Napoli, Gaeta. Adria, ancora di qualche conto, nel 1017 menò guerra coi Veneziani, i quali vincitori obbligarono il vescovo Pietro e i primati a venire al doge, chiedere scusa, e promettere fedeltà. Dall’alto di tal sommessione esso vescovo appare anche capo politico del Governo; ma contraeva coll’intervento de’ suoi canonici e di varj laici, de’ quali il primo èAnastasius consul. Le città del litorale istriano, aggregato talvolta al regno d’Italia, conservarono le forme comunali all’antica, e nel 991 Capodistria faceva col doge Pietro Orseolo II una convenzione, stipulata da un conte Sicardo suo governatore,e cunctos habitantes civitatis Justinopolitanæ, tam majores quam minores[29]. Anche Ragusi, città mista che per tante ragioni s’annesta alla storia italiana, e che sotto una costituzione aristocratica gareggiò con Venezia, e fu l’Atene della letteratura slavo-illirica, degna di storia più che i vasti imperj da cui fu ingojata, antichissimo esempio ci è di governo municipale, poichè in un diploma del 1044 Pietro detto Slaba (slavo) priore,cum omnibus pariter nobiles, atque ignobiles mei, tam senes, juvenes, adolescentes, quam etiam pueri, restituisce alcuni beni all’abate di Santa Maria di Lacroma, presente il vescovo Vitale[30].
I Genovesi, costretti a schermirsi dai Saracini di Frassineto, buon’ora si ordinarono a comune sotto il vescovo, dividendo le città nellecompagnedi Castello, Borgo, Piazzalunga, Maccagnana, San Lorenzo, Portanuova, Sosiglia e Portoria, ciascuna avente consuetudini proprie e gonfalone, e deliberando per consigli e parlamenti. All’888 si fanno risalire i suoi primi consoli, il senato, l’assemblea del popolo e le forme municipali, che ricevettero conferma da un diploma di Berengario II del 958, il quale assicurava ai Genovesi le proprietà, giàjureacquistate[31]. Poi nel 1056 Alberto marchese giurava osservare le consuetudini di essi, che sono le seguenti:
«Qualora si contenda sopra la sincerità d’una carta tra Genovesi e forestieri, se il notajo e i testimonj sieno presenti, basta che il presentatore della carta giuri non l’avere corrotta in veruna parte: se manchino notajo e testimonj, il presentatore trovi quattro persone che il giurino con lui. La femmina longobarda può vendere e donare senza l’assenso dei parenti e l’autorità delprincipe. Così pure i servi, gli aldj delle chiese e i servi del re vendano e donino liberamente le cose di loro proprietà, ed anche le livellarie. I villani de’ Genovesi, che abitano sui poderi dei padroni, non sono tenuti a dare fodro, fodrello, albergaria o placito ai marchesi, nè ai visconti, o loro mandati. I livellarj delle chiese, che per gravi casi non possono soddisfare l’annuo canone, non perdano un fondo livellato, se prima del decimo anno paghino i livelli scaduti. Gli abitanti di Genova non devono stare in giudizio fuori di città, nè obbediscano a sentenza renduta fuori. I rettori di Sant’Ambrogio possano conceder beni a livello. I forestieri abitanti in Genova devono fare la guardia coi Genovesi contro gl’insulti dei Pagani. Chi giura con quattro testimonj di aver posseduto per trent’anni un podere, sia cheto contro qualunque podestà ecclesiastica o laica, nè v’abbia luogo a duello. Quando i marchesi vengano a tener placito a Genova, il bando non duri che quindici giorni. Un laico a cui un cherico abbia ceduto i beni ecclesiastici, li posseda tranquillamente finchè il vescovo vive. Se uomo o femmina prese a livello beni ecclesiastici, o per compra, o per eredità, niun altro può acquistare livello sui medesimi: e se nasce controversia, chi è in possesso giuri con quattro testimonj che da dieci anni egli od i suoi antecessori possedono quei beni a livello. I cherici legittimamente investiti di beni ecclesiastici li tengano alla sicura quanto vivono, nè altro cherico acquisti ragioni su quelli. Gli uomini dei Genovesi, che vogliono risedere sui poderi de’ padroni, sieno franchi da ogni servizio pubblico».
