Chapter 30

823.La protesta francescana è riportata da Niccolò (Baluze-Mansi, III, 213-221). Il frate Bonagrazia che la distese è quello stesso, come nota il Riezler (op. cit., pag. 69), che scrisse contro Ubertino da Casale un opuscolo riportato dal Baluze (ediz.Mansi, II, 270). IlMarcour(op. cit., pag. 39) dubita di questa identificazione, forse indotto dalla data che il Raynald assegna a questo scritto, vale a dire il 1325. Sarebbe stato infatti molto strano che dell'inchiesta contro Ubertino fosse incaricato dalla Curia chi un anno prima era stato messo in carcere per avere protestato contro il Papa. Ma io dubiterei piuttosto della data, non dell'identificazione, che va d'accordo colle notizie del Wadding, secondo le quali il Bonagrazia era così nemico degli spirituali, che al dire dellaCronaca delle Tribolazionie del Wadding (VI, 317) dopo la dichiarazione di Clemente V in favore dell'uso povero fu bandito dalla Curia. E morto Clemente tornò a perseguitarli, e per opera sua morì in prigione un fra Bernardo delli Consi, compagno dei quattro bruciati in Marsiglia (Wadding, VI, 321). Questo altro fatto avrebbe potuto addurre il Preger per mostrare come i più fieri nemici degli spirituali ora facessero causa comune con loro contro il papa Giovanni XXII.824.Le due bolle sono riportate da Niccolò Minorita, la prima da pag. 211ba 213a, la seconda da pag. 221 a 224a. Nelle decretali è riportata naturalmente la seconda, che fu la definitiva.825.Extrav., tit.XIV, cap.IV:Cum inter nonnullos.... assertionem hujusmodi pertinacem, cum scripturae sacrae, quae in plurisque locis ipsos nonnulla habuisse asserit .... erroneam fore censendam et hereticam de fratrum nostrorum consilio hoc perpetuo declaramus edicto.826.La protesta di Ludovico si trova nel Baluze (Vitae pap. Aven., II, 478-512) e nella Cronaca di Niccolò Minorita (Baluze-Mansi, 224b-232b). Il Müller (Der Kampf, I, 357-58) le assegna la data del 22 maggio 1324. Nella protesta di Norimberga del 18 dicembre 1323 Ludovico accusava il Papa di aver menomata l'autorità dei vescovi per favorire i minoriti, contro i quali da tutte parti si levavano giuste lagnanze (Müller, op. cit., I, 70); nella protesta di Sachsenhäusen invece l'accusava di perseguitare i minoriti col distruggere la legge della povertà, fondamento del loro ordine. Tra le due proteste però non corre, secondo il Preger (Ueber die Anfange, pag. 43), la contradizione che vi scopre il Marcour (op. cit., pag. 32); perchè nella prima protesta si difende la causa dei vescovi contro i minoriti conventuali, e nella seconda la causa dei frati spirituali, che in Spira s'erano messi dalla parte del vescovo, e non meno di lui si opponevano alle pretensioni ed agli abusi dei conventuali. Il più attivo fra codesti spirituali era frate Francesco di Lutra, a cui secondo il Preger si deve la parte della protesta di Sachsenhäusen, che riguarda le quistioni minoritiche. Non si potrebbe pensare ad Ubertino di Casale, come sospetta il Riezler (Die litt. Widersacher, pag. 73), perchè, come ha notato il Müller, Ubertino non lasciò Avignone prima del 1325. Nè tampoco al provinciale tedesco Enrico di Thalheim, come credono il Marcour (Der Antheil, pag. 35) e lo stesso Müller (Der Kampf, I, 24), perchè nella bolla del 10 gennaio 1831 il Papa non lo rimprovera di veruna partecipazione alla protesta di Sachsenhäusen.827.Extrav., tit.XIV, cap.V. Il Müller, op. cit., pag. 96, giustamente riproduce il giudizio del Wadding, al quale il Papa apparisce in questa bolla scholasticorum potius more disputans quam pontificia auctoritate decernens.828.Nella lettera papale, riportata da Niccolò Minorita (Baluze, pag. 237;Zambrini, pag. 95) non pure Michele da Cesena è chiamato diletto figlio, ma in una forma mitissima si accenna alle quistioni del giorno: Cum propter aliqua negotia tuum Ordinem contingentia, tua fit nobis praesentia opportuna ecc.829.Lo stesso fra Michele nella sua protesta del 13 aprile 1328 (Baluze, 328) racconta che il Papa l'ebbe per iscusato, et quod non fuerat suae intentionis nec volebat quod supra posse laborem in veniendo ad eum.830.Niccolò Minorita, inBaluze, pag. 237;Zambrini, pag. 99: «Disse il detto Papa Giovanni a esso general ministro, riprendendolo intra molte altre cose, che egli era stolto, temerario, capitoso, tiranno e favoreggiatore d'eretici, e che egli era serpente nutricato nel seno da essa Chiesa. E spezialmente lo riprese d'alcuna lettera del capitolo generale fatta a Perugia, che pendendo la quistione nella Corte di Roma egli avea presunto di determinarla nel capitolo generale».831.Niccolò Minorita, inBaluze, pag. 243;Zambrini, pag. 105. «Da poi che il predetto frate Michele, general ministro, udì che Papa Giovanni pronunziava per eretica la lettera del capitolo generale .... resistendogli nella faccia affermò lo detto papa Giovanni essere eretico .... et a modo dei santi padri, i quali si partirono dall'ubbidienza dei sommi pontefici, et eziandio perchè egli correva pericolo di morte .... a dìXXIVdi Maggio del detto annoMCCCXXVIIIsi partì dalla ubbidienza e dalla corte del predetto papa Giovanni».832.Niccolò Minorita(inBaluze, pag. 243a-b) dopo aver raccontato dell'elezione del frate di Corbara, cerca di giustificare con citazioni canoniche la misura audace di Ludovico, intorno alla quale a nonnullis fuit haesitatum hactenus, et adhuc haesitatum. Tutto il passo dadeinde praefatussinoad brachium seculareè saltato nella traduzione italiana.833.La sentenza fu pubblicata due volte, la prima a Roma il 18 aprile, e la seconda il 12 dicembre 1328 a Pisa. La prima edizione si trova nelBaluzeVitaeII, 512, ed in Niccolò Minorita (Baluze-Mansi, III, 240). Il Müller nella citata operaDer Kampf, I, 187, a ragione rileva che nella prima edizione solo di sfuggita si accenna al domma della povertà, che formava uno dei punti capitali della protesta di Sachsenhäusen, e ne inferisce che in Roma ai minoriti era sottentrato un altro consigliere, molto più radicale e che delle quistioni fratesche non facea gran conto, Marsilio da Padova. Nella seconda edizione invece (Baluze-Mansi, 310a-314a), che sebbene riporti l'antica data del 18 aprile, è del tutto una redazione nuova, tornano ad occupare il primo posto le quistioni minoritiche. Il che mostra che l'ispiratore in luogo di Marsilio fu ora Michele da Cesena, come ha dimostrato il Müller, op. cit., p. 214 e 372. Il passo di Niccolò (Baluze, pag. 243a), che si riferisce alla doppia redazione, non è riconoscibile nella traduzione italiana (Zambrini, pag. 104-105).834.La sentenza del papa inserita in Niccolò Minorita (Baluze, pag. 243;Zambrini, pag. 106) porta la data: AvinionisVIIIIdus Junii Pontificatus nostri annoXII(6 Giugno 1328). Riproduco questo passo: Ipse Michael .... associatis sibi quibusdam suae iniquitatis complicibus, inter quos erant duo nequam viri, videlicet Bonagratia de ordine praedicto .... et quidam Anglicus vocatus Guillelmus Ockam ordinis praedicti, contra quem ratione multarum opinionum erronearum, et haereticalium, quas ipse scripserat et dogmatizaverat, pendebat in eadem Curia inquisitio auctoritate nostra diu jam incepta .... ad portum supradictum deveniens .... galeam supradictam conscendit.835.La lettera indirizzata universis ministris, Custodibus, Guardianis et eorum vicariis porta la data: nona die Julii a. d.MCCCXXVIII. (Niccolò, inBaluze, pag. 244-46;Zambrini, pag. 107).836.Delle due proteste, la prima più diffusa (in majori forma) si suppone già fatta in Avignone nel mese di aprile in presenza di frate Guidone, notajo pubblico di detto ordine, e rinnovata poi in Pisa in domo fratrum minorum anno praedicto a nativitate Domini 1328, IndictioneXI, 14 Kalendas octobris, praesentibus testibus vocatis .... et infrascriptis notariis pubblicis. La riporta Niccolò inBaluze, pag. 246-303.Zambrini, pag. 110. Questa protesta è una confutazione delle tre decretaliad Conditorem(pag. 246-75),Cum inter(pag. 275-86),Et quia quorundam(pag. 287 e segg.) .... tres constitutiones haereticales .... vitae et doctrinae evangelicae et apostolicae et S. R. Ecclesiae et SS. PP. eam sequentium, statutis multipliciter adversantes, quae tanquam fumus teter et horridus e puteo abissali, et ab eo, qui pater est mendacii et schismatis, prorumpentes, veritatis et doctrinae solem evangelicae obnubilant et obscurant. La seconda protesta (appellatio in forma minori,Baluze, pag. 303-310) ha la stessa data della precedente; anno supradicto decimo (leggi vigesimo) octavo mensis septembris. (Zambrini, pag. 112). Il Müller (op. cit., I, 211) crede che codesta protesta sia stata redatta tardi, per esser letta nell'assemblea tenuta dall'Imperatore nel 13 dicembre (Villani, 10, 111). In questa seconda protesta sono notevoli i seguenti passi, che mancano nella prima (pag. 310): licet frater Bonagratia .... et subsequenter serenissimus Dominus Ludovicus Romanorum rex appellaverit legitime .... tamen dictus Joannes noluit corrigi, nec permisit quod Concilium generale congregaretur super praedictis .... Ex quibus patet dictum dominum Joannem fuisse et esse pertinacem et notorium et manifestum haereticum. Et quod secundum jura, ex quo Papa in haeresim lapsus est, ipso jure et facto est omni dignitate ecclesiastica, potestate, authoritate et jurisdictione privatus .... nec obviat illa regula per parem non potest solvere vel ligare, quia Papa haereticus minor est quocumque Catholico.837.La data di codesta costituzione è del 16 novembre 1329 (Baluze-Mansi, pag. 323-341). La traduzione italiana dellaCronacanel capitolo, di cui lo Zambrini (pag. 116) pubblica solo l'intestazione, dopo aver riportato il principio della costituzione sino alle parolein rebus usu consumtilibusaggiunge: «Et così seguita di parte in parte replicando le aleghationi di frate Michele generale isforzandosi d'impugnarle per confermare le sue agiungniendo tanti errori sopra errori, che una confusione pestifera pazza e bestiale (sic). Perchè sarebbe troppo lungo e tedioso volgarizzare tucte sue costituzioni et heresie, e le opposite appelationi et alleghationi facte pro e contra, si pone in questa astrazioncella (sic) della chronica il principio e il fine delle cose più notabili, volgarizzandone alcune, che si possono dimostrare con più brevità e convenevole chiarezza ai non litterati divoti ricercatori, i quali avuta la introductione d'essa verità con meno fatica potranno investigare la plenitudine sua dalli licterati intendenti et ammaestrati nella sacra scriptura». (Codice Magliabechiano XXXIV, 76, carte 63recto e verso).838.La cronaca del Minorita (inBaluze, pag. 341-355) riporta un'appellatio fratris Michelis a Generalis a Constitutione praescripta. Il Müller però (Aktenstücke, pag. 78) ha dimostrato, che la protesta di fra Michele non poteva esser questa, ove si parla non solo di Giovanni, ma dei successori suoi (pag. 351) e più sotto dei tre successori (pag. 352b). Inoltre questa protesta, che in verità non ha la forma delle solite appellationes, non è se non ilDefensorium, male attribuito all'Occam, e già pubblicato dal Brown (Fasciculus rerum expetendarum,II, 434-65), e prima di lui nelFirmamentum trinum ordinum, Parigi 1512, e nelSingulare opus ordinis Seraphici Francisci, Venezia 1513. Il codice parigino, a differenza della stampa del Baluze, ha la vera protesta (pubblicata in parte dal Müller, pag. 83). La traduzione italiana (cod. Magliabechiano, carte 63verso) ha soltanto il principio e la fine della protesta conformi al testo pubblicato dal Müller. Eccoli: In nomine patris et filii et spiritus sancti amen. Anno a nativitate dominiMCCCXXXindictioneXIIIin Monaco in domo fratrum minorum venerabilis et religiosus vir frater Michael. E finisce così: Acta et facta fuerunt predicta in Monaco, in domo fratrum minorum in refectorio ejusdem domus anno predicto a nativitate dominiMCCCXXXindictioneXIII,VIIKal. aprilis presentibus (la lacuna è nel codice). Explicit. Amen. Oltre alla protesta Niccolò Minorita riporta una lettera del Cesenate spedita a tutti i ministri, custodi e guardiani, che ha la data del 4 gennaio 1331 (Baluze, pag. 356-361). È riportata anche dal Goldast, II, 1338 (leggi 1328). La traduzione italiana la dà per intero volgarizzata da carte 64 a carte 86. Con questa lettera finisce la stampa della cronaca fatta dal Mansi e la traduzione italiana. Gli altri capitoli, la cui intestazione è riportata dallo Zambrini, non appartengono più alla cronaca, bensì formano altri opuscoli riuniti, come suole accadere, nello stesso codice. A differenza del testo del Mansi e della traduzione italiana il codice parigino seguita più oltre sino all'anno 1338.839.Niccolò, inBaluze, pag. 315-323. Una delle ragioni, su cui si appoggiavano è questa (pag. 319b): Sed constat quod dictus Dominus Bertrandus se vicarium asserens ordinis antedicti pro libito voluntatis contra formam Juris et Concilii instituit et creavit ministros provinciales et custodes .... Et quod illi, qui fuerunt in dicta congregatione imo verius conspiratione facta Parisiis, fuerunt pro majori parte per dictum D. Bertrandum Provinciales et custodes creati.840.Vedi la lettera di fra Michele pubblicata dal Goldast, II, 1236, che comincia: Literas plurium magistrorum in sacra pagina aliorumque notabilium fratrum ordinis Beati Francisci tum Parisius quam de partibus aliis me noveritis recepisse, per quas me inducere videbuntur ut ad unitatem sanctae ecclesiae ac dicti ordinis, a qua me dicebant aversum, accedere festinarem .... e finisce: Ex parte fratris Michaelis generalis ministri dicti ordinis licet inviti de voluntate et assensu fratrum Henrici de Thalheim. Francisci de Esculo, Guilhelmi de Okam in sacra pagina magistrorum, et fratris Bonagratiae, et aliorum fratrum eis adhaerentium .... Questa lettera è riportata anche nel codice parigino della Cronaca di Niccolò (Müller, pag. 75).841.In una lettera scritta la pentecoste del 1324 e pubblicata da un codice parigino dal Müller (Aktenstücke, pag. 111) dice l'Occam: Nam contra errores pseudopape prefati posui faciem meam ut petram durissimam, ita quod nec mendacia nec false infamie nec persecutio qualiscumque, que personam meam corporaliter non attingit, nec multitudo quantacumque credencium sibi aut favencium vel eciam deffendencium me ab impugnatione et reprobatione errorum ipsius, quamdiu manum cartam calamum et atramentum habuero, numquam in perpetuum poterunt cohibere.842.Niccolò Minorita, inZambrini, pag. 116: «Questa (Quia vir reprobus) è la quarta decretale eretica di papa Giovanni XXII, eretico manifesto, contra la quale appellò frate Michele, generale dell'ordine de' frati minori, e compuose e fe' pubblicare contro a essa la sua distesa appelazione da Monaco, e il maestro Guilglielmo Ocam fe' contro l'opera de' novanta dì, e la quarta parte del suo dialogo e il maestro Francesco Rosso fe' contro il libro, che comincia:Del padre empio si rammaricano i figliuoli; i quali, con molti altri, solennemente impugniorono sì essa sua decretale, come l'altre sue eresie».843.Opus nonaginta dierum, inGoldast, II, 993-1236. La bollaQuia vir reprobussecondo l'Occam pag. 996, in tres partes principales dividitur. Primo siquidem respondetur ad objectiones contra constitutionemAd conditorem; secundo respondetur ad objectiones contra constitutionemCum inter; tertio ad objectiones contra constitutionemQuia quorundam. Analogamente a questa divisione o l'Occam stesso o l'editore, come vuole il Riezler, ha diviso l'Opusin tre parti. La prima da pag. 966 a 1139; la seconda da pag. 1136 a 1220; la terza da pag. 1221 a 123b. Benchè l'Occam adduca gli argomenti delle due parti, naturalmente svolge con maggior copia e forza le ragioni degli oppositori. E pare che egli sia stato il primo ad esporle con larghezza, perchè dice nella chiusa: impugnantium rationes scripturae mandavi, et quantum in me est omnibus pubblicavi, quod ipsos audio toto desiderio cordis affectare. Forse lo scritto di Occam precede quello di Michele da Cesena del 24 (o 4) Gennajo 1331 riportato da Niccolò in Baluze pag. 356-58, e pubblicato anche dal Goldast, II, 1238 (V.Müller,Aktenstücke, pag. 75).844.Questo libro, come già dicemmo altrove, forma la seconda parte delDialogo(Goldast, II, 740-70). È intitolato:De dogmatibus Papae Johannis XXII, e si divide in due trattati. Il primo, in dodici capitoli, si riferisce alla predica tenuta da Giovanni XXII nel concistoro, e ne combatte ad una ad una le ragioni (pag. 740-61). Il secondo, in dieci capitoli (pag. 761-70), non si riferisce a Giovanni, ma ai suoi difensori. V. pag. 761: Non tamen principalem errorem improbare studebo, quia in aliis operibus inquisitus ejus poterit improbatio reperiri, sed ad quasdam rationes sophisticas, quas ad muniendum praedictum errorem adducunt, satagam respondere. I due trattati non mostrano nessuna connessione tra di loro, ma il secondo pare che vagamente ricordi il primo nelle parole surriferite. Il primo pare che sia stato scritto nel 1333, perchè l'autore stesso dice che il 3 gennaio di quell'anno gli venne fatto di leggere la narrazione di ciò che era stato detto da Giovanni nel pubblico concistoro, tenuto, come dice Niccolò Minorita in un passo pubblicato dal Müller (Akten, pag. 89), la vigilia della Pentecoste dell'anno precedente (5 gennaio 1332). È molto improbabile che, lette le ragioni di Giovanni, tardasse a rispondervi. Il secondo trattato è posteriore, ma non può essere scritto al di là del 1334, perchè, come osserva il Riezler, si parla di Giovanni XXII come ancora vivo, nè si fa cenno della bolla del 3 dicembre 1334, in cui pria di morire il Papa ritirò la sua dottrina della visione beatifica, che egli in verità dava solo come una opinione, secondo che confessa lo stesso Occam nel cap.VIIIdel primo trattato.845.Compendium errorum Johannis Papae XXII(Goldast, II, 957-76). Qui sono combattute di nuovo le quattro costituzioni di Giovanni, che l'Occam colla consueta arguzia medievale chiamadestitutiones. Nella primaAd conditorem(pag. 958-60) vengono trovati tredici errori; sette nella secondaCum inter(pag. 261-62); diciotto nella terzaQuia quorumdam(pag. 962-964); trentadue nella quartaQuia vir reprobus. Oltre a queste si combattono altre sette eresie di Giovanni XXII. Nella chiusa protesta contro una costituzione di Benedetto XII. Quae quidem destitutio praefatam haeresim retro seculis inauditam continens talis est: Districtius inhibemus ne postquam super negotio fidei quaestio seu dubitatio aliqua, super qua sunt opiniones adversae vel diversae, deducta fuerit ad Apostolicae Sedis examen, quisquam extunc alterutram partem declinare, eligere vel approbare praesumat, sed super ea sedis ejusdem judicium seu declaratio expectetur .... Unde licet ille nomine non re Benedictus XII praedecessori suo, in doctrina haeretica nunquam partecipasse .... tamen propter istam solam haeresim, cujus est auctor .... est inter haereticos computandus. Il Riezler (op. cit., pag. 77) crede che quest'opuscolo sia stato composto tra il 1335 ed il 1338. Nel 23 agosto 1338 Fra Michele da Cesena pubblicò la protesta contro Benedetto XII, alla quale s'associarono Buonagrazia, Occam