APPENDICE

Questa stessa controversia, che s'agita fra dottori, persuade che la circostanza del luogo sacro deve essere rivelata in confessione, specialmente se gli atti venerei fossero enormemente turpi, come sarebbero quelli di mostrare in luogo sacro o di toccare le parti sessuali del corpo.

Quasi tutti i teologi affermano che questi atti contengono la malizia del sacrilegio se sono tali da esporre a prossimo pericolo di polluzione, imperocchè la legge ecclesiastica, proibendo la polluzione in luogo sacro, proibisce eziandio di esporsi al pericolo prossimo di tale ignominia: ora è certo che atti tanto turpi, e volontarii, espongono evidentemente a tale pericolo: dunque, ecc.

Tutti gli Autori però sono d'accordo in ciò, che i peccati meramente interni contro la castità non portano con se una speciale peccaminosità per la circostanza del luogo sacro, a meno che la persona non abbia la volontà di consumarli nel luogo stesso: esclusa questa volontà, non si reca più grave oltraggio al luogo sacro. CosìDins, t. 4 p. 261.

L'accoppiamento carnale, ancorchè leggittimo, fra sposi, in luogo sacro, e senza che vi fosse necessità alcuna, implica la malizia del sacrilegio; così i Dottori, giustatit. 68, c. 3. Se poi questo accoppiamento avviene in luogo sacro per sola necessità, per esempio, se marito e moglie fossero rinchiusi dentro un luogo sacro come prigionieri in caso di guerra, e se, non accoppiandosi, fossero minacciati dal pericolo della incontinenza, molti negano che il luogo resti profanato e che i coniugi pecchino, imperocchè la Chiesa non può in tali circostanze proibire un atto che in fine per sè stesso è lecito.

Ma i più—e noi con essi—affermano che l'accoppiamento matrimoniale è, in questo caso, illecito e sacrilego, perchè è impossibile che vi sia tale una necessità che possa indurre la Chiesa a trasgredire alla severità della sua legge, legge istituita per onorare Dio. Del resto ognuno, colla preghiera, col digiuno e con altri espedienti, può sedare gli stimoli della carne, come sarebbe obbligato a sedarli se, per esempio, il suo coniuge fosse assente, o infermo, o morto. Non si deve accettare in pratica che questa sola opinione. VediBilluart, t. 13, p. 406eS. Lig. t. 3, n. 458.

3. Percose sacreintendonsi quegli oggetti, che non sono nè persone nè luoghi sacri, ma che sono consacrati al culto divino, come gli ornamenti e i vasi sacri. E' certo che è un orribile sacrilegio abusare di queste cose per compiere atti turpi, per esempio, servirsi falsamente e con intendimenti lascivi dell'acqua benedetta, dell'olio santo o della sacra Eucaristia.

Alcuni teologi asseriscono che un sacerdote che porta con sè la divina Eucaristia non commette sacrilegio, se internamente o esternamente pecca contro la castità, semprechè non ci sia disprezzo al Sacramento stesso. Ma molti alrri dicono essere esso reo di sacrilegio, perchè colle cose sante bisogna comportarsi santamente; e in questo caso il sacerdote si comporta verso il Santo dei Santi non santamente ma orribilmente.

Egualmente, il prete che amministra i Sacramenti, che celebra la messa, o coperto dei sacri indumenti sta per celebrarla, ovvero sta scendendo dall'altare, e si abbandona volontariamente aila polluzione o si diletta con altri piaceri venerei, è colpevole di doppio sacrilegio.San Liquori, l. 3, n. 463.

P. Concinava più in là e sostiene, contro molti teologi, che quegli il quale porta con sè reliquie di Santi si fa reo di sacrilegio se esternamente o internamente pecca contro la castità, imperocchè—egli prosegue—si tratti di reliquie o di sacra Eucaristia, la ragione è sempre la stessa, colla sola differenza che un sacrilegio sarà più grave dell'altro.

Parecchi opinano altresì che il peccato della carne contenga la peccaminosità del sacrilegio se vi ha la circostanza del giorno domenicale o feriale. Ma molti altri negano questa specie di sacrilegio oppure dicono ch'essa non è mortale, e che perciò non è necessario di determinarla in confessione, pel motivo che il precetto della santificazione del giorno domenicale non è veramente violato da atti di quella natura.

Tutti coloro che amano la gloria del Signore e che hanno a cuore l'onore della Chiesa devono essere compresi d'angoscia udendo che v'hanno preti, e, quel che è più, sacerdoti vincolati al servizio dell'altare, che si avvoltolano indegnamente nel fango;—che celebrano altissimi misteri, che tengono nelle loro mani l'Agnello immacolato, mentro sono ebbri d'ardori lascivi e si insozzano di turpissime macchie; che, preposti alla salvezza delle anime, le uccidono invece, convertendo il divino ministero ad essi affidato in istromento di perdizione. Chi è quegli che, vedendo tanto abbominio nei luoghi sacri, non inorridirà, e non tenterà con tutte le sue forze di estirparlo?

Molti Sommi Pontefici ordinarono che i penitenti denunciassero agli Inquisitori o ai Vescovi locali quei confessori che avessero tentato di sedurli a cose disoneste: così Paolo IV, 16 aprile 1561 Pio IV, 6 aprile 1564; Clemente VIII, 3 dicembre 1592; e Paolo V, 1608, pei regni di Spagna, Portogallo, ecc., ecc.

Gregorio XV, colla suaCostituzionedel giorno 30 agosto 1622, ampiò queste disposizioni e le estese a tutti quanti i fedeli in Cristo; egli ordinò doversi denunciare quei sacerdoti che, sia al confessionale, sia in altro luogo destinato per ascoltare i penitenti, attendendo alla confessione, o fingendo di attendere ad essa, eccitassero a cose turpi, tenessero discorsi lascivi; ecc., ecc. Ed ordinò eziandio che i confessori avvertissero i penitenti di questo loro obbligo di denuncia.

Alessandro VII decretò, nel giorno 8 luglio 1630, che il penitente è obbligato a denunciare, anche senza avere premesso un fraterno rimprovero o altra ammonizione, e nel giorno 24 settembre 1655 condannò due proposizioni che contenevano insegnamenti a ciò opposti.

La sacra Congregazione del santo Ufficio rispose nello stesso senso, negli anni 1707 e 1727.

Infine Benedetto XIV nella CostituzioneIl Sacramento della penitenza, 1 giugno 1741, statuì;

1. Doversi denunciare, e punire secondo le circostanze, tutti coloro che, nella confessione, o col pretesto della confessione, tenessero discorsi lascivi, o eccitassero a turpitudini con parole, con segni, con movimenti; con contatti, con scritti o con letture.

Doversi avvertire i sacerdoti incaricati di ascoltare le confessioni, ch'essi sono obbligati ad esigere dai loro penitenti la denuncia di coloro che in qualsiasi modo li avessero eccitati a cose turpi.

3. Egli vieta di denunciare, o di procurare di far denunciare da altri, come colpevoli, dei confessori innocenti; e se questa esecranda malvagità avvenisse, decretò che fesse un caso riservato a sè e ai suoi successori, a meno che non vi fosse pericolo imminente di morte.

4. Dichiara che i sacerdoti che si fossero macchiati di cotesto nefando delitto non potrebbero assolvere, nemmeno in tempo di giubileo, i loro complici, eccettuato il caso di morte imminente e di mancanza d'altro sacerdote; e se osassero di farlo, incorrerebbero nella scomunica maggiore, riservata alla Sede Apostolica.

Queste varieCostituzioni pontificienon furono mai pubblicate in Francia; perciò esse strettamente non obbligano, a meno che non ci fossero in contrario speciali statuti diocesani.