Nel 1109 il conte Bertrando donava al Comune di Genova la terra di Gibeletto in Siria: nel 1130 Pavesi e Genovesi stipulavano concordia e reciproca difesa. Nel 1166 i consoli de’ mercanti e de’ marinaj di Roma agli uomini del Genovesato da Portovenere fino a Noliconcedeano pace e sicurezza della persona e degli averi per terra e per mare da Terracina a Corneto, cassando le rappresaglie e qualunque procedura per rapine da trent’anni in poi; renderanno buona giustizia e riparazione; potranno condurre a Roma qualsiasi merce, e farvi contratto; obbligheranno a giurar questa pace i visconti e balii di Terracina, Stura, Ostia, Porto, Santasevera, Civitavecchia; se alcun Romano rechi danno a Genovesi, l’obbligheranno a rifarli, e se non possa, li rifaranno dal Comune; non soffriranno si armino a danno loro legni di corso da Capodanzo a Terracina, e da Caponaro a Corneto; terranno per nemici i Pisani, nè gli accoglieranno sul loro territorio; serberanno pace cogli uomini di Albenga, Portomaurizio, Diano, San Romolo, Ventimiglia, se i loro consoli la giurino ad essi. Di rimpatto i consoli del Comune di Genova giuravano pace ai Romani coi patti medesimi[32].
Siena, città primaria sino al tempo de’ Longobardi, e dove il vescovo appare lungamente anche capo temporale, già avea Comune nel 1151 quando il conte Paltonieri dava in pegno al sindaco il castello di San Giovan d’Asso col suo distretto, per dieci anni: anzi nel 1137,in communi colloquiomolti nobili di Staggia e Strove donavano alcuni castelli a Ranieri vescovo e capo civile di Siena. Poi nel 1186 Enrico di Svevia, vivo Federico Barbarossa, dava e confermava a questo Comune la zecca, la libera elezione de’ consoli, del rettore, del podestà, con giurisdizione sopra tutto il contado, salvo ai giudici imperiali l’ultimo appello delle cause, e pagando alla Camera imperiale settanta marche d’argento[33].
Pisa, a comodo anche dei tanti avventicci, raccoglieva, fin dal 1160, gli statuti precedenti, fin allora tenuti permemoria, donde ricaviamo l’interno suo ordinamento e la persistenza del diritto romano; aggiungeva regole per le contestazioni marittime, che voglionsi approvate il 1075 da papa Gregorio VII; poi nel 1085 Enrico IV, oltre varie esenzioni, le prometteva osservarne le consuetudini di mare, lasciare che i seniori facessero le leggi e rendessero giustizia, non mandare in Toscana verun marchese se non approvato da dodici uomini, eletti nell’assemblea dei cittadini di Pisa, raccolta a suon di campana[34]. Prometteva inoltre non distruggerele case, non incendiar la città nè diroccarne le mura, non esigerne alloggi; se rechi offesa ad alcuno, ne giudicherà per mezzo di dodici sacramentali senza duello, salvo se si tratti della vita o dell’onore del re; non impedirà i viaggi, e di mariti che siano in viaggio non arresterà le mogli; non porrà altro aggravio se non quello che tre seniori per ciascuna villa e castello giurino essersi praticato al tempo del marchese Ugo; lascerà che vedove e fanciulle si maritino, senzacostringerle a sposarsi a chi egli voglia, o esigerne prezzo; non torrà nè farà lavorar le terre a mezzo miglio in giro, che furono paludi o pascoli pubblici o delle chiese; il pezzo del muro vecchio sin all’Arno lascerà libero a comune vantaggio, non permettendo vi si eriga casa; se alcuna nave sia fermata da Gaeta a Luni, nessuno ardisca predarla.
