MDCCLXXXIAnno diCristoMDCCLXXXI. Indiz.XIV.PioVI papa 7.GiuseppeII imperadore 17.Giuseppe II, erede di tutti gli Stati della casa d'Austria per la morte della madre, come per quella del padre, era,quindici anni prima, salito sul soglio imperiale, dalla natura dotato d'un capitale straordinarissimo di penetrazione, e ricco di molte e molte cognizioni ne' diuturni suoi viaggi acquistate, tutti i suoi pensieri, tutte le cure al bene ed alla prosperità dei sudditi rivolse. Nuove forme ai giudizii, con nuovo codice civile e criminale; generosa protezione alle scienze ed alle lettere; nuove manifatture e nuove arti introdotte; aperti nuovi canali al commercio, ed ingrandite e ristaurate a comodo dei viandanti le pubbliche vie; sistemata infine ed ordinata ne' suoi stati la pubblica economia.Ardeva però l'imperadore di vivissimo desiderio d'incarnare prontamente coll'esecuzione quelle vaste idee di riforme ecclesiastiche che da gran tempo aveva concette e gustate. Già da più di venti anni, in tutti i governi, e principalmente in quelli d'Italia, lo spirito di riforma in questa parte di esterior disciplina erasi con non poca solennità manifestato. Venezia, Genova, Parma, Modena e Napoli aveano posta la falce nel campo. Ora, scorsi appena diciotto giorni da che mancata era l'imperadrice Maria Teresa, pubblicò Giuseppe la prima sua provvisione intorno alle persone che si davano allo stato claustrale. Essergli, diceva, noto per esperienza che quelli che abbracciano la vita religiosa, dispongono sovente de' loro beni a favore delle case e comunità in cui entrano; or comandare lui che nissun novizio o religioso che testare o stipulare qualunque atto di ultima volontà prima della professione dei voti volesse, non potesse, sotto qualunque pretesto, disporre di più di mille ducento fiorini in favore di dette case e comunità.Tre mesi dopo questo, diede fuori l'editto che concerneva a tutti gli ordini frateschi: che tutte le case religiose negli Stati austriaci sussistenti dovessero, comandava, rinunziare totalmente e per sempre ad ogni unione, dipendenza o connessione con altre cose religiose estere o con esterisuperiori; al contrario, tutti i regolari austriaci essere governati e diretti dai provinciali rispettivi, sotto l'ispezione ed autorità de' vescovi, dovessero: le medesime disposizioni altresì alle comunità delle femmine si estendessero, e sotto pena della deposizione, avessero le superiore per l'avvenire a dipendere soltanto ed esclusivamente dal clero degli Stati dell'imperadore, tanto in affari ecclesiastici come nelle temporali bisogna.Immediatamente a questo editto ne seguitò un altro, col quale ordinavasi che quanti religiosi di qualunque sesso chiedessero di essere dispensati da' fatti voti, ai rispettivi ordinarii, per riportarne la bramata dispensa, le istanze loro rivolgessero: vietati, in pari tempo, tutti i voti tanto temporanei come condizionati, se fatti prima dell'età permessa per la vestizione, cioè ventun anni per le donne, venticinque pegli uomini.Intimato a tutti gli eremiti di deporre il lor abito romitico, venne Giuseppe contemporaneamente in sull'abolire diversi monasteri d'ambi i sessi. Tutte le case religiose, tutti i monasteri ed ospizii sotto qualsivoglia nome di certosini e camaldolesi, come pure di monache carmelitane, francescane, cappuccine o di Santa Chiara, rimasero soppressi ed aboliti generalmente in tutta l'estensione degli Stati austriaci. Allora fu che non poche monache, o non persuase di passare in altri istituti dal sovrano approvati, o di trasferirsi fuori degli Stati austriaci, fecero ritorno, in Italia, nelle paterne case.Avendo esso principe giudicato necessario che le bolle, i brevi, i decreti emanati da Roma, per l'influenza che avevano sugli affari dello Stato, prima della pubblicazione, a lui ogni volta e senza eccezione nissuna fossero presentati per ottenere il beneplacito, pratica già in uso in moltissimi altri Stati cattolici, prescrisse a tutti i vescovi ed arcivescovi de' suoi Stati che tutti gli ordini pontificii sì in forma di breve, decreto, costituzione, o in forma altra qualunquesi fosse, indirizzati al popolo, a comunità tanto ecclesiastiche che secolari, oppure a private persone, relativi a collazioni di benefizii, pensioni, onori, potestà, diritti, od anche in materie dogmatiche o di disciplina, dovessero, avanti la pubblicazione, presentati essere alla reggenza civile d'ogni provincia con una copia autentica stesa da pubblico notaio del paese, ed accompagnata da suppliche, affine di