Chapter 6

28.E quando un toro cozzi un uomo o una donna, sicchè muoja, sia lapidato il toro, e non se ne mangi la carne, e il padrone del toro sia assolto.29.Ma se fosse un toro cozzatore da qualche tempo, e il padrone ne fosse avvertito, e non lo tenesse in guardia, e facesse morire un uomo o una donna, il toro sia lapidato, e anche il suo padrone sia fatto morire.30.Se gli è imposta una multa, dia il riscatto della sua vita, secondo ciò che gli è imposto.31.O figlio o figlia cozzi, si eseguisca questa legge.32.Quando il toro cozzi un servo o una serva, dia al suo padrone il denaro, trenta sicli,[159]ed il toro sia lapidato.La lapidazione del toro non deve intendersi come una pena inflitta a un essere irragionevole, che sarebbe contraria a ogni principio di diritto criminale; ma come obbligo di polizia di togliere di mezzo un animale pericoloso per la vita dei cittadini, e come punizione del padrone per non averlo debitamente guardato, giacchè in questo modo gli si faceva soffrire un danno nella proprietà.Sotto il nome difiglioofigliasʼintendono le persone libere di ambedue i sessi, glʼingenui, che hanno famiglia certa, iliberidei latini, e si stabilisce la differenza fra essi e gli schiavi.[160]Fa dʼuopo però riconoscereche questa legge è per una certa parte incompiuta. Ammesso, come abbiamo accennato, che si parli del toro, perchè il caso più frequente, e che la legge dovesse estendersi anche agli altri animali che in qualunque modo uccidessero, come saviamente hanno inteso i talmudisti,[161]si domanda, se la legge non disponeva nulla nel caso che il toro, o altro animale viziato non cagionasse la morte, ma soltanto lesione di certa gravezza. I talmudisti hanno supplito a questa deficienza della Scrittura, stabilendo che per un animale di cui prima al padrone non fosse stato contestato il vizio, dovesse pagare una multa equivalente a sola metà del danno arrecato, e per un animale conosciuto già come viziato la multa equivalente al danno intero.[162]In questo complemento alla legge non si può dire che i talmudisti contraddicano allo spirito del testo, se anche non si mostrano fedelissimi alla lettera; ma in quanto alla pena capitale del proprietario dellʼanimale viziato essi introdussero a forza uno dei loro soliti mitigamenti. La morte qui minacciata è per essi lasciata al giudizio di Dio, il quale a loro opinione farebbe morire il colpevole prima del suo tempo; ma la condanna giudiziaria non avrebbe mai potuto essere se non una multa pecuniaria quale è spiegata nel v. 30, e imponibile per autorità del potere giudiziario, che valutava il valore della persona uccisa.[163]E si capisce che anche questa interpretazione talmudista ripete probabilmente la sua origine dallʼuso, che si era da molto tempo introdotto per i mitigati e più inciviliti costumi, di adottare sempre la inulta pecuniaria, senza ricorrere più alla crudeltà della pena capitale.Incominciano ora fino al v. 14 del capitolo xxii le leggi relative ai danni e alle offese contro la proprietà, dove si entra a trattare di alcuni singolarissimi casi come è proprio delle legislazioni di popoli di rudimentale incivilimento, anzichè stabilire principii generali, che possano regolare più varietà di casi congeneri.33.E quando alcuno scuopra una fossa, o alcuno scavi una fossa e non la cuopra, e vi cada un toro o un asino;34.il padrone della fossa paghi, restituisca il denaro al proprietario dellʼanimale, e il morto sia di lui.È certo, come hanno inteso il più degli interpetri,[164]che qui si tratta di fosse aperte o scavate nel terreno pubblico, e che servivano comunemente per attingere acqua o abbeverare greggi e armenti, e per padrone della fossa devesi intendere colui che lʼha aperta o scavata. Nel Talmud viene tenuto responsabile del danno anche colui che nel proprio terreno scava o lascia aperta una fossa, se vi è libera comunicazione col suolo pubblico o colla proprietà dialtri.[165]Viene poi esemplificata la caduta di un toro o di un asino come animali allora più comuni, ma la stessa disposizione valeva anche per gli altri.Dalla lettera del testo apparirebbe che il cagionatore del danno dovesse pagare per intiero il valore del morto animale, e avesse diritto al corpo morto per quel qualunque valore che potesse ritrarne, come dal cuoio, dalle corna, dalle ossa ecc. I talmudisti però vollero interpetrare che il corpo morto appartenesse al primo proprietario, e il cagionatore del danno fosse obbligato a pagare soltanto la differenza del valore dallʼanimale vivo a morto, ciocchè costituisce un qualche vantaggio a favore del multato.[166]Come sopra la legge ha preveduto il caso delle lesioni cagionate da un animale in una persona, ora qui, trattandosi della proprietà, dispone ciò che concerne lʼindennità o la multa per danni cagionati da animale ad animale.35.E quando il toro di alcuno percuota il toro di un altro, sicchè muoia, si venda il toro vivo, e se ne divida il valore, e anche il morto si divida.36.Ma se si conoscesse che è un toro cozzatore per il passato, e il padrone non lo avesse tenuto in guardia, paghi toro per toro, e il morto sia di lui.Su questa legge non vi è nulla da osservare, perchè si spiega con quanto è stato detto precedentemente intorno al toro, o cozzatore per causalità, o già conosciuto come viziato.Segue la legge intorno al furto, spezzata malamente nel testo ebraico quale oggi lo abbiamo, tra la fine del capitolo XXI e il principio del XXII, mentreevidentemente deve formare un solo paragrafo, come hanno iLXXe la Vulgata.37.Quando alcuno rubi un animale bovino o ovino, e lo macelli o lo venda, paghi il quintuplo per i bovini, e il quadruplo per gli ovini.xxii.1.Se nello scassare sarà trovato il ladro, e sarà percosso, e morto, non è omicidio; ma se è sorto il sole, è omicidio.2.Egli dovrà pagare, e se non ha, sarà venduto per il suo furto. Se si trovi in sua mano il furto, o toro, o asino, o pecora vivi, paghi il doppio.Il furto degli animali è condannato col pagamento del quintuplo per il grosso bestiame, e solamente del quadruplo per quello minuto, nel caso che lʼoggetto rubato più non esista in natura; mentre il furto di qualunque altra specie (v. 6) era condannato soltanto colla multa del doppio. La ragione di questa maggiore gravità di pena per il furto degli animali non è facile a trovarsi, come pure della differenza fra il grosso e il minuto bestiame. È stato congetturato da alcuno che il furto degli animali, come quello di più comune occasione nella vita agricola, sia stato punito con maggiore severità, per porre a delitto di occasione più facile un ritegno più forte.[167]Per la differenza poi fra il grosso e minuto bestiame è stato detto da alcuno dei talmudisti che è più grave il danno nel furto degli animali bovini, perchè adatti al lavoro delle terre,[168]e perciò condannato con più grave multa. Congetture ingegnose, e che possono fino a un certo punto accettarsi come ragioni assai probabili.Dopo stabilita la multa, la legge passa a determinare in qual caso il proprietario possa per legittima difesa uccidere il ladro, e per conseguenza non essere tenuto colpevole dʼomicidio, e il testo qui distingue il caso di aver sorpreso il ladro mentre scassa, o di averlo trovato di giorno: due termini che non appariscono a prima vista opposti fra loro, perchè lo scasso può farsi dal ladro anche alla luce del sole. Ma può credersi che la legge abbia, come il solito, esemplificato il caso più comune, nel quale lo scasso si tenta allʼoscuro, per non essere scoperto; e però sembra doversi intendere che il proprietario, il quale sente scassare di notte la propria casa, o altro luogo di suo dominio, può per difendersi giungere fino ad uccidere il ladro. Nè ciò potrà giudicarsi contrario a ragione, perchè ognuno ha diritto di difendere il proprio; e trattandosi di ladri tanto audaci da venire di notte a scassare, o forzare in altro modo una casa, non si sa con chi ha da farsi, e si può sospettare che per compiere il furto tentato, assalgano anche la persona del proprietario, che tenti difendere il suo. Quando poi il furto sia tentato alla luce del sole, allorchè la difesa può essere più facile, e si può guardare in faccia e conoscere il ladro, e anche intimorirlo col solo gridare: accorrʼuomo, non è permesso spingere la legittima difesa della proprietà fino ad uccidere chi lʼassaliva.Parrebbe che questa fosse lʼintelligenza letterale del testo.[169]I talmudisti però gli hanno dato diversa interpetrazione,e hanno inteso le frasi della scrittura con maggiore libertà. Per essi la distinzione non è fra il giorno e la notte, ma nel giudizio che può farsi delle intenzioni del ladro. Se si sospetta a ragione che questi possa attentare anche alla vita del proprietario o della gente della casa, si può per legittima difesa ucciderlo. Se invece è chiaro come la luce del sole[170]che si tratta non di ladri sanguinarii, ma che attentano soltanto alla proprietà, non possono per legittima difesa uccidersi;[171]perchè vi è sempre troppa sproporzione fra la vita e gli averi.La legge prevede inoltre il caso che il ladro sia insolvente a pagare la multa, e lo condanna a essere venduto schiavo per soddisfarvi. Già abbiamo veduto che si trattava di una schiavitù, i cui termini obbligatorii non potevano eccedere i sette anni. I talmudisti poi in più modi hanno mitigato questa condanna. Prendendo alla lettera la parola del testo che abbiamo tradottofurto, stabilirono che la vendita del ladro dovesse farsi soltanto per il valore della cosa rubata, e non per la multa del doppio, o del quadruplo o del quintuplo,[172]per la quale però il ladro insolvente restava debitore verso il derubato, ma debitore civile e non obbligato criminalmente.[173]Siccome inoltre il pronome nel testo è maschile (furto di lui), vollero che la condanna della vendita personale fosse da infliggersi soltanto agli uomini e non alle donne.[174]Nella quale interpretazione si vede bene che il movente ditale mitezza a favore del sesso debole era un riguardo al buon costume e un rispetto che si voleva usare alla donna, ancorchè colpevole. Lʼintendere così puerilmente alla lettera il testo, per farne tale irragionevole deduzione, non era altro che un appiglio, per trovare un fondamento scritturale a ciò che in sostanza doveva essere soltanto una modificazione, introdotta poi mediante i mitigati costumi. Se i talmudisti fossero stati consentanei a loro stessi, siccome la maggior parte delle volte il testo, prevedendo i delitti gli esemplifica col sesso maschile, quello femminile avrebbe dovuto tenersi come escluso dal codice penale. Lo che è impossibile a supporsi in qualunque regime politico. Ma fortunatamente i talmudisti stessi si sono valsi del loro sottile e sofistico argomentare per salvarsi da tale perniciosa conseguenza.[175]Quello però di cui a nostro avviso non può darsi alcuna ragione che appaghi è un altro temperamento che i talmudisti arrecarono in questa legge. In quanto al prezzo che potesse trarsi, vendendo per sette anni schiavo il ladro, è naturale che si verificassero tre casi: o equivaleva al prezzo dellʼoggetto rubato, o lo eccedeva, o era inferiore. Nei due casi che fosse eguale o inferiore, il ladro era venduto, e in questa seconda ipotesi restava debitore, ma a titolo civile e non più criminale, verso il derubato.[176]Nel caso poi che nel prezzo vi fosse un eccedente, ragione avrebbe voluto che si desse al derubato fino alla concorrenza del furto, e il di più si lasciasse al ladro stesso come suo peculio; oppure lʼautorità giudiziaria avrebbe potutostabilire che si vendesse il ladro per un tempo minore dei sette anni, e quanto bastava per equiparare il prezzo della cosa rubata. Invece la sottile dialettica talmudica stabilì che in questo caso il ladro non potesse essere condannato alla schiavitù, ragionando, o meglio sragionando, sul testo biblico in questa maniera: per il furto il ladro può vendersi, ma non per un prezzo che lo ecceda.[177]Finalmente, prendendo alla lettera anche le altre espressioni del testo, che parlano in questo luogo soltanto degli animali bovini o ovini, fu stabilito nel Talmud che la multa del quintuplo o del quadruplo non potesse infliggersi se non per questi soli animali; ma per tutte le altre specie, ancorchè non si trovassero più vivi in mano del ladro, la multa, al pari che per ogni altro furto, fosse soltanto del doppio.[178]I danni cagionati indirettamente allʼaltrui proprietà, anche per negligenza, dovevano essere pagati, e troviamo a questo proposito esemplificati i due seguenti casi:4.Quando alcuno faccia pascolare un campo o una vigna, e lasci andare il suo bestiame a pascolare nel campo altrui, paghi col meglio del suo campo, e col meglio della sua vigna.5.Quando un fuoco esca fuori e trovi spini, in modo che sia consumato grano in bica, o spighe, o campo, paghi chi avrà acceso quel fuoco.Nel diritto talmudico il danno recato allʼaltrui campo, lasciandovi per incuria pascolare i propri animali, è esteso anche ai guasti che questi potrebbero arrecare, non solo col pascere, ma anche col calpestarei seminati, o gli oggetti che per caso trovassero.[179]Tale compimento alla legge del testo deve dirsi ragionevole e giusto.In quanto al dover pagare col meglio del campo, o della vigna, è stato inteso diversamente dagli interpetri, se il cagionatore del danno deve risarcirlo dando del meglio del proprio, o il meglio dei prodotti del danneggiato.[180]E diversa opinione manifestarono anche i dottori del Talmud,[181]nel quale poi si decise che il colpevole deve pagare in denaro o con beni mobili potendo, o altrimenti colla miglior parte degli immobili.[182]La versione samaritana e lʼalessandrina offrono qui una diversa lezione, per la quale si stabilirebbe che lʼindennità semplice si doveva dare, quando fosse danneggiata sola una parte del campo, in modo da potersene valutare il prezzo; ma se tutto un campo fosse danneggiato, dovevasene dare lʼindennità con la parte migliore.[183]Seguono le leggi sui depositi e sulle prestazioni, quando gli oggetti dati in deposito o in presto vengano o derubati, o in qualche modo danneggiati.6.Quando alcuno dia al suo compagno denaro od oggetti a guardare, e siano rubati dalla casa di quellʼuomo, se si troverà il ladro, paghi il doppio.7.Ma se non si trova il ladro, si avvicini il padrone della casa[184]presso Dio[185]a giurare[186]chenon ha steso la sua mano sulla roba del suo compagno.—8.Per ogni causa di misfatto, per animali bovini, per asini, per animali ovini, per vesti, per ogni oggetto perduto, di cui uno dica: è questo, dinanzi a Dio venga la causa di ambedue, colui che Dio[187]condannerà paghi il doppio al suo compagno.9.Quando alcuno dia al suo compagno un asino, o un animale bovino o ovino, o qualunque animale a guardare, e questo muoja, o soffra qualche rottura, o sia rapito, senza alcuno che lo veda, il giuramento di Jahveh sia fra ambedue,10.che non ha steso la mano sulla roba del compagno, e il padrone lʼaccetti, e quegli non paghi.11.Ma se è stato rubato da presso di lui, lo paghi al padrone.12.Se poi lʼanimale sia stato sbranato dalle fiere, portilo come testimone, e quello che fu lacerato non paghi.13.E quando alcuno domandi in presto al suo compagno un animale, e questo soffra qualche rottura, o muoja, se il suo padrone non è presso di quello, lo paghi.14.Se il suo padrone gli è presso, non lo paghi. Se è dato a nolo, è venuto per il suo nolo.In questa legge sui depositi e sui prestiti si fanno quattro distinzioni: 1oI depositi di denari o di mobili; 2ola consegna di animali per essere guardati; 3ola prestazione pure di animali; 4ola condotta di questi a nolo. In quanto al denaro o ai mobili, il depositario, in caso che gli siano stati rubati, è creduto sul suo giuramento per non essere tenuto a veruna indennità. E da ciò prende occasione il legislatore per istabilire che in ogni causa, nella quale si contenda per ingiusta appropriazione, quegli che è condannato dai giudici deve pagare il doppio.Per gli animali dati in custodia si assolve il depositario dalla indennità nel caso di morte, di rotturadi membra, o di rapimento violento, o di sbranamento per opera di fiere. Non si assolve però in caso di rubamento non violento, perchè questo suppone una trascuratezza non giustificabile, trattandosi di animali che richiedono contro il furto maggior cura degli immobili. Quando si tratti di prestazione, quegli che ne ha goduto lʼutile è tenuto a pagare qualunque danno, ogni qualvolta il proprietario non si trovi presente, perchè, se è presente, si suppone che egli stesso ne abbia cura. Se finalmente si tratta di animali presi a nolo, questo si valuta come compenso del danno.I talmudisti hanno introdotto nella interpretazione di questo luogo altre distinzioni che non appaiono nel testo.Secondo loro nei vv. 6, 7 si tratterebbe di un deposito gratuito, per cui il depositario sarebbe assolto per ogni danno non doloso.Nei versi 9–12 si tratterebbe di un deposito ricompensato mediante retribuzione,[188]nel quale il depositario assume una maggior responsabilità, e ogni danno che non fosse recato da una forza maggiore, dovrebbe da esso rifarsi al proprietario. Perciò non solo, come dice il testo, gli animali rubati senza violenza, ma anche quelli perduti,[189]anche un animale sbranato da piccole fiere, come gatti, faine e simili, avrebbe dovuto pagarsi dal depositario al depositante; perchè una maggior cura avrebbe potuto salvarlo. Intendono poi per animale sbranato soltanto quello che rimanesse vittima di animali propriamente feroci, come lupi, leoni, orsi, serpi e simili.