Lucca, prediletta sede dei marchesi di Toscana, in un documento del 1124 chiamatagloriosa civitas, multis dignitatibus decorata, atque super universam Tusciae marchiam caput ab exordio constituta, possiede uno de’ più ricchi archivj d’Italia, da cui potrebbe trarsene la storia comunale. Fra il 965 e il 972 Ottone I conferiva a quella Chiesa un’immunità, la quale era piuttosto personale ed ecclesiastica, salvo che cedevasi ad essa Chiesa e al clero la facoltà regia di eleggere il proprio avvocato, e dispensavasi dal giurare nelle cause con moltisacramentarj. Ottone II nel 981 confermò ed estese questi privilegi, volendo che tutte le persone dimoranti nelle terre e castella d’esso vescovado fossero sottoposte unicamente al tribunale del vescovo, che potesse citarli e giudicarli (distringere) a modo della potestà regia. Nessun duca, marchese, conte, visconte, giudice pubblico o gastaldo o qualsiasi altro magistrato presuma porvi piede per udir cause, esigere multe, far foraggio, levare sfatichi; chiunque possedesse beni del vescovado ingiustamente, li restituisca[35]; seguonoaltri provvedimenti opportuni al libero esercizio del dominio e dei diritti vescovili, e comminando ai contravventori mille libbre d’ottimo oro, da pagaremetà al fisco imperiale, e metà alla chiesa di Luccaejusque vicario. Alessandro II papa attribuì a quel Comune per sigillo una bolla di piombo[36].
Vedemmo Anselmo vescovo di Lucca zelantissimo per Gregorio VII contro l’imperatore; onde i cittadini gli si ribellarono, ed Enrico IV, da Roma il 23 giugno 1081, in premio della fedeltà e de’ servigi prestatigli, conferiva ai Lucchesi un privilegio, nel quale vieta aivescovi, duchi, marchesi, conti e qualsiasi persona o autorità di demolire il recinto delle mura nè i casamenti urbani o suburbani; o di fabbricare castelli nel circuito di sei miglia, nè di esigervi il fodro o il ripatico; abolendo leconsuetudini perverse, introdotte dalla durezzadel marchese Bonifazio; non vi abbia palazzo imperiale in città o nel borgo, nè siano tenuti agli alloggi; chi per negozj va a Lucca sia pel Serchio sia per terra, non venga molestato nè derubato, nè alcuno lo impedisca o svii; i Lucchesi possano negoziare sopra i mercati di Parma e San Donnino ad esclusione dei Fiorentini; siano giudicati solo da chi ha legittima giurisdizione; non venga obbligato al duello chi adduca il possesso di trent’anni, o altro documento; il giudice longobardo non possa proferirvi giudizio, se non in presenza del re o del suo cancelliere[37].
Qui avete sott’occhio una vera carta di Comune; e quantunque v’appajano come concessioni quelle che oggi si hanno per generale giustizia, pure alleggeriva la soggezione immediata ai marchesi e conti; la mediata moderava nell’esigenza delle tasse e ne’ giudizj; dava a Lucca un’esistenza comunale in faccia ad altri Stati, sicchè l’università e i singoli cittadini fossero rispettati come tali.
