NOTE:

LE CLASSI DIRIGENTI E LA REAZIONE

STATU QUO ANTE TUMULTUS

La reazione del governo non fu uguagliata che dalla reazione di una gran parte delleclassi dirigenti. Queste, che per alcuni mesi si erano ecclissate e rannicchiate in modo da rendersi invisibili, o avevano fatto buon viso a cattivo giuoco, modificando i patti agrari, elevando i salarî, trattando da uomini i lavoratori, non appena il governo si mostròfortee ristabilì l’ordine, smisero ogni ipocrisia; e gli uomini sciacalli—vili nel pericolo ma sanguinarî quando possono esserlo senza timore—sono sbucati dai loro nascondigli preparandosi alla riscossa. Ridono delle miserie dei lavoratori, si compiacciono delle fucilazioni e del sangue sparso, inneggiano agli arresti e ai processi. Le promesse fatte durante i tumulti non vengono mantenute, e le concessioni vengono ritirate.I grandi proprietarîriuniti nella sala Ragona di Palermo per cura del loro Comitato promotore, fanno voti perchè l’insegnamento ufficiale dato nelle scuole sia abase morale, e c’è chi nella stessa riunione propone che si abolisca l’istruzione obbligatoria tra gli applausi dell’assemblea! Ecco ciò che leclassi dirigentisanno escogitare e proporre per venire in aiuto degli affamati. Esse sichiariscono degne del loro passato, di quel passato, che fece giudicare al senatore Zini «la Baronia sicilianaignava e superbae non ultima cagione del pervertimento morale, onde volentieri si rigetta tutto il carico sul mal governo dei Borboni»; esse si mostrano degne del governo attuale e questo degno di loro; formando un circolo vizioso nel cui perimetro le oligarchie, alte e basse, trovano modo di rafforzarsi e di sostenersi a vicenda, a tutto detrimento della libertà e del benessere popolare. Allegri italiani: la Sicilia ritorna allostatu quo ante tumultus!

NOTE:[53]Alla riunione intervenne persona che rappresentava Bosco, Verro e Barbato, latitanti.[54]Il telegramma-circolare è del seguente tenore: «In nome di tutti i compagni di fede vi scongiuro di mantenere calma assoluta ed evitare qualunque occasione, che possa produrre inutile spargimento di sangue, doloroso sempre e dannoso adesso principalmente per la causa dei lavoratori—occorre che la vostra attitudine pacifica, serena, dimostri superflua ogni misura repressiva. Cessati i disordini, resterà l’impegno al governo di riparare a quella parte dei vostri mali, che ha ora riconosciuto.—È necessario attenderlo all’opera promessa, augurando che possa vincere la resistenza delle camarille locali, cointeressate al mantenimento delle attuali ingiustizie, e sappia riconoscere i vostri diritti sinora conculcati. Le condizioni attuali impongono questa condotta. Chi consiglia altrimenti è pazzo o traditore.»[55]L’on. Comandini in una lettera pubblicata nelCorriere della serain risposta ad altra dell’on. Saporito-Ricca, disse che lo stesso on. Crispi gli confessò le pressioni, che gli si facevano in favore della reazione.[56]Pel Pinnavaja e pel Giannone da Caltanisetta intercedettero la società dei militari in congedo e il colonnello Pittaluga del 27º Reggimento fanteria. L’on. Conte Testasecca si rese garante del Pinnavaja: ma il De Rosa, Prefetto di Caltanissetta tenne duro nel volerlo mantenuto a domicilio coatto. Il De Rosa cadde in numerose contraddizioni per giustificare il proprio operato.[57]Passati i primi furori della reazione molte società operaie di mutuo soccorso si lasciarono ricostituire e si permise la riapertura delle loro sedi. Ciò per la verità.[58]La guerra fatta ai telegrammi ordinari divenne proibizione assoluta pei telegrammi in cifre e con linguaggio convenzionale, che molti negozianti adoperano a risparmio di spese coll’estero. Solo in Giugno il Generale Morra si accorse, che poteva lasciar passare in linguaggio convenzionale la richiesta o l’offerta di un carico di aranci senza pericoli per la patria![59]Colgo qui l’occasione per testimoniare a questo egregio e mio caro amico, tutta la mia riconoscenza per la sua cooperazione attiva e intelligente prestatami nella pubblicazione di questa seconda edizione.[60]Sento il dovere di segnalare l’attitudine dignitosa e indipendente delGiornale di Siciliadi fronte all’invadere della marea reazionaria. Invece seguì ed incoraggiò la più bieca reazioneIl Corriere dell’Isola, dopo che ne lasciò la direzione l’Avv. Sangiorgi che non avea disdegnato in altri tempi di collaborare nell’Isola.Ma la storia della protesta della Giunta di Castelbuono dev’essere completata: furono chiamati uno ad uno i consiglieri comunali einvitatia riunirsi di nuovo per dire che la precedente protesta era una cosa... da burla. Così fecero perchè non si sentirono l’animo di farsi arrestare e mandare a domicilio coatto....

[53]Alla riunione intervenne persona che rappresentava Bosco, Verro e Barbato, latitanti.

[53]Alla riunione intervenne persona che rappresentava Bosco, Verro e Barbato, latitanti.

[54]Il telegramma-circolare è del seguente tenore: «In nome di tutti i compagni di fede vi scongiuro di mantenere calma assoluta ed evitare qualunque occasione, che possa produrre inutile spargimento di sangue, doloroso sempre e dannoso adesso principalmente per la causa dei lavoratori—occorre che la vostra attitudine pacifica, serena, dimostri superflua ogni misura repressiva. Cessati i disordini, resterà l’impegno al governo di riparare a quella parte dei vostri mali, che ha ora riconosciuto.—È necessario attenderlo all’opera promessa, augurando che possa vincere la resistenza delle camarille locali, cointeressate al mantenimento delle attuali ingiustizie, e sappia riconoscere i vostri diritti sinora conculcati. Le condizioni attuali impongono questa condotta. Chi consiglia altrimenti è pazzo o traditore.»

