Delle cause, degli effetti e dei rimedii della lussuria.
§ I.—Delle cause della lussuria.
Le principali e più frequenti cause dei peccati di lussuria sono:
1. L'intemperanza nel mangiare e soprattutto nel bere. «Il vino è cosa lussuriosa e l'ubriachezza è turbolenta chiunque si diletterà in queste cose, non sarà saggio» (Prov. 20, 1); «Non inebriatevi di vino, perchè eccita alla lussuria» (Agli Ef. 5, 13); «Lascivia e lussuria sono convesse alla ghiottoneria » (Tertull., lib, del dig.) L'esperienza conferma quest'opinione.
2. L'oziosità che «insegna molte cose cattive» (Eccl. 33, 29); il dormir troppo; la morbidezza o il tepore del letto; i giuochi gli allettamenti e le delizie della vita.
3. La famigliarità fra persone di diverso sesso, anche sotto pretesto di matrimonio; gli sguardi, i toccamenti, gli abbracci, i colloquii teneri giusta queste parole dell'Ecclesiastico, 9, 11: «Molti diventarono reprobi perchè s'invaghirono delle bellezze della moglie altrui, le di cui parole infiammano come il fuoco.»
4. Le danze, le commedie ed altri spettacoli profani; le letture di libri osceni, i romanzi, i turpiloqui, le canzoni amorose; l'abbigliamento immodesto o lussureggiante; il frequentare le bettole: tutte cose che come diceTertulliano, «sono indizii di una castità morente.»
§ II.—Degli effetti della lussuria.
S. Tomaso, (dopoS. Gregorio) dà alla lussuria otto figlie,2, 2, q. 153, art. 5, che sono:
Relativamente all'intelletto.
1. Lacecità di mente, di cui lo stesso Salomone ci offrì un terribile esempio:
2. Lasfrenatezza, per la quale l'uomo commette sconvenienze, senza riflettere, senza deliberare;
3. Lasconsideratezza, la quale fa giudicare erroneamente lo scopo che si propone o i mezzi per conseguirlo;
4. L'incostanza, per la quale, chi si è dato alla lussuriavuole e non vuolecome ilpoltrone(Prov. 13, 4), e non sa persistere generalmente nel proposito di una vita migliore
Relativamente alla volontà, le figlie della lussuria, secondoS.Tomaso, sono:
1.Un disordinato amore di sè stesso, in forza del quale il libidinoso ripone il suo ultimo scopo nelle voluttà della carne, e tutti i suoi pensieri dirige a conseguirle;
2. L'odio a Dio, il quale proibisce i peccati contro la castità e li punisce con gravissime pene;
3. L'affezione al mondo, ove sono quelle voluttà che il lussurioso si propone come scopo della vita;
5.Orrore alla vita futura, ove sa che egli non potrà godere piaceri lascivi, ma dovrà subire invece acerbissimi dolori. Quest'orrore lo fa disperare della felicità eterna imperocchè gli sembra impossibile ch'ei possa rinunciare mai alle terrene voluttà. Quelli che giungono a questa disperazione si abbandonano poi ad ogni genere di lussuria. Per ciòS. Paolo agli Ef. 4, 19: «I disperati si sono dati in balía alla impudicizia e ad impurità di ogni fatta,» eDavide Sal. 9, 26: « Ai loro occhi, Dio non esiste piú: tutte le loro vie sono, in ogni tempo, insozzate.» E' come s'egli dicesse, scriveSyilvius t. 3, p. 821: «Rigettato ogni timore ed ogni rispetto a Dio, conducono una vita impurissima.»
Oltre queste conseguenze morali, altre ve n'hanno corporali, che già indicammo, senza contare le orribili malattie veneree (così chiamate daVenere), le quali tengono sempre dietro all'abuso dei piaceri di lussuria.
§ III.—Dei rimedii ai peccati di lussuria.
Innanzi tutto è necessario levar via le cause già enunciate, di cotesti peccati.
Di più, devonsi specialmente prescrivere i seguenti rimedii.
1. La preghiera frequente e fervorosa.. «Vedendo che io non poteva in altro modo essere continente, se non che rivolgendomi a Dio,… andai a Lui e lo pregai.» (Sap. 8, 21).
2. La lettura di libri di devozione, la meditazione sulla passione di Cristo e sui supplizi riserbati ai libidinosi nell'altra vita. «Qualunque cosa tu imprenda a fare ricordati dell'ultimo tuo fine, e non peccherai mai» (Eccl. 9, 40).
3. Non coltivare il corpo con delicatezze o con lusso. «Le iniquità di Sodoma furono la superbia, la sovrabbondanza degli alimenti e l'ozio» (Ezech. 16, 49).
4. Custodire i sensi e specialmente quello della vista. «Non guardare le fanciulle, se non vuoi che la loro bellezza ti faccia cadere in iscandalo.» (Eccles.).
5. Fuggire l'ozio ed evitare con cura le tentazioni. «Chi ama il pericolo, in esso perirà.» (Eccles. 3. 27). Procurino dunque i parenti che i fanciulli di sesso diverso, sieno pure fratelli e sorelle, non giacciano nello stesso letto, imperocchè l'esperienza ammaestra che ció è pericoloso alla castità.
6. Mortificare la carne e digiunare, imperocchèi contrarii si guariscono coi contrarii. »Non si caccia questa specie di demonii se non colla preghiera e col digiuno.» (Mat. 17, 20.)
7. Fare elemosine ed altre opere di carità, colle quali si impetrano da Dio copiose grazie.
8. Accostarsi frequentemente e con devozione ai sacramenti della Penitenza e della Eucarestia.
9. L'assiduità a mettersi al cospetto di Dio e a ricordarsi dell'Eternità.
10. La residenza alle prime lusinghe della voluttà, dirigendo il pensiero ad altro oggetto, e meglio, se sia un oggetto santo. «Resistete al demonio, ed egli fuggirà.» (Jac. 4, 7).
11. Sentire i consigli d'un prudente confessore, e per quanto è possibile, del proprio confessore ordinario; il quale suggerirà rimedii proporzionati al male e idonei maggiormente a vincere le tentazioni.
Al trattato sul matrimonio
Sono molte le questioni gravissime ad uso quotidiano, risguardanti il matrimonio, che la prudenza comanda di non trattare in un pubblico Corso di Teologia. I preti, tuttavia, che stanno per assumere il formidabile incarico di dirigere le anime, non devono ignorarle, e perciò è nostra abitudine di proporle e svolgerle ai nostri diaconi.
Codeste questioni possono generalmente ridursi a due:
1. Dell'impedimento per impotenza.
2. Del debito conjugale.
Dell'impedimento per impotenza.
È questo un argomento, impudico, osceno, e spesso pericoloso: ciò che noi, stretti dalla necessità, stiamo per dire, non dev'essere letto se non per motivi puri e con retto scopo, affine di poter ben distinguere lebbra da lebbra, applicare al male rimedii convenienti, dar saggi consigli, difendere le anime dal lezzo di turpi vizii e toglierle da esso. In questo genere di studii risiede quasi sempre qualche pericolo; ma quelli che vi si dedicano per sola necessità, possono fiduciosamente attendersi soccorsi divini, i quali daranno ad essi la vittoria contro le tentazioni, devono perciò richiamarsi spesso alla mente ch'essi sono al cospetto di Dio che scruta tutti i loro pensieri, e devono altresì dirigere alla Vergine Beata la breve e pia orazione, che esponemmo nel principio di questo libro.
É essenziale al matrimonio la sua consumazione.
La consumazione avviene colla emissione del seme del marito nella vagina naturale della moglie, ovvero coll'unione del marito e della moglie in guisa che diventino una sola e medesima carne, giusta le parole dellaGenesi, 2, 24: «E saranno due in una stessa carne.»
Quando il marito sia penetrato nella vagina della sua donna e vi abbia versato dentro il seme, il matrimonio reputasi consumato, sia che la moglie abbia o no emesso il suo succo venereo, cosa d'altronde che non si può accertare, e che non è assolutamente necessaria alla fecondazione nè alla consumazione, come molti asseverano. La impotenza dunque altro non è se non la incapacità a consumare, nel modo suesposto, il matrimonio.
Perciò, coloro a cui manca un testicolo solo, non sono impotenti, perchè possono penetrare nella vagina della donna ed emettere il seme prolifico. Egualmente, non si devono ritenere impotenti i vecchi, ancorchè decrepiti, imperocchè si son visti degli uomini a cent'anni procreare dei figli con donne giovanissime.
