CAPO IV.

Dei peccatori di lussuria non consumata.

E' lussuria non consumata quella che non va fino alla emissione dell'umore seminale. E' lussuria non consumata: i pensieri voluttuosi; i baci, i contatti e gli sguardi impudichi; gli abbigliamenti femminili, le pitture e le sculture che sono indecenti; i discorsi e i libri osceni; le danze, i balli e gli spettacoli.

Di queste cose tratteremo brevemente dal punto di vista pratico.

ARTICOLO I.—Diletti voluttuosi del pensiero.—Sotto questo titolo comprendonsi tutti i pensieri cattivi in fatto di lussuria, cioè, desiderî, compiacenze e voluttà della immaginazione.

Il desiderio lussurioso è un atto della volontà che accenna ad un'azione cattiva, per esempio, alla fornicazione, o che cerca veramente di compierla, e allora il desiderio si chiamaefficace. Il desiderio è inveceinefficacequando, pensando al conseguimento di una data cosa, si dice fra sè, per esempio: «Io vorrei fornicare con quella tal persona», sapendo che ciò è impossibile. Il desiderio dunque riguarda sempre il futuro.

La compiacenza lussuriosa al contrario riguarda sempre il passato, ed è la soddisfazione nel ricordare una cattiva azione, come, per esempio, il compiacersi ricordando cattivi discorsi o un congiungimento carnale. Della stessa specie è il rincrescimento di non aver fatto, in una data occasione, una cosa cattiva, per esempio, sedotta una ragazza, allorchè si viene a sapere che sarebbe stato facile il sedurla.

La voluttà immaginativa[8] (pensieri voluttuosi è il libero compiacimento in una cosa cattiva che il pensiero s'immagina reale, senza però che vi sia il desiderio di effettuarla; per esempio, allorchè colla immaginazione si finge di fornicare; e senza aver l'intenzione di compiere realmente l'atto, ci compiaciamo, con libero assenso, nella sua apparente illusione.

[8] Il testo latino hadelectatio morosa, che, essendo un termine tecnico della Teologia morale, si suole anche tradurre in italiano letteralmente colle paroledilettazione morosa. Noi in testa al presente articolo, lo traducemmo colle parole:Diletti voluttuosi del pensiero.

Questadilettazionedicesimorosa[9], non per la durata reale del compiacimento, poichè basta un unico istante per consumare internamente ll peccato, ma perchè il pensiero si sofferma e riposa su qualla idea, che si sa essere peccato.

[9] Damorache vuoi direindugio: da ciò, il termine legale,essere in mora. (Nota del traduttore).

Ciò detto:

1. E' certo che il desiderio d'una cosa cattiva é peccato della stessa indole e della stessa specie della cosa che si desidera, perchè la volontà è la sede del peccato; e dove esiste desiderio di conseguire una cosa cattiva, la volontà è piena.

Da ció consegue che questo peccato si specifica considerandone l'oggetto. Le qualità dell'oggetto dasiderato e le sue circostanze che mutano la specie del peccato, o lo aggravano senza mutarnè la specie, devonsi dichiarare in confessione; per esempio, l'aver desiderato una consanguinea o una affine è una circostanza da dichiararsi unitamente al grado della consanguineità o della affinità, ancorchè, per un'astrazìone dèlla mente, si sia desiderato l'abbracciamento carnale senza badare al vincolo dl consanguineità o di affinità, imperocchè la malizia dell'incesto non può essere, per astrazione, separata dall'oggetto ma la cosa sarebbe altrimenti, se il penitente ignorasse la circostanza della consanguineità o dell'affinità.

Non basta dunque che il penitente dica in generale d'aver avuto cattivi desideri, d'aver desiderato cose impure: egli deve specificare ciò che ha desiderato, cioè se desiderò l'accoppiamento carnale, o dei semplici contatti o il solo atto di guardare, con una persona in genere, e di qual sesso, ovvero, se con una determinata persona, libera, o in qualche modo vincolata, ecc.

2. Non è meno certo che il libero compiacimento della volontà sopra un atto di lussuria di già avvenuto, implica la malizia contenuta nell'atto stesso, imperocchè la volontà abbraccia l'intero oggetto rivestito di tutte le sue circoetanze, e perciò si presenta rivestita di tutta la malizia. Dicasi lo stesso,—ed è evidente,—se alcuno si duole di non aver fatto cosa cattiva in un'occasione passata.

3. È egualmente certo essere peccato mortale il libero compiacersi della mente in una cosa venerea che la immaginazione si figura come reale. In questo caso, la cosa è mortalmente cattiva. e quegli che con libero consenso aderisce ad essa, per esempio, figurandosi di fornicare realmente contraviene per ciò stesso alla legge di Dio.

Nel libroDella Sap., l. 3.leggesi: «I pensieri cattivi separavo da Dio;» e neiProverbii, 4, 23: «Poni ogni cura a conservare intatto il tuo cuore.»

Molti autori dicono che ladilettazione morosanon si qualifica per l'oggstto esteriore, ma per l'oggetto raffigurato nella mente; ed in ciò differisce daldesiderio. La ragione di questa differenza è, che ildesideriomira l'oggetto reale e trae con sè necessariamente tutte le note malizie ad esso inerenti, indipendentemente da qualsiasi particolare astrazione, mentre la semplicedilettazionerisiede nel semplice oggetto immaginato. Perciò, quegli che volontariamente si diletta nel pensiero dell'abbracciamento carnale con una donna maritata, consanguinea, affine, o monaca considerandola però semplicemente come femmina, e non altro, probabilmente non cade nella peccaminosità dell'adulterio, dell'incesto o del sacrilegio. CosìC. De Luogo,Bonacina,Laymaned altri non pochi citati daS. Liquori, l, 5 n. 15, il quale dice essere questa opinione assai probabile. Ciononpertanto, molti altri asseriscono essere più probabile l'opinione opposta, imperocchè ad essi non sembra fondata l'esposta differenza fra ildesiderioe lasemplice dilettazione, e dicono che questa, come quello, abbraccia tutto l'oggetto non ostante le astrazioni che può aver fatto la mente. CosìS. Antonino,Cajetanos,Lessius,SanchezSuarez,Sylvius,P. Antoine,Collet,Dens, ecc.

Entrambe le opinioni sona probabili, la seconda o è più sicura, ma è spesso difficile ottenere dai penitentl la confessione delle circostanze annesse all'oggetto pensato; allora i confessori prudenti, appoggiati alla prima opinione, devono astenersi da importune domande.

4. Quegli che s'avvede di dilettarsi in una cosa venerea, presente alla sua immaginaz.one, e la tollera con indifferenza, probabilmente pecca mortalmente, abbenchè non provi movimenti disordinati, imperocchè aderisce in un certo modo alla cosa cattiva, o almeno si espone al grave pericolo di aderirvi. Tale è, pratica, l'opinione di tutti i teologi.

5. Giova notare la rilevante differenza che corre frail pensiero di una cosa cattivaela dilettazione in una cosa cattiva. Ci spiegheremo con un paragone: quegli che volontariamentesi diletta, si compiace d'un omicidio che a sua immaginazione gli presenta come affettivo, certo pecca mortalmente. Ma quegli chesemplicemente pensao parla d'un omicidio perpetrato o da perpetrarsi da altri non pecca perciò. Dicasi lo stesso circa le cose impudiche: lasemplice ideadi questo o quel piacere impudico, non è peccato in sè, come non è peccato il riflettere ad esso; il ricordarlo, prevederlo. Se fosse altrimenti, i medici, i teologi, i eonfessori, i predicatori, che su questa materia studiano o scrivono, parlano o discutono, necessarimente peccherebbero: il che nessuno ammette.

Vi ha però questa differenza fra il pensiero d'un omicidio o d'altra consimile cosa cattiva e il pensiero d'una cosa impudica, che, cioè, quest'ultimo è sempre pericoloso in causa della nostra naturale concupiscenza; non è così dell'altro, perchè in noi non esiste una naturale propensione verso di esso. Per ciò, è peccato veniale, o mortale secondo il pericolo, l'immaginare cose oscene, a meno che ciò non sia scusato da qualche fine onesto.

È ancora da notarsi la differenza che corre tra ilsentirela dilettazione, e loacconsentiread essa. Ilsentireè spesso una necessità, e può essere quindi non peccaminoso, ma l'acconsentiredipende sempre dalla volontà. Una cosa è ben diversa dall'altra.

Molti, confondendo assiemesensooconsenso,pensierod'una cosa cattiva edilettazionein una cosa cattiva, disordinano le loro idee e tormentansi cogli scrupoli. Essi devono su ciò istruirsi ben bene, affine di togliersi dalle tenebre della confusione e dalle ambascie.

