XII. *

Legge ungherese dell'anno 1791.

Art. 38. Per guarentire la sicurezza di questa nazione (l'ebraica) spesso turbata da questo erroneo pregiudizio, la R. Luogotenenza ha ordinato a tutti i Comitati di darsi premura per sradicare dagli animi del popolo,ancheil pregiudizio che gli Ebrei usino, nei loro riti, vittime umane, impiegando tutti i mezzi migliori e più adatti alle condizioni locali e giovandosi anche, se fosse necessario, dell'opera dei sacerdoti. Bisogna persuadere e convincere il popolo che questo orribile delitto è contrario alle leggi ebraiche ed agli scritti dei profeti, ripugnante soprattutto a tutto il vecchio testamento sul quale ha base principale la religione ebraica e contrario eziandio ai precetti delle altre religioni. Per conseguenza se da qualsiasi Ebreo venisse commesso un assassinio, anche se risultasse che il delitto fu commesso per animosità religiosa, non si avrebbe nessuna maggior ragione di incolpare l'intera nazione ebraica, di quello che non si avrebbe di incolpare la cristianità se simile delitto fosse commesso da un Cristiano.


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