157.Monum. Hist. patriæ, Chart.,I. 813.158.Dacrederein senso d’affidare, usato dai Latini e dai nostri. In un placito di Limonta dell’888:Cum ibi essent nobileset credentes homines, liberi arimanni, habitantes Belasio loco.Antiq. M. Æ., diss.XLI. —Quisquis in hujuscemodi tribunalis consilium admittebatur, jurabat in credentiam consulum, hoc est se tacite retenturum quæcumque eo in consilio dicta vel acta fuissent, nec enunciaturum uspiam in profanum vulgus.Rer. It. Scrip.,VI. 962. E nell’Ariosto: «Nelle cui man s’era creduta». —Homines credentesvalea quanto uomini di credito, fededegni: «Vincenzo di Naldo, fiorentino, uomo molto creduto in quel contado».Bembo,Storia, lib.VII.159.Il Serra,Storia della Liguria,I, 277, lo adduce come del 950: ma pare da mettere fra il 1121 e il 1130. VediVincent,Hist. de la rép. de Gênes. Parigi 1842.160.Alcuno immaginò che maggiori fossero quelli tolti dalla nobiltà, minori quelli da plebei. VediBenvoglienti,Osservazioni intorno agli statuti pistojesi. Il contrario pensa Muratori,Antiq. M. Æ., diss.XLVI.161.Statuta Mantuæ, lib.II. rub. 15.162.Mariotti,Saggio di mem. storiche civili ed ecclesiastiche di Perugia, 1806, pag. 248.163.Varchi,Ercolano. Il Muratori (Antiq. M. Æ., tom.IV) pubblicò l’Oculus pastoralis pascens officia et continens radium dulcibus pomis suis, che è un’istruzione ad un futuro podestà intorno a tutte le parti del suo uffizio: ma è forse opera di qualche monaco, più attento alla parte morale che alla giuridica; come fa pure ser Brunetto Latini, nel lib.IXdel suoTesoro, dove largamente divisa i doveri del podestà. Fra le altre cose dice: — Sopra tutte cose debbe il podestà fare che la città che ha suo governamento, sia in buono stato, senza briga e senza forfatto. E questo non può fare, s’egli non fa che li malfattori, ladroni e falsatori sieno fuori del paese: chè la legge comanda bene che ’l signore possa purgare il paese della mala gente. Però ha egli la signoria sopra i forestieri e sopra’ cittadini che fanno li peccati nella sua jurisdizione, e non pertanto egli non giudicherà a pena quello ch’è senza colpa: ch’egli è più santa cosa a solvere un peccatore che dannare un giusto, e laida cosa è che tu perda il nome d’innocenza per odio d’un nocente....... Sopra li maleficj debbe il signore e i suoi uffiziali seguire il modo del paese e l’ordine di ragione, in questa maniera. Prima debbe quello che accusa giurare sopra il libro di dire il vero in accusando e in difendendo, e che non vi mena nullo testimonio a suo sciente; allora dee dare l’accusa in iscritto, ed il notajo la scriva tutta a parola a parola, sì come egli la divisa: si dee inchiedere da lui medesimo diligentemente ciò ch’egli o li giudici od i signori crederanno apertamente che sia del fatto, o della cosa: e poi si mandi a richiedere quelli che è accusato del maleficio; e s’egli viene, sì lo faccia giurare e sicurare la corte dei malfattori, e metta in iscritto sua confessione e sua negazione, sì come egli dice: e se non dai malfattori, o che ’l maleficio sia troppo grande, allora debbe il signore od il giudice porre il dì da provare, e da ricevere li testimonj che vegnono, e costringere quelli che non vegnono, ed esaminar ogni cosa bene e saviamente, e mettere li detti in iscritto: e quando i testimonj sono ben ricevuti, il giudice ed il notajo debbon far richiedere le parti dinanzi da loro; e s’elli vegnono, si debbon aprire li detti de’ testimonj, e darli a ciascuno perchè si possano consigliare e mostrar loro ragione. Ora addiviene alcuna volta ne’ grandi maleficj, che non possono essere provati interamente, ma l’uomo trova ben contra quelli ch’è accusato alcuno segno e forti argomenti di sospezione: a quel punto il può l’uomo mettere alla colla per farli confessare la colpa, altrimenti no; e si dico io, ch’alla colla il giudice non deve dimandare se Giovanni fece maleficio, ma generalmente dee dimandare chi ’l fece».164.Serra,Storia della Liguria, lib.III. c. 8:Giulini,Continuaz., part.I. p. 64;Chron. parmense, Rer. It. Scrip.,IX. 819;Corio, lib.II. — I patti del podestà di Genova sono divisati neiMonumenta Hist. patriæ, Chart.,II. 1334.165.Ma se io non potrò avere lo delinquente, puniroe lo figliuol suo, u vero li figliuoli del delinquente, se lui u se loro potrò avere. Ma se lo figliuolo u vero li figliuoli del delinquente aver non potrò, puniroe lo padre del delinquente, se io lo potrò avere, così in avere come in persona ad mio arbitrio..... Et non dimeno li loro beni, poichè in del bando saranno incorsi, siano pubblicati al comune di Pisa, et siano guasti et distructi così in de la città come in del contado in tutto, sicchè poi non si rifacciano, nè rifare li permetterò nè abitare u lavorare u vendere u alienare. Et ciascheduno che li abitasse, lavorasse, vendesse, alienasse, comprasse et per qualunque altro titolo ricevesse, puniroe...«Et intorno alle suprascripte tutte cose investigare et trovare io capitano abbia pieno, libero et generale arbitrio così in ponere ad questioni et tormenti et punire in avere et persona come eziandio ad tutte altre cose..... Et ad catuna persona che cotale malefactore prendesse et preso a me capitano l’apprezentasse u vero uccidesse, darò u farò dare dei beni del comune di Pisa 1.M. di danari...»Statuto di Pisa, ms.§ 12.166.NellaCronaca di Padovatrovo Galvano Lanza podestà nel 1243 e 44; Guzelo de Prata nel 1247, 48, 49; Ansedisio de’ Guidotti da Treviso dal 1250 al 55. Vero è che erano i tempi della tirannia di Federico II e di Ezelino.Parma aveva un podestà nel 1175 (Affò,II. 259): Cremona nel 1180 (R. I. S.,VII. 635); Faenza nel 1184 (Rerum Favent. Script., c. 82): Genova nel 1191 (R. I. S.,VI. 364); Firenze nel 1193 con Gerardo Caponsacchi, ecc.167.NelCod. Just., tit.XLIX. l. 1 e nellaNov.VIII. c. 9 è comandato che gli uffiziali di provincia rimangano cinquanta giorni in luogo, dopo scaduti di carica, per soddisfare a tutte le doglianze. E cinquanta giorni sono prefissi nello statuto antico di Pistoja (Antiq. M. Æ., diss. 70, al § 76); poi variò secondo i paesi. Lo statuto di TorinoDe sacramento DD. vicarii et judicisporta:Juramus quod stabimus decem diebus in Taurino post nostrum regimen, ad faciendam rationem cuilibet..... conquerenti de nobis.Quello di Roma:Senator, finito suo officio, cum omnibus judicibus et familiaribus et officialibus suis teneatur stare et sistere personaliter decem diebus coram judice, sindico deputando ad ratiocinia ejus; et coram ipso, ipse et officiales prædicti teneantur de gestis et administratis et factis durante officio reddere rationem, et unicuique conquerenti respondere de jure, et omnibus satisfacere quibus de jure tenetur. De quibus omnibus dictus judex summarie cognoscat, et intra decem dictos dies causam decidat de plano, sine strepito et figura judicii, non obstantibus feriis et non obstantibus solemnitatibus juris, dummodo veritas discutiatur, et ad illam saltem respectus et consideratio per judicem habeatur.168.Rer. It. Scrip.,XV. 684.169.Franco Sacchetti,Nov.196.170.Capitaneus populi, ad defensionem libertatis et popularis status, et ad observandam unionem civium principaliter est institutus etc.Statuti lucchesi.171.Una savia e piena informazione del governo di Firenze dal 1280 al 92 è riportata nelleDelizie degli eruditi toscani,IX. 256.172.Tale complicazione era espressa con questi versi popolari:Trenta elegge il consegio;De quai, nove hanno il megio:Questi elegon quaranta,Ma chi più in lor se vantaSon dodese che fanoVenticinque: ma stanoDe questi soli nove,Che fan con le lor proveQuarantacinque a ponto;De quali ondese in contoElegon quarantuno,Che chiusi tuti in unoCon venticinque almenoVoti fano el serenoPrincipe che coreggeStatuti, ordine e legge.173.Et non possit ire ad brevia vel esse consiliarius(nè elettore nè eletto)qui non sit habitator Lucanæ civitatis, vel qui sit extimatus minusXXVlibris, ad ultimas et proximiores extimationes factas in camera Lucani communis. Statuto lucchese del 1308.174.La varietà delle condizioni personali ci appare in questo passo: — Il 1233, essendo podestà di Firenze Torello da Strada, fece intendere a tutti gli abitatori del contado fiorentino che venissero a comparire nella città, con esporre ai notaj de’ sestieri a ciò deputati di che condizione si fossero; o fosse cavaliere nobile (per nascita), o fattizio, o aloderio (che aveva allodj), o masnadiere, o uomo d’altri, o fittajuolo, o lavoratore, o d’altra condizione».Scipione Ammirato,Storie fiorentine, lib.I.175.Alcuni vollero argomentare la quantità de’ Longobardi o de’ Romani o de’ Salici nei varj paesi e nei diversi tempi dai nomi loro. Giudizio affatto inconcludente, e ne deduco poche prove dai soliMonumenta Hist. patriæ:EgoBenedictusfilius quondamConstanci, qui professus sum ex nacione mea legem vivere Langobardorum. Chart.I. 458. Due altri suoi fratelli si chiamavano Garino e Giovanni.E viceversa al 1039:Ego Amicus clericus, filius quondamAldeprandi, qui professus sum ex nacione mea lege vivere romana.E al 1069:EgoAldepranduspresbiter, filius quondamConstancii, qui professus sum ex nacione mea legem vivere Langobardorum.Al 1071:EgoDrodofilius quondamManfredi, qui professus sum ex nacione mea lege vivere romana.Al 1074:EgoAdampresbiter, filius quondamPetri, qui professus sum ex nacione mea lege vivere Langobardorum.Al 1088:Oddopresbiter, qui profitebat se ex nacione sualege vivere romana; e Villelmus subdiaconus, filius Verada femina, qui profitetur se ex nacione sua lege vivere romana.Al 1089:Constat nosLaurenciusetJohannesgermani, filii quondamGisulfo, qui professus sum ex nacione nostra legem vivere romanam;e son firmati testimonjAlberto et Ricardo ambi lege viventes romana.Al 1092 è un curioso documento di tutti gli abitanti di Saorgio, con nomi d’ogni colore,qui professi sumus omnes ex natione nostra lege vivere romana.V’ha di più. Anselmo, abate di San Gennaro di Lucedio al 1092, professando vivere a legge romana, promette non inquietare il marchese Tebaldo;et ad hunc confirmandum promissionis breve, ego qui supra Anselmus abbas a te Tebaldus, exinde launechild capa una, ut hec mea promissio firma permaneat.Coma c’entra il launechildo colla legge romana?Egualmente al 1098 Raiverto e Martino figli di Aldebrando, e Bolesinda moglie di Raivertoprofessi omnes ex nacione nostra lege vivere romana, fanno una vendita, dove Raiverto stipula come mundualdo di Bolesinda,jugale et mundualdo meo consentiente.176.Zanfredolo da Besozzo nel 1321 diede statuti per le terre d’Invorio, Garazuolo, Montegiasca presso il lago Maggiore, da lui dipendenti. Il borgo di San Colombano li fece compilare da dodici giurisperiti. Pompeo Neri conta cinquecento statuti diversi nella sola Toscana, vissuti sino agli ultimi tempi, e anche in piccole terre, come Montorsojo, Montopoli, Firenzuola, Parlascio, Palaja, la badia di Vallombrosa, ecc. Abbiamo gli statuti di Cremella in Brianza, della Val Taleggio nel 1368, della Valsassina nel 1388, di Bovegno in val Trompia nel 1341, e d’altre terre minime.Lo statuto più antico che si conoscesse era quello di Treviso del 1207, ma Vittorio Mandelli, negliStudj sul Comune di Vercelli nel medioevo(1857), trova indizio di statuti a Vercelli sin dal 1187: e nel 1202 è mentovato il volume di essi,super quo jurabant potestas vel consules comunis et consules justiciæ.Questo Comune avrebbe fatto un bando per l’abolizione generale della servitù della gleba sin dal 1243, mentre quel di Bologna è solo del 1251.177.L’illustre giureconsulto Azo (Summa inVIIIlibros Codicis) definiva che «la consuetudine è formatrice, abrogatrice ed interprete della legge». I Veneziani, ne’ casi che la legge taceva, rimettevansi all’intimo convincimento dei giudici; per le ordinanze marittime, ne’ dubbj risolveva la signoria. I più antichi statuti di Milano sono intitolatiConsuetudinesin un manoscritto della biblioteca Ambrosiana del 1216; nel proemio alla riforma di essi, pubblicata il 1396, vien detto essere costume antico che negli atti pubblici fossero registrati da un notajo determinato tutti gli editti e statuti che di tempo in tempo venivano pubblicati; quest’archivista chiamavasi governatore degli statuti. Quelli di Como sono del 1219, riformati il 1296. Fra’ più antichi si noverano quei di Mantova del 1116, e di Pistoja del 1117. Amedeo III di Savoja dava gli Statuti a Susa, confermati poi da Tommaso suo nipote nel 1197. Aosta nel 1188 gli aveva da Tommaso conte di Morienna. Davanti all’edizione dellaPosta, cioè dello statuto di Verona, cominciato verso il 1150, compito nel 1228, l’arciprete Carmagnola pubblicò una sentenza del 1140, data dai consoli d’essa città «secondo la lunghissima ed antichissima consuetudine dei re, duchi, marchesi ed altri laici principi e cherici, secondo la legge longobarda». VediFederico Sclopis,St. della legislazione in Italia.178.Corio, f. 131;Caffaro, lib.IV. col. 384. — Peggio era nello statuto veneto. Secondo il Corio, nessuno doveva asportar grano dalla città nè altra grascia, o perderebbe il carro, i bovi, i cavalli: se non potesse pagar la multa, gli si taglierebbe il piede destro.179.Vedi fra gli altri la rubrica 15 dell’antico statuto di Pistoja.180.Vedi ilLibro del Potere di Brescia. Un altro esempio adducemmo a pag. 20.181.Lib.X. rub. 18. 