CRISPI E LA SUA VIOLENZA
La violenza del linguaggio e la esagerazione iperbolica cominciarono a far capolino nella relazione dell’on. Crispi, che precede il decreto di proclamazione dello Stato di assedio, nella quale è detto: i moti furono provocati dagente dedita ad ogni sorta di delitti; saccheggi, incendî, rapine si commisero inQUASI TUTTIi comuni dell’isola. Poi, considera Molinari e Lombardino come esseri inferiori a Ninco-Nanco ed a Cipriano La Gala. E supera qualunque aspettativa quando ad un delicato appello d’Imbriani al suo cuore di padre in favore di Maria De Felice, risponde:quella è la figlia di un malfattore! La Camera riverente, per non dire servile, verso il presidente del Consiglio rimase profondamente addolorata di questa risposta... inqualificabile, e consentì, a proposta di Cavallotti, ch’essa venisse cancellata dal resoconto ufficiale: la massima censura che può infliggersi ad un oratore e che venne inflitta all’on. Crispi; il quale voleva esser punito più severamente dall’on. Agnini, che si oppose alla proposta Cavallotti, chiedendo che rimanesse constatata nel processo verbale, ad edificazione dei posteri, la frase che disonorava soltanto chi l’aveva pronunziata.
CRISPI E LE SUE TEORIE
A questa violenza—che non è energia—e scorrettezza di linguaggio dell’on. Crispi, fece degno riscontro la enunciazione di certe teorie illiberali e di certe proposizioni, che dovettero sorprendere e addolorare gli uomini di scienza e di cuore. Dopo avere affermato—contro le leggi—che c’è il diritto al ricorso per le sentenze deiTribunali militariin tempo di guerra, immemore del biasimo che colpì l’on. Nicotera per avere indicato l’articolo del Codice penale che i magistrati avrebbero potuto applicare pei fatti del 1º maggio 1891, augurò,egli, Presidente del Consiglio, che la Suprema Corte di Cassazione respingesse i ricorsi, esercitando con ciò la più aperta pressione sull’animo dei magistrati, che docilmente respinsero. Nel Re riconobbe il diritto illimitato di proclamare lo Stato di assedio in forza dell’art. 5º dello Statuto, che gli conferisce il diritto di dichiarare la guerra....!
Pose le colonne d’Ercole alla evoluzione politica, annunziando che al di fuori delle attuali istituzioni non c’è che l’anarchia o il dispotismo. E arrestò la evoluzione economica e chiuse autorevolmente ogni dibattito scientifico affermando che abolito il feudo e soppressi i fidecommessi la proprietà è legittima.—legittimità da lui stesso poi violata colla proposta di legge sui latifondi di Sicilia—Che il socialismo moderno ha elevato a scienza il diritto della spoliazione e che il concetto dello stesso socialismo si avvicina al delitto. Vero è che parlando in tal modo egli alludeva al socialismo dellapiazza, ma nessuno potè sapere come distinguerlo da quello di Marx e dall’altro più temperato da lui stesso preconizzato nel discorso di Palermo del 1886.
CRISPI E LA SUA SICURTÀ
SMENTITE INCONTRASTABILI ALL’ON. CRISPI
Dalla esposizione delle teorie passando alla esposizione dei fatti non si guadagna in esattezza e in verità. L’on. Crispi garentì che in Sicilia non c’era miseria; che i moti furono determinati daiFasci; che l’esposizione di Palermo del 1892 fu una peste, perchè gli operai del continente in tale occasione importarono nell’isola la propaganda socialista; che la borghesia con tanti meriti, non aveva che una colpa sola: l’avere abbandonato le plebi alle sette ed ai preti; che iFasciavevano promesso la divisione delle terre nel 1894; che i capi del movimento si erano posti in relazione coi clericali del continente e collostraniero; ch’erano state annunziate una guerra nel 1894, la invasione del Piemonte, la vittoria di flotte nemiche nel Mediterraneo, la autonomia siciliana sotto la protezione della Russia, cui si sarebbe ceduto un porto: che la insurrezione era pronta e lo stato di assedio fu posto in tempo; cheduemila armatipercorrevano la Lunigiana e 280 mila socî deiFascipotevano accoppare i 14 mila uomini di truppa, che c’erano in Sicilia; che De Felice fu arrestato in flagranza ec. ec. Con pari esattezza e con altrettanta recisione interruppe me, che parlavo del processo mostruoso pei fatti di Valguarnera, garentendo che nessuno in Italia tentava lebricconateda me denunziate, e che i processati lo erano perchè ritenuti colpevoli, mentre poi il processo innanzi il Tribunale militare di Caltanissetta giustificò alla lettera le mie osservazioni. Contraddice formalmente Imbriani e me sulla autenticità dei fatti di Castelbuono e nega fede alla Giunta comunale, che li aveva stigmatizzati nella nota sua protesta; ma il Tribunale di Termini Imerese lo smentisce inesorabilmente, condannandol’autore di quei fatti, il delegato Breda, a tredici mesi di reclusione. Assicura l’on. Imbriani, che arbitrî e ingiustizie non se ne commettono e che se i prefetti e le Commissioni speciali avevano mandato a domicilio coatto ipregiudicati ritenuti tali dalla legge di pubblica sicurezza, ciò era stato fatto conordinanze regolarie dopo essere stati esaminati i fatti della loro vita e la loro condotta; e invece risulta da centinaia e centinaia di casi, che cittadini onestissimi, mai per lo passato processati, in nessun modopregiudicati, senza processo, senza interrogatorio, senza formalità di sorta alcuna vennero arrestati, ammanettati e condotti nelle isole destinate al domicilio coatto, per isfogo di vendette personali di sindaci e per semplice furore di persecuzione e per paura dei delegati, della questura, dei Prefetti, senza che mai alcuna commissione fosse stata interrogata![78]Assicurò infine che non occorrevano leggi sociali e speciali per la Sicilia e dopo pochi mesi si smentisce da sè presentando lo specialissimo disegno di legge sui latifondi.
