Capitolo VIL PRIMO CODICE(Esodo,xx, 22–xxiii, 19)E ALCUNE NOVELLE(Esodo,xviii, 21–26,xii, 21–28,xiii, 3–16)Al Decalogo fa seguito nella presente compilazione del Pentateuco una piccola raccolta di leggi per la massima parte concernenti la vita civile, con poche disposizioni intorno alla religione e al culto (Esodo,xx, 22–xxiii, 19). Si può dire che questa raccolta formi un piccolo codice sufficiente a regolale le relazioni della vita in un tempo di civiltà non ancora molto avanzata, ma nel quale si vede già un popolo passato dalla vita nomade a quella stabile in sedi fisse; si conosce che alla pastorizia è succeduta, se non sola, almeno preponderante, lʼagricoltura, e si osserva che si è sentito il bisogno di regolare, nei punti più importanti, ciò che concerne la libertà, la vita e la proprietà. È stato detto da alcuni che in questo piccolo codice manca ogni ordine, ogni sistematica divisione di parti,[91]mentre da altri si è volutatrovare una studiata disposizione di tante leggi divise armonicamente in numero o di dieci o di cinque, rispondenti in qualche modo al concetto generale del Decalogo.[92]Noi crediamo che si esageri dallʼuna parte e dallʼaltra, e che non si possa trovare in queste nostre leggi nè il difetto di una totale mancanza di ogni ordine, nè una studiata divisione di parti corrispondenti fra loro per eguale o proporzionale numero di precetti; ma che invece vi sia un certo ordine generale e, per dir così, nelle linee principali dello scritto, mentre poi non è mantenuto nella composizione di alcuni particolari.Lʼanalisi e la traduzione che ne faremo proveranno la verità di questa nostra opinione.La proibizione delta idolatria e il precetto sul modo dì costruire lʼaltare sono contenuti nel capitoloXX, v. 23–26. E qui, prescindendo dal Decalogo, abbiamo una introduzione al codice, per accennare il più importante principio della religione, secondo era concepita dai profeti, cioè il monoteismo puro da idolatria e il precetto sul punto più generale del culto, cioè sul modo di edificare il luogo dove esso si sarebbe celebrato. Il codice poi veramente detto, ha un principio suo proprio colle parole:xxi. 1.E queste sono le leggi che porrai dinanzi a loro.Le due prime leggi (v. 2–12) trattano della condizione degli schiavi, stabilendo però, per ragione del costume, alcune differenze fra lʼuomo e la donna, che avevano perduto la personale libertà.—Questo nostrotesto parla soltanto degli schiavi ebrei, e lascia fuori della legge gli schiavi acquistati fra la gente di altre nazioni, o presi prigionieri in guerra, di cui altrove si fa cenno (Levit.,xxvi, 44 e seg.;Deut.,xxi, 10–14). Anche rispetto agli Ebrei la legge qui prescrive soltanto il modo col quale avrebbero dovuto trattarsi, dopo che si trovavano in ischiavitù; ma non espone per quali cagioni una persona libera poteva, o doveva, perdere la propria libertà. Ciò si vede però in primo luogo dal v. 2,xxii, ove si condanna ad essere venduto il ladro, che non avesse da pagare la multa per il furto.Si desume poi dal Levitico (xxvi, 39) che per povertà la persona libera potesse o vendere sè stessa o essere venduta forse per pagare i creditori, o essere a questi sottoposta come schiava.[93]Dal v. 7 si deduce ancora che la patria potestà si estendesse sino al punto di vendere come schiavi i figliuoli. Dunque la perdita della libertà personale poteva avvenire, o per vendita coatta ordinata dalla magistratura, come condanna di furto, nel caso di non poter soddisfare alla restituzione; o in caso di povertà o per vendita volontaria o richiesta dai creditori, o per vendita che dei figliuoli facesse il padre.[94]Questa schiavitù per altro della persona ebrea non poteva durare più di sei anni: nel settimo si riacquistava la libertà, eccetto che il servo stesso non preferissedi rimanere nella condizione di servitù, nel qual caso il padrone pubblicamente glie ne imprimeva sul corpo il marchio, consistente in un foro nellʼorecchio.[95]2.Quando avrai comprato un servo ebreo, sei anni servirà, e nel settimo escirà in libertà gratuitamente.[96]3.Se con la [sola] sua persona sarà venuto, con la sua persona escirà; se è congiunto a donna, escirà anche sua moglie con lui.4.Se il suo padrone gli avrà dato moglie, e questa gli avrà partorito figli o figlie, la donna con i suoi figli sarà del suo padrone, ed egli escirà con la sua persona.5.Ma se il servo dicesse: amo il mio padrone, mia moglie, ed i miei figli, non escirò libero;6.allora lo avvicinerà il padrone dinanzi a Dio,[97]e lo avvicinerà allʼuscio o allo stipite, e forerà il padrone lʼorecchio di lui con la lesina, sicchè lo serva in perpetuo.Il testo qui parla di qualunque servo ebreo in qualsivoglia modo comprato. I talmudisti però hanno introdotto molte modificazioni nella interpretazione di questa legge, come del resto hanno fatto quasi sempre sui testi della Scrittura. Ma devesi riconoscere che se il Talmud, in molte parti, e specialmente per ciò che concerne i riti religiosi, è un regresso relativamente alla Bibbia, perchè ne ha soverchiamente moltiplicato il numero, e gli ha resi più gravosi e più gretti; è dallʼaltro lato un vero progresso nelle leggi civili e criminali, perchè ha mitigato molte disposizioni troppo dure, e improntate di una primitiva rozzezza. Il torto del Talmud è di non avere riconosciutoche queste erano modificazioni, che esso introduceva nella legge, o adottate a poco a poco per forza dei tempi, e di aver voluto torcereper fas e per nefasil testo della Scrittura a tali significati, che in verun modo lettori di buon senso possono attribuirgli.E questo hanno fatto i dottori ebrei per voler mantenere il loro principio dogmatico della immutabilità della legge rivelata; cosicchè ogni loro nuovo insegnamento, che non resultasse dalla lettera del testo, dicevano derivare da una dottrina tradizionale esistente fino dai tempi di Mosè; e poi, a ragione, o a torto, ne volevano trovare in qualche modo un cenno anche nel testo della Scrittura. Ma, se la pretensione di una dottrina tradizionale che rimontasse fino a tempi così rimoti è assurda, se il modo dʼinterpretazione è illogico e falso, restano però le leggi talmudiche, che in gran parte sono buone e savie, e ispirate in generale ad un sentimento di mitezza e di equità.Venendo ora alle interpretazioni talmudiche del nostro testo, le prenderemo in esame ad una ad una.I talmudisti hanno ristretto il significato del passo biblico sopra tradotto al solo servo venduto giudiziariamente, il quale però poteva vendersi soltanto ad Ebrei o a proseliti.[98]Non applicano in tutte le sue parti questo testo a chi aveva perduto la libertà per vendita volontaria, perchè questi avrebbe potuto vendersi per un tempo più lungo di sei anni,[99]ma la vendita giudiziaria non poteva mai oltrepassare questo termine. Anzi avrebbe potuto essere più breve, se ilservo trovava mezzo di riscattarsi, pagando al padrone la differenza del prezzo, o se cadeva dentro i sei anni il cinquantesimo del Giubileo.[100]Nel caso poi che il padrone morisse prima che si compissero i sei anni e non lasciasse prole maschile, il servo diveniva libero, nè sopra lui avevano alcun diritto nè le figlie nè gli altri eredi.[101]Altro diritto del servo ebreo, secondo i talmudisti, era quello di non potere essere venduto nè ceduto ad altri dal primo compratore.[102]In quanto allo stato della famiglia dello schiavo, nel caso che fosse ammogliato, parrebbe dal v. 3 che la moglie dovesse seguire la condizione del marito, e fosse anchʼella ridotta schiava, per poi al termine dei sei anni riacquistare la libertà. La qual legge così dura per la donna non ha nulla di repugnante in uno stato sociale, dove per molti rispetti essa era posta in una condizione talmente inferiore, da non aver quasi giuridica personalità. Ma i talmudisti hanno inteso la cosa molto diversamente, e hanno introdotta una modificazione che è tutta a utilità della donna. La Scrittura, a loro opinione, non parlerebbe punto della schiavitù della moglie, ma anzi dellʼobbligo del padrone di passarle gli alimenti tutto il tempo che il marito fosse schiavo, obbligo che cesserebbe naturalmente col cessare della servitù. I dottori del Talmud non vogliono ammettere che la vendita, a loro opinione in questo caso coatta, del marito, portasse come conseguenza la perdita della libertà anche nella moglie; e per essi le parole del testo «escirà anche sua moglie con lui» non significano che doveva escireda una schiavitù, nella quale non era mai entrata, ma che cessava nel padrone lʼobbligo di passarle gli alimenti.[103]Si noti quale mitigamento si era operato nelle idee e nei costumi.Nel verso 4 si concede al padrone il diritto di dar moglie al servo e farne procreare degli schiavi; perchè la donna, che si univa allo schiavo non era considerata legittima moglie, e tanto essa, quanto i figli nati nella condizione di servitù, erano cosa del padrone, nè godevano della ricuperazione della libertà dopo i sei anni. Ciò resulterebbe dalla lettera del testo intesa nella sua crudezza, ma anche qui i talmudisti hanno dato una interpretazione diversa.In primo luogo il padrone non avrebbe potuto costringere qualunque servo ebreo ad unirsi con una donna, ma soltanto quello acquistato per vendita giudiziaria,[104]e che avesse già altra moglie ebrea.[105]La donna poi di cui si parla nel testo non avrebbe potuto mai essere una ebrea, ma una schiava di altra nazione,[106]perchè soltanto genti di altre nazioni potevano essere sottomèsse a una schiavitù perpetua. In questo punto ci sembra che la spiegazione dei talmudisti sia da accettarsi, perchè in armonia con tutto lo spirito della legge. Non è possibile infatti che, mentre la legge non vuole sottomettere a schiavitù perpetua lʼEbreo, eccetto che esso volontariamente vi si sottoponga, dia il diritto al padrone di far procrearedegli Ebrei, perchè poi gli fossero schiavi per tutta la vita.[107]Se lʼinterpretazione talmudica qui non apparisce dalla lettera, è certo conforme allo spirito della legge.Altra importantissima interpretazione dei talmudisti è quella sul verso 6, il quale, secondo la lettera, sottoporrebbe a servitù perpetua chi dichiarasse di non volere abbandonare nè il padrone, nè la moglie, nè i figli; mentre la interpretazione talmudica ha ristretto la fraseper semprefino allo spirare del periodo di 50 anni del Giubileo.[108]Anzi, se questo cadesse dentro i sei anni, il servo avrebbe riacquistato subito la libertà.[109]A siffatta interpretazione i talmudisti erano costretti per trovare una conciliazione fra questa legge dellʼEsodo e quella del Levitico. Ma in questo punto la loro interpretazione, oltrechè repugnare troppo apertamente col significato palese del testo, contiene ancora una vera incompatibilità. Imperocchè come è supponibile che la legge volesse imprimere un marchio di schiavitù sul corpo di colui, il quale per la stessa legge in un tempo che qualche volta avrebbe potuto essere vicinissimo, sarebbe ritornato in libertà? E non contenti di ciò vollero ancora che, ricevuto il marchio della servitù, lo schiavo ebreodivenisse libero alla morte del padrone, e non dovesse passare a nessuno degli eredi, nemmeno ai figli.[110]Stabilirono inoltre che la dichiarazione spontanea di continuare nello stato di schiavitù, dopo spirati i sei anni, non potesse farsi se non dallo schiavo che aveva perduto la libertà per vendita giudiziaria, ma non da chi si era venduto volontariamente. Interpretazione questa che dobbiamo riconoscere giudiziosa, perchè colui che si vendeva di spontaneo volere, poteva fin da principio vendersi per un tempo più lungo dei sei anni, e rinnovare a piacere il contratto, col quale perdeva la libertà personale. Siccome poi era costretto a ciò dalla povertà, mite deve dirsi quella istituzione che gli risparmiava lʼavvilimento di portare sul suo corpo un marchio di schiavitù. Non così verso quello che venduto schiavo per pena di un delitto, e scontatala, sentiva tanto bassamente di sè da preferire alla libertà la condizione di servo. La legge non era troppo dura se gli diceva: Per tua colpa, e non per isventura divenisti schiavo, ora potresti tornare libero, se tu lo volessi; ma ami meglio la servitù, portane dunque la debita impronta.Anche qui però i talmudisti, usando della loro soverchia sottigliezza nello spiegare i testi, vollero meglio tutelare la difesa della personale libertà, e stabilirono che per restare servo al di là dei sei anni col marchio della schiavitù, fosse necessario che tanto il padrone quanto lo schiavo avessero moglie e figliuoli, e ambedue fossero in condizione di trovarsi bene insieme. Essi ragionarono sui testi scritturali in questo modo. Non potrebbe dire il servo di amare la propriamoglie e i propri figli, se non gli avesse; non potrebbe dire, come leggesi nel Deuteronomio (xv, 16), di amare la famiglia del padrone, se questi famiglia non avesse, e per famiglia sʼintende la moglie e i figliuoli; non potrebbe dire finalmente, come leggesi nello stesso Deuteronomio, di star bene col padrone, se per la condizione di uno dei due questo star bene non potesse verificarsi; dunque in questi casi lo stato di servitù non poteva al di là dei sei anni essere prolungato.