ESSER MESSO IN LISTA...!
Molte autorità politiche e giudiziarie non ignoravano le condizioni di animo di coloro che si fecero accusatori dei proprî concittadini, ma anche quando sentivano pietà e forse erano tormentati dal rimorso, esse credettero di continuare nell’opera nefanda ubbriacati dai vapori della reazione di cui era saturo l’ambiente, timorosi della propria sorte se avessero osato venir meno alle istruzioni superiori, nella preoccupazione della carriera... Sicchè quando gli arrestati di Misilmeri con accento di verità, che non ammetteva replica, giuravano ai carabinieri di essere innocenti si sentivano rispondere: «Che volete? lo sappiamo che siete innocenti; ma pigliatevela colle vostre autorità locali amministrative, che vi hanno messo in lista.»
Essere messo in lista! Equivaleva nei più tristi momenti della reazione ad essere arrestati, processati, condannati o mandati fra mafiosi e camorristi a domicilio coatto. Per simili motivi lo storico che farà, documentandolo, il processo ai processi innanzi i Tribunali di guerra di Sicilia nell’anno 1894, verrà a questa prima e dolorosa conclusione: in essi c’è la prova del completo asservimento delle autorità politiche e giudiziarie ai partiti dominanti in ogni singolo paese dell’isola!
I TESTIMONI DEGNI DEGLI ACCUSATORI
Agli accusatori sfacciatamente partigiani, odiosamente animati dal sentimento della vendetta dovevano corrispondere e corrisposero i testimoni, non racimolati—come si direbbe per disprezzo—nei trivî, ma comprati con oro sonante o reclutati tra le guardiedi città e tra le guardie daziarie, cioè tra coloro contro i quali erano state fatte le più clamorose dimostrazioni e che tutto potevano essere, meno che sereni. Epperò nel processo pei fatti di Valguarnera parecchi testimoni smentiti dalle persone più autorevoli e convinti di mendacio o di reticenza furono incriminati per falsa testimonianza; e nel processo pei tumulti di Partinico il perno dell’accusa fu la deposizione dellesoleguardie daziarie, parecchie delle quali pregiudicate e altra volta condannate per reati comuni.
Non basta: questi degni testimoni di accusa talora non conoscono neppur di vista gli accusati e per non fare qualche magra figura se li fanno indicare nelle gabbie, come risultò nel processo pei fatti di Pietraperzia e fu fatto rilevare dal bravo tenente Catalano a richiesta del quale il Presidente del Tribunale di guerra,colonnelloOrsini, fu costretto ad ammonire i preveggenti testimoni. Ma non ammonì, nello stesso processo, il capo delle guardie municipali, che non sa riconoscere tra i detenuti in gabbia tutte le persone che assicurava diaver vistopartecipare al tumulto! e condannò poi sulla base delle deposizioni di siffatti testimoni.
GLI INDIZÎ DIVENTANO PROVE
Origine e valore delle prove.—Questi testimoni esemplari, che avrebbero potuto degnamente figurare ai tempi beati della Santa Inquisizione, hanno poi talvolta degli scrupoli; non affermano con risolutezza di aver visto coi propri occhi, di aver sentito colle proprie orecchie; non si atteggiano a San Tommasi. No! Si accusa, ad esempio, lo Sparti di Misilmeri, ma tutti si riferiscono ai:si dice, si vuole... E la storia del modo di raccogliere le prove divieneedificantenel processo di Lercara, nel quale insidiosamente si coinvolge il povero Bernardino Verro—che di già per lo stesso reato doveva rispondere nel processo De Felice e C.—Verro è accusato di aver provocato disordini che egli aveva cercato scongiurare; ed è accusato come sobillatore da un delegato Lenti; ilqualesi era convinto della reità dell’accusato per certe parole dettegli da un tal Corsaletti; ilqualeaveva acquistato la stessa convinzione da certe parole della propria moglie; laqualele aveva apprese dalla moglie del Commendatore Sartorio; laqualele aveva sentite dal proprio marito;il quale, infine, era il sindaco del paese preso di mira dai dimostranti...
Tutto questo, ch’è risultato dal processo, non è l’intreccio di unapochade. Pur troppo si tratta di un dramma reale, in cui il protagonista sulla base di tali prove viene condannato per sobillazione asedici annidi galera!
Non fermiamoci a commentare; continuiamo la dolorosa e vergognosa rassegna.
COME SI CONDANNA
Innocenti riconosciuti e... condannati.—Pur sorpassando su tutti gli scrupoli, pur violando ogni principio di diritto e tutte le forme di procedura, pure affidandosi a siffatte prove, che venivano da testimoni che già conosciamo, spesse volte non si sarebbe potuto condannare; e si condannò.
E si condannò Giuseppe Sparagno a tre anni di reclusione per averefavoreggiatola fuga di Bosco, Verro e Barbato; prima che costoro venissero giudicati, contro l’art. 225 del Codice penale che vuole—perchè sussista il reato di favoreggiamento—che il favorito abbia commesso un delitto e riportatacondanna e che il favoreggiatore abbia scienza del delitto commesso.
E si condannò lo Spatiglia accusato e processato pergrida sediziose; ma all’udienza risulta che lo Spatiglia èsordo-muto, e allora le brave guardie, che lo avevano denunziato non si perdono di animo e cambiano l’accusa in partecipazione alle dimostrazioni in Misilmeri.
Legrida sediziosesono comode per fare condannare; e fanno condannare il povero Ciulla, per avere gridato in una via deserta di Monreale:Comprate i calendarîe ilSiciliano! Egli era uno dei rivenditori delSiciliano; ma per sua disgrazia era inviso ad una certa guardia di pubblica sicurezza, che sentì il terribile grido e fece la denunzia. Si spera che venga accordata la medaglia al denunziatore.
