The Project Gutenberg eBook ofCostituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia

The Project Gutenberg eBook ofCostituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'ItaliaThis ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this ebook or online atwww.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.Title: Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'ItaliaAuthor: AnonymousRelease date: July 9, 2007 [eBook #22025]Most recently updated: January 2, 2021Language: ItalianCredits: Produced by Carlo Traverso, Claudio Paganelli and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (Images generously made available by the Biblioteca Digitale dell'Istituto di Storia del Diritto - Università di Milano)*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E STATUTI COSTITUZIONALI DEL REGNO D'ITALIA ***

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Title: Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'ItaliaAuthor: AnonymousRelease date: July 9, 2007 [eBook #22025]Most recently updated: January 2, 2021Language: ItalianCredits: Produced by Carlo Traverso, Claudio Paganelli and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (Images generously made available by the Biblioteca Digitale dell'Istituto di Storia del Diritto - Università di Milano)

Title: Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia

Author: Anonymous

Author: Anonymous

Release date: July 9, 2007 [eBook #22025]Most recently updated: January 2, 2021

Language: Italian

Credits: Produced by Carlo Traverso, Claudio Paganelli and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (Images generously made available by the Biblioteca Digitale dell'Istituto di Storia del Diritto - Università di Milano)

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Produced by Carlo Traverso, Claudio Paganelli and the

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Della repubblica italiana.

La religione cattolica apostolica romana è la religione dello stato.

2.

La sovranità risiede nell'universalità dei cittadini.

3.

Il territorio della repubblica si divide in dipartimenti, distretti e comuni.

Del diritto di cittadinanza.

4.

Ogni figlio di un cittadino, purchè dimori nel territorio della repubblica, divenuto maggiore, acquista i diritti di cittadinanza.

5.

Lo stesso diritto si accorda a qualunque forestiero che, possedendo nel territorio della repubblica una proprietà fondiaria, ovvero uno stabilimento d'industria o di commercio, vi abbia dimorato per sette anni consecutivi, e dichiarato di volerne essere cittadino.

6.

Indipendentemente dal requisito di domicilio, la legge accorda la naturalizzazione a coloro che possono giustificare o una possidenza insigne nel territorio della repubblica, o un'abilità straordinaria nelle scienze od arti, ancorchè meccaniche, o finalmente servigi importanti resi alla repubblica.

7.

Le naturalizzazioni accordate per lo passato non hanno effetto prima che sieno verificate le suddette condizioni.

8.

La legge determina il limite dell'età minorile, quello della proprietà necessaria ad acquistare per diritto la cittadinanza, e le cause per le quali si sospende o si perde l'esercizio de' diritti di cittadino.

9.

Regola pure la formazione del registro civico; i soli cittadini descritti in questo registro sono eleggibili alle funzioni costituzionali.

Dei collegi.

10.

Tre collegi elettorali, cioè il collegio deipossidenti, quello de'dottie quello de'commercianti, sono l'organo primitivo della sovranità nazionale.

11.

Sull'invito del governo i collegi si radunano almeno una volta ogni biennio per completare i loro corpi, e per nominare quelli della consulta di stato, del corpo legislativo, dei tribunali di revisione e di cassazione, e i commissarj della contabilità. Le loro sessioni non durano più di 15 giorni.

12.

Deliberano senza discussione e a scrutinio segreto.

13.

La seduta d'ogni collegio non è legittima senza l'intervento di più d'un terzo de' suoi membri.

14.

Ad ogni sessione ordinaria de' collegi, il governo presenta a ciascuno di essi la lista de' posti vacanti e le notizie relative alle nomine da farsi. I collegi possono ricevere direttamente i ricorsi di chi allega qualche titolo per aver luogo in alcuno di essi.

15.

Approvano o rigettano le denunzie che loro vengono fatte, come agli articoli 109, 111 e 114.

16.

Pronunciano sulla riforma di qualunque articolo costituzionale che loro vien proposta dalla consulta di stato.

17.

I membri di ciascun collegio debbono avere non meno di 30 anni, e sono eletti a vita.

