MDCCLXXXVII

MDCCLXXXVIIAnno diCristoMDCCLXXXVII. Indiz.V.PioVI papa 13.GiuseppeII imperadore 23.Le riforme fatte in Toscana da Leopoldo nelle ecclesiastiche discipline furono materia di molta gravità, e che destò molto grido e molta aspettazione di uomini sì in Italia che fuori di essa. Gli antichi Toscani, più propensi a dar ricchezze ai conventi che alle parrocchie, lasciarono quelli ricchi, queste povere. Leopoldo convocò in quest'anno un'assemblea dei vescovi di Toscana, proponendo loro cinquantasette punti; tutti relativi alla riforma dell'ecclesiastica disciplina. Molti si accordarono, altri si modificarono, altri si serbarono a tempi migliori.Il principe, avuto il parere di alcuni ecclesiastici di non poco nome, stabilì le parrocchie dessersi a concorso, s'aumentassero i redditi loro; veruna tassa più non pagassero ai vescovi forestieri, annullassersi le pensioni di qualunque sorte sopra i benefizii curati, permutassesi la destinazione dei fondi vincolati ad usi religiosi e indifferenti, o poco utili, ed il provento di tali capitali in aumento delle scarse congreghe dei parochi più bisognosi s'impiegasse; con questo ed in compenso di tali concessioni i rettori delle cure dall'esazione delle decime e da altri emolumenti di stola desistessero; i parrochi alla residenza obbligati fossero; niuno più di un benefizio godere potesse, ancorchè semplice, massimamente se residenziale fosse; tutti i sacerdoti che benefizioresidenziale avessero, fossero alla chiesa, ove era fondato, incardinati, e tutti i sacerdoti semplici, alla chiesa parrocchiale dove abitassero, e ciò con dipendenza dal paroco, ed obbligo di aiutarlo nel pio suo ufficio; i benefizii tanto di collazione ecclesiastica, quanto di nomina regia, a chi servito avesse od attualmente servisse la chiesa, solo ed unicamente si conferissero; i regolari ed i canonici dal paroco dipendessero, e ad aiutarlo in tutto che abbisognasse obbligati fossero; alla sussistenza degli ecclesiastici o poveri od infermi provvedessesi; i romiti, salvo quelli che utili fossero, abolissersi; tutte le compagnie, congregazioni e confraternite sopprimessersi: a tutte sostituissersi le sole compagnie di carità; le chiese, oratorii, refettorii e stanze delle compagnie soppresse ai parrochi gratuitamente si consegnassero; i religiosi regolari dal vescovo dipendessero; l'abito non vestissero prima dei diciotto anni, non professassero prima dei ventiquattro; le religiose non prima dei venti vestissero, non prima dei trenta professassero; il tribunale del santo ufficio s'annullasse; gli ordini di Roma tutti si assoggettassero al regio consenso, prima che pubblicarsi ed eseguirsi potessero; s'intendesse abolito il privilegio degli ecclesiastici di tirar i laici al foro loro, e nelle cause criminali in tutto e per tutto ai laici parificati fossero; le cure ecclesiastiche e delle cause meramente spirituali conoscessero, e pene puramente spirituali definissero; gli ordinarii ogni due anni il sinodo diocesano, per conservare la purità della dottrina e la santità della disciplina, convocassero.Queste deliberazioni del principe Toscano, ancorchè molestissime alla santa Sede, pareva che non toccassero la sostanza stessa di quell'autorità spirituale pontificia, che già da più secoli i papi avevano piena ed intiera.Ma a quelle deliberazioni non si rimase Scipione Ricci, vescovo di Pistoia, che aveva già opinato nell'assemblea deivescovi di Toscana acciò si ampliassero le facoltà, non che de' vescovi, de' parochi, volendo che gli uni e gli altri avessero voce deliberativa ne' sinodi diocesani. Statuì poi nel suo sinodo, avere il vescovo ricevuto da Cristo immediatamente tutte le facoltà necessarie al buon governo della sua diocesi, nè potersi le facoltà medesime od alterare od impedire, e poter sempre e dovere un