Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,
=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia=E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,
Visto il settimo statuto sopra i titoli e maggioraschi del nostro regno d'Italia,
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Modo di far gli atti per le dimande relative ai maggioraschi.
Art. 1. Le domande per la creazione dei maggioraschi da formarsi in virtù dell'art. 23 del settimo statuto, quelle per l'alienazione e pel reimpiego, e in generale tutte le domande relative a' maggioraschi, da esaminarsi nel consiglio del sigillo de' titoli, sia direttamente, sia dietro nostro decreto, saranno formate, istradate e condotte a termine col mezzo di uno degli avvocati presso la corte di cassazione.
Lo stesso si praticherà per tutti gli affari in cui il consiglio del sigillo de' titoli è chiamato a deliberare.
2. Saranno egualmente forniti dagli avvocati presso la corte di cassazione gli schiarimenti che il procurator generale del consiglio del sigillo de' titoli dimandar potrebbe all'impetrante od al titolare, e le giustificazioni che gli uni e gli altri sono tenuti di fare, senza però che sia derogato all'articolo 29 del settimo statuto, in ciò che riguarda la corrispondenza del procurator generale colle autorità locali per questi medesimi oggetti.
3. Allorchè sarà stata da noi accordata la dotazione d'un titolo, sia in totalità , sia in parte, e si tratterà di procedere all'atto di costituzione dei beni affetti al maggiorasco, il titolare sarà assistito da uno de' sopraddetti avvocati, o potrà anche farsi rappresentare dal medesimo coll'autorizzazione del cancelliere guardasigilli. In quest'ultimo caso il titolare sarà tenuto di fare una procura speciale in cui egli dia all'avvocato da lui costituito la facoltà di sottoporsi in suo nome all'adempimento delle condizioni che ci sarà piaciuto d'imporre.
4. La spedizione ed il rilascio di tutte le patenti potranno soltanto addimandarsi ed ottenersi col mezzo degli avvocati presso la corte di cassazione, i quali però non potranno in alcun caso unire alla loro domanda il progetto delle patenti.
5. Allorchè le patenti conterranno l'istituzione d'un maggiorasco, il segretario generale ne rilascerà una spedizione certificata dal cancelliere guardasigilli all'avvocato costituito il quale sarà personalmente tenuto di fare in nome dell'impetrante le diligenze necessarie pel registro delle dette patenti nelle corti di appello e nei tribunali di prima istanza, come pure per la loro trascrizione sul registro del conservatore delle ipoteche.
6. Se l'avvocato costituito non giustifica nello spazio di due mesi che le patenti sono state registrate, presentandone al nostro procurator generale copia certificata con menzione che sono state pubblicate, registrate e trascritte, si procederà all'adempimento delle dette formalità per officio del procurator generale ed a spese dell'avvocato costituito, salvo il suo ricorso contro il suo commettente.
7. Le disposizioni dei due precedenti articoli sono applicabili agli atti di costituzione dei beni affetti ad un maggiorasco.
8. La deputazione dell'avvocato ed il deposito delle domande, carte e memorie saranno fatti nella segreteria del sigillo dei titoli nella forma prescritta dal terzo statuto costituzionale, § 3, relativamente agli affari contenziosi portati al consiglio degli uditori.
9. Il segretario generale del consiglio del sigillo de' titoli presenterà al nostro cancelliere guardasigilli le dimande che debbono essere dirette in tutt'i casi previsti dal presente nostro decreto, e rimetterà al procuratore generale l'ordine del cancelliere guardasigilli, le dette richieste, come pure le carte e le memorie fornite dagl'impetranti o dai titolari, allorchè vi sarà luogo alla comunicazione.
Dei diritti da percepirsi per gli atti relativi ai maggioraschi.
10. L'atto indicativo dei beni ordinato dall'articolo 30 sarà fatto sopra carta bollata e verrà registrato. Non si pagherà pel registro che il diritto fisso d'una lira, e per la trascrizione alle ipoteche il salario del conservatore.
11. Dovendo le nostre patenti d'istituzione di maggioraschi essere registrate nelle corti e nei tribunali, i transunti che ne saranno rilasciati a quest'oggetto, non saranno soggetti al bollo e al diritto di registro.
Si percepirà al punto del loro registro nelle corti d'appello,
Pei maggioraschi-ducati lire 72.Pei maggioraschi-contee » 48.Pei maggioraschi-baronie » 24.
Due terzi del diritto saranno pel registro; l'altro terzo per la cancelleria.
Non si pagherà pel registro ne' tribunali di prima istanza che metà del diritto suddetto.
Al punto della trascrizione delle patenti sui registri delle ipoteche si percepirà un diritto eguale a quello attribuito alla cancelleria dei tribunali di prima istanza pel registro.
