Altri teologi invece, e non pochi, pensano che anche in questo caso il richiedere il debito coniugale non va esente da colpa veniale, imperocchè, essi dicono, l'atto coniugale benchè esercitato per evitare la continenza, manca del suo corpo legittimo. È questa l'opinione dei Padri e dei dottori sopracitati.
Quanto a noi, non tenteremo certo di definire la controversia. Commiserando questa pericolosa condizione dei conjugi diremo soltanto doversi essi lasciare nella loro buona fede, qualora il volerli distogliere dalle loro abitudini li potesse spingere verso falli più gravi.
III. San Carlo avverte i conjugi di astenersi, con mutuo assenso, dall'uso del matrimonio, nelle feste solenni, nei giorni domenicali, nei giorni di digiuno, e in quelli nei quali si è ricevuta o si deve ricevere la S. Eucarestia Ciò è conforme a più statuti rituali, e, fra gli altri, a quello di Mans,p. 140Molti teologi, citati daSanchez e da S. Liguori, sostengono che il chiedere il debito conjugale nei giorni sopraindicati e specialmente in quelli in cui si deve ricevere la S. Eucarestia, non va immune da peccato veniale, a meno che non ci sia una causa ragionevole che scusi, come sarebbe una grave tentazione. Questa opinione è motivata da ciò: che i diletti della carne distruggono grandemente il pensiero e lo rendono meno atto ad applicarsi a quelle cose spirituali, alle quali sono consacrati quei giorni. Tuttavia,Benedetto XIV, nelSinodo Diocesano, l. 5, c. I. n. 8, nota che questo, ora, non è che un consiglio, benchè un tempo la Chiesa l'avesse prescritto sotto gravi pene.
Tutti i teologi dicono, conS: Francesco di Sales, (Introd. alla Vita Devota, 2° part. cap. 20), che il conjuge il quale nel giorno in cui ricevette o deve ricevere la divina Eucaristia, rende il debito conjugale, richiesto, non pecca; e di più che è pure tenuto a renderlo, se l'altro conjuge non vuole ascoltar preghiere perchè desista.
Quì i teologi si domandano, se colui, il quale ebbe nel sonno una polluzione, possa ricevere la sacra Eucarestia. Essi sogliono rispondere con S. Gregorio Magno, il quale, nella lettera al divino Agostino, apostolo nella Gran Bretagna e riferita nelDecreto, p. I, dist. 6, c. 1, faceva questa distinzione:—Questa polluzione proviene o da sovrabbondanza naturale d'umori o da infermità, e in questi casi non è colpevole; o proviene da eccessi di gola, e allora è peccato veniale; ovvero da pensieri precedenti, e può essere peccato mortale. Nei primi casi, è uno scrupolo da non temersi; nel caso degli eccessi di gola, la polluzione non impedisce che si riceva il sacramento o si celibrino i Misteri, qualora a far ciò consigli un ragionevole motivo, per esempio, l'essere un giorno di festa o una domenica, nell'ultimo caso,—ci dice S.Gregorio—«una tale polluzione deve fare astenere in quel giorno dalla celebrazione d'ogni sacro mistero.» Cionondimeno, se la polluzione non è per la sua origine mortale ovvero (trattandosi d'un sacerdote) se il sacerdote, realmente pentito, sia stato da essa assolto, potrà in quel giorno celebrare, quando a ciò lo consigli qualche ragionevole motivo.
Quegli che, accoppiandosi carnalmente nel matrimonio, desidera che dal suo atto non nasca prole, pecca: su ciò sono d'accordo tutti i teologi, ma sarebbe cotesto soltanto un peccato veniale, giusto l'adagio chefinis præcepti non cadit sub præcepto. CosìSanchez l. 9, disp. 8, n. 10e molti altri. Ma v'hanno pure dei teologi, del resto pochissimi che lo vogliono un peccato mortale.
Però, è peccato mortale, qualora l'impedimento alla fecondazione venga opposto volontariamente.
ARTICOLO III.—del ricambio del debito conjugale.—Noi dovremo dire:
I. Dell'obbligo di rendere il debito conjugale;
II. Delle cause che dispensano da ricambiare il debito conjugale.
3. Di coloro che peccano mortalmente rendendo il debito coniugale.
4. Di coloro che commettono il peccato di Onan.
5. Di coloro che, rendendo il debito coniugale, peccano venialmente.
§ I.—Dell'obbligo di rendere il debito coniugale.
Secondo la S. Scrittura e la Ragione, è stretto obbligo in ciascun coniuge di rendere il debito coniugale all'altro che lo chiedessseespressamenteotacitamente.
1. Secondo la S. Scrittura:I. ai Corin. 7, 3: «L'uomo renda il debito coniugale alla moglie, e la moglie lo renda al marito: non vogliate imporvi delle privazioni, a meno che ciò non avvenga con mutuo consenso per adempiere agli ufficii della preghiera». Queste parole esprimono chiaramente lo stretto obbligo.
2. Secondo la Ragione: Da ogni contratto nasce l'obbligazione naturale di stare a quanto si è convenuto; ora precipuo oggetto del matrimonio è la mutua prestazione del corpo per compiere ordinatamente l'atto coniugale, perciò: chi senza legittimo motivo ricusasse l'atto coniugale, mancherebbe gravemente ad un patto stipulato solennemente e con giuramento, e peccherebbe mortalmente. Così tutti i teologi.
D'onde risulta: 1. E' peccato mortale il ricusare, fosse anche per una sol volta, senza legittimo motivo, il debito carnale al coniuge che lo chiede con insistente ragionevolezza. Ma se il richiedente con facilità si adatta alla privazione e non incorre nel pericolo della incontinenza, allora il ricusare alcune volte il debito coniugale, o non è peccato, o se lo è, non è mortale.—2. Uno dei coniugi non può lungamente stare assente quando l'altro coniuge vi si opponga a meno che non esista una grande necessità. Diversamente, una tale assenza equivarrebbe al rifiuto di rendere il debito coniugale, e lederebbe gravemente la giustizia.
§ II.—Dei motivi che dispensano dal rendere il debito coniugale.
Come un legittimo motivo può talvolta dispensare dal restituire una cosa, così può egualmente dispensare dal restituire il debito coniugale. Molti sono i motivi di questo genere, cioè;
1. Se il coniuge che chiede il debito coniugale non è in sè stesso, per esempio, se è demente, o ubbriaco, non ci è obbligo in allora di assecondare la sua dimanda, imperocchè la sua richiesta non è un atto ragionevole. Tuttavia, se l'uomo, malgrado questo suo stato, può ancora consumare l'atto coniugale, la moglie può annuire alla sua domanda, e molto più sarà tenuta ad annuire, quando ragionevolmente essa tema che una ripulsa spingerebbe il marito alla incontinenza, o a darsi ad altra donna, o ad uscire in bestemmie o in turpiloqui coi domestici o coi figli. CosìSanchez l. 9, disp. 23, n. 9,S. Liguori, l. 6, n. 948, ecc. i quali dicono che alla donna demente o furiosa non deve nè rendersi nè chiedere il debito coniugale, perchè v'ha pericolo d'aborto:
1. E' scusato quegli che non rende il debito coniugale, allorchè, rendendolo, correrebbe grave pericolo la sua salute: prima del debito coniugale, c'è infatti l'esistenza e la salute. Dicasi lo stesso, se si corresse il grave pericolo di nuocere alla prole.