vescovo nei suoi diritti originarii ritornare quando lo esercizio loro fu per qualsivoglia cagione interrotto, se il maggior bene della sua chiesa il richiegga. Le quali proposizioni ed altre ancora diedero assai mal suono, per guisa che Pio VI come erronee ed anche come scismatiche alcuni anni dopo le condannò. Aggiunse il Ricci alcune altre dottrine che parvero e temerarie ed alla santa Sede ingiuriose: essere una favola pelagiana il limbo de' fanciulli; un solo altare dover esser in chiesa secondo il costume antico; la liturgia ed esporsi in lingua volgare e ad alta voce recitarsi; il tesoro delle indulgenze essere trovato scolastico, chimerica invenzione lo averlo voluto applicare ai defunti; la convocazione del concilio nazionale esser una delle vie canoniche per terminar le controversie circa la fede ed i costumi. In fine sommamente dolse a Roma quella proposizione del sinodo pistoiese, per la quale i quattro articoli statuiti dal clero gallicano nell'assemblea del 1682 si approvarono, e questa particolarmente Pio VI con una sua bolla cassò e dannò come temeraria, scandalosa ed alla santa Sede ingiuriosa.Le dottrine del sinodo pistoiese levarono un gran rumore in Italia, massimamente quando furono condannate a Roma. Scritti senza numero vi si pubblicarono, quali in favor di Roma, quali in favor di Pistoia. Allegavasi da' Romani incominciare a por piede in Italia le eresie di Lutero; da' difensori del Ricci, un salutar freno incominciarsi e porre agli abusi. Gli ultimi, tra perchè pretendevano ai discorsi loro parole di semplicità e diparsimonia, e perchè inclinavano a favore de' più, molto s'avvantaggiavano sugli avversarii loro ed andavano ogni dì maggior favore acquistando.Queste ferite tanto più addentro andavano a penetrare nel cuor del pontefice, quanto più nel regno stesso di Napoli le medesime o poco dissomiglianti dottrine si professavano. Pareva, ed ai principi massimamente, che le dottrine che in Toscana prevalevano, non solo la disciplina ristorassero, ma ancora la potenza temporale alla libertà ed alla indipendenza da' romani pontefici restituissero. Perlochè con piacere si abbracciavano, con celerità si propagavano, con calore si difendevano. Ma nel regno delle Due Sicilie erano alcuni particolari motivi per cui le medesime dottrine, che suonavano parole tanto gradite di libertà e d'indipendenza, fossero dal governo medesimo più volonterosamente ed accettate e difese. Da quanto si è venuto ne' precedenti anni discorrendo si vede che colà pure i medesimi tentativi si facevano che nella Lombardia austriaca ed in Toscana circa alla disciplina ecclesiastica, ma con maggior ardore, come si disse, a cagione delle controversie politiche con Roma. Composte aveva Pio VI, al cominciamento del suo regno, o almeno acchetate le controversie che sussistevano colla corte di Napoli; ma ben tosto si rinnovarono più ardenti, e forse contribuì ad accenderle l'intolleranza del nunzio pontificio, il quale ancora in quest'anno in Napoli trovavasi. Perdette Roma il tributo della chinea, nè giovarono a ristabilirlo le erudite allegazioni del cardinale Borgia ed altri scritti d'ordine della romana corte pubblicati; ed il cardinale Buoncompagni, a Napoli spedito per rivendicare almeno in parte il diritto di nomina ai vescovadi del regno che quel sovrano erasi arrogato, nulla potè ottenere. Sembrava che la corte volesse liberarsi da quella specie di tutela sotto la quale i precedenti pontefici aveanla tenuta: scritti giurisdizionali fortissimipubblicavansi in quel regno, ed apertamente attaccavasi la pontificia autorità; nè quelle contese cessarono se non allorchè un più importante avvenimento, il cominciare, cioè, della rivoluzione di Francia, tutta attrasse ed assorbì l'attenzione dell'Europa; vorticoso nembo che già ci si vien facendo sopra.