Quegli che prediligono sinceramente la castità posson star certi ch'essi non hanno acconsentito a moto alcuno di concupiscenza ogniqualvolta la loro mente vi si arrestò soltanto nella confusione delle idee o nella incertezza, imperocchè se vi avessero veramente acconsentito, avrebbero avvertito in se stessi un cambiamento di proposito e l'avrebbero ritenuto nella memoria.

Quegli invece che hanno la perniciosa consuetudine di abbandonarsi alla libidine, ove dubitino di avere o no acconsentito ad essa, devono persuadersi di avervi acconsentito perchè se si fossero opposti alla loro inclinazione naturale, avrebbero presenti alla memoria gli sforzi fatti; e siccome i peccati di lussuria moltiplicansi straordinariamente in breve tempo, possono ragionevolmente dire col profeta penitente: «Le mie iniquità sono diventate padrone di me…. esse sono più numerose dei capegli della mia testa».Solm. 39, 13.

Si domandase sia permessa ai fidanzati e ai vedovi di dilettarsi nel pensiero degli abbracciamenti carnali futuri, o passati.

R. 1. I fidanzati e i vedovi non peccano pensando al diletto annesso agli abbracciamenti, nè prevedendolo nel futuro, nè rammemorandolo come cosa passata, imperocchè è evidente che questo pensiero non è la veradilettatazionein una cosa venerea. Se c'è peccato, esso sta nel pericolo di commetterlo, andando più oltre: e il pericolo c'è sempre.

R. 2. Se i fidanzati o i vedovi acconsentano alladilettazionecarnale, che sorge prevedendo il futuro accoppiamento, o rammentando gli accoppiamenti passati, peccano mortalmente, imperocchè si figurino il congiungimento venereo come effettivo e vi si dilettano volontariamente. Ora, l'atto carnale raffigurato come reale è, per essi che non sono coniugi, una fornicazione.

R. 3. Il conjuge che si diletta, in assensa dell'altro coniuge, figurandosi l'atto matrimoniale come effettivo, probabilmente pecca mortalmente, in ispecial modo se i suoi spiriti genitali si commovono grandemente, non già perchè acconsenta ad una cosa in sè stessa proibita, ma perchè si espone per solito al grave pericolo della polluzione. Se poi egli si compiace liberamente nel pensiero dell'accoppiamento futuro o passato, senza incorrere nel pericolo della polluzione, molti teologi dicono ch'esso pecca soltanto venialmente. CosìSanchez,Bonacina,Lessïus,Cajetano,La Croix,Suarez,S. Liquori.

Molti altri sostengono, moralmente parlando, che vi ha sempre peccato mortale, tanto pel pericolo, quanto per la disordinata commozione degli spiriti genitali, che non può essere qui connestata da fine legittima. CosìNavarrus,Azor,Vasquez,Layman,Nenno,P. Antoine,Collet,ecc.

Devonsi redarguire quindi i conjugi che cosìsi dilettano, ed esortarli ad abbracciare il partito più sicuro. Non si devono però trattare con troppa severità, nè importunarli con domande odiose.

ARTICOLO II.—Dei baci, dei toccameti, degli sguardi impudichi e dell'abbigliamento delle donne.—E' da notarsi innanzi tutto che qui non si tratta dei baci, dei toccamenti, ecc., ecc., fra conjugi, ma soltanto fra persone libere: dei conjugi parleremo altrove.

§ I.—Dei baci.

I. I baci in parti oneste, come sulla mano o sulla guancia non sono, per indole loro, cose cattive, ancorchè fra persone di diverso sesso. Questa è la costante opinione degli uomini, comprovata dalla pratica universale.

Da ciò: 1° I baci che solitamente si danno tra fanciulli, incapaci di libidini, non implicano male alcuno; 2° I baci delle madri, delle nutrici, ecc., ch'esse danno ai loro fanciulli o ai fanciulli a loro affidati non si imputano a peccato; 3° Egualmente dei baci che, almeno ordinariamente, altre persone danno a fanciulli di tenera età, sieno maschi o femmine.

II. I baci, ancorchè onesti, dati o ricevuti per motivo di libidine, fra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, sono peccati mortali.

I baci in parti inusitate del corpo, per esempio, sul petto, sulle mammelle; o, come usano i colombi, introducendo la lingua nella altrui bocca, stimansi fatti con intendimenti libidinosi, o almeno inducono nel grave pericolo della libidine, e perciò non vanno esenti da peccato mortale.

III. E' certo che i baci, anche se onesti, che inducono nel prossimo pericolo di polluzione o di veementi commozioni di libidine, sono da reputarsi peccati mortali, a meno che non esista una grave ragione per darli ad altri o per permetterli sopra sè stesso, imperocchè l'esporsi a quel pericolo, senza necessità, è peccato mortale.

IV. Al contrario, è certo che gli onesti baci, soliti a darsi, senza morale pericolo di libidine, in segno di urbanità, di benevolenza, d'amicizia, per esempio, partendo o ritornando, non sono in modo alcuno peccati: così si pensa dovunque.

Egualmente non si può dire pei religiosi o pei monaci, nè pei preti secolari, i quali non possono ordinariamente scambiar baci con persone di sesso diverso senza una certa tal quale indecenza e senza generare scandalo ed offendere la religione.

V. I baci in sè stessi onesti, fatti come comporta l'uso comune, ma per leggerezza o per giuoco, senza grave pericolo di libidine, non sono più di un peccato veniale: essendo supposti onesti, non possono essere cosa cattiva: la loro peccaminosità sta in ragione del pericolo di libidine, ma nel caso nostro si suppone che questo pericolo sia pressochè nullo.

Da ciò consegue:

1. Quegli che chiede in matrimonio una giovane e che, per esempio, alla partenza e all'arrivo, l'abbraccia onestamente, senza pericolo di emozioni libidinose, o almeno senza pericolo di acconsentirvi, non si può accusare di peccato mortale. E molto meno pecca quegli che ha una ragione per coonestare questo atto, per esempio, il timore fondato di apparire troppo scrupoloso o strano, o di essere deriso o di diventare il ludibrio d'altri.

2. Per questa ragione è scusata quella ragazza che non può esimersi da onesti amplessi senza esporsi alla derisione o senza spiacere al giovane che la chiede in isposa.

3. Non devono essere troppo facilmente accusati di grave peccato i giovani d'ambo i sessi, che in certi giuochi si abbracciano vicendevolmente con decenza e senza pravo intendimento: si devono però prudentemente stornare da questo genere di giuochi, per il pericolo che sovente vi è annesso: ma importa alla loro salvezza di non incolparli, così alla leggera, di peccato mortale.

§ II.—Dei toccamenti impudichi.

1. Io qui alludo al toccare sè stessi o altri con intendimenti libidinosi: in questo caso c'è peccato mortale.

2. Se questi contatti avvengono per pura necessità, per esempio, per curare delle infermità non sono in modo alcuno peccati, benchè commovano gli spiriti genitali, o eccitino polluzione, semprechè non vi sia il consenso della volontà; ciò è chiarito da quanto si è detto circa la polluzione.

3. Se, all'infuori d'una legittima causa, toccansi in modo veramente lascivo altre persone dell'uno o dell'altro sesso, non si va esenti da peccato mortale, in forza dell'evidente pericolo di emozioni veneree e di polluzione, in cui s'incorre.

Così devonsi giudicare i toccamenti sulle parti genitali o intorno ad esse; egualmente, se si pone la mano, voluttuosamente, sulle mammelle d'una donna, ancorchè siano coperte dalla veste, perchè, per simpatia, esiste grave pericolo di emozione venerea e di polluzione. Se poi toccansi soltanto leggermente le vesti d'una donna, credesi non vi sia peccato mortale, imperochè cotesto atto non è tale da svegliare direttamente la lussuria.

La Croix, l. 3, n. 902, crede probabile che non commettano peccato mortale le fantesche che toccano le parti genitali dei fanciulli vestendoli, a meno che esse non facciano ciò con deliberato diletto. Non penso però che si possano scusare se fanno ciò senza necessità, perchè qui vi ha pericolo per se stesse e pericolo pei fanciuli, che cominciano a diventar grandicelli, e specialmente se sono maschi. Sorveglino i genitori con somma cura le fantesche di perduti costumi, le quali spesso insegnano malizie ai teneri fanciulli.

4. Non v'ha dubbio che mortalmente peccherebbe quella donna che anche senza passione di libidine, permettesse che la si toccasse nelle parti genitali, o vicino ad esse, o nelle mammelle, imperocchè evidentemente si esporrebbe a pericolo venereo e certo prenderebbe parte alla libidine altrui è perciò tenuta a respingere subito chi la tocca, rimproverarlo, percuoterlo, allontanare con forza le di lui mani, fuggire, o gridare se potesse mai aver speranza di soccorso.—Billuart, t. 31, p. 478.