Le mogli dettesterilinon si possono, per questo motivo, dichiarare impotenti, perchè ciò non ostante, potrebbero ricevere benissimo dai mariti, che s'introducano nella loro vagina il seme spermatico, benchè poi non lo trattengano, o per qualsiasi altra causa, non restino fecondate. Se il seme si versa nel vaso genitale, l'atto matrimoniale è compito, e l'impotenza non esiste punto, ancorchè, per caso, non abbia luogo il concepimento.
Sono per lo contrario impotenti quei vecchi i quali sono così debilitati che non possono penetrare nella vagina, e così decrepiti da non ejaculare umore spermatico: ciò è evidente. Dicasi egualmente di chi è privo d'entrambi i testicoli o li ha totalmente schiacciati, imperocchè in questo caso non possono dare seme prolifico.
Distinguonsi molte specie d'impotenza, cioè, la naturale e l'accidentale, l'assoluta e la relativa, la perpetua e la temporanea, l'antecedente e la susseguente.
L'impotenzanaturaleè quella che procede da causa naturale e intrinseca, per esempio, nell'uomo, da freddezza impassibile la quale non permette un sufficiente eretismo, ovvero da eccessivo ardore che fa ejaculare lo sperma prima che avvenga l'accoppiamento carnale, oppure dalla mancanza del membro virile o dei testicoli. Nella donna, un grande ristringimento delle parti genitali, talchè sia impedito all'uomo di penetrare nella vagina: caso che avviene di frequente.
L'impotenzaaccidentaleè quella che proviene da causa estrinseca, cioè, da un maleficio del demonio, sia nell'uomo sia nella donna: nell'uomo, quando il demonio gli fa intirizzire i nervi mentre sta per compiere l'atto conjugale; nella donna, quando il demonio stesso le ristringe la vagina o la turba nella fantasia in guisa che al marito non è possibile l'accoppiarsi a lei, ovvero quando essa rende impossibile l'accoppiamento perchè, mentre si sta per compierlo, un subitaneo odio la infiamma contro il marito, e va in escandescenze.
L'impotenzaassolutaè quella che rende una persona impotente con qualsiasi altra: tale è l'uomo a cui manchino entrambi i testicoli, o che sia affatto insensibile.
L'impotenzarelativaè quella che verificasi con questa o quellla persona, ma non con tutte; per esemipio, una donna può essere di vagina troppo stretta per un uomo, e non per un altro; l'uomo può essere sotto l'influenza di qualche personale maleficio, ovvero può sentirsi indifferente per una giovane e non per un'altra.
L'impotenzaperpetuaè quella che non può essere guarita col decorrere del tempo, nè con rimedii naturali e leciti, nè colle consuete preghiere della Chiesa, ovvero—come dicono altri—non può essere tolta che col mezzo d'un peccato, col pericolo della morte, o con un miracolo.
L'impotenza ètemporaneainvece se può esse tolta con qualcuno dei detti mezzi, cioè, col decorrere del tempo, con un rimedio naturale e lecito, o colle consuete preghiere della Chiesa.
L'impotenza chiamasiantecedente, se precede il matrimonio; esusseguente, se viene dopo.
Ciò detto, domandasi se l'impotenza e quale impotenza sia un impedimentodirimente[11] del matrimonio.
[11] Gli impedimentidirimentichiamasi nel Diritto Canonico e nel Codice Civile quelli che annullano il matrimonio. (Nota del Traduttore).
PROPOSIZIONE. Èimpedimento dirimente del matrimonio quella sola impotenza che è antecedente, e perpetua, sia poi assoluta o relativa.
PROVA: I. La sola impotenza antecedente; perchè ogni contratto diventa nullo, quando non si può dare la cosa promessa, venendo a mancare in questo caso l'oggetto del contratto stesso: quegli che è afflitto da impotenza antecedente e perpetua, non può dare ciò che ha promesso: promise l'accoppiamento carnale e naturale, che è scopo nel matrimonio, ed egli, nel caso nostro, non lo può consumare.
La cosa stessa viene provata dal Diritto ecclesiastico al titolo: «Degli insensibili e dei maleficiati» (Decret. 1, 4, tit. 15) e dallaBolladi Sisto VCum frequenter, anno 1587.
Questo impedimento essendo nel diritto della natura non può da alcuna autorità essere tolto con dispenza.
II. La sola impotenza antecedente e perpetua, sia assoluta o relativa, è impedimento dirimente del matrimonio, imperocchè nè la impotenza conseguente nè la temporanea possano annulare il matrimonio.
1. Non la impotenza conseguente, imperciocchè è cosa indubitata che, contratto una volta validamente il matrimonio, è per sua istituzione perpetuo;
2. Non la impotenza temporanea, perchè l'essenza del matrimonio non sta nell'usoattualedi esso; e gli sposi, promettendosi fede conjugale, non determinano un tempo alla consumazione del matrimonio. Basta dunque che sia possibile una consumazione avvenire, a meno che, per caso, il consenso di uno degli sposi non dipendesse realmente dallaimmediatapossibilità dell'atto matrimoniale.
Gli infermi e gli stessi moribondi possono validamente contrarre matrimonio, benchè sieno incapaci all'accoppiamentoimmediato. Dicesi lo stesso di coloro i quali, in causa di un'eccessiva ardenza di natura, emettono il seme prima di penetrare nella vagina della donna:Cabassutosserva (lib. 3, cap. 15, n. 2) che essi possono aver speranza che i loro sforzi non saranno sempre inutili.
Ho detto,—sia essa assoluta, o relativa,—perchè il matrimonio si contrae con una persona determinata; e se con questa persona esso non può essere consumato, è nullo.
Benchè questo impedimento non si trovi nel Codice civile (francese), è indubitato che i tribunali pronuncierebbero in questi casi le nullità del matrimonio se si verificasse l'impotenzaantecedente e perpetua. Così fu sempre giudicato tanto nel foro civile quanto nel foro ecclesiastico E così insegnaDelvincourt. t. I, p. 403, difendendo in questo senso con tutte le sue forze una Sentenza delle Corte d'Appello di Treves, 27 gennaio 1808.—Toullier, t. I, n. 525sostiene calorosamente che questa Sentenza è contraria allo spirito del Codice; e dichiara che una donna possa ottenere dai giudici Sentenza annullante il matrimonio per impotenzaaccidentaleemanifestadel marito; per esempio, se fosse dimostrato ch'esso era eunuco prima del matrimonio; e prova il suo assento coll'art. 312 Cod. Civ., nel quale si stabilisce che il marito può non riconoscere un figlio partorito da sua moglie, se prova ch'egli era assente all'epoca del concepimento, o che per qualsiasi altro accidente non poteva aver contatto carnale con essa.
In quanto a noi, dobbiamo specialmente trattare di ciò che riguarda il loro interno della coscienza, e sotto questo rispetto, non poche sono le difficoltà che offre questa materia. Le riferiremo per ordine, e ci studieremo di risolverle secondo le nostre forze.
Si domanda: I. Se un uomo e una donna, consapevoli tutti due d'essere entrambi impotenti, possono contrarre matrimonio coll'intendimento di prestarsi un vicendevole soccorso e di conservare una perpetua castità.
R. Sancheze molti con esso;l. 7, disp. 97, n. 13, affermano ciò essere lecito, e si adoperano nella seguente maniera a provare il loro asserto:—Quelli che contrassero matrimonio con tale impotenza, possono abitare assieme come fratello e sorella, escluso che sia ogni pericolo di peccato; dunque, a pari motivo, se ragionevolmente essi non temono un tale pericolo, possono, anche colla consapevolezza della impotenza, contrarre matrimonio coll'intendimento di aiutarsi mutuamente. Così la Beata Vergine e S. Giuseppe contrassero un vero matrimonio colla espressa intenzione di non usare l'accoppiamento carnale.
Ma gli altri Dottori negano generalmente che ciò sia lecito, imperocchè, dicono, non v'ha dubbio che questo matrimonio, se non potesse mai essere consumato, sarebbe nullo; contrarre volontariamente un matrimonio nullo, sarebbe una vera impostura, una profanazione del sacro rito, e per conseguenza un sacrilegio: tali connubii dunque non devono essere mai permessi. In quanto all'esempio addotto, negano la parità di circostanze, imperocchè il matrimonio fra la Beata Vergine e S. Giuseppe era un matrimonio valido.
Si domanda: 2. Che deve farsi se non si è sicuri che l'impotenza sia antecedente o susseguente al matrimonio?
R. Siccome noi qui non dobbiamo trattare la cosa che sotto l'aspetto del foro interno, devesi giudicare a seconda della dichiarazione del penitente: se il penitente dice nettamente che c'è e che ci fu sempre in lui impotenza a compiere l'atto coniugale, devesi pronunciare la nullità del matrimonio.