18.

Si cessa d'esser membro de' collegi, 1.º per fallimento doloso legalmente provato; 2.º per un'assenza prolungata per tre sessioni consecutive dal proprio collegio senza legittima causa; 3.º per servigio accettato presso d'una potenza straniera senza permissione del proprio governo; 4.º per assenza dalla repubblica, continuata sei mesi dopo il legale richiamo; 5.º finalmente per tutte le ragioni per cui si perde il diritto di cittadinanza.

19.

Ciascun collegio prima di separarsi trasmette alla prossima censura il processo verbale della sua seduta.

Del collegio de' possidenti.

20.

Il collegio de' possidenti è composto di 300 cittadini scelti fra tutti i proprietarj della repubblica che hanno in beni stabili una rendita annua non minore di sei mila lire. La sua residenza pei primi dieci anni è in Milano.

21.

Ogni dipartimento ha diritto di avere nel collegio de' proprietarj per lo meno tanti membri, quanti in ragione d'uno per ogni trenta mila abitanti corrispondono al totale della sua popolazione.

22.

Se non si trovano in un dipartimento tanti cittadini forniti della rendita prescritta dall'articolo 20, il numero si completa sopra una lista quadrupla de' maggiori possidenti dello stesso dipartimento.

23.

In ogni sessione il collegio completa sè medesimo sugli stati di possidenza fondiaria che ha diritto di chiedere al governo.

24.

Elegge nel suo seno nove membri a formar parte della censura.

25.

Forma a maggiorità comparativa de' voti una lista tripla per l'elezione de' funzionarj pubblici indicati all'art. 11, e la presenta alla censura.

Del collegio de' dotti.

26.

Il collegio de' dotti è composto di 200 cittadini scelti fra gli uomini più celebri in ogni genere di scienze o di arti liberali e meccaniche, od anche fra' più distinti per dottrina nelle materie ecclesiastiche, o per cognizioni morali, legali, politiche ed amministrative. La sua residenza pei primi dieci anni è in Bologna.

27.

In ogni sessione il collegio trasmette alla censura una lista tripla de' cittadini forniti de' suddetti requisiti, sulla quale la censura rimpiazza i posti in esso vacanti.

28.

Elegge nel suo seno sei membri per far parte della censura.

29.

Forma a maggiorità comparativa de' voti una lista dupla per l'elezione de' funzionarj pubblici indicati all'art. 11, e la presenta alla censura.

Del collegio de' commercianti.

30.

Il collegio de' commercianti è composto di 200 cittadini scelti fra i negozianti più accreditati, e i fabbricatori più distinti per l'importanza del loro commercio. La sua residenza nei primi dieci anni è in Brescia.

31.

In ogni sessione il collegio si completa coll'appoggio de' lumi che ha diritto di domandare al governo.

32.

Sono comuni a questo collegio gli articoli 28 e 29.

Della censura.

33.

La censura è una commissione di 21 membri, nominata da' collegi nel modo e nella proporzione indicata agli articoli 24 e 28. La sua residenza pei primi dieci anni è in Cremona.

34.

Si aduna necessariamente non più tardi di cinque giorni dopo le sessioni de' tre collegi.

35.

Non istà raccolta più di dieci giorni, e le sue sedute non sono legittime senza l'intervento almeno di 17 de' suoi membri.

36.

Sulle liste de' tre collegi elegge agl'impieghi costituzionali indicati all'articolo 11 alla pluralità assoluta de' voti.

37.

Proclama eletti quelli che si trovano nominati da tutti tre i collegi, pure con pluralità assoluta.

38.

Elegge ai posti vacanti nel collegio dei dotti, come all'articolo 27.

39.

Compie necessariamente tutte le nomine affidatele dalla costituzione nel termine prefisso alle sue sessioni.

40.

Esercita le funzioni attribuitele dalla costituzione agli articoli 109, 111 e 114.

41.

La censura si rinnova ad ogni sessione anco straordinaria de' collegi elettorali.

42.