ed Enrico di Thalheim, come racconta Niccolò Minorita nel frammento pubblicato dal Müller (Akten, pag. 100-102).846.L'Opus nonaginta dierum, cap. 122, pag. 1224, riproduce la protesta di Fra Michele contro quella parte della decretaleQuia quorundam, ove si sostiene che il Papa può revocare i decreti dei suoi predecessori, e nel capitolo susseguente espone largamente le ragioni, che stanno in favore della protesta, nonostante le denegazioni fatte dal Papa nella bollaQuia vir reprobus. Parimenti nelCompendium errorum, cap. 4, pag. 962. Primus error quod illa, quae per clavem scientiae sunt a summis pontificibus in fide et moribus diffinita, possunt a suis successoribus in dubium revocari .... et per consequens fides esset in potestate hominum.847.Compendium, cap. 124, pag. 1232. Omnis error, qui contradicit aperte scripturae divinae vel determinationi ab universali ecclesia approbatae, est haeresis damnata explicite .... pag. 1233, sed iste impugnatus (Johannis XXII) cogit christianam veritatem catholicam abjurare, cum cogat multos veritatem declaratam per Niccolaum tertium de paupertate Christi abjurare, ergo debet inter haereticos computari.848.Queste erano le obiezioni tra gli altri del nuovo generale francescano Giraldo Odone, come dice l'Occam nell'Opus, pag. 1235. Il cap. 8 delCompendiumtorna su codeste opposizioni (pag. 973). Et prima quidem objectio est, quod non potest papa haereticari, nec contra fidem errare. Sed huic cavillationi leviter potest obviari. (E vi risponde adducendo alcuni esempi di papi che fallirono). Secunda objectio cavillosa est quod Papa non habet superiorem in his. (Anche qui adduce alcuni esempi di Papi accusati e giudicati). Tertia objectio cavillosa est, quod a Papa non potest appellari. — Sed Papa habet superiorem, quia concilium generale. Cum etiam Papa haereticus effectus minor sit quocumque catholico. [Vedi più sopra, p. 529, nota 1].849.Opus nonaginta, pag. 1233. Ipse autem non permittit generale concilium congregari, et ita se subjicere correctioni et emendationi illorum, quorum interest, recusat. Ergo haereticus est censendus.850.Octo quaestiones, I, cap. 17 (Goldast, pag. 332). Si autem episcopi vel noluerint vel nequiverint papam haereticum judicare, alii catholici, maxime Imperator, si catholicus fuerit, ipsum judicare valebit.851.Magistri Guilhelmi de Ockam,Super Potestate summi Pontificis Octo quaestionum decisiones(Goldast, II, 313-391). Bisogna convenire col Riezler (op. cit., pag. 249) che questo titolo è affatto sbagliato, perchè nè Occam decide nulla (pag. 391: Quid autem sentiam de praedictis non expressi); nè discute solo della potestà pontificia, ma benanco dell'imperiale. Se non che se l'opinione personale di Occam non è espressa apertamente, egli però ben ne aveva una, come dice lui stesso (non ut aliquaCERTA VERITASin dubium revocetur, l. c.), e parmi che il dotto storico esageri affermando che mal si potrebbe indovinare qual sia. Non i singoli passi, ma l'orditura stessa del libro ci dice qui, come nell'Opus nonaginta dierum, che cosa pensi l'autore. Basterà addurre per esempio la prima quistione, perchè allo stesso modo sono discusse tutte le altre. La quistione è: utrum potestas spiritualis suprema et laicalis suprema, ex natura rei, in tantum ex opposito distinguuntur, quod non possint formaliter simul cadere in eundem hominem. Nel primo capitolo viene svolta l'opinione che respinge la fusione dei due poteri. Nel secondo quella che l'ammette. Nel terzo e quarto un'opinione intermedia, la quale ammette la separazione, non però per necessità di natura, bensì quale istituto di fatto e voluto da Dio. Nel quinto capitolo l'autore adduce le ragioni, che si oppongono all'opinione antipapista, ma molto brevemente e quasi chiedendo scusa del fatto suo. (Quia autem in hoc opuscolo censui solum modo recitando et allegando procedere, narrandum est, ecc.) Molto più diffusamente nei successivi dodici capitoli espone le obbiezioni contro la teoria papista, e poscia ad una ad una combatte le ragioni, che si sogliono addurre in suo favore. In un solo capitolo, nell'ottavo (pag. 323), cita alcune repliche contro le obbiezioni precedenti, ma per respingerle. Può esservi dubbio, che egli sta per la separazione dei due poteri?852.Leopoldo di Bamberga avea distinto tra il regno tedesco e l'impero romano. Il re tedesco non appena eletto ha diritto di governare le provincie, che stavano sotto lo scettro di Carlo Magno, come immediato suo successore, nè gli occorre alcuna conferma del Papa. Non può però nè prendere la corona imperiale, nè esercitare alcun potere sulle provincie, che non appartenevano a Carlo Magno, se pria il popolo romano, secondo l'antica consuetudine, non l'abbia acclamato imperatore. In quest'ultimo punto (Müller,Der Kampf, II, 86) Leopoldo è d'accordo con Marsilio. E l'Occam lo combatte (pag. 383): Electio regis et imperatoris, quae nunc per principes electores succedit, subrogata est in locum successionis vel electionis, quae quondam fiebat per populum romanum, seu per exercitum, qui populus romanus seu exercitus tunc repraesentabat totum populum romano imperio subjectum secundum istum Doctorem (evidentemente Leopoldo). Da questo accenno a Leopoldo il Riezler trae la prova che leOcto quaestionessono state scritte non pria del 1339, perchè a quel tempo rimonta lo scritto del bambergese. Io aggiungo che l'Occam (pag. 382) cita anche la decisione, data dai principi elettori riuniti a Rense il 16 luglio 1338.853.V. più sopra, p. 538, nota 2. Qui aggiungo che nella seconda quistione: utrum suprema potestas laicalis proprietatem sibi proprie habeat immediate a Deo, l'Occam non nasconde le sue ripugnanze contro l'opinione: imperium est a Papa, e spende ben nove capitoli dal 6 al 14 per ribattere le ragioni, che se ne solevano addurre in sostegno.854.Ludovico nel decretolicet jurisstabiliva che anche il titolo d'imperatore vien conferito dall'elezione, mentre i principi elettori credevano che non si potesse prendere se non dopo l'incoronazione, come s'era sempre praticato sin qui. E l'imperatore ebbe a piegarsi al loro avviso nel decretofidem catholicam, che fu certo redatto dal minorita Bonagrazia, uno dei compagni di fuga dell'Occam (Müller,Der Kampf, pag. 76-81).855.Pag. 369. Quinto quaeritur: utrum rex haereditarie succedens accipiat aliquam potestatem super temporalia ex eo quod a persona ecclesiastica inungitur consecratur et coronatur, vel solum ex hoc aliquam consequatur gratiam doni spiritualis. Che l'Occam rifiutasse la prima alternativa parrà chiaro a chi confronti il capitolo quinto col successivo (pag. 370-71), e che abbracciasse la seconda si vede da questo, che alle brevi obbiezioni fatte nel capitolo ottavo si risponde con forza nell'ultimo capitolo, che chiude la discussione.856.Pag. 374. Septima quaestio: utrum si talis rex ab aliquo altero archiepiscopo, quam ab eo, qui antiquitus coronare consuevit, vel sibi ipsi coronam imponeret, per hoc perderet titulum vel potestatem regalem? La risposta negativa, che l'Occam preferisce, è svolta largamente nel capitolo secondo, laddove l'affermativa è accennata di volo nel capitolo primo. Questo partito di ammettere che l'incoronazione possa farsi anche da altra autorità ecclesiastica, che non fosse il Papa, era, secondo il Müller (Der Kampf, pag. 78-80), un tentativo di conciliazione tra l'avviso dell'imperatore e quello dei principi elettori. Lo stesso Müller ha trovato riscontri importanti tra leOcto quaestionesed una scrittura pubblicata dal Ficker, e precedentemente nota pei memorabili di Enrico di Hervord, e prima ancora per la cronaca di Ermanno Corner.857.Pag. 374. Sexto quaeritur: utrum rex hereditarie succedens sit coronatori in aliquo subjectus. Anche qui la risposta negativa è più validamente dimostrata della positiva. E s'adduce questo argomento ad hominem contro le pretensioni papali: Non enim Papa, qui nullum jus habet, nisi eligatur canonice, electoribus est subjectus .... Imperator .... non habet jus imperiale nisi a populo, et tamen populo non erit subjectus .... ergo multo minus coronatori suo est subjectus.858.Tractatus de Jurisdictione in causis matrimonialibus(Goldast, I, 21-24). Vedi più sopra pag. 61, nota 1, ove ho riportato alcuni passi che accennano al concetto del matrimonio civile. Debbo però aggiungere a quella nota che il Riezler nell'Historische Zeitschrift(40, 328), arrendendosi alle osservazioni del Scheffer-Boichorst, non crede più che lo scritto di Marsilio da Padova sullo stesso argomento (Goldast, II, 1386-1391) sia apocrifo. Sulle differenze tra i due trattati vedi ilMüller,Der Kampf, II, 160.859.Il Dialogo, come dicemmo più sopra (pag. 62), va diviso in tre parti. La prima (Goldast, II, 398-739) suddivisa in sette libri, è intitolataDe haereticise vi torneremo di qui a poco. La seconda (740-770) è l'opera già esaminataDe dogmatibus Papae Johannis. La terza (771-976) è intitolataDe gestis circa fidem altercantium catholicam, e si divide, come dice l'autore stesso (pag. 771), in nove trattati. Primus quidem disputando de potestate papae et cleri. Secundum de potestate et juribus Romani Imperii. .... Tertius de gestis Johannis XXII .... Quartus de gestis Domini Ludovici de Bavaria. Quintus de gestis Benedicti XII. Sextus de gestis fratris Michelis de Cesena. Septimus de gestis et doctrine fratris Giraldi Odonis. Octavus de gestis fratris Guillelmi de Ockam. Nonus de gestis aliorum christianorum, ecc. Il Riezler (op. cit., pag. 263) ha già notato che dalla lettera del Badio al Tritemio, riportata dal Goldast (pag. 392-93), si raccoglie che il primo editore Trechsel ebbe tra mani tutti i trattati; ma gli ultimi sette, ove si contenevano difese ed accuse amariores, quam ut vulgo legerentur, lasciò da parte. E così non sono pervenuti a noi se non due trattati. Il primo trattato si suddivide in quattro libri, dei quali il 1º tratta de potestate Papae (pag. 770-82); il 2º discute la quistione: an expediat toti communitati fidelium uni capiti, principi ac praelato fideli sub Christo subjici et subesse (pag. 788-819); il 3º torna sull'argomento toccato anche nella prima parte del Dialogo: qualis fides scripturis aliis, quam canonicis, debeat adhiberi (pag. 819-845); il 4º riesamina il quesito anch'esso svolto nella prima parte del Dialogo: an Christus de facto constituerit beatum Petrum principem et praelatum aliorum apostolorum et universorum fidelium (pag. 846-889). Il secondo trattato si suddivide in tre libri, dei quali il 1º inquirit an toti generi humano expediat unum Imperatorem universo orbi praeesse (pag. 889-902); il 2º quae jura habeat Imperator romanus super temporalia investigat (pag. 902-925); il 3º perscrutat, an Imperator romanus super spiritualia habeat potestatem aliquam (pag. 926-957).860.Dialogus, III, I, 5 (Goldast, pag. 776). Lex enim christiana ex institutione Christi est lex libertatis respectu veteris legis .... Et ita constat, quod lex christiana esset majoris servitutis, quoad temporalia, quam lex vetus, si Papa in temporalibus haberet hujusmodi plenitudinem potestatis; quia illi, qui erunt sub lege mosaica, nulli mortali erant in temporabilibus modo subjecti. Cap. 6, pag. 177, istud est principalius vel de principalibus fondamentis et motivis quare quidam dicunt quod Papa non habet talem plenitudinem potestatis. Anche il Riezler ammette che codesta è l'opinione dell'Occam. Io aggiungo che l'argomento della libertà è addotto colle stesse parole nelleOcto quaestiones, I, 6, pag. 320.861.Anche nella terza parte del Dialogo (trattato 2º, libro 1º) come nelle otto quistioni è discussa largamente la teoria: verum imperium romanum est a Papa. E dal capitolo 18 sino al 24 sono bene addotte dieci ragioni in suo sostegno, ma per scalzarle immediatamente. Nè pago di queste confutazioni indirette ne adduce altre ben stringenti e dirette nel capitolo 25 (pag. 896). Quod repugnat divinae scripturae est haereticum; sed non posse esse verum imperium nisi a Papa, repugnat divinae scripturae (Cfr. cap. 28, pag. 901).862.Nello stesso libro, citato nella nota precedente, l'Occam discute separatamente le due quistioni sull'utilità e sull'origine di una monarchia universale. Intorno all'origine si contano tre opinioni (pag. 885): una est opinio quod imperium fuit a Deo constitutum et non ab hominibus. Alia est quod fuit primo institutum et tamen per homines scilicet per Romanos. Tertia opinio est quod verum imperium fuit a Papa. Quest'ultima opinione dicemmo già nella nota precedente come sia combattuta più vigorosamente delle altre due. L'opinione dell'origine divina è fiaccamente difesa nel capitoloXXVI, pag. 898, ed alla spiccia combattuta con quest'osservazione, che chiude il capitolo: Unico verbo respondetur, quia cum dicitur quod potestas imperialis et universaliter omnis potestas licita et legitima est a Deo, non tamen a solo Deo, sed quaedam est a Deo per homines, et talis est potestas imperialis (la stampa del Goldast è guasta: non solo ci sono ripetizioni dovute evidentemente ad errori di stampa, ma in luogo d'institutum ab hominibusdeve leggersiinstitutum a Deo). Non resta se non l'opinione dell'origine mista mediatamente da Dio ed immediatamente dagli uomini (pag. 899): A populo est imperium. Item ab illis fuit Imperium romanum, qui caeteras nationes Romam imperio subdiderunt. Quest'opinione, che raccosta l'Occam a Marsilio, è difesa nel capitoloXXVII, e resta padrona del campo, essendo risolute tutte le obbiezioni che le si muovono. In quanto poi all'utilità di una monarchia universale ci sono pure diversi pareri: 1º Una opinio (pag. 871), quod per unum principem secularem, qui non incongrue imperatoris nomine censetur, mundus quoad temporalia, optime regeretur. Nec sufficienter paci et quieti totius societatis humanae potest per aliud regimen provideri. 2º Alia opinio (pag. 874) est contraria quod non expedit mundo, ut universalitas mortalium uni imperatori seu principi sit subjecta. 3º (pag. 875) Alia opinio .... quod expediret unum principem non secularem sed ecclesiasticum universitati mortalium presidere. 4º (pag. 875) Alia opinio: Mundus optime regeretur, si plures simul mundi dominium obtinerent. 5º (pag. 876) Alia opinio est quod secundum diversitatem, qualitatem et necessitatem temporum expedit regimina et dominia mortalium variari. (Vedi più sopra, pag. 63, nota 1). La prima opinione non è certo quella dell'autore, perchè alle ragioni, che da Dante in poi si addussero in favore della monarchia universale, risponde vigorosamente in cinque capitoli, dal sesto al decimo. Confuta parimenti le altre tre opinioni; ma l'unica che resta inconfutata è la quinta, che dobbiamo quindi tenere per la preferita dall'autore.863.Dialogo, 3ª parte, trattato 2, lib. 2, ove, stabilita la distinzione delle due potestà temporale e spirituale, esamina (pag. 904) la quistione: an Imperator verus Romanorum per universum mundum super temporalia habeat hanc potestatem, ita ut cunctae regionis mundi ei in temporalibus oboediant. E l'Occam sta per l'affermativa, perchè alle ragioni addotte nel capitolo 5º (pag. 904-906) per sostenerla non replica più, laddove combatte nei capitoli 6º, 7º e 8º quanti argomenti s'adducono in favore dell'opinione contraria. In quanto al diritto di punire, alcuni sostengono: per judicem ecclesiasticum sunt criminosi et pro criminibus secularibus puniendi (cap.X, pag. 910-11). (Anche qui parmi errata la stampa, che a pag. 910 in finem dovrebbe leggersi: una est, quodnonpro omni crimine seculari potest Imperator punire omnes sibi subjectos). Altri per lo contrario: ad Imperatorem et judicem secularem solummodo spectat pro criminibus secularibus plectere criminosos (cap.II, pag. 911). Tra queste due opinioni tramezza una terza, preferita evidentemente dall'Occam, secondo la quale solo in alcuni casi è lecito l'intervento del giudice ecclesiastico, quando ad esempio non est judex secularis: vel quando judex secularis est negligens facere justitiam (pag. 913). In quanto poi ai beni, tra l'opinione: imperator omnium rerum hujus mundi non est dominus (cap.XXI, pag. 919), e la contraria: est dominus (cap.XXII, pag. 919-20) c'è posto per questa terza, preferita dall'Occam: imperator non est sic dominus omnium rerum temporalium, ut ad libitum suum liceat sibi vel valeat de omnibus hujusmodi rebus, quod voluerit ordinare, est tamen Dominus quodammodo omnium pro eo quod omnibus rebus .... potest uti et eas applicare ad utilitatem communem (Cap. 23, pag. 920).864.Dialogus, P. 3ª, tr. 2, lib. 3, cap. 3 (pag. 927) licet imperator specialiter ratione imperatoria dignitatis non habeat jus eligendi summum Pontificem, vel alios praelatos inferiores, in quantum Christianus catholicus et fidelis jus eligendi Summum Pontificem potest sibi competere. Che codesta sia l'opinione dell'autore lo dice il discepolo (pag. 929): Allegationes pro ista opinione secunda tam evidentes mihi videntur, ut non curem ad ipsas responsiones audire. Il popolo romano è per diritto di natura il vero elettore del Pontefice, perchè (pag. 932) electio semper debet concedi paucis .... quia igitur romani respectu aliorum catholicorum sunt pauci, et summus pontifex est quodammodo episcopus eorum .... ideo rationabiliter alii catholici non habent jus eligendi summum pontificem, nisi quando electio non spectaret ad Romanos. I Romani poterono cedere ad altri il loro diritto, come a dire ai cardinali, e ben fecero (pag. 937), quia saepe aliqua multitudo habet jus eligendi, et tamen non expedit quod omnes eligant; ma lo riacquistano subito nel caso che il papa e gli elettori omnes infecti fuerint haeretica pravitate.865.Dialogo, loc. cit., cap. 17, pag. 947. Quod imperator possit et debeat papam pro omni crimine judicare quampluribus viis ostenditur, quorum una (quae etiam est in prima parte facta istius dialogi) sumitur ex unitate summi judicis, quam omnis communitas bene ordinata habere debet. E nello stesso capitolo e nei seguenti sono combattute le cinque opinioni, che ammettono la pluralità dei giudici supremi. Finalmente nel cap.XXIII, col quale si chiude il trattato, dice (pag. 956): Papa non est magis exemptus a jurisdictione coactiva imperatoris et aliorum secularium judicum, quam fuerunt Christus et Apostoli.866.Vedi più sopra, p. 538, nota 1.867.La prima parte del Dialogo (pag. 398-739) si divide in sette libri, come dice l'autore stesso nel Prologo. Primam ergo partem de haereticis acceleres inchoare: materiam in septem divide libros, quorum primus investiget ad quos (theologos videlicet vel canonistas) pertinet principaliter diffinire, quae assertiones catholicae, quae haereticae; qui etiam haeretici et catholici debeant reputari. Secundus inquirat, quae assertiones haereticae, quae catholicae sunt censendae. Tertius principaliter consideret, quis errans inter haereticos est computandus. Quartus quomodo de pertinacitate et pravitate haeretica debeat quis convinci. Quintus, qui possunt pravitate haeretica maculari. Sextus agat de punitione haereticorum, et maxime Papae, si efficiatur haereticus. Septimus tractet de credentibus, fautoribus, defensoribus et receptoribus haereticorum.