12. L'atto di costituzione, ovvero il processo verbale di designazione de' beni componenti i maggioraschi di proprio moto, così quelli di cui l'intera dotazione sarà stata da noi accordata, come quelli la cui dotazione non sarà stata da noi fatta che in parte, sarà sopra carta bollata, e non pagherà alcun diritto di registro. La trascrizione ai registri delle ipoteche non sarà soggetta che al salario del conservatore, e il registro nelle corti e nei tribunali che al pagamento dei diritti ordinarj di cancelleria.
13. Nel caso che avesse luogo un processo verbale d'accettazione delle condizioni che ci piacerà d'imporre al momento dell'erezione d'un maggiorasco sopra domanda, sarà un tal processo steso sopra carta bollata e soggetto al diritto fisso d'una lira.
14. Le mutazioni, a motivo di morte, dei beni componenti un maggiorasco non daranno luogo che ad un diritto eguale a quello che si percepisce per la trasmissione di semplice usufrutto in linea diretta. Questo diritto è a carico del maggiorasco, e sarà pagato dal chiamato e dalla vedova in proporzione, senza che possa essere riclamato contro la successione del titolare defunto.
15. Il ministro delle finanze del nostro regno d'Italia è incaricato, per quella parte che lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi.
Dato dal nostro palazzo imperiale di S. Cloud questo dì 21 settembre 1808.
Per l'Imperatore e Re,Il Ministro Segret. di Stato,=A. Aldini.=
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,
=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia=E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,
Visto il sesto statuto costituzionale,Abbiamo decretato e decretiamo:
Comunicazioni del governo al senato.
Art. 1. Il re ordina la convocazione del senato, o con lettera chiusa diretta al presidente o con decreto.
2. Allorchè un grande ufficiale della corona è destinato a presedere il senato, riceve la sua missione con un decreto reale.
3. Le comunicazioni di governo al senato, in presenza del re, si fanno dai ministri alla tribuna; in assenza del re si fanno dal grande ufficiale che presiede, a meno che il re ordini altrimenti.
4. I progetti di statuti, i progetti di legge e di senatoconsulti sono presentati al senato dagli oratori del governo che ne espongono i motivi.
5. I conti de' ministri sono trasmessi al senato con decreto reale.
6. Allorchè il senato è chiamato ad esercitare le funzioni attribuitegli dall'art. 15 del sesto statuto, il re trasmette un progetto di senatoconsulto.
7. Le deliberazioni del senato sul progetto di statuti, di leggi, di senatoconsulti sono trasmesse al re con messaggio.
8. Le osservazioni del senato sui conti dei ministri e sui bisogni e i voti della nazione sono portate al re da una deputazione.
Deliberazioni del senato.
9. I progetti portati al senato, a norma dell'art. 4 del presente decreto, sono rimessi ad una commissione speciale di cinque membri nominati a maggiorità assoluta di voti, per farne rapporto al giorno fissato dal re per la discussione.
Il presidente dichiara prorogata la seduta a quel giorno.
10. Sull'istanza della commissione, il presidente del senato può chiedere al re che la commissione sia autorizzata ad una conferenza cogli oratori del governo o coi ministri, indicandone i motivi e l'oggetto.
Il segretario di stato fa conoscere al presidente il decreto del re, il giorno e il luogo della conferenza, e il giorno in cui dovrà esser fatto dalla commissione il rapporto al senato, quando questo rapporto non possa aver luogo nel termine indicato all'articolo precedente.
11. Nessuna commissione può deliberare se non è presente più della metà de' suoi membri. Le commissioni discutono in comitato segreto.
12. Il rapporto della commissione è letto alla tribuna del senato da uno dei membri della commissione.
13. Il rapporto della commissione sui progetti di statuto o di legge, menzionati negli art. 11 e 12 del sesto statuto costituzionale, terminerà colle seguenti parole: La commissione pensa che il senato consulentepossa votare per il progetto, ovvero:La commissionepensa che il senato consulente possa supplicare il re di ordinare un nuovo esame del progetto.
14. Sopra qualunque altro progetto di legge, il rapporto della commissione terminerà colle seguenti parole: La commissionepensa che non vi sia luogo a presentare al re osservazioni sul progetto, ovvero:La commissione pensa che vi sia luogo a presentare al re, sul progetto, le osservazioni esposte nel presente rapporto.
15. Dietro il rapporto della commissione è libero ad ogni senatore di esporre il proprio parere. Gli oratori del consiglio di stato possono prendere parte alla discussione, e danno gli schiarimenti di cui fossero richiesti.
Appartiene al presidente di chiudere la discussione e di mettere in deliberazione il progetto.