Da ciò risulta: 1. non c'è obbligo di rendere il debito al marito, affetto da morbo contagioso, per esempio da male venereo, peste, lebbra, ecc.Alessandro III, però dice, che deve rendersi il debito coniugale ad un lebbroso maSanchez, l. 9, disp. 24, n. 17. S Lig. l. 6, n. 930, e molti altri dippoi insegnano che quelle parole si riferiscono al caso in cui non ci fosse probabilità di incorrere nel pericolo di rimanere ammorbato, imperocchè è repugnante l'ammettere che un coniuge debba esporsi a tanto pericolo. Ma gli stessi autori eccettuano il caso in cui la lebbra abbia preceduto il matrimonio e fosse nota all'altro coniuge. Ad ogni modo, è sempre da supporsi che non vi sia un grave pericolo, per esempio, il pericolo della morte. 2. Il coniuge ammalato, che non potrebbe rendere il debito senza suo grave danno, ne è dispensato per tutto il tempo della malattia; ma non è permesso di rifiutarlo adducendo inconvenienti di gravidanza o d'educazione dei figli, o le consuete molestie del parto, imperocchè tutte queste cose non sono che accessorii del matrimonio.
3. Un coniuge non è tenuto a rendere il debito all'altro coniuge il quale per causa d'adulterio perdette il diritto di chiederlo, imperocchè non si è più obbligato ad essere fedele a chi ha rotto la fede: ma se è egli stesso invece il reo d'adulterio, non può ricusare il debito coniugale richiestogli, imperocchè in questo caso le offese si compenserebbero. Ciò è cosa certa per la moglie rispetto al marito, ma non è forse così per il marito rispetto alla moglie, perchè la donna adultera pecca assai più gravemente pel motivo ch'essa provoca il pericolo di introdurre nella famiglia dei falsi eredi.
Del resto, quegli che perdonò al suo coniuge l'adulterio per esempio, rendendogli il debito coniugale dopo aver saputo l'adulterio stesso, non può rifiutarlo. Nondimeno, l'adultero può chiedere, ma solo come un favore, al coniuge consapevole della infedeltà, che gli conceda il debito coniugale: se poi questo coniuge ignora affatto l'infedeltà, l'adultero non è obbligato a rivelargliela, per la ragione che non si può costringere chicchessia ad infliggersi una punizione.
4. Se il debito coniugale viene chiesto frequentemente, per esempio, più volte nella stessa notte, non si è sempre obbligati a renderlo, imperocchè ciò è contrario alla ragione, e può essere grandemente nocevole. Deve però la moglie, per quanto può—diceSanchez, l. 9, disp. 2, n. 12,—sovvenire ai bisogni del marito allorchè questi prova stimoli carnali veementi: lo spirito di carità vuole che essa, per quanto può, allontani il marito dal pericolo della incontinenza.
5. La donna non è obbligata a rendere il debito coniugale durante il flusso mestruale; o nel puerperio, a meno che ragionevolmente non tema che il marito incorra nel pericolo della incontinenza, perciò, se le di lei preghiere non valgono a persuaderlo di astenersi dall'atto coniugale, deve alla fine rendergli il debito, imperocchè, altrimenti, sarebbe a temersi il pericolo d'incontinenza, di litigii, od altri inconvenienti. CosiS. Bonaventurae molti altri citati daSanchez, l. 9, disp. 21, n. 16.
Generalmente i teologi insegnano essere lecito rendere e chiedere il debito coniugale nel tempo dell'allattamento perchè consta dall'esperienza che raramente l'accoppiamento carnale guasta in questo caso il latte. (Sanchez, l. 9, disp. 22, n. 14, e S. Liguori, 1, 6, n. 911).
6. Non è permesso ricusare il debito coniugale per la paura di avere troppo numerosa prole. Gli sposi cristiani confidino in Dioche manda il cibo ai giumenti e ai pulcini dei corvi quando l'invocano(salm. 146, 9); benedicendo egli la fecondità, benedice bene spesso anche i beni temporali e spirituali facendo si che fra i figli uno ne venga il quale, dotato di particolari qualità, benefichi poi moralmente e materialmente tutta la famiglia.
Ciononpertanto, se mancassero davvero i mezzi di allevare, secondo il proprio stato, una numerosissima prole,Sanchez l. 19, disp. 25, n. 3, e molti altri, reputano lecito il ricusare il debito coniugale, semprechè non vi abbia pericolo d'incontinenza; ma siccome il coniuge che nega in questo caso il debito non può mai con certezza sapere se il conjuge che lo domanda possa incorrere nel pericolo d'incontinenza, così il confessore deve raramente permettere che sotto questo pretesto si neghi il debito conjugale. Egli deve sempre esigere che l'astinenza avvenga per mutuo consenso; cionondimeno benchè si sia fatto il proponimento di conservarsi reciprocamente in una perfetta continenza, ciascuno degli sposi deve sempre essere disposto a rendere il debito conjugale all'altro che lo richiedesse.
VII. La donna che, consenziente il marito, prende, per una pattuita mercede, un fanciullo d'altri a nutrire, è scusata se non rende il debito conjugale durante l'allattamento, imperocchè se il latte di una donna incinta non nuoce ordinariamente alla propria prole che di esso si alimenta, non avviene cosí se la prole che succhia quel latte è prole d'altri. Perciò, chi affida il proprio bambino ad una balia, lo vedrà infermarsi, quando quella balia sia incinta.
§ III.Di coloro che peccano mortalmente, rendendo il debito coniugale.
I. Se il coniuge che domanda il debito pecca mortalmente, per esempio, chiedendolo in un luogo pubblico o sacro, o quado vi sia pericolo d'aborto o pericolo di nuocere alla propria o alla salute dell'altro, ovvero quando v'abbia evidente rischio di spandere il seme fuori della vagina della donna mentre potrebbe sfogarsi diversamente, è cosa certa che pecca pure mortalmente l'altro conjuge che gli rende il debito, imperocchè parteciperebbe alla stessa colpa ed assumerebbe lo stesso carattere peccaminoso.
II. Se l'uomo è decrepito e debole tanto da non poter compiere l'atto carnale, e non abbia speranza di poterlo compiere, peccherebbe mortalmente esigendo il debito conjugale, perchè sarebbe cosa contro natura; e la moglie per la stessa ragione peccherebbe mortalmente, rendendolo. Ma se l'uomo riuscisse di quando in quando a darsi all'atto conjugale, benchè spesso non riesca a consumarlo, la moglie può rendere il debito e può anche aver l'obbligo di renderlo, imperocchè, nel dubbio di un felice risultato, il marito non può privarsi del proprio diritto: al marito stesso in questo caso è permesso chiedere il debito conjugale, poichè può avere una ragionevole speranza di saper consumare l'atto carnale; e se avvenga ch'egli spanda il seme fuori della vagina della donna, si giudica essere avvenuta la cosa per accidente, ne gliela si può imputare a peccato. Ma ove nessuna speranza egli abbia di giungere alla consumazione dell'atto carnale, egli deve certamente astenersene sotto pena di peccato mortale. CosìSanchez, l. 19, disp. 17, n. 24,S. Liguori, l, 6, 954, dub. 2e molti altri da essi citati.