I DOCUMENTI SCHIACCIANTI DELL’ON. CRISPI
E veniamo finalmente aidocumenti, a queidocumenti, che l’on. Crispi annunziò che sarebbero riuscitischiacciantiper gli accusati e per coloro che,come me, difesero questi alla Camera. Sono due:il trattato di Bisacquinoe l’appello rivoluzionario agliOperai figli del Vespro.
Non ho bisogno di ripubblicare iltrattato di Bisacquino, di umoristica memoria, di cui mi occupai nel capitolo sulprocesso mostruoso. In queltrattatoerano contenute le notizie per le più terribili accuse contro iFascie contro i socialisti, me compreso. Quale il valore di esso risultò dal processo: l’avvocato Fiscale lo ripudiò formalmente e si sentiva umiliato, come di un tentativo di volgere in ridicolo il processo, ogni volta che accusati e difensori vi accennarono. Ma quando l’on. Crispi prestò fede altrattato di Bisacquino, si dirà che non gli erano note le risultanze del processo. Ebbene, fu proprio durante il processo che l’avv. fiscale Soddu-Millo annunziò all’on. De Felice, che nell’ottobre 1893 il sotto-prefetto di Corleone non ritenne degno di essere mandato alle autorità superiori il documento, che si deve alla fervida immaginazione di qualche spia e più probabilmente di qualche burlone, che lo dette come oro di coppella al delegato di Bisacquino. Il grottesco, l’inverosimile di quella fantasticheria, come la chiamò l’avv. fiscale, che apparvero evidenti ad un umile sotto-prefetto, non trasparirono menomamente innanzi agli occhi del Presidente del Consiglio.....?
IL FIRMATISSIMO DELL’ON. CRISPI
Il secondo documento, ch’è passato alla storia sotto il nomignolo difirmatissimo, ha una origine più scellerata e più comica ad un tempo e servì a fini iniqui, e l’avervi prestato fede, e ancora di più l’aver mentito dichiarandolofirmatissimocostituisce una delle grandi vergogne per l’on. Crispi.
A dimostrare quale importanza egli vi annettesse riproduco integralmente il brano del discorso da lui pronunziato alla Camera dei Deputati, il giorno 28 febbraio; di quel discorso in cui si valse—precipuamente a falsare l’opinione della Camera e del paese a danno deiFasci, e di De Felice e degli altri compagni—dei due cennati documenti. Dopo avere esposto il contenuto deltrattato di Bisacquino, che fu accolto, secondo il resoconto ufficiale degli atti parlamentari, dacommenti vivissimi, l’on. Crispi aggiunse:
«A dare un concetto dei proclami che si spargevano nei Comuni, ve ne leggerò uno solo che vale per tutti. (!)«Operai! Figli del Vespro: Ancora dormite? Corriamo al carcere a liberare i fratelli! Morte al Re, agli impiegati. Abbasso le tasse. Fuoco al municipio e al casino dei civili. Evviva il fascio dei lavoratori! Quando le campane della Matrice e del Salvatore suoneranno, assieme corriamo armati al castello, che tutto è pronto per la libertà.»«Attenti al segnale!» (Impressione.)Prampolini.È firmato?Crispi,presidente del Consiglio. È firmatissimo! (Ilarità).C’è anche il nome del Comune. Tutto risulterà dal processo.»
«A dare un concetto dei proclami che si spargevano nei Comuni, ve ne leggerò uno solo che vale per tutti. (!)
«Operai! Figli del Vespro: Ancora dormite? Corriamo al carcere a liberare i fratelli! Morte al Re, agli impiegati. Abbasso le tasse. Fuoco al municipio e al casino dei civili. Evviva il fascio dei lavoratori! Quando le campane della Matrice e del Salvatore suoneranno, assieme corriamo armati al castello, che tutto è pronto per la libertà.»
«Attenti al segnale!» (Impressione.)
Prampolini.È firmato?
Crispi,presidente del Consiglio. È firmatissimo! (Ilarità).
C’è anche il nome del Comune. Tutto risulterà dal processo.»
Or bene: è falso che quell’appello sia stato sparso nei comuni dell’isola; è falso che siastatopubblicato e letto da qualcuno, meno che dal suo autore, da un delegato di P. S. e dai magistrati che se ne occuparono; è falso che fosse nonchèfirmatissimo, neppure...firmato. Di vero non c’è che il nome del Comune in cui venne manipolato. Ma eccone la storia, che rappresenta un breve intermezzo comico-erotico, in questo dramma siciliano dai tragici episodî,che in un paese di uomini liberi avrebbe abbattuto il ministro.
LA STORIA DI UN “DOCUMENTO„
In Petralia Soprana—provincia di Palermo—c’era un disgraziato vice cancelliere di pretura perdutamente innamorato della moglie di un agiato pastaio del luogo, certo Alessi. La donna, tanto bella quanto onesta, aveva replicatamente respinto le profferte del vice-cancelliere; il quale nel suo furore erotico arrivò a minacciarla di ridurla in condizioni da doverglisi dare a discrezione. E l’immondo satiro ricorse ad un diabolico mezzo: scrisse il manifesto aglioperai figli del Vespro—il manifestofirmatissimo,—e lo mandò per posta allo indirizzo del marito della sua amata, l’Alessi; poi con una lettera anonima denunzia lo stesso Alessi alle autorità del luogo come uno dei promotori più pericolosi dei disordini, e in prova della realtà del fatto denunziato avvisa che proprio in quel giorno allo Alessi doveva arrivare per la posta un manifesto rivoluzionario. In questa guisa il vice-cancelliere sperò fare arrestare l’incomodo marito e avere nelle sue braccia la moglie.
Si era nel periodo più acuto dei tumulti, e le autorità di Petralia Soprana credettero di salvare la patria, corsero alla posta, sequestrarono la lettera indirizzata all’Alessi, e in base al manifesto rivoluzionario sequestrato procedettero al suo arresto. A questo punto la moglie dell’Alessi intravvede le trame inique e denunzia tutto alle stesse autorità, che onestamente e rapidamente ripararono al mal fatto arrestando il vice-cancelliere; il quale confessò tutto, cercando di scusarsi con la follia amorosa.