Benchè, col cessare della guerra delle Investiture, rivalesse l’autorità dei marchesi, questa non tolse al Comune di Lucca di operare indipendente: dal 1088 al 1144, ebbe guerra coi Pisani; distrusse i castelli Castagnoli, Vaccole, Vecchiano, Ripafratta, appartenenti a Cattanei o conti rurali; da Uguccione e Veltro, visconti di Corvara nella Versilia, comprò questo tenimento e il castello di Vorno che spianò; e chiamò a giudizio arbitrale i vescovi di Luni e i marchesi diMalaspina[38]. Non sapremmo dunque definire a che si riducesse la supremazia dei marchesi di Toscana, che pur sussistette fino a che il marchese Guelfo della casa di Matilde, principe di Sardegna, e duca di Spoleto, nel 1160 al popolo lucchese cedette ogni diritto, azione, giurisdizione, che gli competessero sia a titolo del marchesato, sia per l’eredità della contessa; solo per novant’anni riservandosi il censo di mille soldi, sebbene non siano pur la metà di quel ch’egli potrebbe ritrarne[39]. Così que’ cittadini furono riscattati da ogniservitù particolare, e l’assicurata libertà garantirono col giurar fedeltà e sommessione all’imperatore.
Benchè Lucca sia così ricca di documenti, il Tommasi, nelSommariodella storia di essa, dice non potersi «fissar con sicurezza quando v’incominciasse la repubblica, gli storici lucchesi segnando un’epoca chi più chi meno remota;..... se narrano i primi scrittori fatti bastantemente provati donde traspirano manifesti segni di libertà e d’indipendenza, producono i secondi tali carte contemporanee da smentire appieno gl’indicati segni, perocchè mostrano esse più presto soggezione gravissima, che la ben menoma franchigia». Quest’incertezza è di gran lunga maggiore per gli altri Comuni, e deriva dal fatto dei mal determinati poteri, tanto dominante nel medioevo, che non deve presumere d’intendere la storia civile chi non l’abbia sempre sott’occhio.
Ampio privilegio fu concesso il 1129 da re Ruggero, e confermato il 1164 da re Guglielmo alla città di Messina, in benemerenza de’ sussidj prestati a snidare i Normanni. Portava che i Messinesi, tranne i casi di Stato, non potessero convenirsi in civile o in criminale se non da giudici eletti da loro, neppur nelle cause col fisco; il re non operasse dispotico, ma si attenesse alle leggi, e se contrario a queste dava alcun decreto, fosse irrito e nullo; non nominasse uffiziali pubblici che messinesi e benevisi; e fosse reputato cittadino coronato di Messina. I deputati di questa tenessero il primoluogo nelle assemblee convocate dal re; solo colà si coniasse la moneta del regno; nel tribunale suo fosse un consolato per deliberare in affari marittimi, composto di Messinesi,nominati dai padroni delle navi e dai negozianti. I Messinesi andassero esenti da dogana per tutto il regno; potessero senza compenso tagliar nelle foreste regie quanto occorresse a fabbricare e risarcir le navi: nessuno d’essi fosse forzato al servizio militare; la galera di Messina inalberasse lo stendardo reale; nelle assemblee dal re convocate per gl’interessi di quella città non si deliberasse che in presenza dello stratego, dei giudici e d’altri uffiziali della città; gli ebrei vi godessero diritti e immunità pari ai cristiani. Tale carta, confermata poi ed accresciuta, rendeva il comune di Messina quasi sovrano[40].
Al popolo di Ferrara Enrico III nel 1055 concedeva che icortensifossero assolti dal dare la terza pel placito; i villani nelle lor terre abitanti non andassero al placito pubblico, ma per loro rispondessero i padroni; le navi e i cavalli loro non fossero obbligati a servizio se non quando esso imperatore venisse in Italia; non pagassero il ripatico se non a Pavia; e così vien fissato quanto retribuire pei pesci, pel sale a Cremona, a Venezia, a Ravenna; tutt’altrove si era immuni d’ogni esazione. Due volte l’anno tengano il placito generale per tre giorni, in ciascun de’ quali diano tre porci, cento pani, una libbra di pepe, una di cinnamomo, tre sestieri di miele, e in tutto una vezza di vino; al quarto giorno diano a colui che tenne il placito, un majale e cinquanta pani[41].