16. Pei progetti di legge pronunciati all'art. 13 del sesto statuto costituzionale, la discussione e la deliberazione del senato non versano se non sulle osservazioni che vi sia o no luogo di presentare al re.
17. Nella votazione sui progetti di statuto che a termini dell'articolo 11 del detto statuto costituzionale è a scrutinio segreto, si osserverà il seguente metodo:
Uno de' segretarj del senato fa l'appello nominale dei votanti; a misura che questi si presentano per votare, viene loro consegnata una palla. Un'urna coperta che sta sulla tavola del presidente, è destinata a raccogliere i voti in un recipiente distinto in due parti dalla diversità del colore, e dinotanti ilsìed ilno. Terminato l'appello nominale, il presidente pubblica il numero de' voti ritrovati nell'una e nell'altra parte.
18. Se vi è per il progetto la pluralità di due terzi di voti, il presidente dichiara:Il senato consulente vota per il progetto. Se non vi è per il progetto detta pluralità di voti, il presidente dichiara:Il senato supplica il re di ordinare un nuovo esame del progetto.
19. Negli altri casi in cui il senato non delibera a scrutinio segreto, la votazione si farà alzando le mani.
20. La deliberazione del senato è trasmessa lo stesso giorno al re con un messaggio.
21. Il decreto del re che costituisce statuto o legge i progetti proposti alla deliberazione del senato, e contemplati negli articoli 11 e 12 del sesto statuto costituzionale, è intestato come segue:
(Il nome del re)
»Vista la deliberazione del senato in data del…………………….. sul progetto di (statuto o legge) statogli presentato l……………………. e discusso in conformità degli articoli 10 e (11 o 12) del sesto statuto costituzionale,
»Abbiamo decretato e decretiamo: ……………………….. ………………………..
»Comandiamo e ordiniamo che……. presente…………… (statuto o legge), munito dei sigilli dello stato, sia registrato dal senato, pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi.»
Se trattasi di statuti, si aggiungerà :
»Ed inoltre comunicato ai collegi elettorali del nostro regno e diretto ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè lo trascrivano nei loro registri, l'osservino e facciano osservare; e il segretario di stato del nostro regno è incaricato d'invigilare sull'esecuzione.»
22. Il decreto del re è comunicato al senato. Il presidente ne fa fare la lettura da uno de' segretarj, e immediatamente dopo pronunzia: Il senato ordina che lo statuto costituzionale (ovvero la legge), di cui è stata fatta la lettura, sia trascritto ne' suoi registri e depositato ne' suoi archivj.
23. Sui progetti di legge indicati all'art. 16 del presente decreto, se il senato pensa non essere luogo a presentare osservazioni, il presidente ordina che la legge sia trascritta ne' registri e depositata negli archivj del senato. Se il senato pensa essere luogo a presentare osservazioni, sono queste trasmesse nello stesso giorno al re con messaggio.
24. Il decreto del re che costituisce legge il progetto della natura di quelli contemplati nel precedente articolo è intestato come segue:
(Il nome del re)
»Visto il progetto di legge stato comunicato al senato l…… in conformità degli articoli 10 e 13 del sesto statuto costituzionale,
»Abbiamo decretato e decretiamo: …………………. ………………….
»Comandiamo ed ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello stato, sia registrata dal senato, pubblicata ed inserita nel bollettino delle leggi.»
25. Detto decreto è comunicato al senato che ne fa seguire la registrazione in conformità dell'art. 22 del presente decreto.
26. I conti dei ministri trasmessi dal re al senato sono rimessi ad una commissione speciale composta di sette membri.
Questa commissione è incaricata di esaminare se vi sia o no luogo a presentare osservazioni al re sui conti de' ministri e sui bisogni e voti della nazione.
La commissione farà il suo rapporto nel giorno fissato dal re, come all'articolo 19.
27. Se il senato pensa non esservi luogo a presentare osservazioni, il presidente ordina in presenza del senato che i conti comunicati sieno depositati negli archivj. Nel caso opposto, la commissione viene incaricata di estendere l'indirizzo al re.
28. Questa deliberazione presa nel modo indicato dagli articoli precedenti, è trasmessa con messaggio al re, che farà conoscere al presidente del senato i suoi ordini su tutto ciò che può essere relativo alla deputazione cui fosse luogo; a mente dell'articolo 17 dello statuto.
Ufficiali del senato.
29. Il cancelliere appone il sigillo a tutti gli atti ch'emanano dal senato, rilascia i certificati di vita e di residenza, ed i passaporti ai senatori che ne hanno bisogno.
30. Amministra le proprietà del senato, prende possesso in di lui nome dei beni di dotazione, e nomina gli agenti che amministrano sotto i suoi ordini e con sua procura.