[54]Il telegramma-circolare è del seguente tenore: «In nome di tutti i compagni di fede vi scongiuro di mantenere calma assoluta ed evitare qualunque occasione, che possa produrre inutile spargimento di sangue, doloroso sempre e dannoso adesso principalmente per la causa dei lavoratori—occorre che la vostra attitudine pacifica, serena, dimostri superflua ogni misura repressiva. Cessati i disordini, resterà l’impegno al governo di riparare a quella parte dei vostri mali, che ha ora riconosciuto.—È necessario attenderlo all’opera promessa, augurando che possa vincere la resistenza delle camarille locali, cointeressate al mantenimento delle attuali ingiustizie, e sappia riconoscere i vostri diritti sinora conculcati. Le condizioni attuali impongono questa condotta. Chi consiglia altrimenti è pazzo o traditore.»

[55]L’on. Comandini in una lettera pubblicata nelCorriere della serain risposta ad altra dell’on. Saporito-Ricca, disse che lo stesso on. Crispi gli confessò le pressioni, che gli si facevano in favore della reazione.

[55]L’on. Comandini in una lettera pubblicata nelCorriere della serain risposta ad altra dell’on. Saporito-Ricca, disse che lo stesso on. Crispi gli confessò le pressioni, che gli si facevano in favore della reazione.

[56]Pel Pinnavaja e pel Giannone da Caltanisetta intercedettero la società dei militari in congedo e il colonnello Pittaluga del 27º Reggimento fanteria. L’on. Conte Testasecca si rese garante del Pinnavaja: ma il De Rosa, Prefetto di Caltanissetta tenne duro nel volerlo mantenuto a domicilio coatto. Il De Rosa cadde in numerose contraddizioni per giustificare il proprio operato.

[56]Pel Pinnavaja e pel Giannone da Caltanisetta intercedettero la società dei militari in congedo e il colonnello Pittaluga del 27º Reggimento fanteria. L’on. Conte Testasecca si rese garante del Pinnavaja: ma il De Rosa, Prefetto di Caltanissetta tenne duro nel volerlo mantenuto a domicilio coatto. Il De Rosa cadde in numerose contraddizioni per giustificare il proprio operato.

[57]Passati i primi furori della reazione molte società operaie di mutuo soccorso si lasciarono ricostituire e si permise la riapertura delle loro sedi. Ciò per la verità.

[57]Passati i primi furori della reazione molte società operaie di mutuo soccorso si lasciarono ricostituire e si permise la riapertura delle loro sedi. Ciò per la verità.

[58]La guerra fatta ai telegrammi ordinari divenne proibizione assoluta pei telegrammi in cifre e con linguaggio convenzionale, che molti negozianti adoperano a risparmio di spese coll’estero. Solo in Giugno il Generale Morra si accorse, che poteva lasciar passare in linguaggio convenzionale la richiesta o l’offerta di un carico di aranci senza pericoli per la patria!

[58]La guerra fatta ai telegrammi ordinari divenne proibizione assoluta pei telegrammi in cifre e con linguaggio convenzionale, che molti negozianti adoperano a risparmio di spese coll’estero. Solo in Giugno il Generale Morra si accorse, che poteva lasciar passare in linguaggio convenzionale la richiesta o l’offerta di un carico di aranci senza pericoli per la patria!

[59]Colgo qui l’occasione per testimoniare a questo egregio e mio caro amico, tutta la mia riconoscenza per la sua cooperazione attiva e intelligente prestatami nella pubblicazione di questa seconda edizione.

[59]Colgo qui l’occasione per testimoniare a questo egregio e mio caro amico, tutta la mia riconoscenza per la sua cooperazione attiva e intelligente prestatami nella pubblicazione di questa seconda edizione.

[60]Sento il dovere di segnalare l’attitudine dignitosa e indipendente delGiornale di Siciliadi fronte all’invadere della marea reazionaria. Invece seguì ed incoraggiò la più bieca reazioneIl Corriere dell’Isola, dopo che ne lasciò la direzione l’Avv. Sangiorgi che non avea disdegnato in altri tempi di collaborare nell’Isola.Ma la storia della protesta della Giunta di Castelbuono dev’essere completata: furono chiamati uno ad uno i consiglieri comunali einvitatia riunirsi di nuovo per dire che la precedente protesta era una cosa... da burla. Così fecero perchè non si sentirono l’animo di farsi arrestare e mandare a domicilio coatto....

[60]Sento il dovere di segnalare l’attitudine dignitosa e indipendente delGiornale di Siciliadi fronte all’invadere della marea reazionaria. Invece seguì ed incoraggiò la più bieca reazioneIl Corriere dell’Isola, dopo che ne lasciò la direzione l’Avv. Sangiorgi che non avea disdegnato in altri tempi di collaborare nell’Isola.

Ma la storia della protesta della Giunta di Castelbuono dev’essere completata: furono chiamati uno ad uno i consiglieri comunali einvitatia riunirsi di nuovo per dire che la precedente protesta era una cosa... da burla. Così fecero perchè non si sentirono l’animo di farsi arrestare e mandare a domicilio coatto....

Indice

Il fatto più esorbitante dello Stato di assedio proclamato in Sicilia è nella constituzione deiTribunali di Guerraai quali non solo furono sottoposti i civili, ma, con una violazione aperta del diritto lo furono anche per quei reati commessi avanti la stessa proclamazione dello Stato d’assedio. Onde si può dire che quei tribunali servirono come efficacissimo strumento di reazione.

I PRECEDENTI

Giova rilevare anzitutto col Brusa che, a uno a uno, i precedenti in fatto di Stato di assedio, nè autorizzavano nè consentivano, in maniera qualsiasi, la manomissione delle leggi, e degli articoli esplicitidello Statuto, per la quale solamente fu possibile la istituzione dei Tribunali militari.

Nello Stato d’assedio proclamato a Genova nel 1849, a Sassari nel 1852, in Sicilia e nel Napoletano nel 1862, in Sicilia nel 1866, non si rinviene cosa alcuna che possa considerarsi come un precedente di quello che si fece nel 1894 in Sicilia e nella Lunigiana.

