70.Il Muratori distingue duchi maggiori e minori, ma senza ragione. Paolo Diacono nomina i duchi di Ticino, Bergamo, Brescia, Trento, Forogiulio, Milano;e oltre questi, altritrentane furono nelle loro città,II. 32. Sarebbero dunque trentasei, forse perchè fra' Longobardi, come fra altri popoli germanici, si usassero due decine diverse, l'una di dieci unità, l'altra di dodici; il che fa che molte volte un numero abbia a intendersi altrimenti da quel che suona. VediRuehs,Schwedische Geschichte, vol.I. § 19. In tal caso potrebbe darsi che i duchi longobardi fossero dodici nella Neustria, ed altrettanti nell'Austria e nella Tuscia. Menzione storica abbiamo de' ducati d'Istria, del Friuli, Milano, Bergamo, Pavia, Brescia, Trento, Spoleto, Torino, Asti, Ivrea, San Giulio d'Orta, Verona, Vicenza, Treviso, Ceneda, Parma, Piacenza, Brescello, Reggio, Perugia, Lucca, Chiusi, Firenze, Soana, Populonia, Fermo, Rimini, Benevento.71.Epist.VIStephani II, ap.Mansi,Concil., tom.II.72.Della reciproca garanzia rimase un vestigio negli statuti criminali di Milano, ove il cap. 162 èQualiter Comunia teneantur pro captis in terra sua. Anche della costituzione per decine prolungossi la memoria; e fin nel 1500 la valle di Cadore era divisa in diecicenti, e ogni cento aveva un capitano, e armava duecento uomini: in caso di pericolo i capitani sceglievano un generale, e questo colconte, cioè il comandante veneziano, vegliava sulla valle.73.De Pietro,Memorie di Sulmona, pag. 55, citato dal Leo. Il loro nome deriva dagast-halter.74.Di questi re egli fa l'enumerazione nel prologo. Un bel codice ne sussiste nell'archivio della Cava, e un altro a Vercelli, con un prologo differente, ove più distintamente sono noverati i re antichi longobardi, e che si capisce esser la fonte de' primi libri di Paolo Diacono, il quale storpiò quei nomi per pedanteria e retorica.Le leggi longobarde furono pubblicate in due raccolte: la prima è storica, disponendosi coll'ordine onde furono emanate da Rotari sino a Corrado I imperatore; nell'altra, dettaLombarda, eseguita dopo Enrico I, sono scientificamente distribuite in tre libri, il primo di 37 titoli, il secondo di 59, il terzo di 40. La migliore e più decisiva recensione delle leggi longobarde, e di tutto ciò che concerne il loro dominio in Italia, è il discorso di Carlo Troyasulla condizione dei Romani vinti dai Longobardi; studio profondo e di lunghissimi anni, il quale suscitò (come avviene) un'infinità di articoli e opuscoli improvvisati.75.Rot., 167-170, 158-160.76.Et ipse quartus ducat eum in quadrivium, et thingat in wadia, et gisiles ibi sint etc.Rot., 225. —Reddat in octogilt, et non sit fegangi. 375. —Si servus regis ob eros, vel vecorin, seu mernorphin fecerit. 376.77.Liutpr., IV. 7. 8. 6.78.In una formola del Codice veronese, alla legge 182 di Rotari, il conte si volge ai giudici, e domanda loro il punto legale:Nunc dicite vos, judices, quid commendet lex.79.Ad leg.53.lib.i Liutpr.80.Ad. leg.7.lib.ii Liutpr.— Ecco altri esempj:Petre, te appellat Martinus, quia tu consiliatus es de morte sua, aut occidisti patrem suum. De toto me appellasti. Si dixerit quod consiliatus esset cum rege aut occidisset per jussionem regis, aut approbet aut emendet, secundum quosdam. Secundum quosdam, aliter est: in anima jurare debet. Sed melius est, secundum alios, quod dicat — Non consiliatus sum, nec occidi, quod per legem emendare debeam pro usu.Petre, te appellat Martinus, qui est advocatus de parte publica, quod D. levavit sedicionem contra tuum comitem, et occidit suum caballum cum ipsa sedicione; et tu fuisti consentiens in ipso malo.Petre, te appellat Martinus, qui est advocatus de parte publica, quod homines de civitate Roma levaverunt sedicionem contra homines de civitate Cremona, vel contra comitem de Mediolano; et tu fuisti in capite cum illis.Petre, te appellat Martinus, quod homines de civitate Ravenna levaverunt adunaciones contra homines de civitate Roma; et tu fuisti consentiens in isto malo.Petre, te appellat Martinus, quod ipse tenebat cum rege; et tu spoliasti casam suam de tanto mobili, qui valebat solidos centum.Petre, te appellat Martinus, quod ipse sponsavit Aldam tuam filiam puellam; et tu dedisti eam alteri in conjugium ante duos annos. — Non sponsasti meam filiam: tunc ille qui appellat, probet. Si dixerit — Sponsasti tu meam filiam, sed non erat puella: tunc ille qui appellat, probet quod erat puella; et si non potuerit, juret ipse qui appellatus est, quia non erat puella.81.Leg. 230. 231.82.Leg. 4.83.Liutpr.,II. 25.84.Rot., 32.85.Id., 42.86.Rot., 25. 26;Liuptr.,IV. 7. 10;VI. 27;Rachis, 7. 8.87.Væ tibi terra, cujus rex puer est, et cujus principes mane comedunt.Eccl.,X. 16.88.Leg. 364.89.Rot., 179; e così 153. 165. 166. 364. 367. 369.90.In mezzo al tempio degli Dei Palìci in Sicilia vaneggiavano due crateri stretti e profondi, pieni d'acqua solforosi che zampillava. Quand'uno era accusato di furto o d'altro, dava il suo giuramento scritto sopra una tavoletta, e questa gettavasi nell'acqua: se galleggiava, l'accusato era assolto; se no, era gettato nel cratere. Altre volte l'accusatore leggeva il contenuto nella tavoletta, e l'accusato, cinto di ghirlande e in tunica discinta, e agitando un ramo colla mano, lo ripetea parola per parola, toccando l'orlo dei cratere: se dicea vero, andavasene salvo; se no, periva inghiottito, o perdea la vista.Diodoro Sic., xi. 89;Aristotele,Mir. ausc.58.91.Variar.,III. 24.92.Rot., 198. 203. 214. 231;Liutpr., vi.64;Grimoaldo, 7.93.Leg. Othonis, 1. 2. 5. 6. 7. 9. 11. 12.94.Rot., 5. 11. 12. 14. 19. 141. 253. 284. 285;Liutpr., vi. 81-85.95.Rot., 33. 130. 131. 200-203. ecc.96.Il soldo dei Longobardi non si sa se fosse d'oro o d'argento, reale o ideale: reale era il tremissis, terza parte del soldo. (Cum die quodam Alachis super mensam numeraret, unus tremissis de eadem mensa cecidit: quem filius Aldonis, adhuc puerulus, de terra colligens, eidem Alachi reddidit.Paolo Diac., lib.V. c. 39). Forse erano quelle rozze monete, con san Michele da una parte, e dall'altra il busto del re, che si trovano ne' musei, ma tanto logore da non potersene valutare il peso. Delle migliori nessuna eccede la metà d'uno zecchino.97.Rot., 129. 136.98.Id., 338. 339. Anche laLex aquiliade' Romani non mette divario tra ferire il servo o la bestia altrui.99.Rot., 46. 47. 50. 51. 52. 67.100.Id., 147. 317.101.Id., 246. 247.102.III. 26.103.Ivi.104.Id.,IV. 2.105.Aulico Ticinese, cap.XIV.106.Paolo Diac., lib.I. c. 13.107.Atramento, pinna et pergamena manibus meis de terra elevavi, et Teutpaldi notarii ad scribendum tradidi, per vasone terre et fistuco nodato seo ramo arborum accepi... per coltello et wantone seo aldilaine, et sic per hanc cartula, justa legem saliga, vindo, dono, trado atque trasfundo etc.Carta lucchese del 983. Arch. Guinigi.Ugo marchese nel 996, investendo del castello di Caresana e sue appartenenze il vescovo di Vercelli, dice:Per presentem cartulam offersionis abendum confirmo pro animæ meæ mercede. Insuper per cultellum, fistucam, wantonem(guanto)et vasonem terræ atque ramum arboris pars ipsius, episcopo facio tradicionem et vestituram, et me exinde foris expuli, guarpivi et absascito feci.....Monumenta hist. patr.; Chart.I, pag. 306.108.Rotari nella leg. 75 dispose che, se il donato fosse chiesto dal donatore a provare d'aver corrisposto il launechildo, giurasse averlo dato; se no, restituisse ilferquido, cioè l'equivalente. Liutprando, lib.VI, leg. 19, dichiarò insussistente la donazione senza il launechildo e latingazione, eccettuati i doni a chiese o a luoghi pii come redenzione dell'anima.109.Liutpr.,I. 1-5,II. 8,III. 3,VI. 48;Rot., 157-169.110.Rot., 173. 168. 169.111.VI. 6.112.Grim., ii; Liutpr., vi.87;Rot., 186. 178. 179. 198;Astolfo, 3. 14.113.Nulli mulieri liberæ, sub regni nostri ditione lege Longobardorum viventi, liceat in suæ potestatis arbitrio, idest sine mundio vivere, nisi semper sub potestate viri, aut potestate curtis regiæ debeat permanere: nec aliquid de rebus mobilibus aut immobilibus, sine voluntate ipsius in cujus mundio fuerit, habeat potestatem donandi aut alienandi.Rot., 205.114.X. 2.115.Mundium non sit amplius quam solidi tres.II. 3. Il Muratori confonde il mundio col mefio.116.II. 1. —Consentientes mihi suprascripto genitor meus, per hunc scriptum secundum legem in morincap dare videor tibi, Imilla dilecta et amabilis conjus mea... quartam portionem ex integra de omnia et ex omnibus casis et fundis... vel quod in antea Deo adjuvante legibus atquisiero, de omnia ex integra quartam portionem abeas tu jam nominata Imilla dilecta et amabilis conjus in morincap, ecc. Carta lucchese del 986. Arch. arciv.117.II. 6;VI. 59. 68. 76. 78.118.Si quis res alienas, idest servum et ancillam, seu alias res mobiles... Leg. 232. E vediLiutpr., v. 36;Rot., i. 13. 222;Rachis, 3. 