Gli atti della censura vengono presentati ai collegi nella prossima loro sessione.

Del governo.

43.

Il governo è affidato ad un presidente, ad un vicepresidente, ad una consulta di stato, a dei ministri e ad un consiglio legislativo nelle loro rispettive attribuzioni.

44.

Il presidente dura in carica 10 anni, ed è indefinitivamente rieleggibile.

45.

Il presidente ha l'iniziativa di tutte le leggi, come all'articolo 76.

46.

Ha pure l'iniziativa di tutte le negoziazioni diplomatiche.

47.

È incaricato esclusivamente del potere esecutivo ch'esercita per mezzo dei ministri.

48.

Nomina i ministri, gli agenti civili e i diplomatici, i capi dell'armata e i generali. La legge provvede per gli ufficiali di rango inferiore.

49.

Nomina il vicepresidente che in di lui mancanza prende il suo luogo nel consiglio legislativo, e lo rappresenta in tutte le parti ch'egli vuole affidargli. Nominato una volta, non può esser rimosso durante la presidenza di chi lo ha eletto.

50.

In qualunque caso di vacanza della presidenza passano in lui tutti gli attributi del presidente sino all'elezione del successore.

51.

I sigilli dello stato sono presso il presidente. Un segretario di stato da lui eletto, che ha il grado di consigliere, è incaricato sotto la sua personale risponsabilità di presentargli entro il termine di tre giorni le leggi sanzionate dal corpo legislativo, di apporvi il sigillo dello stato e di promulgarle.

52.

Lo stesso segretario di stato contrassegna la firma del presidente, e tiene il registro particolare de' di lui atti.

53.

Il trattamento del presidente è di lire 500,000 di Milano; quello del vicepresidente è di lire 100,000.

Della consulta di stato.

54.

La consulta di stato è composta di otto cittadini, d'età non minore di 40 anni, eletti a vita dai collegi, e distinti per segnalati servigi resi alla repubblica.

55.

Presiede alla consulta di stato il presidente della repubblica. Uno de' suoi membri, a scelta del presidente, è ministro degli affari esteri. Questi presiede la consulta in mancanza del presidente.

56.

La consulta di stato è specialmente incaricata dell'esame de' trattati diplomatici, e di tutto ciò che ha rapporto agli affari esteri dello stato.

57.

Le istruzioni relative alle negoziazioni diplomatiche sono discusse nella consulta; e i trattati non sono definitivi, se non approvati dalla maggiorità assoluta de' suoi membri.

58.

Se il governo per motivi di sicurezza della repubblica ha ordinato l'arresto di qualche persona sospetta, deve il presidente entro il termine di 10 giorni o rimetterlo ai tribunali competenti, o in vista delle particolari circostanze dello stato ottenere dalla consulta un decreto di proroga a tradurvelo. Questo decreto debb'essere sottoscritto dal presidente e dalla maggiorità dei membri della consulta.

59.

Un somigliante decreto è pur necessario quando occorra di allontanare dalla centrale della repubblica qualche cittadino che ne turbi la quiete.

60.

Tutte le misure particolari non appoggiate dal testo di veruna legge generale, ma però reclamate dalla sicurezza dello stato, formano necessariamente l'oggetto di un decreto speciale della consulta.

61.

Allorchè la sicurezza dello stato esigesse di metter fuori della costituzione un dipartimento, o quando l'insurrezione di qualche corpo armato o la condotta di qualche gran funzionario richiedesse alcuna misura straordinaria per la salvezza della repubblica, questa debb'essere autorizzata da un preventivo decreto della consulta di stato.

62.

Ogni decreto della consulta è sempre ristretto al caso speciale che lo ha determinato.

63.

Il presidente ha esclusivamente l'iniziativa di tutti gli affari che si propongono nella consulta di stato, ed il voto preponderante in parità di suffragi.

64.

La consulta di stato ne' casi di cessazione, rinunzia o morte del presidente elegge a pluralità assoluta de' voti il successore nel termine di 48 ore, nè può separarsi prima di aver compita la nomina. A questa sessione, in mancanza del presidente, presiede il vicepresidente.