[111]Sottigliezza soverchia e sofistica, falsa ancora come interpretazione di testo, ma che recava in questo caso lodevoli conseguenze, perchè stabiliva istituzioni che difendevano la libertà personale molto meglio che la primitiva legge non avesse fatto.Passiamo ora alle disposizioni che riguardano uno specialissimo caso di schiavitù, cioè della figliuola venduta dal proprio padre. E qui, per intendere le parole del testo, è necessario ricordare che nei costumi dellʼantichità, poichè la schiava non era più persona, ma cosa del padrone, questi aveva sopra di lei il diritto di concubinato. Ora la legge ebraica non contiene nulla di veramente esplicito su questo punto. Nei costumi pare che il concubinato fosse permesso, perchè lasciando da parte gli esempi dei patriarchi, si fa menzione della concubina di Gedeone (Giudici,viii, 31), di quella di un levita (ivi,xix), di quella di Saul (2oSam.,iii, 7), delle concubine di David (ivi,v, 13), e troppo famose sono quelle di Salomone (1oRe,xi, 3). La legge biblica però non ha intorno al concubinato nessuna speciale disposizione, se pur non volesse come tale tenersi quella del Deuteronomio (xxi, 14), cheimpone una certa mitezza verso la donna presa prigioniera in guerra.Rispetto poi alla fanciulla ebrea venduta dal proprio padre, ne ha voluto tutelare lʼonore e i diritti, imponendo che dovesse considerarsi come legittima moglie o del padrone o di uno dei suoi figli, quando o lʼuno o lʼaltro volessero avere con essa carnali relazioni,, e che non potesse nemmeno ad altri effetti trattarsi del tutto come gli altri schiavi.7.Quando poi un uomo venda la sua figlia per ischiava, questa non escirà come escono i servi.8.Se non piace al suo padrone, al quale[112]lʼaveva destinata, la farà riscattare. A gente straniera non potrà venderla, quando la tradisca.9.E se la destina a suo figlio, come è il diritto delle fanciulle operi verso di lei.10.Se ne prende unʼaltra, la sua carne,[113]il suo vestito, la sua coabitazione[114]non le diminuisca.11.E se queste tre cose non farà a lei, esca gratuitamente senza denaro.Questo testo, a dire il vero, offre alcune difficoltà, perchè suppone molto di sottinteso. In prima, ponendolo in relazione col paragrafo che immediatamente precede (v. 2–6), e che già abbiamo spiegato, resulterebbe che in quello si parla in generale dei servi senza differenza di sesso, quando la persona adulta,o maschio, o femmina, divenisse schiava; perchè lʼespressioneservo ebreodeve intendersi in modo generico, e non in significato grettamente letterale per il solo sesso maschile. La quale interpretazione è confermata indubitabilmente dal Deuteronomio (xv, 12), ove si stabilisce a chiare note la stessa legge per lʼebreo e per lʼebrea.[115]Dunque si deve intendere che il testo biblico, avendo prima disposto sul modo come in generale i servi ebrei dovevano o riacquistare la libertà, o rimanere, se loro piaceva, in istato di schiavi, passa in questo paragrafo ad altre disposizioni speciali per la fanciulla venduta dal padre. E dice in prima che non dovevaescire come estivano i servi. Questa espressione non può intendersi a carico della schiava, cioè che essa non dovesse riacquistare la libertà al termine dei sei anni. Imperocchè, essendo tutta la legge in questo punto animata da un concetto di maggiore benignità verso le infelici così mal trattate dal proprio padre, non è possibile che non concedesse loro di riacquistare la libertà, spirato il tempo, nel quale lʼavrebbero riacquistata gli altri servi. Dimodochè deve intendersi che la fanciulla venduta dal proprio padre aveva anche altri mezzi per migliorare la propria condizione. E il primo mezzo era quello di essere tenuta come moglie del padrone. Ciò si capisce dalla frase negativa del testo:Se non piace al suo padrone, al quale lʼaveva destinata. Dunque, se gli piace, resta con lui in qualità di sua donna. Ma nelcaso che il padrone non volesse tenerla con sè come moglie, questa fanciulla doveva essere riscattata, e non poteva vendersi a gente straniera. E qui le espressioni del testo,la farà riscattare, e non potrà venderla, non è chiaro se si riferiscano al padre venditore, o al padrone. Noi opiniamo con molti altri interpreti che si riferiscano al secondo,[116]perchè ci sembra a lui meglio appropriata la frase che segue,quando la tradisce. Difatti era un mancare di fede per parte di chi aveva comprato una fanciulla, colla condizione implicita, se non esplicita, di tenerla come propria donna, il non volerla più trattare come tale. E la legge impone che non si possa vendere a gente straniera, la quale non era obbligata dalla legge ebraica a trattare gli schiavi come questa imponeva. Lʼobbligo poi di fare riscattare la fanciulla schiava poteva essere imposto al padrone in due diversi rispetti: nel primo, di non opporsi che i parenti la riscattassero anche prima dei sei anni; nel secondo, di usare qualche facilitazione sul prezzo del riscatto.[117]Nel caso poi che il padrone, invece di tenere lui come propria donna la fanciulla comprata, volesse destinarla a un suo figliuolo, la legge lo permetteva, ma a condizione di trattarla come le altre donne della famiglia (v. 9). E siccome la poligamia era permessa, tanto il padrone quanto il figliuolo potevano, oltre questa fanciulla, prendere ancora altra moglie, ma purchè non le togliessero nulla dei suoi diritti matrimoniali (v. 10).Se finalmente questi diritti non le fossero per parte dei suoi padroni mantenuti, ricuperava la libertà senza pagare altro riscatto (v. 11).In modo molto più favorevole al sesso debole è stata intesa dai talmudisti tutta la legge della schiavitù.In prima stabilirono che la donna, giunta alla pubertà, non potesse mai divenire schiava.[118]Il movente di questa istituzione talmudica è chiaro; era una salvaguardia che volevano porre al buon costume. Il padre, e non la madre,[119]e solo in caso di estrema indigenza,[120]poteva vendere le figlie impuberi, non mai dopo giunte alla pubertà, non mai i maschi.[121]Giunta alla pubertà la schiava ebrea diveniva libera, qualunque fosse il tempo trascorso dalla vendita;[122]come pure acquistava la libertà alla morte del compratore, anche se questa avvenisse prima del termine dei sei anni, e non era obbligata a compire il tempo della servitù sotto gli eredi.[123]Per ultimo il primo compratore non poteva venderla ad altri; e nemmeno il padre, quando il padrone lʼavesse repudiata; perchè le parole del testo,non potrà venderla a gente straniera, sono state intese dagli antichi dottori ebrei nel significato generale di persone estranee, non in quello che la proibizione di rivendere la schiava fosse ristretta per la gente di altro popolo.[124]Cosicchè, se la legge biblica aveva dato facoltà al padre di vendere schiavi i propri figli, i talmudisti, stando servilmente alla lettera, hanno in prima ristretto questa facoltà alla prole femminile, nellʼintento di tutelare per quanto possibile la libertà della persona. Non hanno poi ammesso altro caso di servitù per il sesso debole, se non quello della vendita delle figlie impuberi fatta dal padre, e le hanno tutelate con tante istituzioni, che la legge era in sommo grado mitigata.E finalmente, se la schiavitù era tenuta dagli antichi come una necessità sociale, le donne ebree si trovavano dalla legge talmudica poste in una condizione veramente privilegiata, perchè proprio si può dire che schiavitù per esse quasi non sarebbe esistita.Dopo avere con queste disposizioni di diritto civile regolato quanto concerneva la persona dei servi ebrei, il legislatore passa a stabilire le disposizioni penali per gli attentati contro la vita, o la libertà, o la dignità delle persone. E prima si trova la legge sullʼomicidio, che era punito di morte, se intenzionale; se fortuito, si accordava allʼomicida il diritto di asilo per sottrarsi alla vendetta dei parenti dellʼucciso; ma nemmeno lʼaltare avrebbe potuto sottrarre alla pena il vero malfattore.12.Chi percuote un uomo in modo che questi muoja, sarà fatto morire.13.E per chi non abbia appostato, ma Dio glie lo faccia capitare nelle mani,[125]porrò a te un luogo dove egli fuggirà.14.Quando poi alcuno temerariamente assalga il suo compagno per ucciderlo con inganno, dal mio altare lo prenderai per farlo morire.Questa legge non ha qui il suo compimento, perchè non si specificano nè la distinzione fra lʼomicidio intenzionale e quello involontario, nè i luoghi destinati per asilo, nè il diritto alla vendetta, cose spiegate in altri luoghi del Pentateuco (Numeri,xxxv, 9–34;Deut.,iv, 41–43,xix, 1–13). Soltanto si ammette che potesse valere come luogo di asilo anche lʼaltare. E certo questʼuso comune ai popoli antichi, e mantenutosi molto innanzi anche nel medio evo, che i templi e i luoghi sacri fossero di asilo agli imputati, sarà esistito anche presso gli Ebrei. Ne abbiamo poi la conferma in un fatto narrato nel libro 1odei Re (ii, 28). Ma sʼintende anche da questo nostro testo che se la legge tollerava un tale costume, amava meglio che di asilo servissero altri luoghi, i quali a ciò sarebbero stati designati. Il Talmud poi non ammetteva che lʼaltare potesse servire di asilo, se non ai sacerdoti mentre officiavano.[126]Rimettiamo le aggiunte e modificazioni recate su questo punto dal Talmud a quando esporremo il cap.xxxvdel Numeri; solo qui vogliamo avvertire che per i talmudisti la pena di morte, così spesso inflitta dalla legge biblica, era ridotta di quasi impossibile applicazione. Imperocchè, per condannare un reo a morte, si richiedeva non solo la deposizione concorde almeno di due testimoni oculari del fatto; ma che il reo, nel momento in cui andava a commettere il delitto, fosse avvertito dai testimoni o da altra persona che sarebbe stato condannato a morte, e che egli rispondesse di saperlo bene e farlo a bella posta.[127]Non sappiamo che simile istituzione trovi riscontro nelle leggi di alcun popolo. E difatti, per poco che vi si rifletta, sʼintende che lʼaver circondato lʼapplicazione della pena di morte di siffatta cautela valeva quanto abolirla. Imperocchè nessuno vi si sarebbe esposto, se non un pazzo, o chi avesse voluto appigliarsi a tal modo indiretto di suicidio. Però lʼomicida, quando fosse convinto senza la prova testimoniale, non andava del tutto assolto nemmeno ad opinione dei talmudisti; ma era condannato a tale specie di ergastolo, che lungamente non avrebbe potuto vivere.[128]In quanto al modo di eseguire la pena di morte, il testo biblico non accenna nulla di speciale nè per lʼomicidio nè per molti altri delitti, mentre in altri casi, come vedremo più innanzi, specifica la lapidazione, o il bruciamento. In un luogo poi del Deuteronomio (xxi, 23) si parla dellʼimpiccamento, e vedremo a suo luogo come quel testo debba essere inteso. Secondo il Talmud lʼesecuzione dellʼomicida avveniva col taglio del capo.[129]Due leggi che concernono il rispetto verso la patria potestà (v. 15, 17) sono interrotte da unʼaltra contro il ladro di persone (plagiario) allo scopo di servirsene come schiave o di venderle. La versione greca ristabilisce in questo punto lʼordine che manca nel testo masoretico. Ma siccome questʼordine così esatto non si trova sempre mantenuto in questa piccola raccolta di leggi, non si può con certezza affermare che ilxxci diano la lezione genuina; perciò non crediamo di dovere alterare il testo ebraico.15.Chi percuote suo padre o sua madre sia fatto morire.16.Chi ruba un uomo e lo vende, o si trova in sua mano, sia fatto morire.17.Chi maledice suo padre o sua madre sia fatto morire.La patria potestà così estesa e assoluta presso altri popoli e specialmente, come a tutti è cognito, presso i Romani, era grande anche presso gli Ebrei. Ma aveva nella costoro legge un importantissimo limite: il padre non poteva farsi giudice; anche per le mancanze, anche per i delitti dei figli verso lui stesso non gli era concesso se non di farsi accusatore.[130]Lo vedremo meglio dal Deuteronomio (xxi, 18–21). Però dobbiamo riconoscere che la legge voleva con sommo rigore inviolata lʼautorità dei genitori, se il solo percuoterli, o il solo maledirli doveva essere punito con la morte.I talmudisti mitigarono in parte tanto rigore, non tenendo colpevole di morte il figliuolo per le percosse contro i genitori, fino a che non fossero tali da cagionare un livido o una lesione interna,[131]nè per la maledizione, se questa non fosse pronunciata con uno dei nomi propri di Dio;[132]ma la colpa è eguale tanto vivi i genitori, quanto dopo la loro morte.[133]Rispetto poi al modo della esecuzione, il Talmud pose una differenza che dal testo per nulla resulta. Chi percuote i genitori sarebbe per esso giustiziato colla strangolazione;[134]chi li maledice, colla lapidazione.[135]In quanto al plagiario, il testo biblico stabilisce la condanna di morte, tanto per chi vendesse la persona rubata, quanto per chi volesse farsene uno schiavo; e nulla di nuovo vi è stato aggiunto dai talmudisti.[136]Le lesioni recate sulla persona con percosse di qualunque maniera, le quali non cagionassero morte, venivano punite con la multa di una indennità secondo la gravezza del danno recato.18.Quando poi alcuni vengano a rissa, e lʼuno percuota lʼaltro con pietra, o col pugno; ma non muoja, e solo giaccia in letto; se risorge, e va fuori sul suo bastone, sia assolto il percussore;19.solo gli paghi il tempo del suo ozio, e lo faccia curare per sanarlo.Lʼindennità si restringerebbe, secondo il testo biblico, a pagare allʼoffeso, secondo la professione e secondo lo stato, la perdita cagionatagli dalla cessazione del lavoro, per tutto il tempo che la lesione glʼimpedisce di lavorare, e alle spese della cura finoalla completa guarigione. I talmudisti poi hanno aggravato lʼindennità, condannando il reo alla multa per cinque titoli, cioè: per ildanno, per ildolore, per lacura, per lacessazione dal lavoro, e per lʼoltraggio.[137]Perdannoessi intendevano, che se la lesione fosse tale da recare una imperfezione fisica nella persona, come la perdita di un occhio, o la storpiatura di un membro, o simili, dovesse valutarsi quale sarebbe stato il prezzo dellʼoffeso, da sano, se si fosse venduto come schiavo, e quale deprezzazione avesse subìto per lʼimperfezione corporale patita, e il reo dovesse pagare la differenza.