277.119.Quando al risorgente diritto romano prestavasi non culto ma idolatria, il celebre commentatore Andrea d'Isernia chiama il longobardojus asininum; Lucca di Penna scrivelongobardicas leges fuisse factas a bestialibus, neque mereri appellari leges sed fæces. Il Giannone sempre inginocchiato davanti ai regnanti, dice che «splenderà nelle gesta de' loro principi non meno la fortezza e la magnanimità, che la pietà, la giustizia, la temperanza; e le loro leggi e i loro costumi, sebbene non potranno paragonarsi con quelli degli antichi Romani, non dovranno però posporsi a quelli degli ultimi tempi dello scadimento dell'Imperio» (Storia civ., lib.III); ed ha un capitolosulla loro giustizia e saviezza. Montesquieu magnifica le leggi longobarde sopra tutte le altre barbariche. Il Sismondi (Repubbliche ital., cap. 1) le chiamasaviissime, eabbastanza gloriosoil regno dei Longobardi; eppure soggiunge chele due nazioni rimasero divise da un implacabile odio. Per raffaccio alle legislazioni del suo tempo, il Filangeri esaltò di troppo le processure barbariche: «Non è codice dei Barbari, che non regoli l'accusa giudiziaria meglio che le nazioni civili d'oggi. Nessuno niega al cittadino il diritto di accusare; e non pensò a combinar la libertà d'accusare colla difficoltà di calunniare. Nei Capitolari di Carlo Magno si stabilisce che il giudice non possa giudicare alcuno se manca un legittimo accusatore (Cap. C. M. et Lod., lib.V. c. 248;Edict. Theod., c. 20). L'Editto di Teodorico condanna del taglione il calunniatore (Edict., c. 13;Cap. C. M., lib.VI. c. 329; lib.VII. c. 180). Teodorico interdisse l'accusa secreta (c. 50). Nei Capitolari di Carlo Magno, che non giudichi il giudice in assenza di una parte (lib. vii. c. 145. 168). Escludeano i Longobardi chi avesse dato prova di mala fede (Cod. Long., lib.XI. tit. 51de testib.§ 8), o quello che per la condizione e pei delitti avesse perduta la confidenza della legge (Cap. C. M., lib.I. c. 45; lib.VI. c. 144 e 298). I testimonj deponeano in presenza dell'accusato: lui presente, il giudice gl'interrogava, e potea interromperli di rispondere. Queste buone costituzioni ponno far vergognare l'Europa d'oggi, che avvolge i processi nel mistero».Scienza della legisl., lib.III. c. 2. 3. Nella più recenteStoria d'Italia, a pag. 351 del vol.I, è detto che «le leggi longobardiche erano ottime tra le leggi barbariche»; a pag. 324, «è indubitato le leggi longobardiche esser le più eque e le meno imperfette di tutte le leggi barbariche»; e a pag. 337, «l'Editto di Rotari è una compilazione disordinata di cadarfrede o consuetudini antiche».120.Nel Libro VIII vedremo le consuetudini longobarde sopravivere e trasfondersi negli statuti dei Comuni. La costituzione di Federico II, lib.II. tit. 17, abolì la personalità delle leggi nella Sicilia, il che mostra vi sussistette sino al secoloXIII. Il Lupi,Codex diplom. bergom., 231, adduce uno statuto bergamasco del 1451, ove si nomina unliber juris Longobardorum, e si ordina cheipsum jus vacet in totum, et servetur jus commune: il che vuol dire che fin allora durava qualche diritto alla longobarda. Nel regno di Napoli, a detta del Giannone, lib.XXVIII. cap. 5, le leggi longobarde cessarono al tempo di Ferdinando I, uscente ilXVsecolo, ma ne sopravvissero alcune consuetudini, e fin ai suoi tempi nell'Abruzzo i feudi regolavansi secondo quelle; v'erano ancora beni gentilizj: negli istromenti ove intervenissero donne, si faceva assistere il mundualdo; metteasi la clausulajure romano, per indicare che i contraenti non viveano secondo la longobarda; duravano le voci dimefio, catamefio, vergini in capillo, e altre assai. Prospero Rendella nel 1609 stampò a NapoliIn reliquias juris longobardi.121.Sebbene s'ignori donde il bolognese Giulio Cesare della Croce tolse quella leggenda, tutto ne palesa l'origine tedesca, la corte d'Alboino, sebbene tramutata in Italia, i nomi stessi di Berthold, Marculf, ecc. LaContradictio Salomonis, uno de' primissimi romanzi, presenta una disputa di Guglielmo Conquistatore col villano Marculfo, e forse deriva dalla sorgente stessa da cui le avventure del Bertoldo, che trovansi in ogni lingua, e che i Tedeschi dicono derivate dall'Asia, come la più parte delle nostre fiabe e nonnaje.122.Paolo Diac., lib.VI. c. 7. 8.123.Pare indicarlo il suo epitafio ap.Mabillon, app. al vol.II.Ann. Ord. s. Bened., nº 35:Divino instinctu, regalis protinus aulaOb decus et lumen patriæ te sumsit alendum.Omnia Sophiæ cepisti culmina sacræ,Rege movente pio Ratchis, penetrare decenter.124.Paolo Diacono, lib.VI. c. 35;Vasari,Proemio alle vite dei pittori. I Romani di quel tempo radevano od almeno accorciavano la barba, e tondevansi altrimenti che i Longobardi; poichè è scritto che, regnante Desiderio, i Longobardi di Rieti e Spoleto vennero ad arrendersi a papa Adriano I, il quale ricevendone il giuramento, fe loro tagliar le barbe e i capelli alla romana. L'aver capelli pare fosse distintivo de' Longobardi, giacchè la loro legge per certe colpe condanna a perderli. È vulgata l'etimologia ditosache i Lombardi dicono per zitella, daintonsa, tratto dal costume di non accorciare i capelli alle fanciulle. Convien però avvertire che tal voce si trova anche nei paesi non dominati da' Longobardi; giacchè il provenzale Pier da Villare cantava:Per Melchior e per GasparFo adoratz l'altissim Tos.125.Rot., 179.126.Neppure agli antichi Romani era insolito l'occupare un terzo o due delle terre dei vinti.Cum Hernicis fœdus ictum, agri partes duæ ademptæ:Tito Livio, xi.Truinates tertia parte agri damnati. Ivi,X. Questo terzo sembra lo togliessero i Germani da ciascun possidente: i Romani par più probabile s'impadronissero d'un terzo del territorio vinto.127.Paolo Diac., lib.II. c. 4. Procopio, negliAneddoti, dice che in Africa perirono tre milioni e a proporzione nell'Italia, tre volte tanto estesa: ma esagera al solito, per mostrare infelicissimo il regno di Giustiniano. La peste infierì nel 566, massime nella Liguria e a Roma, talchè non si trovava chi mietesse nè vendemmiasse. Nel 571 perì infinito bestiame; e molte persone di vajuolo e dissenteria. Paolo Diacono ricorda quasi ad ogni anno morbi, cavallette, nembi, siccità, ecc. Sotto re Autari un diluvio afflisse l'Italia; il Tevere, venuto a sterminata altezza, recò indicibili guasti; desolate rimasero la Venezia e la Liguria; e Gregorio Magno riferisce che le acque dell'Adige a Verona giungevano alle finestre superiori della basilica di San Zenone,senza entrar per le porte. Esso Gregorio in una grave peste ordinò sette processioni di cherici, cittadini, monaci, monache, maritati, vedove, ragazzi: e per via in un'ora ne caddero morti ottanta.128.Lib.I. c. 16.129.Iis qui vi oppressos imperio coercent, est sane adhibenda sævitia, ut heris in famulos. De officiis, lib.II. c. 7.130.Populi aggravati per longobardos hospites partiuntur; lib.II. c. 32. Il codice della biblioteca Ambrosiana leggepro Longobardis hospicia partiuntur. E nell'un caso e nell'altro v'è ambiguità di senso; e forse la vera lezione èmulta patiuntur.Sopra un testo sì incerto, quanti libri e libercoli si sono fatti in questi anni!131.Paolo stesso, lib.IV. c. 6, dice chepæne omnes ecclesiarum substantias Longobardi, dum adhuc gentilitatis errore tenerentur, invaserunt.132.Varie sue lettere sono dirette alpopulus et ordodi città longobarde. Costanzio vescovo di Milano parla d'un tal Fortunato, di cui aveva uditoper annos plurimos inter nobiles consedisse et conscripsisse. Epist.IV. 29.133.Tant'è ciò vero, che essa l'adopera anche coi Turingi, i quali mai non avevano avuto municipio.134.Sarebbero ifundora exfundata, di cui parla il patto d'Arigiso duca di Benevento.135.Lo accenno dietro alle induzioni di Enrico Leo; ma non mi pajono abbastanza appoggiate.136.Qualche vestigio può vedersene ancora dove sussiste il fôro ecclesiastico; sicchè a fianco della legge locale ne dura una personale. Anche gli Ebrei sin a' giorni nostri furono trattati con leggi personali, conservando il levirato e il divorzio anche dove è abolito, essendo esclusi da certe professioni, sottoposti a certe tutele particolarizzate. Nella repubblica di Genova fino agli ultimi tempi i cherici vivevano secondo il diritto comune, ma non potevano profittare degli statuti, non entravano ad impiego pubblico, non tutori, nè esecutori testamentarj, nè testimonj ai testamenti. Le donne restavano in tutela perpetua; nè potevano contrattare o star in giudizio senza il consenso di due parenti, oltre il marito se maritate; non erano di diritto tutrici de' figli; escluse dalla successione intestata in concorso con maschi. Si notino queste vestigia di diritto barbarico.137.Noluerunt Longobardorum imperiis subjacere; neque eis a Longobardis permissum est in proprio jure subsistere; ideoque æstimantur ad suam patriam repedasse.Paolo Diac., lib.III. c. 6.138.Ciò renderebbe ragione della legge di Desiderio e Adelchi, che risulta da una carta del monastero di santa Giulia a Brescia, ove si provvede al caso che un servo del palazzo sposi un'ingenuaromana, la quale cade pur essa in ischiavitù.139.Qui professus sum natione mea vivere lege salica o longobarda.La prima professione di vivere a legge romana trovasi in un atto di Lucca dell'807 ap.Barsocchini,II. 206: la seconda in uno di Bergamo del 900, ap.Lupo,Cod. Bergom.,I. 1083. Così scarsi erano gli avanzi romani!140.Giuseppe Rovelli, in cui il buon senso ripara la mancante erudizione, avverte cosa sfuggita a contemporanei suoi, forse di maggior levatura. «La congiunzione del civile col militare comando in tutte le prefetture maggiori e minori, partorì questa perniciosa conseguenza per gli Italiani sudditi del regno longobardico, che gli allontanò da tutte le cariche e da tutti gli onori, e conseguentemente tolse loro i mezzi di conservar l'antica o di sollevarsi a nuova dignità o ricchezza».Dissert. prelim, alla storia di Como, vol.I. pag. 143. Questeprefetture maggiori e minoriè un errore ch'egli bevve dal Muratori. Anche a luipar verosimileche «i Longobardi a preferenza delle altre occupassero le terre rimaste incolte o deserte». Strana verosimiglianza!141.Così opina anche il Lupo, che pure fu il primo a discorrere assennatamente intorno alleprofessiones. —Liutpr.,VI. 37. de Scribis:Perspeximus, ut qui chartam scripserint sive ad legem Longobardorum, sive ad legem Romanorum, non aliter faciant, nisi quomodo in illis legibus continetur... Et si unusquisque de lege sua descendere voluerit, et pactiones atque conventiones inter se fecerint, et ambæ partes consenserint, istud non reputatur contra legem, quod ambæ partes voluntarie faciunt. Et illi qui tales chartas scripserint, culpabiles non inveniuntur esse.142.Eginardo,De gestis Ludov. Pii ad824. ap.Bouquet, tom.VI. p. 184. Sopra quella costituzione si appoggia a Savigny, c.III. § 45; ma in contraddizione vedasi Troya,Della condizione dei Romani vinti da' Longobardi.