E fu condannata la irresponsabile Rosalia Perrone per occultazione di armi: un vecchio e arruginito fucile, che appartenne al caro figlio morto da molti anni e che essa conservava come un prezioso ricordo. Il Presidente del Tribunale, perchè si tratta di una imbecille, seduta stante domanda la grazia sovrana: ma condanna. Oh! ma si può condannare quando si ha la convinzione che gli accusati sono innocenti? Ebbene: si può... dai tribunali di guerra. E se si possa ce lo dice l’avvocato fiscale militare nella requisitoria pei fatti di Monreale. Gli imputati erano 68 e il pubblico accusatore non esitò a fare questa confessione: «Ammetto che fra gli accusati ve ne sia qualcuno innocente; ma non si può provare, perchè lamaggior parte—non tutte!—delle deposizioni dei testimoni a difesa furonomeschine,vuoteoreticenti.» Questo eccellentefunzionario, il sig. Mattei, stabilisce per principio che non l’accusa deve provare la reità dell’imputato, bensì l’imputato deve dimostrare, con prove sufficientissime, la sua non partecipazione ai disordini...
E si condanna l’accusato della cui innocenza si è convinti, per colpa di alcune testimonianze vuote o meschine...
Queste deposizioni potevano essere migliori e più esatte? Non potevano. Talora i testimonî che si presentavano all’udienza non erano quelli indicati dall’accusato; e quando un ignorante contadino di Monreale protesta contro l’equivoco col suo dialetto siculo, il Tribunale che comprende come se parlasse in sanscrito, sorride e condanna alla turca. In appresso si dirà più esattamente: condanna all’italiana!
FINALMENTE SI FA UN’ECONOMIA
E guai ad un testimonio sbagliato, che fa una deposizionevuotaomeschina: la sua non può essere corretta o completata da quella di un altro. Agli imputati pereconomiadi tempo e di denaro è stato concesso un solo testimonio a discarico. Nè gl’imputati hanno dalla loro il Presidente, che pensa lui—il bravo uomo!—a correggere e completare. Ciò fa soltanto quando si tratta dei testimonî dell’accusa; così nel processo pei fatti di Santa Caterina, essendosi il Colleoni, tenente dei carabinieri—quello che ordinò il massacro del cinque gennaio, per cui ricevette una medaglia—patentemente contraddetto, il Colonnello Orsini, da buon superiore, interviene e dà lui le soddisfacenti spiegazioni alle contraddizioni dell’inferiore, rilevate dalla difesa.Nè questa può protestare, se no viene chiamata all’ordine in nome della disciplina militare!
Nè gli sbagli si commettono solo sul conto dei testimonî; si arrestano e si processano per isbaglio gli uni per gli altri. Quell’ottimo tenente Colleoni, che farà carriera—oh! se la farà,—ch’era arrivato a Santa Caterina la vigilia della strage e che non ebbe il tempo durante la notte di fare delle conoscenze, affermò in Tribunale che un certo Nicoletti aveva preso parte alla dimostrazione. Il maresciallo dei carabinieri, che viveva in Santa Caterina da molto tempo e che conosceva tutti invece disse, che c’era errore: il reo essere un fratello del Nicoletti; ch’era presente all’udienza e che se la svignò quando sentì, seduta stante, il Presidente del Tribunale ordinarne l’arresto. E in questo caso si osservi che il Presidente del Tribunale col suo scatto mostrò tutta la indignazione dell’animo suo; ma l’avere ordinato la sostituzione di un fratello all’altro nella gabbia degli accusati, seduta stante, dà la misura esatta di ciò che potevano essere e furono la procedura e la giustizia dei militari!...
INEZIE...
Inezie. Perchè gl’integerrimi giudici dei Tribunali di guerra dovevano preoccuparsi della condanna di un innocente di più o di meno? Uccidete tutti,Dio sceglierà i suoi!rispondeva l’ordinatore della strage di San Bartolomeo a chi gli osservava che non potevansi sicuramente distinguere gli Ugonotti dai Cattolici. Poterono imitarlo con coscienza tranquilla i giudici militari: essi infine non davano sentenze di morte: appena appena mandavano in galera per dieci o per venti anni!
Questa storia dei processi innanzi i Tribunali diguerra meriterebbe essa sola un volume tali e tanti sono gli episodî drammatici, e le iniquità. A me s’impone di terminarla e la chiudo con l’accenno a due altri notevoli processi.
IL PROCESSO LOMBARDINO
Uno dei primi condannati fu Mariano Lombardino; e il suo caso, giusto perchè dei primi, fece molto rumore e molta impressione in Italia.
Lombardino era soldato, e al 2 gennaio trovavasi in licenza nella sua natia Gibellina. Un solo soldato del 10º fanteria, certo Corsi, disse di averlo conosciuto tra i tumultuanti, che tentarono di disarmarlo. Il Corsi evidentemente era in buona fede; ma potè ingannarsi in un momento di eccitamento eccezionale e fra migliaia di persone, che lo circondavano e lo investivano, fra tante fisonomie tutte a lui sconosciute. Era facilissimo l’errore, perchè Lombardino rassomigliava molto ad un certo Panzarella—proprio uno degli uccisi!—e la rassomiglianza era tale che una volta gli procurò un arresto per espiare una colpa commessa dal Panzarella.