28.182.Feudum, precaria aut libellum; nullus audeat nec debeat jurare fidelitatem alicui, nec fieri vassallus alicujus aliqua occasione vel ingenio quod excogitari possit.183.Nel 1178 i rappresentanti della Lega Lombarda cassarono una sentenza che i consoli comaschi aveano portata a favore del comune di Bellagio contro gli abitanti di Civenna e Limonta, a proposito di certe strade e pasture usurpate dai Bellagini.Ap.Puricelli,Monum. eccl. Ambr.Nº 573 e seg.184.Antiq. M. Æ., diss.LXX. A gran torto Meyer, nelleOrigini e progressi delle istituzioni giudiziarie, tralascia le italiane come poco importanti, mentre, massimamente avuto riguardo all’età, potevano sole offrire la spiegazione di varj istituti, ora comuni in Europa. Vi supplì in parte Sclopis,Dell’autorità giudiziaria.185.G. Villani, xi, 93;Dino Compagni,Cronaca, lib.II;Delizie degli eruditi toscani,IX, 256. — In Pisa erano dieci tribunali,curia foretaneorum, curia appellationum, curia arbitrorum, curia nova pupillorum, curia confitentium, curia assessoris, curia judicum et advocatorum, curia grassæ, curia notariorum, curia mercatorum.Dal Borgo, Diss. sopra i codici pisani delle Pandette.186.Antiq. M. Æ., diss.XII. Vedi pag. 309. Nel 1150 abbiamo la curia cremonese;Rer. it. Scrip.,VII.643. Nel 1163, 27 agosto, Ottone, giudice cioè avvocato di Milano, s’impegna con Corvetto e con altri a patrocinarli a Genova in tutte le cause che possano avere; e una volta all’anno se occorra andrà fin a Levanto e a Passano, e vi resterà dieci o dodici dì, però a loro spesa.Monum. Hist. patriæ, Chart.,II. 874.187.Giulini, part.VII. l. 50.188.Rer. It. Scrip.,XV. 250 e 233.189.Delizie degli eruditi toscani,XV.190.Di tali suddivisioni di possessi recammo esempj. NeiMonum. Hist. patriæ, Chart.II. 1318, abbiamo Bonifazio de Briada, il quale da Giacomo vescovo d’Asti teneva in feudo la sesta parte della metà del castello vecchio di Sanfrè, che cambiò con altrettanta del nuovo nel 1224.191.Toselli, nelDizionario gallo-italico, pubblicò estratti di varie sentenze di Bologna. Nel 1288 Uzzolo, accusato di aver fatto violenza a Bonora Nascimbene, è condannato al taglio d’un piede: ma poi ella è riconosciuta calunniatrice, e condannata al taglio della lingua. Nel 1295 Enrichetto, condannato alle forche, confessa avere indotto falsi testimonj contro Superchia, la quale fu dannata alle fiamme. Nel 1291 un Ferrarese accusava certa Imelda da Bologna d’avere affaturato Bittino figliuolo di lui, e resolo incapace al matrimonio. Nel 1328 una Mina e una Francesca sono processate come famose fatucchiere e maghe contro la vita d’innocenti, turbatrici degli elementi, e che aveano fatto una malìa per innamorare uno: confesse, furono bruciate.192.Nos de Impoli et ejus curte, qui sumus de comitatu florentino, et episcopatu seu de pleberio de Impoli, juramus ad Evangelia sacramento corporaliter præstito, salvare et custodire et defendere et adjuvare omnes personas civitatis Florentiæ, ejusque burgorum et subburgorum, et generaliter et specialiter, et eorum bona in tota nostra fortia, et ubicumque potuerimus sine fraude et contra omnem personam.Item si quo in tempore aliqua persona, quæ habitet infra prædictos nostros confines, deprædaverit aliquem praedictum Florentinorum, seu aliquem dapnum ei fecerit, faciemus ei integrum emendare et restituere infra dies quindecim proximos, postquam consul vel rector Florentiæ nos inquisiverit vel inquirere fecerit, sive nuntio vel literis, aut ille qui dapnum substinuerit, si rector tunc non extaret in civitate Florentiæ.Item quocumque tempore et quotiescumque consul vel rector qui pro tempore extiterit in civitate Florentiæ inquiret nos vel faciet inquirere, seu per nuntium, vel quod mittat nobis literas ut faciamus ei ostem vel cavalcatam, faciemus eis intra dies octo proximos post inquisitionem, quomodocumque eis placuerit, et ubicumque, excepto contra comitem Guidonem, nisi in quantum nobis terminum prolongarent, quod ita teneamur ad terminum, si quod bona voluntate eis placuerit prolongare, ut dictum est.Item guerram seu guerras et pacem faciemus ubi et quibus vel quomodo consulibus vel rectori, qui pro tempore fuerit Florentiæ, placuerit: exceptamus in hoc capitulo comitem Guidonem.Item infra octo dies proximos post inquisitionem, ex quo consul Florentiæ vel rector non inquisierit vel inquirere fecerit, habebimus factum jurare ad hoc Breve omnes homines habitantes infra prædictos nostros confines, qui convenientes erunt ad jurandum, nisi in quantum per ipsum consulem vel rectorem steterit; et si terminum vel terminos nobis.... mutaverit seu prolungaverit, ita teneamur sicut constituerit et dixerit.Item omni anno in festo sancti Johannis mensis junii, vel antea, dabimus in civitate Florentiæ consulibus, vel rectoribus, seu rectori, secundum qui pro tempore erit in eadem civitate, libras quinquaginta bonorum denariorum de tali moneta qualiter pro tempore comuniter expendetur per civitatem Florentiæ; et si consules, vel rectores non essent in civitate, dabimus consulibus mercatorum Florentiæ ut eam recipiant pro communi Florentiæ, sed tamen in hoc anno dabimus consulibus Florentiæ qui modo sunt intra kal. mart. proxime vel antea lib. centum et solid. sex bonorum denariorum. Item omni anno portabimus Florentiam in festo sancti Johannis unum meliorem cereum, quam illud quod Ponturmenses ibi offerunt et soliti sunt offerre.Hæc omnia, ut in hoc Breve scripta sunt, juramus tenere et observare et facere in perpetuum, et si consulibus, vel rectori, qui pro tempore extiterit in civitate Florentiæ placuerit, teneamur deVIIinVIIannis renovare hæc juramenta in totum. Item cum consules vel rectores Florentiæ steterint pro recipiendis prædictis juramentis, vel renovandis, dabimus eis, et personis quibus secum duxerint, expensas omnes, donec steterint pro ea complenda.Et omnia præscripta juramus et promittimus observare, sub pœna centum marcorum de puro argento, et post pœnam solutam communi Florentiæ omnia prædicta stent firma.Hæc omnia supradicta juramus observare et adimplere et firma tenere perpetuo, ad sanum et planum intellectum consulum Florentiæ remota omni fraude, et sub hoc intellectu, quod imperator nec papa nec aliquis clericus vel laicus vel nulla alia persona possit nos absolvere in aliquo vel de aliquo ab hoc juramento, nec pro aliqua de causa possimus occasionare hoc juramentum.Scripta sunt hæc annoMCLXXXI,tertio nonas februar., ind.XV.Il più antico documento di sommessione d’una città ad un’altra è quello di Fano, che, assalita da Ravenna, Pesaro, Sinigaglia nel 1140, accettò la signoria di Venezia, stipulando che, qualunque volta i Veneziani farebber oste da Ragusi fin a Ravenna, i Fanesi gli aiuterebbero con una galea armata a proprie spese: nelle guerre da Ancona fin a Ravenna, militerebbero con loro: inoltre manderebbero i loro savj al parlamento comune in Venezia, ogniqualvolta fossero chiamati, siccome usano tutti gli altrifedeli: e di ciò fanno ampio giuramento salvo sempre il servigio all’imperatore di Germania.Amiani,Memorie storiche di Fano, tom.II, parte 7ª.Pergine, grossa borgata sulla via fra Trento e Bassano, godeva di antichissime libertà sotto la primazia del vescovo Tridentino, ma molte gliene usurpò il castellano imperiale, che la rese feudo ereditario di sua famiglia, colle prepotenze consuete. Stanchi delle quali, e profittando delle guerre del Barbarossa, i Perginesi nel 1166 s’accolsero nel monastero benedettino di Santa Maria in Valdo, e stesero un atto con cui i rettori e seniori di tutte le gastaldie di quel Comune si sottoponeano al Comune di Vicenza, obbligandosi con giuramento ad essergli fedeli servidori e amici, ajutarlo in guerra con ducento armati, pagar la solita colletta sui fuochi; ne riceveranno un podestà, che però li lasci viversecondo le consuetudini che tengono da cento, ducento e quattrocento anni, tanto a legge salica che a longobarda:essi li libereranno e preserveranno dalla tirannia di Gundibaldo castellano di quel distretto, aboliranno tutte le angherie e pesi da esso imposti, e il godimento delle prime notti, e i servigi di corpo a cui esso li forzava, retribuendogli invece qualvolta devano prestar opera al podestà in castello. Possano, come in antico, eleggersi il giudice, soggetto però al podestà; non siano mai per veruna ragione ceduti a Gundibaldo o alla sua famiglia; nè costretti guerreggiar contro l’impero o le chiese di Trento e di Feltre. Il documento è stampato nelleNotizie storiche intorno al b. m. Adelperto vescovo di Trentodi fràBenedetto Bonelli, tom.II. Trento 1761.NelLiber juriumal 1199 leggonsi i patti con cui il Comune di Vinguelia, quello di Albenga, quello di Diano si sottoposero al Comune di Genova; e quelli di Oneglia, San Remo, Porto Maurizio si allearono con esso: nel 1202 quel di Savona si sottomise.In tal anno gli uomini delle valli d’Arocia, d’Andoria, d’Oneglia, di Petralata, di Rezio, di Nasco fecero alleanza coi Genovesi; e i primi, per mezzo de’ loro consoli, promettevano salvare e custodire gli uomini di Genova e del distretto per mare e per terra; «non proibiremo si porti a Genova grano o altra vivanda o merce; se quel Comune faccia oste o cavalcata, daremo all’esercito mercato di grano e vettovaglie; richiesti faremo esercito a nostre spese, e campeggeremo per tutto il contado di Ventimiglia, la marca d’Albenga, il vescovado di Savona, a comando de’ consoli o podestà; se il Comune di Genova guerreggi da Gavi o da Palodo fin a Portovenere, terremo nell’esercito cento arcieri; se alcuna città, vescovo o persona della riviera e del contado citerà in giudizio alcuna di esse valli, gli faremo giustizia nella curia di Genova; per custodia di Porto Bonifacio daremo ogni anno due uomini a spese nostre, come ordineranno il podestà e i consoli di Genova; se il podestà o i consoli ci richiedano di consiglio, gli daremo il migliore, e gli terremo credenza de’ secreti affidatici; ogni anno a san Giambattista, in segno di devozione e fedeltà, manderemo alla chiesa di San Lorenzo un cero di venticinque libbre; non faremo patto o giuro con verun luogo o terra o persona senza salvare ed eccettuare questa convenzione, la quale farem giurare da tutti gli uomini di esse valli e luoghi dai quindici ai settant’anni, e rinnovare ogni cinque anni». Di rimpatto il podestà di Genova prometteva protezione e salvezza agli uomini di que’ Comuni; «darò un mercato ad Andoria il primo d’agosto, e l’altro ad Oneglia l’Ognissanti, dove se nasca alcuna controversia, sarà definita da quelli che Genova deputerà all’uopo; vi correranno i pesi e le misure della città, come negli altri mercati del contado e della riviera; se alcuno di Ventimiglia, d’Albenga, di Savona voglia forzarvi contro giustizia, appellerete alla curia di Genova, e noi li citeremo, e se non compajono, vi difenderemo e manterremo nel diritto vostro; vi concediamo che possiate comprare ed estrarre da Genova qualunque merce vi occorra, salvi i diritti della città e dei cittadini». Il cintraco, vogliam dire il gastaldo, a nome e sull’anima del popolo giurò queste convenzioni in un parlamento, ove ad essi fu data l’insegna del Comune di Genova, perchè appaja che meritarono la piena grazia della città. —Liber jurium, tom.I. pag. 473.Segue una stipulazione molto più particolareggiata coi consoli di Naulo.193.Monum. Hist. patriæ, Chart.,I. 861. Il 1183 i consoli di Casale rimettono ogni pretensione per danni recati al loro Comune da Vercellesi, confermandolo tutti i cittadini maggiori e minori, radunati nella solita piazza al campanile di Sant’Evasio.194.Ivi, 20 aprile 1212.195.Monum. Hist. patriæ, Chart.I. 1040, 1231.196.Daniel,Chron. ms.ap.Antichità longobardiche milanesi, diss.XXI;Archivio storico, tom.XV. D’altre più recenti si trova esempio in Romagna fin nel secoloXVI, come i Pacifici estesi per tatto il paese, e la Santa Unione a Fano. V.Amiani,Mem. di Fano,II. 146.197.Cibrario,St. della monarchia di Savoja, tom.I. doc. 2º.198.Cibrario,Economia politica del medioevo, 392.199.I documenti sono pubblicati dal Minutoli nel vol.Xdell’Archivio storico.200.Pubblicati neiMonum. Hist. patriæ. Vedi pureCibrario,Storia di Chieri. — Si quis, qui non sit de societate Sancti Georgii, percusserit aliquem dicte societatis, vel manum posuerit in persona alicujus dicte societatis, podestas vel rector dicte societatis, vel consules teneantur et debeant precise et sine tenore facere sonari stremitam, et se armare et currere ad arma omnes illos predicte societatis, et ad se venire armatos facere, et facere cum ipsis ultionem de maleficio commisso secundum qualitatem maleficii et personæ; et si incontinenti ultionem non fecerit, potestas vel rector vel consules habeant plenam licentiam et bayliam ad suam voluntatem faciendi ultionem in illo qui malificium commiserit, vel coadjutoribus suis, ita quod ultio fiat, et non possit remanere ullo modo q.... Item statutum est quod si contingeret (quod absit) quod rumor sive rixa moveretur in aliquo loco inter aliquas personas, quod quilibet supradicte societatis qui hoc audiverit vel viderit illuc, currat omni obmisso negocio: et si viderit quod dicta rixa esset inter aliquos qui essent de dicta societate, quod ille et illi qui ibi erunt de dicta societate debeant fortiter et robuste prestare illi vel illis qui essent de dicta societate qui rixam haberent, auxilium, consilium et favorem totis viribus atque posse cum armis vel sine armis etc.Statuta Cherii, pag. 774. 