È difficile accumulare cotante inesattezze quante nel seguente periodo: «Bel privilegio avevano le nazioni settentrionali conservato ai cittadini, la libera scelta di sottomettersi alle leggi dei loro maggiori, oppure a quelle che trovassero più conformi alle proprie nozioni di giustizia e di libertà. Presso i Longobardi trovavansi in vigore sei corpi di leggi, romana, longobarda, salica, ripuaria, alemanna, e bavara; e le parti, al cominciar del processo, dichiaravano ai giudici che viveano e volevano esser giudicati secondo la tale e tal altra legge».Sismondi,Rep. ital., c.II.143.Leone IV pregava l'imperatore Lotario I a non alterare la legge romana:Vestram flagitamus clementiam, ut, sicut hactenus romana lex viguit absque universis procellis, et pro nullius persona hominis reminiscitur esse corrupta, ita nunc suum robur propriumque vigorem obtineat.NelDecr.Gratiani, dist.X. c. 13.144.Rotari pone per pena denari venti a chi fornicasse con un'ancellagentile, e dodici con una romana: ma può intendersi delle molte ch'erano state condotte schiave dopo la conquista di Genova e d'altre terre romane.145.Lege romana, qua Ecclesia vivit; Leg. rip., t.LVIII, 1. —Ut omnis ordo ecclesiarum lege romana vivat; Leg. long, di Ludovico il Pio, art. 55. — Eccard, commentando quell'articolo della Legge ripuaria, adduce una carta, ove due preti, di nazione longobardi, vivono secondo la legge romanaper decoro sacerdotale:Qui professi sumus ex natione nostra vivere legem Longobardorum, sed mine, pro honore sacerdotii nostri, videmur vivere legem Romanorum.Ma talvolta gli ecclesiastici viveano in Italia con legge longobarda. InFumagalli,Codice diplomatico Sant'Ambrosiano, nº 124, p. 502, Teutperto arciprete di San Giuliano, nell'885, professa la legge longobarda.Lupo,Cod. Bergom., p. 225, dice che nelXeXIsecolo tal consuetudine era quasi generale nel Bergamasco. Il monastero di Farfa non uniformavasi a legge romana;Mabillon,Ann. Ord. s. Bened., tom.IV, p. 129. 705. E forse meglio cercando si troverà che, sotto i Longobardi, neppur a' cherici era dato deviare dalla legge de' vincitori; privilegio che ottennero soltanto dopo la conquista dei Franchi. In ciò regna grande oscurità, anche dopo le eruditissime discussioni, e a noi accadrà d'addurne altri esempj.146.Edict. Theodor., 27.147.Cassiodoro,Epist.14. lib.IX.148.Nuova notizia, che esce dalLXIdeiPapiridelMarini, e si riferisce all'anno 629.149.Ut nullus homo debeat negotium peragendum ambulare, aut pro quadecumque causa, sine epistola regis aut sine voluntate judicis sui.Astol.,V.150.Rot., 144. 145. VediTroya,Della condizione dei Romani, § 167.151.Vedi laIIIeIVdelle nuove leggi trovate dal Troya.152.Clerus et plebs mediolanensis Deusdedit diaconum eligentes, ab Agilulfo rege terrentur quatenus ilium eligerent, quem Longobardorum barbaries voluisset.Gio. Diacono, Vita s. Gregorii Magni.153.Di Costanzio di Milano scrive Gregorio Magno:Quam fuerit vigilans in tuitione civitatis vestræ, non habemm incognitum.154.Epist.I. 17.155.Epist.III. 26. 29. 30;IV. 1. Il Muratori, narrando che gli arcivescovi di Milano sedettero in Genova da Alboino fin a Rotari, conchiude: «Dal che si può argomentare la moderazione dei re longobardi, che padroni della nobilissima città di Milano, si contentavano che quegli arcivescovi avessero la loro permanenza in Genova, città nemica, perchè ubbidiente all'imperatore».Annali, an. 641. Tanto varrebbe l'argomentare la moderazione del granturco o del sofì di Persia, dal trovarsi fra noi i vescovi di Corinto e d'Edessa.In tal modo egli ragiona troppo spesso intorno ai Longobardi, dei quali parla con frasi ammirative, per es queste al 674: «Nulla ci somministra di nuovo in questi tempi la storia d'Italia; ma il suo stesso silenzio ci fa intendere la mirabile quiete e felicità che godevano allora sotto il pacifico governo del buon re Pertarito i popoli italiani». Quando però sostiene che i Longobardi non governavano peggio dei Greci, non ha affatto torto. Mache dire di certi, massimamente tedeschi, encomiatori enfatici de' Longobardi; e per es. del Leo, che li chiama angeli liberatori (befreyende Engel)?Pochi momenti storici furono descritti per luoghi comuni tanto quanto l'età longobarda. «Erano stati i Longobardi dugento ventidue anni in Italia, e di già non ritenevano di forestieri altro che il nome»Machiavelli,Ist. fior., lib.I. — «Assuefatta l'Italia alla dominazione dei suoi re, non più come stranieri li riconobbe, ma come principi suoi naturali, perchè essi non aveano altri regni o Stati collocati altrove, ma loro proprio paese era fatta l'Italia, la quale perciò non poteva dirsi serva e dominata da straniere genti».Giannone,St. civ., lib.V. § 4. — «Tolta la diversità di trattamento, e divenuti Romani e Longobardi un popolo solo, la stessa misura di tributi fu imposta ad ognuno».Muratori,Ant. ital.,XXI. — «Felice esser dovea anzi che no la condizione de' cittadini sì longobardi che italiani, i quali con loro formavano uno stesso corpo civile ed una stessa repubblica».Antichità longobardiche milanesi,I. — E un moderno: «Il dire che i Longobardi alla fine del secoloVIIInon fossero italiani ma stranieri, è cosa tanto scempia che quasi, anzi certamente, non merita risposta».Storia d'Italia dalValIXsecolo, p. 341. Certo quel generoso applaudì quando i Greci insorsero contro i Turchi, stranieri che da tre secoli e mezzo accampavano in mezzo a loro.156.Si romanus homo mulierem longobardam tulerit, et mundium ex ea fecerit... romana effecta est; filii qui de eo matrimonio nascuntur, secundum legem patris, romani sint.Liutpr., 74.
70.Il Muratori distingue duchi maggiori e minori, ma senza ragione. Paolo Diacono nomina i duchi di Ticino, Bergamo, Brescia, Trento, Forogiulio, Milano;e oltre questi, altritrentane furono nelle loro città,II. 32. Sarebbero dunque trentasei, forse perchè fra' Longobardi, come fra altri popoli germanici, si usassero due decine diverse, l'una di dieci unità, l'altra di dodici; il che fa che molte volte un numero abbia a intendersi altrimenti da quel che suona. VediRuehs,Schwedische Geschichte, vol.I. § 19. In tal caso potrebbe darsi che i duchi longobardi fossero dodici nella Neustria, ed altrettanti nell'Austria e nella Tuscia. Menzione storica abbiamo de' ducati d'Istria, del Friuli, Milano, Bergamo, Pavia, Brescia, Trento, Spoleto, Torino, Asti, Ivrea, San Giulio d'Orta, Verona, Vicenza, Treviso, Ceneda, Parma, Piacenza, Brescello, Reggio, Perugia, Lucca, Chiusi, Firenze, Soana, Populonia, Fermo, Rimini, Benevento.
70.Il Muratori distingue duchi maggiori e minori, ma senza ragione. Paolo Diacono nomina i duchi di Ticino, Bergamo, Brescia, Trento, Forogiulio, Milano;e oltre questi, altritrentane furono nelle loro città,II. 32. Sarebbero dunque trentasei, forse perchè fra' Longobardi, come fra altri popoli germanici, si usassero due decine diverse, l'una di dieci unità, l'altra di dodici; il che fa che molte volte un numero abbia a intendersi altrimenti da quel che suona. VediRuehs,Schwedische Geschichte, vol.I. § 19. In tal caso potrebbe darsi che i duchi longobardi fossero dodici nella Neustria, ed altrettanti nell'Austria e nella Tuscia. Menzione storica abbiamo de' ducati d'Istria, del Friuli, Milano, Bergamo, Pavia, Brescia, Trento, Spoleto, Torino, Asti, Ivrea, San Giulio d'Orta, Verona, Vicenza, Treviso, Ceneda, Parma, Piacenza, Brescello, Reggio, Perugia, Lucca, Chiusi, Firenze, Soana, Populonia, Fermo, Rimini, Benevento.
71.Epist.VIStephani II, ap.Mansi,Concil., tom.II.
71.Epist.VIStephani II, ap.Mansi,Concil., tom.II.
72.Della reciproca garanzia rimase un vestigio negli statuti criminali di Milano, ove il cap. 162 èQualiter Comunia teneantur pro captis in terra sua. Anche della costituzione per decine prolungossi la memoria; e fin nel 1500 la valle di Cadore era divisa in diecicenti, e ogni cento aveva un capitano, e armava duecento uomini: in caso di pericolo i capitani sceglievano un generale, e questo colconte, cioè il comandante veneziano, vegliava sulla valle.
72.Della reciproca garanzia rimase un vestigio negli statuti criminali di Milano, ove il cap. 162 èQualiter Comunia teneantur pro captis in terra sua. Anche della costituzione per decine prolungossi la memoria; e fin nel 1500 la valle di Cadore era divisa in diecicenti, e ogni cento aveva un capitano, e armava duecento uomini: in caso di pericolo i capitani sceglievano un generale, e questo colconte, cioè il comandante veneziano, vegliava sulla valle.
73.De Pietro,Memorie di Sulmona, pag. 55, citato dal Leo. Il loro nome deriva dagast-halter.
73.De Pietro,Memorie di Sulmona, pag. 55, citato dal Leo. Il loro nome deriva dagast-halter.