31. Dirige le liti che possono insorgere relativamente ai beni che compongono la dotazione del senato.
32. In ogni affare in cui sia compromessa la proprietà de' beni, il cancelliere non può nè intentare un'azione, nè difendersi, nè transigere, senz'aver fatto prima rapporto al senato che nomina per ciaschedun affare una commissione di quattro membri. Questa commissione, di concerto col cancelliere, determina le misure da prendersi.
33. Le transazioni fatte dal cancelliere non sono valide se non dopo di essere state approvate dal gran consiglio d'amministrazione.
34. Il cancelliere ha sotto i suoi ordini il segretario archivista e suoi aggiunti, e il numero d'impiegati necessarj per le diverse sue attribuzioni.
35. Il tesoriere soprintende alla contabilità del senato e procura il regolare introito delle somme dovute dagli affittuarj e debitori del senato.
36. Ha sotto i suoi ordini un cassiere e il necessario numero d'impiegati.
37. I pretori sono incaricati della polizia e delle cerimonie del senato.
38. Hanno sotto i loro ordini due messaggieri e quattro uscieri, e il necessario numero di guardie per la polizia del palazzo.
39. Travagliano col re almeno una volta ogni trimestre.
40. Il segretario archivista è nominato dal re, sopra lista dupla del senato; gli altri impiegati sono nominati dal senato, sulla proposizione degli ufficiali senatori dai quali immediatamente dipendono.
Gran consiglio d'amministrazione.
41. Il gran consiglio d'amministrazione è composto di cinque membri nominati dal senato nel suo seno e dei due segretarj senatori in esercizio.
42. Si raduna dietro ordini del re e necessariamente almeno una volta all'anno.
Commissione della libertà individuale.
43. La commissione della libertà individuale è composta di cinque membri nominati dal senato nel suo seno; si rinnova per quinto ogni quattro mesi.
44. Dietro comunicazione dei ministri ordinata dal re prende cognizione degli arresti eseguiti per motivo di pubblica sicurezza, quando le persone arrestate non sono state rimesse ai tribunali nel termine di dieci giorni.
45. Tutte le persone arrestate e non rimesse ai tribunali dieci giorni dopo l'arresto possono ricorrere direttamente o per sè, o col mezzo dei loro parenti o rappresentanti, in via di petizione alla commissione della libertà individuale.
46. Se la commissione giudica che la detenzione prolungata al di là dei dieci giorni non sia giustificata dall'interesse dello stato, invita chi ha ordinato l'arresto a far mettere in libertà la persona detenuta o a rimetterla ai tribunali ordinarj.
47. Se dopo tre inviti consecutivi rinnovati nello spazio di un mese, la persona detenuta non sia posta in libertà o rimessa ai tribunali ordinarj, la commissione dimanda un'assemblea del senato che viene convocato dal presidente, e che dichiara, se vi è luogo, esservi forti presunzioni che N……. sia detenuto arbitrariamente.
Questa dichiarazione è comunicata con messaggio al re.
Disposizioni generali.
48. Senza ordine del re non può essere convocato il senato che dal presidente ordinario, sulla dimanda in iscritto di qualche commissione senatoria per gli oggetti demandati all'esame della stessa commissione, o sulla dimanda in iscritto di qualche senatore ufficiale del senato per affari interni del corpo.
La dimanda esprime l'oggetto della convocazione; il presidente ne previene il re, ne dimanda l'autorizzazione per convocare il senato, e gli rende in seguito conto della deliberazione.
49. Il senato non permette che vi si tratti d'oggetti estranei a quello per cui è convocato.
50. I ministri possono assistere alle sedute del senato, ma non vi hanno voce deliberativa, se non sono senatori. Il gran giudice ha un posto distinto.
51. Uno statuto determinerà la giurisdizione e l'organizzazione dell'alta corte reale.
52. Il presente decreto sarà registrato negli atti del senato, pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi, ed il segretario di stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sull'esecuzione.
Dato dal nostro imperial palazzo di Fontainebleau questo dì 9 novembre 1809.
Per l'Imperatore e Re,Il Ministro Segret. di Stato,=A. Aldini.=
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,
=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia,= PROTETTORE DELLACONFEDERAZIONE DEL RENO E MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
Vista la deliberazione del senato, in data del 26 febbrajo 1810, sul progetto di statuto statogli presentato il dì 22 detto mese e discusso in conformità degli articoli 10 e 11 del sesto statuto costituzionale,
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Estratto de' registri del senato consulente del giorno 26 febbrajo 1810.