Nella nostra diocesi, un sacerdote complice di un peccato contro la castità commesso pubblicamente o di un'unione carnale, o di contatti impudichi, o di baci libidinosi non può mai assolvere da cotesti peccati il suo complice, eccettuato il caso di pericolo di morte imminente, o di non poter moralmente chiamare un altro prete approvato. Quegli che assolvesse contro questo divieto, rimarrebbe immediatamente sospeso e l'assoluzione data sarebbe nulla.

S'egli avesse soltanto internamente peccato, o se il penitente non pvesse acconsentito alle sue libidini, non perderrebbe per ciò il ministero della giurisdizione, ma sarebbe però conveniente ch'egli più non ascoltasse quel penitente, affine di evitare il pericolo. Egli poi non potrebbe assolvere un peccato di lussuria a cui avesse preso parte, prima d'essere sacerdote.

Questo enorme peccato però non è riservato ed è di competenza degli altri confessori approvati ad ascoltare indistintamente le confessioni; per ciò possono essi assolvere tanto il prete complice, quanto il sacrilego, che sieno bene disposti.

Si domandase sia dovere naturale denunciare il sacerdote corrotto o il corruttore.

R. Bisogna intanto andar molto cauti a prestar fede a quelle donne che inconsideratamente accusano sacerdoti al tribunale della penitenza, imperocchè più volte se ne son viste calunniare atrocemente dei preti innocenti per invidia, per odio, per gelosia, o per altro perverso motivo. Si deve dunque pesare prima con maturo esame le circostanze riguardanti la persona, l'accusa, e il preteso delitto ed occorre vietare che il complice si abbocchi con questo confessore.

Ma se, tutto pesato sulla bilancia del santuario, risulta che il sacerdote è reo, si deve esaminare se si tratta di colpe di antica data, una o più volte commesse e già espiate, ovvero se si tratta d'un abitudine a commettere questo genere di peccato o ad eccitarlo in altri o d'una qualsiasi altra colpa che mostri un uomo di perduti costumi. Nel primo caso, non è obbligatoria la denuncia perchè si suppone, e ragionevolmente si presume, che più non esista il male, nè sia per rinnovarsi; nè v'ha d'altronde ragione sufficiente per ledere la riputazione di un sacerdote.

La difficoltà sta nel sapere se nel secondo caso, esista l'obbligo naturale di fare la denuncia.

PROPOSIZIONE.—Quegli il quale sa che un sacerdote, un prete qualunque, vive in modo vergognoso, o eccita altri a cose turpi è obbligato dalla legge naturale a denunziarlo al vescovo o al vicario generale.

PROVA—Tutti i teologi insegnano trattando della corruzione che un delitto segreto deve essere denunciati al superiore, sia per correggere il colpevole, sia per stornare un male che minaccia il pubblico e i privati: così devono denunciarsi, anche senza previa ammonizione, gli eretici che spargono l'errore, i ladri, i masnadieri, i traditori della patria, gli avvelenatori, i farmacisti che vendono a chiunque sostanze velenose, i falsificatori di monete, i corruttori di giovani e di ragazze, i congiurati a dar morte a qualcuno, ecc., ecc. Ora non c'è dubbio che un prete il quale commette queste enormi ignominie cagiona a sè stesso rovina, alle anime perdizione, e alla religione discredito.

Per queste ragioni, la Chiesa, prima dell'ordinazione, annuncia ai fedeli astanti, a nome del Pontefice, che «se alcuno ha qualche cosa contro gliordinandisi mostri e—con Dio e per Dio parli con tutta fiducia.» (Pont. Rom.)

E' per ciò che in molte diocesi, il nome dei giovani che devono avere l'ordine sacro si pronuncia pubblicamente durante la solennità della messa, come si fa coi bandi matrimoniali, e ciascuno che conoscesse qualche impedimento all'ordinazione è obbligato a rivelarlo; dunque a più forte ragione, coloro i quali sanno che un sacerdote o un prete qualunque vive in modo vergognoso, o si fa eccitatore di cose turpi, devono parlare. Questa dottrina è espressamente insegnata daS. Tommaso, nella 4 sent. tit. 19, q. 2, art. 3, ove dice: «Se poi questo peccato tocca altri, deve essere denunziato al prelato, affinchè esso metta in guardia il suo gregge.»

Pontas, al vocabolodenunciare, caso 5, insegna la stessa cosa, benchè al vocaboloconfessore caso 7, non risolva con eguale precisione un caso simile.

Si può obbiettare: 1. Che i superiori ecclesiastici, ordinariamente, non possono togliere il sacro ministero a un sacerdote così denunciato; 2. Che una tale denuncia rende odiosa la confessione; 3. Ch'essa espone i complici al pericolo dell'infamia e del vituperio; 4. Che tanto ripugna questa rivelazione ai complici, ch'essi spesso preferiscono di non accostarsi ai sacramenti della Chiesa. Perciò, tale denuncia non può essere prescritta che con molta prudenza.

R. alla 1. obbiezione. Nego la conseguenza Benchè un sacerdote così denunciato non posssa essere subitamente rimosso dal ministero sacro, per le mormorazioni, gli scandali ed altri mali che ne verrebbero, non è, per questo, inutile una tale denuncia. Avvertiti i superiori, lo sorvegliano, o lo fanno sorvegliare; lo interpellano, lo ammoniscono, lo esortano e gli ingiungono di fuggire ogni occasione di peccato e di allontanare l'oggetto dello scandalo: lo traslocano, e non gli conferiscono l'avanzamento che potrebbegli essere destinato. Se poi egli perdura nella sua depravazione, raccolgono nuove informazioni, e finalmente lo cacciano ignominiosamente dal santuario come se fosse una peste.

Alla 2. obbiezione. Nego la premessa: infatti, chiunque attentamente riflette a ciò che si deve pensare, davanti a Dio, d'un sacerdote corrotto e corruttore, tosto giudicherà essere egli un demone piuttosto che un ministro di Cristo e ch'egli vive più per perdere che per salvare le anime; e facilmente comprenderà che è obbligo naturale il denunciarlo, come si denuncerebbero i ladri e i masnadieri, a benefizio del prossimo. L'obbligo di denunciare i ladri e i masnadieri non rende certamente odiosa la confessione; egualmente non può essere resa odiosa dalla denuncia contro pravi sacerdoti.

Alla 3. obbiezione. Nego la premessa. La confessione può esser fatta tanto cautamente da non mettere in pubblico il complice. Ordinariamente si fa così:—Se il penitente può scrivere deve mettere il puro nome del denunziato su una scheda; indi consegni la scheda ben chiusa al confessore, il confessore la trasmette al vescovo o al vicario generale con una lettera nella quale espone il fatto, dichiara quale sia il suo parere circa la sincerità del denunciatore, badando però di non manifestare il nome del denunciatore al superiore. Egli stesso poi non deve preoccuparsi di sapere il nome del sacerdote corrotto

Se la persona non sa scrivere, la si deve esortare affinchè,—munita d'una lettera del confessore, attestante la di lui sincerità,—si rechi presso il superiore e ad esso sveli la verità, senza farsi conoscere, se così desidera.

Se questa persona stima molto imbarazzante questo modo di denunciare, può allora designare al confessore il sacerdote impudico, dandogli licenza di denunciarlo.

Vi ha un altro modo di denunciare il reo al superiore; il complice che non sa scrivere, può, con un pretesto qualunque, rivolgersi a persona che sa scrivere, affinchè, gli metta in iscritto il nome del tale sacerdote, dicendo per esempio, che qualcuno glielo richiese. Chiuso e sigillato lo scritto lo rimetterà al confessore.