[190]Il v. 8 poi non lo intendono come un principio generale relativo ad ogni impropriazione indebita,[191]ma specifico al caso del deposito, e vogliono dedurne una disposizione veramente singolare. Se Ruben, puta il caso, citasse Simeone perchè gli restituisse un oggetto o una somma depositatagli, Simeone non sarebbe obbligato a giurare, se negasse intieramente di avere ricevuto il deposito, ma solo nel caso che confessasse di aver ricevuto in parte ciò che lʼattore pretende. Lʼobbligo del giuramento nel convenuto sarebbe per i talmudisti imposto dalla legge non quando questi negasse il fatto, o la specie, ma soltanto quando facesse opposizione per la quantità.[192]Come pure lo stesso obbligo del giuramento sʼimporrebbe al convenuto ogni qualvolta un solo testimonio deponesse a favore dellʼattore; perchè due testimoni almeno si richiedono per condannare, ma anche uno solo è tenuto sufficiente per deferire il giuramento al convenuto che neghi.[193]In quanto finalmente ai danni sofferti dagli animali presi a nolo, quantunque appaia dalla lettera del testo che non se ne debba essere responsabili, pure i talmudisti considerarono chi prende a nolo al pari di chi tiene in custodia per prezzo, e lo tennero responsabile dei danni cagionati per mala guardia, come la perdita o il rubamento, e assolto dal risarcimento per tutti i danni cagionati da una forza superiore.[194]Dal v. 15 del cap.xxiifino al 19 del xxiii seguono diversi precetti misti di morale e di religione, nei quali sarebbe vano il voler cercare una più regolare distribuzione di concetti secondo un ordine rigorosamente logico. Il primo di questi precetti concerne la seduzione delle giovani vergini che non sono nemmeno promesse.[195]15.E quando alcuno seduca una vergine che non sia promessa, e giaccia con lei, deve dotarsela per moglie.16.Se il padre di lei ricusi di dargliela, paghi danaro come la dote delle vergini.Lʼobbligo imposto al seduttore di sposare la giovane sedotta è quanto mai morale. Di più la legge vuole che si costituisca alla moglie una dote. Nel caso poi che il padre della giovane abbia delle ragioni per opporsi al matrimonio, il seduttore deve pagare una dote che la legge qui non determina, ma che secondo la più recente legge deuteronomica (Deut.,xxii, 29) è fissata in cinquanta sicli dʼargento; come ratificarono anche i talmudisti.[196]I quali inoltre stabilirono che anche la ragazza stessa sedotta potesse rifiutareil suo seduttore come marito, e farsi invece pagare lʼindennità.[197]Le fattucchiere erano condannate a morte, collʼintendimento di allontanare da ogni pratica superstiziosa. Si sa poi di quali deplorabili conseguenze sia stata cagione questa legge biblica, così male intesa, e tanto peggio applicata da tribunali inquisitorii in età dominate dalla superstizione.17.La fattucchiera non lascierai in vita.Sʼintende bene poi che la legge concerne tutti e due i sessi, ma ha parlato del sesso femminile, come del caso più comune.[198]È condannato pure di morte lʼinfame vizio del coito bestiale.18.Ognuno che si accoppia con animale sarà fatto morire.E del pari è tenuto come delitto capitale il fare sacrifizi ad altri Dei, eccetto che a Jahveh.19.Chi sacrifica agli Dei sarà distrutto, tranne a Jahveh, a lui solo.Succede una legge morale intorno alla protezione dovuta ai forestieri, alle vedove, agli orfani, i quali come esseri più deboli degli altri hanno bisogno dʼuna più speciale raccomandazione alla umana carità. E lʼindole eminentemente morale di questo precetto si fa manifesta, perchè il legislatore non accompagna lʼavvertimento da alcuna sanzione umana, ma lascia la pena della prevaricazione alla Divina Provvidenza.20.Il forestiero non trattare violentemente, e non opprimerlo, perchè forestieri foste[199]nella terra dʼEgitto.21.Qualunque vedova, nè orfano non affliggete.22.Se tu lʼaffliggerai, quando esclamerà a me, ascolterò il suo grido.23.E la mia ira si accenderà, e vi farò perire di spada, e saranno le vostre donne vedove e i vostri figli orfani.A questi precetti si unisce molto naturalmente quello della carità verso i poveri, per cui si raccomanda di non prestare ad usura, e di non tenere nemmeno come pegno gli oggetti necessarii alla vita.24.Se denaro presterai al mio popolo, al povero che è presso di te, non gli sarai duro creditore, non glʼimponete usura.25.Se prenderai in pegno la veste del tuo compagno, prima del calare del sole glie la restituirai.26.Perchè quella è la sola sua coperta, essa è la sua veste per il suo corpo, in che giacerà? e se egli esclamasse a me, lʼascolterei, perchè pietoso io sono.Per lʼintelligenza di questo precetto è necessario ricordare che gli antichi orientali, e anche oggi i Beduini e gli Arabi, non facendo uso di letti come i nostri, usano coricarsi avvolti in grandi coperte, che si suppone i poveri, non possedendo altro, dessero in pegno ai loro creditori. Si noti in questa come nella precedente legge il tono esortativo conveniente a quei precetti che debbono riguardarsi come morali, e più come doveri di benevolenza che di giustizia.I talmudisti poi vollero vedere in questo passo della Scrittura non solo un precetto proibitivo dellʼusura, ma una esortazione, anzi un vero precetto positivo, che impone di sovvenire il bisognoso colla prestazione gratuita.[200]In quanto al pegno, interpretando sottilmente, come è loro costume, le parole del testo, vollero trovarci la permissione di tenere come pegno durante il giorno le coperte e gli strati da coricarsi, di cui non fa bisogno se non la notte, e durante la notte gli oggetti di vestiario, che non abbisognano se non di giorno; con lʼobbligo però nel creditore di rendere alternativamente ora gli uni ora gli altri. Lasciamo ai talmudisti la cura di ricercare quanto in pratica fosse possibile lʼapplicare questa loro interpretazione. Avvertiremo soltanto che essi restrinsero il precetto biblico della restituzione del pegno al solo caso che il creditore lo esigesse giuridicamente alla scadenza del credito, ma non se fosse volontariamente offerto da chi prendeva la prestazione, quando questa veniva contratta.[201]Assoggettarono pure il creditore nel primo caso alla sanzione penale della fustigazione, se non rendesse il pegno.[202]Si comanda il rispetto a Dio e al rappresentante del potere civile, vietando dʼinsultarli anche con semplici parole.27.Dio non bestemmiare, e il principe del tuo popolo non maledire.Seguono le raccomandazioni religiose di offrire a Dio le primizie e i primogeniti, e di astenersi dal cibarsi di carni trovate dilaniate dalle fiere, come costume alieno dalla purità di una gente santa.28.Le primizie dei tuoi prodotti[203]non ritardare, il primogenito dei tuoi figli darai a me.29.Così farai ai tuoi animali bovinie ovini, sette giorni starà [il primo nato] con sua madre, nel giorno ottavo lo darai a me.30.E gente santa sarete a me, nè carne nella campagna sbranata non mangerete, al cane potrete gettarla.Non entreremo qui in maggiori particolari su questi precetti, perchè questa raccolta di leggi si restringe su questo punto a un generalissimo avvertimento. Tutto quanto concerne le offerte dei primogeniti e delle primizie dovrà avere il suo svolgimento in altro luogo. Ma qui non possiamo fare a meno di domandare: Come si consacravano i primogeniti umani? Se ne faceva un cruento sacrifizio come degli animali? Si consacravano a Dio come suoi ministri? (Num.,iii45;viii, 16–18). Si riscattavano per mezzo del denaro? Vedremo a suo luogo che le leggi più recenti (Esodo,xiii, 13) escludono del tutto il sacrifizio cruento, e ammettono lʼultimo modo di consacrazione per mezzo del riscatto. Ma il nostro testo, dopo aver detto «darai a me il primogenito dei tuoi figli», soggiunge: «così farai ai tuoi animali bovini e ovini»; e come di questi si può a buon diritto pensare che fossero immolati sullʼaltare, parrebbe, stando alla lettera, che non altrimenti dovesse farsi dei primogeniti umani. Ma per poco che si rifletta, questa interpretazione così letterale non è accettabile.Che gli Ebrei al pari di altri popoli abbiano nei più antichi tempi praticato i sacrifizi umani, non vogliamonegare, e la leggenda del sacrifizio dʼIsacco, quantunque non portato a compimento, e il voto di Jefte, stanno a dimostrare che dal costume del popolo erano consentiti. Lo stesso comando della legge che vieta di offrire i figli al Dio Moloch (Levit.,xviii, 21,xx, 2,Deut.,xviii, 10) prova che anche gli Ebrei al pari dei Fenici e di altri popoli circonvicini si abbandonavano a una pratica non meno feroce che superstiziosa. Ma lʼesistenza di un costume nel popolo è cosa ben diversa dal precetto legislativo. E dal tutto insieme della legge ebraica non se ne può dedurre che imponesse il sacrifizio dei primogeniti umani, anzi vi è qualche cosa che vieta assolutamente di ammetterlo. Lʼuso di dare al primogenito la doppia parte nella eredità, uso convalidato poi dalla legge, sembra antichissimo; come avrebbe potuto questo coesistere col precetto religioso di sacrificare i primogeniti a Dio? Che nei tempi più antichi talvolta il primogenito sia stato immolato sullʼaltare, o bruciato al Dio Moloch, potrà essere anche accaduto; ma che il testo della legge, di cui ora ci occupiamo, abbia voluto imporre e consacrare questa crudele costumanza, non ci sembra ammissibile.[204]Del resto, la frase del testodarai a me, non è quella più frequentemente usata per esprimere il sacrifizio, e si può intendere come una consacrazione a Dio, o per prestare servigio sacerdotale nelle ceremonie del culto, o per essere sottoposti a un riscatto da darsi ai sacerdoti. Vi è poi da osservare che nemmeno dei primogeniti degli animalisi faceva vero e proprio sacrificio, ma la loro consacrazione consisteva nel non sottoporli ad alcuna specie di lavoro (Deut.,xv, 19), e nel farne un convito sacro, fosse questo celebrato dai proprietarii, come vuole il deuteronomista (ivi, 20), o dovessero i primogeniti donarsi ai sacerdoti, come si dispone in altro luogo del Pentateuco (Num.,xviii, 15–18). Il termine di confronto adunque che si legge nel nostro testo non va inteso in senso ristretto al modo della consacrazione, ma in senso lato al dovere in genere di consacrare i primogeniti, tanto degli animali, quanto degli uomini, applicando poi ad ognuno di essi quel modo diverso di consacrazione che meglio si conveniva.Nellʼultima parte di questa raccolta di leggi vi è minor ordine nella distribuzione delle materie, che nei due capitoli che siamo venuti sino a qui esponendo. Forse è avvenuta ancora qualche interpolazione come nelxxiii, 9, che ripete soltanto il precetto delxxii, 20, o è stata fatta dallʼultimo compilatore una fusione di elementi tratti da fonti diverse. Noi ci restringeremo per ora a tradurre, soggiungendo quello che di più importante vi hanno innovato i talmudisti.xxiii. 1.Non proferire notizie false, non porre la tua mano con lʼempio per essere testimone dʼingiustizia.2.Non seguire i più per far male. Non far da testimone in una causa, in modo da seguire i più per torcere la giustizia.3.E nemmeno il povero devi rispettare nella sua causa.Dal v. 2 i talmudisti hanno voluto dedurre che nei giudizii capitali non sarebbe bastata la maggiorità di un sol voto per condannare, ma se ne richiedevano almeno due.[205]Mitissima disposizione, e anchealtamente commendevole, se vuolsi; ma in verun modo desumibile da questo testo, che è un avvertimento generale per distogliere dal seguire i più, quando si diano al male, giacchè il numero non sarebbe ragione giustificante.Lʼamore dei nemici è insegnato con i seguenti due pratici esempi:4.Quando incontri il bove del tuo nemico, o il suo asino smarrito, glie lo restituirai.5.Quando vedrai lʼasino del tuo avversario oppresso sotto il suo carico e tu ti asterresti dallʼajutarlo,[206]devi anzi insieme con lui ajutarlo.Sʼimpone di amministrare rettamente la giustizia, accogliendo le ragioni dei deboli come dei potenti, e sopratutto di non pervertirla, lasciandosi corrompere da motivi di personale interesse.6. 7.Non pervertire il giudizio del povero nella sua causa. Da cose false tienti lontano, nè innocente nè giusto non uccidere, perchè non assolverò lʼempio.8.E dono non prendere, perchè il dono accieca i veggenti, e perverte le parole, dei giusti.9.E non opprimere lo straniero, giacchè voi conoscete lʼanima dello straniero, essendo stati stranieri nella terra dʼEgitto.Una disposizione caritatevole a favore dei poveri era quella di lasciare ogni sette anni a loro profitto tutto il prodotto dei campi.10.Sei anni seminerai la tua terra, e raccoglierai il suo prodotto.11.E il settimo lo lascerai e lo abbandonerai, e mangeranno i poveri del tuo popolo, e il loro avanzo lo mangerà lʼanimale della campagna; così farai alle tue vigne e ai tuoi oliveti.Lʼanfibologia che può nascere nel testo ebraico, nel quale il pronome del v. 11 può riferirsi egualmente al nometerracome a quelloprodotto, in lingua ebraica ambedue femminili, ha fatto sì che questo nostro luogo sia stato inteso, come se ogni sette anni si dovesse non solo rilasciare il prodotto ai poveri, ma anche tralasciare la coltivazione della terra e far riposare i campi. Donde la legge del Levitico (xxv, 2–7) sullʼanno sabbatico, e tutte le prescrizioni rabbiniche che ne derivano, di cui a suo luogo diremo lʼoccorrente. Ma qui non vʼha dubbio che la retta interpretazione è che si tratta soltanto di lasciare i prodotti a vantaggio dei poveri.[207]Alcuni precetti sul sabato, sulle altre feste annuali, e altre ceremonie del culto o rituali pongono fine a questa raccolta di leggi.12.Sei giorni farai i tuoi lavori, e nel giorno settimo riposerai, acciocchè riposi il tuo bove, il tuo asino, e respirino il figlio della tua serva[208]e il forestiere.13.E in tutto ciò che vi ho detto ponete cura, e il nome di altri Dei non rammentate, non si senta sulla tua bocca.14. 15.Tre volte festeggerai a me nellʼanno. La festa delle azzime osserverai, sette giorni mangerai azzime, come ti ho comandato, nel tempo del mese della primavera, chè in esso escisti dallʼEgitto, e non sarà veduta la mia presenza a vuoto.[209]16.E lafesta della mèsse, delle primizie delle tue opere che avrai seminato nel campo; e la festa della raccolta al finire dellʼanno, quando raccoglierai i tuoi lavori dal campo.17.Tre volte allʼanno si vedrà ogni tuo maschio dinanzi il Signore Jahveh.18.Non verserai con il lievito il sangue del mio sacrifizio, e non pernotterà il grasso del mio sacrifizio pasquale fino alla mattina. Il principio delle primizie della tua terra porterai nella casa di Jahveh tuo Dio. Non cucinerai il capretto col latte di sua madre.Al piccolo codice, che siamo venuti sino a qui traducendo ed esponendo, fa seguito la promessa della conquista della Palestina insieme col comando di non fare alcun patto di alleanza con gli antichi abitanti, i quali sarebbero stati da Jahveh a poco a poco distrutti, ma non di un sol tratto, perchè il paese non avesse a rimanerne deserto e inculto (xxiii, 20–33). Questa è unʼappendice che, secondo tutte le probabilità, non formava in origine parte integrale del codice, ma appartiene allo scrittore Jehovista, tanto per i concetti, quanto per la forma. Come pure è da riportarsi allo stesso autore altra disposizione di diritto pubblico internazionale cioè la guerra a morte indetta alla gente amalechita (Esodo,xvii, 14–16), alla quale, come agli altri popoli antichi abitatori della terra da conquistarsi, non doveva darsi quartiere veruno. Queste fiere disposizioni di diritto bellico avevano la loro spiegazione e anche giustificazione nel principio naturale della lotta per lʼesistenza. Vedremo a suo luogo per altri popoli nemici leggi più miti (Deut., XX, 10–15). Ed ecco ora come a nostra opinione si può spiegare la formazione attuale dei capitolixix–xxivdellʼEsodo.Posto che il Decalogo sia antichissimo, e possa risalire fino ai tempi mosaici, ne sembra ragionevole ammettere che tanto lo scrittore Jehovista quanto lʼElohista, lo abbiano accolto nei loro scritti, facendoloognuno precedere da quel preambolo e seguire da quella conclusione, che più erano consentanei al loro intendimento generale.Il compilatore, che qui, come da per tutto, ha fuso insieme le diverse narrazioni, non poteva ammettere il Decalogo più di una volta, ma ha insieme combinato i preamboli e le conclusioni dei diversi autori, e ne è nata quindi quella confusissima miscela che già sopra abbiamo notato, rispetto ai capitolixixexxiv. Ma in tutti questi capitoli la fonte principale, a cui spetta la maggior parte, è a parer nostro quella del Jehovista. Questo scrittore aveva innanzi a sè il Decalogo, le due leggixx, 23–26, e il piccolo codicexxi, 1–xxiii, 19, e gli ha accolti nellʼopera sua, non senza permettersi forse alcune interpolazioni, nel corpo dello stesso codice, alle quali appartengono principalmente: 1oLa legge a favore dei forestieri ripetuta due volte (xxii, 20 exxiii, 9) quasi con le stesse parole, dimodochè o nellʼuno o nellʼaltro luogo deve giudicarsi inserzione di altra mano. 2oLe parole del v. 15 «sette giorni mangerai azzime come ti ho comandato», perchè suppongono una legge anteriore, che, come diremo più innanzi, non esisteva ancora al tempo della composizione di questo codice.Lo scritto Jehovistico poi per ciò che concerne la promulgazione del Decalogo e delle leggi che gli fanno seguito dopo il capitoloxxiiicontinua nelxxiv, incominciando dal v. 3 fino a tutto lʼ8, nel quale si conclude il patto fra Jahveh e il popolo. Le obbiezioni fatte dal Vellhausen[210]contro la possibilità che il Decalogo e le leggi dei capitoliXXI–XXIIIcon la loroconclusione nel capitoloxxiv, formino un sol tutto, hanno valore soltanto nella ipotesi di questo stesso critico, il quale