Il senato consulente, riunito nel numero dei membri prescritto dall'art. 29 del sesto statuto costituzionale,
Visto il progetto dello statuto, e inteso sui motivi del medesimo gli oratori del governo ed il rapporto della commissione speciale nominata nella seduta del 22 febbrajo 1810;
Essendo stata deliberata l'adozione col numero di voti prescritto dall'art. 11 del sesto statuto, decreta quanto segue:
Della dotazione della corona.
=Sezione prima.=
Art. 1. La dotazione della corona è composta dei palazzi, case, parchi, demanj, rendite e beni compresi nelle disposizioni del terzo statuto, e dei decreti 11 giugno e 18 luglio 1806, 11 gennajo e 5 ottobre 1807, e 19 settembre 1808.
2. Lo stato dei beni componenti la suddetta dotazione sarà trasmesso al senato e annesso alla minuta del presente statuto.
3. I diamanti, le perle, gioje quadri, statue, pietre incise ed altri monumenti delle arti che trovansi nei palazzi reali, fanno parte della dotazione della corona. Ne sarà fatto l'inventario e trasmesso al senato per essere annesso alla minuta del presente statuto.
4. Le suppellettili, le carrozze, i cavalli ecc. fanno egualmente parte della dotazione della corona, sino alla concorrenza di una somma di 5,000,000.
I re possono però aumentare, sia per testamento, sia per donazione fra vivi, le suppellettili della corona.
=Sezione II.=
Della conservazione dei beni che formano la dotazione della corona.
5. I beni formanti la dotazione della corona sono inalienabili e imprescrittibili.
6. Non possono essere nè dati in pegno, nè aggravati di pesi e d'ipoteche.
7. La permuta degl'immobili affetti alla dotazione della corona non può aver luogo che in vista di un senatoconsulto.
=Sezione III.=
Dell'amministrazione dei beni che formano la dotazione della corona.
8. I beni della corona sono amministrati da un intendente generale il quale esercita le azioni giudiziarie del re, e contro del quale vengono dirette tutte le azioni a carico del re, e pronunziate le sentenze.
9. I beni stabili fruttiferi che trovansi affetti alla dotazione della corona, possono essere affittati, a condizione che la durata delle locazioni non ecceda il tempo prefisso dagli articoli 595, 1429, 1430 e 1718 del codice Napoleone. Si eccettua il caso in cui una locazione enfiteutica fosse stata autorizzata con decreto deliberato in consiglio di stato.
10. Il taglio dei boschi dipendenti dalla corona è regolato conformemente alle discipline vigenti pei boschi dello stato.
=Sezione IV.=
Dei carichi della dotazione della corona.
11. I beni che formano la dotazione della corona soggiacciono a tutti i carichi civili della proprietà , ma non sono soggetti alle pubbliche imposte.
12. I beni della corona non rimangono gravati dai debiti del re defunto; tali debiti vengono pagati sul demanio privato.
13. Tutte le pensioni accordate dal re defunto non possono essere pagate che sul demanio privato. In mancanza o in caso di insufficienza di questo, non saranno pagate, se non vengano confermate dal nuovo re.
14. Tutte le pensioni di ritirata accordate ad impiegati nel servizio della casa del re, sono pagate col fondo di ritenzione fatto sul trattamento dei detti impiegati. Questo fondo non può ricevere alcun'altra destinazione, ed è posto sotto l'amministrazione e la risponsabilità dell'intendente generale.
Del demanio straordinario.
15. Il demanio straordinario è composto dei beni mobili ed immobili che il re acquista, esercitando il diritto di pace e di guerra, in virtù di conquiste o di trattati, siano pubblici, siano segreti.
16. Il re dispone del demanio straordinario, .
1.º per sovvenire alle spese delle armate;2.º per ricompensare i soldati ed i grandi servigi civili e militariresi allo stato;3.º per innalzare monumenti, eseguire opere pubbliche, incoraggiarele arti ed accrescere lo splendore del regno.
17. I beni appartenenti al demanio straordinario sono soggetti a tutti i carichi della proprietà ed a tutte le contribuzioni pubbliche imposte, come i beni dei particolari.
18. Vi sarà un intendente generale ed un tesoriere del demanio straordinario.
19. L'intendente generale esercita le azioni giudiziarie del re. Tutte le azioni a carico del re sono dirette contro l'intendente, e contro il medesimo ne sono pronunziate le sentenze.
20. La contabilità del tesoriere sarà verificata ciascun anno da una commissione del consiglio di stato.
21. Il re dispone del demanio straordinario mobile od immobile per decreto o per decisione.
22. Se la disposizione cade sui beni mobili, l'intendente rilascerà in favore del donatario un ordine sopra il tesoriere generale. Senza quest'ordine niun assegno gli sarà fatto buono nei suoi conti.