Le riforme fatte in Toscana da Leopoldo nelle ecclesiastiche discipline furono materia di molta gravità, e che destò molto grido e molta aspettazione di uomini sì in Italia che fuori di essa. Gli antichi Toscani, più propensi a dar ricchezze ai conventi che alle parrocchie, lasciarono quelli ricchi, queste povere. Leopoldo convocò in quest'anno un'assemblea dei vescovi di Toscana, proponendo loro cinquantasette punti; tutti relativi alla riforma dell'ecclesiastica disciplina. Molti si accordarono, altri si modificarono, altri si serbarono a tempi migliori.

Il principe, avuto il parere di alcuni ecclesiastici di non poco nome, stabilì le parrocchie dessersi a concorso, s'aumentassero i redditi loro; veruna tassa più non pagassero ai vescovi forestieri, annullassersi le pensioni di qualunque sorte sopra i benefizii curati, permutassesi la destinazione dei fondi vincolati ad usi religiosi e indifferenti, o poco utili, ed il provento di tali capitali in aumento delle scarse congreghe dei parochi più bisognosi s'impiegasse; con questo ed in compenso di tali concessioni i rettori delle cure dall'esazione delle decime e da altri emolumenti di stola desistessero; i parrochi alla residenza obbligati fossero; niuno più di un benefizio godere potesse, ancorchè semplice, massimamente se residenziale fosse; tutti i sacerdoti che benefizioresidenziale avessero, fossero alla chiesa, ove era fondato, incardinati, e tutti i sacerdoti semplici, alla chiesa parrocchiale dove abitassero, e ciò con dipendenza dal paroco, ed obbligo di aiutarlo nel pio suo ufficio; i benefizii tanto di collazione ecclesiastica, quanto di nomina regia, a chi servito avesse od attualmente servisse la chiesa, solo ed unicamente si conferissero; i regolari ed i canonici dal paroco dipendessero, e ad aiutarlo in tutto che abbisognasse obbligati fossero; alla sussistenza degli ecclesiastici o poveri od infermi provvedessesi; i romiti, salvo quelli che utili fossero, abolissersi; tutte le compagnie, congregazioni e confraternite sopprimessersi: a tutte sostituissersi le sole compagnie di carità; le chiese, oratorii, refettorii e stanze delle compagnie soppresse ai parrochi gratuitamente si consegnassero; i religiosi regolari dal vescovo dipendessero; l'abito non vestissero prima dei diciotto anni, non professassero prima dei ventiquattro; le religiose non prima dei venti vestissero, non prima dei trenta professassero; il tribunale del santo ufficio s'annullasse; gli ordini di Roma tutti si assoggettassero al regio consenso, prima che pubblicarsi ed eseguirsi potessero; s'intendesse abolito il privilegio degli ecclesiastici di tirar i laici al foro loro, e nelle cause criminali in tutto e per tutto ai laici parificati fossero; le cure ecclesiastiche e delle cause meramente spirituali conoscessero, e pene puramente spirituali definissero; gli ordinarii ogni due anni il sinodo diocesano, per conservare la purità della dottrina e la santità della disciplina, convocassero.

Queste deliberazioni del principe Toscano, ancorchè molestissime alla santa Sede, pareva che non toccassero la sostanza stessa di quell'autorità spirituale pontificia, che già da più secoli i papi avevano piena ed intiera.