Pochi mesi dopo il vice cancelliere di Petralia Soprana venne condannato dal Tribunale di TerminiImerese come autore del manifestofirmatissimoa tre anni di reclusione....
COME SI STRAPPARONO I VOTI ALLA CAMERA!
E qui mi fermo senza commentare ulteriormente questi indecorosi documenti, in base ai quali si strapparono voti iniqui alla Camera dei deputati; mi fermo, perchè dovrei adoperare roventi parole contro l’on. Crispi, del quale non si può abbastanza deplorare la... leggerezza.
Lo stesso on. Crispi, il 9 Marzo, discutendosi la domanda di autorizzazione a procedere contro l’onorevole De Felice, dopo che da me era stata fatta la storia delfirmatissimo, osò continuare a prestarvi fede ed uscì in queste dichiarazioni testuali:
... «Si oppugnòa tortoun documento del quale vi diedi lettura: eche, del resto, non è il solo, perchè ne ho qui molti altri più importanti di quello, che per prudenza e per sentimento di giustizia non volli leggere. Se li avessi letti, sarei stato fatto segno all’accusa di voler pesare, con la mia parola, sopra atti dell’autorità giudiziaria, la cui indipendenza voglio resti impregiudicata...... «In altra occasione, quando i processi saranno terminati, dirò tutto, emeraviglieròanche la Camera con la storia degli avvenimenti siciliani. Allora gli interruttori potranno sfogarsi a lor guisa,imperocchè non ci sarà più pericolo per gl’imputati.»
... «Si oppugnòa tortoun documento del quale vi diedi lettura: eche, del resto, non è il solo, perchè ne ho qui molti altri più importanti di quello, che per prudenza e per sentimento di giustizia non volli leggere. Se li avessi letti, sarei stato fatto segno all’accusa di voler pesare, con la mia parola, sopra atti dell’autorità giudiziaria, la cui indipendenza voglio resti impregiudicata.
..... «In altra occasione, quando i processi saranno terminati, dirò tutto, emeraviglieròanche la Camera con la storia degli avvenimenti siciliani. Allora gli interruttori potranno sfogarsi a lor guisa,imperocchè non ci sarà più pericolo per gl’imputati.»
LA MAGNANIMITÀ DELL’ON. CRISPI
La tenerezza dell’on. Crispi per gl’imputati in quella occasione fu appresa come un prodigio incredibile; che dire poi del suo delicatissimo riserbo di non voler leggerei molti altri documenti più importanti, dopo che ne aveva letti due, che riteneva i più gravi, e che eranofalsi? Che dire di un riserbo che... dura tutt’ora, quando i processi sono finiti e la pubblicazione dei documenti, che dovrannomeravigliarela Camera, potrebbe essere fatta senzapericolo per gl’imputati, che per dodici, per sedici, per diciotto anni sono al sicuro... nelle sinistre celle dei varî penitenziari d’Italia? Ed è da sperarsi, che l’on. Crispi li verrà a leggere alla Camera, non essendo stati letti nei processi, a difesa del proprio decoro e della propria serietà, onde il paese apprenda che per davvero l’on. Crispi fu generoso verso gl’imputati, non avendo voluto dare al magistrato documenti che avrebbero potuto aggravare le pene alle quali furono condannati e che forse li avrebbero potuto far condannare a morte da un Tribunale militare che punisce con un Codice in cui la pena di morte è conservata...
Pervenuta al termine la discussione sui casi di Sicilia, e venuti in luce i fatti, le accuse e i documenti che le suffragavano, tutti si attendevano che il governo fosse venuto a chiedere unbill d’indennità—che in Inghilterra e dovunque c’è regime costituzionale, si ritenne sempre indispensabile dopo la sospensione delle guarentigie costituzionali, anche quando la medesima sia stata ordinata con legge del Parlamento—bill d’indennità, che, secondo il Majorana, ha un doppio carattere:giuridico, al fine di togliere qualunque azione possa spettare ai cittadini per tutte le violazioni di leggi comuni e statuti normali in cui il governo sia incorso;politico, per fare sanzionare l’opera di questo dal sovrano sindacato parlamentare.
Molti, anche avversarî del Ministero presieduto dall’on. Crispi, tenendo conto delle eccezionalità dei casi e della bontà delle intenzioni, erano disposti a concedere dettobill d’indennità.
L’on. Ambrosoli in nome delladestrapure lo accordava,chiedendo, però, che una legge, a somiglianza della francese, regolasse lo Stato di assedio; accordavalo l’on. Martini in nome del centro sinistro, negando un voto politico e chiarendo erronei i precedenti invocati dall’on. Crispi, e voleva darlo l’Arcoleo, pur ritenendo—egli professore di diritto costituzionale—che fosse quasi incompatibile lo Stato di assedio con la ordinaria funzione del Parlamento.
E il meno che poteva fare il Presidente del Consiglio, a propria giustificazione, si era di convocare il Parlamento, dopo la violazione dello Statuto o di tutte le leggi durante lo Stato d’assedio, per chiedere ilbill d’indennità.
L’ON. CRISPI RESPINGE UN “BILL D’INDENNITÀ„
Questo avrebbe dovuto e potuto bastare a qualunque Ministro ed a qualunque Ministero, ma l’onorevole Crispi, disse l’on. Imbriani, respinse per alterigia abituale ilbill d’indennitàe chiese un voto politico esplicito, che ne approvasse la condotta e stabilisse che tutto era proceduto conforme a legge. Ciò sembrava enorme e contrario a tutti i precedenti parlamentari, anche italiani, e si ricordava come in altri tempi si giudicò temerario l’on. Nicotera, chebill d’indennitàchiedesse per ciò che aveva fatto nella stessa Sicilia; ed aveva fatto assai di meno e di meno peggio dell’on. Crispi (Ziniop. cit. p. 47 e 48). Altri tempi!