776.201.Cronaca di Neri di Donato. Rer. It. Scrip.,XV. 224-294.202.Vedi, per Genova,Cuneo,Mem. sopra l’antico debito pubblico ecc., pag. 258; per FirenzeG. Villani, lib.XI; per NapoliAndrea d’Isernia,Commento alle Costituz.,I. — In Bologna ogni forestiere che entrasse dovea farsi porre un suggello di cera rossa sull’ugna del pollice. Michelangelo non conoscendo quest’uso, fu multato in cinquanta lire di bolognini, come narra A. Condivi nella Vita di esso.203.In Milano la prima menzione di tale gabella è del 1271; poi Filippo Maria Visconti sostituì il sale forzato alla tassa dei focolari. In Genova la gabella del sale è accennata nel 1214 (Caffaro, iv. 406); in Reggio nel 1261 (Mem. potest. reg.Rer. It. Scrip.,VIII. 1172); in Parma il 1292 (Chron. parm., ib.IX. 823).204.Stima il Giulini che l’imposta diretta sui fondi siasi primamente stabilita sotto il duca Filippo Maria, circa il 1423; e che nell’immunità accordata al convento di Pontida (ann. 1129 ap.Tristano Calco,quibus pergravari interdum prædia solent) quell’interdummostri appunto che non era costante. Il fatto da noi riferito secondo il Fiamma e il Corio al 1240, lo contraddice. VediCorioeGiulini,passim.;G. Villani, x. 17;Caffaro, iv. 17;Pagnini,Della decima fiorentina,I. 25.205.Giulini, lib.liv — InnocentiiIV,Ep.24 settembre 1250 —Caffaro, viii.541 —Ant. M. Æ., diss.XL.206.Fra i Turchi d’oggi i pesi pubblici decretati sono più leggeri che in qualunque dipendenza europea: ma noi, pagata l’imposta, siam garantiti del resto, e possiamo goderlo o accumularlo a volontà; colà invece può venire il bascià o un suo satellite a spogliarvi. Manca dunque la sicurezza: perciò si fabbrica il men possibile; non si restaura; se un muro minaccia cadere, si puntella; se cade, è una camera di meno; se cade tutta la casa, si ritirano il più presso che possono per valersi dei materiali ed erigerne un’altra.207.Nullus audiatur de jure suo, qui dare aliquid teneatur communi. Stat. Fior., lib.IV.Tract. de extimis, rubr. 33. Altrettanto portavano gli statuti di Chieri, di Casale, ecc.208.Vedine gli statuti neiMonum. hist. patriæ. — Anno etc. presentia etc. Rainerius de Monbello obligavit consulibus Vercellarum nomine communis casam quam emit a Manifredo Caroso, ita quod sit aperta communi si ullo tempore habitaculum Vercellarum relinquerent. Chart.I. 995. E prima e dopo vi ha moltissimi patti di cittadinanza assunta in Vercelli, sempre con questa convenzione della casa. I Vercellesi, volendo avere il cittadinatico in Milano, vi comprarono una casa nel 1221 al prezzo di 210 lire di terzoli. Nei tante volte citatiMonum. Hist. patriæ, Chart.Ial 1199 e seguenti, stanno le divisioni degli uomini di Biandrate, fatte tra i Comuni di Vercelli e Novara; poi nel 1201 divisero i territorj di Biandrate, Vicolungo, Casalbertrando; e gli uomini ammessi al Comune danno tutti la garanzia d’una casa.209.Il diritto di zecca era talmente ritenuto regio, che Venezia nel 1285, cioè quando era indipendente da otto secoli, chiese al papa ed all’imperatore il diritto di battere gli zecchini (Sanuto,Vite dei dogi;Zanetti,Delle monete e zecche d’Italia;CarlieArgelati,Delle monete d’Italia). Vecchie sono le monete di Napoli col solo tipo di san Gennaro. I Normanni ne coniarono, s’ignora dove. Venezia neppur si sa quando n’ebbe il diritto; la più vecchia sua moneta è del 972. Nè si sa quando cominciasse Ancona col tipo di san Ciriaco. Dopo l’XIsecolo Aquila, Aquileja, Rimini, Arezzo, Ascoli, Asti, Bergamo, Messina 1139, Piacenza 1140, Bologna 1191, Brescia 1162, forse Cortona, certo Cremona 1115, Tortona da Federico I, Ferrara 1164, Fermo dai papi all’entrare del secoloXIII, Firenze, Genova e Piacenza da Corrado II. Monete si citano di Mantova avanti l’XIsecolo, di Modena, Parma, Padova, Perugia e Reggio nelXIII, di Pisa fin dal 1175: dubbie sono quelle dei conti di Savoja salenti fin al 1048: Siena vantane il privilegio del 1086; forse Spoleto sotto i Longobardi, e Torino a mezzo il secoloXIII, Verona nell’XI, Volterra al 1231. Più recenti sono quelle di Urbino, Vigevano, Vicenza, Sinigaglia, Saluzzo, Recanati, Pesaro, Macerata, Forlì. Dopo il 1500 ebbero zecca Lecco e Musso, durante il dominio di Gian Giacomo Medici. Il Carli, leggendogenensesperticinensescredette la zecca di Genova esistesse nel 769. Giovan Gandolfi (Della moneta antica di Genova) prova che Genova battea monete prima del 1139, in cui n’ebbe diploma da Corrado II; e certo fin dal 1102, però col tipo di Pavia; inoltre, che un anno prima di Firenze coniò la moneta d’oro, la quale, secondo lui, potè servir d’esempio al fiorino.210.Allora 72 grani d’oro equivalevano a 770 d’argento. Sarebbe stato opportunissimo tener per legale un solo metallo, e non alterare la proporzione fra i due col variare le parti aliquote dell’argento come si fece. La moneta d’argento chiamataliranon fu battuta che da Cosimo I nel 1531, della bontà di 903⁄4, e del taglio di 72 la libbra. Tre sorta di ducati avevano i Veneziani: quello d’oro di circa lire 17; d’argento, valuta effettiva da lire 4 a 4,50; di conto da lire 3,25 a lire 4. Nell’amministrazione contavasi per ducati effettivi; in commercio, per ducati di conto: l’effettivo valeva 8 lire venete, l’altro lire 6 e denari 4. VediCarli, diss.VII.In un istromento del 1265 nell’Archivio diplomatico di Firenze, rogato in Passignano, un debitore di lire quattro cede a un suo fratello creditore un pezzo di terra al Poggio a vento, perchè si rimborsi coi frutti di questo, valutati ai prezzi seguenti:Lo stajo del granosoldi2Lo stajo dell’orzo e delle fave»2denari4Il congio del vino»8L’orcio dell’olio»10La mannella del lino a saggio»—»10
157.Monum. Hist. patriæ, Chart.,I. 813.
157.Monum. Hist. patriæ, Chart.,I. 813.
158.Dacrederein senso d’affidare, usato dai Latini e dai nostri. In un placito di Limonta dell’888:Cum ibi essent nobileset credentes homines, liberi arimanni, habitantes Belasio loco.Antiq. M. Æ., diss.XLI. —Quisquis in hujuscemodi tribunalis consilium admittebatur, jurabat in credentiam consulum, hoc est se tacite retenturum quæcumque eo in consilio dicta vel acta fuissent, nec enunciaturum uspiam in profanum vulgus.Rer. It. Scrip.,VI. 962. E nell’Ariosto: «Nelle cui man s’era creduta». —Homines credentesvalea quanto uomini di credito, fededegni: «Vincenzo di Naldo, fiorentino, uomo molto creduto in quel contado».Bembo,Storia, lib.VII.
158.Dacrederein senso d’affidare, usato dai Latini e dai nostri. In un placito di Limonta dell’888:Cum ibi essent nobileset credentes homines, liberi arimanni, habitantes Belasio loco.Antiq. M. Æ., diss.XLI. —Quisquis in hujuscemodi tribunalis consilium admittebatur, jurabat in credentiam consulum, hoc est se tacite retenturum quæcumque eo in consilio dicta vel acta fuissent, nec enunciaturum uspiam in profanum vulgus.Rer. It. Scrip.,VI. 962. E nell’Ariosto: «Nelle cui man s’era creduta». —Homines credentesvalea quanto uomini di credito, fededegni: «Vincenzo di Naldo, fiorentino, uomo molto creduto in quel contado».Bembo,Storia, lib.VII.
159.Il Serra,Storia della Liguria,I, 277, lo adduce come del 950: ma pare da mettere fra il 1121 e il 1130. VediVincent,Hist. de la rép. de Gênes. Parigi 1842.
159.Il Serra,Storia della Liguria,I, 277, lo adduce come del 950: ma pare da mettere fra il 1121 e il 1130. VediVincent,Hist. de la rép. de Gênes. Parigi 1842.
160.Alcuno immaginò che maggiori fossero quelli tolti dalla nobiltà, minori quelli da plebei. VediBenvoglienti,Osservazioni intorno agli statuti pistojesi. Il contrario pensa Muratori,Antiq. M. Æ., diss.XLVI.
160.Alcuno immaginò che maggiori fossero quelli tolti dalla nobiltà, minori quelli da plebei. VediBenvoglienti,Osservazioni intorno agli statuti pistojesi. Il contrario pensa Muratori,Antiq. M. Æ., diss.XLVI.
161.Statuta Mantuæ, lib.II. rub. 15.
161.Statuta Mantuæ, lib.II. rub. 15.
162.Mariotti,Saggio di mem. storiche civili ed ecclesiastiche di Perugia, 1806, pag. 248.
162.Mariotti,Saggio di mem. storiche civili ed ecclesiastiche di Perugia, 1806, pag. 248.
163.Varchi,Ercolano. Il Muratori (Antiq. M. Æ., tom.IV) pubblicò l’Oculus pastoralis pascens officia et continens radium dulcibus pomis suis, che è un’istruzione ad un futuro podestà intorno a tutte le parti del suo uffizio: ma è forse opera di qualche monaco, più attento alla parte morale che alla giuridica; come fa pure ser Brunetto Latini, nel lib.IXdel suoTesoro, dove largamente divisa i doveri del podestà. Fra le altre cose dice: — Sopra tutte cose debbe il podestà fare che la città che ha suo governamento, sia in buono stato, senza briga e senza forfatto. E questo non può fare, s’egli non fa che li malfattori, ladroni e falsatori sieno fuori del paese: chè la legge comanda bene che ’l signore possa purgare il paese della mala gente. Però ha egli la signoria sopra i forestieri e sopra’ cittadini che fanno li peccati nella sua jurisdizione, e non pertanto egli non giudicherà a pena quello ch’è senza colpa: ch’egli è più santa cosa a solvere un peccatore che dannare un giusto, e laida cosa è che tu perda il nome d’innocenza per odio d’un nocente....... Sopra li maleficj debbe il signore e i suoi uffiziali seguire il modo del paese e l’ordine di ragione, in questa maniera. Prima debbe quello che accusa giurare sopra il libro di dire il vero in accusando e in difendendo, e che non vi mena nullo testimonio a suo sciente; allora dee dare l’accusa in iscritto, ed il notajo la scriva tutta a parola a parola, sì come egli la divisa: si dee inchiedere da lui medesimo diligentemente ciò ch’egli o li giudici od i signori crederanno apertamente che sia del fatto, o della cosa: e poi si mandi a richiedere quelli che è accusato del maleficio; e s’egli viene, sì lo faccia giurare e sicurare la corte dei malfattori, e metta in iscritto sua confessione e sua negazione, sì come egli dice: e se non dai malfattori, o che ’l maleficio sia troppo grande, allora debbe il signore od il giudice porre il dì da provare, e da ricevere li testimonj che vegnono, e costringere quelli che non vegnono, ed esaminar ogni cosa bene e saviamente, e mettere li detti in iscritto: e quando i testimonj sono ben ricevuti, il giudice ed il notajo debbon far richiedere le parti dinanzi da loro; e s’elli vegnono, si debbon aprire li detti de’ testimonj, e darli a ciascuno perchè si possano consigliare e mostrar loro ragione. Ora addiviene alcuna volta ne’ grandi maleficj, che non possono essere provati interamente, ma l’uomo trova ben contra quelli ch’è accusato alcuno segno e forti argomenti di sospezione: a quel punto il può l’uomo mettere alla colla per farli confessare la colpa, altrimenti no; e si dico io, ch’alla colla il giudice non deve dimandare se Giovanni fece maleficio, ma generalmente dee dimandare chi ’l fece».