23. Se la disposizione cade su di un immobile, l'intendente formerà lo stato dei beni e lo invierà al cancelliere guardasigilli il quale farà fare l'atto d'investitura dal consiglio del sigillo dei titoli in favore dei donatario. Nell'investitura sarà sempre espresso il caso di reversione dei beni dati dal re.
24. Ogni disposizione fatta o da farsi dal re sul demanio straordinario è irrevocabile.
Del demanio privato del re.
25. Il re ha un demanio privato proveniente, sia da donazioni, sia da successioni, sia da acquisti, conformemente alle regole del diritto civile.
26. I beni del demanio sono amministrati da un intendente generale ch'esercita le azioni giudiziarie del re. Contro dell'intendente sono dirette le azioni e pronunziate le sentenze a carico del re.
27. Tutti i mobili della corona al di là del valore di cinque milioni, fissato dall'articolo 4, appartengono al demanio privato.
28. Il demanio privato sopporta tutti i carichi della proprietà , tutte le contribuzioni ed i pesi pubblici, come i beni dei particolari.
29. Il danaro contante ed i valori di ogni specie che trovansi depositati nelle casse della corona e del demanio privato, allorchè si fa luogo alla successione, appartengono al demanio privato.
30. Il re dispone del suo demanio privato, sia per atto tra vivi, sia per ultima volontà , senza essere legato da alcuna delle disposizioni proibitive del codice Napoleone.
31. Le disposizioni tra vivi dei beni del demanio privato sono fatte con un decreto reale contraffirmato dall'intendente generale.
32. Se la disposizione è fatta sui beni mobili, si procede come all'art. 22.
33. Se la disposizione è fatta sui beni immobili, l'intendente formerà lo stato dei beni, ed il donatario n'entrerà in possesso adempiendo le formalità prescritte dalle leggi.
34. Le disposizioni testamentarie, in virtù delle quali il re dispone dei beni del suo demanio privato, sono ricevute dal cancelliere guardasigilli, assistito dal segretario di stato, nelle forme determinate dagli art. 23 e 24 dello statuto dell'impero del 30 marzo 1806.
35. Il re non può prima dell'età d'anni venticinque disporre per atto tra vivi del suo demanio privato.
36. Il re all'età di anni sedici potrà disporne per atto di ultima volontà sino alla somma di due milioni.
37. In caso di morte del re senz'aver disposto in tutto o in parte del suo demanio privato, la successione sarà regolata come segue.
38. Se il re non lascerà che un figlio maschio, questi succede in tutti i beni del demanio privato.
39. Se il re lascia più figli maschi, o maschi e femmine, essi divideranno egualmente tra di loro i beni, siano mobili, siano immobili, del demanio privato sino alla concorrenza di un capitale di cinquecento mila lire di rendita per ciascuno di essi, e ciò indipendentemente dal loro appannaggio, caso ne siano forniti. Il soprappiù apparterrà al primogenito.
40. Se il re non lascia che delle principesse, succedono come i principi e sino alla stessa concorrenza. La primogenita di dette principesse potrà ereditare fino alla concorrenza di un milione di rendita.
Il nuovo re avrà i medesimi diritti come se fosse figlio del re defunto, ed erediterà come all'articolo 39.
41. I principi e le principesse chiamate a qualche regno straniero sono esclusi dalle eredità . Per altro le principesse in caso di vedovanza, i principi secondogeniti, le principesse ed i loro discendenti possono essere repristinati dal re nella loro eredità .
42. I beni immobili e i diritti appartenenti al demanio privato del re non sono in alcun tempo, nè sotto qualsivoglia pretesto riuniti di pieno diritto al demanio dello stato. La riunione non può farsi che per istatuto.
43. La riunione dei beni non è presunta neppure nel caso in cui il re avesse giudicato a proposito di farli amministrare confusamente col demanio dello stato o della corona e per mezzo degli stessi ufficiali.
44. Il demanio privato resterà obbligato al pagamento delle somme cui il re defunto lo avesse affetto per pubblici servigi, come costruzione di edifici, monumenti, strade, canali ed altre spese.
45. Qualunque diamante e pietra preziosa, intagliata o incisa del valore al di sopra di trecentomila lire, ogni pittura di artista famoso, ogni statua, medaglia o manuscritto antico, sono riuniti di diritto alla suppellettile della corona.
46. I beni appartenenti al re, dati col patto di reversione, ritornano al demanio privato o straordinario, secondo che dall'uno o dall'altro provengono.
47. Le regole stabilite da questo statuto per l'acquisto, godimento e disposizione del demanio privato saranno osservate non ostante qualunque disposizione contraria delle leggi civili.
