TENORE DE' PRECETTI.PRECETTO POLITICO-MORALE DI PRIM'ORDINE.D'Ordine ecc.Si fa Precetto, ed espressamente si comanda a Voi N......, inquisito per affari Politici, di applicarvi a stabile mestiere[13]; di non allontanarvi dalla Città e Provincia di.......[14]senza speciale permesso in iscritto di questa Legazione, o Delegazione; di non associarvi a persone sospette, inquisite, precettate, o che abbiano conosciuti pregiudizi politici, e criminali; di non accedere ad unioni o luoghi sospetti; di dichiarare la Casa di vostra stabile abitazione, e di ritirarvi nella medesima all'un'ora di notte, e non sortirne prima della levata del Sole[15]; di presentarvi ogni quindici giorni all'Incaricato di Polizia, e dove questo mancasse al Governatore locale, per dar conto di Voi, e del vostro sistema di vita; di non offendere, insultare, e minacciare chicchessia, con gesti, detti, e molto meno con fatti; di rilasciare ogni mese alla Polizia l'attestato di un Confessore approvato di esservi presentato al Tribunaledi Penitenza, di avere adempito al Precetto Pasquale, e di aver anno per anno fatti gli Esercizi spirituali per tre interi giorni almeno in un ritiro ad arbitrio di Monsignor Vescovo Diocesano, sotto la comminatoria d'anni tre di Opera pubblica[16]da incorrersi irremissibilmente, anche in caso di prima contravenzione, a qualunque ed anche ad una sola delle parti e condizioni del presente Precetto[17].
TENORE DE' PRECETTI.
PRECETTO POLITICO-MORALE DI PRIM'ORDINE.
D'Ordine ecc.
Si fa Precetto, ed espressamente si comanda a Voi N......, inquisito per affari Politici, di applicarvi a stabile mestiere[13]; di non allontanarvi dalla Città e Provincia di.......[14]senza speciale permesso in iscritto di questa Legazione, o Delegazione; di non associarvi a persone sospette, inquisite, precettate, o che abbiano conosciuti pregiudizi politici, e criminali; di non accedere ad unioni o luoghi sospetti; di dichiarare la Casa di vostra stabile abitazione, e di ritirarvi nella medesima all'un'ora di notte, e non sortirne prima della levata del Sole[15]; di presentarvi ogni quindici giorni all'Incaricato di Polizia, e dove questo mancasse al Governatore locale, per dar conto di Voi, e del vostro sistema di vita; di non offendere, insultare, e minacciare chicchessia, con gesti, detti, e molto meno con fatti; di rilasciare ogni mese alla Polizia l'attestato di un Confessore approvato di esservi presentato al Tribunaledi Penitenza, di avere adempito al Precetto Pasquale, e di aver anno per anno fatti gli Esercizi spirituali per tre interi giorni almeno in un ritiro ad arbitrio di Monsignor Vescovo Diocesano, sotto la comminatoria d'anni tre di Opera pubblica[16]da incorrersi irremissibilmente, anche in caso di prima contravenzione, a qualunque ed anche ad una sola delle parti e condizioni del presente Precetto[17].
PRECETTO POLITICO-MORALE DI SECOND'ORDINE.D'Ordine ecc.Si fa Precetto[18], ed espressamente si comanda a voi N...... di non allontanarvi dalla Provincia....... senza speciale permesso in iscritto di questa Legazione, o Delegazione; di non associarvi a persone sospette, inquisite, o precettate, o che abbiano conosciuti pregiudizi politici, o criminali; di non accedere ad unioni, o luoghi sospetti, di non offendere, insultare, o minacciare chicchessia, né con gesti, né con detti, e molto meno con fatti; di rilasciare ogni mese alla Polizia l'attestato di un Confessore approvato, d'esservi presentato al Tribunale di Penitenza, di avere adempito al Precetto Pasquale, e di aver fatti gli Esercizi Spirituali per tre interi giorni almeno nella prossima Settimana Santa in un ritiro ad arbitrio di Monsignor Vescovo Diocesano, sotto la comminatoria di sei mesi di reclusione, da incorrersi irremissibilmente, anche in caso diprima contravvenzione, a qualunque ed anche ad una sola delle parti o condizioni del presente Precetto.
PRECETTO POLITICO-MORALE DI SECOND'ORDINE.
D'Ordine ecc.
Si fa Precetto[18], ed espressamente si comanda a voi N...... di non allontanarvi dalla Provincia....... senza speciale permesso in iscritto di questa Legazione, o Delegazione; di non associarvi a persone sospette, inquisite, o precettate, o che abbiano conosciuti pregiudizi politici, o criminali; di non accedere ad unioni, o luoghi sospetti, di non offendere, insultare, o minacciare chicchessia, né con gesti, né con detti, e molto meno con fatti; di rilasciare ogni mese alla Polizia l'attestato di un Confessore approvato, d'esservi presentato al Tribunale di Penitenza, di avere adempito al Precetto Pasquale, e di aver fatti gli Esercizi Spirituali per tre interi giorni almeno nella prossima Settimana Santa in un ritiro ad arbitrio di Monsignor Vescovo Diocesano, sotto la comminatoria di sei mesi di reclusione, da incorrersi irremissibilmente, anche in caso diprima contravvenzione, a qualunque ed anche ad una sola delle parti o condizioni del presente Precetto.
EDITTO.Agostinodi Sant'Agata alla Suburra, della Santa Romana Chiesa Diacono CardinalRivarola,della Città e Provincia di Ravenna Legatoa Latere.Dopo di avere disimpegnato con quello zelo, e quella maturità di consiglio, che ogni piú sacro dovere esigeva da noi, la grave commissione della quale fummo dalla speciale Benignità della Santità di Nostro Signore,Papa Leone XII, felicemente regnante onorati; dopo di aver rassegnato al Suo Trono i risultati del nostro giudizio sui Processi da molto tempo istituiti, contro molti prevenuti di delitti politici portati a compimento, a nulla di piú lusinghiero potevamo aspirare se non che il nostro lavoro potesse incontrare il Sovrano gradimento, ed approvazione; ma di molte maggiori grazie ha voluto colmarci la generosa grandezza di Nostro Signore, essendosi degnato d'autorizzarci coll'oracolo della Sua viva Voce, a temperare il giusto rigore di una Sentenza con qualche luminoso tratto di Clemenza, che può solo dalla Sovrana Podestà derivare; che però fatti noi Ministri delle dolci disposizioni del Paterno Cuore di Sua Santità accordiamo, alle pene decretate nella nostra Sentenza, sotto questo stesso giorno pubblicata, le seguenti grazie, e modificazioni:I.È fatta grazia della vita ai Rei condannati a morte, e permutata la loro condanna in venticinque 25. anni di reclusione in un Forte dello Stato.Non restano compresi in questa permutazione e diminuzione di penaFrancesco Garaffoniriconosciuto, e giudicato assassino del Cavaliere Don Angelo Bandi, ePietro Barbieriassassino di Francesco Gamberini.II.A quelli che sono condannati alla Detenzione sia in vita, sia per qualche numero d'anni, non assegnamo una diminuzione determinata di tempo, restando raccomandati alla luminosa Clemenza di Nostro Signore per la loro piú o meno sollecita liberazione, che dovranno invocare con Supplica dalla stessa Santità Sua, e meritarla con una condottasavia, e morale, che dia fondata lusinga di loro ravvedimento.III.Quelli, che sono rubricati in Sentenza sotto le clausole — abilitati a rientrare nello Stato con obbligo di costituirsi entro le 24 ore dal momento del loro arrivo, per essere assoggettati a' regolari costituti, e giudicati a seconda delle risultanze — quelli, che sono assoggettati al Precetto politico-morale di primo, o second'ordine — restano senza alcuna variazione soggetti al disposto nella Sentenza.IV.A quelli, che hanno contro di loro il —Procuretur captura— sono accordati due mesi di tempo per presentarsi alla Commissione speciale residente in Ravenna per dar conto di loro, e per dileguare in qualche modo le risultanze che li gravano; in seguito di che se risulteranno pienamente innocenti saranno rimandati con un'onorevole dichiarazione; se daranno delle spiegazioni scusanti, ma non bastevoli ad escludere la reità, resteranno assoggettati al Precetto politico di primo, o second'ordine in proporzione delle maggiori o minori risultanze medesime; finalmente se persisteranno in una negativa complessiva, o generale, come ordinariamente hanno in costume, saranno diffidati per otto giorni, e quindi si procederà contro di loro a forma della Sentenza.V.Restano eccettuati da questa benigna disposizione ilConte Giuseppe Rondeninidetto ilGobbo,Francesco Zambelli, eLuigi Ghinnassi di Faenza, che volontariamente emigrarono dallo Stato; eRaffaelle Frampolesi, ePietro Barberinidi Forlí, fuggitivi; militando contro il primo indizi ben gravi per considerarlo per uno de' principali cospiratori, e per essere gli altri complicati anche in delitti comuni, e però o si costituiscan'essi nel tempo prestabilito, o arrestati che siano, dovranno soggiacere al disposto dell'Art.III.VI.I Precetti politico-morali di prim'ordine dureranno due anni, e da questi si passerà a quello di second'ordine per un altro anno, prorogabile se la condotta del precettato non sarà stata esente da mancanza o da ragionevole sospetto.VII.I precettati di second'ordine lo resteranno per due anni, egualmente prorogabili come sopra.VIII.È riservato ai soli E.mi Sigg. Cardinali Legati ed a Monsignor Delegato di Urbino e Pesaro, l'accordare qualche modificazione ai Precetti medesimi secondo i casi e circostanze od impensate eventualità del precettato;nella parte politica però, e non mai nella parte morale, che dovrà esser sempre religiosamente osservata.2. Se ad alcuno di questi occorresse di recarsi all'Estero, dovrà proporne il motivo, e domandare ai suddetti Capi di Governo il Passaporto.IX.Giunti finalmente a quelli, che sono condannati alla Galera in vita, o ad anni determinati, non abbiamo potuto non essere compresi da orrore nel conoscere, che questi o sono discesi al fatto di sediziosi tumulti, od hanno aggiunto al politico loro mal talento la ferocia degli omicidi, dei tradimenti, delle ferite in odio di partito, con qualità di preordinazione dei quali risultano per gravi e veementissimi indizi complici, esecutori, o mandatari, ed in mezzo al raccapriccio sentiamo ben alte le voci degl'innocenti sagrificati al manifesto attaccamento, che dimostravano alla Religione ed al legittimo loro Sovrano, che domandano alla Giustizia di essere vendicati, e però dovrebbero rimanere abbandonati a tutto il rigore della meritata condanna; pure sentendo anche per essi un qualche sentimento di compassione, la condanna in vita resta stabilita a venti anni, e minorate di un quarto quelle ad anni determinati.X.Gl'Impiegati pubblici, sí civili che militari, i quali sono risultati piú o meno colpevoli, qualunque fosse o sia l'officio che esercitano od esercitavano, sono esclusi perpetuamente —per modum regulae— da ogni pubblico servigio.XI.Non ignora Nostro Signore che un qualche numero di altri fra i suoi