III. Se uno dei conjugi, richiedendo il debito, peccasse mortalmente in forza di una circostanza sua particolare, per esempio, perchè fece voto di castità, o perchè si propone uno scopo cattivo,—i teologi domandano se è permesso rendere a questo coniuge il debito. Certi teologi pensano essere peccato mortale rendere quì il debito conjugale, a meno che la cosa non sia scusata da un grave motivo; imperocchè, nel caso in questione, il conjuge che domanda, non ha diritto alcuno sul corpo dell'altro; ovvero, pel voto emesso o pel fine perverso che si propone, il suo atto non sarebbe che un atto cattivo: l'altro conjuge può quindi non voler assolutamente rendersi suo complice. Molti altri, per lo contrario, dicono che l'altro conjuge, non solo potrebbe rendere il debito coniugale, ma deve renderlo, perchè il conjuge richiedente non perdette con un voto emesso, il suo diritto: sarà una richiesta illecita, ma non ingiusta. Potreste voi negare un debito pecuniario a un vostro creditore che promise di non chiedervelo, adducendo voi ch'egli ora ve lo chiede contro la promessa fatta? No certamente. Del pari—dicono—il coniuge che è richiesto, non può negare il debito conjugale all'altro conjuge, malgrado il voto da questi fatto, e malgrado il peccato mortale che esso commette, chiedendo. CosìSanchez, l. 9. S. Liguori, ecc.
A me pare frattanto fuori di dubbio che il conjuge a cui, è chiesto il debito sia obbligato, pe dovere di carità, di avvertire il chiedente e distoglierlo dal peccato, «semprechè—diceS. Liguori—esso possa ammonire senza tema di grave dissidio, di sdegno, o di incontinenza,» inconvenienti che spesso sono a temersi. Non è più un obbligo la correzione fraterna quando non vi ha speranza alcuna di ammenda.
Tutti i teologi asseverano che il conjuge non legato ad un voto può lecitamente chiedere il debito conjugale, e molti ve ne hanno che lo consigliano a chiederlo quando egli preveda che l'altro conjuge glielo richiederebbe lui stesso: gli eviterebbe così di commettere un peccato.
IV. Risulta dal fin quì detto che il conjuge, il quale ebbe, un commercio incestuoso con persona consanguinea all'altro conjuge in primo o secondo grado, decade dal diritto di chiedere il debito.
Ma se, ciononstante, il chiedesse,—è obbligato l'altro a renderlo?
Egli è certo che il conjuge innocente può chiedere il debito conjugale e l'altro è tenuto a renderlo. Perciò molti teologi in questo caso, come nel caso precedente, lo consigliano a chiedere il debito, prevenendo così la domanda dell'altro, il quale, chiedendo, cadrebbe in peccato.
Molti teologi citatiSanchez, l. 9, disp. 6, n. 11, ritengono invece che il coniuge innocente pecca mortalmente rendendo il debito all'altro che lo richiede, perchè asseconda una richiesta che ha peccato mortale, e perciò fa propria l'altrui malizia.
Moltissimi altri però, e più probabilmente, insegnano conSanchez e S. Liguoriche non v'ha peccato a rendere il debito conjugale, quando non si possa prudentemente distogliere il conjuge richiedente dal peccato di chiederlo: lo sposo innocente, compiendo in questo caso l'atto conjugale, fa una cosa buona in se, a cui ha un diritto, che non gli può esser tolto dall'atto colpevole dell'altro conjuge: sia che egli chieda, sia che egli renda, esercita un proprio diritto, e perciò non pecca, specialmente poi se negando il ricambio del debito conjugale ne potessero risultare inconvenienti o se non gli fosse possibile in niun modo di distogliere l'altro conjuge dal peccato.
§ IVDi coloro che commettono il paccato di Onan.
Questo peccato avviene allorquando l'uomo, dopo essersi introdotto nella vagina della donna, si ritira, affinchè il suo umore spermatico non si versi dentro le parti genitali della donna stessa, e così non avvnga la generazione. La denominazione di questo peccato viene da Onan, secondogenito del patriarca Giuda, il quale, morto il fratel suo Her senza figli, fu costretto a sposarne la vedova, di nome Thamar, affine di continuare la parentela del fratello. «Sapendo Onan che i figli nascituri non sarebbero considerati come suoi e porterebbero il nome del fratello, nè ciò egli volendo, accoppiavasi, sì, colla vedova del fratel suo, ma faceva in modo che il suo seme si versasse in terra» (Gen. 38, 9.). Nulla è oggi più frequente di questa detestabile abitudine fra i giovani sposi, che, non infrenati dal timore di Dio, sprezzano le parole dell'Apostolo: «sia il connubio, sopra ogni altro, onorevole; e il talamo, immacolato, (Cbr. 13, 4)» e vivono: «come il cavallo e il mulo, a cui manca la ragione(Sal. 31, 9).» Non domandando essi al matrimonio che le sole voluttà della carne, rifuggono dai suoi doveri e vogliono, o non aver figli, o averne solo un determinato numero; perciò si danno turpemente e senza freno alcuno alla libidine, evitando con arte le conseguenze dei loro accoppiamenti carnali.
1. E' certo che l'uomo il quale così opera, qualunque ne sia la causa, pecca mortalmente, se non lo scusi la buona fede; e non può essere assolto in confessione, se non si dolga del peccato e si proponga sinceramente di non cader più in esso; non può essere messo in dubbio ch'egli operi in modo enorme contro lo scopo del matrimonio. «Fu per questo che il Signore percosse Onan, il quale commetteva un'azione detestabile. (Gen. 38 10).»
2. E' certo che, per la stessa ragione, la moglie che induce il marito a così fare, ovvero acconsente alla di lui detestabile azione, o—e ciò a più forte ragione—essa si ritira, malgrado la volontà del marito prima che questi le abbia versato nella vagina il seme, pecca mortalmente ed è assolutamente indegna dell'assoluzione. Sì, non è infrequente il caso di mogli che non permettano al marito di consumare interamente l'atto coniugale, ovvero che, almeno, liberamente acconsentano che il marito compia la nefanda azione d'Onan.
3. E' certo che la moglie è, almeno ordinariamente, obbligata ad ammonire il marito e a distoglierlo, per quanto può, dal compiere quella perversa azione: è la legge della carità che da lei lo esige.
4. E' certo che la moglie può e deve rendere il debito coniugale; se il marito, da lei ammonito, promette di consumare perfettamente l'atto carnale, e se, infatti, di quando in quando esso perfettamente lo consuma: sul semplice dubbio ch'egli possa mancare al proprio dovere, essa non può negare il debito coniugale; ma essa deve disapprovarlo allorchè egli si ritira indebitamente della sua vagina; se no, peccherebbe anch'essa gravemente.
Ora la difficoltà sta nel sapere, con tranquilla coscienza, se essa può rendere il debito conjugale, ove sappia con certezza che il marito si tirerà indietro, malgrado le sue preghiere per distornelo.