suppone due libri originarii uno jahvistico (J) e lʼaltro elohistico (E) da cui un più tardo compositore da lui detto Jehovistico (JE) abbia formato la sua compilazione aggiungendovi ancora non poco di suo. Ma lʼesistenza di uno scritto jahvistico, o come altri dicono del primo Jehovista, da cui un secondo dello stesso genere abbia con altri elementi compilato il suo, a noi pare una ipotesi molto lontana dallʼessere dimostrata, non ostante lʼabilità e lʼacume spesovi intorno da valentissimi critici.Che i primi quattro libri del Pentateuco siano composti da uno scrittore jehovista e da un altro elohista insieme combinati da un più recente compilatore, è un resultato, cui è giunta la critica, che non può mettersi in dubbio.Che tanto il Jehovista quanto lʼElohista si siano in parte giovati di altri documenti più antichi non può neanche questo mettersi in dubbio.Ma che questi documenti più antichi formassero uno o più scritti che avessero in loro stessi unità di concetto e di autore è molto lungi ancora dallʼessere dimostrato. Badando bene al modo come questi documenti si trovano e nello scritto jehovista e in quello elohista, è ipotesi più ragionevole credere che fossero piccoli scritti isolati formatisi successivamente in diverse età, e secondo vario concetto. Se concernono la parte narrativa, erano leggende formatesi secondo certe idee prevalenti o nelle scuole sacerdotali o in quelle profetiche; se concernono la parte legislativa, erano o raccolte di leggi o anche leggi isolate, concepite e scritte secondo le successive occorrenze e opportunitàsociali. Così per non escire per ora da quei passi che hanno fin qui formato oggetto del nostro studio, noi diciamo che esisteva il Decalogo fino dai tempi mosaici; che fu promulgata più tardi la legge intorno alla costruzione dellʼaltare, e circa negli stessi tempi, il codice dellʼEsodo,xxi–xxiii, 19; e tutte e tre furono accolte dallo scrittore Jehovista nella sua opera storica, come vi furono accolte ancora altre leggi, e di altre egli stesso fu lʼautore.Fra quelle del primo genere noi crediamo di dover porre quella che fa seguito al Decalogo sulla proibizione delle immagini e sul modo di costruire lʼaltare, perchè il comando di edificarlo o di terra o di pietre non tagliate e di salirvi non per mezzo di gradini rivela uno stato di civiltà molto incipiente, anteriore alla età cui probabilmente può riportarsi lo scrittore Jehovista. Dimodochè è inutile ancora il supporre come lʼEwald[211]e altri lʼesistenza di un così detto Libro del Patto. Se nellʼEsodoxxiv, 7 si trova questo nome, la spiegazione che naturalmente ci si presenta è che lo scrittore Jehovista ha dato questo nome al Decalogo e alle leggi che gli fanno seguito, perchè sopra di loro si fondava il patto fra Jahveh e il popolo.A dimostrare poi quanto sopra ragioni molto arbitrarie si fondano certe critiche dottrine, che vogliono fino alle più minute parti stabilire quali e quanti siano gli originarii scritti, di cui consta il Pentateuco, basti citare una opinione del Wellhausen. Egli dice che nelle leggi dellʼEsodoxxi–xxiiiun filo conduttore per conoscere le interpolazioni del Jehovista (JE)è il passaggio nel numero del verbo dal singolare al plurale.[212]Nella massima parte è usato il primo, nel v. 20 del cap.xxiisi passa rapidamente al secondo, e così nel v. 23 e nel 30, e nei v. 9 e 13 delxxiii. Ma per quanto non si vogliano disconoscere i grandi pregi del Wellhausen come critico ed esegeta, non si può fare a meno di notare che fondarsi sul passaggio dal singolare al plurale per scuoprirci unʼaltra mano, e dire che questo è il filo conduttore, può farlo soltanto chi, non ostante la profonda cognizione della grammatica, non avverte che tale passaggio e in ispecie nei luoghi addotti, costituisce uno degli idiotismi più eleganti di cui lo stile ebraico possa adornarsi, e non per artifizio rettorico, ma per naturale qualità della elocuzione. Noi siamo i primi ad ammirare lʼacutezza, la dottrina e la pazienza delle ricerche critiche del Wellhausen; ma prima di stabilire come cosa certa che a tal punto comincia, e a tal punto è interrotto, e a tal altro riprende questo o quel documento originario del Pentateuco, bisognerebbe tener conto delle proprietà idiomatiche della letteratura ebraica. Per ciò è bene lasciare nel campo della pura probabilità tutto ciò che non può essere se non probabile.Con maggiore arbitrio poi e senza fondarsi sopra più solide ragioni il Bruston[213]divide le leggi di cui abbiamo parlato nel seguente modo. Un dodecalogo composto dei v. 23–26 del capitoloxx, e dei v. 10–12, 14–19 delxxiii, poi il decalogoxx, 1–17 coi suoi ulteriorisvolgimenti, da ultimo il secondo Decalogo (xxxiv, 17–26).In quanto a questʼultima parte rimandiamo a ciò che sopra ne abbiamo detto (pag. 82–86). Per ciò poi che concerne lʼipotesi di un dodecalogo così arbitrariamente composto, se noi conveniamo col Bruston sullʼimpossibilità di attribuire a un solo autore le contraddittorie narrazioni, che precedono e seguono il Decalogo e le altre leggi (xx, 23–xxiv), non vediamo che ne consegua la necessità di ricomporre a capriccio la compilazione delle leggi stesse, che possono considerarsi indipendentemente dalla parte narrativa. È vero che un pensatore moderno e ariaco, può trovar difficoltà, e anche giudicare impossibile che alla fine del cap. xxiii dellʼEsodo si venga dopo leggi civili e morali a parlare di precetti concernenti il culto, dei quali già si era preso a trattare negli ultimi versi del capitoloxx. È vero ancora che per rimettere lʼunità di concetto, dove a prima vista non appare, sarebbe comodo riunire ciò che è simile, e dividere ciò che è differente. Ma in queste ricostituzioni si può ammirare lʼingegno, non la verità del risultato. Se un compilatore avesse trovato il dodecalogo composto come suppone il Bruston, per quale ragione lo avrebbe dovuto dividere in due per inserire in mezzo la raccolta delle leggixxi, 1–xxiii9? In che cosa sarebbe stato guastato il suo disegno generale, ponendo in principio tutto il preteso dodecalogo unito, anzichè quei due soli precetti che ora vi si trovano, per relegare alla fine gli altri dieci? Il precetto di non cuocere i piccoli animali col latte della madre poteva forse alla mente del compilatore sembrare un più idoneo trapasso alla promessa della conquista della terra palestinese, che non lʼesortazionea non trattar male i forestieri? Questo è quello che il Bruston si è dimenticato di dirci per giustificare la sua ipotesi. È molto facile mettere insieme quei versi sparsi nel Pentateuco che mostrano affinità di concetto, per poi concludere che formavano in origine un tutto omogeneo. Ma la critica cauta insegna che prima di far questo è necessario tentare se anche nella disposizione in cui ora si trovano si può darne spiegazione secondo il modo di concepire e comporre dei semiti, che è troppo diverso da quello degli scrittori ariaci. E solo quando ciò non sia possibile, è permesso tentare fra le ricostituzioni possibili quelle più razionali.È impossibile per esempio che appartengano allo stesso autore dei tre capitoli precedenti i due primi versi delxxiv, perchè mentre in quelli Jahveh ci è rappresentato come parlante a Mosè dalla tenebra che lo avvolgeva sul Monte Sinai (xx–21), in questi si farebbe dire a Jahveh che Mosè salisse sul monte con Aron, Nadab e Abihu e settanta anziani per prostrarsi da lontano, e che egli solo quindi si avvicinasse. Ma ciò è inconcepibile, quando nei capitoli precedenti Mosè è rappresentato già vicino a Dio per udirne la rivelazione delle leggi. Invece col v. 3xxivcontinua naturalmente lʼesposizione del capitoloxxiii, dicendosi in quello che Mosè venne presso il popolo a manifestargli le leggi rivelategli da Jahveh. È impossibile altresì che i vv. 9–11xxivsiano dello stesso scritto che i vv. 3–8, e facciano loro seguito, perchè concluso il patto fra Jahveh e il popolo, a che salirebbero di nuovo sul monte Mosè, Aron, Nadab e Abihù e i settanta anziani? Ma invece questi versi fanno naturale continuazione ai due primi dello stessocapitolo, e sono tutti insieme altra narrazione di diverso autore intorno alla promulgazione del Decalogo e della sua accettazione per parte del popolo.È impossibile, per ultimo, che appartengano tutti ad uno stesso autore i versi 12–18 dello stesso capitoloxxiv, perchè in essi si fa salire tre volte Mosè sul monte, senza dire mai che ne sia disceso; e perchè non si sa intendere a quale scopo salire tre volte, quando col salire altro non si voleva, se non ricevere le tavole della legge e altri insegnamenti.Non è impossibile però spiegare come le leggi siano state accolte nella sua narrazione dallo scrittore Jehovista. Il quale pose per prima la promulgazione del Decalogo come base di tutta la legge. A questo fece seguito lʼaltra disposizione contro lʼidolatria e sul culto, (xx, 23–26), frapponendovi di suo come nesso il v. 22. Poi vʼinserì il piccolo codicexxi–xxiii, 19, cui prepose egualmente come nesso con ciò che precede il v. 1 delxxi.Nè è difficile altresì spiegare come trovassero naturale luogo le ultime disposizioni del piccolo codice sebbene risguardino il culto. Come abbiamo veduto nel capitolo xxiii si contengono anche nei v. 1–9 piuttosto precetti morali che vere disposizioni legislative, dunque era facile per lʼassociazione dʼidee, che regola sempre il modo di comporre dei Semiti, passare al precetto di lasciare ogni sette anni i prodotti delle terre a vantaggio deʼ poveri.Nella mente di un Semita lʼidea del settimo anno risveglia quella del settimo giorno, e quantunque lo scrittore del piccolo codice conoscesse il Decalogo, ripetè il comando di riposare ogni sette giorni. Ma essendosi trovato a ripensare al Decalogo ne ripetevaancora, riferendosi chiaramente a legge anteriore (v. 13), il comando più importante, quale è quello contro il politeismo. Quindi, riprendendo lʼidea per poco interrotta della festa settimanale, passa naturalmente alle altre tre feste annuali. E da queste al modo come offrire il sacrifizio, dal sacrifizio alle primizie; e siccome il sacrificio pasquale era di un agnello, o di un capretto, o tuttʼal più di altro giovane animale (cfr.Deut.xvi, 2), è facile il trapasso al precetto che proibisce di cuocere i piccoli animali col latte della loro madre. Tenendo conto di questo nesso fondato soltanto sullʼassociazione delle idee, si può spiegare come nel Vecchio Testamento non solo possano, ma talvolta debbano appartenere allo stesso autore anche quei passi che sembrano a prima vista sconnessi, e malamente insieme combinarsi.Se a questo modo di figliazione di concetti avessero sempre posto mente i critici della Bibbia, si sarebbero contentati di trovare diversità di autori dove solo è necessario, non avrebbero fatto arbitrarie ricostituzioni fondate le più sopra opinioni personali e soggettive, e non avrebbero offerto facile modo di rispondere alla pregiudicata esegesi teologica.Resta ora a fissare a quale tempo appartengano queste leggi. Forse i vv. 23–26 delxxsono dello stesso autore che il piccolo codice, ma nemmeno questo potrebbe con certezza affermarsi. Sembra però che in ogni caso non ne differiscano per lʼetà, che noi poniamo nel primo costituirsi a politica vita del popolo ebreo. E questo non può credersi che avvenisse molto prima di Samuele, anzi più probabilmente nei primi tempi della sua così detta giudicatura.A questa conclusione cʼinduce la nessuna menzione in queste leggi di un luogo fisso di culto, nè del potere reale, nè della dignità dei sacerdoti, nè dellʼufficio profetico, dimodochè è da tenersi che esse fossero composte prima che queste istituzioni vigessero; e alcune di esse non possono porsi più tardi che il tempo da noi indicato.Ma nemmeno possono credersi anteriori, perchè fino allʼultimo tempo dellʼera dei Giudici non può parlarsi nel popolo ebreo di una vera e propria costituzione di vivere civile,[214]per cui si potesse comporre e promulgare un codice che regolasse la proprietà, e in ispecie la proprietà rurale, e desse altre disposizioni o rituali o civili, che soltanto presso un popolo agricolo possono concepirsi.Si avverta però che accennando allʼetà di Samuele è solo una determinazione approssimativa che vogliamo dare sulla età probabile della composizione di queste leggi, chè volerla fissare con certo e precisissimo criterio non può pretendere una critica cauta, e che non voglia abbandonarsi ai capricci della fantasia.Proponendosi lo scrittore Jehovista di fare opera più specialmente storica,[215]poche dovevano essere le leggi da lui accolte nel suo scritto, o da lui stesso composte, e queste per di più connesse in modo con la narrazione che apparissero discendere dalla natura stessa dei fatti. E però oltre le leggi sovra espostenon pare che nello stato presente del Pentateuco se ne possano a questo scrittore attribuire altre, o come da lui composte, o come da più antiche fonti desunte, se non quella intorno alla costituzione di una primitiva magistratura (Esodo,xviii, 21–26) e lʼaltra sulla commemorazione della escita dallʼEgitto (ivi,xii, 21–28,xiii, 3–16).È naturale che, fatte le leggi, si provvedesse a chi doveva amministrarle, e una forma molto primitiva di magistratura è quella di stabilire dei giudici di maggiore o minore autorità, secondo lʼestensione della loro giurisdizione misurata dal numero di persone ad esse sottoposte. Quindi troviamo nel citato luogo dellʼEsodo essere istituiti come giudici dei Chiliarchi, dei Centurioni, dei Pentacontarchi, e dei Decurioni. Questa istituzione da un antico narratore[216]è stata riportata a Mosè, il quale lʼavrebbe adottata per consiglio di suo suocero Jetro; ma la fondazione di tribunali regolari non è da tenersi anteriore allo stabilimento della legge.Lʼaltra disposizione per la commemorazione della escita dallʼEgitto è distinta in tre disposizioni: 1asacrifizio pasquale, 2aprecetto di mangiare nella pasqua il pane azzimo, 3aconsacrazione dei primogeniti.Chi legga con attenzione il capitoloxiidellʼEsodo facilmente può accorgersi che appartiene a due distinti autori. Secondo uno di essi Jahveh comanderebbe a Mosè e Aron di avvertire i figli dʼIsraele dʼimmolare un agnello o un capretto, di tingerne col sangue le porte delle case, e di mangiare per settegiorni il pane azzimo, astenendosi da ogni cibo fermentato (v. 1–10, 14–20).[217]Il punto più notevole in questo comando è lʼultimo, perchè avrebbe preceduto lʼescita frettolosa dallʼEgitto.Invece nei versi che seguono (21–27), Mosè solo e non Aron comanda agli anziani ciò che risguarda il sacrifizio pasquale, ma nè di pane azzimo, nè della proibizione del lievito si fa veruna menzione. Anzi nel v. 39 si narra che gli Ebrei per la fretta avevano dovuto cuocere la loro pasta prima che fermentasse. Cosa inconciliabile col comando antecedente, perchè, o fretta, o agio che avessero, non avrebbero dovuto in alcun modo lasciarla fermentare. Dimodochè il rito contenuto nei versi 1–10, 14–20, così armonico e compiuto in tutte le sue parti si è formato dopo lo svolgimento storico, quando ormai si poteva considerare come fosse stato comandato anticipatamente di un sol tratto ciò che era stato prodotto da fatti diversi. Imperocchè, mentre ancora erano in Egitto, fu dato il comando del sacrifizio pasquale con la ingiunzione di tingere col sangue gli stipiti, acciocchè Jahveh, facendo morire i primogeniti egiziani, salvasse dallʼeccidio gli Ebrei. Dopo esciti dallʼEgitto, fu dato il comando di mangiare azzime e astenersi dal lievito (xiii, 3–10), occasionato dal fatto di nonaver avuto tempo di lasciar fermentare la pasta. E finalmente fu ordinata la consacrazione dei primogeniti, perchè salvati nella strage di quegli Egiziani.Questʼultima legge presenta uno svolgimento rispetto a quella simile del piccolo codice (xxii, 28–29); perchè in questo si comanda di consacrare il primogenito, prescrivendo solo il tempo, donde la consacrazione doveva incominciare. Nella legge jehovistica invece, che può tenersi come una veranovellarelativamente al detto codice, si prescrive di più che fra gli animali domestici oltre gli ovini ed i bovini anche degli asini dovevano consacrarsi i primogeniti; ma, come non offeribili sullʼaltare, dovevano o riscattarsi con un agnello, o pure accopparsi; e riscattarsi con denaro i primogeniti umani (xiii, 12–13). È poi nota comune di tutti e tre questi precetti quello di dover narrare ai figli che ciò si praticava come memoria della liberazione dallʼEgitto (xii, 26,xiii, 8, 14). Nulla di tutto ciò nellʼaltra legge, ma precetto indipendente dal fatto storico, comando teocratico, e del tutto dʼindole religiosa. Di più nellʼuno ci compariscono come chiamati alla rivelazione Mosè ed Aron,xii, 1, 43; nellʼaltro il solo Mosè è lʼintermediario fra Jahveh e il popolo.Non vi può essere dubbio: la legge quale lʼabbiamo nel frammentoxii, 11–13, e poi nei vv. 21–27, exiii, 3–16, è la più antica e appartenente al Jehovista, o almeno da lui fu inserita nella sua narrazione; lʼaltra è dello scrittore elohista, e vi apparisce un concetto teocratico e sacerdotale.Lo scrittore jehovista raccoglitore, e forse soltanto in minima parte autore di queste leggi non viveva secondo lʼopinione di autorevoli critici molto primadei grandi profeti del 9oe dellʼ8vosecolo,[218]anzi di pochissimo può averli preceduti, forse fioriva durante il regno del 2oGeroboamo, quando lo stato di Samaria raggiunse il massimo del suo splendore. Ma se nellʼopera sua altre leggi non raccolse oltre le mentovate, è da vedersi come avvenne la formazione di tutte le altre parti della legge contenuta nel Pentateuco, e questo è ciò che ora studieremo.