Ora, la Camera dette ragione al Presidente del Consiglio, eliminò ilbill d’indennità, e con 342 voti favorevoli contro 45 contrarî e 22astensioniapprovò quest’ordine del giorno presentato dell’on. Damiani e accettato del governo:
«La Camera, approvando l’azione del Governo, diretta alla tutela della pace pubblica, confida ch’esso saprà definitivamenteassicurarla con opportuni provvedimenti legislativi, e passa all’ordine del giorno.»
«La Camera, approvando l’azione del Governo, diretta alla tutela della pace pubblica, confida ch’esso saprà definitivamenteassicurarla con opportuni provvedimenti legislativi, e passa all’ordine del giorno.»
La enorme maggioranza, che approvò la condotta del governo non lasciava luogo a sperare—nella sua resipiscenza nella grave quistione che le venne innanzi il giorno 8 Marzo—per la autorizzazione a procedere contro l’on. De Felice e per la convalidazione del suo arresto.
LA CAMERA
Qui erano in giuoco le prerogative della Camera, delle quali, dal 1848 in poi, essa si era mostrata sempre gelosa. Ma a nulla valsero le osservazioni di Cavallotti, di Barzilai, di Imbriani, di Sacchi, di Altobelli, di Merlani, mie e dello stesso Palberti, ch’era relatore delle Commissione nominata dagli ufficî della Camera dei Deputati per esaminare la domanda di autorizzazione a procedere presentata dal Regio Procuratore presso il Tribunale di Palermo.
NULLA VALLE PER ESSA
Non valse che io dimostrassi che le accuse si fondavano sopra documenti ridicoli come iltrattato di Bisacquino, o infami come ilfirmatissimo; che lo stesso Procuratore del Re, costatando la lunga lotta in seno delComitato dei Fascialla vigilia della proclamazione dello Stato d’assedio, escludeva implicitamente l’azione dello stesso Comitato e dell’on. De Felice nei moti di Sicilia; che lo stesso pubblico accusatore non avesse potuto dimostrare un sol caso di azione diretta del rappresentante per Catania nei tumulti; che aveva torto l’on. Palberti ad ammettere la esistenza di depositi di armi vecchie e nuove sulla semplice assicurazione del questore Lucchese. Non valse che l’on. Sacchi collo esame della corrispondenza tra l’on. De Felice e ilCipriani—il cavallo di battaglia del processo e dell’accusa di alto tradimento—avesse luminosamente provata la inesistenza deimezziidonei per provocare la rivoluzione. Non valse che l’on. Barzilai avesse esposto i casi numerosi (Luzzi, Carbonelli, Costa, Francica, Bonajuto, Dotto ec.) nei quali la Camera, contro il parere dell’on. Palberti e della maggioranza della Commissione di cui era relatore, era entrata nelmeritodella domanda di autorizzazione a procedere. Non valse che lo stesso on. Sacchi avesse ricordato il parere del più grande e autorevole commentatore delle leggi inglesi, il Blackstone, sulla prerogativa parlamentare, che la Camera inglese non volle mai definita da leggi speciali affinchè, di caso in caso essa ne facesse quell’uso che nel suo sovrano apprezzamento le sembrasse conveniente; a nulla valsero tanti sforzi: la Camera accordò l’autorizzazione a procedere perchè il governo la voleva.
La lotta della quistione dell’autorizzazione a procedere passò in terreno ancora più favorevole ai difensori dell’on. De Felice quando si discusse della convalidazione dell’arresto. Rammentò opportunamente l’on. Imbriani, che nel 1848, quando fu eletto deputato Didaco Pellegrini, nella Camera, appena se ne pronunziò il nome, alcuni deputati si alzarono per domandare se fosse già stato messo in libertà, trovandosi in carcere il Pellegrini sotto accusa di Stato. Il Ministro Pinelli riconobbe il diritto della Camera ed immediatamente ordinò la escarcerazione. Tali nobili e liberali tradizioni del Parlamento subalpino non esercitarono influenza sulla Camera del 1894.
ESSA TUTTO CONCEDE AL GOVERNO
Se altra volta si era ordinata la liberazione di chi era stato eletto mentre era in prigione, ora si violava evidentemente l’art. 45 dello Statuto arrestando il De Felice, mentre era deputato. Vero è che lo stesso articolo sottrae dalla prerogativa il caso della flagranza; ma questa derogazione, osservò l’on. Barzilai, ha la sua ragione potente: nel caso della flagranza l’evidenza della prova distrugge ogni sospetto di un arbitrio, di una ingerenza indebita a danno del deputato. Ora, a danno dell’on. De Felice, erano evidenti non la flagranza—che nessuno seppe dimostrare e che l’on. Palberti tanto condiscendente verso il governo ridusse allaquasiflagranza e alleconsiderazioni di convenienza politica,—ma l’arbitrio e la ingerenza indebita del governo per odiosi e partigiani motivi politici; per quei motivi, che appunto hanno fatto consacrare nello Statuto la prerogativa parlamentare dell’art. 45!
Se c’era un caso, adunque, in cui la escarcerazione avrebbe dovuto ordinarsi ai sensi di quell’articolo era proprio questo dell’on. De Felice. E indarno l’on. Cavallotti su questa questione della prerogativa parlamentare provò che la giurisprudenza costante della Camera e il voto di due commissioni solenni—quella del 1855 e l’altra del 1870—di cui facevano parte il senatore Cadorna, Valerio, Mancini, Biancheri, davano completa ragione all’on. De Felice e mostravano che i nemici dello Statuto, dei plebisciti e delle leggi, gli adulteratori della storia erano al banco dei ministri; indarno! La Camera che nel 1869, tenera delle proprie prerogative, non volle ammettere la flagranza a danno dell’on. Majorana Cucuzzella accusato di assassinio e accettòla divisa della sua Commissione:in dubiis pro libertate; nel 1894 la riconobbe in odio all’on. De Felice accusato di reato politico.