Si domanda: 3. Hanno facoltà gli sposi di usare l'atto conjugale, ove consti che uno di essi è impotente? Nel foro esteriore si presume sempre, fino a prova contraria, che l'impotenzaaccidentalesia venuta dopo il matrimonio.
R. Gli sposi non hanno affatto in questo caso la facoltà d'usare l'atto conjugale, imperocchè l'impotenza è, o antecedente, o susseguente,; se è antecedente, il matrimonio è nullo, e perciò ogni atto venereo è vietato: se poi l'impotenza è susseguente, non è più possibile consumare lo atto conjugale, e perciò gli sposi non devono darsi ad atti che non possono raggiungere lo scopo della consumazione, e, come lo diremo fra poco quando si parlerà dei toccamenti fra conjugi, peccano gravemente o leggiermente compiendoli.
Si domanda: 4. Che deve fare la moglie che sa dicerto essere il marito impotente e che ha avuto prole con un altro uomo, quando il marito, credendosi esso il padre della prole, vuole usare l'atto conjugale?
R. Bisogna guardare bene se la moglie ritenga propria come certa nel marito una impotenza, che d'altronde potrebbe anche essere dubbia. Ma supponendo che l'impotenza sia certa, essa non deve prestarsi alle voglie del marito, dovesse anche, per questa ripulsa, cagionare a sè stessa un grave danno: assecondando, farebbe cosa intrinsecamente cattiva. In questa spiacevole ipotesi, essa deve ammonire il marito nel miglior modo che per lei si possa, affinchè esso si mantenga continente, adducendo, per esempio, il pretesto ch'egli è vecchio, che ad essi basta il figlio che hanno, che essa non ama più l'atto conjugale, ecc. ecc. E se un giorno il marito le sembrerà pienamente persuaso di ciò, essa gli potrà dire: «Affine di non essere vinti mai dalle tentazioni, nè stornati dal nostro proposito, ti prego, facciamo insieme voto di perpetua continenza.»
Una volta emesso questo voto la moglie può star sicura; essa potrà allora respingere il marito ogni qual volta ei volesse usare delle facoltà conjugali, e per mettersi essa al sicuro d'ogni sospetto, addurrà il voto di continenza da entrambi emesso.
La moglie tuttavia deve sempre rammentarsi dell'obbligo ch'essa ha di riparare al danno cagionato al marito e agli eredi avendo procreato un figlio spurio. Di ciò abbiamo parlato anche nel trattato sullaRestituzione.
Si domanda: 5. Che deve farsi quando non si sa bene se l'impotenza siatemporanea o perpetua?
R. O si tratta di impotenzanaturaleedintrinseca, ovvero d'impotenza proveniente damaleficio. Nel primo caso, a meno che non si tratti di mancanza di parti genitali essenziali, soltanto i medici possono giudicare sulla natura e sulla durata di questa impotenza. Nell'uomo i segni principali di essa sono:
1. La deformità delle parti genitali, per esempio, una eccesiva grossezza, o una singolare piccolezza della verga.
2. Una ineccitabilità di sensi, per cui non è possibile la emissione del seme prolifico;
3. Un'avversione naturale ad ogni commercio carnale ed a qualsiasi cosa venerea;
4. Una cattiva conformazione dei testicoli.
Nella donna, sono indicati due segni d'impotenza, cioè:
1. Una soverchia ristrettezza della vagina o un totale otturamento all'utero;
2. Una cattiva posizione dell'utero o della matrice.
I canonisti e specialmente i vescovi devono anche giudicare della impotenza proveniente da maleficio; essa può riconoscersi da questi indizii:
1. Se la moglie, che d'altronde ama suo marito, non vuole ch'esso le si accosti carnalmente, persuasa ch'egli non possa con essa compiere l'atto conjugle;
2. Se gli sposi, benchè, s'amino a vicenda s'accendono subitamente d'odio fra loro e inorridiscono, allorchè stanno per congiungersi carnalmente.
3. Se al marito, che pure non è impotente con altre donne, non gli è possibile compiere l'atto conjugale colla moglie, con tutto che essa non sia, nè di vagina stretta nè opponga resistenza alcuna.
Checchè dicano alcuni,l'opinione dei quali—giustaS. Tomaso, Supp. 9, 58, art. 2—procede dal germe dell'incredulità o da mancanza di fede, è certo che l'impotenza può provenire da maleficio: ciò ammettono molti Concilii, quasi tutti i Rituali, e così dicono tutti i teologi. Il Dirito canonico prescrive in questo caso le regole da seguirsi (Decret. caus. 33, 9, I, c. 4, e dec. l. 4. tit. 15. c. 6 e 7). Molti autori ecclesiastici trattano espressamente questo punto, e dimostrano questa verità con solide ragioni: così, fra gli altri,Thiers, nell'opera.Trattato delle superstizioni. Solo la Enciclopedia e gli scrittori della medesima scuola combattono, deridendola, questa dottrina della Chiesa.
Dunque se il confessore s'avvede della esistenza d'indizî che indicano l'opera del demonio. deve consultare il vescovo o i di lui vicarii generali. Ma deve star ben attento di non prendere le illusioni della fantasia per opere del demonio.
Si domanda6. Che deve farsi se, fatte le indagini, esista nondimeno il dubbio ancora circa la perpetuitá della impotenza.
R. Risulta da tutti i teologi e canonisti che la Chiesa concede in questo caso agli sposi un triennio affine di tentare la consumazione del matrimonio. Cosí leDecret. l. 4, tit. 15 c. 5e la pratica costante dei tribunali ecclesiastici, da Papa Celestino III almeno, in poi: ammettesi pure questa regola nel foro interno.
I canonisti tuttavia non sono concordi sul cominciamento del triennio; alcuni reputano che il triennio cominci dal giorno stesso della celebrazione del matrimonio; altri dal giorno della sentenza del giudice. La prima opinione è la più comune, ed è quella che segue la Rota e, come chiaro appare, è la sola ammissibile nel foro interno.
Se, durante il tempo concesso per l'esperimento, avviene che per un notevole intervallo di spazio i conjugi non possano compiere atti venerei, sia in causa di lunga infermità o di lunga assenza, si deve,—come credesi ordinariamente—supplire a questo tempo perduto, imperocchè la Chiesa richiede un triennio, e in questo caso il triennio non sarebbe completo. Non dicasi lo stesso nel caso in cui i conjugi fossero impediti per una o due settimane soltanto, perchè questo breve tempo deve considerarsi un nonnulla rispetto a un triennio.
Ove poi gli sposi abbiano contratto matrimonio subito dopo che uno di essi ha raggiunta la pubertà, e non possano consumare il matrimonio, il tempo dell'esperimento deve computarsi, non dal giorno del contratto matrimonio, ma dal giorno della raggiunta pubertà, perchè, prima della piena pubertà, e sempre dubbio se la impotenza provenga da causa perpetua o piuttosto da debolezza di forze. CosìSanchez l. 7, disp. 110, n. 10,—Collator d'And. Pontas,Collet, ecc. L'età della pubertà perfetta è quella di 14 anni nelle femmine e di 18 nei maschi.
Del resto, se, non ancora spirato il triennio d'esperimento, i coniugi chiaramente si avvedono che la impotenza è perpetua, devono concludere che il matrimonio è nullo, e sono obbligati ad astenersi tosto da ogni atto venereo.
Non si concede alcun tempo d'esperimento a chi manca di qualche parte del corpo essenziale all'atto coniugale, imperocchè in questo caso non c'è più dubbio alcuno sulla nullità dello stesso.
Si domanda: 7. Quali sono le precauzioni che il confessore deve usare verso i coniugi e quali i consigli ch'esso deve dare durante il tempo dell'esperimento?
R. O la impotenza proviene da causa naturale, o da malificio: in entrambi i casi il confessore deve usare delle precauzioni e dare dei consigli.
I. Deve esaminare se l'impotenza, che si attribuisce ad una causa naturale, nasca da eccesso di libidine o da altre cause sanabili, perchè allora deve ricorrersi ai rimedii naturali, e i medici li possono indicare e prescrivere. Molte però sono le cause naturali che impediscono al marito l'unione carnale colla moglie e che possono essere sormontate anche senza l'opera dei medici; per esempio, la deformità della sposa, il fiato puzzolente, la meschinità delle vesti, la sporcizia, l'odio, il disprezzo ecc. Sono invece forti eccitanti alla consumazione del matrimonio, la bellezza, e tutte le qualità che rendono amabile una donna.