Sudditi nati o domiciliati nelle quattro Legazioni e nella Delegazione di Urbino e Pesaro, sono rimasti sin qui inosservati, che hanno dato il nome a Società criminose, ed hanno fatto parte di conventicole proscritte da tutte le Leggi, che però dovrebbe aprirsi anche a carico loro una rigorosa inquisizione; ma volendo usare un nuovo tratto di Sovrana Magnanimità ed estinguere per una volta un germe infausto di divisione, di orgasmo e di trepidazione, ci ha autorizzati ed accordare, come difatti accordiamo, a tutti questi un generoso perdono, ordinando che, per questo titolo di politico traviamento per tutto il passato, non possano esser piú molestati, né con le inquisizioni fiscali, né con particolari animosità, esortando quelli, che sono veramente buoni nello spirito dell'evangelica carità, a rallegrarsi di vederli riconciliati con il Governo, ed a procurare coll'opera e col consiglio di ricomporre in armoniala Civile Società, che è stata per molti anni dallo spirito di parte miseramente lacerata.XII.Restano però gravemente ammoniti a tenersi ben lontani da qualunque nuovo benché piccolo traviamento di questo genere, giacché in caso diverso si dichiarano risorti tutti i loro trascorsi, e su i passati e su' nuovi saranno rigorosamente giudicati.XIII.Sono eccettuati da questo perdono tutti quelli che fossero in qualche modo indiziati o che si scuoprissero in appresso Mandanti o Mandatari, o autori spontanei di ferimenti ed omicidi accaduti in odio di partito; questi dovranno essere processati e giudicati col titolo di ferimento o di omicidio colle sue rispettive qualità.XIV.Ed egualmente non compresi in questo perdono si dichiarano tutti quelli che già si conoscono o si scuoprissero in appresso implicati ne' fatti criminosi, che han dato causa alle Procedure nuovamente istituite in Roma ed in Pesaro.XV.Per provvedere poi alla costante sistemazione del buon'ordine sociale, e per garantirlo da nuovi attentati di questo genere, abbiamo riputato cosa troppo utile, anzi del tutto necessaria, che per modo di provisione, e finché piaccia a Nostro Signore di pubblicare sopra questa specie di delitto una legge speciale e comune a tutto il suo Stato, sia stabilita una norma di Procedura, e respettivamente di penalità a carico de' riconosciuti colpevoli, uniforme in tutte le quattro Legazioni e nella Delegazione di Urbino e Pesaro, che però anche in questa parte di provvisoria legislazione circoscritta alle nominate Provincie, usando delle facoltà dalla Santità Sua graziosamente a noi accordate vogliamo che d'ora innanzi si proceda inesorabilmente in questa specie di Delitti sommariamente sulla semplice verificazione del fatto ancheper inquisitionemcolle seguenti Leggi e discipline.XVI.Gl'Istitutori delle Società secrete sotto qualunque denominazione ed in qualunque parte dello Stato;2. Quelli che si occuperanno di adunare le già riconosciute ed esistenti;3. Quelli che le presiederanno come capi o come distinti ne' rispettivi gradi delle Sètte;Per qualunque di questi titoli cumulativamente o disgiuntivamente presi saranno rei di morte.4. Saranno confiscati i locali dove si saranno tenutetali adunanze, o siano fatte nuove recezioni, siano palazzi di Città, siano Casini di Campagna, Case, Botteghe o Ridotti, a meno che il Padrone o Proprietario non provi concludentemente che non aveva alcuna parte o notizia di quest'adunanze e che non è per fatto suo, che siasi accordato il locale ad un uso cosí reo.XVII.La semplice presenza a qualche adunanza di un socio non graduato o la sola ascrizione di un nuovo sarà punita irremissibilmente con dieci anni di Galera o di Detenzione secondo la condizione delle persone.XVIII.I Retentori o Accaparratori di armi insidiose, i Depositari di danaro, emblemi appartenenti a qualunque delle Sètte, sotto qualsivoglia denominazione anche non conosciuta.XIX.Quelli che presteranno opera, consiglio o danaro alla clandestina adunanza, o ad assoldare o sedurre qualche incauto ad associarsi.Anche per un solo di questi titoli criminosi, saranno condannati alla Galera o alla Detenzione per venti anni.XX.Un Omicida o Feritore o Complice in una ferita qualunque in odio di partito, risulti pericolosa o no, sarà condannato all'ultimo supplizio.XXI.Ingiungiamo a chiunque avesse notizia o anche fondato sospetto di qualche adunanza di Società segrete o di Maneggi di Soci, di doverne fare segreto rapporto al Governo, sotto pena di sette anni di Opera pubblica o di Carcere se resterà provato o ch'egli avesse notizia di tali attentati, e non li avesse denunziati.XXII.Tutte queste Cause di Titolo Politico saranno di privativa giurisdizione degli E.mi Signori Cardinali Legati e del Prelato Delegato di Urbino e Pesaro.XXIII.Ne' loro Giudizi dovranno espressamente applicare la Legge al fatto, col solo arbitrio della minorazione di un grado, secondo la concorrenza dei casi e delle circostanze.XXIV.Se talvolta pensassero che fosse equa una minorazione maggiore, dovranno mandare in Segreteria di Stato l'intero Processo col quesito motivato, ed attendere la conveniente risoluzione.XXV.Finalmente se la Sentenza sarà di Morte, si dovrà sospendere l'esecuzione, e darne parte in Segreteria di Stato colla trasmissione del Processo per aspettarne l'approvazione, o moderazione;2. Ma se la Sentenza sarà di Galera, o di Detenzione sarà sul momento in istato eseguibile.XXVI.E finalmente siccome i scellerati omicidi o feritori in odio di parte prima di commettere il meditato delitto pensavano a prepararsi una sicura impunità, col preordinare, d'accordo con Testimoni falsi del loro partito stesso, una coartata, che era attaccata o a venti passi di distanza, o alla differenza di cinque minuti di tempo; ordiniamo che i Giudici Processanti non ammettano in Processo mai altra —coartata, — che quella che per distanza di luogo o differenza di tempo prova un —alibi— assoluto, ed escluda intrinsecamente nel prevenuto la possibilità di aver commesso quel tale omicidio o ferimento di cui è imputato.Stabilita cosí una forma di Procedura e di Giudizio precisa e severa per questi attentati di Lesa-Maestà, che fossero per rinnuovarsi, una dolce lusinga c'inclina a sperare che non debba piú alcuno mettersi in caso di provarne il rigore, e che tutti i buoni Sudditi di Sua Santità riconoscendo nei pochi esempi di pena la Giustizia del Sovrano, e nella molta piacevolezza la Clemenza del Padre, faranno a gara per meritarsi il suo amore e per mostrarsi a lui costantemente fedeli, riconoscenti e devoti.Dato in Ravenna dal Palazzo Apostolico di Nostra Residenza questo dí 31 Agosto 1825.A. CARD. RIVAROLA.
EDITTO.
Agostinodi Sant'Agata alla Suburra, della Santa Romana Chiesa Diacono CardinalRivarola,della Città e Provincia di Ravenna Legatoa Latere.
Dopo di avere disimpegnato con quello zelo, e quella maturità di consiglio, che ogni piú sacro dovere esigeva da noi, la grave commissione della quale fummo dalla speciale Benignità della Santità di Nostro Signore,Papa Leone XII, felicemente regnante onorati; dopo di aver rassegnato al Suo Trono i risultati del nostro giudizio sui Processi da molto tempo istituiti, contro molti prevenuti di delitti politici portati a compimento, a nulla di piú lusinghiero potevamo aspirare se non che il nostro lavoro potesse incontrare il Sovrano gradimento, ed approvazione; ma di molte maggiori grazie ha voluto colmarci la generosa grandezza di Nostro Signore, essendosi degnato d'autorizzarci coll'oracolo della Sua viva Voce, a temperare il giusto rigore di una Sentenza con qualche luminoso tratto di Clemenza, che può solo dalla Sovrana Podestà derivare; che però fatti noi Ministri delle dolci disposizioni del Paterno Cuore di Sua Santità accordiamo, alle pene decretate nella nostra Sentenza, sotto questo stesso giorno pubblicata, le seguenti grazie, e modificazioni:
I.È fatta grazia della vita ai Rei condannati a morte, e permutata la loro condanna in venticinque 25. anni di reclusione in un Forte dello Stato.
Non restano compresi in questa permutazione e diminuzione di penaFrancesco Garaffoniriconosciuto, e giudicato assassino del Cavaliere Don Angelo Bandi, ePietro Barbieriassassino di Francesco Gamberini.
II.A quelli che sono condannati alla Detenzione sia in vita, sia per qualche numero d'anni, non assegnamo una diminuzione determinata di tempo, restando raccomandati alla luminosa Clemenza di Nostro Signore per la loro piú o meno sollecita liberazione, che dovranno invocare con Supplica dalla stessa Santità Sua, e meritarla con una condottasavia, e morale, che dia fondata lusinga di loro ravvedimento.
III.Quelli, che sono rubricati in Sentenza sotto le clausole — abilitati a rientrare nello Stato con obbligo di costituirsi entro le 24 ore dal momento del loro arrivo, per essere assoggettati a' regolari costituti, e giudicati a seconda delle risultanze — quelli, che sono assoggettati al Precetto politico-morale di primo, o second'ordine — restano senza alcuna variazione soggetti al disposto nella Sentenza.
IV.A quelli, che hanno contro di loro il —Procuretur captura— sono accordati due mesi di tempo per presentarsi alla Commissione speciale residente in Ravenna per dar conto di loro, e per dileguare in qualche modo le risultanze che li gravano; in seguito di che se risulteranno pienamente innocenti saranno rimandati con un'onorevole dichiarazione; se daranno delle spiegazioni scusanti, ma non bastevoli ad escludere la reità, resteranno assoggettati al Precetto politico di primo, o second'ordine in proporzione delle maggiori o minori risultanze medesime; finalmente se persisteranno in una negativa complessiva, o generale, come ordinariamente hanno in costume, saranno diffidati per otto giorni, e quindi si procederà contro di loro a forma della Sentenza.
V.Restano eccettuati da questa benigna disposizione ilConte Giuseppe Rondeninidetto ilGobbo,Francesco Zambelli, eLuigi Ghinnassi di Faenza, che volontariamente emigrarono dallo Stato; eRaffaelle Frampolesi, ePietro Barberinidi Forlí, fuggitivi; militando contro il primo indizi ben gravi per considerarlo per uno de' principali cospiratori, e per essere gli altri complicati anche in delitti comuni, e però o si costituiscan'essi nel tempo prestabilito, o arrestati che siano, dovranno soggiacere al disposto dell'Art.III.
VI.I Precetti politico-morali di prim'ordine dureranno due anni, e da questi si passerà a quello di second'ordine per un altro anno, prorogabile se la condotta del precettato non sarà stata esente da mancanza o da ragionevole sospetto.
VII.I precettati di second'ordine lo resteranno per due anni, egualmente prorogabili come sopra.