28.E quando un toro cozzi un uomo o una donna, sicchè muoja, sia lapidato il toro, e non se ne mangi la carne, e il padrone del toro sia assolto.29.Ma se fosse un toro cozzatore da qualche tempo, e il padrone ne fosse avvertito, e non lo tenesse in guardia, e facesse morire un uomo o una donna, il toro sia lapidato, e anche il suo padrone sia fatto morire.30.Se gli è imposta una multa, dia il riscatto della sua vita, secondo ciò che gli è imposto.31.O figlio o figlia cozzi, si eseguisca questa legge.32.Quando il toro cozzi un servo o una serva, dia al suo padrone il denaro, trenta sicli,[159]ed il toro sia lapidato.La lapidazione del toro non deve intendersi come una pena inflitta a un essere irragionevole, che sarebbe contraria a ogni principio di diritto criminale; ma come obbligo di polizia di togliere di mezzo un animale pericoloso per la vita dei cittadini, e come punizione del padrone per non averlo debitamente guardato, giacchè in questo modo gli si faceva soffrire un danno nella proprietà.Sotto il nome difiglioofigliasʼintendono le persone libere di ambedue i sessi, glʼingenui, che hanno famiglia certa, iliberidei latini, e si stabilisce la differenza fra essi e gli schiavi.[160]Fa dʼuopo però riconoscereche questa legge è per una certa parte incompiuta. Ammesso, come abbiamo accennato, che si parli del toro, perchè il caso più frequente, e che la legge dovesse estendersi anche agli altri animali che in qualunque modo uccidessero, come saviamente hanno inteso i talmudisti,[161]si domanda, se la legge non disponeva nulla nel caso che il toro, o altro animale viziato non cagionasse la morte, ma soltanto lesione di certa gravezza. I talmudisti hanno supplito a questa deficienza della Scrittura, stabilendo che per un animale di cui prima al padrone non fosse stato contestato il vizio, dovesse pagare una multa equivalente a sola metà del danno arrecato, e per un animale conosciuto già come viziato la multa equivalente al danno intero.[162]In questo complemento alla legge non si può dire che i talmudisti contraddicano allo spirito del testo, se anche non si mostrano fedelissimi alla lettera; ma in quanto alla pena capitale del proprietario dellʼanimale viziato essi introdussero a forza uno dei loro soliti mitigamenti. La morte qui minacciata è per essi lasciata al giudizio di Dio, il quale a loro opinione farebbe morire il colpevole prima del suo tempo; ma la condanna giudiziaria non avrebbe mai potuto essere se non una multa pecuniaria quale è spiegata nel v. 30, e imponibile per autorità del potere giudiziario, che valutava il valore della persona uccisa.[163]E si capisce che anche questa interpretazione talmudista ripete probabilmente la sua origine dallʼuso, che si era da molto tempo introdotto per i mitigati e più inciviliti costumi, di adottare sempre la inulta pecuniaria, senza ricorrere più alla crudeltà della pena capitale.Incominciano ora fino al v. 14 del capitolo xxii le leggi relative ai danni e alle offese contro la proprietà, dove si entra a trattare di alcuni singolarissimi casi come è proprio delle legislazioni di popoli di rudimentale incivilimento, anzichè stabilire principii generali, che possano regolare più varietà di casi congeneri.33.E quando alcuno scuopra una fossa, o alcuno scavi una fossa e non la cuopra, e vi cada un toro o un asino;34.il padrone della fossa paghi, restituisca il denaro al proprietario dellʼanimale, e il morto sia di lui.È certo, come hanno inteso il più degli interpetri,[164]che qui si tratta di fosse aperte o scavate nel terreno pubblico, e che servivano comunemente per attingere acqua o abbeverare greggi e armenti, e per padrone della fossa devesi intendere colui che lʼha aperta o scavata. Nel Talmud viene tenuto responsabile del danno anche colui che nel proprio terreno scava o lascia aperta una fossa, se vi è libera comunicazione col suolo pubblico o colla proprietà dialtri.[165]Viene poi esemplificata la caduta di un toro o di un asino come animali allora più comuni, ma la stessa disposizione valeva anche per gli altri.Dalla lettera del testo apparirebbe che il cagionatore del danno dovesse pagare per intiero il valore del morto animale, e avesse diritto al corpo morto per quel qualunque valore che potesse ritrarne, come dal cuoio, dalle corna, dalle ossa ecc. I talmudisti però vollero interpetrare che il corpo morto appartenesse al primo proprietario, e il cagionatore del danno fosse obbligato a pagare soltanto la differenza del valore dallʼanimale vivo a morto, ciocchè costituisce un qualche vantaggio a favore del multato.[166]Come sopra la legge ha preveduto il caso delle lesioni cagionate da un animale in una persona, ora qui, trattandosi della proprietà, dispone ciò che concerne lʼindennità o la multa per danni cagionati da animale ad animale.35.E quando il toro di alcuno percuota il toro di un altro, sicchè muoia, si venda il toro vivo, e se ne divida il valore, e anche il morto si divida.36.Ma se si conoscesse che è un toro cozzatore per il passato, e il padrone non lo avesse tenuto in guardia, paghi toro per toro, e il morto sia di lui.Su questa legge non vi è nulla da osservare, perchè si spiega con quanto è stato detto precedentemente intorno al toro, o cozzatore per causalità, o già conosciuto come viziato.Segue la legge intorno al furto, spezzata malamente nel testo ebraico quale oggi lo abbiamo, tra la fine del capitolo XXI e il principio del XXII, mentreevidentemente deve formare un solo paragrafo, come hanno iLXXe la Vulgata.37.Quando alcuno rubi un animale bovino o ovino, e lo macelli o lo venda, paghi il quintuplo per i bovini, e il quadruplo per gli ovini.xxii.1.Se nello scassare sarà trovato il ladro, e sarà percosso, e morto, non è omicidio; ma se è sorto il sole, è omicidio.2.Egli dovrà pagare, e se non ha, sarà venduto per il suo furto. Se si trovi in sua mano il furto, o toro, o asino, o pecora vivi, paghi il doppio.Il furto degli animali è condannato col pagamento del quintuplo per il grosso bestiame, e solamente del quadruplo per quello minuto, nel caso che lʼoggetto rubato più non esista in natura; mentre il furto di qualunque altra specie (v. 6) era condannato soltanto colla multa del doppio. La ragione di questa maggiore gravità di pena per il furto degli animali non è facile a trovarsi, come pure della differenza fra il grosso e il minuto bestiame. È stato congetturato da alcuno che il furto degli animali, come quello di più comune occasione nella vita agricola, sia stato punito con maggiore severità, per porre a delitto di occasione più facile un ritegno più forte.[167]Per la differenza poi fra il grosso e minuto bestiame è stato detto da alcuno dei talmudisti che è più grave il danno nel furto degli animali bovini, perchè adatti al lavoro delle terre,[168]e perciò condannato con più grave multa. Congetture ingegnose, e che possono fino a un certo punto accettarsi come ragioni assai probabili.Dopo stabilita la multa, la legge passa a determinare in qual caso il proprietario possa per legittima difesa uccidere il ladro, e per conseguenza non essere tenuto colpevole dʼomicidio, e il testo qui distingue il caso di aver sorpreso il ladro mentre scassa, o di averlo trovato di giorno: due termini che non appariscono a prima vista opposti fra loro, perchè lo scasso può farsi dal ladro anche alla luce del sole. Ma può credersi che la legge abbia, come il solito, esemplificato il caso più comune, nel quale lo scasso si tenta allʼoscuro, per non essere scoperto; e però sembra doversi intendere che il proprietario, il quale sente scassare di notte la propria casa, o altro luogo di suo dominio, può per difendersi giungere fino ad uccidere il ladro. Nè ciò potrà giudicarsi contrario a ragione, perchè ognuno ha diritto di difendere il proprio; e trattandosi di ladri tanto audaci da venire di notte a scassare, o forzare in altro modo una casa, non si sa con chi ha da farsi, e si può sospettare che per compiere il furto tentato, assalgano anche la persona del proprietario, che tenti difendere il suo. Quando poi il furto sia tentato alla luce del sole, allorchè la difesa può essere più facile, e si può guardare in faccia e conoscere il ladro, e anche intimorirlo col solo gridare: accorrʼuomo, non è permesso spingere la legittima difesa della proprietà fino ad uccidere chi lʼassaliva.Parrebbe che questa fosse lʼintelligenza letterale del testo.[169]I talmudisti però gli hanno dato diversa interpetrazione,e hanno inteso le frasi della scrittura con maggiore libertà. Per essi la distinzione non è fra il giorno e la notte, ma nel giudizio che può farsi delle intenzioni del ladro. Se si sospetta a ragione che questi possa attentare anche alla vita del proprietario o della gente della casa, si può per legittima difesa ucciderlo. Se invece è chiaro come la luce del sole[170]che si tratta non di ladri sanguinarii, ma che attentano soltanto alla proprietà, non possono per legittima difesa uccidersi;[171]perchè vi è sempre troppa sproporzione fra la vita e gli averi.La legge prevede inoltre il caso che il ladro sia insolvente a pagare la multa, e lo condanna a essere venduto schiavo per soddisfarvi. Già abbiamo veduto che si trattava di una schiavitù, i cui termini obbligatorii non potevano eccedere i sette anni. I talmudisti poi in più modi hanno mitigato questa condanna. Prendendo alla lettera la parola del testo che abbiamo tradottofurto, stabilirono che la vendita del ladro dovesse farsi soltanto per il valore della cosa rubata, e non per la multa del doppio, o del quadruplo o del quintuplo,[172]per la quale però il ladro insolvente restava debitore verso il derubato, ma debitore civile e non obbligato criminalmente.[173]Siccome inoltre il pronome nel testo è maschile (furto di lui), vollero che la condanna della vendita personale fosse da infliggersi soltanto agli uomini e non alle donne.[174]Nella quale interpretazione si vede bene che il movente ditale mitezza a favore del sesso debole era un riguardo al buon costume e un rispetto che si voleva usare alla donna, ancorchè colpevole. Lʼintendere così puerilmente alla lettera il testo, per farne tale irragionevole deduzione, non era altro che un appiglio, per trovare un fondamento scritturale a ciò che in sostanza doveva essere soltanto una modificazione, introdotta poi mediante i mitigati costumi. Se i talmudisti fossero stati consentanei a loro stessi, siccome la maggior parte delle volte il testo, prevedendo i delitti gli esemplifica col sesso maschile, quello femminile avrebbe dovuto tenersi come escluso dal codice penale. Lo che è impossibile a supporsi in qualunque regime politico. Ma fortunatamente i talmudisti stessi si sono valsi del loro sottile e sofistico argomentare per salvarsi da tale perniciosa conseguenza.[175]Quello però di cui a nostro avviso non può darsi alcuna ragione che appaghi è un altro temperamento che i talmudisti arrecarono in questa legge. In quanto al prezzo che potesse trarsi, vendendo per sette anni schiavo il ladro, è naturale che si verificassero tre casi: o equivaleva al prezzo dellʼoggetto rubato, o lo eccedeva, o era inferiore. Nei due casi che fosse eguale o inferiore, il ladro era venduto, e in questa seconda ipotesi restava debitore, ma a titolo civile e non più criminale, verso il derubato.[176]Nel caso poi che nel prezzo vi fosse un eccedente, ragione avrebbe voluto che si desse al derubato fino alla concorrenza del furto, e il di più si lasciasse al ladro stesso come suo peculio; oppure lʼautorità giudiziaria avrebbe potutostabilire che si vendesse il ladro per un tempo minore dei sette anni, e quanto bastava per equiparare il prezzo della cosa rubata. Invece la sottile dialettica talmudica stabilì che in questo caso il ladro non potesse essere condannato alla schiavitù, ragionando, o meglio sragionando, sul testo biblico in questa maniera: per il furto il ladro può vendersi, ma non per un prezzo che lo ecceda.[177]Finalmente, prendendo alla lettera anche le altre espressioni del testo, che parlano in questo luogo soltanto degli animali bovini o ovini, fu stabilito nel Talmud che la multa del quintuplo o del quadruplo non potesse infliggersi se non per questi soli animali; ma per tutte le altre specie, ancorchè non si trovassero più vivi in mano del ladro, la multa, al pari che per ogni altro furto, fosse soltanto del doppio.[178]I danni cagionati indirettamente allʼaltrui proprietà, anche per negligenza, dovevano essere pagati, e troviamo a questo proposito esemplificati i due seguenti casi:4.Quando alcuno faccia pascolare un campo o una vigna, e lasci andare il suo bestiame a pascolare nel campo altrui, paghi col meglio del suo campo, e col meglio della sua vigna.5.Quando un fuoco esca fuori e trovi spini, in modo che sia consumato grano in bica, o spighe, o campo, paghi chi avrà acceso quel fuoco.Nel diritto talmudico il danno recato allʼaltrui campo, lasciandovi per incuria pascolare i propri animali, è esteso anche ai guasti che questi potrebbero arrecare, non solo col pascere, ma anche col calpestarei seminati, o gli oggetti che per caso trovassero.[179]Tale compimento alla legge del testo deve dirsi ragionevole e giusto.In quanto al dover pagare col meglio del campo, o della vigna, è stato inteso diversamente dagli interpetri, se il cagionatore del danno deve risarcirlo dando del meglio del proprio, o il meglio dei prodotti del danneggiato.[180]E diversa opinione manifestarono anche i dottori del Talmud,[181]nel quale poi si decise che il colpevole deve pagare in denaro o con beni mobili potendo, o altrimenti colla miglior parte degli immobili.[182]La versione samaritana e lʼalessandrina offrono qui una diversa lezione, per la quale si stabilirebbe che lʼindennità semplice si doveva dare, quando fosse danneggiata sola una parte del campo, in modo da potersene valutare il prezzo; ma se tutto un campo fosse danneggiato, dovevasene dare lʼindennità con la parte migliore.[183]Seguono le leggi sui depositi e sulle prestazioni, quando gli oggetti dati in deposito o in presto vengano o derubati, o in qualche modo danneggiati.6.Quando alcuno dia al suo compagno denaro od oggetti a guardare, e siano rubati dalla casa di quellʼuomo, se si troverà il ladro, paghi il doppio.7.Ma se non si trova il ladro, si avvicini il padrone della casa[184]presso Dio[185]a giurare[186]chenon ha steso la sua mano sulla roba del suo compagno.—8.Per ogni causa di misfatto, per animali bovini, per asini, per animali ovini, per vesti, per ogni oggetto perduto, di cui uno dica: è questo, dinanzi a Dio venga la causa di ambedue, colui che Dio[187]condannerà paghi il doppio al suo compagno.9.Quando alcuno dia al suo compagno un asino, o un animale bovino o ovino, o qualunque animale a guardare, e questo muoja, o soffra qualche rottura, o sia rapito, senza alcuno che lo veda, il giuramento di Jahveh sia fra ambedue,10.che non ha steso la mano sulla roba del compagno, e il padrone lʼaccetti, e quegli non paghi.11.Ma se è stato rubato da presso di lui, lo paghi al padrone.12.Se poi lʼanimale sia stato sbranato dalle fiere, portilo come testimone, e quello che fu lacerato non paghi.13.E quando alcuno domandi in presto al suo compagno un animale, e questo soffra qualche rottura, o muoja, se il suo padrone non è presso di quello, lo paghi.14.Se il suo padrone gli è presso, non lo paghi. Se è dato a nolo, è venuto per il suo nolo.In questa legge sui depositi e sui prestiti si fanno quattro distinzioni: 1oI depositi di denari o di mobili; 2ola consegna di animali per essere guardati; 3ola prestazione pure di animali; 4ola condotta di questi a nolo. In quanto al denaro o ai mobili, il depositario, in caso che gli siano stati rubati, è creduto sul suo giuramento per non essere tenuto a veruna indennità. E da ciò prende occasione il legislatore per istabilire che in ogni causa, nella quale si contenda per ingiusta appropriazione, quegli che è condannato dai giudici deve pagare il doppio.Per gli animali dati in custodia si assolve il depositario dalla indennità nel caso di morte, di rotturadi membra, o di rapimento violento, o di sbranamento per opera di fiere. Non si assolve però in caso di rubamento non violento, perchè questo suppone una trascuratezza non giustificabile, trattandosi di animali che richiedono contro il furto maggior cura degli immobili. Quando si tratti di prestazione, quegli che ne ha goduto lʼutile è tenuto a pagare qualunque danno, ogni qualvolta il proprietario non si trovi presente, perchè, se è presente, si suppone che egli stesso ne abbia cura. Se finalmente si tratta di animali presi a nolo, questo si valuta come compenso del danno.I talmudisti hanno introdotto nella interpretazione di questo luogo altre distinzioni che non appaiono nel testo.Secondo loro nei vv. 6, 7 si tratterebbe di un deposito gratuito, per cui il depositario sarebbe assolto per ogni danno non doloso.Nei versi 9–12 si tratterebbe di un deposito ricompensato mediante retribuzione,[188]nel quale il depositario assume una maggior responsabilità, e ogni danno che non fosse recato da una forza maggiore, dovrebbe da esso rifarsi al proprietario. Perciò non solo, come dice il testo, gli animali rubati senza violenza, ma anche quelli perduti,[189]anche un animale sbranato da piccole fiere, come gatti, faine e simili, avrebbe dovuto pagarsi dal depositario al depositante; perchè una maggior cura avrebbe potuto salvarlo. Intendono poi per animale sbranato soltanto quello che rimanesse vittima di animali propriamente feroci, come lupi, leoni, orsi, serpi e simili.[190]Il v. 8 poi non lo intendono come un principio generale relativo ad ogni impropriazione indebita,[191]ma specifico al caso del deposito, e vogliono dedurne una disposizione veramente singolare. Se Ruben, puta il caso, citasse Simeone perchè gli restituisse un oggetto o una somma depositatagli, Simeone non sarebbe obbligato a giurare, se negasse intieramente di avere ricevuto il deposito, ma solo nel caso che confessasse di aver ricevuto in parte ciò che lʼattore pretende. Lʼobbligo del giuramento nel convenuto sarebbe per i talmudisti imposto dalla legge non quando questi negasse il fatto, o la specie, ma soltanto quando facesse opposizione per la quantità.[192]Come pure lo stesso obbligo del giuramento sʼimporrebbe al convenuto ogni qualvolta un solo testimonio deponesse a favore dellʼattore; perchè due testimoni almeno si richiedono per condannare, ma anche uno solo è tenuto sufficiente per deferire il giuramento al convenuto che neghi.[193]In quanto finalmente ai danni sofferti dagli animali presi a nolo, quantunque appaia dalla lettera del testo che non se ne debba essere responsabili, pure i talmudisti considerarono chi prende a nolo al pari di chi tiene in custodia per prezzo, e lo tennero responsabile dei danni cagionati per mala guardia, come la perdita o il rubamento, e assolto dal risarcimento per tutti i danni cagionati da una forza superiore.[194]Dal v. 15 del cap.xxiifino al 19 del xxiii seguono diversi precetti misti di morale e di religione, nei quali sarebbe vano il voler cercare una più regolare distribuzione di concetti secondo un ordine rigorosamente logico. Il primo di questi precetti concerne la seduzione delle giovani vergini che non sono nemmeno promesse.[195]15.E quando alcuno seduca una vergine che non sia promessa, e giaccia con lei, deve dotarsela per moglie.16.Se il padre di lei ricusi di dargliela, paghi danaro come la dote delle vergini.Lʼobbligo imposto al seduttore di sposare la giovane sedotta è quanto mai morale. Di più la legge vuole che si costituisca alla moglie una dote. Nel caso poi che il padre della giovane abbia delle ragioni per opporsi al matrimonio, il seduttore deve pagare una dote che la legge qui non determina, ma che secondo la più recente legge deuteronomica (Deut.,xxii, 29) è fissata in cinquanta sicli dʼargento; come ratificarono anche i talmudisti.[196]I quali inoltre stabilirono che anche la ragazza stessa sedotta potesse rifiutareil suo seduttore come marito, e farsi invece pagare lʼindennità.[197]Le fattucchiere erano condannate a morte, collʼintendimento di allontanare da ogni pratica superstiziosa. Si sa poi di quali deplorabili conseguenze sia stata cagione questa legge biblica, così male intesa, e tanto peggio applicata da tribunali inquisitorii in età dominate dalla superstizione.17.La fattucchiera non lascierai in vita.Sʼintende bene poi che la legge concerne tutti e due i sessi, ma ha parlato del sesso femminile, come del caso più comune.[198]È condannato pure di morte lʼinfame vizio del coito bestiale.18.Ognuno che si accoppia con animale sarà fatto morire.E del pari è tenuto come delitto capitale il fare sacrifizi ad altri Dei, eccetto che a Jahveh.19.Chi sacrifica agli Dei sarà distrutto, tranne a Jahveh, a lui solo.Succede una legge morale intorno alla protezione dovuta ai forestieri, alle vedove, agli orfani, i quali come esseri più deboli degli altri hanno bisogno dʼuna più speciale raccomandazione alla umana carità. E lʼindole eminentemente morale di questo precetto si fa manifesta, perchè il legislatore non accompagna lʼavvertimento da alcuna sanzione umana, ma lascia la pena della prevaricazione alla Divina Provvidenza.20.Il forestiero non trattare violentemente, e non opprimerlo, perchè forestieri foste[199]nella terra dʼEgitto.21.Qualunque vedova, nè orfano non affliggete.22.Se tu lʼaffliggerai, quando esclamerà a me, ascolterò il suo grido.23.E la mia ira si accenderà, e vi farò perire di spada, e saranno le vostre donne vedove e i vostri figli orfani.A questi precetti si unisce molto naturalmente quello della carità verso i poveri, per cui si raccomanda di non prestare ad usura, e di non tenere nemmeno come pegno gli oggetti necessarii alla vita.24.Se denaro presterai al mio popolo, al povero che è presso di te, non gli sarai duro creditore, non glʼimponete usura.25.Se prenderai in pegno la veste del tuo compagno, prima del calare del sole glie la restituirai.26.Perchè quella è la sola sua coperta, essa è la sua veste per il suo corpo, in che giacerà? e se egli esclamasse a me, lʼascolterei, perchè pietoso io sono.Per lʼintelligenza di questo precetto è necessario ricordare che gli antichi orientali, e anche oggi i Beduini e gli Arabi, non facendo uso di letti come i nostri, usano coricarsi avvolti in grandi coperte, che si suppone i poveri, non possedendo altro, dessero in pegno ai loro creditori. Si noti in questa come nella precedente legge il tono esortativo conveniente a quei precetti che debbono riguardarsi come morali, e più come doveri di benevolenza che di giustizia.I talmudisti poi vollero vedere in questo passo della Scrittura non solo un precetto proibitivo dellʼusura, ma una esortazione, anzi un vero precetto positivo, che impone di sovvenire il bisognoso colla prestazione gratuita.[200]In quanto al pegno, interpretando sottilmente, come è loro costume, le parole del testo, vollero trovarci la permissione di tenere come pegno durante il giorno le coperte e gli strati da coricarsi, di cui non fa bisogno se non la notte, e durante la notte gli oggetti di vestiario, che non abbisognano se non di giorno; con lʼobbligo però nel creditore di rendere alternativamente ora gli uni ora gli altri. Lasciamo ai talmudisti la cura di ricercare quanto in pratica fosse possibile lʼapplicare questa loro interpretazione. Avvertiremo soltanto che essi restrinsero il precetto biblico della restituzione del pegno al solo caso che il creditore lo esigesse giuridicamente alla scadenza del credito, ma non se fosse volontariamente offerto da chi prendeva la prestazione, quando questa veniva contratta.[201]Assoggettarono pure il creditore nel primo caso alla sanzione penale della fustigazione, se non rendesse il pegno.[202]Si comanda il rispetto a Dio e al rappresentante del potere civile, vietando dʼinsultarli anche con semplici parole.27.Dio non bestemmiare, e il principe del tuo popolo non maledire.Seguono le raccomandazioni religiose di offrire a Dio le primizie e i primogeniti, e di astenersi dal cibarsi di carni trovate dilaniate dalle fiere, come costume alieno dalla purità di una gente santa.28.Le primizie dei tuoi prodotti[203]non ritardare, il primogenito dei tuoi figli darai a me.29.Così farai ai tuoi animali bovinie ovini, sette giorni starà [il primo nato] con sua madre, nel giorno ottavo lo darai a me.30.E gente santa sarete a me, nè carne nella campagna sbranata non mangerete, al cane potrete gettarla.Non entreremo qui in maggiori particolari su questi precetti, perchè questa raccolta di leggi si restringe su questo punto a un generalissimo avvertimento. Tutto quanto concerne le offerte dei primogeniti e delle primizie dovrà avere il suo svolgimento in altro luogo. Ma qui non possiamo fare a meno di domandare: Come si consacravano i primogeniti umani? Se ne faceva un cruento sacrifizio come degli animali? Si consacravano a Dio come suoi ministri? (Num.,iii45;viii, 16–18). Si riscattavano per mezzo del denaro? Vedremo a suo luogo che le leggi più recenti (Esodo,xiii, 13) escludono del tutto il sacrifizio cruento, e ammettono lʼultimo modo di consacrazione per mezzo del riscatto. Ma il nostro testo, dopo aver detto «darai a me il primogenito dei tuoi figli», soggiunge: «così farai ai tuoi animali bovini e ovini»; e come di questi si può a buon diritto pensare che fossero immolati sullʼaltare, parrebbe, stando alla lettera, che non altrimenti dovesse farsi dei primogeniti umani. Ma per poco che si rifletta, questa interpretazione così letterale non è accettabile.Che gli Ebrei al pari di altri popoli abbiano nei più antichi tempi praticato i sacrifizi umani, non vogliamonegare, e la leggenda del sacrifizio dʼIsacco, quantunque non portato a compimento, e il voto di Jefte, stanno a dimostrare che dal costume del popolo erano consentiti. Lo stesso comando della legge che vieta di offrire i figli al Dio Moloch (Levit.,xviii, 21,xx, 2,Deut.,xviii, 10) prova che anche gli Ebrei al pari dei Fenici e di altri popoli circonvicini si abbandonavano a una pratica non meno feroce che superstiziosa. Ma lʼesistenza di un costume nel popolo è cosa ben diversa dal precetto legislativo. E dal tutto insieme della legge ebraica non se ne può dedurre che imponesse il sacrifizio dei primogeniti umani, anzi vi è qualche cosa che vieta assolutamente di ammetterlo. Lʼuso di dare al primogenito la doppia parte nella eredità, uso convalidato poi dalla legge, sembra antichissimo; come avrebbe potuto questo coesistere col precetto religioso di sacrificare i primogeniti a Dio? Che nei tempi più antichi talvolta il primogenito sia stato immolato sullʼaltare, o bruciato al Dio Moloch, potrà essere anche accaduto; ma che il testo della legge, di cui ora ci occupiamo, abbia voluto imporre e consacrare questa crudele costumanza, non ci sembra ammissibile.