Molti teologi sostengono che la moglie in questo caso non può rendere il debito coniugale ancorchè si esponesse ad una minaccia di morte:
1. Perchè l'atto del marito che si ritira indebitamente dalla vagina della moglie è atto cattivo; e la moglie che a questo atto annuisce, partecipa alla peccaminosità del marito;
2. Perchè, nella nostra ipotesi, l'uomo non chiede veramente l'atto coniugale, ma soltanto il permesso di introdursi nella vagina della donna per eccitare in se una polluzione;
3. Perchè, se il marito esigesse dalla moglie atti sodomitici, essa certamente non potrebbe in modo alcuno acconsentirvi, ancorchè si esponesse con ciò alla morte: ora, nel caso nostro, la domanda del marito si riduce a chiedere nè più nè meno che un atto di sodomia[12], perchè vi sarebbe esclusa la consumazione dell'atto conjugale. CosíHabert, tit. 7, p. 745, Collatordi Parigi,t 4, p. 348, moltiDottoridella Sorbonna citati daCollet, t. 16, p. 244, Collator Andeg.«Sugli Stati,»t. 3 p. ultima, Baillyecc.
[12] Qui l'autore si riferisce a quella specie, diremo cosìanormaledi sodomia, che si compie fra persone di sesso differente, imperocchè la sodomianormalesarebbe quella fra maschio e maschio, fra femmina e femmina (Vedi cap. III. art. II). (Nota del traduttore)
Molti altri insegnano che la moglie, la quale non si oppone alla domanda del marito e si offre a lui nel modo che è d'uso, va immune da ogni peccato, qualora essa non dia il proprio intero assentimento all'azione del marito quando esso si tira indietro prima del tempo, imperocchè, cosi operando, essa fa cosa lecita ed esercita un diritto di cui il marito non può colla sua malizia, privarla: essa non fa se non ciò che, dato il matrimonio, può lecitamente fare. E il marito che ad essa si accosta e s'introduce nella parte genitale di lei, non pecca già per ciò, ma pecca soltanto perchè si ritira innanzi tempo e spande fuori della vagina il suo seme. Dunque se la moglie non dà a quest'azione del marito il proprio consenso, essa non partecipa al peccato del marito. CosìSanchez, l. 9, disp. 17, n. 3,Pontius, l. 10, cap. 11, n. 3,Tamburinus. l. 7, cap. 3, § 5, n. 4. Sporer, p. 356. n. 490,Pontasal vocabolo «Dovere conjugale»cap. 55,S. Liguori, l. 6, n. 947.
RoncagliuseEbel, citati daS. Liguori, l. 6, n. 947, permettono essi pure alla moglie di rendere il debito conjugale al marito che vuole tiarsi indietro innanzi tempo, purchè essa non dia il proprio assenso al peccato di lui: ma per scusarla d'ogni colpa essi esigono un grave motivo.
Questa opinione a noi sembra la sola ammissibile, imperocchè noi siamo fermamente persuasi che quì l'azione della donna non ha nulla in sè di cattivo; perciò crediamo che il giudizio, dato daHaberte dagli altri teologi che ed esso aderiscono, sia troppo severo, e non fondato. La moglie può dunque quand'abbia una sufficiente ragione, prestarsi passivamente al marito: ma la ragione scusante deve essere proporzionata alla malizia del peccato e all'effetto della cooperazione, imperocchè non si può mettere in dubbio che la moglie in questo caso cooperi direttamente al peccato del marito: per ciò la causa scusante vuolsi che sia grave. Così ora pensano in generale i confessori dotti e pii, e la stessa Sacra Penitenzieria, la quale interrogata con queste parole:—«Una pia moglie può ella permettere che suo marito le si accosti, dopo che ella sa per esperienza ch'egli segue la nefanda usanza di Onan………. specialmente se, rifiutandosi essa, si esponga al pericolo di sevizie, o tema che il marito vada a sfogarsi con prostitute?» rispose il 23 aprile 1822: «Siccome nel caso proposto la moglie, da parte sua, nulla farebbe che fosse contro natura, faccia pure questa cosa che è lecita; e tutto ciò che vi ha di disordinato in questo atto si imputi alla malizia dell'uomo, il quale, invece di consumare l'atto conjugale, si tira indietro e spande il seme fuori della vagina. Se la moglie, dopo aver fatto le debite ammonizioni al marito, che insiste minacciandole percosse, la morte, od altre gravi sevizie, essa nulla ottiene, può allora, senza peccare, (come insegnano provetti teologi) prestarsi passivamente al marito, imperocchè, in questo caso, essa non fa che semplicemente tollerare il peccato di suo marito, ed ha per sè gravi motivi di scusa, perchè la carità che pur l'obbliga ad opporsi al marito, non l'obbliga però ad opporglisi esponendosi a troppo gravi inconvenienti.»
Dunque resta stabilito che la moglie, date queste circostanze, non pecca prestandosi al marito, semprechè però possa essere scusata da gravi motivi. Ora, ecco i motivi che vengono considerati come gravi:
1. Se essa teme la morte, le percosse, o gravi sevizie. Ciò risulta manifesto dai responsi della Sacra Penitenzieria e dalla Ragione.
2. Se c'è luogo a temere che il marito conduca nella casa conjugale una concubina e viva maritalmente con essa, imperocchè una donna sensata sopporterà piuttosto le sevizie e le percosse che vedere nella propria casa una tresca così ingiuriosa per lei.
3. Se c'è a temere che il marito, benchè non tenga nella propria casa una concubina, la possa però in qualche altro modo frequentare, o possa tenere relazioni con meritrici, ci sembra che la moglie abbia quì un motivo sufficiente di scusa, tuttochè la Sacra Penitenzieria non si sia espressa su questo punto: è certo che un tale stato di cose riuscirebbe assai molesto alla moglie recando con sè diverbi, dissidii, sciupìo d'avere, scandalo, ecc.
4. La gravità di tutte queste molestie deve essere misurata a seconda delle circostanze personali. Ciò che per uno si reputa lieve cosa, può essere per un altro una cosa gravissima: ai litigii passeggeri, ai dissidii ed anche alle percose non si dà gran peso presso i contadini ma queste cose sarebbero insopportabili per una donna timida, istruita con squisitezza, ed educata alle maniere urbane. Ora, il timore di rilevanti dissidii, in quest'ultimo caso, sarebbe una causa sufficiente per scusare il ricambio del debito conjugale.
5. Egualmente può rendere il debito conjugale la moglie, se essa sà con certezza che il marito, irritato da una di lei negativa, bestemmierebbe Dio e la religione, ingiurierebbe confessori e sacerdoti, e uscirebbe in parole scandalose coi figli o coi domestici: volendo essa impedire un peccato, ne provocherebbe invece altri, gravi, ed anche più gravi del primo: a nulla di buono essa dunque riuscirebbe, e dovrebbe anche esporsi a subire gravi molestie.
6. A più forte ragione sarebbe una scusa sufficiente il timore di divorzio, o di separazione, o di disonore, o di grave scandalo.
7. Non è necessario che la moglie resista al marito fino al punto di provare le sevizie, le molestie e gli altri inconvenienti summentovati, imperocchè allora, anche rendendo o offrendo il debito conjugale, non riuscirebbe spesso a togliere il male già esistente: d'altronde essa non è obbligata a subire quelle molestie per impedire al marito di peccare. Basta dunque che il timore sia ragionevole.