Le condizioni politiche di Genova, nel 1849, erano talmente gravi ed eccezionali che non si può in nessun modo paragonarle a queste di Sicilia del 1894, eppure all’articolo 9 della regia ordinanza che le impose lo Stato d’assedio era detto: «Continueranno i giudici, i tribunali e i magistrati ad esercitare la loro giurisdizione a seconda delle leggi vigenti, salvo nei reati contro la sicurezza dello Stato ed in quelli per il porto e la ritenzione d’armi, i qualipotrannoessere giudicati da un Consiglio di guerra, che applicherà le pene portate dal codice penale militare e, nei casi da esso non previsti, quelle stabilite dalle leggi penali comuni.»

Questa prima constatazione valea prioria dare una idea della esorbitanza del Regio Commissario straordinario che istituì iTribunali di guerrae della illegittimità dei medesimi. La illegittimità e la incompetenza loro risulta altresì evidente per una serie di ragioni e di osservazioni, che sono costrettoa riassumere, non potendo estesamente esporle in un lavoro, che non ha indole giuridica.

ITribunali militarinon potevano conoscere dei reati commessi dai civili, perchè gli articoli 70 e 71 dello Statutooctroyèda Carlo Alberto, esplicitamente stabiliscono: «Non si può derogare alla organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge. Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali.Non potranno perciò essere creati tribunali o commissioni straordinarie.»

LE FACOLTÀ DEL POTERE ESECUTIVO

Il potere esecutivo, dunque, col regio Decreto del 3 Gennaio col quale affidava ipieni poterial generale Morra di Lavriano non poteva a lui delegare quelle facoltà, che non aveva. Quando il bisogno esista di modificare lo Statuto o di derogare temporaneamente ad alcuna delle sue disposizioni, questa facoltà non competerà certamente al potere esecutivo, il quale nessuna legge può fare o sospendere (art. 6 dello Statuto) e molto meno può toccare alla legge fondamentale dello Stato (Impallomeni).

Che il potere esecutivo non abbia tale facoltà—ed è evidente che non possa averla in un regime costituzionale—risulta dagli stessi precedenti della nostra storia; infatti esso quando ha sentito bisogno di poteri dittatoriali od eccezionali per ragionidi difesaesterna e didifesa internaha chiesto quella facoltà ai parlamenti e l’ha ottenuta con la legge del 2 Agosto 1848, con quella del 25 aprile 1859, con quella del 17 Maggio 1866 per le guerre coll’Austria; con la legge chiamata Pica del 15 Agosto 1863 per la repressione del brigantaggio; con la legge 3 Luglio 1875, non messa in esecuzione, per le condizioni della pubblica sicurezza in Sicilia.Onde da questi dati si vede che se iTribunali di guerrafurono stabiliti a Genova nel 1849 ed a Palermo nel 1866, essi furono legali, poichè il potere esecutivo si trovava già investito deipieni poteriin forza delle cennate leggi speciali del 1848 e del 1866.

VIOLAZIONE DELLO STATUTO

Nè si obbietti, che quei Tribunali possono diventare legali di fronte a casi straordinarî e impreveduti, perocchè il Codice e la procedura penale hanno preveduto l’avvenimento di fatti che in modo straordinario compromettano l’ordine pubblico e li ha preveduti lo Statuto, il quale vietando alle autorità di ricorrere in questi casi a provvedimenti straordinarî, ha provveduto alla propria incolumità. Si può infatti immaginare, che alcuno pensi a creare Tribunali o Commissioni straordinarie—vietate dall’art. 71 dello Statuto—in tempi normali? (Impallomeni).

La storia dell’art. 6 dello stesso Statuto Albertino, corrobora poi pienamente tale corretta interpretazione. Questo articolo, che vieta al Re di sospendere l’osservanza delle leggi o dispensarne, fu copiato dall’art. 13 della Carta francese del 1830, e questo fu alla sua volta desunto dall’art. 14 della precedente Carta del 1814 ch’era così formulato: «Le roi fait les reglements et les ordonnances nècessaires pour l’execution des lois et la suretè de l’Etat.»

I partigiani dell’assolutismo spinsero Carlo X, con una falsa interpretazione di queste ultime parole, a pubblicare le ordinanze del 25 luglio 1830, che sospesero la libertà della stampa, modificarono la legge elettorale e sciolsero la Camera dei Deputati e provocaronopure la rivoluzione. Col trionfo della rivoluzione rivedendosi la Carta del 1814 nel 1830 furono soppresse le vaghe parole:Sureté de l’Etate aggiunte le altre:sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur execution, per impedire che rinascesse mai la pretesa di paralizzare con decreti le leggi dello Stato. (Pierantoni).

I pareri dei più eminenti giuristi—e basta ricordare tra questi il Mittermeyer—e degli scrittori politici, anche tra quelli non molto liberali, sono concordi in questa corretta interpretazione suiTribunali militarie sulla sottrazione dei cittadini ai loro giudici naturali, ma nel caso presente si hanno due giudizi alla cui autorità tutti si devono inchinare.

LA CORTE DEI CONTI

Uno dei supremi corpi dello Stato, infatti, laCorte dei Conti, da principio si rifiutò di registrare il decreto di proclamazione dello Stato di assedio in Sicilia; poi a sezioni unite lo registròcon riservacon questo scultorio motivato: «Considerato che il provvedimento eccezionale,com’è definito dallo stesso governo, determinato da ragione politica,esce dai confini della legge scritta, dalla quale non trae norma.»

Si poteva, forse, più esplicitamente di così, dichiarare che il decreto del 3 gennajo, con tutte le sue conseguenze—tra le quali la costituzione deiTribunali di guerra—è stato illegale?