Il colpevole, redarguito dal superiore, rimprovererà fortemente al complice o alla complice di averlo denunciato!. ma ciò non e un gran male. Non è forse male peggiore il tollerare un prete corrotto?

Alla 4. obbiezione. Nego la premessa, imperocchè molti colle ragioni, colle preghiere, colle esortazioni, col mostrar loro l'interesse e la salvezza della religione delle anime, si lasciano indurre a rivelare le turpitudini dei sacerdoti. D'altronde, se l'obbiezione reggesse, bisognerebbe dire che erano ben sciocchi i Pontefici che ordinavano tali denuncie.

Il confessore, che adempie rettamente il suo incarico deve in questi casi deplorabili, procurare con prudente modo che la denuncia avvenga, o sospendendo o negando l'assoluzione. Se poi accade che un penitente non si possa persuadere con ragione alcuna ch'eglì è obbligato a rivelare, noi pensiamo doversi esso finalmente assolvere, quando però giudichiamo prudentemente ch'egli è in buona fede: non assolvendo in questo caso il penitente si priverebbe esso dei sacramenti, e non si otterrebbe la denuncia del perverso corruttore. Meglio è dunque che il confessore, pur sollecitando il penitente a far la denuncia non gli dica però, ch'esso vi è obbligato sotto pena di peccato mortale.

Lo stesso obbligo di far conoscere un sacerdote corrotto l'hanno le mogli e le ragazze ch'egli eccitò a cose vergognose, e tutti coloro che ebbero notizia di coteste infamie per altro mezzo che non sia stato quello della confessione.

Similmente, per le stesse ragioni, devesi denunciare quel sacerdote, o quel prete qualunque, il quale, per delitti ignoti ai superiori, abbia recato o fosse per recare grave nocumento alla religione o alla salute delle anime.

Delle diverse specie di lussuria consumata contro natura.

La lussuria consumata, contro natura, è l'emissione del l'umore seminale, in modo non consentaneo alla generazione, avvenga poi esso all'infuori dell'accoppiamento carnale, ovvero nell'accoppiamento stesso. Tre sono le specie di codesta lussuria, cioè: la polluzione, la sodomia e la bestialità.

ARTICOLO I.—Della polluzione.—La polluzione che chiamasi anche incontinenza secreta, o mollezza[5], è l'emissione del seme umano, all'infuori d'ogni accoppiamento carnale.

[5] Il testo latino hamollitiesvocabolo che, in italiano, sarebbe forse meglio tradurre colle parolesensualità semi-libidine, ma che od ogni modo non renderebbero mai esattamente il significato dellapolluzionecome non lo rendono affatto nèmollezzanèincontinenza secreta.

Il seme umano è un umore vischioso, destinato dal Creatore alle generazioni e alla conservazione della specie: differisce essenzialmente dall'orina' la quale è una secrezione degli alimenti, che si emette, a sollievo della natura, come gli escrementi.

La polluzione si divide in:

1. Semplice e qualificata;

2. Volontaria e involontaria;

3. Volontaria in sè stessa, e volontaria nella sua origine.

La polluzionesempliceè quella a cui non si aggiunge una estranea malizia: vale a dire, è quella di chi, obbligato a nessun vincolo personale con altri, si abbandona al piacere venereo unicamente con sè stesso.

La polluzione dicesiqualificataquando, oltre la sua propria malizia, un'altra ve se ne aggiunge, o da parte d'un oggetto a cui si pensa, o da parte di chi è passivo nella polluzione, o da parte di chi è agente.

1. La polluzione acquista la peccaminosità dell'adulterio, dello incesto, dello stupro, del sacrilegio, della bestialità o della sodomia sè, nel compierla si pensa ad una donna maritata, ad una parente ecc., ecc. Così quegli che desiderando la Beata Vergine, si abbandonasse alla polluzione davanti alla sua statua od immagine, commetterebbe un orribile sacrilegio.

2. La stessa peccaminosità acquista se chi è l'oggetto passivo della polluzione è una persona coniugata, ovvero consacrata a Dio col voto o coll'Ordine sacro.

3. Egualmente, se chi opera la polluzione, è per esempio, un religioso o altro sacerdote.

Tutte queste circostanze è necessario rivelare in confessione, perchè fanno cambiare la specie del peccato.

La polluzionevolontariaè quella che si compie in modo diretto o di cui si cerca volontariamente la causa. Èinvolontaria, se avvenga senza la cooperazione della volontà, sia vegliando, sia dormendo.

Siccome la polluzione affatto involontaria non può essere un peccato noi qui non ne parleremo se non in quanto può aver relazione a un peccato.

Perciò noi tratteremo:

1. Della polluzione volontaria, in sè stessa;

2. Della polluzione volontaria, nella sua origine;

3. Della polluzione notturna;

4. Dei movimenti sregolati;

5. Norme del confessore verso coloro che hanno l'abitudine di darsi alla polluzione.

§. 1.Della polluzione volontaria in sè stessa.

Moltiprobabilistinegarono seguendoCaramuel, che la polluzione fosse per diritto naturale proibita, imperocchè la emissione del seme umano puossi paragonare ad una emissione di sangue, di latte, di orina e di sudore, e per conseguenza, se non la proibisce la legge positiva divina, lecito sarebbe e necessario il compierla ogni qualvolta la natura lo richiedesse. Nessun teologo però è di questo parere.

PROPOSIZIONE.—La polluzione, considerata in sè stessa è un peccato contro natura.

Questa proposizione è provata dalla Sacra Scrittura, dalla autorità diInnocenzo XI, dal consenso dei teologi e dalla ragione.

1. Sacra Scrittura:I. ai Corint. 6. 9. «Sappiate che nè i fornicatori, nè gli adoratori d'idoli, nè gli adulteri, nèi segretamente incontinenti, nè i sodomisti possederanno il regno di Dio.»Ai Gal, 6. 19; «È certo che coloro i quali, come dissi e ripeto, si abbandonano a cose carnali, cioè alla fornicazione, all'impurità, alla impudicizia, alla lussuria e cose simili, non entreranno nel regno di Dio.

Colle parolesegretamente incontinentiintendesi alludere a coloro che volontariamente si fanno, o si fanno fare da altri delle polluzioni manuali: questa vergogna va certamente collocata a livello delle impurità e delle impudicizie, l'Apostolo dichiarando, che questi peccati escludono dal regno dei Cieli, non li presenta solo come trasgressioni al diritto positivo, ma evidentemente come cose che deturpano la natura.

2. Innocenzo XI condannava, il 2 marzo 1679, la seguente proposizione diCaramuel: «La polluzione manuale non è vietata dal diritto naturale, e se Dio non la proibisse, spesso essa sarebbe conveniente e qualche volta obbligatoria.»

3. La ragione: E' certo che fu nella mente del Creatore che la destinazione dell'umore spermatico e d'ognì atto venereo fosse quella di provocare e perpetuare la specie umana. Se si permettesse la polluzione per una volta, non si saprebbe capire la ragione, per cui non si potesse permettere ulteriormente: è appunto per questo che non si può permetterla mai. Di più il piacere annesso alla polluzione volontaria espone al pericolo di contrarne l'abitudine; e noi dimostreremo che è un'abitudine questa gravemente colpevole imperocchè conduce a mali enormi: la polluzione dunque, che avviene all'infuori del naturale accoppiamento, è manifestamente contro natura; lo riconobbero gli stessi Pagani, come appare dalle seguenti parole di Marziale,Epig. 42: «Credimi, la stessa natura t'insegna il vero, o Ponticio; ciò che tu perdi colla polluzione manuale, è un uomo.»