[204]Del resto, la frase del testodarai a me, non è quella più frequentemente usata per esprimere il sacrifizio, e si può intendere come una consacrazione a Dio, o per prestare servigio sacerdotale nelle ceremonie del culto, o per essere sottoposti a un riscatto da darsi ai sacerdoti. Vi è poi da osservare che nemmeno dei primogeniti degli animalisi faceva vero e proprio sacrificio, ma la loro consacrazione consisteva nel non sottoporli ad alcuna specie di lavoro (Deut.,xv, 19), e nel farne un convito sacro, fosse questo celebrato dai proprietarii, come vuole il deuteronomista (ivi, 20), o dovessero i primogeniti donarsi ai sacerdoti, come si dispone in altro luogo del Pentateuco (Num.,xviii, 15–18). Il termine di confronto adunque che si legge nel nostro testo non va inteso in senso ristretto al modo della consacrazione, ma in senso lato al dovere in genere di consacrare i primogeniti, tanto degli animali, quanto degli uomini, applicando poi ad ognuno di essi quel modo diverso di consacrazione che meglio si conveniva.Nellʼultima parte di questa raccolta di leggi vi è minor ordine nella distribuzione delle materie, che nei due capitoli che siamo venuti sino a qui esponendo. Forse è avvenuta ancora qualche interpolazione come nelxxiii, 9, che ripete soltanto il precetto delxxii, 20, o è stata fatta dallʼultimo compilatore una fusione di elementi tratti da fonti diverse. Noi ci restringeremo per ora a tradurre, soggiungendo quello che di più importante vi hanno innovato i talmudisti.xxiii. 1.Non proferire notizie false, non porre la tua mano con lʼempio per essere testimone dʼingiustizia.2.Non seguire i più per far male. Non far da testimone in una causa, in modo da seguire i più per torcere la giustizia.3.E nemmeno il povero devi rispettare nella sua causa.Dal v. 2 i talmudisti hanno voluto dedurre che nei giudizii capitali non sarebbe bastata la maggiorità di un sol voto per condannare, ma se ne richiedevano almeno due.[205]Mitissima disposizione, e anchealtamente commendevole, se vuolsi; ma in verun modo desumibile da questo testo, che è un avvertimento generale per distogliere dal seguire i più, quando si diano al male, giacchè il numero non sarebbe ragione giustificante.Lʼamore dei nemici è insegnato con i seguenti due pratici esempi:4.Quando incontri il bove del tuo nemico, o il suo asino smarrito, glie lo restituirai.5.Quando vedrai lʼasino del tuo avversario oppresso sotto il suo carico e tu ti asterresti dallʼajutarlo,[206]devi anzi insieme con lui ajutarlo.Sʼimpone di amministrare rettamente la giustizia, accogliendo le ragioni dei deboli come dei potenti, e sopratutto di non pervertirla, lasciandosi corrompere da motivi di personale interesse.6. 7.Non pervertire il giudizio del povero nella sua causa. Da cose false tienti lontano, nè innocente nè giusto non uccidere, perchè non assolverò lʼempio.8.E dono non prendere, perchè il dono accieca i veggenti, e perverte le parole, dei giusti.9.E non opprimere lo straniero, giacchè voi conoscete lʼanima dello straniero, essendo stati stranieri nella terra dʼEgitto.Una disposizione caritatevole a favore dei poveri era quella di lasciare ogni sette anni a loro profitto tutto il prodotto dei campi.10.Sei anni seminerai la tua terra, e raccoglierai il suo prodotto.11.E il settimo lo lascerai e lo abbandonerai, e mangeranno i poveri del tuo popolo, e il loro avanzo lo mangerà lʼanimale della campagna; così farai alle tue vigne e ai tuoi oliveti.Lʼanfibologia che può nascere nel testo ebraico, nel quale il pronome del v. 11 può riferirsi egualmente al nometerracome a quelloprodotto, in lingua ebraica ambedue femminili, ha fatto sì che questo nostro luogo sia stato inteso, come se ogni sette anni si dovesse non solo rilasciare il prodotto ai poveri, ma anche tralasciare la coltivazione della terra e far riposare i campi. Donde la legge del Levitico (xxv, 2–7) sullʼanno sabbatico, e tutte le prescrizioni rabbiniche che ne derivano, di cui a suo luogo diremo lʼoccorrente. Ma qui non vʼha dubbio che la retta interpretazione è che si tratta soltanto di lasciare i prodotti a vantaggio dei poveri.[207]Alcuni precetti sul sabato, sulle altre feste annuali, e altre ceremonie del culto o rituali pongono fine a questa raccolta di leggi.12.Sei giorni farai i tuoi lavori, e nel giorno settimo riposerai, acciocchè riposi il tuo bove, il tuo asino, e respirino il figlio della tua serva[208]e il forestiere.13.E in tutto ciò che vi ho detto ponete cura, e il nome di altri Dei non rammentate, non si senta sulla tua bocca.14. 15.Tre volte festeggerai a me nellʼanno. La festa delle azzime osserverai, sette giorni mangerai azzime, come ti ho comandato, nel tempo del mese della primavera, chè in esso escisti dallʼEgitto, e non sarà veduta la mia presenza a vuoto.[209]16.E lafesta della mèsse, delle primizie delle tue opere che avrai seminato nel campo; e la festa della raccolta al finire dellʼanno, quando raccoglierai i tuoi lavori dal campo.17.Tre volte allʼanno si vedrà ogni tuo maschio dinanzi il Signore Jahveh.18.Non verserai con il lievito il sangue del mio sacrifizio, e non pernotterà il grasso del mio sacrifizio pasquale fino alla mattina. Il principio delle primizie della tua terra porterai nella casa di Jahveh tuo Dio. Non cucinerai il capretto col latte di sua madre.Al piccolo codice, che siamo venuti sino a qui traducendo ed esponendo, fa seguito la promessa della conquista della Palestina insieme col comando di non fare alcun patto di alleanza con gli antichi abitanti, i quali sarebbero stati da Jahveh a poco a poco distrutti, ma non di un sol tratto, perchè il paese non avesse a rimanerne deserto e inculto (xxiii, 20–33). Questa è unʼappendice che, secondo tutte le probabilità, non formava in origine parte integrale del codice, ma appartiene allo scrittore Jehovista, tanto per i concetti, quanto per la forma. Come pure è da riportarsi allo stesso autore altra disposizione di diritto pubblico internazionale cioè la guerra a morte indetta alla gente amalechita (Esodo,xvii, 14–16), alla quale, come agli altri popoli antichi abitatori della terra da conquistarsi, non doveva darsi quartiere veruno. Queste fiere disposizioni di diritto bellico avevano la loro spiegazione e anche giustificazione nel principio naturale della lotta per lʼesistenza. Vedremo a suo luogo per altri popoli nemici leggi più miti (Deut., XX, 10–15). Ed ecco ora come a nostra opinione si può spiegare la formazione attuale dei capitolixix–xxivdellʼEsodo.Posto che il Decalogo sia antichissimo, e possa risalire fino ai tempi mosaici, ne sembra ragionevole ammettere che tanto lo scrittore Jehovista quanto lʼElohista, lo abbiano accolto nei loro scritti, facendoloognuno precedere da quel preambolo e seguire da quella conclusione, che più erano consentanei al loro intendimento generale.Il compilatore, che qui, come da per tutto, ha fuso insieme le diverse narrazioni, non poteva ammettere il Decalogo più di una volta, ma ha insieme combinato i preamboli e le conclusioni dei diversi autori, e ne è nata quindi quella confusissima miscela che già sopra abbiamo notato, rispetto ai capitolixixexxiv. Ma in tutti questi capitoli la fonte principale, a cui spetta la maggior parte, è a parer nostro quella del Jehovista. Questo scrittore aveva innanzi a sè il Decalogo, le due leggixx, 23–26, e il piccolo codicexxi, 1–xxiii, 19, e gli ha accolti nellʼopera sua, non senza permettersi forse alcune interpolazioni, nel corpo dello stesso codice, alle quali appartengono principalmente: 1oLa legge a favore dei forestieri ripetuta due volte (xxii, 20 exxiii, 9) quasi con le stesse parole, dimodochè o nellʼuno o nellʼaltro luogo deve giudicarsi inserzione di altra mano. 2oLe parole del v. 15 «sette giorni mangerai azzime come ti ho comandato», perchè suppongono una legge anteriore, che, come diremo più innanzi, non esisteva ancora al tempo della composizione di questo codice.Lo scritto Jehovistico poi per ciò che concerne la promulgazione del Decalogo e delle leggi che gli fanno seguito dopo il capitoloxxiiicontinua nelxxiv, incominciando dal v. 3 fino a tutto lʼ8, nel quale si conclude il patto fra Jahveh e il popolo. Le obbiezioni fatte dal Vellhausen[210]contro la possibilità che il Decalogo e le leggi dei capitoliXXI–XXIIIcon la loroconclusione nel capitoloxxiv, formino un sol tutto, hanno valore soltanto nella ipotesi di questo stesso critico, il quale suppone due libri originarii uno jahvistico (J) e lʼaltro elohistico (E) da cui un più tardo compositore da lui detto Jehovistico (JE) abbia formato la sua compilazione aggiungendovi ancora non poco di suo. Ma lʼesistenza di uno scritto jahvistico, o come altri dicono del primo Jehovista, da cui un secondo dello stesso genere abbia con altri elementi compilato il suo, a noi pare una ipotesi molto lontana dallʼessere dimostrata, non ostante lʼabilità e lʼacume spesovi intorno da valentissimi critici.Che i primi quattro libri del Pentateuco siano composti da uno scrittore jehovista e da un altro elohista insieme combinati da un più recente compilatore, è un resultato, cui è giunta la critica, che non può mettersi in dubbio.Che tanto il Jehovista quanto lʼElohista si siano in parte giovati di altri documenti più antichi non può neanche questo mettersi in dubbio.Ma che questi documenti più antichi formassero uno o più scritti che avessero in loro stessi unità di concetto e di autore è molto lungi ancora dallʼessere dimostrato. Badando bene al modo come questi documenti si trovano e nello scritto jehovista e in quello elohista, è ipotesi più ragionevole credere che fossero piccoli scritti isolati formatisi successivamente in diverse età, e secondo vario concetto. Se concernono la parte narrativa, erano leggende formatesi secondo certe idee prevalenti o nelle scuole sacerdotali o in quelle profetiche; se concernono la parte legislativa, erano o raccolte di leggi o anche leggi isolate, concepite e scritte secondo le successive occorrenze e opportunitàsociali. Così per non escire per ora da quei passi che hanno fin qui formato oggetto del nostro studio, noi diciamo che esisteva il Decalogo fino dai tempi mosaici; che fu promulgata più tardi la legge intorno alla costruzione dellʼaltare, e circa negli stessi tempi, il codice dellʼEsodo,xxi–xxiii, 19; e tutte e tre furono accolte dallo scrittore Jehovista nella sua opera storica, come vi furono accolte ancora altre leggi, e di altre egli stesso fu lʼautore.Fra quelle del primo genere noi crediamo di dover porre quella che fa seguito al Decalogo sulla proibizione delle immagini e sul modo di costruire lʼaltare, perchè il comando di edificarlo o di terra o di pietre non tagliate e di salirvi non per mezzo di gradini rivela uno stato di civiltà molto incipiente, anteriore alla età cui probabilmente può riportarsi lo scrittore Jehovista. Dimodochè è inutile ancora il supporre come lʼEwald[211]e altri lʼesistenza di un così detto Libro del Patto. Se nellʼEsodoxxiv, 7 si trova questo nome, la spiegazione che naturalmente ci si presenta è che lo scrittore Jehovista ha dato questo nome al Decalogo e alle leggi che gli fanno seguito, perchè sopra di loro si fondava il patto fra Jahveh e il popolo.A dimostrare poi quanto sopra ragioni molto arbitrarie si fondano certe critiche dottrine, che vogliono fino alle più minute parti stabilire quali e quanti siano gli originarii scritti, di cui consta il Pentateuco, basti citare una opinione del Wellhausen. Egli dice che nelle leggi dellʼEsodoxxi–xxiiiun filo conduttore per conoscere le interpolazioni del Jehovista (JE)è il passaggio nel numero del verbo dal singolare al plurale.[212]Nella massima parte è usato il primo, nel v. 20 del cap.xxiisi passa rapidamente al secondo, e così nel v. 23 e nel 30, e nei v. 9 e 13 delxxiii. Ma per quanto non si vogliano disconoscere i grandi pregi del Wellhausen come critico ed esegeta, non si può fare a meno di notare che fondarsi sul passaggio dal singolare al plurale per scuoprirci unʼaltra mano, e dire che questo è il filo conduttore, può farlo soltanto chi, non ostante la profonda cognizione della grammatica, non avverte che tale passaggio e in ispecie nei luoghi addotti, costituisce uno degli idiotismi più eleganti di cui lo stile ebraico possa adornarsi, e non per artifizio rettorico, ma per naturale qualità della elocuzione. Noi siamo i primi ad ammirare lʼacutezza, la dottrina e la pazienza delle ricerche critiche del Wellhausen; ma prima di stabilire come cosa certa che a tal punto comincia, e a tal punto è interrotto, e a tal altro riprende questo o quel documento originario del Pentateuco, bisognerebbe tener conto delle proprietà idiomatiche della letteratura ebraica. Per ciò è bene lasciare nel campo della pura probabilità tutto ciò che non può essere se non probabile.Con maggiore arbitrio poi e senza fondarsi sopra più solide ragioni il Bruston[213]divide le leggi di cui abbiamo parlato nel seguente modo. Un dodecalogo composto dei v. 23–26 del capitoloxx, e dei v. 10–12, 14–19 delxxiii, poi il decalogoxx, 1–17 coi suoi ulteriorisvolgimenti, da ultimo il secondo Decalogo (xxxiv, 17–26).In quanto a questʼultima parte rimandiamo a ciò che sopra ne abbiamo detto (pag. 82–86). Per ciò poi che concerne lʼipotesi di un dodecalogo così arbitrariamente composto, se noi conveniamo col Bruston sullʼimpossibilità di attribuire a un solo autore le contraddittorie narrazioni, che precedono e seguono il Decalogo e le altre leggi (xx, 23–xxiv), non vediamo che ne consegua la necessità di ricomporre a capriccio la compilazione delle leggi stesse, che possono considerarsi indipendentemente dalla parte narrativa. È vero che un pensatore moderno e ariaco, può trovar difficoltà, e anche giudicare impossibile che alla fine del cap. xxiii dellʼEsodo si venga dopo leggi civili e morali a parlare di precetti concernenti il culto, dei quali già si era preso a trattare negli ultimi versi del capitoloxx. È vero ancora che per rimettere lʼunità di concetto, dove a prima vista non appare, sarebbe comodo riunire ciò che è simile, e dividere ciò che è differente. Ma in queste ricostituzioni si può ammirare lʼingegno, non la verità del risultato. Se un compilatore avesse trovato il dodecalogo composto come suppone il Bruston, per quale ragione lo avrebbe dovuto dividere in due per inserire in mezzo la raccolta delle leggixxi, 1–xxiii9? In che cosa sarebbe stato guastato il suo disegno generale, ponendo in principio tutto il preteso dodecalogo unito, anzichè quei due soli precetti che ora vi si trovano, per relegare alla fine gli altri dieci? Il precetto di non cuocere i piccoli animali col latte della madre poteva forse alla mente del compilatore sembrare un più idoneo trapasso alla promessa della conquista della terra palestinese, che non lʼesortazionea non trattar male i forestieri? Questo è quello che il Bruston si è dimenticato di dirci per giustificare la sua ipotesi. È molto facile mettere insieme quei versi sparsi nel Pentateuco che mostrano affinità di concetto, per poi concludere che formavano in origine un tutto omogeneo. Ma la critica cauta insegna che prima di far questo è necessario tentare se anche nella disposizione in cui ora si trovano si può darne spiegazione secondo il modo di concepire e comporre dei semiti, che è troppo diverso da quello degli scrittori ariaci. E solo quando ciò non sia possibile, è permesso tentare fra le ricostituzioni possibili quelle più razionali.È impossibile per esempio che appartengano allo stesso autore dei tre capitoli precedenti i due primi versi delxxiv, perchè mentre in quelli Jahveh ci è rappresentato come parlante a Mosè dalla tenebra che lo avvolgeva sul Monte Sinai (xx–21), in questi si farebbe dire a Jahveh che Mosè salisse sul monte con Aron, Nadab e Abihu e settanta anziani per prostrarsi da lontano, e che egli solo quindi si avvicinasse. Ma ciò è inconcepibile, quando nei capitoli precedenti Mosè è rappresentato già vicino a Dio per udirne la rivelazione delle leggi. Invece col v. 3xxivcontinua naturalmente lʼesposizione del capitoloxxiii, dicendosi in quello che Mosè venne presso il popolo a manifestargli le leggi rivelategli da Jahveh. È impossibile altresì che i vv. 9–11xxivsiano dello stesso scritto che i vv. 3–8, e facciano loro seguito, perchè concluso il patto fra Jahveh e il popolo, a che salirebbero di nuovo sul monte Mosè, Aron, Nadab e Abihù e i settanta anziani? Ma invece questi versi fanno naturale continuazione ai due primi dello stessocapitolo, e sono tutti insieme altra narrazione di diverso autore intorno alla promulgazione del Decalogo e della sua accettazione per parte del popolo.È impossibile, per ultimo, che appartengano tutti ad uno stesso autore i versi 12–18 dello stesso capitoloxxiv, perchè in essi si fa salire tre volte Mosè sul monte, senza dire mai che ne sia disceso; e perchè non si sa intendere a quale scopo salire tre volte, quando col salire altro non si voleva, se non ricevere le tavole della legge e altri insegnamenti.Non è impossibile però spiegare come le leggi siano state accolte nella sua narrazione dallo scrittore Jehovista. Il quale pose per prima la promulgazione del Decalogo come base di tutta la legge. A questo fece seguito lʼaltra disposizione contro lʼidolatria e sul culto, (xx, 23–26), frapponendovi di suo come nesso il v. 22. Poi vʼinserì il piccolo codicexxi–xxiii, 19, cui prepose egualmente come nesso con ciò che precede il v. 1 delxxi.Nè è difficile altresì spiegare come trovassero naturale luogo le ultime disposizioni del piccolo codice sebbene risguardino il culto. Come abbiamo veduto nel capitolo xxiii si contengono anche nei v. 1–9 piuttosto precetti morali che vere disposizioni legislative, dunque era facile per lʼassociazione dʼidee, che regola sempre il modo di comporre dei Semiti, passare al precetto di lasciare ogni sette anni i prodotti delle terre a vantaggio deʼ poveri.Nella mente di un Semita lʼidea del settimo anno risveglia quella del settimo giorno, e quantunque lo scrittore del piccolo codice conoscesse il Decalogo, ripetè il comando di riposare ogni sette giorni. Ma essendosi trovato a ripensare al Decalogo ne ripetevaancora, riferendosi chiaramente a legge anteriore (v. 13), il comando più importante, quale è quello contro il politeismo. Quindi, riprendendo lʼidea per poco interrotta della festa settimanale, passa naturalmente alle altre tre feste annuali. E da queste al modo come offrire il sacrifizio, dal sacrifizio alle primizie; e siccome il sacrificio pasquale era di un agnello, o di un capretto, o tuttʼal più di altro giovane animale (cfr.Deut.xvi, 2), è facile il trapasso al precetto che proibisce di cuocere i piccoli animali col latte della loro madre. Tenendo conto di questo nesso fondato soltanto sullʼassociazione delle idee, si può spiegare come nel Vecchio Testamento non solo possano, ma talvolta debbano appartenere allo stesso autore anche quei passi che sembrano a prima vista sconnessi, e malamente insieme combinarsi.Se a questo modo di figliazione di concetti avessero sempre posto mente i critici della Bibbia, si sarebbero contentati di trovare diversità di autori dove solo è necessario, non avrebbero fatto arbitrarie ricostituzioni fondate le più sopra opinioni personali e soggettive, e non avrebbero offerto facile modo di rispondere alla pregiudicata esegesi teologica.Resta ora a fissare a quale tempo appartengano queste leggi. Forse i vv. 23–26 delxxsono dello stesso autore che il piccolo codice, ma nemmeno questo potrebbe con certezza affermarsi. Sembra però che in ogni caso non ne differiscano per lʼetà, che noi poniamo nel primo costituirsi a politica vita del popolo ebreo. E questo non può credersi che avvenisse molto prima di Samuele, anzi più probabilmente nei primi tempi della sua così detta giudicatura.A questa conclusione cʼinduce la nessuna menzione in queste leggi di un luogo fisso di culto, nè del potere reale, nè della dignità dei sacerdoti, nè dellʼufficio profetico, dimodochè è da tenersi che esse fossero composte prima che queste istituzioni vigessero; e alcune di esse non possono porsi più tardi che il tempo da noi indicato.Ma nemmeno possono credersi anteriori, perchè fino allʼultimo tempo dellʼera dei Giudici non può parlarsi nel popolo ebreo di una vera e propria costituzione di vivere civile,[214]per cui si potesse comporre e promulgare un codice che regolasse la proprietà, e in ispecie la proprietà rurale, e desse altre disposizioni o rituali o civili, che soltanto presso un popolo agricolo possono concepirsi.Si avverta però che accennando allʼetà di Samuele è solo una determinazione approssimativa che vogliamo dare sulla età probabile della composizione di queste leggi, chè volerla fissare con certo e precisissimo criterio non può pretendere una critica cauta, e che non voglia abbandonarsi ai capricci della fantasia.Proponendosi lo scrittore Jehovista di fare opera più specialmente storica,[215]poche dovevano essere le leggi da lui accolte nel suo scritto, o da lui stesso composte, e queste per di più connesse in modo con la narrazione che apparissero discendere dalla natura stessa dei fatti. E però oltre le leggi sovra espostenon pare che nello stato presente del Pentateuco se ne possano a questo scrittore attribuire altre, o come da lui composte, o come da più antiche fonti desunte, se non quella intorno alla costituzione di una primitiva magistratura (Esodo,xviii, 21–26) e lʼaltra sulla commemorazione della escita dallʼEgitto (ivi,xii, 21–28,xiii, 3–16).È naturale che, fatte le leggi, si provvedesse a chi doveva amministrarle, e una forma molto primitiva di magistratura è quella di stabilire dei giudici di maggiore o minore autorità, secondo lʼestensione della loro giurisdizione misurata dal numero di persone ad esse sottoposte. Quindi troviamo nel citato luogo dellʼEsodo essere istituiti come giudici dei Chiliarchi, dei Centurioni, dei Pentacontarchi, e dei Decurioni. Questa istituzione da un antico narratore[216]è stata riportata a Mosè, il quale lʼavrebbe adottata per consiglio di suo suocero Jetro; ma la fondazione di tribunali regolari non è da tenersi anteriore allo stabilimento della legge.Lʼaltra disposizione per la commemorazione della escita dallʼEgitto è distinta in tre disposizioni: 1asacrifizio pasquale, 2aprecetto di mangiare nella pasqua il pane azzimo, 3aconsacrazione dei primogeniti.Chi legga con attenzione il capitoloxiidellʼEsodo facilmente può accorgersi che appartiene a due distinti autori. Secondo uno di essi Jahveh comanderebbe a Mosè e Aron di avvertire i figli dʼIsraele dʼimmolare un agnello o un capretto, di tingerne col sangue le porte delle case, e di mangiare per settegiorni il pane azzimo, astenendosi da ogni cibo fermentato (v. 1–10, 14–20).[217]Il punto più notevole in questo comando è lʼultimo, perchè avrebbe preceduto lʼescita frettolosa dallʼEgitto.Invece nei versi che seguono (21–27), Mosè solo e non Aron comanda agli anziani ciò che risguarda il sacrifizio pasquale, ma nè di pane azzimo, nè della proibizione del lievito si fa veruna menzione. Anzi nel v. 39 si narra che gli Ebrei per la fretta avevano dovuto cuocere la loro pasta prima che fermentasse. Cosa inconciliabile col comando antecedente, perchè, o fretta, o agio che avessero, non avrebbero dovuto in alcun modo lasciarla fermentare. Dimodochè il rito contenuto nei versi 1–10, 14–20, così armonico e compiuto in tutte le sue parti si è formato dopo lo svolgimento storico, quando ormai si poteva considerare come fosse stato comandato anticipatamente di un sol tratto ciò che era stato prodotto da fatti diversi. Imperocchè, mentre ancora erano in Egitto, fu dato il comando del sacrifizio pasquale con la ingiunzione di tingere col sangue gli stipiti, acciocchè Jahveh, facendo morire i primogeniti egiziani, salvasse dallʼeccidio gli Ebrei. Dopo esciti dallʼEgitto, fu dato il comando di mangiare azzime e astenersi dal lievito (xiii, 3–10), occasionato dal fatto di nonaver avuto tempo di lasciar fermentare la pasta. E finalmente fu ordinata la consacrazione dei primogeniti, perchè salvati nella strage di quegli Egiziani.Questʼultima legge presenta uno svolgimento rispetto a quella simile del piccolo codice (xxii, 28–29); perchè in questo si comanda di consacrare il primogenito, prescrivendo solo il tempo, donde la consacrazione doveva incominciare. Nella legge jehovistica invece, che può tenersi come una veranovellarelativamente al detto codice, si prescrive di più che fra gli animali domestici oltre gli ovini ed i bovini anche degli asini dovevano consacrarsi i primogeniti; ma, come non offeribili sullʼaltare, dovevano o riscattarsi con un agnello, o pure accopparsi; e riscattarsi con denaro i primogeniti umani (xiii, 12–13). È poi nota comune di tutti e tre questi precetti quello di dover narrare ai figli che ciò si praticava come memoria della liberazione dallʼEgitto (xii, 26,xiii, 8, 14). Nulla di tutto ciò nellʼaltra legge, ma precetto indipendente dal fatto storico, comando teocratico, e del tutto dʼindole religiosa. Di più nellʼuno ci compariscono come chiamati alla rivelazione Mosè ed Aron,xii, 1, 43; nellʼaltro il solo Mosè è lʼintermediario fra Jahveh e il popolo.Non vi può essere dubbio: la legge quale lʼabbiamo nel frammentoxii, 11–13, e poi nei vv. 21–27, exiii, 3–16, è la più antica e appartenente al Jehovista, o almeno da lui fu inserita nella sua narrazione; lʼaltra è dello scrittore elohista, e vi apparisce un concetto teocratico e sacerdotale.Lo scrittore jehovista raccoglitore, e forse soltanto in minima parte autore di queste leggi non viveva secondo lʼopinione di autorevoli critici molto primadei grandi profeti del 9oe dellʼ8vosecolo,[218]anzi di pochissimo può averli preceduti, forse fioriva durante il regno del 2oGeroboamo, quando lo stato di Samaria raggiunse il massimo del suo splendore. Ma se nellʼopera sua altre leggi non raccolse oltre le mentovate, è da vedersi come avvenne la formazione di tutte le altre parti della legge contenuta nel Pentateuco, e questo è ciò che ora studieremo.

