GRIDE FATTE PUBBLICARE DA LODOVICO ARIOSTOIN GARFAGNANA[320]

GRIDE FATTE PUBBLICARE DA LODOVICO ARIOSTOIN GARFAGNANA[320]

Contro i ricettatori de' banditi

Per parte e comandamento del Magn. e Generoso conte Lud. Ariosto ducal generale Commissario in Garfagnana, per questa publica presente grida si notifica a ciascuno uomo particolare di che grado o condizione si voglia essere o sia, che non ardisca per modo alcuno di ricettare nè di dì nè di notte, nè dar mangiare nè bere, nè aiuto nè favore in modo alcuno che si possa dire nè imaginare ad alcun bandito dello Stato dell'Ill. Sig. Duca nostro, nè con detti banditi andare in compagnia, nè menarli seco, nè parlar nè stare, nè scrivere nè tôr lettere, nè praticare in alcun modo con essi, sotto pena di ducati cinquanta per ogni volta, eper ciascun bandito, da essere applicata per li due terzi alla Camera Ducale, e l'altro terzo all'accusatore, al quale con un testimonio degno di fede e con il suo giuramento s'abbia da dar fede: e chi non averà modo di pagare la detta pena, gli sia commutata in quattro tratti di corda, e sia obbligato ognuno particolarmente subito che vederà alcun bandito di andare con prestezza alla chiesa più prossima, e di sonar la campana a martello, e sia obbligato ogni Comune, ed ognuno particolarmente di detto Comune che sia atto a portar armi e verisimilmente possa udire detta campana, di pigliar subito le sue armi, e seguitar detti banditi, e pigliarli o ammazzarli, e pigliandoli condurli in le forze dell'officio ordinario, ovvero del Commissario: e chi mancherà di eseguire questo cascherà in la pena di ducati venticinque, da essere applicati alla Ducal Camera per li due terzi, e l'altro terzo all'accusatore, da essere pagati senza dilazione e termine alcuno; e se alcuna persona non averà modo di pagare, se gli commuterà questa pena in tre tratti di corda, da esserli data subito, senz'altra remissione.

Die 27 feb. 1522.[321]

Contro il metter mano all'armi in rissa o tumulto

Per parte del Mag. Sig. Commiss. Conte Lud. Ariosto ducal Commiss. di Garfagnana, si fa comandamento che qualunque volta accaderà che in su la calcinaia, o in altri lochi della terra di Castelnovosi faccia questione, rissa o tumulto, che nessuno sia ardito di metter mani a l'arme, se non li balestrieri dello Ill. Sig. nostro, e qualunque serà trovato con arme inastate o spade o pugnali nudi, caderà subito in pena di 25 ducati, da essere applicati li due terzi alla Camera Ducale, e un terzo all'accusatore; e chi non averà modo di pagare, averà tre tratti di corda.[322]

Die 14 octobris 1522.

Contro l'andare in armata sul Fiorentino[323]

Desiderando il nostro Ill. Sig. Don Alfonso Duca di Ferrara, Modena e Reggio, Marchese d'Este e Conte di Rovigo ecc. di vicinar bene con li eccell. Sig.riFiorentini, per questa presente publica grida notifica e proibisce a ciascun suddito di qualunque condizione si voglia essere o sia, che non ardisca nè presuma andare ne le terre o lochi delli prefati eccell. Sig.riFiorentini in armata ovver guarnigione, sotto alcun pretesto o scusa di fazione o parentado o altra causa, nè ardisca dare alcuna molestia alli sudditi d'essi Sig.ri, altrimenti incorrerànell'indignazione e disgrazia di S. E. e in confiscazione di tutti li suoi beni ecc.

Die ultimo aprilis 1523.

Sul doversi vendere il pane nelle botteghe, nè portarlo dietro a' viandanti

Da parte ecc. Si fa intendere ad ogni persona che voglia far pan da vendere, che non abbia a tener fora nè a venderlo in altro loco che veramente drento dalle porte della terra ovvero su la calcinaria[324]a loco deputato, e nessuno ardisca di partirsi dalla sua bottega o dal suo banchetto con pane per andar drieto a' viandanti per vendere, sotto pena di perder tutto il pane che si troverà aver fora di loco concesso, ed essere condennato 10 scudi per volta, da essere applicata la metà, della pena all'inventore, e l'altra metà da esser data per limosina ecc.

Die 20 iunij 1523.

Sopra l'ammazzare i banditi[325]

Perchè nessuno possa pretendere d'ignoranza, per questa presente grida si replica da parte del Mag. Sig. Commissario generale di Garfagnana, che ogni bandito o condennato che ammazzi un altro che sia bandito per omicidio guadagnerà la grazia libera, avendo la pace da' suoi nemici; e intanto che la pace si praticherà averà un salvo condotto di poter star nella provincia: e se ammazzerà un bandito, e non fusse esso bandito nè condennato, guadagnerà la grazia per un ch'esso voglia, purchè non sia bandito per ribello o per assassino.

Die 3 martii 1524.

Contro Gio. Madalena e Nicolò da Pontecchio banditi[326]

Per parte ecc. Si fa comandamento ad ogni persona di che condiziono voglia essere e sia di questa ducal provincia di Garfagnana, che non ardisca sotto pena di 50 ducati di dar alloggiamento o recapito o mangiare o bere a Gio. Madalena da S. Donnino nè a Nicolò di Gaspar da Pontecchio.

E si notifica a ogni persona che andrà in sua compagnia con arme, e lor presterà favore contro chi li volesse offendere, cascherà subito in bando della testa e confiscazione de' suoi beni, e poterà essere morto senza punizione alcuna.

E da l'altra parte chi ammazzerà li due predetti, cioè Gio. Madalena e Nicolò da Pontecchio, ovvero li darà presi in mano de l'officio, se serà bandito guadagnerà la grazia per ogni delitto che avesse fatto, e quando non fosse bandito poterà cavar un altro di bando e chi più li piacerà, purchè per altro non sia bandito per ribello o per assassino.

Die decimo martii 1524.

Sopra l'ammazzare i banditi

Volendo l'Ill. ed Ecc. Sig. nostro Don Alfonso Duca di Ferrara, di Modena[327]e di Reggio, Marchese d'Este e Conte di Rovigo ecc. provveder che li delitti ed eccessi gravissimi che ogni dì accadeno in questa sua fedel provincia di Garfagnana per causa delli banditi che contro la volontà di S. Ecc. ci stanno e abitano con grandissimo dannode' suoi fedeli sudditi, per questa presente grida conferma tutto quello che per altre gride da parte di S. Ecc. e del suo Mag. Commissario altre volte è stato notificato circa tal materia, e appresso per questa fa intendere ch'ogni bandito che ammazzasse un altro bandito di questa provincia per omicidio, averà la grazia di sè, e gli serà perdonato ogni pena in la quale fusse incorso.

Die 14 maij 1524.[328]

Sul denunciare il grano che si ha in casa

Per parte del Mag. Sig. Commiss, si comanda, sotto pena della disgrazia di S. Ecc. e di 50 ducati per ciascheduno disobbediente, che tutti quelli che hanno grano in casa, in poca o assai quantità, che fra il termine di unasettimanalo debbano denunziare a S. S., altrimenti ecc.

Die prima jan. 1525.


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