5. Il dilettarsi toccando SENZA RAGIONE, le parti veneree è peccato veniale o mortale a seconda del pericolo che si corre soffermandosi in questo atto: il pericolo non è euguale per tutti: molti si commovono anche per un leggerissimo fatto sensuale e corrono il pericolo prossimo d'una polluzione; altri invece sembrano di legno e sasso, e non sono perciò obbligati ad avere tante precauzioni come coloro che sono sensibilissimi ai piaceri venerei.

Dissisenza ragione, imperocchè non sono peccaminosi questi toccamenti se si compiono per un motivo ragionevole e senza prava intenzione, per esempio, per pulirsi o per calmare un pizzicore.

Ben più, purchè non v'abbia pericolo di consenso, è lecito toccare se stesso, anche prevedendo commozione venerea o polluzione, d'altronde involontaria, se esiste un grave motivo, per esempio, per curare un'infermità, o, a detta di molti, per calmare un intollerabile prurito, come sovente avviene alle donne. VediS. Liguori, l. 3. n. 419.

6. Non si reputano peccati mortali i contatti fatti, per leggerezza o giuocando, sulle parti genitali d'altra persona dell'uno e dell'altro sesso, senza che vi sia grave pericolo, di libidine; qui tutta la malizia risiede nel pericolo, e noi supponiamo che in questo caso il pericolo sia leggiero. Perciò, lo stringere la mano d'una donna, premere le sue dita, toccarle leggermente il collo o le spalle, porre il piede sopra il suo piede, ecc. non è peccato mortale, a meno che, a motivo della personale gracilità dell'uno o dell'altra, non esista grave pericolo di libidine.

Al contrario, il giovine che fa sedere una ragazza sulle sue ginocchia e ve la trattiene, o abbracciandola la preme su se stesso ordinariamente commette peccato mortale, e la donna non va immune dallo stesso peccato, se volontariamente a tutto ciò acconsente.

L'esperienza prova abbastanza che atti di questo genere, anche fra persone del medesimo sesso, generano sovente il grave pericolo di abbandonarsi a cose oscene: cotesti atti devono quindi essere fuggiti o prevenuti; e non devono con facilità essere considerati come peccati non mortali, specialmente quando provengono da passione sensuale.

Questi e consimili atti non sono peccati mortali fra impuberi, perchè non v'ha in essi pericolo di Polluzione. Pure devonsi i giovani tener prudentemente lontani da questo genere di spassi, perchè non è mai troppo presto ch'essi apprenderanno le regole della decenza, e in questa materia é bene sieno cautamente messi in condizione di non commettere neanche dei peccati veniali.

7. Il toccare libidinosamente le parti genitali dei bruti è peccato mortale che appartiene alla bestialità: è pure peccato mortale il palpeggiarle per curiosità, per giuoco, per leggerezza fino a farne versare l'umore spermatico, e ciò non tanto per la dispersione del seme della bestia, quanto perchè tale azione eccita violentemente la libidine in chi tocca la bestia stessa. CosìS. Liguori, l, 3, n. 420.Collet,Billuart, e molti altri, controDianaeSanchez, il quale ultimo ha poscia modificato la sua opinione.

SecondoLa Croix,Sanchez, eS. Liguorinon sarebbe peccato mortale il toccar le parti genitali d'una bestia senza intenzioni libidinose, sempre che non avvenga perdita di seme;Concina,Collet, eBilluart, ecc. affermano l'opposto e sostengono che questa azione è gravemente pericolosa.

Colui dunque che predilige la castità deve astenersi da questi atti; e i confessori devono comportarsi con molta prudenza verso coloro che peccano su questa materia, affine di non conturbarli senza frutto o con pericolo.

Quelli che sono da necessità obligati ad aiutare nei loro accoppiamenti gli animali domestici, come i cavalli, i tori e i porci, non peccano, benchè sorgano in essi dei movimenti libidinosi, ai quali però essi non acconsentano. E' questa opinione universale.

§ III.—Degli sguardi impudichi.

L'esperienza dimostra che la vista influisce meno sulla lussuria che il tatto: nullameno non si può negare essere gli sguardi impudichi spessissimo un peccato mortale o veniale secondo l'intenzione, il consenso, o il pericolo:

1. E' certo—ed è evidente—che certi sguardi, benchè in se stessi onesti, sono peccati mortali quando avvengono accompagnati da prava intenzione.

2. Sarà pure un peccato mortale se il guardare impudico eccita i moti della cuncupiscenza e si presta ad essi assenso.

III. Se, senza necessità o una rilevante utilità, guardansideliberatamentele parti veneree o le parti ad esse vicine d'unapersona più grande, di sesso diverso, anche senza passione libidinosa, si pecca mortalmente, imperciocchè questi sguardi eccitano moralmente i movimenti lussuriosi ed anche la polluzione.

Ho detto: 1.deliberatamente, perchè il cadere dello sguardo sulle parti vergognose d'una persona d'altro sesso, leggermente e per caso senza bravo intendimento, non è peccato mortale.

Ho detto: 2. d'unapersona più grandeperchè lo sguardo sopra fanciulli non eccita la libidine, e non è perciò peccato mortale. Donde le fantesche e le nutrici che così guardano i fanciulli ad esse affidati, non peccano mortalmente, almeno che non lo facciano con compiacenza, o con senso di libidine, o con proprio pericolo.

Similmente gli impuberi che scambievolmente guardansi nudi non peccano mortalmente, perchè non sono essi ancora capaci di libidine; diversamente però dovrebbe dirsi, se essi si esponessero a grave pericolo.

IV. Quegli che si compiace rimirando le proprie parti veneree, pecca mortalmente, perchè è impossibile che non provengano da ciò dei movimenti di libidine: la cosa sarebbe diversa, se si guardasse per mera curiosità e leggermente, ed in special modo se ci fosse luogo a presumere che non si è incorsi in grave pericolo. Se poi ci fosse una necessità od una utilità a far ciò, purchè sia escluso qualsiasi pericolo di libidine, non ci sarebbe peccato alcuno.

E' peccato mortale il dilettarsi guardando le mammelle nude d'una donna avvenente, perchè è insito in questi sguardi un pericolo. Ma non peccano coloro che, senza incorrere in uno speciale pericolo, vedono le madri e le nutrici nell'atto di allattare i loro bambini. Ciò non pertanto, codeste donne devono prudentemente tenersi nascoste per non dare incautamente uno scandalo ad altri e specialmente a giovani.

V. E' spesso grave peccato il fissare gli occhi sopra una bella persona d'altro sesso, perchè una tale attenzione è piena di pericoli: cionondimeno, se, tutto esaminato, il pericolo non sia grave, e manchi l'intenzione lasciva, il peccato non è che veniale.

Non è necessario perciò di camminare ad occhi bassi e di non guardare nessuno bisogna saper tenere, naturalmente e senza sforzo alcuno, una via di mezzo.

VI. Quegli che, senza emozioni lascive e senza attenzione voluttuosa, guarda d'una donna qualche parte nuda ma onesta, per esempio, i piedi, le gambe, le braccia, il collo, le spalle, senza che vi sia uno speciale pericolo, non pecca mortalmente imperocchè tali sguardi, di solito, non eccitano gravemente la lussuria, in ispecial modo se è usanza comune il tener nude quelle parti, come avviene fra le persone d'ambo i sessi che d'estate lavorano assieme nei campi. CosìSylvios,Billuart,S. Liguori, ecc.

VII. Il gettare gli occhi, per curiosità o per leggerezza, sulle parti genitali di persona del medesimo sesso, come avviene fra uomini nuotatori o donne che insieme si lavano, credesi non sia peccato, a meno che non esista un intendimento libidinoso o uno speciale pericolo, imperocchè in quel modo di guardare non c'è grave eccitamento di sensi. E' chiaro che deve dirsi ll contrario se invece si guardasse con un certo compiacimento voluttuoso del pensiero.Cosìdiconoi citati autori.

I nuotatori e i bagnanti però provvedano di non esporsi nudi agli occhi altrui e specialmente a persone di sesso diverso, se vogliono conservar rispetto al pudore cristiano. Si lavino solitari e in luoghi appartati, od almeno tengano sempre coperte modestamente le loro parti pudiche.

VIII. Non è peccato mortale il guardare per sola curiosità o per leggerezza le parti genitali dei bruti e il loro accoppiarsi, imperocchè da ciò non sorge grave pericolo.

IX. Dicasi lo stesso del guardare pitture e scolture poco decenti, che non turbano gravemente lo spirito, come sono le immagini o le scolture d'angeli o fanciulli nudi o quasi nudi che stanno esposte nei tempii cristiani. Ma i Dottori accusano di peccato mortale coloro che dilettansi guardando quadri o statue che presentano completamente nude le parti vergognose di persone d'altro sesso e più adulte, a meno che essi non sieno tutelati contro il pericolo dell'età fanciullesca, dalla vecchiaia o da un temperamento insensibile.S. Liguori, l. 3, n. 334, ecc.