65.

Il trattamento de' membri della consulta di stato è di lire 30,000.

De' ministri.

66.

I ministri sono eletti dal presidente, e rivocabili dal medesimo.

67.

Il presidente può nominare un gran giudice nazionale: questi è necessariamente il ministro della giustizia. La carica di gran giudice non si perde che per rinunzia o condanna.

68.

Gli attributi particolari del gran giudice sono: 1.º lo stabilire i regolamenti d'ordine pei tribunali; 2.º la facoltà di sospendere per un semestre qualche giudice negligente o di una condotta che offenda la dignità della sua carica; 3.º il diritto di presedere, quando il governo lo ricerca, il tribunale di cassazione, con voce preponderante.

69.

Allorchè il governo crede opportuno il nominare un segretario di stato della giustizia, e confidargli questo dipartimento, il gran giudice conserva bensì il suo titolo, ma cessa da tutte le sue funzioni. Il segretario di stato della giustizia esercita le funzioni del ministro della giustizia, ma non gode le prerogative di gran giudice.

70.

Il ministro delle relazioni estere è necessariamente tolto fra i membri della consulta di stato, a scelta del presidente il quale lo nomina e lo dimette a suo piacere.

71.

Un ministro è specialmente incaricato dell'amministrazione del tesoro pubblico. Egli veglia sulle riscossioni, ordina il giro dei fondi e i pagamenti autorizzati dalla legge; ma non può permettere verun pagamento se non in virtù, 1.º di una legge e fino alla concorrenza de' fondi specialmente assegnati ad un determinato oggetto di spesa; 2.º di un decreto del governo; 3.º di un mandato firmato da un ministro.

72.

Dee sotto la propria risponsabilità far presentare ogni anno il conto generale del tesoro pubblico ai commissarj della contabilità, entro l'ultimo semestre dell'anno successivo.

73.

I conti dettagliati della spesa di ciaschedun ministro, sottoscritti da lui medesimo, vengono ogni anno pubblicati.

74.

Nessun atto del governo può aver effetto se non è firmato da un ministro.

Del consiglio legislativo.

75.

Il consiglio legislativo è composto per lo meno di 10 cittadini, d'età non minore di 30 anni, eletti dal presidente, e rivocabili dal medesimo dopo tre anni.

76.

I consiglieri danno il loro voto deliberativo su i progetti di legge proposti dal presidente, che non vengono approvati se non a maggiorità assoluta de' suffragi.

77.

Hanno voto consultivo in tutti gli altri affari ne' quali il presidente lo ricerca.

78.

Sono specialmente incaricati della redazione de' progetti di legge; dell'esposizione de' motivi che gli hanno determinati; delle conferenze cogli oratori del corpo legislativo, e delle discussioni relative in contraddittorio de' medesimi; decidono su le quistioni di cui all'articolo 100.

79.

I ministri possono intervenire al consiglio legislativo in conseguenza dell'invito del presidente.

80.

Il trattamento di ogni consigliere è di lire 20,000.

Del corpo legislativo.

81.

Il corpo legislativo è composto di 75 membri, d'età non minore d'anni 30. La legge determina il numero de' membri che debbono scegliersi da ciascun dipartimento in ragione di popolazione. Almeno la metà debb'essere tolta fuori de' collegi.

82.

Si rinnova per terzo ogni due anni. La sortita del primo terzo e del secondo viene determinata dalla sorte. In progresso l'anzianità regola il turno.

83.

Il governo convoca il corpo legislativo e ne proroga le sedute. Esse però non possono durare meno di due mesi all'anno.

84.

Non può deliberare senza l'intervento di più della metà de' suoi membri, non compresi gli oratori.

85.

I membri de' collegi, quelli della consulta di stato, quelli del consiglio legislativo e i ministri hanno diritto di assistere alle sedute del corpo legislativo dalla tribuna loro specialmente destinata.

86.