163.Varchi,Ercolano. Il Muratori (Antiq. M. Æ., tom.IV) pubblicò l’Oculus pastoralis pascens officia et continens radium dulcibus pomis suis, che è un’istruzione ad un futuro podestà intorno a tutte le parti del suo uffizio: ma è forse opera di qualche monaco, più attento alla parte morale che alla giuridica; come fa pure ser Brunetto Latini, nel lib.IXdel suoTesoro, dove largamente divisa i doveri del podestà. Fra le altre cose dice: — Sopra tutte cose debbe il podestà fare che la città che ha suo governamento, sia in buono stato, senza briga e senza forfatto. E questo non può fare, s’egli non fa che li malfattori, ladroni e falsatori sieno fuori del paese: chè la legge comanda bene che ’l signore possa purgare il paese della mala gente. Però ha egli la signoria sopra i forestieri e sopra’ cittadini che fanno li peccati nella sua jurisdizione, e non pertanto egli non giudicherà a pena quello ch’è senza colpa: ch’egli è più santa cosa a solvere un peccatore che dannare un giusto, e laida cosa è che tu perda il nome d’innocenza per odio d’un nocente....... Sopra li maleficj debbe il signore e i suoi uffiziali seguire il modo del paese e l’ordine di ragione, in questa maniera. Prima debbe quello che accusa giurare sopra il libro di dire il vero in accusando e in difendendo, e che non vi mena nullo testimonio a suo sciente; allora dee dare l’accusa in iscritto, ed il notajo la scriva tutta a parola a parola, sì come egli la divisa: si dee inchiedere da lui medesimo diligentemente ciò ch’egli o li giudici od i signori crederanno apertamente che sia del fatto, o della cosa: e poi si mandi a richiedere quelli che è accusato del maleficio; e s’egli viene, sì lo faccia giurare e sicurare la corte dei malfattori, e metta in iscritto sua confessione e sua negazione, sì come egli dice: e se non dai malfattori, o che ’l maleficio sia troppo grande, allora debbe il signore od il giudice porre il dì da provare, e da ricevere li testimonj che vegnono, e costringere quelli che non vegnono, ed esaminar ogni cosa bene e saviamente, e mettere li detti in iscritto: e quando i testimonj sono ben ricevuti, il giudice ed il notajo debbon far richiedere le parti dinanzi da loro; e s’elli vegnono, si debbon aprire li detti de’ testimonj, e darli a ciascuno perchè si possano consigliare e mostrar loro ragione. Ora addiviene alcuna volta ne’ grandi maleficj, che non possono essere provati interamente, ma l’uomo trova ben contra quelli ch’è accusato alcuno segno e forti argomenti di sospezione: a quel punto il può l’uomo mettere alla colla per farli confessare la colpa, altrimenti no; e si dico io, ch’alla colla il giudice non deve dimandare se Giovanni fece maleficio, ma generalmente dee dimandare chi ’l fece».
164.Serra,Storia della Liguria, lib.III. c. 8:Giulini,Continuaz., part.I. p. 64;Chron. parmense, Rer. It. Scrip.,IX. 819;Corio, lib.II. — I patti del podestà di Genova sono divisati neiMonumenta Hist. patriæ, Chart.,II. 1334.
164.Serra,Storia della Liguria, lib.III. c. 8:Giulini,Continuaz., part.I. p. 64;Chron. parmense, Rer. It. Scrip.,IX. 819;Corio, lib.II. — I patti del podestà di Genova sono divisati neiMonumenta Hist. patriæ, Chart.,II. 1334.
165.Ma se io non potrò avere lo delinquente, puniroe lo figliuol suo, u vero li figliuoli del delinquente, se lui u se loro potrò avere. Ma se lo figliuolo u vero li figliuoli del delinquente aver non potrò, puniroe lo padre del delinquente, se io lo potrò avere, così in avere come in persona ad mio arbitrio..... Et non dimeno li loro beni, poichè in del bando saranno incorsi, siano pubblicati al comune di Pisa, et siano guasti et distructi così in de la città come in del contado in tutto, sicchè poi non si rifacciano, nè rifare li permetterò nè abitare u lavorare u vendere u alienare. Et ciascheduno che li abitasse, lavorasse, vendesse, alienasse, comprasse et per qualunque altro titolo ricevesse, puniroe...«Et intorno alle suprascripte tutte cose investigare et trovare io capitano abbia pieno, libero et generale arbitrio così in ponere ad questioni et tormenti et punire in avere et persona come eziandio ad tutte altre cose..... Et ad catuna persona che cotale malefactore prendesse et preso a me capitano l’apprezentasse u vero uccidesse, darò u farò dare dei beni del comune di Pisa 1.M. di danari...»Statuto di Pisa, ms.§ 12.
165.Ma se io non potrò avere lo delinquente, puniroe lo figliuol suo, u vero li figliuoli del delinquente, se lui u se loro potrò avere. Ma se lo figliuolo u vero li figliuoli del delinquente aver non potrò, puniroe lo padre del delinquente, se io lo potrò avere, così in avere come in persona ad mio arbitrio..... Et non dimeno li loro beni, poichè in del bando saranno incorsi, siano pubblicati al comune di Pisa, et siano guasti et distructi così in de la città come in del contado in tutto, sicchè poi non si rifacciano, nè rifare li permetterò nè abitare u lavorare u vendere u alienare. Et ciascheduno che li abitasse, lavorasse, vendesse, alienasse, comprasse et per qualunque altro titolo ricevesse, puniroe...
«Et intorno alle suprascripte tutte cose investigare et trovare io capitano abbia pieno, libero et generale arbitrio così in ponere ad questioni et tormenti et punire in avere et persona come eziandio ad tutte altre cose..... Et ad catuna persona che cotale malefactore prendesse et preso a me capitano l’apprezentasse u vero uccidesse, darò u farò dare dei beni del comune di Pisa 1.M. di danari...»Statuto di Pisa, ms.§ 12.
166.NellaCronaca di Padovatrovo Galvano Lanza podestà nel 1243 e 44; Guzelo de Prata nel 1247, 48, 49; Ansedisio de’ Guidotti da Treviso dal 1250 al 55. Vero è che erano i tempi della tirannia di Federico II e di Ezelino.Parma aveva un podestà nel 1175 (Affò,II. 259): Cremona nel 1180 (R. I. S.,VII. 635); Faenza nel 1184 (Rerum Favent. Script., c. 82): Genova nel 1191 (R. I. S.,VI. 364); Firenze nel 1193 con Gerardo Caponsacchi, ecc.
166.NellaCronaca di Padovatrovo Galvano Lanza podestà nel 1243 e 44; Guzelo de Prata nel 1247, 48, 49; Ansedisio de’ Guidotti da Treviso dal 1250 al 55. Vero è che erano i tempi della tirannia di Federico II e di Ezelino.
Parma aveva un podestà nel 1175 (Affò,II. 259): Cremona nel 1180 (R. I. S.,VII. 635); Faenza nel 1184 (Rerum Favent. Script., c. 82): Genova nel 1191 (R. I. S.,VI. 364); Firenze nel 1193 con Gerardo Caponsacchi, ecc.
167.NelCod. Just., tit.XLIX. l. 1 e nellaNov.VIII. c. 9 è comandato che gli uffiziali di provincia rimangano cinquanta giorni in luogo, dopo scaduti di carica, per soddisfare a tutte le doglianze. E cinquanta giorni sono prefissi nello statuto antico di Pistoja (Antiq. M. Æ., diss. 70, al § 76); poi variò secondo i paesi. Lo statuto di TorinoDe sacramento DD. vicarii et judicisporta:Juramus quod stabimus decem diebus in Taurino post nostrum regimen, ad faciendam rationem cuilibet..... conquerenti de nobis.Quello di Roma:Senator, finito suo officio, cum omnibus judicibus et familiaribus et officialibus suis teneatur stare et sistere personaliter decem diebus coram judice, sindico deputando ad ratiocinia ejus; et coram ipso, ipse et officiales prædicti teneantur de gestis et administratis et factis durante officio reddere rationem, et unicuique conquerenti respondere de jure, et omnibus satisfacere quibus de jure tenetur. De quibus omnibus dictus judex summarie cognoscat, et intra decem dictos dies causam decidat de plano, sine strepito et figura judicii, non obstantibus feriis et non obstantibus solemnitatibus juris, dummodo veritas discutiatur, et ad illam saltem respectus et consideratio per judicem habeatur.
167.NelCod. Just., tit.XLIX. l. 1 e nellaNov.VIII. c. 9 è comandato che gli uffiziali di provincia rimangano cinquanta giorni in luogo, dopo scaduti di carica, per soddisfare a tutte le doglianze. E cinquanta giorni sono prefissi nello statuto antico di Pistoja (Antiq. M. Æ., diss. 70, al § 76); poi variò secondo i paesi. Lo statuto di TorinoDe sacramento DD. vicarii et judicisporta:Juramus quod stabimus decem diebus in Taurino post nostrum regimen, ad faciendam rationem cuilibet..... conquerenti de nobis.Quello di Roma:Senator, finito suo officio, cum omnibus judicibus et familiaribus et officialibus suis teneatur stare et sistere personaliter decem diebus coram judice, sindico deputando ad ratiocinia ejus; et coram ipso, ipse et officiales prædicti teneantur de gestis et administratis et factis durante officio reddere rationem, et unicuique conquerenti respondere de jure, et omnibus satisfacere quibus de jure tenetur. De quibus omnibus dictus judex summarie cognoscat, et intra decem dictos dies causam decidat de plano, sine strepito et figura judicii, non obstantibus feriis et non obstantibus solemnitatibus juris, dummodo veritas discutiatur, et ad illam saltem respectus et consideratio per judicem habeatur.
168.Rer. It. Scrip.,XV. 684.
168.Rer. It. Scrip.,XV. 684.
169.Franco Sacchetti,Nov.196.
169.Franco Sacchetti,Nov.196.
170.Capitaneus populi, ad defensionem libertatis et popularis status, et ad observandam unionem civium principaliter est institutus etc.Statuti lucchesi.
170.Capitaneus populi, ad defensionem libertatis et popularis status, et ad observandam unionem civium principaliter est institutus etc.Statuti lucchesi.
171.Una savia e piena informazione del governo di Firenze dal 1280 al 92 è riportata nelleDelizie degli eruditi toscani,IX. 256.
171.Una savia e piena informazione del governo di Firenze dal 1280 al 92 è riportata nelleDelizie degli eruditi toscani,IX. 256.
172.Tale complicazione era espressa con questi versi popolari:Trenta elegge il consegio;De quai, nove hanno il megio:Questi elegon quaranta,Ma chi più in lor se vantaSon dodese che fanoVenticinque: ma stanoDe questi soli nove,Che fan con le lor proveQuarantacinque a ponto;De quali ondese in contoElegon quarantuno,Che chiusi tuti in unoCon venticinque almenoVoti fano el serenoPrincipe che coreggeStatuti, ordine e legge.
172.Tale complicazione era espressa con questi versi popolari:
Trenta elegge il consegio;De quai, nove hanno il megio:Questi elegon quaranta,Ma chi più in lor se vantaSon dodese che fanoVenticinque: ma stanoDe questi soli nove,Che fan con le lor proveQuarantacinque a ponto;De quali ondese in contoElegon quarantuno,Che chiusi tuti in unoCon venticinque almenoVoti fano el serenoPrincipe che coreggeStatuti, ordine e legge.
Trenta elegge il consegio;De quai, nove hanno il megio:Questi elegon quaranta,Ma chi più in lor se vantaSon dodese che fanoVenticinque: ma stanoDe questi soli nove,Che fan con le lor proveQuarantacinque a ponto;De quali ondese in contoElegon quarantuno,Che chiusi tuti in unoCon venticinque almenoVoti fano el serenoPrincipe che coreggeStatuti, ordine e legge.
Trenta elegge il consegio;
De quai, nove hanno il megio:
Questi elegon quaranta,
Ma chi più in lor se vanta
Son dodese che fano
Venticinque: ma stano
De questi soli nove,
Che fan con le lor prove
Quarantacinque a ponto;
De quali ondese in conto
Elegon quarantuno,
Che chiusi tuti in uno
Con venticinque almeno
Voti fano el sereno
Principe che coregge
Statuti, ordine e legge.
173.Et non possit ire ad brevia vel esse consiliarius(nè elettore nè eletto)qui non sit habitator Lucanæ civitatis, vel qui sit extimatus minusXXVlibris, ad ultimas et proximiores extimationes factas in camera Lucani communis. Statuto lucchese del 1308.
173.Et non possit ire ad brevia vel esse consiliarius(nè elettore nè eletto)qui non sit habitator Lucanæ civitatis, vel qui sit extimatus minusXXVlibris, ad ultimas et proximiores extimationes factas in camera Lucani communis. Statuto lucchese del 1308.