essere poi della sovrana approvazione muniti.Convinto Giuseppe II, come egli si esprimeva, de' perniciosi effetti della violenza alle coscienze fatta, e de' vantaggi essenziali che una vera tolleranza cristiana procura alla religione ed allo Stato, credette bene di determinare, riguardo a questo punto, alcune regole. Fosse permesso l'esercizio privato della loro religione a tutti i sudditi protestanti, sia della confessione elvetica, sia di quella di Augusta, in qualunque luogo degl'imperiali Stati. Sapessero eglino che, nelle elezioni e collazioni di cariche civili, il principe riguardo alcuno non avrebbe alla differenza della religione, ma unicamente, come s'era sin allora fatto senza sinistro effetto nel militare, la probità; la capacità, la buona condotta degli aspiranti valuterebbe. Ne' matrimonii contratti tra persone di religione diversa, se il marito cattolico fosse e la moglie protestante, i figli e maschi e femmine la religione del padre seguissero; se il marito protestante e la moglie cattolica fosse, i figli maschi seguissero la religione del padre, le femmine quella della madre. Purchè osservasse le leggi municipali e le sovrane ordinazioni, e la quiete pubblica non disturbasse, nissuno, Giuseppe comandava, fosse mai assoggettato per motivo di religione a pene pecuniarie o corporali qualunque; prescritto a tutti i magistrati e giudici di ricordare a' cattolici la carità e l'amor fraterno, di astenersi dalle parole ingiuriose, dalle offese, da' pungenti rimproveri contro coloro che la ventura non ebbero di nascere in grembo della cattolica Chiesa.Aveva già l'imperatore con altro editto annunziato a' suoi sudditi che, trovandosi eglino nel caso di dover chiedere per oggetto di matrimonio una dispensa sopra uno od altro impedimento canonico, non a Roma domandar la dovessero, ma bensì al rispettivo arcivescovo, da cui, mediante il pagamento di modica tassa di cancelleria, concessa sarebbe; ingiunto ai parochi, tanto delle campagne come delle città, di non congiungere in matrimonio coppia veruna di sposi, se dispensa altra qualunque fuor di quella del rispettivo ordinario gli presentasse. Qualche tempo dopo, oltre alcune condizioni prescritte ai vescovi intorno alle dette dispense, ordinò, che chi bisogno ne avesse, prima di cercarle ai vescovi, la permissione dal sovrano impetrarne dovesse.Contenendo il pontificale romano un giuramento che i vescovi, all'atto della loro consacrazione, al papa fanno, l'imperatore emanò un suo decreto, con cui intendeva di non ricusare il placito alle bolle spedite da Roma agli arcivescovi e vescovi nuovamente eletti, ma vi aggiungeva la condizione espressa che nè il prelato consacratore nè il prelato consacrato non venissero autorizzati nè a ricevere nè a prestare il detto giuramento se non nel senso dell'ubbidienza cattolica, e non altrimenti. Ordinò quindi che i nuovi eletti, prima di essere consacrati e prima di quel giuramento ordinario al papa immediatamente dopo la nomina od elezione altro prestarne dovessero tutto speciale di fedeltà all'imperadore, in presenza del governatore e de' due più anziani assessori del luogo; giuramento che, sottoscritto dal nuovo o vescovo o arcivescovo, dai tre testimoni suddetti, e spedito originalmente al sovrano, conteneva una promessa assoluta dell'eletto di comportarsi verso l'imperadore, suo solo legittimo sovrano, principe e signore, da fedel suddito e vassallo, non facendo e non permettendo scientemente che fatta fosse direttamente o indirettamente cosaalcuna che pregiudiciale essere potesse e contraria alla persona di Sua Maestà, alla sua augusta casa, allo Stato o ai diritti della sovranità; con inoltre la promessa di ubbidire senza tergiversazione a tutti i decreti, leggi ed ordini dell'imperadore, di fargli osservare da' suoi inferiori col dovuto rispetto, e di cercare e procurare in ogni occasione la gloria ed il vantaggio del sovrano e de' suoi Stati. Alcuni vescovi eletti e non consecrati, questo decreto come ad essi ingiurioso e tendente a renderne sospetta la fede riguardando, supplicarono all'imperadore di dispensarli dal nuovo giuramento di fedeltà ad essi prescritto, proferendo in quella vece di più non prestare al papa nè l'antico nel pontificale riportato e nelle bolle inserito, nè verun altro; e lo imperadore volentieri la proposizione accettò.Ed altre leggi ed altre provvidenze il saggio principe impartì nelle materie ecclesiastiche, le quali non si poteva che nella novità non cagionassero scrupoli e dubbiezze; il perchè non giorno forse