VIII.È riservato ai soli E.mi Sigg. Cardinali Legati ed a Monsignor Delegato di Urbino e Pesaro, l'accordare qualche modificazione ai Precetti medesimi secondo i casi e circostanze od impensate eventualità del precettato;nella parte politica però, e non mai nella parte morale, che dovrà esser sempre religiosamente osservata.
2. Se ad alcuno di questi occorresse di recarsi all'Estero, dovrà proporne il motivo, e domandare ai suddetti Capi di Governo il Passaporto.
IX.Giunti finalmente a quelli, che sono condannati alla Galera in vita, o ad anni determinati, non abbiamo potuto non essere compresi da orrore nel conoscere, che questi o sono discesi al fatto di sediziosi tumulti, od hanno aggiunto al politico loro mal talento la ferocia degli omicidi, dei tradimenti, delle ferite in odio di partito, con qualità di preordinazione dei quali risultano per gravi e veementissimi indizi complici, esecutori, o mandatari, ed in mezzo al raccapriccio sentiamo ben alte le voci degl'innocenti sagrificati al manifesto attaccamento, che dimostravano alla Religione ed al legittimo loro Sovrano, che domandano alla Giustizia di essere vendicati, e però dovrebbero rimanere abbandonati a tutto il rigore della meritata condanna; pure sentendo anche per essi un qualche sentimento di compassione, la condanna in vita resta stabilita a venti anni, e minorate di un quarto quelle ad anni determinati.
X.Gl'Impiegati pubblici, sí civili che militari, i quali sono risultati piú o meno colpevoli, qualunque fosse o sia l'officio che esercitano od esercitavano, sono esclusi perpetuamente —per modum regulae— da ogni pubblico servigio.
XI.Non ignora Nostro Signore che un qualche numero di altri fra i suoi Sudditi nati o domiciliati nelle quattro Legazioni e nella Delegazione di Urbino e Pesaro, sono rimasti sin qui inosservati, che hanno dato il nome a Società criminose, ed hanno fatto parte di conventicole proscritte da tutte le Leggi, che però dovrebbe aprirsi anche a carico loro una rigorosa inquisizione; ma volendo usare un nuovo tratto di Sovrana Magnanimità ed estinguere per una volta un germe infausto di divisione, di orgasmo e di trepidazione, ci ha autorizzati ed accordare, come difatti accordiamo, a tutti questi un generoso perdono, ordinando che, per questo titolo di politico traviamento per tutto il passato, non possano esser piú molestati, né con le inquisizioni fiscali, né con particolari animosità, esortando quelli, che sono veramente buoni nello spirito dell'evangelica carità, a rallegrarsi di vederli riconciliati con il Governo, ed a procurare coll'opera e col consiglio di ricomporre in armoniala Civile Società, che è stata per molti anni dallo spirito di parte miseramente lacerata.
XII.Restano però gravemente ammoniti a tenersi ben lontani da qualunque nuovo benché piccolo traviamento di questo genere, giacché in caso diverso si dichiarano risorti tutti i loro trascorsi, e su i passati e su' nuovi saranno rigorosamente giudicati.
XIII.Sono eccettuati da questo perdono tutti quelli che fossero in qualche modo indiziati o che si scuoprissero in appresso Mandanti o Mandatari, o autori spontanei di ferimenti ed omicidi accaduti in odio di partito; questi dovranno essere processati e giudicati col titolo di ferimento o di omicidio colle sue rispettive qualità.
XIV.Ed egualmente non compresi in questo perdono si dichiarano tutti quelli che già si conoscono o si scuoprissero in appresso implicati ne' fatti criminosi, che han dato causa alle Procedure nuovamente istituite in Roma ed in Pesaro.
XV.Per provvedere poi alla costante sistemazione del buon'ordine sociale, e per garantirlo da nuovi attentati di questo genere, abbiamo riputato cosa troppo utile, anzi del tutto necessaria, che per modo di provisione, e finché piaccia a Nostro Signore di pubblicare sopra questa specie di delitto una legge speciale e comune a tutto il suo Stato, sia stabilita una norma di Procedura, e respettivamente di penalità a carico de' riconosciuti colpevoli, uniforme in tutte le quattro Legazioni e nella Delegazione di Urbino e Pesaro, che però anche in questa parte di provvisoria legislazione circoscritta alle nominate Provincie, usando delle facoltà dalla Santità Sua graziosamente a noi accordate vogliamo che d'ora innanzi si proceda inesorabilmente in questa specie di Delitti sommariamente sulla semplice verificazione del fatto ancheper inquisitionemcolle seguenti Leggi e discipline.
XVI.Gl'Istitutori delle Società secrete sotto qualunque denominazione ed in qualunque parte dello Stato;
2. Quelli che si occuperanno di adunare le già riconosciute ed esistenti;
3. Quelli che le presiederanno come capi o come distinti ne' rispettivi gradi delle Sètte;
Per qualunque di questi titoli cumulativamente o disgiuntivamente presi saranno rei di morte.
4. Saranno confiscati i locali dove si saranno tenutetali adunanze, o siano fatte nuove recezioni, siano palazzi di Città, siano Casini di Campagna, Case, Botteghe o Ridotti, a meno che il Padrone o Proprietario non provi concludentemente che non aveva alcuna parte o notizia di quest'adunanze e che non è per fatto suo, che siasi accordato il locale ad un uso cosí reo.
XVII.La semplice presenza a qualche adunanza di un socio non graduato o la sola ascrizione di un nuovo sarà punita irremissibilmente con dieci anni di Galera o di Detenzione secondo la condizione delle persone.
XVIII.I Retentori o Accaparratori di armi insidiose, i Depositari di danaro, emblemi appartenenti a qualunque delle Sètte, sotto qualsivoglia denominazione anche non conosciuta.
XIX.Quelli che presteranno opera, consiglio o danaro alla clandestina adunanza, o ad assoldare o sedurre qualche incauto ad associarsi.
Anche per un solo di questi titoli criminosi, saranno condannati alla Galera o alla Detenzione per venti anni.
XX.Un Omicida o Feritore o Complice in una ferita qualunque in odio di partito, risulti pericolosa o no, sarà condannato all'ultimo supplizio.
XXI.Ingiungiamo a chiunque avesse notizia o anche fondato sospetto di qualche adunanza di Società segrete o di Maneggi di Soci, di doverne fare segreto rapporto al Governo, sotto pena di sette anni di Opera pubblica o di Carcere se resterà provato o ch'egli avesse notizia di tali attentati, e non li avesse denunziati.
XXII.Tutte queste Cause di Titolo Politico saranno di privativa giurisdizione degli E.mi Signori Cardinali Legati e del Prelato Delegato di Urbino e Pesaro.
XXIII.Ne' loro Giudizi dovranno espressamente applicare la Legge al fatto, col solo arbitrio della minorazione di un grado, secondo la concorrenza dei casi e delle circostanze.
XXIV.Se talvolta pensassero che fosse equa una minorazione maggiore, dovranno mandare in Segreteria di Stato l'intero Processo col quesito motivato, ed attendere la conveniente risoluzione.
XXV.Finalmente se la Sentenza sarà di Morte, si dovrà sospendere l'esecuzione, e darne parte in Segreteria di Stato colla trasmissione del Processo per aspettarne l'approvazione, o moderazione;
2. Ma se la Sentenza sarà di Galera, o di Detenzione sarà sul momento in istato eseguibile.
XXVI.E finalmente siccome i scellerati omicidi o feritori in odio di parte prima di commettere il meditato delitto pensavano a prepararsi una sicura impunità, col preordinare, d'accordo con Testimoni falsi del loro partito stesso, una coartata, che era attaccata o a venti passi di distanza, o alla differenza di cinque minuti di tempo; ordiniamo che i Giudici Processanti non ammettano in Processo mai altra —coartata, — che quella che per distanza di luogo o differenza di tempo prova un —alibi— assoluto, ed escluda intrinsecamente nel prevenuto la possibilità di aver commesso quel tale omicidio o ferimento di cui è imputato.
Stabilita cosí una forma di Procedura e di Giudizio precisa e severa per questi attentati di Lesa-Maestà, che fossero per rinnuovarsi, una dolce lusinga c'inclina a sperare che non debba piú alcuno mettersi in caso di provarne il rigore, e che tutti i buoni Sudditi di Sua Santità riconoscendo nei pochi esempi di pena la Giustizia del Sovrano, e nella molta piacevolezza la Clemenza del Padre, faranno a gara per meritarsi il suo amore e per mostrarsi a lui costantemente fedeli, riconoscenti e devoti.
Dato in Ravenna dal Palazzo Apostolico di Nostra Residenza questo dí 31 Agosto 1825.
A. CARD. RIVAROLA.
Riguardo all'attentato contro il cardinale Rivarola, vi è nella narrazione dell'Uccelliniuna allusione aLuigi Pietro Louveldi Versailles (n. 1783, m. 1820), che pieno d'entusiasmi e ricordi napoleonici si era proposto dopo la Restaurazione di esterminare i Borboni e assassinò con un colpo di coltello il duca di Berry (Carlo Ferdinando di Borbone, secondo figlio di Carlo X) alla porta del teatro dell'Opéra la sera del 13 febbraio 1820: la costanza di lui nel serbare il silenzio sui presunti complici, la fermezza onde rifiutò il confessore nel salire al patibolo ne avevano fatto un eroe agli occhi dei rivoluzionari francesi e dei carbonari italiani; ma la sua memoria cadde presto in oblio. Si vedano le biografie del duca di Berry dell'Hocquart, delChateaubriande delDelandine.
Il sacerdoteIgnazio Muti, che rimase ferito in luogo del Rivarola, era nato a Ravenna nel 1773 e durante il periodo napoleonico si era mostrato tenace fautore del vecchioregime; notevoli sue lettere avanzano, scritte al marchese Camillo Spreti durante quel periodo, nelle quali, oltre pregevoli informazioni sui fatti correnti, sono dati giudizi molto severi sugli uomini dalla parte liberale: fu nel 1814 fatto canonico della Metropolitana e fu anche prelato domestico di Pio VII; morí nel 1830.
La forza militare in Ravenna negli anni 1825-26 era costituita dai carabinieri, dai dragoni e da un battaglione di linea, con questi ufficiali addetti al comando:D. PompeoprincipeGabrielli, colonnello dei dragoni, comandante in capo le forze militari della Legazione; cav.Niccolò Lorini, comandante il 6º Battaglione di linea e la guarnigione di Ravenna;Giuseppe Tesini, comandante la Compagnia dei carabinieri pontifici;Rinaldo Gambelli, tenente aiutante di piazza;Domenico Armari, tenente aiutante maggiore e conteAmbrogio Fanelli, tenente quartier mastro del 6º Battaglione di linea;Gaetano Marsili, tenente, ufficiale di abbigliamento.