Il corpo legislativo nomina nel suo seno una camera di oratori in numero non maggiore di 15. A questa commissione viene comunicato ogni progetto di legge trasmesso dal governo.

87.

La commissione lo esamina, conferisce in segreto coi consiglieri del governo, e porta al corpo legislativo il suo voto d'approvazione o di rifiuto.

88.

Il progetto si discute alla presenza del corpo legislativo fra due oratori e due consiglieri del governo.

89.

Il corpo legislativo delibera senza discussione a scrutinio segreto e a maggiorità assoluta dei suffragi. Gli oratori non hanno voto.

90.

La promulgazione della legge si fa dal governo tre giorni dopo la decisione del corpo legislativo.

91.

Durante questo intervallo, la legge può essere denunziata come incostituzionale.

92.

La denunzia sospende la promulgazione e l'effetto della legge.

93.

Il trattamento de' membri del corpo legislativo è di lire 6000 diMilano; quello degli oratori è di lire 9000.

De' tribunali.

94.

Le differenze fra privati possono terminarsi per mezzo d'arbitri. Il loro giudizio è inappellabile e senza ricorso alla cassazione. Vi sono in materia civile de' conciliatori e de' giudici di prima istanza, dei tribunali d'appello, due tribunali di revisione ed uno di cassazione.

95.

Non si dà appello da due sentenze conformi. La revisione ha luogo nel solo caso di due sentenze discordanti.

96.

Il tribunale di cassazione, 1.º annulla i giudicati inappellabili ne' quali sono state violate le forme, o che contengono una manifesta contravvenzione alla legge; 2.º pronuncia sulle domande di remissione da un tribunale all'altro per causa di sospetto legittimo o di sicurezza pubblica; 3.º pronuncia pure sulle quistioni d'incompetenza delle cause criminali, e sugli atti d'accusa promossi contro qualche tribunale; 4.º denunzia ai collegi gli atti del corpo legislativo o del governo, che importano usurpazione del potere giudiziario, o frappongono impedimento al libero di lui esercizio.

97.

In materia di delitti vi sono de' tribunali criminali. Pei delitti soggetti a pena afflittiva o infamante, un primo giurì ammette o rigetta l'accusa. Se questa viene ammessa, un secondo giurì riconosce e verifica il fatto, e i giudici applicano in seguito la legge. Il loro giudizio è inappellabile.

98.

La legge stabilisce l'organizzazione, la competenza, la giurisdizione territoriale, le funzioni de' tribunali e il trattamento dei giudici.

99.

La legge fissa l'organizzazione dei giurì e l'epoca in cui debbono essere attivati, non però più lontana di dieci anni.

100.

Le quistioni di pubblica amministrazione sono di privativa competenza del consiglio legislativo.

101.

Le camere di commercio pronunciano sommariamente nelle cause mercantili.

102.

I delitti militari sono giudicati da' consigli di guerra, a norma del codice militare.

103.

I membri dei tribunali di cassazione e revisione sono eletti dai collegi. Quelli dei tribunali d'appello, i giudici ordinarj e i conciliatori sono nominati dalla consulta di stato sopra le liste che vengono loro presentate dai tribunali di cassazione, di revisione e d'appello. La legge regola la formazione di queste liste.

104.

I giudici sono eletti a vita. Non vengono destituiti che per mancanze relative al loro ufficio, e per tutte le cause per le quali si perde il diritto di cittadinanza.

Della risponsabilità de' funzionarj pubblici.

105.

Le funzioni di membro de' collegi e della censura, di presidente e vicepresidente del governo, di membro della consulta di stato, del consiglio legislativo, del corpo legislativo, della camera degli oratori, de' tribunali di revisione e di cassazione non danno veruna risponsabilità.

106.

Per delitti personali e non derivanti dall'esercizio delle suddette funzioni, i prevenuti sono rimessi ai tribunali competenti dai corpi cui appartengono.

107.

I ministri sono risponsabili, 1.º degli atti del governo da loro sottoscritti; 2.º della inesecuzione delle leggi e dei regolamenti d'amministrazione pubblica; 3.º degli ordini particolari che avessero dato contrarj alla costituzione e ai regolamenti veglianti; 4.º della malversazione della sostanza pubblica.