823.La protesta francescana è riportata da Niccolò (Baluze-Mansi, III, 213-221). Il frate Bonagrazia che la distese è quello stesso, come nota il Riezler (op. cit., pag. 69), che scrisse contro Ubertino da Casale un opuscolo riportato dal Baluze (ediz.Mansi, II, 270). IlMarcour(op. cit., pag. 39) dubita di questa identificazione, forse indotto dalla data che il Raynald assegna a questo scritto, vale a dire il 1325. Sarebbe stato infatti molto strano che dell'inchiesta contro Ubertino fosse incaricato dalla Curia chi un anno prima era stato messo in carcere per avere protestato contro il Papa. Ma io dubiterei piuttosto della data, non dell'identificazione, che va d'accordo colle notizie del Wadding, secondo le quali il Bonagrazia era così nemico degli spirituali, che al dire dellaCronaca delle Tribolazionie del Wadding (VI, 317) dopo la dichiarazione di Clemente V in favore dell'uso povero fu bandito dalla Curia. E morto Clemente tornò a perseguitarli, e per opera sua morì in prigione un fra Bernardo delli Consi, compagno dei quattro bruciati in Marsiglia (Wadding, VI, 321). Questo altro fatto avrebbe potuto addurre il Preger per mostrare come i più fieri nemici degli spirituali ora facessero causa comune con loro contro il papa Giovanni XXII.

823.La protesta francescana è riportata da Niccolò (Baluze-Mansi, III, 213-221). Il frate Bonagrazia che la distese è quello stesso, come nota il Riezler (op. cit., pag. 69), che scrisse contro Ubertino da Casale un opuscolo riportato dal Baluze (ediz.Mansi, II, 270). IlMarcour(op. cit., pag. 39) dubita di questa identificazione, forse indotto dalla data che il Raynald assegna a questo scritto, vale a dire il 1325. Sarebbe stato infatti molto strano che dell'inchiesta contro Ubertino fosse incaricato dalla Curia chi un anno prima era stato messo in carcere per avere protestato contro il Papa. Ma io dubiterei piuttosto della data, non dell'identificazione, che va d'accordo colle notizie del Wadding, secondo le quali il Bonagrazia era così nemico degli spirituali, che al dire dellaCronaca delle Tribolazionie del Wadding (VI, 317) dopo la dichiarazione di Clemente V in favore dell'uso povero fu bandito dalla Curia. E morto Clemente tornò a perseguitarli, e per opera sua morì in prigione un fra Bernardo delli Consi, compagno dei quattro bruciati in Marsiglia (Wadding, VI, 321). Questo altro fatto avrebbe potuto addurre il Preger per mostrare come i più fieri nemici degli spirituali ora facessero causa comune con loro contro il papa Giovanni XXII.

824.Le due bolle sono riportate da Niccolò Minorita, la prima da pag. 211ba 213a, la seconda da pag. 221 a 224a. Nelle decretali è riportata naturalmente la seconda, che fu la definitiva.

824.Le due bolle sono riportate da Niccolò Minorita, la prima da pag. 211ba 213a, la seconda da pag. 221 a 224a. Nelle decretali è riportata naturalmente la seconda, che fu la definitiva.

825.Extrav., tit.XIV, cap.IV:Cum inter nonnullos.... assertionem hujusmodi pertinacem, cum scripturae sacrae, quae in plurisque locis ipsos nonnulla habuisse asserit .... erroneam fore censendam et hereticam de fratrum nostrorum consilio hoc perpetuo declaramus edicto.

825.Extrav., tit.XIV, cap.IV:Cum inter nonnullos.... assertionem hujusmodi pertinacem, cum scripturae sacrae, quae in plurisque locis ipsos nonnulla habuisse asserit .... erroneam fore censendam et hereticam de fratrum nostrorum consilio hoc perpetuo declaramus edicto.

826.La protesta di Ludovico si trova nel Baluze (Vitae pap. Aven., II, 478-512) e nella Cronaca di Niccolò Minorita (Baluze-Mansi, 224b-232b). Il Müller (Der Kampf, I, 357-58) le assegna la data del 22 maggio 1324. Nella protesta di Norimberga del 18 dicembre 1323 Ludovico accusava il Papa di aver menomata l'autorità dei vescovi per favorire i minoriti, contro i quali da tutte parti si levavano giuste lagnanze (Müller, op. cit., I, 70); nella protesta di Sachsenhäusen invece l'accusava di perseguitare i minoriti col distruggere la legge della povertà, fondamento del loro ordine. Tra le due proteste però non corre, secondo il Preger (Ueber die Anfange, pag. 43), la contradizione che vi scopre il Marcour (op. cit., pag. 32); perchè nella prima protesta si difende la causa dei vescovi contro i minoriti conventuali, e nella seconda la causa dei frati spirituali, che in Spira s'erano messi dalla parte del vescovo, e non meno di lui si opponevano alle pretensioni ed agli abusi dei conventuali. Il più attivo fra codesti spirituali era frate Francesco di Lutra, a cui secondo il Preger si deve la parte della protesta di Sachsenhäusen, che riguarda le quistioni minoritiche. Non si potrebbe pensare ad Ubertino di Casale, come sospetta il Riezler (Die litt. Widersacher, pag. 73), perchè, come ha notato il Müller, Ubertino non lasciò Avignone prima del 1325. Nè tampoco al provinciale tedesco Enrico di Thalheim, come credono il Marcour (Der Antheil, pag. 35) e lo stesso Müller (Der Kampf, I, 24), perchè nella bolla del 10 gennaio 1831 il Papa non lo rimprovera di veruna partecipazione alla protesta di Sachsenhäusen.