XIII.LaCommissione speciale straordinariaera composta cosí: mons.Filippo Invernizzi, presidente; avv.Giovanni Ruffini, giudice; avv.Giacomo Impaccianti, giudice;Luigi Mattioli Benvenuti, giudice; cav.Giacinto Ruvinetti, colonnello comandante il 1º Reggimento carabinieri, giudice;Lorenzo Sindaci, cancelliere segreto;Vincenzo Mazzoni, giudice processante. Creata con rescritto pontificio del 22 agosto 1826, giunse a Ravenna l'11 settembre, e poi si trasferí a Faenza sul principio del 1827.
A. Borgognoniraccolse da vecchi testimoni questi particolari, che raccontò nellaDomenica letterariadel 27 aprile 1884 (a. III, n. 17): «Era oramai scorso un anno e la Commissione non aveva saputo nulla, e, a quanto credevasi, era sulle mosse per ritornarsene a Roma, quando un fatto per sé stesso non grave cambiò d'improvviso e terribilmente la condizione delle cose. Il fatto, narrato con qualche varietà da' testimoni del tempo da me consultati, è sostanzialmente questo. Due guardie forestali (dueguardiani, come a Ravenna li chiamano) del pineto vennero a rissa tra loro, e, dalle parole accennando di venire ai fatti, misero mano ai coltelli. Tratti in carcere, i giudici dell'Invernizzi, che da per tutto fiutavano carboneria, cominciarono a interrogarli, e seguitarono, circuendoli e insistendo a tutto potere, sui fatti passati. Idue, che appartenevano alla parte piú numerosa dell'associazione, quella che si chiamava laTurba, posti alle strette, misero in tavola il nome del presidente della seconda tra le categorie carboniche, ossia laSocietà dei figli della Speranza, dicendo che se i signori giudici volevano sapere di quelle cose quegli, e non essi, era in grado di dirgliele. Chiamato costui, e messagli addosso una gran paura coll'affermargli efficacemente di sapere di già il tutto, esso rivelò a largo, come la Commissione non avrebbe mai imaginato e sperato. Anche un carrozzaio, indicato da que' due, fu sottoposto agli interrogatori, e anch'egli aggiunse delazione e materia di processi».
Stefano Piaviè ancora ricordato a Ravenna come traditore della Carboneria: fu per molto tempo impiegato nell'ufficio del genio civile; poi divenuto cieco visse in disparte, piú dimenticato che disprezzato; morí prima del 1860.
XIV.DiGaetano Rambellie dei quattro suoi compagni di supplizio (cfr. cap. XX) l'Uccellini, a richiesta del conte Gioacchino Rasponi, stese nel 1873 accurate notizie biografiche, le quali mandò aMariano d'Ayalaper le sueVite degl'Italiani benemeriti della libertà e della patria; ma il volume consacrato agliUccisi dal carneficefu pubblicato postumo (Roma, Bocca, 1883), e non contiene le notizie dei martiri ravennati. Un frammento rimastone tra le carte dell'Uccellini, oltre il racconto della fine del Rambelli (cfr. cap. XIX), ci dà la seguente biografia di uno dei suoi compagni: «Angelo Ortolaninacque nel 1802 presso Ravenna, in luogo detto il Bastione nel sobborgo di S. Mamante, da parenti che traevano il sostentamento di lor famiglia, composta di quattro figli, due maschi e due femmine, dal commercio de' cereali, e specialmente dalla vendita delle farine. Suo padre, di nome Paolo, lo ammise di buon'ora nelle scuole comunali, ove apprese a leggere, a scrivere e a far conti: ed era quanto gli occorreva per avviarlo nella industria che egli stesso esercitava. Dapprima lo collocò in uno spaccio di sali e tabacchi, affinché s'iniziasse negli usi commerciali. Il giovane Angelo seppe comportarsi sempre con modi urbani, e captivarsi la grazia del suo principale, sostenendo con zelo il di lui interesse. Cresciuto in età si rese caro, conretti procedimenti e con sensi liberali, agli studenti piú accreditati del paese, i quali non tardarono ad ammetterlo nella Società della Speranza, ramo della Carboneria, composto in gran parte dei giovani che frequentavano le scuole pubbliche. L'Ortolani lasciò in seguito il ricordato negozio, e fu impiegato come agente nel forno che conduceva suo zio Andrea insieme con altri intraprendenti: ed ivi diede maggiori prove di probità tanto che crebbe a dismisura nell'amore dei congiunti e degli amici. Dopo i moti politici del 1820, le Romagne, come ognun sa, sebbene non cooperassero che coi desideri ai tentativi di emancipazione operati negli altri Stati d'Italia, furono tribolate con vessazioni di ogni genere. Nel 1824 ebbero a soffrire sevizie indicibili da un Domenico Matteucci. Direttore provinciale di polizia, contro cui fu esploso di nottetempo un'arma a fuoco, che gli tolse la vita. In seguito la Corte di Roma inviò Legato a Latere a Ravenna con pieni poteri il cardinale Agostino Rivarola coll'incarico di dar termine ai processi politici del 1821 e di estirpare dalle Romagne le sètte liberali. Le iniquità commesse da costui inasprirono siffattamente gli animi di tutti gli abitanti, che nella notte del 23 luglio 1826 videsi aggredito nel mentre che montava in carrozza per restituirsi dalla casa Rasponi Bonanzi alla propria dimora: ma il colpo di pistola direttogli ferí leggermente il suo Segretario; ed egli rimase affatto illeso. Richiamato il Rivarola a Roma, le Romagne furono date all'arbitrio di una Commissione speciale, presieduta da un certo monsignor Invernizzi, che fece man bassa sin dal maggio 1827 su tutti quelli che gli erano designati come sospetti liberali; e l'Ortolani fu uno dei primi ad essere arrestato, e rinchiuso nelle carceri straordinarie che si erano erette in S. Vitale, ampio ex-convento dei Monaci Cassinesi. Affidato alla custodia dei carabinieri pontifici, scelti fra i piú feroci Sanfedisti, non è a dirsi a quali e a quanti tormenti soggiacesse il giovane Angelo; e dopo un anno di durissima prigionia, in cui provò tutti i mali che il Santo Uffizio soleva altre volte infliggere, fu nel 13 maggio 1828 appeso alla forca nella piazza della città, allora denominata degli Svizzeri, ora d'Alighieri, sotto le finestre della residenza del Governatore, per dare al medesimo l'agio di ammirare il terribile spettacolo. È qui da notarsi che fu inibito all'Ortolani diprodurre testimoni a discarico contro l'accusa di cui era aggravato, di complicità nell'omicidio del Matteucci e del tentativo contro la vita di Rivarola, né di scegliersi un difensore. Rimangono della famiglia di Angelo un fratello di nome Raffaele, magazziniere, ed una sorella.»
XV.Sul trattamento fatto ai prigionieri politici nelle carceri ravennati di San Vitale è da vedere ciò che scrisseAngelo Frignaninel suo raro e curioso libroLa mia pazzia nelle carceri(Parigi, Trouchy, 1839), specialmente ai paragrafi VII-X, XVI-XX, XXIII-XXVI, XXX, XXXVII, dove sono parecchie dissonanze da ciò che narra l'Uccellini, meno fantastico e piú credibile testimonio.
Sulla fine del capitolo si accenna al dottorGirolamo Mazzoni, che appare tra i chirurghi condotti di Ravenna dal 1823 al '28. Di lui scrive ilBorgognoni, l. cit.: «Viveva in Ravenna un tal Girolamo Mazzoni di Cesenatico, medico di professione e in concetto di chirurgo valente, ma uomo d'animo oltre ogni dire malvagio. Questi, come poi si riseppe, abusando dell'arte sua, molti, contro i quali, o per ragione di sètta o d'altro, nutriva astio, aveva fatto morire di veleno. La Commissione [dell'Invernizzi], oramai avviata, mise le mani addosso anche a lui, che pare fosse molto innanzi nei gradi delle società segrete. Il Mazzoni stette dapprima molto perplesso; pure alla fine si fe' anch'esso delatore: e una volta entrato per quella via, tanto s'incalorí nel narrare e specificare il molto che ei sapeva, che, volendo in certo suo interrogatorio aggiungere non so se altri particolari o altri nomi, il colonnello Ruvinetti, stomacato, gli gridò: — Taci, briccone, che a quest'ora hai detto anche troppo! — La conseguenza di queste rivelazioni, succedutesi con molta rapidità, fu un improvviso, contemporaneo, sterminato numero d'arresti di cittadini d'ogni età e condizione». Anche ilFrignani, op. cit., XXX: «...altre favole obbrobriose, inventate, non so se per suggestione di qualche giudice, o per ispontanea malvagità di un Mazzoni, reggente della Carboneria e traditore compero, il quale al molto vero che svelò per premio, altrettanto di bugiardo aggiunse, eziandio contra sé, quasi ambisse l'infamia».
XVI.A illustrazione del processo fatto all'Uccelliniparmi utile riferire qui la relazione che egli stesso incominciòa scriverne nel 1829 sotto forma di lettera al padre; la quale, sebbene incompiuta, dà particolari e ragguagli notabili:
Imola, li . . . . . . . del 1829.
Forsan et haec olim meminisse iuvabit.
Virg.
Carissimo Padre,
Ad evasione di quanto le promisi nell'ultima mia delli 12 corr., di renderla cioè instruita delle vertenze, che nella mia causa presentano punti di rimarco, le dirigo questo foglio, che ne contiene in succinto le principali, avendone lasciate a parte molte altre secondarie superflue all'oggetto.
Nel giorno susseguente il mio arresto (3 ottobre 1827) fui condotto innanzi al giudice Mazzoni, il quale alla presenza dei due testimoni, che avevano assistito alla mia perquisizione personale, successa due ore dopo il mio arresto, verificò formalmente gli effetti rinvenutimi, consistenti inun temperino senza punta, inuna canna cosí detta di zucchero, indue minute di petizioni, intre prospetti di contabilità dell'ufficio del Registroa cui, come ognun sa, io era addetto, indue impronti o stampiglie inservienti ad ornare i suddetti prospettied insessantasette baiocchi. Di tale ricognizione si compose un processo verbale, che venne firmato da me e dai testimoni dei quali non ricordo il nome; dopo di che essi vennero congedati.
S'iniziò quindi un altro processo. Oltre alle interrogazioni di uso, mi si chiese: «Se io aveva amici, e quali fossero; dove io era stato arrestato; se sapeva il motivo di mia catturazione; a quali esercizi mi era applicato», ed altre molte, che inutile sarebbe il riportare. Risposi a tutte queste domande con le piú semplici e veritiere risposte; ed all'interrogazione: «Se io era mai intervenuto a cene o ad altri divertimenti» ritenendo sopra forti motivi che il Fisco, venuto in cognizione dell'Accademia del Magnismoda me eretta, già pubblicamente notoria, avesse concepito sinistri sospetti, non esitai ad esporre il fatto pretto e genuino com'era, fondando sempre le mie asserzioni su prove positive e sopra testimonianze ineccezionabili, che assicuravano il Fisco della lealtà della cosa. E difatti nel progresso delle interrogazioni ben m'avvidi che io non m'era deluso. Quanto grande non fu allora la mia compiacenza d'aver prevenuto dei sospetti, che potevano forse essere d'aggravio agli altriaccademici, miei amici, e scevri come me, d'ogni dolosità per un fatto simile?