Devesi quindi concludere, non essere mai lecito eccitare direttamente la polluzione, nemmeno collo scopo di conservare la salute e la vita; imperocchè non è egualmente lecito il fornicare, collo stesso scopo. Il paragone col sangue, col latte, coll'orina e col sudore, addotto daCaramuelnon regge, imperocchè la destinazione di questi umori è ben diversa da quella dell'umore spermatico. Nè giova dire che è talora permesso cavar sangue dalle vene, o tagliar un membro del corpo ed anche i vasi dello sperma, imperciocchè il sangue e i membri sono parti del corpo, subordinate alla salute dell'individuo, e perciò, per salvarlo, possono benissimo essere lese; ma il seme umano non fu creato per la sanità del corpo, ma per la propagazione della specie. Non si va incontro ad alcun pericolo con una cavata di sangue o coll'amputazione d'un membro: ma non è così colla polluzione.

§.II Della polluzione volontaria nella sua origine.

Si suole distinguere due cause di polluzione, una prossima, e l'altra remota.

La causa prossima è quella che porta per se stessa alla polluzione, come il palpeggiare le proprie o le altrui parti genitali il contemplarle, il parlare d'oscenità o amori, il volgere in mente turpi immagini, ecc., ecc.

E' causa remota quella che meno direttamente spinge alla polluzione, come sarebbe il bere e il mangiare smoderato, lo studio delle questioni veneree, l'ascoltare i peccati al confessionale[6] ecc., ecc.

[6] Preziosa concessione in bocca d'un vescovo: il Sacro Tribunale della Penitenza si schiera imperturbabilmente fra le cause delle polluzioni veneree. Che onore!

Queste cause possono essere lecite, venialmente cattive o mortalmente cattive: così, possono sedurre alla polluzione in modo prossimo o in modo remoto.

Egli è certo: 1° che quegli il quale volontariamente, anche per un istante, si abbandona al piacere della polluzione, sia pure senza un dato intendimento e per sola causa accidentale, pecca mortalmente: nessuno negherà ciò; 2° che pecca pure mortalmente quegli che dà motivo prossimo, diretto, alla polluzione, come sarebbe, per esempio, toccando o rimirando libidinosamente le proprie o le altrui parti vergognose in modo che sembri si voglia la polluzione, ancorchè ad eccitar questa veramente non si miri. Anche questo è evidente.

Esaminiamo ora se la polluzione prodotta da causa lecita, o solo venialmente cattiva, sia peccato e quale peccato.

1. Fare un'azione lecita in se stessa, ma senza necessità o utilità, e che si prevede ch'essa ecciterà una polluzione, è peccato mortale, perchè si coopera efficacemente ad un risultato mortale, senza alcuna ragione scusante.

2. Quegli che per vantaggio proprio o d'altrui fa una azione in sè lecita ma che, per ragione di sue particolari disposizioni, ha una prossima influenza sulla polluzione, pecca mortalmente, semprechè esso sia esposto a dare il suo consenso ad un pericolo prossimo di essa, imperocchè nessuno nega che l'esporsi a tale pericolo sia peccato mortale, a meno che ci sia la scusa di una grave necessità.

3. Se poi urge una grave necessità, e il fine a cui si tende è buono, non v'è peccato, imperocchè è permesso, per grave causa, fare la polluzione in guisa che ne conseguano due effetti, uno buono e l'altro no, e che si dia tutto il proprio assenso al primo, negandolo all'altro. Così un chirurgo, il quale guarda o tocca le parti genitali d'una donna, sia per curarne una infermità o per agevolare un parto, si espone certo all'occasione d'una polluzione, ma esso perciò non pecca, purchè non vi presti consenso alcuno, contuttochè si esponga ad un prossimo pericolo di acconsentirvi.

4. Non pecca colui il quale, per sua o per altrui utilità, fa una azione, dalla quale prevede che ne può seguire una polluzione, alla quale però egli non si mette nel pericolo prossimo di acconsentire, perchè si suppone ch'egli non provi nè secondi il male che ne può venire. CosìS. Tommasoe in generale i teologi.

E' permesso di studiare le cose veneree, per un fine onesto; di ascoltare le confessioni delle donne: di conversare con esse utilmente e onestamente; di far loro visite; di abbracciarle decentemente come se fossero parenti; di cavalcare; di usare moderatamente delle bibite riscaldanti, prescritte dalla salute; servire gli infermi; metterli nei bagni; esercitare la chirurgia, ecc., benchè si preveda che ne possa seguire polluzione; ma non ci si deve pensare se non col fermo proposito di non acconsentirvi e colla fondata speranza di perseverare in questo proposito.

Se però, per nessuna utilità o ben lieve, ci fossero da compiere azioni influenti sulla polluzione, bisogna astenersene; se no, si commetterebbe peccato veniale o mortale, a seconda della gravita o leggerezza della polluzione che si provocherebbe. Per esempio: se l'uso del caffè, dell'acquavite, del vino puro, ecc. non suggerito dalla salute come ordinariamente lo è, eccita in te polluzione, devi astenerti da esso, sotto pena di peccato veniale se l'eccitamento è soltanto probabile, e di peccato mortale se, per qualche causa a te particolare, l'eccitamento è diretto e l'effetto quasi moralmente certo.

5. È peccato mortale fare un'azione venialmente cattiva, la quale influisca in modo prossimo sulla polluzione: ciò risulta da quanto or si dirà. Se alcuno, per ragioni di sua particolare debolezza, è solito provare polluzione guardando voluttuosamente una donna in qualche parte sensuale del corpo; o toccandole una mano; premendole le dita; conversando con lei; abbracciandola onestamente, ma senza una ragione; assistendo a balli, ecc., deve astenersi da tutti codesti atti sotto pena di peccato mortale.

6. Se dei peccati veniali in materia di lussuria, e a più forte ragione in altra materia, influiscono sulla polluzione soltanto remotamente, come, per esempio, se negli atti or ora esposti essa non avvenga che di rado, la castità non si trova che venialmente lesa. Quanto al sapere se essa sarebbe mortalmente violata, o nella polluzione in sè stessa, o nella causa della polluzione medesima, si può rispondere con una duplice negazione: non nel primo caso, quando si suppone mancare qualsiasi assensoattuale; non nel secondo caso dell'ipotesi, se la causa è lieve, e quindi soltanto lievemente influisce sulla polluzione. Così pensano, conS. Tommaso, molti teologi contro pochi.

7. Un peccato mortale, diverso dalla lussuria, come, per esempio, l'ira, l'ubriachezza, che solo remotamente influisce sulla polluzione, non si considera che come un peccato veniale di lussuria, perchè l'influenza non dovendosi qui riferire che alla ragione, non può che supporsi essere una influenza lieve. CosìS. Lig., l. 3, n. 484, e molti altri dopo di esso.

Evidentemente si dovrebbe dire il contrario, se questo peccato, per speciali circostanze annesse, per esempio la sua frequenza, lo si giudicasse influire sulla polluzione in modo prossimo.

§ III.—Della polluzione notturna.

Per polluzione notturna s'intende quella soltanto che avviene nel sonno. Se il sonno è imperfetto, la polluzione può essere semi-volontaria, e non ne conseguirebbe che un peccato veniale. Se poi il sonno è perfetto, la polluzione non è in modo alcuno volontaria, e non ne deriva peccato: non potrebbe essere peccaminosa se non nella sua origine.

E' certo che quegli il quale predispone una cosa colla intenzione che da essa derivi una polluzione durante il sonno, per esempio, giacendo in letto in un dato modo, coprendosi ben bene, palpeggiandosi, ecc., pecca mortalmente.

Eccettuati questi casi, si deve esaminare quale sia la causa della polluzione notturna e come essa influisca sulla polluzione stessa.

Triplice è la causa secondoS. Tommaso, 22, q. 154, art. 5, ed altri teologi: corporale, spirituale intrinseca e spirituale estrinseca.