L’ART. 337 BIS DEL CODICE PENALE MILITARE

Ma il governo stesso, implicitamente, ha fatto la stessa preziosa confessione; imperocchè esso, dando pienamente ragione agli scrittoriArangio Ruiz,A. Majorana,Vidari,Contuzzi,Brusa,Impallomeni,Pierantoniecc., che in questa occasione dolorosa sostennero non potersi applicare le disposizioni del Codicepenale militare che si riferiscono alloStato d’assedio guerresco, allostato di assedio politicoofittizio, sì è accorto della lacuna che esiste nelle nostre leggi—che lacuna non è, ma voluto silenzio a garenzia dei diritti dei cittadini consacrati dallo Statuto—e dopo compilato il nuovo codice penale militare mentre era sotto esame della Commissione del Senato, vi ha aggiunto l’articolo 337bis, che dice:Lo stato di guerra può essere anche dichiarato in caso d’insurrezione o d’imminente pericolo della pace pubblica. Ora se il potere esecutivo aveva già il diritto di equiparare lostato di assedio guerrescoa quellopolitico, qual bisogno aveva esso di presentare l’articolo aggiuntivo?

A proposito del quale articolo 337bis, il relatore sul nuovo Codice penale militare, Senatore Costa, osservò:

«Il dubbio che un comandante possa dichiarare lo stato di guerra non deve rimanere nel testo: se mai questa facoltà si volesse ottenere, è necessario escluderla.Èfacoltàsconfinata, che non è giustificata da alcun principio, che non è imposta da alcuna necessità. Èsconfinataepericolosa, perchè pone alla mercè di un comandante d’armi il potere di costituire un regime eccezionale e l’esercizio di un potere eminentemente politico, che al solo governo, sotto il peso della sua responsabilità politica, deve essere riconosciuto.»

Ammesso, dunque, che il nuovo Codice penale militare col suo articolo aggiuntivo, dichiaratosconfinante e pericolosoda un conservatore, partigiano del governo, e suo dipendente anche—perchè il senatore Costa è un alto funzionario dello Stato—venga approvato dal Parlamento e sanzionato dal Re, è certo ch’esso ancora non è legge e finchè ciò non sarà bisognava e bisogna rispettare il diritto vigente. (Brusa) Resta perciò provato che il Regio decreto col quale si proclamò lo Stato di assedio in Sicilia e gli atti consecutivi del Regio Commissario straordinario coi quali s’instituirono iTribunali di guerraassoggettando ad essi i civili, violano lo Statuto fondamentale del regno e le sue leggi. Nè valgono a dimostrare il contrario le miserevoli argomentazioni degli epigoni dell’on. Crispi, i quali contorcono la storia e la logica con la speranza di giustificarlo dalla grande accusa di avere violato la Costituzione.

LA COSTITUZIONE NON ESISTE PIÙ

Ora uno dei più eminenti scrittori di diritto costituzionale, il monarchico e dinastico prof. Casanova, nota: «un governo costituzionale cessa di esistere tostochè più non esiste la Costituzione: essa non esiste tosto che fu violata. Il governo che la viola lacera il proprio titolo a governare: da questo istante può ben sussistere in virtù della forza, non già in virtù della Costituzione.»

La più mite e legale illazione di questo canone rettissimo di diritto costituzionale la trassero gli on. Prampolini, Badaloni, Ferri, Agnini e Berenini i quali—più rispettosi delle leggi che coloro i quali se ne dicono i custodi—proposero alla Camera dei Deputati di porre in istato di accusa il ministero presieduto dall’on. Crispi, che aveva violato la Costituzione. E in istato di accusa fu messo in Francia nel 1830 il ministero Polignac per avere violato colle ordinanze di luglio la Carta del 1814.

Ma là la rivoluzione era trionfante e in Italia lavittoria era, incontrastata, del potere esecutivo; la Camera dei deputati, quindi, ghignò sul viso ai socialisti che invocarono il rispetto delle leggi e dello Statuto, e s’inchinò reverente dinanzi alla forza trionfante!

Se iTribunali di guerraerano illegali nella loro origine, la loro istituzione, guardata da un elevato punto di vista, doveva considerarsi come impolitica, nè da essi poteva emanare equanimità di giudicati.

I MILITARI GIUDICI E PARTE

Invero i militari, di fronte ai cittadini che hanno vinto e domato nelle dissensioni civili, non possono essere imparziali, poichè per quanto essi siano leali, per quanto la compagine dell’esercito sia nazionale, è umano che nelle lotte si destino risentimenti e che nel cuore di coloro che si sentirono offesi e rimasero vincitori alberghi il desiderio della vendetta per quanto attenuato e represso da un alto senso del dovere. Di più i militari rappresentano il potere esecutivo contro il quale si levano i ribelli; essi, quindi, sono giudici e parte direttamente interessata nello stesso tempo.

IL CASO DEL MARESCIALLO NEY

Quest’ordine di considerazioni non è teorico ma ebbe altrove la sua esplicazione pratica e ne venne riconosciuta la giustezza. Ben a ragione il senatore A. Pierantoni ha ricordato che la quistione non è nuova nella storia delle guerre civili e che il caso del maresciallo Ney avrebbe dovuto servire di esempio e di ammaestramento.

«Quando Napoleone dall’isola d’Elba sbarcò nel golfo di Iuan ai 5 marzo 1815, per riprendere l’impero della Francia, il maresciallo Ney fu scelto dal re Luigi XVIII per tagliare la via della capitale all’insensatoperturbatore della pubblica quiete.»

Ney,impotente a trattenere le onde del mare, tornò alla causa di Napoleone.

«Dopo la battaglia di Waterloo e la seconda abdicazione di Napoleone, Luigi XVIII volledeferire ai consigli di guerra i colpevoli di aver tradito il re prima del 23 marzo, e di avere attaccata la Francia e il suo governo a mano armata. Con ordinanza del 24 luglio mandò Ney, Cambronne ed altri ai giudici militari. Il maresciallo fu difeso da Berryer, padre, che sostenne l’incompetenza del Consiglio di guerra. Queste furono le ragioni sostenute: il giudizio su preteso crimine di Stato non essere domandato ad un Consiglio di guerra. Il sovrano, capo dell’esercito, si osservò, non potevapronunziare in causa propria, per giudizio dei suoi ufficiali. L’articolo 33 della Costituzione affidava alla Camera dei Pari la procedura per i crimini di alto tradimento. Gli articoli 62 e 63 vietavano di sottrarre un prevenuto ai suoi giudici naturali. Il re per un altro articolo del Patto costituzionale stretto con la nazione aveva renunziata la potestà di creare tribunali straordinari. Il Consiglio di guerra si dichiarò incompetente con la maggioranza di cinque voti contro due. Il maresciallo fu giudicato e condannato dalla Camera dei Pari.»