108.

Il governo, la camera degli oratori, il tribunale di cassazione, per gli oggetti di loro rispettiva competenza, denunziano ai tre collegi gli atti incostituzionali e i dilapidatori della pubblica fortuna. Se due collegi dichiarano che la denunzia merita di essere posta in considerazione, viene rimessa alla censura.

109.

La censura, dietro il voto de' due collegi, esamina i fondamenti della denunzia, sente i testimonj, cita gli accusati, e quando crede fondata l'accusa, rimette l'accusato al tribunale di revisione che lo giudica inappellabilmente e senza ricorso alla cassazione.

110.

Indipendentemente dell'esito del giudizio, il decreto con cui la censura ammette l'accusa, priva il funzionario della sua carica, e l'inabilita per quattro anni ad ogni pubblico impiego.

111.

Oltre i casi di denunzia degli articoli 108 e 109, la censura può direttamente far conoscere al governo che qualche funzionario ha perduta la confidenza della nazione, ovvero che ha dilapidata la sostanza pubblica. Questa partecipazione è segreta.

112.

Il governo o destituisce il funzionario denunziato, ovvero con messaggio partecipa ai collegi le ragioni per cui non ha potuto convenire nell'opinione della censura.

113.

I collegi, se aderiscono al parere del governo, passano all'ordine del giorno sulla denuncia: se a quello della censura, rimettono il messaggio del governo all'esame della censura prossima.

114.

La seconda censura, dopo il voto dei due collegi, prende ad esame i fondamenti della denunzia, sente l'accusato e i testimonj, e quando crede l'accusa fondata, rimette il prevenuto al tribunale di revisione. Questa remissione produce gli effetti indicati all'articolo 110.

115.

I giudici civili e criminali sono pure rimessi al tribunale di revisione da quello di cassazione pei delitti relativi alle loro funzioni.

Disposizioni generali.

116.

La costituzione non riconosce altra superiorità civile fuor di quella che nasce dall'esercizio delle pubbliche funzioni.

117.

È libero ad ogni abitante nel territorio della repubblica l'esercizio privato del proprio culto.

118.

L'arresto senza mandato preventivo di un'autorità che abbia diritto d'ordinarlo, è nullo, a meno che il delinquente non sia stato sorpreso in flagrante delitto; ma questo arresto può essere convalidato dal decreto posteriore d'un'autorità competente, motivato sopra sufficienti indizj.

119.

La repubblica non riconosce altri privilegi nè altri vincoli all'industria e al commercio interno ed esterno, fuor di quelli che la legge stabilisce.

120.

Evvi in tutta la repubblica uniformità di pesi, di misure, di monete, di leggi criminali e civili, di catasto prediale e di sistema di pubblica istruzione elementare.

121.

Un istituto nazionale è incaricato di raccogliere le scoperte, e di perfezionare le scienze e le arti.

122.

Una contabilità nazionale regola e verifica i conti dell'entrata e delle spese della repubblica. Questa magistratura è composta di cinque membri scelti da' collegi. Si rinnova mediante la sortita di uno de' suoi membri di due in due anni. Essi però sono indefinitamente rieleggibili.

123.

La truppa assoldata è subordinata ai regolamenti d'amministrazione pubblica. La guardia nazionale non lo è che alla legge.

124.

La forza pubblica è essenzialmente ubbidiente. Nessun corpo armato può deliberare.

125.

Tutt'i debiti e crediti delle diverse province le quali in oggi formano parte della repubblica, appartengono alla nazione. La legge determina le disposizioni relative a quelli dei comuni.

126.

L'acquirente de' beni nazionali di qualunque provenienza che ne gode dietro una vendita legalmente compita, non può per alcun titolo essere turbato nel pacifico possesso dei beni comprati, salvo al terzo reclamante, qualora vi sia luogo, il diritto d'essere indennizzato dal tesoro pubblico.

127.