174.La varietà delle condizioni personali ci appare in questo passo: — Il 1233, essendo podestà di Firenze Torello da Strada, fece intendere a tutti gli abitatori del contado fiorentino che venissero a comparire nella città, con esporre ai notaj de’ sestieri a ciò deputati di che condizione si fossero; o fosse cavaliere nobile (per nascita), o fattizio, o aloderio (che aveva allodj), o masnadiere, o uomo d’altri, o fittajuolo, o lavoratore, o d’altra condizione».Scipione Ammirato,Storie fiorentine, lib.I.
174.La varietà delle condizioni personali ci appare in questo passo: — Il 1233, essendo podestà di Firenze Torello da Strada, fece intendere a tutti gli abitatori del contado fiorentino che venissero a comparire nella città, con esporre ai notaj de’ sestieri a ciò deputati di che condizione si fossero; o fosse cavaliere nobile (per nascita), o fattizio, o aloderio (che aveva allodj), o masnadiere, o uomo d’altri, o fittajuolo, o lavoratore, o d’altra condizione».Scipione Ammirato,Storie fiorentine, lib.I.
175.Alcuni vollero argomentare la quantità de’ Longobardi o de’ Romani o de’ Salici nei varj paesi e nei diversi tempi dai nomi loro. Giudizio affatto inconcludente, e ne deduco poche prove dai soliMonumenta Hist. patriæ:EgoBenedictusfilius quondamConstanci, qui professus sum ex nacione mea legem vivere Langobardorum. Chart.I. 458. Due altri suoi fratelli si chiamavano Garino e Giovanni.E viceversa al 1039:Ego Amicus clericus, filius quondamAldeprandi, qui professus sum ex nacione mea lege vivere romana.E al 1069:EgoAldepranduspresbiter, filius quondamConstancii, qui professus sum ex nacione mea legem vivere Langobardorum.Al 1071:EgoDrodofilius quondamManfredi, qui professus sum ex nacione mea lege vivere romana.Al 1074:EgoAdampresbiter, filius quondamPetri, qui professus sum ex nacione mea lege vivere Langobardorum.Al 1088:Oddopresbiter, qui profitebat se ex nacione sualege vivere romana; e Villelmus subdiaconus, filius Verada femina, qui profitetur se ex nacione sua lege vivere romana.Al 1089:Constat nosLaurenciusetJohannesgermani, filii quondamGisulfo, qui professus sum ex nacione nostra legem vivere romanam;e son firmati testimonjAlberto et Ricardo ambi lege viventes romana.Al 1092 è un curioso documento di tutti gli abitanti di Saorgio, con nomi d’ogni colore,qui professi sumus omnes ex natione nostra lege vivere romana.V’ha di più. Anselmo, abate di San Gennaro di Lucedio al 1092, professando vivere a legge romana, promette non inquietare il marchese Tebaldo;et ad hunc confirmandum promissionis breve, ego qui supra Anselmus abbas a te Tebaldus, exinde launechild capa una, ut hec mea promissio firma permaneat.Coma c’entra il launechildo colla legge romana?Egualmente al 1098 Raiverto e Martino figli di Aldebrando, e Bolesinda moglie di Raivertoprofessi omnes ex nacione nostra lege vivere romana, fanno una vendita, dove Raiverto stipula come mundualdo di Bolesinda,jugale et mundualdo meo consentiente.
175.Alcuni vollero argomentare la quantità de’ Longobardi o de’ Romani o de’ Salici nei varj paesi e nei diversi tempi dai nomi loro. Giudizio affatto inconcludente, e ne deduco poche prove dai soliMonumenta Hist. patriæ:
EgoBenedictusfilius quondamConstanci, qui professus sum ex nacione mea legem vivere Langobardorum. Chart.I. 458. Due altri suoi fratelli si chiamavano Garino e Giovanni.
E viceversa al 1039:Ego Amicus clericus, filius quondamAldeprandi, qui professus sum ex nacione mea lege vivere romana.
E al 1069:EgoAldepranduspresbiter, filius quondamConstancii, qui professus sum ex nacione mea legem vivere Langobardorum.
Al 1071:EgoDrodofilius quondamManfredi, qui professus sum ex nacione mea lege vivere romana.
Al 1074:EgoAdampresbiter, filius quondamPetri, qui professus sum ex nacione mea lege vivere Langobardorum.
Al 1088:Oddopresbiter, qui profitebat se ex nacione sualege vivere romana; e Villelmus subdiaconus, filius Verada femina, qui profitetur se ex nacione sua lege vivere romana.
Al 1089:Constat nosLaurenciusetJohannesgermani, filii quondamGisulfo, qui professus sum ex nacione nostra legem vivere romanam;e son firmati testimonjAlberto et Ricardo ambi lege viventes romana.
Al 1092 è un curioso documento di tutti gli abitanti di Saorgio, con nomi d’ogni colore,qui professi sumus omnes ex natione nostra lege vivere romana.
V’ha di più. Anselmo, abate di San Gennaro di Lucedio al 1092, professando vivere a legge romana, promette non inquietare il marchese Tebaldo;et ad hunc confirmandum promissionis breve, ego qui supra Anselmus abbas a te Tebaldus, exinde launechild capa una, ut hec mea promissio firma permaneat.Coma c’entra il launechildo colla legge romana?
Egualmente al 1098 Raiverto e Martino figli di Aldebrando, e Bolesinda moglie di Raivertoprofessi omnes ex nacione nostra lege vivere romana, fanno una vendita, dove Raiverto stipula come mundualdo di Bolesinda,jugale et mundualdo meo consentiente.
176.Zanfredolo da Besozzo nel 1321 diede statuti per le terre d’Invorio, Garazuolo, Montegiasca presso il lago Maggiore, da lui dipendenti. Il borgo di San Colombano li fece compilare da dodici giurisperiti. Pompeo Neri conta cinquecento statuti diversi nella sola Toscana, vissuti sino agli ultimi tempi, e anche in piccole terre, come Montorsojo, Montopoli, Firenzuola, Parlascio, Palaja, la badia di Vallombrosa, ecc. Abbiamo gli statuti di Cremella in Brianza, della Val Taleggio nel 1368, della Valsassina nel 1388, di Bovegno in val Trompia nel 1341, e d’altre terre minime.Lo statuto più antico che si conoscesse era quello di Treviso del 1207, ma Vittorio Mandelli, negliStudj sul Comune di Vercelli nel medioevo(1857), trova indizio di statuti a Vercelli sin dal 1187: e nel 1202 è mentovato il volume di essi,super quo jurabant potestas vel consules comunis et consules justiciæ.Questo Comune avrebbe fatto un bando per l’abolizione generale della servitù della gleba sin dal 1243, mentre quel di Bologna è solo del 1251.
176.Zanfredolo da Besozzo nel 1321 diede statuti per le terre d’Invorio, Garazuolo, Montegiasca presso il lago Maggiore, da lui dipendenti. Il borgo di San Colombano li fece compilare da dodici giurisperiti. Pompeo Neri conta cinquecento statuti diversi nella sola Toscana, vissuti sino agli ultimi tempi, e anche in piccole terre, come Montorsojo, Montopoli, Firenzuola, Parlascio, Palaja, la badia di Vallombrosa, ecc. Abbiamo gli statuti di Cremella in Brianza, della Val Taleggio nel 1368, della Valsassina nel 1388, di Bovegno in val Trompia nel 1341, e d’altre terre minime.
Lo statuto più antico che si conoscesse era quello di Treviso del 1207, ma Vittorio Mandelli, negliStudj sul Comune di Vercelli nel medioevo(1857), trova indizio di statuti a Vercelli sin dal 1187: e nel 1202 è mentovato il volume di essi,super quo jurabant potestas vel consules comunis et consules justiciæ.Questo Comune avrebbe fatto un bando per l’abolizione generale della servitù della gleba sin dal 1243, mentre quel di Bologna è solo del 1251.
177.L’illustre giureconsulto Azo (Summa inVIIIlibros Codicis) definiva che «la consuetudine è formatrice, abrogatrice ed interprete della legge». I Veneziani, ne’ casi che la legge taceva, rimettevansi all’intimo convincimento dei giudici; per le ordinanze marittime, ne’ dubbj risolveva la signoria. I più antichi statuti di Milano sono intitolatiConsuetudinesin un manoscritto della biblioteca Ambrosiana del 1216; nel proemio alla riforma di essi, pubblicata il 1396, vien detto essere costume antico che negli atti pubblici fossero registrati da un notajo determinato tutti gli editti e statuti che di tempo in tempo venivano pubblicati; quest’archivista chiamavasi governatore degli statuti. Quelli di Como sono del 1219, riformati il 1296. Fra’ più antichi si noverano quei di Mantova del 1116, e di Pistoja del 1117. Amedeo III di Savoja dava gli Statuti a Susa, confermati poi da Tommaso suo nipote nel 1197. Aosta nel 1188 gli aveva da Tommaso conte di Morienna. Davanti all’edizione dellaPosta, cioè dello statuto di Verona, cominciato verso il 1150, compito nel 1228, l’arciprete Carmagnola pubblicò una sentenza del 1140, data dai consoli d’essa città «secondo la lunghissima ed antichissima consuetudine dei re, duchi, marchesi ed altri laici principi e cherici, secondo la legge longobarda». VediFederico Sclopis,St. della legislazione in Italia.
177.L’illustre giureconsulto Azo (Summa inVIIIlibros Codicis) definiva che «la consuetudine è formatrice, abrogatrice ed interprete della legge». I Veneziani, ne’ casi che la legge taceva, rimettevansi all’intimo convincimento dei giudici; per le ordinanze marittime, ne’ dubbj risolveva la signoria. I più antichi statuti di Milano sono intitolatiConsuetudinesin un manoscritto della biblioteca Ambrosiana del 1216; nel proemio alla riforma di essi, pubblicata il 1396, vien detto essere costume antico che negli atti pubblici fossero registrati da un notajo determinato tutti gli editti e statuti che di tempo in tempo venivano pubblicati; quest’archivista chiamavasi governatore degli statuti. Quelli di Como sono del 1219, riformati il 1296. Fra’ più antichi si noverano quei di Mantova del 1116, e di Pistoja del 1117. Amedeo III di Savoja dava gli Statuti a Susa, confermati poi da Tommaso suo nipote nel 1197. Aosta nel 1188 gli aveva da Tommaso conte di Morienna. Davanti all’edizione dellaPosta, cioè dello statuto di Verona, cominciato verso il 1150, compito nel 1228, l’arciprete Carmagnola pubblicò una sentenza del 1140, data dai consoli d’essa città «secondo la lunghissima ed antichissima consuetudine dei re, duchi, marchesi ed altri laici principi e cherici, secondo la legge longobarda». VediFederico Sclopis,St. della legislazione in Italia.
178.Corio, f. 131;Caffaro, lib.IV. col. 384. — Peggio era nello statuto veneto. Secondo il Corio, nessuno doveva asportar grano dalla città nè altra grascia, o perderebbe il carro, i bovi, i cavalli: se non potesse pagar la multa, gli si taglierebbe il piede destro.
178.Corio, f. 131;Caffaro, lib.IV. col. 384. — Peggio era nello statuto veneto. Secondo il Corio, nessuno doveva asportar grano dalla città nè altra grascia, o perderebbe il carro, i bovi, i cavalli: se non potesse pagar la multa, gli si taglierebbe il piede destro.
179.Vedi fra gli altri la rubrica 15 dell’antico statuto di Pistoja.
179.Vedi fra gli altri la rubrica 15 dell’antico statuto di Pistoja.
180.Vedi ilLibro del Potere di Brescia. Un altro esempio adducemmo a pag. 20.
180.Vedi ilLibro del Potere di Brescia. Un altro esempio adducemmo a pag. 20.
181.Lib.X. rub. 18. 28.
181.Lib.X. rub. 18. 28.
182.Feudum, precaria aut libellum; nullus audeat nec debeat jurare fidelitatem alicui, nec fieri vassallus alicujus aliqua occasione vel ingenio quod excogitari possit.
182.Feudum, precaria aut libellum; nullus audeat nec debeat jurare fidelitatem alicui, nec fieri vassallus alicujus aliqua occasione vel ingenio quod excogitari possit.
183.Nel 1178 i rappresentanti della Lega Lombarda cassarono una sentenza che i consoli comaschi aveano portata a favore del comune di Bellagio contro gli abitanti di Civenna e Limonta, a proposito di certe strade e pasture usurpate dai Bellagini.Ap.Puricelli,Monum. eccl. Ambr.Nº 573 e seg.
183.Nel 1178 i rappresentanti della Lega Lombarda cassarono una sentenza che i consoli comaschi aveano portata a favore del comune di Bellagio contro gli abitanti di Civenna e Limonta, a proposito di certe strade e pasture usurpate dai Bellagini.Ap.Puricelli,Monum. eccl. Ambr.Nº 573 e seg.
184.Antiq. M. Æ., diss.LXX. A gran torto Meyer, nelleOrigini e progressi delle istituzioni giudiziarie, tralascia le italiane come poco importanti, mentre, massimamente avuto riguardo all’età, potevano sole offrire la spiegazione di varj istituti, ora comuni in Europa. Vi supplì in parte Sclopis,Dell’autorità giudiziaria.
184.Antiq. M. Æ., diss.LXX. A gran torto Meyer, nelleOrigini e progressi delle istituzioni giudiziarie, tralascia le italiane come poco importanti, mentre, massimamente avuto riguardo all’età, potevano sole offrire la spiegazione di varj istituti, ora comuni in Europa. Vi supplì in parte Sclopis,Dell’autorità giudiziaria.