Lombardino si protesta innocente con voce e con gesti, che commovono gli astanti e il suo difensore l’egregio e buon capitano Piccoli, fece sforzi eroici per salvarlo. Lombardino aveva citato parecchi testimoni a sua difesa per provare l’alibi; ma una donna viene condotta in camera di sicurezza e minacciata di processo per falsa testimonianza, perchè aveva deposto a favore dell’imputato. Tre altri testimoni, che possono provare l’alibisono assenti e il Tribunale respinge il rinvio richiesto con calore dalla difesa; e lo respinge quando su Lombardinopesava l’accusa dialto tradimento,—sulla fede di un solo testimonio—che viene punita colla fucilazione!
Il Tribunale, però, se è inesorabile non manca di umanità e trova modo di escludere l’alto tradimentoe condanna a 20 anni di reclusione. Lombardino, che aveva pianto e protestato durante l’udienza, quando sentì pronunziare la condanna a ciglio asciutto esclamò:per quanto è vero Iddio sono innocente!e chinò il capo e non profferì più una parola. Il capitano Piccoli si dette dei pugni sulla testa.
Perchè fu così inesorabile e ingiusto il Tribunale? Ecco qua: era uno dei primi processi; non bisognava discreditare le istruttorie; si doveva dare un esempio; si trattava di un soldato... Eppoi, eppoi... Lombardino era stato dal rapporto dei carabinieri di Gibellina designato comeindividuo sospetto... perchè nulla tenente. Oh milioni di proletarî d’Italia: voi sietesospetti perchè nulla tenenti, onde la galera è per voi!
IL PROCESSO CURATOLO
L’ultimo tra i processi minori, di cui giova intrattenersi è quello del Prof. Vincenzo Curatolo da Trapani. Il Curatolo, intimo del compianto deputato Friscia, fu tra i primi ad iniziare nel 1870 lapropagandasocialista in Sicilia sia coi giornali, sia coi tentativi di associazione; l’averla continuata con ardore all’indomani della Comune lo rese oltremodo inviso alla borghesia di Trapani; egli però non si lasciò mai imporre dall’odio dei potenti, nè scoraggiare dalla pochezza dei risultati e rimase sulla breccia sino a tanto che negli ultimi tempi, insieme al Montalto, riuscì ad organizzare un vero partito socialista nella sua città natia. In ConsiglioProvinciale rappresentava la vicina Paceco, dove aveva interessi e amici numerosissimi.
Nel periodo dei tumulti, fu dei più attivi nel frenarli e nell’arrestare le conseguenze del contagio psichico e nei giorni 1 e 2 gennaio il Prefetto Palomba, preso da tale spavento che lo fece piangere innanzi a diverse persone, lo richiese di consiglio e di aiuto, e della sua opera pacificatrice si disse lieto e grato. Questa circostanza risulta dal rapporto di chi lo denunziò e dalla sentenza.
LA BRAVATA DI UN ISPETTORE DI P. S.
Il 3 gennaio l’Ispettore di Pubblica sicurezza Rinaldi lo invita a recarsi nel di lui ufficio; ma Curatolo rispose sdegnoso di non aver nulla da fare con l’Ispettore. L’indomani l’Ispettore si vendica del rifiuto arrestandolo, chiudendone la farmacia e trattenendone la chiave per dodici giorni. E l’Ispettore arrestandolo non nasconde che ciò fa pel rifiuto e di averlo punito siffattamente ancora si vanta!
La Camera di Consiglio non ebbe il coraggio di legittimare l’arresto una prima volta; si limitò invece a secondare la proposta del Pubblico ministero di rinviare la legittimazione dell’arresto ad un altro mese aspettando che si potessero rinvenire gli elementi di colpabilità sino allora mancanti. Trascorso il mese, sulla base degli stessi elementi negativi, la Camera di Consiglio del Tribunale Penale lo rinviava al Tribunale di guerra di Trapani.
Il giorno 12 Marzo doveva trattarsi la causa; ma fu rinviata, sicuramente per pressioni dell’autorità politica, perchè l’avvocato fiscale Cav. Anastasi aveva detto che egli non trovava alcun elemento che sorreggesse l’accusa ed il Presidente del Tribunale di guerra Colonnello Bussolino—quello stessoche staffilò a sangue la magistratura ordinaria—aveva detto pubblicamente essere sicura l’assoluzione dell’imputato.
SETTE ANNI DI RECLUSIONE
Innanzi al Tribunale di guerra la causa si trattò il giorno 20 marzo con un personale tutto diverso, a cui, affermavasi da tutti, era stata imposta la sentenza; e Vincenzo Curatolo, infatti, non ostante le risultanze del processo, nell’assenza di alcun documento che lo accusasse e sulla base della sola testimonianza di un confidente di questura che disse averlo visto in Paceco—il grande delitto!—il giorno 3 Gennaio, venne condannato a sette anni di reclusione!
La enormità e la iniquità di questo processo e di questa sentenza risultano a luce meridiana dai considerandi della sentenza stessa e dal rapporto dell’Ispettore di P. S. Rinaldi, che dopo averlo arrestato per una bizza personale, lo denunziò al magistrato—e volle egli stesso rilevare che denunziavaluisolo—come responsabile dei reati previsti dall’art. 120 e 252 del Codice penale.
Il rapporto del 7 Gennaio al Giudice Istruttore del Tribunale Penale fa colpa al Curatolo di essersisdegnosamente rifiutato d’intervenirenell’ufficio dell’Ispettore: e di avere inneggiato al socialismo mentre, arrestato, veniva condotto in caserma; di aversempre di nascostodiretto il movimento; di essere uno dei capi agitatori. Il rapporto non nega che il Curatolo avesse consigliato pubblicamente la calma: ma soggiunse «il suo breve discorso fatto con molta arte, nel mentre non meritava interruzioni da parte dell’autorità di P. S., dall’altra eccitava vieppiù gli operai verso le classi più abbienti».