La legge assegna sui beni nazionali invenduti una conveniente rendita ai vescovi, ai loro capitoli e seminarj, ai parochi e alla fabbrica delle cattedrali. Questa rendita è intangibile.

128.

Quando dopo l'intervallo di tre anni la consulta di stato riconosce necessaria la riforma di qualche articolo costituzionale, la propone ai collegi che ne giudicano.

Per copia conforme;

Il Consigliere Segretario di Stato,=Guicciardi=.

Certificato conforme;Il Consigliere Segretario di Stato,=A. Strigelli=.

Uno stato nuovo, creato in mezzo a tante commozioni politiche, non poteva tutto ad un tratto salire ad un grado tale di consistenza, di perfezione, di forza, che assicurarne per sempre potesse l'esistenza, il riposo e la prosperità. Il genio del fondatore, per quanto vasto ed ardito si fosse, doveva pur esso arrestarsi agli ostacoli che si opponevano, e la medesima penetrazion sua doveva consigliargli di non ispingere al di là di quello che permettevano le circostanze. Tale fu la sorte della nostra repubblica, allorchè inaspettatamente la prima volta comparve sull'orizzonte politico dell'Europa.

E la fece al certo un gran passo, quando ne' comizj radunati in Lione, sotto gli auspicj e la mano del suo creatore, rifuse la costituzione, e proclamò un capo, i lumi e il potere del quale l'avrebbero più rapidamente innalzata alla felicità ed alla considerazione a cui le permetteva pretendere il suo destino.

Ma anche questa seconda organizzazione non poteva essere che precaria, onde non fece che conformarsi in quel punto alle combinazioni contemporanee, e commettersi per il seguito alla esperienza. Ha questa di fatti provato che molto mancava ancora al compimento dell'edificio; e per quanto sieno state abili e pure le mani che vi hanno dato opera, la marcia era ancora troppo lenta per non accorgersi che le fondamenta ed i mezzi non erano per anche abbastanza, solide quelle, questi efficaci.

Al fine il grande esempio presentato dalla Francia terminò di convincere i più pertinaci; e l'esito il più felice ci disse ch'era tempo omai ancora per noi d'imitarla.

Da quell'istante la consulta di stato, incaricata per istituto di vegliare alla sicurezza della repubblica, prese ad esaminare con quali modi operare un salutare cangiamento prescritto, non solo da quanto vedevam operarsi d'intorno a noi, ma da un interesse ben anche più grande, quello, cioè, della nostra conservazione.

Già aveva essa comunicati i suoi pensieri, e diretti i suoi voti all'augusto capo dello stato: già gli aveva essa sottomesso il risultato delle sue meditazioni, quando fu invitata di recarsi a Parigi, del pari che una numerosa deputazione, composta di membri tratti da tutte le autorità costituite, onde assistere alla solenne incoronazione di =Napoleone=, imperatore de' Francesi.

Allora fu che, avendo occasione d'osservare più da vicino le opere luminose di questo genio prodigioso; che ammirando lo stato di prosperità e di gloria a cui egli ha d'un lampo di nuovo innalzata la nazione ch'egli governa; che vedendo per tutto regnare la tranquillità e la confidenza, la consulta rivolse lo sguardo sulla patria, e non potette resistere ad invidiare per lei la felicità di cui era venuta ad essere testimonio.

Per altra parte la consulta era ognor tormentata dal pensiero di futuri pericoli, nè poteva dissimularsi quali e quanti si sarebbero sempre uniti per far minaccia. Essa non dimenticava i disegni e gl'interessi d'altre potenze, e il disequilibrio delle forze, e il danno d'una posizione sì esposta, nè quello delle attrattive del nostro territorio.

Giudicò dunque essa del dover suo di riassumere l'incominciato lavoro, e riunendosi ai deputati, distinti tutti egualmente per le cariche da loro sostenute, non che pel loro zelo e pei loro lumi, d'emettere di voce unanime il voto che tutti hanno creduto il più vantaggioso, e che senza fallo era di già formato da tutti i cuori.