Nel caso in questione, il prudente confessore deve innanzi tutto consigliare gli sposi che, in cosa di tanto momento e che riguarda la salute eterna d'entrambi, si comportino, durante tutto il tempo dell'esperimento, con buona fede e con pura intenzione, senza libidini disordinate, senza odio, senza tedio, nè disgusto, nè molestie, affine di potere di comune accordo trovare quelle posizioni di corpo o quegli espedienti che possono essere meglio adatti ad affettuare l'accoppiamento carnale, o ad indurre la moglie a tenersi più pulita di corpo, e a comparire amabile presentandosi, per esempio, al marito con dolcezze e con ornamenti decenti; cerchi insomma—sono parole dello stesso Apostolo—il modo di piacere al marito.
II. Se l'impotenza proviene da maleficio, v'hanno anco in questo caso precauzioni da prendere, consigli da dare.
Precauzioni del confessore: 1. Non si attribuisca a maleficio ciò che spesso proviene «da verecondia e pudore, o da eccessivo amore, o dall'odio irritato della moglie contro il marito che la sposò contro voglia« sono parole diZachia, dottissimo medico, riferite daCollat. And.nell'operaDel Matrimonio, tit. 2. pag. 237.
2. Si esamini bene se l'immaginazione sia viziata da pregiudizii o dai ciechi timori. V'hanno per esempio dei contadini dei quali non sanno darsi all'accoppiamento venereo pensando di dover vedere della carne nuda;
3. Non neghi ostinatamente il confessore che l'impotenza provenga da maleficio, imperocchè si potrebbe temere che la sua ostinazioneprovenisse da un germe di incredulità.
Data questa condizione di cose, il confessore deve consigliare gli sposi:
1. Che facciano, con cuore contrito e umiliato, una piena confessione a Dio e al sacerdote di tutti i loro peccati;
2. Che procurino di soddisfare la divina giustizia col piangere, col fare elemosine, col pregare, col digiunare;
3. Se questi mezzi non bastano a togliere una impotenza proveniente, in modo certo o probabile, da maleficio, devesi ricorrere agli esorcismi ma soltanto dopo aver interpellato il Vescovo e averne ottenuta espressa licenza. Le preci prescritte per fare questi esorcismi non si trovano nel nostro nuovo Rituale, ma se il Vescovo giudica doversi usare questo rimedio, delegherà un sacerdote e procurerà di comunicargli tutte le formule necessarie.
Si domanda: 8. Se la moglie è impotente per strettezza di vagina, è obbligata a subire un taglio, qualora, a giudizio dei medici, sia quello il solo rimedio adatto al caso?
R. 1. Tutti i teologi dichiarano che la moglie non è obbligata a sottoporsi a questa operazione chirurgica, qualora ne possa in lei derivare grave pericolo di morte; in questo caso l'impedimento si ritiene comeperpetuo. Da questa ipotesi consegue che, se l'impotenza fosse sparita con tale operazione, malgrado il pericolo di morte, il matrimonio sarebbe per sempre nullo, e si dovrebbe rinnovarlo prima che gli sposi giacessero carnalmente assieme.
R. 2. Supposto che con un taglio non pericoloso fosse tolta l'impotenza, il matrimonio rimarrebbe valido, senza bisogno di un nuovo consenso, e i coniugi potrebbero tosto usare carnalmente assieme, imperocchè, secondole Decret l. 4. tit. 15 c. 6.l'impotenza, che può essere tolta senza miracolo e senza pericolo di morte, non èperpetua, e non costituisce perciò un impedimentodirimenteal matrimonio.
Ma una grave questione si eleva fra teologi, ed è se la moglie è obbligata a sottoporsi ad una tale operazione chirurgica, allorchè è giudicata necessaria e non pericolosa.
Molti dicono essere obbligata a subire il taglio se non è a temersi che un leggero dolore o una leggera malattia, ma no esservi obbligata se v'ha il pericolo di cadere in una malattia grave o di provare dolori acerbissimi, imperocchè—soggiungono—essa promise, è vero, di prestare il suo corpo all'atto coniugale, ma di prestarlo però nella sua condizione attuale; nè può credersi l'abbia promesso per esporsi a grave molestie. Il matrimonio, in questo caso, e dunque valido, perchè l'impedimento potrebbe essere tolto con mezzi naturali e assolutamente leciti ma la moglie è scusata sufficientemente se non intende di prestarsi al debito coniugale.
Altri, per lo contrario, sostengono essere obbligata a subire quella operazione, anche con acerbissimi dolori e col pericolo di contrarre una grave malattia, purchè soltanto non sia messa in pericolo la vita; e così ragionano.—Il matrimonio in questo caso, è valido, come risulta dalleDecretalior citate; il marito dunque non può sposare altra donna; si condannerebbe perciò ad una perpetua continenza. Ora la moglte deve sopportare il grave incomodo dell'operazione chirurgica affine di sollevare il marito da una condizione di cose molestissima.
La prima di queste opinioni è quella più comunemente adottata, ed è pur quella diSanchez,Collet,Billuart, eDens.
Collet, con alcuni altri, opinò che fosse ragione sufficiente il solo pudore per scusare la moglie che non vuole subire quell'operazione chirurgica benchè non pericolosa: ma più tardi cambiò parere, come egli stesso lo attesta, appoggiandosi a queste ragioni; cioè che la sposa, colla quale più volte il marito tentò invano di compiere l'atto venereo, non è più veramente vergine; ch'essa deve accorgersi di apparire agli occhi dello sposo come un oggetto molesto, in causa di quel suo difetto corporale, e finalmente che l'ostetrica è oggi quasi dovunque esercitata anche dai chirurghi.
Ordinariamente, non si ingiunge quel taglio sotto pena di non concedere l'assoluzione; noi non abbiamo infatti mai letto che la Chiesa l'abbia comandato benchè spesso sieno occorsi impedimenti di questo genere. Perciò avvenendo questo caso, io esorto la moglie affinchè assieme al marito si rechi da un medico o chirurgo, dotto e pio, gli sveli candidamente il suo stato e lo richieda dell'opportuno rimedio: se il medico o chirurgo dichiara essere necessario il taglio e non essere pericoloso, stimolo la donna a sottomettersi a questi consigli: se poi mi accorgo di riuscire a nulla, non ardisco andar più in là. Ma, scorso il triennio concesso all'esperimento, si deve strettamente prescrivere alla moglie, in qualunque ipotesi, di non permettere al marito alcuna licenza contro la castità.
Talvolta bastano certe unzioni per allargare la vagina della donna; ciò almeno avvenne felicemente una volta, come mi fu asseverato da testimoni degni di fede.
Sidomanda: 9. Se il matrimonio sia valido quando la moglie, tutto che di vagina ristretta, pure con un altro uomo sia stata idonea al commercio carnale.
R. Generalmente si insegna che il matrimonio è valido, imperocchè si giudica che la impotenza non eraperpetua: tuttavia se la moglie era, rispetto a suo marito, tanto ristretta di vagina, ch'esso non abbia mai potuto unirsi carnalmente ad essa per la via naturale e lecita, allora l'impotenza dovrebbe essere considerata comerelativamente perpetua: in questo caso il matrimonio è nullo. Ora, è evidente che la nullità di questo matrimonio non può essere cancellata dal commercio carnale della moglie con un altro uomo, ma si può addivenire per mutuo consenso, ad un nuovo contrattto di matrimonio.
Si domanda: 10. Che si deve dire e fare se uno degli sposi, per maleficio, diventa idoneo con altro maleficio o con qualsiasi altro mezzo illecito?
R. In questo caso il matrimonio è nullo, supposto che l'impedimento non si sia potuto togliere con altri mezzi: infatti alcap. 6 tit. 15 lib. 4. Decret.si legge che l'impedimento, che non può essere tolto se non mediante un peccato, reputasiperpetuo. Per esempio: Pietro ha sposato Paolina, dalla quale si separa in causa d'un di lui impedimento proveniente da maleficio: contrae un altro matrimonio con Geltrude, ma, persistendo quel maleficio, non può nemmeno con questa accoppiarsi carnalmente. Se questo impedimento, scorso il triennio, e persistendo ancora, venisse poi tolto coll'opera di un altro maleficio, il secondo matrimonio sarà nullo come lo era il primo, e, purchè non avvenga scandalo, non è obbligato a stare nè con Paolina nè con Geltrude, ovvero può a suo talento scegliere questa o quella. Questa decisione è contrariata daPontas, il quale, al tit.Impedimento d'impotenza, caso 15, dice che non è lecito a Pietro riprendere Paolina ma deve ritenere Geltrude.
In entrambi i casi deve essere celebrato un nuovo matrimonio, rinnovando il mutuo consenso.