passava che al trono alcuno non si presentasse a chiedere spiegazioni.Ma nel corso di tali riforme e novazioni un avvenimento di natura diversa disgustò l'imperadore. Per uso antico nella romana corte stabilito, alla morte di ciascuno de' principali monarchi cattolici d'Europa, Austria, Francia, Spagna e Portogallo, rendevansi dai papi nella pontificia cappella con grande solennità gli ultimi onori all'estinto, di cui il santo padre stesso tesseva il funebre elogio. Non era però esempio che onore siffatto stato fosse reso alle regine o alle imperadrici che regnato non avevano se non congiuntamente ai mariti; ma l'imperatrice Maria Teresa, regina di Boemia, d'Ungheria e di tanti altri regni e Stati, era caso nuovo e meritava speciale riguardo. Il papa consultò i suoi maestri di ceremonie, e questi gli esposero di non aver trovato, per diligentissimi esami, che a donne solenni funerali nellapontificia cappella stati mai fatti fossero. E non consideravano che, dopo introdotto quell'uso, nissuna sovrana cattolica era in Europa stata nel caso di reggere da sè i popoli, come retti gli aveva Maria Teresa. Corse allora voce che il cardinale Herczam, ministro cesareo a Roma, ne facesse formale istanza, e sotto gli occhi del papa gl'inconvenienti mettesse che dal non fare insorgere potevano; eppure si sentisse dal pontefice rispondere ch'ei derogare dall'usato ceremoniale non poteva. E così fu. Se questo rifiuto non influì ad accelerare i disegni di riforma, ed a farli rapidissimamente gli uni agli altri succedere, questo però fu il tempo in cui l'imperadore ordinò la soppressione del collegio ungarico di Bologna, e la partenza da quella città di tutti quei nazionali suoi sudditi obbligati ad andarne a studiare nelle università di Buda o di Pavia.Non bisogna chiudere la narrazione degli avvenimenti di quest'anno senza registrare la morte, il dì 27 di maggio accaduta, di Giambatista Beccaria, fisico egregio, a cui la scienza va debitrice di molti progressi, specialmente nel ramo della elettricità.
Giuseppe II, erede di tutti gli Stati della casa d'Austria per la morte della madre, come per quella del padre, era,quindici anni prima, salito sul soglio imperiale, dalla natura dotato d'un capitale straordinarissimo di penetrazione, e ricco di molte e molte cognizioni ne' diuturni suoi viaggi acquistate, tutti i suoi pensieri, tutte le cure al bene ed alla prosperità dei sudditi rivolse. Nuove forme ai giudizii, con nuovo codice civile e criminale; generosa protezione alle scienze ed alle lettere; nuove manifatture e nuove arti introdotte; aperti nuovi canali al commercio, ed ingrandite e ristaurate a comodo dei viandanti le pubbliche vie; sistemata infine ed ordinata ne' suoi stati la pubblica economia.
Ardeva però l'imperadore di vivissimo desiderio d'incarnare prontamente coll'esecuzione quelle vaste idee di riforme ecclesiastiche che da gran tempo aveva concette e gustate. Già da più di venti anni, in tutti i governi, e principalmente in quelli d'Italia, lo spirito di riforma in questa parte di esterior disciplina erasi con non poca solennità manifestato. Venezia, Genova, Parma, Modena e Napoli aveano posta la falce nel campo. Ora, scorsi appena diciotto giorni da che mancata era l'imperadrice Maria Teresa, pubblicò Giuseppe la prima sua provvisione intorno alle persone che si davano allo stato claustrale. Essergli, diceva, noto per esperienza che quelli che abbracciano la vita religiosa, dispongono sovente de' loro beni a favore delle case e comunità in cui entrano; or comandare lui che nissun novizio o religioso che testare o stipulare qualunque atto di ultima volontà prima della professione dei voti volesse, non potesse, sotto qualunque pretesto, disporre di più di mille ducento fiorini in favore di dette case e comunità.
Tre mesi dopo questo, diede fuori l'editto che concerneva a tutti gli ordini frateschi: che tutte le case religiose negli Stati austriaci sussistenti dovessero, comandava, rinunziare totalmente e per sempre ad ogni unione, dipendenza o connessione con altre cose religiose estere o con esterisuperiori; al contrario, tutti i regolari austriaci essere governati e diretti dai provinciali rispettivi, sotto l'ispezione ed autorità de' vescovi, dovessero: le medesime disposizioni altresì alle comunità delle femmine si estendessero, e sotto pena della deposizione, avessero le superiore per l'avvenire a dipendere soltanto ed esclusivamente dal clero degli Stati dell'imperadore, tanto in affari ecclesiastici come nelle temporali bisogna.