[138]Il dolore si valutava secondo la costituzione fisica della persona, secondo la qualità della percossa e del mezzo adoperato per inferirla, e anche secondo la condizione sociale e pecuniaria dellʼoffeso; perchè il miserabile si assoggetta talvolta per denaro anche ai patimenti fisici.[139]Finalmente lʼindennità per lʼoltraggio era esigibile, soltanto quando la percossa fosse fatta con intenzione di offendere, e anche questa, secondo la qualità, lʼetà e la condizione dellʼoffeso.[140]In quanto poi alla persona del reo i talmudisti stabilirono che dovesse tenersi prigione, fino a che non fosse provato che la lesione inflitta non aveva cagionato la morte, cioè fino a che lʼoffeso non guarisse.[141]Imperocchè la parola del testo che significabastone, essi la interpretano nel senso disanità e vigore, e intendono tutto il contesto nella seguente maniera. Quando risorgerà, e andrà per via nella sua salute,allora sarà assolto il percussore, cioè assolto dalla condanna capitale, e multato dʼindennità.[142]Era esclusa ancora la malleveria per essere liberi dal carcere preventivo, e si esigeva la custodia personale del reo.[143]Fino a qui la legge aveva trattato dellʼomicidio e delle lesioni delle persone libere. In quanto agli schiavi il legislatore ebreo non è davvero verso di loro dei più crudeli, perchè non aveva loro tolto ogni diritto civile nè gli aveva ridotti allo stato di bruti, come lʼantico diritto romano. Ma dallʼaltro lato restavano sempre, anche quando si trattava della loro vita, in condizione in parte inferiore alle persone libere.20.E quando alcuno batta il proprio servo o la propria serva con la verga, sicchè muoja sotto la sua mano, sia punito.21.Ma se un giorno o due giorni continui a vivere, non sia punito, perchè è suo denaro.Secondo il testo qui non si fa distinzione fra servi di qualunque origine. I talmudisti hanno inteso che si tratti solo di schiavi non ebrei, perchè di questi non si sarebbe potuto dire che erano denaro del padrone.[144]Consentanei anche in questo punto alla loro interpretazione sopra riferita (pag. 94), la quale restringeva la durata massima della servitù degli Ebrei fino al termine del Giubileo. Ma questo argomento non varrebbe, se sʼintendesse il testo biblico alla lettera, secondo la quale anche lʼebreo avrebbe potutoessere servo in perpetuo. Ad ogni modo la legge talmudica arrecava un grande mitigamento per gli schiavi ebrei, giacchè questi per il diritto alla sicurezza della vita erano relativamente al padrone nella eguale condizione che qualunque cittadino rispetto allʼaltro.La Scrittura inoltre non determina a quale punizione dovesse condannarsi lʼuccisore del proprio schiavo, quando questi morisse sotto i suoi colpi, ma dice soltantosarà punito. E siccome per lʼomicidio in genere si infliggeva la pena di morte, ragion vuole che alla stessa condanna fosse sottoposto lʼuccisore dello schiavo, quando la legge non stabilisce chiaramente una pena diversa.[145]Nè diversamente intesero i talmudisti,[146]i quali inoltre considerarono come omicidio di persona libera lʼuccisione dello schiavo altrui,[147]senza ammettere in questo caso lʼattenuante, se la morte fosse avvenuta qualche tempo dopo le percosse, perchè non si può invocare la ragione data dal testo, che lo schiavo era finalmente suo denaro, sua proprietà.È preso poi in considerazione dal legislatore un caso specialissimo di lesione personale, cioè che in unalotta alcuno dei contendenti percuotesse una donna gravida, e le producesse, a ciò che pare dal testo, un parto abortivo, e si distingue, nello stabilire la pena, se la percossa cagionasse o no la morte. Questo caso di lesione così esemplificato parrà troppo strano; ma forse vi è nel testo qualche circostanza taciuta, e si deve probabilmente intendere che nella rissa la moglie di uno dei contendenti, commossa per il marito, si frammetta tra essi, e sia dallʼaltro battuta (cfr.Deut.,xxv, 11).22.E quando rissino alcune persone e percuotano una donna gravida, sicchè ne esca il parto, ma non vi sia morte, sia condannato come imporrà su lui il marito della donna, e paghi per sentenza dei giudici.23.Ma se vi sarà morte, metterai vita per vita.Questa legge, a nostra opinione, nel caso che sia percossa una donna gravida, in modo da cagionarle soltanto un parto precoce, condanna lʼoffensore alla sola multa; se poi le cagioni ancora la morte, lo tiene reo di omicidio.[148]La multa non era fissata dalla legge,ma a richiesta del marito della offesa veniva, secondo le circostanze, determinata dai giudici.I talmudisti, in quanto alla multa, aggiunsero anche una indennità alla donna, come nelle altre lesioni per il danno e il dolore patito,[149]e disputarono poi se la pena di morte dovesse infliggersi nel caso che non si potesse provare esservi stata nel percussore lʼintenzione di uccidere la donna incinta,[150]e naturalmente prevalse lʼopinione più mite.[151]Lʼultima frase con cui termina la legge precedente, cioèvita per vita, portava lo scrittore a parlare di tutti i casi della pena del taglione, e a stabilire che per i servi, invece dʼinfliggere nellʼoffensore questa pena, si restituisse loro la libertà.24.Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura,25.ferita per ferita, lividore per lividore.26.E quando alcuno percuota lʼocchio del suo servo o lʼocchio della sua serva, e lo offenda, libero lo rimandi per il suo occhio.27.E quando faccia cadere un dente del suo servo o della sua serva, libero lo rimandi per il suo dente.Non si può negare che il testo ammetta la pena del taglione, come era in uso presso altri popoli antichi. Ma si può ragionevolmente supporre che presto, facendosi più miti i costumi, sia nata la consuetudine che, consentendolo lʼoffeso, invece di recare eguale lesione nella persona dellʼoffensore, si sia più generalmenteimposta una compensazione con una multa da concordarsi fra le parti, o da stabilirsi dal potere giudiziario.[152]I talmudisti però vogliono che non mai la pena del taglione sia stata inflitta, nè che mai sia stato nella mente del legislatore di stabilirla o di ammetterla.[153]E per loro si trattava soltanto di una indennità per i cinque titoli sopra esposti (pag. 106).[154]Questa interpretazione però, se è da lodarsi in quanto voleva consacrare il mitigamento avvenuto nei costumi, trovandone lʼorigine per fino nelle fonti bibliche, non è da accettarsi come vera, principalmente per due ragioni. In prima, perchè quando il testo ha voluto stabilire la multa dʼindennità, ha saputo dirlo a chiare note e con termini esatti. In secondo luogo poi perchè, se si fosse trattato di multa, la legge avrebbe dovuto prevedere il caso, pur facile ad accadere, dʼinsolvibilità per parte del reo; e siccome questo caso è stato previsto per il furto, e condannato il reo insolvibile ad esser venduto schiavo, a maggior ragione avrebbe dovuto stabilire qualche cosa di simile per le lesioni, e talvolta gravi lesioni, personali. Dallʼaltra parte i rabbini stessi sono i primi a dirci che solo per furto poteva farsi la vendita giudiziaria della persona;[155]dunquechi non avesse avuto mezzi per pagare la multa, avrebbe potuto a suo piacere percuotere il prossimo, sicuro di andarne assolto. Mentre se si riconosce, come è la verità di fatto, che la legge ammettesse in principio la pena del taglione, erano anzi i nulla tenenti quelli più colpiti dalla legge, perchè era impossibile per essi venire a una composizione pecuniaria. Ma i talmudisti che non volevano in niun modo riconoscere fosse avvenuta nella legge alcuna modificazione, quando trovavano che questa si fosse per forza dei tempi introdotta, o quando essi stessi la introducevano, interpretavano il testo scritturale in modo da piegarlo anche violentemente a significati che la lettera non comportava.Così pure rispetto alla libertà che lo schiavo poteva rivendicare per certe lesioni personali, mentre appare dal testo che si tratti dei servi in generale senza distinzione, i talmudisti restrinsero questa legge ai soli schiavi non ebrei,[156]perchè gli ebrei non erano mai, secondo essi, schiavi a perpetuità. È ragionevole poi dallʼaltro lato lʼintendere che il testo non ha voluto tassativamente restringere le lesioni allʼocchio, e al dente, ma citare soltanto due esempi, come di casi più comuni per lesioni consimili.[157]E in tal modo hanno inteso anche i talmudisti,[158]con interpretazione in questo punto non meno logica che mite e favorevole ai servi.Lʼultima delle leggi rispetto alla tutela della persona concerne il caso che lʼuccisione non sia commessa da altrʼuomo, ma da un animale di altrui proprietà,e si stabilisce che cosa deve farsi dellʼanimale, quale sia la responsabilità del padrone, e come punibile, se in colpa, a seconda della qualità delle persone offese. Il caso esemplificato dalla legge è ristretto soltanto ai tori, come gli animali che nella vita agricola, specialmente degli antichi Ebrei, erano quasi i soli che potessero riescire pericolosi.
Capitolo VIL PRIMO CODICE(Esodo,xx, 22–xxiii, 19)E ALCUNE NOVELLE(Esodo,xviii, 21–26,xii, 21–28,xiii, 3–16)Al Decalogo fa seguito nella presente compilazione del Pentateuco una piccola raccolta di leggi per la massima parte concernenti la vita civile, con poche disposizioni intorno alla religione e al culto (Esodo,xx, 22–xxiii, 19). Si può dire che questa raccolta formi un piccolo codice sufficiente a regolale le relazioni della vita in un tempo di civiltà non ancora molto avanzata, ma nel quale si vede già un popolo passato dalla vita nomade a quella stabile in sedi fisse; si conosce che alla pastorizia è succeduta, se non sola, almeno preponderante, lʼagricoltura, e si osserva che si è sentito il bisogno di regolare, nei punti più importanti, ciò che concerne la libertà, la vita e la proprietà. È stato detto da alcuni che in questo piccolo codice manca ogni ordine, ogni sistematica divisione di parti,[91]mentre da altri si è volutatrovare una studiata disposizione di tante leggi divise armonicamente in numero o di dieci o di cinque, rispondenti in qualche modo al concetto generale del Decalogo.[92]Noi crediamo che si esageri dallʼuna parte e dallʼaltra, e che non si possa trovare in queste nostre leggi nè il difetto di una totale mancanza di ogni ordine, nè una studiata divisione di parti corrispondenti fra loro per eguale o proporzionale numero di precetti; ma che invece vi sia un certo ordine generale e, per dir così, nelle linee principali dello scritto, mentre poi non è mantenuto nella composizione di alcuni particolari.Lʼanalisi e la traduzione che ne faremo proveranno la verità di questa nostra opinione.La proibizione delta idolatria e il precetto sul modo dì costruire lʼaltare sono contenuti nel capitoloXX, v. 23–26. E qui, prescindendo dal Decalogo, abbiamo una introduzione al codice, per accennare il più importante principio della religione, secondo era concepita dai profeti, cioè il monoteismo puro da idolatria e il precetto sul punto più generale del culto, cioè sul modo di edificare il luogo dove esso si sarebbe celebrato. Il codice poi veramente detto, ha un principio suo proprio colle parole:xxi. 1.E queste sono le leggi che porrai dinanzi a loro.Le due prime leggi (v. 2–12) trattano della condizione degli schiavi, stabilendo però, per ragione del costume, alcune differenze fra lʼuomo e la donna, che avevano perduto la personale libertà.—Questo nostrotesto parla soltanto degli schiavi ebrei, e lascia fuori della legge gli schiavi acquistati fra la gente di altre nazioni, o presi prigionieri in guerra, di cui altrove si fa cenno (Levit.,xxvi, 44 e seg.;Deut.,xxi, 10–14). Anche rispetto agli Ebrei la legge qui prescrive soltanto il modo col quale avrebbero dovuto trattarsi, dopo che si trovavano in ischiavitù; ma non espone per quali cagioni una persona libera poteva, o doveva, perdere la propria libertà. Ciò si vede però in primo luogo dal v. 2,xxii, ove si condanna ad essere venduto il ladro, che non avesse da pagare la multa per il furto.Si desume poi dal Levitico (xxvi, 39) che per povertà la persona libera potesse o vendere sè stessa o essere venduta forse per pagare i creditori, o essere a questi sottoposta come schiava.[93]Dal v. 7 si deduce ancora che la patria potestà si estendesse sino al punto di vendere come schiavi i figliuoli. Dunque la perdita della libertà personale poteva avvenire, o per vendita coatta ordinata dalla magistratura, come condanna di furto, nel caso di non poter soddisfare alla restituzione; o in caso di povertà o per vendita volontaria o richiesta dai creditori, o per vendita che dei figliuoli facesse il padre.[94]Questa schiavitù per altro della persona ebrea non poteva durare più di sei anni: nel settimo si riacquistava la libertà, eccetto che il servo stesso non preferissedi rimanere nella condizione di servitù, nel qual caso il padrone pubblicamente glie ne imprimeva sul corpo il marchio, consistente in un foro nellʼorecchio.[95]2.Quando avrai comprato un servo ebreo, sei anni servirà, e nel settimo escirà in libertà gratuitamente.