Del resto, siccome per tale impedimento oggi non può aver luogo separazione civile, è inutile esporre qui su questo argomento le altre questioni che un tempo si agitavano fra i dottori.
Si domanda. Che decisione si deve prendere se, scorso il triennio perseverasse ancora l'impotenza?
R. Una volta nel foro esteriore, chiamati e uditi di nuovo i coniugi, si prescriveva una ispezione sui loro corpi—se non era già stata fatta—mediante persone idonee; e, o si giudicavaperpetuala impotenza, e tosto il matrimonio si dichiarava nullo; o esisteva ancora qualche dubbio, e, ciononostante, il matrimonio si scioglieva, affine di non costringere il coniuge che restava danneggiato da questo stato, ad attendere troppo a lungo e forse per sempre. CosìSancheze molti altri da lui citatil. 7, disp. 94, n. 12. La ragione è che la Chiesa, anche quando l'impotenza non eraperpetua, annullava di sua autorità il matrimonio, elevando una tale circostanza ad impedimento dirimente.
In entrambi le ipotesi si concedeva facoltà al conjuge non impotente di passare ad altre nozze: all'impotente poi proibivasi un nuovo matrimonio, a meno che non costasse che la impotenza era, di natura sua, nonassoluta.
Ma noi che non dobbiamo occuparci che del foro interno della coscienza, ove consti in modo certo che la impotenza è perpetua, deve esigersi dai conjugi che si considerino scambievolmente soltanto come fratello e sorella, che ciascuno abbia perciò un letto separato, e che si astengano da tutte quelle licenze che sono interdette alle persone non conjugate: così ilcap: 5, tit. 15. lib. 4. Decretal.Se poi i conjugi non possono vivere in questo modo senza esporsi al pericolo di peccare, non devono più, di fatto se non di diritto, vivere assieme, malgrado gli inconvenienti e lo scandalo che ne ponno derivare, sempre che però abbiano invano tentati tutti gli altri mezzi per conservarsi casti.
Si domanda: 12. Se gli sposi, afflitti da impotenzaperpetuae ignari della nullità del loro matrimonio, che dopo il triennio si sforzano ancora di consumare l'atto carnale, possono essere lasciati nella loro buona fede.
R. Se constasse essere dessi in buona fede e che un avvertimento non li farebbe ricredere, sarebbe forse conveniente il lasciarli nella loro ignoranza, perchè in questo caso si solleverebbe un male minore, cioè, un peccatomateriale, per evitare un male maggiore, cioè, un peccatoformale. Sembra però improbabile che due saosi credano sempre in buona fede che a loro sia lecito di tentar un atto che essi mai non compiono, nè possono compiere. Ma può darsi che questa ignoranza li scusi, se non interamente, tanto almeno da non essere in peccato mortale. Ad ogni modo, noi crediamo che, generalmente, devono essere ammoniti, e sviati dal peccato, ma tuttavia devesi ordinariamnte usare tanta prudenza da non lasciar loro conoscere la gravezza del peccato.
Si domanda: 13. Che si deve fare se, sciolto il matrimonio per impotenza, si viene a conoscere che il conjuge giudicato impotente, non lo è più?
R. Se l'mpotenza fu tolta con mezzi illeciti, sovranaturali o gravemente pericolosi, l'impedimento si considera come fosse un impedimento perpetuo, e il matrimonio si giudica bene sciolto.
Se poi l'impotenza cessò con mezzi naturali, i canonisti si dividono in due pareri: i Gallicani pretendono che il conjuge che si separò per impotenza dell'altro, non è mai obbligato a ritornare con esso, ancorchè questi provasse che non è più impotente: I. Perchè, se si tratta del marito, come è il caso ordinario, è difficile provare ch'egli non sia più impotente, imperocchè può benissimo darsi il caso ch'egli non sia il padre dei figli che gli partorisce la moglie; 2. Perchè la Chiesa gallicana stabilì che tale impotenza, benchènon perpetua, annulli il matrimonio per il diritto positivo; 3. Perchè si presume che l'impotenza sia stata soltantorelativa.
Il secondo parere, molto generalizzato, e quello di teologi stranieri, i quali secondoS. Tomaso, suppl. 9, 58, art. I—insegnano che il conjuge separato dall'altro per autorità dell'ufficio civile, o del vescovo, e che è già passato a seconde nozze, è obbligato a ritornare col primo conjuge, quando questi non sia più impotente: così statuironoInnocenzo III, eOnorio IIIcome riferironole Decret. l. 4, tit. 15, cap. 5 e 6.
Se in pratica di esse questo caso—che presso di noi è quasi impossibile—bisogna riferirne al vescovo.
Si domanda: 14. Che deve dirsi dei matrimoni fra impuberi.
R. I matrimoni; fra imbuberi sono, per diritto ecclesiastico, nulli: essi non valgono che come promesse nuziali.Decret. l. 4, tit, 2, cap. 14: Così è stato saggiamente stabilito, perchè a molti impuberi manca quella piena riflessione che si richiede per darsi seriamente ad uno stato di tanto grave momento.
Tre soli casi si accettano, in cui i matrimonii fra impuberi si ritengono validi, cioè:
1. Quando la malizia supera l'età, cioè, se l'uomo si è reso, con atti frequentemente ripetuti, capace di consumare l'atto coniugale prima della pubertà: il che può avvenire, come lo attestaS. Gerolamocoll'esempio del re Achaz, il quale, all'età di 12 anni, generò Ezechìa: questo fatto è riferito nel4. lib. dei Re c. 16, 2. et. cap. 18, 2.
E' eguale il caso di una donna che abbia concepito a 12 anni.
2. Quando i coniugi, raggiunta la pubertà, proseseguono nella consumazione del matrimonio antecedentemente contratto: non possono allora essere più divisi, imperocchè si suppone in essi un rinnovamento del mutuo consenso.Decret. l. 4 tit. 2. cap. 10, e tit, 19 c. 4.
3. Quando i principi e le principesse, per la pace degli Stati, contraggono matrimonio prima della pubertà, il matrimonio è valido. Ciononpertanto i dottori ritengono necessaria una dispensa del sommo Pontefice, o almeno dal vescovo diocesano.Navarrus,Coll. Andeg.,Colletecc. affermano essere sufficiente quest'ultima.
Consultisi ciò che da noi si è detto nelnostro trattatocirca l'etá richiesta per contrarre matrimonio.
Si domanda: 15. Che deve dirsi del matrimonio degli ermafroditi?
R. Gli ermafroditi (parola composta da due vocaboli greci: HERMES,MercurioAFRODITE,Venere) sono così chiamati perchè ERMAFRODITE, figlio di Mercurio e di Venere, aveva in sè entrambi i sessi. Diconsi ancheandrogini, cioè, maschio e femmina insieme.
Se si presta fede ai cultori della storia naturale, mai esistetteroermafroditinel vero senso della parola, imperocchè avrebbero dovuto avere gli organi d'entrambi i sessi per fecondare come uomini e per concepire come donne.
Ermafroditi invece non sono, generalmente, che mostri i quali, nè fecondano, nè concepiscono, e che non possono perciò consumare matrimonio. E' chiaro in questo caso, che essi non possono contrarre valide nozze; e il parroco che conoscesse con certezza la loro incapacità, è obbligato ad opporsi al loro matrimonio.
Se poi in essi prevalesse uno dei due sessi, in guisa da essere possibile la consumazione del matrimonio, possono venir ammessi alle nozze, sotto condizione però ch'essi promettano di non usare mai se non del solo sesso che in essi prevale.
E' a notarsi che gli ermafroditi non possono ricevere nè gli ordini sacri nè abbracciare una professione religiosa fino a tanto che il loro sesso si mantiene dubbio. Così dice espressamenteSancheze molti altri da esso citati,l. 7, disp. 106 n. 10.
Del debito coniugale.
Questa seconda questione noi la divideremo in tre capi:
1. Del debito coniugale chiesto e reso;
2. Dell'uso del matrimonio;
3. Delle norme da eseguirsi dai confessori verso i coniugati.
Capo I.—Del debito coniugale, chiesto e reso.
E' certo che i coniugi sono strettamente obbligati di serbarsi vicendevolmente fedeli, imperocchè ne fanno solenne promessa davanti al sacerdote, allorchè li interroga e li benedice in nome di Dio, di cui esso e ministro. D'altronde, secondo la stessa istituzione del matrimonio, il marito e la moglie sono due in una medesima carne; ciascuno di essi dunque non può aver commerci carnali con altra persona, senza recare una grave ingiuria al suo coniuge. Perciò, qualsiasi atto venereo compiuto con persona estranea, o occasionato da essa, come l'accoppiamento carnale, i contatti, i baci, il desiderio di compiere questi atti, o il compiacersi volontariamente in essi, riveste il carattere di una duplice malizia, che deve essere dichiarata al confessionale: c'è malizia contro la castità, e c'è malizia contro la giustizia.