74.Di questi re egli fa l'enumerazione nel prologo. Un bel codice ne sussiste nell'archivio della Cava, e un altro a Vercelli, con un prologo differente, ove più distintamente sono noverati i re antichi longobardi, e che si capisce esser la fonte de' primi libri di Paolo Diacono, il quale storpiò quei nomi per pedanteria e retorica.Le leggi longobarde furono pubblicate in due raccolte: la prima è storica, disponendosi coll'ordine onde furono emanate da Rotari sino a Corrado I imperatore; nell'altra, dettaLombarda, eseguita dopo Enrico I, sono scientificamente distribuite in tre libri, il primo di 37 titoli, il secondo di 59, il terzo di 40. La migliore e più decisiva recensione delle leggi longobarde, e di tutto ciò che concerne il loro dominio in Italia, è il discorso di Carlo Troyasulla condizione dei Romani vinti dai Longobardi; studio profondo e di lunghissimi anni, il quale suscitò (come avviene) un'infinità di articoli e opuscoli improvvisati.
74.Di questi re egli fa l'enumerazione nel prologo. Un bel codice ne sussiste nell'archivio della Cava, e un altro a Vercelli, con un prologo differente, ove più distintamente sono noverati i re antichi longobardi, e che si capisce esser la fonte de' primi libri di Paolo Diacono, il quale storpiò quei nomi per pedanteria e retorica.
Le leggi longobarde furono pubblicate in due raccolte: la prima è storica, disponendosi coll'ordine onde furono emanate da Rotari sino a Corrado I imperatore; nell'altra, dettaLombarda, eseguita dopo Enrico I, sono scientificamente distribuite in tre libri, il primo di 37 titoli, il secondo di 59, il terzo di 40. La migliore e più decisiva recensione delle leggi longobarde, e di tutto ciò che concerne il loro dominio in Italia, è il discorso di Carlo Troyasulla condizione dei Romani vinti dai Longobardi; studio profondo e di lunghissimi anni, il quale suscitò (come avviene) un'infinità di articoli e opuscoli improvvisati.
75.Rot., 167-170, 158-160.
75.Rot., 167-170, 158-160.
76.Et ipse quartus ducat eum in quadrivium, et thingat in wadia, et gisiles ibi sint etc.Rot., 225. —Reddat in octogilt, et non sit fegangi. 375. —Si servus regis ob eros, vel vecorin, seu mernorphin fecerit. 376.
76.Et ipse quartus ducat eum in quadrivium, et thingat in wadia, et gisiles ibi sint etc.Rot., 225. —Reddat in octogilt, et non sit fegangi. 375. —Si servus regis ob eros, vel vecorin, seu mernorphin fecerit. 376.
77.Liutpr., IV. 7. 8. 6.
77.Liutpr., IV. 7. 8. 6.
78.In una formola del Codice veronese, alla legge 182 di Rotari, il conte si volge ai giudici, e domanda loro il punto legale:Nunc dicite vos, judices, quid commendet lex.
78.In una formola del Codice veronese, alla legge 182 di Rotari, il conte si volge ai giudici, e domanda loro il punto legale:Nunc dicite vos, judices, quid commendet lex.
79.Ad leg.53.lib.i Liutpr.
79.Ad leg.53.lib.i Liutpr.
80.Ad. leg.7.lib.ii Liutpr.— Ecco altri esempj:Petre, te appellat Martinus, quia tu consiliatus es de morte sua, aut occidisti patrem suum. De toto me appellasti. Si dixerit quod consiliatus esset cum rege aut occidisset per jussionem regis, aut approbet aut emendet, secundum quosdam. Secundum quosdam, aliter est: in anima jurare debet. Sed melius est, secundum alios, quod dicat — Non consiliatus sum, nec occidi, quod per legem emendare debeam pro usu.Petre, te appellat Martinus, qui est advocatus de parte publica, quod D. levavit sedicionem contra tuum comitem, et occidit suum caballum cum ipsa sedicione; et tu fuisti consentiens in ipso malo.Petre, te appellat Martinus, qui est advocatus de parte publica, quod homines de civitate Roma levaverunt sedicionem contra homines de civitate Cremona, vel contra comitem de Mediolano; et tu fuisti in capite cum illis.Petre, te appellat Martinus, quod homines de civitate Ravenna levaverunt adunaciones contra homines de civitate Roma; et tu fuisti consentiens in isto malo.Petre, te appellat Martinus, quod ipse tenebat cum rege; et tu spoliasti casam suam de tanto mobili, qui valebat solidos centum.Petre, te appellat Martinus, quod ipse sponsavit Aldam tuam filiam puellam; et tu dedisti eam alteri in conjugium ante duos annos. — Non sponsasti meam filiam: tunc ille qui appellat, probet. Si dixerit — Sponsasti tu meam filiam, sed non erat puella: tunc ille qui appellat, probet quod erat puella; et si non potuerit, juret ipse qui appellatus est, quia non erat puella.
80.Ad. leg.7.lib.ii Liutpr.— Ecco altri esempj:Petre, te appellat Martinus, quia tu consiliatus es de morte sua, aut occidisti patrem suum. De toto me appellasti. Si dixerit quod consiliatus esset cum rege aut occidisset per jussionem regis, aut approbet aut emendet, secundum quosdam. Secundum quosdam, aliter est: in anima jurare debet. Sed melius est, secundum alios, quod dicat — Non consiliatus sum, nec occidi, quod per legem emendare debeam pro usu.
Petre, te appellat Martinus, qui est advocatus de parte publica, quod D. levavit sedicionem contra tuum comitem, et occidit suum caballum cum ipsa sedicione; et tu fuisti consentiens in ipso malo.
Petre, te appellat Martinus, qui est advocatus de parte publica, quod homines de civitate Roma levaverunt sedicionem contra homines de civitate Cremona, vel contra comitem de Mediolano; et tu fuisti in capite cum illis.
Petre, te appellat Martinus, quod homines de civitate Ravenna levaverunt adunaciones contra homines de civitate Roma; et tu fuisti consentiens in isto malo.
Petre, te appellat Martinus, quod ipse tenebat cum rege; et tu spoliasti casam suam de tanto mobili, qui valebat solidos centum.
Petre, te appellat Martinus, quod ipse sponsavit Aldam tuam filiam puellam; et tu dedisti eam alteri in conjugium ante duos annos. — Non sponsasti meam filiam: tunc ille qui appellat, probet. Si dixerit — Sponsasti tu meam filiam, sed non erat puella: tunc ille qui appellat, probet quod erat puella; et si non potuerit, juret ipse qui appellatus est, quia non erat puella.
81.Leg. 230. 231.
81.Leg. 230. 231.
82.Leg. 4.
82.Leg. 4.
83.Liutpr.,II. 25.
83.Liutpr.,II. 25.
84.Rot., 32.
84.Rot., 32.
85.Id., 42.
85.Id., 42.
86.Rot., 25. 26;Liuptr.,IV. 7. 10;VI. 27;Rachis, 7. 8.
86.Rot., 25. 26;Liuptr.,IV. 7. 10;VI. 27;Rachis, 7. 8.
87.Væ tibi terra, cujus rex puer est, et cujus principes mane comedunt.Eccl.,X. 16.
87.Væ tibi terra, cujus rex puer est, et cujus principes mane comedunt.Eccl.,X. 16.
88.Leg. 364.
88.Leg. 364.
89.Rot., 179; e così 153. 165. 166. 364. 367. 369.
89.Rot., 179; e così 153. 165. 166. 364. 367. 369.
90.In mezzo al tempio degli Dei Palìci in Sicilia vaneggiavano due crateri stretti e profondi, pieni d'acqua solforosi che zampillava. Quand'uno era accusato di furto o d'altro, dava il suo giuramento scritto sopra una tavoletta, e questa gettavasi nell'acqua: se galleggiava, l'accusato era assolto; se no, era gettato nel cratere. Altre volte l'accusatore leggeva il contenuto nella tavoletta, e l'accusato, cinto di ghirlande e in tunica discinta, e agitando un ramo colla mano, lo ripetea parola per parola, toccando l'orlo dei cratere: se dicea vero, andavasene salvo; se no, periva inghiottito, o perdea la vista.Diodoro Sic., xi. 89;Aristotele,Mir. ausc.58.
90.In mezzo al tempio degli Dei Palìci in Sicilia vaneggiavano due crateri stretti e profondi, pieni d'acqua solforosi che zampillava. Quand'uno era accusato di furto o d'altro, dava il suo giuramento scritto sopra una tavoletta, e questa gettavasi nell'acqua: se galleggiava, l'accusato era assolto; se no, era gettato nel cratere. Altre volte l'accusatore leggeva il contenuto nella tavoletta, e l'accusato, cinto di ghirlande e in tunica discinta, e agitando un ramo colla mano, lo ripetea parola per parola, toccando l'orlo dei cratere: se dicea vero, andavasene salvo; se no, periva inghiottito, o perdea la vista.Diodoro Sic., xi. 89;Aristotele,Mir. ausc.58.
91.Variar.,III. 24.
91.Variar.,III. 24.
92.Rot., 198. 203. 214. 231;Liutpr., vi.64;Grimoaldo, 7.
92.Rot., 198. 203. 214. 231;Liutpr., vi.64;Grimoaldo, 7.
93.Leg. Othonis, 1. 2. 5. 6. 7. 9. 11. 12.
93.Leg. Othonis, 1. 2. 5. 6. 7. 9. 11. 12.
94.Rot., 5. 11. 12. 14. 19. 141. 253. 284. 285;Liutpr., vi. 81-85.
94.Rot., 5. 11. 12. 14. 19. 141. 253. 284. 285;Liutpr., vi. 81-85.
95.Rot., 33. 130. 131. 200-203. ecc.
95.Rot., 33. 130. 131. 200-203. ecc.
96.Il soldo dei Longobardi non si sa se fosse d'oro o d'argento, reale o ideale: reale era il tremissis, terza parte del soldo. (Cum die quodam Alachis super mensam numeraret, unus tremissis de eadem mensa cecidit: quem filius Aldonis, adhuc puerulus, de terra colligens, eidem Alachi reddidit.Paolo Diac., lib.V. c. 39). Forse erano quelle rozze monete, con san Michele da una parte, e dall'altra il busto del re, che si trovano ne' musei, ma tanto logore da non potersene valutare il peso. Delle migliori nessuna eccede la metà d'uno zecchino.
96.Il soldo dei Longobardi non si sa se fosse d'oro o d'argento, reale o ideale: reale era il tremissis, terza parte del soldo. (Cum die quodam Alachis super mensam numeraret, unus tremissis de eadem mensa cecidit: quem filius Aldonis, adhuc puerulus, de terra colligens, eidem Alachi reddidit.Paolo Diac., lib.V. c. 39). Forse erano quelle rozze monete, con san Michele da una parte, e dall'altra il busto del re, che si trovano ne' musei, ma tanto logore da non potersene valutare il peso. Delle migliori nessuna eccede la metà d'uno zecchino.
97.Rot., 129. 136.
97.Rot., 129. 136.
98.Id., 338. 339. Anche laLex aquiliade' Romani non mette divario tra ferire il servo o la bestia altrui.
98.Id., 338. 339. Anche laLex aquiliade' Romani non mette divario tra ferire il servo o la bestia altrui.