28.E quando un toro cozzi un uomo o una donna, sicchè muoja, sia lapidato il toro, e non se ne mangi la carne, e il padrone del toro sia assolto.29.Ma se fosse un toro cozzatore da qualche tempo, e il padrone ne fosse avvertito, e non lo tenesse in guardia, e facesse morire un uomo o una donna, il toro sia lapidato, e anche il suo padrone sia fatto morire.30.Se gli è imposta una multa, dia il riscatto della sua vita, secondo ciò che gli è imposto.31.O figlio o figlia cozzi, si eseguisca questa legge.32.Quando il toro cozzi un servo o una serva, dia al suo padrone il denaro, trenta sicli,[159]ed il toro sia lapidato.

28.E quando un toro cozzi un uomo o una donna, sicchè muoja, sia lapidato il toro, e non se ne mangi la carne, e il padrone del toro sia assolto.

29.Ma se fosse un toro cozzatore da qualche tempo, e il padrone ne fosse avvertito, e non lo tenesse in guardia, e facesse morire un uomo o una donna, il toro sia lapidato, e anche il suo padrone sia fatto morire.

30.Se gli è imposta una multa, dia il riscatto della sua vita, secondo ciò che gli è imposto.31.O figlio o figlia cozzi, si eseguisca questa legge.32.Quando il toro cozzi un servo o una serva, dia al suo padrone il denaro, trenta sicli,[159]ed il toro sia lapidato.

La lapidazione del toro non deve intendersi come una pena inflitta a un essere irragionevole, che sarebbe contraria a ogni principio di diritto criminale; ma come obbligo di polizia di togliere di mezzo un animale pericoloso per la vita dei cittadini, e come punizione del padrone per non averlo debitamente guardato, giacchè in questo modo gli si faceva soffrire un danno nella proprietà.

Sotto il nome difiglioofigliasʼintendono le persone libere di ambedue i sessi, glʼingenui, che hanno famiglia certa, iliberidei latini, e si stabilisce la differenza fra essi e gli schiavi.[160]Fa dʼuopo però riconoscereche questa legge è per una certa parte incompiuta. Ammesso, come abbiamo accennato, che si parli del toro, perchè il caso più frequente, e che la legge dovesse estendersi anche agli altri animali che in qualunque modo uccidessero, come saviamente hanno inteso i talmudisti,[161]si domanda, se la legge non disponeva nulla nel caso che il toro, o altro animale viziato non cagionasse la morte, ma soltanto lesione di certa gravezza. I talmudisti hanno supplito a questa deficienza della Scrittura, stabilendo che per un animale di cui prima al padrone non fosse stato contestato il vizio, dovesse pagare una multa equivalente a sola metà del danno arrecato, e per un animale conosciuto già come viziato la multa equivalente al danno intero.[162]

In questo complemento alla legge non si può dire che i talmudisti contraddicano allo spirito del testo, se anche non si mostrano fedelissimi alla lettera; ma in quanto alla pena capitale del proprietario dellʼanimale viziato essi introdussero a forza uno dei loro soliti mitigamenti. La morte qui minacciata è per essi lasciata al giudizio di Dio, il quale a loro opinione farebbe morire il colpevole prima del suo tempo; ma la condanna giudiziaria non avrebbe mai potuto essere se non una multa pecuniaria quale è spiegata nel v. 30, e imponibile per autorità del potere giudiziario, che valutava il valore della persona uccisa.[163]E si capisce che anche questa interpretazione talmudista ripete probabilmente la sua origine dallʼuso, che si era da molto tempo introdotto per i mitigati e più inciviliti costumi, di adottare sempre la inulta pecuniaria, senza ricorrere più alla crudeltà della pena capitale.

Incominciano ora fino al v. 14 del capitolo xxii le leggi relative ai danni e alle offese contro la proprietà, dove si entra a trattare di alcuni singolarissimi casi come è proprio delle legislazioni di popoli di rudimentale incivilimento, anzichè stabilire principii generali, che possano regolare più varietà di casi congeneri.

33.E quando alcuno scuopra una fossa, o alcuno scavi una fossa e non la cuopra, e vi cada un toro o un asino;34.il padrone della fossa paghi, restituisca il denaro al proprietario dellʼanimale, e il morto sia di lui.

È certo, come hanno inteso il più degli interpetri,[164]che qui si tratta di fosse aperte o scavate nel terreno pubblico, e che servivano comunemente per attingere acqua o abbeverare greggi e armenti, e per padrone della fossa devesi intendere colui che lʼha aperta o scavata. Nel Talmud viene tenuto responsabile del danno anche colui che nel proprio terreno scava o lascia aperta una fossa, se vi è libera comunicazione col suolo pubblico o colla proprietà dialtri.[165]Viene poi esemplificata la caduta di un toro o di un asino come animali allora più comuni, ma la stessa disposizione valeva anche per gli altri.

Dalla lettera del testo apparirebbe che il cagionatore del danno dovesse pagare per intiero il valore del morto animale, e avesse diritto al corpo morto per quel qualunque valore che potesse ritrarne, come dal cuoio, dalle corna, dalle ossa ecc. I talmudisti però vollero interpetrare che il corpo morto appartenesse al primo proprietario, e il cagionatore del danno fosse obbligato a pagare soltanto la differenza del valore dallʼanimale vivo a morto, ciocchè costituisce un qualche vantaggio a favore del multato.[166]

Come sopra la legge ha preveduto il caso delle lesioni cagionate da un animale in una persona, ora qui, trattandosi della proprietà, dispone ciò che concerne lʼindennità o la multa per danni cagionati da animale ad animale.

35.E quando il toro di alcuno percuota il toro di un altro, sicchè muoia, si venda il toro vivo, e se ne divida il valore, e anche il morto si divida.36.Ma se si conoscesse che è un toro cozzatore per il passato, e il padrone non lo avesse tenuto in guardia, paghi toro per toro, e il morto sia di lui.

Su questa legge non vi è nulla da osservare, perchè si spiega con quanto è stato detto precedentemente intorno al toro, o cozzatore per causalità, o già conosciuto come viziato.

Segue la legge intorno al furto, spezzata malamente nel testo ebraico quale oggi lo abbiamo, tra la fine del capitolo XXI e il principio del XXII, mentreevidentemente deve formare un solo paragrafo, come hanno iLXXe la Vulgata.

37.Quando alcuno rubi un animale bovino o ovino, e lo macelli o lo venda, paghi il quintuplo per i bovini, e il quadruplo per gli ovini.

xxii.1.Se nello scassare sarà trovato il ladro, e sarà percosso, e morto, non è omicidio; ma se è sorto il sole, è omicidio.2.Egli dovrà pagare, e se non ha, sarà venduto per il suo furto. Se si trovi in sua mano il furto, o toro, o asino, o pecora vivi, paghi il doppio.

Il furto degli animali è condannato col pagamento del quintuplo per il grosso bestiame, e solamente del quadruplo per quello minuto, nel caso che lʼoggetto rubato più non esista in natura; mentre il furto di qualunque altra specie (v. 6) era condannato soltanto colla multa del doppio. La ragione di questa maggiore gravità di pena per il furto degli animali non è facile a trovarsi, come pure della differenza fra il grosso e il minuto bestiame. È stato congetturato da alcuno che il furto degli animali, come quello di più comune occasione nella vita agricola, sia stato punito con maggiore severità, per porre a delitto di occasione più facile un ritegno più forte.[167]Per la differenza poi fra il grosso e minuto bestiame è stato detto da alcuno dei talmudisti che è più grave il danno nel furto degli animali bovini, perchè adatti al lavoro delle terre,[168]e perciò condannato con più grave multa. Congetture ingegnose, e che possono fino a un certo punto accettarsi come ragioni assai probabili.

Dopo stabilita la multa, la legge passa a determinare in qual caso il proprietario possa per legittima difesa uccidere il ladro, e per conseguenza non essere tenuto colpevole dʼomicidio, e il testo qui distingue il caso di aver sorpreso il ladro mentre scassa, o di averlo trovato di giorno: due termini che non appariscono a prima vista opposti fra loro, perchè lo scasso può farsi dal ladro anche alla luce del sole. Ma può credersi che la legge abbia, come il solito, esemplificato il caso più comune, nel quale lo scasso si tenta allʼoscuro, per non essere scoperto; e però sembra doversi intendere che il proprietario, il quale sente scassare di notte la propria casa, o altro luogo di suo dominio, può per difendersi giungere fino ad uccidere il ladro. Nè ciò potrà giudicarsi contrario a ragione, perchè ognuno ha diritto di difendere il proprio; e trattandosi di ladri tanto audaci da venire di notte a scassare, o forzare in altro modo una casa, non si sa con chi ha da farsi, e si può sospettare che per compiere il furto tentato, assalgano anche la persona del proprietario, che tenti difendere il suo. Quando poi il furto sia tentato alla luce del sole, allorchè la difesa può essere più facile, e si può guardare in faccia e conoscere il ladro, e anche intimorirlo col solo gridare: accorrʼuomo, non è permesso spingere la legittima difesa della proprietà fino ad uccidere chi lʼassaliva.

Parrebbe che questa fosse lʼintelligenza letterale del testo.[169]I talmudisti però gli hanno dato diversa interpetrazione,e hanno inteso le frasi della scrittura con maggiore libertà. Per essi la distinzione non è fra il giorno e la notte, ma nel giudizio che può farsi delle intenzioni del ladro. Se si sospetta a ragione che questi possa attentare anche alla vita del proprietario o della gente della casa, si può per legittima difesa ucciderlo. Se invece è chiaro come la luce del sole[170]che si tratta non di ladri sanguinarii, ma che attentano soltanto alla proprietà, non possono per legittima difesa uccidersi;[171]perchè vi è sempre troppa sproporzione fra la vita e gli averi.

La legge prevede inoltre il caso che il ladro sia insolvente a pagare la multa, e lo condanna a essere venduto schiavo per soddisfarvi. Già abbiamo veduto che si trattava di una schiavitù, i cui termini obbligatorii non potevano eccedere i sette anni. I talmudisti poi in più modi hanno mitigato questa condanna. Prendendo alla lettera la parola del testo che abbiamo tradottofurto, stabilirono che la vendita del ladro dovesse farsi soltanto per il valore della cosa rubata, e non per la multa del doppio, o del quadruplo o del quintuplo,[172]per la quale però il ladro insolvente restava debitore verso il derubato, ma debitore civile e non obbligato criminalmente.[173]Siccome inoltre il pronome nel testo è maschile (furto di lui), vollero che la condanna della vendita personale fosse da infliggersi soltanto agli uomini e non alle donne.[174]Nella quale interpretazione si vede bene che il movente ditale mitezza a favore del sesso debole era un riguardo al buon costume e un rispetto che si voleva usare alla donna, ancorchè colpevole. Lʼintendere così puerilmente alla lettera il testo, per farne tale irragionevole deduzione, non era altro che un appiglio, per trovare un fondamento scritturale a ciò che in sostanza doveva essere soltanto una modificazione, introdotta poi mediante i mitigati costumi. Se i talmudisti fossero stati consentanei a loro stessi, siccome la maggior parte delle volte il testo, prevedendo i delitti gli esemplifica col sesso maschile, quello femminile avrebbe dovuto tenersi come escluso dal codice penale. Lo che è impossibile a supporsi in qualunque regime politico. Ma fortunatamente i talmudisti stessi si sono valsi del loro sottile e sofistico argomentare per salvarsi da tale perniciosa conseguenza.[175]

Quello però di cui a nostro avviso non può darsi alcuna ragione che appaghi è un altro temperamento che i talmudisti arrecarono in questa legge. In quanto al prezzo che potesse trarsi, vendendo per sette anni schiavo il ladro, è naturale che si verificassero tre casi: o equivaleva al prezzo dellʼoggetto rubato, o lo eccedeva, o era inferiore. Nei due casi che fosse eguale o inferiore, il ladro era venduto, e in questa seconda ipotesi restava debitore, ma a titolo civile e non più criminale, verso il derubato.[176]Nel caso poi che nel prezzo vi fosse un eccedente, ragione avrebbe voluto che si desse al derubato fino alla concorrenza del furto, e il di più si lasciasse al ladro stesso come suo peculio; oppure lʼautorità giudiziaria avrebbe potutostabilire che si vendesse il ladro per un tempo minore dei sette anni, e quanto bastava per equiparare il prezzo della cosa rubata. Invece la sottile dialettica talmudica stabilì che in questo caso il ladro non potesse essere condannato alla schiavitù, ragionando, o meglio sragionando, sul testo biblico in questa maniera: per il furto il ladro può vendersi, ma non per un prezzo che lo ecceda.[177]

Finalmente, prendendo alla lettera anche le altre espressioni del testo, che parlano in questo luogo soltanto degli animali bovini o ovini, fu stabilito nel Talmud che la multa del quintuplo o del quadruplo non potesse infliggersi se non per questi soli animali; ma per tutte le altre specie, ancorchè non si trovassero più vivi in mano del ladro, la multa, al pari che per ogni altro furto, fosse soltanto del doppio.[178]

I danni cagionati indirettamente allʼaltrui proprietà, anche per negligenza, dovevano essere pagati, e troviamo a questo proposito esemplificati i due seguenti casi:

4.Quando alcuno faccia pascolare un campo o una vigna, e lasci andare il suo bestiame a pascolare nel campo altrui, paghi col meglio del suo campo, e col meglio della sua vigna.

5.Quando un fuoco esca fuori e trovi spini, in modo che sia consumato grano in bica, o spighe, o campo, paghi chi avrà acceso quel fuoco.

Nel diritto talmudico il danno recato allʼaltrui campo, lasciandovi per incuria pascolare i propri animali, è esteso anche ai guasti che questi potrebbero arrecare, non solo col pascere, ma anche col calpestarei seminati, o gli oggetti che per caso trovassero.[179]Tale compimento alla legge del testo deve dirsi ragionevole e giusto.

In quanto al dover pagare col meglio del campo, o della vigna, è stato inteso diversamente dagli interpetri, se il cagionatore del danno deve risarcirlo dando del meglio del proprio, o il meglio dei prodotti del danneggiato.[180]E diversa opinione manifestarono anche i dottori del Talmud,[181]nel quale poi si decise che il colpevole deve pagare in denaro o con beni mobili potendo, o altrimenti colla miglior parte degli immobili.[182]La versione samaritana e lʼalessandrina offrono qui una diversa lezione, per la quale si stabilirebbe che lʼindennità semplice si doveva dare, quando fosse danneggiata sola una parte del campo, in modo da potersene valutare il prezzo; ma se tutto un campo fosse danneggiato, dovevasene dare lʼindennità con la parte migliore.[183]

Seguono le leggi sui depositi e sulle prestazioni, quando gli oggetti dati in deposito o in presto vengano o derubati, o in qualche modo danneggiati.

6.Quando alcuno dia al suo compagno denaro od oggetti a guardare, e siano rubati dalla casa di quellʼuomo, se si troverà il ladro, paghi il doppio.7.Ma se non si trova il ladro, si avvicini il padrone della casa[184]presso Dio[185]a giurare[186]chenon ha steso la sua mano sulla roba del suo compagno.—8.Per ogni causa di misfatto, per animali bovini, per asini, per animali ovini, per vesti, per ogni oggetto perduto, di cui uno dica: è questo, dinanzi a Dio venga la causa di ambedue, colui che Dio[187]condannerà paghi il doppio al suo compagno.