E' da notarsi che i baci e i toccamenti si specificano dal loro oggetto, e perciò, quando sono peccati mortali, devonsi confessare le circostanze di persona. Non così pensano gli Autori se si tratta di sguardi; molti però intendono di specificarli anch'essi secondo il loro oggetto; per ciò, la cosa più sicura è quella di rivelar sempre tutte queste circostanze. Chi oserebbe affermare, per esempio, che non si debba confessare la circostanza di un figlio che guarda libidinosamente le parti genitali della madre, ovvero desidera di guardarle?

§ IV.—Dell'abbigliamento delle donne.

Dell'abbigliamento della donne trattanoS. Tomaso; in 2, 2, q. 169, art. 2,Sylvius, t. 3, p. 871,Pontas,Collet,Billuart, ecc.

E' da notarsi che quest'argomento può essere considerato sotto quattro aspetti, cioè:

1. Proteggere il corpo contro le ingiurie dell'atmosfera;

2. Coprire le parti pudibonde della natura;

3. Conservare, a seconda dei costumi del paese nativo, la decenza del proprio stato;

4. Accrescere l'avvenenza e piacere ad altri.

Il 1° e il 2° sono necessari; il 3° è conveniente e lecito, imperocchè la ragione stessa approva che ciascuno conservi sempre, secondo gli usi della sua patria, la decenza del proprio stato.

Parleremo dunque dell'abbigliamento del senso come al n. 4°, e ci occuperemo specialmente dell'abbigliamento delle donne, perchè le donne sono sempre molto più degli uomini proclive verso questo genere di peccati e perchè attirando colla loro toeletta gli sguardi degli uomini, offrono ad essi occasione di spirituale rovina. Per conseguenza:

1. Una donna maritata può decentemente adornarsi colla intenzione di piacere a suo marito; lo diceS. Paolo, I, ai Corint. 7, 34, con queste parole: «La donna maritata pensi alle cose di questo mondo e a piacere a suo marito» e con queste altre.I, a Timot. 2, 9: «Le donne devono ornare il loro abbigliamento con verecondia e con sobrietà.»

Perciò possono adornarsi decentemente, a seconda del proprio stato, per piacere ai loro mariti.

2. La ragazza o la vedova che, giusta la sua condizione, si adorna con decenza per piacere castamente e per provare uno sposo, non pecca, imperocchè il matrimonio è in sè stesso lecito: essa può quindi far uso di quanto è necessario per fare un matrimonio conveniente.

3. Le donne che non hanno marito nè vogliono averlo nè sono in condizione di averlo peccano mortalmente, come diceS. Tomaso, se si adornano colla intenzione di ispirare amore negli uomini, in quanto che, in codesto caso, sarebbe un amore non tendente al matrimonio, e per ciò necessariamente impuro.

A più forte ragione peccherebbero mortalmente le donne che hanno marito, le quali con tali ornamenti volessero ispirare amore in altri uomini.

Se poi così si abbigliano per leggerezza o per vanità o per parata, generalmente non peccano mortalmente, ma solo venialmente. Così S.Tomaso,Sylviuse molti altri.

4. Lo imbellettarsi per nascondere qualche difetto naturale, per piacere al marito, al fidanzato o ad un giovane col quale la donna amoreggia, non è peccato, giustaSan Tomaso,S. Francesco di Sales,Sylvius.S. Liguori, ecc.; ma è peccato mortale se lo si fa per piacere agli uomini senza tendere a leggittimo matrimonio: anche i S. Padri dichiarano ciò grave peccato. E' peccato veniale IN SÉ, quando non ci sia che vanità. CosìS: Tomaso 2, 2, q. 169, art. 2, contrariamente al suo seguaceTournely, t. 6. p. 304, e a molti altri teologi.

Dissi peccato venialein sè, perchè potrebbe darsi diventasse peccato mortale a cagione del pericolo, dello scandalo o di altre circostanze annesse.

5. L'adornarsi con capelli altrui, come si usa adornarsi colla lana, col lino, colle pelli degli animali, non è peccato, diceSylvius, od è soltanto veniale se questo abbigliamento e, relativamente al proprio stato, superfluo o vanitoso. Per lo stesso motivo non è peccato o è peccato soltanto veniale l'andare a faccia scoperta e l'arricciarsi i capelli. Egualmente, se cotesta foggia d'abbigliarsi, quantunque fosse nella comune usanza, pure la si adottasse con cattive intenzioni ed è in questo senso che devono essere interpetrate le parole diS. Paolo, I a Timot, 2, 9: «Non capelli arricciati, od ornati d'oro o di margherite, non vesti preziose» e le altre diS. Pietro, I Epist. 3, 3.

6. E' evidente peccato mortale l'indossare le vesti di un altro sesso con intenzioni lascive, o con grave pericolo di lussuria, o con notevole scandalo: ma non è peccato se, escluso ogni scandalo e pericolo, si indossano per necessità, verbigrazia, per occultarsi, o perchè non si hanno altri vestimenti. Se invece s'indossano per gioco o per sola leggerezza, escluso scandalo e pericolo, è soltanto un peccato veniale. CosìSylvius, interpretandoS. Tomaso, dice che il precetto delDeut. 22, 5: «non indossi la donna abiti mascolini nè l'uomo vesti femminee, imperocchè tal cosa è abbominevole in faccia a Dio» è in partepositivo, e per questa ragione obbligava sotto pena di peccato mortale gli israeliti; ma la nuova legge lo abrogò: ed è in partenaturalee sotto questo rispetto obbliga ancora, secondo le circostanze, sotto pena di peccato mortale o veniale.

7. Per la stessa ragione devesi dire che coloro i quali fanno uso di maschere non peccano sempre mortalmente, p. e. se ciò fanno per spasso o per leggerezza, escluso ogni pericolo ed ogni scandalo, specialmente poi quando non indossano vesti dell'altro sesso, ma soltanto quelle d'una altra condizione sociale, come se un servo vestisse gli abiti da padrone, o una domestica figurasse collo abbigliamento di signora. Questa opinione è però contradetta daPontase daCollet.

Raramente vanno immuni da peccato mortale quelli che usano strane e singolari vesti o maschere in publici ritrovi, e ciò in causa della indecenza, del pericolo e dello scandalo che provocano. Egualmente dicasi di coloro che fanno professione di comporre e vendere tali vesti e maschere destinate ai soli travestimenti. Ma non è così di coloro che divertonsi guardando i mascherati, a meno che essi stessi non diano, sotto qualche aspetto, uno scandalo come se fossero, per esempio, preti.

8. Mettere a nudo le poppe e coprirle con una veste così fina che esse traspaiano, è peccato mortale, imperocchè è questo un grave incentivo alla libidine; cosìSylvius, t. 3. p. 872. Il denudare però moderatamente il seno, conforme a consuetudini ammesse, e senza che ci sia mala intenzione e pericolo, non è peccato mortale. CosìS. Antonio,Sylvius,S. Liguori, l. 2, n. 55, ecc.

A più forte ragione, non è di sua natura grave peccato snudare le braccia, il collo e le spalle secondo le usanze del proprio paese, ovvero leggermente coprirli. Ma però, a detta dei citati Autori, ritiensi che pecchino mortalmente coloro che introducono quelle usanze.

ARTICOLO III.—Dei Turpiloqui, dei Libri osceni, delleDanze o dei Balli e degli Spettacoli.

§ I.—Dei Turpiloquii.

1. Il discorrere intorno a cose oscene non è IN SÈ assolutamente un male, e lo prova l'esempio dei medici, dei teologi, dei confessori, ecc. che possono parlare di queste cose senza peccare.

2. Sono peccati mortali, al contrario, tutte le parole oscene ed anche le semplici frase ambigue dette con intenzioni lascive o con volontario diletto carnale, o con grave pericolo di trascinare sè od altri ad acconsentire alla lussuria. Questo peccato s'aggrava in ragione del numero delle persone che ascoltano e alle quali nuoce. La cosa è evidente.

Così, il parlare gravemente osceno, come il nominare le parti vergognose dell'altro sesso, il parlare dell'accoppiamento carnale e dei modi di questo accoppiamento, ancorchè si parli senza piacere voluttuoso, ma per leggerezza affine di eccitare il riso, è reputato peccato mortale, perchè tale linguaggio eccita, di sua natura, movimenti libidinosi,specialmentenelle persone (sia che parlino o che ascoltino) le qualinon sono conjugatee sono ancor giovani: e ciò dice pureS. Paolo, I ai Corint., 15, 33: «I cattivi discorsi corrompono i buoni costumi.» Io dissi,persone specialmente non conjugate, per la ragione che certamente i conjugi non si commoverebbero tanto facilmente essendo essi già assuefatti agli atti venerei.