Dicasi lo stesso circa quella mollezza lussuriosa che in certo qual modo offende la fede promessa, come, per esempio, l'abusare del proprio corpo, sul quale l'altro coniuge ha dei diritti, acquistati allo scopo di compiere gli atti venerei.
Detto questo, dividiamo il presente Capo in tre articoli:
1. Dell'atto coniugale considerato in sè stesso;
2. Della richiesta del debito coniugale;
3. Del debito coniugale, reso.
ARTICOLO I.—Dell'atto coniugale considerato in sé stesso.—Noi abbiamo provato nelTrattato del Matrimonio L. 4 p. 119 terza edizionecontrariamente a molti eretici, che il matrimonio considerato in sè stesso è buono e onesto: ne risulta quindi che l'atto carnale nel matrimonio non ha, per sè stesso, nulla di cattivo, e può essere anzi meritorio, se è esercitato per una ragione soprannaturale, per esempio, colla intenzione di mantenere al proprio coniuge quella fede che fu promessa chiamando in testimonio Dio, oppure se avviene per scopo religioso, per ottenere cioé dei figli destinati a servir fedelmente Iddio, ovvero affine di rappresentare l'unione di Cristo colla Chiesa.
Dunque, se sopravviene in tale argomento qualche difficoltà, non può riguardare che l'accoppiamento carnale compiuto per sola voluttà ovvero soltanto per evitare la incontinenza.
§ I.—Dell'accoppiamento per sola voluttà.
L'atto coniugale compiuto per sola voluttà è peccato, ma soltanto veniale. Che sia peccato lo prova:
1. L'autorità diInnocenzo XI, il quale condannò, nell'anno 1679, la seguente proposizione: «L'atto coniugale compiuto pel solo piacere ch'esso procura è esente da ogni colpa, o fallo, anche veniale.»
2. La Ragione: il piacere annesso al compimento dell'atto coniugale, è il mezzo che conduce al fine, cioè alla procreazione della prole: all'infuori di questo scopo, quel piacere diventa illecito; e a più forte ragione è illecito l'accoppiamento se, sviato dal suo scopo, non si compie che per voluttà. Che il peccato poi sia veniale, la Ragione stessa così lo dimostra:—il piacere che si prova in una cosa buona non è in se stesso cattivo, ma lo è soltanto se avviene per uno scopo che manca di legittimità. Così è del piacere che si prova mangiando: nessuno nega che in certi casi particolari, la mancanza d'un legittimo motivo, per esempio, se si mangia pel solo piacere di mangiare, non sia un peccato, ma è un peccato soltanto veniale. Così pensanoS. Agostino,S. Ambrogio,S. Tomaso,S. Bonaventura, in generale, i teologi, contrariamente a coloro che dicono essere invece un peccato mortale. Altri molti, per lo contrario, vogliono, conSanchez l. 9, disp. 11, n. 1, che non vi sia menomamente peccato.
§ II.—Dell'atto coniugale compiuto per evitare l'incontinenza.
Si domanda se sia peccato e quale peccato il chiedere il debito coniugale pel solo motivo di evitare la incontinenza. Su questo argomento i teologi sono molto discordi, ma le loro opinioni possono infine ridursi a due principali, che molto chiaramente sono esposte daSanchez lib, 9, disp. 9, e dalP. Antonio, ediz. nuov, 9, 5. dull'obbligo de' conj. tit. 4, pag. 296.
I. Molti dicono non esservi peccato, e così provano il loro asserto:
1. NelI. ai Corint. 7, 2, leggesi: «Che ciascun uomo abbia la sua moglie; che ciascuna donna abbia il suo marito, affine di non cadere nella fornicazione.» E l'Apostolo aggiunge,v. 5: «Non vogliate sottoporvi tra voi (coniugi) ad astinenze, se non sono mutuamente acconsentite e temporanee, come per esempio, durante il tempo dedicato alle preghiere; e ritornate tosto a voi medesimi per timore che il Demonio non approfitti di voi e vi tragga poi nella incontinenza: e questo ve lo dico non per comandarvelo, ma per essere indulgente: desidero che voi tutti siate come sono io».S. Paoloqui non mette innanzi, che la sola incontinenza, come motivo per permettere l'atto coniugale, e non si può certo dire che l'Apostolo possa concedere la facoltà di commettere un atto peccaminoso.
2. L'autorevole catechismo del Concilio di Trento2. part. cap. 14, § III, così espone il terzo motivo per cui fu istituito il matrimonio, dopo il fallo dei primi padri: «Quegli che conosce la propria fragilità nè vuole affrontare le battaglie della carne, si valga del rimedio del matrimonio affine di evitare i peccati di libidine. E' a questo proposito che l'Apostolo scrisse:Che ciascun uomo abbia la sua moglie ecc. ecc. affine di non cadere nella fornicazione».
3. Ogni giorno la Chiesa benedice matrimonii di vecchi che certamente non possono aver prole; nè a loro essa dice che non debbano usare del matrimonio, e che evitino in qualsiasi modo l'atto coniugale: essa crede quindi che possano aver assieme commercio carnale affine di calmare la concupiscenza.
4. Un atto per se stesso onesto e che si riferisce ad un fine onesto, non può essere cattivo. Ora, l'atto coniugale è in sè stesso onesto: il calmare la concupiscenza per evitare la incontinenza, è uno scopo pure onesto dunque, ecc. CosìS. Antonino ed Aludanus,Soto,Silvestro,S. Liguori, l. 6, n. 882, e molti altri citati daS. Liguorie daSanchez l. 9, disp. 9, num. 3.
II. Molti altri ritengono che l'atto coniugale, esercitato per esercitare la incontinenza, è peccato veniale, imperocchè dicono:
1. Un atto che non si riferisca ad uno scopo legittimo è peccaminoso: lo scopo dell'atto coniugale è la procreazione della prole: dunque se cotesto atto si compie per uno scopo diverso, per esempio, per evitare la incontinenza, diventa un atto cattivo.
2. Assecondare i movimenti della libidine, senza una causa che sufficentemente scusi, è almeno un peccato veniale: quegli il quale usa unicamente del matrimonio per evitare la incontinenza, asseconda i movimenti della libidine nè ha una causa che sufficientemente lo scusi, imperocchè vi sono altri mezzi per calmare gli stimoli della carne, cioè, la elevazione della mente a Dio, le orazioni, i digiuni, e le altre opere di cristiana mortificazione.
3. La incontinenza sarebbe certamente un grave peccato ma non è perciò lecito di assecondare per un altro verso la passione della libidine. Meglio si comprenderà la cosa con un paragone:—E' proibito ai monaci di mangiare fuori del monastero senza il permesso del superiore: uno di questi, per timore di essere tentato dalla gola e di cadere nella trasgressione della Regola allorchè è fuori del convento, mangia e si sazia nel monastero prima di uscire.—Non commette egli forse un peccato veniale? Egualmente, quegli che esercita l'atto coniugale per evitare la incontinenza, asseconda, benchè leggermente, la libidine, affinchè questa, dominandola, non lo trascini in peccati più gravi: CosìS. Agostino,S. Gregorio Magno,S. Fulgenzio,S. Tomaso,S. Bonaventura,Sylvius,Natale Alessandro,Collet,Billuat,Dens, ecc.
A coteste ragioni così rispondono i sostenitori dell'opinione contraria:
1. Che S. Paolo non nega punto, che lo scopo proprio del matrimonio sia la procreazione della prole; tutt'altro; ei dice anzi che il matrimonio la suppone: le sue parole perciò devono essere prese nel senso che si può evitare di cadere nella incontinenza anche usando il matrimonio come mezzo di procreazione della prole.
2. Che anche il catechismo del Concilio di Trento deve essere interpretato in questo senso.
3. Che la Chiesa non distoglie i vecchi dal contrarre matrimonio, perchè se li distogliesse, ne verrebbero mali maggiori, come le fornicazioni, e ed altre incontinenze.
Da ciò risulta infine che il matrimonio fu istituito per l'unione procreatrice della prole, o per rendere il debito coniugale, che non è che in via secondaria ch'esso può essere giudicato come un rimedio contro la concupiscenza; per ciò non è permesso chiedere il debito coniugale a una moglie sterile, vecchia, o incinta; nè essa stessa può richiederlo. Del resto i sostenitori di questa opinione dicono che in entrambi i casi il peccato sarebbe soltanto veniale, imperocchè l'atto coniugale è per sè stesso buono, e qui non sarebbe peccaminoso se non per la sola circostanza di non essere in relazione con uno scopo legittimo-circostanza che non costituisce materia di peccato mortale. Per queste ragioni essi dicono che non abusano del matrimonio quegli sposi che compiono l'atto coniugale senza mirare ma anche senza escludere la procreazione della prole, e che sarebbe spingerli a peccati più gravi il volerli talora strappare da certi peccati veniali.