LE ACCUSE DELLA POLIZIA
Venne forse l’ordine di arresto da Palermo dove nelle perquisizioni ai membri del Comitato Centrale deiFascisi erano per avventura trovati documenti compromettenti pel Curatolo? Niente affatto. È l’Ispettore Rinaldi che cidàil testo di questo eloquente telegramma del Questore di Palermo: «Prego disporre accurata perquisizione nel domicilio del nominato Vincenzo Curatolo farmacista, costà in via Cortina, noto socialistaE DISPORNE ARRESTO SECONDO RISULTANZE PERQUISIZIONE.» Dunque a Palermo non c’erano motivi di veruna sorta—non ne trovò il sig. questore Lucchese!—per il suo arresto.
Ma le risultanze della perquisizione, alle quali il questore Lucchese subordinava l’arresto, furono tali da far mantenere l’arresto già avvenuto? Meno che mai!
Narra il suddetto ispettore: «Furono sequestratepiù(?) carte diNESSUNA IMPORTANZA». Fra lepiùcarte dinessuna importanzace n’eranodi quelle importanti? Manco per sogno; ma il signor Rinaldi spiega la mancanza di documenti compromettentisupponendoche gl’interessati li abbiano messi in salvo; e questasupposizione,—che farebbe onore a Torquemada—lo autorizza a questa splendida illazione: «Tale sottrazione di documentiad esuberanza prova, che negli stessi dovevano contenersi le disposizioni peruna generale insurrezione, nonchègli ordini impartitiai varîFasciper incominciare il movimento».
Del resto si poteva procedere senza cerimonie all’arresto perchè, dice l’Ispettore, «siassicuravache essendo il Curatolo consigliere Provinciale diPaceco, edanimadi quelFascio, gli abitanti di quel paeseaspettavanoda lui il segnale per scendere armati in città ed incominciare il saccheggio. Tale gravissimo fatto risultava non solo dalle riferenze d’ufficio, mabenanche da discorsi di cittadini onesti e stimati nel pubblico.»
UNA PROVA... SCHIACCIANTE!
Orbene non un solo di questi cittadini onesti e stimati andò a testimoniare contro il Curatolo... invece sindaco, deputati provinciali, assessori, consiglieri provinciali e comunali, molti altri eminenti cittadini quasi tutti avversari politici affermarono esplicitamente la legalità della sua condotta e l’opera sua eminentemente pacificatrice nei momenti del pericolo. Non monta: «laPROVA PIÙ SCHIACCIANTEcontro il Curatolo», conchiude l’Ispettore Rinaldi, l’abbiamo nel fatto che «in Trapani avemmo due sere di disordini; arrestato il Curatolo, senza bisogno di altri mezzi,la calma rientrò in Città.»
Questo perfezionato allievo di Lojola diceva il vero, ma dimenticava una sola cosa: Curatolo venne arrestato dopo la proclamazione dello stato di assedio, quando dappertuttola calma rientròsenza arrestare leanime dei Fascie solo perchè gl’ingenui contadini si convinsero, con quell’atto, che il governo riprovava le agitazioni e non le vedeva di buon occhio, come era generale credenza in seguito alla condotta tenuta dal Consigliere della Prefettura di Palermo mandato a Partinico.
In qualunque altro paese civile e libero il rapporto-denunzia dell’Ispettore Rinaldi sarebbe stato bastevole per lo meno a farlo destituire; in Italia valse ad indurre il Tribunale di guerra di Trapani,presieduto da un Barbieri, a far condannare il Curatolo.
LA SENTENZA
La sentenza non è che la parafrasi pura e semplice del rapporto; i suoi considerandi non sono, che supposizioni e insinuazioni. In quanto afatticoncreti così si esprime: «Che mente direttiva della organizzazione deiFascie di siffatti propositi»—precedentemente la sentenza aveva accennato aifatti luttuosiaccaduti in altre parti dell’isola e che non si erano verificati in Trapani per lapronta ed energicaREPRESSIONE(?) delle autorità—«fosse il giudicabile Curatolo Vincenzo e fosse esso che dirigeva ogni movimento che si verificava e in questa città e nel vicino comune di Paceco, i cui motiDOVEVANO AVVENIREcontemporaneamente e confondersi in una sola azioneÈ PROVATO DALLA CORRISPONDENZA, CHE GLI FU SEQUESTRATA, che lo compromette nel più assoluto modo, dallasua posizionenel Fascio dei lavoratori di Trapani, da esso si può dire formato emoralmentepresieduto, dalle sue relazioni coi capi dei rivoltosi intuttele parti dell’Isola, dallesue corsea Paceco fatte in momento opportuno, mal celate e poi negate, e finalmente dal grido diViva il socialismo, emesso quando lo trassero in arresto, che fatto in quelle condizioni e con quell’espressione, non poteva non essere un grido sedizioso rivolto al pubblico, grido che rileva il di lui animo bramoso di disordini popolari...»
IL REATO DI V. CURATOLO
Constava al Tribunale di guerra che Vincenzo Curatolo nei momenti dal pericolo, e quando unanimo bramoso di tumultiavrebbe potuto facilmenteprovocarli, aveva rivolto al popolo parole di pace e consigli di calma, ma non ne tiene conto perchè, seguendo l’Ispettore Rinaldi, «delle disapprovazioni che l’accusato avrebbe fatte peidetti avvenimenti, non è il caso di occuparsene, nulla deducendo in di lui favore, ma solo addimostrando una noncomune e provetta attitudinein lui dieccitatore occulto ma efficace,COME OFFRONO LA STESSA PROVA LE ESORTAZIONI ALLA CALMA COL RISPETTO DELLA LEGGE FATTE PALESAMENTE.»