Coloro però che dicono parole oscene in presenza di persone conjugate ma che non sono però coniugati fra loro, è ben difficile che non pecchino mortalmente.

3. Le parole leggermente oscene e le frasi equivoche proferite per vano sollazzo o per ischerzo non sono peccato mortale, a meno che gli astanti non sieno tanto deboli da sentirne il pericolo. Per lo che quegli intercalari meno onesti ehe i mietitori, i vendemmiatori, i mugnaj ed altri operai sogliono proferire, non sono generalmente peccati mortali, imperocchè ordinariemente commovono ben poco e chi li dice e chi li ascolta. CosìS. Antonio,Sanchez,Lessius,Bonacina,Sylvius,Billuart,S. Liguori,ecc.Sarebbe a dirsi diversamente, se ci fosse grave pericolo, o si desse scandalo.

4. Quegli che ascoltano cose oscene, o hanno autorità su coloro che le proferiscono, o non l'hanno: se lo hanno, si debbono ad essi opporre per quanto moralmente lo possono; se non l'hanno, sono obbligati ad ammonirli, o almeno a risponder loro col silenzio; specialmente le donne devono procurare di non sembrare che acconsentano a quelle lubricità, imperocchè se vi acconsentissero rinfocolerebbero negli uomini l'ardore libidinoso.

Non si deve però con facilità osseverare che peccano mortalmente coloro che, per ridere, ascoltano turpiloquii che sono peccati mortali in chi li proferisce, imperocchè può essere che il riso sia piuttosto provocato dal modo con cui si dicono quelle cose, che dalle cose in sè stesse: in questo caso, non si pecca mortalmente, a meno che non ne risulti uno scandalo. Ma lo scandalo è facilmente provocato se coloro che, ridendo, ascoltano questi discorsi osceni, sono religiosi, preti, o persone che godono riputazione di virtù cristiana.

6. Quelli che esercitano autorità su altri, e soprattutto i pastori e i confessori, devono diligentemente procurare che gl'inferiori ad essi affidati non contraggano l'abitudine di parlare o di cantare, poco castamente, memori delle seguenti parole di S. Paolo: «Non si parli tra voi di fornicazione…. e d'altre impurità;… siate come santi, e ritenete sconveniente a voi ogni turpitudine, ogni stolta parola, ogni scurilità.» (Ef. 5, 3 e 4).

7. I colliqui affettuosi tra persone di sesso diverso, specialmente se sono lunghi, sovente ripetuti, e tenuti in luoghi appartati, sono occasioni molto pericolose e sintomi che la castità è vicina a far naufragio: devonsi quindi cautamente evitare, benchè sia permesso il non considerarli sempre come peccati mortali.

8. I confessori più giovani devono soprattutto procurare di non mettersi in rapporti troppo sensibili colle fanciulle e colle spose, perchè ciò produce frequentemente perdizione di anime e discredito alla religione: e quando si avvedessero di qualche primo sintomo di disordinata affezione, non temano di rintuzzarla con violenti propositi, e se ciò non basta, confidino le loro penitenti ad altri confessori: altrimenti, esse saranno incautamente perdute, ed assieme ad esse si perderanno pure essi medesimi.

In nome della gloria di Dio e della loro salute eterna noi scongiuriamo tutti i sacerdoti affinchè, ottemperando fedelmente agli statuti dei Concilii, non tengano mai con sè giovani donne, nè vadano a visitarle, nè parlino troppo famigliarmente con esse, e molto meno le abbraccino o le conducano nella loro camera da letto. Oh! quanti mali provennero da ciò, e quanto obbrobrio alla religione!!!

§ II.—Dei libri osceni.

Qui non si parla de' libri eretici ed empii, ma soltanto dei libri opposti ai buoni costumi, specialmente di quelli che volgarmente si chiamanoRomanzi, i quali solitamente contengono amori illeciti e narrazioni così congegnate e disposte da poter eccitare disordinate libidini.

1. Quelli che scrivono libri gravemente osceni peccano mortalmente, imperocchè dànno a molti occassione di rovina spirituale, e non possono quegli scrittori invocare ragione alcuna che li scusi.

2. Similmente è impossibile trovare una giustificazione sufficente per coloro che fanno professione di vendere cotesti libri: peccano mortalmente dunque quei librai che li tengono nel loro negozio, che li espongono e li vendono al pubblico.

3. E', DI REGOLA, peccato mortale leggere libri di questa fatta, sia che si leggono per libidine, sia per leggerezza, per curiosità, o per ricreazione, perchè, di loro natura, commovono i sensi e conturbano la immaginazione, ed accendono in cuore fiamme impure. Dicodi regola, perchè non voglio assoverare che pecchino mortalmente coloro che, per sola curiosità, leggono tali libri, se la loro provetta età, per il loro temperamento freddo, o per la abitudine di trattare questioni veneree, non incorrono in grave pericolo.

4. V'hanno libri che raccontano amori leciti o illeciti, i quali non suscitano gravemente la libidine, non commovono i sensi, non espongono a notevole pericolo, come sono molte tragedie, commedie o altri poemi: quelli che, senza grave pericolo per sè e senza scandalo per altri, leggono tali libri per mera curiosità, non peccano mortalmente; se poi ciò facciano per causa legittima, per esempio, per istruire, per acquistare o perfezionare l'eloquenza non peccano, supposto sempre, che non ammettano né trascurino i doveri ad essi imposti dal loro stato. Raramente possono i preti darsi a queste letture senza peccare, perchè facilmente negligerebbero i loro doveri, o darebbero scandalo ad altri. La esperienza prova, non fosse altro, che, cosí facendo, essi prendono a noia la pietá, si sentono incapaci di proseguire nelle loro opere, si estingue in essi lo spirito della devozione e del fervore, ecc.[10].

[10] E sono questi precisamente gli effetti che produce sui preti—specialmente se sono giovani—Lo studio ch'essi fanno sulManuale dei confessori. (Nota del traduttore)

Questa specie di libri, di cui a questo n. 4° si parla, sono spesso assai più nocivi, ai fedeli di quello che se fossero interamente osceni, imperocchè in quest'ultimo caso susciterebbero nausea. Bisogna quindi allontanare i penitenti da coteste letture.

Coloro che scrivono questa specie di libri, benchè non sieno libri gravemente osceni, pure peccano non di rado mortalmente perchè senza una sufficiente ragione trascinano molti a rovina; ma credesi che così gravemente non pecchino coloro che li vendono, imperocchè, da quanto dicemmo, molti li possono leggere senza peccare o almeno senza peccare mortalmente, e perciò, comperandoli, peccherebbero, tutt'al più, venialmente. I librai poi che li tengono nei loro negozi e li vendono ai richiedenti, possono star tranquilli; essi non peccano.

5. I padri di famiglia, i maestri di scuola, i direttori e tutti coloro a cui sono affidate altre persone devono stornare quanto possono i loro inferiori dalla lettura di questi Romanzi ed assuefarli invece a studii pii, santi e gravi: questo è il solo mezzo per formare uomini eruditi, sensati, amanti della virtù, difensori della religione e della società idonei a dirigere la propria famiglia, e adatti, a qualunque affare.

§ III.—Delle danze o dei balli.

Danze e balli sono vocaboli sinonimi, che esprimono certi modi di divertimento o di ricreazione, noti a tutti. Ci sono tre generi di danze: 1° fra persone dello stesso sesso, fra maschi, o fra femmine, senza atti, gesti o parole impudiche; questo genere di danze è, non v'ha dubbio alcuno, lecito; 2° fra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, con modi non onesti o con pravi intendimenti; e ciò è, senza dubbio, da doversi biasimare da tutti; 3° fra maschi e femmine, con modi onesti e senza pravi intendimenti; ed è su quest'ultimo genere di danze che gli Autori non s'accordano punto.

«Gli scrittori di teologia morale—DiceBenedetto XIV, Ist. 75—con unanime giudizio affermano che non commettono peccato alcuno coloro che si danno alla danza…. Ma i S. Padri invece proclamano che le danze nuocono perchè invitano al peccato.»

Cionompertanto i teologi moralisti e i S. Padri con ciò non si contraddicono, per la ragione che i primi parlano delle danze guardate soloin sè medesime, e gli altri avvertono, principalmente che esse ponno indurre in pericolo. CosìP. Segneri e S. Liguori, l. 3, n. 429, nei loro commenti aBenedetto XIV, ecc.

Ecco dunque sul tappeto due opinioni controverse, cioè:

1. I balli non sono,per sè stessi, illeciti.

2. I modi consueti di ballare sono pieni di pericoli.

Ciò premesso, è cosa di grave momento lo stabilire in pratica delle regole di condotta per dirigere le anime.