Questo voto, che l'amore e la gratitudine dettavano ed inculcavano in oltre con uguale forza, fu accolto. =Napoleone= è Re d'Italia. La corona è ereditaria di maschio in maschio nella sua discendenza diretta e legittima, sia naturale, sia adottiva. Ma egli soltanto potrà riunire nella sua persona la corona d'Italia a quella di Francia; e tutti i successori di lui avranno a risedere costantemente sul territorio della nostra repubblica.

È l'interesse nostro che ha condotto e mosso =Napoleone= ad acconsentirvi. Di fatti, questa corona egli ricusa di ritenerla, nè la riterrà, se non fino a tanto che questo interesse ne imporrà la legge alla sua saggezza ed all'affetto ch'egli ci conserva; moderazione però fatale per noi, che, mentre potevamo lusingarci d'averlo a presidente per sempre, ci pone a rischio di non averlo a re che un istante: poichè se il suo regno va a cessare ogni volta che cesseranno i nostri pericoli, il genio suo e la sua preponderanza non lo lasceranno durar lungo tempo.

Avendo voluto porre un limite alla durata del suo potere, egli ne limiterà di più, e regolerà l'estensione e l'uso. Ci saranno date costituzioni che ci garantiranno la nostra religione, l'integrità del nostro territorio, l'uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite de' beni nazionali, il diritto esclusivo di coprire le cariche dello stato: che riserberanno alla legge sola l'autorità di stabilire le imposizioni, e che in somma consacreranno, consolideranno tutt'i grandi principj sopra i quali è fondato il vero bene de' popoli e la loro tranquillità. =Napoleone= ne ha assunto l'impegno: chi può dubitare ch'egli non voglia, ch'egli non sappia adempirlo?

Tali sono i risultati dello statuto costituzionale unito a questo proclama, cioè:

Per la grazia di Dio e le Costituzioni, =Imperatore de' Francesi e Re d'Italia,a tutti i presenti e futuri, salute=

La consulta di stato decreta, e Noi ordiniamo quanto segue:

Estratto dei registri della consulta di stato del giorno 17 marzo 1805.

La consulta di stato, veduto il voto unanime della consulta e deputazione unite, del giorno 15 marzo 1805;

Veduto l'articolo 60 della costituzione sulla iniziativa costituzionale,

Decreta:

Art. 1. L'imperatore de' Francesi =Napoleone primo= è =re d'Italia=.

2. La corona d'Italia è ereditaria nella sua discendenza legittima e per retta linea, sia naturale, sia adottiva, di maschio in maschio, escluse in perpetuo le femmine e discendenza loro: il diritto d'adozione non potrà estendersi ad altri che ad un cittadino dell'impero francese o del regno d'Italia.

3. Tosto che le armate straniere si saranno ritirate dal regno di Napoli, dalle isole Jonie e da quella di Malta, l'imperatore =Napoleone= trasmetterà la corona d'Italia ad uno de' suoi figli maschi legittimi, sia naturale o adottivo.

4. Da quest'epoca la corona d'Italia non potrà essere più unita colla corona di Francia nella stessa persona, ed i successori di =Napoleone primo= nel regno d'Italia dovranno stabilmente risedere sul territorio della repubblica italiana.

5. Entro l'anno corrente l'imperatore =Napoleone=, col parere della consulta di stato e delle deputazioni de' collegi elettorali, darà alla monarchia italiana costituzioni fondate sopra le stesse basi di quelle dell'impero francese, e sopra i principi medesimi delle leggi ch'egli ha già date all'Italia.

Segnato NAPOLEONE.

=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi=.

Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro gran giudice, ministro della giustizia del nostro regno d'Italia, è incaricato d'invigilare sulla esecuzione.

Dato dal palazzo delle Tuileries il 17 marzo 1805, e primo del nostro regno.

Segnato NAPOLEONE.

Per Sua Maestà l'Imperatore e Re, Sott. =F. Marescalchi=. L. S. Parigi, il 19 marzo 1805.

Per copia conforme all'originale;

=F. Marescalchi=.


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