826.La protesta di Ludovico si trova nel Baluze (Vitae pap. Aven., II, 478-512) e nella Cronaca di Niccolò Minorita (Baluze-Mansi, 224b-232b). Il Müller (Der Kampf, I, 357-58) le assegna la data del 22 maggio 1324. Nella protesta di Norimberga del 18 dicembre 1323 Ludovico accusava il Papa di aver menomata l'autorità dei vescovi per favorire i minoriti, contro i quali da tutte parti si levavano giuste lagnanze (Müller, op. cit., I, 70); nella protesta di Sachsenhäusen invece l'accusava di perseguitare i minoriti col distruggere la legge della povertà, fondamento del loro ordine. Tra le due proteste però non corre, secondo il Preger (Ueber die Anfange, pag. 43), la contradizione che vi scopre il Marcour (op. cit., pag. 32); perchè nella prima protesta si difende la causa dei vescovi contro i minoriti conventuali, e nella seconda la causa dei frati spirituali, che in Spira s'erano messi dalla parte del vescovo, e non meno di lui si opponevano alle pretensioni ed agli abusi dei conventuali. Il più attivo fra codesti spirituali era frate Francesco di Lutra, a cui secondo il Preger si deve la parte della protesta di Sachsenhäusen, che riguarda le quistioni minoritiche. Non si potrebbe pensare ad Ubertino di Casale, come sospetta il Riezler (Die litt. Widersacher, pag. 73), perchè, come ha notato il Müller, Ubertino non lasciò Avignone prima del 1325. Nè tampoco al provinciale tedesco Enrico di Thalheim, come credono il Marcour (Der Antheil, pag. 35) e lo stesso Müller (Der Kampf, I, 24), perchè nella bolla del 10 gennaio 1831 il Papa non lo rimprovera di veruna partecipazione alla protesta di Sachsenhäusen.

827.Extrav., tit.XIV, cap.V. Il Müller, op. cit., pag. 96, giustamente riproduce il giudizio del Wadding, al quale il Papa apparisce in questa bolla scholasticorum potius more disputans quam pontificia auctoritate decernens.

827.Extrav., tit.XIV, cap.V. Il Müller, op. cit., pag. 96, giustamente riproduce il giudizio del Wadding, al quale il Papa apparisce in questa bolla scholasticorum potius more disputans quam pontificia auctoritate decernens.

828.Nella lettera papale, riportata da Niccolò Minorita (Baluze, pag. 237;Zambrini, pag. 95) non pure Michele da Cesena è chiamato diletto figlio, ma in una forma mitissima si accenna alle quistioni del giorno: Cum propter aliqua negotia tuum Ordinem contingentia, tua fit nobis praesentia opportuna ecc.

828.Nella lettera papale, riportata da Niccolò Minorita (Baluze, pag. 237;Zambrini, pag. 95) non pure Michele da Cesena è chiamato diletto figlio, ma in una forma mitissima si accenna alle quistioni del giorno: Cum propter aliqua negotia tuum Ordinem contingentia, tua fit nobis praesentia opportuna ecc.

829.Lo stesso fra Michele nella sua protesta del 13 aprile 1328 (Baluze, 328) racconta che il Papa l'ebbe per iscusato, et quod non fuerat suae intentionis nec volebat quod supra posse laborem in veniendo ad eum.

829.Lo stesso fra Michele nella sua protesta del 13 aprile 1328 (Baluze, 328) racconta che il Papa l'ebbe per iscusato, et quod non fuerat suae intentionis nec volebat quod supra posse laborem in veniendo ad eum.

830.Niccolò Minorita, inBaluze, pag. 237;Zambrini, pag. 99: «Disse il detto Papa Giovanni a esso general ministro, riprendendolo intra molte altre cose, che egli era stolto, temerario, capitoso, tiranno e favoreggiatore d'eretici, e che egli era serpente nutricato nel seno da essa Chiesa. E spezialmente lo riprese d'alcuna lettera del capitolo generale fatta a Perugia, che pendendo la quistione nella Corte di Roma egli avea presunto di determinarla nel capitolo generale».

830.Niccolò Minorita, inBaluze, pag. 237;Zambrini, pag. 99: «Disse il detto Papa Giovanni a esso general ministro, riprendendolo intra molte altre cose, che egli era stolto, temerario, capitoso, tiranno e favoreggiatore d'eretici, e che egli era serpente nutricato nel seno da essa Chiesa. E spezialmente lo riprese d'alcuna lettera del capitolo generale fatta a Perugia, che pendendo la quistione nella Corte di Roma egli avea presunto di determinarla nel capitolo generale».

831.Niccolò Minorita, inBaluze, pag. 243;Zambrini, pag. 105. «Da poi che il predetto frate Michele, general ministro, udì che Papa Giovanni pronunziava per eretica la lettera del capitolo generale .... resistendogli nella faccia affermò lo detto papa Giovanni essere eretico .... et a modo dei santi padri, i quali si partirono dall'ubbidienza dei sommi pontefici, et eziandio perchè egli correva pericolo di morte .... a dìXXIVdi Maggio del detto annoMCCCXXVIIIsi partì dalla ubbidienza e dalla corte del predetto papa Giovanni».

831.Niccolò Minorita, inBaluze, pag. 243;Zambrini, pag. 105. «Da poi che il predetto frate Michele, general ministro, udì che Papa Giovanni pronunziava per eretica la lettera del capitolo generale .... resistendogli nella faccia affermò lo detto papa Giovanni essere eretico .... et a modo dei santi padri, i quali si partirono dall'ubbidienza dei sommi pontefici, et eziandio perchè egli correva pericolo di morte .... a dìXXIVdi Maggio del detto annoMCCCXXVIIIsi partì dalla ubbidienza e dalla corte del predetto papa Giovanni».

832.Niccolò Minorita(inBaluze, pag. 243a-b) dopo aver raccontato dell'elezione del frate di Corbara, cerca di giustificare con citazioni canoniche la misura audace di Ludovico, intorno alla quale a nonnullis fuit haesitatum hactenus, et adhuc haesitatum. Tutto il passo dadeinde praefatussinoad brachium seculareè saltato nella traduzione italiana.

832.Niccolò Minorita(inBaluze, pag. 243a-b) dopo aver raccontato dell'elezione del frate di Corbara, cerca di giustificare con citazioni canoniche la misura audace di Ludovico, intorno alla quale a nonnullis fuit haesitatum hactenus, et adhuc haesitatum. Tutto il passo dadeinde praefatussinoad brachium seculareè saltato nella traduzione italiana.

833.La sentenza fu pubblicata due volte, la prima a Roma il 18 aprile, e la seconda il 12 dicembre 1328 a Pisa. La prima edizione si trova nelBaluzeVitaeII, 512, ed in Niccolò Minorita (Baluze-Mansi, III, 240). Il Müller nella citata operaDer Kampf, I, 187, a ragione rileva che nella prima edizione solo di sfuggita si accenna al domma della povertà, che formava uno dei punti capitali della protesta di Sachsenhäusen, e ne inferisce che in Roma ai minoriti era sottentrato un altro consigliere, molto più radicale e che delle quistioni fratesche non facea gran conto, Marsilio da Padova. Nella seconda edizione invece (Baluze-Mansi, 310a-314a), che sebbene riporti l'antica data del 18 aprile, è del tutto una redazione nuova, tornano ad occupare il primo posto le quistioni minoritiche. Il che mostra che l'ispiratore in luogo di Marsilio fu ora Michele da Cesena, come ha dimostrato il Müller, op. cit., p. 214 e 372. Il passo di Niccolò (Baluze, pag. 243a), che si riferisce alla doppia redazione, non è riconoscibile nella traduzione italiana (Zambrini, pag. 104-105).

833.La sentenza fu pubblicata due volte, la prima a Roma il 18 aprile, e la seconda il 12 dicembre 1328 a Pisa. La prima edizione si trova nelBaluzeVitaeII, 512, ed in Niccolò Minorita (Baluze-Mansi, III, 240). Il Müller nella citata operaDer Kampf, I, 187, a ragione rileva che nella prima edizione solo di sfuggita si accenna al domma della povertà, che formava uno dei punti capitali della protesta di Sachsenhäusen, e ne inferisce che in Roma ai minoriti era sottentrato un altro consigliere, molto più radicale e che delle quistioni fratesche non facea gran conto, Marsilio da Padova. Nella seconda edizione invece (Baluze-Mansi, 310a-314a), che sebbene riporti l'antica data del 18 aprile, è del tutto una redazione nuova, tornano ad occupare il primo posto le quistioni minoritiche. Il che mostra che l'ispiratore in luogo di Marsilio fu ora Michele da Cesena, come ha dimostrato il Müller, op. cit., p. 214 e 372. Il passo di Niccolò (Baluze, pag. 243a), che si riferisce alla doppia redazione, non è riconoscibile nella traduzione italiana (Zambrini, pag. 104-105).

834.La sentenza del papa inserita in Niccolò Minorita (Baluze, pag. 243;Zambrini, pag. 106) porta la data: AvinionisVIIIIdus Junii Pontificatus nostri annoXII(6 Giugno 1328). Riproduco questo passo: Ipse Michael .... associatis sibi quibusdam suae iniquitatis complicibus, inter quos erant duo nequam viri, videlicet Bonagratia de ordine praedicto .... et quidam Anglicus vocatus Guillelmus Ockam ordinis praedicti, contra quem ratione multarum opinionum erronearum, et haereticalium, quas ipse scripserat et dogmatizaverat, pendebat in eadem Curia inquisitio auctoritate nostra diu jam incepta .... ad portum supradictum deveniens .... galeam supradictam conscendit.

834.La sentenza del papa inserita in Niccolò Minorita (Baluze, pag. 243;Zambrini, pag. 106) porta la data: AvinionisVIIIIdus Junii Pontificatus nostri annoXII(6 Giugno 1328). Riproduco questo passo: Ipse Michael .... associatis sibi quibusdam suae iniquitatis complicibus, inter quos erant duo nequam viri, videlicet Bonagratia de ordine praedicto .... et quidam Anglicus vocatus Guillelmus Ockam ordinis praedicti, contra quem ratione multarum opinionum erronearum, et haereticalium, quas ipse scripserat et dogmatizaverat, pendebat in eadem Curia inquisitio auctoritate nostra diu jam incepta .... ad portum supradictum deveniens .... galeam supradictam conscendit.

835.La lettera indirizzata universis ministris, Custodibus, Guardianis et eorum vicariis porta la data: nona die Julii a. d.MCCCXXVIII. (Niccolò, inBaluze, pag. 244-46;Zambrini, pag. 107).

835.La lettera indirizzata universis ministris, Custodibus, Guardianis et eorum vicariis porta la data: nona die Julii a. d.MCCCXXVIII. (Niccolò, inBaluze, pag. 244-46;Zambrini, pag. 107).

836.Delle due proteste, la prima più diffusa (in majori forma) si suppone già fatta in Avignone nel mese di aprile in presenza di frate Guidone, notajo pubblico di detto ordine, e rinnovata poi in Pisa in domo fratrum minorum anno praedicto a nativitate Domini 1328, IndictioneXI, 14 Kalendas octobris, praesentibus testibus vocatis .... et infrascriptis notariis pubblicis. La riporta Niccolò inBaluze, pag. 246-303.Zambrini, pag. 110. Questa protesta è una confutazione delle tre decretaliad Conditorem(pag. 246-75),Cum inter(pag. 275-86),Et quia quorundam(pag. 287 e segg.) .... tres constitutiones haereticales .... vitae et doctrinae evangelicae et apostolicae et S. R. Ecclesiae et SS. PP. eam sequentium, statutis multipliciter adversantes, quae tanquam fumus teter et horridus e puteo abissali, et ab eo, qui pater est mendacii et schismatis, prorumpentes, veritatis et doctrinae solem evangelicae obnubilant et obscurant. La seconda protesta (appellatio in forma minori,Baluze, pag. 303-310) ha la stessa data della precedente; anno supradicto decimo (leggi vigesimo) octavo mensis septembris. (Zambrini, pag. 112). Il Müller (op. cit., I, 211) crede che codesta protesta sia stata redatta tardi, per esser letta nell'assemblea tenuta dall'Imperatore nel 13 dicembre (Villani, 10, 111). In questa seconda protesta sono notevoli i seguenti passi, che mancano nella prima (pag. 310): licet frater Bonagratia .... et subsequenter serenissimus Dominus Ludovicus Romanorum rex appellaverit legitime .... tamen dictus Joannes noluit corrigi, nec permisit quod Concilium generale congregaretur super praedictis .... Ex quibus patet dictum dominum Joannem fuisse et esse pertinacem et notorium et manifestum haereticum. Et quod secundum jura, ex quo Papa in haeresim lapsus est, ipso jure et facto est omni dignitate ecclesiastica, potestate, authoritate et jurisdictione privatus .... nec obviat illa regula per parem non potest solvere vel ligare, quia Papa haereticus minor est quocumque Catholico.

836.Delle due proteste, la prima più diffusa (in majori forma) si suppone già fatta in Avignone nel mese di aprile in presenza di frate Guidone, notajo pubblico di detto ordine, e rinnovata poi in Pisa in domo fratrum minorum anno praedicto a nativitate Domini 1328, IndictioneXI, 14 Kalendas octobris, praesentibus testibus vocatis .... et infrascriptis notariis pubblicis. La riporta Niccolò inBaluze, pag. 246-303.Zambrini, pag. 110. Questa protesta è una confutazione delle tre decretaliad Conditorem(pag. 246-75),Cum inter(pag. 275-86),Et quia quorundam(pag. 287 e segg.) .... tres constitutiones haereticales .... vitae et doctrinae evangelicae et apostolicae et S. R. Ecclesiae et SS. PP. eam sequentium, statutis multipliciter adversantes, quae tanquam fumus teter et horridus e puteo abissali, et ab eo, qui pater est mendacii et schismatis, prorumpentes, veritatis et doctrinae solem evangelicae obnubilant et obscurant. La seconda protesta (appellatio in forma minori,Baluze, pag. 303-310) ha la stessa data della precedente; anno supradicto decimo (leggi vigesimo) octavo mensis septembris. (Zambrini, pag. 112). Il Müller (op. cit., I, 211) crede che codesta protesta sia stata redatta tardi, per esser letta nell'assemblea tenuta dall'Imperatore nel 13 dicembre (Villani, 10, 111). In questa seconda protesta sono notevoli i seguenti passi, che mancano nella prima (pag. 310): licet frater Bonagratia .... et subsequenter serenissimus Dominus Ludovicus Romanorum rex appellaverit legitime .... tamen dictus Joannes noluit corrigi, nec permisit quod Concilium generale congregaretur super praedictis .... Ex quibus patet dictum dominum Joannem fuisse et esse pertinacem et notorium et manifestum haereticum. Et quod secundum jura, ex quo Papa in haeresim lapsus est, ipso jure et facto est omni dignitate ecclesiastica, potestate, authoritate et jurisdictione privatus .... nec obviat illa regula per parem non potest solvere vel ligare, quia Papa haereticus minor est quocumque Catholico.