Nel giorno 21 dicembre fui sottomesso ad un altro nuovo interrogatorio innanzi al ricordato giudice Mazzoni. Non si trattò che di farmi render ragione di alcune carte scritte di mio carattere, che io non esitai a pienamente confermare. Consistevano esse in due o tre lettere dirette a Giulio Fanti, mio amico e compagno d'ufficio nel tempo che io mi trovava ammalato; e con le quali l'incaricava di una qualche mia particolare commissione. Mi ricordo pure che fummi resa ostensibile una sestina di cui non seppi dar ragione, se non che quando il giudice stesso mi specificò l'oggetto a cui era servita, cioè «a rimbrottare una donna di vecchia età che pretendeva il vanto di giovinetta»: mi sovvenne allora dell'amico Vincenzo Fiorentini, nelle di cui mani rimase tale scritto sin dall'epoca che frequentavamo la conversazione di Vincenzo Pio; e la mia dichiarazione combinò benissimo con quella che l'amico aveva precedentemente esposta senza alterazione alcuna del fatto, che altro non potè riputarsi che una semplice celia di conversazione. Mi fu pure presentato uno scritto di galanteria perquisito a Fanti, che era un capo d'opera di ridicolosità; sicché fra tutte queste carte nulla fuvvi di concludente.
Nella sera del 9 febbraio 1828, verso l'ora di notte, fui condotto non piú innanzi al giudice Mazzoni, ma al giudice Serafino Menzetti (che seguí ad esser sino alla definizione della causa il mio processante), che mi sottopose ad un semplice esame di ricognizione di altre varie lettere rinvenute a Fanti, non dissimili dalle prime, senza che contenessero la benché minima indecente espressione, che alle volte famigliarmente scrivendo può sfuggire. Lette che mi furono ed annotate nel processo, passò il giudice ad interrogarmi sopra alcune circostanze della surriferitaAccademia del Magnismo, che io decifrai con la piú convincente chiarezza, adducendo nuove prove di fatto che convalidavano maggiormente l'esposto.
Eccoci al quarto esame (13 marzo), in cui le cose presero un aspetto serio e veramente perduellionico. «Venni imputato di aver tentato una sommossa, da me concertata nel maggio 1826, e da succedere armata mano nel Teatro nel tempo dell'opera a danno della truppa de' carabinieri, dietro un segnale, che apparir doveva nel palco cosí detto laBarcazza, quando la forza fosse divenuta a degli arrestiper un campanello che veniva nel Teatro senza sapersi da chi suonato.» Si aggiunse «che in tal epoca agiva per prima cantante la Dati; che già il concordato era deciso; i rivoluzionari pronti all'azione: ma che andò a vuoto, non già per essermi cambiato d'idea, ma perché si rese palese ad alcuni che impedirono l'eseguirlo.»
A far rilevare la falsità di questa imputazione, mi restrinsi a dire che io non era mai stato né rivoluzionario, né facinoroso, e la mia pacifica condotta n'era una bastante prova; che non aveva giammai avuti contrasti colla forza pubblica, sempre da me riguardata col dovuto rispetto.
E venendo alle discolpe di fatto, addussi che nel carnevale del 1827, e non nel maggio 1826, come mi si contestava s'era udito in Teatro il campanello in discorso, suonato, io credo, in sfregio dei soggetti tristissimi che agivano nell'opera buffa intitolataLa gioventú d'Enrico quinto; né fra questi agiva la Dati, perché in Ravenna ottenne sempre applausi, e fu universalmente piaciuta; né sarebbe stata lo zimbello di un campanino che si può con fondamento credere un trastullo di una qualche signorina annoiata dall'opera. Né ad altri si potrebbe imputare simile frastuono; tanto piú che pochissima era la gente che frequentava il Teatro; e quasi tutti noi giovinotti preferivamo di stare piuttosto al caffè a fare un tresette.
Insussistente era pure la circostanza addotta delsegnale che apparir doveva per la sommossa imputatami, nel palco della Barcazza, prima perché nel carnevale del 1827 l'Accademia del Magnismo, sciolta già fino dal dicembre 1826, non teneva piú in affitto detto palco, ed io, dopo questo tempo non sapevo, per cosí dire, se piú esistesse; secondo, perché in tutto il tempo che fu dagli accademici frequentato, non diede mai un'ombra di scandalo; tanto è vero che esister doveva tuttora presso Pascoli o Signorini un avviso, tenuto sempre affisso in detto palco, con cui si pregava a conservare scrupolosamente il contegno il piú civile ed educato, senza prender punto parte o in applausi o in dispregi, onde non essere segnati a dito. E questo cartello so che pervenne, a mia maggior giustificazione, nelle mani della Commissione. Feci riflettere, che oltre il suono del campanello, benché succedessero in teatro fortissime fischiate all'epoca indicata, la forza non si risolvé mai ad arrestare alcuno; motivo per cui è da supporsi che avesse essa altri ordini. Dunque la causa principale della sommossa addotta e dipendentedagli arresti, non appare che dubbia, e l'effetto sospeso e condizionato in modo che rende pressoché vani i preparativi contestatimi.
Aggiunsi: Colui che mi aggrava di tale calunnia, si può dire che neppur conoscemi di vista. Decida ella, signor giudice, se questa fisionomia, se questo mio debole fisico annunziano sentimenti rivoluzionari; anche i consulti della fisiologia non sono in questi casi vani. Ma poi, il ridurre rivoluzioni al punto contestatomi, sembrami richiedere, in chi le concerta e promuove, gran mezzi, cioè di grande influenza o per autorità o per ricchezze, senza le quali non s'induce uomo a seguire i propri capricci e ad azzardarsi di sagrificar la vita. E dov'è la preponderanza? dove le ricchezze? Pazzo veramente da sé stesso si manifesta il mio falso delatore, perché confonde un'epoca con un'altra, perché adduce circostanze che col fatto svaniscono, perché insomma delira.
Pretende, per render doloso l'attentato imputatomi, che non di mia volontà, ma pel fatto altrui soltanto ne fosse impedita l'esecuzione. Ed ecco che egli stesso prova la mia insufficienza, e mi priva ad un tratto fra mille contradizioni di quella prima autorità che mi arbitrava di rivoluzionari pronti all'esterminio; autorità che, arrivata a questo punto, o non poteva aver contraddittori, o in ogni caso, non obbligata a soffrirli, né ad arrendervisi. E con molte altre ragionevoli particolarità diedi io termine a questo mio interrogatorio.
Nel giorno 25 aprile, in cui accadde il mio quinto esame, fui richiesto «della conoscenza di Angelo Mercuriali e di scritti che io aveva al medesimo consegnati», e mi si contestava d'aver ciò esposto confidenzialmente ad alcuni miei amici; e d'aver spiegato gran timore d'esser io da lui sagrificato, vociferandosi che fosse una spia; e che quei scritti non d'altro genere erano che satirici». Di piú mi sentii imputato «d'essere l'autore di una satira intitolata:Dialogo tra S. Apollinare e S. Vitale, che all'opportunità mi sarebbe stata contestata in piú ampli termini.»
La mia conoscenza con Mercuriali, dissi io allora, è incontrastabile; piú volte, dietro sue preghiere, gli ho redatte minute di petizioni e di lettere, che ho sempre rilasciate in sue mani; né so che carte d'altro genere possano presso il medesimo esistere.
Il timore poi che il calunniatore m'appone, ad altro non serve che a porre in diffidenza della Giustizia le accuse che mi vengono date, perché delineando delle estremità del tutto opposte, a vicenda si elidono. Con quai differenti colori non vengo io dipinto? Allora coraggioso (vedi l'imputazione della rivoluzione da teatro) e adesso timido. In tutti i casitimor pedibus addidit alas, dice Virgilio; e di fatti se avessi avuto motivo di temere di Mercuriali, decantato ovunque per un delatore, potea facilmente sottrarmi a' suoi colpi e scampare ogni traversia.
In rapporto alDialogo di S. Apollinare e S. Vitale, dissi non averlo nemmeno sentito mai a ricordare e che una calunnia tale era bene di esporre in chiaro, onde non ne rimanessi io innocentemente il bersaglio.
Nuove imputazioni perduellioniche (27 maggio). Consta al Fisco, cosí mi disse il giudice, «che voi progettaste un piano diretto a liberare dalle carceri di San Vitale i detenuti politici che vi erano stati rinchiusi, e ad impedire nuovi arresti; che già molti e molti si erano sottoscritti a questo piano dietro vostra istigazione, prevalendovi del termine, chenegli estremi mali richiedesi estremi rimedi; e che voi vi obbligaste d'interessarvi presso la Protettrice, ossia la Carboneria, onde, adottato il vostro piano, dasse opportune disposizioni per ottenere rinforzi dalle città limitrofe ed azzardare un colpo decisivo.»
Un soffio solo bastò ad atterrare questa fragile trabacca dell'inganno e dell'iniquità.
Dal luglio in poi, esposi io, fui investito da sí fiera e pertinace malattia, che in ottobre, epoca del mio arresto, era ancora convalescente e sí estenuato, che non saprei esprimere quanti terribili sconcerti mi si rinnovarono nel fisico nei primi giorni di mia detenzione. Or io non so come si possa supporre che un uomo cosí mal ridotto, colla bocca, si può dire, sul sepolcro, quasi sempre obbligato al letto, tenda a progetti, che i piú robusti e piú sani appena oserebbero d'ideare. E certamente se mi fosse trascorso mai per la testa un piano di rivoluzione, se anche fossi stato sano, sarei subito andato a ripormi nel letto per timore d'una febbre frenetica. Non mai, come ho già detto, e ripeto, ebbi mire rivoluzionarie, assolutamente eterogenee e alla mia condotta e al mio carattere e al mio stato; tanto meno poi in un tempo il piú climaterico della mia vita. E sí che da vero questa calunnia è in sommo gradoromantica: si può ben dire che ha del maraviglioso. Un quasi agonizzante formar piani di sommosse, ridurle quasi all'in autem; si può udir di peggio? Ma di grazia, qual era il concerto di questo piano, come combinato? Perché riescí anch'esso a vano? Quali furono gli ostacoli che si frapposero?
Anche un pazzo uscito allora dall'ospitale, non gli sarebbe saltato mai in capo una stoltezza simile a questa che or mi s'imputa. Leviamo l'intoppo della malattia (guardate mai quello che concedo), ma la diffidenza, che sorta subito dopo i primi arresti si diffuse fortemente per ogni dove e in ogni classe di persone, non era forse sempre un argine insormontabile anche alle piú leggiere e tenui imprese? Ma quali sottoscritti adunque si va mai immaginando? Bisogna per lo meno che sia un indigeno del Paraguay colui che ciò asserisce, dando a conoscere d'ignorare circostanze le piú comuni e palesi. Ma chi mai avrebbe accudito di sottoscriversi in fogli di congiure in momenti che sarebbe stato discoperto dai muri, dai sassi e dall'aria istessa? Chi mai avrebbe azzardato di presentarsi anche al piú confidente per disporlo ad una sommossa?