8. Non è essa neppure obbligata di ammonire il marito ogni volta ch'esso le domanda il debito conjugale coll'intenzione di ritirarsi da lei prima del tempo, quando ella sappia per esperienza che nulla ottetrebbe, deve tuttavia, almeno qualche volta, far capire al marito ch'essa non è contenta del suo mal fare. Si guardi però bene dal non assentire internamente al peccato del marito o dal compiacersi segretamente in esso, sia pel desiderio di non aver figli, o di non aver le molestie della gravidanza, o per qualsivoglia altro motivo. Nel caso che l'atto fecondatore dipendesse unicamente da lei, dovrebbe essere disposta, piuttosto alla morte, che ad impedire la generazione. In tutti questi casi è permesso alla moglie tutto ciò che le sarebbe lecito, se il marito compisse regolarmente l'atto conjugale.
I suesposti principii sono generalmente accettati. Cionullameno v'hanno ancora molte incertezze che nello scorso anno così esponemmo al sommo Pontefice:
«Beatissimo Padre,
«Il vescovo di Mans, prostrato con somma reverenza ai piedi diVostra Santità, vi espone umilmente ciò che segue:
«Quasi tutti i giovani sposi non vogliono aver prole numerosa, ed'altronde non possono moralmente astenersi dall'atto conjugale.
«Interrogati dai confessori sul modo con cui essi esercitano i loro diritti conjugali, sogliono ordinariamente ritenersi gravemente offesi da tali interrogazioni; ma continuano però nei loro smodati atti conjugali e nel tempo stesso non vogliono punto avere prole troppo numerosa, malgrado tutte le nostre ammonizioni.
«Agli ammonimenti dei confessori rispondono abbandonando i sacramenti della Penitenza e della Eucarestia, dando in tal modo mali esempii ai figli, ai domestici e ad altri fedeli in Cristo. Da ciò consegue un lagrimevole pregiudizio alla religione.
«Il numero di coloro che si accostano al sacro tribunale diminuisce dovunque di anno in anno, e specialmente pel motivo or enunciato, come asseverano molti parroci, cospicui per pietà, per scienza e per esperienza.
«Che facevano un tempo i confessori? dicono molti. Dai matrimonii non nascevano allora, generalmente, più figli di quello che oggi ne nascano: i conjugi non erano allora più casti d'adesso, eppure non mancavano essi al precetto della annuale Confessione e della Comunione pasquale.
«Tutti sinceramente ammettono essere massimo peccato tanto la infedeltà di un conjuge, quanto il provocato aborto. Or bene: non si riesce che a stento a persuadere qualcuno, che si è obbligati, sotto pena di peccato mortale, di conservarsi perffettamente casti nel matrimonio[13], e di correre il rischio di procreare numerosa prole.
[13] É bene richiamarsi alla mente la distinzione fracastità coniugale,castità vedovileecastità verginale(V il preambolo al Cap. I.) Si ècastinel matrimonio ogni qualvolta si subordinano gli atti coniugali ai dettami della ragione: lacastità conjugalenon è lo stato verginale nella carne, ma è l'uso virtuoso del matrimonio. (Nota del Traduttore).
«Lo scrivente vescovo di Mans, prevedendo i gravi mali che da ciò possono scaturire, e turbato dalle incertezze, sollecito interpella Vostra Beatitudine sulle seguenti questioni:
«1.° I conjugi, che usano del matrimonio in modo da impedire la fecondazione, commettono un atto per sè stesso mortalmente cattivo?
«2.° Benchè quest'atto sia da aversi per sè stesso mortalmente cattivo, possono gli sposi, che di esso non accusano sè stessi, ritenersi in una tale buona fede che li renda immuni da grave colpa?
«3.° È da approvarsi la condotta di quei confessori che per non offendere i conjugi, si astengono dall'interrogarli circa il modo col quale usano dei loro diritti conjugali?«
Risposta,
La sacra penitenzieria, ponderate naturalmente le proposte questioni, risponde alla 1.ª:
«Allorquando tutta la disordinatezza degli atti conjugali provenga dalla malizia dell'uomo, il quale, invece di consumare l'atto, si tira indietro e spande il suo seme fuori della vagina della moglie, questa può, dopo le debite ammonizioni invanamente fatte e qualora il marito insista minacciandola di percosse o di morte, può, senza peccare,—come insegnano autorovoli teologi—prestarsi passivamente all'atto conjugale, a patto però, che in questi casi essa non faccia che tollerare semplicemente il peccato del marito: essa ha quì un grave motivo che la scusa, imperocchè la carità, che pure l'obbliga a far resistenza, non l'obbliga cionompertanto fino ad esporsi a tanto gravi molestie
Alla 2:ª poi e alla 3.ª questione risponde: Che il confessore si richiami alla mente l'adagio:le cose sante si devono trattare santamente; che ponderi bene le parole di S. Alfonso de' Liguori, uomo dotto ed espertissimo in tali cose, il quale così dice nella suaPratica del Confessore §. 4, n.° 7:—«Relativamente a certi peccati dei conjugi riguardato al debito coniugale, il confessore non è ordinariamente obbligato di tenerne speciale parola, nè conviene farne interrogazioni: a meno che non si tratti della moglie; per chiederle; nel modo il più modesto possibile se ella abbia reso il debito coniugale…. Sul resto, taccia; parli soltanto se sarà interrogato—e finalmente che non ometta di consultare attri provetti Autori.»
«Dato in Roma, l'8 giugno 1842.»
Le suaccennate parole di S. Alfonso de' Liguori trovansi nella ediz. XI° in 4° al § suindicato, ma non al N.° 7, ma al 41.
Notiamo dunque che la Sacra Penitenzieria: 1.° suppone che l'azione del marito il quale fa abuso del matrimonio, è azione per sè stessa mortalmente cattiva; 2° ammette che la norma indicata da S. Alfonso de' Liguori è prudente, e che i confessori la possono tranquillamente adottare.
I confessori quindi si astengono cautamente—e specialmente i più giovani—da interrogazioni indiscrete e che recano grave molestia ai conjugi: operino e parlino con molta prudenza, senza però ledere mai la verità colle loro risposte, nè assolvere indebitamente il penitente ch'essi hanno la coscienza ch'ei sia in peccato mortale; ma non sieno però nemmeno troppo solleciti a ritenere il penitente privo di quella buona fede che talora toglie al peccato la gravezza mortale. Ad ogni modo, si procuri d'indurre i coniugi a vivere santamente nel matrimonio.
La moglie procuri colla forza delle blandizie, con tutti i segni dell'amore, colle preghiere, colle esortazioni, di persuadere il marito a compiere l'atto coniugale colle debite regole, se no, di astenersene completamente, e vivere da cristiano. L'esperienza prova che molte mogli sono riuscite in questo modo a persuadere i loro mariti.
Si domanda: 1. Se la moglie può chiedere il debito coniugale al marito, quando ella sappia che esso ne abuserà.