Per taliFATTI COSÌ STABILITIil Tribunale di guerra visti gli articoli 120 e 252 del Codice penale condanna il Curatolo asette annidi reclusione e alle spese!
Si è visto che la sentenza trova leprovedell’accusa sopratutto nellacorrispondenza sequestrataal Curatolo, cioè tra lepiù cartegiudicate dipoca importanzadall’ispettore Rinaldi. Il quale così le giudicò per difetto d’intelligenza, poichè fu trovata una terribile lettera di Francesco Cassisa... la quale non potè valere, però a fare condannare questi dal Tribunale di Guerra di Palermo,—il quale pur distribuì generosamente migliaia di anni di condanne facendo una vera strage d’innocenti!
Da questo processo,—superato soltanto in mostruosità dalla sentenza—rimane provato all’ultima evidenza che dai Tribunali di guerra si ritenne reato l’avere avuto relazioni con persone incriminate—e con tale criterio si potrebbe mandare in galera mezza Italia, compreso il Parlamento; reato la visita al vicino paese, che si rappresenta in Consiglio Provinciale: reato il presiedere... moralmente unFascio,e di esserne stato l’anima;[63]reato il gridare:Viva il socialismo!conespressione, reato l’avere disapprovato pubblicamente e l’avere impedito nella misura delle proprie forze i fatti, che si ritengono criminosi.
PERSECUZIONI CONTRO IL PENSIERO
Il processo alle intenzioni in base alle più scellerate supposizioni, la persecuzione contro il pensiero, e la condanna dell’esercizio del diritto di associazione e di riunione negli stretti termini della legalità—perchè iFasci dei lavoratorifurono sodalizî legali, che per tre lunghi anni si riunirono ed agirono in pubblico senza che mai le autorità politiche e giudiziarie vi avessero trovato da ridire—da nessun altro processo risultano lampanti quanto da quello istruito contro il Curatolo, perchè a confessione e del denunziatore e dei giudici, che condannarono, mancano in esso tutti gli elementi di un processo qualsiasi, che non siano il processo alle intenzioni, la persecuzione contro il pensiero, la condanna dei diritti sanciti dello Statuto. Ed è perciò che ho ritenuto doveroso occuparmene con particolarità per segnalare al giudizio severo ed imparziale del pubblico il governo che dispose e permise agli agenti suoi, che eseguirono e condannarono.
IN NOME DELL’ITALIA LIBERA E UNA
L’animo di qualunque italiano, che sognò e lavorò per la rigenerazione di una patria libera, e la cui libertà doveva venire a farne la grandezzae la ragion di essere nel consorzio delle nazioni civili non può che rimanere profondamente sconfortato ed indignato dell’opera dei Tribunali militari in Sicilia ch’è la negazione assoluta di cinquant’anni di lotte, di sacrifizî, di eroismi contro la tirannide; quest’opera deleteria induce a melanconiche riflessioni. Oh! valeva la pena di abbattere il governo, che fu dettonegazione di Dioe di far cadere tante vittime preziose sui campi di battaglia e sulle forche per arrivare a vedere funzionare come hanno funzionato i Tribunali militari in Sicilia e in Lunigiana nell’anno 1894 e in nome dell’Italialibera ed una? Non si direbbe che le libertà promesse dallo Statuto siano tranelli tesi alla buona fede degli italiani? Quanto più onesto e leale il governo borbonico, che senza ipocrisie proibiva di occuparsi di politica, e sotto il quale almeno erano sicuri di vedere rispettata la propria libertà coloro che ottemperavano scrupolosamente ai suoi ordini!
Lo sconforto sarebbe minore se dell’opera nefasta dianzi tratteggiata fossero responsabili soltanto i Tribunali di guerra. Si sa! i militari non comprendono il diritto, non conoscono leggi e statuti, non discutono ma ubbidiscono, come impone la disciplina, non conoscono altra ragione che quella che viene dalla forza. Ma il guaio maggiore è questo: nelle aberrazioni giuridiche, politiche e morali dei Tribunali di guerra c’è la solidarietà e la complicità necessaria dei magistrati ordinarî, che dovrebbero tutelare i diritti dei cittadini e fare rispettare le leggi e lo Statuto in alto e in basso. E questa solidarietà e questa complicità, per quanto possa riusciredoloroso il confronto, bisogna metterle in evidenza.
LA MAGISTRATURA
Da parecchio tempo la magistratura italiana avea perduto nella coscienza pubblica quella stima e quella rispettabilità, che sono indispensabili al suo ufficio supremo in uno stato libero e bene ordinato e per cagioni molteplici, che sono state esposte e studiate da illustri magistrati, da giuristi e da scrittori politici di ogni parte. Ciò che maggiormente si rimproverava e si rimprovera tuttavia alla magistratura italiana si è il suo asservimento al potere, le cui conseguenze sono incalcolabili tutte le volte in cui essa dovrebbe colpire gli agenti del governo; giudicare nei conflitti tra il Fisco e i privati cittadini; istruire processi d’indole politica ed emettere le relative sentenze. Di tale asservimento, che riesce sempre di grave danno ai cittadini e di pericolo continuo alle pubbliche libertà, somministrai esempî inCorruzione politicae il fatto stigmatizzai severamente inBanche e Parlamentounendo la mia voce modesta a quella di tanti altri assai più di me autorevoli. E la iattura è tanto grave e antica, che parvero eroi—e furono esaltati ed eletti deputati in odio al governo—il Procuratore Generale Nelli e il Procuratore del Re Borgnini, che seppero resistere alle pressioni dall’alto nel famoso processo Lobbia—e preferirono dimettersi sdegnosamente anzichè sottomettersi—altri tempi e che sembrano leggendarî!—come di recente bastò che un alto magistrato integro, l’Eula, arrivasse al ministero, dopo avere pubblicamente affermato che la magistratura deve giudicare e nonrendere servigi, perchè la nazione aprisse il cuore alla speranza di vedererealizzata la più necessaria delle restaurazioni: quella dell’indipendenza della magistratura.[64]
Ma Eula, cadente per anni e per malattia, al ministero di grazia e giustizia passò come una meteora luminosa, che non riscalda e non vivifica, e gli ultimi episodî del processo della Banca Romana, le solenni e gravi dichiarazioni dell’attuale ministro Calenda dei Tavani in risposta ad interrogazioni degli on.Cavallotti, Imbriani e mie nonchè rialzare il prestigio della magistratura lo hanno ormai come distrutto!