[96]3.Se con la [sola] sua persona sarà venuto, con la sua persona escirà; se è congiunto a donna, escirà anche sua moglie con lui.4.Se il suo padrone gli avrà dato moglie, e questa gli avrà partorito figli o figlie, la donna con i suoi figli sarà del suo padrone, ed egli escirà con la sua persona.5.Ma se il servo dicesse: amo il mio padrone, mia moglie, ed i miei figli, non escirò libero;6.allora lo avvicinerà il padrone dinanzi a Dio,[97]e lo avvicinerà allʼuscio o allo stipite, e forerà il padrone lʼorecchio di lui con la lesina, sicchè lo serva in perpetuo.Il testo qui parla di qualunque servo ebreo in qualsivoglia modo comprato. I talmudisti però hanno introdotto molte modificazioni nella interpretazione di questa legge, come del resto hanno fatto quasi sempre sui testi della Scrittura. Ma devesi riconoscere che se il Talmud, in molte parti, e specialmente per ciò che concerne i riti religiosi, è un regresso relativamente alla Bibbia, perchè ne ha soverchiamente moltiplicato il numero, e gli ha resi più gravosi e più gretti; è dallʼaltro lato un vero progresso nelle leggi civili e criminali, perchè ha mitigato molte disposizioni troppo dure, e improntate di una primitiva rozzezza. Il torto del Talmud è di non avere riconosciutoche queste erano modificazioni, che esso introduceva nella legge, o adottate a poco a poco per forza dei tempi, e di aver voluto torcereper fas e per nefasil testo della Scrittura a tali significati, che in verun modo lettori di buon senso possono attribuirgli.E questo hanno fatto i dottori ebrei per voler mantenere il loro principio dogmatico della immutabilità della legge rivelata; cosicchè ogni loro nuovo insegnamento, che non resultasse dalla lettera del testo, dicevano derivare da una dottrina tradizionale esistente fino dai tempi di Mosè; e poi, a ragione, o a torto, ne volevano trovare in qualche modo un cenno anche nel testo della Scrittura. Ma, se la pretensione di una dottrina tradizionale che rimontasse fino a tempi così rimoti è assurda, se il modo dʼinterpretazione è illogico e falso, restano però le leggi talmudiche, che in gran parte sono buone e savie, e ispirate in generale ad un sentimento di mitezza e di equità.Venendo ora alle interpretazioni talmudiche del nostro testo, le prenderemo in esame ad una ad una.I talmudisti hanno ristretto il significato del passo biblico sopra tradotto al solo servo venduto giudiziariamente, il quale però poteva vendersi soltanto ad Ebrei o a proseliti.[98]Non applicano in tutte le sue parti questo testo a chi aveva perduto la libertà per vendita volontaria, perchè questi avrebbe potuto vendersi per un tempo più lungo di sei anni,[99]ma la vendita giudiziaria non poteva mai oltrepassare questo termine. Anzi avrebbe potuto essere più breve, se ilservo trovava mezzo di riscattarsi, pagando al padrone la differenza del prezzo, o se cadeva dentro i sei anni il cinquantesimo del Giubileo.[100]Nel caso poi che il padrone morisse prima che si compissero i sei anni e non lasciasse prole maschile, il servo diveniva libero, nè sopra lui avevano alcun diritto nè le figlie nè gli altri eredi.[101]Altro diritto del servo ebreo, secondo i talmudisti, era quello di non potere essere venduto nè ceduto ad altri dal primo compratore.[102]In quanto allo stato della famiglia dello schiavo, nel caso che fosse ammogliato, parrebbe dal v. 3 che la moglie dovesse seguire la condizione del marito, e fosse anchʼella ridotta schiava, per poi al termine dei sei anni riacquistare la libertà. La qual legge così dura per la donna non ha nulla di repugnante in uno stato sociale, dove per molti rispetti essa era posta in una condizione talmente inferiore, da non aver quasi giuridica personalità. Ma i talmudisti hanno inteso la cosa molto diversamente, e hanno introdotta una modificazione che è tutta a utilità della donna. La Scrittura, a loro opinione, non parlerebbe punto della schiavitù della moglie, ma anzi dellʼobbligo del padrone di passarle gli alimenti tutto il tempo che il marito fosse schiavo, obbligo che cesserebbe naturalmente col cessare della servitù. I dottori del Talmud non vogliono ammettere che la vendita, a loro opinione in questo caso coatta, del marito, portasse come conseguenza la perdita della libertà anche nella moglie; e per essi le parole del testo «escirà anche sua moglie con lui» non significano che doveva escireda una schiavitù, nella quale non era mai entrata, ma che cessava nel padrone lʼobbligo di passarle gli alimenti.[103]Si noti quale mitigamento si era operato nelle idee e nei costumi.Nel verso 4 si concede al padrone il diritto di dar moglie al servo e farne procreare degli schiavi; perchè la donna, che si univa allo schiavo non era considerata legittima moglie, e tanto essa, quanto i figli nati nella condizione di servitù, erano cosa del padrone, nè godevano della ricuperazione della libertà dopo i sei anni. Ciò resulterebbe dalla lettera del testo intesa nella sua crudezza, ma anche qui i talmudisti hanno dato una interpretazione diversa.In primo luogo il padrone non avrebbe potuto costringere qualunque servo ebreo ad unirsi con una donna, ma soltanto quello acquistato per vendita giudiziaria,[104]e che avesse già altra moglie ebrea.[105]La donna poi di cui si parla nel testo non avrebbe potuto mai essere una ebrea, ma una schiava di altra nazione,[106]perchè soltanto genti di altre nazioni potevano essere sottomèsse a una schiavitù perpetua. In questo punto ci sembra che la spiegazione dei talmudisti sia da accettarsi, perchè in armonia con tutto lo spirito della legge. Non è possibile infatti che, mentre la legge non vuole sottomettere a schiavitù perpetua lʼEbreo, eccetto che esso volontariamente vi si sottoponga, dia il diritto al padrone di far procrearedegli Ebrei, perchè poi gli fossero schiavi per tutta la vita.[107]Se lʼinterpretazione talmudica qui non apparisce dalla lettera, è certo conforme allo spirito della legge.Altra importantissima interpretazione dei talmudisti è quella sul verso 6, il quale, secondo la lettera, sottoporrebbe a servitù perpetua chi dichiarasse di non volere abbandonare nè il padrone, nè la moglie, nè i figli; mentre la interpretazione talmudica ha ristretto la fraseper semprefino allo spirare del periodo di 50 anni del Giubileo.[108]Anzi, se questo cadesse dentro i sei anni, il servo avrebbe riacquistato subito la libertà.[109]A siffatta interpretazione i talmudisti erano costretti per trovare una conciliazione fra questa legge dellʼEsodo e quella del Levitico. Ma in questo punto la loro interpretazione, oltrechè repugnare troppo apertamente col significato palese del testo, contiene ancora una vera incompatibilità. Imperocchè come è supponibile che la legge volesse imprimere un marchio di schiavitù sul corpo di colui, il quale per la stessa legge in un tempo che qualche volta avrebbe potuto essere vicinissimo, sarebbe ritornato in libertà? E non contenti di ciò vollero ancora che, ricevuto il marchio della servitù, lo schiavo ebreodivenisse libero alla morte del padrone, e non dovesse passare a nessuno degli eredi, nemmeno ai figli.[110]Stabilirono inoltre che la dichiarazione spontanea di continuare nello stato di schiavitù, dopo spirati i sei anni, non potesse farsi se non dallo schiavo che aveva perduto la libertà per vendita giudiziaria, ma non da chi si era venduto volontariamente. Interpretazione questa che dobbiamo riconoscere giudiziosa, perchè colui che si vendeva di spontaneo volere, poteva fin da principio vendersi per un tempo più lungo dei sei anni, e rinnovare a piacere il contratto, col quale perdeva la libertà personale. Siccome poi era costretto a ciò dalla povertà, mite deve dirsi quella istituzione che gli risparmiava lʼavvilimento di portare sul suo corpo un marchio di schiavitù. Non così verso quello che venduto schiavo per pena di un delitto, e scontatala, sentiva tanto bassamente di sè da preferire alla libertà la condizione di servo. La legge non era troppo dura se gli diceva: Per tua colpa, e non per isventura divenisti schiavo, ora potresti tornare libero, se tu lo volessi; ma ami meglio la servitù, portane dunque la debita impronta.Anche qui però i talmudisti, usando della loro soverchia sottigliezza nello spiegare i testi, vollero meglio tutelare la difesa della personale libertà, e stabilirono che per restare servo al di là dei sei anni col marchio della schiavitù, fosse necessario che tanto il padrone quanto lo schiavo avessero moglie e figliuoli, e ambedue fossero in condizione di trovarsi bene insieme. Essi ragionarono sui testi scritturali in questo modo. Non potrebbe dire il servo di amare la propriamoglie e i propri figli, se non gli avesse; non potrebbe dire, come leggesi nel Deuteronomio (xv, 16), di amare la famiglia del padrone, se questi famiglia non avesse, e per famiglia sʼintende la moglie e i figliuoli; non potrebbe dire finalmente, come leggesi nello stesso Deuteronomio, di star bene col padrone, se per la condizione di uno dei due questo star bene non potesse verificarsi; dunque in questi casi lo stato di servitù non poteva al di là dei sei anni essere prolungato.[111]Sottigliezza soverchia e sofistica, falsa ancora come interpretazione di testo, ma che recava in questo caso lodevoli conseguenze, perchè stabiliva istituzioni che difendevano la libertà personale molto meglio che la primitiva legge non avesse fatto.Passiamo ora alle disposizioni che riguardano uno specialissimo caso di schiavitù, cioè della figliuola venduta dal proprio padre. E qui, per intendere le parole del testo, è necessario ricordare che nei costumi dellʼantichità, poichè la schiava non era più persona, ma cosa del padrone, questi aveva sopra di lei il diritto di concubinato. Ora la legge ebraica non contiene nulla di veramente esplicito su questo punto. Nei costumi pare che il concubinato fosse permesso, perchè lasciando da parte gli esempi dei patriarchi, si fa menzione della concubina di Gedeone (Giudici,viii, 31), di quella di un levita (ivi,xix), di quella di Saul (2oSam.,iii, 7), delle concubine di David (ivi,v, 13), e troppo famose sono quelle di Salomone (1oRe,xi, 3). La legge biblica però non ha intorno al concubinato nessuna speciale disposizione, se pur non volesse come tale tenersi quella del Deuteronomio (xxi, 14), cheimpone una certa mitezza verso la donna presa prigioniera in guerra.Rispetto poi alla fanciulla ebrea venduta dal proprio padre, ne ha voluto tutelare lʼonore e i diritti, imponendo che dovesse considerarsi come legittima moglie o del padrone o di uno dei suoi figli, quando o lʼuno o lʼaltro volessero avere con essa carnali relazioni,, e che non potesse nemmeno ad altri effetti trattarsi del tutto come gli altri schiavi.7.Quando poi un uomo venda la sua figlia per ischiava, questa non escirà come escono i servi.8.Se non piace al suo padrone, al quale[112]lʼaveva destinata, la farà riscattare. A gente straniera non potrà venderla, quando la tradisca.9.E se la destina a suo figlio, come è il diritto delle fanciulle operi verso di lei.10.Se ne prende unʼaltra, la sua carne,[113]il suo vestito, la sua coabitazione[114]non le diminuisca.11.E se queste tre cose non farà a lei, esca gratuitamente senza denaro.Questo testo, a dire il vero, offre alcune difficoltà, perchè suppone molto di sottinteso. In prima, ponendolo in relazione col paragrafo che immediatamente precede (v. 2–6), e che già abbiamo spiegato, resulterebbe che in quello si parla in generale dei servi senza differenza di sesso, quando la persona adulta,o maschio, o femmina, divenisse schiava; perchè lʼespressioneservo ebreodeve intendersi in modo generico, e non in significato grettamente letterale per il solo sesso maschile. La quale interpretazione è confermata indubitabilmente dal Deuteronomio (xv, 12), ove si stabilisce a chiare note la stessa legge per lʼebreo e per lʼebrea.[115]Dunque si deve intendere che il testo biblico, avendo prima disposto sul modo come in generale i servi ebrei dovevano o riacquistare la libertà, o rimanere, se loro piaceva, in istato di schiavi, passa in questo paragrafo ad altre disposizioni speciali per la fanciulla venduta dal padre. E dice in prima che non dovevaescire come estivano i servi. Questa espressione non può intendersi a carico della schiava, cioè che essa non dovesse riacquistare la libertà al termine dei sei anni. Imperocchè, essendo tutta la legge in questo punto animata da un concetto di maggiore benignità verso le infelici così mal trattate dal proprio padre, non è possibile che non concedesse loro di riacquistare la libertà, spirato il tempo, nel quale lʼavrebbero riacquistata gli altri servi. Dimodochè deve intendersi che la fanciulla venduta dal proprio padre aveva anche altri mezzi per migliorare la propria condizione. E il primo mezzo era quello di essere tenuta come moglie del padrone. Ciò si capisce dalla frase negativa del testo:Se non piace al suo padrone, al quale lʼaveva destinata. Dunque, se gli piace, resta con lui in qualità di sua donna. Ma nelcaso che il padrone non volesse tenerla con sè come moglie, questa fanciulla doveva essere riscattata, e non poteva vendersi a gente straniera. E qui le espressioni del testo,la farà riscattare, e non potrà venderla, non è chiaro se si riferiscano al padre venditore, o al padrone. Noi opiniamo con molti altri interpreti che si riferiscano al secondo,[116]perchè ci sembra a lui meglio appropriata la frase che segue,quando la tradisce. Difatti era un mancare di fede per parte di chi aveva comprato una fanciulla, colla condizione implicita, se non esplicita, di tenerla come propria donna, il non volerla più trattare come tale. E la legge impone che non si possa vendere a gente straniera, la quale non era obbligata dalla legge ebraica a trattare gli schiavi come questa imponeva. Lʼobbligo poi di fare riscattare la fanciulla schiava poteva essere imposto al padrone in due diversi rispetti: nel primo, di non opporsi che i parenti la riscattassero anche prima dei sei anni; nel secondo, di usare qualche facilitazione sul prezzo del riscatto.