I. Cause corporali sono:

1. La sovrabbondanza di materia seminale, della quale la natura, troppo gravata, si scarica colla emissione spontanea;

2. Le immagini della fantasia provenienti dalla stessa sovrabbondanza di materia seminale, o da altra disposizione di corpo;

3. L'intemperanza nel bere e nel mangiare, o le qualità eccitanti dei cibi e delle bevande;

4. I motivi che sciolgono il seme, come, per esempio, l'equitazione, la vista di cose lascive, o il pensare ad esse nella veglia;

5. Un certo prudore di umori, un sangue molto caldo, i nervi irritabili, i palpeggiamenti nei sogni, la morbidezza del letto, ecc.;

6. La debolezza degli organi, che può nascere da un difetto di costruzione, o dalla contratta abitudine alla polluzione; debolezza che frequentemente provoca uno spargimento di seme che spesso reca grave nocumento alla salute.

II. La causa spirituale intrinseca, cheS. Tommasochiamaanimale, perchè risiede nell'anima, è il pensiero, prima del sonno, di cose lascive; e vi si comprendono i desideri, le protratte fantasie voluttuose, i cattivi discorsi, il frequentar donne, l'assistere a spettacoli e a balli, la lettura di libri osceni, ecc.

III. La causa spirituale estrinseca è opera del Demonio, il quale—secondoS. Tommasoe tutti gli altri dottori—illudendo la immaginazione e commovendo gli spiriti genitali, eccita la polluzione. Questo genere di polluzioni, quando provengono da causa estranea alla volontà, e se vi manca il consensoattuale, non si possono imputare a peccato.

Similmente non sono peccati le polluzioni che avvengono nel sonno per naturale sovrabbondanza di umore simile, per debolezza di organi, per disposizione nervosa, o per il non soddisfacimento d'un'abitudine, semprechè non nascano con deliberato proposito e non sieno perciò in alcun modo acconsentite.

Nelle altre polluzioni è da esaminare se la loro origine sia lecita, se venialmente o mortalmente cattiva, se prossimamente o remotamente influente su di esso: per ciò si giudicherà prudentemente se vi sia peccato e quale peccato sia. Se una cosa, benchè lecita, influisca prossimamente sulla polluzione, non basta la sua utilità, ma richiedesi la necessità, affinchè possa la cosa essere scusata: ove poi l'influenza sia remota, basta una semplice scusa ragionevole.

Si domanda: 1. Cosa deve fare chi, svegliandosi, si avvede di aver compiuta una polluzione.

R. Deve elevare la mente a Dio, invocarlo, fare il segno della santa croce, non compiere cosa alcuna che provochi in seguito l'emissione del seme, rinunciare ad ogni voluttuoso diletto: così operando, può stare colla coscienza tranquilla: ma egli però non è obbligato a far resistenza all'impeto della natura, qualora ei senta che nei vasi spermatici la secrezione dell'umore è già avvenuta; in questo caso è una necessità che l'emissione, subito o no, abbia luogo, altrimenti il seme, già uscito dai reni, si corromperebbe internamente a detrimento della salute.

Si domanda: 2. Se sia permesso compiacersi della polluzione non colpevole, in quanto essa è di sollievo alla natura, o desiderarla sotto questo rispetto.

R. Generalmente i dottori insegnano essere lecito compiacersi dei buoni effetti della polluzione involontaria, sia avvenuta nel sonno, sia nella veglia, perchè sotto questo riguardo, essa non dà un risultato cattivo. E un maggior numero di dottori e con maggiori probabilità insegnano essere lecito per le stesse ragioni, compiacersi di un tale effetto, che la polluzione deve produrre.

Ma è lecito compiacersi della polluzione, volontariamente compiuta o da compiersi, considerandola come un sollievo della natura? Molti affermano, e dicono che da nessuna legge essa è proibita: cosìS. Tommaso, in 4, Sent. tit. 9, q. I, art. I, dice: «Se la polluzione si gradisce come una scarica o un sollievo della natura, non credesi che sia peccato.» Si avverta che non dicese si gradisce l'effetto della polluzionemase si gradisce solo la polluzione. Questa opinione sembra a noi molto probabile in teoria, ma molto pericolosa in pratica, e non è quindi a tollerarsi.

Si domanda: 3. Che si deve dire del gocciolìo!

R. Il gocciolìo è una lenta emissione di seme imperfetto o di consimile umore vischioso, senza che vi siano movimenti gravi di concupiscenza. Se ha luogo senza piacere venereo, come se proviene da debolezza d'organi o dal diletto di un prurito insopportabile, lo si deve considerare come si considera l'emissione del sudore: così diconoCajetanuse i teologi in generale. Ma se avviene volontariamente e copiosamente, o con una notevole commozione degli spiriti genitali, è peccato mortale, perchè implica il pericolo prossimo della polluzione. CosìSanchez,S. Liquori, ecc. Se poi avviene in modica quantità, senza piacere e senza commozione notevole dello spirito, o non è peccato, se la causa risiede nella ragione e nella utilità, o, tutt'al più, è peccato veniale. Ciò è conseguenza di quanto abbiam detto della polluzione indirettamente voluta.

Si domanda: 4. Se sia permesso, per opera di medicamenti prescritti dai medici, sciogliere ed espellere il seme morboso, già sciolto dai reni, e perciò implicante pericolo di vera polluzione.

R. Generalmente i dottori lo affermano, purchè ciò tenda solo a provvedere alla salute, e la polluzione non sia direttamente eccitata, nè desiderata, nè che vi si acconsenta allorchè avviene all'infuori del desiderio, e infine che il seme sia veramente diventato morboso. CosìSanchez,Layman,S. Liquori, ecc., controP. Concina,Bonacina,La Croix,De Lugo, e molti altri.

§ IV.—Dei movimenti disordinati.

Questi movimenti sono certe commozioni delle parti genitali che più o meno dispongono alla polluzione. Possono essere gravi o lievi: sono gravi se inducono un pericolo prossimo di polluzione; lievi, se il contrario.

E' peccato mortale il compiacersi volontariamente in questi movimenti, ancorchè sieno lievi e nati involontariamente, imperocchè v'ha qui un piacere venereo che probabilmente non implicaleggerezza di materia, ed induce nel grave pericolo di andare più oltre. A più forte ragione sarebbe peccato mortale l'eccitarli deliberatamente Vanno poi immuni da peccato, se essi non dipendono dalla volontà nè in se stessi, nè nella loro causa, come spesso avviene, e se non vi si acconsente menomamente. Ove poi la causa di essi sia stata deliberatamente predisposta, bisogna considerarli come polluzione indirettamente voluta, con questa differenza, che la polluzione è sempre una cosa grave, mentre i movimenti possono essere talmente leggeri e così lontani dal pericolo di polluzione, da doversi considerare come piccoli peccati, poco curandosi altresì della loro origine, purchè questa sia onesta.

Or si domanda specialmente, cosa si debba fare quando tali movimenti nascono senza colpa.

E' certo, come già dicemmo, che non si può acconsentire volontariamente ad essi se non peccando mortalmente. Ciononpertanto, non conviene opporre ad essi una forte resistenza, imperocchè in allora lo stesso ritegno infiamma la fantasia e per relazione simpatica, eccita maggiormente gli spiriti genitali. La cosa più sicura è dunque quella d'invocare con calma Iddio, pregare la Beata Vergine, l'Angelo custode, il proprio patrono egli altri santi, fuggire gli oggetti pericolosi, distogliere tranquillamente il pensiero da idee oscene e portarlo su altre cose, applicarsi seriamente ad affari diversi e in ispecial modo a quelli che maggiormente distraggono.