SERVIGI E NON SENTENZE
Come e perchè il governo riesca ad imporsi ai giudici e ad ottenerneservigie nonsentenzesarebbe lungo l’esporre; basta in questo libro, in cui l’interessante quistione è toccata incidentalmente, ricordare che nell’ultima discussione sul bilancio del ministero di grazia e giustizia per l’anno 1894-95 l’on. Gianturco, che gode meritata fama per dottrina, per integrità di carattere e per avere occupato il posto di sottosegretario di Stato sotto l’Eula, segnalò al ministro l’arbitrio pericolosissimo che si esercita nelle promozioni, mercè le quali gli abili governanti profittando delle debolezze del cuore umano e dei bisogni di magistrati mal pagati, sanno piegarli alle loro voglie renderli docili e servizievoli quando occorre.
Nè il ministro osò negare la esistenza e la gravità del pericolo.
IL PREMIO AI MAGISTRATI ONESTI!
I magistrati onesti e indipendenti non solo si vedono sopravvanzati nella carriera da quelli servili, ma vengono puniti coi traslochi da una sede più importante ad una di minore importanza ferendone la dignità e gl’interessi economici ad un tempo. E di questo mezzo illecito di cui si serve il governo per punire i magistrati ricordai inBanche e Parlamentoalcuni casi, che si riferivano alla Sicilia (p. 337) ed altro con grave rammarico devo riferirne qui, che riguarda pure l’isola e i processi d’indole politica di cui mi sto occupando. Quel Procuratore del Re di Trapani, di cui si disse che era stato scelto dall’on. Crispi come successore del Lucchese al posto di fiducia di Questore di Palermo, venne invece anzichè promosso e premiato pei suoi meriti, traslocato d’improvviso in un Tribunale di poca entità della provincia di Messina, non ricordo bene se a Patti o a Castroreale. Perchè? La voce più accreditata sulla causa della punizione è la seguente: egli in una causa in cui stavano di fronte un maresciallo dei carabinieri ed un privato cittadino aveva reso giustizia al cittadino, e ciò facendo non solo aveva mancato di rendere unservizioal governo, ma aveva anche indispettito un deputato siciliano dei più reazionarî, che proteggeva il maresciallo e che negli ultimi tempi esercitava un insolito ascendente nelle sfere ministeriali...
InBanche e Parlamento, quasi presago dei futuri avvenimenti, avevo detto che in Sicilia più che altrove era notorio il servilismo della magistratura verso il governo. Tale servilismo nell’isola avevale sue non nobili ma continuate tradizioni—interrotte per un momento dal conflitto Tajani-Medici—delle quali il senatore Zini riporta parecchi dati, tra cui impudente una lettera del Procuratore Generale Morena, che parla come della cosa più semplice e corretta di questo mondo «di detenuti, che non sono a disposizione dell’autorità giudiziariae sul conto dei quali egli confessa di nonpotereprendere alcun provvedimento perchènon può mettere la falce nella messe altrui(?!) e consigliaimpertanto di rivolgersi al Prefetto o a S. E. il Ministro dell’interno.» (Dei criterî e dei modi di governo della sinistra.Bologna, 1880 p. 45).
Gli ultimi avvenimenti e i consecutivi processi della Sicilia hanno distrutto, se pur ne avanzava, l’ultimo residuo della buona fama della magistratura in quanto a senso di giustizia e ad indipendenza. Ed è da avvertire in proposito che le numerose assoluzioni dei membri deiFasci, nel periodo precedente alla proclamazione dello Stato di assedio, che potrebbero invocarsi come una prova in contrario, perderono di efficacia perchè controbilanciate da altrettante condanne in casi perfettamente identici: sicchè le prime non servirono, che a rendere più evidente la ingiustizia delle seconde, la mancanza di un unico ed esatto criterio giuridico e il servilismo dei più.[65]
LA MAGISTRATURA DOPPIAMENTE COLPEVOLE
La magistratura ordinaria è doppiamente colpevole;perchè da un lato si è spogliata indebitamente e volontariamente—dico:volontariamente, stando alle apparenze—dei propri diritti dichiarando la propria incompetenza nei casi, che vennero deferiti ai Tribunali militari e dall’altro si è prestata con inaudito sfoggio di servilismo ad istruire i processi sui quali poi hanno in ultimo giudicato gli stessi Tribunali militari.