Del vedovile delle regine e degli appannaggi dei principi italiani.
=Sezione prima.=
Disposizioni generali.
48. Il vedovile delle regine è a carico dello stato. Il quantitativo del vedovile è fissato da un senatoconsulto all'atto del matrimonio del re o del principe reale, o all'avvenimento al trono del principe secondogenito, se ha preso moglie avanti l'epoca in cui ha acquistato la qualità di erede presuntivo della corona.
49. Gli appannaggi sono dovuti, 1.º ai principi figli secondogeniti del re regnante o del re e del principe reale defunti; 2.º ai discendenti maschi di questi principi, quando non sia stato accordato verun appannaggio al loro padre od avo.
50. Non è dovuto appannaggio alle principesse ed ai loro discendenti. Esse però hanno i diritti espressi nel titolo V.
51. Gli appannaggi dei principi sono formati per la maggior parte di beni stabili situati nel territorio del regno.
52. I beni immobili del demanio straordinario o privato del re servono di preferenza a formare gli appannaggi dei principi. In caso d'insufficienza, vi è provveduto da un senatoconsulto.
53. I beni particolari dei principi appannaggisti non si confondono coi beni formanti il loro appannaggio.
54. I principi appannaggisti posseggono i loro beni particolari patrimonialmente, ne godono e ne dispongono conformemente alle regole del diritto civile.
=Sezione II.=
Della trasmissione degli appannaggi.
55. Dopo la morte dei principi appannaggisti, il figlio primogenito eredita l'appannaggio.
56. In caso di estinzione della linea mascolina, l'appannaggio ritorna, sia al demanio dello stato, sia al demanio straordinario o privato del re, secondo che ciascuno di essi lo abbia somministrato.
57. Non si fa luogo all'esercizio del diritto agli appannaggi che allorquando i principi ai quali appartiene, si ammoglino o siano giunti all'anno diciottesimo.
58. In caso di mancanza di uno o più rami mascolini della linea appannaggista, l'appannaggio passa nel ramo mascolino più prossimo sino alla totale estinzione della discendenza mascolina.
59. I beni appannaggiati sono trasmessi ai principi di ogni grado, chiamati a succedervi, liberi da debiti, obblighi od ipoteche contratte dai precedenti appannaggisti, salve le locazioni fatte nei termini degli articoli 495, 1429, 1430 e 1718 del codice Napoleone, e gli affitti enfiteutici fatti conformemente alle disposizioni dell'articolo 9.
60. Le contestazioni sull'ordine dell'eredità degli appannaggi, o sulla loro trasmissione e conservazione sono decise dal consiglio di famiglia.
=Sezione III.=
Della concessione degli appannaggi.
61. Gli appannaggi, sia sul demanio straordinario, sia sul demanio privato, sono fatti con decreto del re e registrati negli atti del senato. Gli appannaggi sullo stato non sono concessi che in virtù di un senatoconsulto, dietro proposizione fatta in nome del re, dopo l'epoca in cui si fa luogo al diritto di ottenerli.
62. Può il re differire, finchè lo giudica conveniente, la proposizione dell'appannaggio, senza che il ritardo possa mai essere riputato rinunzia.
63. Il re può proporre e costituire l'appannaggio in più volte e per parti. Se l'appannaggio è costituito sullo stato, non si presume che il re abbia rinunziato al diritto di addimandare il compimento, senza una espressa rinunzia.
64. Se il re muore prima di aver fatta o esaurita la costituzione o la proposizione dell'appannaggio, usano dei di lui diritti i re successori, nei limiti determinati dall'articolo seguente.
=Sezione IV.=
Della fissazione degli appannaggi.
65. La fissazione degli appannaggi non è uniforme. Viene determinata dal re entro i limiti di un'annua rendita di un milione.
=Sezione V.=
Dei carichi che sopportano gli appannaggisti.
66. La rendita degli appannaggi è affetta,
1.º per l'educazione dei principi e principesse, figli naturali e legittimi dell'appannaggista;
2.º pel loro mantenimento sino al loro matrimonio e stabilimento;
3.º pel vedovile che sarà stato costituito alle vedove.
Non potrà però il vedovile oltrepassare la terza parte della rendita.
67. A qualunque grado della discendenza mascolina sia pervenuto l'appannaggio, le principesse, figlie di alcuno degli appannaggisti attuali, caso non siano maritate, hanno diritto, maritandosi, al conseguimento di una congrua dote, da determinarsi dal consiglio della famiglia reale.
Il capitale della dote è pagato o dal demanio straordinario o privato, o in sussidio dallo stato, mediante un senatoconsulto.