Fuor di proposito si adduce poi al caso la massima che ai mali estremi convengono estremi rimedi; l'estremo è sempre fatale, e chi tenta d'indurre altrui a scopi di tal sorta e d'infervorarlo per renderli compiti, mi sembra che affacciar debba tutt'altro fuorché pericoli.
Protesto infine che i nomi di Protettrice, ossia Carboneria, sono per me del tutto incomprensibili, né so chi il Fisco intenda sotto tale denominazione.
Non si restrinse soltanto all'esposta accusa l'esame di questo giorno. Venni pur anche incolpato d'aver io «redatta una satira contro le Sacre Missioni, che al tempo del governo di Rivarola agivano in questa città;» e di aver «alterata una terzina di un sonetto dell'abate Cottignola, affissa nella pubblica piazza, alludendogli il nome di spia.»
Non altro risposi a tutto ciò, che io era sempre stato ossequioso al culto divino e verso i suoi ministri, tanto è vero che mai non ebbi reclami contro la mia morale condotta; e se non si fossero addotte valide prove per dimostrare il contrario, il mio carattere rimaneva in questa parte ineccezionabile, né vane ciarle (non sapeva sopra che fondate) potevano abbattere la verità del fatto. Ho pure sempre rispettato il simile, ed è falsa l'incolpazione che risguarda il Cottignola.
Eccoci all'ultimo decisivo esame (28 maggio). Qui mi si rinnova alla mente un caos di articoli, che or tenterò alla meglio di restringere e riordinare in pochi. Sono già essi in parte il riassunto delle passate imputazioni, che si pretese annodarle al principal capo d'accusa, cioè al dialogo satirico, di cui in avanti si è fatto cenno, che qui mi venne nel modo che sono per esporre ampiamente contestato.
«Consta al Fisco, intuonò il giudice, che voi siete l'autore di unlibellointitolatoDialogo tra S. Apollinare e S. Vitale principali protettori di Ravennainfamante l'E.mo Card. Rivarolae laCommissione Speciale politica; e che concertaste i mezzi con il signor Eleonoro Soragni, per far pervenire da Modena alla Commissione il detto libello. Le prove si desumono da unaperizia di calligrafirilevata col confronto di altri vostri scritti; dalla copia che venne strappata dalle colonne della piazza la notte precedente li 5 ottobre 1826, avendo essi asserito che ravvisavasiconformitàdi carattere, sebbene fosse moltostiracchiatoedadulterato; da una deposizione di un soggetto, noto alla Giustizia, che testificava riconoscere appieno in detta copia il vostro carattere.»
Rapporto alla seconda parte dell'accusa il Fisco adduceva: «Che Eleonoro Soragni all'epoca delli 5 ottobre detto anno non era in Ravenna, come rilevavasi dagli atti della Polizia, che gli rilasciò già qualche giorno prima il passaporto; che un soggetto, noto alla Giustizia, per fatto proprio depose avergli io consegnato una lettera per Soragni con entro la satira in discorso scritta di tutto mio pugno e carattere.»
Agli insussistenti punti, cui appoggiavasi il Fisco per sostenere la falsissima accusa della ricordata satira, innumerevoli discolpe potevansi addurre; io però mi limitai ad esporre soltanto quelle ragioni ch'erano piú che mai sufficienti ad abbatterla interamente ed a discoprire l'innocenza mia. Ma quando mai, dissi io allora, la calligrafia ha potuto desumere positivi rilievi da un carattere adulterato, stiracchiato, se appunto le adulterazioni e le stiracchiature svisano quasi i segni dell'originalità? Se calligrafi di buona coscienza stentano ben di sovente a profferir giudizi sopra confronti di un carattere non disuguale, non adulterato, ma semplicemente di diversa data, qual risultato potrà dare una tale perizia? Se un enorme abbaglio di ottica produsse tanta temerità, al lume della verità deve però svanire. Come poiè mai probabile che io volessi espormi ad una certa rovina, copiando scritti satirici? Non mi sarei io prevalso in ogni caso di mano incognita, piuttosto che avventurarmi a stiracchiature, su cui non poteva mai affidarmi per essere, atteso l'impiego che copriva, universalmente il mio carattere cognito? E che diremo di colui che pretende mia la copia in questione? Nient'altro se non che additi le prove su cui fonda la sua deposizione. Dirà egli, la copia. E che vale? Non potrebbe forse essere opera delle sue proprie mani? Ciò almeno sembra piú probabile, che l'imputazione datami. L'interesse, che può essere l'unico movente di costui, non l'invidia, perché non ho mai avuto di che attrarre gli altrui desideri, non la vendetta perché non fui mai di danno ad alcuno, tutto azzarda quando rinviene premi, guarentigie ed asili, e molto piú quando può coprire i suoi raggiri col manto stesso della Giustizia. E difatti è egli piú probabile (e le probabilità in mancanza di prove decise sono di molta rilevanza) che l'accusatore per dar un qualche peso alla sua assertiva calunniosa abbia tentato d'imitare possibilmente in quella copia il mio carattere o che io stesso l'abbia redatta stiracchiandolo? Io qui mi riporto ai riflessi di sopra accennati, che non senza ragionevolezza sottopongo al giudizio del Fisco; reclamando, onde avere maggiori appoggi di rendere rimarchevoli le mie considerazioni, che mi siano rese ostensibili e la perizia e la copia in discorso, né la Giustizia, che il trionfo dell'innocenza e la depressione della calunnia ricerca, può render vana questa mia istanza.
Passando all'altra parte della contestazione riguardante i mezzi imputatimi d'aver avuto con Eleonoro Soragni per far pervenire da Modena alla Commissione la satira in discorso, aggiunsi:
Può essere che il Soragni all'epoca dei 5 ottobre 1826 avesse ottenuto, come mi si contesta, dalla Polizia il passaporto, giacché mi ricordo che aveva in animo di portarsi a Bologna per vedere lo spettacolo teatrale; ma il fatto si è che partí ai primi di novembre soltanto, dopo la cena di turno dell'Accademia del Magnismo, a cui il Soragni era addetto, la quale venne protratta alla fine di ottobre; e l'assenza del ricordato Soragni all'epoca dei 5 ottobre è insussistente, perché posso all'occorrenza documentare che questo intermedio di tempo rimase in Ravenna; fatto questo che rende vano senza altre discussioni il primo articolo di questa imputazione.
Prima che divenghi probabile la consegna della lettera e della satira scritta, come mi si contesta, di tutto mio pugno e diretta al Soragni, che il Fisco m'appone d'aver io effettuato al soggetto noto alla Giustizia, bisogna premettere una prova di assoluta pazzia; che il mezzo imputato non può eseguirsi da un uomo a sé coerente. Chi mai sarebbesi posto al cimento di tanta eventualità, che anche indipendentemente dalle cautele del mezzo potevano intervenire?
Ma perché almeno non si è ricorso alle stiracchiature che sarebbero state piú supponibili, perché non esposte che alla confidenza di due soggetti, da cui in caso di perquisizioni personali trovar piú facilmente titolo di discolpe a mio e a loro garantimento? Chi mai sarebbesi posto al cimento di tanta eventualità, che anche indipendentemente dalle cautele del messo potevano intervenire?
Ma in ogni caso, né qui sono supponibili sviste ed errori, la lettera e la satira sarebbero state opera d'incognita mano, onde prevenire possibilmente sinistri risultati e dar titolo di discolpe al messo nell'ipotesi di una perquisizione personale. E poi, stando anche nei termini dell'imputazione, e qual bisogno v'era d'un terzo per spedire al Soragni la satira, quando che avrebbe potuto portarla seco? Infine; che il Fisco mi provi l'intrinsichezza, tanto necessaria a imprese di tal sorte, che avrebbe pur dovuto regnare tra me e l'anonimo. Ma ben chiara da sé stessa apparisce la calunnia, che tra vaneggiamenti i piú ridicoli non ha di che sostenersi.
Or vengo a specificare le deduzioni da cui si pretese trar motivo di convalidare l'emessa accusa.
Mi venne imputata la qualità di settario, addetto alla Società denominata della Speranza, rilevata in forza, come mi fu riferito, di molte deposizioni di altri settari e di un reo confesso in capo proprio, e lo spirito di odio e di livore nutrito da ogni settario contro il Governo e i suoi Ministri m'aveva incitato a formare il su ricordato libello.
Cosí risposi a questa imputazione: Io non appartengo né ho mai appartenuto a sètte, e quindi non so che significhi Società della Speranza. Sianvi pure deposizioni quante si vogliono che per settario mi accennino, ma posso giustamente escla[mare][19]conscientia mihi testis; [perché] se verafosse la qualità [che mi si] imputa, i deponenti [non si] sarebbero limitati ad un se[mplice] detto, ma avrebbero conva[lidato] le loro testimonianze con [qualche] prova. Per quanto posso [sapere] di sètta, mi sembra, che [non sianvi] armi, libri, né documen[ti di mia ap]partenenza. E perché su [questi] punti non vengo io atta[ccato?] Perché l'accusa, è come [tutte] le altre falsa, e falsissim[....] giustizia del tutto inco[...] ché l'emettere sempliceme[nte una] deposizione senza [prove] se dal numero non prende forza equivale al non esporla [. Io non] so se esistono settari e [se ve] ne siano, come si contesta, [degli im]puniti, ma in questo caso n[on credo] della loro politica il comp[rendere] nel novero settario soggetti [estranei] onde ai compagni toglier[e qualche] particolare sospetto, e dare [....] i risultati di loro imput[azioni] provenienti da cause totalmente diverse. Questa massima fino dalle prime misure politiche sembra risultar vera ed adottata, che molti soggiacquero a pene per inquisizioni politiche senza esser settari come in appresso il fatto ha comprovato la pubblica opinione, che li favoriva. Dunque non nude, apparenti testimonianze, ma sode prove necessitano prima di por in calcolo un'accusa, onde la Giustizia non cada nella massima delle iniquità, che è l'oppressione dell'innocenza.
La seconda deduzione si voleva desumere dalle satire, che mi furono imputate nel mio quinto esame a carico delle Missioni e dell'abate Cottignola.
Feci conoscere che una deduzione in buona logica affinché sia valida occorre che si diparta da un principio vero ed indubitato. Dunque siccome che rimaneva ancora da provarsi se quelle satire fossero opera mia, la deduzione non era di alcun valore e come se apposta non fosse. La attestazione che io richiesi di Angelo Mercuriali in riguardo al mio quinto esame, mi venne qui espressa ne' seguenti precisi termini: «Depone egli che voi gli avete date piú volte satire, ed anche da copiare».
Ma di quali satire, io dissi, intende egli parlare? Non d'altre certamente che di qualcheduna pervenutami a caso nelle mani, al tempo delle lanterne, che moltissime ne circolavano, e che egli stesso può avermi chiesto da copiare, e la sua deposizione a nulla ammonta perché non adduce prove di autografia. Onde però togliere alla Giustizia ogni qualunque sospetto, dimando che in mia presenza venghi a chiarir meglio la sua deposizione.