SENZA CORAGGIO
Concessa l’autorizzazione a procedere; riconosciuta la flagranza, e convalidato perciò l’arresto dell’on. De Felice, si sperava infine che la Camera non si volesse coprire di vergogna riconoscendo laretroattivitàdei Tribunali di guerra, sanzionando la più iniqua ed erronea violazione delle leggi e dello Statuto. Era lecito sperare, che la Camera a questo punto si sarebbe arrestata sulla china vergognosa delle concessioni, e del proprio esautoramento; perchè il relatore onorevole Palberti in nome della Commissione—in maggioranza composta di amici del governo—aveva affermata manifestamente la propria ripugnanza ad arrivare sino a quel punto. Ma l’on. Palberti affermava il principio, la teoria, esprimeva il desiderio; però non osava formulare recisamente la proposta per ottenere che l’on. De Felice venisse sottratto alla illecita giurisdizione dei Tribunali militari, e si limitò a sperare nella equanimità del governo e sperò eziandio, che su questa quistione il governo si sarebbe astenuto, disinteressandosene, come aveva fatto sempre pel passato in tutte le quistioni, che toccano i diritti e le garenzie del Parlamento. Ma egli stesso dovette riconoscere che le sue speranze furono una illusione e dovette sentirsi dire dall’on. Cavallotti non essere giusto, non essere bello dimostrare che una cosa è iniqua e non avere il coraggio di proclamarlo.
SCRUPOLI LOIOLESCHI
D’onde la incertezza e la condotta fiacca dell’onorevole Palberti e della Commissione? Dal timoree dallo scrupolo d’invadere il campo della magistratura, di preoccuparne le decisioni e di sollevare anche un conflitto tra la Camera dei Deputati e la Corte di Cassazione; poichè in quei giorni si attendeva la decisione della Suprema Corte sui ricorsi contro la competenza dei Tribunali militari, e si trovava sconveniente da un lato indicare alla medesima la via da battere; e dall’altro non si sapeva trovare una uscita corretta nel caso che il giudicato della Cassazione riuscisse contrario al voto della Camera dei deputati.
Quanto poco valore dovessero avere quegli scrupoli lo dimostrò lo stesso on. Palberti, che cortesemente rimproverò al guardasigilli la pressione esercitata sull’alta magistratura, annunziando lui la risoluzione che esso avrebbe dato al difficile quesito che le era stato sottoposto. Così era lecito al governo venir meno ai riguardi dovuti alla suprema magistratura per farle commettere una enorme iniquità; ma la Camera, doveva usare tutti i riguardi verso la prima e rinunziare ai propri diritti e alle proprie prerogative in danno di una causa giusta!
Che la decisione della Camera non potesse nè invadere il campo della magistratura, nè lederne i diritti, nè menomarne la indipendenza, nè sollevare conflitti colla medesima ce lo apprese la sentenza della stessa Corte di Cassazione nel ricorso De Felice e C., nella quale si riconobbe che essa non si permetteva di entrare in apprezzamenti di indole politica, sull’alta ragione di Stato che aveva potuto consigliare lo Stato d’assedio con tutte le sue conseguenze, e che lasciava di giudicarne alla competente autorità politica,cioè al Parlamento, che se n’era rimesso alla Cassazione! Da Caifas a Pilato...
E così la Camera dette l’ultimo passo sulla via dell’approvazione degli arbitri sterminati, e accettando i comodi ed onesti scrupoli dell’on. Palberti, lasciò che governo e Cassazione vedessero loro in quanto alle competenze deiTribunali militari; e l’una e l’altra provvidero... nel modo conosciuto.
UNA FARSA INDEGNA
Tutto questo era fatto per rattristare profondamente l’animo di coloro che amano la libertà e che vorrebbero vedere l’Italia procedere per le vie della rettitudine in politica e nel delicatissimo campo della amministrazione della giustizia; ma la Camera e il governo nello stesso giorno in cui si passava sopra a tutte le illegalità e le enormezze commesse in Sicilia, recitava una farsa che destava una nausea invincibile: nel giorno 9 marzo infatti, dopo avere emesso l’autorizzazione a procedere contro l’on. De Felice, averne convalidato l’arresto e consentito che venisse sottratto ai giudici naturali e sottoposto ai Tribunali militari, con una ipocrisia veramente fenomenale respinse due altre domande di autorizzazione a procedere contro lo stesso on. De Felice per due discorsi-reati pronunziati a Pedara e a Casteltermini, e che formavano parte integrale dell’accusa che lo condusse innanzi al Tribunale di Palermo e da questo alla reclusione per diciotto anni...
Due cose in questa farsa indegna furono notevoli: la generosità dell’on. Crispi che dichiarò disinteressarsi di queste due altre domande di autorizzazione a procedere e la premura delicatissima dell’on. Canegallo, che volle si sapesse dalla Camera e dalpaese che esso in seno alla Commissione, contro la maggioranza, aveva votato in favore della concessione. All’uno e all’altro la corona civica non dovrebbe mancare.
Verso la Camera dei deputati fui severo nel libroBanche e Parlamento, esaminandone la condotta e la responsabilità nelle quistioni degli scandali della Banca Romana e in quella della legge sul riordinamento degli istituti di emissione; non potrei essere altrettanto severo in questa occasione dei casi di Sicilia, quantunque non siano stati meno ingiusti e meno esiziali alla vita pubblica italiana i voti dati secondo le richieste e la volontà del governo.
PERICOLI DI CIÒ CHE SI CREDETTE RIMEDIO
Non mancarono i deputati servili, quei deputati che furono in altri tempi fieramente flagellati dall’onorevole Crispi, che votarono favorevolmente al governo per l’abituale servilismo che li distingue per motivi non nominabili; ma giustizia vuole che io dica che molti altri, pur addolorati dello strazio fatto dello statuto e delle pubbliche libertà, approvarono l’opera del governo sotto l’incubo di preoccupazioni di ordine politico elevatissimo. In molti infatti era sincera la convinzione che gli eccessi commessi dal governo dell’on. Crispi, fossero una dolorosa necessità non solo per ristabilire l’ordine pubblico, ma anche per conservare l’integrità della patria! Essi che avevano un’idea iperbolica della entità dei pericoli corsi dell’Italia, guardarono al successo rapido e immediato del governo e ne rimasero ammirati senza guardare ai mezzi adoperati per ottenerlo. Invece, i mezzi sinora adoperati creano pericoli veri, e servono soltanto alla reazione bieca, che tanto più impunemente e sicuramente se negiova in quanto che all’ombra del vecchio patriottismo e della qualità di siciliano dell’on. Crispi molte forze vive che avrebbero potuto opporre una diga o sono state neutralizzate anch’esse dalla paura dell’immaginario pericolo corso, o rimasero inerti perchè non sanno ribellarsi a chi considerarono per tanti anni come capo ed amico e che oggi riprovano in fondo dell’animo loro senza avere il coraggio di rendere palese il proprio pensiero.