[117]Nel caso poi che il padrone, invece di tenere lui come propria donna la fanciulla comprata, volesse destinarla a un suo figliuolo, la legge lo permetteva, ma a condizione di trattarla come le altre donne della famiglia (v. 9). E siccome la poligamia era permessa, tanto il padrone quanto il figliuolo potevano, oltre questa fanciulla, prendere ancora altra moglie, ma purchè non le togliessero nulla dei suoi diritti matrimoniali (v. 10).Se finalmente questi diritti non le fossero per parte dei suoi padroni mantenuti, ricuperava la libertà senza pagare altro riscatto (v. 11).In modo molto più favorevole al sesso debole è stata intesa dai talmudisti tutta la legge della schiavitù.In prima stabilirono che la donna, giunta alla pubertà, non potesse mai divenire schiava.[118]Il movente di questa istituzione talmudica è chiaro; era una salvaguardia che volevano porre al buon costume. Il padre, e non la madre,[119]e solo in caso di estrema indigenza,[120]poteva vendere le figlie impuberi, non mai dopo giunte alla pubertà, non mai i maschi.[121]Giunta alla pubertà la schiava ebrea diveniva libera, qualunque fosse il tempo trascorso dalla vendita;[122]come pure acquistava la libertà alla morte del compratore, anche se questa avvenisse prima del termine dei sei anni, e non era obbligata a compire il tempo della servitù sotto gli eredi.[123]Per ultimo il primo compratore non poteva venderla ad altri; e nemmeno il padre, quando il padrone lʼavesse repudiata; perchè le parole del testo,non potrà venderla a gente straniera, sono state intese dagli antichi dottori ebrei nel significato generale di persone estranee, non in quello che la proibizione di rivendere la schiava fosse ristretta per la gente di altro popolo.[124]Cosicchè, se la legge biblica aveva dato facoltà al padre di vendere schiavi i propri figli, i talmudisti, stando servilmente alla lettera, hanno in prima ristretto questa facoltà alla prole femminile, nellʼintento di tutelare per quanto possibile la libertà della persona. Non hanno poi ammesso altro caso di servitù per il sesso debole, se non quello della vendita delle figlie impuberi fatta dal padre, e le hanno tutelate con tante istituzioni, che la legge era in sommo grado mitigata.E finalmente, se la schiavitù era tenuta dagli antichi come una necessità sociale, le donne ebree si trovavano dalla legge talmudica poste in una condizione veramente privilegiata, perchè proprio si può dire che schiavitù per esse quasi non sarebbe esistita.Dopo avere con queste disposizioni di diritto civile regolato quanto concerneva la persona dei servi ebrei, il legislatore passa a stabilire le disposizioni penali per gli attentati contro la vita, o la libertà, o la dignità delle persone. E prima si trova la legge sullʼomicidio, che era punito di morte, se intenzionale; se fortuito, si accordava allʼomicida il diritto di asilo per sottrarsi alla vendetta dei parenti dellʼucciso; ma nemmeno lʼaltare avrebbe potuto sottrarre alla pena il vero malfattore.12.Chi percuote un uomo in modo che questi muoja, sarà fatto morire.13.E per chi non abbia appostato, ma Dio glie lo faccia capitare nelle mani,[125]porrò a te un luogo dove egli fuggirà.14.Quando poi alcuno temerariamente assalga il suo compagno per ucciderlo con inganno, dal mio altare lo prenderai per farlo morire.Questa legge non ha qui il suo compimento, perchè non si specificano nè la distinzione fra lʼomicidio intenzionale e quello involontario, nè i luoghi destinati per asilo, nè il diritto alla vendetta, cose spiegate in altri luoghi del Pentateuco (Numeri,xxxv, 9–34;Deut.,iv, 41–43,xix, 1–13). Soltanto si ammette che potesse valere come luogo di asilo anche lʼaltare. E certo questʼuso comune ai popoli antichi, e mantenutosi molto innanzi anche nel medio evo, che i templi e i luoghi sacri fossero di asilo agli imputati, sarà esistito anche presso gli Ebrei. Ne abbiamo poi la conferma in un fatto narrato nel libro 1odei Re (ii, 28). Ma sʼintende anche da questo nostro testo che se la legge tollerava un tale costume, amava meglio che di asilo servissero altri luoghi, i quali a ciò sarebbero stati designati. Il Talmud poi non ammetteva che lʼaltare potesse servire di asilo, se non ai sacerdoti mentre officiavano.[126]Rimettiamo le aggiunte e modificazioni recate su questo punto dal Talmud a quando esporremo il cap.xxxvdel Numeri; solo qui vogliamo avvertire che per i talmudisti la pena di morte, così spesso inflitta dalla legge biblica, era ridotta di quasi impossibile applicazione. Imperocchè, per condannare un reo a morte, si richiedeva non solo la deposizione concorde almeno di due testimoni oculari del fatto; ma che il reo, nel momento in cui andava a commettere il delitto, fosse avvertito dai testimoni o da altra persona che sarebbe stato condannato a morte, e che egli rispondesse di saperlo bene e farlo a bella posta.[127]Non sappiamo che simile istituzione trovi riscontro nelle leggi di alcun popolo. E difatti, per poco che vi si rifletta, sʼintende che lʼaver circondato lʼapplicazione della pena di morte di siffatta cautela valeva quanto abolirla. Imperocchè nessuno vi si sarebbe esposto, se non un pazzo, o chi avesse voluto appigliarsi a tal modo indiretto di suicidio. Però lʼomicida, quando fosse convinto senza la prova testimoniale, non andava del tutto assolto nemmeno ad opinione dei talmudisti; ma era condannato a tale specie di ergastolo, che lungamente non avrebbe potuto vivere.[128]In quanto al modo di eseguire la pena di morte, il testo biblico non accenna nulla di speciale nè per lʼomicidio nè per molti altri delitti, mentre in altri casi, come vedremo più innanzi, specifica la lapidazione, o il bruciamento. In un luogo poi del Deuteronomio (xxi, 23) si parla dellʼimpiccamento, e vedremo a suo luogo come quel testo debba essere inteso. Secondo il Talmud lʼesecuzione dellʼomicida avveniva col taglio del capo.[129]Due leggi che concernono il rispetto verso la patria potestà (v. 15, 17) sono interrotte da unʼaltra contro il ladro di persone (plagiario) allo scopo di servirsene come schiave o di venderle. La versione greca ristabilisce in questo punto lʼordine che manca nel testo masoretico. Ma siccome questʼordine così esatto non si trova sempre mantenuto in questa piccola raccolta di leggi, non si può con certezza affermare che ilxxci diano la lezione genuina; perciò non crediamo di dovere alterare il testo ebraico.15.Chi percuote suo padre o sua madre sia fatto morire.16.Chi ruba un uomo e lo vende, o si trova in sua mano, sia fatto morire.17.Chi maledice suo padre o sua madre sia fatto morire.La patria potestà così estesa e assoluta presso altri popoli e specialmente, come a tutti è cognito, presso i Romani, era grande anche presso gli Ebrei. Ma aveva nella costoro legge un importantissimo limite: il padre non poteva farsi giudice; anche per le mancanze, anche per i delitti dei figli verso lui stesso non gli era concesso se non di farsi accusatore.[130]Lo vedremo meglio dal Deuteronomio (xxi, 18–21). Però dobbiamo riconoscere che la legge voleva con sommo rigore inviolata lʼautorità dei genitori, se il solo percuoterli, o il solo maledirli doveva essere punito con la morte.I talmudisti mitigarono in parte tanto rigore, non tenendo colpevole di morte il figliuolo per le percosse contro i genitori, fino a che non fossero tali da cagionare un livido o una lesione interna,[131]nè per la maledizione, se questa non fosse pronunciata con uno dei nomi propri di Dio;[132]ma la colpa è eguale tanto vivi i genitori, quanto dopo la loro morte.[133]Rispetto poi al modo della esecuzione, il Talmud pose una differenza che dal testo per nulla resulta. Chi percuote i genitori sarebbe per esso giustiziato colla strangolazione;[134]chi li maledice, colla lapidazione.[135]In quanto al plagiario, il testo biblico stabilisce la condanna di morte, tanto per chi vendesse la persona rubata, quanto per chi volesse farsene uno schiavo; e nulla di nuovo vi è stato aggiunto dai talmudisti.[136]Le lesioni recate sulla persona con percosse di qualunque maniera, le quali non cagionassero morte, venivano punite con la multa di una indennità secondo la gravezza del danno recato.18.Quando poi alcuni vengano a rissa, e lʼuno percuota lʼaltro con pietra, o col pugno; ma non muoja, e solo giaccia in letto; se risorge, e va fuori sul suo bastone, sia assolto il percussore;19.solo gli paghi il tempo del suo ozio, e lo faccia curare per sanarlo.Lʼindennità si restringerebbe, secondo il testo biblico, a pagare allʼoffeso, secondo la professione e secondo lo stato, la perdita cagionatagli dalla cessazione del lavoro, per tutto il tempo che la lesione glʼimpedisce di lavorare, e alle spese della cura finoalla completa guarigione. I talmudisti poi hanno aggravato lʼindennità, condannando il reo alla multa per cinque titoli, cioè: per ildanno, per ildolore, per lacura, per lacessazione dal lavoro, e per lʼoltraggio.[137]Perdannoessi intendevano, che se la lesione fosse tale da recare una imperfezione fisica nella persona, come la perdita di un occhio, o la storpiatura di un membro, o simili, dovesse valutarsi quale sarebbe stato il prezzo dellʼoffeso, da sano, se si fosse venduto come schiavo, e quale deprezzazione avesse subìto per lʼimperfezione corporale patita, e il reo dovesse pagare la differenza.[138]Il dolore si valutava secondo la costituzione fisica della persona, secondo la qualità della percossa e del mezzo adoperato per inferirla, e anche secondo la condizione sociale e pecuniaria dellʼoffeso; perchè il miserabile si assoggetta talvolta per denaro anche ai patimenti fisici.[139]Finalmente lʼindennità per lʼoltraggio era esigibile, soltanto quando la percossa fosse fatta con intenzione di offendere, e anche questa, secondo la qualità, lʼetà e la condizione dellʼoffeso.[140]In quanto poi alla persona del reo i talmudisti stabilirono che dovesse tenersi prigione, fino a che non fosse provato che la lesione inflitta non aveva cagionato la morte, cioè fino a che lʼoffeso non guarisse.[141]Imperocchè la parola del testo che significabastone, essi la interpretano nel senso disanità e vigore, e intendono tutto il contesto nella seguente maniera. Quando risorgerà, e andrà per via nella sua salute,allora sarà assolto il percussore, cioè assolto dalla condanna capitale, e multato dʼindennità.[142]Era esclusa ancora la malleveria per essere liberi dal carcere preventivo, e si esigeva la custodia personale del reo.[143]Fino a qui la legge aveva trattato dellʼomicidio e delle lesioni delle persone libere. In quanto agli schiavi il legislatore ebreo non è davvero verso di loro dei più crudeli, perchè non aveva loro tolto ogni diritto civile nè gli aveva ridotti allo stato di bruti, come lʼantico diritto romano. Ma dallʼaltro lato restavano sempre, anche quando si trattava della loro vita, in condizione in parte inferiore alle persone libere.20.E quando alcuno batta il proprio servo o la propria serva con la verga, sicchè muoja sotto la sua mano, sia punito.21.Ma se un giorno o due giorni continui a vivere, non sia punito, perchè è suo denaro.Secondo il testo qui non si fa distinzione fra servi di qualunque origine. I talmudisti hanno inteso che si tratti solo di schiavi non ebrei, perchè di questi non si sarebbe potuto dire che erano denaro del padrone.[144]Consentanei anche in questo punto alla loro interpretazione sopra riferita (pag. 94), la quale restringeva la durata massima della servitù degli Ebrei fino al termine del Giubileo. Ma questo argomento non varrebbe, se sʼintendesse il testo biblico alla lettera, secondo la quale anche lʼebreo avrebbe potutoessere servo in perpetuo. Ad ogni modo la legge talmudica arrecava un grande mitigamento per gli schiavi ebrei, giacchè questi per il diritto alla sicurezza della vita erano relativamente al padrone nella eguale condizione che qualunque cittadino rispetto allʼaltro.La Scrittura inoltre non determina a quale punizione dovesse condannarsi lʼuccisore del proprio schiavo, quando questi morisse sotto i suoi colpi, ma dice soltantosarà punito. E siccome per lʼomicidio in genere si infliggeva la pena di morte, ragion vuole che alla stessa condanna fosse sottoposto lʼuccisore dello schiavo, quando la legge non stabilisce chiaramente una pena diversa.[145]Nè diversamente intesero i talmudisti,[146]i quali inoltre considerarono come omicidio di persona libera lʼuccisione dello schiavo altrui,[147]senza ammettere in questo caso lʼattenuante, se la morte fosse avvenuta qualche tempo dopo le percosse, perchè non si può invocare la ragione data dal testo, che lo schiavo era finalmente suo denaro, sua proprietà.È preso poi in considerazione dal legislatore un caso specialissimo di lesione personale, cioè che in unalotta alcuno dei contendenti percuotesse una donna gravida, e le producesse, a ciò che pare dal testo, un parto abortivo, e si distingue, nello stabilire la pena, se la percossa cagionasse o no la morte. Questo caso di lesione così esemplificato parrà troppo strano; ma forse vi è nel testo qualche circostanza taciuta, e si deve probabilmente intendere che nella rissa la moglie di uno dei contendenti, commossa per il marito, si frammetta tra essi, e sia dallʼaltro battuta (cfr.Deut.,xxv, 11).22.E quando rissino alcune persone e percuotano una donna gravida, sicchè ne esca il parto, ma non vi sia morte, sia condannato come imporrà su lui il marito della donna, e paghi per sentenza dei giudici.23.Ma se vi sarà morte, metterai vita per vita.Questa legge, a nostra opinione, nel caso che sia percossa una donna gravida, in modo da cagionarle soltanto un parto precoce, condanna lʼoffensore alla sola multa; se poi le cagioni ancora la morte, lo tiene reo di omicidio.