Il terzo riflesso ricavavasi da insussistenti per non dir ridicole testimonianze, «di settari, che asserivano d'aver io quasi per istinto il vizio di rimbrottare e satirizzare altrui, ciò che mi distingueva al pubblico».
Questo articolo, dissi io allora, pochi comenti richiede. È vero, verissimo, che mi piace in compagnia di dar qualche volta la baia agli amici, che prendendone piacere non mi hanno mai privato della loro accoglienza; segno evidente che le mie burle non erano offensive, né denigranti l'altrui carattere. Che se in me fosse lo spirito di satirizzare, come mi si imputa, un qualche tristo imbarazzo sarebbemi pure intervenuto, che d'indizio or servirebbe al Fisco.
La quarta desunzione riferivasi alla mia cattiva condotta, che volevasi vilipendere con le calunnie dei due attentati già ne' precedenti esami discussi.
Da ciò io subito rilevai che la Giustizia si era, come conveniva, persuasa della falsità di tali accuse, perché diversamente non come deduzioni, ma come capi principali di delitto mi sarebbero state apposte; in verun modo però potevansi sostenere, perché la falsità non ha mai titolo a cui si possa riferire. E però esclamai che non l'infamità di vili calunniatori, ma la pubblica voce, i documenti di tutti i dicasteri sí civili che spirituali dimostravano la mia condotta, non mai alterata per cattive azioni. E qui null'altro fuvvi da aggiungere.
Per ultima deduzione venni rimproverato di bugie sostenute nella perseveranza di negar tutto ciò che il Fisco mi aveva affacciato.
Risposi francamente che io ritenevo queste espressioni di formalità alla definizione di straordinari processi; che se a colui, che in ogni costituto reclama l'intervento personale de' suoi accusatori, gli viene conferito il nome di bugiardo, io non saprei qual titolo meriti l'uomo sincero; che sí mi arreca stupore come non si distinguesse la pura negativa dall'opposizione di fatto; che se il Fisco sapesse produrmi tante prove a suo sostegno quante ne ho emesse al mio, non tarderei a dichiararmi reo convinto.
Passiamo alle circostanze addotte relativamente alla detta imputazione.
«Risulta dagli atti, mi disse il giudice, che alcuni settari vi sgridarono, onde aveste tralasciato a divulgar satire».
Ma se il Fisco caratterizza i settari pieni di livore contro il Governo (vedi la prima deduzione di questa accusa) comepuò credere che avessero impedito ciò che era tanto conforme al loro spirito? La contraddizione è manifesta, ed a me basta il rilevarla.
Mi venne finalmente imputato che io redigeva le satire nel negozio di Francesco Gallina.
Quanto ciò sia assurdo ed improbabile ognuno da sé lo ravvisa. Ma perché non mi si contesta piuttosto che all'uso de' ciarlatani avessi io in pubblica piazza formate e dispensate satire come tanti cerotti? Niuna differenza rinvengo fra questa e l'addotta circostanza...... —
Dei quattro capi d'accusa imputati all'Uccellini, il primo era fondato, perché egli stesso ci ha raccontato come fu ascritto e appartenne alla Carboneria (cfr. cap. VI); il secondo, circa l'attentato al palazzo apostolico per mezzo di una mina, era una delle tante invenzioni del chirurgo Mazzoni (cfr.Frignani, XX); quanto al terzo, di tentativi per liberare i prigionieri politici di San Vitale dovettero ben concepirsene, poiché v'accenna in piú luoghi ilFrignani, ma non è chiaro se e per quanto l'Uccelliniv'abbia avuto parte; finalmente per la satira a dialogo tra i due santi ravennati, Apollinare e Vitale, inclino a credere che l'Uccellininon ne fosse l'autore: poiché egli, cosí tenace di memoria, non seppe mai dire altro che due versi della poesia trovata nel mattino del 5 ottobre 1826, e a qualcuno, come all'amico Sante Bernicoli, li recitò in dialetto:I à tirat a Rivarola, I à tirat co' na pistola, e ad altri, come a Francesco Miserocchi, li ricordò in lingua italiana:Lo sai, Apollinare? fuggito è Rivarola, Al solo scotimento d'un colpo di pistola; e in un frammento ms. degli ultimissimi anni suoi, notò: «Prima strofa della satira che apparve in Ravenna dopo l'attentato al cardinale Rivarola: Dialogo fra S. Vitale e S. Apollinare: Non sai o Apollinare Partito è Rivarola Al solo scuotimento | D'un colpo di pistola...». Questa incertezza in uomo, ripeto, di cosí tenace memoria fa credere ch'ei non solo non avesse composta, ma neppure mai letta la poesia che gli costò tre anni di carcere!
XIX.Del supplizio dell'Ortolani e compagni parla a lungo anche ilFrignani, op. cit., LII-LIX, dove la resistenza del Rambelli è descritta per altro con colori un po' fantastici (cfr. il riassunto delVannucci,I martiri della libertà ital., 7ª ediz., vol. II, pp. 21-27): l'Uccelliniè piú semplice e piú fedele raccontatore. — Degli ufficiali e altri graduatidei carabinieri, che furono addetti alle carceri di San Vitale, piú d'uno è accennato anche dalFrignani: egli ricorda il tenente Zampieri durissimo di modi e di cuore (op. cit. IX, XVII-XIX); il brigadiere Finina, che lo arrestò e in carcere si divertiva a insultar lui e la madre «con parole e atti di scherno» (op. cit. III, VIII, XXIV); un maresciallo romano «cognominato la Iena, barbaro non meno del Finina e del Zampieri, co' quali e' pareva congiunto in istretta amicizia» e «satellite de' piú fedeli e piú privilegiati de' commissari» (op. cit. XXV, L); un altro maresciallo innominato, che «sentiva del volpino piú che d'altro animale, però la commissione adoperavalo nell'uffizio di seduttore» (op. cit. XXXVII); e il maresciallo Branca, «fisonomia di buono, e di buono furono sempre le sue maniere», rimasto alla guardia delle carceri il giorno della esecuzione dell'Ortolani e degli altri quattro (op. cit. XVI, LIII). È probabile che questo Branca sia il maresciallo che anche il nostro autore ricorda come a lui benevolo.
XX.La sentenza che l'Uccellinivoleva aggiungere alle Memorie non si trova tra le sue carte; ma a compimento del suo proposito, eccola qui fedelmente riprodotta di su la stampa originale, in foglio volante:
Commissione speciale|per le quattro legazioni | e per la delegazione d'urbino e pesaro | residente nella città di faenza|Sessione delli 26. d'aprile 1828|TRANSUNTO | DELLA SENTENZA PRONUNCIATA NELLA CAUSA RAVENNATE DI PIÚ DELITTI, CIOÈ | DI ATTENTATO ALLA VITA DELL'E.MO E R.MO SIGNOR CARDINALE RIVAROLA LEGATO A LATERE | DELLA PROVINCIA DI ROMAGNA, CON SPARO CONTEMPORANEO DI PISTOLA A GRAVE OFFESA | DEL DI LUI COMPAGNO, LA NOTTE DEL 23. DI LUGLIO 1826| DiOMICIDIOin odio di officio, e per spirito di partitoin persona delCONTE DOMENICO MATTEUCCI, DIRETTORE | PROVINCIALE DI POLIZIA DI RAVENNA, la sera dei 5 d'aprile 1824 | DiOMICIDIOcolla gravante qualità di mandatonella persona dell'EbreoMosè Forti di Lugo, | domiciliato in Ravenna, la sera dei 15 di marzo 1827.
Alcuni individui addetti a proscritte Società segrete concepirono fin dall'anno 1824 odio ingiusto e sacrilego contro il sullodatoE.MO SIGNOR CARDINALE RIVAROLAper l'energia manifestata nell'annichilimento delle Società medesime; ed avvolsero in loro mente diversi disegni, onde vendicarsi ocol veleno, o colle armi. Tale odio spinse a tanto, che i settari
Angelo Ortolani, Ministro del Forno pubblico,
Luigi Zanoli, Calzolaio, e
Gaetano Montanari, Barbiere, tutti di Ravenna, maggiori di età, dopo avere il primo di loro tentato piú volte in vano di propinargli il veleno nel pane, di cui ilPORPORATOservivasi privativamente alla propria mensa, si risolsero di estinguerlo coll'uso delle armi. A quest'oggetto spesso lo insidiarono nell'oscurità della notte; e finalmente, essendo prossime le ore dodici pomeridiane del 23. di Luglio 1826, mentre il lodatoSIGNOR CARDINALEsalito per la strada del corso nella sua carrozza in compagniadel Sacerdote D. Ignazio Muti, Canonico della Metropolitana di detta città, si disponeva di far ritorno alla propria residenza; e nel momento, in cui un servitore ne chiudeva lo sportello,uno dei complici nell'atroce misfattodallo sportello opposto esplose una pistola, lusingandosi di uccidere ilPORPORATO, ma recando invecegravi ferite al Canonicoanzidetto. I sicari quindi si volsero alla fuga, abbandonando le armi, le quali furono poscia nella maggior parte ricuperate.
Il sopraddettoANGELO ORTOLANIeGAETANO RAMBELLI, di Ravenna, cappellaio, addetto anch'esso a Società segrete, e maggiore di età, occisero insidiosamente, e pure per odio settario nella medesima Città ilDirettore Provinciale di quella Polizia, conte Domenico Matteuccicon colpi di pistole scaricategli sul dorso dall'agguato, circa le ore nove pomeridiane del 5. d'Aprile 1824, allorché picchiava alla porta del palazzo di una di quelle nobili famiglie, ove soleva passare qualche ora della sera.
Ed i sopranominatiLUIGI ZANOLI, eGAETANO MONTANARI, la sera del 15 di Marzo 1827, tolsero di vita con esplosione di arma da fuoco alle spallel'ebreo Mosè Forti, con mandato di
ABRAMO ISACCO FORTI, soprachiamatoMARCHINO, non, senza qualche complicità del suo fratello,BENIAMINO FORTIdettoCARLINO, ambedue Ebrei del Ghetto di Lugo, maggiori di età, commercianti, e domiciliato, il primo in Ravenna, il secondo in Forlí.
Sentito in iscritto, ed in voce il difensore dei prevenuti, tutti carcerati, all'appoggio della confessione del ripetutoZANOLIin ambedue i delitti, che lo riguardano, e di altreprove, ed indizi risultati dagli Atti, furono condannaticome rei convintiall'ULTIMO SUPPLIZIO
LUIGI ZANOLI,
ANGELO ORTOLANI,
GAETANO MONTANARI,
GAETANO RAMBELLI,
ABRAMO ISACCO FORTI,dettoMARCHINO.
Fu condannato poi allaGalera per anni sette
BENIAMINO FORTIdettoCARLINOper l'espressa complicità nelsurriferito omicidio con qualità di mandato:
Ed allaDetenzione per anni cinque
ANGELO BRANZANTI, di Ravenna, orefice, maggiore di età, riconosciuto indiziato di qualche dolosa prescienza nel sopraddettoOmicidio del direttore Matteucci.