837.La data di codesta costituzione è del 16 novembre 1329 (Baluze-Mansi, pag. 323-341). La traduzione italiana dellaCronacanel capitolo, di cui lo Zambrini (pag. 116) pubblica solo l'intestazione, dopo aver riportato il principio della costituzione sino alle parolein rebus usu consumtilibusaggiunge: «Et così seguita di parte in parte replicando le aleghationi di frate Michele generale isforzandosi d'impugnarle per confermare le sue agiungniendo tanti errori sopra errori, che una confusione pestifera pazza e bestiale (sic). Perchè sarebbe troppo lungo e tedioso volgarizzare tucte sue costituzioni et heresie, e le opposite appelationi et alleghationi facte pro e contra, si pone in questa astrazioncella (sic) della chronica il principio e il fine delle cose più notabili, volgarizzandone alcune, che si possono dimostrare con più brevità e convenevole chiarezza ai non litterati divoti ricercatori, i quali avuta la introductione d'essa verità con meno fatica potranno investigare la plenitudine sua dalli licterati intendenti et ammaestrati nella sacra scriptura». (Codice Magliabechiano XXXIV, 76, carte 63recto e verso).

837.La data di codesta costituzione è del 16 novembre 1329 (Baluze-Mansi, pag. 323-341). La traduzione italiana dellaCronacanel capitolo, di cui lo Zambrini (pag. 116) pubblica solo l'intestazione, dopo aver riportato il principio della costituzione sino alle parolein rebus usu consumtilibusaggiunge: «Et così seguita di parte in parte replicando le aleghationi di frate Michele generale isforzandosi d'impugnarle per confermare le sue agiungniendo tanti errori sopra errori, che una confusione pestifera pazza e bestiale (sic). Perchè sarebbe troppo lungo e tedioso volgarizzare tucte sue costituzioni et heresie, e le opposite appelationi et alleghationi facte pro e contra, si pone in questa astrazioncella (sic) della chronica il principio e il fine delle cose più notabili, volgarizzandone alcune, che si possono dimostrare con più brevità e convenevole chiarezza ai non litterati divoti ricercatori, i quali avuta la introductione d'essa verità con meno fatica potranno investigare la plenitudine sua dalli licterati intendenti et ammaestrati nella sacra scriptura». (Codice Magliabechiano XXXIV, 76, carte 63recto e verso).

838.La cronaca del Minorita (inBaluze, pag. 341-355) riporta un'appellatio fratris Michelis a Generalis a Constitutione praescripta. Il Müller però (Aktenstücke, pag. 78) ha dimostrato, che la protesta di fra Michele non poteva esser questa, ove si parla non solo di Giovanni, ma dei successori suoi (pag. 351) e più sotto dei tre successori (pag. 352b). Inoltre questa protesta, che in verità non ha la forma delle solite appellationes, non è se non ilDefensorium, male attribuito all'Occam, e già pubblicato dal Brown (Fasciculus rerum expetendarum,II, 434-65), e prima di lui nelFirmamentum trinum ordinum, Parigi 1512, e nelSingulare opus ordinis Seraphici Francisci, Venezia 1513. Il codice parigino, a differenza della stampa del Baluze, ha la vera protesta (pubblicata in parte dal Müller, pag. 83). La traduzione italiana (cod. Magliabechiano, carte 63verso) ha soltanto il principio e la fine della protesta conformi al testo pubblicato dal Müller. Eccoli: In nomine patris et filii et spiritus sancti amen. Anno a nativitate dominiMCCCXXXindictioneXIIIin Monaco in domo fratrum minorum venerabilis et religiosus vir frater Michael. E finisce così: Acta et facta fuerunt predicta in Monaco, in domo fratrum minorum in refectorio ejusdem domus anno predicto a nativitate dominiMCCCXXXindictioneXIII,VIIKal. aprilis presentibus (la lacuna è nel codice). Explicit. Amen. Oltre alla protesta Niccolò Minorita riporta una lettera del Cesenate spedita a tutti i ministri, custodi e guardiani, che ha la data del 4 gennaio 1331 (Baluze, pag. 356-361). È riportata anche dal Goldast, II, 1338 (leggi 1328). La traduzione italiana la dà per intero volgarizzata da carte 64 a carte 86. Con questa lettera finisce la stampa della cronaca fatta dal Mansi e la traduzione italiana. Gli altri capitoli, la cui intestazione è riportata dallo Zambrini, non appartengono più alla cronaca, bensì formano altri opuscoli riuniti, come suole accadere, nello stesso codice. A differenza del testo del Mansi e della traduzione italiana il codice parigino seguita più oltre sino all'anno 1338.

838.La cronaca del Minorita (inBaluze, pag. 341-355) riporta un'appellatio fratris Michelis a Generalis a Constitutione praescripta. Il Müller però (Aktenstücke, pag. 78) ha dimostrato, che la protesta di fra Michele non poteva esser questa, ove si parla non solo di Giovanni, ma dei successori suoi (pag. 351) e più sotto dei tre successori (pag. 352b). Inoltre questa protesta, che in verità non ha la forma delle solite appellationes, non è se non ilDefensorium, male attribuito all'Occam, e già pubblicato dal Brown (Fasciculus rerum expetendarum,II, 434-65), e prima di lui nelFirmamentum trinum ordinum, Parigi 1512, e nelSingulare opus ordinis Seraphici Francisci, Venezia 1513. Il codice parigino, a differenza della stampa del Baluze, ha la vera protesta (pubblicata in parte dal Müller, pag. 83). La traduzione italiana (cod. Magliabechiano, carte 63verso) ha soltanto il principio e la fine della protesta conformi al testo pubblicato dal Müller. Eccoli: In nomine patris et filii et spiritus sancti amen. Anno a nativitate dominiMCCCXXXindictioneXIIIin Monaco in domo fratrum minorum venerabilis et religiosus vir frater Michael. E finisce così: Acta et facta fuerunt predicta in Monaco, in domo fratrum minorum in refectorio ejusdem domus anno predicto a nativitate dominiMCCCXXXindictioneXIII,VIIKal. aprilis presentibus (la lacuna è nel codice). Explicit. Amen. Oltre alla protesta Niccolò Minorita riporta una lettera del Cesenate spedita a tutti i ministri, custodi e guardiani, che ha la data del 4 gennaio 1331 (Baluze, pag. 356-361). È riportata anche dal Goldast, II, 1338 (leggi 1328). La traduzione italiana la dà per intero volgarizzata da carte 64 a carte 86. Con questa lettera finisce la stampa della cronaca fatta dal Mansi e la traduzione italiana. Gli altri capitoli, la cui intestazione è riportata dallo Zambrini, non appartengono più alla cronaca, bensì formano altri opuscoli riuniti, come suole accadere, nello stesso codice. A differenza del testo del Mansi e della traduzione italiana il codice parigino seguita più oltre sino all'anno 1338.

839.Niccolò, inBaluze, pag. 315-323. Una delle ragioni, su cui si appoggiavano è questa (pag. 319b): Sed constat quod dictus Dominus Bertrandus se vicarium asserens ordinis antedicti pro libito voluntatis contra formam Juris et Concilii instituit et creavit ministros provinciales et custodes .... Et quod illi, qui fuerunt in dicta congregatione imo verius conspiratione facta Parisiis, fuerunt pro majori parte per dictum D. Bertrandum Provinciales et custodes creati.

839.Niccolò, inBaluze, pag. 315-323. Una delle ragioni, su cui si appoggiavano è questa (pag. 319b): Sed constat quod dictus Dominus Bertrandus se vicarium asserens ordinis antedicti pro libito voluntatis contra formam Juris et Concilii instituit et creavit ministros provinciales et custodes .... Et quod illi, qui fuerunt in dicta congregatione imo verius conspiratione facta Parisiis, fuerunt pro majori parte per dictum D. Bertrandum Provinciales et custodes creati.

840.Vedi la lettera di fra Michele pubblicata dal Goldast, II, 1236, che comincia: Literas plurium magistrorum in sacra pagina aliorumque notabilium fratrum ordinis Beati Francisci tum Parisius quam de partibus aliis me noveritis recepisse, per quas me inducere videbuntur ut ad unitatem sanctae ecclesiae ac dicti ordinis, a qua me dicebant aversum, accedere festinarem .... e finisce: Ex parte fratris Michaelis generalis ministri dicti ordinis licet inviti de voluntate et assensu fratrum Henrici de Thalheim. Francisci de Esculo, Guilhelmi de Okam in sacra pagina magistrorum, et fratris Bonagratiae, et aliorum fratrum eis adhaerentium .... Questa lettera è riportata anche nel codice parigino della Cronaca di Niccolò (Müller, pag. 75).

840.Vedi la lettera di fra Michele pubblicata dal Goldast, II, 1236, che comincia: Literas plurium magistrorum in sacra pagina aliorumque notabilium fratrum ordinis Beati Francisci tum Parisius quam de partibus aliis me noveritis recepisse, per quas me inducere videbuntur ut ad unitatem sanctae ecclesiae ac dicti ordinis, a qua me dicebant aversum, accedere festinarem .... e finisce: Ex parte fratris Michaelis generalis ministri dicti ordinis licet inviti de voluntate et assensu fratrum Henrici de Thalheim. Francisci de Esculo, Guilhelmi de Okam in sacra pagina magistrorum, et fratris Bonagratiae, et aliorum fratrum eis adhaerentium .... Questa lettera è riportata anche nel codice parigino della Cronaca di Niccolò (Müller, pag. 75).

841.In una lettera scritta la pentecoste del 1324 e pubblicata da un codice parigino dal Müller (Aktenstücke, pag. 111) dice l'Occam: Nam contra errores pseudopape prefati posui faciem meam ut petram durissimam, ita quod nec mendacia nec false infamie nec persecutio qualiscumque, que personam meam corporaliter non attingit, nec multitudo quantacumque credencium sibi aut favencium vel eciam deffendencium me ab impugnatione et reprobatione errorum ipsius, quamdiu manum cartam calamum et atramentum habuero, numquam in perpetuum poterunt cohibere.

841.In una lettera scritta la pentecoste del 1324 e pubblicata da un codice parigino dal Müller (Aktenstücke, pag. 111) dice l'Occam: Nam contra errores pseudopape prefati posui faciem meam ut petram durissimam, ita quod nec mendacia nec false infamie nec persecutio qualiscumque, que personam meam corporaliter non attingit, nec multitudo quantacumque credencium sibi aut favencium vel eciam deffendencium me ab impugnatione et reprobatione errorum ipsius, quamdiu manum cartam calamum et atramentum habuero, numquam in perpetuum poterunt cohibere.

842.Niccolò Minorita, inZambrini, pag. 116: «Questa (Quia vir reprobus) è la quarta decretale eretica di papa Giovanni XXII, eretico manifesto, contra la quale appellò frate Michele, generale dell'ordine de' frati minori, e compuose e fe' pubblicare contro a essa la sua distesa appelazione da Monaco, e il maestro Guilglielmo Ocam fe' contro l'opera de' novanta dì, e la quarta parte del suo dialogo e il maestro Francesco Rosso fe' contro il libro, che comincia:Del padre empio si rammaricano i figliuoli; i quali, con molti altri, solennemente impugniorono sì essa sua decretale, come l'altre sue eresie».

842.Niccolò Minorita, inZambrini, pag. 116: «Questa (Quia vir reprobus) è la quarta decretale eretica di papa Giovanni XXII, eretico manifesto, contra la quale appellò frate Michele, generale dell'ordine de' frati minori, e compuose e fe' pubblicare contro a essa la sua distesa appelazione da Monaco, e il maestro Guilglielmo Ocam fe' contro l'opera de' novanta dì, e la quarta parte del suo dialogo e il maestro Francesco Rosso fe' contro il libro, che comincia:Del padre empio si rammaricano i figliuoli; i quali, con molti altri, solennemente impugniorono sì essa sua decretale, come l'altre sue eresie».

843.Opus nonaginta dierum, inGoldast, II, 993-1236. La bollaQuia vir reprobussecondo l'Occam pag. 996, in tres partes principales dividitur. Primo siquidem respondetur ad objectiones contra constitutionemAd conditorem; secundo respondetur ad objectiones contra constitutionemCum inter; tertio ad objectiones contra constitutionemQuia quorundam. Analogamente a questa divisione o l'Occam stesso o l'editore, come vuole il Riezler, ha diviso l'Opusin tre parti. La prima da pag. 966 a 1139; la seconda da pag. 1136 a 1220; la terza da pag. 1221 a 123b. Benchè l'Occam adduca gli argomenti delle due parti, naturalmente svolge con maggior copia e forza le ragioni degli oppositori. E pare che egli sia stato il primo ad esporle con larghezza, perchè dice nella chiusa: impugnantium rationes scripturae mandavi, et quantum in me est omnibus pubblicavi, quod ipsos audio toto desiderio cordis affectare. Forse lo scritto di Occam precede quello di Michele da Cesena del 24 (o 4) Gennajo 1331 riportato da Niccolò in Baluze pag. 356-58, e pubblicato anche dal Goldast, II, 1238 (V.Müller,Aktenstücke, pag. 75).

843.Opus nonaginta dierum, inGoldast, II, 993-1236. La bollaQuia vir reprobussecondo l'Occam pag. 996, in tres partes principales dividitur. Primo siquidem respondetur ad objectiones contra constitutionemAd conditorem; secundo respondetur ad objectiones contra constitutionemCum inter; tertio ad objectiones contra constitutionemQuia quorundam. Analogamente a questa divisione o l'Occam stesso o l'editore, come vuole il Riezler, ha diviso l'Opusin tre parti. La prima da pag. 966 a 1139; la seconda da pag. 1136 a 1220; la terza da pag. 1221 a 123b. Benchè l'Occam adduca gli argomenti delle due parti, naturalmente svolge con maggior copia e forza le ragioni degli oppositori. E pare che egli sia stato il primo ad esporle con larghezza, perchè dice nella chiusa: impugnantium rationes scripturae mandavi, et quantum in me est omnibus pubblicavi, quod ipsos audio toto desiderio cordis affectare. Forse lo scritto di Occam precede quello di Michele da Cesena del 24 (o 4) Gennajo 1331 riportato da Niccolò in Baluze pag. 356-58, e pubblicato anche dal Goldast, II, 1238 (V.Müller,Aktenstücke, pag. 75).

844.Questo libro, come già dicemmo altrove, forma la seconda parte delDialogo(Goldast, II, 740-70). È intitolato:De dogmatibus Papae Johannis XXII, e si divide in due trattati. Il primo, in dodici capitoli, si riferisce alla predica tenuta da Giovanni XXII nel concistoro, e ne combatte ad una ad una le ragioni (pag. 740-61). Il secondo, in dieci capitoli (pag. 761-70), non si riferisce a Giovanni, ma ai suoi difensori. V. pag. 761: Non tamen principalem errorem improbare studebo, quia in aliis operibus inquisitus ejus poterit improbatio reperiri, sed ad quasdam rationes sophisticas, quas ad muniendum praedictum errorem adducunt, satagam respondere. I due trattati non mostrano nessuna connessione tra di loro, ma il secondo pare che vagamente ricordi il primo nelle parole surriferite. Il primo pare che sia stato scritto nel 1333, perchè l'autore stesso dice che il 3 gennaio di quell'anno gli venne fatto di leggere la narrazione di ciò che era stato detto da Giovanni nel pubblico concistoro, tenuto, come dice Niccolò Minorita in un passo pubblicato dal Müller (Akten, pag. 89), la vigilia della Pentecoste dell'anno precedente (5 gennaio 1332). È molto improbabile che, lette le ragioni di Giovanni, tardasse a rispondervi. Il secondo trattato è posteriore, ma non può essere scritto al di là del 1334, perchè, come osserva il Riezler, si parla di Giovanni XXII come ancora vivo, nè si fa cenno della bolla del 3 dicembre 1334, in cui pria di morire il Papa ritirò la sua dottrina della visione beatifica, che egli in verità dava solo come una opinione, secondo che confessa lo stesso Occam nel cap.VIIIdel primo trattato.