99.Rot., 46. 47. 50. 51. 52. 67.
99.Rot., 46. 47. 50. 51. 52. 67.
100.Id., 147. 317.
100.Id., 147. 317.
101.Id., 246. 247.
101.Id., 246. 247.
102.III. 26.
102.III. 26.
103.Ivi.
103.Ivi.
104.Id.,IV. 2.
104.Id.,IV. 2.
105.Aulico Ticinese, cap.XIV.
105.Aulico Ticinese, cap.XIV.
106.Paolo Diac., lib.I. c. 13.
106.Paolo Diac., lib.I. c. 13.
107.Atramento, pinna et pergamena manibus meis de terra elevavi, et Teutpaldi notarii ad scribendum tradidi, per vasone terre et fistuco nodato seo ramo arborum accepi... per coltello et wantone seo aldilaine, et sic per hanc cartula, justa legem saliga, vindo, dono, trado atque trasfundo etc.Carta lucchese del 983. Arch. Guinigi.Ugo marchese nel 996, investendo del castello di Caresana e sue appartenenze il vescovo di Vercelli, dice:Per presentem cartulam offersionis abendum confirmo pro animæ meæ mercede. Insuper per cultellum, fistucam, wantonem(guanto)et vasonem terræ atque ramum arboris pars ipsius, episcopo facio tradicionem et vestituram, et me exinde foris expuli, guarpivi et absascito feci.....Monumenta hist. patr.; Chart.I, pag. 306.
107.Atramento, pinna et pergamena manibus meis de terra elevavi, et Teutpaldi notarii ad scribendum tradidi, per vasone terre et fistuco nodato seo ramo arborum accepi... per coltello et wantone seo aldilaine, et sic per hanc cartula, justa legem saliga, vindo, dono, trado atque trasfundo etc.Carta lucchese del 983. Arch. Guinigi.
Ugo marchese nel 996, investendo del castello di Caresana e sue appartenenze il vescovo di Vercelli, dice:Per presentem cartulam offersionis abendum confirmo pro animæ meæ mercede. Insuper per cultellum, fistucam, wantonem(guanto)et vasonem terræ atque ramum arboris pars ipsius, episcopo facio tradicionem et vestituram, et me exinde foris expuli, guarpivi et absascito feci.....Monumenta hist. patr.; Chart.I, pag. 306.
108.Rotari nella leg. 75 dispose che, se il donato fosse chiesto dal donatore a provare d'aver corrisposto il launechildo, giurasse averlo dato; se no, restituisse ilferquido, cioè l'equivalente. Liutprando, lib.VI, leg. 19, dichiarò insussistente la donazione senza il launechildo e latingazione, eccettuati i doni a chiese o a luoghi pii come redenzione dell'anima.
108.Rotari nella leg. 75 dispose che, se il donato fosse chiesto dal donatore a provare d'aver corrisposto il launechildo, giurasse averlo dato; se no, restituisse ilferquido, cioè l'equivalente. Liutprando, lib.VI, leg. 19, dichiarò insussistente la donazione senza il launechildo e latingazione, eccettuati i doni a chiese o a luoghi pii come redenzione dell'anima.
109.Liutpr.,I. 1-5,II. 8,III. 3,VI. 48;Rot., 157-169.
109.Liutpr.,I. 1-5,II. 8,III. 3,VI. 48;Rot., 157-169.
110.Rot., 173. 168. 169.
110.Rot., 173. 168. 169.
111.VI. 6.
111.VI. 6.
112.Grim., ii; Liutpr., vi.87;Rot., 186. 178. 179. 198;Astolfo, 3. 14.
112.Grim., ii; Liutpr., vi.87;Rot., 186. 178. 179. 198;Astolfo, 3. 14.
113.Nulli mulieri liberæ, sub regni nostri ditione lege Longobardorum viventi, liceat in suæ potestatis arbitrio, idest sine mundio vivere, nisi semper sub potestate viri, aut potestate curtis regiæ debeat permanere: nec aliquid de rebus mobilibus aut immobilibus, sine voluntate ipsius in cujus mundio fuerit, habeat potestatem donandi aut alienandi.Rot., 205.
113.Nulli mulieri liberæ, sub regni nostri ditione lege Longobardorum viventi, liceat in suæ potestatis arbitrio, idest sine mundio vivere, nisi semper sub potestate viri, aut potestate curtis regiæ debeat permanere: nec aliquid de rebus mobilibus aut immobilibus, sine voluntate ipsius in cujus mundio fuerit, habeat potestatem donandi aut alienandi.Rot., 205.
114.X. 2.
114.X. 2.
115.Mundium non sit amplius quam solidi tres.II. 3. Il Muratori confonde il mundio col mefio.
115.Mundium non sit amplius quam solidi tres.II. 3. Il Muratori confonde il mundio col mefio.
116.II. 1. —Consentientes mihi suprascripto genitor meus, per hunc scriptum secundum legem in morincap dare videor tibi, Imilla dilecta et amabilis conjus mea... quartam portionem ex integra de omnia et ex omnibus casis et fundis... vel quod in antea Deo adjuvante legibus atquisiero, de omnia ex integra quartam portionem abeas tu jam nominata Imilla dilecta et amabilis conjus in morincap, ecc. Carta lucchese del 986. Arch. arciv.
116.II. 1. —Consentientes mihi suprascripto genitor meus, per hunc scriptum secundum legem in morincap dare videor tibi, Imilla dilecta et amabilis conjus mea... quartam portionem ex integra de omnia et ex omnibus casis et fundis... vel quod in antea Deo adjuvante legibus atquisiero, de omnia ex integra quartam portionem abeas tu jam nominata Imilla dilecta et amabilis conjus in morincap, ecc. Carta lucchese del 986. Arch. arciv.
117.II. 6;VI. 59. 68. 76. 78.
117.II. 6;VI. 59. 68. 76. 78.
118.Si quis res alienas, idest servum et ancillam, seu alias res mobiles... Leg. 232. E vediLiutpr., v. 36;Rot., i. 13. 222;Rachis, 3. 277.
118.Si quis res alienas, idest servum et ancillam, seu alias res mobiles... Leg. 232. E vediLiutpr., v. 36;Rot., i. 13. 222;Rachis, 3. 277.
119.Quando al risorgente diritto romano prestavasi non culto ma idolatria, il celebre commentatore Andrea d'Isernia chiama il longobardojus asininum; Lucca di Penna scrivelongobardicas leges fuisse factas a bestialibus, neque mereri appellari leges sed fæces. Il Giannone sempre inginocchiato davanti ai regnanti, dice che «splenderà nelle gesta de' loro principi non meno la fortezza e la magnanimità, che la pietà, la giustizia, la temperanza; e le loro leggi e i loro costumi, sebbene non potranno paragonarsi con quelli degli antichi Romani, non dovranno però posporsi a quelli degli ultimi tempi dello scadimento dell'Imperio» (Storia civ., lib.III); ed ha un capitolosulla loro giustizia e saviezza. Montesquieu magnifica le leggi longobarde sopra tutte le altre barbariche. Il Sismondi (Repubbliche ital., cap. 1) le chiamasaviissime, eabbastanza gloriosoil regno dei Longobardi; eppure soggiunge chele due nazioni rimasero divise da un implacabile odio. Per raffaccio alle legislazioni del suo tempo, il Filangeri esaltò di troppo le processure barbariche: «Non è codice dei Barbari, che non regoli l'accusa giudiziaria meglio che le nazioni civili d'oggi. Nessuno niega al cittadino il diritto di accusare; e non pensò a combinar la libertà d'accusare colla difficoltà di calunniare. Nei Capitolari di Carlo Magno si stabilisce che il giudice non possa giudicare alcuno se manca un legittimo accusatore (Cap. C. M. et Lod., lib.V. c. 248;Edict. Theod., c. 20). L'Editto di Teodorico condanna del taglione il calunniatore (Edict., c. 13;Cap. C. M., lib.VI. c. 329; lib.VII. c. 180). Teodorico interdisse l'accusa secreta (c. 50). Nei Capitolari di Carlo Magno, che non giudichi il giudice in assenza di una parte (lib. vii. c. 145. 168). Escludeano i Longobardi chi avesse dato prova di mala fede (Cod. Long., lib.XI. tit. 51de testib.§ 8), o quello che per la condizione e pei delitti avesse perduta la confidenza della legge (Cap. C. M., lib.I. c. 45; lib.VI. c. 144 e 298). I testimonj deponeano in presenza dell'accusato: lui presente, il giudice gl'interrogava, e potea interromperli di rispondere. Queste buone costituzioni ponno far vergognare l'Europa d'oggi, che avvolge i processi nel mistero».Scienza della legisl., lib.III. c. 2. 3. Nella più recenteStoria d'Italia, a pag. 351 del vol.I, è detto che «le leggi longobardiche erano ottime tra le leggi barbariche»; a pag. 324, «è indubitato le leggi longobardiche esser le più eque e le meno imperfette di tutte le leggi barbariche»; e a pag. 337, «l'Editto di Rotari è una compilazione disordinata di cadarfrede o consuetudini antiche».
119.Quando al risorgente diritto romano prestavasi non culto ma idolatria, il celebre commentatore Andrea d'Isernia chiama il longobardojus asininum; Lucca di Penna scrivelongobardicas leges fuisse factas a bestialibus, neque mereri appellari leges sed fæces. Il Giannone sempre inginocchiato davanti ai regnanti, dice che «splenderà nelle gesta de' loro principi non meno la fortezza e la magnanimità, che la pietà, la giustizia, la temperanza; e le loro leggi e i loro costumi, sebbene non potranno paragonarsi con quelli degli antichi Romani, non dovranno però posporsi a quelli degli ultimi tempi dello scadimento dell'Imperio» (Storia civ., lib.III); ed ha un capitolosulla loro giustizia e saviezza. Montesquieu magnifica le leggi longobarde sopra tutte le altre barbariche. Il Sismondi (Repubbliche ital., cap. 1) le chiamasaviissime, eabbastanza gloriosoil regno dei Longobardi; eppure soggiunge chele due nazioni rimasero divise da un implacabile odio. Per raffaccio alle legislazioni del suo tempo, il Filangeri esaltò di troppo le processure barbariche: «Non è codice dei Barbari, che non regoli l'accusa giudiziaria meglio che le nazioni civili d'oggi. Nessuno niega al cittadino il diritto di accusare; e non pensò a combinar la libertà d'accusare colla difficoltà di calunniare. Nei Capitolari di Carlo Magno si stabilisce che il giudice non possa giudicare alcuno se manca un legittimo accusatore (Cap. C. M. et Lod., lib.V. c. 248;Edict. Theod., c. 20). L'Editto di Teodorico condanna del taglione il calunniatore (Edict., c. 13;Cap. C. M., lib.VI. c. 329; lib.VII. c. 180). Teodorico interdisse l'accusa secreta (c. 50). Nei Capitolari di Carlo Magno, che non giudichi il giudice in assenza di una parte (lib. vii. c. 145. 168). Escludeano i Longobardi chi avesse dato prova di mala fede (Cod. Long., lib.XI. tit. 51de testib.§ 8), o quello che per la condizione e pei delitti avesse perduta la confidenza della legge (Cap. C. M., lib.I. c. 45; lib.VI. c. 144 e 298). I testimonj deponeano in presenza dell'accusato: lui presente, il giudice gl'interrogava, e potea interromperli di rispondere. Queste buone costituzioni ponno far vergognare l'Europa d'oggi, che avvolge i processi nel mistero».Scienza della legisl., lib.III. c. 2. 3. Nella più recenteStoria d'Italia, a pag. 351 del vol.I, è detto che «le leggi longobardiche erano ottime tra le leggi barbariche»; a pag. 324, «è indubitato le leggi longobardiche esser le più eque e le meno imperfette di tutte le leggi barbariche»; e a pag. 337, «l'Editto di Rotari è una compilazione disordinata di cadarfrede o consuetudini antiche».