1. È peccato mortale assistere a danze gravemente disoneste, sia per le nudità che vi appaiono, sia pel modo di danzare, o per le parole, pei canti, pei gesti che vi si fanno: per ciò, il ballo tedesco chiamatowalsernon può mai essere permesso, né generalmente i balli con maschere o con abiti che lasciano nude le parti disoneste del corpo.

2. Coloro che, per debolezza personale, soggiaciono a grave pericolo di lussuria nei balli, devono astenersene sotto pena di peccato mortale, a meno che—cosa impossibile—non vi sieno costretti da urgente necessitá, ma anche in questo caso devono non essere nel pericolo di prestarvi il loro consenso volontario.

A questi peccatori, fino a che non si sieno emendati, o sinceramente promettano di astenersene in seguito, devesi negare l'assoluzione.

3. Coloro che dànno scandalo, benchè danzino non disonestamente peccano mortalmente, a meno che non sieno scusati da una necessità, se pure in questo caso è possibile una necessità. La cosa è evidente. I monaci, i religiosi, i preti inferiori, che danzano in publici balli, non vanno immuni da peccato mortale, quantunque danzino castamente. Tale sembra l'opinione di molti teologi e fra essiBenedetto XIV, il quale nelleIstit. 76, già citate, interdice rigorosamente le danze ai sacerdoti e ai preti, e dimostra la sua interdizione con ragionamenti e con testimonianze.

Lo stesso Pontefice, secondoS. Tomaso, dice: «Se le danze si fanno da preti e sacerdoti, fra loro, non in presenza di laici, per solo sollazzo e leggerezza, sono peccati, ma non mortali.»

4. Non è peccato il ballare moderatamente, o l'assistere a danze oneste per qualche necessità o per convenienze sociali, senza però che vi sia pericolo alcuno di lussuria.

In questi casi non ci potrebbe esere peccato se non allorquanto si offrisse occasione di far peccare altri, o di partecipare agli altrui peccati; ma nella nostra ipotesi vi ha sufficiente ragione per permettere una cosa che avviene all'infuori della propria volontá.

Una donna avvenente, abbigliata con decenza, non è tenuta ad astenersi dall'andare in chiesa o ai pubblici passeggi per il pretesto che puó essere dessa per molti una occasione di peccato. Dicasi egualmente, pei balli onesti ed in sè stessi non pericolo per lei, se per andarvi essa ha una ragione sufficente: il che verrà poi determinato secondo i casi speciali: per esempio, una giovine fidanzata non potrà esimersi dall'assistere ai balli che nella casa paterna o presso i vicini o parenti si fanno onestamente, nè potrà ricusare l'offerta fattale di danzare senza esporsi alla derisione o senza spiacere ai genitori o al suo fidanzato che la invita alla danza. Essa, ballando decentemente e con intenzioni pure, non pecca.—S. Francesco di Salescosì dice nellaIntrod. alla vita devota, 3 part. ch. 23:

«Io vi parlo delle danze, o Filoteo, come i medici parlano delle varie specie dei funghi: i migliori funghi non valgono nulla, dicono essi, ed io vi dico egualmente dei balli migliori: non sono buoni. Cionondimeno, se bisogna, proprio mangiare dei funghi, state attenti a che sieno molto ben preparati. Se per qualche circostanza, che voi non potete proprio evitare, dovete recarvi a un ballo, badate a che il ballo sia bene preparato. Ma come deve essere egli bene preparato? Dev'essere preparato con modestia, con decoro, e buone intenzioni.—Mangiatene pochi e di rado (dicono i medici parlando dei funghi), perchè, quantunque ben preparati, la loro quantità può essere un veleno.—Danzate poco e di rado, o Filoteo, perchè, diversamente facendo, voi vi mettete nel pericolo di appassionarvi ai balli.»

Non è fuor di luogo l'osservare che il pio Vescovo vuole che i balli si facciano modestamente, con pure intenzioni, e di rado: e notisì che a quei tempi, essendo i costumi molto più semplici che adesso, tali divertimenti erano molto meno pericolosi.

5. L'assistere e il prender parte decentemente a danze oneste, senza che vi sia grave pericolo è notevole scandalo, ma però senza che vi sia una ragione sufficiente per giustificare la danza, è peccato, ma soltanto veniale: che sia peccato, nessuno lo mette in dubbio; che poi sia peccato soltanto veniale, risulta dalla stessa ipotesi proposta. I teologi però più rigidi non ammettono quelle ipotesi, e sostengono che in ogni ballo ove danzano promiscuamente uomini e donne c'è sempre il pericolo grave di lussuria; nè doversi prestar fede a coloro che dicono non provare nel ballo movimenti disordinati nè compiacenze voluttuose. Ma non è sopra presunzioni che devono essere giudicati i penitenti, e quando si sieno con prudenza interrogati, non devono essere creduti più rei di quanto appare dalle stesse loro dichiarazioni, a meno che non risulti evidentemente ch'essi si illudano ovvero che vogliono ingannare. Se malgrado una diligente attenzione, il confessore si sarà ingannato e concederà l'assoluzione, sarà sempre innocente davanti a Dio; ma se, al contrario, sopra una semplice presunzione avesse respinto un penitente ben disposto di coscienza, sarebbe colpevole di una grave ingiustizia.

Non bisogna dunque temerariamente giudicare indegni di assoluzione degli uomini e delle donne perchè hanno danzato od assistito a danze; e spesso non è nemmeno cosa prudente esigere da essi, sotto pena di negar loro l'assoluzione, la promessa che non danzeranno più, né più assisteranno a danze.

6. Nonpertanto, le danze, come soglionsi ora fare, sono sempre pericolose; perciò i confessori, i parroci e tutti coloro a cui è affidata la cura d'anime devono tenerne lontani, quanto più possono, i giovani d'ambo i sessi. Non potendo impedire i balli, devono diminuirne per quanto é possibile i pericoli annessi, esigendo, per esempio, di non ballare in giorni di penitenza, durante i divini uffici, nei ridotti ove convengono uomini e donne dissolute d'ogni conio, e a notte avanzata.

I sacerdoti non possono mai dare positiva approvazione a questi sollazzi, o partecipare ad essi, o ad essi assistere; li devono anzi continuamente disapprovare, come pericolosi almeno come poco conformi alle virtù cristiane; ma altro è disapprovarli, altro il ricusare i sacramenti della Chiesa indistintamente a quelli che fanno uso di questi sollazzi.

7. Quel sacerdote che prudentemente giudica, che, usando molto rigore, riuscirebbe a far scomparire dalla sua parrocchia i balli, può sospendere od anche negare l'assoluzione a quelli che accorrono ai balli, imperocchè se v'ha chi non pecca mortalmente in queste danze, tuttavia, favorendole, o ostacolandole l'abolizione, non fanno che apprestar lacci ad altri, e perciò, sotto questo rispetto non vanno facilmente immuni da grave peccato.

8. Se poi nessuna speranza ci fosse di toglier di mezzo questi balli, come bene spesso avviene, una soverchia severità nuocerebbe alla salvezza delle anime. Infatti, molte persone pensano essere questi sollazzi leciti, o non gravemente illeciti, e rifiutano perciò di astenersene, sacrificando ad essi anche la confessione, la Eucarestia e le sacre funzioni. Sciolti in allora d'ogni freno, s'ingolfano in ogni genere di esiziali dissolutezze: e se inoltre v'ha in queste persone ignoranza, corruzione, abitudini con uomini perduti, pregiudizi contro la religione e i suoi ministri, allora indurano sempre più nella perversità e non si correggono più: spesso nel matrimonio si comportano indegnamente, scandalizzano i domestici, educano male i figli, e così l'empietà si sviluppa, e la depravazione dei costumi aumentando ognor più, non lascia loro via alcuna per fare il bene.

Date queste circostanze, devonsi trattare benignamente i penitenti che assistono alle danze, stornarli da questi pericoli colla persuasione e colle preghiere, dare ad essi salutari consigli in proposito; se mai ricadessero, redarguirli paternamente, differire l'assoluzione; e riconosciuti finalmente contriti, benchè non siano ancora immuni di ogni peccato, assolverli, ammetterli alla comunione almeno alla Pasqua: in tal modo, si provvede più efficacemente alla loro salute e si fa del bene alla religione.