VAE VICTIS

Ma questi timori si sono mostrati vani e infondati nel caso disgraziato, che esaminiamo? Questo sarebbe stato certamente l’ardente desiderio di ogni italiano; ma pur troppo i fatti corrisposero alle sinistre previsioni e il Brusa, temperatissimo uomo e alieno dalle lotte politiche, è stato costretto di fronte alle sentenze deiTribunali di guerraad esclamare:À la guerre comme à la guerre!e: «odio o vendettaentrano soltanto in iscena quando alTe Deum laudamussi mesce ilVae victis.»

L’ordinevenne ristabilito in Sicilia e i vincitori poterono ringraziare Iddio; l’odio e la vendetta hanno fatto il resto a danno dei vinti!

Dopo la quistione della legalità e della presunta ingiustizia dei giudizi deiTribunali di guerra, quella della retroattività della loro competenza è la più importante. E su questo terreno non solo furono violate le leggi e i principî più inconcussi del diritto, ma si riuscì anche alle più manifeste contraddizioni nelle dichiarazioni e negli atti dei Regi Commissarî straordinarî in Sicilia e in Lunigiana.

In ordine a queste contraddizioni sta che il generale Morra di Lavriano negli editti dell’8 e del 20 gennaio 1894—coi quali veniva istituita la giurisdizione straordinaria deiTribunali di guerrain Sicilia—disse: «sarannodeferiti al giudizio delTribunale di guerraecc. ecc.»; dunque previde reati che nel futuro dovevano essere deferiti al Tribunale di guerra, non reati dei quali il Tribunale avesse l’obbligo di prender cognizione al momento della promulgazione dell’editto. (Impallomeni). Più esplicito era stato il generale Heusch in Lunigiana. In seguito al decreto del 17 gennaio, che istituiva la giustizia marziale vi fu la circolare del 20 che ad essa attribuiva la competenza pei reati commessi dopo la proclamazione dello Stato di assedio. Ma il Tribunale penale di Massa e Carrara dichiara la propria incompetenza nella causa Molinari e il 25 lo stesso generale Heusch con altra circolare annulla quella del 20 e proclama laretroattività! IlGenerale Morra di Lavriano, più furbo, non constatò la propria contraddizione, ma non vi sfuggì.

CONTRADDIZIONI STRIDENTI

Che cosa pensare di queste contraddizioni stridenti? «Legge e stabilità o identità di pensiero legislativo sono termini, che si richiamano a vicenda indissolubilmente. Volere e disvolere a un tempo, cioè a distanza di solicinquegiorni, sarà consentito, e richiesto forse, nell’ordineinternodegli ufficî amministrativi, e le circolariinternecosì talora fanno. Ma la maggiore offesa, che possa recarsi ad unlegislatore—e lo erano i due Regi Commissarî straordinarî di Sicilia e di Lunigiana—sarebbe proprio quella di ritenerlo capace di fare egli pure altrettanto, e segnatamente di prevalersi di semplicicircolari, cioè di atti inefficaci, per determinare, se già non fossero determinati, o per alterare poi, rapporti giuridici, precisamente affine di determinarli o di alterarli.»

«Sarebbe poiassurdoebarbaro, perchè niente vi ha di più contradittorio in sè e contrario alle norme di giustizia, che l’apprestare agli abitanti le garenzie maggiori dalle sorprese terribili di una repressione straordinaria ed eccezionale durante il tempo più calamitoso della guerra vera, per riservarne di minori ed insufficienti durante quello di un semplice così detto stato d’assedio politico fittizio: vale a dire quando appunto la coesistenza dei rapporti generali del tempo di pace, tuttora rimasti, rende sopratutto necessario avvertire bene che si applicheranno, e in quale misura, anche norme eccezionali proprie solo dello stato di guerra.» Così il prof. Brusa.

LA RETROATTIVITÀ

A parte questa contraddizione tra gli atti e ledichiarazioni dei Regî Commissarî straordinarî, resta pur sempre che laretroattivitàè violatrice delle nostre leggi e dei principî del nostro diritto. L’articolo 2º delle disposizioni generali premesse al Codice civile consacra il canone supremo della irretroattività delle leggi; ed in proposito giova ricordare che nella discussione della Commissione generale per la revisione dei Codici nel 1865 si fece cancellare un inciso che c’era nel progetto presentato dal Ministero in cui si accennava al caso in cui la si potesse ammettere quando lalegge così espressamente disponga.

Il senatore De Foresta ritenne indecoroso per l’Italia che una sua legge potesse ammettere la retroattività; e l’on. Bonacci aggiunse che «sarebbe sconveniente e quasi scandaloso il ricordare tale eccezione nel nuovo Codice italiano, perchè si potrebbero così ridestare le tristissime memorie dei caduti governi della penisola, cheviolavano tante volte per mire politicheil sacrosanto principio della non retroattività delle leggi.»

Adesso, i governi caduti, on. Bonacci, sono stati riabilitati dal governo italiano che il principio ha impunemente violato precisamente permire politiche, a malgrado che per pudore, trent’anni or sono, i nostri giureconsulti non abbiano voluto ammettere nemmeno la possibilità che ciò si potesse fare anche in forza di una legge!