9.Quando alcuno dia al suo compagno un asino, o un animale bovino o ovino, o qualunque animale a guardare, e questo muoja, o soffra qualche rottura, o sia rapito, senza alcuno che lo veda, il giuramento di Jahveh sia fra ambedue,10.che non ha steso la mano sulla roba del compagno, e il padrone lʼaccetti, e quegli non paghi.11.Ma se è stato rubato da presso di lui, lo paghi al padrone.12.Se poi lʼanimale sia stato sbranato dalle fiere, portilo come testimone, e quello che fu lacerato non paghi.

13.E quando alcuno domandi in presto al suo compagno un animale, e questo soffra qualche rottura, o muoja, se il suo padrone non è presso di quello, lo paghi.14.Se il suo padrone gli è presso, non lo paghi. Se è dato a nolo, è venuto per il suo nolo.

In questa legge sui depositi e sui prestiti si fanno quattro distinzioni: 1oI depositi di denari o di mobili; 2ola consegna di animali per essere guardati; 3ola prestazione pure di animali; 4ola condotta di questi a nolo. In quanto al denaro o ai mobili, il depositario, in caso che gli siano stati rubati, è creduto sul suo giuramento per non essere tenuto a veruna indennità. E da ciò prende occasione il legislatore per istabilire che in ogni causa, nella quale si contenda per ingiusta appropriazione, quegli che è condannato dai giudici deve pagare il doppio.

Per gli animali dati in custodia si assolve il depositario dalla indennità nel caso di morte, di rotturadi membra, o di rapimento violento, o di sbranamento per opera di fiere. Non si assolve però in caso di rubamento non violento, perchè questo suppone una trascuratezza non giustificabile, trattandosi di animali che richiedono contro il furto maggior cura degli immobili. Quando si tratti di prestazione, quegli che ne ha goduto lʼutile è tenuto a pagare qualunque danno, ogni qualvolta il proprietario non si trovi presente, perchè, se è presente, si suppone che egli stesso ne abbia cura. Se finalmente si tratta di animali presi a nolo, questo si valuta come compenso del danno.

I talmudisti hanno introdotto nella interpretazione di questo luogo altre distinzioni che non appaiono nel testo.

Secondo loro nei vv. 6, 7 si tratterebbe di un deposito gratuito, per cui il depositario sarebbe assolto per ogni danno non doloso.

Nei versi 9–12 si tratterebbe di un deposito ricompensato mediante retribuzione,[188]nel quale il depositario assume una maggior responsabilità, e ogni danno che non fosse recato da una forza maggiore, dovrebbe da esso rifarsi al proprietario. Perciò non solo, come dice il testo, gli animali rubati senza violenza, ma anche quelli perduti,[189]anche un animale sbranato da piccole fiere, come gatti, faine e simili, avrebbe dovuto pagarsi dal depositario al depositante; perchè una maggior cura avrebbe potuto salvarlo. Intendono poi per animale sbranato soltanto quello che rimanesse vittima di animali propriamente feroci, come lupi, leoni, orsi, serpi e simili.[190]

Il v. 8 poi non lo intendono come un principio generale relativo ad ogni impropriazione indebita,[191]ma specifico al caso del deposito, e vogliono dedurne una disposizione veramente singolare. Se Ruben, puta il caso, citasse Simeone perchè gli restituisse un oggetto o una somma depositatagli, Simeone non sarebbe obbligato a giurare, se negasse intieramente di avere ricevuto il deposito, ma solo nel caso che confessasse di aver ricevuto in parte ciò che lʼattore pretende. Lʼobbligo del giuramento nel convenuto sarebbe per i talmudisti imposto dalla legge non quando questi negasse il fatto, o la specie, ma soltanto quando facesse opposizione per la quantità.[192]Come pure lo stesso obbligo del giuramento sʼimporrebbe al convenuto ogni qualvolta un solo testimonio deponesse a favore dellʼattore; perchè due testimoni almeno si richiedono per condannare, ma anche uno solo è tenuto sufficiente per deferire il giuramento al convenuto che neghi.[193]

In quanto finalmente ai danni sofferti dagli animali presi a nolo, quantunque appaia dalla lettera del testo che non se ne debba essere responsabili, pure i talmudisti considerarono chi prende a nolo al pari di chi tiene in custodia per prezzo, e lo tennero responsabile dei danni cagionati per mala guardia, come la perdita o il rubamento, e assolto dal risarcimento per tutti i danni cagionati da una forza superiore.[194]

Dal v. 15 del cap.xxiifino al 19 del xxiii seguono diversi precetti misti di morale e di religione, nei quali sarebbe vano il voler cercare una più regolare distribuzione di concetti secondo un ordine rigorosamente logico. Il primo di questi precetti concerne la seduzione delle giovani vergini che non sono nemmeno promesse.[195]

15.E quando alcuno seduca una vergine che non sia promessa, e giaccia con lei, deve dotarsela per moglie.16.Se il padre di lei ricusi di dargliela, paghi danaro come la dote delle vergini.

Lʼobbligo imposto al seduttore di sposare la giovane sedotta è quanto mai morale. Di più la legge vuole che si costituisca alla moglie una dote. Nel caso poi che il padre della giovane abbia delle ragioni per opporsi al matrimonio, il seduttore deve pagare una dote che la legge qui non determina, ma che secondo la più recente legge deuteronomica (Deut.,xxii, 29) è fissata in cinquanta sicli dʼargento; come ratificarono anche i talmudisti.[196]I quali inoltre stabilirono che anche la ragazza stessa sedotta potesse rifiutareil suo seduttore come marito, e farsi invece pagare lʼindennità.[197]

Le fattucchiere erano condannate a morte, collʼintendimento di allontanare da ogni pratica superstiziosa. Si sa poi di quali deplorabili conseguenze sia stata cagione questa legge biblica, così male intesa, e tanto peggio applicata da tribunali inquisitorii in età dominate dalla superstizione.

17.La fattucchiera non lascierai in vita.

Sʼintende bene poi che la legge concerne tutti e due i sessi, ma ha parlato del sesso femminile, come del caso più comune.[198]

È condannato pure di morte lʼinfame vizio del coito bestiale.

18.Ognuno che si accoppia con animale sarà fatto morire.

E del pari è tenuto come delitto capitale il fare sacrifizi ad altri Dei, eccetto che a Jahveh.

19.Chi sacrifica agli Dei sarà distrutto, tranne a Jahveh, a lui solo.

Succede una legge morale intorno alla protezione dovuta ai forestieri, alle vedove, agli orfani, i quali come esseri più deboli degli altri hanno bisogno dʼuna più speciale raccomandazione alla umana carità. E lʼindole eminentemente morale di questo precetto si fa manifesta, perchè il legislatore non accompagna lʼavvertimento da alcuna sanzione umana, ma lascia la pena della prevaricazione alla Divina Provvidenza.

20.Il forestiero non trattare violentemente, e non opprimerlo, perchè forestieri foste[199]nella terra dʼEgitto.21.Qualunque vedova, nè orfano non affliggete.22.Se tu lʼaffliggerai, quando esclamerà a me, ascolterò il suo grido.23.E la mia ira si accenderà, e vi farò perire di spada, e saranno le vostre donne vedove e i vostri figli orfani.

A questi precetti si unisce molto naturalmente quello della carità verso i poveri, per cui si raccomanda di non prestare ad usura, e di non tenere nemmeno come pegno gli oggetti necessarii alla vita.

24.Se denaro presterai al mio popolo, al povero che è presso di te, non gli sarai duro creditore, non glʼimponete usura.25.Se prenderai in pegno la veste del tuo compagno, prima del calare del sole glie la restituirai.26.Perchè quella è la sola sua coperta, essa è la sua veste per il suo corpo, in che giacerà? e se egli esclamasse a me, lʼascolterei, perchè pietoso io sono.

Per lʼintelligenza di questo precetto è necessario ricordare che gli antichi orientali, e anche oggi i Beduini e gli Arabi, non facendo uso di letti come i nostri, usano coricarsi avvolti in grandi coperte, che si suppone i poveri, non possedendo altro, dessero in pegno ai loro creditori. Si noti in questa come nella precedente legge il tono esortativo conveniente a quei precetti che debbono riguardarsi come morali, e più come doveri di benevolenza che di giustizia.

I talmudisti poi vollero vedere in questo passo della Scrittura non solo un precetto proibitivo dellʼusura, ma una esortazione, anzi un vero precetto positivo, che impone di sovvenire il bisognoso colla prestazione gratuita.[200]

In quanto al pegno, interpretando sottilmente, come è loro costume, le parole del testo, vollero trovarci la permissione di tenere come pegno durante il giorno le coperte e gli strati da coricarsi, di cui non fa bisogno se non la notte, e durante la notte gli oggetti di vestiario, che non abbisognano se non di giorno; con lʼobbligo però nel creditore di rendere alternativamente ora gli uni ora gli altri. Lasciamo ai talmudisti la cura di ricercare quanto in pratica fosse possibile lʼapplicare questa loro interpretazione. Avvertiremo soltanto che essi restrinsero il precetto biblico della restituzione del pegno al solo caso che il creditore lo esigesse giuridicamente alla scadenza del credito, ma non se fosse volontariamente offerto da chi prendeva la prestazione, quando questa veniva contratta.[201]Assoggettarono pure il creditore nel primo caso alla sanzione penale della fustigazione, se non rendesse il pegno.[202]

Si comanda il rispetto a Dio e al rappresentante del potere civile, vietando dʼinsultarli anche con semplici parole.

27.Dio non bestemmiare, e il principe del tuo popolo non maledire.

Seguono le raccomandazioni religiose di offrire a Dio le primizie e i primogeniti, e di astenersi dal cibarsi di carni trovate dilaniate dalle fiere, come costume alieno dalla purità di una gente santa.

28.Le primizie dei tuoi prodotti[203]non ritardare, il primogenito dei tuoi figli darai a me.29.Così farai ai tuoi animali bovinie ovini, sette giorni starà [il primo nato] con sua madre, nel giorno ottavo lo darai a me.30.E gente santa sarete a me, nè carne nella campagna sbranata non mangerete, al cane potrete gettarla.

Non entreremo qui in maggiori particolari su questi precetti, perchè questa raccolta di leggi si restringe su questo punto a un generalissimo avvertimento. Tutto quanto concerne le offerte dei primogeniti e delle primizie dovrà avere il suo svolgimento in altro luogo. Ma qui non possiamo fare a meno di domandare: Come si consacravano i primogeniti umani? Se ne faceva un cruento sacrifizio come degli animali? Si consacravano a Dio come suoi ministri? (Num.,iii45;viii, 16–18). Si riscattavano per mezzo del denaro? Vedremo a suo luogo che le leggi più recenti (Esodo,xiii, 13) escludono del tutto il sacrifizio cruento, e ammettono lʼultimo modo di consacrazione per mezzo del riscatto. Ma il nostro testo, dopo aver detto «darai a me il primogenito dei tuoi figli», soggiunge: «così farai ai tuoi animali bovini e ovini»; e come di questi si può a buon diritto pensare che fossero immolati sullʼaltare, parrebbe, stando alla lettera, che non altrimenti dovesse farsi dei primogeniti umani. Ma per poco che si rifletta, questa interpretazione così letterale non è accettabile.

Che gli Ebrei al pari di altri popoli abbiano nei più antichi tempi praticato i sacrifizi umani, non vogliamonegare, e la leggenda del sacrifizio dʼIsacco, quantunque non portato a compimento, e il voto di Jefte, stanno a dimostrare che dal costume del popolo erano consentiti. Lo stesso comando della legge che vieta di offrire i figli al Dio Moloch (Levit.,xviii, 21,xx, 2,Deut.,xviii, 10) prova che anche gli Ebrei al pari dei Fenici e di altri popoli circonvicini si abbandonavano a una pratica non meno feroce che superstiziosa. Ma lʼesistenza di un costume nel popolo è cosa ben diversa dal precetto legislativo. E dal tutto insieme della legge ebraica non se ne può dedurre che imponesse il sacrifizio dei primogeniti umani, anzi vi è qualche cosa che vieta assolutamente di ammetterlo. Lʼuso di dare al primogenito la doppia parte nella eredità, uso convalidato poi dalla legge, sembra antichissimo; come avrebbe potuto questo coesistere col precetto religioso di sacrificare i primogeniti a Dio? Che nei tempi più antichi talvolta il primogenito sia stato immolato sullʼaltare, o bruciato al Dio Moloch, potrà essere anche accaduto; ma che il testo della legge, di cui ora ci occupiamo, abbia voluto imporre e consacrare questa crudele costumanza, non ci sembra ammissibile.[204]Del resto, la frase del testodarai a me, non è quella più frequentemente usata per esprimere il sacrifizio, e si può intendere come una consacrazione a Dio, o per prestare servigio sacerdotale nelle ceremonie del culto, o per essere sottoposti a un riscatto da darsi ai sacerdoti. Vi è poi da osservare che nemmeno dei primogeniti degli animalisi faceva vero e proprio sacrificio, ma la loro consacrazione consisteva nel non sottoporli ad alcuna specie di lavoro (Deut.,xv, 19), e nel farne un convito sacro, fosse questo celebrato dai proprietarii, come vuole il deuteronomista (ivi, 20), o dovessero i primogeniti donarsi ai sacerdoti, come si dispone in altro luogo del Pentateuco (Num.,xviii, 15–18). Il termine di confronto adunque che si legge nel nostro testo non va inteso in senso ristretto al modo della consacrazione, ma in senso lato al dovere in genere di consacrare i primogeniti, tanto degli animali, quanto degli uomini, applicando poi ad ognuno di essi quel modo diverso di consacrazione che meglio si conveniva.

Nellʼultima parte di questa raccolta di leggi vi è minor ordine nella distribuzione delle materie, che nei due capitoli che siamo venuti sino a qui esponendo. Forse è avvenuta ancora qualche interpolazione come nelxxiii, 9, che ripete soltanto il precetto delxxii, 20, o è stata fatta dallʼultimo compilatore una fusione di elementi tratti da fonti diverse. Noi ci restringeremo per ora a tradurre, soggiungendo quello che di più importante vi hanno innovato i talmudisti.

xxiii. 1.Non proferire notizie false, non porre la tua mano con lʼempio per essere testimone dʼingiustizia.2.Non seguire i più per far male. Non far da testimone in una causa, in modo da seguire i più per torcere la giustizia.3.E nemmeno il povero devi rispettare nella sua causa.

Dal v. 2 i talmudisti hanno voluto dedurre che nei giudizii capitali non sarebbe bastata la maggiorità di un sol voto per condannare, ma se ne richiedevano almeno due.[205]Mitissima disposizione, e anchealtamente commendevole, se vuolsi; ma in verun modo desumibile da questo testo, che è un avvertimento generale per distogliere dal seguire i più, quando si diano al male, giacchè il numero non sarebbe ragione giustificante.

Lʼamore dei nemici è insegnato con i seguenti due pratici esempi:

4.Quando incontri il bove del tuo nemico, o il suo asino smarrito, glie lo restituirai.

5.Quando vedrai lʼasino del tuo avversario oppresso sotto il suo carico e tu ti asterresti dallʼajutarlo,[206]devi anzi insieme con lui ajutarlo.

Sʼimpone di amministrare rettamente la giustizia, accogliendo le ragioni dei deboli come dei potenti, e sopratutto di non pervertirla, lasciandosi corrompere da motivi di personale interesse.

6. 7.Non pervertire il giudizio del povero nella sua causa. Da cose false tienti lontano, nè innocente nè giusto non uccidere, perchè non assolverò lʼempio.8.E dono non prendere, perchè il dono accieca i veggenti, e perverte le parole, dei giusti.9.E non opprimere lo straniero, giacchè voi conoscete lʼanima dello straniero, essendo stati stranieri nella terra dʼEgitto.

Una disposizione caritatevole a favore dei poveri era quella di lasciare ogni sette anni a loro profitto tutto il prodotto dei campi.

10.Sei anni seminerai la tua terra, e raccoglierai il suo prodotto.11.E il settimo lo lascerai e lo abbandonerai, e mangeranno i poveri del tuo popolo, e il loro avanzo lo mangerà lʼanimale della campagna; così farai alle tue vigne e ai tuoi oliveti.

Lʼanfibologia che può nascere nel testo ebraico, nel quale il pronome del v. 11 può riferirsi egualmente al nometerracome a quelloprodotto, in lingua ebraica ambedue femminili, ha fatto sì che questo nostro luogo sia stato inteso, come se ogni sette anni si dovesse non solo rilasciare il prodotto ai poveri, ma anche tralasciare la coltivazione della terra e far riposare i campi. Donde la legge del Levitico (xxv, 2–7) sullʼanno sabbatico, e tutte le prescrizioni rabbiniche che ne derivano, di cui a suo luogo diremo lʼoccorrente. Ma qui non vʼha dubbio che la retta interpretazione è che si tratta soltanto di lasciare i prodotti a vantaggio dei poveri.[207]

Alcuni precetti sul sabato, sulle altre feste annuali, e altre ceremonie del culto o rituali pongono fine a questa raccolta di leggi.

12.Sei giorni farai i tuoi lavori, e nel giorno settimo riposerai, acciocchè riposi il tuo bove, il tuo asino, e respirino il figlio della tua serva[208]e il forestiere.13.E in tutto ciò che vi ho detto ponete cura, e il nome di altri Dei non rammentate, non si senta sulla tua bocca.14. 15.Tre volte festeggerai a me nellʼanno. La festa delle azzime osserverai, sette giorni mangerai azzime, come ti ho comandato, nel tempo del mese della primavera, chè in esso escisti dallʼEgitto, e non sarà veduta la mia presenza a vuoto.[209]16.E lafesta della mèsse, delle primizie delle tue opere che avrai seminato nel campo; e la festa della raccolta al finire dellʼanno, quando raccoglierai i tuoi lavori dal campo.17.Tre volte allʼanno si vedrà ogni tuo maschio dinanzi il Signore Jahveh.18.Non verserai con il lievito il sangue del mio sacrifizio, e non pernotterà il grasso del mio sacrifizio pasquale fino alla mattina. Il principio delle primizie della tua terra porterai nella casa di Jahveh tuo Dio. Non cucinerai il capretto col latte di sua madre.

12.Sei giorni farai i tuoi lavori, e nel giorno settimo riposerai, acciocchè riposi il tuo bove, il tuo asino, e respirino il figlio della tua serva[208]e il forestiere.

13.E in tutto ciò che vi ho detto ponete cura, e il nome di altri Dei non rammentate, non si senta sulla tua bocca.

14. 15.Tre volte festeggerai a me nellʼanno. La festa delle azzime osserverai, sette giorni mangerai azzime, come ti ho comandato, nel tempo del mese della primavera, chè in esso escisti dallʼEgitto, e non sarà veduta la mia presenza a vuoto.[209]16.E lafesta della mèsse, delle primizie delle tue opere che avrai seminato nel campo; e la festa della raccolta al finire dellʼanno, quando raccoglierai i tuoi lavori dal campo.17.Tre volte allʼanno si vedrà ogni tuo maschio dinanzi il Signore Jahveh.18.Non verserai con il lievito il sangue del mio sacrifizio, e non pernotterà il grasso del mio sacrifizio pasquale fino alla mattina. Il principio delle primizie della tua terra porterai nella casa di Jahveh tuo Dio. Non cucinerai il capretto col latte di sua madre.

Al piccolo codice, che siamo venuti sino a qui traducendo ed esponendo, fa seguito la promessa della conquista della Palestina insieme col comando di non fare alcun patto di alleanza con gli antichi abitanti, i quali sarebbero stati da Jahveh a poco a poco distrutti, ma non di un sol tratto, perchè il paese non avesse a rimanerne deserto e inculto (xxiii, 20–33). Questa è unʼappendice che, secondo tutte le probabilità, non formava in origine parte integrale del codice, ma appartiene allo scrittore Jehovista, tanto per i concetti, quanto per la forma. Come pure è da riportarsi allo stesso autore altra disposizione di diritto pubblico internazionale cioè la guerra a morte indetta alla gente amalechita (Esodo,xvii, 14–16), alla quale, come agli altri popoli antichi abitatori della terra da conquistarsi, non doveva darsi quartiere veruno. Queste fiere disposizioni di diritto bellico avevano la loro spiegazione e anche giustificazione nel principio naturale della lotta per lʼesistenza. Vedremo a suo luogo per altri popoli nemici leggi più miti (Deut., XX, 10–15). Ed ecco ora come a nostra opinione si può spiegare la formazione attuale dei capitolixix–xxivdellʼEsodo.