Dai suesposti principii scendono queste conseguenze che qui notiamo, cioè:

1. Ove le danze sono in uso e reputansi lecite ovvero cose indifferenti, non sono da proscriversi pubblicamente; è permesso tuttavia predicare contro i peccati che soglionsi in esse commettere, facendolo però con caste parole affine di non offendere menomamente le orecchie pudiche dello uditorio. Conviene altresì parlare con molta cautela delle persone che frequentano quelle riunioni o che le tengono in propria casa; non devono perciò essere queste notate di infamia. E, prudentemente, non devonsi mettere in pubblico tutti coloro che ballano o che ai balli assistono, e dire che essi non sono ammessi, per questo motivo, alla comunione pasquale

2. Il confessore non può dunque respingere indistintamente tutti coloro che non vogliono rinunciare affatto alle danze, peraltro oneste; come non può tutti assolverli senza differenza alcuna, Perciò, deve ben bene pesare tutte le circostanze dei balli, circostanze di luogo, di tempo di durata, di persone astanti, dal pericolo a cui i penitenti si espongono, ecc. ecc.

3. Coloro che tengono pubblici balli, ove convengono giovani d'ambo i sessi senza distinzione alcuna, come sogliono fare molti per mestiere, non possono essere assolti; per la ragione che tali riunioni si reputano semenzai di vizii e di corruttele; e l'esperienza lo prova. Per lo stesso motivo, non possono essere ammessi alla assoluzione i suonatori che presenziano i danzatori in questi balli, a meno che non promettano di abbandonare questo loro mestiere.

4. Non devono essere trattati colla stessa severità coloro che, per straordinari divertimenti celebrati per ordine della pubblica autorità, o abbiano prestato la loro casa, o procurato i suonatori, o, suonando essi stessi, abbiano assistito alle danze: e ciò perchè, se pure ne risulta un pericolo, vi ha ragione sufficiente per ammetterlo, e per esimere, se non da peccato veniale, certo da peccato mortale. Del resto, i parroci e i confessori devono prudentemente dissimulare ciò che, in questi casi, non possono impedire.

5. Io non credo poi rei di peccato mortale quelli che, soltanto qualche volta durante l'anno, per esempio, nella epoca della messe, nei giorni della vendemmia sogliono offrire balli alla famiglia, ai vicini, o ai lavoratori. Li biasimerei, ma alla comunione pasquale li assolverei: egualmente mi comporterei coi suonatori; e a più forte ragione con loro che, senza uno speciale pericolo, avessero, in questi casi, danzato.

6. Nè vorrei rigorosamente negare l'assoluzione a tutti quelli che, nelle pubbliche feste da ballo, danzano qualche volta. Vi possono essere delle ragioni che scusano, non da ogni peccato, ma dal più grave, il peccato mortale per esempio, se un giovane si esponesse, non danzando, alla derisione dei compagni, o se una ragazza venisse sprezzata dal suo fidanzato quando rifiutasse di danzare, per lo contrario, non ammetterci scusa per quei suonatori che in queste pubbliche feste da ballo fanno professione di suonare, perciocchè, senza una giustificazione sufficente, favoriscono in molti l'occassione di peccare.

7. Credo che non si possa assolvere, nemmeno a Pasqua, quegli che vogliono frequentare di giorno e di notte pubblici balli, perchè espongorsi a pericolo evidente, e infatti l'esperienza ci dice che costoro sono quasi tutti gente corrotta.

Non sarà fuor di proposito riferire qui parola per parola la decisione che il dottissimo e sapientissimoTronson, consultato da un vescovo sulla questione dei balli, emise il 29 maggio 1684, relativamente alle ragazze che vogliono danzare. Così egli si esprime: «1. I confessori devono stornare, per quanto lo possono, le loro penitenti dalla danza, soprattutto se a danzare vi sono dei giovani: 2. Devono negare ad esse l'assoluzione, se il ballo è per esse un'occasione di peccato, sia in causa di cattivi pensieri o d'altro, e se esse non vogliono promettere di astenersene,: 3. Se poi il ballo non è per esse un'occasione di peccato, e se non e in alcun modo scandoloso, stenterei molto a condannare i confessori che dessero ad esse l'assoluzione, supposto che il vescovo non abbia espressamente vietato di darla; 4. Siccome molto spesso vi ha pericolo nella danza e avviene sovente che quelle ragazze stesse a cui non è occasione di peccato, vi si affezionano, i confessori possono dar loro per penitenza di astenersene per un tempo più o meno breve, secondochè essi le troveranno più o meno disposte, e secondo la necessità del caso; o rifiuterassi loro l'assoluzione, se esse non voglion promettere di astenersene. Ad ogni modo, credo che in questi casi sia sempre necessaria molta prudenza.»

Il pio dottore dice allo stesso vescovo che, imbattendosi egli in tali difficoltà, soleva seguire prudentemente il consiglio che S. Agostino dava al vescovo Aurelio, pur deplorando le gozzoviglie che in Africa erano frequenti nei cimiteri col pretesto di celebrare col cibo e colle bevande la memoria dei martiri: «(Epist. 22, t. 2. p. 28). Non è certamente, per quanto io penso, colle asprezze, colle durezze, nè con modi imperiosi che si ponno togliere quegli inconvenienti: ma più coll'insegnare che col comandare, più consigliando che minacciando. È così infatti che bisogna agire coi più: la severità non può esercitarsi che contro ben pochi peccatori.»

CajetanoeAzorinsegnavano che i balli non dovevansi proibire nei giorni domenicali e festivi, perchè essi non erano infine che segni di letizia, e perchè specialmente se fatti sotto la sorveglianza del pubblico, non implicavano alcun pericolo; di più, perchè essi aprivano l'adito a matrimonii, e perchè, specialmente nelle campagne, tolto questo svago, si correva incontro a un maggior pericolo, a quello cioè dell'oziosità, dei colliquii intimi e dei propositi insidiosi.

Più rettamente giudicaSylvius, t. 3, p. 801: «Non doversi inibire le danze ai contadini, come se, ciò facendo, dovessero essi peccare mortalmente: doversi invece con buoni consigli e colla persuasione dissuaderli, facendo loro vedere che il più delle volte da quelle danze nascono molti peccati, ancorchè fatte in pubblico; né è facile evitare i falli, permettendole.» E questo è pure il sunto della nostra dottrina.

Ciò che abbiamo detto dei balli—salve le proporzioni—é a dirsi pure dei notturni convegni, volgarmente dettiveglie o veglioni. Tuttavia, in questi non ci sono generalmente tutti quei pericoli che si riscontrano invece in certi altri balli. Del resto, per giudicare rettamente gli uni e gli altri conviene ben ponderare tutte le circostanze; se essi hanno luogo fra parenti, fra vicini, fra amici fra persone costumate, sono certamente assai meno pericolosi: guardiamoci bene adunque da una soverchia indulgenza come da una soverchia severità; atteniamoci sempre ad un giusto mezzo.

§ IV.—Degli spettacoli.

Tutti ammettono che gli spettacoli non sonoper sè stessiun male, perciò si videro un tempo rappresentate delle tragedie anche nei collegi religiosi. Se le produzioni teatrali dunque non fossero invereconde, nè atte ad accendere la libidine, si potrebbero rappresentare, e a più forte ragione, si potrebbe assistere ad esse. Ma essendo esse generalmente pericolose, o in sè stesse, o per le conseguenze che ne derivano, conviene stabilire delle norme pratiche.

I. Quelli che compongono o rappresentano commedie notabilmente sconcie, peccano assolutamente di grave peccato, in causa dello scandalo dato, benchè da essi non voluto: così anche i teologi non sospetti di severità comeS. Antonino,Silvestro,Angelo,Sanchez,S. Liguoriecc. Nè può essere addotto, come ragione scusante, il grosso lucro che da esse se ne ritrae, imperocchè in allora non si capirebbe più perchè non fosse egualmente scusata la prostituzione.

II. E' pure peccato mortale incoraggiare commedie notevolmente oscene col danaro e con gli applausi in teatro, perchè in questi casi c'è positiva cooperazione a cose mortalmente peccaminose. Così pensa, contrariamente a qualche teologo,S. Liguori, l, 3. n. 427, il quale attesta di aver mutato parere dopo di essere stato di opinione contraria.

III. Ordinariamente, anche chi scrive commedie e tragedie non molto oscene o le rappresenta in teatro, pecca di peccato mortale, in causa del pericolo annesso a queste rappresentazioni, o dello scandalo che da esse deriva. Perciò gli attori e le attrici furono nel Concilio d'Arles (anno 314 can. 5), scomunicati, e, «almeno in Francia,» vennero fin qui considerati come infami: perciò ricusati ad essi i sacramenti della Chiesa, anche negli estremi di vita, a meno che non promettano di rinunciare alla loro professione.

Ho dettoalmeno in Franciaperchè in Italia, in Germania, in Polonia ed in altri, paesi, non vengono esclusi dai sacramenti della Chiesa coloro, uomini e donne, che prendono parte a rappresentazioni teatrali; ma è libero ai confessori di accoglierli o respingerli a seconda della natura della rappresentazione scenica a cui avranno partecipato.