Data la legittimità dei Tribunali militari, sulla quale non spettava alla magistratura ordinaria di minor grado di giudicare, certo è che essa doveva, a salvaguardia del proprio decoro e della propria autorità, non consentire all’ingiustificabile principio della retroattività così largamente applicato; e dove e quando la giurisdizione eccezionale militare avesse accampato pretese e diritti che non le spettavano, alla magistratura ordinaria incombeva assoluto l’obbligo di resistere e di mostrarsi vigile custode delle leggi e dei diritti dei cittadini e di sollevare quei conflitti, che in ultimo avrebbero dovuto essere decisi dalla Suprema Corte di Cassazione di Roma.
UN MILITARE INSEGNA LA PROCEDURA
La magistratura ordinaria invece venne meno al proprio dovere e senza che in modo alcuno possa scusarsi. Non resistette all’invadenza di chi in nome deipieni poteriaccordatigli credette potere impunemente calpestare statuto e leggi; non sollevò alcun conflitto; essa stessa invocò il principio della retroattività; essa stessa lo applicò,dichiarando,non richiesta, la propria incompetenza e deferì al giudizio dei Tribunali militari gli accusati il cui reato era stato consumato molto tempo prima della proclamazione dello stato di assedio quale fu il caso dell’ex-PresidentedelFasciodi Palazzo Adriano che, per uno dei tanti pretesti accampati nel periodo della provocazione in agosto 1893, venne processato e il giudizio venne rinviato a richiesta dell’accusato, il quale poi inopinatamente con senso di stupore generale, venne deferito al Tribunale Militare di Palermo. Questa febbre di servilismo arrivò al punto di rendere dimentica la magistratura ordinaria della più elementare osservanza delle procedure e delle competenze in vigore anche sotto il regime eccezionale della sciabola: e così si vide il Tribunale penale di Trapani deferire al Tribunale militare la conoscenza di alcuni reati non contemplati negli editti del generale Morra e ricevere la più umiliante delle lezioni dallo stesso Tribunale militare di Trapani, che dichiara la propria incompetenza e rinvia al Tribunale penale il processo. Un militare, il colonnello Bussolino, non poteva mostrarsi più severo verso il magistrato ordinario insegnandogli le regole della procedura; e il rossore dello schiaffo assestato ci vorrà del tempo perchè scompaia.
Grave è inoltre la colpa della magistratura ordinaria relativamente all’istruzione dei processi. Dato pure e non concesso che fosse stata legale la istituzione dei Tribunali militari e che si fosse potuto applicare l’anti-giuridico e mostruoso principio dellaretroattività, ne derivava che la magistratura ordinaria non avrebbe dovuto menomamente impicciarsi dei reati e dei processi nei quali veniva riconosciuta la competenza della giurisdizione eccezionale militare; così facendo si sarebbe potuta accusare la magistratura di vigliaccheria e non altro. Essa invece ha tolto l’incomodo ai Tribunali militari—violandoil Codice penale militare—d’istruire i processi e glieli ha presentati belli e completi rendendosi non solo complice di tutte le enormità di detti processi, ma principale responsabile di tutte le flagranti irregolarità, che vennero esposte in questo stesso capitolo sulla condizione sospetta dei denunziatori e dei testimoni e sul valore delle prove raccolte.
Onde su di essa ricade la maggior parte della colpa delle sentenze inique dei Tribunali di guerra, perchè questi giudicarono quasi sempre sulle orme delle requisitorie dell’avvocato fiscale e alla sua volta l’avvocato fiscale non fece che copiare le requisitorie del Procuratore del Re colle quali si mandavano gli accusati innanzi ai primi. I militari, in fatto di diritto e di applicazione delle pene, dovevano e potevano mostrarsi, essi che non li hanno mai studiati, più meticolosi e meno severi dei magistrati? Non era possibile sperarlo.
SERVILISMO DELLA MAGISTRATURA SICILIANA
Ond’è che l’on. Lucchini, penalista illustre e Consigliere di Stato, commentando la sentenza Molinari e Gattini, non potè a meno, di fronte alle declinatorie, all’abdicazione della magistratura ordinaria, di constatare che si è messa in evidenza la sua ignoranza e il suo servilismo e si è resa complice dellostrazio della libertà e della giustizia(Appendice alla monografia di Brusa:Della giustizia penale eccezionalep. 53). E più aspro certamente sarebbe stato il giudizio dell’antico professore dell’Ateneo bolognese, se avesse dovuto enunziarlo a proposito della condotta della magistratura siciliana.[66]Laquale è stata tale che al mitissimo insegnante della università di Torino ha strappato questa sentenza: «Le condanne, se grazia sovrana non interverrà, rimarranno qualitestimoni e accusatori di una giustizia, la quale parrà unaFORSENNATAe che si mostrerà a tuttiVELATA PER LE PATITE OFFESE:diUNA GIUSTIZIA RESA SERVA DELLA POLIZIA PREVENTIVA.» (Brusa p. 35).
LA SUPREMA CASSAZIONE
Ed ora allo esame della condotta della più alta magistratura italiana: la Suprema Corte di Cassazione.
All’indomani della sentenza della Cassazione nel ricorso del Procuratore Generale del Re Comm. Bartoli—contro il giudicato della Sezione di accusa, col quale nel processo della Banca Romana si mandarono assolti Pietro Tanlongo e Michele Lazzaroni—in Italia ci fu una generale esultanza e l’animo di tutti si aprì alla speranza. Il supremo magistrato aveva reso giustizia; e pur rispettando la sentenza della Sezione di Accusa in nome della legge scritta, di cui esso dev’essere sempre ed esclusivamente l’indefesso tutelatore, aveva trovato modo con parole elevate in nome dello interesse morale di stigmatizzarla. Si sperava che il responso della Corte di Cassazione dovesse e potesse servire di rampognaad alcuni magistrati inferiori e d’incoraggiamento ad altri.