844.Questo libro, come già dicemmo altrove, forma la seconda parte delDialogo(Goldast, II, 740-70). È intitolato:De dogmatibus Papae Johannis XXII, e si divide in due trattati. Il primo, in dodici capitoli, si riferisce alla predica tenuta da Giovanni XXII nel concistoro, e ne combatte ad una ad una le ragioni (pag. 740-61). Il secondo, in dieci capitoli (pag. 761-70), non si riferisce a Giovanni, ma ai suoi difensori. V. pag. 761: Non tamen principalem errorem improbare studebo, quia in aliis operibus inquisitus ejus poterit improbatio reperiri, sed ad quasdam rationes sophisticas, quas ad muniendum praedictum errorem adducunt, satagam respondere. I due trattati non mostrano nessuna connessione tra di loro, ma il secondo pare che vagamente ricordi il primo nelle parole surriferite. Il primo pare che sia stato scritto nel 1333, perchè l'autore stesso dice che il 3 gennaio di quell'anno gli venne fatto di leggere la narrazione di ciò che era stato detto da Giovanni nel pubblico concistoro, tenuto, come dice Niccolò Minorita in un passo pubblicato dal Müller (Akten, pag. 89), la vigilia della Pentecoste dell'anno precedente (5 gennaio 1332). È molto improbabile che, lette le ragioni di Giovanni, tardasse a rispondervi. Il secondo trattato è posteriore, ma non può essere scritto al di là del 1334, perchè, come osserva il Riezler, si parla di Giovanni XXII come ancora vivo, nè si fa cenno della bolla del 3 dicembre 1334, in cui pria di morire il Papa ritirò la sua dottrina della visione beatifica, che egli in verità dava solo come una opinione, secondo che confessa lo stesso Occam nel cap.VIIIdel primo trattato.

845.Compendium errorum Johannis Papae XXII(Goldast, II, 957-76). Qui sono combattute di nuovo le quattro costituzioni di Giovanni, che l'Occam colla consueta arguzia medievale chiamadestitutiones. Nella primaAd conditorem(pag. 958-60) vengono trovati tredici errori; sette nella secondaCum inter(pag. 261-62); diciotto nella terzaQuia quorumdam(pag. 962-964); trentadue nella quartaQuia vir reprobus. Oltre a queste si combattono altre sette eresie di Giovanni XXII. Nella chiusa protesta contro una costituzione di Benedetto XII. Quae quidem destitutio praefatam haeresim retro seculis inauditam continens talis est: Districtius inhibemus ne postquam super negotio fidei quaestio seu dubitatio aliqua, super qua sunt opiniones adversae vel diversae, deducta fuerit ad Apostolicae Sedis examen, quisquam extunc alterutram partem declinare, eligere vel approbare praesumat, sed super ea sedis ejusdem judicium seu declaratio expectetur .... Unde licet ille nomine non re Benedictus XII praedecessori suo, in doctrina haeretica nunquam partecipasse .... tamen propter istam solam haeresim, cujus est auctor .... est inter haereticos computandus. Il Riezler (op. cit., pag. 77) crede che quest'opuscolo sia stato composto tra il 1335 ed il 1338. Nel 23 agosto 1338 Fra Michele da Cesena pubblicò la protesta contro Benedetto XII, alla quale s'associarono Buonagrazia, Occam ed Enrico di Thalheim, come racconta Niccolò Minorita nel frammento pubblicato dal Müller (Akten, pag. 100-102).

845.Compendium errorum Johannis Papae XXII(Goldast, II, 957-76). Qui sono combattute di nuovo le quattro costituzioni di Giovanni, che l'Occam colla consueta arguzia medievale chiamadestitutiones. Nella primaAd conditorem(pag. 958-60) vengono trovati tredici errori; sette nella secondaCum inter(pag. 261-62); diciotto nella terzaQuia quorumdam(pag. 962-964); trentadue nella quartaQuia vir reprobus. Oltre a queste si combattono altre sette eresie di Giovanni XXII. Nella chiusa protesta contro una costituzione di Benedetto XII. Quae quidem destitutio praefatam haeresim retro seculis inauditam continens talis est: Districtius inhibemus ne postquam super negotio fidei quaestio seu dubitatio aliqua, super qua sunt opiniones adversae vel diversae, deducta fuerit ad Apostolicae Sedis examen, quisquam extunc alterutram partem declinare, eligere vel approbare praesumat, sed super ea sedis ejusdem judicium seu declaratio expectetur .... Unde licet ille nomine non re Benedictus XII praedecessori suo, in doctrina haeretica nunquam partecipasse .... tamen propter istam solam haeresim, cujus est auctor .... est inter haereticos computandus. Il Riezler (op. cit., pag. 77) crede che quest'opuscolo sia stato composto tra il 1335 ed il 1338. Nel 23 agosto 1338 Fra Michele da Cesena pubblicò la protesta contro Benedetto XII, alla quale s'associarono Buonagrazia, Occam ed Enrico di Thalheim, come racconta Niccolò Minorita nel frammento pubblicato dal Müller (Akten, pag. 100-102).

846.L'Opus nonaginta dierum, cap. 122, pag. 1224, riproduce la protesta di Fra Michele contro quella parte della decretaleQuia quorundam, ove si sostiene che il Papa può revocare i decreti dei suoi predecessori, e nel capitolo susseguente espone largamente le ragioni, che stanno in favore della protesta, nonostante le denegazioni fatte dal Papa nella bollaQuia vir reprobus. Parimenti nelCompendium errorum, cap. 4, pag. 962. Primus error quod illa, quae per clavem scientiae sunt a summis pontificibus in fide et moribus diffinita, possunt a suis successoribus in dubium revocari .... et per consequens fides esset in potestate hominum.

846.L'Opus nonaginta dierum, cap. 122, pag. 1224, riproduce la protesta di Fra Michele contro quella parte della decretaleQuia quorundam, ove si sostiene che il Papa può revocare i decreti dei suoi predecessori, e nel capitolo susseguente espone largamente le ragioni, che stanno in favore della protesta, nonostante le denegazioni fatte dal Papa nella bollaQuia vir reprobus. Parimenti nelCompendium errorum, cap. 4, pag. 962. Primus error quod illa, quae per clavem scientiae sunt a summis pontificibus in fide et moribus diffinita, possunt a suis successoribus in dubium revocari .... et per consequens fides esset in potestate hominum.

847.Compendium, cap. 124, pag. 1232. Omnis error, qui contradicit aperte scripturae divinae vel determinationi ab universali ecclesia approbatae, est haeresis damnata explicite .... pag. 1233, sed iste impugnatus (Johannis XXII) cogit christianam veritatem catholicam abjurare, cum cogat multos veritatem declaratam per Niccolaum tertium de paupertate Christi abjurare, ergo debet inter haereticos computari.

847.Compendium, cap. 124, pag. 1232. Omnis error, qui contradicit aperte scripturae divinae vel determinationi ab universali ecclesia approbatae, est haeresis damnata explicite .... pag. 1233, sed iste impugnatus (Johannis XXII) cogit christianam veritatem catholicam abjurare, cum cogat multos veritatem declaratam per Niccolaum tertium de paupertate Christi abjurare, ergo debet inter haereticos computari.

848.Queste erano le obiezioni tra gli altri del nuovo generale francescano Giraldo Odone, come dice l'Occam nell'Opus, pag. 1235. Il cap. 8 delCompendiumtorna su codeste opposizioni (pag. 973). Et prima quidem objectio est, quod non potest papa haereticari, nec contra fidem errare. Sed huic cavillationi leviter potest obviari. (E vi risponde adducendo alcuni esempi di papi che fallirono). Secunda objectio cavillosa est quod Papa non habet superiorem in his. (Anche qui adduce alcuni esempi di Papi accusati e giudicati). Tertia objectio cavillosa est, quod a Papa non potest appellari. — Sed Papa habet superiorem, quia concilium generale. Cum etiam Papa haereticus effectus minor sit quocumque catholico. [Vedi più sopra, p. 529, nota 1].

848.Queste erano le obiezioni tra gli altri del nuovo generale francescano Giraldo Odone, come dice l'Occam nell'Opus, pag. 1235. Il cap. 8 delCompendiumtorna su codeste opposizioni (pag. 973). Et prima quidem objectio est, quod non potest papa haereticari, nec contra fidem errare. Sed huic cavillationi leviter potest obviari. (E vi risponde adducendo alcuni esempi di papi che fallirono). Secunda objectio cavillosa est quod Papa non habet superiorem in his. (Anche qui adduce alcuni esempi di Papi accusati e giudicati). Tertia objectio cavillosa est, quod a Papa non potest appellari. — Sed Papa habet superiorem, quia concilium generale. Cum etiam Papa haereticus effectus minor sit quocumque catholico. [Vedi più sopra, p. 529, nota 1].

849.Opus nonaginta, pag. 1233. Ipse autem non permittit generale concilium congregari, et ita se subjicere correctioni et emendationi illorum, quorum interest, recusat. Ergo haereticus est censendus.

849.Opus nonaginta, pag. 1233. Ipse autem non permittit generale concilium congregari, et ita se subjicere correctioni et emendationi illorum, quorum interest, recusat. Ergo haereticus est censendus.

850.Octo quaestiones, I, cap. 17 (Goldast, pag. 332). Si autem episcopi vel noluerint vel nequiverint papam haereticum judicare, alii catholici, maxime Imperator, si catholicus fuerit, ipsum judicare valebit.

850.Octo quaestiones, I, cap. 17 (Goldast, pag. 332). Si autem episcopi vel noluerint vel nequiverint papam haereticum judicare, alii catholici, maxime Imperator, si catholicus fuerit, ipsum judicare valebit.

851.Magistri Guilhelmi de Ockam,Super Potestate summi Pontificis Octo quaestionum decisiones(Goldast, II, 313-391). Bisogna convenire col Riezler (op. cit., pag. 249) che questo titolo è affatto sbagliato, perchè nè Occam decide nulla (pag. 391: Quid autem sentiam de praedictis non expressi); nè discute solo della potestà pontificia, ma benanco dell'imperiale. Se non che se l'opinione personale di Occam non è espressa apertamente, egli però ben ne aveva una, come dice lui stesso (non ut aliquaCERTA VERITASin dubium revocetur, l. c.), e parmi che il dotto storico esageri affermando che mal si potrebbe indovinare qual sia. Non i singoli passi, ma l'orditura stessa del libro ci dice qui, come nell'Opus nonaginta dierum, che cosa pensi l'autore. Basterà addurre per esempio la prima quistione, perchè allo stesso modo sono discusse tutte le altre. La quistione è: utrum potestas spiritualis suprema et laicalis suprema, ex natura rei, in tantum ex opposito distinguuntur, quod non possint formaliter simul cadere in eundem hominem. Nel primo capitolo viene svolta l'opinione che respinge la fusione dei due poteri. Nel secondo quella che l'ammette. Nel terzo e quarto un'opinione intermedia, la quale ammette la separazione, non però per necessità di natura, bensì quale istituto di fatto e voluto da Dio. Nel quinto capitolo l'autore adduce le ragioni, che si oppongono all'opinione antipapista, ma molto brevemente e quasi chiedendo scusa del fatto suo. (Quia autem in hoc opuscolo censui solum modo recitando et allegando procedere, narrandum est, ecc.) Molto più diffusamente nei successivi dodici capitoli espone le obbiezioni contro la teoria papista, e poscia ad una ad una combatte le ragioni, che si sogliono addurre in suo favore. In un solo capitolo, nell'ottavo (pag. 323), cita alcune repliche contro le obbiezioni precedenti, ma per respingerle. Può esservi dubbio, che egli sta per la separazione dei due poteri?

851.Magistri Guilhelmi de Ockam,Super Potestate summi Pontificis Octo quaestionum decisiones(Goldast, II, 313-391). Bisogna convenire col Riezler (op. cit., pag. 249) che questo titolo è affatto sbagliato, perchè nè Occam decide nulla (pag. 391: Quid autem sentiam de praedictis non expressi); nè discute solo della potestà pontificia, ma benanco dell'imperiale. Se non che se l'opinione personale di Occam non è espressa apertamente, egli però ben ne aveva una, come dice lui stesso (non ut aliquaCERTA VERITASin dubium revocetur, l. c.), e parmi che il dotto storico esageri affermando che mal si potrebbe indovinare qual sia. Non i singoli passi, ma l'orditura stessa del libro ci dice qui, come nell'Opus nonaginta dierum, che cosa pensi l'autore. Basterà addurre per esempio la prima quistione, perchè allo stesso modo sono discusse tutte le altre. La quistione è: utrum potestas spiritualis suprema et laicalis suprema, ex natura rei, in tantum ex opposito distinguuntur, quod non possint formaliter simul cadere in eundem hominem. Nel primo capitolo viene svolta l'opinione che respinge la fusione dei due poteri. Nel secondo quella che l'ammette. Nel terzo e quarto un'opinione intermedia, la quale ammette la separazione, non però per necessità di natura, bensì quale istituto di fatto e voluto da Dio. Nel quinto capitolo l'autore adduce le ragioni, che si oppongono all'opinione antipapista, ma molto brevemente e quasi chiedendo scusa del fatto suo. (Quia autem in hoc opuscolo censui solum modo recitando et allegando procedere, narrandum est, ecc.) Molto più diffusamente nei successivi dodici capitoli espone le obbiezioni contro la teoria papista, e poscia ad una ad una combatte le ragioni, che si sogliono addurre in suo favore. In un solo capitolo, nell'ottavo (pag. 323), cita alcune repliche contro le obbiezioni precedenti, ma per respingerle. Può esservi dubbio, che egli sta per la separazione dei due poteri?

852.Leopoldo di Bamberga avea distinto tra il regno tedesco e l'impero romano. Il re tedesco non appena eletto ha diritto di governare le provincie, che stavano sotto lo scettro di Carlo Magno, come immediato suo successore, nè gli occorre alcuna conferma del Papa. Non può però nè prendere la corona imperiale, nè esercitare alcun potere sulle provincie, che non appartenevano a Carlo Magno, se pria il popolo romano, secondo l'antica consuetudine, non l'abbia acclamato imperatore. In quest'ultimo punto (Müller,Der Kampf, II, 86) Leopoldo è d'accordo con Marsilio. E l'Occam lo combatte (pag. 383): Electio regis et imperatoris, quae nunc per principes electores succedit, subrogata est in locum successionis vel electionis, quae quondam fiebat per populum romanum, seu per exercitum, qui populus romanus seu exercitus tunc repraesentabat totum populum romano imperio subjectum secundum istum Doctorem (evidentemente Leopoldo). Da questo accenno a Leopoldo il Riezler trae la prova che leOcto quaestionessono state scritte non pria del 1339, perchè a quel tempo rimonta lo scritto del bambergese. Io aggiungo che l'Occam (pag. 382) cita anche la decisione, data dai principi elettori riuniti a Rense il 16 luglio 1338.