[148]La multa non era fissata dalla legge,ma a richiesta del marito della offesa veniva, secondo le circostanze, determinata dai giudici.I talmudisti, in quanto alla multa, aggiunsero anche una indennità alla donna, come nelle altre lesioni per il danno e il dolore patito,[149]e disputarono poi se la pena di morte dovesse infliggersi nel caso che non si potesse provare esservi stata nel percussore lʼintenzione di uccidere la donna incinta,[150]e naturalmente prevalse lʼopinione più mite.[151]Lʼultima frase con cui termina la legge precedente, cioèvita per vita, portava lo scrittore a parlare di tutti i casi della pena del taglione, e a stabilire che per i servi, invece dʼinfliggere nellʼoffensore questa pena, si restituisse loro la libertà.24.Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura,25.ferita per ferita, lividore per lividore.26.E quando alcuno percuota lʼocchio del suo servo o lʼocchio della sua serva, e lo offenda, libero lo rimandi per il suo occhio.27.E quando faccia cadere un dente del suo servo o della sua serva, libero lo rimandi per il suo dente.Non si può negare che il testo ammetta la pena del taglione, come era in uso presso altri popoli antichi. Ma si può ragionevolmente supporre che presto, facendosi più miti i costumi, sia nata la consuetudine che, consentendolo lʼoffeso, invece di recare eguale lesione nella persona dellʼoffensore, si sia più generalmenteimposta una compensazione con una multa da concordarsi fra le parti, o da stabilirsi dal potere giudiziario.[152]I talmudisti però vogliono che non mai la pena del taglione sia stata inflitta, nè che mai sia stato nella mente del legislatore di stabilirla o di ammetterla.[153]E per loro si trattava soltanto di una indennità per i cinque titoli sopra esposti (pag. 106).[154]Questa interpretazione però, se è da lodarsi in quanto voleva consacrare il mitigamento avvenuto nei costumi, trovandone lʼorigine per fino nelle fonti bibliche, non è da accettarsi come vera, principalmente per due ragioni. In prima, perchè quando il testo ha voluto stabilire la multa dʼindennità, ha saputo dirlo a chiare note e con termini esatti. In secondo luogo poi perchè, se si fosse trattato di multa, la legge avrebbe dovuto prevedere il caso, pur facile ad accadere, dʼinsolvibilità per parte del reo; e siccome questo caso è stato previsto per il furto, e condannato il reo insolvibile ad esser venduto schiavo, a maggior ragione avrebbe dovuto stabilire qualche cosa di simile per le lesioni, e talvolta gravi lesioni, personali. Dallʼaltra parte i rabbini stessi sono i primi a dirci che solo per furto poteva farsi la vendita giudiziaria della persona;[155]dunquechi non avesse avuto mezzi per pagare la multa, avrebbe potuto a suo piacere percuotere il prossimo, sicuro di andarne assolto. Mentre se si riconosce, come è la verità di fatto, che la legge ammettesse in principio la pena del taglione, erano anzi i nulla tenenti quelli più colpiti dalla legge, perchè era impossibile per essi venire a una composizione pecuniaria. Ma i talmudisti che non volevano in niun modo riconoscere fosse avvenuta nella legge alcuna modificazione, quando trovavano che questa si fosse per forza dei tempi introdotta, o quando essi stessi la introducevano, interpretavano il testo scritturale in modo da piegarlo anche violentemente a significati che la lettera non comportava.Così pure rispetto alla libertà che lo schiavo poteva rivendicare per certe lesioni personali, mentre appare dal testo che si tratti dei servi in generale senza distinzione, i talmudisti restrinsero questa legge ai soli schiavi non ebrei,[156]perchè gli ebrei non erano mai, secondo essi, schiavi a perpetuità. È ragionevole poi dallʼaltro lato lʼintendere che il testo non ha voluto tassativamente restringere le lesioni allʼocchio, e al dente, ma citare soltanto due esempi, come di casi più comuni per lesioni consimili.[157]E in tal modo hanno inteso anche i talmudisti,[158]con interpretazione in questo punto non meno logica che mite e favorevole ai servi.Lʼultima delle leggi rispetto alla tutela della persona concerne il caso che lʼuccisione non sia commessa da altrʼuomo, ma da un animale di altrui proprietà,e si stabilisce che cosa deve farsi dellʼanimale, quale sia la responsabilità del padrone, e come punibile, se in colpa, a seconda della qualità delle persone offese. Il caso esemplificato dalla legge è ristretto soltanto ai tori, come gli animali che nella vita agricola, specialmente degli antichi Ebrei, erano quasi i soli che potessero riescire pericolosi.
IL PRIMO CODICE(Esodo,xx, 22–xxiii, 19)E ALCUNE NOVELLE(Esodo,xviii, 21–26,xii, 21–28,xiii, 3–16)
Al Decalogo fa seguito nella presente compilazione del Pentateuco una piccola raccolta di leggi per la massima parte concernenti la vita civile, con poche disposizioni intorno alla religione e al culto (Esodo,xx, 22–xxiii, 19). Si può dire che questa raccolta formi un piccolo codice sufficiente a regolale le relazioni della vita in un tempo di civiltà non ancora molto avanzata, ma nel quale si vede già un popolo passato dalla vita nomade a quella stabile in sedi fisse; si conosce che alla pastorizia è succeduta, se non sola, almeno preponderante, lʼagricoltura, e si osserva che si è sentito il bisogno di regolare, nei punti più importanti, ciò che concerne la libertà, la vita e la proprietà. È stato detto da alcuni che in questo piccolo codice manca ogni ordine, ogni sistematica divisione di parti,[91]mentre da altri si è volutatrovare una studiata disposizione di tante leggi divise armonicamente in numero o di dieci o di cinque, rispondenti in qualche modo al concetto generale del Decalogo.[92]Noi crediamo che si esageri dallʼuna parte e dallʼaltra, e che non si possa trovare in queste nostre leggi nè il difetto di una totale mancanza di ogni ordine, nè una studiata divisione di parti corrispondenti fra loro per eguale o proporzionale numero di precetti; ma che invece vi sia un certo ordine generale e, per dir così, nelle linee principali dello scritto, mentre poi non è mantenuto nella composizione di alcuni particolari.
Lʼanalisi e la traduzione che ne faremo proveranno la verità di questa nostra opinione.
La proibizione delta idolatria e il precetto sul modo dì costruire lʼaltare sono contenuti nel capitoloXX, v. 23–26. E qui, prescindendo dal Decalogo, abbiamo una introduzione al codice, per accennare il più importante principio della religione, secondo era concepita dai profeti, cioè il monoteismo puro da idolatria e il precetto sul punto più generale del culto, cioè sul modo di edificare il luogo dove esso si sarebbe celebrato. Il codice poi veramente detto, ha un principio suo proprio colle parole:
xxi. 1.E queste sono le leggi che porrai dinanzi a loro.
Le due prime leggi (v. 2–12) trattano della condizione degli schiavi, stabilendo però, per ragione del costume, alcune differenze fra lʼuomo e la donna, che avevano perduto la personale libertà.—Questo nostrotesto parla soltanto degli schiavi ebrei, e lascia fuori della legge gli schiavi acquistati fra la gente di altre nazioni, o presi prigionieri in guerra, di cui altrove si fa cenno (Levit.,xxvi, 44 e seg.;Deut.,xxi, 10–14). Anche rispetto agli Ebrei la legge qui prescrive soltanto il modo col quale avrebbero dovuto trattarsi, dopo che si trovavano in ischiavitù; ma non espone per quali cagioni una persona libera poteva, o doveva, perdere la propria libertà. Ciò si vede però in primo luogo dal v. 2,xxii, ove si condanna ad essere venduto il ladro, che non avesse da pagare la multa per il furto.
Si desume poi dal Levitico (xxvi, 39) che per povertà la persona libera potesse o vendere sè stessa o essere venduta forse per pagare i creditori, o essere a questi sottoposta come schiava.[93]Dal v. 7 si deduce ancora che la patria potestà si estendesse sino al punto di vendere come schiavi i figliuoli. Dunque la perdita della libertà personale poteva avvenire, o per vendita coatta ordinata dalla magistratura, come condanna di furto, nel caso di non poter soddisfare alla restituzione; o in caso di povertà o per vendita volontaria o richiesta dai creditori, o per vendita che dei figliuoli facesse il padre.[94]
Questa schiavitù per altro della persona ebrea non poteva durare più di sei anni: nel settimo si riacquistava la libertà, eccetto che il servo stesso non preferissedi rimanere nella condizione di servitù, nel qual caso il padrone pubblicamente glie ne imprimeva sul corpo il marchio, consistente in un foro nellʼorecchio.[95]
2.Quando avrai comprato un servo ebreo, sei anni servirà, e nel settimo escirà in libertà gratuitamente.[96]3.Se con la [sola] sua persona sarà venuto, con la sua persona escirà; se è congiunto a donna, escirà anche sua moglie con lui.4.Se il suo padrone gli avrà dato moglie, e questa gli avrà partorito figli o figlie, la donna con i suoi figli sarà del suo padrone, ed egli escirà con la sua persona.5.Ma se il servo dicesse: amo il mio padrone, mia moglie, ed i miei figli, non escirò libero;6.allora lo avvicinerà il padrone dinanzi a Dio,[97]e lo avvicinerà allʼuscio o allo stipite, e forerà il padrone lʼorecchio di lui con la lesina, sicchè lo serva in perpetuo.
Il testo qui parla di qualunque servo ebreo in qualsivoglia modo comprato. I talmudisti però hanno introdotto molte modificazioni nella interpretazione di questa legge, come del resto hanno fatto quasi sempre sui testi della Scrittura. Ma devesi riconoscere che se il Talmud, in molte parti, e specialmente per ciò che concerne i riti religiosi, è un regresso relativamente alla Bibbia, perchè ne ha soverchiamente moltiplicato il numero, e gli ha resi più gravosi e più gretti; è dallʼaltro lato un vero progresso nelle leggi civili e criminali, perchè ha mitigato molte disposizioni troppo dure, e improntate di una primitiva rozzezza. Il torto del Talmud è di non avere riconosciutoche queste erano modificazioni, che esso introduceva nella legge, o adottate a poco a poco per forza dei tempi, e di aver voluto torcereper fas e per nefasil testo della Scrittura a tali significati, che in verun modo lettori di buon senso possono attribuirgli.
E questo hanno fatto i dottori ebrei per voler mantenere il loro principio dogmatico della immutabilità della legge rivelata; cosicchè ogni loro nuovo insegnamento, che non resultasse dalla lettera del testo, dicevano derivare da una dottrina tradizionale esistente fino dai tempi di Mosè; e poi, a ragione, o a torto, ne volevano trovare in qualche modo un cenno anche nel testo della Scrittura. Ma, se la pretensione di una dottrina tradizionale che rimontasse fino a tempi così rimoti è assurda, se il modo dʼinterpretazione è illogico e falso, restano però le leggi talmudiche, che in gran parte sono buone e savie, e ispirate in generale ad un sentimento di mitezza e di equità.
Venendo ora alle interpretazioni talmudiche del nostro testo, le prenderemo in esame ad una ad una.
I talmudisti hanno ristretto il significato del passo biblico sopra tradotto al solo servo venduto giudiziariamente, il quale però poteva vendersi soltanto ad Ebrei o a proseliti.[98]Non applicano in tutte le sue parti questo testo a chi aveva perduto la libertà per vendita volontaria, perchè questi avrebbe potuto vendersi per un tempo più lungo di sei anni,[99]ma la vendita giudiziaria non poteva mai oltrepassare questo termine. Anzi avrebbe potuto essere più breve, se ilservo trovava mezzo di riscattarsi, pagando al padrone la differenza del prezzo, o se cadeva dentro i sei anni il cinquantesimo del Giubileo.[100]Nel caso poi che il padrone morisse prima che si compissero i sei anni e non lasciasse prole maschile, il servo diveniva libero, nè sopra lui avevano alcun diritto nè le figlie nè gli altri eredi.[101]Altro diritto del servo ebreo, secondo i talmudisti, era quello di non potere essere venduto nè ceduto ad altri dal primo compratore.[102]
In quanto allo stato della famiglia dello schiavo, nel caso che fosse ammogliato, parrebbe dal v. 3 che la moglie dovesse seguire la condizione del marito, e fosse anchʼella ridotta schiava, per poi al termine dei sei anni riacquistare la libertà. La qual legge così dura per la donna non ha nulla di repugnante in uno stato sociale, dove per molti rispetti essa era posta in una condizione talmente inferiore, da non aver quasi giuridica personalità. Ma i talmudisti hanno inteso la cosa molto diversamente, e hanno introdotta una modificazione che è tutta a utilità della donna. La Scrittura, a loro opinione, non parlerebbe punto della schiavitù della moglie, ma anzi dellʼobbligo del padrone di passarle gli alimenti tutto il tempo che il marito fosse schiavo, obbligo che cesserebbe naturalmente col cessare della servitù. I dottori del Talmud non vogliono ammettere che la vendita, a loro opinione in questo caso coatta, del marito, portasse come conseguenza la perdita della libertà anche nella moglie; e per essi le parole del testo «escirà anche sua moglie con lui» non significano che doveva escireda una schiavitù, nella quale non era mai entrata, ma che cessava nel padrone lʼobbligo di passarle gli alimenti.[103]Si noti quale mitigamento si era operato nelle idee e nei costumi.
Nel verso 4 si concede al padrone il diritto di dar moglie al servo e farne procreare degli schiavi; perchè la donna, che si univa allo schiavo non era considerata legittima moglie, e tanto essa, quanto i figli nati nella condizione di servitù, erano cosa del padrone, nè godevano della ricuperazione della libertà dopo i sei anni. Ciò resulterebbe dalla lettera del testo intesa nella sua crudezza, ma anche qui i talmudisti hanno dato una interpretazione diversa.