QUEL CHE DICONO GLI EPIGONI

Non si danno per vinti i tristi difensori dell’arbitrio sfrenato e della prepotenza militaresca, e facendosi forti anche del parere del Carrara,—che pur si sa quanto avversasse la ingerenza del potere politico nelle cose della giustizia—e di altrieminenti giureconsulti, non esitano a dire che il principio della non retroattività delle leggi non è applicabile alla procedura e alla competenza «a quelle leggi cioè, che stabiliscono le forme dei giudizî e la ripartizione della giurisdizione tra i varî magistrati in quanto questa ripartizione ha tratto colle forme del giudizio.» (Muratori e Giannini). Ma la giustificazione cade quando si riflette, che questa limitata retroattività nella procedura e nella competenza si può invocare ed è stata invocata quando ad una giurisdizione ordinaria si è sostituita un’altra giurisdizione ordinaria e non quando se ne sostituisce una straordinaria ed eccezionale, poichè precisamente in questo caso intervengono le ragioni accennate, che a guarentigia vietano l’impero retroattivo della legge, per la necessità che la nuova legge sia posta al disopra di ogni sospetto dimire politiche retrospettive.

E la retroattività anche in questi casi è da respingersi, perchè oltre che gli accusati si trovano dinanzi a giudici non legittimi e contro di loro prevenuti ed animati del sentimento della vendetta, essi pel fatto di vedersi sottoposti ad una giurisdizione straordinaria vengono già privati di importanti garanzie di cui avrebbero goduto colla giurisdizione ordinaria. «Difatti, mentre coloro, che sono accusati in Corte d’assise sono stati prima giudicati in Sezione d’accusa, ed hanno quindi potuto presso la medesima difendersi, gli accusati in Tribunale di Guerra non hanno potuto fruire di questo vantaggio. In secondo luogo il loro diritto di difesa presso i Tribunali di Guerra è stato in fatto limitato, benchè per falsa applicazione dilegge, perciò che non è stato loro riconosciuto il diritto di scegliersi un difensore civile. E un terzo motivo di disfavore verrebbe da ciò che il diritto di ricorrere in Cassazione sarebbe limitato ai vizî d’incompetenza e di eccesso di potere.» (Impallomeni).

ASSASSINIO PER PROCURA

Laonde saviamente il citato prof. Casanova a proposito della nonretroattività delle leggiin materia di competenza sancita dallo Statuto aggiunge che «anche il concorso ditutti i poteri dello Statonon potrebbe sottrarre un cittadino ai giudici che le leggi esistenti gli accordano, e tramandarlo innanzi ad un tribunale straordinario,creato dopo che avvenne il fatto per cui si vuole procedere... La violazione delle forme prescritte, ordinata dai mandatarî del popolo non è più legittima dellinciaggio.È un assassinio per procura.»

Per tali motivi molti codici penali stranieri—il bavarese e l’austriaco tra gli altri—esplicitamente escludono la retroattività nel caso di costituzione di un Tribunale straordinario, in conformità del parere di eminenti giureconsulti (Kleinschrod, Zachariae, Berner, Odilon Barrot, Glaser ecc.) e di sentenze dei Tribunali e della Cassazione di Francia.

Nulla di più vergognoso alla nuova Italia di ciò che, violando, hanno voluto operare i suoi governanti in questa occasione.

Il prof. Brusa con profonda amarezza rileva che l’Austria, nelle sue repressioni dei moti nazionali del Lombardo-Veneto—moti che dovevano essereliberali—non applicò mai il giudizio statario ai fatti anteriori alla sua proclamazione. L’Austria maestra di libertà e di rispetto delle leggi all’Italia di G.Mazzini e di G. Garibaldi: ecco una cosa, che parrebbe assolutamente impossibile se non fosse vera!

L’ITALIA AL DISOTTO DELL’AUSTRIA

Oh che fremiti di vergogna voi avreste, poveri grandi martiri, che deste il sangue e consacraste la vita alla patria Italiana per vederla, o appena sperarla, libera dallo straniero! quali mai impeti d’ira i vostri, se poteste sapere quanto la terza Italia, che dicono libera, è al di sotto dell’abborrito impero Austriaco per tutto quello che risguarda le disposizioni e le forme del giudizio statario!

Per tutti gli infiniti vostri sacrifici voi vi sentireste traditi.

Non ultima delle enormità dei processi che si perpetrarono dinanzi aiTribunali di guerrafu la negata difesa civile agli imputati. ITribunali di guerracon interpretazione grettamente farisaica del Codice penale militare respinsero in tutti i casi la istanza degli imputati per la libera scelta di un difensore tra gli avvocati esercenti: poggiando le loro decisioni sull’articolo 544 di detto Codice che consente all’imputato dipoterescegliere il difensore fra gli uffiziali presenti, che non abbiano un grado maggiore a quello di capitano.

Si lasci da parte il fatto che viene diminuita sostanzialmente la difesa che i nostri Codici vogliono affidata apersona capace—e i militari, per quanto valorosi in guerra e competenti nella loro arte, non potranno mai dirsipersone capacinelle quistioni di diritto e nello esercizio della avvocatura—ma colla interpretazione data col citato articolo si è violato lo spirito e la lettera della legge.

Il legislatore ha disposto e statuito in vista della guerra, e si comprende che mentre l’esercito è incampagna non è possibile rispettare tutte le forme procedurali e che molte volte, perciò, tutto è rimesso alle circostanze del momento; per questo motivo non nel solo articolo 544 si adoperano frasi, che indicano la intenzione che si faccia il possibile (l’imputatopotràscegliere il suo difensore fra gli uffiziali presenti ecc.), ma anche nell’art. 545 vien detto che gli uffiziali istruttori, l’avvocato fiscale ed il segretariopotrannoscegliersi fra i militari, secondo le circostanze. La chiarissima intenzione del legislatore, infine, emerge, dall’art. 551 dello stesso Codice penale militare, che stabilisce: «Innanzi i tribunali militari,in tempo di guerra, si osserveranno,per quanto sarà possibile, le regole di procedura stabilite pel tempo di pace...» E in tempo di pace gl’imputati innanzi i Tribunali militari hanno il diritto di scegliersi il difensore tra gli avvocati esercenti.

Si vorrà forse dire che lecircostanzeerano tali che non resero possibile il rispetto delle procedure stabilite in tempo di pace?