120.Nel Libro VIII vedremo le consuetudini longobarde sopravivere e trasfondersi negli statuti dei Comuni. La costituzione di Federico II, lib.II. tit. 17, abolì la personalità delle leggi nella Sicilia, il che mostra vi sussistette sino al secoloXIII. Il Lupi,Codex diplom. bergom., 231, adduce uno statuto bergamasco del 1451, ove si nomina unliber juris Longobardorum, e si ordina cheipsum jus vacet in totum, et servetur jus commune: il che vuol dire che fin allora durava qualche diritto alla longobarda. Nel regno di Napoli, a detta del Giannone, lib.XXVIII. cap. 5, le leggi longobarde cessarono al tempo di Ferdinando I, uscente ilXVsecolo, ma ne sopravvissero alcune consuetudini, e fin ai suoi tempi nell'Abruzzo i feudi regolavansi secondo quelle; v'erano ancora beni gentilizj: negli istromenti ove intervenissero donne, si faceva assistere il mundualdo; metteasi la clausulajure romano, per indicare che i contraenti non viveano secondo la longobarda; duravano le voci dimefio, catamefio, vergini in capillo, e altre assai. Prospero Rendella nel 1609 stampò a NapoliIn reliquias juris longobardi.
120.Nel Libro VIII vedremo le consuetudini longobarde sopravivere e trasfondersi negli statuti dei Comuni. La costituzione di Federico II, lib.II. tit. 17, abolì la personalità delle leggi nella Sicilia, il che mostra vi sussistette sino al secoloXIII. Il Lupi,Codex diplom. bergom., 231, adduce uno statuto bergamasco del 1451, ove si nomina unliber juris Longobardorum, e si ordina cheipsum jus vacet in totum, et servetur jus commune: il che vuol dire che fin allora durava qualche diritto alla longobarda. Nel regno di Napoli, a detta del Giannone, lib.XXVIII. cap. 5, le leggi longobarde cessarono al tempo di Ferdinando I, uscente ilXVsecolo, ma ne sopravvissero alcune consuetudini, e fin ai suoi tempi nell'Abruzzo i feudi regolavansi secondo quelle; v'erano ancora beni gentilizj: negli istromenti ove intervenissero donne, si faceva assistere il mundualdo; metteasi la clausulajure romano, per indicare che i contraenti non viveano secondo la longobarda; duravano le voci dimefio, catamefio, vergini in capillo, e altre assai. Prospero Rendella nel 1609 stampò a NapoliIn reliquias juris longobardi.
121.Sebbene s'ignori donde il bolognese Giulio Cesare della Croce tolse quella leggenda, tutto ne palesa l'origine tedesca, la corte d'Alboino, sebbene tramutata in Italia, i nomi stessi di Berthold, Marculf, ecc. LaContradictio Salomonis, uno de' primissimi romanzi, presenta una disputa di Guglielmo Conquistatore col villano Marculfo, e forse deriva dalla sorgente stessa da cui le avventure del Bertoldo, che trovansi in ogni lingua, e che i Tedeschi dicono derivate dall'Asia, come la più parte delle nostre fiabe e nonnaje.
121.Sebbene s'ignori donde il bolognese Giulio Cesare della Croce tolse quella leggenda, tutto ne palesa l'origine tedesca, la corte d'Alboino, sebbene tramutata in Italia, i nomi stessi di Berthold, Marculf, ecc. LaContradictio Salomonis, uno de' primissimi romanzi, presenta una disputa di Guglielmo Conquistatore col villano Marculfo, e forse deriva dalla sorgente stessa da cui le avventure del Bertoldo, che trovansi in ogni lingua, e che i Tedeschi dicono derivate dall'Asia, come la più parte delle nostre fiabe e nonnaje.
122.Paolo Diac., lib.VI. c. 7. 8.
122.Paolo Diac., lib.VI. c. 7. 8.
123.Pare indicarlo il suo epitafio ap.Mabillon, app. al vol.II.Ann. Ord. s. Bened., nº 35:Divino instinctu, regalis protinus aulaOb decus et lumen patriæ te sumsit alendum.Omnia Sophiæ cepisti culmina sacræ,Rege movente pio Ratchis, penetrare decenter.
123.Pare indicarlo il suo epitafio ap.Mabillon, app. al vol.II.Ann. Ord. s. Bened., nº 35:
Divino instinctu, regalis protinus aulaOb decus et lumen patriæ te sumsit alendum.Omnia Sophiæ cepisti culmina sacræ,Rege movente pio Ratchis, penetrare decenter.
Divino instinctu, regalis protinus aulaOb decus et lumen patriæ te sumsit alendum.Omnia Sophiæ cepisti culmina sacræ,Rege movente pio Ratchis, penetrare decenter.
Divino instinctu, regalis protinus aula
Ob decus et lumen patriæ te sumsit alendum.
Omnia Sophiæ cepisti culmina sacræ,
Rege movente pio Ratchis, penetrare decenter.
124.Paolo Diacono, lib.VI. c. 35;Vasari,Proemio alle vite dei pittori. I Romani di quel tempo radevano od almeno accorciavano la barba, e tondevansi altrimenti che i Longobardi; poichè è scritto che, regnante Desiderio, i Longobardi di Rieti e Spoleto vennero ad arrendersi a papa Adriano I, il quale ricevendone il giuramento, fe loro tagliar le barbe e i capelli alla romana. L'aver capelli pare fosse distintivo de' Longobardi, giacchè la loro legge per certe colpe condanna a perderli. È vulgata l'etimologia ditosache i Lombardi dicono per zitella, daintonsa, tratto dal costume di non accorciare i capelli alle fanciulle. Convien però avvertire che tal voce si trova anche nei paesi non dominati da' Longobardi; giacchè il provenzale Pier da Villare cantava:Per Melchior e per GasparFo adoratz l'altissim Tos.
124.Paolo Diacono, lib.VI. c. 35;Vasari,Proemio alle vite dei pittori. I Romani di quel tempo radevano od almeno accorciavano la barba, e tondevansi altrimenti che i Longobardi; poichè è scritto che, regnante Desiderio, i Longobardi di Rieti e Spoleto vennero ad arrendersi a papa Adriano I, il quale ricevendone il giuramento, fe loro tagliar le barbe e i capelli alla romana. L'aver capelli pare fosse distintivo de' Longobardi, giacchè la loro legge per certe colpe condanna a perderli. È vulgata l'etimologia ditosache i Lombardi dicono per zitella, daintonsa, tratto dal costume di non accorciare i capelli alle fanciulle. Convien però avvertire che tal voce si trova anche nei paesi non dominati da' Longobardi; giacchè il provenzale Pier da Villare cantava:
Per Melchior e per GasparFo adoratz l'altissim Tos.
Per Melchior e per GasparFo adoratz l'altissim Tos.
Per Melchior e per Gaspar
Fo adoratz l'altissim Tos.
125.Rot., 179.
125.Rot., 179.
126.Neppure agli antichi Romani era insolito l'occupare un terzo o due delle terre dei vinti.Cum Hernicis fœdus ictum, agri partes duæ ademptæ:Tito Livio, xi.Truinates tertia parte agri damnati. Ivi,X. Questo terzo sembra lo togliessero i Germani da ciascun possidente: i Romani par più probabile s'impadronissero d'un terzo del territorio vinto.
126.Neppure agli antichi Romani era insolito l'occupare un terzo o due delle terre dei vinti.Cum Hernicis fœdus ictum, agri partes duæ ademptæ:Tito Livio, xi.Truinates tertia parte agri damnati. Ivi,X. Questo terzo sembra lo togliessero i Germani da ciascun possidente: i Romani par più probabile s'impadronissero d'un terzo del territorio vinto.
127.Paolo Diac., lib.II. c. 4. Procopio, negliAneddoti, dice che in Africa perirono tre milioni e a proporzione nell'Italia, tre volte tanto estesa: ma esagera al solito, per mostrare infelicissimo il regno di Giustiniano. La peste infierì nel 566, massime nella Liguria e a Roma, talchè non si trovava chi mietesse nè vendemmiasse. Nel 571 perì infinito bestiame; e molte persone di vajuolo e dissenteria. Paolo Diacono ricorda quasi ad ogni anno morbi, cavallette, nembi, siccità, ecc. Sotto re Autari un diluvio afflisse l'Italia; il Tevere, venuto a sterminata altezza, recò indicibili guasti; desolate rimasero la Venezia e la Liguria; e Gregorio Magno riferisce che le acque dell'Adige a Verona giungevano alle finestre superiori della basilica di San Zenone,senza entrar per le porte. Esso Gregorio in una grave peste ordinò sette processioni di cherici, cittadini, monaci, monache, maritati, vedove, ragazzi: e per via in un'ora ne caddero morti ottanta.
127.Paolo Diac., lib.II. c. 4. Procopio, negliAneddoti, dice che in Africa perirono tre milioni e a proporzione nell'Italia, tre volte tanto estesa: ma esagera al solito, per mostrare infelicissimo il regno di Giustiniano. La peste infierì nel 566, massime nella Liguria e a Roma, talchè non si trovava chi mietesse nè vendemmiasse. Nel 571 perì infinito bestiame; e molte persone di vajuolo e dissenteria. Paolo Diacono ricorda quasi ad ogni anno morbi, cavallette, nembi, siccità, ecc. Sotto re Autari un diluvio afflisse l'Italia; il Tevere, venuto a sterminata altezza, recò indicibili guasti; desolate rimasero la Venezia e la Liguria; e Gregorio Magno riferisce che le acque dell'Adige a Verona giungevano alle finestre superiori della basilica di San Zenone,senza entrar per le porte. Esso Gregorio in una grave peste ordinò sette processioni di cherici, cittadini, monaci, monache, maritati, vedove, ragazzi: e per via in un'ora ne caddero morti ottanta.
128.Lib.I. c. 16.