Immediatamente a questo editto ne seguitò un altro, col quale ordinavasi che quanti religiosi di qualunque sesso chiedessero di essere dispensati da' fatti voti, ai rispettivi ordinarii, per riportarne la bramata dispensa, le istanze loro rivolgessero: vietati, in pari tempo, tutti i voti tanto temporanei come condizionati, se fatti prima dell'età permessa per la vestizione, cioè ventun anni per le donne, venticinque pegli uomini.
Intimato a tutti gli eremiti di deporre il lor abito romitico, venne Giuseppe contemporaneamente in sull'abolire diversi monasteri d'ambi i sessi. Tutte le case religiose, tutti i monasteri ed ospizii sotto qualsivoglia nome di certosini e camaldolesi, come pure di monache carmelitane, francescane, cappuccine o di Santa Chiara, rimasero soppressi ed aboliti generalmente in tutta l'estensione degli Stati austriaci. Allora fu che non poche monache, o non persuase di passare in altri istituti dal sovrano approvati, o di trasferirsi fuori degli Stati austriaci, fecero ritorno, in Italia, nelle paterne case.
Avendo esso principe giudicato necessario che le bolle, i brevi, i decreti emanati da Roma, per l'influenza che avevano sugli affari dello Stato, prima della pubblicazione, a lui ogni volta e senza eccezione nissuna fossero presentati per ottenere il beneplacito, pratica già in uso in moltissimi altri Stati cattolici, prescrisse a tutti i vescovi ed arcivescovi de' suoi Stati che tutti gli ordini pontificii sì in forma di breve, decreto, costituzione, o in forma altra qualunquesi fosse, indirizzati al popolo, a comunità tanto ecclesiastiche che secolari, oppure a private persone, relativi a collazioni di benefizii, pensioni, onori, potestà, diritti, od anche in materie dogmatiche o di disciplina, dovessero, avanti la pubblicazione, presentati essere alla reggenza civile d'ogni provincia con una copia autentica stesa da pubblico notaio del paese, ed accompagnata da suppliche, affine di essere poi della sovrana approvazione muniti.
Convinto Giuseppe II, come egli si esprimeva, de' perniciosi effetti della violenza alle coscienze fatta, e de' vantaggi essenziali che una vera tolleranza cristiana procura alla religione ed allo Stato, credette bene di determinare, riguardo a questo punto, alcune regole. Fosse permesso l'esercizio privato della loro religione a tutti i sudditi protestanti, sia della confessione elvetica, sia di quella di Augusta, in qualunque luogo degl'imperiali Stati. Sapessero eglino che, nelle elezioni e collazioni di cariche civili, il principe riguardo alcuno non avrebbe alla differenza della religione, ma unicamente, come s'era sin allora fatto senza sinistro effetto nel militare, la probità; la capacità, la buona condotta degli aspiranti valuterebbe. Ne' matrimonii contratti tra persone di religione diversa, se il marito cattolico fosse e la moglie protestante, i figli e maschi e femmine la religione del padre seguissero; se il marito protestante e la moglie cattolica fosse, i figli maschi seguissero la religione del padre, le femmine quella della madre. Purchè osservasse le leggi municipali e le sovrane ordinazioni, e la quiete pubblica non disturbasse, nissuno, Giuseppe comandava, fosse mai assoggettato per motivo di religione a pene pecuniarie o corporali qualunque; prescritto a tutti i magistrati e giudici di ricordare a' cattolici la carità e l'amor fraterno, di astenersi dalle parole ingiuriose, dalle offese, da' pungenti rimproveri contro coloro che la ventura non ebbero di nascere in grembo della cattolica Chiesa.
Aveva già l'imperatore con altro editto annunziato a' suoi sudditi che, trovandosi eglino nel caso di dover chiedere per oggetto di matrimonio una dispensa sopra uno od altro impedimento canonico, non a Roma domandar la dovessero, ma bensì al rispettivo arcivescovo, da cui, mediante il pagamento di modica tassa di cancelleria, concessa sarebbe; ingiunto ai parochi, tanto delle campagne come delle città, di non congiungere in matrimonio coppia veruna di sposi, se dispensa altra qualunque fuor di quella del rispettivo ordinario gli presentasse. Qualche tempo dopo, oltre alcune condizioni prescritte ai vescovi intorno alle dette dispense, ordinò, che chi bisogno ne avesse, prima di cercarle ai vescovi, la permissione dal sovrano impetrarne dovesse.