NEGATA LIBERTÀ DI DIFESA

Infatti,... i più valorosi avvocati della Sicilia e d’Italia si erano offerti a costituire il collegio della difesa. È facile che anche appunto per questo si volle essere esclusivamente brutali nello arbitrio, menomando il diritto di difesa agli imputati politici. Onde, bene e a proposito il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Palermo, protestò energicamente—a proposta dell’avv. Vittorio Palmeri—contro l’iniqua decisione del Tribunale di guerra.

I PARAGONI

Ed anche su questo riguardo ricorrono alla mente i paragoni che suggeriscono assai malinconiche riflessioni. Gli eroici difensori di Casa Ajani nel 1867in Roma—governando il Papa sotto la protezione dell’esercito imperiale francese—ebbero concessi gli avvocati civili per la difesa; e pure la tirannide borbonica rispettò in Napoli e Sicilia questo sacrosanto diritto della difesa al 1821, al 1831, al 1850, al 1858, al 1860, nel processo di Nicolò Garzilli, in quello contro Poerio, Settembrini ecc., nell’altro delletredici vittime, sempre! L’accusa di aver negata la difesa civile agl’imputati di reato politico, mossa da Gladstone nelle famose lettere in cui chiamònegazione di Dioil governo Borbonico, parve a quest’ultimo tanto disonorante, osserva l’Impallomeni, che esso fece pubblicare una memoria dove in risposta al grande statista inglese si mostrava che l’accusa non era fondata e si concludeva: «Con fatti così bugiardi no, non poteasi mai preoccupare la pubblica opinione, e menospargere la credenza che pessimamente nelle due Sicilie si amministri la giustizia.»

Ma dunque? Eh! dunque,—ciò che non fece il vituperato governo borbonico venne consumato dal governoliberatoreerestauratore, che ebbe, però, rispetto della legge pei briganti del napoletano; ai quali si ebbe premura di accordare la difesa civile, negata ora, ai socialisti di Sicilia e della Lunigiana...

Sulle mostruose conseguenze pratiche di questa violazione del diritto di difesa non occorre insistere, basta accennare soltanto che spesse volte i Presidenti dei Tribunali di guerra imposerosilenzioocomandaronodi non insistere agli ufficiali difensori; i quali in omaggio alla disciplina militare dovettero sottomettersi ed ubbidire!

I MILITARI DIFENSORI

I militari adibiti nei vari processi mostrarono attitudini oratorie, ebbero un contegno superiore ad ogni elogio, mostrarono intelligenza non comune ed altrettanto coraggio. Essi difesero gli accusati a loro affidati con tutto l’affetto possibile; e tra tutti maggiormente si distinse un capitano di artiglieria simpatico e calvo—Francesco Piccoli. A tutti va una parola di lode e di gratitudine, viva e sincera.

Il fatto, considerato poi dal punto vista degli interessi di casta e del governo, fu grave errore politico, poichè non riuscì ad altro, che a fare penetrare il socialismo nelle fila della più balda ed intelligente ufficialità dell’esercito.

Mentre si manomettevano Statuto e codici, pur di sottrarre gl’imputati di reati politici ai loro giudici naturali ed ottenere la loro sicura e draconiana condanna non si osservavano altre regole essenziali di procedura nei processi e si riusciva ad un vero caos sotto un altro riguardo, sebbene non a danno degli accusati.

Perocchè in tutti i processi politici svoltosi innanzi i Tribunali di guerra della Sicilia «la giurisdizione loro non fu provocata dell’autorità competente; 1º perchè per gli articoli 552-556 del Codice penale militare per l’Esercitol’ordine di procederedoveva emanare—e non emanò—dall’autorità militare superiore presso cui esiste il Tribunale; 2º perchè per l’articolo 544 l’atto di accusa doveva essere formulato dall’avvocato fiscale militare e si fece invece consistere nella ordinanza delle Camere di Consiglio, con cui queste dichiaravano la incompetenza del magistrato ordinario, cioè la propria.»

PROCESSO E NON PROCEDIMENTO

«Vi fu dunque unprocessoma non unprocedimentopenalenon essendo stata l’azione penale promossa dall’autorità militare competente; vi fu un’accusa, ma non unatto di accusaessendovi state in suo luogo l’ordinanza delle Camere di Consiglio. Chi dunque provocò la giurisdizione dei Tribunali militari di guerra? Nessuno, perchè l’autorità incompetente non ha che l’ufficio di dichiarare la propria incompetenza!»

«Come si riparò a tutte queste irregolarità mostruose; come si rispose alla loro denunzia? allegando la circolare del 16 Febbrajo 1894 emessa dal Generale Morra di Lavriano con cui ordinavasi che l’istruttoria doveva farsi dall’autorità ordinaria, l’autorità militare dovesse intervenire solamente per giudicare.» (Impallomeni).[62]

Ed ecco fornita la prova che nell’anno di grazia 1894 quando è presidente del Consiglio Francesco Crispi, la circolare di un soldato può derogare alla legge e mutare le forme dei procedimenti!

Si è visto sinora che con la creazione deiTribunali di guerrain Sicilia, si violarono i Codici e lo Statuto, specialmente per la giurisdizione loro assegnatasui non militari implicati nei moti sociali del 1893 e del 1891; per la retroattività accordata; per la negata difesa di persone capaci, cioè di avvocati esercenti; e per le altre irregolarità dianzi ricordate. Quali che siano stati i vizî capitali della istituzione deiTribunali di guerrae nella istruzione dei processi, si sarebbe forse riusciti a farli dimenticare quando le sentenze fossero state tali, da potere essere ritenute conformi alle risultanze dei processi—comunque istruiti—e perciò eque.

L’OPERA DEI TRIBUNALI DI GUERRA

Disgraziatamente vedendo all’opera questiTribunalie questi giudici eccezionali—che giudicarono nella causa propria—si è costretti a riconoscere che la loro funzione fu altrettanto deplorevole quanto la loro origine e che gli atti corrisposero al sospetto che si ebbe sin da principio sulla parzialità dei giudici.

Il giudizio è severo, ma rigidamente esatto quale emerge dallo esame della condizione e moralità degli accusatori e dei testimoni e della natura ed origine delle pretese prove di accusa e della enormità delle sentenze e dei criteri ai quali furono ispirate e della riconosciuta innocenza di alcuni condannati.

Accusatori, testimoni ed accusati.—Da una circolare del Generale Morra di Lavriano da accenni e telegrammi dell’on. Crispi, da lettere e telegrammi dei Prefetti e sotto-prefetti nei momenti del pericolo e quando in Sicilia non c’erano ancora truppe a sufficienza, oltre che da quanto sin’ora è stato esposto sullecausedei moti di Sicilia, emerge luminosamente, che in questi ebbero parte grandissima le ire e gli odî dei partiti locali, gli antagonismi e le lotteamministrative: la partigiana, dissennata e iniqua amministrazione dei municipî, infeudati da anni a consorterie locali, che ne usarono ed abusarono in tutti i modi sotto l’egida di Prefetti e deputati: le prepotenze delle combriccole locali, che, come scrisse l’on. Pantano, appestano l’aria delle città dell’isola nella stessa guisa che la malaria appesta le sue campagne; il desiderio ardente nei vinti di liberarsi dal giogo ed anche di vendicarsi sugli avversari.

Data questa genesi dei moti che dettero luogo ai reati che si dovevano punire, nella istruzione dei processi, se volevansi evitare iniquità, sfogo di passioni ignobili e vendette atroci dovevasi diffidare delle testimonianze di coloro ch’erano direttamente in causa e che nemmeno osavano nascondere o attenuare la loro posizione di nemici personali, anzicchè di avversarî politici degli accusati. Questa diffidenza costituiva una indicazione precisa e per la polizia giudiziaria—che raccoglieva gl’indizî e le prove contro gli accusati e procedeva agli arresti dei presunti rei—e per la magistratura che doveva convalidare gli arresti e istruire i processi.

SI SOVVERTE OGNI CRITERIO D’ISTRUTTORIA

Invece si procedette al rovescio e sovvertendo tutti i criterî istruttorî, che prevalgono nei processi ordinari, si confidò esclusivamente nei partiti locali al potere e nei loro dipendenti diretti. Lo appartenere, anzi, ad un partito avverso a quello dominante costituiva già una presunzione di colpa: e questo criterio mostruoso venne nettamente formulato dal generale Morra di Lavriano in un discorso col compianto on. Cuccia e ridotto al seguente sillogisma: «poichè l’oggetto dei tumulti e delle sedizioni sono stati i municipî, non possono colpirsigli uomini delle maggioranze imperanti, perchè queste non avrebbero aggredito sè stesse: epperò devono cercarsi gli autori dei fatti deplorati fra quelli delle minoranze».

UN PENSIERO PEREGRINO DEL COMMISSARIO

Se così pensava il Regio Commissario straordinario, conformemente agivano le autorità subordinate. Perciò in un paese della provincia di Trapani si volevano arrestare i 250 firmatarî di una petizione inoltrata nell’estate del 1893 contro la locale amministrazione municipale; in un altro della provincia di Girgenti si arrestano molti socî delFascioperchè essi erano notoriamente avversarî dell’amministrazione comunale; a Gibellina si arrestano e si processano i Di Lorenzo perchè nella dimostrazione contro il Sindaco erano stati acclamati; a Valguarnera si volevano processare i principali o più temuti avversarî del sindaco e molti se ne arrestano e processano non ostante la rara e vigorosa ed onesta resistenza del pretore e del delegato; nel processo di Misilmeri si vedono figurare 25 accusati tutti del partito della minoranza; e nel partito della minoranza oppositrice si vanno a cercare gli accusati dei processi di Belmonte Mezzagno, di Partinico, di Castelvetrano, ecc. ecc. Si fa di più: in molti piccoli paesi il sindaco funziona da delegato di pubblica sicurezza ed è lui a dare le indicazioni e ad ordinare gli arresti per le dimostrazioni avvenute contro l’amministrazione da lui stesso presieduta! Scandali simili io credo che mai in alcun paese del mondo si siano verificati; essi sono stati tali da far desiderare il ritorno ai tempi barbari della giustizia privata.

I MISERABILI POSSONO VENDICARSI

Ogni miserabile, perciò, che volle sfogare i suoipersonali rancori si comprende che ebbe un mezzo facilissimo per raggiungere l’intento: asservire sè al partito dominante ed indicare la vittima come uno dei dimostranti di un dato paese in un dato giorno. Così a Marineo una onesta donna, certa Lombardo, viene denunziata da una guardia daziaria che aveva tentato disonorarla mentre il marito era in campagna; e dietro la sola testimonianza di un siffatto arnese che voleva vendicarsi del rifiuto, la sventurata viene condannata a 13 anni di prigione dal Tribunale di Guerra di Palermo!

I sindaci per vendicarsi dei ribelli non hanno alcun ritegno nel contraddirsi sfacciatamente; e innanzi al Tribunale di Guerra di Caltanissetta pei fatti di Pietraperzia,—non ostante l’opposizione della difesa—si leggono i certificati di moralità rilasciati dal sindaco—parte direttamente e indirettamente lesa—non conformi alle sue deposizioni, sugli stessi individui.

Innanzi al Tribunale di guerra di Palermo alcuni dei detenuti accusati dalle autorità locali come autori dei tumulti, perchè avversarî dell’amministrazione municipale, provano a luce meridiana l’alibi; e riesce anche a liberarsi dall’accusa l’avv. Girolamo Sparti, dimostrando ch’egli era una vittima innocentissima degli avversarî antichi, che avevano in mano il municipio.

E altri altrove fecero di peggio.

Dissi che spesso gli accusatori non nascosero affatto il proprio livore, nè l’odio contro gli accusati; non lo diminuì per esempio di una linea il Cav. Saporito, sindaco di Castelvetrano contro il Cav. Vivona, antico e notissimo suo avversario, il Saporito nondepose, ma pronunziò contro il prigioniero una requisitoria colla quale tal volta riuscì ad indispettire anche il Presidente del Tribunale di guerra...


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