128.Lib.I. c. 16.
129.Iis qui vi oppressos imperio coercent, est sane adhibenda sævitia, ut heris in famulos. De officiis, lib.II. c. 7.
129.Iis qui vi oppressos imperio coercent, est sane adhibenda sævitia, ut heris in famulos. De officiis, lib.II. c. 7.
130.Populi aggravati per longobardos hospites partiuntur; lib.II. c. 32. Il codice della biblioteca Ambrosiana leggepro Longobardis hospicia partiuntur. E nell'un caso e nell'altro v'è ambiguità di senso; e forse la vera lezione èmulta patiuntur.Sopra un testo sì incerto, quanti libri e libercoli si sono fatti in questi anni!
130.Populi aggravati per longobardos hospites partiuntur; lib.II. c. 32. Il codice della biblioteca Ambrosiana leggepro Longobardis hospicia partiuntur. E nell'un caso e nell'altro v'è ambiguità di senso; e forse la vera lezione èmulta patiuntur.Sopra un testo sì incerto, quanti libri e libercoli si sono fatti in questi anni!
131.Paolo stesso, lib.IV. c. 6, dice chepæne omnes ecclesiarum substantias Longobardi, dum adhuc gentilitatis errore tenerentur, invaserunt.
131.Paolo stesso, lib.IV. c. 6, dice chepæne omnes ecclesiarum substantias Longobardi, dum adhuc gentilitatis errore tenerentur, invaserunt.
132.Varie sue lettere sono dirette alpopulus et ordodi città longobarde. Costanzio vescovo di Milano parla d'un tal Fortunato, di cui aveva uditoper annos plurimos inter nobiles consedisse et conscripsisse. Epist.IV. 29.
132.Varie sue lettere sono dirette alpopulus et ordodi città longobarde. Costanzio vescovo di Milano parla d'un tal Fortunato, di cui aveva uditoper annos plurimos inter nobiles consedisse et conscripsisse. Epist.IV. 29.
133.Tant'è ciò vero, che essa l'adopera anche coi Turingi, i quali mai non avevano avuto municipio.
133.Tant'è ciò vero, che essa l'adopera anche coi Turingi, i quali mai non avevano avuto municipio.
134.Sarebbero ifundora exfundata, di cui parla il patto d'Arigiso duca di Benevento.
134.Sarebbero ifundora exfundata, di cui parla il patto d'Arigiso duca di Benevento.
135.Lo accenno dietro alle induzioni di Enrico Leo; ma non mi pajono abbastanza appoggiate.
135.Lo accenno dietro alle induzioni di Enrico Leo; ma non mi pajono abbastanza appoggiate.
136.Qualche vestigio può vedersene ancora dove sussiste il fôro ecclesiastico; sicchè a fianco della legge locale ne dura una personale. Anche gli Ebrei sin a' giorni nostri furono trattati con leggi personali, conservando il levirato e il divorzio anche dove è abolito, essendo esclusi da certe professioni, sottoposti a certe tutele particolarizzate. Nella repubblica di Genova fino agli ultimi tempi i cherici vivevano secondo il diritto comune, ma non potevano profittare degli statuti, non entravano ad impiego pubblico, non tutori, nè esecutori testamentarj, nè testimonj ai testamenti. Le donne restavano in tutela perpetua; nè potevano contrattare o star in giudizio senza il consenso di due parenti, oltre il marito se maritate; non erano di diritto tutrici de' figli; escluse dalla successione intestata in concorso con maschi. Si notino queste vestigia di diritto barbarico.
136.Qualche vestigio può vedersene ancora dove sussiste il fôro ecclesiastico; sicchè a fianco della legge locale ne dura una personale. Anche gli Ebrei sin a' giorni nostri furono trattati con leggi personali, conservando il levirato e il divorzio anche dove è abolito, essendo esclusi da certe professioni, sottoposti a certe tutele particolarizzate. Nella repubblica di Genova fino agli ultimi tempi i cherici vivevano secondo il diritto comune, ma non potevano profittare degli statuti, non entravano ad impiego pubblico, non tutori, nè esecutori testamentarj, nè testimonj ai testamenti. Le donne restavano in tutela perpetua; nè potevano contrattare o star in giudizio senza il consenso di due parenti, oltre il marito se maritate; non erano di diritto tutrici de' figli; escluse dalla successione intestata in concorso con maschi. Si notino queste vestigia di diritto barbarico.
137.Noluerunt Longobardorum imperiis subjacere; neque eis a Longobardis permissum est in proprio jure subsistere; ideoque æstimantur ad suam patriam repedasse.Paolo Diac., lib.III. c. 6.
137.Noluerunt Longobardorum imperiis subjacere; neque eis a Longobardis permissum est in proprio jure subsistere; ideoque æstimantur ad suam patriam repedasse.Paolo Diac., lib.III. c. 6.
138.Ciò renderebbe ragione della legge di Desiderio e Adelchi, che risulta da una carta del monastero di santa Giulia a Brescia, ove si provvede al caso che un servo del palazzo sposi un'ingenuaromana, la quale cade pur essa in ischiavitù.
138.Ciò renderebbe ragione della legge di Desiderio e Adelchi, che risulta da una carta del monastero di santa Giulia a Brescia, ove si provvede al caso che un servo del palazzo sposi un'ingenuaromana, la quale cade pur essa in ischiavitù.
139.Qui professus sum natione mea vivere lege salica o longobarda.La prima professione di vivere a legge romana trovasi in un atto di Lucca dell'807 ap.Barsocchini,II. 206: la seconda in uno di Bergamo del 900, ap.Lupo,Cod. Bergom.,I. 1083. Così scarsi erano gli avanzi romani!
139.Qui professus sum natione mea vivere lege salica o longobarda.La prima professione di vivere a legge romana trovasi in un atto di Lucca dell'807 ap.Barsocchini,II. 206: la seconda in uno di Bergamo del 900, ap.Lupo,Cod. Bergom.,I. 1083. Così scarsi erano gli avanzi romani!
140.Giuseppe Rovelli, in cui il buon senso ripara la mancante erudizione, avverte cosa sfuggita a contemporanei suoi, forse di maggior levatura. «La congiunzione del civile col militare comando in tutte le prefetture maggiori e minori, partorì questa perniciosa conseguenza per gli Italiani sudditi del regno longobardico, che gli allontanò da tutte le cariche e da tutti gli onori, e conseguentemente tolse loro i mezzi di conservar l'antica o di sollevarsi a nuova dignità o ricchezza».Dissert. prelim, alla storia di Como, vol.I. pag. 143. Questeprefetture maggiori e minoriè un errore ch'egli bevve dal Muratori. Anche a luipar verosimileche «i Longobardi a preferenza delle altre occupassero le terre rimaste incolte o deserte». Strana verosimiglianza!
140.Giuseppe Rovelli, in cui il buon senso ripara la mancante erudizione, avverte cosa sfuggita a contemporanei suoi, forse di maggior levatura. «La congiunzione del civile col militare comando in tutte le prefetture maggiori e minori, partorì questa perniciosa conseguenza per gli Italiani sudditi del regno longobardico, che gli allontanò da tutte le cariche e da tutti gli onori, e conseguentemente tolse loro i mezzi di conservar l'antica o di sollevarsi a nuova dignità o ricchezza».Dissert. prelim, alla storia di Como, vol.I. pag. 143. Questeprefetture maggiori e minoriè un errore ch'egli bevve dal Muratori. Anche a luipar verosimileche «i Longobardi a preferenza delle altre occupassero le terre rimaste incolte o deserte». Strana verosimiglianza!
141.Così opina anche il Lupo, che pure fu il primo a discorrere assennatamente intorno alleprofessiones. —Liutpr.,VI. 37. de Scribis:Perspeximus, ut qui chartam scripserint sive ad legem Longobardorum, sive ad legem Romanorum, non aliter faciant, nisi quomodo in illis legibus continetur... Et si unusquisque de lege sua descendere voluerit, et pactiones atque conventiones inter se fecerint, et ambæ partes consenserint, istud non reputatur contra legem, quod ambæ partes voluntarie faciunt. Et illi qui tales chartas scripserint, culpabiles non inveniuntur esse.
141.Così opina anche il Lupo, che pure fu il primo a discorrere assennatamente intorno alleprofessiones. —Liutpr.,VI. 37. de Scribis:Perspeximus, ut qui chartam scripserint sive ad legem Longobardorum, sive ad legem Romanorum, non aliter faciant, nisi quomodo in illis legibus continetur... Et si unusquisque de lege sua descendere voluerit, et pactiones atque conventiones inter se fecerint, et ambæ partes consenserint, istud non reputatur contra legem, quod ambæ partes voluntarie faciunt. Et illi qui tales chartas scripserint, culpabiles non inveniuntur esse.
142.Eginardo,De gestis Ludov. Pii ad824. ap.Bouquet, tom.VI. p. 184. Sopra quella costituzione si appoggia a Savigny, c.III. § 45; ma in contraddizione vedasi Troya,Della condizione dei Romani vinti da' Longobardi.È difficile accumulare cotante inesattezze quante nel seguente periodo: «Bel privilegio avevano le nazioni settentrionali conservato ai cittadini, la libera scelta di sottomettersi alle leggi dei loro maggiori, oppure a quelle che trovassero più conformi alle proprie nozioni di giustizia e di libertà. Presso i Longobardi trovavansi in vigore sei corpi di leggi, romana, longobarda, salica, ripuaria, alemanna, e bavara; e le parti, al cominciar del processo, dichiaravano ai giudici che viveano e volevano esser giudicati secondo la tale e tal altra legge».Sismondi,Rep. ital., c.II.
142.Eginardo,De gestis Ludov. Pii ad824. ap.Bouquet, tom.VI. p. 184. Sopra quella costituzione si appoggia a Savigny, c.III. § 45; ma in contraddizione vedasi Troya,Della condizione dei Romani vinti da' Longobardi.
È difficile accumulare cotante inesattezze quante nel seguente periodo: «Bel privilegio avevano le nazioni settentrionali conservato ai cittadini, la libera scelta di sottomettersi alle leggi dei loro maggiori, oppure a quelle che trovassero più conformi alle proprie nozioni di giustizia e di libertà. Presso i Longobardi trovavansi in vigore sei corpi di leggi, romana, longobarda, salica, ripuaria, alemanna, e bavara; e le parti, al cominciar del processo, dichiaravano ai giudici che viveano e volevano esser giudicati secondo la tale e tal altra legge».Sismondi,Rep. ital., c.II.
143.Leone IV pregava l'imperatore Lotario I a non alterare la legge romana:Vestram flagitamus clementiam, ut, sicut hactenus romana lex viguit absque universis procellis, et pro nullius persona hominis reminiscitur esse corrupta, ita nunc suum robur propriumque vigorem obtineat.NelDecr.Gratiani, dist.X. c. 13.