Si domandase il rimanere indifferente ai movimenti di concupiscenza nati involontariamente, nè approvandoli, nè disapprovandoli, sia peccato e quale peccato.

R. 1. Tutti ritengono che tale indifferenza è almeno un peccato veniale, perchè il pensiero sarebbe obbligato di provare della ripugnanza pei movimenti disordinati della concupiscenza.

2.Sanchez,S. Liguori, l. 5, n, 6, e molti altri dicono che questo peccato, escluso il pericolo prossimo di polluzione, è solamente veniale, perchè—dicono—i movimenti disordinati devono essere respinti per la ragione che è a tenersi inducano alla polluzione o sveglino il consenso della volontà al piacere venereo Ora, se pericolo non esiste od è remoto, l'obbligo d'evitarlo non è grave: ma essi affermano che, sotto pena di peccato mortale, c'è l'obbligo di resistere positivamente non foss'altro per senso di rincrescimento, se vi ha pericolo prossimo o di cadere nella polluzione o di acconsentire al piacere venereo.

Altri generalmente insegnano che la indifferenza da un lato congiunta d'altro canto con una piena attenzione a questi movimenti disordinati, benchè sieno lievi, è peccato mortale, tanto per la loro disordinatezza, quanto pel pericolo che vi ha di acconsentirvi. CosìValentia,Lessius,Vasquez,Concina,Billuart, e nella praticaHabert,Collet,P. Antoine,Dens, ecc.

E' cosa pericolosa il trasgredire in pratica questa sentenza, benchè il parere contrario, considerato teoreticamente non manchi di probabilità: richiedesi dunque che un positivo rincrescimento, almeno virtuale risieda nel pensiero, verso questi movimenti disordinati, sorti all'infuori della volontà,

Questo rincrescimento si ha come sufficiente, quando la volontà opponesi con fermo proposito al piacere venereo, disdegna i movimenti voluttuosi e si rivolge ad altro.

Quanto or s'è detto, non lo intendiamo detto per coloro che scrupolosi per un nonnulla, sono troppo solleciti a tormentare la propria coscienza, affannosamente scrutando se abbiano o no prestato un consenso, molto più che, così operando, non fanno che esporsi viemaggiormente agli stimoli della carne e perpetuarne quasi la loro efficacia: abbiano costoro il fermo proposito di vivere sempre castamente, sdegnino i movimenti disordinati e non si preoccupino menomamente delle regole che soglionsi seguire negli esami di coscienza e nella confessione; l'esperienza prova essere questo il mezzo più sicuro e più breve per liberarsi da scrupoli mal fondati.

§ V.—Norme dei confessori verso coloro che si danno alla polluzione.

Non vi ha vizio più nocivo, sotto qualunque aspetto, ai giovani, e specialmente se maschi, di quello della polluzione, imperocchè, presi da questa prava consuetudine, indurano lo spirito, inebetiscono, dispregiano la virtù, disdegnano la religione; la loro indole diventa malinconiosa, incapace di energia, inetta a qualsiasi proposito tenace; le forze del corpo mancano, gravi infermità sopravvengono, si appalesa una caducità prematura, e spesso si muore di morte vergognosa.

Gli spaventosi effetti dellamasturbazione, descritti daIppocrate, ce li riferisceBuchanan, t. 4, p. 567: «Questa malattia nasce dal midollo spinale; essa colpisce i giovani sposi ed i libidinosi; non hanno febbre, e, benchè mangino bene, dimagrano e si consumano; par loro di sentire come un formicolìo scendere dalla testa lungo la spina dorsale. Ogniqualvolta essi emettono gli escrementi ed orinano, perdono abbondantemente un umore seminale acquoso; sono inetti alla generazione; spesso, nei loro sogni, sono intenti all'atto venereo; le passeggiate, specialmente lungo le strade faticose, li scalmanano, li prostrano, e procacciano ad essi pesantezza di capo e susurrii nelle orecchie; infine una febbre acuta termina i loro giorni.»

EgualmenteAretes, medico greco, vivente al tempo di Trajano, dice,l. 2, c. I; «I giovani, dediti a questo vizio, vanno soggetti alle malattie e alle infermità dei vecchi; diventano pallidi, lascivi, cupidi, sfibrati, pigri, stupidi, ed anche imbecilli; il loro corpo s'incurva, le loro gambe più non li reggono; sono malcontenti di tutto, inabili a tutto, e molti cadono nella paralisia.»

Questi giudizii fondamentali, tramandatici da medici antichi, sono ammessi pure da tutti i medici più recenti, e vengono confermati da un'infinità di fatti, di cui noi ne riferiremo alcuni.

Hoffman, celebre professore di medicina in una università della Germania, nel suo TrattatoDelle malattie provenienti dall'abuso dei piaceri dell'amore, riferisce «che un giovane di 18 anni, il quale amoreggiava carnalmente con una fantesca, fu colto tutto ad un tratto da debolezza e da fremito generale in tutti i suoi membri; aveva il viso rosso e i polsi debolissimi. In brev'ora si riuscì a toglierlo a questo stato, ma egli restò sempre afflitto da un languore generale.»

Tissot,Dell'onanismo, p. 33, così descrive un giovane, pel quale fu richiesta la sua cura:

«La prima volta ch'io vidi questo disgraziato, ne fui spaventato.

«Sentii più che mai allora la necessità di dimostrare ai giovani l'orrendo precipizio nel quale volontariamente si gettano, abbandonandosi a questo vizio vergognoso.

«L. D*, orologiaio, fu savio e prosperoso fino all'età di 17 anni. A quest'epoca si abbandonò alla masturbazione, ch'egli replicava consecutivamente perfino 3 volte; l'emissione del seme era sempre preceduta e accompagnata da un leggero offuscamento del pensiero e da un movimento convulsivo nei muscoli estensori della testa, i quali la tiravano indietro, mentre che il suo collo gonfiavasi straordinariamente

«Non era ancora trascorso un anno, ch'egli cominciò a sentire una grande debolezza dopo ogni polluzione; la sua immaginazione, tutta in balìa a queste oscenità, non era più capace d'altre idee; e la rinnovazione dei suoi atti colpevoli divenne ogni giorno più frequente, fino a che si trovò in uno stato che faceva temere che morisse.

«Troppo tardi egli se ne impensierì; il male era già andato troppo oltre, ed egli non poteva più essere guarito; le parti genitali eransi fatte così irritabili e così deboli che, anche senza l'azione sua personale, i vasi spermatici vuotavansi da sè. La menoma irritazione provoca all'istante il più completo eretismo, il quale era immediatamente seguito da un'emissione di seme, ciò che aumentava quotidianamente la sua debolezza.

«L'organo ch'egli, sulle prime, non provava che durante la polluzione, e che cessava con essa, divenne abituale, e ne era preso spesso senza alcuna causa apparente, in modo sì violento che, durante l'accesso, che talora durava 15 ore e non mai meno di 8, provava in tutta la parte posteriore del collo dei dolori così forti, che ordinariamente gli strappavano non dei gridi, ma degli urli; e in questo frattempo non gli era possibile mandar giù per bocca alcunchè di liquido o di solido.

«La sua voce era diventata rauca; la respirazione, impedita; le forze gli mancarono totalmente.

«Obbligato a rinunciare alla sua professione, inetto a tutto, oppresso dalla miseria, languì, quasi senza soccorso alcuno, per qualche mese: povero disgraziato! tanto più da compiangere, in quanto che, un resto di memoria (che non tardò però a svanire) era ancor là per rammentargli continuamente le cause del suo malore, accrescendolo con tutto l'orrore dei rimorsi!