Ma a quelle deliberazioni non si rimase Scipione Ricci, vescovo di Pistoia, che aveva già opinato nell'assemblea deivescovi di Toscana acciò si ampliassero le facoltà, non che de' vescovi, de' parochi, volendo che gli uni e gli altri avessero voce deliberativa ne' sinodi diocesani. Statuì poi nel suo sinodo, avere il vescovo ricevuto da Cristo immediatamente tutte le facoltà necessarie al buon governo della sua diocesi, nè potersi le facoltà medesime od alterare od impedire, e poter sempre e dovere un vescovo nei suoi diritti originarii ritornare quando lo esercizio loro fu per qualsivoglia cagione interrotto, se il maggior bene della sua chiesa il richiegga. Le quali proposizioni ed altre ancora diedero assai mal suono, per guisa che Pio VI come erronee ed anche come scismatiche alcuni anni dopo le condannò. Aggiunse il Ricci alcune altre dottrine che parvero e temerarie ed alla santa Sede ingiuriose: essere una favola pelagiana il limbo de' fanciulli; un solo altare dover esser in chiesa secondo il costume antico; la liturgia ed esporsi in lingua volgare e ad alta voce recitarsi; il tesoro delle indulgenze essere trovato scolastico, chimerica invenzione lo averlo voluto applicare ai defunti; la convocazione del concilio nazionale esser una delle vie canoniche per terminar le controversie circa la fede ed i costumi. In fine sommamente dolse a Roma quella proposizione del sinodo pistoiese, per la quale i quattro articoli statuiti dal clero gallicano nell'assemblea del 1682 si approvarono, e questa particolarmente Pio VI con una sua bolla cassò e dannò come temeraria, scandalosa ed alla santa Sede ingiuriosa.

Le dottrine del sinodo pistoiese levarono un gran rumore in Italia, massimamente quando furono condannate a Roma. Scritti senza numero vi si pubblicarono, quali in favor di Roma, quali in favor di Pistoia. Allegavasi da' Romani incominciare a por piede in Italia le eresie di Lutero; da' difensori del Ricci, un salutar freno incominciarsi e porre agli abusi. Gli ultimi, tra perchè pretendevano ai discorsi loro parole di semplicità e diparsimonia, e perchè inclinavano a favore de' più, molto s'avvantaggiavano sugli avversarii loro ed andavano ogni dì maggior favore acquistando.

Queste ferite tanto più addentro andavano a penetrare nel cuor del pontefice, quanto più nel regno stesso di Napoli le medesime o poco dissomiglianti dottrine si professavano. Pareva, ed ai principi massimamente, che le dottrine che in Toscana prevalevano, non solo la disciplina ristorassero, ma ancora la potenza temporale alla libertà ed alla indipendenza da' romani pontefici restituissero. Perlochè con piacere si abbracciavano, con celerità si propagavano, con calore si difendevano. Ma nel regno delle Due Sicilie erano alcuni particolari motivi per cui le medesime dottrine, che suonavano parole tanto gradite di libertà e d'indipendenza, fossero dal governo medesimo più volonterosamente ed accettate e difese. Da quanto si è venuto ne' precedenti anni discorrendo si vede che colà pure i medesimi tentativi si facevano che nella Lombardia austriaca ed in Toscana circa alla disciplina ecclesiastica, ma con maggior ardore, come si disse, a cagione delle controversie politiche con Roma. Composte aveva Pio VI, al cominciamento del suo regno, o almeno acchetate le controversie che sussistevano colla corte di Napoli; ma ben tosto si rinnovarono più ardenti, e forse contribuì ad accenderle l'intolleranza del nunzio pontificio, il quale ancora in quest'anno in Napoli trovavasi. Perdette Roma il tributo della chinea, nè giovarono a ristabilirlo le erudite allegazioni del cardinale Borgia ed altri scritti d'ordine della romana corte pubblicati; ed il cardinale Buoncompagni, a Napoli spedito per rivendicare almeno in parte il diritto di nomina ai vescovadi del regno che quel sovrano erasi arrogato, nulla potè ottenere. Sembrava che la corte volesse liberarsi da quella specie di tutela sotto la quale i precedenti pontefici aveanla tenuta: scritti giurisdizionali fortissimipubblicavansi in quel regno, ed apertamente attaccavasi la pontificia autorità; nè quelle contese cessarono se non allorchè un più importante avvenimento, il cominciare, cioè, della rivoluzione di Francia, tutta attrasse ed assorbì l'attenzione dell'Europa; vorticoso nembo che già ci si vien facendo sopra.


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