R. Molti teologi rispondono affermativamente, perchè essa ne ha diritto, e del suo diritto usa. CosìPontius,Tamburinus,Spoverecc. Ma altri e più rettamente, come risulta da quanti abbiamo detto, richiedono un grave motivo affinchè essa possa lecitamente chiedere il debito coniugale, perchè altrimenti offrirebbe al marito un'occasione prossima di peccare; difficilmente poi potrà presentarsi questo motivo quando essa può trovare altri mezzi per vincere la tentazione. Ma, dato infatti il grave motivo, per esempio, la difficoltà di vincere la tentazione, essa non peccherebbe affatto, imperocchè è permesso di domandare con retto intendimento e per gravi motivi una cosa buona in sè, a quegli che la può dare senza peccare, abbenchè questa cosa, per l'abuso che se ne farebbe, non si possa dare senza cadere in peccato: per questa ragione è permesso chiedere i sacramenti da un sacerdote indegno, un prestito di un usuraio, il giuramento da un pagano, ecc. quando vi sieno per far ciò sufficenti motivi.
Si domanda: 2. Se il marito possa versare il proprio seme fuori della vagina della donna, quando, per dichiarazione dei medici, la moglie non potesse se non con evidente pericolo di morte.
Rispondiamo, con tutti i teologi, negativamente, perchè il versare a quel modo il proprio seme è cosa contro natura, e detestabile. Se il pericolo della morte non è molto probabile, si consumi completamente l'atto, se poi il pericolo è moralmente certo, bisogna astenersene affatto. In questo caso non rimane ai coniugi altra via di salvezza che quella della continenza: è questa una condizione lagrimevole, ma non può essere mutata. Questi disgraziati sposi devono, se vogliono con più facilità rimanere continenti e vivere castamente, separarsi di letto.
E' a notarsi che anche i fornicatori, gli adulteri, ecc., non possono opporsi alla generazione col lasciar volontariamente cadere il seme fuori della vagina della donna, perchè questa è sempre una cosa contro natura: circostanza d'altronde da doversi dichiarare in confessione.
§ V.Di coloro che peccano venialmente rendendo il debito coniugale.
1. Quando l'atto coniugale è un peccato veniale da parte del coniuge che l'ha domandato, per esempio, perchè lo domandò per sua voluttà, credesi che vi sia colpa a concederlo, a meno che non lo scusi qualche ragione, imperocchè altrimenti non si farebbe che somministrare materia al peccato. Se però la domanda è fatta in modo assoluto, è questa una ragione sufficente per giustificare il coniuge che rende il debito, imperocchè diniegandolo, sarrebbero a temersi risse, odii, scandali, pericoli più gravi di peccato ecc.
2. Se poi l'atto coniugale è venialmente cattivo per la cosa in sè, per esempio, perchè, volendo pur far uso, quegli che lo domanda, delle parti naturalmente destinate a ciò, nondimeno vuole un modo o una posizione strana e venialmente cattiva, oppure vuole l'atto coniugale durante la mestruazione o la gravidanza, allora non lo si deve concedere se non c'è una ragione, essendo esso indecente. Sarebbe però una ragione sufficiente per rendere il debito conjugale richiesto, se, diniegandolo, avessero a temersi dei dispiaceri. CosìSanchez, l. 9, disp. 6, n. 6,S. Liguori, l. 6. n. 946e molti altri citati da essi, contrariamente ad altri non pochi i quali non ammettono che l'indecenza d'un atto, per quanto sia soltanto venialmente cattivo, possa essere cancellata da ragione qualsiasi: la menzogna, per esempio, (dicono essi), non può essere mai giustificata dalla necessità.
Non c'è però parità fra i due casi: la menzogna è cattiva per natura sua, ma così non è della richiesta del debito conjugale, la quale poi, nel caso nostro, può essere giustificata a detta di chiunque, da un ragionevole motivo: perciò sarebbe egualmente giustificato chi rendesse il debito conjugale richiestogli.
Dopo tutto, mi sembra più probabile l'opinione, che chi rende il debito, in questo caso, vada immune da ogni colpa.
Si domanda: 1. Se le mogli che non seppero mai procreare se non figli morti, possano ciononostante rendere o chiedere il debito coniugale.
R.Sanchez l. 7. disp. 102, n. 8,S. Liguori l. 6, n. 553e molti altri dicono che la moglie in questo caso non pecca nè rendendo nè chiedendo il debito coniugale, imperocchè: 1. ella fa una cosa in sè lecita e alla quale ha diritto, mentrechè la morte del feto avviene per accidente e non può essere a lei imputata; 2. meglio è che possa nascere un essere con un peccato originale, di quello che non nasca alcuno, come procura di dimostrarlo ampiamenteSanchez; 3. qualche volta accade che una donna, dopo molti aborti, partorisca felicemente.
Sylviusperòt. 4, p. 718,Billuart t. 19, p. 396,Bailly, ecc. dicono che la moglie non può chiedere, nè rendere il debito coniugale, quando sia moralmente certa che la prole non può nascere viva, perchè in questo caso diventa impossibile ottenere lo scopo legittimo e proprio del matrimonio. Questa opinione, così ristretta, ci sembra la più probabile e la sola da adottare. Gli Autori citati non dicono che in questo caso il peecato sia mortale, nè certo osiamo dirlo noi.
Si domanda: 2. Se la moglie la quale, secondo il giudizio dei medici, non può partorire senza manifesto pericolo di morte, sia obbligata di rendere il debito al marito, quando questi lo chieda insistentemente.
R. Noi abbiamo già provato che il marito in questo caso non può, per qualsiasi motivo, domandare alla moglie il debito coniugale: egualmente la moglie non può renderlo, perché essa non può disporre a sua voglia della propria vita. Tuttavia, il peccato non è mortale se non nel caso in cui il pericolo della morte sia evidente.
Dell'uso del matrimonio.
In questo capo esamineremo:
1. Quando i conjugi peccano usando del matrimonio;
2. Come devono essere giudicati i contatti fra conjugi.
ARTICOLO I.—Quando i coniugi peccano usando del matrimonio.—I. Peccano mortalmente i coniugi, non quando il loro accoppiamento carnale avviene all'infuori della vagina della donna, o quando si spande, fuori della della stessa vagina e deliberatamente, l'umore spermatico; ma altresì, quando cominciano essi l'accoppiamento carnale nelle parti deretane colla intenzione di consumarlo poi nella vagina femminile imperocchè qui essi ricorrono ad un mezzo che è in tutto sconveniente, e siccome questo mezzo tende per sè stesso a far spargere il seme fuori delle parti sessuali della donna, così esso non è, infine, se non una sodomia. CosìSanchez l. 9, disp. 17, n. 4,S. Liguori l. 6, n. 916, e molti altri da essi citati.
II. Secondo il parere di tutti i teologi, è un peccato mortale tanto il chiedere quanto il rendere il debito conjugale quando si vuol adottare, per accoppiarsi, una posizione non naturale e si incorre per ciò nel grave pericolo che il seme caschi fuori della vagina della donna. La ragione di ciò è evidente. Ma, escluso questo pericolo, il chiedere o il rendere senza necessità il debito conjugale in questa maniera è soltanto un peccato veniale, la positura non naturale dei corpi dei conjugi non tocca l'essenza del matrimonio nè impedisce la fecondazione. Ma è severamente da biasimare, il marito specialmente, se per sentire maggiore voluttà, s'introduce nella vagina della moglie facendosi volgere da lei il tergo come usano le bestie, oppure mettendosi sotto di lei, imperocchè queste strane giaciture corporali sono spesso segni di concupiscenza mortalmente cattiva in coloro che non si accontentano delle posizioni ordinarie. Data però la necessità di comportarsi in questi modi, per esempio, in causa di gravidanza, o perchè non è possibile una positura diversa, allora non vi ha peccato, semprechè però non ci sia il probabile pericolo di spandere il seme fuori della vagina della donna.