68. Gli appannaggi sono trasmessi ai principi chiamati a succedervi, liberi da ogni debito ed ipoteca dei precedenti appannaggisti, all'eccezione del vedovile, com'è detto all'articolo 66. Tuttavia l'erede dell'appannaggio è obbligato di pagare i debiti del suo antecessore, sino alla concorrenza della metà di un'annata del reddito, prendendo quelle dilazioni che saranno fissate dal consiglio di famiglia.
=Sezione VI.=
Della conservazione dell'appannaggio.
69. Sono comuni ai beni stabili componenti gli appannaggi le disposizioni portate dagli articoli 5, 6 e 10.
70. Non possono essere permutati che in virtù d'un senatoconsulto. Qualunque permuta altrimenti fatta è nulla.
71. È proibito alle corti ed ai tribunali di conoscere della nullità . Viene questa pronunziata dal consiglio di stato, sopra denunzia del gran giudice, ministro della giustizia.
=Sezione VII.=
Dell'estinzione degli appannaggi.
72. Gli appannaggi si estinguono, 1.º per la mancanza della discendenza mascolina del primo concessionario, salvi però i vedovili di cui trovansi affetti; 2.º per la vocazione dell'appannaggista attuale ad un regno estero, allorchè non esistono principi collaterali dello stesso ramo, chiamati a succedere nell'appannaggio; 3.º per la sortita del principe appannaggista dal territorio del regno, senza la permissione del re, allorchè non esiste alcun principe chiamato dopo di lui all'appannaggio. In questi due casi l'appannaggio passa al principe collaterale chiamato ad ereditarlo, in difetto del principe appannaggiato e dei suoi figli.
73. I principi, il cui appannaggio è o sarebbesi estinto per la vocazione ad un regno estero, possono essi o i loro discendenti essere spropriati, mediante indennizzazione dei loro beni patrimoniali, situati nel regno, al momento della loro assunzione al trono.
74. I beni dei principi in tal modo espropriati rimangono nella famiglia reale, e sono riuniti di pieno diritto al demanio privato del re: l'indennizzazione dovuta ai principi espropriati vien regolata dal consiglio di famiglia, e pagata sul tesoro della corona o pure sul demanio privato.
75. I discendenti maschi e le figlie dei principi espropriati non sono esclusi dalle donazioni che il re può far loro dei beni che compongono il suo demanio privato o il demanio straordinario.
76. La proprietà dei beni che il re loro concede, rimane nelle loro mani, sino al quinto grado inclusivamente della loro discendenza, sotto le condizioni stabilite dagli articoli della sezione V del presente titolo per gli appannaggi. Dopo il quinto grado i beni sono affrancati da queste condizioni, ed i concessionarj acquistano i diritti di prima ed assoluta proprietà .
77. Se fino al quinto grado inclusivamente i concessionarj vanno a stabilirsi nell'estero senza la permissione del re, la concessione cessa di pieno diritto, e i beni ritornano al demanio privato o al demanio straordinario, secondo provengano dall'uno o dall'altro.
Della dotazione delle principesse.
78. Le principesse figlie del re regnante o defunto e le figlie dei principi, figli dell'uno o dell'altro, quando queste hanno perduto il loro padre, o che il padre non ha appannaggio, sono dotate dal re sopra il suo demanio privato o sopra il demanio straordinario; e nel caso che queste non sieno bastanti, dallo stato, in virtù di un senatoconsulto.
79. Quando la principessa non isposa un Italiano regnicola, la dote non può essere costituita che in danaro.
80. Essa non è accordata che sopra proposizione del re, ed è regolata da un senatoconsulto, nella somma indicata dal re.
81. Le principesse giunte all'età dei diciotto anni compiti e non maritate, avranno diritto ad un'annua pensione.
82. Questa pensione sarà fissata, per ciascuna di loro, com'è detto all'art. 61, sez. III, tit. IV.
83. Il presente statuto sarà trasmesso con messaggio al re.
Firmat.=Conte PARADISI=,Presidente.Firmat.=Mengotti, Lamberti=,Segretarj.
Veduto e sigillato,
Pel Cancelliere del Senato assente, Firmat. =Mengotti.=
Comandiamo ed ordiniamo che il presente statuto, munito dei sigilli dello stato, sia registrato dal senato, pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi, ed inoltre comunicato ai collegi elettorali del nostro regno, e diretto ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè lo trascrivano nei loro registri, l'osservino e facciano osservare; ed il segretario di stato del nostro regno è incaricato d'invigilare sull'esecuzione.
Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 15 marzo 1810.
Visto da Noi CancelliereGuardasigilli della Corona,=Il Duca di LODI.=
Per l'Imperatore e Re,L. S.Il Ministro Segretario di Stato,A. ALDINI.