Anteriori diritti possedevano le comunità del lago di Como, giacchè Ottone il Grande nel 962, ad istanza dell’imperatrice Adelaide, confermava agli abitanti dell’Isola Comacina e di Menaggio i privilegi che avevano ottenuti dagli antecessori suoi, assolvendoli da molti pesi e dal venire al placito, se non tre volte l’anno in Milano[42]. Verso il 1090 troviamo i Comaschi alle prese coi popoli della riva dell’Adda, quando il beato Alberto, fondatore del famoso convento di Pontida, s’interpose di pace: i Comaschi lacerarono il suo lodo; mal per loro, giacchè nel combattimento ebbero la peggio.
Fin dal 990 il popolo di Cremona sosteneva briga con Olderico, suo vescovo insieme e conte, e cacciatolo, abbattè la città antica, e una maggiore ne fabbricò contro l’onore imperiale[43]. Il 1114 Enrico V confermava i privilegi de’ Cremonesi, cioè i benich’essi in loro lingua chiamano proprietà comunali[44], e di fabbricare fuor di città il palazzo imperiale, il che equivaleva a promessa di non entrarvi coll’esercito.
Del Comune di Brescia trovansi vestigia al 1000: nel 1020 già sono citate le concioni pubbliche che si tenevano in San Pietro de Dom, e il banditore comunale, a nome di esso Comune, investiva gli uomini degli Orzi del castello, delle fosse e degli spaldi di Orzi: essi a vicenda promettendo difendere quella rôcca contro chi fosse ardito a disputarne il possesso al Comune di Brescia, presterebbero ogni quindici anni il giuramento, pagherebbero alla madonna d’agosto cinque soldi milanesi. Del 1029 si conosce uno statuto che concerne anche i feudi. Nel 1037, per togliere le contese tra il vescovo e il Comune, più di cencinquanta uomini liberi di Brescia si radunano, e Odorico vescovo promette non eriger fortilizj sul colle Cidneo, e cedere al popolo alcuni boschi di Castenedolo e di Montedegno, pena duemila libbre d’oro se fallisca al promesso.
I Bresciani nel 1102 avevano promulgato una legge contro gli usuraj: e due anni appresso Ardizzo Aimone, console di colà, girava per le città lombarde onde indurle a federarsi in difesa comune, convenendo nel monastero di Palazzuolo[45].
Dicemmo come a Mantova fosse costituito il Comune degli arimanni. Ai 27 giugno 1090 la contessa Matilde gittava un bando qualmentei fedeli suoi Mantovani cittadiniricorsero alla clemenza di essa, bramando esser rilevati dall’oppressione d’alcuni loro concittadini e domandando fosser loro restituiti gli arimanni, e le cose tuttecomuni, tolte ad essa città dai predecessori della contessa. Al che annuendo, abolisce e sterpa tutte le esazioni ed angarie non legali, imponendo che nè essa nè gli eredi suoi od altra persona grande o piccola di sua podestà possa molestare i cittadini di Mantova per le persone loro, i servi, le ancelle, i liberi dimorantiin quella terra, e l’arimannia e le cose comuni ad essa città spettanti sulle rive del Mincio, o le cose mobili e immobili. Nessuno alloggi in qualsiasi casa della città, o in quella d’un gentiluomo (militis) nel sobborgo, o nella canova di chicchessia, contra lor voglia. Restituisce loro i beni occupati, in modo che pascolino, seghino, caccino a voglia; possano sicuramente andare e venire per acqua e per terra senza pagar pedaggio, ed avere quella buona e giusta consuetudine che ottiene ogni miglior città di Lombardia[46]. Nel 1133 Lotario II confermava al popolo diMantova i privilegi conceduti già dall’imperatore Enrico II,compresa l’arimannia e le cose comuni di essa città, su ambe le rive del Mincio e del Tàrtaro; abbiano facoltà di trasferire il palazzo imperiale dal borgo San Giovanni al monastero di San Rufino di là dal Mincio; restino liberi dall’albergaria, e possano andare e venire a tutti i mercati dell’Impero, senza molestia nè esazione di teloneo. Concede inoltre l’isola dov’era stato il castello di Ripalta, sicchè altro fabbricarne non potesse egli nè i successori suoi[47].