III. Peccano mortalmente i coniugi che esercitano fra loro atti molto osceni e gravemente repugnanti al naturale pudore, e specialmente se si accoppiano carnalmente usando di una parte del loro corpo che non è quella voluta dalla natura, per esempio, se la moglie prende in bocca il membro virile del marito[14]……………ecc. ecc.imperocchè lo stato coniugale non potrà mai in modo alcuno giustificare simili infamie.
[14] Il testo latino ha qui una lacuna, ma l'esempio offerto dall'autore è già abbastanza eloquente nella sua sconcezza per indovinare i lubrici segreti mal velati dai puntini e glieccetera, segreti d'altronde che vengono voluttuosamente disvelati dalla cattedra nei seminari al cospetto di giovani seminaristi. Che lezioni! (Nota del Traduttore).
IV. E' peccato mortale se i coniugi impediscono la fecondazione, per esempio, se, come già dicemmo, l'uomo spande il seme fuori della vagina della donna, se si oppone alla sua completa eiaculazione, se la donna respinga da sè lo sperma del marito o tenta di respingerlo, se rimane essa impossibile, coll'intendimento di impedire la fecondazione, ecc.—S. Antonio Sancheze molti altri citati daS. Liguori l. 6, n. 918, dicono che non vi è peccato mortale se, prima di emettere il seme, il marito, col consenso della moglie, si tira indietro, per esempio, affinchè non nasca prole; semprechè però non vi sia nè nell'uno nè nell'altro coniuge pericolo di polluzione. TuttaviaNavarrus,Silvestro,Ledesma,Azore moltri altri credono ragionevolmente essere peccato mortale, tanto perchè nell'uomo c'è sempre il pericolo della polluzione, quanto perchè si opera gravemente contro natura lasciando imperfetto l'accoppiamento carnale. Questa seconda opinione è quella che in pratica de'vessere adottata.
V. Peccano mortalmente i conjugi se chiedono o rendono l'accoppiamento carnale, quando v'abbia grave pericolo di aborto, abbenchè il feto non sia ancora animato, oppure quando ne derivi notevole nocumento alla salute della prole. Ciò risulta evidente da quanto abbiamo già detto, imperocchè anche questa è una cosa gravemente contraria alla natura.
IV. Peccano pure mortalmente i conjugi se, nell'atto carnale del matrimonio hanno desiderii di adulterio, vale a dire se si fingono dinnanzi alla mente un'altra persona e voluttuosamente si dilettano immaginandosi di avere invece commercio carnale con lei. Dicasi lo stesso se esercitano l'atto conjugale con un fine mortalmente cattivo, per esempio, se il marito chieda o renda il debito col desiderio che la moglie muoja nei dolori del parto.
VII. E' peccato mortale l'accoppiamento, se si compie, fosse pur anco in tempo di guerra, in un luogo sacro, perchè si mancherebbe alla debita riverenza del luogo e perchè la legge della Chiesa lo proibisce: i conjugi possono in altro modo appagare i loro bisogni.
VIII. Peccano, infine, mortalmente i conjugi se si accoppiano in presenza d'altri dando così grave scandalo: procurino perciò che nella loro camera nuziale non ci sia letto d'altre persone. E i poveri, e i contadini, che ben sovente non hanno che una sola camera per dormirvi essi, i figli, e i domestici, sieno cauti e procurino che, di nottetempo, usando dei loro diritti conjugali, non si presti occasione di rovina ad altri. Oh! quante domestiche, quanti fanciulli, in tenera età, sono già di costumi corrotti, e devono la loro depravazione a conjugi imprudenti!
ARTICOLO II.—Dei contatti fra conjugi.—I. Quel toccarsi per giungere direttamente al legittimo accoppiamento, senza però che vi sia pericolo di polluzione, è, senza alcun dubbio, lecito: questi toccamenti sono come gli accessorii dell'accoppiamento: lecito questo, sono leciti pur essi. Se però, abbenchè tendano all'accoppiamento, si fanno per godere una voluttà maggiore, sono peccati veniali, perchè questo maggiore godimento è uno scopo venialmente cattivo. Ma sarebbero però peccati mortali se questi contatti, quantunque tendenti all'accoppiamento, fossero repugnati alla retta ragione, come sarebbe l'applicare le parti sessuali dell'uno a certe parti del corpo dell'altro, non convenienti: perciò i conjugi cristiani non devono fare «come fanno i cavalli e i muli che sono irragionevoli (Salm 31. 11); ma che ciascuno di voi sappia ch'egli possiede parti sensuali per scopo di santificazione e d'onore, non per sfogo di passioni, come usano le genti che non conoscono Dio» (I. ai Tessal, 4. 4.)
II. Il palparsi fra conjugi è peccato mortale quando ne risulti un prossimo pericolo di polluzione, imperocchè la polluzione non è lecita nè ai conjugati nè ai liberi, e non si può ammettere scusa alcuna ad esporsivolontariamenteal pericolo di essa. Percui, allorquando non espongono al pericolo di polluzione, non sono menomamente peccati gli abbracciamenti fra conjugi ed altri contatti non osceni che soglionsi fare fra sposi per coltivare la mutua affezione. Se questi contatti si posson permettere fra persone non conjugate, benchè vi possa essere qualche pericolo di polluzione, semprecchè però vi sia un motivo che li giustifichi, a più forte ragione si possono permettere fra conjugi, imperocchè, favorendo questi contatti la loro mutua affezione, diventano un motivo sufficente a scusare un qualche pericolo di polluzione, se pur esistesse.
III. Disputano discordi i Dottori sull'argomento, se i contatti gravemente osceni fra conjugi, escluso sempre il pericolo prossimo di polluzione, siano peccati mortali.S. Antonio,Silvestro,Comitoluse molti altri citati daSanchez, l. 9, disp. 44, asseriscono che i contatti, (come gli sguardi), di questo genere, sono peccati se avvengono senza che vi sia un intendimento di addivenire all'accoppiamento carnale, imperocchè in questo caso, non tendono ad esso, anzi l'escludono, ma mirano bensì alla polluzione che è in sè essenzialmente cattiva.
Sanchezpoil. 9, disp. 44, n. 11 e 12,S. Liguori l. n. 932ed altri in generale, sostengono che i toccamenti, come gli sguardi, di questa natura, escluso pur sempre il pericolo prossimo di polluzione, non sieno dippiù di un peccato veniale, benchè non mirano all'atto conjugale, imperocchè tali atti fra sposi non sono, di loro natura, peccati, potendo esser benissimo compiuti lecitamente in relazione all'accoppiamento carnale, e non diventano peccati venali se non quando non siano in relazione a cotesto accoppiamento, e manchino perciò di un legittimo scopo: e quando non esista grave pericolo di polluzione, non sono mai dippiù d'un peccato veniale.
Questa seconda opinione a noi sembra la più probabile. Tuttavia devesi, ordinariamente, in pratica biasimare sul serio i conjugi che così operano, in special modo, se questi contatti solleticano fortemente gli spriti veniali, imperocchè in questo caso di rado manca il pericolo della polluzione. CosìP. AntoineeCollet.