«Informato del suo essere, mi recai presso di lui; più che un individuo vivente, trovai un cadavere sdraiato su un pagliariccio, magro, pallido, sudicio, puzzolente, quasi incapace d'ogni movimento: spesso gli colava dal naso un sangue smorto e acquoso; e continuamente gli usciva dalla bocca una bava. Colto da diarrea, egli emetteva gli escrementi in letto, senza addarsene. Lo spargimento dell'umore seminale era continuo; i suoi occhi caccolosi, torbidi e spenti, non avevano più la facoltà di girare; il polso era estremamente debole, ma pronto e frequente; la respirazione, molto imbarazzata; la magrezza, estrema, eccettuati i piedi, i quali cominciavano a diventare tumidi, molli e seriosi.

«Il disordine dello spirito non era minore: non aveva più idee, più memoria; inetto a leggere due frasi; senza riflessione, senza inquietudine sulla sua sorte; non aveva altra sensazione che quella del dolore, la quale lo assaliva penosamente, ogni tre giorni almeno. Era un essere molto al di sotto del bruto, ed offriva in sè uno spettacolo, di cui è difficile immaginare tutto l'orrore. Molto a stento si poteva riconoscere ch'egli una volta aveva appartenuto alla specie umana… Morì dopo poche settimane (giugno 1757) col corpo ch'era tutto un tumore molle e sieroso.»

E Buchan,t. 2, p. 202, dice: «La maggior parte dei giovani che si dànno alle donne e al vizio vergognoso della masturbazione, non vi rinunciano ordinariamente se non quando le forze ad essi più non lo permettono, ma allora la malattia è già diventata incurabile. Io ho visto di ciò un esempio eloquente in un giovane di 22 anni, il quale, malgrado i consigli di savie persone, e di persone che pareva esercitassero maggior autorità su di lui, perdurò costantemente nella mala abitudine, e vi si abbandonava perfino in quel tempo nel quale i medici lo sottoponevano ad una cura per guarirlo dalla malattia. Egli morì miseramente, senza che gli si sia potuto procurare un sollievo.»

I confessori dunque devono colle cure più sollecite tentare di prevenire questa pessima abitudine o di svellerla in coloro ch'essi stimano l'abbiano già contrata. Si guardino bene però, interrogando i giovani, e spcialmenmte le fanciulle, di non maliziare imprudentemente la loro immaginazione e di non essere causa, come spesso avviene,[7] di lussuria nei penitenti. Meglio sarebbe esporsi al pericolo di non ottenere una confessione intera, che contaminare delle anime od offenderla a scapito della religione.

[7] Si noti bene questo:come spesso avviene, confessato da un Monsignore.

Per scoprire, senza pericolo, se vi abbia polluzione, giova procedere in questo modo: interrogare dapprima il penitente sui pensieri, sui discorsi lascivi, sulle nudità al cospetto di altre persone, sui toccamenti compiuti sopra se stessi o sopra altri, ovvero compiuti da altri su noi con nostro assenso. Se il penitente non è ancor giunto alla pubertà, non dev'essere interrogato intorno alla polluzione, imperocchè è probabile ch'egli non la conosca, a meno che la di lui corruzione non appaia manifesta da evidenti indizî. Se egli è poi pubere, ed abbia avuto contatti impudichi con altre persone, specialment se questo avevano più anni di lui, ovvero se abbia giaciuto in letto con esse, è moralmente certo che avvenne spargimento di seme, ed è facile capire che ci fu polluzione. Non pertanto, il confessore può domandare, senza commetere imprudenza: «Avete voi provato dei movimenti nel corpo (o nella carne?) e un piacere giocondo nelle vostre parti segrete e una cessazione di quei movimenti appena cessato il piacere?» Se il penitente risponde affermativamente, è ragionevole l'ammettere che ci fu polluzione, imperocchè la vivacità di quei movimenti, congiunta a quel dato piacere, indica chiaramente che ci fu effusione di seme.

Nei maschi, l'effusione è sempre esterna: ma nelle femmine, se è vero—come sembra probabile—ch'esse non abbiano sperma, la polluzione si effettuerebbe in altro modo. Per causa di movimenti disordinati, si verifica spesso nelle donne un flusso interno e ben raramente esterno, di una specie di umore mucoso, che facilmente si spiega riflettendo che esse provano una sensazione vivamente voluttuosa. Peccano mortalmente le donne che eccitano in sè questo flusso o questi movimenti venerei, oppure volontariamente se ne compiacciono. Ma il confessore, saputi con discrezione da una penitente questi movimenti e contatti libidinosi, deve cautamente astenersi da ulteriori interrogazioni offensive al pudore.

Se si ascolta un maschio che abbia fatto delle oscenità con altri più in età di lui, siccome è probabilissimo ch'egli li abbia visti ad emettere l'umore seminale, così e permesso chiedergli se abbia provato qualche cosa di simile anch'esso.

Alla polluzione chiaramente verificata bisogna applicare convenienti rimedi: fisici e morali. I rimedi fisici possono essere utili per guarire dalle pulluzioni volontarie e involontarie; essi consistono in una grande temperanza, in un riguardoso metodo di vita, nell'astinenza da alimenti calorosi e da liquori molto spiritosi, nel far uso di acqua e di latte, giacere su letto non soffice e dormirvi poco, immergersi in bagni freddi, ed altri rimedi che i medici sogliono suggerire, ma che però raramente sono efficaci. I rimedi morali sono specialmente, il fuggire gli oggetti che sogliono indurre nella mente idee lascive, il vegliare sopra sè stessi; padroneggiare i sensi; mortificare la carne; meditare sui mali che provengono dall'abitudine delle polluzioni; pensare alla morte, al giudizio di Dio, all'inferno, all'eternità; fuggire l'ozio, la taciturnità, la solitudine; pregare e frequentare confessori, ecc., ecc.

I confessori possono anche prudentemente consigliare ai giovani molto corrotti la lettura di llbri, scritti su tale argomento da medici, come, per esempio, l'OnanismodelTissot, e meglio ancora l'opuscolo delDoussin-Dubreoil, intitolato:Pericoli dell'Onanismo: quest'ultimo libro può essere indicato, come rimedio, ai giovani corrotti, senza pericolo alcuno.

L'esecranda abitudine dellamasturbazione, se è inveterata fa veramente disperare i confessori; ed è infatti assai difficile il giudicare prudentemente se possano o debbano essere ammessi al sacramento della Penitenza e della Eucaristia quei penitenti che si danno in balìa a questo vizio: è a temersi finalmente che, trattandoli severamente, non si accostino più ai sacramenti e si facciano peggiori: trattandoli d'altra parte con soverchia indulgenza, potrebbero addormentarsi placidamente nel fango di cotesto vizio. E' necessario per ciò usare somma prudenza e gran zelo, affinchè questi infelici penitenti s'accostino di frequente al sacro tribunale della penitenza per esempio, ogni settimana, si dolgano delle colpe commesse, e rinnovino sovente il buon proposito di non più peccare.

Bisogna star bene attenti se le ricadute avvengono: 1° per malizia, trascuranza o difetto di volontà; 2° ovvero per infermità o violenza di tentazione. Nel primo caso, si deve differire l'assoluzione fino che appaia una vera emenda; nel secondo, questi disgraziati penitenti, lottanti contro una tirannica libidine, e veramente contriti, devonsi soccorrere ammettendoli alla grazia dell'assoluzione e della sacra Eucaristia.