In primo luogo il padrone non avrebbe potuto costringere qualunque servo ebreo ad unirsi con una donna, ma soltanto quello acquistato per vendita giudiziaria,[104]e che avesse già altra moglie ebrea.[105]
La donna poi di cui si parla nel testo non avrebbe potuto mai essere una ebrea, ma una schiava di altra nazione,[106]perchè soltanto genti di altre nazioni potevano essere sottomèsse a una schiavitù perpetua. In questo punto ci sembra che la spiegazione dei talmudisti sia da accettarsi, perchè in armonia con tutto lo spirito della legge. Non è possibile infatti che, mentre la legge non vuole sottomettere a schiavitù perpetua lʼEbreo, eccetto che esso volontariamente vi si sottoponga, dia il diritto al padrone di far procrearedegli Ebrei, perchè poi gli fossero schiavi per tutta la vita.[107]Se lʼinterpretazione talmudica qui non apparisce dalla lettera, è certo conforme allo spirito della legge.
Altra importantissima interpretazione dei talmudisti è quella sul verso 6, il quale, secondo la lettera, sottoporrebbe a servitù perpetua chi dichiarasse di non volere abbandonare nè il padrone, nè la moglie, nè i figli; mentre la interpretazione talmudica ha ristretto la fraseper semprefino allo spirare del periodo di 50 anni del Giubileo.[108]Anzi, se questo cadesse dentro i sei anni, il servo avrebbe riacquistato subito la libertà.[109]A siffatta interpretazione i talmudisti erano costretti per trovare una conciliazione fra questa legge dellʼEsodo e quella del Levitico. Ma in questo punto la loro interpretazione, oltrechè repugnare troppo apertamente col significato palese del testo, contiene ancora una vera incompatibilità. Imperocchè come è supponibile che la legge volesse imprimere un marchio di schiavitù sul corpo di colui, il quale per la stessa legge in un tempo che qualche volta avrebbe potuto essere vicinissimo, sarebbe ritornato in libertà? E non contenti di ciò vollero ancora che, ricevuto il marchio della servitù, lo schiavo ebreodivenisse libero alla morte del padrone, e non dovesse passare a nessuno degli eredi, nemmeno ai figli.[110]
Stabilirono inoltre che la dichiarazione spontanea di continuare nello stato di schiavitù, dopo spirati i sei anni, non potesse farsi se non dallo schiavo che aveva perduto la libertà per vendita giudiziaria, ma non da chi si era venduto volontariamente. Interpretazione questa che dobbiamo riconoscere giudiziosa, perchè colui che si vendeva di spontaneo volere, poteva fin da principio vendersi per un tempo più lungo dei sei anni, e rinnovare a piacere il contratto, col quale perdeva la libertà personale. Siccome poi era costretto a ciò dalla povertà, mite deve dirsi quella istituzione che gli risparmiava lʼavvilimento di portare sul suo corpo un marchio di schiavitù. Non così verso quello che venduto schiavo per pena di un delitto, e scontatala, sentiva tanto bassamente di sè da preferire alla libertà la condizione di servo. La legge non era troppo dura se gli diceva: Per tua colpa, e non per isventura divenisti schiavo, ora potresti tornare libero, se tu lo volessi; ma ami meglio la servitù, portane dunque la debita impronta.
Anche qui però i talmudisti, usando della loro soverchia sottigliezza nello spiegare i testi, vollero meglio tutelare la difesa della personale libertà, e stabilirono che per restare servo al di là dei sei anni col marchio della schiavitù, fosse necessario che tanto il padrone quanto lo schiavo avessero moglie e figliuoli, e ambedue fossero in condizione di trovarsi bene insieme. Essi ragionarono sui testi scritturali in questo modo. Non potrebbe dire il servo di amare la propriamoglie e i propri figli, se non gli avesse; non potrebbe dire, come leggesi nel Deuteronomio (xv, 16), di amare la famiglia del padrone, se questi famiglia non avesse, e per famiglia sʼintende la moglie e i figliuoli; non potrebbe dire finalmente, come leggesi nello stesso Deuteronomio, di star bene col padrone, se per la condizione di uno dei due questo star bene non potesse verificarsi; dunque in questi casi lo stato di servitù non poteva al di là dei sei anni essere prolungato.[111]Sottigliezza soverchia e sofistica, falsa ancora come interpretazione di testo, ma che recava in questo caso lodevoli conseguenze, perchè stabiliva istituzioni che difendevano la libertà personale molto meglio che la primitiva legge non avesse fatto.
Passiamo ora alle disposizioni che riguardano uno specialissimo caso di schiavitù, cioè della figliuola venduta dal proprio padre. E qui, per intendere le parole del testo, è necessario ricordare che nei costumi dellʼantichità, poichè la schiava non era più persona, ma cosa del padrone, questi aveva sopra di lei il diritto di concubinato. Ora la legge ebraica non contiene nulla di veramente esplicito su questo punto. Nei costumi pare che il concubinato fosse permesso, perchè lasciando da parte gli esempi dei patriarchi, si fa menzione della concubina di Gedeone (Giudici,viii, 31), di quella di un levita (ivi,xix), di quella di Saul (2oSam.,iii, 7), delle concubine di David (ivi,v, 13), e troppo famose sono quelle di Salomone (1oRe,xi, 3). La legge biblica però non ha intorno al concubinato nessuna speciale disposizione, se pur non volesse come tale tenersi quella del Deuteronomio (xxi, 14), cheimpone una certa mitezza verso la donna presa prigioniera in guerra.
Rispetto poi alla fanciulla ebrea venduta dal proprio padre, ne ha voluto tutelare lʼonore e i diritti, imponendo che dovesse considerarsi come legittima moglie o del padrone o di uno dei suoi figli, quando o lʼuno o lʼaltro volessero avere con essa carnali relazioni,, e che non potesse nemmeno ad altri effetti trattarsi del tutto come gli altri schiavi.
7.Quando poi un uomo venda la sua figlia per ischiava, questa non escirà come escono i servi.8.Se non piace al suo padrone, al quale[112]lʼaveva destinata, la farà riscattare. A gente straniera non potrà venderla, quando la tradisca.9.E se la destina a suo figlio, come è il diritto delle fanciulle operi verso di lei.10.Se ne prende unʼaltra, la sua carne,[113]il suo vestito, la sua coabitazione[114]non le diminuisca.11.E se queste tre cose non farà a lei, esca gratuitamente senza denaro.
Questo testo, a dire il vero, offre alcune difficoltà, perchè suppone molto di sottinteso. In prima, ponendolo in relazione col paragrafo che immediatamente precede (v. 2–6), e che già abbiamo spiegato, resulterebbe che in quello si parla in generale dei servi senza differenza di sesso, quando la persona adulta,o maschio, o femmina, divenisse schiava; perchè lʼespressioneservo ebreodeve intendersi in modo generico, e non in significato grettamente letterale per il solo sesso maschile. La quale interpretazione è confermata indubitabilmente dal Deuteronomio (xv, 12), ove si stabilisce a chiare note la stessa legge per lʼebreo e per lʼebrea.[115]Dunque si deve intendere che il testo biblico, avendo prima disposto sul modo come in generale i servi ebrei dovevano o riacquistare la libertà, o rimanere, se loro piaceva, in istato di schiavi, passa in questo paragrafo ad altre disposizioni speciali per la fanciulla venduta dal padre. E dice in prima che non dovevaescire come estivano i servi. Questa espressione non può intendersi a carico della schiava, cioè che essa non dovesse riacquistare la libertà al termine dei sei anni. Imperocchè, essendo tutta la legge in questo punto animata da un concetto di maggiore benignità verso le infelici così mal trattate dal proprio padre, non è possibile che non concedesse loro di riacquistare la libertà, spirato il tempo, nel quale lʼavrebbero riacquistata gli altri servi. Dimodochè deve intendersi che la fanciulla venduta dal proprio padre aveva anche altri mezzi per migliorare la propria condizione. E il primo mezzo era quello di essere tenuta come moglie del padrone. Ciò si capisce dalla frase negativa del testo:Se non piace al suo padrone, al quale lʼaveva destinata. Dunque, se gli piace, resta con lui in qualità di sua donna. Ma nelcaso che il padrone non volesse tenerla con sè come moglie, questa fanciulla doveva essere riscattata, e non poteva vendersi a gente straniera. E qui le espressioni del testo,la farà riscattare, e non potrà venderla, non è chiaro se si riferiscano al padre venditore, o al padrone. Noi opiniamo con molti altri interpreti che si riferiscano al secondo,[116]perchè ci sembra a lui meglio appropriata la frase che segue,quando la tradisce. Difatti era un mancare di fede per parte di chi aveva comprato una fanciulla, colla condizione implicita, se non esplicita, di tenerla come propria donna, il non volerla più trattare come tale. E la legge impone che non si possa vendere a gente straniera, la quale non era obbligata dalla legge ebraica a trattare gli schiavi come questa imponeva. Lʼobbligo poi di fare riscattare la fanciulla schiava poteva essere imposto al padrone in due diversi rispetti: nel primo, di non opporsi che i parenti la riscattassero anche prima dei sei anni; nel secondo, di usare qualche facilitazione sul prezzo del riscatto.[117]
Nel caso poi che il padrone, invece di tenere lui come propria donna la fanciulla comprata, volesse destinarla a un suo figliuolo, la legge lo permetteva, ma a condizione di trattarla come le altre donne della famiglia (v. 9). E siccome la poligamia era permessa, tanto il padrone quanto il figliuolo potevano, oltre questa fanciulla, prendere ancora altra moglie, ma purchè non le togliessero nulla dei suoi diritti matrimoniali (v. 10).
Se finalmente questi diritti non le fossero per parte dei suoi padroni mantenuti, ricuperava la libertà senza pagare altro riscatto (v. 11).
In modo molto più favorevole al sesso debole è stata intesa dai talmudisti tutta la legge della schiavitù.
In prima stabilirono che la donna, giunta alla pubertà, non potesse mai divenire schiava.[118]Il movente di questa istituzione talmudica è chiaro; era una salvaguardia che volevano porre al buon costume. Il padre, e non la madre,[119]e solo in caso di estrema indigenza,[120]poteva vendere le figlie impuberi, non mai dopo giunte alla pubertà, non mai i maschi.[121]Giunta alla pubertà la schiava ebrea diveniva libera, qualunque fosse il tempo trascorso dalla vendita;[122]come pure acquistava la libertà alla morte del compratore, anche se questa avvenisse prima del termine dei sei anni, e non era obbligata a compire il tempo della servitù sotto gli eredi.[123]Per ultimo il primo compratore non poteva venderla ad altri; e nemmeno il padre, quando il padrone lʼavesse repudiata; perchè le parole del testo,non potrà venderla a gente straniera, sono state intese dagli antichi dottori ebrei nel significato generale di persone estranee, non in quello che la proibizione di rivendere la schiava fosse ristretta per la gente di altro popolo.[124]
Cosicchè, se la legge biblica aveva dato facoltà al padre di vendere schiavi i propri figli, i talmudisti, stando servilmente alla lettera, hanno in prima ristretto questa facoltà alla prole femminile, nellʼintento di tutelare per quanto possibile la libertà della persona. Non hanno poi ammesso altro caso di servitù per il sesso debole, se non quello della vendita delle figlie impuberi fatta dal padre, e le hanno tutelate con tante istituzioni, che la legge era in sommo grado mitigata.
E finalmente, se la schiavitù era tenuta dagli antichi come una necessità sociale, le donne ebree si trovavano dalla legge talmudica poste in una condizione veramente privilegiata, perchè proprio si può dire che schiavitù per esse quasi non sarebbe esistita.
Dopo avere con queste disposizioni di diritto civile regolato quanto concerneva la persona dei servi ebrei, il legislatore passa a stabilire le disposizioni penali per gli attentati contro la vita, o la libertà, o la dignità delle persone. E prima si trova la legge sullʼomicidio, che era punito di morte, se intenzionale; se fortuito, si accordava allʼomicida il diritto di asilo per sottrarsi alla vendetta dei parenti dellʼucciso; ma nemmeno lʼaltare avrebbe potuto sottrarre alla pena il vero malfattore.
12.Chi percuote un uomo in modo che questi muoja, sarà fatto morire.13.E per chi non abbia appostato, ma Dio glie lo faccia capitare nelle mani,[125]porrò a te un luogo dove egli fuggirà.14.Quando poi alcuno temerariamente assalga il suo compagno per ucciderlo con inganno, dal mio altare lo prenderai per farlo morire.
Questa legge non ha qui il suo compimento, perchè non si specificano nè la distinzione fra lʼomicidio intenzionale e quello involontario, nè i luoghi destinati per asilo, nè il diritto alla vendetta, cose spiegate in altri luoghi del Pentateuco (Numeri,xxxv, 9–34;Deut.,iv, 41–43,xix, 1–13). Soltanto si ammette che potesse valere come luogo di asilo anche lʼaltare. E certo questʼuso comune ai popoli antichi, e mantenutosi molto innanzi anche nel medio evo, che i templi e i luoghi sacri fossero di asilo agli imputati, sarà esistito anche presso gli Ebrei. Ne abbiamo poi la conferma in un fatto narrato nel libro 1odei Re (ii, 28). Ma sʼintende anche da questo nostro testo che se la legge tollerava un tale costume, amava meglio che di asilo servissero altri luoghi, i quali a ciò sarebbero stati designati. Il Talmud poi non ammetteva che lʼaltare potesse servire di asilo, se non ai sacerdoti mentre officiavano.[126]
Rimettiamo le aggiunte e modificazioni recate su questo punto dal Talmud a quando esporremo il cap.xxxvdel Numeri; solo qui vogliamo avvertire che per i talmudisti la pena di morte, così spesso inflitta dalla legge biblica, era ridotta di quasi impossibile applicazione. Imperocchè, per condannare un reo a morte, si richiedeva non solo la deposizione concorde almeno di due testimoni oculari del fatto; ma che il reo, nel momento in cui andava a commettere il delitto, fosse avvertito dai testimoni o da altra persona che sarebbe stato condannato a morte, e che egli rispondesse di saperlo bene e farlo a bella posta.[127]Non sappiamo che simile istituzione trovi riscontro nelle leggi di alcun popolo. E difatti, per poco che vi si rifletta, sʼintende che lʼaver circondato lʼapplicazione della pena di morte di siffatta cautela valeva quanto abolirla. Imperocchè nessuno vi si sarebbe esposto, se non un pazzo, o chi avesse voluto appigliarsi a tal modo indiretto di suicidio. Però lʼomicida, quando fosse convinto senza la prova testimoniale, non andava del tutto assolto nemmeno ad opinione dei talmudisti; ma era condannato a tale specie di ergastolo, che lungamente non avrebbe potuto vivere.[128]In quanto al modo di eseguire la pena di morte, il testo biblico non accenna nulla di speciale nè per lʼomicidio nè per molti altri delitti, mentre in altri casi, come vedremo più innanzi, specifica la lapidazione, o il bruciamento. In un luogo poi del Deuteronomio (xxi, 23) si parla dellʼimpiccamento, e vedremo a suo luogo come quel testo debba essere inteso. Secondo il Talmud lʼesecuzione dellʼomicida avveniva col taglio del capo.[129]
Due leggi che concernono il rispetto verso la patria potestà (v. 15, 17) sono interrotte da unʼaltra contro il ladro di persone (plagiario) allo scopo di servirsene come schiave o di venderle. La versione greca ristabilisce in questo punto lʼordine che manca nel testo masoretico. Ma siccome questʼordine così esatto non si trova sempre mantenuto in questa piccola raccolta di leggi, non si può con certezza affermare che ilxxci diano la lezione genuina; perciò non crediamo di dovere alterare il testo ebraico.
15.Chi percuote suo padre o sua madre sia fatto morire.16.Chi ruba un uomo e lo vende, o si trova in sua mano, sia fatto morire.17.Chi maledice suo padre o sua madre sia fatto morire.
15.Chi percuote suo padre o sua madre sia fatto morire.
16.Chi ruba un uomo e lo vende, o si trova in sua mano, sia fatto morire.
17.Chi maledice suo padre o sua madre sia fatto morire.
La patria potestà così estesa e assoluta presso altri popoli e specialmente, come a tutti è cognito, presso i Romani, era grande anche presso gli Ebrei. Ma aveva nella costoro legge un importantissimo limite: il padre non poteva farsi giudice; anche per le mancanze, anche per i delitti dei figli verso lui stesso non gli era concesso se non di farsi accusatore.[130]Lo vedremo meglio dal Deuteronomio (xxi, 18–21). Però dobbiamo riconoscere che la legge voleva con sommo rigore inviolata lʼautorità dei genitori, se il solo percuoterli, o il solo maledirli doveva essere punito con la morte.
I talmudisti mitigarono in parte tanto rigore, non tenendo colpevole di morte il figliuolo per le percosse contro i genitori, fino a che non fossero tali da cagionare un livido o una lesione interna,[131]nè per la maledizione, se questa non fosse pronunciata con uno dei nomi propri di Dio;[132]ma la colpa è eguale tanto vivi i genitori, quanto dopo la loro morte.[133]Rispetto poi al modo della esecuzione, il Talmud pose una differenza che dal testo per nulla resulta. Chi percuote i genitori sarebbe per esso giustiziato colla strangolazione;[134]chi li maledice, colla lapidazione.[135]
In quanto al plagiario, il testo biblico stabilisce la condanna di morte, tanto per chi vendesse la persona rubata, quanto per chi volesse farsene uno schiavo; e nulla di nuovo vi è stato aggiunto dai talmudisti.[136]
Le lesioni recate sulla persona con percosse di qualunque maniera, le quali non cagionassero morte, venivano punite con la multa di una indennità secondo la gravezza del danno recato.
18.Quando poi alcuni vengano a rissa, e lʼuno percuota lʼaltro con pietra, o col pugno; ma non muoja, e solo giaccia in letto; se risorge, e va fuori sul suo bastone, sia assolto il percussore;19.solo gli paghi il tempo del suo ozio, e lo faccia curare per sanarlo.
Lʼindennità si restringerebbe, secondo il testo biblico, a pagare allʼoffeso, secondo la professione e secondo lo stato, la perdita cagionatagli dalla cessazione del lavoro, per tutto il tempo che la lesione glʼimpedisce di lavorare, e alle spese della cura finoalla completa guarigione. I talmudisti poi hanno aggravato lʼindennità, condannando il reo alla multa per cinque titoli, cioè: per ildanno, per ildolore, per lacura, per lacessazione dal lavoro, e per lʼoltraggio.[137]Perdannoessi intendevano, che se la lesione fosse tale da recare una imperfezione fisica nella persona, come la perdita di un occhio, o la storpiatura di un membro, o simili, dovesse valutarsi quale sarebbe stato il prezzo dellʼoffeso, da sano, se si fosse venduto come schiavo, e quale deprezzazione avesse subìto per lʼimperfezione corporale patita, e il reo dovesse pagare la differenza.[138]Il dolore si valutava secondo la costituzione fisica della persona, secondo la qualità della percossa e del mezzo adoperato per inferirla, e anche secondo la condizione sociale e pecuniaria dellʼoffeso; perchè il miserabile si assoggetta talvolta per denaro anche ai patimenti fisici.[139]Finalmente lʼindennità per lʼoltraggio era esigibile, soltanto quando la percossa fosse fatta con intenzione di offendere, e anche questa, secondo la qualità, lʼetà e la condizione dellʼoffeso.[140]In quanto poi alla persona del reo i talmudisti stabilirono che dovesse tenersi prigione, fino a che non fosse provato che la lesione inflitta non aveva cagionato la morte, cioè fino a che lʼoffeso non guarisse.[141]Imperocchè la parola del testo che significabastone, essi la interpretano nel senso disanità e vigore, e intendono tutto il contesto nella seguente maniera. Quando risorgerà, e andrà per via nella sua salute,allora sarà assolto il percussore, cioè assolto dalla condanna capitale, e multato dʼindennità.[142]
Era esclusa ancora la malleveria per essere liberi dal carcere preventivo, e si esigeva la custodia personale del reo.[143]
Fino a qui la legge aveva trattato dellʼomicidio e delle lesioni delle persone libere. In quanto agli schiavi il legislatore ebreo non è davvero verso di loro dei più crudeli, perchè non aveva loro tolto ogni diritto civile nè gli aveva ridotti allo stato di bruti, come lʼantico diritto romano. Ma dallʼaltro lato restavano sempre, anche quando si trattava della loro vita, in condizione in parte inferiore alle persone libere.
20.E quando alcuno batta il proprio servo o la propria serva con la verga, sicchè muoja sotto la sua mano, sia punito.21.Ma se un giorno o due giorni continui a vivere, non sia punito, perchè è suo denaro.
Secondo il testo qui non si fa distinzione fra servi di qualunque origine. I talmudisti hanno inteso che si tratti solo di schiavi non ebrei, perchè di questi non si sarebbe potuto dire che erano denaro del padrone.[144]Consentanei anche in questo punto alla loro interpretazione sopra riferita (pag. 94), la quale restringeva la durata massima della servitù degli Ebrei fino al termine del Giubileo. Ma questo argomento non varrebbe, se sʼintendesse il testo biblico alla lettera, secondo la quale anche lʼebreo avrebbe potutoessere servo in perpetuo. Ad ogni modo la legge talmudica arrecava un grande mitigamento per gli schiavi ebrei, giacchè questi per il diritto alla sicurezza della vita erano relativamente al padrone nella eguale condizione che qualunque cittadino rispetto allʼaltro.
La Scrittura inoltre non determina a quale punizione dovesse condannarsi lʼuccisore del proprio schiavo, quando questi morisse sotto i suoi colpi, ma dice soltantosarà punito. E siccome per lʼomicidio in genere si infliggeva la pena di morte, ragion vuole che alla stessa condanna fosse sottoposto lʼuccisore dello schiavo, quando la legge non stabilisce chiaramente una pena diversa.[145]
Nè diversamente intesero i talmudisti,[146]i quali inoltre considerarono come omicidio di persona libera lʼuccisione dello schiavo altrui,[147]senza ammettere in questo caso lʼattenuante, se la morte fosse avvenuta qualche tempo dopo le percosse, perchè non si può invocare la ragione data dal testo, che lo schiavo era finalmente suo denaro, sua proprietà.
È preso poi in considerazione dal legislatore un caso specialissimo di lesione personale, cioè che in unalotta alcuno dei contendenti percuotesse una donna gravida, e le producesse, a ciò che pare dal testo, un parto abortivo, e si distingue, nello stabilire la pena, se la percossa cagionasse o no la morte. Questo caso di lesione così esemplificato parrà troppo strano; ma forse vi è nel testo qualche circostanza taciuta, e si deve probabilmente intendere che nella rissa la moglie di uno dei contendenti, commossa per il marito, si frammetta tra essi, e sia dallʼaltro battuta (cfr.Deut.,xxv, 11).
22.E quando rissino alcune persone e percuotano una donna gravida, sicchè ne esca il parto, ma non vi sia morte, sia condannato come imporrà su lui il marito della donna, e paghi per sentenza dei giudici.23.Ma se vi sarà morte, metterai vita per vita.
Questa legge, a nostra opinione, nel caso che sia percossa una donna gravida, in modo da cagionarle soltanto un parto precoce, condanna lʼoffensore alla sola multa; se poi le cagioni ancora la morte, lo tiene reo di omicidio.[148]La multa non era fissata dalla legge,ma a richiesta del marito della offesa veniva, secondo le circostanze, determinata dai giudici.
I talmudisti, in quanto alla multa, aggiunsero anche una indennità alla donna, come nelle altre lesioni per il danno e il dolore patito,[149]e disputarono poi se la pena di morte dovesse infliggersi nel caso che non si potesse provare esservi stata nel percussore lʼintenzione di uccidere la donna incinta,[150]e naturalmente prevalse lʼopinione più mite.[151]
Lʼultima frase con cui termina la legge precedente, cioèvita per vita, portava lo scrittore a parlare di tutti i casi della pena del taglione, e a stabilire che per i servi, invece dʼinfliggere nellʼoffensore questa pena, si restituisse loro la libertà.
24.Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura,25.ferita per ferita, lividore per lividore.
26.E quando alcuno percuota lʼocchio del suo servo o lʼocchio della sua serva, e lo offenda, libero lo rimandi per il suo occhio.27.E quando faccia cadere un dente del suo servo o della sua serva, libero lo rimandi per il suo dente.
Non si può negare che il testo ammetta la pena del taglione, come era in uso presso altri popoli antichi. Ma si può ragionevolmente supporre che presto, facendosi più miti i costumi, sia nata la consuetudine che, consentendolo lʼoffeso, invece di recare eguale lesione nella persona dellʼoffensore, si sia più generalmenteimposta una compensazione con una multa da concordarsi fra le parti, o da stabilirsi dal potere giudiziario.[152]I talmudisti però vogliono che non mai la pena del taglione sia stata inflitta, nè che mai sia stato nella mente del legislatore di stabilirla o di ammetterla.[153]E per loro si trattava soltanto di una indennità per i cinque titoli sopra esposti (pag. 106).[154]Questa interpretazione però, se è da lodarsi in quanto voleva consacrare il mitigamento avvenuto nei costumi, trovandone lʼorigine per fino nelle fonti bibliche, non è da accettarsi come vera, principalmente per due ragioni. In prima, perchè quando il testo ha voluto stabilire la multa dʼindennità, ha saputo dirlo a chiare note e con termini esatti. In secondo luogo poi perchè, se si fosse trattato di multa, la legge avrebbe dovuto prevedere il caso, pur facile ad accadere, dʼinsolvibilità per parte del reo; e siccome questo caso è stato previsto per il furto, e condannato il reo insolvibile ad esser venduto schiavo, a maggior ragione avrebbe dovuto stabilire qualche cosa di simile per le lesioni, e talvolta gravi lesioni, personali. Dallʼaltra parte i rabbini stessi sono i primi a dirci che solo per furto poteva farsi la vendita giudiziaria della persona;[155]dunquechi non avesse avuto mezzi per pagare la multa, avrebbe potuto a suo piacere percuotere il prossimo, sicuro di andarne assolto. Mentre se si riconosce, come è la verità di fatto, che la legge ammettesse in principio la pena del taglione, erano anzi i nulla tenenti quelli più colpiti dalla legge, perchè era impossibile per essi venire a una composizione pecuniaria. Ma i talmudisti che non volevano in niun modo riconoscere fosse avvenuta nella legge alcuna modificazione, quando trovavano che questa si fosse per forza dei tempi introdotta, o quando essi stessi la introducevano, interpretavano il testo scritturale in modo da piegarlo anche violentemente a significati che la lettera non comportava.
Così pure rispetto alla libertà che lo schiavo poteva rivendicare per certe lesioni personali, mentre appare dal testo che si tratti dei servi in generale senza distinzione, i talmudisti restrinsero questa legge ai soli schiavi non ebrei,[156]perchè gli ebrei non erano mai, secondo essi, schiavi a perpetuità. È ragionevole poi dallʼaltro lato lʼintendere che il testo non ha voluto tassativamente restringere le lesioni allʼocchio, e al dente, ma citare soltanto due esempi, come di casi più comuni per lesioni consimili.[157]E in tal modo hanno inteso anche i talmudisti,[158]con interpretazione in questo punto non meno logica che mite e favorevole ai servi.
Lʼultima delle leggi rispetto alla tutela della persona concerne il caso che lʼuccisione non sia commessa da altrʼuomo, ma da un animale di altrui proprietà,e si stabilisce che cosa deve farsi dellʼanimale, quale sia la responsabilità del padrone, e come punibile, se in colpa, a seconda della qualità delle persone offese. Il caso esemplificato dalla legge è ristretto soltanto ai tori, come gli animali che nella vita agricola, specialmente degli antichi Ebrei, erano quasi i soli che potessero riescire pericolosi.