Conosciuto il movente del successo parlamentare ed anche extra-parlamentare dell’on. Crispi, mi rimane l’ultimo compito increscioso: esaminare se esso rispondeva al vero e completare l’esame obbiettivo coi confronti storici invocati dall’on. Crispi a giustificazione della sua azione e ridotti alle loro giuste proporzioni, cioè a nulla, dagli on. Cavallotti, Altobelli, Comandini ecc.
LE GIUSTIFICAZIONI DEL GUARDASIGILLI
Che il pericolo in Sicilia per la integrità della patria fosse grande, più volte l’on. Crispi lo dichiarò, e fece comprendere che dell’ordine stabilito gli si doveva tanta se non maggiore riconoscenza quanto della spedizione liberatrice dei Mille. Il fatto, dall’on. Guardasigilli si tentò di giustificare con quella teoria di diritto pubblico, che ritiene legittimi lo Stato di assedio e le misure eccezionali a difesa della esistenza dello stato, come legittima ogni violenza si riconosce negli individui a difesa della propria esistenza. (Seduta della Camera dei Deputati del 28 Febbraio 1894).
BLUNTSCHLI E HOLTZENDORFF
Gli epigoni completarono l’accenno del Ministro Calenda dei Tavani facendosi forti dell’autorità di Bluntschli, che nei seguenti termini ha formulato tale teoria: «In tempo di guerra o disedizionelaistituzione del Consiglio di guerra, può essere una pubblica necessità per la salute dello Stato. Quando si tratta di salvare lo stato e la salvezza non è possibile senza violare i diritti dei privati od anche di tutta una classe della popolazione, allora il governo non può e non deve per risparmiare quella, far perire questo, ma deve anzi far tutto ciò ch’è necessario alla conservazione colla salvezza dello stato. Su di ciò si fonda il cosidetto potere eccezionale, il diritto dinecessità del governo, che corrisponde al diritto dinecessità del popolo.»
Nell’applicazione, questa teoria s’infrange di fronte alla quistione della misura e della opportunità di invocarla; poichè chi governa è sempre tentato di ricorrervi ad ogni difficoltà che incontra e che tanto più facilmente vi ricorrono gli uomini impari alla situazione. Il primo venuto, diceva Cavour, può governare collo stato di assedio!
Cavour in Italia non fa più scuola, è quasi considerato come un anarchico; i Tedeschi invece, sono di moda—s’intende, non quelli della democrazia sociale—e ad un Tedesco, perciò, ad un professore e Consigliere aulico me ne appellerò per mostrare le enormità di tale teoria e i pericoli, che si annidano in seno della medesima. A Bluntschli contropporrò Holtzendorff. Il quale osserva: che non c’è illegalità, non c’è attentato contro il diritto, che non si possadoraresotto il pretesto dell’interesse dello stato. «Questa teoria del bene pubblico, colla sua pericolosa massima:salus publica suprema lex est, non offre alcuna base per la politica pratica... In nome di tale teoria ci fu un governo—non tedesco—che proibì l’uso dei fiammiferi, perchèfacevano aumentare gl’incendî e in alcune parti della Germania non si permise ai contadini la danza più di tre volte in un anno per impedire la demoralizzazione!»
Lo stesso compianto professore dell’Università di Monaco, elevandosi in una sfera ancora più generale e più nobile, raccomandò quasi quell’azione cosidetta sovversiva presa oggi di mira da coloro che operano e legiferano in nome della salute della patria, scrivendo: «nei codici penali si perpetua il pensiero, che i sentimenti dei cittadini devono essere regolati e ordinati da parte dello stato e chel’eccitamento all’odio e al disprezzo stesso delle cose e delle istituzioni odiose e spregevolimerita tutti i rigori della legge.
«Alcuni Stati, che si dicono cristiani e tedeschi, obbliarono, sotto pretesto del bene pubblico, che l’apostolo condanna in nome della morale il fatto di non sapere odiare ciò ch’è male.» (Principes de la politiquep. 116, 117 e 119).
Non si direbbe che queste parole dello scienziato tedesco siano state scritte a difesa di coloro, che furono accusati dieccitamento all’odiodi ciò ch’era odioso e spregevole, del male, cioè: della oppressione dei lavoratori siciliani?
ROYER-COLLARD
Ma questa teoria non riesce semplicemente pericolosa ai cittadini, i cui diritti sono esposti all’arbitrio del governo; ma spesso riesce pericolosa al governo stesso, che la invoca; poichè il Royer-Collard—un altro pericoloso anarchico!—tanti anni fa ricordava, che le leggi eccezionali sono come i prestiti ad usura: presto o tardi chi se ne serve si rovina completamente. Già lo stesso Bluntschliparlò di undiritto di necessità del popolo, che sta di fronte e limita ildiritto di necessità del governoe che corrisponde aldiritto sopra costituzionaledell’Hallam. Quando il governo ricorse alle violenze delle leggi di eccezioni, come si fece sotto Carlo X colle ordinanze di luglio, e sotto Luigi Filippo colla proibizione dei banchetti parlamentari, il popolo rispose colle barricate e vinse. I casi della Francia si sono ripetuti e si potranno ripetere altrove...