Contenendo il pontificale romano un giuramento che i vescovi, all'atto della loro consacrazione, al papa fanno, l'imperatore emanò un suo decreto, con cui intendeva di non ricusare il placito alle bolle spedite da Roma agli arcivescovi e vescovi nuovamente eletti, ma vi aggiungeva la condizione espressa che nè il prelato consacratore nè il prelato consacrato non venissero autorizzati nè a ricevere nè a prestare il detto giuramento se non nel senso dell'ubbidienza cattolica, e non altrimenti. Ordinò quindi che i nuovi eletti, prima di essere consacrati e prima di quel giuramento ordinario al papa immediatamente dopo la nomina od elezione altro prestarne dovessero tutto speciale di fedeltà all'imperadore, in presenza del governatore e de' due più anziani assessori del luogo; giuramento che, sottoscritto dal nuovo o vescovo o arcivescovo, dai tre testimoni suddetti, e spedito originalmente al sovrano, conteneva una promessa assoluta dell'eletto di comportarsi verso l'imperadore, suo solo legittimo sovrano, principe e signore, da fedel suddito e vassallo, non facendo e non permettendo scientemente che fatta fosse direttamente o indirettamente cosaalcuna che pregiudiciale essere potesse e contraria alla persona di Sua Maestà, alla sua augusta casa, allo Stato o ai diritti della sovranità; con inoltre la promessa di ubbidire senza tergiversazione a tutti i decreti, leggi ed ordini dell'imperadore, di fargli osservare da' suoi inferiori col dovuto rispetto, e di cercare e procurare in ogni occasione la gloria ed il vantaggio del sovrano e de' suoi Stati. Alcuni vescovi eletti e non consecrati, questo decreto come ad essi ingiurioso e tendente a renderne sospetta la fede riguardando, supplicarono all'imperadore di dispensarli dal nuovo giuramento di fedeltà ad essi prescritto, proferendo in quella vece di più non prestare al papa nè l'antico nel pontificale riportato e nelle bolle inserito, nè verun altro; e lo imperadore volentieri la proposizione accettò.
Ed altre leggi ed altre provvidenze il saggio principe impartì nelle materie ecclesiastiche, le quali non si poteva che nella novità non cagionassero scrupoli e dubbiezze; il perchè non giorno forse passava che al trono alcuno non si presentasse a chiedere spiegazioni.
Ma nel corso di tali riforme e novazioni un avvenimento di natura diversa disgustò l'imperadore. Per uso antico nella romana corte stabilito, alla morte di ciascuno de' principali monarchi cattolici d'Europa, Austria, Francia, Spagna e Portogallo, rendevansi dai papi nella pontificia cappella con grande solennità gli ultimi onori all'estinto, di cui il santo padre stesso tesseva il funebre elogio. Non era però esempio che onore siffatto stato fosse reso alle regine o alle imperadrici che regnato non avevano se non congiuntamente ai mariti; ma l'imperatrice Maria Teresa, regina di Boemia, d'Ungheria e di tanti altri regni e Stati, era caso nuovo e meritava speciale riguardo. Il papa consultò i suoi maestri di ceremonie, e questi gli esposero di non aver trovato, per diligentissimi esami, che a donne solenni funerali nellapontificia cappella stati mai fatti fossero. E non consideravano che, dopo introdotto quell'uso, nissuna sovrana cattolica era in Europa stata nel caso di reggere da sè i popoli, come retti gli aveva Maria Teresa. Corse allora voce che il cardinale Herczam, ministro cesareo a Roma, ne facesse formale istanza, e sotto gli occhi del papa gl'inconvenienti mettesse che dal non fare insorgere potevano; eppure si sentisse dal pontefice rispondere ch'ei derogare dall'usato ceremoniale non poteva. E così fu. Se questo rifiuto non influì ad accelerare i disegni di riforma, ed a farli rapidissimamente gli uni agli altri succedere, questo però fu il tempo in cui l'imperadore ordinò la soppressione del collegio ungarico di Bologna, e la partenza da quella città di tutti quei nazionali suoi sudditi obbligati ad andarne a studiare nelle università di Buda o di Pavia.
Non bisogna chiudere la narrazione degli avvenimenti di quest'anno senza registrare la morte, il dì 27 di maggio accaduta, di Giambatista Beccaria, fisico egregio, a cui la scienza va debitrice di molti progressi, specialmente nel ramo della elettricità.