Dopo tutto, questa controversia è di poco momento, in pratica, pei confessori, ma essa è, di natura sua, atta a rimuovere dal matrimonio persone timorate: perciò è facile il comprendere queste parole dell'Apostolo circa i coniugi: «Essi tuttavia proveranno le tribolazioni della carne»I. ai Corin. 7, 28), e alv, 8, stesso cap.«Io dico poi, che è buona cosa l'essere celibi o vedovi, se vi si sa persistere, come faccio io».
I teologi insegnano anche, come molto probabile, che l'esercitare l'atto coniugale, in parte mirando alla prole in parte mirando al piacere venereo, è un peccato veniale imperocchè si serve in tal modo alla libidine. CosìSylvius l. 4, p. 663,Billuart,Dens,ecc.Di più,Sylviussostiene essere peccato veniale l'approvare e lo acconsentire al piacere che è annesso all'atto procreatore della prole, perchè tale piacere, sorgendo da indole corrotta, è sempre turpe, ed oscura l'intelletto. MaDomenico Soto,Sancheze altri insegnano, come molto probabile, non essere in ciò peccato alcuno, perchè se la natura unì all'atto carnale un senso di piacere, lo fece per favorire la procreazione della prole, come fece per la conservazione dell'individuo col gusto del mangiare e del bere, senza di cui queste necessarissime funzioni sarebbero state neglette.
Si domandase sia permesso usare del matrimonio per motivo di salute.
R. È certo che non è pemesso contrarre matrimonio nè usare di esso unicamente allo scopo di conservare o di ricuperare la salute, imperocchè questo è uno scopo estraneo al matrimonio, e sarebbe quindi un peccato veniale il far ciò, per la ragione che si compirebbe un atto mancante del proprio e vero scopo.
CosìS. Tomaso supp. 9, 94, art. 5, al 4, e in generale i teologi. Ma non è peccato contrarre matrimonio o usare di esso mirando alla procreazione della prole, ma nel tempo stesso, in via secondaria, e quasi accidentale, proponendosi di dar così un sollievo alla natura e di conservarsi sano: nulla v'ha di disordinato in tutto ciò.
ARTICOLO II.—Della richiesta del debito conjugale—I conjugi non sono per se stessi obbligati a richiedere il debito conjugale, imperocchè nessuno è obbligato ad esercitare un proprio diritto. In qualche caso però, vi possono essi essere obbligati; cioè:
1. Se è necessario aver dei figli per prevenire gravi danni alla religione o allo stato: ciò è evidente;
2. Se un conjuge, ordinariamente la moglie, mostra con certi indizii di desiderare l'atto carnale che non osa per pudore di chiedere apertamente; allora l'altro conjuge deve prevenire la richiesta: questo però sarebbe piuttosto il caso di un compimento del debito conjugale tacitamente richiesto, che di una reale richiesta del debito stesso.
Ma sono molti i casi in cui non è permesso chiedere il debito conjugale senza peccare o mortalmente o venialmente. Tratteremo ora questo argomento in due paragrafi.
§ I.—Di coloro che peccano mortalmente esigendo il debito conjugale.
Pecca mortalmente il conjuge che esige il debito conjugale nei seguenti casi:
1. Se, prima o dopo il matrimonio, ha fatto voto di castità, imperocchè in forza del proprio voto è tenuto ad astenersi da ogni atto venereo che non sia debitamente giustificato così statuiscono leDecret. l. 3, tit. 32, c. 12. Ma è obbligato a rendere il debito se l'altro conjuge lo richiede: infatti o esso fece il voto dopo aver contratto matrimonio e allora non ha certo potuto alienare un diritto che spetta all'altro conjuge; o fece il voto prima del matrimonio, e allora contraendo matrimonio peccò gravemente, ma concesse però nel tempo stesso al suo conjuge ciò che in faccia a Dio gli promise, per cui questi, CHE IGNORAVA QUEL VOTO emesso, può accampare i suoi diritti conjugali acquistati, e l'altro non può giustamente rifiutarsi di assecondarli. Così tutti i teologi.
Dissi,che ignorava quel voto, perchè se uno degli sposi avesse conosciuto, prima del matrimonio, il voto emesso dall'altro, si dovrebbe credere ch'egli lo abbia approvato, e non potrebbe perciò lecitamente richiedere il debito conjugale se non con una dispenza. Egualmente se, durante il matrimonio uno degli sposi col consenso dell'altro facesse voto di castità e a più forte ragione se questo voto fosse fatto da entrambi con mutuo consenso: nessuno in questo caso, potrebbe chiedere il debito conjugale.
In propositoDens, t. 7, p. 196, decide che non è in generale, conveniente che gli sposi, specialmente se sono giovani, si votino a pepertua castità, perchè in tal casol'amore fra essi scema, il loro vincolo spirituale si allenta, e più acre punge lo stimolo della carne: laonde il confessore non deve nè consigliare né permettere loro tale voto.
Esiste dunque ordinariamente, dopo la consumazione del matrimonio, una ragione sufficiente per domandare la dispensa da cotesti voti, affinchè gli sposi che abitano assieme, vinti dalle tentazioni della carne, non sieno indotti a peccare contro l'obbligo che si sono imposto.
Si noti che la dispensa del voto, emesso da un conjuge, senza saputa dell'altro, non è un caso riservato al sommo Pontefice, imperocchè, per massima,le cose odiose devono essere interpetrate ristrettivamente, ed il solo caso riservato è quello del voto diperfettacastità. Ora, nel caso di cui si tratta, non fu votata la castitàperfetta, perchè resta sempre l'obbligo di rendere il debito coniugale che fosse richiesto. Egualmente non è riservato il voto emesso prima del matrimonio, imperocchè in virtù del susseguente matrimonio, il voto, di perfetto, diventa imperfetto. Il vescovo può dispensare da questo voto. Ma la cosa sarebbe diversa—e ciò è evidente—se il voto fosse emesso da entrambi, ovvero da uno solo, ma col consenso dell'altro.
Il voto di non contrarre più matrimonio, o di prendere gli ordini sacri, dopo aver già contratto matrimonio; e il voto di abbracciare lo stato ecclesiastico, emesso dopo la consumazione del matrimonio, non impediscono nè il rendere nè il chiedere il debito coniugale, e in questi casi perciò non è necessaria dispensa alcuna, imperocchè questi voti non vincolano se non dopo la dissoluzione del matrimonio.
E' a notarsi che il voto di castità perpetua, emesso prima o dopo il matrimonio, e che non impedisce di rendere il debito coniugale, diventa votoperfettomorendo l'altro coniuge, e non può essere rotto se non dal solo Pontefice, qualora si volesse contrarre un nuovo matrimonio.
Quegli che, dopo il voto di non sposare, contrae matrimonio, pecca mortalmente, ma può, senza dispensa, rendere e chiedere il debito coniugale. Sciolto questo matrimonio, non ne potrebbe validamente contrarre un altro senza dispensa.
II. Il coniuge che ebbe un commercio carnale, naturale e completo, con persona consaguinea all'altro coniuge in primo o in secondo grado, non ha più il diritto di chiedere il debito coniugale, e pecca mortalmente se lo esigesse, perchè egli avrebbe in questo caso stabilita col suo coniuge una parentelad'affinità, affinità che è un imdimento sopraveniente al matrimonio validamente contratto. Da questo impedimento può dispensare il vescovo da sè o col mezzo dei suoi vicarii generali, ovvero può dar facoltà di dispensa ai confessori.
Nella nostra diocesi, per una speciale concessione di MonsignorPidoll, tuttavia in vigore, i parrochi primarii possono dispensare ogni diocesano da questo impedimento, ma solamente nel foro della penitenza, impartiscano o no la sacramentale assoluzione (Enchiridion, p. 9.)
Questo impedimento, sopravveniente al matrimonio, essendo stato istituito come una pena, non obbliga la parte innocente, la quale può quindi chiedere il debito, e l'altro coniuge è tenuto a ricambiarlo. Se poi l'incesto avesse avuto luogo anche col consenso del coniuge, questi—come molti teologi pensano—non avrebbe più il diritto di chiedere il debito coniugale. Ma molti altri pensano diversamente, e dicono che questa pena non è formalmente espressa nel Diritto canonico.