CRISPI E LA “SALUS PATRIAE„
Ciò premesso sul conto della teoria e dei suoi possibili risultati, brevemente si dica della opportunità della invocazione dellasalus patriae, poichè se essa fu opportuna realmente tutto il resto cade e l’opera dell’on. Crispi—quali che abbiano potuto essere gli eccessi, le violenze e gli arbitri contro i cittadini e quanto abbia potuto essere la manomissione delle leggi e delle pubbliche libertà, rimane giustificata e rimane come un suo titolo di gloria; e s’intende che lo esame non va fatto dal punto di vista di coloro che vorrebbero mutato l’ordinamento politico-sociale attuale dello stato, ma dal punto di vista strettamente legale della conservazione delle vigenti istituzioni.
Esisteva realmente il pericolo della integrità della patria? Lo affermò iltrattato di Bisacquino, e coloro che si valsero di quel documento oggi se ne vergognano e lo ripudiano.
UN ESERCITO... DI NUMERI
Esisteva il pericolo per le istituzioni? È strano che lo si abbia trovato in dimostrazioni e tumulti avvenuti al grido di:Viva il Re!quando si portarono in giro i ritratti dei Sovrani; quando affermavasi che il governo guardava con simpatia ai dimostranti, stanco com’era di vederli opprimeredalle consorterie locali e dall’egoismo dei grandi proprietari; quando si sperava che il figlio del Re e lo stesso on. Crispi sarebbero venuti a capitanarli—Questa la voce, che correva a Palma Montechiaro. E furono precisamente le sentenze deiTribunali militari, che constatarono l’assenza di ogni carattere politico nei moti, che essi furono destinati a punire. C’erano forze incoscienti ma organizzate, che a momento opportuno avrebbero potuto essere adoperate dai malintenzionati ai loro fini sovversivi, volgendo a loro benefizio, la ingenuità stessa dei tumultuanti? I famosi 300,000 soci deiFascierano un esercito sulla carta; esercito immaginario non solo, ma inerme assolutamente, privo di qualunque mezzo per l’attacco o per la resistenza.[79]E furon gli stessiTribunali militari, osserva l’on. Prof. Lucchini, a ridurre a proporzioni ridicole ilpericolo,che li fece sorgere! E che il pericolo fosse insussistente risulta, infine, da un dato di capitale importanza; l’on. Comandini ripetè nella Camera dei deputati ciò che aveva pubblicato nelCorriere della sera, senza che nessuno lo smentisse e cioè: che lo stesso generale Morra il 3 gennajo 1894 neppur lui avesse ritenuto opportuna, necessaria la proclamazione dello Stato di assedio e cheaveva ceduto alle insistenze del potere centrale; il quale, era assediato e ipnotizzato in Roma, dai campioni della reazione.
La insussistenza del pericolo, la inopportunità della invocazione dellasalus patriaee dei conseguenti provvedimenti eccezionali e la mancanza di misura nell’uso dei medesimi, risultano meglio e con maggiore evidenza dal confronto tra i casi recenti di Sicilia e gli altri nei quali il regno Sardo prima e il regno d’Italia dopo, per motivi politici e sociali, si trovarono in condizioni di invocare tale massima.
QUEL CHE SI FECE A GENOVA NEL ’49
Nel 1849, lo Stato di assedio viene proclamato a Genova. Le cause che lo determinarono erano assai più gravi di quelle di Sicilia. Da un lato c’era la guerra collo straniero, coll’Austria; dall’altro c’era una grande città, che fatta la rivoluzione si era proclamata repubblica e si era distaccata dal Piemonte. Genova aveva già un governo nemico a quello che sedeva a Torino; aveva forze organizzate, che opposero resistenza, e la città si dovette bombardare e prendere di assalto. La proclamazione dello Stato di assedio era legale, perchè il Parlamento il 29 luglio 1848 aveva dato i pieni poteri al governo con una legge, nella quale però si diceva:salve le guarentigie costituzionali. C’era nulla di simile in Sicilia nel 1894? Eppure il generale Lamarmora, i cui poteri erano assai più legittimi di quelli del generale Morra, nel suo proclama accennò allapossibilitàdei Tribunali militari; ma non li istituì, e allora forse potevasi parlare di un nemico col quale si era in guerra!
A SASSARI NEL ’52
Nel 1852, Sassari insorge e vi si proclama lo Stato di assedio; due eserciti stanno di fronte: la guardia nazionale da un lato e il regio esercito stanziale dall’altro. Eppure non furono soppressi i magistrati ordinarî, non furono istituiti i tribunali militari! Di più: il ministro dell’interno Pernati fece alla Camera dei deputati queste dichiarazioni—opportunamente ricordate dall’on. Altobelli—che suonano aspra rampogna all’on. Crispi. Il ministro sostenne di non avere avuto bisogno di farsi autorizzare dal Parlamento per proclamare lo Stato di assedio perchè non aveva violato lo statuto e soggiunse:
«Ma diverso sarebbe il caso della sospensione dell’articolo 71 dello Statuto, che garentisce la libertà individuale in guisa che nessuno può esser sottratto ai suoi giudici naturali.Se dunque una dichiarazione di stato d’assedio assorbisse il potere giudiziario, e lo concentrasse in altra autorità, egli è certoche si toccherebbe allo Statuto.In tal caso il Governo dovrebbe chiederePREVENTIVAMENTEl’assenso del Parlamento, od almeno, qualoral’urgenzalo costringesse ad agire senza indugio,dovrebbe riferire, in seguito, il suo operato al Parlamento per la convalidazione, e per avere unBILLd’indennità.»
«Ma diverso sarebbe il caso della sospensione dell’articolo 71 dello Statuto, che garentisce la libertà individuale in guisa che nessuno può esser sottratto ai suoi giudici naturali.Se dunque una dichiarazione di stato d’assedio assorbisse il potere giudiziario, e lo concentrasse in altra autorità, egli è certoche si toccherebbe allo Statuto.In tal caso il Governo dovrebbe chiederePREVENTIVAMENTEl’assenso del Parlamento, od almeno, qualoral’urgenzalo costringesse ad agire senza indugio,dovrebbe riferire, in seguito, il suo operato al Parlamento per la convalidazione, e per avere unBILLd’indennità.»