IV. Lo assistere a scene teatrali notevolmente sconcie, è peccato mortale in causa di pensieri libidinosi che esse suscitano. Ciò è evidente: se poi ciò avvenga per sola curiosità o per vano sollazzo, stimasi sia soltanto un peccato veniale purchè non v'abbia pericolo di acconsentire alla lussuria; ma questa opinione è troppo indulgente e deve invece reputarsi un peccato mortale, sia per la ragione dei pericolo, dello scandalo, e della cooperazione che si presta ad un'azione mortalmente cattiva.

V. Ma se le produzioni teatrali non sono notevolmente oscene, ne rappresentate in modo osceno, non è peccato mortale l'assistere ad esse, semprecchè non v'abbia uno speciale pericolo e scandalo. L'azione dell'assistere a coteste rappresentazioni non può essere peccato mortale, se non in quanto essa cooperi a far abbracciare la professione d'attore: ora, il semplice assistervi—escluso lo scandalo—non è certo un cooperare a far degli attori. CosìSanchez,S. Liguorie in generale i teologi stranieri.

Non ci sarebbe peccato alcuno, se una causa ragionevole di necessità, di utilità o di convenienza sociale persuadesse qualche persona ad assistere a spettacoli non osceni, nè gravemente pericolosi in sè, imperocchè c'è sempre qualche sufficiente ragione di scusa là dove non si può che molto indirettamente a far peccare altrui o, se si espone sè medesimi in qualche pericolo, è un pericolo molto lontano.

A simili spettacoli possono assistere senza peccato:

1. Le donne maritate, purchè ciò non dispiaccia ai loro mariti;

2. I domestici e le domestiche, per servizio dei loro padroni;

3. I figli e le figlie di famiglia, se tale è la volontà dei loro parenti;

4. I soldati e i magistrati, incaricati di vegliare al mentenimento del buon ordine;

5. I re e i principi, affine di conciliarsi l'affetto dei loro sudditi;

6. Le persone che seguono il principe, ecc.

Tutti costoro non peccano, ma ad una condizione, cioè che assistano agli spettacoli senza intenzioni lubriche e senza acconsentire a emozioni voluttuose, caso mai insorgessero.

Contro gli spettacoli scrissero espressamente ilPrincipe De Conti,Nicole,Bossuet,Desprez-De-Boissy: li hanno pure condannati, l'autore dell'opera intitolata: «CONTE DI VALMONT«Tromageau,Pontase quasi tutti i nostri teologi. Lo stessoG. G. Rousseau, in una lunga ed eloquente lettera aD'Alembert, li biasimò fortemente. Molti altri si potrebbero citare, comeRacine,Bayte,La Mothe,Presset,Riccoboni, i quali enumeravano tutti i pericoli del teatro, e, dolenti di avervi cooperato, opinavano che gli spettacoli potevano abolirsi.

Non intendiamo certamente opporsi a tanti uomini illustri, nè vogliamo in modo alcuno sostenere ch'essi errarono o che furono troppo rigorosi nella loro condanna ai teatri. Diremo volentieri conP. Alessandro (l. 40, in-8°, p. 358) »La frequenza agli spettacoli e alle commedie è pericolosa alla castità, e nociva in molte guise all'anima: talchè un cristiano può appena appena assistervi senza peccare.»

Essendo gli spettacoli pericolosi, ne consegue direttamente che si deve avere ogni cura per allontanare i cristiani, ma non ne deriva perciò che tutti coloro i quali vi intervengono anche senza una causa scusante, pecchino mortalmente e sieno indegni di assoluzione.

Quegli che colle parole o cogli scritti intendono provvedere alla integrità dei costumi o difenderla, esaminino bene ciò che v'ha di lecito e d'illecito nei divertimenti teatrali; espongano diffusamente le circostanze dalle quali provengono conseguenze perniciose; e raccolgono molte testimonianze di S. Padri, di Concilii e di dottori, a conferma della verità che inculcano.

Ora stabiliamo le norme pei confessori. Per quanto è possibile dobbiamo distinguere il peccato mortale dal veniale, imperciocchè chi è reo di peccato mortale deve essere trattato molto diversamente da chi si è macchiato soltanto di peccato veniale.

Io non assolverei:

1. Gli attori e le attrici, nemmeno negli estremi di vita, a meno che non rinneghino la loro professione;

2. Gli scrittori che compongono opere piene di illeciti amori, da rappresentarsi in teatro;

3. Quelli che direttamente cooperano alle rappresentazioni teatrali, come le cameriere che abbigliano le attrici, e coloro che fanno professione di vendere, noleggiare o fabbricare bastimenti destinati al solo uso dei teatri;

4. Quelli che, assistendo alle rappresentazioni sceniche, dànno grave scandalo, come sarebbero tutte quelle persone che godono riputazione di cristiane virtù, a meno che non vi sieno spinte da grave necessità;

5. Quegli che, per proprie circostanze personali, si mettono in un grave pericolo di lussuria;

6. Quelli che, senza un ragionevole motivo di scusa, intervengono con frequenza a tali divertimenti, benchè non incorrano in grave pericolo nè diano scandalo, imperocchè una simile abitudine non può conciliarsi colla vita cristiana;

Assolverei, per lo contrario, e ammetterei alla comunione pasquale:

1. Quelli che ponno dare al peccato un motivo sufficiente di scusa;

2. Quelli che qualche volta soltanto, o solo in determinate citcostanze, assistono a spettacoli in sè stessi non notabilmente disonesti, semprecchè non vi abbia pericolo, nè scandalo;

3. Quelli che cooperano alle rappresentazioni teatrali soltanto in modo lieve e indiretto, per esempio, facendo pulizia nel teatro, restaurando un edificio, ecc., ecc.

Del resto, in molti paesi stranieri i confessori non negano l'assoluzione a quei penitenti che alle produzioni teatrali, che ordinariamente si rappresentano, vi assistono per mera curiosità o per sollievo, e senza gravo pericolo: nè la negano egualmente a coloro che cooperano a rappresentazioni sceniche nè direttamente nè indirettamente oscene.

S. Francesco di Sales, pur confessando che gli spettacoli sono, come i balli, pericolosi; crede non pecchino coloro che vi assistono senza emozioni disordinate. Leggesi nella suaIntroduzione alla vita devota (1 parte, c. 23): «I giuochi, i balli, i festini, le pompe, commedie non sono, in sè stesse, cose cattive, anzi sono indifferenti, potendo esse esser fatte tanto convenientemente quanto no, ma ad ogni modo implicano sempre un pericolo: e il pericolo diventa tanto più grave quanto più s'affeziona ad esse. Io dico dunque, o Filoteo, che ancorchè sia permesso giuocare danzare, adornarsi, assistere a commedie oneste, banchettare; nondimeno, l'affezionarsi a queste cose, è contrario alla vita devota, e grandemente nocevole e pericoloso. Il male non istà in esse, ma sta nell'affezione che ad esse si può portare.» E noi, nella nostra dottrina circa i balli e gli spettacoli, non ci allontaneremo dai principii trasmessici da un tanto pio maestro.

Si domanda: Che deve dirsi dei commedianti e dei loro spettacoli?

R. Circa i commedianti e i loro spettacoli, così scriveS. Tomaso, 2, 2, q. 168, art. 3, al 3: «Fra le cose utili al consorzio umano possono collocarsi alcune lecite occupazioni. La professione di commediante, allorchè serve a procurare un sollievo agli uomini, non è, in sè stessa, illecita; e i commedianti non sono in istato di peccato, ogniqualvolta usino moderatamente della loro arte, cioè, non usino parole o atti illeciti non facciano servire l'arte a cose indebite, nè la usino in circostanze non permesse. Da ciò segue che coloro i quali moderatamente li retribuiscono, non peccano, imperocchè non fanno che dare una mercede al loro lavoro. Ma quelli che sciupano in tali cose il loro avere, o aiutano in qualche modo commedianti che rappresentano cose illecite, peccano, imperocchè diventano fomentatori di peccato.»

A questa opinione diS. Tomaso, sottoscrivono altri teologi.

Ora, se la professione di commediante non è, per sè stessa, illecita, a più forte ragione non è peccato o almeno non è mortale, assistere per curiosità a quei divertimenti dei commedianti che, in sè stessi, non sono osceni nè nuocciono direttamente. Dicasi lo stesso degli spettacoli che si fanno col mezzo di animali, per esempio cavalli, ecc.

Importa nondimeno guardar bene di non dar scandalo come avverrebbe ordinariamente se un religioso, un monaco, un prete assistesse a tali divertimenti, specialmente in presenza di laici; ovvero se il divertimento fosse meno che onesto, o se i commedianti o giuocatori si esponessero a pericoli di morte, come non di rado avviene nei giuochi equestri.


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