185.G. Villani, xi, 93;Dino Compagni,Cronaca, lib.II;Delizie degli eruditi toscani,IX, 256. — In Pisa erano dieci tribunali,curia foretaneorum, curia appellationum, curia arbitrorum, curia nova pupillorum, curia confitentium, curia assessoris, curia judicum et advocatorum, curia grassæ, curia notariorum, curia mercatorum.Dal Borgo, Diss. sopra i codici pisani delle Pandette.
185.G. Villani, xi, 93;Dino Compagni,Cronaca, lib.II;Delizie degli eruditi toscani,IX, 256. — In Pisa erano dieci tribunali,curia foretaneorum, curia appellationum, curia arbitrorum, curia nova pupillorum, curia confitentium, curia assessoris, curia judicum et advocatorum, curia grassæ, curia notariorum, curia mercatorum.Dal Borgo, Diss. sopra i codici pisani delle Pandette.
186.Antiq. M. Æ., diss.XII. Vedi pag. 309. Nel 1150 abbiamo la curia cremonese;Rer. it. Scrip.,VII.643. Nel 1163, 27 agosto, Ottone, giudice cioè avvocato di Milano, s’impegna con Corvetto e con altri a patrocinarli a Genova in tutte le cause che possano avere; e una volta all’anno se occorra andrà fin a Levanto e a Passano, e vi resterà dieci o dodici dì, però a loro spesa.Monum. Hist. patriæ, Chart.,II. 874.
186.Antiq. M. Æ., diss.XII. Vedi pag. 309. Nel 1150 abbiamo la curia cremonese;Rer. it. Scrip.,VII.643. Nel 1163, 27 agosto, Ottone, giudice cioè avvocato di Milano, s’impegna con Corvetto e con altri a patrocinarli a Genova in tutte le cause che possano avere; e una volta all’anno se occorra andrà fin a Levanto e a Passano, e vi resterà dieci o dodici dì, però a loro spesa.Monum. Hist. patriæ, Chart.,II. 874.
187.Giulini, part.VII. l. 50.
187.Giulini, part.VII. l. 50.
188.Rer. It. Scrip.,XV. 250 e 233.
188.Rer. It. Scrip.,XV. 250 e 233.
189.Delizie degli eruditi toscani,XV.
189.Delizie degli eruditi toscani,XV.
190.Di tali suddivisioni di possessi recammo esempj. NeiMonum. Hist. patriæ, Chart.II. 1318, abbiamo Bonifazio de Briada, il quale da Giacomo vescovo d’Asti teneva in feudo la sesta parte della metà del castello vecchio di Sanfrè, che cambiò con altrettanta del nuovo nel 1224.
190.Di tali suddivisioni di possessi recammo esempj. NeiMonum. Hist. patriæ, Chart.II. 1318, abbiamo Bonifazio de Briada, il quale da Giacomo vescovo d’Asti teneva in feudo la sesta parte della metà del castello vecchio di Sanfrè, che cambiò con altrettanta del nuovo nel 1224.
191.Toselli, nelDizionario gallo-italico, pubblicò estratti di varie sentenze di Bologna. Nel 1288 Uzzolo, accusato di aver fatto violenza a Bonora Nascimbene, è condannato al taglio d’un piede: ma poi ella è riconosciuta calunniatrice, e condannata al taglio della lingua. Nel 1295 Enrichetto, condannato alle forche, confessa avere indotto falsi testimonj contro Superchia, la quale fu dannata alle fiamme. Nel 1291 un Ferrarese accusava certa Imelda da Bologna d’avere affaturato Bittino figliuolo di lui, e resolo incapace al matrimonio. Nel 1328 una Mina e una Francesca sono processate come famose fatucchiere e maghe contro la vita d’innocenti, turbatrici degli elementi, e che aveano fatto una malìa per innamorare uno: confesse, furono bruciate.
191.Toselli, nelDizionario gallo-italico, pubblicò estratti di varie sentenze di Bologna. Nel 1288 Uzzolo, accusato di aver fatto violenza a Bonora Nascimbene, è condannato al taglio d’un piede: ma poi ella è riconosciuta calunniatrice, e condannata al taglio della lingua. Nel 1295 Enrichetto, condannato alle forche, confessa avere indotto falsi testimonj contro Superchia, la quale fu dannata alle fiamme. Nel 1291 un Ferrarese accusava certa Imelda da Bologna d’avere affaturato Bittino figliuolo di lui, e resolo incapace al matrimonio. Nel 1328 una Mina e una Francesca sono processate come famose fatucchiere e maghe contro la vita d’innocenti, turbatrici degli elementi, e che aveano fatto una malìa per innamorare uno: confesse, furono bruciate.
192.Nos de Impoli et ejus curte, qui sumus de comitatu florentino, et episcopatu seu de pleberio de Impoli, juramus ad Evangelia sacramento corporaliter præstito, salvare et custodire et defendere et adjuvare omnes personas civitatis Florentiæ, ejusque burgorum et subburgorum, et generaliter et specialiter, et eorum bona in tota nostra fortia, et ubicumque potuerimus sine fraude et contra omnem personam.Item si quo in tempore aliqua persona, quæ habitet infra prædictos nostros confines, deprædaverit aliquem praedictum Florentinorum, seu aliquem dapnum ei fecerit, faciemus ei integrum emendare et restituere infra dies quindecim proximos, postquam consul vel rector Florentiæ nos inquisiverit vel inquirere fecerit, sive nuntio vel literis, aut ille qui dapnum substinuerit, si rector tunc non extaret in civitate Florentiæ.Item quocumque tempore et quotiescumque consul vel rector qui pro tempore extiterit in civitate Florentiæ inquiret nos vel faciet inquirere, seu per nuntium, vel quod mittat nobis literas ut faciamus ei ostem vel cavalcatam, faciemus eis intra dies octo proximos post inquisitionem, quomodocumque eis placuerit, et ubicumque, excepto contra comitem Guidonem, nisi in quantum nobis terminum prolongarent, quod ita teneamur ad terminum, si quod bona voluntate eis placuerit prolongare, ut dictum est.Item guerram seu guerras et pacem faciemus ubi et quibus vel quomodo consulibus vel rectori, qui pro tempore fuerit Florentiæ, placuerit: exceptamus in hoc capitulo comitem Guidonem.Item infra octo dies proximos post inquisitionem, ex quo consul Florentiæ vel rector non inquisierit vel inquirere fecerit, habebimus factum jurare ad hoc Breve omnes homines habitantes infra prædictos nostros confines, qui convenientes erunt ad jurandum, nisi in quantum per ipsum consulem vel rectorem steterit; et si terminum vel terminos nobis.... mutaverit seu prolungaverit, ita teneamur sicut constituerit et dixerit.Item omni anno in festo sancti Johannis mensis junii, vel antea, dabimus in civitate Florentiæ consulibus, vel rectoribus, seu rectori, secundum qui pro tempore erit in eadem civitate, libras quinquaginta bonorum denariorum de tali moneta qualiter pro tempore comuniter expendetur per civitatem Florentiæ; et si consules, vel rectores non essent in civitate, dabimus consulibus mercatorum Florentiæ ut eam recipiant pro communi Florentiæ, sed tamen in hoc anno dabimus consulibus Florentiæ qui modo sunt intra kal. mart. proxime vel antea lib. centum et solid. sex bonorum denariorum. Item omni anno portabimus Florentiam in festo sancti Johannis unum meliorem cereum, quam illud quod Ponturmenses ibi offerunt et soliti sunt offerre.Hæc omnia, ut in hoc Breve scripta sunt, juramus tenere et observare et facere in perpetuum, et si consulibus, vel rectori, qui pro tempore extiterit in civitate Florentiæ placuerit, teneamur deVIIinVIIannis renovare hæc juramenta in totum. Item cum consules vel rectores Florentiæ steterint pro recipiendis prædictis juramentis, vel renovandis, dabimus eis, et personis quibus secum duxerint, expensas omnes, donec steterint pro ea complenda.Et omnia præscripta juramus et promittimus observare, sub pœna centum marcorum de puro argento, et post pœnam solutam communi Florentiæ omnia prædicta stent firma.Hæc omnia supradicta juramus observare et adimplere et firma tenere perpetuo, ad sanum et planum intellectum consulum Florentiæ remota omni fraude, et sub hoc intellectu, quod imperator nec papa nec aliquis clericus vel laicus vel nulla alia persona possit nos absolvere in aliquo vel de aliquo ab hoc juramento, nec pro aliqua de causa possimus occasionare hoc juramentum.Scripta sunt hæc annoMCLXXXI,tertio nonas februar., ind.XV.Il più antico documento di sommessione d’una città ad un’altra è quello di Fano, che, assalita da Ravenna, Pesaro, Sinigaglia nel 1140, accettò la signoria di Venezia, stipulando che, qualunque volta i Veneziani farebber oste da Ragusi fin a Ravenna, i Fanesi gli aiuterebbero con una galea armata a proprie spese: nelle guerre da Ancona fin a Ravenna, militerebbero con loro: inoltre manderebbero i loro savj al parlamento comune in Venezia, ogniqualvolta fossero chiamati, siccome usano tutti gli altrifedeli: e di ciò fanno ampio giuramento salvo sempre il servigio all’imperatore di Germania.Amiani,Memorie storiche di Fano, tom.II, parte 7ª.Pergine, grossa borgata sulla via fra Trento e Bassano, godeva di antichissime libertà sotto la primazia del vescovo Tridentino, ma molte gliene usurpò il castellano imperiale, che la rese feudo ereditario di sua famiglia, colle prepotenze consuete. Stanchi delle quali, e profittando delle guerre del Barbarossa, i Perginesi nel 1166 s’accolsero nel monastero benedettino di Santa Maria in Valdo, e stesero un atto con cui i rettori e seniori di tutte le gastaldie di quel Comune si sottoponeano al Comune di Vicenza, obbligandosi con giuramento ad essergli fedeli servidori e amici, ajutarlo in guerra con ducento armati, pagar la solita colletta sui fuochi; ne riceveranno un podestà, che però li lasci viversecondo le consuetudini che tengono da cento, ducento e quattrocento anni, tanto a legge salica che a longobarda:essi li libereranno e preserveranno dalla tirannia di Gundibaldo castellano di quel distretto, aboliranno tutte le angherie e pesi da esso imposti, e il godimento delle prime notti, e i servigi di corpo a cui esso li forzava, retribuendogli invece qualvolta devano prestar opera al podestà in castello. Possano, come in antico, eleggersi il giudice, soggetto però al podestà; non siano mai per veruna ragione ceduti a Gundibaldo o alla sua famiglia; nè costretti guerreggiar contro l’impero o le chiese di Trento e di Feltre. Il documento è stampato nelleNotizie storiche intorno al b. m. Adelperto vescovo di Trentodi fràBenedetto Bonelli, tom.II. Trento 1761.NelLiber juriumal 1199 leggonsi i patti con cui il Comune di Vinguelia, quello di Albenga, quello di Diano si sottoposero al Comune di Genova; e quelli di Oneglia, San Remo, Porto Maurizio si allearono con esso: nel 1202 quel di Savona si sottomise.In tal anno gli uomini delle valli d’Arocia, d’Andoria, d’Oneglia, di Petralata, di Rezio, di Nasco fecero alleanza coi Genovesi; e i primi, per mezzo de’ loro consoli, promettevano salvare e custodire gli uomini di Genova e del distretto per mare e per terra; «non proibiremo si porti a Genova grano o altra vivanda o merce; se quel Comune faccia oste o cavalcata, daremo all’esercito mercato di grano e vettovaglie; richiesti faremo esercito a nostre spese, e campeggeremo per tutto il contado di Ventimiglia, la marca d’Albenga, il vescovado di Savona, a comando de’ consoli o podestà; se il Comune di Genova guerreggi da Gavi o da Palodo fin a Portovenere, terremo nell’esercito cento arcieri; se alcuna città, vescovo o persona della riviera e del contado citerà in giudizio alcuna di esse valli, gli faremo giustizia nella curia di Genova; per custodia di Porto Bonifacio daremo ogni anno due uomini a spese nostre, come ordineranno il podestà e i consoli di Genova; se il podestà o i consoli ci richiedano di consiglio, gli daremo il migliore, e gli terremo credenza de’ secreti affidatici; ogni anno a san Giambattista, in segno di devozione e fedeltà, manderemo alla chiesa di San Lorenzo un cero di venticinque libbre; non faremo patto o giuro con verun luogo o terra o persona senza salvare ed eccettuare questa convenzione, la quale farem giurare da tutti gli uomini di esse valli e luoghi dai quindici ai settant’anni, e rinnovare ogni cinque anni». Di rimpatto il podestà di Genova prometteva protezione e salvezza agli uomini di que’ Comuni; «darò un mercato ad Andoria il primo d’agosto, e l’altro ad Oneglia l’Ognissanti, dove se nasca alcuna controversia, sarà definita da quelli che Genova deputerà all’uopo; vi correranno i pesi e le misure della città, come negli altri mercati del contado e della riviera; se alcuno di Ventimiglia, d’Albenga, di Savona voglia forzarvi contro giustizia, appellerete alla curia di Genova, e noi li citeremo, e se non compajono, vi difenderemo e manterremo nel diritto vostro; vi concediamo che possiate comprare ed estrarre da Genova qualunque merce vi occorra, salvi i diritti della città e dei cittadini». Il cintraco, vogliam dire il gastaldo, a nome e sull’anima del popolo giurò queste convenzioni in un parlamento, ove ad essi fu data l’insegna del Comune di Genova, perchè appaja che meritarono la piena grazia della città. —Liber jurium, tom.I. pag. 473.Segue una stipulazione molto più particolareggiata coi consoli di Naulo.