IN SICILIA E NAPOLI NEL ’62
Nel 1862, lo Stato di assedio viene proclamato in Sicilia e nel Napoletano. Perchè? Un esercito meridionale era risorto al di fuori dell’autorità del governoe contro gli ordini espressi del Capo dello Stato. Quell’esercito era capitanato da Garibaldi e provocava diserzioni numerose nelle fila dell’esercito; il potente vicino impero francese esigeva che si arrestasse la marcia su Roma. Qualche imprudente ha detto che ogni paragone tra Garibaldi e De Felice—tra l’esercito dei volontari che volevano la liberazione di Roma e i tumultuanti che volevano la liberazione dalle tirannidi locali e il miglioramento economico—era impossibile. Sia. Eppure l’ente governo, sempre disposto ad abusare delsalus patriae, trattò alla stessa stregua i nemici del1862 e quellidel 1894; chiamò tutti disfacitori dell’Italia e ribelli. E quelli la cui missione viene ora dichiarata più nobile furono puniti più severamente e più iniquamente: la ferita di Aspromonte e i fucilati di Fantina ne fanno fede. Ad ogni modo la misura del pericolo nel 1862—e lo stesso si potrebbe dire pel 1867, quando l’esercito dei volontari con Garibaldi si rimise in marcia verso Roma e venne arrestato a Mentana—non era identica a quella del 1894, e l’uguaglianza del provvedimento, perciò, rimane ingiustificabile. Ed uguale rimane la protesta in Parlamento; sulla quale Cavallotti osservò:
«Pigliate i resoconti di quella memoranda discussione su l’interpellanza Boncompagni: al banco del Governo, al posto di Rattazzi, mettete Crispi; poi qui all’estrema, al posto del Nicotera d’allora, mettete Bovio; al posto di Mordini, mettete Colajanni; al posto del perpetuo e violento interruttore di allora, ch’era l’onorevole Crispi, mettete Imbriani, (Ilarità) e voi avrete la discussione di quei giorni, completamente, fotograficamente riprodotta.»
«Pigliate i resoconti di quella memoranda discussione su l’interpellanza Boncompagni: al banco del Governo, al posto di Rattazzi, mettete Crispi; poi qui all’estrema, al posto del Nicotera d’allora, mettete Bovio; al posto di Mordini, mettete Colajanni; al posto del perpetuo e violento interruttore di allora, ch’era l’onorevole Crispi, mettete Imbriani, (Ilarità) e voi avrete la discussione di quei giorni, completamente, fotograficamente riprodotta.»
NELLE PROVINCIE MERIDIONALI
Nel 1863-64, provvedimenti eccezionali vengono presi per le provincie meridionali.
«Allora sì, fu un momento per l’Italia ben più grave, ben più scuro di adesso. Era il momento in cui il brigantaggio infuriava per tutto il Mezzogiorno: non i quaranta o cinquanta o cento matti della Lunigiana, ma bande organizzate di briganti scorazzavano tutto il Mezzodì, assalivano e uccidevano i nostri soldati, entravano da conquistatori nelle terre e nei paesi. Era la guerra civile nel vero, terribile senso della parola, che aveva qui in Roma il suo quartiere generale; da qui il re di Napoli dirigeva le mosse, nominava i capitani; da qui la reazione mandava i denari. Ci poteva essere un caso più grave, nel quale il governo fosse tentato per lasalus reipublicaedi procedere per mezzi spicci, rigorosi, terribili? Ebbene, il Governo venne innanzi al Parlamento, e, come l’urgenza cresceva, si stralciarono, per far presto, dal progetto di legge per la repressione del brigantaggio pochi articoli che il Parlamento discusse e votò, e che formarono la legge Pica.»«Che cos’era questa terribile legge? Il suo primo articolo diceva questo solo: «Fino al 31 dicembre nelle Provincie infestate dal brigantaggio e che tali saranno dichiarate con Decreto Reale, i componenti comitiva o banda armata di almeno tre persone che vada scorrendo le pubbliche strade o le campagne, per commettere crimini o delitti, saranno giudicati dai tribunali militari di cui nel libro II, parte II, del Codice penale militare».«Era il meno che si potesse chiedere in un caso di vera guerra civile, ed era chiesto per legge. Ebbene, l’onorevole Crispi lo trovava enorme!» (Cavallotti)
«Allora sì, fu un momento per l’Italia ben più grave, ben più scuro di adesso. Era il momento in cui il brigantaggio infuriava per tutto il Mezzogiorno: non i quaranta o cinquanta o cento matti della Lunigiana, ma bande organizzate di briganti scorazzavano tutto il Mezzodì, assalivano e uccidevano i nostri soldati, entravano da conquistatori nelle terre e nei paesi. Era la guerra civile nel vero, terribile senso della parola, che aveva qui in Roma il suo quartiere generale; da qui il re di Napoli dirigeva le mosse, nominava i capitani; da qui la reazione mandava i denari. Ci poteva essere un caso più grave, nel quale il governo fosse tentato per lasalus reipublicaedi procedere per mezzi spicci, rigorosi, terribili? Ebbene, il Governo venne innanzi al Parlamento, e, come l’urgenza cresceva, si stralciarono, per far presto, dal progetto di legge per la repressione del brigantaggio pochi articoli che il Parlamento discusse e votò, e che formarono la legge Pica.»
«Che cos’era questa terribile legge? Il suo primo articolo diceva questo solo: «Fino al 31 dicembre nelle Provincie infestate dal brigantaggio e che tali saranno dichiarate con Decreto Reale, i componenti comitiva o banda armata di almeno tre persone che vada scorrendo le pubbliche strade o le campagne, per commettere crimini o delitti, saranno giudicati dai tribunali militari di cui nel libro II, parte II, del Codice penale militare».
«Era il meno che si potesse chiedere in un caso di vera guerra civile, ed era chiesto per legge. Ebbene, l’onorevole Crispi lo trovava enorme!» (Cavallotti)
Le condizioni nel 1862-63, adunque, erano più gravi che nel 1894; eppure i provvedimenti eccezionali, furono assai meno rigorosi di quelli del 1894: ai briganti si consentì la difesa civile negata ai socialisti, e quei provvedimenti infine furono consentiti preventivamente dal Parlamento.