Nella vita del beato Lanfranco, sotto il 1030, leggesi che il padre di questo era di coloro che custodivano le leggi e i diritti della città di Milano[48]; e lo storico Landolfo di San Paolo nel 1107 chiamasi secretario dei consoli[49]. In quell’anno stesso i Milanesi erano alle mani colla città di Lodi, e la stringevano d’assedio;Pavia cavalcava Tortona, la quale chiese l’alleanza dei Milanesi, mentre Pavia univasi co’ Lodigiani e Cremonesi, e presa la città nemica, la mandò a fuoco. E di vita propria ci diè sentore Milano sia nell’antica contesa coll’arcivescovo Landolfo, sia più chiaramente in quelle delle Investiture e pel matrimonio dei preti; poi i principi di Germania e Federico arcivescovo di Colonia nel 1118 scrivevano aiconsoli, capitanei, cavalieri e all’intero popolo milanese, come a Comune indipendente, istigandoli contro Enrico V a tutelare le proprie libertà, fidati nell’ajuto di Cristo[50]. Nel 1117 i Lombardi, sgomentati da fenomeni straordinarj, pioggie di sangue, nascite di mostri, tuoni sotterranei, risolsero provvedere alla giustizia, all’ordine, alla penitenza; onde l’arcivescovo Giordano radunò in Milano una dieta straordinaria, dove non comparvero più principi e conti o feudatarj, ma sovra un palco da una parte si posero tutt’i vescovi, dall’altra i consoli delle varie città, i giurisperiti e popolo immenso, e trattarono del metter pace[51]: assemblea di liberi, che da se stessi consultano il proprio meglio, e che forse allora avvisarono come adempiere al difetto della giurisdizione reale, caduta così in basso. Sembra difficile che si abbia a intendere qui soltanto del Comune dei conquistatori, senza partecipazione del popolo.
Di questa distinzione del Comune dei nobili dalpopolano ci presentò insigne documento Mantova; un altro abbiamo in Bergamo, dove i nobili troviamo più volte convocati insieme col clero a trattare di possessi ecclesiastici[52]. Poi re Corrado nel 1088 teneva in quella città un placito, assistenti varj giudici del sacro palazzo, alquanti vescovi, marchesi, conti, valvassori milanesi e bergamaschi, evarj cittadinidi essa città[53].
Quanto alle terre del Piemonte, nel 1090 Ottone Riso e Benedetta sua moglie vendono una casa e una cascinaomnibus vicinis de Bugella; acquisto comune, che indica una comune amministrazione dei Biellesi, benchè qui pure potrebbe supporsi dei soli conquistatori. Due anni appresso, gli abitanti di Saorgio maschi e femmine fanno una donazione a Sant’Onorato di Lerino. Nel seguente trovasi già in Biandrate un Comune con dodici consoli, e quei conti Guido e Alberto fanno patto di assistenza coi militi, cioè coi valvassori, per conservare i possessi e feudi che ottennero, promettendo lasciar che trasmettessero ai loro figli maschi e femmine i terreni di cui gli abbiano infeudati, nè proibire che vendano un edifizio che v’abbiano eretto, purchè nonvendano essa terra senza consenso dei conti. I quali conti non imporranno pena ai militi di Biandrate se non per omicidio, spergiuro, furto, adulterio con una parente, tradimento, duello giudiziale e aggressione; gli altri delitti rimetteranno al laudo di dodici consoli. I militi a vicenda giuravano stare ligi ad essi conti, conservarne di buona fede i feudi; e tra loro stessi promettevano garantirsi i possessi contro chicchessia, nelle discordie rimettersi ai dodici consoli[54]: i quali pure giureranno risolvere le liti in Biandrate al miglior vantaggio del Comune e ad onor del luogo[55].