143.Leone IV pregava l'imperatore Lotario I a non alterare la legge romana:Vestram flagitamus clementiam, ut, sicut hactenus romana lex viguit absque universis procellis, et pro nullius persona hominis reminiscitur esse corrupta, ita nunc suum robur propriumque vigorem obtineat.NelDecr.Gratiani, dist.X. c. 13.
144.Rotari pone per pena denari venti a chi fornicasse con un'ancellagentile, e dodici con una romana: ma può intendersi delle molte ch'erano state condotte schiave dopo la conquista di Genova e d'altre terre romane.
144.Rotari pone per pena denari venti a chi fornicasse con un'ancellagentile, e dodici con una romana: ma può intendersi delle molte ch'erano state condotte schiave dopo la conquista di Genova e d'altre terre romane.
145.Lege romana, qua Ecclesia vivit; Leg. rip., t.LVIII, 1. —Ut omnis ordo ecclesiarum lege romana vivat; Leg. long, di Ludovico il Pio, art. 55. — Eccard, commentando quell'articolo della Legge ripuaria, adduce una carta, ove due preti, di nazione longobardi, vivono secondo la legge romanaper decoro sacerdotale:Qui professi sumus ex natione nostra vivere legem Longobardorum, sed mine, pro honore sacerdotii nostri, videmur vivere legem Romanorum.Ma talvolta gli ecclesiastici viveano in Italia con legge longobarda. InFumagalli,Codice diplomatico Sant'Ambrosiano, nº 124, p. 502, Teutperto arciprete di San Giuliano, nell'885, professa la legge longobarda.Lupo,Cod. Bergom., p. 225, dice che nelXeXIsecolo tal consuetudine era quasi generale nel Bergamasco. Il monastero di Farfa non uniformavasi a legge romana;Mabillon,Ann. Ord. s. Bened., tom.IV, p. 129. 705. E forse meglio cercando si troverà che, sotto i Longobardi, neppur a' cherici era dato deviare dalla legge de' vincitori; privilegio che ottennero soltanto dopo la conquista dei Franchi. In ciò regna grande oscurità, anche dopo le eruditissime discussioni, e a noi accadrà d'addurne altri esempj.
145.Lege romana, qua Ecclesia vivit; Leg. rip., t.LVIII, 1. —Ut omnis ordo ecclesiarum lege romana vivat; Leg. long, di Ludovico il Pio, art. 55. — Eccard, commentando quell'articolo della Legge ripuaria, adduce una carta, ove due preti, di nazione longobardi, vivono secondo la legge romanaper decoro sacerdotale:Qui professi sumus ex natione nostra vivere legem Longobardorum, sed mine, pro honore sacerdotii nostri, videmur vivere legem Romanorum.Ma talvolta gli ecclesiastici viveano in Italia con legge longobarda. InFumagalli,Codice diplomatico Sant'Ambrosiano, nº 124, p. 502, Teutperto arciprete di San Giuliano, nell'885, professa la legge longobarda.Lupo,Cod. Bergom., p. 225, dice che nelXeXIsecolo tal consuetudine era quasi generale nel Bergamasco. Il monastero di Farfa non uniformavasi a legge romana;Mabillon,Ann. Ord. s. Bened., tom.IV, p. 129. 705. E forse meglio cercando si troverà che, sotto i Longobardi, neppur a' cherici era dato deviare dalla legge de' vincitori; privilegio che ottennero soltanto dopo la conquista dei Franchi. In ciò regna grande oscurità, anche dopo le eruditissime discussioni, e a noi accadrà d'addurne altri esempj.
146.Edict. Theodor., 27.
146.Edict. Theodor., 27.
147.Cassiodoro,Epist.14. lib.IX.
147.Cassiodoro,Epist.14. lib.IX.
148.Nuova notizia, che esce dalLXIdeiPapiridelMarini, e si riferisce all'anno 629.
148.Nuova notizia, che esce dalLXIdeiPapiridelMarini, e si riferisce all'anno 629.
149.Ut nullus homo debeat negotium peragendum ambulare, aut pro quadecumque causa, sine epistola regis aut sine voluntate judicis sui.Astol.,V.
149.Ut nullus homo debeat negotium peragendum ambulare, aut pro quadecumque causa, sine epistola regis aut sine voluntate judicis sui.Astol.,V.
150.Rot., 144. 145. VediTroya,Della condizione dei Romani, § 167.
150.Rot., 144. 145. VediTroya,Della condizione dei Romani, § 167.
151.Vedi laIIIeIVdelle nuove leggi trovate dal Troya.
151.Vedi laIIIeIVdelle nuove leggi trovate dal Troya.
152.Clerus et plebs mediolanensis Deusdedit diaconum eligentes, ab Agilulfo rege terrentur quatenus ilium eligerent, quem Longobardorum barbaries voluisset.Gio. Diacono, Vita s. Gregorii Magni.
152.Clerus et plebs mediolanensis Deusdedit diaconum eligentes, ab Agilulfo rege terrentur quatenus ilium eligerent, quem Longobardorum barbaries voluisset.Gio. Diacono, Vita s. Gregorii Magni.
153.Di Costanzio di Milano scrive Gregorio Magno:Quam fuerit vigilans in tuitione civitatis vestræ, non habemm incognitum.
153.Di Costanzio di Milano scrive Gregorio Magno:Quam fuerit vigilans in tuitione civitatis vestræ, non habemm incognitum.
154.Epist.I. 17.
154.Epist.I. 17.
155.Epist.III. 26. 29. 30;IV. 1. Il Muratori, narrando che gli arcivescovi di Milano sedettero in Genova da Alboino fin a Rotari, conchiude: «Dal che si può argomentare la moderazione dei re longobardi, che padroni della nobilissima città di Milano, si contentavano che quegli arcivescovi avessero la loro permanenza in Genova, città nemica, perchè ubbidiente all'imperatore».Annali, an. 641. Tanto varrebbe l'argomentare la moderazione del granturco o del sofì di Persia, dal trovarsi fra noi i vescovi di Corinto e d'Edessa.In tal modo egli ragiona troppo spesso intorno ai Longobardi, dei quali parla con frasi ammirative, per es queste al 674: «Nulla ci somministra di nuovo in questi tempi la storia d'Italia; ma il suo stesso silenzio ci fa intendere la mirabile quiete e felicità che godevano allora sotto il pacifico governo del buon re Pertarito i popoli italiani». Quando però sostiene che i Longobardi non governavano peggio dei Greci, non ha affatto torto. Mache dire di certi, massimamente tedeschi, encomiatori enfatici de' Longobardi; e per es. del Leo, che li chiama angeli liberatori (befreyende Engel)?Pochi momenti storici furono descritti per luoghi comuni tanto quanto l'età longobarda. «Erano stati i Longobardi dugento ventidue anni in Italia, e di già non ritenevano di forestieri altro che il nome»Machiavelli,Ist. fior., lib.I. — «Assuefatta l'Italia alla dominazione dei suoi re, non più come stranieri li riconobbe, ma come principi suoi naturali, perchè essi non aveano altri regni o Stati collocati altrove, ma loro proprio paese era fatta l'Italia, la quale perciò non poteva dirsi serva e dominata da straniere genti».Giannone,St. civ., lib.V. § 4. — «Tolta la diversità di trattamento, e divenuti Romani e Longobardi un popolo solo, la stessa misura di tributi fu imposta ad ognuno».Muratori,Ant. ital.,XXI. — «Felice esser dovea anzi che no la condizione de' cittadini sì longobardi che italiani, i quali con loro formavano uno stesso corpo civile ed una stessa repubblica».Antichità longobardiche milanesi,I. — E un moderno: «Il dire che i Longobardi alla fine del secoloVIIInon fossero italiani ma stranieri, è cosa tanto scempia che quasi, anzi certamente, non merita risposta».Storia d'Italia dalValIXsecolo, p. 341. Certo quel generoso applaudì quando i Greci insorsero contro i Turchi, stranieri che da tre secoli e mezzo accampavano in mezzo a loro.
155.Epist.III. 26. 29. 30;IV. 1. Il Muratori, narrando che gli arcivescovi di Milano sedettero in Genova da Alboino fin a Rotari, conchiude: «Dal che si può argomentare la moderazione dei re longobardi, che padroni della nobilissima città di Milano, si contentavano che quegli arcivescovi avessero la loro permanenza in Genova, città nemica, perchè ubbidiente all'imperatore».Annali, an. 641. Tanto varrebbe l'argomentare la moderazione del granturco o del sofì di Persia, dal trovarsi fra noi i vescovi di Corinto e d'Edessa.
In tal modo egli ragiona troppo spesso intorno ai Longobardi, dei quali parla con frasi ammirative, per es queste al 674: «Nulla ci somministra di nuovo in questi tempi la storia d'Italia; ma il suo stesso silenzio ci fa intendere la mirabile quiete e felicità che godevano allora sotto il pacifico governo del buon re Pertarito i popoli italiani». Quando però sostiene che i Longobardi non governavano peggio dei Greci, non ha affatto torto. Mache dire di certi, massimamente tedeschi, encomiatori enfatici de' Longobardi; e per es. del Leo, che li chiama angeli liberatori (befreyende Engel)?
Pochi momenti storici furono descritti per luoghi comuni tanto quanto l'età longobarda. «Erano stati i Longobardi dugento ventidue anni in Italia, e di già non ritenevano di forestieri altro che il nome»Machiavelli,Ist. fior., lib.I. — «Assuefatta l'Italia alla dominazione dei suoi re, non più come stranieri li riconobbe, ma come principi suoi naturali, perchè essi non aveano altri regni o Stati collocati altrove, ma loro proprio paese era fatta l'Italia, la quale perciò non poteva dirsi serva e dominata da straniere genti».Giannone,St. civ., lib.V. § 4. — «Tolta la diversità di trattamento, e divenuti Romani e Longobardi un popolo solo, la stessa misura di tributi fu imposta ad ognuno».Muratori,Ant. ital.,XXI. — «Felice esser dovea anzi che no la condizione de' cittadini sì longobardi che italiani, i quali con loro formavano uno stesso corpo civile ed una stessa repubblica».Antichità longobardiche milanesi,I. — E un moderno: «Il dire che i Longobardi alla fine del secoloVIIInon fossero italiani ma stranieri, è cosa tanto scempia che quasi, anzi certamente, non merita risposta».Storia d'Italia dalValIXsecolo, p. 341. Certo quel generoso applaudì quando i Greci insorsero contro i Turchi, stranieri che da tre secoli e mezzo accampavano in mezzo a loro.
156.Si romanus homo mulierem longobardam tulerit, et mundium ex ea fecerit... romana effecta est; filii qui de eo matrimonio nascuntur, secundum legem patris, romani sint.Liutpr., 74.
156.Si romanus homo mulierem longobardam tulerit, et mundium ex ea fecerit... romana effecta est; filii qui de eo matrimonio nascuntur, secundum legem patris, romani sint.Liutpr., 74.