È SCESA IN BASSO
In Sicilia e in Lunigiana sappiamo già che il nobile esempio non giovò ai magistrati inferiori; oggi sappiamo del pari che la stessa Cassazione non continuò a battere la via sulla quale si era messa nello scorso anno, e non ci resta che lo sconforto di dovere constatare che il supremo magistrato italiano è disceso al livello dei magistrati inferiori, anzi forse tanto più in basso quanto più alto dovrebbe essere il suo ufficio.
Il Prof. Impallomeni chiudeva il suo ricorso in Cassazione dell’on. De Felice Giuffrida e Compagni con questa perorazione, che giova riprodurre integralmente: «Eccellenze, nel disgregamento morale e fra le passioni che travagliano le società odierne, le coscienze non si possono far serene che in un centro solo di equilibrio e di sicurezza: nell’amministrazione della giustizia, affidata alla rettitudine di magistrati indipendenti.»
«I rancori, le ire di partito passano, le onde agitate delle azioni e delle reazioni sociali si ricompongono in calma, ma le offese alla giustizia restano ferite irrimediabili alla compagine sociale. Un grande ufficio di riparazione è a voi affidato; ufficio ad un tempo di riconciliazione e di pacificazione degli animi: che voi compirete quando risolleverete la bandiera del diritto, abbassata nella causa presente, in cui una condanna non giunse al suo segno, se non passando sopra lo Statuto prima, e poi sopra il Codice penale.»
In verità dopo la sentenza della Cassazione sul ricorso Molinari e Gattini, che dette luogo alle criticheseverissime del Brusa e del Lucchini,—per non citare quelle unanimi della stampa politica quotidiana,—un linguaggio siffatto—che del resto può considerarsi come la parafrasi felice deiconsiderandidella stessa Cassazione nella sentenza sul ricorso Bartoli nella causa Tanlongo e Lazzaroni—potrebbe giudicarsi o la manifestazione di una ingenuità superlativa o una delle tanti e volgari tirate retoriche di avvocato esercente, che non crede affatto in ciò che scrive. Esclusa questa ultima interpretazione nel caso dello egregio prof. Impallomeni rimane la prima; e si può anche dire che nell’animo suo albergasse la speranza della resipiscenza. Ascoltò la Cassazione questo linguaggio degnissimo che racchiudeva un savio consiglio, utile più alla conservazione dell’autorità del supremo magistrato anzichè alla causa dei condannati dal Tribunale militare di Palermo?
LA GIUSTIZIA SERVA DELLA POLITICA
Oramai la risposta della Cassazione è nota ed è noto che essa non s’inspirò allo Statuto, alla legge, alla giustizia; ma lasciò passare trionfalmente l’interesse della politica dell’ora che volge e respinse il ricorso De Felice, come tanti altri ne aveva respinti. La sua opera nella quistione vitale della competenza e della revisione delle sentenze dei Tribunali militari deve essere esaminata e giudicata al lume dei fatti e del diritto; ed essa risulta uguale, se non peggiore, a quella del resto della magistratura, per incoerenza, per servilismo, per ingiustizia.
Il primo errore e la prima colpa della Cassazione furono commessi nello statuire sulla legalità dei Tribunali militari. Essa non ebbe gli scrupoli dellaCorte dei Conti—e questa differenza dev’essere la sua maggiore umiliazione.
Essa li trovò legittimi, legali, anche quando evidentemente esorbitavano proclamando la propria competenza pei reati commessi prima della proclamazione dello Stato di assedio!
INCOERENZA DELLA CASSAZIONE
La Cassazione, però, non si mantenne logica e coerente; perocchè se nei casi di Sicilia l’applicazione del diritto bellico si è fatta correttamente come in guerra guerreggiata anche alle persone estranee all’esercito, non c’era ragione del suo intervento, perchè una persona non può essere giuridicamenteduplicenei rapporti con gli stessi reati a lei imputati; non è e non può essere prima pareggiata al militare per la giurisdizione di merito e poi restituita al novero degli estranei alla milizia per la decisione formale sulla incompetenza del giudice di merito.
La Cassazione doveva astenersi dal conoscere delle sentenze pronunziate da Tribunali estranei alla sua giurisdizione, non provocata neppure da conflitti insorti fra essi e i Tribunali comuni. Perciò la Cassazione intervenne senza regola, intervenne quando accomodava: e le sue decisioni, quando parzialmente riformarono le sentenze dei Tribunali militari non possono essere considerate che comegrazie parzialifatte da chi non le poteva e non le doveva fare». (Brusa e Lucchini, p. 28, 29 e 55).
Alla Cassazione incombeva, però, un obbligo superiore: quello di annullare puramente e semplicemente le sentenze dei Tribunali militari distruggendone la usurpata giurisdizione e stabilendone la illegalità. La Cassazione doveva e poteva farerispettare lo Statuto e le leggi anche senza avere la precisa attribuzione delle Supreme Corte federali degli Stati Uniti; poichè non ha sostanziale fondamento ciò che disse l’on. Sacchi nella Camera dei Deputati, che la Cassazione Italiana, cioè, non abbia la missione di contenere le leggi nei limiti della costituzione oltre quella di contenere i provvedimenti esecutivi: nei limiti della legge; e non ha fondamento «giacchè una legge che non sia nei limiti della Costituzione non è legge; e tutti i magistrati dal Conciliatore alla Corte di Cassazione hanno insita al loro ufficio la facoltà di sindacare la costituzionalità degli atti della pubblica autorità, perciò stesso che il loro mandato è quello di fare applicare leleggi, e i provvedimenti emanati in conformità alle leggi.» (Impallomeni, p. 47).