Si ordinò finalmente, cheMARIANO ZAULI, altrimenti dettoGANGA, fabbro eDOMENICO MONTALETTI, fornaio, ambedue di Ravenna, il primo preteso complice in uno degliappostamentifatti al lodatoE.MO, ed il secondo preteso complice nell'accennatafabbricazione del pane, fossero dimessi dal carcere coll'ingiunzione dei precetti contro di loro decretati.
Dato dalla Cancelleria della Commissione speciale questo dí 9 di Maggio 1828.
Natale Lorenzini, Cancelliere.Faenza, dalla tipografia Montanari e Marabini.
Il capo custodeMariani(ricordato anche nel cap. XXVII) era prima addetto alle carceri di Forlí e ne fu tolto per la sentenza del Rivarola: fu padre di Angelo, celebre musico vissuto dal 1824 al 1875 (cfr.Regli, op. cit., p. 307). — MonsignorAndrea Gianollinon eravicario(vicario generale arcivescovile dal 1827 in poi fu monsignorGiulio Buoninsegnidi Borgo S. Sepolcro), mauditore di S. E. R.mal'arcivescovoChiarissimo Falconieri(nato a Roma nel 1794, fatto arcivescovo di Ravenna il 3 luglio 1826, cardinale il 12 febbraio 1838, morto nel 1859): con tale ufficio il Gianolli appare negli anni 1827-30, e secondo ilFrignani(op. cit., LVII) era un «prete della diocesi di Cesena». — Il caso delloSpadaè narrato anche, con piú abbondanza di parole, dalFrignani(op. cit. LVII, LVIII), che lo designa col nome diSpadini, «mugnaio, famoso brigante sino dai tempi della Repubblica cisalpina.» È singolareche non si sia trovato il nome di questoSpada(tale era veramente il suo casato) nei registri parrochiali dei defunti; ma, mi scrisse l'ottimo F. Miserocchi, sta il fatto «che costui era un brigantone di tre cotte; che faceva il magazziniere di professione, e che all'atto dell'esecuzione dei cinque impiccati si dilettava di beffeggiare i pazienti contandoli ad uno ad uno con aria di soddisfazione di mano in mano, che salivano il patibolo, come mi narrano alcuni testimoni oculari ancora viventi; tanto che col suo schifoso contegno era giunto quasi a provocare una sorda ma rumoreggiante reazione da parte degli spettatori, ma il caso provvide alla vendetta...»
XXI.Sino dall'11 settembre 1826 pubblicando in Ravenna il suo primo proclama la Commissione presieduta dall'Invernizzi invitava i cittadini alla denunzia dei reati politici; e da un'altra notificazione in data di Faenza 16 aprile 1827 appare che l'istituto dellaSpontaneaera stato introdotto con l'editto pontificio del 6 luglio 1826 con termine utile fino al 15 marzo 1827, prorogato poi al 10 giugno, sino al quale giorno avvertiva monsignor Invernizzi esser egli delegato da Sua Santità a ricevere «le spontanee abdicazioni e le denuncie da chiunque volesse a noi presentarsi». Degli atti e procedimenti di questa Commissione speciale poche notizie si hanno nella storia (cfr.Farini, op. cit., lib. I, cap. II); non sarà inutile però avvertire che fin da principio ad uno dei suoi membri,Giovanni Ruffini, trattenuto forse in Roma dall'ufficio di luogotenente criminale, fu sostituitoFilippo Francesco Carli, giudice nel tribunale d'appello di Bologna, e al cancelliere primamente nominato succedetteNatale Lorenzini. Le sentenze della Commissione, di cui ho potuto avere notizia (oltre le due riferite nelle note ai capp. XX e XXV), sono le seguenti:
1827, 7 giugno: come rei di appartenere alla Società Carbonica e di aver promosse o frequentate adunanze anche dopo l'editto 6 luglio 1826 furono condannati i seguenti pesaresi:Vincenzo Pennacchinidomestico, alla galera in perpetuo;Giovanni Spinacicalzolaio eRaffaele Pascuccivetraio a 25 anni,Romualdo Carandinidomestico eTerenzio Ghirlandasartore a 5 anni di opera pubblica,Nicola Contiminore di età, muratore, a sei mesi di prigionia. — Detto giorno: altra sentenza della Commissione contenente notizie particolareggiate delle società segrete di Gubbio, cioè dellaVenditadei figli di Brutoistituita nel maggio 1824, della società deiFigli della speranzaeFratelli del dovereistituita nell'anno 1825 e di quella deiBuoni amicipromossa nel febbraio 1826 contro la società antiliberale deiCompari. — 1827, 5 luglio:Pasquale Santipescivendolo, di Cesena, fu condannato a 10 anni di galera perché l'8 febbraio 1821 in casa Salberini durante una festa di ballo ferí mortalmenteMariano Pierini«e da una deposizione testimoniale appare che dalla Sètta Carbonica fosse designata la di lui uccisione»: il Pierini era «un esploratore della polizia» e il Santi era «sorvegliato all'epoca del delitto dall'officio della polizia locale per la sua aderenza coi facinorosi»; perciò il Santi fuggí all'estero, dando cosí indizio di colpa, e la voce pubblica lo designò subito come autore del misfatto. — 1827, 1 agosto: sono condannatiGiacomo Leonidi Meldola, domiciliato in Forlimpopoli, tintore e oste, di anni 50 a dieci anni di galera,Paolo BendandidettoGramettomercante di bestiame, di Forlimpopoli, a sette anni di galera,Luigi Pasolinicanepino, di Forlimpopoli, di anni 17, a un anno di casa di correzione, eMichele Bendandimercante di bestiame, di Forlimpopoli, a un anno d'opera pubblica, per essere appartenuti alla società deiFratelli del dovere«ch'è la società media fra la Carbonica e quella dellaSperanza» (sentenza importante per conoscere le vicende delle sezioni di società segrete in Forlimpopoli). — Detto giorno:Antonio Ballardini, di Faenza, calzolaio, condannato alla prigionia per 6 mesi per ferimento semplice avvenuto la sera del 24 maggio 1827 in Faenza a danno diBartolomeo Savini Casadioper il «sospetto in taluno ingeritosi pochi giorni prima al fatto che il Casadio servisse qualche autorità giudiziaria nella qualità di delatore.»
1828, 10 aprile: «Risultò dagli atti che lo zelo diAntonio Belliniispettore di polizia in Faenza nel dare opera che gli individui addetti alle proscritte società segrete non turbassero la pubblica tranquillità, eccitasse contro di lui l'odio di alcuni ascritti alle medesime»; e perciò, dopo altri inutili tentativi, egli fu ucciso la sera del 2 luglio 1826 in Faenza da due colpi di pistola esplosi per opera diVincenzo GalassidettoCuccolottopignattaro eAntonio BiffidettoBiffottovetturino, entrambi faentini, diretti nella delittuosa operazione daCarlo Filibertiflebotomo in Faenza, con complicità diNiccola Benedettidi Gubbio, cameriere in Faenza, diTommaso Antolinioste, di Faenza, e diSante Spadadi Cotignola; con questoche Galassi, Biffi e Filiberti fuggirono dal loro domicilio e dallo Stato pontificio. Per questi motivi sono condannatiVincenzo Galassiall'ultimo supplizio,Niccola Benedettia 5 anni di galera,Tommaso Antolinia 3 di opera pubblica; si ordina l'arresto diAntonio Biffi,Carlo FilibertieSante Spada, e si dimette dal carcere col precetto di rappresentarsiLuigi Masotti, sartore, di Faenza, e guardia provinciale arrestato per pretesa complicità. — 1828, 6 giugno:Biagio Fedelidi S. Alberto, carabiniere addetto alle carceri politiche di San Vitale, perché «guadagnato da taluno dei detenuti, vilmente si determinò a tradire il suo officio, portando e riportando sí al di dentro che al di fuori di dette carceri, ambascerie e viglietti», fu espulso dal corpo e condannato a cinque anni di galera, piú ad altri cinque di opera pubblica come detentore di uno stile proibito. — 1828, 23 luglio: fu condannato a tre anni di opera pubblicaLuigi Venturellidi Imola, «degente in Faenza», il quale «imaginò che sarebbe stato di molto suo profitto, se avesse indotto la Commissione speciale nella credulità «che dalle società segrete si macchinava una rivoluzione dai confini del Ferrarese a quelli della delegazione di Pesaro, sotto la denominazione diVespri Siciliani»: inventò e denunziò perciò uomini, luoghi, contrassegni; poi, arrestato, confessò il delitto «accusandone per impulso i debiti contratti ed il desiderio di procurarsi qualche straordinario guadagno per estinguerli». — 1828, 4 settembre:Michele Roncidi Morciano, sartore, «addetto a società secrete», fu condannato a dieci anni di galera per aver tentato, prima in Fano, poi in Rimini il 10 maggio 1824 di avvelenareAndrea Medridi Cesena «per odi privati». — Detto giorno:Giosafat Geminiani, guardiano, nativo di Fusignano, domiciliato in Ravenna, «sospetto non leggiermente d'appartenere «ad alcuna delle società segrete», fu condannato a 10 anni di galera, perché la sera del 19 marzo 1826 mentre in Ravenna «corrissava con alcuni giovani addetti a società segrete il calzolaioGaetano Gugnani, dettoVobis, malveduto dai settari per la sua contrarietà alle loro massime», esso Geminiani si mise in mezzo e ferí il Gugnani, che della ferita morí pochi giorni di poi. — Detto giorno:Giacomo Battuzzi, possidente, di Ravenna, fu condannato a dieci anni di galera (senza pregiudizio degli altri 15 di detenzione inflittigli per sentenza del card. Rivarola del 31 agosto 1825) perché la notte del 19 marzo 1819 colpí d'arma da fuoco il direttore della polizia provinciale di RavennaGiuseppeLausdei, avendo complici i contumaciVincenzo BattaglinieTommaso Quatrinidi Ravenna, che furono condannati l'uno a dieci, l'altro a cinque anni di galera. — 1828, 30 settembre (in Rimini):Niccola Martininidi Rimini, maestro di scuola privata elementare, fu condannato a 7 anni di galera perché mentre il Governo attendeva a scoprire gli autori dell'attentato contro il card. Rivarola «falsamente testificò in giudizio avergli confidatoGiuseppe Previtali, che disse essere suo amico, che il legaleOttavio Bottonicoll'intelligenza del Previtali medesimo, diLuigi Serpieri, marcheseErcole Buonadrata,Domenico Piolanti,Francesco Serpieri,Achille Bocci,Giuseppe Ferranti,Giacomo Martinelli, e diGio. Battista Grilli, era stato l'autore del vero attentato suddetto col mezzo di pistola, essendosi il Martinini approfittato della scienza, che il nominato Bottoni trovavasi in quell'epoca in Ravenna per un suo privato affare. Per siffatta testimonianza, avvalorata ancora da altri amminicoli, tanto esso Bottoni, quanto gli altri suddetti soggiacquero all'arresto e alla detenzione, fino a che non si conobbe giudizialmente la loro innocenza nel sopradetto sacrilego attentato.»