Posto che il Decalogo sia antichissimo, e possa risalire fino ai tempi mosaici, ne sembra ragionevole ammettere che tanto lo scrittore Jehovista quanto lʼElohista, lo abbiano accolto nei loro scritti, facendoloognuno precedere da quel preambolo e seguire da quella conclusione, che più erano consentanei al loro intendimento generale.

Il compilatore, che qui, come da per tutto, ha fuso insieme le diverse narrazioni, non poteva ammettere il Decalogo più di una volta, ma ha insieme combinato i preamboli e le conclusioni dei diversi autori, e ne è nata quindi quella confusissima miscela che già sopra abbiamo notato, rispetto ai capitolixixexxiv. Ma in tutti questi capitoli la fonte principale, a cui spetta la maggior parte, è a parer nostro quella del Jehovista. Questo scrittore aveva innanzi a sè il Decalogo, le due leggixx, 23–26, e il piccolo codicexxi, 1–xxiii, 19, e gli ha accolti nellʼopera sua, non senza permettersi forse alcune interpolazioni, nel corpo dello stesso codice, alle quali appartengono principalmente: 1oLa legge a favore dei forestieri ripetuta due volte (xxii, 20 exxiii, 9) quasi con le stesse parole, dimodochè o nellʼuno o nellʼaltro luogo deve giudicarsi inserzione di altra mano. 2oLe parole del v. 15 «sette giorni mangerai azzime come ti ho comandato», perchè suppongono una legge anteriore, che, come diremo più innanzi, non esisteva ancora al tempo della composizione di questo codice.

Lo scritto Jehovistico poi per ciò che concerne la promulgazione del Decalogo e delle leggi che gli fanno seguito dopo il capitoloxxiiicontinua nelxxiv, incominciando dal v. 3 fino a tutto lʼ8, nel quale si conclude il patto fra Jahveh e il popolo. Le obbiezioni fatte dal Vellhausen[210]contro la possibilità che il Decalogo e le leggi dei capitoliXXI–XXIIIcon la loro

conclusione nel capitoloxxiv, formino un sol tutto, hanno valore soltanto nella ipotesi di questo stesso critico, il quale suppone due libri originarii uno jahvistico (J) e lʼaltro elohistico (E) da cui un più tardo compositore da lui detto Jehovistico (JE) abbia formato la sua compilazione aggiungendovi ancora non poco di suo. Ma lʼesistenza di uno scritto jahvistico, o come altri dicono del primo Jehovista, da cui un secondo dello stesso genere abbia con altri elementi compilato il suo, a noi pare una ipotesi molto lontana dallʼessere dimostrata, non ostante lʼabilità e lʼacume spesovi intorno da valentissimi critici.

Che i primi quattro libri del Pentateuco siano composti da uno scrittore jehovista e da un altro elohista insieme combinati da un più recente compilatore, è un resultato, cui è giunta la critica, che non può mettersi in dubbio.

Che tanto il Jehovista quanto lʼElohista si siano in parte giovati di altri documenti più antichi non può neanche questo mettersi in dubbio.

Ma che questi documenti più antichi formassero uno o più scritti che avessero in loro stessi unità di concetto e di autore è molto lungi ancora dallʼessere dimostrato. Badando bene al modo come questi documenti si trovano e nello scritto jehovista e in quello elohista, è ipotesi più ragionevole credere che fossero piccoli scritti isolati formatisi successivamente in diverse età, e secondo vario concetto. Se concernono la parte narrativa, erano leggende formatesi secondo certe idee prevalenti o nelle scuole sacerdotali o in quelle profetiche; se concernono la parte legislativa, erano o raccolte di leggi o anche leggi isolate, concepite e scritte secondo le successive occorrenze e opportunitàsociali. Così per non escire per ora da quei passi che hanno fin qui formato oggetto del nostro studio, noi diciamo che esisteva il Decalogo fino dai tempi mosaici; che fu promulgata più tardi la legge intorno alla costruzione dellʼaltare, e circa negli stessi tempi, il codice dellʼEsodo,xxi–xxiii, 19; e tutte e tre furono accolte dallo scrittore Jehovista nella sua opera storica, come vi furono accolte ancora altre leggi, e di altre egli stesso fu lʼautore.

Fra quelle del primo genere noi crediamo di dover porre quella che fa seguito al Decalogo sulla proibizione delle immagini e sul modo di costruire lʼaltare, perchè il comando di edificarlo o di terra o di pietre non tagliate e di salirvi non per mezzo di gradini rivela uno stato di civiltà molto incipiente, anteriore alla età cui probabilmente può riportarsi lo scrittore Jehovista. Dimodochè è inutile ancora il supporre come lʼEwald[211]e altri lʼesistenza di un così detto Libro del Patto. Se nellʼEsodoxxiv, 7 si trova questo nome, la spiegazione che naturalmente ci si presenta è che lo scrittore Jehovista ha dato questo nome al Decalogo e alle leggi che gli fanno seguito, perchè sopra di loro si fondava il patto fra Jahveh e il popolo.

A dimostrare poi quanto sopra ragioni molto arbitrarie si fondano certe critiche dottrine, che vogliono fino alle più minute parti stabilire quali e quanti siano gli originarii scritti, di cui consta il Pentateuco, basti citare una opinione del Wellhausen. Egli dice che nelle leggi dellʼEsodoxxi–xxiiiun filo conduttore per conoscere le interpolazioni del Jehovista (JE)è il passaggio nel numero del verbo dal singolare al plurale.[212]Nella massima parte è usato il primo, nel v. 20 del cap.xxiisi passa rapidamente al secondo, e così nel v. 23 e nel 30, e nei v. 9 e 13 delxxiii. Ma per quanto non si vogliano disconoscere i grandi pregi del Wellhausen come critico ed esegeta, non si può fare a meno di notare che fondarsi sul passaggio dal singolare al plurale per scuoprirci unʼaltra mano, e dire che questo è il filo conduttore, può farlo soltanto chi, non ostante la profonda cognizione della grammatica, non avverte che tale passaggio e in ispecie nei luoghi addotti, costituisce uno degli idiotismi più eleganti di cui lo stile ebraico possa adornarsi, e non per artifizio rettorico, ma per naturale qualità della elocuzione. Noi siamo i primi ad ammirare lʼacutezza, la dottrina e la pazienza delle ricerche critiche del Wellhausen; ma prima di stabilire come cosa certa che a tal punto comincia, e a tal punto è interrotto, e a tal altro riprende questo o quel documento originario del Pentateuco, bisognerebbe tener conto delle proprietà idiomatiche della letteratura ebraica. Per ciò è bene lasciare nel campo della pura probabilità tutto ciò che non può essere se non probabile.

Con maggiore arbitrio poi e senza fondarsi sopra più solide ragioni il Bruston[213]divide le leggi di cui abbiamo parlato nel seguente modo. Un dodecalogo composto dei v. 23–26 del capitoloxx, e dei v. 10–12, 14–19 delxxiii, poi il decalogoxx, 1–17 coi suoi ulteriorisvolgimenti, da ultimo il secondo Decalogo (xxxiv, 17–26).

In quanto a questʼultima parte rimandiamo a ciò che sopra ne abbiamo detto (pag. 82–86). Per ciò poi che concerne lʼipotesi di un dodecalogo così arbitrariamente composto, se noi conveniamo col Bruston sullʼimpossibilità di attribuire a un solo autore le contraddittorie narrazioni, che precedono e seguono il Decalogo e le altre leggi (xx, 23–xxiv), non vediamo che ne consegua la necessità di ricomporre a capriccio la compilazione delle leggi stesse, che possono considerarsi indipendentemente dalla parte narrativa. È vero che un pensatore moderno e ariaco, può trovar difficoltà, e anche giudicare impossibile che alla fine del cap. xxiii dellʼEsodo si venga dopo leggi civili e morali a parlare di precetti concernenti il culto, dei quali già si era preso a trattare negli ultimi versi del capitoloxx. È vero ancora che per rimettere lʼunità di concetto, dove a prima vista non appare, sarebbe comodo riunire ciò che è simile, e dividere ciò che è differente. Ma in queste ricostituzioni si può ammirare lʼingegno, non la verità del risultato. Se un compilatore avesse trovato il dodecalogo composto come suppone il Bruston, per quale ragione lo avrebbe dovuto dividere in due per inserire in mezzo la raccolta delle leggixxi, 1–xxiii9? In che cosa sarebbe stato guastato il suo disegno generale, ponendo in principio tutto il preteso dodecalogo unito, anzichè quei due soli precetti che ora vi si trovano, per relegare alla fine gli altri dieci? Il precetto di non cuocere i piccoli animali col latte della madre poteva forse alla mente del compilatore sembrare un più idoneo trapasso alla promessa della conquista della terra palestinese, che non lʼesortazionea non trattar male i forestieri? Questo è quello che il Bruston si è dimenticato di dirci per giustificare la sua ipotesi. È molto facile mettere insieme quei versi sparsi nel Pentateuco che mostrano affinità di concetto, per poi concludere che formavano in origine un tutto omogeneo. Ma la critica cauta insegna che prima di far questo è necessario tentare se anche nella disposizione in cui ora si trovano si può darne spiegazione secondo il modo di concepire e comporre dei semiti, che è troppo diverso da quello degli scrittori ariaci. E solo quando ciò non sia possibile, è permesso tentare fra le ricostituzioni possibili quelle più razionali.

È impossibile per esempio che appartengano allo stesso autore dei tre capitoli precedenti i due primi versi delxxiv, perchè mentre in quelli Jahveh ci è rappresentato come parlante a Mosè dalla tenebra che lo avvolgeva sul Monte Sinai (xx–21), in questi si farebbe dire a Jahveh che Mosè salisse sul monte con Aron, Nadab e Abihu e settanta anziani per prostrarsi da lontano, e che egli solo quindi si avvicinasse. Ma ciò è inconcepibile, quando nei capitoli precedenti Mosè è rappresentato già vicino a Dio per udirne la rivelazione delle leggi. Invece col v. 3xxivcontinua naturalmente lʼesposizione del capitoloxxiii, dicendosi in quello che Mosè venne presso il popolo a manifestargli le leggi rivelategli da Jahveh. È impossibile altresì che i vv. 9–11xxivsiano dello stesso scritto che i vv. 3–8, e facciano loro seguito, perchè concluso il patto fra Jahveh e il popolo, a che salirebbero di nuovo sul monte Mosè, Aron, Nadab e Abihù e i settanta anziani? Ma invece questi versi fanno naturale continuazione ai due primi dello stessocapitolo, e sono tutti insieme altra narrazione di diverso autore intorno alla promulgazione del Decalogo e della sua accettazione per parte del popolo.

È impossibile, per ultimo, che appartengano tutti ad uno stesso autore i versi 12–18 dello stesso capitoloxxiv, perchè in essi si fa salire tre volte Mosè sul monte, senza dire mai che ne sia disceso; e perchè non si sa intendere a quale scopo salire tre volte, quando col salire altro non si voleva, se non ricevere le tavole della legge e altri insegnamenti.

Non è impossibile però spiegare come le leggi siano state accolte nella sua narrazione dallo scrittore Jehovista. Il quale pose per prima la promulgazione del Decalogo come base di tutta la legge. A questo fece seguito lʼaltra disposizione contro lʼidolatria e sul culto, (xx, 23–26), frapponendovi di suo come nesso il v. 22. Poi vʼinserì il piccolo codicexxi–xxiii, 19, cui prepose egualmente come nesso con ciò che precede il v. 1 delxxi.

Nè è difficile altresì spiegare come trovassero naturale luogo le ultime disposizioni del piccolo codice sebbene risguardino il culto. Come abbiamo veduto nel capitolo xxiii si contengono anche nei v. 1–9 piuttosto precetti morali che vere disposizioni legislative, dunque era facile per lʼassociazione dʼidee, che regola sempre il modo di comporre dei Semiti, passare al precetto di lasciare ogni sette anni i prodotti delle terre a vantaggio deʼ poveri.

Nella mente di un Semita lʼidea del settimo anno risveglia quella del settimo giorno, e quantunque lo scrittore del piccolo codice conoscesse il Decalogo, ripetè il comando di riposare ogni sette giorni. Ma essendosi trovato a ripensare al Decalogo ne ripetevaancora, riferendosi chiaramente a legge anteriore (v. 13), il comando più importante, quale è quello contro il politeismo. Quindi, riprendendo lʼidea per poco interrotta della festa settimanale, passa naturalmente alle altre tre feste annuali. E da queste al modo come offrire il sacrifizio, dal sacrifizio alle primizie; e siccome il sacrificio pasquale era di un agnello, o di un capretto, o tuttʼal più di altro giovane animale (cfr.Deut.xvi, 2), è facile il trapasso al precetto che proibisce di cuocere i piccoli animali col latte della loro madre. Tenendo conto di questo nesso fondato soltanto sullʼassociazione delle idee, si può spiegare come nel Vecchio Testamento non solo possano, ma talvolta debbano appartenere allo stesso autore anche quei passi che sembrano a prima vista sconnessi, e malamente insieme combinarsi.

Se a questo modo di figliazione di concetti avessero sempre posto mente i critici della Bibbia, si sarebbero contentati di trovare diversità di autori dove solo è necessario, non avrebbero fatto arbitrarie ricostituzioni fondate le più sopra opinioni personali e soggettive, e non avrebbero offerto facile modo di rispondere alla pregiudicata esegesi teologica.

Resta ora a fissare a quale tempo appartengano queste leggi. Forse i vv. 23–26 delxxsono dello stesso autore che il piccolo codice, ma nemmeno questo potrebbe con certezza affermarsi. Sembra però che in ogni caso non ne differiscano per lʼetà, che noi poniamo nel primo costituirsi a politica vita del popolo ebreo. E questo non può credersi che avvenisse molto prima di Samuele, anzi più probabilmente nei primi tempi della sua così detta giudicatura.

A questa conclusione cʼinduce la nessuna menzione in queste leggi di un luogo fisso di culto, nè del potere reale, nè della dignità dei sacerdoti, nè dellʼufficio profetico, dimodochè è da tenersi che esse fossero composte prima che queste istituzioni vigessero; e alcune di esse non possono porsi più tardi che il tempo da noi indicato.

Ma nemmeno possono credersi anteriori, perchè fino allʼultimo tempo dellʼera dei Giudici non può parlarsi nel popolo ebreo di una vera e propria costituzione di vivere civile,[214]per cui si potesse comporre e promulgare un codice che regolasse la proprietà, e in ispecie la proprietà rurale, e desse altre disposizioni o rituali o civili, che soltanto presso un popolo agricolo possono concepirsi.

Si avverta però che accennando allʼetà di Samuele è solo una determinazione approssimativa che vogliamo dare sulla età probabile della composizione di queste leggi, chè volerla fissare con certo e precisissimo criterio non può pretendere una critica cauta, e che non voglia abbandonarsi ai capricci della fantasia.

Proponendosi lo scrittore Jehovista di fare opera più specialmente storica,[215]poche dovevano essere le leggi da lui accolte nel suo scritto, o da lui stesso composte, e queste per di più connesse in modo con la narrazione che apparissero discendere dalla natura stessa dei fatti. E però oltre le leggi sovra espostenon pare che nello stato presente del Pentateuco se ne possano a questo scrittore attribuire altre, o come da lui composte, o come da più antiche fonti desunte, se non quella intorno alla costituzione di una primitiva magistratura (Esodo,xviii, 21–26) e lʼaltra sulla commemorazione della escita dallʼEgitto (ivi,xii, 21–28,xiii, 3–16).

È naturale che, fatte le leggi, si provvedesse a chi doveva amministrarle, e una forma molto primitiva di magistratura è quella di stabilire dei giudici di maggiore o minore autorità, secondo lʼestensione della loro giurisdizione misurata dal numero di persone ad esse sottoposte. Quindi troviamo nel citato luogo dellʼEsodo essere istituiti come giudici dei Chiliarchi, dei Centurioni, dei Pentacontarchi, e dei Decurioni. Questa istituzione da un antico narratore[216]è stata riportata a Mosè, il quale lʼavrebbe adottata per consiglio di suo suocero Jetro; ma la fondazione di tribunali regolari non è da tenersi anteriore allo stabilimento della legge.

Lʼaltra disposizione per la commemorazione della escita dallʼEgitto è distinta in tre disposizioni: 1asacrifizio pasquale, 2aprecetto di mangiare nella pasqua il pane azzimo, 3aconsacrazione dei primogeniti.

Chi legga con attenzione il capitoloxiidellʼEsodo facilmente può accorgersi che appartiene a due distinti autori. Secondo uno di essi Jahveh comanderebbe a Mosè e Aron di avvertire i figli dʼIsraele dʼimmolare un agnello o un capretto, di tingerne col sangue le porte delle case, e di mangiare per settegiorni il pane azzimo, astenendosi da ogni cibo fermentato (v. 1–10, 14–20).[217]Il punto più notevole in questo comando è lʼultimo, perchè avrebbe preceduto lʼescita frettolosa dallʼEgitto.

Invece nei versi che seguono (21–27), Mosè solo e non Aron comanda agli anziani ciò che risguarda il sacrifizio pasquale, ma nè di pane azzimo, nè della proibizione del lievito si fa veruna menzione. Anzi nel v. 39 si narra che gli Ebrei per la fretta avevano dovuto cuocere la loro pasta prima che fermentasse. Cosa inconciliabile col comando antecedente, perchè, o fretta, o agio che avessero, non avrebbero dovuto in alcun modo lasciarla fermentare. Dimodochè il rito contenuto nei versi 1–10, 14–20, così armonico e compiuto in tutte le sue parti si è formato dopo lo svolgimento storico, quando ormai si poteva considerare come fosse stato comandato anticipatamente di un sol tratto ciò che era stato prodotto da fatti diversi. Imperocchè, mentre ancora erano in Egitto, fu dato il comando del sacrifizio pasquale con la ingiunzione di tingere col sangue gli stipiti, acciocchè Jahveh, facendo morire i primogeniti egiziani, salvasse dallʼeccidio gli Ebrei. Dopo esciti dallʼEgitto, fu dato il comando di mangiare azzime e astenersi dal lievito (xiii, 3–10), occasionato dal fatto di nonaver avuto tempo di lasciar fermentare la pasta. E finalmente fu ordinata la consacrazione dei primogeniti, perchè salvati nella strage di quegli Egiziani.

Questʼultima legge presenta uno svolgimento rispetto a quella simile del piccolo codice (xxii, 28–29); perchè in questo si comanda di consacrare il primogenito, prescrivendo solo il tempo, donde la consacrazione doveva incominciare. Nella legge jehovistica invece, che può tenersi come una veranovellarelativamente al detto codice, si prescrive di più che fra gli animali domestici oltre gli ovini ed i bovini anche degli asini dovevano consacrarsi i primogeniti; ma, come non offeribili sullʼaltare, dovevano o riscattarsi con un agnello, o pure accopparsi; e riscattarsi con denaro i primogeniti umani (xiii, 12–13). È poi nota comune di tutti e tre questi precetti quello di dover narrare ai figli che ciò si praticava come memoria della liberazione dallʼEgitto (xii, 26,xiii, 8, 14). Nulla di tutto ciò nellʼaltra legge, ma precetto indipendente dal fatto storico, comando teocratico, e del tutto dʼindole religiosa. Di più nellʼuno ci compariscono come chiamati alla rivelazione Mosè ed Aron,xii, 1, 43; nellʼaltro il solo Mosè è lʼintermediario fra Jahveh e il popolo.

Non vi può essere dubbio: la legge quale lʼabbiamo nel frammentoxii, 11–13, e poi nei vv. 21–27, exiii, 3–16, è la più antica e appartenente al Jehovista, o almeno da lui fu inserita nella sua narrazione; lʼaltra è dello scrittore elohista, e vi apparisce un concetto teocratico e sacerdotale.

Lo scrittore jehovista raccoglitore, e forse soltanto in minima parte autore di queste leggi non viveva secondo lʼopinione di autorevoli critici molto primadei grandi profeti del 9oe dellʼ8vosecolo,[218]anzi di pochissimo può averli preceduti, forse fioriva durante il regno del 2oGeroboamo, quando lo stato di Samaria raggiunse il massimo del suo splendore. Ma se nellʼopera sua altre leggi non raccolse oltre le mentovate, è da vedersi come avvenne la formazione di tutte le altre parti della legge contenuta nel Pentateuco, e questo è ciò che ora studieremo.


Back to IndexNext