Non si devono però ritenere rei di peccato mortale quei coniugi, che asseverano in buona fede che, col toccarsi, i loro sensi non si eccitano, e che non v'ha in essi probabile pericolo di polluzione imperocchè tal cosa non è infatti rara fra sposi da lungo tempo assuefatti agli atti venerei. Certamente noi non vorremmo condannare quella pia moglie la quale, o per timidezza, o per tema di qualche guajo, o per conservare la pace domestica, permette che il marito la palpeggi, semprechè essa assicuri che questi contatti non la eccitano libidinosamente od almeno la eccitano leggerissimamente.
I discorsi osceni fra marito e moglie non sono peccati mortali, a meno che non inducano, nel grave pericolo della polluzione; locchè d'altronde è ben raro. Perciò, i confessori devono non preoccuparsi molto di tal cosa.
IV.Sanchez, l. 9. disp 44, n. 15e molti citati da esso dicono che un conjuge il quale, nell'assenza dell'altro, si tocchi o si guardi libidinosamente, senza pericolo di polluzione, pecca soltanto venialmente, imperocchè questi suoi atti sono atti secondari che tendono ad un atto principale, in sè lecito, vale a dire l'accoppiamento carnale che è il loro debito scopo, benchè ora non possano conseguirlo.
Essi sono pure d'avviso che si deve dire la stessa cosa, se questo conjuge si figura d'essere in atto di compiere l'accoppiamento carnale e si diletta voluttuosamente pensandovi.
Molti altri al contrario, più comunemente, per esempio,Layman,Diana,Sporer,Vasquez,S. Liguori, ecc. non sospetti di soverchia severità ritengono come probabile, che sono peccato mortale questo genere di toccamenti, tanto perchè il conjuge non ha facoltà di disporre del proprio corpo se non incidentalmente e in relazione all'accoppiamento carnale, quanto perchè questo toccarsi provoca la polluzione, e si connette poi ad un pericolo prossimo quando soffermandovisi sopra col pensiero, si sovreccitano gli spiriti.
Devono sempre essere proibiti come mortali quando eccitano notevolmente i sensi: se no, a noi sembrano soltanto peccati veniali.
Siccome il piacere dell'atto coniugale che si è compito o che si deve compiere non ha che poca influenza per eccitare i sensi, noi pensiamo che sovente non lo si debba imputare a peccato mortale. Il piacere di una cosa lecita non può essere gravemente cattiva; ora, l'accoppiamento carnale fra coniugi è lecito; dunque non vi è peccato mortale pensando al piacere dell'accoppiamento compiuto o da compiersi o che s'immagina di compiere. PerciòS. Tomaso, «Del Male» 9, 12, art. 2 a 17dice: «Siccome il congiungimento carnale non è peccato mortale fra sposi, così l'acconsentire al pensiero voluttuoso di esso non può essere un peccato più grave dell'acconsentire all'atto medesimo.» Vale a dire, se l'esercitare l'atto coniugale per solo piacere è soltanto un peccato veniale, egualmente sarà del pensare voluttuosamente ad esso. Non può dunque essere peccato mortale se non in causa del pericolo che ne può derivare, pericolo che si reputa presente se «il piacere s'accompagna, non solo alla commozione degli spiriti, ma benanco al solletico e alla voluttà della libidine,« come diceS. Liguori, l, 6, n. 937.
Questi sono i principali peccati coi quali si suole macchiare la santità del matrimonio: Dio spesso li punisce, anco in questa vita, coll'estinguere la famiglia, colla scostumatezza dei figli, colla morte improvvisa, o con altre calamità. Molti errano quei coniugi i quali credono che tutto a loro sia lecito nel matrimonio: perciò, con facilità essi commettono innumerevoli peccati mortali, che poi non disvelano al confessore, e che imputridiscono dentro di essi. A ragione l'Augustissimo Delfino, padre di Luigi XVI, Luigi XVIII e Carlo X dicevache la castità coniugale era più difficile della perfetta continenza.
Norme dei confessori verso le persone coniugate.
I. I confessori devono avvertire i fidanzati,—prima del matrimonio, s'intende,—degli obblighi cui vanno incontro, dicendo loro, per esempio: Molti coniugi credono erroneamente che tutto sia ad essi lecito; si comportano «come il cavallo e il mulo;» commettono molti peccati; attirono sopra di se e loro famiglia gravi piaghe in questa vita, e miseramente si perdono nella vita eterna: procurate dunque di non comportarvi in questo modo, e non macchiate la santità del divino Sacramento: sappiate che ai coniugi è solo lecito ciò che è necessario per avere prole; ed ora non voglio dirvi di più; se qualche dubbio a voi verrà, aprite l'animo vostro ad un confessore prudente.—
II. L'esperienza insegna che molti conjugi non confessano i peccati commessi nell'uso del matrimonio, se non sono interrogati. Ora, il confessore li può interrogare circa quelle cose che fra conjugi si permettono:—Avete voi qualche cosa che vi morde la coscienza?—Se essi dicono di nulla avere e sembrano abbastanza istrutti e timorati, non è necessario lo insistere ulteriormente. Ma se essi sono rozzi o la loro sincerità appare dubbia, il confessore deve insistere: chiederà ad essise hanno mai negato il debito coniugale: e se questa frase non fosse da essi compresa, potrà dir loro: Vi siete mai rifiutati all'atto che si fa per avere dei figli?—se rispondono d'aver rifiutato, bisogna informarsi del motivo, e dopo questa informazione si giudicherà se v'ha peccato o no; e se vi ha peccato, se sia mortale, o veniale.
III. Generalmente il confessore deve chiedere al penitense s'egli ha mai fatto cose disoneste contro la santità del matrimonio: Se il penitente confessa d'aver fatto qualche cosa, conviene far direda luiin che consiste questa cosa, e così non s'incorre nel pericolo di insegnargli alcunchè ch'egli ignora; ma non si deve repentinamente nè con leggerezza incolparlo di peccato mortale.
Quanto abbiam fin qui detto su questo lubrico argomento, basta.
I parroci e i confessori devono proclamare la onestà e la santità dei doveri coniugali; e dicano spesso colB. Paolo: «Che ciascuno di voi sappia ch'egli possiede parti sensuali per scopo di santificazione e d'onore, non per sfogo di passioni, come usano le genti che non conoscono Dio.» Riflettendo a queste parole, gli sposi facilmente comprenderanno in che possano aver peccato e come debbano astenersi dai peccati, se vogliono compiere—giusta la dottrina dell'Apostolo—castamente e santamente i doveri coniugali.
Concina t. 21 p. 248dice: «I parroci apprenderanno maggior scienza per istruire i coniugati, studiando la dottrina diPaolo, di quello che ritenendo nella memoria tutte le dispute trattate daSanchez,Diana,Gotius, ed altri: Nulla ci sembra più vero di ciò: per la qual cosa noi preghiamo i giovani confessori d'essere cauti gravi e modesti nell'interrogare le persone coniugate, perchè facilmente possono offenderle, e facilmente possono esporre se medesimi a gravi pericoli.
Stampato dalla litografia f.a.r.a.p.S. Giovanni in Persiceto (Bo)Aprile 1974