E' certo che la donna, violentata, e l'uomo che pecca con donna che ignora essere consanguinea a sua moglie, non vanno incontro ad impedimento alcuno, perchè quì non vi è colpa; e, nell'ultimo caso, l'incesto non è formale, essendo necessaria perciò la consapevolezza:Decret. l. 4, tit. 13, cap. I: Da questocap. I. Decret.si desume che esime egualmente da impedimento l'ignoranza delle proibizioni della Chiesa, perchè anche quì non c'è consapevolezza. Egli è tuttavia cosa più sicura—come diceCollet. t, 6, p. 89.—impetrare la dispensa del vescovo.
III. Quegli che, durante il matrimonio, battezza o tiene al fonte battesimale la propria prole o la prole del suo coniuge, contrae l'impedimento della parentela spirituale. Così statuisce unDecreto, caus. 30, 9, 1. can. ai conf.ele Decretali, l, 4. tit. 11 c. 2. Nullameno, esso è tenuto a rendere il debito al coniuge che lo richiede, ma questi avrebbe perduto il diritto di chiederlo, qualora, consigliando o esortando, fosse stato la causa per cui l'altro battezzò o tenne al fonte battesimale la prole.
Se, per necessità o per assoluta ignoranza, un coniuge avesse battezzato la sua o la prole dell'altro coniuge, non incorrerebbe in impedimento alcuno: ciò risulta dalcap.citato,lib. 4. Decret.Vuolsi che esista la scusa dellanecessitàrispetto al padre—diconoPontas,Collator Andag. Collet, ecc.—quando manca il sacerdote, abbenchè vi possano essere dei laici, imperocchè lecose odiose devono essere interpretate rispettivamente, e il Diritto ecclesiastico d'altronde non si spiega chiaramente sul fatto della mancanza di laici. Altri non pochi dicono che il padre non versa in una veranecessità, qualora sia presente un'altra persona qualunque, sia un prete, sia un laico, sia anche una donna, purchè sappiano battezzare. Pare che questo sia il vero significato racchiuso nel vocabolonecessità; infatti cosi dice il Rituale: «Il padre, o la madre, non deve battezzare la propria prole, fuorchè nel caso in cui, imminente essendo la morte, non sia possibile trovare altre persone che vengano a battezzare.» È necessario allora appigliarsi al partito più sicuro, e chiedere la dispensa. Il parroco primario può in questo caso, come abbiamo già detto dianzi, dispensare nel foro della penitenza qualsiasi diocesano.
Quegli che ignora la prole ch'egli battezza o tiene al fonte battesimale sia sua o del suo coniuge, non perde il diritto di chiedere il debito coniugale, perchè non è reo di alcuna colpa: se poi, sapendo che la prole è sua o del suo coniuge, ignora però la proibizione della Chiesa, è pure probabile che non incorra perciò in alcuna pena. Questa opinione sembra essere quella diDens. tit. 7, p. 262e diS. Liguori, l. 6, n. 152. Tuttavia sarebbe cosa più sicura di ottenere in questo caso la dispensa.
Da ciò deriva che un padre il quale, sia per ignoranza, sia per necessità, battezza o tiene al fonte battesimale la prole legittima o spuria, propria o d'altri, nata da donna colla quale non è ammogliato, stabilisce con questa donna un impedimento, in forza del quale non ci può essere tra loro matrimonio a meno che non avvenga una dispensa: e la ragione è che la parentela spirituale, contratta fuori dal matrimonio, non costituisce punto per sè stessa una pena.
IV. Colui che sa in modo certo che il suo matrimonio nullo, per esempio, in causa d'un impedimento d'affinità proveniente da commercio carnale illecito, non può nè chiedere il debito coniugale nè renderlo per qualsiasi motivo, imperocchè commetterebbe una vera fornicazione: la cosa e ragionevolmente chiara, ed è anche espressamente chiarita nelleDecretal, l. 5, tit. 39, cap. 44.
Se poi ha contratto un matrimonio di dubbia validità, ovvero, se sorge il dubbio, dopo averlo contratto; esso, o si avvede che questo dubbio è privo d'ogni fondamento di ragione e allora lo deve respingere come uno scrupolo, e può chiedere benissimo il debito coniugale; o s'accorge che esso è appoggiato a ragioni non sprezzabili, e allora non può chiedere il debito, se prima non è coscenziosamente certo; diversamente; egli incorrerebbe nel pericolo di fornicare. Ma egli è tenuto a rendere il debito al coniuge che non dubita, e lo richiede; imperocchè fra due mali che non si possono evitare, è da scegliersi il minore; ed è certo male minore esporsi al pericolo d'una materiale fornicazione, che a quello di essere ingiusto contro l'altro coniuge. Queste decisioni si trovano alcap.che dianzi abbiamo citato.
Qui si suppone che non esistano giusti motivi per ricusare il debito coniugale o per sottrarvisi con sotterfugi, imperocchè nel caso invece in cui ci fosse pericolo d'ingiustizia, non si dovrebbe rendere il debito. Dicasi egualmente pel caso in cui gli argomenti per la nullità del matrimonio fossero molto più serii che quelli per la validità non sarebbe permesso rendere il debito coniugale, imperocchè si commetterebbe senza dubbio alcuno una fornicazione. CosìDens t. 7. p. 199.
Se entrambi gli sposi dubitassero della validità del matrimonio, nè l'uno nè l'altro potrebbe nè chiedere nè rendere il debito coniugale: ciò risulta da quanto si è già detto,
§ II.—Di coloro che peccano venialmente esigendo il debito coniugale.
I. Qualche teologo, citato daS. Liguori l. 6, n. 91 5,—dice, assecondando S. Tomaso, che è peccato mortale lo accoppiarsi alla moglie durante i mestrui, i quali sono quel flusso sanguigno che ordinariamente si appalesa ogni mese nelle donne atte a rimaner fecondate; ed è peccato perchè si nuoce alla prole e perchè è cosa proibita da Dio come risulta dalLevitico, 20, 18; altri comunemente insegnano che è peccato, perchè con esso si offende la scienza, ma è peccato soltanto veniale, imperocchè l'accoppiamento carnale esercitato durante i mestrui o non nuoce affatto o nuoce ben poco alla prole, e di più, la proibizione espressa alLeviticofu come pratica, abrogata dalla nuova Legge. CosìS. Antonino,Navarrus,Concina,Pontius,Bonacina,Paludanus,Caietano,Sylvius,Billuart,Dens, ecc. Se poi vi fosse una causa ragionevole che giustificasse la richiesta del debito coniugale, per esempio, una grave tentazione, o per sfuggire alla incontinenza, non vi sarebbe alcun peccato. CosìNavarrus,Paludanus,la scuola di Salamanca,S. Liguori.
Se però la mestruazione, che ordinariamente non va più in là di due o tre giorni, si prolungasse e diventasse quasi continua come talvolta accade, il marito può, senza peccare, chiedere il debito coniugale; imperocchè sarebbe per esso assai più grave l'astenersene.
Tutti sono d'accordo che non pecca la moglie, la quale rende il debito durante la mestruazione: ed è pure tenuta a renderlo, se il marito non voglia ascoltare benigni avvertimenti e desistere, a meno che non sia evidente un grave danno, come suole accadere allorchè la mestruazione è sovrabbondante.
Ciò che si dice riguardo al tempo dei mestrui, dicasi con eguale ragione riguardo al tempo della gravidanza e del flusso che segue il parto. VediS Liguori l. 6, 926.
II. Chiedere il debito coniugale durante il tempo della gravidanza non è peccato mortale, semprechè sia escluso il pericolo d'aborto; è opinione questa comunissima fra i teologi, ed è una conseguenza di quanto abbiam detto intorno alla «richiesta del debito coniugale per evitare la incontinenza.» Nel caso, di cui è parola, il feto umano si trova talmente avvolto nella matrice ch'esso non può essere toccato dal seme dell'uomo, ed è per ciò che non è presumibile un facile aborto. Per tali motivi, con importune interrogazioni non devonsi su questo tema molestare i coniugi.
Sanchez l. 9, disp. 22, n. 6, e molti teologi da esso citati insegnano che non vi ha colpa, nemmeno veniale, nel richiedere il debito coniugale durante la gravidanza, imperocchè, non richiedendolo, sarebbe come sottostare ad una quasi continua astinenza dall'atto coniugale, e il matrimonio in allora, che fu istituito come un rimedio contro la concupiscenza, non servirebbe che ad irritare, non a calmare la libidine; sarebbe un inganno. TuttaviaS. Liguori l. 6. n. 924, con molti altri limita questa facoltà al solo caso nel quale esista pericolo di incontinenza.