192.Nos de Impoli et ejus curte, qui sumus de comitatu florentino, et episcopatu seu de pleberio de Impoli, juramus ad Evangelia sacramento corporaliter præstito, salvare et custodire et defendere et adjuvare omnes personas civitatis Florentiæ, ejusque burgorum et subburgorum, et generaliter et specialiter, et eorum bona in tota nostra fortia, et ubicumque potuerimus sine fraude et contra omnem personam.
Item si quo in tempore aliqua persona, quæ habitet infra prædictos nostros confines, deprædaverit aliquem praedictum Florentinorum, seu aliquem dapnum ei fecerit, faciemus ei integrum emendare et restituere infra dies quindecim proximos, postquam consul vel rector Florentiæ nos inquisiverit vel inquirere fecerit, sive nuntio vel literis, aut ille qui dapnum substinuerit, si rector tunc non extaret in civitate Florentiæ.
Item quocumque tempore et quotiescumque consul vel rector qui pro tempore extiterit in civitate Florentiæ inquiret nos vel faciet inquirere, seu per nuntium, vel quod mittat nobis literas ut faciamus ei ostem vel cavalcatam, faciemus eis intra dies octo proximos post inquisitionem, quomodocumque eis placuerit, et ubicumque, excepto contra comitem Guidonem, nisi in quantum nobis terminum prolongarent, quod ita teneamur ad terminum, si quod bona voluntate eis placuerit prolongare, ut dictum est.
Item guerram seu guerras et pacem faciemus ubi et quibus vel quomodo consulibus vel rectori, qui pro tempore fuerit Florentiæ, placuerit: exceptamus in hoc capitulo comitem Guidonem.
Item infra octo dies proximos post inquisitionem, ex quo consul Florentiæ vel rector non inquisierit vel inquirere fecerit, habebimus factum jurare ad hoc Breve omnes homines habitantes infra prædictos nostros confines, qui convenientes erunt ad jurandum, nisi in quantum per ipsum consulem vel rectorem steterit; et si terminum vel terminos nobis.... mutaverit seu prolungaverit, ita teneamur sicut constituerit et dixerit.
Item omni anno in festo sancti Johannis mensis junii, vel antea, dabimus in civitate Florentiæ consulibus, vel rectoribus, seu rectori, secundum qui pro tempore erit in eadem civitate, libras quinquaginta bonorum denariorum de tali moneta qualiter pro tempore comuniter expendetur per civitatem Florentiæ; et si consules, vel rectores non essent in civitate, dabimus consulibus mercatorum Florentiæ ut eam recipiant pro communi Florentiæ, sed tamen in hoc anno dabimus consulibus Florentiæ qui modo sunt intra kal. mart. proxime vel antea lib. centum et solid. sex bonorum denariorum. Item omni anno portabimus Florentiam in festo sancti Johannis unum meliorem cereum, quam illud quod Ponturmenses ibi offerunt et soliti sunt offerre.
Hæc omnia, ut in hoc Breve scripta sunt, juramus tenere et observare et facere in perpetuum, et si consulibus, vel rectori, qui pro tempore extiterit in civitate Florentiæ placuerit, teneamur deVIIinVIIannis renovare hæc juramenta in totum. Item cum consules vel rectores Florentiæ steterint pro recipiendis prædictis juramentis, vel renovandis, dabimus eis, et personis quibus secum duxerint, expensas omnes, donec steterint pro ea complenda.
Et omnia præscripta juramus et promittimus observare, sub pœna centum marcorum de puro argento, et post pœnam solutam communi Florentiæ omnia prædicta stent firma.
Hæc omnia supradicta juramus observare et adimplere et firma tenere perpetuo, ad sanum et planum intellectum consulum Florentiæ remota omni fraude, et sub hoc intellectu, quod imperator nec papa nec aliquis clericus vel laicus vel nulla alia persona possit nos absolvere in aliquo vel de aliquo ab hoc juramento, nec pro aliqua de causa possimus occasionare hoc juramentum.
Scripta sunt hæc annoMCLXXXI,tertio nonas februar., ind.XV.
Il più antico documento di sommessione d’una città ad un’altra è quello di Fano, che, assalita da Ravenna, Pesaro, Sinigaglia nel 1140, accettò la signoria di Venezia, stipulando che, qualunque volta i Veneziani farebber oste da Ragusi fin a Ravenna, i Fanesi gli aiuterebbero con una galea armata a proprie spese: nelle guerre da Ancona fin a Ravenna, militerebbero con loro: inoltre manderebbero i loro savj al parlamento comune in Venezia, ogniqualvolta fossero chiamati, siccome usano tutti gli altrifedeli: e di ciò fanno ampio giuramento salvo sempre il servigio all’imperatore di Germania.Amiani,Memorie storiche di Fano, tom.II, parte 7ª.
Pergine, grossa borgata sulla via fra Trento e Bassano, godeva di antichissime libertà sotto la primazia del vescovo Tridentino, ma molte gliene usurpò il castellano imperiale, che la rese feudo ereditario di sua famiglia, colle prepotenze consuete. Stanchi delle quali, e profittando delle guerre del Barbarossa, i Perginesi nel 1166 s’accolsero nel monastero benedettino di Santa Maria in Valdo, e stesero un atto con cui i rettori e seniori di tutte le gastaldie di quel Comune si sottoponeano al Comune di Vicenza, obbligandosi con giuramento ad essergli fedeli servidori e amici, ajutarlo in guerra con ducento armati, pagar la solita colletta sui fuochi; ne riceveranno un podestà, che però li lasci viversecondo le consuetudini che tengono da cento, ducento e quattrocento anni, tanto a legge salica che a longobarda:essi li libereranno e preserveranno dalla tirannia di Gundibaldo castellano di quel distretto, aboliranno tutte le angherie e pesi da esso imposti, e il godimento delle prime notti, e i servigi di corpo a cui esso li forzava, retribuendogli invece qualvolta devano prestar opera al podestà in castello. Possano, come in antico, eleggersi il giudice, soggetto però al podestà; non siano mai per veruna ragione ceduti a Gundibaldo o alla sua famiglia; nè costretti guerreggiar contro l’impero o le chiese di Trento e di Feltre. Il documento è stampato nelleNotizie storiche intorno al b. m. Adelperto vescovo di Trentodi fràBenedetto Bonelli, tom.II. Trento 1761.
NelLiber juriumal 1199 leggonsi i patti con cui il Comune di Vinguelia, quello di Albenga, quello di Diano si sottoposero al Comune di Genova; e quelli di Oneglia, San Remo, Porto Maurizio si allearono con esso: nel 1202 quel di Savona si sottomise.
In tal anno gli uomini delle valli d’Arocia, d’Andoria, d’Oneglia, di Petralata, di Rezio, di Nasco fecero alleanza coi Genovesi; e i primi, per mezzo de’ loro consoli, promettevano salvare e custodire gli uomini di Genova e del distretto per mare e per terra; «non proibiremo si porti a Genova grano o altra vivanda o merce; se quel Comune faccia oste o cavalcata, daremo all’esercito mercato di grano e vettovaglie; richiesti faremo esercito a nostre spese, e campeggeremo per tutto il contado di Ventimiglia, la marca d’Albenga, il vescovado di Savona, a comando de’ consoli o podestà; se il Comune di Genova guerreggi da Gavi o da Palodo fin a Portovenere, terremo nell’esercito cento arcieri; se alcuna città, vescovo o persona della riviera e del contado citerà in giudizio alcuna di esse valli, gli faremo giustizia nella curia di Genova; per custodia di Porto Bonifacio daremo ogni anno due uomini a spese nostre, come ordineranno il podestà e i consoli di Genova; se il podestà o i consoli ci richiedano di consiglio, gli daremo il migliore, e gli terremo credenza de’ secreti affidatici; ogni anno a san Giambattista, in segno di devozione e fedeltà, manderemo alla chiesa di San Lorenzo un cero di venticinque libbre; non faremo patto o giuro con verun luogo o terra o persona senza salvare ed eccettuare questa convenzione, la quale farem giurare da tutti gli uomini di esse valli e luoghi dai quindici ai settant’anni, e rinnovare ogni cinque anni». Di rimpatto il podestà di Genova prometteva protezione e salvezza agli uomini di que’ Comuni; «darò un mercato ad Andoria il primo d’agosto, e l’altro ad Oneglia l’Ognissanti, dove se nasca alcuna controversia, sarà definita da quelli che Genova deputerà all’uopo; vi correranno i pesi e le misure della città, come negli altri mercati del contado e della riviera; se alcuno di Ventimiglia, d’Albenga, di Savona voglia forzarvi contro giustizia, appellerete alla curia di Genova, e noi li citeremo, e se non compajono, vi difenderemo e manterremo nel diritto vostro; vi concediamo che possiate comprare ed estrarre da Genova qualunque merce vi occorra, salvi i diritti della città e dei cittadini». Il cintraco, vogliam dire il gastaldo, a nome e sull’anima del popolo giurò queste convenzioni in un parlamento, ove ad essi fu data l’insegna del Comune di Genova, perchè appaja che meritarono la piena grazia della città. —Liber jurium, tom.I. pag. 473.
Segue una stipulazione molto più particolareggiata coi consoli di Naulo.
193.Monum. Hist. patriæ, Chart.,I. 861. Il 1183 i consoli di Casale rimettono ogni pretensione per danni recati al loro Comune da Vercellesi, confermandolo tutti i cittadini maggiori e minori, radunati nella solita piazza al campanile di Sant’Evasio.
193.Monum. Hist. patriæ, Chart.,I. 861. Il 1183 i consoli di Casale rimettono ogni pretensione per danni recati al loro Comune da Vercellesi, confermandolo tutti i cittadini maggiori e minori, radunati nella solita piazza al campanile di Sant’Evasio.
194.Ivi, 20 aprile 1212.
194.Ivi, 20 aprile 1212.
195.Monum. Hist. patriæ, Chart.I. 1040, 1231.
195.Monum. Hist. patriæ, Chart.I. 1040, 1231.
196.Daniel,Chron. ms.ap.Antichità longobardiche milanesi, diss.XXI;Archivio storico, tom.XV. D’altre più recenti si trova esempio in Romagna fin nel secoloXVI, come i Pacifici estesi per tatto il paese, e la Santa Unione a Fano. V.Amiani,Mem. di Fano,II. 146.
196.Daniel,Chron. ms.ap.Antichità longobardiche milanesi, diss.XXI;Archivio storico, tom.XV. D’altre più recenti si trova esempio in Romagna fin nel secoloXVI, come i Pacifici estesi per tatto il paese, e la Santa Unione a Fano. V.Amiani,Mem. di Fano,II. 146.
197.Cibrario,St. della monarchia di Savoja, tom.I. doc. 2º.
197.Cibrario,St. della monarchia di Savoja, tom.I. doc. 2º.
198.Cibrario,Economia politica del medioevo, 392.
198.Cibrario,Economia politica del medioevo, 392.
199.I documenti sono pubblicati dal Minutoli nel vol.Xdell’Archivio storico.
199.I documenti sono pubblicati dal Minutoli nel vol.Xdell’Archivio storico.
200.Pubblicati neiMonum. Hist. patriæ. Vedi pureCibrario,Storia di Chieri. — Si quis, qui non sit de societate Sancti Georgii, percusserit aliquem dicte societatis, vel manum posuerit in persona alicujus dicte societatis, podestas vel rector dicte societatis, vel consules teneantur et debeant precise et sine tenore facere sonari stremitam, et se armare et currere ad arma omnes illos predicte societatis, et ad se venire armatos facere, et facere cum ipsis ultionem de maleficio commisso secundum qualitatem maleficii et personæ; et si incontinenti ultionem non fecerit, potestas vel rector vel consules habeant plenam licentiam et bayliam ad suam voluntatem faciendi ultionem in illo qui malificium commiserit, vel coadjutoribus suis, ita quod ultio fiat, et non possit remanere ullo modo q.... Item statutum est quod si contingeret (quod absit) quod rumor sive rixa moveretur in aliquo loco inter aliquas personas, quod quilibet supradicte societatis qui hoc audiverit vel viderit illuc, currat omni obmisso negocio: et si viderit quod dicta rixa esset inter aliquos qui essent de dicta societate, quod ille et illi qui ibi erunt de dicta societate debeant fortiter et robuste prestare illi vel illis qui essent de dicta societate qui rixam haberent, auxilium, consilium et favorem totis viribus atque posse cum armis vel sine armis etc.Statuta Cherii, pag. 774. 776.
200.Pubblicati neiMonum. Hist. patriæ. Vedi pureCibrario,Storia di Chieri. — Si quis, qui non sit de societate Sancti Georgii, percusserit aliquem dicte societatis, vel manum posuerit in persona alicujus dicte societatis, podestas vel rector dicte societatis, vel consules teneantur et debeant precise et sine tenore facere sonari stremitam, et se armare et currere ad arma omnes illos predicte societatis, et ad se venire armatos facere, et facere cum ipsis ultionem de maleficio commisso secundum qualitatem maleficii et personæ; et si incontinenti ultionem non fecerit, potestas vel rector vel consules habeant plenam licentiam et bayliam ad suam voluntatem faciendi ultionem in illo qui malificium commiserit, vel coadjutoribus suis, ita quod ultio fiat, et non possit remanere ullo modo q.... Item statutum est quod si contingeret (quod absit) quod rumor sive rixa moveretur in aliquo loco inter aliquas personas, quod quilibet supradicte societatis qui hoc audiverit vel viderit illuc, currat omni obmisso negocio: et si viderit quod dicta rixa esset inter aliquos qui essent de dicta societate, quod ille et illi qui ibi erunt de dicta societate debeant fortiter et robuste prestare illi vel illis qui essent de dicta societate qui rixam haberent, auxilium, consilium et favorem totis viribus atque posse cum armis vel sine armis etc.Statuta Cherii, pag. 774. 776.