852.Leopoldo di Bamberga avea distinto tra il regno tedesco e l'impero romano. Il re tedesco non appena eletto ha diritto di governare le provincie, che stavano sotto lo scettro di Carlo Magno, come immediato suo successore, nè gli occorre alcuna conferma del Papa. Non può però nè prendere la corona imperiale, nè esercitare alcun potere sulle provincie, che non appartenevano a Carlo Magno, se pria il popolo romano, secondo l'antica consuetudine, non l'abbia acclamato imperatore. In quest'ultimo punto (Müller,Der Kampf, II, 86) Leopoldo è d'accordo con Marsilio. E l'Occam lo combatte (pag. 383): Electio regis et imperatoris, quae nunc per principes electores succedit, subrogata est in locum successionis vel electionis, quae quondam fiebat per populum romanum, seu per exercitum, qui populus romanus seu exercitus tunc repraesentabat totum populum romano imperio subjectum secundum istum Doctorem (evidentemente Leopoldo). Da questo accenno a Leopoldo il Riezler trae la prova che leOcto quaestionessono state scritte non pria del 1339, perchè a quel tempo rimonta lo scritto del bambergese. Io aggiungo che l'Occam (pag. 382) cita anche la decisione, data dai principi elettori riuniti a Rense il 16 luglio 1338.

853.V. più sopra, p. 538, nota 2. Qui aggiungo che nella seconda quistione: utrum suprema potestas laicalis proprietatem sibi proprie habeat immediate a Deo, l'Occam non nasconde le sue ripugnanze contro l'opinione: imperium est a Papa, e spende ben nove capitoli dal 6 al 14 per ribattere le ragioni, che se ne solevano addurre in sostegno.

853.V. più sopra, p. 538, nota 2. Qui aggiungo che nella seconda quistione: utrum suprema potestas laicalis proprietatem sibi proprie habeat immediate a Deo, l'Occam non nasconde le sue ripugnanze contro l'opinione: imperium est a Papa, e spende ben nove capitoli dal 6 al 14 per ribattere le ragioni, che se ne solevano addurre in sostegno.

854.Ludovico nel decretolicet jurisstabiliva che anche il titolo d'imperatore vien conferito dall'elezione, mentre i principi elettori credevano che non si potesse prendere se non dopo l'incoronazione, come s'era sempre praticato sin qui. E l'imperatore ebbe a piegarsi al loro avviso nel decretofidem catholicam, che fu certo redatto dal minorita Bonagrazia, uno dei compagni di fuga dell'Occam (Müller,Der Kampf, pag. 76-81).

854.Ludovico nel decretolicet jurisstabiliva che anche il titolo d'imperatore vien conferito dall'elezione, mentre i principi elettori credevano che non si potesse prendere se non dopo l'incoronazione, come s'era sempre praticato sin qui. E l'imperatore ebbe a piegarsi al loro avviso nel decretofidem catholicam, che fu certo redatto dal minorita Bonagrazia, uno dei compagni di fuga dell'Occam (Müller,Der Kampf, pag. 76-81).

855.Pag. 369. Quinto quaeritur: utrum rex haereditarie succedens accipiat aliquam potestatem super temporalia ex eo quod a persona ecclesiastica inungitur consecratur et coronatur, vel solum ex hoc aliquam consequatur gratiam doni spiritualis. Che l'Occam rifiutasse la prima alternativa parrà chiaro a chi confronti il capitolo quinto col successivo (pag. 370-71), e che abbracciasse la seconda si vede da questo, che alle brevi obbiezioni fatte nel capitolo ottavo si risponde con forza nell'ultimo capitolo, che chiude la discussione.

855.Pag. 369. Quinto quaeritur: utrum rex haereditarie succedens accipiat aliquam potestatem super temporalia ex eo quod a persona ecclesiastica inungitur consecratur et coronatur, vel solum ex hoc aliquam consequatur gratiam doni spiritualis. Che l'Occam rifiutasse la prima alternativa parrà chiaro a chi confronti il capitolo quinto col successivo (pag. 370-71), e che abbracciasse la seconda si vede da questo, che alle brevi obbiezioni fatte nel capitolo ottavo si risponde con forza nell'ultimo capitolo, che chiude la discussione.

856.Pag. 374. Septima quaestio: utrum si talis rex ab aliquo altero archiepiscopo, quam ab eo, qui antiquitus coronare consuevit, vel sibi ipsi coronam imponeret, per hoc perderet titulum vel potestatem regalem? La risposta negativa, che l'Occam preferisce, è svolta largamente nel capitolo secondo, laddove l'affermativa è accennata di volo nel capitolo primo. Questo partito di ammettere che l'incoronazione possa farsi anche da altra autorità ecclesiastica, che non fosse il Papa, era, secondo il Müller (Der Kampf, pag. 78-80), un tentativo di conciliazione tra l'avviso dell'imperatore e quello dei principi elettori. Lo stesso Müller ha trovato riscontri importanti tra leOcto quaestionesed una scrittura pubblicata dal Ficker, e precedentemente nota pei memorabili di Enrico di Hervord, e prima ancora per la cronaca di Ermanno Corner.

856.Pag. 374. Septima quaestio: utrum si talis rex ab aliquo altero archiepiscopo, quam ab eo, qui antiquitus coronare consuevit, vel sibi ipsi coronam imponeret, per hoc perderet titulum vel potestatem regalem? La risposta negativa, che l'Occam preferisce, è svolta largamente nel capitolo secondo, laddove l'affermativa è accennata di volo nel capitolo primo. Questo partito di ammettere che l'incoronazione possa farsi anche da altra autorità ecclesiastica, che non fosse il Papa, era, secondo il Müller (Der Kampf, pag. 78-80), un tentativo di conciliazione tra l'avviso dell'imperatore e quello dei principi elettori. Lo stesso Müller ha trovato riscontri importanti tra leOcto quaestionesed una scrittura pubblicata dal Ficker, e precedentemente nota pei memorabili di Enrico di Hervord, e prima ancora per la cronaca di Ermanno Corner.

857.Pag. 374. Sexto quaeritur: utrum rex hereditarie succedens sit coronatori in aliquo subjectus. Anche qui la risposta negativa è più validamente dimostrata della positiva. E s'adduce questo argomento ad hominem contro le pretensioni papali: Non enim Papa, qui nullum jus habet, nisi eligatur canonice, electoribus est subjectus .... Imperator .... non habet jus imperiale nisi a populo, et tamen populo non erit subjectus .... ergo multo minus coronatori suo est subjectus.

857.Pag. 374. Sexto quaeritur: utrum rex hereditarie succedens sit coronatori in aliquo subjectus. Anche qui la risposta negativa è più validamente dimostrata della positiva. E s'adduce questo argomento ad hominem contro le pretensioni papali: Non enim Papa, qui nullum jus habet, nisi eligatur canonice, electoribus est subjectus .... Imperator .... non habet jus imperiale nisi a populo, et tamen populo non erit subjectus .... ergo multo minus coronatori suo est subjectus.

858.Tractatus de Jurisdictione in causis matrimonialibus(Goldast, I, 21-24). Vedi più sopra pag. 61, nota 1, ove ho riportato alcuni passi che accennano al concetto del matrimonio civile. Debbo però aggiungere a quella nota che il Riezler nell'Historische Zeitschrift(40, 328), arrendendosi alle osservazioni del Scheffer-Boichorst, non crede più che lo scritto di Marsilio da Padova sullo stesso argomento (Goldast, II, 1386-1391) sia apocrifo. Sulle differenze tra i due trattati vedi ilMüller,Der Kampf, II, 160.

858.Tractatus de Jurisdictione in causis matrimonialibus(Goldast, I, 21-24). Vedi più sopra pag. 61, nota 1, ove ho riportato alcuni passi che accennano al concetto del matrimonio civile. Debbo però aggiungere a quella nota che il Riezler nell'Historische Zeitschrift(40, 328), arrendendosi alle osservazioni del Scheffer-Boichorst, non crede più che lo scritto di Marsilio da Padova sullo stesso argomento (Goldast, II, 1386-1391) sia apocrifo. Sulle differenze tra i due trattati vedi ilMüller,Der Kampf, II, 160.

859.Il Dialogo, come dicemmo più sopra (pag. 62), va diviso in tre parti. La prima (Goldast, II, 398-739) suddivisa in sette libri, è intitolataDe haereticise vi torneremo di qui a poco. La seconda (740-770) è l'opera già esaminataDe dogmatibus Papae Johannis. La terza (771-976) è intitolataDe gestis circa fidem altercantium catholicam, e si divide, come dice l'autore stesso (pag. 771), in nove trattati. Primus quidem disputando de potestate papae et cleri. Secundum de potestate et juribus Romani Imperii. .... Tertius de gestis Johannis XXII .... Quartus de gestis Domini Ludovici de Bavaria. Quintus de gestis Benedicti XII. Sextus de gestis fratris Michelis de Cesena. Septimus de gestis et doctrine fratris Giraldi Odonis. Octavus de gestis fratris Guillelmi de Ockam. Nonus de gestis aliorum christianorum, ecc. Il Riezler (op. cit., pag. 263) ha già notato che dalla lettera del Badio al Tritemio, riportata dal Goldast (pag. 392-93), si raccoglie che il primo editore Trechsel ebbe tra mani tutti i trattati; ma gli ultimi sette, ove si contenevano difese ed accuse amariores, quam ut vulgo legerentur, lasciò da parte. E così non sono pervenuti a noi se non due trattati. Il primo trattato si suddivide in quattro libri, dei quali il 1º tratta de potestate Papae (pag. 770-82); il 2º discute la quistione: an expediat toti communitati fidelium uni capiti, principi ac praelato fideli sub Christo subjici et subesse (pag. 788-819); il 3º torna sull'argomento toccato anche nella prima parte del Dialogo: qualis fides scripturis aliis, quam canonicis, debeat adhiberi (pag. 819-845); il 4º riesamina il quesito anch'esso svolto nella prima parte del Dialogo: an Christus de facto constituerit beatum Petrum principem et praelatum aliorum apostolorum et universorum fidelium (pag. 846-889). Il secondo trattato si suddivide in tre libri, dei quali il 1º inquirit an toti generi humano expediat unum Imperatorem universo orbi praeesse (pag. 889-902); il 2º quae jura habeat Imperator romanus super temporalia investigat (pag. 902-925); il 3º perscrutat, an Imperator romanus super spiritualia habeat potestatem aliquam (pag. 926-957).

859.Il Dialogo, come dicemmo più sopra (pag. 62), va diviso in tre parti. La prima (Goldast, II, 398-739) suddivisa in sette libri, è intitolataDe haereticise vi torneremo di qui a poco. La seconda (740-770) è l'opera già esaminataDe dogmatibus Papae Johannis. La terza (771-976) è intitolataDe gestis circa fidem altercantium catholicam, e si divide, come dice l'autore stesso (pag. 771), in nove trattati. Primus quidem disputando de potestate papae et cleri. Secundum de potestate et juribus Romani Imperii. .... Tertius de gestis Johannis XXII .... Quartus de gestis Domini Ludovici de Bavaria. Quintus de gestis Benedicti XII. Sextus de gestis fratris Michelis de Cesena. Septimus de gestis et doctrine fratris Giraldi Odonis. Octavus de gestis fratris Guillelmi de Ockam. Nonus de gestis aliorum christianorum, ecc. Il Riezler (op. cit., pag. 263) ha già notato che dalla lettera del Badio al Tritemio, riportata dal Goldast (pag. 392-93), si raccoglie che il primo editore Trechsel ebbe tra mani tutti i trattati; ma gli ultimi sette, ove si contenevano difese ed accuse amariores, quam ut vulgo legerentur, lasciò da parte. E così non sono pervenuti a noi se non due trattati. Il primo trattato si suddivide in quattro libri, dei quali il 1º tratta de potestate Papae (pag. 770-82); il 2º discute la quistione: an expediat toti communitati fidelium uni capiti, principi ac praelato fideli sub Christo subjici et subesse (pag. 788-819); il 3º torna sull'argomento toccato anche nella prima parte del Dialogo: qualis fides scripturis aliis, quam canonicis, debeat adhiberi (pag. 819-845); il 4º riesamina il quesito anch'esso svolto nella prima parte del Dialogo: an Christus de facto constituerit beatum Petrum principem et praelatum aliorum apostolorum et universorum fidelium (pag. 846-889). Il secondo trattato si suddivide in tre libri, dei quali il 1º inquirit an toti generi humano expediat unum Imperatorem universo orbi praeesse (pag. 889-902); il 2º quae jura habeat Imperator romanus super temporalia investigat (pag. 902-925); il 3º perscrutat, an Imperator romanus super spiritualia habeat potestatem aliquam (pag. 926-957).

860.Dialogus, III, I, 5 (Goldast, pag. 776). Lex enim christiana ex institutione Christi est lex libertatis respectu veteris legis .... Et ita constat, quod lex christiana esset majoris servitutis, quoad temporalia, quam lex vetus, si Papa in temporalibus haberet hujusmodi plenitudinem potestatis; quia illi, qui erunt sub lege mosaica, nulli mortali erant in temporabilibus modo subjecti. Cap. 6, pag. 177, istud est principalius vel de principalibus fondamentis et motivis quare quidam dicunt quod Papa non habet talem plenitudinem potestatis. Anche il Riezler ammette che codesta è l'opinione dell'Occam. Io aggiungo che l'argomento della libertà è addotto colle stesse parole nelleOcto quaestiones, I, 6, pag. 320.

860.Dialogus, III, I, 5 (Goldast, pag. 776). Lex enim christiana ex institutione Christi est lex libertatis respectu veteris legis .... Et ita constat, quod lex christiana esset majoris servitutis, quoad temporalia, quam lex vetus, si Papa in temporalibus haberet hujusmodi plenitudinem potestatis; quia illi, qui erunt sub lege mosaica, nulli mortali erant in temporabilibus modo subjecti. Cap. 6, pag. 177, istud est principalius vel de principalibus fondamentis et motivis quare quidam dicunt quod Papa non habet talem plenitudinem potestatis. Anche il Riezler ammette che codesta è l'opinione dell'Occam. Io aggiungo che l'argomento della libertà è addotto colle stesse parole nelleOcto quaestiones, I, 6, pag. 320.

861.Anche nella terza parte del Dialogo (trattato 2º, libro 1º) come nelle otto quistioni è discussa largamente la teoria: verum imperium romanum est a Papa. E dal capitolo 18 sino al 24 sono bene addotte dieci ragioni in suo sostegno, ma per scalzarle immediatamente. Nè pago di queste confutazioni indirette ne adduce altre ben stringenti e dirette nel capitolo 25 (pag. 896). Quod repugnat divinae scripturae est haereticum; sed non posse esse verum imperium nisi a Papa, repugnat divinae scripturae (Cfr. cap. 28, pag. 901).

861.Anche nella terza parte del Dialogo (trattato 2º, libro 1º) come nelle otto quistioni è discussa largamente la teoria: verum imperium romanum est a Papa. E dal capitolo 18 sino al 24 sono bene addotte dieci ragioni in suo sostegno, ma per scalzarle immediatamente. Nè pago di queste confutazioni indirette ne adduce altre ben stringenti e dirette nel capitolo 25 (pag. 896). Quod repugnat divinae scripturae est haereticum; sed non posse esse verum imperium nisi a Papa, repugnat divinae scripturae (Cfr. cap. 28, pag. 901).

862.Nello stesso libro, citato nella nota precedente, l'Occam discute separatamente le due quistioni sull'utilità e sull'origine di una monarchia universale. Intorno all'origine si contano tre opinioni (pag. 885): una est opinio quod imperium fuit a Deo constitutum et non ab hominibus. Alia est quod fuit primo institutum et tamen per homines scilicet per Romanos. Tertia opinio est quod verum imperium fuit a Papa. Quest'ultima opinione dicemmo già nella nota precedente come sia combattuta più vigorosamente delle altre due. L'opinione dell'origine divina è fiaccamente difesa nel capitoloXXVI, pag. 898, ed alla spiccia combattuta con quest'osservazione, che chiude il capitolo: Unico verbo respondetur, quia cum dicitur quod potestas imperialis et universaliter omnis potestas licita et legitima est a Deo, non tamen a solo Deo, sed quaedam est a Deo per homines, et talis est potestas imperialis (la stampa del Goldast è guasta: non solo ci sono ripetizioni dovute evidentemente ad errori di stampa, ma in luogo d'institutum ab hominibusdeve leggersiinstitutum a Deo). Non resta se non l'opinione dell'origine mista mediatamente da Dio ed immediatamente dagli uomini (pag. 899): A populo est imperium. Item ab illis fuit Imperium romanum, qui caeteras nationes Romam imperio subdiderunt. Quest'opinione, che raccosta l'Occam a Marsilio, è difesa nel capitoloXXVII, e resta padrona del campo, essendo risolute tutte le obbiezioni che le si muovono. In quanto poi all'utilità di una monarchia universale ci sono pure diversi pareri: 1º Una opinio (pag. 871), quod per unum principem secularem, qui non incongrue imperatoris nomine censetur, mundus quoad temporalia, optime regeretur. Nec sufficienter paci et quieti totius societatis humanae potest per aliud regimen provideri. 2º Alia opinio (pag. 874) est contraria quod non expedit mundo, ut universalitas mortalium uni imperatori seu principi sit subjecta. 3º (pag. 875) Alia opinio .... quod expediret unum principem non secularem sed ecclesiasticum universitati mortalium presidere. 4º (pag. 875) Alia opinio: Mundus optime regeretur, si plures simul mundi dominium obtinerent. 5º (pag. 876) Alia opinio est quod secundum diversitatem, qualitatem et necessitatem temporum expedit regimina et dominia mortalium variari. (Vedi più sopra, pag. 63, nota 1). La prima opinione non è certo quella dell'autore, perchè alle ragioni, che da Dante in poi si addussero in favore della monarchia universale, risponde vigorosamente in cinque capitoli, dal sesto al decimo. Confuta parimenti le altre tre opinioni; ma l'unica che resta inconfutata è la quinta, che dobbiamo quindi tenere per la preferita dall'autore.

862.Nello stesso libro, citato nella nota precedente, l'Occam discute separatamente le due quistioni sull'utilità e sull'origine di una monarchia universale. Intorno all'origine si contano tre opinioni (pag. 885): una est opinio quod imperium fuit a Deo constitutum et non ab hominibus. Alia est quod fuit primo institutum et tamen per homines scilicet per Romanos. Tertia opinio est quod verum imperium fuit a Papa. Quest'ultima opinione dicemmo già nella nota precedente come sia combattuta più vigorosamente delle altre due. L'opinione dell'origine divina è fiaccamente difesa nel capitoloXXVI, pag. 898, ed alla spiccia combattuta con quest'osservazione, che chiude il capitolo: Unico verbo respondetur, quia cum dicitur quod potestas imperialis et universaliter omnis potestas licita et legitima est a Deo, non tamen a solo Deo, sed quaedam est a Deo per homines, et talis est potestas imperialis (la stampa del Goldast è guasta: non solo ci sono ripetizioni dovute evidentemente ad errori di stampa, ma in luogo d'institutum ab hominibusdeve leggersiinstitutum a Deo). Non resta se non l'opinione dell'origine mista mediatamente da Dio ed immediatamente dagli uomini (pag. 899): A populo est imperium. Item ab illis fuit Imperium romanum, qui caeteras nationes Romam imperio subdiderunt. Quest'opinione, che raccosta l'Occam a Marsilio, è difesa nel capitoloXXVII, e resta padrona del campo, essendo risolute tutte le obbiezioni che le si muovono. In quanto poi all'utilità di una monarchia universale ci sono pure diversi pareri: 1º Una opinio (pag. 871), quod per unum principem secularem, qui non incongrue imperatoris nomine censetur, mundus quoad temporalia, optime regeretur. Nec sufficienter paci et quieti totius societatis humanae potest per aliud regimen provideri. 2º Alia opinio (pag. 874) est contraria quod non expedit mundo, ut universalitas mortalium uni imperatori seu principi sit subjecta. 3º (pag. 875) Alia opinio .... quod expediret unum principem non secularem sed ecclesiasticum universitati mortalium presidere. 4º (pag. 875) Alia opinio: Mundus optime regeretur, si plures simul mundi dominium obtinerent. 5º (pag. 876) Alia opinio est quod secundum diversitatem, qualitatem et necessitatem temporum expedit regimina et dominia mortalium variari. (Vedi più sopra, pag. 63, nota 1). La prima opinione non è certo quella dell'autore, perchè alle ragioni, che da Dante in poi si addussero in favore della monarchia universale, risponde vigorosamente in cinque capitoli, dal sesto al decimo. Confuta parimenti le altre tre opinioni; ma l'unica che resta inconfutata è la quinta, che dobbiamo quindi tenere per la preferita dall'autore.

863.Dialogo, 3ª parte, trattato 2, lib. 2, ove, stabilita la distinzione delle due potestà temporale e spirituale, esamina (pag. 904) la quistione: an Imperator verus Romanorum per universum mundum super temporalia habeat hanc potestatem, ita ut cunctae regionis mundi ei in temporalibus oboediant. E l'Occam sta per l'affermativa, perchè alle ragioni addotte nel capitolo 5º (pag. 904-906) per sostenerla non replica più, laddove combatte nei capitoli 6º, 7º e 8º quanti argomenti s'adducono in favore dell'opinione contraria. In quanto al diritto di punire, alcuni sostengono: per judicem ecclesiasticum sunt criminosi et pro criminibus secularibus puniendi (cap.X, pag. 910-11). (Anche qui parmi errata la stampa, che a pag. 910 in finem dovrebbe leggersi: una est, quodnonpro omni crimine seculari potest Imperator punire omnes sibi subjectos). Altri per lo contrario: ad Imperatorem et judicem secularem solummodo spectat pro criminibus secularibus plectere criminosos (cap.II, pag. 911). Tra queste due opinioni tramezza una terza, preferita evidentemente dall'Occam, secondo la quale solo in alcuni casi è lecito l'intervento del giudice ecclesiastico, quando ad esempio non est judex secularis: vel quando judex secularis est negligens facere justitiam (pag. 913). In quanto poi ai beni, tra l'opinione: imperator omnium rerum hujus mundi non est dominus (cap.XXI, pag. 919), e la contraria: est dominus (cap.XXII, pag. 919-20) c'è posto per questa terza, preferita dall'Occam: imperator non est sic dominus omnium rerum temporalium, ut ad libitum suum liceat sibi vel valeat de omnibus hujusmodi rebus, quod voluerit ordinare, est tamen Dominus quodammodo omnium pro eo quod omnibus rebus .... potest uti et eas applicare ad utilitatem communem (Cap. 23, pag. 920).

863.Dialogo, 3ª parte, trattato 2, lib. 2, ove, stabilita la distinzione delle due potestà temporale e spirituale, esamina (pag. 904) la quistione: an Imperator verus Romanorum per universum mundum super temporalia habeat hanc potestatem, ita ut cunctae regionis mundi ei in temporalibus oboediant. E l'Occam sta per l'affermativa, perchè alle ragioni addotte nel capitolo 5º (pag. 904-906) per sostenerla non replica più, laddove combatte nei capitoli 6º, 7º e 8º quanti argomenti s'adducono in favore dell'opinione contraria. In quanto al diritto di punire, alcuni sostengono: per judicem ecclesiasticum sunt criminosi et pro criminibus secularibus puniendi (cap.X, pag. 910-11). (Anche qui parmi errata la stampa, che a pag. 910 in finem dovrebbe leggersi: una est, quodnonpro omni crimine seculari potest Imperator punire omnes sibi subjectos). Altri per lo contrario: ad Imperatorem et judicem secularem solummodo spectat pro criminibus secularibus plectere criminosos (cap.II, pag. 911). Tra queste due opinioni tramezza una terza, preferita evidentemente dall'Occam, secondo la quale solo in alcuni casi è lecito l'intervento del giudice ecclesiastico, quando ad esempio non est judex secularis: vel quando judex secularis est negligens facere justitiam (pag. 913). In quanto poi ai beni, tra l'opinione: imperator omnium rerum hujus mundi non est dominus (cap.XXI, pag. 919), e la contraria: est dominus (cap.XXII, pag. 919-20) c'è posto per questa terza, preferita dall'Occam: imperator non est sic dominus omnium rerum temporalium, ut ad libitum suum liceat sibi vel valeat de omnibus hujusmodi rebus, quod voluerit ordinare, est tamen Dominus quodammodo omnium pro eo quod omnibus rebus .... potest uti et eas applicare ad utilitatem communem (Cap. 23, pag. 920).

864.Dialogus, P. 3ª, tr. 2, lib. 3, cap. 3 (pag. 927) licet imperator specialiter ratione imperatoria dignitatis non habeat jus eligendi summum Pontificem, vel alios praelatos inferiores, in quantum Christianus catholicus et fidelis jus eligendi Summum Pontificem potest sibi competere. Che codesta sia l'opinione dell'autore lo dice il discepolo (pag. 929): Allegationes pro ista opinione secunda tam evidentes mihi videntur, ut non curem ad ipsas responsiones audire. Il popolo romano è per diritto di natura il vero elettore del Pontefice, perchè (pag. 932) electio semper debet concedi paucis .... quia igitur romani respectu aliorum catholicorum sunt pauci, et summus pontifex est quodammodo episcopus eorum .... ideo rationabiliter alii catholici non habent jus eligendi summum pontificem, nisi quando electio non spectaret ad Romanos. I Romani poterono cedere ad altri il loro diritto, come a dire ai cardinali, e ben fecero (pag. 937), quia saepe aliqua multitudo habet jus eligendi, et tamen non expedit quod omnes eligant; ma lo riacquistano subito nel caso che il papa e gli elettori omnes infecti fuerint haeretica pravitate.

864.Dialogus, P. 3ª, tr. 2, lib. 3, cap. 3 (pag. 927) licet imperator specialiter ratione imperatoria dignitatis non habeat jus eligendi summum Pontificem, vel alios praelatos inferiores, in quantum Christianus catholicus et fidelis jus eligendi Summum Pontificem potest sibi competere. Che codesta sia l'opinione dell'autore lo dice il discepolo (pag. 929): Allegationes pro ista opinione secunda tam evidentes mihi videntur, ut non curem ad ipsas responsiones audire. Il popolo romano è per diritto di natura il vero elettore del Pontefice, perchè (pag. 932) electio semper debet concedi paucis .... quia igitur romani respectu aliorum catholicorum sunt pauci, et summus pontifex est quodammodo episcopus eorum .... ideo rationabiliter alii catholici non habent jus eligendi summum pontificem, nisi quando electio non spectaret ad Romanos. I Romani poterono cedere ad altri il loro diritto, come a dire ai cardinali, e ben fecero (pag. 937), quia saepe aliqua multitudo habet jus eligendi, et tamen non expedit quod omnes eligant; ma lo riacquistano subito nel caso che il papa e gli elettori omnes infecti fuerint haeretica pravitate.

865.Dialogo, loc. cit., cap. 17, pag. 947. Quod imperator possit et debeat papam pro omni crimine judicare quampluribus viis ostenditur, quorum una (quae etiam est in prima parte facta istius dialogi) sumitur ex unitate summi judicis, quam omnis communitas bene ordinata habere debet. E nello stesso capitolo e nei seguenti sono combattute le cinque opinioni, che ammettono la pluralità dei giudici supremi. Finalmente nel cap.XXIII, col quale si chiude il trattato, dice (pag. 956): Papa non est magis exemptus a jurisdictione coactiva imperatoris et aliorum secularium judicum, quam fuerunt Christus et Apostoli.

865.Dialogo, loc. cit., cap. 17, pag. 947. Quod imperator possit et debeat papam pro omni crimine judicare quampluribus viis ostenditur, quorum una (quae etiam est in prima parte facta istius dialogi) sumitur ex unitate summi judicis, quam omnis communitas bene ordinata habere debet. E nello stesso capitolo e nei seguenti sono combattute le cinque opinioni, che ammettono la pluralità dei giudici supremi. Finalmente nel cap.XXIII, col quale si chiude il trattato, dice (pag. 956): Papa non est magis exemptus a jurisdictione coactiva imperatoris et aliorum secularium judicum, quam fuerunt Christus et Apostoli.

866.Vedi più sopra, p. 538, nota 1.

866.Vedi più sopra, p. 538, nota 1.

867.La prima parte del Dialogo (pag. 398-739) si divide in sette libri, come dice l'autore stesso nel Prologo. Primam ergo partem de haereticis acceleres inchoare: materiam in septem divide libros, quorum primus investiget ad quos (theologos videlicet vel canonistas) pertinet principaliter diffinire, quae assertiones catholicae, quae haereticae; qui etiam haeretici et catholici debeant reputari. Secundus inquirat, quae assertiones haereticae, quae catholicae sunt censendae. Tertius principaliter consideret, quis errans inter haereticos est computandus. Quartus quomodo de pertinacitate et pravitate haeretica debeat quis convinci. Quintus, qui possunt pravitate haeretica maculari. Sextus agat de punitione haereticorum, et maxime Papae, si efficiatur haereticus. Septimus tractet de credentibus, fautoribus, defensoribus et receptoribus haereticorum.

867.La prima parte del Dialogo (pag. 398-739) si divide in sette libri, come dice l'autore stesso nel Prologo. Primam ergo partem de haereticis acceleres inchoare: materiam in septem divide libros, quorum primus investiget ad quos (theologos videlicet vel canonistas) pertinet principaliter diffinire, quae assertiones catholicae, quae haereticae; qui etiam haeretici et catholici debeant reputari. Secundus inquirat, quae assertiones haereticae, quae catholicae sunt censendae. Tertius principaliter consideret, quis errans inter haereticos est computandus. Quartus quomodo de pertinacitate et pravitate haeretica debeat quis convinci. Quintus, qui possunt pravitate haeretica maculari. Sextus agat de punitione haereticorum, et maxime Papae, si efficiatur haereticus. Septimus tractet de credentibus, fautoribus, defensoribus et receptoribus haereticorum.


Back to IndexNext