Con queste norme si diminuiranno a poco a poco le ricadute e si cancellerà l'abitudine. Diversamente, un soverchio rigore li allontanerebbe dai sacramenti, li getterebbe nel baratro della corruzione, e non splenderebbe più speranza alcuna di emendamento. Perciò sarebbe cosa eccessiva e spesso pericolosa una sospensione dei sacramenti per due mesi, senza una nuova ricaduta, come voglionoJuenin,Collete pochi altri.—S. Liquori, t. 6, n. 463e molti altri dopo di lui pensano che la sospensione anche di un solo mese è troppo lunga, e che per ciò l'assoluzione in questi casi non deve essere differita oltre gli otto, i dieci o, al sommo, i quindici giorni, semprechè v'abbiano segni di vero pentimento. Non si può tuttavia determinare, come norma generale, il tempo della dilazione: dipenderà dalla prudenza del confessore accorciarlo o allungarlo secondo che stimerà più conveniente alla correzione del penitente. Si avverta bene però, che quei poveri peccatori che desiderano sinceramente di salvarsi, non devono essere messi a fascio cogli induriti nella colpa, nè gettati nella disperazione da una intempestiva severità: a ciò devono star bene attenti i confessori e agire con somma prudenza.

Talvolta devesi consigliare il matrimonio a coloro che possono contrarlo, essendo esso l'unico rimedio, o almeno il più efficace.

Si deve procedere poi colla massima cautela quando si ha a fare con giovani che stanno per far voto di perpetua continenza. Coloro che sono ingolfati nel vizio della polluzione abbandonandovisi di frequente, ordinariamente prometterebbero di darsi alla castità emettendo un voto spensierato, non maturato, imprudente; essi devono per ciò essere dissuasi dalla professione religiosa e molto più dallo stato clericale, a meno che non dieno segni straordinari di conversione, e colla lunga prova di molti anni dimostrino fermezza di proposito ed offrano pegno di perseveranza.

ARTICOLO II.—Della sodomia.—Quella mostruosa nequizia, che prende il nome dagli abitanti della città di Sodoma, è così definita daS. Tommaso, 2, 2, q. 154, art. II:Accoppiamento carnale, usando indebitamente del sesso, come fra uomo e uomo, fra donna e donna.

La enormezza di questa iniquità è potente:

1. Per l'orrore che eccita universalmente;

2. Per la sua deformità, vera e manifesta;

3. Per le punizioni inaudite, inflitte da Dio alle cinque città insozzate da questa contaminazione (Gen., cap. 19);

4. Per l'epistola diS. Paolo ai Romani, l. 18 e seg., che dice, essere stati dati in balìa i Pagani a passioni ignominiose, ad azioni sconvenienti, a brame ardenti, tra femmine e femmine, tra maschi e maschi, in punizione della loro superbia;

5. Per le gravi pene decretate nel Diritto canonico, e specialmente nella bollaHorrendum illud scelusdi Pio V contro i preti sodomi;

6. Per lo zelo veemente con cui tutti i santi Padri della Chiesa inveirono contro questo delitto.—S. Ciro, nell'omelia 14, epist. ai Rom., fulmina i sodomiti colla sua eloquenza, e prova essere essi assai più bruti dei cani.

Non importa sapere ove avvenga il contatto venereo fra maschi o fra femmine, se cioè nelle parti davanti o nelle parti di dietro, o in qualsiasi altro posto del corpo, imperocchè la peccaminosità della sodomia consiste nella voglia di usare indebitamente del sesso, e, generalmente, è compiuta, per esempio, coll'applicazione della propria parte genitale al corpo di persona di eguale sesso,giacendo assieme come se si trattasse di far un accoppiamento carnale. Perciò non si reputa sodomia, perchè non vi sarebbe concubito, la semplice applicazione delle mani, dei piedi o della bocca alla parte genitale dell'altro, benchè avvenge la polluzione nell'una e nell'altra persona.

La sodomia implica la malizia che è nell'adulterio, nell'incesto, nel sacrilegio, secondo che i sodomiti sieno coniugi, consanguinei, affini, o consacrati a Dio.

Non pochi teologi dicono che il penitente è tenuto a dichiarare se nell'atto della sodomia è stato attivo o passivo, perchè altro è lasciarsi volontariamente sodomitare, altro è prender parte attiva alla sodomia in altrui.

Nel caso poi dell'uomo, passivo—e della donna, attiva, lo invertimento della natura sarebbe ancor più grave.

Molti autori però, con maggior probabilità, negano essere necessaria la dichiarazione di queste particolarità essendo sufficentemente indicata la qualità del peccato dalla semplice confessione del fatto. Così pensa puranco ilP. Concina, non sospetto di soverchia indulgenza.

Siccome in questa materia è convenientissimo evitare le questioni superflue, così noi ci asteniamo sempre da simili interrogazioni.

V'ha una specie di sodomia, che può accadere anche fra persone di sesso diverso, quando il commercio carnale avviene all'infuori dell'accoppiamento delle parti genitali, per esempio, quando si mettono in opera la parte deretana, la bocca, le mammelle, le coscie, ecc. Benchè questo genere d'infamia non sia punito egualmente come la sodomia propriamente detta, è certo ch'esso è sempre una grande ignominia contro natura.

Nella nostra diocesi entrambe codeste sodomie, ancorchè non consumate, ma solo tentate con qualche atto che condurrebbe ad esse, è un caso riservato.

ARTICOLO III.—Della Bestialità.—La bestialità è l'unione carnale con un essere che non è della specie umana. CosìS. Tommaso. Esso è un gravissimo peccato, secondo ilLevit. 20, 15 e 16, che dice: «Chiunque si accoppierà carnalmente con un giumento o con una pecora, sarà punito colla morte: sarà uccisa eziandio la bestia. La donna che si sarà accoppiata con un giumento, muoia con esso. Che il loro sangue ricada sul loro capo.»

Questo nefando delitto, essendo, secondo le regole della ragione, assai più esiziale di quanti altri sono peccati contro la castità, è reputato gravissimo ed è da tutti abborrito. Un tempo le leggi civili condannavano alle fiamme assieme alla bestia colui che non si vergognava di perpetrare tanta nequizia. Oggi, il colpevole di questo o di consimile delitto, perpetrato in pubblico, verrebbe condannato alla pena del carcere e ad una multa pecuniaria.

La diversa specie e il diverso sesso degli animali non mutano la natura del peccato, imperocchè la malvagità di esso risiede nel disordine contro natura. Non è quindi necessario enunciare in confessione la specie, il sesso o altre qualità della bestia, ma soltanto se il delitto fu consumato colla effusione del seme, ovvero se fu solo tentato. In qualunque modo, è questo, nella nostra diocesi, un caso riservato.

Tutti i teologi parlano dell'unione con il Demonio in forma d'uomo, di donna o di animale, ovvero raffigurato semplicemente nella immaginazione, e dicono essere consimile tale peccato al peccato della bestialità, e siccome esso implica una malizia particolare, deve questa essere confessata; la malizia è quiuna superstizione consistente in un patto con il Demonio. In questa nefandezza rinvengonsi necessariamente due specie di malizia, una contro la castità, l'altra contro la religione. E' chiaro poi, che se un atto sodomitico si compie col Demonio sotto la forma apparente d'uomo, è questa una terza specie dello stesso peccato. Se il Demonio si presenta sotto l'aspetto d'una consanguinea o di una donna maritata, vi ha incesto o adulterio; se invece sotto l'aspetto di un animale, vi ha bestialità.

L'orrore che ispira un fatto incredibile, quale è quello del congiungimento carnale col cadavere di una donna, ci costringe a chiedere in quale categoria di peccati si deve porre tale congiungimento.

Alcuni vogliono riporlo fra i peccati di bestialità, altri fra quelli di fornicazione, ed altri finalmente fra i peccati di polluzione. E' tanto orribile questo delitto che, messa in disparte la questione speculativa, a noi sembra chiaro che la circostanza della donna morta devesi necessariamente dichiarare in confessione, come devesi dichiarare se questa donna, in vita, era una consanguinea, un'affine, una donna maritata, o una professante voto religioso.


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