201.Cronaca di Neri di Donato. Rer. It. Scrip.,XV. 224-294.
201.Cronaca di Neri di Donato. Rer. It. Scrip.,XV. 224-294.
202.Vedi, per Genova,Cuneo,Mem. sopra l’antico debito pubblico ecc., pag. 258; per FirenzeG. Villani, lib.XI; per NapoliAndrea d’Isernia,Commento alle Costituz.,I. — In Bologna ogni forestiere che entrasse dovea farsi porre un suggello di cera rossa sull’ugna del pollice. Michelangelo non conoscendo quest’uso, fu multato in cinquanta lire di bolognini, come narra A. Condivi nella Vita di esso.
202.Vedi, per Genova,Cuneo,Mem. sopra l’antico debito pubblico ecc., pag. 258; per FirenzeG. Villani, lib.XI; per NapoliAndrea d’Isernia,Commento alle Costituz.,I. — In Bologna ogni forestiere che entrasse dovea farsi porre un suggello di cera rossa sull’ugna del pollice. Michelangelo non conoscendo quest’uso, fu multato in cinquanta lire di bolognini, come narra A. Condivi nella Vita di esso.
203.In Milano la prima menzione di tale gabella è del 1271; poi Filippo Maria Visconti sostituì il sale forzato alla tassa dei focolari. In Genova la gabella del sale è accennata nel 1214 (Caffaro, iv. 406); in Reggio nel 1261 (Mem. potest. reg.Rer. It. Scrip.,VIII. 1172); in Parma il 1292 (Chron. parm., ib.IX. 823).
203.In Milano la prima menzione di tale gabella è del 1271; poi Filippo Maria Visconti sostituì il sale forzato alla tassa dei focolari. In Genova la gabella del sale è accennata nel 1214 (Caffaro, iv. 406); in Reggio nel 1261 (Mem. potest. reg.Rer. It. Scrip.,VIII. 1172); in Parma il 1292 (Chron. parm., ib.IX. 823).
204.Stima il Giulini che l’imposta diretta sui fondi siasi primamente stabilita sotto il duca Filippo Maria, circa il 1423; e che nell’immunità accordata al convento di Pontida (ann. 1129 ap.Tristano Calco,quibus pergravari interdum prædia solent) quell’interdummostri appunto che non era costante. Il fatto da noi riferito secondo il Fiamma e il Corio al 1240, lo contraddice. VediCorioeGiulini,passim.;G. Villani, x. 17;Caffaro, iv. 17;Pagnini,Della decima fiorentina,I. 25.
204.Stima il Giulini che l’imposta diretta sui fondi siasi primamente stabilita sotto il duca Filippo Maria, circa il 1423; e che nell’immunità accordata al convento di Pontida (ann. 1129 ap.Tristano Calco,quibus pergravari interdum prædia solent) quell’interdummostri appunto che non era costante. Il fatto da noi riferito secondo il Fiamma e il Corio al 1240, lo contraddice. VediCorioeGiulini,passim.;G. Villani, x. 17;Caffaro, iv. 17;Pagnini,Della decima fiorentina,I. 25.
205.Giulini, lib.liv — InnocentiiIV,Ep.24 settembre 1250 —Caffaro, viii.541 —Ant. M. Æ., diss.XL.
205.Giulini, lib.liv — InnocentiiIV,Ep.24 settembre 1250 —Caffaro, viii.541 —Ant. M. Æ., diss.XL.
206.Fra i Turchi d’oggi i pesi pubblici decretati sono più leggeri che in qualunque dipendenza europea: ma noi, pagata l’imposta, siam garantiti del resto, e possiamo goderlo o accumularlo a volontà; colà invece può venire il bascià o un suo satellite a spogliarvi. Manca dunque la sicurezza: perciò si fabbrica il men possibile; non si restaura; se un muro minaccia cadere, si puntella; se cade, è una camera di meno; se cade tutta la casa, si ritirano il più presso che possono per valersi dei materiali ed erigerne un’altra.
206.Fra i Turchi d’oggi i pesi pubblici decretati sono più leggeri che in qualunque dipendenza europea: ma noi, pagata l’imposta, siam garantiti del resto, e possiamo goderlo o accumularlo a volontà; colà invece può venire il bascià o un suo satellite a spogliarvi. Manca dunque la sicurezza: perciò si fabbrica il men possibile; non si restaura; se un muro minaccia cadere, si puntella; se cade, è una camera di meno; se cade tutta la casa, si ritirano il più presso che possono per valersi dei materiali ed erigerne un’altra.
207.Nullus audiatur de jure suo, qui dare aliquid teneatur communi. Stat. Fior., lib.IV.Tract. de extimis, rubr. 33. Altrettanto portavano gli statuti di Chieri, di Casale, ecc.
207.Nullus audiatur de jure suo, qui dare aliquid teneatur communi. Stat. Fior., lib.IV.Tract. de extimis, rubr. 33. Altrettanto portavano gli statuti di Chieri, di Casale, ecc.
208.Vedine gli statuti neiMonum. hist. patriæ. — Anno etc. presentia etc. Rainerius de Monbello obligavit consulibus Vercellarum nomine communis casam quam emit a Manifredo Caroso, ita quod sit aperta communi si ullo tempore habitaculum Vercellarum relinquerent. Chart.I. 995. E prima e dopo vi ha moltissimi patti di cittadinanza assunta in Vercelli, sempre con questa convenzione della casa. I Vercellesi, volendo avere il cittadinatico in Milano, vi comprarono una casa nel 1221 al prezzo di 210 lire di terzoli. Nei tante volte citatiMonum. Hist. patriæ, Chart.Ial 1199 e seguenti, stanno le divisioni degli uomini di Biandrate, fatte tra i Comuni di Vercelli e Novara; poi nel 1201 divisero i territorj di Biandrate, Vicolungo, Casalbertrando; e gli uomini ammessi al Comune danno tutti la garanzia d’una casa.
208.Vedine gli statuti neiMonum. hist. patriæ. — Anno etc. presentia etc. Rainerius de Monbello obligavit consulibus Vercellarum nomine communis casam quam emit a Manifredo Caroso, ita quod sit aperta communi si ullo tempore habitaculum Vercellarum relinquerent. Chart.I. 995. E prima e dopo vi ha moltissimi patti di cittadinanza assunta in Vercelli, sempre con questa convenzione della casa. I Vercellesi, volendo avere il cittadinatico in Milano, vi comprarono una casa nel 1221 al prezzo di 210 lire di terzoli. Nei tante volte citatiMonum. Hist. patriæ, Chart.Ial 1199 e seguenti, stanno le divisioni degli uomini di Biandrate, fatte tra i Comuni di Vercelli e Novara; poi nel 1201 divisero i territorj di Biandrate, Vicolungo, Casalbertrando; e gli uomini ammessi al Comune danno tutti la garanzia d’una casa.
209.Il diritto di zecca era talmente ritenuto regio, che Venezia nel 1285, cioè quando era indipendente da otto secoli, chiese al papa ed all’imperatore il diritto di battere gli zecchini (Sanuto,Vite dei dogi;Zanetti,Delle monete e zecche d’Italia;CarlieArgelati,Delle monete d’Italia). Vecchie sono le monete di Napoli col solo tipo di san Gennaro. I Normanni ne coniarono, s’ignora dove. Venezia neppur si sa quando n’ebbe il diritto; la più vecchia sua moneta è del 972. Nè si sa quando cominciasse Ancona col tipo di san Ciriaco. Dopo l’XIsecolo Aquila, Aquileja, Rimini, Arezzo, Ascoli, Asti, Bergamo, Messina 1139, Piacenza 1140, Bologna 1191, Brescia 1162, forse Cortona, certo Cremona 1115, Tortona da Federico I, Ferrara 1164, Fermo dai papi all’entrare del secoloXIII, Firenze, Genova e Piacenza da Corrado II. Monete si citano di Mantova avanti l’XIsecolo, di Modena, Parma, Padova, Perugia e Reggio nelXIII, di Pisa fin dal 1175: dubbie sono quelle dei conti di Savoja salenti fin al 1048: Siena vantane il privilegio del 1086; forse Spoleto sotto i Longobardi, e Torino a mezzo il secoloXIII, Verona nell’XI, Volterra al 1231. Più recenti sono quelle di Urbino, Vigevano, Vicenza, Sinigaglia, Saluzzo, Recanati, Pesaro, Macerata, Forlì. Dopo il 1500 ebbero zecca Lecco e Musso, durante il dominio di Gian Giacomo Medici. Il Carli, leggendogenensesperticinensescredette la zecca di Genova esistesse nel 769. Giovan Gandolfi (Della moneta antica di Genova) prova che Genova battea monete prima del 1139, in cui n’ebbe diploma da Corrado II; e certo fin dal 1102, però col tipo di Pavia; inoltre, che un anno prima di Firenze coniò la moneta d’oro, la quale, secondo lui, potè servir d’esempio al fiorino.
209.Il diritto di zecca era talmente ritenuto regio, che Venezia nel 1285, cioè quando era indipendente da otto secoli, chiese al papa ed all’imperatore il diritto di battere gli zecchini (Sanuto,Vite dei dogi;Zanetti,Delle monete e zecche d’Italia;CarlieArgelati,Delle monete d’Italia). Vecchie sono le monete di Napoli col solo tipo di san Gennaro. I Normanni ne coniarono, s’ignora dove. Venezia neppur si sa quando n’ebbe il diritto; la più vecchia sua moneta è del 972. Nè si sa quando cominciasse Ancona col tipo di san Ciriaco. Dopo l’XIsecolo Aquila, Aquileja, Rimini, Arezzo, Ascoli, Asti, Bergamo, Messina 1139, Piacenza 1140, Bologna 1191, Brescia 1162, forse Cortona, certo Cremona 1115, Tortona da Federico I, Ferrara 1164, Fermo dai papi all’entrare del secoloXIII, Firenze, Genova e Piacenza da Corrado II. Monete si citano di Mantova avanti l’XIsecolo, di Modena, Parma, Padova, Perugia e Reggio nelXIII, di Pisa fin dal 1175: dubbie sono quelle dei conti di Savoja salenti fin al 1048: Siena vantane il privilegio del 1086; forse Spoleto sotto i Longobardi, e Torino a mezzo il secoloXIII, Verona nell’XI, Volterra al 1231. Più recenti sono quelle di Urbino, Vigevano, Vicenza, Sinigaglia, Saluzzo, Recanati, Pesaro, Macerata, Forlì. Dopo il 1500 ebbero zecca Lecco e Musso, durante il dominio di Gian Giacomo Medici. Il Carli, leggendogenensesperticinensescredette la zecca di Genova esistesse nel 769. Giovan Gandolfi (Della moneta antica di Genova) prova che Genova battea monete prima del 1139, in cui n’ebbe diploma da Corrado II; e certo fin dal 1102, però col tipo di Pavia; inoltre, che un anno prima di Firenze coniò la moneta d’oro, la quale, secondo lui, potè servir d’esempio al fiorino.
210.Allora 72 grani d’oro equivalevano a 770 d’argento. Sarebbe stato opportunissimo tener per legale un solo metallo, e non alterare la proporzione fra i due col variare le parti aliquote dell’argento come si fece. La moneta d’argento chiamataliranon fu battuta che da Cosimo I nel 1531, della bontà di 903⁄4, e del taglio di 72 la libbra. Tre sorta di ducati avevano i Veneziani: quello d’oro di circa lire 17; d’argento, valuta effettiva da lire 4 a 4,50; di conto da lire 3,25 a lire 4. Nell’amministrazione contavasi per ducati effettivi; in commercio, per ducati di conto: l’effettivo valeva 8 lire venete, l’altro lire 6 e denari 4. VediCarli, diss.VII.In un istromento del 1265 nell’Archivio diplomatico di Firenze, rogato in Passignano, un debitore di lire quattro cede a un suo fratello creditore un pezzo di terra al Poggio a vento, perchè si rimborsi coi frutti di questo, valutati ai prezzi seguenti:Lo stajo del granosoldi2Lo stajo dell’orzo e delle fave»2denari4Il congio del vino»8L’orcio dell’olio»10La mannella del lino a saggio»—»10
210.Allora 72 grani d’oro equivalevano a 770 d’argento. Sarebbe stato opportunissimo tener per legale un solo metallo, e non alterare la proporzione fra i due col variare le parti aliquote dell’argento come si fece. La moneta d’argento chiamataliranon fu battuta che da Cosimo I nel 1531, della bontà di 903⁄4, e del taglio di 72 la libbra. Tre sorta di ducati avevano i Veneziani: quello d’oro di circa lire 17; d’argento, valuta effettiva da lire 4 a 4,50; di conto da lire 3,25 a lire 4. Nell’amministrazione contavasi per ducati effettivi; in commercio, per ducati di conto: l’effettivo valeva 8 lire venete, l’altro lire 6 e denari 4. VediCarli, diss.VII.
In un istromento del 1265 nell’Archivio diplomatico di Firenze, rogato in Passignano, un debitore di lire quattro cede a un suo fratello creditore un pezzo di terra al Poggio a vento, perchè si rimborsi coi frutti di questo, valutati ai prezzi seguenti: